CASSAZIONE tftl ill
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29 MAR 2016
6054.16
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RIC
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SEZICNE LAVORO
Comp..;:>Lòi
ct~gli
111 - !ci Sigg.ri Magi.stratj:
- Pres.,,idcnte
Dott.
PI é:TS.C VE:N\JT ;
Dott .
G!U .S~i:'H:: E!Hr.>:·i/. IN I
Dotl.
T.,UCIA 1'RIA
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UMBF.R1'C) 'lEl\H I tlO
nott .
LUIGI
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Rel t' Con.si gJ. i e n-,
Cl\VALJ,/l~O
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r,r,1 prornm<:i il I.(• l d SENTENZA r :'. c·:irso 7;.:q1-2 Ò1 ·3
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r '" !"':ti ~am~nl.e ~rn ic !lato in ROMA, VIALE DE:LJ.~: MILIZH. ud Ì(• del 1 ' avvo
o _..r.apprc-:3c:1 t:1 GI:JLIO GUAHNll-:Jn ,
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di fE:!nde
gi1 ;_r,t,~
unitamente
che
a 1.1' avvo~.ito
delegn in atti:
- ricorrente -
2015
contro S
: l·:l. 1 ·:' : .
- co~ lier9- r ~ ' - :on • f;l~ere - ' 1.si(J l 1e r<'< I
sul
. 72.91/2013
S .P.A.
- intimata -
CASSAZIONE illÈJ} Nonché da: •
s
S.P.A.
in persona del lega Le
rapprese1~Lar:Lf·: ~n
l{()M;;,
~ empe>re ,
pro
VIA P.ANCO ;)l
s.
elettivam~nte
SPUHTO 3 ,
domiciliata
presso lo studio
dell'avvocato LUCIA l·A<:J , che la rappresent.a e di fende uni t:ar.i~nte
,; l 1 'avvn:::ato
BENEDt:TTO,
ANTONIO
gi
ust/
c:il eeg<> in
- controricorrente e
incidsntal -
contro
BM - int.imat:o dVVerso
la
.':;en t.crn za
r.. 24212y1:
e1
CORTE. D' A?J?ELLO
di FIRENZE, depositata il 1 2Jo3/201 , it.'G. N. 207/11 ;
udit;J la rel
deJ
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daJ.
s
lta n<~lla puhblica
Consiyllere
DoLt.
LUIGI
CAVAJ.T .!\RO ;
udito l'Avvoc udito
~VOGd o
udi~(> 1
l;\Et,;f,OETTO ANTONTO ;
.f1 ·' in p1~n>Olli.J
Ge11er'Ctle ~~
.
del
Sostituto
t'RANCESCA CERONI ch,1 hé!
Procuratore
concl~1so p(~r
il
d.J..
r i g,et t:
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<,; . p.c.,
pa9amcnto accoqlimento
, con. cond.;1.~na e:< 38 5 , qu;; ~t o
appl i ..:abile
dcl d~l
doppj.o
,,1,.~::i.~
del
ion<.:
temporis ",
m
ric·orso incidenlale .
al
tariffar io;
CASSAZIONE ;.1Wi FATTO Con sentenza depositata Il 12.3.2012, la Carte d'appello di Firenze, in parziale riforma della statuizione di prl mo grado, che aveva rigettato l'impugnativa proposta da MB intimatogli dalla s.p.a.
)
S
contro il licenziamento
e revocaoo il decreto ingiuntivo concessogli
per il pagamento detle retribuzioni maturate successivamente alla reintegra disposta In vr a
ca utola re, rigettava !'opposizione al decreto Ingiuntivo proposta dalla società datrice di lavoro e confermava nel resto l'impugnata s.ent1mza. Rilevava in particolare la Corte che, con la lettera di contestazione degli
,
addebiti, la società datrice di lavoro, prendendo spunto da irregolarità accertate In o<:tasione di un'assenza per malattla protrattasi da11'6 al 14 ottobre 2007, aveva contestato al lavoratore a~ analoghi episodi avvenuti in pretedenza, tutti caratterii:zati 'dal"cilto che egli, in occasione di brevi Intervalli di riposo per tiJrna.i!:ione, si era recato in una cittadina ungherese e ivi giunto
~giungeva
cne talune di tali
assenze erano da attribuire alla partecipazione del lavoratore
a
battute
di caccia (ciò che smentiva lo stato d 'infermità indicato d;iì certificati e c:omunque l'addotta impossibili
J di lavorare) e cne tcili c<>mponamenti,
c:onsiderati complessivamente è unitamente all'impiego per finalità analoghe di giorni di congedo parentale, costituivano grave violazione
dei doveri di correttezza e buona fede, quanto meno sotto Il profilo dell'obbligo d
astenersi da viaggi e attività venatorie gravemente
stressanti per il fisico e in grado di impedire la sua guarigione; da ultlmo, e con'-'1tlrimento alle doglianze mosse dal lavoratore avverso la sentenza di prime cure, che aveva revocato il decreto Ingiuntivo concessogli
per
il
pagamento
delle
retribuzioni
mC11turate
S\lccessivamente alla reintegra disposta in via cautelare, la corte di merito, pur c:onsa pevole dell'i ndirìzio ma99 ioritario di questa Corte di legittimità in ordine alla piena ripetibilità delle somme corrisposte al lavoratore
reintegrato
con
pronuncia
giudlziale
successivamente
riformata, riteneva di doversi adeguare al diverso orientamento a suo dire manifestato da Cass. n. 482 del 2005 e di giudicare pertanto
3
CASSAZIONE irripetibili le somme maturate dal lavoratore in dipendenza della disponibilità al lavoro manifestata ilil sede cautelare. Per la cassazione di questa pronuncia r icorre il lavoratore con r icorso affidato a tre motivi. Resiste la società con contror icorso contenente ricorso incidentale volto alla cassazione della pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
DI RITIO
\
)
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ex art. 335 c.p.c.Con il primo e secondo motivo, il ri corrente principale deduce violazione e fal sa applicazione dell'art. 7 St. lav. e degli artt. 1175 e 1375 e.e. p r avere la Corte di merito fondato la propria decisione su adde iti ma i contestatigli :
a suo avviso, infatti,
la
contesta1ione
disctpti nare
rigua rdava soltanto l'assenza (rectius, la certificazione medi_ca relativa all'assenza) protrattasi dall'8 al 14 ottobre 2007 e pertanto la Corte di merito non avrebbe potuto porre a fondarnent
della vall utalione d i
·e ulte ·ori rispetto a quello contestato, quali gli episodi ulteriori di assenza e l1lmplego di conged i legittimità del licenziamento fatti- fivel'iSi
parentali per finalità diverse da uelle proprie dell'istituto. I motivi sono infondati. La Corte t erritoriale ha infatti accertato che
oggetto della contestazione disciplinare non erano soltanto le irreg olarità rilevate in occasione
del~ssenza
dall'8 al 14 ottobre 2007, ma anche
analoghi episodi veri 1c isi co modalità del tutto simili in precedenza, e ha ravvls to In tali e isodi un'unica condotta riprovevole sotto il profilo della violazione
egli artt. 1175
e 1375
e.e., sia per ciò che concerne
t'obbligo del lavoratore di astenersi da attività lesive dell"interesse d toriale
d~ ri
ere la prestazione lavorativa che per l'utilizzo di congedi
parentali per finalità diverse da quelle proprie dell'istituto. Data odesta ricostruzione del conteliluto della lettera di contestazione, n ssu na violaziolile delle norme invocate da parte r icorrente può rimproverarsi alla sentenza impugnata: non dell'art. 7 St. lav. 1 giacché la Corte ha attribuito rilievo disciplinare soltanto a fatti ritenuti contestati, e nemmeno degli artt. 1175 e 1375 e.e., non potendo dubitarsi che i fatti così come accertati dalla Corte si pongano in flagra nte violazione degli obblighi discendenti dalle norme citate.
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E' poi appena Il caso d i soggiungere che non può darsi ingresso in
questa sede alla diversa interpretazione propugnata dal ricorrente circa l'effettivo (a suo dire} contenuto della lettera di contestazione. Premesso
che, in tema di interpretazione del contratto e in genere degli atti unilaterali inter vivos aventi natura negoziale, il controllo di legittimità concerne solo la verifica del rispetto dei canont legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza e logicità della motivazione addotta, coa conseguente Inammissibilità di ogn i critica alla ricostruzione della
volontà negoziale operata dal giudice di merito che si tradluca ln una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da quest' esa
inati
(cfr. da ult. Cass. n. 2465 del 2015 e, con specifico riferime~to alta contestazione di un addebito disciplinare, Cass. n . 3407 d I 1982 ), deve
in specie rilevarsi che, qualora il ricorrente avesse voluto cr"ticare l'interpretazione della lettera di contestazione fatt a propria d_plla Corte territoriale, avrebbe dovuto censurarne la motiva ione o sotto il profilo
della v iolazione delle regole di ermeneutica cç ntrattuale, indicando
specificamente in che modo la ric9str:uzione della v lontà ivi comp iuta si fosse posta in violazione dei p recet t
di cui ag i artt. 1362 ss. e.e.,
ovvero per vizio di motiv zione, indica do anche qui specificamente quali
omissioni,
insufficitmze
o
Of)tradd ittorietà
l'accertamento di fatto:
ne
inficiassero
e della volontà negoziale è infatti erito e non è possibile richiedere in sede d i
opera del leg ittimità
nuova
contrapporre
u
alutazione
dell'attività
negoziale
'altra interpretazione della medesima rispetto
oppure
a
quella
fatta pr-opri a dal giudice di merito (dir . fra le tante Cass. n . 13399 del 2005).
Con ìl t erzo m ot vo del ricorso principale, il ricorrente denunzia omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il g iudizio per avere la Corte di merito ignorato la ce rti ficazione medica a supporto dell'assenza contestatagli dall'8 al 14 ot obre 2007 e l'assenza di prova drca il fatto che In tali giorni egli fosse
impegnato in battute di caccia. Il motivo
è Inammissibile, perché concerne un fatto che non può essere
considerato decisivo in ragione dell'accertamento compiuto datla Corte territoriale circa la portata della contestazione dlsclpllnare: è infatti evidente che, una volta che si ritenga che oggetto della contestazione
5
CASSAZIONE
o
d isi;;iplìnare 11on era il singolo episod lo dell'assenza da 11'8 aI 14 ottobre
2.007, ma una condotta complessiva articolatasi in plurimi episodi, la mancata considerazione deUe risult;inze istruttorie lamentata da parte ricorrente,
siccome
concernente
un
singolo
episodio,
non
può
logicamente attingere al rango di fatto (secondario) decisivo per il
giodizìo, rima11endo dette risultanze nel l'ambito del le possibi lì fonti del convincimento del giudice di merito, al quale solo spetta di scegliere, tra gli elementi islrutlori acquisiti, quelli ritenuti idonei a dimostrare .i fatti in discussione, dando prevalenza all'uno
o all'altro mezzo di pro/,,:\
Il ricorso principale va pertanto complessivamente
rigettat~
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la s.p.a.
5
'ç
•. lament a
violazione dell'art. 2126 e.e. e dell'art. 18 St. lav. per avere la Corte di merito rigettato l'opposizione
v.verso il decreto )
ingiuntivo oon cui il ricorrente principale aveva ria lesto Il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla reintegra disposta in via cautelare.
Il motivo è fondato. QuP.sta C.ortl! di l.egittimità ha infatti da tempo consolidato il principio sec:onoo cui le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. / 8 St. lav. (nel apportate dall'art. 1, comma
4~
I.
~esto
anteriore alle modifiche
n. 92/2012, applicabile in specie
ratione temporis) sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegitUm ità del licenziamen~o, non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine 9iudl1iale di reintegra, e dehbono coMiderar5i ripetibili in e>gni caso in
cu~I
provvedimento giudiziale che ha accertato
l'illegittimità del licenziamento sia stato successi va mente riformato, ivi compreso
il
caso dì
un
provvedimento d'urgenzci
ante causam
successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità Ciel recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte ~I lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. nn. 16037 del
2004, 7543 del 2006 e da ult. 15251 del 2014), vaf e piuttosto la pena di aggiungere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nessun contrasto è dato rinvenire rispetto a questo insegnamento in Cass. n. 482 del 2005: essa infatti ribadisce l'orientamento (già allora} prevalente, solo limitandosì a precisare che la ripetibilità va esclusa qualorci a 11 'ordine di reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera
6
tv •
A17J QJ..ID - ... . . ~.,ln ill3t CASS. .-.l\L !
la salvezza del percetto posta in forma generale dall'art. 2126 e.e. [per ogni ipotesi di prestazione lavorativa irn violazione di legge.
Non è dunque la mera offerta della prestazione lavoratii va successiva all'ordine di reintegra (poi r iformato) che può mutare il titolo della corresponsione da risarcitorio a dell'attività lavorativa. E
retributivo, ma
l'eff:ettiiva
nipresa
non essendosi la Corte d i m erito attenuta a tale
principio, la sentenza impugnata va in parte qua cassata e, non essenp necessari u lteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento dell 'opposizione e Ja rie voca del decreto ingiu nt ivo n.
72/09, emesso dal Tribunale dì Liucca in danno del
•
incidentale. Tenuto
conto
dell'esito
complessivo
del
compensare t ra le parti le spese dei due gradi idi del ricorrente principale le spese del giudizio
liquidano come versamento, da parte del ricorrente titolo di contributo unificato pari r I
sussistono invece i presupposti
a d I r icorrente principale
ex a rt. 385 comma 4° c. .c. (applica i 'Y,in specie ratione temporis,
giusta Cass. n. 15030 del [ 015
r.
per
o~e invece richiesto dal Pubblico
mi nistero in udienz , non potentlo ravv isarsi nella mera infondatezza ·del che il l'iicorrente abbia abusato del proces:so, agendo in
regole generali di
correttezz e b ona fe( e.. (
,
ss.
11 .
22812 del 2013).
P.Q.M .
La Corte riuni sce i ricorsi . Rigetta il ricorso prindp.ale e accoglie il rii corso
ricorrente pr:::· d pale alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 prer onorari, oltre accesso ri di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p.artie id ei ricorrente principale, dell'ulteriore Importo a titolo di contributo unificato
7
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.12.2015. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Luigi Cavallaro
Pietro Venuti
~~
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I
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