SICAF sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato Paolo Ludovici
• Art. 9, comma 2, d.lgs 44/2014: «alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse da quelle immobiliari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84» • Ai fini IRAP, l’art. 9, comma 3, d.lgs. 44/2014 rinvia «alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446»
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Per effetto del rinvio all’art. 14, d.lgs 84/1992 sono estese alle SICAF le seguenti regole applicabili alle SICAV: • esclusione dall’obbligo di registrazione degli atti relativi alla istituzione delle SICAF, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all’emissione ed estinzione delle azioni (Art. 7, Tabella allegata a d.p.R. 131/1986). Applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa in caso di registrazione volontaria • inapplicabilità della ritenuta di cui all’art. 27, d.p.R. 600/1973 sui proventi distribuiti dalla SICAF
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Ai fini IRAP, le SICAF si qualificano come soggetti passivi
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La base imponibile è determinata in misura pari alla differenza tra le commissioni attive di sottoscrizione e le commissioni passive dovute ai soggetti collocatori (art. 6, comma 4, d.lgs. 446/1997)
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Art. 73, TUIR dispone regole specifiche per tutti gli OICR che si estendono automaticamente alle SICAF: • la SICAF è soggetto passivo ai fini IRES (art. 73, comma 1, lett. c) • i redditi della SICAF (non immobiliare) sottoposta a vigilanza prudenziale sono esenti dalle imposte sui redditi (art. 73, comma 5 quinquies) • le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta • inapplicabilità della maggior parte delle ritenute e imposte sostitutive alla fonte
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Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, alle SICAF non immobiliari e ai suoi investitori si applica un regime assolutamente tipico e consolidato: l’imposta è applicata sul singolo investitore e la SICAF opera di fatto come soggetto lordista Ancorché le ritenute sui redditi di capitale si considerino operate a titolo d’imposta, in concreto la maggior parte di tali ritenute non sono più dovute allorché il percettore è una SICAF non immobiliare Come per gli OICR mobiliari, resta ferma l’applicabilità delle imposte estere se dovute nei singoli Stati di produzione dei redditi, fatta salva la possibilità di invocare le convenzione contro le doppie imposizioni se ne ricorrono i presupposti
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Nulla viene previsto con riferimento all’imposta di bollo, all’IVAFE, alla FTT e all’imposta sulle successioni e donazioni
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Pur in mancanza di un’espressa previsione, ragionevolmente dovrebbero applicarsi i medesimi criteri valevoli per le quote di OICR mobiliari piuttosto che le regole vigenti per gli investimenti societari
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Art. 2, comma 2, Decreto 21 febbraio 2013 esclude dall’applicazione della FTT il trasferimento della proprietà di azioni o quote di OICR, ivi incluse le azioni di SICAV •
relazione: disposizione finalizzata a risolvere dubbi interpretativi
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per gli stessi motivi, estensibilità alle SICAF
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Obbligo per le società di investimento aventi sede in Italia di adeguarsi alla nuova normativa entro il 22 luglio 2014 (data ormai ampiamente superata) Attualmente operano in Italia almeno 50 investment companies, originariamente sottoposte alla disciplina del Testo Unico Bancario e successivamente derubricate dall’elenco di cui all’art. 106 Tali società devono valutare se sono attratte nelle nuove disposizioni o meno e, in caso di risposta positiva, devono decidere se • •
modificare le proprie regole di funzionamento per non essere qualificate come SICAF adeguare i propri statuti e assumere a tutti gli effetti lo status di SICAF
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L’assunzione formale dello status di SICAF produce significative conseguenze sul piano fiscale. Si tratta, infatti, di un’ipotesi di « decommercializzazione» che comporta: i. il realizzo immediato a valore normale di tutti gli elementi attivi e passivi della società. Per gli investimenti societari che hanno diritto alla participation exemption, l’onere è limitato all’1,375% del plusvalore (da valutare il periodo minimo di possesso). Per gli altri investimenti l’imposta è applicata sul 100% dei redditi, ancorché si tratti di circostanze numericamente limitate ii. la fuoriuscita dall’eventuale consolidato fiscale con gli effetti che ne risulterebbero (deducibilità degli interessi passivi, anche di società controllate, diverse caratterizzazioni delle perdite fiscali, etc.) •
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iii. il venir meno del diritto all’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) che la società poteva avere considerato nel valutare la convenienza di certi investimenti iv. la tassazione immediata in capo ai soci (anche ai fini del c.d. carried interest) a meno che non sia possibile applicare per analogia l’art. 171 del TUIR che però è stato tradizionalmente interpretato in modo restrittivo
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Tali conseguenze sono volute o rappresentano effetti collaterali delle modifiche regolamentari ? Il processo è guidato dalle norme regolamentari. Il fisco non è il «driver» né il protagonista: non sono ravvisabili profili elusivi derivanti dallo status di società di investimento né il legislatore tributario in autonomia e spontaneamente avrebbe pensato ad un adeguamento del regime tributario di tali società in assenza di un obbligo di adeguamento civilistico e regolamentare Gli «effetti collaterali» sono significativi e agiscono in un contesto in cui la scelta del veicolo è stata lungamente valutata, ponderata e negoziata a tutti i livelli: promotori dell’iniziativa, gestori o investment advisors e investitori. Le scelte adottate sarebbero rimesse in discussione a seguito di un intervento «casuale» e non voluto dal legislatore fiscale.
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In tale contesto, la scelta più ragionevole del legislatore sarebbe quella di «neutralità» o «indifferenza» nel senso di mantenere, se pure ai soli effetti fiscali, lo status quo Anziché gestire in modo complesso la fiscalità della conversione in SICAF, la norma tributaria può semplicemente disporre che alle società di investimento tenute all’adeguamento continuano ad applicarsi le regole previgenti o al più prevedere un’opzione di uscita dal regime ma su base solo volontaria Naturalmente, possono essere introdotte previsioni di cautela e il regime «transitorio» potrebbe essere limitato integralmente al regime fisiologico di durata della società risultante dallo statuto.
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Il legislatore italiano può solo gestire le ricadute italiane ma, a prescindere dalla tipologia di intervento, il mero adeguamento può avere ricadute sugli Stati esteri dei singoli investitori
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L’adeguamento dei veicoli esteri alle norme locali può avere implicazioni per gli investitori italiani.
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