REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 194 del 11/09/2015 Determinazione nr. 2137 del 11/09/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: SAVIO MACCHINE TESSILI SPA Sede impianto: via Udine, 105 Pordenone (PN) Codice pratica: 430/2015 SUAP 58/2015 IL DIRIGENTE PREMESSA 1. Fatto
L’impresa SAVIO MACCHINE TESSILI SPA, con sede legale ed operativa in via Udine, 105 in comune di Pordenone (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico integrato Società HydroGEA SpA; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; o comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. In merito si precisa che: - l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Pordenone in data 18/04/2015 acquisita al protocollo provinciale n. 2015/27365; - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2015/9.2/56; - sono stati assolti i diritti di bollo; - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2137 del 11/09/2015
- comunicato, con nota prot n. 2015/28014, l’avvio del procedimento; - indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013; - ha richiesto integrazioni documentali come da verbali della CS depositati agli atti. Lo SUAP ha inoltrato ai soggetti coinvolti le integrazioni il 24/06/2015, registrate al prot. n. 2015/42446. La documentazione presentata, le integrazioni trasmesse successivamente e le dichiarazioni rese in sede di CS sono state ritenute adeguate per l’espressione del parere. La Conferenza di Servizi si è conclusa con parere favorevole in data 30/07/2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da: - Provincia di PN (autorità competente); - Comune di Pordenone Ufficio Ambiente; - Gestore del Servizio idrico HydroGEA Spa; - ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone quale Ente di supporto tecnico.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’ L'azienda Savio Macchine Tessili SpA rappresenta una realtà leader nel settore delle macchine per il finissaggio dei filati, operando a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di roccatrici automatiche, ritorcitoi a doppia torsione e filatoi a rotore, disponendo di stabilimenti produttivi in Italia, Cina e India. L’azienda, per l’impianto di Via Udine, 105 a Pordenone ha chiesto l’AUA per:
1. il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue
industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Società HydroGEA SpA con atto protocollo n. 261/2011 il 18/01/2012;
2. la ricomprensione e modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di
competenza provinciale rilasciata dal Servizio Qualità dell’Aria con Determina Dirigenziale n. 723 del 29/03/2011;
3. la presa d’atto da parte del Comune del rispetto dei limiti di rumore di cui all’art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre, n.447. 4. Normativa
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2137 del 11/09/2015
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; - L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; - Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; - Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
5. Motivazione
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti in particolare: -
dell’atto di assenso con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, inoltrato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Società HydroGEA SpA con nota prot. n. 188/PEC-U/2015 del 24/07/2015 acquisita al prot. prov. n. 2015/47442;
-
del parere favorevole espresso dal Dipartimento provinciale di ARPA in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con nota prot. n. 49127 del 27/07/2015 assunta al prot. n. 2015/47930 del 28/07/2015;
- del parere favorevole per il rinnovo con modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone (istruttoria prot. NP/2015/441);
- della presa d’atto rilasciata dal Comune di Pordenone con nota prot. n.
0049127/P/GEN/DTUTAMB del 27/07/2015 acquisita al prot. prov n. 2015/47858 relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore come da dichiarazione del legale rappresentante la Società e considerata contestualmente la documentazione di valutazione dell’impatto acustico integrata e regolarizzata.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di procedimentale Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pordenone Dott.ssa Silvia Cigana..
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Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione
Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa SAVIO MACCHINE TESSILI SPA, con sede legale ed operativa in via Udine, 105 in comune di Pordenone (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del Gestore del Servizio Idrico, Società HydroGEA SpA. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o presa d’atto, da parte del Comune, della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di rispetto dei limiti di emissione rumore così come previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale. L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2137 del 11/09/2015
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013. 5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente. 7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici Soggetto competente: il Gestore del Servizio Idrico Integrato Società HydroGEA SpA Lo scarico autorizzato si genera da: o
L’impianto di lavaggio “cilindrico” a spruzzo ed ultrasuoni tipo Tech Group
o
L’impianto di lavaggio a spruzzo “Ceever”
o
Dai Servizi Igienici
o
Dalle Acque tecnologiche
o
L’impianto di lavaggio “cilindrico” ad ultrasuoni e scuotimento tipo Kombi 40 DBM
o
L’impianto di trattamento “Led Italia E700”
o
Dalla Mensa Aziendale
o
Dalle Acque Meteoriche di dilavamento
Accertato che la fognatura di Via Giambellino recapita al depuratore di Via Burida, attualmente privo di autorizzazione allo scarico ma oggetto di prossimi lavori per il suo ampliamento, si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in fognatura alle seguenti condizioni: 1. Le acque reflue di cui sopra dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 della TERZA PARTE del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. previsti per li scarichi in corso d’acqua superficiale, 2. Dovranno essere svolte con la necessaria cura e periodicità le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento degli impianti in modo da garantire il costante rispetto delle condizioni di cui all’art. 1 del presente atto, 3. I manufatti assunti per la misurazione degli scarti (pozzetti di campionamento) dovranno essere accessibili per il campionamento ed il controllo, 4. Morchie e rifiuti vari non potranno essere immessi negli scarichi in causa e dovranno essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 5. Dovranno essere assunte, anche mediante informazioni e formazione del personale, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti versamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali, 6. È fatto obbligo in caso di variazione del soggetto titolare dello scarico di chiedere la voltura dell’autorizzazione e comunicare il nuovo nominativo o la nuova ragione sociale del titolare dello scarico o dei titolari dello scarico,
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7. Con cadenza annuale deve essere fornita al gestore copia del certificato di analisi sulle acque scaricate rilasciato da laboratorio qualificato e riferito ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell’allegato5 della TERZA PARTE del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
pH, solidi sospesi totali, azoto totale, COD, fosforo totale, cloruri, idrocarburi totali, tensioattivi non ionici, tensioattivi totali, cadmio, manganese, piombo, nichel, rame, zinco, sostanze oleose totali, cromo, cromo VI, ferro, solfati, azoto ammoniacale, BOD 5.
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ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone 1.
PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA -
2.
E1 (preparazione superfici metalliche, saldatura, finitura nel reparto prove e prototipi) E2 (preparazione superfici metalliche, saldatura, finitura nel reparto speciale) E3 (impianto abbattimento polveri di lavorazioni di finitura manuale dei metalli nel reparto speciale) E4 (impianto abbattimento polveri di ghisa, quarzo e silicio del reparto cilindri) E5 (impianto abbattimento polveri di ghisa, quarzo e silicio del reparto ausiliario cilindri) n. 26 e 27 (impianto termico civile a metano avente potenza termica nominale totale di 12,866 MW) LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione E1 (preparazione superfici metalliche, saldatura, finitura nel reparto prove e prototipi)
Portata: 3000 m3/h
Punto di emissione E2 (preparazione superfici metalliche, saldatura, finitura nel reparto speciale)
Portata: 6000 m3/h Quota dal p.c. : 8 m
Quota dal p.c. : 10 m
Sostanza
Valori limite
Polveri totali
5 mg/Nm3
Olii (come nebbie oleose)
5 mg/Nm3
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. B Classe II (Nichel) Classe III (Cromo III, Manganese, Rame)
1 mg/Nm3 5 mg/Nm3
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. A1
1 mg/Nm3
Classe II (Cromo VI)
Punto di emissione E3 (impianto abbattimento polveri di lavorazioni di finitura manuale dei metalli nel reparto speciale)
Portata: 6500 m3/h Quota dal p.c. : 8 m
Sostanza
Valori limite 5 mg/Nm3
Polveri totali
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. B Classe II (Nichel)
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2137 del 11/09/2015
1 mg/Nm3
Punto di emissione E4 (impianto abbattimento polveri di ghisa, quarzo e silicio del reparto cilindri)
Portata: 15000 m3/h Quota dal p.c. : 12 m
Punto di emissione E5 (impianto abbattimento polveri di ghisa, quarzo e silicio del Portata: 2000 m3/h reparto ausiliario cilindri) Quota dal p.c. :118 m Sostanza
Valori limite
Polveri totali
5 mg/Nm3
Nebbie oleose
5 mg/Nm3
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. B
1 mg/Nm3
Classe II (Nichel)
Punti di emissione n. 26 e 27 (impianto termico civile a metano avente potenza termica nominale totale di 12,866 MW) Sostanza
Valori limite* 350 mg/Nm3
Ossidi di Azoto
*: i valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dell’effluente gassoso del 3%. 3.
PRESCRIZIONI
a)
La Società deve comunicare alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA la data di effettuazione delle modifiche previste per i punti di emissione identificati come E2 e E4.
b)
La Società deve effettuare, entro 90 giorni dalla data di cui alla lettera a), le analisi sulle emissioni in atmosfera provenienti dai camini E2 ed E4 (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente provvedimento. Entro lo stesso termine la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA Dipartimento di Pordenone gli esiti delle analisi di cui sopra.
c)
Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto.
d)
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
e)
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
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f)
Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
g)
Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: • il posizionamento delle prese di campionamento; • l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e
sicuro.
h)
La Società deve effettuare, con frequenza almeno triennale (ogni 3 anni a partire dall’anno di rilascio del provvedimento), nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento analitico su tutti punti di emissione autorizzati. I risultati dei campionamenti analitici effettuati nel corso del 2015 devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA; gli esisti dei campionamenti effettuati negli anni successivi devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
i)
Ciascuno dei due generatori di calore (avente potenza termica nominale > 6 MW) di cui è costituito l’impianto termico civile (punti di emissione 26 e 27) deve rispettare: • quanto previsto dall’art. 294 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto concerne il rendimento di combustione
e
• quanto previsto all’allegato IX, parte II, paragrafo 5 per quanto concerne gli apparecchi indicatori.
j)
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 152595:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN ISO 169111:2013
2013Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 14385:2004 (per metalli)
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
EPA METHOD 0061 (per Cromo Esavalente)
Determination of hexavalent chromium emission from stationary sources
M.U. 759:87 (per nebbie oleose)
Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria Metodo spettrometrico all'infrarosso
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 NO2.
k)
La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
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4.
5.
SUGGERIMENTI Si forniscono i seguenti suggerimenti: o
i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; esso devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
o
nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI AD AUTORIZZIONE
Sigla emissione n. 42 condotti (non siglati, simbolo cerchio pieno)
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
Ricambio d’aria ambientale
Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 c. 5
Due impianti di produzione acqua calda ad uso riscaldamento funzionanti a metano da 391.9 kW ciascuno
Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 282 c. 1, rientrano nel titolo II
n. 1 camino non Scalda-acqua ad uso sanitario siglato (simbolo utilizzato nella mensa aziendale triangolo) funzionante a metano
Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 282 c. 1, rientrano nel titolo II
S1 ed S2
G1
G2
Bruciatore a gasolio usato per il riscaldamento acqua di una piccola idropulitrice portatile impiegata saltuariamente Gruppo elettrogeno costituito da un motore a combustione interna a gasolio per l’avviamento di un alternatore di emergenza da 200 KVA
Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 c. 1 (parte I, all. IV, lettera bb)
Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 c. 1 (parte I, all. IV, lettera bb)
Pordenone, lì 11/09/2015 IL DIRIGENTE Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2137 del 11/09/2015
Sergio Bergnach Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2137 del 11/09/2015
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO BERGNACH CODICE FISCALE: BRGSRG55M22C758U DATA FIRMA: 11/09/2015 12:57:07 IMPRONTA: 24F40E11C063B472BD415512EE35CBF36FBA025303C9A824CBE4B7A5A2D3FC94 6FBA025303C9A824CBE4B7A5A2D3FC94A854C95CB4408D6BFC629212E0EBD1C9 A854C95CB4408D6BFC629212E0EBD1C909478023C8BE17895ADC629D211E91C5 09478023C8BE17895ADC629D211E91C50A9F845FE20AB204FDF9E93DA43A8BBB
Atto n. 2137 del 11/09/2015