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Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)
(Seduta del 28 aprile 2009)
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Relatore di maggioranza: FRANCO SORDONI Relatore di minoranza: GUIDO CASTELLI __________
sulle proposte di legge N. 289
a iniziativa del Consigliere Sordoni (Testo base) presentata in data 2 febbraio 2009
RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E SUI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE MARCHE
N. 192
a iniziativa dei Consiglieri Brini, Capponi, Giannotti, Bugaro, Cesaroni, Ciriaci, Santori, Tiberi presentata in data 11 ottobre 2007 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1977, N. 9 “DISCIPLINA DELL’ORARIO DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE NELLE MARCHE”
N. 313
a iniziativa dei Consiglieri Massi, Comi presentata in data 27 marzo 2009 ORARI DI APERTURA E TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE MARCHE __________
(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
Testo base: proposta di legge n. 289
RELAZIONE ORALE __________ (709)
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Proposta di legge n. 289
Testo modificato dalla Commissione
Art. 1 (Oggetto)
Art. 1 (Oggetto)
1. L’esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Marche per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie, è disciplinato dalle norme della presente legge.
1. La presente legge disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, per festività e per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione.
Art. 2 (Turni)
Art. 2 (Turni)
1. Entro il mese di novembre di ciascun anno il direttore generale dell’ASUR adotta per ciascuna zona territoriale della regione il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo, ed entro il 31 marzo dell’anno in corso, delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge. Il provvedimento è adottato su proposta pervenuta rispettivamente entro il primo novembre e il primo marzo dalle rispettive associazioni provinciali titolari di farmacia aderenti a Federfarma e dall’Assofarm dove esistono farmacie comunali, e su parere degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio e dei comuni interessati. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 viene adottato non considerando i pareri pervenuti dopo i trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la rotazione dell’anno precedente. Art. 3 (Orario settimanale di apertura) 1. L’orario settimanale minimo di apertura è stabilito in trentasei ore per le farmacie rurali e in trentotto ore per le farmacie urbane, equamente distribuite su cinque giorni e mezzo. Per orario diurno si intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per orario notturno quello compreso dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.
Soppresso
Art. 3 (Orario settimanale di apertura) 1. Soppresso
1 bis. Le farmacie urbane restano aperte per un minimo di trentotto ore settimanali. 1 ter. Le farmacie rurali restano aperte per un minimo di trentasei ore settimanali. 1 quater. Per orario diurno si intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per orario notturno quello compreso dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.
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2. Le farmacie sono tenute ad osservare un periodo di chiusura pomeridiana di non meno di due ore. Il direttore generale dell’ASUR, sentiti l’Ordine provinciale dei farmacisti, il Sindaco del comune interessato, l’Associazione provinciale di farmacia aderente a Federfarma e l’Assofarm dove sono presenti farmacie comunali, può autorizzare le farmacie operanti nelle Comunità montane a non osservare la chiusura pomeridiana. 3. Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura determinata a norma del comma 1, gli orari relativi all’apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie sono stabiliti dal Sindaco del comune interessato, su proposta dell’Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma e dell’Assofarm, dove esistono farmacie comunali, sentito l’Ordine provinciale dei farmacisti competente. Art. 4 (Flessibilità e deroghe) 1. Il direttore generale dell’ASUR può autorizzare su proposta del Sindaco e acquisito il consenso dell’ Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma e dell’Assofarm dove sono presenti farmacie comunali: a) di estendere l’orario di apertura fino a quarantotto ore settimanali ripartito nel contesto di sei giorni; b) aperture diverse nell’arco dell’anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico nelle zone di villeggiatura, come definite ed individuate dalla legge regionale; c) maggiori aperture fino ad un massimo di tre giornate nell’arco dell’anno, in occasione di festività od eventi locali.
2. Soppresso
3. Soppresso
Art. 4 (Flessibilità e deroghe) Soppresso
Art. 5 (Farmacie di turno)
Art. 5 (Farmacie di turno)
1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno. Le farmacie rurali svolgono il servizio in un bacino di utenza minimo tra 20.000 e 30.000, a turno con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe, anche di comuni diversi.
1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno. Le farmacie rurali svolgono il servizio in un bacino di utenza minimo tra 20.000 e 30.000, a turno con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe, anche di comuni diversi. 1 bis. Le farmacie rurali svolgono il turno in un bacino di utenza funzionale alla migliore erogazione del servizio e comunque non
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superiore a 20.000 abitanti. Il turno è assicurato con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe. Art. 6 (Turno notturno)
Art. 6 (Turno notturno)
1. Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino successivo il servizio farmaceutico sarà assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a 30.000 abitanti, a turno a battenti aperti sino alle ore 23.00, oppure con modalità che escludano il normale accesso ai locali e, successivamente, a chiamata fino all’apertura del mattino, salvo diverso accordo tra l’Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma, l’Assofarm, dove esistono farmacie comunali, e il comune competente per territorio;
1. Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino successivo il servizio farmaceutico sarà è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a 30.000 abitanti, a turno a battenti aperti sino alle ore 23.00 22.00, oppure con modalità che escludano il normale accesso ai locali per motivi di sicurezza e, successivamente, a chiamata fino all’apertura del mattino, salvo diverso accordo tra l’Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma, l’Assofarm, dove esistono farmacie comunali, farmacisti e il comune competente per territorio; b) identica
b) negli altri comuni con più di 10.000 abitanti, a turno e a battenti chiusi, salvo diverso accordo tra il titolare della farmacia interessata e il comune competente per territorio; c) nei comuni con meno di 10.000 abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le farmacie anche di altri comuni e a chiamata.
c) identica
Art. 7 (Turno pomeridiano)
Art. 7 (Turno pomeridiano) 1. Durante la chiusura pomeridiana di cui all’articolo 3, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 30.000 abitanti a turno e a battenti aperti; b) nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a turno e a chiamata; c) nei comuni con meno di 10.000 abitanti e nei comuni con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine anche di altri comuni e a chiamata.
Soppresso
Art. 8 (Turno festivo)
Art. 8 (Turno festivo) 1. Nei giorni festivi il servizio sarà svolto: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 30.000 abitanti, a battenti aperti senza intervallo pomeridiano; b) nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a battenti aperti con intervallo pomeridiano a battenti chiusi; c) nei comuni con meno di 10.000 abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le
1. Nei giorni festivi il servizio sarà è svolto: a) identica
b) identica
c) identica
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farmacie più vicine anche di altri comuni, a battenti aperti fino alle ore 13 e a battenti chiusi dopo le ore 13; d) è facoltativa la chiusura infrasettimanale della farmacia nel giorno precedente o successivo a quello del turno domenicale.
d) soppressa
1 bis. E’ facoltativa la chiusura infrasettimanale della farmacia nel giorno precedente o successivo a quello del turno domenicale. Art. 9 (Servizio a chiamata) 1. In caso di svolgimento del servizio a chiamata, il farmacista di turno deve essere reperibile e disponibile entro trenta minuti e a tale scopo è obbligatorio esporre all’esterno della farmacia le idonee indicazioni. 2. Il servizio a chiamata è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico.
Art. 9 (Servizio a chiamata) 1. Identico
2. Il servizio a chiamata è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico. Se la ricetta è emessa dal medico di continuità assistenziale o dal pronto soccorso, la dizione urgente può essere omessa.
Art. 10 (Ferie annuali)
Art. 10 (Ferie annuali)
1. Le farmacie possono osservare un periodo annuale complessivo di ferie non superiore a trenta giorni, fruibili in parte in un periodo di durata non inferiore a sette giorni consecutivi e, per il resto, anche in singole giornate.
1. Le farmacie possono osservare un periodo annuale complessivo di chiusura per ferie non superiore a trenta giorni ventiquattro giorni lavorativi. fruibili in parte in un periodo di durata non inferiore a sette giorni consecutivi e, per il resto, anche in singole giornate. 1 bis. Le farmacie possono godere delle ferie indicate al comma 1 secondo i turni determinati dal direttore della Zona territoriale dell’ASUR nel rispetto di entrambi i seguenti requisiti: a) assicurare a ciascuna farmacia un periodo di chiusura per ferie di almeno sette giorni consecutivi; b) prevedere la possibilità di chiusura per ferie anche in giornate singole.
Art. 11 (Segnaletica obbligatoria)
Art. 11 (Segnaletica obbligatoria)
1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno, è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all’alba, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l’eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio.
1. Identico
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2. Solo le farmacie di turno nelle ore serali e notturne, terranno accesa un’insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l’individuazione, in conformità alle normative di cui al codice della strada ed ai regolamenti comunali. Nulla è dovuto per tasse comunali, provinciali e regionali.
2. Solo le farmacie di turno nelle ore serali e notturne, terranno tengono accesa un’insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l’individuazione, in conformità alle normative di cui al codice della strada ed ai regolamenti comunali. Nulla è dovuto per tasse comunali, provinciali e regionali. Art 11 bis (Funzioni amministrative) 1. Ciascuna Zona territoriale dell’ASUR determina per il proprio ambito territoriale: a) entro il mese di marzo di ciascun anno il calendario delle ferie; b) entro il mese di novembre di ciascun anno il calendario per l’anno successivo dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private, l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio e la Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 21 della legge 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale). 3. Sino all’adozione dei calendari indicati al comma 1 resta in vigore la rotazione dell’anno precedente. 4. Gli orari relativi all’apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie sono stabiliti dal Sindaco del comune interessato, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio. 5. II direttore della Zona territoriale dell’ASUR può autorizzare su proposta del Sindaco e sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio: a) di estendere l’orario di apertura delle farmacie rispetto a quanto previsto all’articolo 3; b) aperture diverse nell’arco dell’anno in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico nelle zone di villeggiatura, come definite ed individuate dalla legge regionale; c) maggiori aperture fino ad un massimo di tre giornate nell’arco dell’anno, in occasione di festività od eventi locali;
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d) maggiori aperture presso i terminali di porti, di aeroporti, di stazioni ferroviarie a traffico internazionale. 6. I pareri indicati ai commi 2, 4 e 5 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Direttore della Zona territoriale dell’ASUR o il Sindaco possono prescindere dagli stessi.
Art. 12 (Sanzioni)
Art. 12 (Sanzioni)
1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) articolo 3 (orario settimanale di apertura) da 100,00 a 500,00 euro; b) articolo 5 (farmacie di turno) da 100,00 a 500,00 euro; c) articoli 6, 7, 8 (turno notturno, turno pomeridiano, turno festivo) da 100,00 a 500,00 euro; d) articolo 9 (servizio a chiamata) da 100,00 a 500,00 euro; e) articolo 10 (ferie annuali) da 100,00 a 500,00 euro; f) articolo 11 (segnaletica obbligatoria) da 100,00 a 500,00 euro.
1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) identica
2. La funzione di controllo per il rispetto degli orari dei turni e ferie spetta al Sindaco della località in cui è ubicata la farmacia. 3. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all’ASUR. 4. L’ASUR comunica le violazioni accertate all’ordine di appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti. 5. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, l’ASUR può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo fino a quindici giorni.
b) identica c) articoli 6, 7 e 8 da 100,00 a 500,00 euro; d) identica e) soppressa f) identica f bis) articolo 11 bis, comma 4, sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, da 100,00 a 500,00 euro. 2. Identico
3. Identico 4. Identico
5. Identico
Art. 13 (Tavolo di concertazione)
Art. 13 (Tavolo di concertazione)
1. Il tavolo di concertazione è costituito da Assessorato regionale alla sanità, ASUR, Zona territoriale, Federfarma regionale e provinciale, Ordine dei farmacisti, ed ha il compito di agevolare l’attuazione di tutte le forme collaborative tra il servizio sanitario e le farmacie pubbliche e private, di attivare ogni iniziativa volta a garantire il rispetto da parte delle farmacie delle disposizioni legislative relative al corretto rapporto tra
1. E’ istituito un tavolo permanente di concertazione in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. Il tavolo è composto da: a) assessore regionale competente in materia o suo delegato; b) dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;
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le farmacie e le altre categorie sanitarie, anche al fine di agevolare l’accessibilità ai servizi da parte del cittadino. 2. Il tavolo si riunisce almeno una volta all’anno, ovvero a richiesta delle parti, su convocazione del dirigente del servizio salute o suo delegato.
c) direttore dell’ASUR o suo delegato; d) direttore di ciascuna Zona territoriale dell’ASUR o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale dei titolari di farmacie privati; f) un rappresentante di ciascuna organizzazione provinciale più rappresentativa dei titolari di farmacie privati; g) un rappresentante di ciascun ordine provinciale dei farmacisti; h) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti del malato più rappresentative a livello regionale. 2. Il tavolo è costituito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 3. Il tavolo ha il compito di agevolare l’attuazione di tutte le forme collaborative tra il servizio sanitario e le farmacie pubbliche e private, di attivare ogni iniziativa volta a garantire il rispetto da parte delle farmacie delle disposizioni legislative relative al corretto rapporto tra le farmacie e le altre categorie sanitarie, anche al fine di facilitare l’accessibilità ai servizi da parte del cittadino. 4. Il tavolo si riunisce almeno una volta all’anno o a richiesta delle parti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Art. 13 bis (Abrogazioni) 1. Sono abrogate: a) la l.r. 28 marzo 1977, n. 9; b) la l.r. 29 marzo 1991, n. 9; c) la l.r. 23 luglio 1996, n. 29. Art. 13 ter (Disposizioni transitorie) 1. Per l’anno 2009 restano fermi i calendari delle ferie già determinati ai sensi della l.r. 9/1977, prima dell’entrata in vigore della presente legge, qualora il direttore della Zona territoriale dell’ASUR interessata non determini un nuovo calendario. 2. Il nuovo calendario è determinato su proposta dei Sindaci interessati, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
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Proposta di legge n. 192 Art. 1 (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 9/1977) 1. L’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 (Disciplina dell’orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche), è sostituito dal seguente: “Art. 2 Le farmacie urbane e rurali che non sono di turno debbono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana per una durata complessiva non inferiore a 42 ore settimanali. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura della farmacia tra le ore sette e le ore ventidue, non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.”. Art. 2 (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 9/1977) 1. Il primo comma dell’articolo 3 della l.r. 9/ 1977 è abrogato. Art. 3 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 9/1977) 1. L’articolo 4 della l.r. 9/1977 è abrogato. Art. 4 (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 9/1977) 1. L’articolo 5 della l.r. 9/1977 è sostituito dal seguente: “Art. 5 Nei giorni festivi le farmacie di turno, individuate ai sensi dell’articolo 8, effettueranno un’apertura almeno di 10 ore a battenti aperti.”. Art. 5 (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 9/1977) 1. L’articolo 8 della l.r. 9/1977 è sostituito dal seguente: “Art. 8 Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle farmacie urbane e rurali che sono di turno, le turnazioni settimanali e festive sono stabilite dal Sindaco, sentito l’ordine provinciale dei farmacisti e la competente zona territoriale dell’ASUR, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali).”.
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Art. 6 (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 9/1977) 1. Il primo comma dell’articolo 9 della l.r. 9/ 1977 è sostituito dal seguente: “Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, anche se appartenenti a enti pubblici osservano una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni di norma consecutivi secondo modalità e turni stabiliti ai sensi dell’articolo 2.”.
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Proposta di legge n. 313 Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina l’esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Marche al fine di garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie. Art. 2 (Competenze amministrative) 1. Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente legge, sono adottati dal direttore generale dell’ASUR, sentiti i direttori delle zone territoriali che coordinano, ognuno per il territorio di competenza, le richieste dei sindaci dei Comuni interessati con le necessità espresse dall’ordine provinciale dei farmacisti, e considerato il parere della Consulta regionale dei farmacisti. 2. Entro il mese di novembre di ciascun anno il direttore dell’ASUR adotta per ciascuna zona territoriale della regione, in base a quanto disposto dalla presente legge, il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo, e delle ferie annuali. 3. Il provvedimento per le ferie è adottato sentito il parere della Consulta regionale dei farmacisti che deve pervenire entro il mese di marzo. 4. Il provvedimento di cui al comma 1 viene adottato non considerando i pareri pervenuti dopo i trenta giorni dalla richiesta. 5. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la rotazione dell’anno precedente. Art. 3 (Orario settimanale di apertura) 1. L’orario settimanale di apertura feriale è stabilito in un periodo complessivo non inferiore a 36 ore e non superiore a 42 ore per le farmacie rurali e un periodo non inferiore a 38 ore e non superiore a 44 ore per le farmacie urbane, intervallate da una chiusura pomeridiana. Tali ore sono equamente distribuite su cinque giorni e mezzo. 2. Per orario diurno si intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per orario
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notturno quello compreso dalle 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo. 3. Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura, a norma del comma 1, gli orari relativi all’apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie sono uguali su tutto il territorio comunale e sono stabiliti dal Sindaco del comune interessato, su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. 4. Il direttore generale dell’ASUR può autorizzare, su proposta del Sindaco del comune interessato e acquisito il parere dell’Ordine dei farmacisti, di estendere l’orario di apertura fino a 48 ore settimanali ripartito nel contesto di sei giorni in funzioni di necessità stagionali in località climatiche o di maggiore presenze di persone a scopo turistico nella zona di villeggiatura come definite ed individuate dalla legge regionale. 5. Il direttore generale dell’ASUR, su richiesta della farmacia interessata e sentiti i soggetti di cui al comma 4, può altresì autorizzare maggiori aperture fino ad un massimo di cinque giornate nell’arco dell’anno, in occasione di festività o eventi locali. 6. Presso i terminal di porti, di aeroporti, di stazioni ferroviarie di traffico internazionale è consentito un maggior numero di ore di apertura. Art. 4 (Farmacie di turno)
1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno. 2. Le farmacie rurali svolgono il servizio in un bacino di utenza omogeneo a turno con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe, anche di comuni diversi. Art. 5 (Turni di servizio) 1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è così assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a 30.000 abitanti a turno da tutte le farmacie a battenti aperti fino alle ore 22 o 23 a seconda delle esigenze locali e, successivamente a chiamata con il farmacista presente in farmacia fino all’apertura del mattino salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie ed il comune competente per territorio;
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b) negli altri comuni con più di 10.000 abitanti, a turno, a reperibilità tra tutte le farmacie del comune; c) nei comuni con meno di 10.000 abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le farmacie anche di altri comuni e a reperibilità. 2. Durante la chiusura pomeridiana di cui all’articolo 3, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 30.000 abitanti a turno e a battenti aperti, oppure con modalità che escludono il normale accesso ai locali per motivi di sicurezza; b) nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a turno e a reperibilità; c) nei comuni con meno di 10.000 abitanti e nei comuni con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine anche di altri comuni e a reperibilità. 3. Nei giorni festivi il servizio sarà svolto: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 30.000 abitanti, a battenti aperti senza intervallo pomeridiano, oppure con modalità che escludono il normale accesso ai locali per motivi di sicurezza; b) nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a battenti aperti con intervallo pomeridiano a chiamata; c) nei comuni con meno di 10.000 abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le farmacie più vicine anche di altri comuni, a battenti aperti fino alle ore 13 e a chiamata dopo le 13. 4. E’ facoltativa la chiusura infrasettimanale delle farmacie per il recupero del turno domenicale, fermo restando il riposo di una giornata intera previsto dal CNL. Tale comportamento è uniforme e regolamentato dal direttore generale dell’ASUR. Art. 6 (Servizio a reperibilità) 1. In caso di svolgimento del servizio a reperibilità il farmacista di turno deve essere disponibile in farmacia entro trenta minuti. 2. Il servizio a reperibilità è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico. Se la ricetta è emessa dalla guardia medica o pronto soccorso, la dizione “urgente” può essere omessa.
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Art. 7 (Ferie annuali) 1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali, salvo deroghe motivate per le farmacie uniche rurali, è stabilita in un periodo annuale complessivo non inferiore a dodici giorni lavorativi e non superiore a ventiquattro giorni lavorativi, fruibili in parte in un periodo di durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e, per il resto, anche in singole giornate. Art. 8 (Informazioni al cittadino) 1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno, è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile ed illuminata dal tramonto all’alba, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l’eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio. 2. Le farmacie di turno hanno l’obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa una insegna luminosa a forma di croce, della misura di almeno un metro quadrato per facciata, di colore verde. Art. 9 (Sanzioni) 1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni delle disposizioni sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) articolo 3 (orario settimanale di apertura) da 2.000,00 a 5000,00 euro; b) articolo 5 (farmacie di turno) da 100,00 a 500,00 euro; c) articoli 6, 7, 8 (turno notturno, turno pomeridiano, turno festivo) da 100,00 a 500,00 euro; d) articolo 9 (servizio a chiamata) da 100,00 a 500,00 euro; e) articolo 10 (ferie annuali) da 5.000,00 a 10.000,00 euro; f) articolo 11 (segnaletica obbligatoria) da 100,00 a 500,00 euro. 2. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all’ASUR. L’ASUR comunica le violazioni accertate all’ordine di appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, ovvero lo stesso articolo venga violato due o più volte, l’ASUR può
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ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo compreso tra due e quindici giorni. Art. 10 (Tavolo di concertazione) 1. Su richiesta della Consulta regionale dei farmacisti all’Assessorato regionale alla salute, l’assessore competente invita ad un tavolo di concertazione la stessa Consulta regionale dei farmacisti, l’ASUR, Zona territoriale, e cinque rappresentanti dell’UNCI rappresentativi anche dei comuni montani, al fine di facilitare l’attuazione di tutte le forme di collaborazione tra il servizio sanitario e le farmacie pubbliche e private per agevolare l’accessibilità ai servizi da parte del cittadino e di dirimere ogni controversia fra i vari soggetti interessati al servizio farmaceutico.