UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “M. FANNO”
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT
PROVA FINALE LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING NEI BENI MOBILI: TRAMMENTO E CONTABILIZZAZIONE.
RELATORE: Dott.ssa Giovanna Michelon
LAUREANDA: Negri Giulia MATRICOLA N. 597360
ANNO ACCADEMICO 2011 – 2012
INDICE GENERALE PREMESSA………………………………………………………………….pag. 2 CAPITOLO I - LA RILEVAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 1.1 La definizione di leasing………………………………………………pag. 3 1.2 La normativa italiana in tema di leasing………………………………pag. 4 1.3 La contabilizzazione del leasing finanziario…………………………..pag. 6 1.3.1 Il metodo patrimoniale…………………………………………pag. 6 1.3.2 Il metodo finanziario…………………………………………...pag. 9 1.4 La contabilizzazione del leasing operativo……………………………pag. 11 1.5 Vantaggi e svantaggi nella sottoscrizione di un contratto di leasing….pag. 12 CAPITOLO II – IAS 17: CARATTERISTICHE CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE 2.1 Definizione e tipologie di leasing……………………………………...pag. 14 2.2 Contabilizzazione e iscrizione in bilancio del leasing operativo……...pag. 15 2.3 Contabilizzazione e iscrizione in bilancio del leasing finanziario…….pag. 19 CAPITOLO III – LE NUOVE RIFORME FISCALI IN AMBITO LEASING 3.1 Trattamento delle imposte dirette………………………………………pag. 23 3.2 Disciplina IVA…………………………………………………………pag. 24 CAPITOLO IV – CENNI SULLA NUOVA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO IAS 17 4.1 La contabilizzazione del locatario……………………………………...pag. 29 4.2 La contabilizzazione del locatore………………………………………pag. 29 CAPITOLO V – IL CASO PRATICO TRATTATO IN XPOINT: HIREF SPA 5.1 La gestione dei contratti di leasing in Xpoint S.r.l…………………….pag. 32 5.2. L’iter di sottoscrizione del contratto…………………………………..pag. 34 5.3 Il Caso pratico: Hiref S.p.A……………………………………………pag. 35 CONCLUSIONI……………………………………………………………...pag. 40 APPENDICE: FORMA DEL CONTRATTO DI LEASING
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PREMESSA L’argomento trattato nel seguente elaborato riguarda le operazioni contabili e gli effetti sul bilancio successivamente alla sottoscrizione di un contratto di leasing. La scelta del tema della prova deriva dall’esperienza di stage svolta presso l’azienda Xpoint S.r.l. di Padova, in cui ho potuto vedere e toccare con mano diverse tipologie di contratti di leasing e approfondire le mie conoscenze in materia. Analizzerò quindi nei successivi capitoli le operazioni di leasing secondo i principi contabili nazionali ed internazionali e i conseguenti effetti che si producono nei bilanci aziendali. Nel capitolo uno verranno esaminate le operazioni di leasing secondo le regole dettate dalla normativa italiana. In particolare, utilizzando i criteri forniti dal codice civile agli artt. 2423 e ss., in accordo con i principi emanati dai dottori commercialisti e l’OIC (Organismo Italiano della Contabilità). Proseguendo si analizzeranno gli effetti in bilancio dei principi contabili internazionali sulla base dello IAS 17 – Leases, e si evidenzieranno le principali differenze e analogie fra i metodi di contabilizzazione italiani ed internazionali. Ovviamente le operazioni verranno trattate separatamente dal punto di vista del locatario e del locatore. Il terzo capitolo racchiude un approfondimento sui principi fiscali legati al leasing e in particolare le regole di deducibilità dei canoni. L’attenzione si sposterà, inoltre, all’analisi della problematica dell’IVA, cui vengono assoggettati i canoni di leasing. Nel quarto capitolo seguirà un approfondimento sulle nuove modifiche che i due comitati IASB e FASB, deputati alla creazione di principi contabili, stanno attuando sullo IAS 17 al fine di una maggiore integrazione fra i bilanci delle imprese europee e statunitensi. Ciò porta gli investitori a poter confrontare al meglio e senza bisogno di riclassificazioni le aziende del panorama mondiale. Infine, si analizzerà uno specifico caso visto durante l’esperienza di stage e in particolare il metodo di gestione e l’iter di sottoscrizione del contratto stipulato fra produttore, utilizzatore e società finanziaria.
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CAPITOLO I
LA RILEVAZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 1.1 La definizione di leasing. Il leasing rappresenta per le aziende una vantaggiosa modalità di acquisizione dei beni strumentali che negli ultimi anni ha riscosso un notevole successo. Nonostante però la frequente utilizzazione di questa forma, le operazioni di locazione finanziaria non hanno mai avuto un’integrata disciplina giuridica e contabile (Bottani, 2005). A questo proposito nella disciplina economica sono state date diverse nozioni di leasing, tra cui quella della legge n. 183 del 1976 analoga a quella formulata dalla Banca d’Italia (Circolare n. 49 dell’8 febbraio 1989), secondo cui: «Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili o immobili) o immateriali (software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)». La stessa definizione è poi stata ripresa nel 2005 dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) all’interno del capitolo 2 dell’OIC 1, denominato “Le operazioni di locazione finanziaria (Leasing)”1. Secondo questa impostazione, tramite il contratto di leasing il locatore cede al locatario il diritto all’utilizzo di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico, denominato canone. Il locatario si assume tutti i rischi relativi al deperimento del bene e può al termine del contratto acquisirne la proprietà dietro pagamento della c.d. opzione di riscatto (Cerbioni, 2006). 1
L’OIC è l’acronimo di Organismo Italiano della Contabilità, che si occupa di costituire principi contabili ad integrazione dei Principi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.
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Nel contratto di leasing finanziario intervengono tre tipologie di soggetti: • il produttore, che è colui che realizza i beni; • l’utilizzatore che rappresenta colui che utilizza il bene dietro pagamento di un canone; • la società di leasing che svolge una funzione di intermediario tra i due soggetti appena descritti, in quanto acquista i beni dal produttore e li affitta all’utilizzatore. Il leasing rappresenta, quindi, sotto il punto di vista sostanziale una forma di finanziamento sottoscritta al fine di consentire l’utilizzo di un bene. Dal punto di vista giuridico, invece, viene classificata dalla giurisprudenza un contratto atipico di godimento, regolato tramite le norme della locazione e della vendita rateale (Pacioli, 2005). 1.2 La normativa italiana in tema di leasing. Prima della riforma societaria del 2004, il codice civile e i principi contabili nazionali non dettavano norme che regolassero la contabilizzazione delle operazioni locazione finanziaria. Il metodo che veniva solitamente applicato era quello c.d. patrimoniale, il quale si fondava sul presupposto della proprietà giuridica del bene. Nello specifico era il locatore che doveva iscrivere in bilancio il bene, in quanto unico detentore della proprietà giuridica . Il locatario non poteva, perciò, iscrivere nel suo bilancio fino a che alla scadenza del contratto non diventava legittimo proprietario, dietro pagamento del prezzo di riscatto. Attraverso questo sistema di contabilizzazione si dà rilievo alla sostanza giuridica piuttosto che a quella economica (Pacioli, 2005). Il D.Lgs. n. 6/2003, in vigore dal 2004, ha però introdotto nuove disposizioni in merito ai contratti di leasing e alla loro contabilizzazione. Il decreto ha modificato le norme del codice civile esistenti e in particolare ha sancito che: • i locatori indicassero nei loro bilanci in maniera separata le immobilizzazioni concesse in leasing da quelle detenute in proprietà (art. 2424 c.c.); • i locatari fornissero una serie di informazioni specifiche in nota integrativa che potevano consentire di
dedurre gli effetti contabili nel caso in cui si utilizzasse il metodo
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finanziario, piuttosto che il metodo patrimoniale (art. 2427 c.c. n. 22)2. Tuttavia, ulteriori modifiche sono state apportate dal D.Lgs. 38/2005 che hanno introdotto l’obbligo o la facoltà di utilizzare nella propria contabilità i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La normativa tuttora in vigore prevede che solo alcune tipologie societarie siano obbligate all’adozione di tali principi nella redazione dei bilanci consolidati e d’esercizio (Meoni, Bottani, 2005). I soggetti obbligati all’uso di tali principi sono: • le società quotate; • le società che hanno strumenti finanziari diffusi presso il pubblico; • le banche; • le assicurazioni; • gli enti finanziari vigilati. Perciò in Italia, a partire dal 2005, le operazioni di leasing finanziario potevano essere contabilizzate secondo due diversi criteri: • il metodo finanziario; • il metodo patrimoniale. Il metodo finanziario è quello previsto dagli IAS/IFR, il quale prevede che si privilegi, al contrario del metodo patrimoniale, la sostanza economica dell’operazione piuttosto che quella giuridica. Dai due metodi previsti ne deriva perciò un diverso trattamento contabile anche in termini di incidenza nella gestione economica e nella situazione patrimoniale.
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In nota integrativa, secondo quanto disposto dall’art 2427, n. 22, devono essere indicate «Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi d’interesse pari all’onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio».
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1.3 La contabilizzazione del leasing finanziario. 1.3.1 Il metodo patrimoniale. La contabilizzazione del locatario. Le registrazioni delle operazioni di leasing nella contabilità del locatario vengono effettuate tramite il sistema degli impegni.3 Le scritture comportano la rilevazione di un debito (impegno) a seguito della stipula del contratto, che verrà progressivamente ridotto man mano che il locatario provvederà al pagamento dei canoni (Cerbioni, Cinquini, Sòstero, 2006). Al momento di sottoscrizione del contratto si rileverà, perciò, nel “sistema degli impegni”, l’ammontare complessivo dei canoni di leasing e del maxicanone iniziale (Lefebvre, 2012). La scrittura che dovrà effettuare il locatario è la seguente: VARIAZIONI
CONTO
CO CO
DARE/AVERE
Beni in leasing
D
Cedenti beni in leasing
A
Tabella 1 - Rilevazione nei conti d'ordine
Se al momento della stipula viene stabilito il pagamento di un maxi-canone iniziale, dovrà essere iscritto tramite l’apertura di un costo d’esercizio CANONI LEASING soggetto a IVA. Contemporaneamente si scaricherà l’importo pagato dal sistema degli impegni tramite le seguenti scritture: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Canoni leasing
D
VFP
Iva a credito
D
Debiti vs fornitori beni in leasing
A
VFN
Tabella 2 - Scrittura di rilevazione del maxicanone
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Il sistema degli impegni (o dei conti d’ordine) fa parte dei sistemi minori di scritture e contiene le registrazioni di contratti sinallagmatici, ovvero senza effetti reali. Questi finché non sono eseguiti dalle parti non producono alcun tipo di effetto. Per questo motivo non potranno comparire nel “sistema principale” ma vengono rilevati tramite i conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale (Cerbioni, 2006).
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VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VFP
Debiti vs fornitori beni in leasing
D
VFN
Banca c/c
A
Tabella 3 - Pagamento del maxicanone
VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
CO
Cedenti beni in leasing
D
CO
Beni in leasing
A
Tabella 4 - Scrittura di storno nei conti d'ordine
Al ricevimento delle fatture relative ai canoni periodici, le scritture saranno: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Canoni leasing
D
VFP
Iva a credito
D
Debiti vs fornitori beni in leasing
A
VFN
Tabella 5 - Rilevazione del canone periodico
VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VFP
Debiti vs fornitori beni in leasing
D
VFN
Banca c/c
A
Tabella 6 - Scrittura del pagamento del canone
VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
CO
Cedenti beni in leasing
D
CO
Beni in leasing
A
Tabella 7 - Storno del canone pagato dai conti d'ordine
Le scritture appena presentate dovranno essere rilevate ogni qualvolta il locatario riceverà la fattura di pagamento del canone leasing per tutta la durata del contratto. A fine anno il locatario nel rispetto del principio di competenza economica dovrà trasferire le quote di costo non di competenza dell’anno nei futuri esercizi. La quota di costo da rinviare al futuro riguarda il maxicanone e gli eventuali canoni
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periodici a ridosso di due esercizi. In questi casi la manifestazione finanziaria è avvenuta nell’esercizio in corso ma discordante dalla competenza economica (Lefebvre, 2012). L’operazione appena citata comporta l’adozione della tecnica dei risconti attivi attraverso la seguente scrittura contabile: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Risconti Attivi
D
VEP
Canoni leasing
A
Tabella 8 - Scrittura di rilevazione del risconto sul maxicanone
Il locatario non dovrà rilevare alcuna quota di ammortamento in quanto il bene non è di suo proprietà e nemmeno iscritto nel suo bilancio. Se il locatario al termine del contratto deciderà di acquisire la proprietà del bene dovrà pagare al locatore il prezzo di riscatto prestabilito nel momento di pattuizione del contratto. La scrittura contabile sarà la seguente: VARIAZIONI VEN VFP VFN
CONTO
DARE/AVERE
Immobilizzazioni Materiali
D
Iva a credito
D
Debiti vs fornitori beni in leasing
A
Tabella 9 - Iscrizione in bilancio del bene dopo aver pagato il riscatto
Solo dopo il riscatto il locatario sarà tenuto alla fine di ogni esercizio ad effettuare la procedura dell’ammortamento secondo le regole ordinarie applicate sugli altri beni mobili da lui posseduti. La contabilizzazione del locatario si riconduce in parte alla disciplina del contratto di locazione operativa, con la sola differenza dell’obbligo informativo in nota integrativa richiesto dall’art. 2427 c.c. n. 22 (Cerbioni, Cinquini, Sòstero, 2006). In aggiunta a ciò, l’OIC 1 richiede agli utilizzatori di beni in leasing di inserire in nota integrativa un prospetto contenente gli effetti che si sarebbero prodotti in CE e SP rilevando le operazioni con il metodo finanziario piuttosto che con quello patrimoniale.
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L’informazione, ovviamente, è richiesta se gli effetti in bilancio sono cospicui. Gli utilizzatori di beni in leasing dovranno presentare in nota integrativa: • l’importo del bene locato secondo il metodo finanziario; • il debito nei confronti del locatore; • gli oneri finanziari sostenuti nell’esercizio e quelli di effettiva competenza; • le quote di ammortamento del bene; • i connessi aspetti fiscali. La contabilizzazione del locatore. Il metodo patrimoniale prevede una contabilizzazione in base alla forma giuridica del contratto e nel rispetto del principio di prevalenza della forma giuridica sulla sostanza economica. Perciò il bene rimane iscritto nel bilancio del locatore che ne possiede la proprietà giuridica e dovrà dare precisa indicazione di quei beni ceduti in leasing al locatario (art. 2424 c.c.). A tal proposito, anche nel principio contabile nazionale n.16 – Immobilizzazioni materiali, si riporta che: «il passaggio del titolo di proprietà determina l’inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei relativi conti». 1.3.2 Il metodo finanziario. Il metodo finanziario al contrario di quello patrimoniale, segue la logica della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica per cui il bene, al suo costo originario, è iscritto nel bilancio del locatario, anche se la reale proprietà è ancora in capo al locatore. Inoltre, le scritture verranno effettuate nel “sistema principale” di rilevazione e non nei conti d’ordine, rilevando la natura sostanziale dell’operazione. Sostanzialmente l’operazione di leasing per il locatario si configura come un’operazione di finanziamento a lui concessa al fine di poter disporre dell’utilizzo di un determinato bene. A tal proposito il locatario è obbligato, contestualmente al pagamento dei canoni di leasing, a versare una quota aggiuntiva a titolo di oneri finanziari. Il pagamento dei canoni rappresenta il rimborso del debito sui cui vengono per l’appunto calcolati gli interessi al tasso effettivo concordato
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nel contratto. In contrapposizione il locatario rileverà in contabilità una componente positiva di reddito relativa al “prestito” concesso al locatore. Suddetta quota verrà rilevata come interessi attivi, nella parte dedicata a oneri e proventi finanziari del conto economico. La contabilizzazione del locatario. Al momento della stipula del contratto il locatario dovrà registrare l’operazione di acquisizione del bene da iscrivere in sede di redazione del bilancio nello stato patrimoniale. La scrittura alla sottoscrizione del contratto è la seguente: VARIAZIONI VEN VFN
CONTO
DARE/AVERE
Immobilizzazioni Materiali
D
Debiti vs società di leasing
A
Tabella 10 - Acquisizione del bene in leasing
Il debito rilevato rappresenta l’importo iscritto al valore capitale che l’utilizzatore deve concedere al locatore e verrà stornato ogni qualvolta il locatario provvederà al pagamento dei canoni periodici o (se pattuito) al pagamento del maxicanone.
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La scrittura che
consente la registrazione dello storno del debito è la seguente: VARIAZIONI VFP VFN
CONTO
DARE/AVERE
Debiti vs società di leasing
D
Banca c/c
A
Tabella 11 - Scrittura per lo storno del maxicanone e dei canoni
Al ricevimento delle fatture delle rate la scrittura che il locatario dovrà rilevare è la seguente: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VFP
Debiti vs società di leasing
D
VEN
Oneri finanziari
D
VFP
Iva a credito
D
Debiti vs fornitori beni in leasing
A
VFN
Tabella 12 - Rilevazione dei canoni periodici
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Per valore capitale del debito si intende l’attualizzazione, a un tasso di interesse effettivo, di tutti i canoni periodici, dell’eventuale maxicanone e del prezzo di riscatto finale (Cerbioni, Cinquini, Sòstero, 2010).
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Da notare che con questo metodo di contabilizzazione il canone periodico è ripartito tra rimborso del finanziamento e oneri finanziari, in quanto si considera l’operazione similare ad un’operazione di acquisto affiancata da una di finanziamento e sui si devono corrispondere oneri finanziari. A fine esercizio il locatario dovrà procedere con le scritture di ammortamento, e imputare a conto economico la quota di competenza del bene preso il leasing. La scrittura contabile sarà la seguente: VARIAZIONI VEN VEP
CONTO
DARE/AVERE
Ammortamento immobilizzazione
D
F.do Ammortamento
A
Tabella 13 - Scrittura di ammortamento del bene
Se l’utilizzatore propenderà, al termine del contratto, per l’acquisizione del bene, occorrerà che il debito nei confronti del locatore sia completamente estinto e si rileverà il passaggio di proprietà dal locatore al locatario. La contabilizzazione del locatore. Il locatore dovrà rilevare all’interno della sua contabilità il credito verso la società utilizzatrice pari all’operazione di leasing. Contestualmente ad ogni incasso delle rate di leasing rileverà una variazione economica positiva corrispondente agli interessi attivi sui canoni di leasing, riscossi a titoli rimborso sul finanziamento concesso al locatario. A fine anno, il locatore non dovrà rilevare la quota di ammortamento sul bene concesso in locazione, in quanto il bene non è più nella sostanza economica di proprietà. La quota di ammortamento verrà, invece, rilevata dal locatario per le ragioni precedentemente esposte.
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1.4 La contabilizzazione del leasing operativo. All’interno dell’ordinamento italiano manca una vera è propria definizione di leasing operativo, a differenza di quanto stabilito dagli IAS/IFRS che lo considerano una tipologia contrattuale che non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. La definizione appena citata è stata accolta dall’OIC che ha fornito una possibile definizione al riguardo e ha stabilito che: «Un contratto di locazione che non possa definirsi finanziario si configura [come] una locazione operativa, in cui, il titolare del bene ne cede l’uso per un periodo di tempo ad un conduttore dietro corrispettivo di un canone di affitto». Il leasing è perciò assimilabile allo schema tipico della locazione, dell’affitto o del noleggio e riconducibile alla categoria dei contratti con causa di godimento (Pacioli, 2005). Dal punto di vista della contabilizzazione di questa tipologia di leasing non vi sono norme o principi stabiliti dal codice civile o dall’OIC, ma esiste comunque una prassi contabile che consente la contabilizzazione con il metodo patrimoniale. Secondo questa impostazione i beni devono rimanere iscritti nel bilancio del locatore, mentre nel bilancio del locatario dovranno essere rilevati i canoni periodici di leasing. L’unica nota informativa che fornisce il c.c. a riguardo è riportata nell’art. 2427 n. 9 che suggerisce di fornire in nota integrativa le adeguate informazioni per valutare in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.5 1.5 Vantaggi e svantaggi nella sottoscrizione di un contratto di leasing. Con un contratto di locazione finanziaria l’utilizzatore può acquisire beni mobili senza l’investimento di capitale proprio e dilazionando il pagamento nell’arco di un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, il canone di locazione viene rilevato nel conto economico come 5
L’art. 2427, punto 9 del c.c. afferma che devono essere riportati in nota integrativa «Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società».
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costo d’esercizio, senza intaccare la situazione finanziaria e debitoria del locatario. E’ una forma di finanziamento meno difficile da sottoscrivere rispetto ai finanziamenti richiesti alle banche (mutui), tuttavia vengono richieste alle società utilizzatrici delle garanzie, in termini di possibilità di effettuare i pagamenti richiesti alle scadenze prestabilite. Semplifica, inoltre, il controllo della pianificazione finanziaria in quanto i costi delle operazioni sono conosciuti già all’inizio del contratto. Dal punto di vista fiscale, consente il frazionamento dell’IVA nei canoni e ciò rappresenta un vantaggio soprattutto per le aziende con credito IVA che altrimenti dovrebbero sostenere un immobilizzo finanziario importante nel caso di acquisto. Rispetto ai costi sostenuti per i canoni, il leasing consente la deducibilità dei canoni in periodi più brevi rispetto a quelli previsti per gli ammortamenti (Lefebvre, 2012). Un contratto di leasing operativo è invece maggiormente conveniente per beni ad elevata standardizzazione e soggetti a rapida obsolescenza e in cui il locatario riceve determinate garanzie in termini di servizi di manutenzione e assistenza da parte del locatore per tutta la durata del contratto (Bottani, Meoni, 2005).
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CAPITOLO II
IAS 17: CARATTERISTICHE CONTRATTUALI E CONTABILIZZAZIONE 2.1 Definizione e tipologie di leasing. Gli International Accounting Standards (IAS) sono principi contabili internazionali che uniformano le regole contabili a livello mondiale. Il numero diciassette definisce il trattamento contabile per i locatori e locatari e la connessa informazione integrativa che questi ultimi sono tenuti a fornire. Il rapporto fra le parti è regolato da un contratto di leasing il quale è definito come «Il mezzo [attraverso cui] il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all’utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito» (IAS 17 – Leases, 2003, par. 4). Vengono distinte due tipologie di leasing: operativo e finanziario. Ciò che li differenzia è il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà del bene oggetto del contratto; in base alla classificazione, che ne valuta il trasferimento o meno, è prevista una diversa contabilizzazione. I rischi riguardano le possibili perdite da mancata utilizzazione del bene o da inadeguatezza tecnologica, mentre i possibili benefici comprendono i profitti attesi durante la vita utile del bene. Il leasing finanziario prevede il trasferimento al locatario di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà del bene. Tutti i contratti non di tipo finanziario sono annessi a quello operativo (Parbonetti, 2010). La classificazione di un leasing dipende dalla sostanza dell’operazione piuttosto che dalla forma contrattuale. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche che un contratto deve avere affinché sia considerato di leasing finanziario (IAS 17 – Leases, 2003, par. 10): • Trasferimento della proprietà al termine del contratto; • Opzione di acquisto per il locatario ad un prezzo preferenziale, si può infatti ipotizzare che il prezzo dei canoni pagati copra quasi completamente il costo del bene;
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• La durata del contratto corrisponde alla vita utile del bene; • Il valore attuale dei pagamenti equivale al valore equo (fair value) del bene locato; • Il bene per le sue specifiche caratteristiche può essere utilizzato solo dal locatario. Per tanto in presenza anche di una sola delle suddette condizioni è da prevedersi una contabilizzazione di tipo finanziario, tuttavia, anche se da considerarsi discrezionale la contabilizzazione come tale, vi sono altre tre indicazioni date dallo IAS, meno vincolanti ma altrettanto indicative. • In caso di risoluzione anticipata del contratto le perdite sono imputate al locatario; • Le variazioni di valore del bene sono a carico dell'utilizzatore; • Il locatario ha la possibilità di continuare il contratto per un ulteriore periodo ad un prezzo inferiore a quello di mercato. In presenza di un contratto che non possegga talune caratteristiche verrà trattato come un contratto di leasing operativo. 2.2 Contabilizzazione e iscrizione in bilancio del leasing operativo. Il leasing operativo è considerato similare ad un affitto, per questo non trasferisce in capo al locatario i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene (Parbonetti, 2010). La contabilizzazione viene effettuata secondo il metodo patrimoniale, il quale impone l’imputazione dei canoni periodici a conto economico secondo il principio della competenza economica6.
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Il principio di competenza economica ha la funzione di guidare l’attribuzione dei componenti di reddito ai diversi esercizi a cui essi spettano. I ricavi sono considerati di competenza se vi è stata manifestazione finanziaria e se si riferiscono a prodotti venduti o servizi completati nell’esercizio. In contrapposizione, i costi vengono considerati di competenza se si riferiscono a fattori che sono stati utilizzati per la realizzazione dei ricavi. Concretamente, i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio (Cerbioni F., Cinquini L., Sòstero U., 2006, p. 46).
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La contabilizzazione del locatario. Il locatario, nel momento in cui ottiene il diritto all’utilizzazione del bene, è tenuto a versare al locatore un canone periodico prestabilito. Le quote dei canoni devono essere rilevate in modo costante per tutta la durata del contratto e rappresentano costi d’esercizio da imputare a conto economico. Il metodo, che viene suggerito per la contabilizzazione dell’operazione di leasing, privilegia l’aspetto formale del rapporto, stabilendo che la proprietà del bene rimanga in capo al locatore. Nello stato patrimoniale del locatario non verrà perciò iscritto il bene fra le poste dell’attivo, costui comparirà nel bilancio del locatore che ne detiene ancora la proprietà. Alla sottoscrizione del contratto potrebbe essere richiesto il pagamento di un maxicanone iniziale, che concorrerà insieme alle rate di competenza, a determinare la quota di esercizio da imputare al conto canoni leasing. In contropartita vi sarà l’apertura di un debito nei confronti del locatore che verrà chiuso al momento del pagamento (Parbonetti, 2010). L’operazione appena descritta viene qui sotto rappresentata: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Canoni leasing
D
VFP
Iva a credito
D
VFN
Debiti vs fornitori
A
Tabella 14 - Scrittura per la rilevazione del maxicanone e dei canoni periodici
VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VFP
Debiti vs fornitori
D
VFN
Banca C/C
A
Tabella 15 - Scrittura per il pagamento del maxicanone e dei canoni
Le scritture sopra raffigurate dovranno essere effettuate per tutto il periodo della durata del contratto, ogni qualvolta il locatario sarà chiamato al pagamento dei canoni. Alla conclusione di ogni esercizio, il locatario in sede di scritture di assestamento dovrà rispettare il principio della competenza economica andando ad apportare sul conto canoni
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leasing le scritture di rettifica o integrazione. Per cui, il locatario confronterà il valore del conto canoni leasing con il costo di competenza. Se il valore delle rate rilevate durante l’esercizio è maggiore rispetto al costo di competenza occorre effettuare una scrittura di rettifica, rinviando al futuro la parte eccedente. Nel caso contrario il locatario procederà ad integrare la quota di costo mancante attraverso una scrittura di integrazione. Verranno perciò rilevati a seconda dei casi un risconto attivo o un rateo passivo come rappresentato nelle tabelle sottostanti (Cerbioni, Cinquini, Sòstero, 2010).7 VARIAZIONI VEN VEP
CONTO
DARE/AVERE
Risconti attivi
D
Canoni leasing
A
Tabella 16 - Scrittura di rilevazione del risconto attivo
VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Canoni leasing
D
VFN
Rateo Passivo
A
Tabella 17 – Scrittura di rilevazione del rateo passivo
In sede di redazione del bilancio il conto canoni di leasing troverà la sua collocazione nel conto economico alla voce B) Costi della produzione - Costi per l’utilizzo di beni di terzi. Se vengono rilevati dei ratei passivi, questi vengono imputati nello stato patrimoniale alla voce E) Ratei e Risconti passivi. Al contrario se presenti dei risconti attivi, saranno iscritti alla voce D) Ratei e Risconti attivi. All’inizio dell’anno successivo si provvederà alla riapertura del conto canoni leasing e risconti attivi (ratei passivi) e si andranno a rilevare i successivi pagamenti delle rate con le stesse regole di contabilizzazione sopra descritte (Parbonetti, 2010).
7 I risconti attivi sono quote di costo con manifestazione finanziaria anticipata ma che non sono ancora maturati e in parte di competenza degli esercizi successivi. I ratei passivi rappresentano debiti che sorgono a fronte di costi di competenza dell’esercizio, ma per i quali non si è ancora avuta la manifestazione finanziaria.
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La contabilizzazione del locatore. Il locatore è colui che concede al locatario l’utilizzo di un bene ed è obbligato a «Esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nel proprio stato patrimoniale secondo la natura del bene» (IAS 17 – Leases, 2003, par. 49). Pertanto, il bene comparirà nell’attivo di stato patrimoniale, alla voce B-II) Immobilizzazioni materiali, per un valore pari al valore di iscrizione iniziale al netto del suo valore residuo. In corrispondenza a quanto stabilito per l’utilizzatore del bene, il locatario dovrà rilevare i proventi del leasing a quote costanti per tutta la durata del contratto. Questi, congiuntamente ai costi sostenuti per la realizzazione dei ricavi, dovranno essere iscritti a conto economico (IAS 17 – Leases, 2003, par. 50). Tra i costi che il locatore dovrà imputarsi, vi sono quelli sostenuti per il perfezionamento del contratto che secondo quanto stabilito dagli IAS, dovranno essere aggiunti al valore contabile del bene e rilevati come costo per la durata del leasing. Il locatore mantiene la proprietà del bene e a fine anno, in sede di scritture di ammortamento, dovrà procedere al calcolo della quota di ammortamento da imputare per l’esercizio in corso. In merito a questo, il principio stabilisce che «L’ammortamento deve essere effettuato con un criterio uniforme a quello normalmente utilizzato dal locatore per beni similari, e la quota di ammortamento deve essere prevista con le metodologie definite dallo IAS 16»8 (IAS 17 – Leases, 2003, par. 53). La scrittura che dovrà rilevare il locatore sarà la seguente: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Ammortamento immobilizazione
D
VEP
F.do Ammortamento
A
Tabella 18 - Scrittura di ammortamento del bene
La quota di costo rilevata, verrà imputata a conto economico alla voce B) Costi della produzione - 5) Ammortamenti e Svalutazioni. Congiuntamente il fondo ammortamento 8
Lo IAS 16 prevede che il valore ammortizzabile di un’attività sia ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile e tramite l’utilizzo di un piano di ammortamento preordinato. I tre diversi metodi ammessi per il calcolo delle quote di ammortamento sono i seguenti: Metodo a quote costanti; Metodo a quote decrescenti, proporzionali ai valori residui; Metodo per unità di prodotto.
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verrà collocato nel passivo di stato patrimoniale o in deduzione del valore del bene presente fra le attività. 2.3 Contabilizzazione e iscrizione in bilancio del leasing finanziario. Gli IAS/IFRS considerano il leasing finanziario similare a un’operazione di acquisto poiché consente il trasferimento al locatario dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà del bene. La contabilizzazione dell’operazione di leasing segue il principio di prevalenza della sostanza dell’operazione sulla forma giuridica. La tipologia di leasing diventa nella sostanza un’operazione di compravendita e gli IAS impongono la contabilizzazione secondo il metodo finanziario (Lefebvre, 2012). La contabilizzazione del locatario. L’operazione di leasing trova collocazione in bilancio, sia come posta dell’attivo sia come posta del passivo, in termini di obbligazione a sostenere i pagamenti prestabiliti. Se questo non avvenisse vi sarebbe una distorsione della realtà finanziaria con conseguente sottostima delle risorse economiche e delle passività finanziarie aziendali. Il locatario, dopo il perfezionamento del contratto, acquisisce tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo del bene. In cambio dovrà provvedere al pagamento di un corrispettivo che «Deve approssimare, nel periodo iniziale del leasing, il fair value (valore equo) del bene e i corrispondenti costi finanziari o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing» (IAS 17 – Leases, 2003, par. 20).9 Quest’ultimo è formato dal valore attuale di tutti i canoni periodici, comprensivo di maxicanone e quota di riscatto finale. Nel determinare ciò il tasso di sconto da utilizzare è «il tasso implicito del leasing, se è possibile determinarlo; altrimenti deve essere utilizzato il tasso marginale di
9
Il fair value (o valore equo) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. (IAS 17 – Leases, 2003, punto 4)
20
finanziamento del locatario» (IAS 17 – Leases, 2003, par. 20). 10 La formula che consente di calcolare il valore attuale dei canoni è la seguente: n
Valore Attuale = Maxicanone +
∑ Canone Periodico * (1 + r)
-n
+ Prezzo di Roscatto * (1 + r) -n
i =1
Dove n rappresenta la durata totale del leasing e r il tasso di interesse implicito.
€
Nel momento in cui il locatario avrà in consegna il bene, registrerà nella sua contabilità la seguente scrittura: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VEN
Immobilizzazione Materiale
D*
VFN
Debiti vs forn. beni in leasing
A*
Tabella 19 - Scrittura alla stipula del contratto
* L’importo utilizzato nella scrittura è il valore attuale sopra calcolato.
La voce Immobilizzazione Materiale andrà inserita in bilancio nell’attivo di Stato Patrimoniale come nel caso di acquisto, alla voce B) Immobilizzazioni materiali. In contropartita il conto Debiti verso fornitori per beni in leasing verrà iscritto nel passivo alla voce D) Debiti; andrà a ridursi ogni qualvolta il locatario pagherà il maxicanone, i canoni periodici e il riscatto finale. Questa riduzione viene considerata dal locatore la remunerazione per l’investimento e per i servizi da lui effettuati (Parbonetti, 2010). Anche nel caso di leasing finanziario potrà essere richiesto il pagamento di un maxicanone che verrà iscritto in contabilità attraverso la seguente scrittura: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VFP
Debiti vs fornitori beni in leasing
D
VFP
Iva a credito 11
D
VFN
Banca C/C
A
Tabella 20 - Pagamento del maxicanone iniziale
10
Il tasso d’interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all’inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi del leasing e il valore residuo non garantito sia uguale alla somma del fair value del bene locato e gli eventuali costi diretti iniziali del locatore (IAS 17 – Leases, 2003, par. 4). 11 Poiché un leasing finanziario si classifica similare ad un’operazione di acquisto, sul maxicanone e sui successivi canoni periodici occorrerà rilevare la quota di IVA a credito.
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Successivamente, il locatario dovrà corrispondere al locatore i canoni periodici per l’utilizzo del bene. Questi dovranno essere ripartiti tra i costi finanziari e la riduzione delle passività residue. Nello specifico, il pagamento dei canoni figura come rimborso del debito, e bisognerà rilevare separatamente l’ammontare degli interessi inclusi nel canone (Parbonetti, 2010). L’operazione appena descritta viene rappresentata nella seguente scrittura: VARIAZIONI
CONTO
DARE/AVERE
VFP
Debiti vs fornitori beni in leasing
D
VEN
Interessi passivi
D
VFP
Iva a credito
D
VFN
Banca C/C
A
Tabella 21 - Pagamento dei canoni periodici comprensivi di interessi
I costi finanziari rappresentati dagli interessi passivi rappresentano dei costi d’esercizio e verranno iscritti alla voce C) Oneri finanziari del conto economico. Il conto debiti verso fornitori per beni in leasing verrà iscritto fra le poste del passivo dello stato patrimoniale. Questo diminuirà ogniqualvolta il locatario procederà al pagamento della rata di leasing. Al 31/12 dell’anno in corso il locatario, in sede di scritture di ammortamento, dovrà rilevare oltre alle quote di ammortamento per i beni di sua proprietà anche la quota del bene preso in locazione. Il criterio di ammortamento, secondo quanto stabilito dagli IAS al paragrafo 28, «Deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà, e se esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nella più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile». In questo modo il valore ammortizzabile del bene viene imputato, nel periodo di utilizzazione di esso, attraverso un metodo sistematico e uniforme a quello già applicato per altri beni.
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La scrittura che dovrà effettuare il locatario è la seguente: VARIAZIONI VEN VEP
CONTO
DARE/AVERE
Ammortamento immobilizzazioni
D
F.do Amm.to Immobilizzazioni
A
Tabella 22- Scrittura per l'ammortamento del bene
La quota di ammortamento, similarmente ad un leasing operativo, verrà imputata nel conto economico alla voce B) Costi della produzione - 5) Ammortamenti e Svalutazioni. Mentre, il fondo ammortamento potrà essere portato in deduzione del valore del bene iscritto fra le poste dell’attivo o essere imputato nel passivo di stato patrimoniale. Nel caso in cui non ci fosse una ragionevole certezza che il locatario al termine del contratto acquisirà la proprietà del bene, secondo quanto disposto dallo IAS, dovrà essere completamente ammortizzato nella più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile (Cerbioni, Cinquini, Sòstero, 2010). La contabilizzazione del locatore. Il concedente del bene rileverà nella sua contabilità, un credito iniziale pari al valore attuale dei pagamenti minimi sostenuti dal locatario. I canoni periodici ricevuti dal locatario saranno rilevati come quote di rimborso del debito nei propri confronti aumentate della parte degli interessi (IAS 17 – Leases, 2003, par. 36 - 37). Il credito per la quota capitaria da percepire verrà iscritto nello stato patrimoniale del locatore tra le attività alla voce C) Crediti. Mentre, la quota di interessi attivi verrà rilevata nel conto economico tra le voci positive di reddito del valore della produzione. Nella maggior parte dei contratti, sono i locatori che sostengono i costi diretti iniziali per il perfezionamento del contratto e sono rappresentati dalle commissioni, dalle spese legali e dai costi interni legati alla stipula di un leasing escluse le spese di vendita e marketing (IAS 17 – Leases, 2003, par. 38).
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CAPITOLO III
LE NUOVE RIFORME FISCALI IN AMBITO LEASING 3.1 Trattamento delle Imposte Dirette Ai fini fiscali i costi sostenuti in seguito all’avvio di un’operazione di leasing sono deducibili purché si riferiscano a beni che possono essere ammortizzati. Le specifiche condizioni di deducibilità si differenziano a seconda che si adotti la metodologia di contabilizzazione secondo il criterio patrimoniale o finanziario (Lefebvre, 2012). La legge che ha disciplinato fino a pochi mesi fa il trattamento fiscale riservato al leasing (art. 102, comma 7, del TUIR), è stata sostituita dall’art. 4-bis del Dl. 16/2012, convertito nella legge 44/2012. La disciplina fiscale contenuta nel TUIR (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) stabiliva, per le imprese utilizzatrici, che la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria fosse subordinata al rispetto di una durata minima del contratto di leasing che variava secondo l’oggetto del contratto. Per i beni mobili acquisiti in leasing, la durata minima del contratto non doveva essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario stabilito in relazione all’attività esercitata dal locatario. Eventuali canoni di prefinanziamento (c.d. maxicanoni), corrisposti prima della consegna del bene, diventavano deducibili a partire dalla consegna del bene in modo proporzionale alla durata complessiva del leasing (Lefebvre, 2012). Infine, il valore del riscatto doveva essere fiscalmente ammortizzato sulla base di specifici coefficienti stabiliti dal ministero (Albano, Marani, 2012). In questo modo le imprese utilizzatrici avevano la possibilità di dedurre i canoni di leasing in un periodo inferiore rispetto al periodo di ammortamento. Questo tipo di norma fu istituita a scopo antielusivo, in modo da evitare contratti di leasing di breve durata che potevano essere perfezionati solamente per beneficiare di una deduzione rapida del bene, il c.d. “razzo leasing” (Albano, Marani, 2012). La nuova legge, in tema di locazione finanziaria, contenuta nel decreto semplificazioni
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(legge 44/2012), ha eliminato la correlazione tra deducibilità del canone e obbligo di una durata minima del contratto, pur conservando il principio per cui i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore a quello stabilito dall’art. 102 del TUIR (due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene). In questo modo, se la durata effettiva del leasing è superiore o uguale a quella minima stabilita fiscalmente, la deduzione sarà stabilita sulla base della durata contrattuale e secondo le imputazioni effettuate nel conto economico. In caso contrario, le quote dei canoni che superano l’importo massimo deducibile verranno riprese in tassazione durante la durata del contratto e saranno successivamente dedotte alla chiusura del contratto, sempre tenendo conto della quota massima fiscalmente deducibile (Albano, Marani, 2012). Gli utilizzatori dei principi contabili internazionali che applicano il criterio finanziario, potranno dedurre i costi rilevati a titolo di ammortamento e la quota di interessi passivi imputati a conto economico. In quest’ultimo non troviamo però la quota di costo imputata al conto canoni di leasing, rendendo così inutile l’applicazione di una norma antielusiva sulla durata minima (Lefebvre, 2012).12 3.2 Disciplina IVA Secondo l’art. 1 del D.P.R. 633/1972 che disciplina l’ambito di applicazione dell’IVA: «L’IVA si applica su cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o professioni». Dall’analisi dell’articolo si individuano i tre presupposti base dell’IVA: • Oggettivo, l’IVA si applica su cessione di beni e prestazioni di servizi; • Territoriale, le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato; • Soggettivo, secondo il quale il tributo si applica nell’esercizio di imprese o professioni. 12
L’art. 102 del Tuir, stabiliva che : «Il rispetto della durata minima valeva solo per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria», in sostanza solo per le imprese che non adottavano gli IAS.
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L’ultimo dei tre presupposti sopra citati viene rispettato sia nel caso di leasing finanziario sia nel caso leasing operativo, in quanto queste tipologie di leasing vengono effettuate da aziende private o pubbliche e da professionisti autonomi. Il problema sorge nell’individuazione del presupposto oggettivo, poiché con il leasing finanziario il locatario rileva il bene nell’attivo di stato patrimoniale senza un reale trasferimento della proprietà del bene e nemmeno un documento contabile che lo attesti (fattura). L’operazione appena descritta si classifica come esente IVA, in quanto manca del presupposto oggettivo (Rinaldi, 2012). Diversamente, nel momento in cui il locatario andrà a pagare i canoni, dovrà calcolare l’IVA sull’importo comprensivo degli interessi. Tutto questo sorge poiché il Fisco considera le locazioni finanziarie come prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’IVA. Essa verrà in aggiunta applicata se il locatario deciderà di acquisire al termine del contratto il bene pagando il prezzo di riscatto. Nel caso di leasing operativo, l’operazione rientra nel presupposto oggettivo come prestazione di servizi e l’IVA viene applicata ogni qualvolta il locatario sarà chiamato al pagamento dei canoni periodici. Nuove normative IVA sono state apportate in tema di presupposto territoriale, in particolare è stato modificato e integrato l’art. 7 del D.P.R. 633/1972. Nella tabella sottostante, verranno esposte e riepilogate le nuove regole stabilite per i beni mobili diversi dai mezzi di trasporto. Il presupposto territoriale qui sotto schematizzato varia a seconda che i locatari siano o meno soggetti passivi (De Candia, 2010). Nel caso in cui i locatari siano soggetti passivi si applica il criterio generale previsto dall’art. 7-ter del DPR 633/1972 riepilogato nella tabella 1. Tabella 23 – LOCATARI SOGGETTI PASSIVI D.P.R.
Criterio
633/1972 Art. 7-ter Art. 7-ter
Società di
Locatario
Territorialità
Fattura
Ovunque
Si
Con IVA
Ovunque
No
Fuori
leasing Principio generale
Indipendente
Soggetto IVA
(domicilio o
dal luogo di
residente in Italia
residenza del
residenza
Soggetto IVA non
locatario soggetto
residente in Italia
IVA in Italia)
Utilizzo del bene
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campo IVA
Nel caso contrario, ossia se i locatari non sono soggetti passivi: • se residenti nel terriorio UE si applica il criterio generale; • se residenti extra UE si applica l’art. 7-septies del D.P.R. 633/1972. Tabella 24 - LOCATARI NON SOGGETTI PASSIVI D.P.R.
Criterio
633/1972 Art. 7-ter
Società di
Locatario
leasing Principio generale (rese a locatri non soggetti IVA da
Residente in Italia
prestatori soggetti IVA in
Utilizzo del
Territorialità
Fattura
Ovunque
Si
Con IVA
Ovunque
No
Fuori campo
bene Non soggetto IVA residente nel territorio UE
Italia) Art. 7-
Locatario non soggetto
Indipendente
Non soggetto IVA
septies
IVA residente o
dal luogo di
residente extra UE
domiciliato extra UE
residenza
IVA
Un ambito IVA di particolare riguardo, è rappresentato dal rimborso del credito IVA nel caso in cui un’azienda opti per il perfezionamento di un leasing finanziario. In particolare ci si è chiesto se fosse possibile per il concedente, che non iscrive più il bene dato in locazione tra le attività dello stato patrimoniale, chiedere il rimborso dell’IVA assolta al momento dell’acquisto, pur non continuando a rilevare nessuna quota di ammortamento nel conto economico (Lucarelli, 2012). L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata positivamente in merito a questo tema, con la Risoluzione n.122/E del 13.12.2011, mettendo fine al dubbio sollevato e ha stabilito che «Il rimborso è ammissibile esclusivamente in capo alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l’ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell’investimento per la durata del contratto di leasing». Il rimborso del tributo spetta a chi ha effettuato l’investimento, altrimenti potrebbe recuperare il tributo solamente nel corso degli anni aggravando ulteriormente la propria posizione finanziaria (Gigliotti, 2011).
27
L’Agenzia delle Entrate aveva già stabilito in precedenti pronunce che per ottenere il rimborso del tributo occorre che: a) Il bene sia solo suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento (risoluzione 13 febbraio 1983, n. 353998); b) Si sia verificato l’effetto traslativo della proprietà. Nel caso, invece, un’impresa opti per la stipulazione di un contratto di leasing operativo il problema non persiste. Il bene risulta essere iscritto nello Stato Patrimoniale del concedente, che può regolarmente richiedere il rimborso del credito IVA, assolto nel momento dell’acquisto (Gigliotti, 2012).
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CAPITOLO IV
CENNI SULLA NUOVA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO IAS 17 A partire da luglio 2006, i due commitees IASB e FASB hanno convenuto ad una radicale trasformazione dei contenuti dell’attuale IAS 17.13 Il programma di convergenza predisposto dai due board mira alla realizzazione di principi omogenei per una maggiore uniformità dei bilanci a livello mondiale (Mezzabotta, 2011). La novità principale contenuta nella bozza del principio prevede l’abolizione delle tipologie di leasing operativo e finanziario, convogliando il tutto in un’unica modalità di contabilizzazione da parte del locatario. Sotto questo punto di vista si eliminano le discordanze in tema di prevalenza della sostanza sulla forma e si compensa la difficoltà di comparazione fra le operazioni di leasing. Pertanto, gli utilizzatori dei bilanci non dovranno più provvedere alla riclassificazione delle informazioni per poterle confrontare. Il trattamento contabile stabilito per il locatario (Right of use of asset) prevede la rilevazione dell’attività materiale per il diritto all’utilizzo del bene e in contropartita l’iscrizione in bilancio della passività collegata al pagamento dei canoni. Il locatore, invece, potrà scegliere tra due alternative: • Performance obbligation approach, se il locatore detiene una significativa esposizione ai rischi e ai benefici connessi all’utilizzo del bene; • Derecognition approach, se il locatore cede gran parte dei rischi e dei benefici. Il presupposto di fondo della riconversione del modello è la classificazione di un contratto di leasing come un’operazione di finanziamento, in cui il locatore fornisce al locatario il “capitale d’uso”, ossia il capitale investito in un bene strumentale (Dell’Atti, 2011).
13
IASB è l’acronimo di International Accounting Standards Board e rappresenta l’organismo responsabile per l’emanazione dei principi contabili internazionali. In contrapposizione FASB (Financial Accounting Standard Board) rappresenta l’organismo deputato all’emanazione dei principi contabili statunitensi.
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4.1 La contabilizzazione del locatario. Secondo il modello del Right of use “Diritto d’uso”, il locatario dovrà rilevare inizialmente in bilancio un’attività corrispondente all’utilizzo del bene e una passività che comprenderà l’obbligazione al pagamento dei canoni di leasing (Dicuonzo, 2011). Quest’ultima è data dal valore attuale delle somme dovute attualizzate al tasso marginale di indebitamento o al tasso applicato dal locatore con esclusione del prezzo d’opzione di acquisto.14 Il valore che il locatario dovrà iscrivere nell’attivo equivale al diritto all’uso, formato dal valore della passività aumentato dei costi diretti iniziali, in prevalenza spese legali e commissioni (Damiani, 2011). Per determinare il debito, il locatario deve identificare per prima cosa la durata attesa del leasing (lease term), definita come la durata più lunga con la più alta probabilità cumulata effettiva. Questo tipo di operazione però presenta notevoli margini di incertezza, in quanto è molto presente la componente soggettiva legata alla determinazione delle probabilità. Un secondo aspetto da considerare riguarda la stima dei canoni di leasing. Questi devono contenere oltre ai canoni fissi, i canoni potenziali, le garanzie sul valore residuo del bene e le penali per la risoluzione anticipata del contratto.15 Una volta definiti i valori iniziali della passività e del right of use il locatario dovrà definire il piano di ammortamento del debito dividendo i pagamenti effettuati nella quota capitale, relativa al rimborso del finanziamento, e nella quota interessi, relativa al costo del debito (Dicuonzo, 2011). Le nuove regole che verranno introdotte con l’approvazione del progetto, rispetto allo IAS 17, non prevedono per il locatario alcuna possibilità di decisione in merito al metodo da utilizzare per rilevare un’operazione di leasing. Ciò deriva dal fatto che il nuovo IAS prevede l’abolizione della distinzione fra leasing operativo e finanziario e l’individuazione di un unico modello contabile di riferimento. Inoltre, tutte le operazioni verranno contabilizzate in relazione al diritto d’uso sul bene in leasing, abbandonando l’approccio dell’attuale IAS 17 basato sull’individuazione di rischi e benefici connessi all’utilizzo del bene. 14
Il tasso di interesse applicato dal locatore (o lessee’s incremental borrowing rate) corrisponde al tasso cui avrebbe dovuto sottostare il locatario per ottenere gli opportuni fondi per acquistare l’asset locato. 15 I canoni potenziali menzionati sono legati alla stima del grado di utilizzo o del rendimento del bene e vanno inclusi nel conteggio solo se la loro misurazione è affidabile.
30
4.2 La contabilizzazione del locatore. Come accennato nella parte introduttiva, il locatore ha a disposizione due diversi metodi per contabilizzare un’operazione di leasing. L’adozione dell’uno o dell’altro metodo dipende dai rischi e dai benefici, legati all’uso del bene, che vengono trasferiti al locatario. Con il performance obbligation approach, il locatore rimane esposto in modo significativo ai rischi e ai benefici collegati all’utilizzo del bene. Per questo motivo il bene rimane iscritto nel bilancio del locatore che alla data di consegna del bene rileverà nell’attivo un credito, inteso come diritto a ricevere i pagamenti (Damiani, 2011). Il credito sarà pari al valore attuale dei pagamenti per il leasing, del prezzo di riscatto del bene più eventuali oneri sostenuti inizialmente dal locatore. In contropartita al credito, il locatore dovrà rilevare il debito che consente al locatario di utilizzare il bene. Successivamente all’iscrizione iniziale dell’operazione di leasing, il locatore iscriverà a conto economico gli interessi attivi e il ricavo per leasing, fino a che la passività non sarà estinta (Mezzabotta, 2011). In sede di stesura del bilancio, come disposto dallo IAS 16, il locatore sarà chiamato a valutare il bene preso in leasing secondo il modello del costo o secondo il modello della rideterminazione del valore (“revaluation model”).16 Il derecognition approach, invece, prevede che il locatore iscriva un credito per i canoni da ricevere ed elimini dall’attivo del proprio bilancio una quota del valore del bene sulla base dei rischi e benefici trasferiti al locatario. Proprio per questo motivo questo metodo di contabilizzazione viene anche definito come “Approccio dello storno del valore del bene locato”. La parte da rettificare si calcola in modo proporzionale, moltiplicando il valore contabile del bene per il rapporto fra fair value dei benefici trasferiti e il valore equo complessivo dell’attività (Deloitte, 2010). 16
Come stabilito dal principio IAS 16 il valore ammortizzabile del cespite deve essere ripartito in relazione alla possibilità di utilizzazione.
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Il procedimento appena citato viene qui sotto riportato:
VS = VC *
FVDIR FVB
dove: VS, è il valore stornato dal locatore; VC, è il valore contabile complessivo del bene; € FVDIR, è il fair value del diritto a ricevere i pagamenti; FVB, è il fair value complessivo del bene locato.
Nello specifico, il valore del bene che il locatore troverà ancora nel suo stato patrimoniale equivale al diritto che ancora egli conserva. Verranno invece iscritti a conto economico la quota di interessi attivi rilevati secondo il metodo del tasso effettivo, che saranno perciò iscritti separatamente dai canoni ricevuti (Mezzabotta, 2011).
17
Sempre a conto economico il locatore dovrà rilevare la quota di
ammortamento di competenza, come nel caso di adozione del performance obbligation approach. Per finire possiamo notare che la compresenza di due metodi di contabilizzazione dell’operazione di leasing, in riferimento al locatore, si pone in conflitto con la finalità del “nuovo leasing”. Esso, infatti, vuole ricondurre ad un unico metodo contabile di rilevazione del leasing finalizzato a conformare il trattamento dei contratti di locazione finanziaria. Queste nuove modifiche introducono, quindi, nuovamente la distinzione tra leasing operativo e finanziario che i due board si prefiggevano di eliminare (Caratozzolo, 2010). Un ulteriore considerazione va fatta parlando di frequenti contabilizzazioni di attività e passività finanziarie che possono distorcere la situazione patrimoniale e finanziaria dei locatori e dei locatari. A tal proposito, il locatore nel performance obbligation approach rileva una passività che consente la garanzia al locatario per l’utlizzo del bene. Questo tipo di obbligazione non è effettiva, in quanto alla sottoscrizione del contratto il locatore si impegna già da subito a rendere disponibile il bene al locatario, senza che vi sia una reale uscita di cassa (Papa, 2011). I due board per ora stanno ancora valutando le varie criticità che sono state in sintesi qui sopra illustrate, e cercheranno pertanto di ridurre i margini di incertezza ancora presenti nella bozza del principio contabile. 17
Il tasso di interesse effettivo o implicito è il tasso di rendimento che rende uguale il valore equo del bene alla somma del valore attuale dei pagamenti previsti dal contratto e del valore residuo del bene al termine della locazione (Dicuonzo, 2011)
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CAPITOLO V
IL CASO PRATICO TRATTATO IN XPOINT: HIREF SPA 5.1 La gestione dei contratti di leasing in Xpoint S.r.l. La stage richiesto a chiusura della mia carriera universitaria si è svolto presso l’azienda Xpoint S.r.l. di Padova, unica azienda rivenditrice ufficiale in tutto il nordest del marchio Xerox. La sua attività core comprende il commercio all’ingrosso di apparecchiature informatiche, periferiche e software dedicati. Nello specifico, macchine per la stampa rivolte alle aziende offrendo loro una consulenza personalizzata sui servizi di stampa. Inoltre, l’azienda offre i propri prodotti ad aziende grafiche e di comunicazione, grazie alla potenzialità di prodotti tecnologicamente innovativi e all’avanguardia con le richieste del settore. Xpoint offre ai suoi clienti assistenza tecnica hardware e software on site e la possibilità di acquistare direttamente in azienda materiali di consumo specifici per ciascuna tipologia di macchina. Dato il costo elevato delle macchine per la stampa, Xerox ha introdotto un’innovazione nei processi di vendita, rispetto ai suoi concorrenti quali Lexmark o Ricoh, consentendo al cliente la sottoscrizione di un contratto di leasing. La tipologia di locazione sottoscritta da Xpoint con i suoi clienti è di tipo finanziario e coinvolge nel rapporto anche un terzo soggetto, quale la società di locazione finanziaria. Xpoint, in accordo con Xerox, ha stabilito una serie di rapporti con alcune società finanziarie italiane e internazionali, quali X.I.R.E.S. S.r.l., BNP Paribas Leasing Solutions e Grenke Locazione. La scelta di queste tipologie di società è stata fatta in relazione ai costi e al tasso applicato nelle rate periodiche. Il contratto prevede, quindi, che Xpoint sia una società tramite fra le aziende clienti e le società finanziarie. A tal proposito, tutti i documenti per la sottoscrizione del contratto sono seguiti personalmente dai titolari e dai dipendenti di Xpoint al fine di alleggerire il carico nei confronti dei clienti. I contratti di leasing prevedono una soglia minima per quanto riguarda l’importo della macchina per la stampa, solitamente questo varia da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 30.000 €. La durata è tradizionalmente di 5 anni (60 mesi) ma può variare a seconda delle specifiche esigenze dei clienti. Al termine del contratto il rinnovo avviene di solito in modo automatico, salvo che il cliente non decida di
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interrompere volontariamente il rapporto tramite un’apposita dichiarazione di rinuncia al contratto. Tuttavia, Xpoint in accordo con Xerox ha previsto nei contratti una clausola di rinnovo tecnologico che consente ai clienti di sostituire la vecchia apparecchiatura con una nuova macchina più tecnologicamente all’avanguardia e al passo con i tempi. Al termine del 4° anno viene chiesto al cliente di interrompere il contratto stipulato in precedenza e la conseguente sottoscrizione di un nuovo accordo con condizioni contrattuali più vantaggiose. Xpoint attua questo tipo di strategia per consentire una maggior fidelizzazione del cliente all’azienda e assicurarsi per un ulteriore periodo di tempo un certo numero di contratti posti in essere. Vi è, inoltre, un risparmio dei costi riguardanti il reperimento di nuovi acquirenti, quali i costi pubblicitari e quelli per la conoscenza del marchio. Se un cliente alla fine del contratto vuole acquisire la proprietà del bene, può pagare il prezzo di riscatto che solitamente è pari all’1% del valore originario del bene. Alla stipula del contratto non viene mai richiesto il pagamento di un maxicanone, in quanto riguarda contratti di importi medio-bassi e comunque per non intaccare ulteriormente la posizione economica del cliente che dovrà già pagare le rate per l’utilizzo del bene. Solitamente le società finanziarie richiedono il pagamento di canoni trimestrali all’utilizzatore che però possono variare a seconda delle richieste dei clienti. A questi ultimi viene proposto, assieme alla sottoscrizione del contratto con la società di leasing, di stipulare un contratto con Xpoint per poter usufruire di servizi di stampa a prezzi più vantaggiosi. Nello specifico, l’agente che si occupa della stipula del contratto proporrà al cliente una serie di alternative in relazione al numero di copie che richiede di poter usufruire il cliente. Il contratto prevede, perciò, una parte di copie bianco/nero e colori incluse nell’aggiuntivo canone da pagare a Xpoint. Se si sfora il tetto massimo, al cliente verranno fatturate le copie eccedenti grazie a letture mensili o trimestrali dei contatori delle copie. Questi ultimi vengono inviati dai clienti alla funzione aziendale custumers and services che provvederà puntualmente a comunicarli all’amministrazione per la fatturazione. Per la stipulazione di questo tipo di contratti, Xpoint deve però stipulare un ulteriore contratto con Xerox, con il quale acquista un determinato numero di copie naturalmente a prezzi più bassi rispetto a quelli applicati al cliente. E’ proprio il sovraprezzo un utile per l’azienda.
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La scelta del tipo di finanziaria da abbinare a ciascun cliente dipende dalla scelta più conveniente in termini di tasso effettivo da applicare sul canone. Inoltre, bisogna considerare la natura giuridica del cliente (società a responsabilità limitata o per azioni) e la sua posizione finanziaria per verificare se sarà in grado di far fronte al pagamento dei canoni. Questo perché alcune finanziarie sono più esigenti e rigide alle scadenze dei canoni. Perciò sarà Xpoint che analizzerà la posizione di ogni cliente e affiancherà a questo la più adeguata società finanziaria. I documenti richiesti in caso di società a responsabilità limitata coincidono con l’ultimo bilancio d’esercizio, altrimenti se si tratta di società per azioni viene richiesto il bilancio provvisorio dell’anno in corso. Di seguito verrà analizzato un caso visto in azienda, e in particolare un contratto per l’acquisizione di cinque macchine per la stampa digitale sottoscritto dalla società Hiref SpA. 5.2 L’iter di sottoscrizione del contratto L’iter di sottoscrizione del contratto avviene partendo dalla ricerca di nuovi clienti, compito assegnato alla funzione telemarketing. Essa dovrà contattare telefonicamente o via mail i possibili acquirenti proponendo loro offerte vantaggiose su nuovi sistemi di stampa. Se il cliente
è
interessato
all’offerta,
il
collaboratore
del
telemarketing
provvederà
immediatamente a stabilire un appuntamento con il cliente, il quale entrerà in contatto con la funzione commerciale e nello specifico gli agenti di vendita. L’agente si occupa, perciò, di portare a termine la sottoscrizione del contratto per le aziende situate nel territorio di sua competenza. L’agente si recherà negli spazi aziendali del cliente e proporrà una serie di alternative, senza dimenticare i suoi bisogni. Se l’incontro volge a buon fine, l’agente farà sottoscrivere il contratto e si procederà con la compilazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del completamento del contratto con la società finanziaria. La macchina verrà consegnata al cliente da tecnici informatici e verrà installata e configurata direttamente presso il cliente. Xpoint cura tuttavia anche i momenti successivi alla stipula del contratto, tramite la funzione customers and services che si occupa di organizzare la manutenzione e risolvere eventi imprevisti nel funzionamento delle macchine. L’assistenza tecnica hardware e software viene offerta da assistenti specializzati sia tramite call-center
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dedicato gratuito o un’assistenza direttamente in azienda. Grazie alla funzione teleselling, Xpoint offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare in modo diretto e a prezzi vantaggiosi tutti i materiali di consumo necessari per la stampa, quali toner o cartucce, ma anche articoli per l’ufficio, quali carta, articoli di cartoleria e cancelleria. La varietà di prodotti che dispone Xpoint consente anche alle aziende più esigenti, quali tipografie o aziende grafiche, di poter disporre di tutti gli strumenti specifici per la propria attività. 5.3 Il caso pratico Hiref S.p.A. Hiref S.p.A. è un’azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di sistemi di climatizzazione. Con Xpoint S.rl. la società ha pattuito l’acquisizione in leasing di cinque macchine per la stampa digitale con un contratto della durata di 5 anni (60 mesi) in canoni trimestrali anticipati. La condizione di pagamento prestabilita è di 30 giorni dalla data della fattura tramite addebito diretto in conto corrente (RID). La società finanziaria prescelta fa parte del gruppo Xerox ed è Xerox Italia Rental Services (X.I.R.E.S. S.r.l.). In appendice verrà proposto un contratto di locazione che viene solitamente sottoscritto con le relative condizioni contrattuali previste dalla finanziaria. Il contratto vero e proprio sottoscritto da Hiref non è possibile pubblicarlo nell’elaborato, in quanto contiene dati sensibili dell’azienda e particolari condizioni contrattuali soggette a privacy. Per cui in seguito si utilizzeranno per la trattazione del caso dati ipotetici, tuttavia non molto discordanti da quelli originali. Per il calcolo dell’importo del canone da iscrivere nel contratto bisogna dividere il costo d’acquisto totale delle macchine per la durata del contratto. La formula sarà la seguente:
RATA =
COSTO D' ACQUISTO N° DEI CANONI PERIODICI
Figura 1 - Formula per il calcolo della rata
€ Il numero di canoni (20) è dato da durata del contratto in mesi (60) rapportato ai trimestri (3).
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Applicando la formula in figura 1 è possibile calcolare la rata che risulta pari a :
52.000 20
2.600 =
Supponendo che il costo d’acquisto totale sia pari a 52.000 €.
€ però sul canone un tasso di interesse effettivo che riguarda Ogni società finanziaria applica la parte di oneri finanziari che il cliente è tenuto a versare contestualmente al pagamento del canone. Nel caso specifico, Xires ha stabilito dei coefficienti standard da applicare in relazione all’importo complessivo del contratto, alle condizioni di pagamento e alla durata complessiva del contratto. Lo schema dei coefficienti viene qui di seguito presentato: COEFFICIENTI PRESTIGE PARTNER XIRES GENNAIO 2011 DURATA
36 MESI
48 MESI
60 MESI
63 MESI
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
RID
RID
RID
RID
30 gg
30 gg
30 gg
30 gg
Da 500 € a 4.000 €
9,84
7,80
6,60
6,40
Da 4.001 € a 25.000 €
9,50
7,45
6,20
5,97
Da 25.001 € a 50.000 €
9,46
7,41
6,14
5,91
Da 50.001 €
9,44
7,35
6,10
5,87
Fatturazione anticipata trimestrale
Tabella 25 - Coefficienti Xires
Se il cliente richiede condizioni aggiuntive si passa all’aggiunta delle condizioni non standard presentate nella tabella qui sotto riportata: CONDIZIONI NON STANDARD Settore Pubblico
+ 0,15
Bonifico Bancario
+ 0,03
Fatturazione posticipata
+ 0,20
No spese fisse
+ 0,02
Pagamento a 60 gg
+ 0,05
No assicurazione
- 0,015
Tabella 26 - Condizioni non standard Xires
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Nel caso in analisi, il contratto prevede un importo complessivo pari a 52.000 € con durata del contratto pari a 60 mesi. Il coefficiente da utilizzare sarà perciò pari 6,10. Come si può notare nella tabella 25, i coefficienti sono proporzionali alla durata del contratto e al suo importo complessivo. Essi tendono a diminuire all’aumentare della durata complessiva e dell’importo totale. La formula per il calcolo del canone complessivo degli oneri finanziari è la seguente:
Canone =
Prezzo di vendita * Coefficiente 100
Tabella 27 - Formula per il calcolo del canone comprensivo di interessi
€ il canone, comprensivo di interessi, risulta essere pari a 3.172 € e il Nel caso in esame calcolo viene qui sotto raffigurato:
3.172 =
52.000 * 6,10 100
Per calcolare il tasso effettivo occorre predisporre un piano in cui includere il costo iniziale € dell’investimento e le successive entrate annuali per tutta la durata del contratto. Verrà utilizzato il TIR (tasso interno di rendimento), ossia il tasso che attraverso un procedimento di attualizzazione rende pari a zero il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa. Esso viene interpretato come la misura del rendimento di un investimento o come nel caso in esame del costo di un finanziamento (Mattalia, 2003). Per calcolare il tasso di rendimento annuale effettivo si è utilizzato il foglio Excel dove sono stati riportati, come nella tabella di seguito esposta, i flussi di cassa connessi all’operazione di leasing. La funzione utilizzata è TIR.COST, alla quale vengono forniti come argomenti il costo iniziale dell’investimento (segno negativo) e il flussi di entrata annuali (segno positivo).
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La tabella per il calcolo del TIR è la seguente: A
B
1
- 52.000
Costo iniziale dell’investimento
2
+ 12.688
Flussi in entrata 1° anno
3
+ 12.688
Flussi in entrata 2° anno
4
+ 12.688
Flussi in entrata 3° anno
5
+ 12.688
Flussi in entrata 4° anno
6
+ 12.688
Flussi in entrata 5° anno
= TIR.COST (A1:A6)
Tasso interno di rendimento
Tabella 28 - Prospetto di Excel per il calcolo del TIR
Dai calcoli evidenziati risulta un tasso effettivo pari al 7% che consentirà di ripartire i canoni di leasing tra quota capitale e quota interessi. L’iscrizione in bilancio del bene in leasing. Hiref S.p.A. redige il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili nazionali e le norme dettate dal codice civile. Il contratto di locazione finanziaria verrà contabilizzato, in base al D.Lgs. n. 6/2003, secondo il metodo finanziario. I riflessi in bilancio comportano l’iscrizione nell’attivo di stato patrimoniale del bene in leasing e nel passivo il debito di Hiref nei confronti di X.i.r.e.s.. Il bene, a fine anno, dovrà essere sottoposto ad ammortamento da parte dell’utilizzatore che ne detiene la proprietà in base al principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. La quota di ammortamento verrà iscritta a conto economico e il relativo fondo andrà in deduzione del costo storico del bene nell’attivo di stato patrimoniale. Sempre a conto economico verranno imputati costi dei canoni di leasing e rilevati come costi per il godimento beni di terzi. Nella parte degli oneri finanziari verranno, invece, rilevati le quote di interessi passivi calcolate sul canone. Nel rispetto del principio di competenza si imputerà al futuro la quota dei canoni di leasing con competenza economica nell’anno successivo. Perciò, con la tecnica del risconto attivo si stornerà la quota di costo non di competenza dal conto canone leasing e si rileverà nell’attivo di stato patrimoniale il valore nel conto risconti attivi.
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CONCLUSIONI A conclusione dell’approfondimento effettuato nel presente elaborato, si andranno ad evidenziare le specifiche criticità riscontrate in relazione al trattamento contabile del leasing. Dall’analisi della normativa italiana si può scorgere una mancanza, negli anni passati e in parte ancora oggi, di una legislazione chiara e specifica per quanto riguarda la rilevazione delle operazioni di leasing. Anche se, negli ultimi anni, visto il crescente utilizzo di questa particolare modalità di acquisizione, la normativa italiana si sta uniformando a quella internazionale adottando al proprio interno una serie di leggi e regolamenti al fine di individuare in modo specifico il corretto trattamento contabile cui le aziende devono sottostare. La disciplina internazionale è, invece, molto più chiara e specifica e volta ad eliminare il più possibile tutti i margini di incertezza che risiedono dietro un’operazione di leasing. Dal 2010, i comitati internazionali deputati alla creazione di principi contabili, stanno valutando per l’introduzione di nuovo principio contabile in sostituzione dello IAS 17 – Leases. Il progetto, però, è ancora in fase di discussione in quanto sono stati proposti diversi emendamenti in merito alla scelta dell’approccio che disciplina le regole di iscrizione iniziale e successiva valutazione delle operazioni di leasing. I due organismi internazionali preposti, IASB e FASB, stanno peraltro valutando la possibilità di inserire nuovamente, sia per il locatario e sia per il locatore, due diverse modalità di rilevazione dei contratti, distinguendoli in contratti di locazione finanziaria e contratti di locazione non finanziaria. In sostanza, verrebbero adottate a seconda della tipologia di operazioni diversi metodi di rilevazione. L’approvazione di queste modifiche comporterebbe però un ritorno alle regole stabilite dall’attuale IAS 17 dissolvendo di fatto tutto il lavoro compiuto negli anni per la creazione di un nuovo principio. In aggiunta, dall’analisi dei nuovi metodi di contabilizzazione si evince una più elevata incertezza e complessità nei calcoli previsti per la rilevazione, rispetto al principio attualmente in vigore. La semplificazione del trattamento dell’operazione di leasing, obiettivo congiunto dei due organi internazionali, tende perciò a non essere sviluppata portando anzi una maggiore difficoltà di interpretazione del principio. Per il momento nulla è stato ancora approvato e aspetteremo i nuovi sviluppi dai prossimi meeting dei due board.
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APPENDICE: FORMA DEL CONTRATTO DI LEASING
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALBANO, G., MARANI, M., 2012. Leasing, la durata non vincola più i tempi di deducibilità. L’Esperto Risponde, il Sole 24 ore [on line]. Disponibile su : [Data di accesso: 16/08/2012]. BOTTANI, P., MEONI, M., 2005. Leasing finanziario e Leasing operativo: elementi distintivi e principali differenze [online]. Disponibile su: www.bottanieassociati.it [Data di accesso: 23/08/2012]. CARATOZZOLO, M.,2011. Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali. Il nuovo documento IASB sul Leasing: ED/2010/9, Leases, pag. 277. CERBIONI, F., CINQUINI, L., e SÒSTERO, U., 2006. Contabilità e Bilancio. 2° ed. Milano: McGraw–Hill. DELL’ATTI, V., PAPA, M., DICUONZO, G., 2011. Rilevazione in bilancio del leasing secondo l’Exposure Draft “Leases”. Contabilità finanza e controllo, pag. 748-762. DELOITTE, 2010. IASB Issues Exposure Draft on Lease Accounting, pag.7. DE CANDIA, G., 2009. Contabilizzazione del leasing: verso un nuovo principio contabile. Contabilità finanza e controllo, pag. 599-605. DE CANDIA, G., 2010. Leasing e noleggio: nuove norme IVA. Contabilità finanza e controllo, pag. 373379. LEFEBVRE, F., 2012. Memento Pratico Contabile. Ed. Ipsoa. GIGLIOTTI, A., 2011. Credito Iva alla società di leasing [online]. Disponibile su: www.supermercato.it [Data di accesso: 21/08/2012]. IFRS FOUNDATION, 2003, IAS 17 – Leases [online]. Disponibile su [Data di accesso: 01/08/2012] LUCARELLI, A., 2012. In preparazione un nuovo IAS [online]. FISCO OGGI - Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate. Disponibile su: www.fiscooggi.it [Data di accesso 19/06/2012]. MATTALIA, C., Esercizi di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie. Torino: G. Giappichelli Editore. MEZZABOTTA, C., 2011. Leasing: verso nuove regole IFRS. Amministrazione & Finanza, pag. 41-48. PACIOLI, 2005. Operazioni di locazione finanziaria[online]. Disponibile su: [Data di accesso: 17/08/2012]. PARBONETTI A., 2010. I Principi Contabili Internazionali. Roma: Carocci Editore. RINALDI, R., 2012, 2012. Normativa e Prassi, beni in leasing e IAS/IFRS [online]. FISCO OGGI - Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate. Disponibile su: [Data di accesso: 16/08/2012].
NORMATIVA Dlgs. 28 febbraio 2005, n. 38. DPR. 22 Dicembre 1986, n. 917. D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633. L. 26 Aprile 2012, n. 44. Risoluzione agenzia delle Entrate 13 Dicembre 2011, n. 122/E.
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