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Notizie ed approfondimenti per i Lavoratori del Gruppo Veneto Banca 7novembre 2013
Gli argomenti trattati in questo “bollettino”:
FOCUS PENSIONI
- Premessa
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- Pensione ANTICIPATA
pag. 3
- Contributi Figurativi
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- “Esodati” anni 2008-2010
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PREMESSA
Nel nostro settore, l’attuale normativa previdenziale prevede tre diverse modalità per accedere alla pensione:
Pensione di VECCHIAIA Il diritto si consegue con almeno 20 anni di contributi ed il raggiungimento di una determinata età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI
Pensione ANTICIPATA Spetta a coloro che, pur avendo un’età anagrafica inferiore ai limiti previsti per poter godere della pensione di VECCHIAIA, abbiano maturato una determinata contribuzione previdenziale
Pensione Anticipata “CONTRIBUTIVO – Donne” - Eccezione Fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente alle LAVORATRICI DIPENDENTI aventi un’anzianità contributiva di almeno 35 ANNI e un’ età anagrafica di almeno 57 ANNI, è consentita la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo del SISTEMA CONTRIBUTIVO. Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (57 anni) dopo il 31 dicembre 2010 potranno RISCUOTERE la pensione decorsi 12 mesi - “finestra” dal raggiungimento del requisito “57+35”; di fatto potranno avvalersi del “Contributivo Donne 57+35” solo coloro che (lavoratrici dipendenti) matureranno i requisiti entro il 30 novembre 2014 (maturazione requisiti 57+35 = 30 novembre 2014, più 12 mesi di c.d. finestra = 30 novembre 2015, decorrenza pensione 1° dicembre 2015 ultima data utile).
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PENSIONE ANTICIPATA
Tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, sono in possesso di anzianità contributiva hanno la facoltà di ottenere la pensione ANTICIPATA a condizione che abbiano maturato le sotto riportate anzianità contributive: ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA DECORRENZE UOMINI
DONNE
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
42 anni e 5 mesi *
41 anni e 5 mesi *
(2.205 settimane)
(2.153 settimane)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
42 anni e 6 mesi *
41 anni e 6 mesi *
(2.210 settimane)
(2.158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016
42 anni e 6 mesi #
41 anni e 6 mesi #
(2.210 settimane)
(2.158 settimane)
Requisito già adeguato alla speranza di vita.
Requisito da adeguare alla speranza di vita; le proiezioni ipotizzano per il triennio 2016/2018 un’anzianità contributiva di: UOMINI 42 anni e 10 mesi DONNE 41 anni e 10 mesi
Per il raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.
PENALIZZAZIONI Nel caso in cui l’accesso alla pensione ANTICIPATA avvenga ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni sarà applicata una riduzione nella misura di: 1 punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento dei 62 anni e 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore rispetto ai primi due anni mancanti. Qualora l’età di accesso al pensionamento non sia “intera” (ad esempio: 61 anni e 9 mesi oppure 60 anni e 3 mesi) la riduzione percentuale sarà applicata in misura proporzionale ai mesi.
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ETA’ ANAGRAFICA ANNI
ANNI MANCANTI
62 61 60 59 58 57 56 55
NESSUNO 1 2 3 4 5 6 7
PENALIZZAZIONI PARZIALE
COMPLESSIVA
Nessuna 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
Nessuna 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Facciamo due esempi 1° Esempio - Età anagrafica 60 anni Poiché mancano due anni al raggiungimento dei 62, la riduzione sarà pari al 2%: 1% per ciascuno dei due anni mancanti. 2° Esempio - Età anagrafica 57 anni Poiché mancano 5 anni al raggiungimento dei 62, la riduzione sarà pari all’ 8%: 1% + 1% per i due anni che vanno da 60 a 62, ai quali si aggiungono 2% + 2% + 2% per ciascuno dei tre anni che vanno da 57 a 60, per un totale di 8 punti percentuali di riduzione.
La riduzione sarà applicata sulla quota di trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema RETRIBUTIVO: ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 Pari o superiore a 18 anni
Inferiore a 18 anni
La riduzione sarà applicata sulla quota relativa La riduzione sarà applicata sulla quota relativa all’anzianità contributiva maturata al 31 all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. dicembre 2011.
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CONTRIBUTI FIGURATIVI
ESENZIONE PENALIZZAZIONI Sono esclusi dall’applicazione della riduzione (penalizzazione) “i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017” a condizione che detta contribuzione “derivi esclusivamente da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità; periodi per l’assolvimento degli obblighi di leva; periodi di assenza per infortunio, malattia o cassa integrazione guadagni ordinaria;” * contribuzione da riscatto ex art. 13, legge n° 1338 del 12 agosto 1962 ** (* - Circ. Inps n° 35 del 14 marzo 2012; ** - Messaggio Inps n° 219/2013)
IMPORTANTE
Nei mesi scorsi alcune sedi Inps, assecondando un’interpretazione letterale e restrittiva della norma, avevano dichiarato che le pensioni anticipate sarebbero state decurtate per i periodi coperti da contributi figurativi dovuti ad assenze per donazione sangue e per congedo parentale. Con un recente provvedimento* il Parlamento ha corretto questa esecrabile stortura, stabilendo che i contributi figurativi relativi a DONAZIONI DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI e/o CONGEDI PARENTALI DI MATERNITA’ E PATERNITA’, sono ritenuti validi per determinare l’anzianità contributiva (al pari di quelli derivanti da: prestazione effettiva di lavoro, periodi di astensione obbligatoria per maternità, periodi per l’assolvimento degli obblighi di leva, periodi di assenza per infortunio, malattia o cassa integrazione guadagni ordinari, contribuzione da riscatto ex art. 13, legge n° 1338 del 12 agosto 1962) (* D.L. n° 101 del 31 agosto 2013 convertito -con modifiche- in legge n° 125 del 30 ottobre 2013)
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“ESODATI” 2008 - 2010
Continua, purtroppo, la vergognosa vicenda riguardante i bancari che sono usciti dal mondo del lavoro -accedendo direttamente al Fondo di Solidarietà (c.d. Fondo Esuberi)nel periodo 31 ottobre 2008 – 31 maggio 2010. Per costoro, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 122/2010, la riscossione della pensione avviene con un differimento che può raggiungere i 12 mesi dopo l’ultimo pagamento dell’assegno straordinario a carico del Fondo Esuberi. Per ovviare a questo “buco” temporale, durante il quale -lo ricordiamo- queste persone non percepiscono né l’assegno di solidarietà né la pensione,
è stata a suo tempo promulgata una legge che pone a carico del “Fondo sociale per l’occupazione e formazione” -nel limite delle risorse disponibili- l’erogazione di appositi trattamenti economici. Il problema però, nasce dal fatto che ogni anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, deve emanare uno specifico decreto per autorizzare l’utilizzo delle somme necessarie a coprire i sopra citati trattamenti economici. Se per l’anno 2011 il decreto fu firmato il 5 gennaio del 2012 e per l’anno successivo fu sottoscritto il 2 ottobre 2012 (solo 9 mesi di ritardo!), per il 2013 non si sa ancora nulla (alla faccia del “Governo-del-fare”), sicché da inizio anno ci sono 1.494 persone rimaste senza alcun sostegno economico (e se le cose non cambieranno, nella stessa situazione si troveranno altre 2.894 nel 2014, 1.069 nel 2015, 83 nel 2016 e 106 nel 2017)*. Ad oggi le varie “sollecitazioni” inviate da tutte le OO.SS. sono rimaste lettera morta ed al momento non si è in grado di prevedere quando potrà chiudersi questo riprovevole episodio.
(* dati riferiti a tutto il settore del credito – fonte: il Sole 31 ottobre 2013)
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