CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO PROVINCIA DI BERGAMO ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI
Articolo 1: Oggetto Il presente regolamento disciplina la gestione degli otto mini alloggi protetti per anziani siti nell’ex foresteria di Villa Paglia. Utenti di tale servizio sono gli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti in Alzano Lombardo che abbiano compiuto o che compiano i sessantacinque anni di età nell’anno di presentazione della domanda. Gli alloggi sono concessi in locazione. E’ vietata la sub locazione totale o parziale, anche a titolo gratuito.
Articolo 2 : Struttura dei mini alloggi Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari composti da un massimo di due persone. Ciascun mini alloggio consiste in un appartamento indipendente composto da tre locali (cucina, bagno e camera), dotato a cura dell’Amministrazione Comunale del gruppo cucina. Ogni ulteriore arredo è a completo carico dell’assegnatario. I costi dell’eventuale attivazione di utenze sono a completo carico dell’assegnatario. Tali attivazioni devono essere comunicate tempestivamente per scritto all’Ufficio Servizi Sociali. Le spese condominiali vengono ripartite secondo le disposizioni di legge e dei patti contrattuali.
Articolo 3: Assegnazione degli alloggi L’assegnazione degli otto mini alloggi è effettuata con apposito bando di concorso da emanarsi indicativamente con cadenza annuale e conseguente aggiornamento della graduatoria. La domanda di assegnazione deve essere presentata in Comune secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando di concorso su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione ISEE presentata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000. La stesura della graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione degli otto mini alloggi è effettuata da apposita Commissione costituita da: - il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona con funzioni di Presidente, - l’Assistente Sociale, - un impiegato dell’Ufficio Servizi Sociali. 2
La graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Durante l’affissione la graduatoria potrà essere impugnata, con apposito atto scritto, da coloro che hanno presentato domanda di ammissione. Le impugnazioni saranno analizzate dalla Commissione nei quindici giorni successivi e la nuova graduatoria verrà affissa nei termini di cui sopra. Dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio la graduatoria potrà essere visionata dagli interessati presso l’Ufficio Servizi Sociali. La graduatoria resterà in vigore fino all’approvazione della nuova graduatoria.
Articolo 4: Requisiti per l’ammissione e assegnazione del punteggio Per l’ammissione in graduatoria è necessario: 1. risiedere in Alzano Lombardo al momento della presentazione della domanda e successivamente al momento dell’assegnazione. 2. essere dichiarato dal proprio medico curante autosufficiente o parzialmente autosufficiente al momento della presentazione della domanda e conservare tale stato fino al momento dell’assegnazione. 3. compiere i sessantacinque anni di età entro l’anno di presentazione della domanda. In caso un nucleo familiare sia composto da più persone, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti da tutti i componenti. Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare ovvero, esclusivamente in caso di coniugi, da almeno uno dei due componenti. I punteggi verranno così assegnati: -
nessuna abitazione di proprietà
punti 2
- abitazione in situazione non adeguata alle esigenze della persona, previa presentazione di idonea documentazione medica e/o tecnica in tal senso punti 1 -
abitazione di proprietà o diritti reali di godimento su immobili
punti 0
- presenza del Servizio di Assistenza Domiciliare già attivato alla data di apertura del bando
punti 1
- presenza del Servizio di Telesoccorso già attivato alla data di apertura del bando
punti 1
- presenza di due persone nel nucleo familiare
punti 1
3
- anziano autosufficiente
punti 1
- anziano parzialmente autosufficiente
punti 3
- occupanti di alloggi ERP comunali
punti 2
- residente ad Alzano L.do fino a 5 anni alla data di apertura del bando punti 1 - residente ad Alzano L.do da 5 anni e 1 giorno a 10 anni alla data di apertura del bando punti 3 - residente ad Alzano L.do oltre i 10 anni e un 1 alla data di apertura del bando punti 5 - appartenente alla fascia ISEE da 0 a 5.165,00 Euro punti 2 - appartenente alla fascia ISEE da 5.165,01 a 9.200,00 Euro punti 1 - appartenente alla fascia ISEE superiore a 9.200,01 Euro
punti 0
- anziano senza figli
punti 1
Se il nucleo familiare è composto da due persone con caratteristiche che determinano l’attribuzione di punteggi diversi, verrà considerato il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’utente più anziano. Se il nucleo familiare è composto da due persone verrà considerata l’età del più anziano. Coloro che risultano inseriti in una precedente graduatoria per l’assegnazione dei mini alloggi protetti per anziani avranno la precedenza, a parità di punteggio, sui nuovi richiedenti.
Articolo 5: Convocazione utenti Gli utenti in graduatoria verranno convocati dall’Ufficio Servizi Sociali, non appena un appartamento si renderà disponibile all’assegnazione, secondo l’ordine della stessa. Ogni richiedente potrà rifiutare una sola volta l’assegnazione per gravi e documentati motivi; in tal caso verrà rimesso in graduatoria all’ultimo posto, previa valutazione della Commissione. In caso
4
non sussistano gravi e documentati motivi il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria. L’Ufficio si preoccuperà di far visionare l’appartamento all’interessato e di confermare l’assegnazione con apposito atto del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, dopo la verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4. Successivamente la pratica sarà trasmessa all’amministratore per il calcolo del canone e per la gestione amministrativa.
Articolo 6: Durata della locazione e importo del canone L’inquilino dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione presentandosi il giorno stabilito presso la sede comunale. In caso di mancata presentazione la domanda verrà automaticamente eliminata dalla graduatoria, salvo gravi e documentati motivi da presentare con atto scritto e valutati dalla Commissione. Le spese per la registrazione di tale contratto saranno ripartite secondo le disposizioni di legge. L’inquilino dovrà occupare l’alloggio entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto pena la decadenza dall’assegnazione. Il contratto di locazione avrà la durata di quattro anni e potrà essere rinnovato per altri quattro anni salvo l’esercizio del diritto di recesso dell’inquilino come da disposizioni di legge. Il canone di locazione è determinato dalla Giunta Comunale.
Articolo 7: Servizi integrati Il Comune fornisce, a chi ne fa richiesta ed in base alla disponibilità, i seguenti servizi: - SAD, - trasporto, - telesoccorso, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. I servizi verranno erogati a seguito di valutazione dell’Assistente Sociale e potranno essere richiesti durante tutta la durata del contratto di locazione. Gli inquilini potranno inoltre usufruire dei servizi previsti nella “Convenzione tra il Comune di Alzano Lombardo e la Fondazione “Martino Zanchi” per la gestione dei mini alloggi protetti per Anziani”.
Articolo 8: Norme comportamentali Gli inquilini devono tenere un comportamento adeguato alla vita comunitaria, nella stretta osservanza delle norme in materia di ordine pubblico. In
5
particolare all’interno dell’alloggio è proibito introdurre sostanze stupefacenti, armi proprie e improprie. Gli inquilini sono tenuti a mantenere l’alloggio nelle condizioni igienicosanitarie in cui è stato consegnato. E’ fatto divieto esplicito di: - introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile, - gettare oggetti dalle finestre, - fare abuso di alcol, - giocare d’azzardo, - introdurre animali non domestici senza il consenso scritto dell’amministratore, - danneggiare mobilia e attrezzature dell’Amministrazione Comunale, - lasciare oggetti fuori dall’alloggio, - produrre rumori molesti, - apportare modifiche strutturali e murarie all’alloggio. Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato saranno addebitate agli inquilini, comprese quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione sia come alloggio sia come struttura in genere. L’amministratore interviene qualora il comportamento dell’inquilino risulti scorretto o pericoloso, assumendo eventuali iniziative urgenti e improcrastinabili e relazionando sulle circostanze l’Ufficio Servizi Sociali del Comune per l’adozione di eventuali provvedimenti di revoca del contratto. Articolo 9: Manutenzioni La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti compete all’Amministrazione Comunale. La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e arredi, incluso la cucina, spetta agli inquilini. Gli inquilini arredano autonomamente l’alloggio; si impegnano a rimuovere il proprio arredamento in caso di chiusura, per qualsiasi motivo, del contratto entro trenta giorni decorrenti dalla non occupazione dell’alloggio e autorizzano l’Amministrazione Comunale ad asportare, alienare e/o distruggere tale arredamento una volta scaduto senza esito il termine di cui sopra, fermo restando l’imputazione delle relative spese a proprio carico o carico dei propri eredi.
Articolo 10: Cauzione L’inquilino deve versare, secondo le modalità stabilite dal contratto di locazione, un deposito cauzionale che sarà utilizzato per la copertura delle spese per danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza dell’incuria degli ospiti nella gestione dell’alloggio o degli spazi comuni.
6
Il versamento della cauzione deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. L’amministratore può chiedere il reintegro del deposito cauzionale nel caso in cui sia stato utilizzato per i motivi sopra precisati. Il deposito cauzionale viene restituito all’inquilino o ai suoi eredi al momento della risoluzione o scadenza del contratto e solo dopo il definitivo allontanamento dell’inquilino dall’alloggio, previa verifica dello stato dell’appartamento.
Articolo 11: Compiti dell’amministratore L’amministratore, oltre a quanto previsto dai singoli articoli di questo regolamento, ha il compito di soprintendere ai rapporti tra gli inquilini e l’Amministrazione Comunale. Può effettuare in ogni momento controlli relativi alla gestione. Deve redigere apposito regolamento condominiale da sottoporre all’assemblea ed alla Giunta Comunale per conoscenza, ad integrazione del presente regolamento e del contratto di locazione.
Articolo 12: Tutela della salute e dell’igiene L’assistenza sanitaria viene erogata dai medici di fiducia degli inquilini e dai presidi sanitari territoriali. Gli inquilini devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia dei locali, al rispetto del presente regolamento e delle norme sanitarie previste nel contesto di vita comunitaria.
Articolo 13: Decadenza e revoca del contratto La morte dell’inquilino determina la decadenza dal contratto. L’alloggio non potrà essere concesso in locazione ad eventuali eredi, se non già conviventi ed aventi i requisiti di cui all’articolo 4. La decadenza è automatica e non necessita di alcun atto da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono motivo di risoluzione del contratto: - l’abbandono dell’alloggio, - gravi violazioni alle norme comportamentali, - il venir meno dei requisiti per la concessione dell’alloggio ad esclusione delle condizioni di autosufficienza e dell’età, - la morosità per due mensilità consecutive, - il mancato reintegro del deposito cauzionale. Le segnalazioni in merito alle sopra elencate circostanze vengono trasmesse alla Commissione per l’assegnazione che valuterà l’eventuale risoluzione del contratto. 7
La risoluzione viene disposta con determinazione del Responsabile di Area.
Articolo 14: Utilizzo spazi comuni Gli spazi comuni devono essere utilizzati secondo le indicazioni dell’assemblea dei condomini, da convocarsi a cura dell’amministratore.
Articolo 15: Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge in materia.
8