COMUNE di NOVARA
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2014
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INDICE GENERALE Articolo 1) Articolo 2) Articolo 3) Articolo 4) Articolo 5) Articolo 6) Articolo 7) Articolo 8) Articolo 9) Articolo 10) Articolo 11) Articolo 12) Articolo 13) Articolo 14) Articolo 15) Articolo 16) Articolo 17) Articolo 18) Articolo 19) Articolo 20) Articolo 21) Articolo 22) Articolo 23) Articolo 24) Articolo 25) Articolo 26) Articolo 27) Articolo 28) Articolo 29) Articolo 30) Articolo 31) Articolo 32) Articolo 33) Articolo 34) Articolo 35) Articolo 36) Articolo 37) Articolo 38) Articolo 39) Articolo 40) Articolo 41) Articolo 42) Articolo 43) Articolo 44) Articolo 45) Articolo 46) Articolo 47) Articolo 48) Articolo 49) Articolo 50) Articolo 51) Articolo 52) Articolo 53) Articolo 54)
Oggetto e finalità del Regolamento Attività funebre Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre Cause ostative all’esercizio dell’attività funebre Informazione del Comune di Novara Trasporto funebre Autorizzazioni al trasporto funebre e diritti fissi Modalità per l’attività funebre e orari Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte Disposizioni sulla salma e sui funerali Depositi di osservazione Gestione camere mortuarie Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato Imbalsamazione e tanatoprassi Orario delle sepolture Diritto alla sepoltura Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione Inumazione Tumulazione in loculo Esumazioni Esumazioni straordinarie Estumulazioni ordinarie Estumulazioni straordinarie Oggetti da recuperare Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali Concessioni cimiteriali per sepolture private Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Materiali ornamentali Imprese e lavori privati Concessioni per sepolcri di famiglia Loculi Cellette cinerarie Cellette ossario Mantenimento delle concessioni perpetue Tumulazioni provvisorie Manutenzione Durata, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali Soppressione dei cimiteri Crematorio Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione Urne cinerarie Affido e dispersione ceneri Rimozione delle protesi Formazione del personale addetto alla cremazione Reparti speciali Disciplina dell’ingresso Divieti Sanzioni amministrative Violazioni del Regolamento Comunale Norme di rinvio Entrata in vigore
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalità del Regolamento) 1.Il presente Regolamento disciplina e armonizza requisiti e procedure dei servizi inerenti al decesso dei cittadini, al fine di garantire sia la salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica sia la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio, nel rispetto e in attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia, che in questa sede vengono opportunamente raccordate e coordinate con specifica normativa comunale. 2.Gli uffici comunali e i soggetti privati che svolgono compiti e servizi relativi al decesso e alla sepoltura delle persone sono tenuti ad eseguirli secondo criteri di buona amministrazione e nel rispetto delle diverse convinzioni religiose e culturali di ognuna di esse. CAPO II ATTIVITA’ FUNEBRE
1. a)
b) c) 2.
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Art. 2 (Attività funebre) Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi titolo, dei quali l’impresa funebre assume la rappresentanza fornendo assistenza sino alla sepoltura e ai quali rende conto del proprio operato; vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. L’attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, della l.r. 15/2011 e del regolamento attuativo n. 7/R in data 8/08/2012. .Lo svolgimento dell’attività funebre sul territorio del Comune di Novara è subordinato alla presentazione da parte degli interessati, in possesso dei requisiti previsti all’ art. 3 del presente regolamento nonché di quello regionale di cui al comma 2., dell’art. 11 del TULLPS (Regio Decreto 18/06/1931 n° 773), di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), avente efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il possesso di tali requisiti è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n.445/2000, allegata alla segnalazione certificata di cui al precedente periodo. I soggetti che esercitano attività funebre ai sensi del presente regolamento sono, ad ogni effetto di legge, 3 di 33
incaricati di pubblico servizio e sono tenuti a garantire continuità e corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate. 4. Le imprese già esercenti l’attività funebre alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 8 Agosto 2012 n.7/R, si adeguano ai requisiti ivi previsti entro i termini fissati dallo stesso. 5. Il Comune di Novara svolge le funzioni e le attività di seguito indicate, avvalendosi dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per gli aspetti igienico-sanitari: a) l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre; b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre, che viene effettuata con cadenza annuale ed entro il 31dicembre di ogni anno. All’uopo, le imprese interessate sono tenute a presentare al Servizio Competente apposita autocertificazione sulla persistenza del possesso del requisito per l’esercizio della propria attività. In difetto, il dirigente preposto a tale Servizio, con proprio provvedimento, vieta la prosecuzione dell’attività. c) l’ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria. Il trasporto di ceneri e resti mortali ossei può essere effettuato dai privati previo rilascio delle previste autorizzazioni.
1. a)
b) c) d) e)
Art. 3 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre) Sono autorizzate ad operare sul territorio comunale di Novara le imprese con i seguenti requisiti: disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), e lo stesso prezzario è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, secondo le prescrizioni dell’ASL; disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o in contratto di leasing; disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, di un responsabile dell’attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell’impresa, 4 di 33
2.
3.
4.
a)
b)
5.
6.
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8.
coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l’impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale viene adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4. L’impresa funebre che, nell’ambito dell’attività inerente al trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione ed al trasferimento di cadavere, non è in grado di provvedere in modo autonomo è tenuta a dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività . L’impresa che svolge l’attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e da quello regionale, può aprire altre sedi nel Comune di Novara ove risulti in possesso, oltre ai requisiti di cui al comma 1), dei seguenti ulteriori requisiti: disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico; disponibilità di un preposto responsabile dell’unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi. E’ vietata l’intermediazione dell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dal regolamento regionale. Negli obitori, nei cimiteri e all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo i familiari del defunto nella scelta dell’impresa funebre, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l’attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile. Non è consentita la gestione dell’ attività funebre unitamente alla gestione di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici. Il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici che alla data dell’entrata in vigore del Regolamento 5 di 33
Regionale svolge anche attività funebre è tenuto alla separazione sociateria societaria, prevista dall’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro i termini fissati dal Regolamento Regionale.
1.
2.
3.
4.
Art. 4 (Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre) Il personale delle imprese esercenti l’attività funebre non può svolgere tale attività ove non risulti in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell’attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. Ai fini di cui al precedente comma1., il titolare o legale rappresentante dell’impresa esercente l’attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto l’individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e all’esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto, presso la sede dell’impresa, a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza, con gli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l’attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti: a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell’addetto al trasporto; c) obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato; d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori; e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l’imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente; g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione. La formazione teorico-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che il responsabile della conduzione dell’attività funebre e l’addetto alla trattazione degli affari sono tenuti a possedere, include i seguenti argomenti: a) normativa che regolamenta i rapporti di lavoro; b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; c) conduzione del personale e dell’impresa; d) principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese; e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; f) qualità del servizio e cerimoniale; g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi. 6 di 33
5. Coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l’attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell’attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi. 6. I corsi di formazione prevedono il superamento di un esame di verifica finale. 7. Nelle more della attivazione dei corsi di formazione da parte della Regione Piemonte, l’impresa è ammessa all’esercizio dell’attività previa sottoscrizione di atto di impegno ad acquisire la formazione di cui ai precedenti commi entro sei mesi dalla data di attivazione dei percorsi formativi, salvo proroga da concedersi unicamente per cause non imputabili alla medesima impresa. Art. 5 (Cause ostative all’esercizio dell’attività funebre) 1. L’ attività funebre non può essere esercitata da chi abbia subito i provvedimenti in appresso indicati, fatto salvo in ogni caso l’accertamento successivo alla presentazione della SCIA da parte dell’Amministrazione Comunale, circa l’eventuale carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività stessa, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme: a) condanna definitiva per il reato di cui all’articolo 513 bis del Codice Penale (concorrenza illecita); b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni; c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione; e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa; f) la cancellazione dal registro delle imprese della Camera di Commercio competente. 2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell’impresa, l’eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all’attività funebre. Art. 6 (Informazione del Comune di Novara) 1. L’Amministrazione comunale provvede a pubblicare sul proprio sito l’elenco aggiornato delle imprese funebri aventi i requisiti previsti dal presente regolamento con sede sul proprio territorio. 2. Il Comune di Novara provvede a dare informazioni sul proprio sito circa le diverse modalità di sepoltura e di esequie. 7 di 33
Art. 7 (Trasporto funebre) 1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. 2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento e di quello regionale. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e pertanto le imprese funebri accertano, prima dell’uscita dalle autorimesse, che personale, mezzi e accessori, siano in ordine e in condizioni tali da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel servizio. 3. I mezzi funebri sono dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. 4. I mezzi funebri sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. 5. Il proprietario del mezzo predispone un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annota su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. 6. In conformità a quanto stabilito dall’art. 8 della l.r. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente. 7. All’atto della chiusura del feretro, l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l’esecuzione mediante un verbale. 8. Il verbale di chiusura feretro deve riportare una immagine campione del sigillo applicato. 9. Il documento di cui al precedente punto 7 deve sempre seguire la salma nei suoi spostamenti e deve essere consegnato al personale addetto al ricevimento del feretro. 10.Il feretro deve essere riconoscibile tramite apposizione di idonea targhetta riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto in esso contenuto. 11.Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione Sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l’attività funebre.
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12. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall’ASL competente. 13.Il Comune di Novara assicura il trasporto funebre e la sepoltura in terra nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, purché in possesso di attestazione ISEE non superiore ad euro 20.000,00, nonché il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. Nei casi predetti il rilascio delle autorizzazioni non è soggetto al pagamento dei diritti di cui all’art.8 c.3 del presente Regolamento. 14.I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o di chi li dispone. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune di Novara che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell’impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune di Novara si avvale dell’ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari. 15. Il trasporto di salma è svolto mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e deve essere effettuato di norma da tre necrofori e dal conducente necroforo. 16. Il mezzo funebre e il personale di servizio si presenta nel luogo di partenza del funerale almeno dieci minuti prima dell’ora fissata per il trasporto funebre. 17. In tutto il territorio comunale e frazionale non è consentito il corteo di accompagnamento pedonale. Il Sindaco, con proprio atto e sentito il Comando di polizia Municipale, in casi eccezionali e se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, può autorizzare il corteo funebre o il trasporto del feretro da parte di congiunti o amici del defunto.
1.
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4. 5.
Art. 8 (Autorizzazioni al trasporto funebre e diritti fissi) I trasporti funebri da effettuarsi all’interno del territorio comunale o diretti ad altri Comuni sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente ai sensi della normativa di cui al D.P.R n.285/90 e della legge regionale n.15/2011. Sono parimente sottoposti a rilascio di autorizzazione da parte del Servizio competente il trasporto di ceneri o resti ossei. Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento dei diritti vigenti determinati con provvedimenti dell’Amministrazione Comunale. Le modalità di pagamento e riscossione sono definite con provvedimento del Dirigente del Servizio competente. E’ soggetto al pagamento di diritti fissi il trasporto di salme dirette al Comune di Novara provenienti da altri Comuni. Viene riscosso il diritto speciale nei seguenti casi: a) spostamento o annullamento dell’orario già fissato per il funerale o per il trasporto; b) trasporto a richiesta dei famigliari dal Cimitero ad una casa privata; 9 di 33
6. a) b)
c) d) e) 7.
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2. 3. 4. 5.
c) trasporto di salma effettuato nel Comune da un Ospedale, da una Casa di Cura, dal luogo in cui è avvenuto il decesso o dal luogo di deposito della salma, alla casa del defunto o ad altro luogo. Sono esenti da pagamento di diritti: le salme dirette al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale e destinate fuori Comune; le salme trasportate, da altri Comuni, alla camera mortuaria della locale Medicina Legale su disposizione dell’autorità giudiziaria, non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, per le quali non venga richiesta alcuna cerimonia funebre nel Comune di Novara, e che vengano successivamente trasportate fuori Comune; i trasporti fuori Comune di ceneri, resti ossei, resti mortali e partei anatomiche riconoscibili; i trasporti disciplinati dal precedente articolo 7, comma 13; i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e i trasporti relativi ad altri casi previsti da leggi o regolamenti. Il rilascio dell’autorizzazione (passaporto estero) per il trasporto di salma, resti mortali, ossei o ceneri da o per uno stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, è soggetto alla Convenzione; nei rapporti con gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria(D.P.R.n.285/1990).
Art. 9 (Modalità per l’attività funebre e orari) Il servizio di trasporto funebre consiste nel trasferimento della salma dal luogo di decesso o di deposito al luogo di sepoltura, percorrendo la via più breve e meno frequentata, procedendo a velocità normale ed osservando le norme sulla viabilità. E’ consentita la sosta presso i luoghi di culto per la celebrazione di funzioni religiose o civili e solo per il tempo necessario per le esequie. Il servizio di trasporto funebre viene svolto nei giorni feriali dal lunedì al sabato, previo rilascio dell’ autorizzazione di cui all’art.8. L’autorizzazione al trasporto viene rilasciata dal competente Servizio negli orari d’ufficio di apertura al pubblico. Per i trasporti destinati ai Cimiteri comunali, l’impresa incaricata è tenuta ad attenersi agli orari e alle disposizioni indicati dall’Ufficio Cimiteri. CAPO III ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE Art. 10 (Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte) 10 di 33
1. Le norme relative alla dichiarazione, all’avviso di morte ed all’accertamento del decesso sono indicate dal Regolamento per lo stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce. 3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti. 4. L’accertamento di morte è effettuato, e redatto sui modelli predisposti dalla competente ASL : a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria; b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla competente ASL., individuato fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a). 5. In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l’accertamento è effettuato dai medici di medicina generale. 6. La visita necroscopica è effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore. 7. L’Ufficiale dello stato Civile rilascia l’autorizzazione al seppellimento secondo quanto indicato dal regolamento di Stato Civile, salvo i casi nei quali è competente a provvedere l’A.S.L. come previsto nel Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 11 (Disposizioni sulla salma e sui funerali) 1. Le disposizioni sulla salma e sui funerali, in qualunque forma siano state espresse dal defunto, purché non in contrasto con norme di legge, hanno prevalenza su altre disposizioni. 2. In mancanza di disposizioni del defunto, le stesse possono essere date dai soggetti nell’ordine in appresso indicato: il coniuge, i figli, i genitori, altri parenti e affini in ordine di grado, eredi testamentari o, in mancanza, il convivente more uxorio o altro soggetto interessato. 3. L’Amministrazione comunale, in caso di disputa, resta estranea all’eventuale azione tra gli aventi titolo. La salma, fino alla risoluzione della controversia, viene temporaneamente depositata in obitorio. Art. 12 (Depositi di osservazione) 1. Il Comune di Novara, in accordo con l’ASL locale, garantisce la disponibilità di depositi di osservazione. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 11 di 33
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali il medico curante o l’ASL competente ha certificato la non igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate. 4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre. 5. Se il decesso avviene in abitazione inadatta per l’osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ( Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all’obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell’art. 3, l.r. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 6. Qualora il trasporto di cui al precedente comma 5 venga svolto a richiesta dei familiari, senza che ricorrano le evenienze di motivi igienico-sanitari o di abitazione inadatta all’osservazione, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all’abitazione propria o dei familiari; in tale caso, l’onere del trasporto è a carico dei familiari; 7. Il trasporto di cui al comma 6 è svolto secondo le modalità disciplinate nell’articolo 7) e l’organizzazione è a carico dei richiedenti per tramite dell’impresa funebre prescelta. 8. Le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per: a) il periodo di osservazione; b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria. 9. Le strutture di cui al precedente comma 8, sempre nei limiti delle proprie disponibilità, possono accogliere, per il periodo di osservazione, previa richiesta dei familiari, cadaveri di persone decedute in abitazione anche qualora non ricorrano le evenienze di motivi igienico-sanitari o di abitazione inadatta; in tale caso, tuttavia, il servizio di accoglienza sarà concesso dalle strutture a pagamento, mediante tariffa giornaliera, il cui importo sarà determinato dalle strutture medesime e posto a carico dei familiari richiedenti.
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Art. 13 (Gestione camere mortuarie) 1. La gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l’esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 15/2011. A tal fine, dalla Direzione sanitaria competente viene predisposta adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all’articolo 6 della l.r. 15/2011, con indicazione dell’ufficio a cui inoltrare i reclami. 2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l’attività funebre.
1.
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Art. 14 (Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato) Le strutture per il commiato sono destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati, esercenti attività funebre in strutture debitamente autorizzate ai termini di Legge. L’inizio dell’attività deve essere comunicato al SUAP ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Il Comune di Novara, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, stabilisce l’ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio- assistenziali. Le strutture per il commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi. Per l’esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato sono realizzate in modo da corrispondere alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 616 –3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti
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strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). 8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune di Novara il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato. 9. Le sale del commiato Comunali sono a disposizione dell’utenza secondo gli orari esposti presso le stesse strutture. Art. 15 (Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato) 1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti all’articolo 13, l.r. 15/20011, comprendono le seguenti materie: a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione; b) storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i riti nella cultura cattolica , i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse; c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere; d) linguaggi: lo spazio, l’arredo e l’addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia; e) la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito; f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie. 3. I corsi di formazione prevedono il superamento di un esame di verifica finale.
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Art. 16 (Imbalsamazione e tanatoprassi) I trattamenti per l’imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l’espletamento delle procedure per l’accertamento di morte, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 14/2011. La richiesta di autorizzazione all’imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale, al Comune di Novara che l’autorizza ed all’ASL competente che ne controlla l’esecuzione, corredata dall’indicazione del procedimento che s’intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive. 14 di 33
CAPO IV SERVIZI CIMITERIALI Art. 17 (Orario delle sepolture) 1. L’ Ufficio comunale preposto ai Cimiteri fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata. Tali orari sono esposti presso il predetto ufficio e sul sito internet del Comune di Novara. Art. 18 (Diritto alla sepoltura) 1. Nelle strutture cimiteriali del Comune di Novara, sono ricevute e seppellite le salme dei seguenti defunti: - persone decedute nel territorio del Comune di Novara, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Novara la propria residenza al momento della morte; - i titolari, nei Cimiteri Comunali, di sepolture di famiglia o concessioni già in essere con l’Amministrazione, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte. 2. I resti mortali e le ceneri dei defunti di cui al comma 1. sono accolti con le stesse modalità; 3. Sono altresì ricevuti i resti o ceneri che non rientrano tra quelle previste al comma 2. purché accolte in concessioni già in essere.
Art. 19 ( Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione) 1. L’autorizzazione per l’inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente. 2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura su istanza della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l’intervento di amputazione, con oneri a carico di quest’ultima. Art. 20 (Inumazione) 1. Le aree destinate all’inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri o comunque in zone cimiteriali già riconosciute. Il fondo della fossa per inumazione è collocata a distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica. 2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico o 15 di 33
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particolari situazioni riconducibili alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico o particolari situazioni riconducibili alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. La superficie sovrastante la fossa può essere interamente coperta da monumenti funebri o similari come da nota del 02/03/2007 prot. SISP-N 9956 della competente ASL 13. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con cippo fornito e messo in opera dal Comune di Novara, in assenza di interesse da parte dei parenti o cari del defunto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e sul quale verrà indicato in maniera inalterabile nel tempo il nome, cognome data di nascita e di morte del defunto. I privati possono essere autorizzati, previa richiesta su apposita modulistica predisposta dal competente Ufficio Cimiteri, a installare un copri tomba provvisorio o un monumento definitivo con misure non superiori a 0,70 x 1,70 ml., testata h. 1,10 ml. dal piano di campagna, che sono posati secondo gli allineamenti e le quote indicate dal personale cimiteriale. Su dette strutture è possibile ricavare due nicchie ipogee od epigee atte alla tumulazione di urne cinerarie o cassette per resti ossei. L’installazione di coprifossa e di lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o a loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione, l’Ufficio Cimiteri provvede a effettuare gli interventi che si rendono necessari, con rivalsa delle spese sostenute. I manufatti richiamati nel presente articolo, possono essere collocati con le seguenti tempistiche: - copri fossa provvisorio: appena su entrambi i lati della fossa interessata risultino eseguite le previste sepolture; - monumento definitivo: non prima di 8 mesi dalla data di sepoltura, previo posizionamento di travetti autoportanti non deteriorabili nel tempo, di lunghezza non inferiore a 90 cm., posti in senso perpendicolare rispetto alla fossa ed al di sotto del predetto monumento. I previsti travetti sono posti in modo tale da non creare ostacoli nei vialetti interfossa, od impedimenti al posizionamento di altri monumenti, ad una quota inferiore al piano del vialetto. Il posizionamento del copri tomba indicato al punto precedente, è eseguito da soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti previsti all’art. 32. Eventuali danni causati durante i lavori di, posizionamento o dalla cattiva esecuzione del copri fossa sono imputati alla Ditta medesima. E’ proibito qualsiasi oggetto (vasi, piante, ricordi e similari) al di fuori dello spazio delimitato dal copri fossa o dal monumento in quanto è d’obbligo lasciare libero lo spazio dei vialetti interfossa, garantendo la massima accessibilità alle sepolture. 16 di 33
L’Ufficio Cimiteri provvede alla rimozione forzosa, senza obbligo di preavviso, di quanto impropriamente collocato, non rispondendo dell’integrità e recuperabilità degli oggetti rimossi. 9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro. 10. Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.
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Art. 21 (Tumulazione in loculo) Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. Tali strutture possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie. In ogni loculo è posto un solo feretro. In relazione alla capienza dello stesso, vi possono essere collocate 2 cassette di resti ossei o urne cinerarie. Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Sono esclusi dal precedente punto 3 i sepolcri cosiddetti binati, realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del DPR 285/90 e tecnicamente non adattabili a tale norma. Per tali sepolture è vietato procedere ad operazioni cimiteriali su una sola delle salme in esse collocate. I requisiti dei loculi per i quali l’autorizzazione alla costruzione o all’adattamento sia rilasciata successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell’allegato A. Per i loculi ipogei sono richieste adeguate soluzioni costruttive tese ad evitare il pericolo di infiltrazioni.
Art. 22 (Esumazioni) 1. Nei cimiteri comunali il turno ordinario di sepoltura di 10 anni di cui all’ art. 82, comma 1 del D.P.R. 285/90, in considerazione della particolare composizione e struttura geo-fisica del terreno, può essere prolungato per un periodo sufficiente a garantire al massimo la riduzione della percentuale di cadaveri non mineralizzati. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a causa di non completa mineralizzazione del cadavere. 2. Le esumazioni o estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco. L’Ufficio Cimiteri provvede affinché sia effettuata apposita pubblicità al riguardo, a mezzo di affissioni di avvisi sui campi cimiteriali interessati, affissione all’Albo Pretorio, nel sito Internet ufficiale, con preavviso di almeno sei mesi dal periodo di esumazione e con l’indicazione delle salme e/o dell’area soggetta all’intervento, mentre è cura degli interessati comunicare tutti i dati necessari al proprio reperimento, al fine di consentire comunicazioni personali relative alle operazioni di esumazione. 17 di 33
3. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell’ossario Comune di Novara, salvo che coloro che ne abbiano interesse e titolarità, non facciano diversa domanda. In questo caso, le ossa sono raccolte in cassettine di zinco per la successiva collocazione o trasporto. 4. In caso di mancata mineralizzazione e di mancanza di parenti o persone interessate al defunto, il Comune di Novara procede alla cremazione dei resti indecomposti e conseguente deposizione delle ceneri in cinerario comune, come previsto dalla Circolare n° 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità. Art. 23 (Esumazioni straordinarie) 1. Sono esumazioni straordinarie: a. quelle eseguite prima del previsto periodo di 10 anni (DPR 285/90 art. 82 comma 1) o del previsto turno di esumazione ordinaria prefissato dal Comune di Novara; b. quelle eseguite per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia; c. quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione dei cimiteri. 2. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria, dettati da urgenza e/o incolumità pubblica, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre; Non sono ammesse esumazioni straordinarie per spostamenti interni al Cimitero o tra le diverse strutture cimiteriali comunali.
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Art. 24 (Estumulazioni ordinarie) Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione e comunque non prima di un ventennio (DPR 254/2003 capo 1 art. 3 comma b) dalla sepoltura. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa, sempre se trascorsi vent’anni dalla data di morte. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria sono raccolti e depositati nell’ossario comune, salvo nei casi in cui coloro che ne abbiano interesse e titolarità, non facciano diversa domanda. In questo caso le ossa sono raccolte in cassettine di zinco per la successiva collocazione o trasporto. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salva diversa volontà degli aventi diritto, il Comune di Novara può procedere alla cremazione dei resti indecomposti e conseguente deposizione delle ceneri in cinerario comune, come previsto dalla Circolare n° 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno. Si applicano in proposito le disposizioni contenute all’art 22, comma 2. Non sono ammesse estumulazioni ordinarie per spostamenti interni al Cimitero o tra le diverse strutture cimiteriali comunali, ad esclusione di quelle necessarie per il 18 di 33
ricongiungimento delle salme in tomba di famiglia o per l’estromissione sempre da tomba di famiglia. Art. 25 (Estumulazioni straordinarie) 1. Sono considerate estumulazioni straordinarie: a) quelle eseguite prima del previsto periodo di 20 anni (DPR 254/2003); b) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune; c) quelle eseguite per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia; d) estumulazioni effettuate da sepolture temporanee per successiva collocazione definitiva; e) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico. 2. Può essere autorizzata, in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. 3. Le disposizioni contenute agli artt. 22, comma 2, 24, comma 3, trovano applicazione anche nei casi disciplinati dal presente articolo. Art. 26 (Oggetti da recuperare) 1. Ove si presuma che, nel corso di esumazioni ed estumulazioni, sia possibile rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati al richiedente e della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al richiedente e l’altra conservata agli atti dell’Ufficio Cimiteri. 2. In caso di mancata comunicazione da parte degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono mantenuti con le ossa del cadavere, seguendo la collocazione delle stesse (celletta ossario od ossario comune). Art. 27 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali) 1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali comprendono le seguenti materie: a) elementi normativi di base e cenni storici; b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture; c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell’ambito dell’attività cimiteriale; d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione; 19 di 33
e) rapporti con i dolenti e con il pubblico. 3. I corsi di formazione per gli addetti prevedono il superamento di un esame di verifica finale. 4. Salva diversa disposizione Regionale, è tenuto alla predetta formazione solo il personale che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento svolge l’attività di addetto cimiteriale da meno di 5 anni. CAPO V SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
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Art. 28 (Concessioni cimiteriali per sepolture private) Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra e le arcate familiari sono concesse ad una persona o più persone per se stessi e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata massima di 99 anni salvo rinnovo. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il concessionario, il coniuge, i loro ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle. I cugini, gli zii del concessionario e del coniuge del concessionario accedono al sepolcro previo pagamento del diritto di sepoltura ridotto, previsto nelle vigenti tariffe. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altra persona, previo pagamento al Comune di Novara dei previsti diritti cimiteriali indicati nelle vigenti tariffe. Alla morte del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare al Comune di Novara, entro tre mesi da tale evento, la persona o le persone destinate a farsi carico degli oneri ed a usufruire dei diritti previsti dalla concessione, presentando al competente ufficio comunale copia conforme di eventuale testamento pubblicato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza oneri aggiuntivi. Qualora la comunicazione di cui al precedente periodo non venga effettuata, la tomba non può essere utilizzata per nessun tipo di operazione. Nel caso di successione a beneficio di estranei al nucleo familiare del concessionario, i subentranti sono tenuti a riconoscere all’Amministrazione i soli diritti di sepoltura previsti nelle vigenti tariffe per ogni posto salma presente all’interno del sepolcro libero od occupato che sia. Il concessionario dell’area cimiteriale può farne uso nei limiti previsti dall’atto concessorio e dal presente regolamento, senza alcun diritto sull’utilizzo o destinazione delle aree attigue, che il Comune di Novara può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Qualora non esistano più aventi diritto alla concessione, il Comune di Novara, dopo aver effettuato le verifiche del caso, previa affissione per 365 giorni di avviso sul sepolcro interessato, pubblicazione all’albo pretorio e sul sito del Comune di Novara, torna automaticamente in possesso dell’edicola o tomba di famiglia e ne dispone liberamente al fine di ottimizzare le sepolture all’interno dei propri cimiteri. Le eventuali salme o resti posti al suo interno possono essere 20 di 33
traslate in altra sede, ad insindacabile giudizio del Comune di Novara il quale, valutate le necessità, gestisce le eventuali nuove collocazioni delle salme o resti nel rispetto delle norme vigenti. 6. L’assegnazione dell’area per le sepolture private viene effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune di Novara ed è effettuata solamente a persone residenti nel Comune stesso. I termini di presentazione delle domande sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso. Nel caso in cui la concessione sia intestata a più concessionari ed uno o parte di essi risultassero irreperibili, l’Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione nei confronti di tali soggetti, in favore di altri concessionari che subentrano in proporzione ed in egual diritto. 7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono approvati nelle forme prescritte dalla normativa vigente, nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità 24/93. 8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza. Qualora l’area non sia ancora disponibile al momento dell’assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati, il Comune di Novara può concedere, su richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi. Art. 29 (Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi) La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per tutto quanto a loro dato in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune di Novara ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Art. 30 (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni). 1. Sulle tombe ubicate nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc., previa autorizzazione dall’Ufficio Cimiteri. 2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non contrastino con la legge e il normale decoro. A tal fine, i familiari del defunto o loro incaricati, presentano il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere. Possono essere autorizzate epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano. 3. Sulle lastre di chiusura dei loculi, oltre a quanto richiesto di legge (nome, cognome, data di nascita e di morte) è possibile applicare accessori autorizzati, intendendosi come tali, oltre ai porta foto, porta luce e portafiori, anche eventuali 21 di 33
targhe alla memoria o segni religiosi solidamente ancorati alla lastra, ma che non ne compromettano la stabilità e staticità, e che non contrastino con disposizioni di legge e con il normale decoro. 4. I concessionari sono tenuti a rimuovere le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero. In difetto, il Comune di Novara procede d’ufficio alla loro rimozione, rivalendosi sui medesimi concessionari per le spese sostenute. 5. Le lastre di loculi e cellette possono essere prese in carico da operatori individuati dagli aventi titolo, e sono ricollocate da questi ultimi, che restano responsabili in toto di eventuali danni arrecati durante le varie operazioni. Il personale cimiteriale è autorizzato a movimentare le predette lastre solo ed esclusivamente per operazioni riconducibili alla manutenzione cimiteriale. 6. Su tutte le sepolture, a carico dei parenti del defunto, è obbligatorio applicare un numero progressivo indicato dal competente Ufficio, ad esclusione delle sepolture in tomba privata. Il competente Ufficio Cimiteri può dettare eventuali altre prescrizioni in merito, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento. Art. 31 (Materiali ornamentali). 1.Dai cimiteri sono rimossi d’ufficio i monumenti, le lapidi, i coprifossa ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 2.Il responsabile dell’Ufficio Cimiteri dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi. 3.L’Ufficio Cimiteri provvede ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, previa diffida diretta ai concessionari interessati, nei confronti dei quali Il Comune di Novara esercita azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo. Art. 32 (Imprese e lavori privati). 1. Gli operatori che operano all’interno delle strutture cimiteriali sono tenuti a: a) attenersi agli orari di apertura dell’Ufficio Cimiteri; b) tenere un comportamento ed un abbigliamento decoroso e consono al luogo; c) mantenere in ordine e decorosità i luoghi ove operano; d) rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro; e) comunicare prontamente eventuali disservizi o problematiche riscontrate; f) non avvalersi della collaborazione del personale comunale per lo svolgimento delle proprie attività; g) comunicare preventivamente al competente Ufficio Cimiteri l’esecuzione di lavori straordinari, al fine di predisporre idoneo calendario delle operazioni; h) su richiesta del custode del cimitero o personale dell’Ufficio Cimiteri, consentire il controllo e la verifica di quanto trasportato all’interno o all’esterno dei cimiteri; 22 di 33
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i) richiedere idonea autorizzazione al trasporto all’esterno dei cimiteri delle lastre dei colombari, o parti di monumenti lapidei. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro, opere di manutenzione ordinaria o straordinaria da effettuarsi su sepolture private, gli interessati o le imprese incaricate sono tenuti a predisporre le pratiche tecnico-amministrative necessarie al rilascio delle relative autorizzazioni. I lavori e le opere di cui al precedente comma non possono essere svolti di sabato, di domenica o in altri giorni festivi. Gli operatori incaricati sono tenuti a comunicare preventivamente all’Ufficio Cimiteri la loro presenza in cimitero. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da operatori privati durante i lavori, sono essere rifusi dagli stessi. Tutti gli operatori privati che svolgono attività non previste al comma 2 (marmisti, giardinieri, imprese di pulizie ecc.) all’interno delle strutture cimiteriali, sono tenuti a compilare preventivamente apposita modulistica predisposta dal Servizio Cimiteri. A interventi ultimati, tali operatori sono tenuti inoltre a predisporre idoneo documento attestante che le opere sono state eseguite a regola d’arte, sempre sulla base di apposita modulistica predisposta del Servizio Cimiteri. Tutti gli edifici con più di 70 anni adibiti a sepolture in concessione a privati e di proprietà di Enti pubblici, sono assoggettati a tutela monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/04 parte I, parte II, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1012 del predetto decreto. Ogni intervento manutentivo su tali edifici è preceduto dall’acquisizione di regolare nulla osta presso le competenti Soprintendenze. E’ consentito altresì ai fioristi che debbano collocare sulle sepolture omaggi floreali od altro, accedere ai cimiteri con propri mezzi di lavoro nella prima e nell’ultima ora di apertura, escluso i sabati ed i giorni festivi. Sono esclusi i mezzi che accompagnano il corteo funebre e che debbano trasportare corone, cesti od omaggi floreali riconducibili alla cerimonia funebre.
Art. 33 (Concessioni per sepolcri di famiglia). 1. Il Comune di Novara concede ai privati, per la durata di 99 anni salvo rinnovo, il diritto d’uso di manufatti costruiti dallo stesso per sepolture di famiglia (edicola, tumulo, o arco sepolcrale). Il diritto d’uso è revocabile e soggetto al regime dei beni demaniali. 2. Il diritto d’uso della sepoltura non è commerciabile, ma trasferibile solo per successione legittima o testamentaria. In caso di rinuncia di uno o più concessionari, è ammesso l’accrescimento a favore di altri concessionari. La concessione è stipulata secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione dell’area o del manufatto da parte dell’ufficio competente. 3. La concessione indica: a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati, b) la durata 23 di 33
c) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro
tempore, d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione, e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.
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Art. 34 (Loculi) I loculi individuali sono concessi con durata quarantennale, previo pagamento delle tariffe vigenti. Non sono ammessi rinnovi salvo i casi indicati nel successivo comma 4.). Al momento della richiesta di concessione di un loculo, è data possibilità a persona legata da vincoli di affetto al defunto di ottenere in concessione il loculo adiacente, a condizione che l’interessato sia residente nel Comune di Novara e sia nell’anno di compimento del 65° anno di vita. La concessione dà diritto alla sola tumulazione della salma della persona indicata nell’atto, dei parenti di primo grado e del coniuge della stessa, purché ne venga fatta effettiva richiesta. È data la possibilità di collocare n° 2 cassettine contenenti resti o ceneri su autorizzazione del concessionario (compatibilmente con la disponibilità all’interno del loculo). Il loculo viene concesso secondo la disponibilità del momento, nell’ordine di progressione senza possibilità di prenotazione anzitempo rispetto all’effettiva tumulazione, anche in caso di domanda di traslazione da altra sepoltura. Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non per quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Alla scadenza della concessione: i parenti possono richiedere il collocamento della cassettina contenente i resti in celletta ossario, loculo, tomba di famiglia, il trasporto della cassettina in altro cimitero o la deposizione dei resti in ossario comune, qualora siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all’interno del loculo e sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma; i parenti possono attivare la procedura di cremazione dei resti inconsunti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, oppure procedere all’inumazione in terra per un periodo di almeno 5 anni, a condizione che la salma sia seppellita da almeno 20 anni all’interno del loculo, e non sia possibile procedere alla raccolta dei resti in quanto non mineralizzati ; Se la salma è seppellita da meno di 20 anni all’interno del loculo, è possibile rinnovarne la concessione per il numero di anni necessari al raggiungimento di tale periodo, previo pagamento di canone così determinato: tariffa applicata al momento della scadenza della concessione diviso 40 anni e moltiplicato per il numero di anni oggetto del rinnovo. Le sepolture con concessione in scadenza sono segnalate a mezzo di affissioni di avvisi nelle aree cimiteriali interessate, all’Albo Pretorio e nel sito Internet Ufficiale, con preavviso di almeno sei mesi dal periodo di esumazione e con l’indicazione delle salme e/o dell’area soggetta all’intervento. Gli interessati sono 24 di 33
tenuti a comunicare il proprio domicilio e recapito telefonico al fine di consentire eventuali comunicazioni personali relative alle operazioni di esumazione. 6. Qualora non siano stati rintracciati parenti del defunto o nessuno di essi abbia manifestato interesse, l’Ufficio Cimiteri è autorizzato: a) a collocare i resti in ossario comune, nel caso in cui siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all’interno del loculo, e la salma risulti completamente mineralizzata; b) a procedere alla cremazione dei resti inconsunti, nel caso in cui siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all’interno del loculo, e la salma non risulti completamente mineralizzata; c) a procedere alla sepoltura in campo comune della salma, nel caso in cui non siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all’interno del loculo; 7. Alla scadenza della concessione il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune di Novara nelle stesse condizioni in cui è stato concesso e deve essere riposizionata una nuova lastra di chiusura (totalmente integra), in caso contrario il concessionario o i parenti del defunto sono comunque tenuti al pagamento delle tariffe fino al momento dell’adempimento. 8. In caso di rinuncia alla concessione da parte dell’avente diritto, il loculo torna nella completa disposizione dell’Amministrazione senza che possa essere vantata alcuna forma di rimborso. Previo versamento della tariffa prevista, è comunque possibile, al momento della rinuncia, ed in presenza di un decesso, richiedere una nuova concessione dello stesso loculo .
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Art. 35 (Cellette cinerarie ) La concessione di cellette cinerarie è rilasciata previo pagamento della tariffa prevista con durata cinquantennale. Può essere assegnata una celletta cineraria, alle condizioni dell’art. 34 comma 1,adiacente a quella del defunto in previsione di futuro utilizzo da parte di persona legata da vincoli di affetto al defunto . Le cellette cinerarie disponibili sono concesse secondo un ordine di progressione senza possibilità di prenotazione rispetto all’effettiva tumulazione. Alla scadenza la concessione non è rinnovabile, e quanto contenuto è collocato all’interno del cinerario comune. La concessione dà diritto alla tumulazione delle ceneri della sola salma della persona indicata nell’atto, dei parenti di primo grado e del coniuge della stessa.
Art. 36 (Cellette ossario). 1. La concessione di cellette ossario è rilasciata previo pagamento della tariffa prevista per anni cinquanta. 2. Le cellette ossario disponibili sono concesse secondo un ordine di progressione senza possibilità di prenotazione rispetto all’effettiva tumulazione. 25 di 33
3. Alla scadenza, la concessione non è rinnovabile, e quanto contenuto è collocato all’interno dell’ossario comune. Art. 37 (Mantenimento delle concessioni perpetue). 1. Nel caso di loculi e cellette assegnati con concessione perpetua prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, tale concessione decade in caso di estumulazione della salma o dei resti per qualsiasi motivo. La nuova assegnazione è soggetta a durata temporanea. 2. La rinuncia alla concessione perpetua di loculo o celletta non costituisce titolo per ottenere alcun rimborso. Il loculo o celletta resisi disponibili rientrano nella disponibilità del Comune di Novara per una nuova assegnazione. 3. La concessione perpetua di sepolcri di famiglia decade in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal successivo art- 39, o qualora non risultino in vita gli aventi diritto e/o loro eredi.
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Art. 38 (Tumulazioni provvisorie.) Può essere autorizzata la sepoltura provvisoria nella tomba comunale, previo pagamento delle vigenti tariffe: a) a coloro che hanno richiesto la concessione di un’area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia non ancora utilizzabili; b) a coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private; c) a coloro che hanno presentato domanda di estumulazione di salma in loculo per successivo riutilizzo dello stesso come indicato nel precedente art. 34 comma 8. L’ autorizzazione provvisoria ha una durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di tumulazione, ed è sottoscritta per accettazione dai richiedenti. Alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria si provvede al conteggio e al versamento del corrispettivo dovuto. Il corrispettivo viene calcolato mensilmente e la frazione di mese è calcolata come mese intero. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l’interessato non ha ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, l’ufficio competente propone all’interessato la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvede a far inumare la salma nel campo comune. La stessa non può in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.
Art. 39 (Manutenzione). La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per tutto quanto a loro dato in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune di Novara ritenesse di prescrivere sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene 26 di 33
Art. 40 (Durata, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali) 1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. 2. Le concessioni si estinguono: a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate; b) con la soppressione del cimitero; c) per revoca di cui al comma 3. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico sono individuate nel Piano Regolatore Cimiteriale. 4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 36. e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione. f) in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida è affissa sulla sepoltura interessata nonché all’Albo Pretorio e segnalata nel sito Internet Ufficiale. CAPO VI SOPPRESSIONE DEI CIMITERI Art. 41 (Soppressione dei cimiteri) 1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14 della legge Reg, Piemonte n. 15/2011. 2. La soppressione è autorizzata dal Comune di Novara, previo parere dell’ASL competente per territorio. 3. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante: a) lo stato delle sepolture presenti; b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei; 27 di 33
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c) la nuova destinazione dell'area, previo parere delle competenti Sopraintendenze. L'autorizzazione alla soppressione contiene tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura. I concessionari di sepolture private hanno diritto al trasferimento presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso. I monumenti e segni funebri privati possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune di Novara non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo. Il Comune di Novara può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.
CAPO VII DISPOSIZIONI PER LA CREMAZIONE Art. 42 (Crematorio) Il Comune di Novara dispone di un impianto di cremazione, come previsto dal DPR 285/90 e dalla Circolare 24/93 del Ministero della Sanità e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 43 (Modalità di rilascio dell’autorizzazione alla cremazione) L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di avente titolo, in presenza delle condizioni di cui all’art. 79 del D.P.R. 285/90, nonché all’art.3 della Legge 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 44 (Urne cinerarie.) 1. Il Piano regolatore cimiteriale prevede un cinerario dove sono disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che contengono le ceneri di una sola salma e portare all’esterno le indicazioni anagrafiche del defunto. 2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l’estero, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
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Art. 45 (Affido e dispersione ceneri.) 1. L’affido e la dispersione delle ceneri derivanti da ciclo di cremazione, ai sensi di quanto previsto dalla legge Reg. Piemonte n. 20/2007 sono preceduti da istanza, a seguito di volontà del defunto certificata come indicato dalla stessa legge. Le specifiche regolamentazioni vengono dettagliate negli appositi atti amministrativi predisposti dai competenti Uffici. 2. Il Comune di Novara individua tra le proprie aree nell’ambito del territorio di competenza, come unica zona atta alla dispersione di ceneri provenienti da ciclo di cremazione il “giardino del ricordo” individuato all’interno delle strutture cimiteriali. In alternativa la dispersione può essere eseguita nel cinerario comune che coincide con l’ossario comune, in quanto lo stesso deposito è destinato ad ospitare in maniera indistinta resti umani (ossa o ceneri). 3. La dispersione su aree private rientranti nel territorio di competenza comunale avviene secondo la specifica disciplina recata dalla Legge Reg. Piemonte 20/2007. Art. 46 (Rimozione delle protesi) 1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate di qualsiasi genere, possono essere cremati presso l’impianto del Comune di Novara, solo previa rimozione di detta protesi. 2. Il o i firmatari della richiesta di cremazione rispondono, anche in solido, di tutti gli eventuali danni diretti od indiretti all’impianto di cremazione e/o al personale addetto, derivanti dall’inosservanza della disposizione di cui al comma 1.
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Art. 47 (Formazione del personale addetto alla cremazione) I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione degli impianti di cremazione hanno i seguenti contenuti minimi: a) il processo di cremazione; b) la valutazione dei rischi; c) le procedure di sicurezza. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. I corsi di formazione prevedono il superamento di un esame di verifica finale. Salva diversa disposizione Regionale, è tenuto alla predetta formazione solo il personale che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento svolge l’attività di addetto cimiteriale da meno di 5 anni.
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CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 48 ( Reparti speciali ) 1. In attuazione dell’art. 100 del D.P.R. n.285/90, è possibile assegnare aree cimiteriali, riservate alla sepoltura di salme di culti diversi da quello cattolico, anche riutilizzando le aree dei cimiteri Comunali dismessi, previo inserimento nel Piano Regolatore Cimiteriale. Tali aree sono regolamentate con separata concessione stipulata tra il Comune di Novara e le comunità richiedenti. 2. La Giunta Comunale concede l’assegnazione di sepoltura nel Famedio degli Uomini Illustri, ai soggetti per i quali siano stati riconosciuti particolari onori, secondo i criteri da essa stabiliti.
1. a) b) c) d) 2.
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Art. 49 (Disciplina dell’ingresso.) Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. E’ vietato l’ingresso: a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali; a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere dei cimiteri; a tutti coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua; a tutti i mezzi non regolarmente autorizzati. Per motivi di salute o di età può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d’uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore, previo rilascio di idoneo permesso da parte del competente Comando di Polizia Municipale secondo gli orari previsti nel seguente punto 3. L’accesso dei mezzi adibite al trasporto di persone diversamente abili è autorizzato, previa esibizione del relativo contrassegno, dall’orario di apertura alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30 tutti i giorni della settimana. E’ concesso, in qualsiasi periodo dell’anno, l’ingresso al carro funebre durante lo svolgimento del funerale. La settimana antecedente la commemorazione dei defunti, per motivi di pubblica sicurezza, è interdetta la circolazione a tutti i mezzi pubblici o privati, anche se rientranti nelle ipotesi previste al comma 2., fatti salvi eventuali servizi di trasporto organizzati e regolamentati dal Comune di Novara, nonché i carri funebri ed i mezzi del Servizio Cimiteri operanti all’interno dei cimiteri per l’espletamento dei funerali. Art. 50 (Divieti)
All’interno del cimitero è vietato: a) fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente; b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti; c) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione; 30 di 33
e) danneggiare aiuole, alberi, parti comuni, scrivere sui muri o sulle lapidi; f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi, espletamento lavori o distribuzione di volantini pubblicitari; g) fotografare o filmare riti funebri o altre parti dei cimiteri senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, dei familiari interessati o dei concessionari delle sepolture; h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari e senza regolare autorizzazione del competente ufficio; i) assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell’ufficio; j) pubblicizzare in qualsiasi modo imprese direttamente o indirettamente collegate alle attività cimiteriali; k) svolgere attività commerciali. CAPO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 51 (Sanzioni amministrative) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art.32 del Regolamento regionale n.7/R dell’8-08-2012: a) è sospeso dall’esercizio dell’attività funebre e del trasporto funebre ed è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, l.r. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, è disposta la cessazione dell’attività o del trasporto; b) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all’articolo 6, comma 2, l.r. 15/2011; c) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l’esercente attività funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, l.r. 15/2011; d) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto; e) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò predisposti negli obitori, all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri; f) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri; 31 di 33
g) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all’indicazione o al procacciamento di funerali; h) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla l.r. 15/2011; i) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per l’acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali; l) è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali. m) è sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli; 2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, l.r. 15/2011, e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell’attività.
Art.52 (Violazioni del Regolamento Comunale) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. 2. L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della Legge n° 689/1981. CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art.53 (Norme di rinvio) Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia.
Le disposizioni previste agli art. 15 – 27 – 47, entrano in vigore successivamente all’attivazione dei corsi formativi, previsti dalla Regione Piemonte. Art. 54 (Entrata in vigore) 32 di 33
Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo pretorio.
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