RASSEGNA STAMPA 24 - 27 Maggio 2016
20 Cronaca
IL GIORNALE DI VICENZA Mercoledì 25 Maggio 2016
ILCASO. L’Agenziadelle entratesta spedendodelle missive aprivati esocietàche avrebberodichiarato nel 2012meno diquanto percepito
Evasione,lettereper2.500 vicentini Dichiarazioni dei redditi infedeli? L’amministrazioneincrociando idati neèconvinta,quando non c’ècorrispondenza conle spese Diego Neri
Sono 2.500 i vicentini nel mirino del fisco. Evasori? L’ipotesi è che abbiano nascosto guadagni all’erario per pagare meno tasse del dovuto. Per questo, l’Agenzia delle entrate sta spedendo in questi giorni delle lettere a tutti coloro che, dai riscontri incrociati, avrebbero “dimenticato” qualche reddito nella dichiarazione del 2012. E, se anche c’è ancora la possibilità di redimersi, a molti tremano le gambe. LALETTERA. «Nell’esaminare
i dati in nostro possesso, per l’anno 2012 non risulterebbero da parte sua dichiarati redditi per un importo pari ad euro...». È questa la lettera che le Entrate nei prossimi giorni inizieranno a spedire a circa 220 contribuenti italiani, per i quali sono state ri-
Ipresuntifurbetti avranno lapossibilitàdi trovareun’intesa colravvedimento operoso
scontrate nel corso degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici delle “anomalie” nella dichiarazione dei redditi del 2012, presentate l’anno successivo. Non si tratta, hanno spiegato da Roma, di un atto formale di accertamento, ma semmai un invito a regolarizzare, dopo averlo verificato anche per il proprio fiscalista di fiducia, il pagamento delle imposte. Le Entrate, peraltro, nella missiva spiegano nel dettaglio quali sono gli elementi che hanno fatto nascere il “fondato sospetto” di un mancato versamento delle tasse dovute; comunque, è una nota definita bonaria. L’INVITO. Quello che riceve-
ranno i 2.500 vicentini, fra società e privati, è un “invito”, che l’Agenzia delle entrate sta usando in maniera sempre più ampia negli ultimi anni per spingere i contribuenti all’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, e che l’anno scorso ha prodotto un gettito aggiuntivo di quasi 300 milioni di euro in tutta Italia (la stima è di 4,5 milioni per il Vicentino). L’auspicio degli uffici è che quest’anno la cifra sia destinata ad aumentare. Ma si tratta anche, annotano gli
Lecifre
220mila ICONTRIBUENTI A CUI L’AGENZIASCRIVE
SenelVicentinolelettere chepartirannoinquesti giornisono2.500,intutta Italial’Agenziadelleentrate hascrittoacirca220mila contribuenti,invitandolial cosiddettoravvedimento operoso per regolarizzare la loroposizione
300
IMILIONI DIEURO RECUPERATIUN ANNO FA
Graziealravvedimento operoso,l’amministrazione fiscaleloscorso anno ha incassatocirca300milioni dieuro daparte di cittadini chehanno sanatol’errore in cuieranoincorsiin vecchie dichiarazioni
4,5
IMILIONI DIEURO INCASSATIAVICENZA
Nelcorsodell’ultimoinvio di lettere,dallaprovinciadi Vicenzasonostatiraccolti circa4,5milioni dieurodi tasse (e sanzioni) aggiuntive graziealfattochei contribuentihanno pagatoil dovuto
L’Agenziadelle entratesta spedendoin questigiorni lettere in tuttaItaliaa220 mila contribuenti
analisti, di una nuova linea “politica” dell’amministrazione fiscale, meno rigida e meno votata al conflitto con i contribuenti, che è stata denominata “Cambia verso”. INCROCIO DI DATI. Per le di-
chiarazioni del 2012, sono diverse quelle che i funzionari chiamano anomalie o incongruenze; sono comunque emerse dall’incrocio di varie banche dati. Riguardano, ad esempio, i redditi che derivano da affitti e locazioni immobiliari; quelli derivanti da lavoro e da pensione; gli assegni ricevuti dal coniuge separato; e ancora i redditi di capitale e di partecipazione, anche in società di persone, comprese le imprese familiari. Le dichiarazioni dei redditi sono state confrontate con
SPESE. Non solo. Le Entrate
hanno compiuto anche accertamenti mirati su alcune spese, considerate per macro aree, da cui sono emerse delle indicazioni che sarebbero contrastanti con le dichiarazioni. Si tratta dell’aspetto più spinoso. RAVVEDIMENTO. Se il contri-
buente riconosce l’errore sarà possibile correggerlo con il cosiddetto «ravvedimento operoso», cioè con la presentazione di una dichiarazione
dei redditi integrativa e il pagamento delle maggiori imposte dovute, con tanto di interessi e sanzioni per la dichiarazione infedele (multe comunque ridotte). Nel caso in cui invece i 2.500 vicentini ritenessero di non avere compiuto errori, potranno trasmettere all’Agenzia tutti i documenti per chiarire la propria posizione, in relazione agli importi indicati nella lettera. Ancora, se non vi fosse un’intesa l’amministrazione potrebbe far scattare le sanzioni, e il contribuente potrebbe far valere le sue ragioni davanti alla Commissione tributaria provinciale. Ma gli “inviti” per chi non avrebbe pagato tutto il dovuto servono proprio per evitare di dare vita al contenzioso . • © RIPRODUZIONERISERVATA
«Lorapina delcellulare» Rinviato agiudizio Insieme ad altre due persone (un complice all’epoca dei fatti minorenne e un altro rimasto sconosciuto) è accusato di avere rapinato del telefono cellulare un ragazzo che oggi ha 19 anni. Per questo Akbar Rachid, 24 anni, bangladese, difeso dall’avvocato Antonio Mazzola, ieri è stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Roberto Venditti. Il 4 ottobre 2010 il gruppetto aveva avvicinato in città la presunta vittima, residente a Brendola, strappandogli il cellulare e poi, stando all’accusa, anche minacciandola di riempirla di schiaffi se avesse detto chi lo aveva rapinato. Dopo avere acquisito la denuncia e la testimonianza del proprietario del telefono, la polizia giudiziaria ha inviato la segnalazione in procura dove il pubblico ministero Barbara De Munari ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Raccolti e messi assieme gli atti, il sostituto procuratore ha quindi chiesto il rinvio a giudizio al giudice per le indagini preliminari. Istanza che ieri è stata accolta. Rachid, residente a Montecchio Maggiore in via Stazione dovrà quindi presentarsi in aula il prossimo novembre e difendersi, appunto, dall’accusa di rapina; reato che secondo l’accusa avrebbe commesso in concorso. • M.B. © RIPRODUZIONERISERVATA
PROCESSO. Rigettata l’istanzaavanzata perildifetto dellagiurisdizione
in collaborazione con
16a RASSEGNA INTERATTIVA DEI GRUPPI MUSICALI
le cifre conservate nelle banche dati del registro e dei versamenti per le verifiche sui redditi da locazione, con i 770 presentati dai datori di lavoro, con le dichiarazioni dei coniugi per gli assegni, e così via.
TRIBUNALE
«Prigionierodiguerra Nonriconosco lo Stato»
2016
Altro showin aula del sedicenteindipendentista agiudizio per aver tentato diinvestireuncarabiniere Matteo Bernardini
Tagliando per il voto cartaceo: assegno il mio voto al gruppo
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SABATO
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Il tagliando riportato qui a fianco va compilato con il nome del gruppo, prescelto fra quelli in gara, assegnando così un voto da 10 punti che verrà sommato agli altri punti conseguiti dallo stesso gruppo attraverso la votazione in internet. Il presente tagliando sarà valido solo se perverrà, con qualsiasi mezzo (posta compresa) entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 4 giugno 2016 alla redazione de “Il Giornale di Vicenza”, Via E. Fermi 205 a Vicenza. Non farà pertanto fede la data del timbro postale ma solo l’effettiva consegna in redazione.
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Mentre il suo legale, l’avvocato Giuseppe Turco, parla, invocando davanti al giudice «un difetto di giurisdizione» e citando «l’abrogazione del regio decreto del 1866»; lui, Gabriele De Pieri, imputato per non essersi fermato all’alt nel corso di un controllo stradale cercando pure di investire un carabiniere, si dondola sulla sedia come uno scolaro svogliato. Mastica chewingum e ogni tanto si gira verso il pubblico presente in aula (una sorta di claque silenziosa) mostrando i pollici in aria e sorridendo sarcastico. De Pieri, padovano di 49 anni, sedicente indipendentista, a inizio mese aveva passato una notte in camera di sicurezza dopo la fuga al controllo stradale e avere dato ai militari dell’Arma come documento di riconoscimento una carta di identità farlocca della “Republica Veneta”. Ieri in aula, nella prima udienza del processo davanti al giudice Garbo, per il suo assistito, l’avvocato Turco oltre ad aver fatto istanza per il difetto di giurisdizione ha an-
GabrieleDePieri
L’esternodeltribunale
che chiesto il caso venga dibattuto davanti alle Nazioni unite. Poi, al termine dell’introduzione del suo difensore, è stato lo stesso imputato a chiedere di rilasciare dichiarazioni spontanee. «Essere umano Gabriele della dinastia De Pieri - ha scandito di fronte al giudice Garbo e al pm Secco -. Non riconosco lo Stato italiano». E poi: «I carabinieri sono stati sciolti nel 2014. A me non si sono nemmeno qualificati. Mi dichiaro prigioniero di guerra, perché i carabinieri sono militari». Stop. Quindi, dopo l’uscita del magistrato, si alza e va dai suoi compagni di “lotta”. E quando il croni-
sta gli si avvicina, qualificandosi, per chiedergli una precisazione sulla vicenda che lo vede coinvolto, De Pieri sbotta: «Sei quello che mi ha sputtanato sul giornale la volta scorsa? Pezzo di m... io ti faccio causa». Messi i puntini sulle “i” torna quindi al banco degli imputati attendendo il ritorno del giudice. Che rigetta il “vizio” di forma sollevato dall’avvocato Turco rinviando il processo a nuova udienza. Nel frattempo, l’indipendentista, pur non riconoscendone l’autorità, torna in caserma dai carabinieri a porre il suo autografo per l’obbligo di firma imposto. • © RIPRODUZIONERISERVATA
I M P O S T E E TA S S E
Giovedì 26 Maggio 2016
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L’Ecofin non approva la direttiva antiBeps ma richiede regole per gli intermediari
Consulenti elusivi sotto attacco Richieste misure contro chi assiste nell’evasione fiscale DI
CRISTINA BARTELLI
D
all’Ecofin stretta sui professionisti che aiutano nel tax planning elusivo e dead line a settembre 2016 per una prima lista nera Ue di stati non collaborativi fiscalmente. Nulla di fatto, inoltre, per il via libera alla direttiva con le misure di contrasto all’elusione fiscale o anti Beps. L’accordo tra i ministri dell’economia, ieri all’Ecofin, non è stato raggiunto e quindi si è scelto di rinviare, l’approvazione del testo, presentato a gennaio, a giugno, visto che p ancora aperta la discussione sulle modifiche. Senza intoppi, invece la ratifica formale per la direttiva sullo scambio di informazioni (Cbcr). Il ministro dell’economia italiano, Pier Carlo Padoan ha ribadito il sostegno dell’Italia alla proposta di direttiva della Commissione europea sulla lotta all’evasione fiscale da parte delle imprese, ma chiede ulteriori messe a punto per quanto riguarda l’uniformità dell’applicazione delle norme e restringimento delle maglie. In particolare, ha ricordato il ministro dell’economia, Pier Carlo Padoan, durante il suo intervento nel dibattito pubblico del consiglio Ecofin, alcune aziende sfruttano il fatto che gli stati membri trattano lo stesso reddito o entità in modo diverso ai fini fiscali. È il fenomeno del trattamento ibrido, su cui «pensiamo che vada elaborata meglio» la proposta per avere «un miglior» trattamento del fenomeno. A conclusione della riunione di ieri, i ministri delle finanze Ue hanno dettato una road map per la stesura della lista dei paesi non cooperativi dal punto di vista fiscale. La stesura, affidata al gruppo codice di condotta, dovrà essere predisposta entro settembre 2016. Un primo criterio per analizzare i paesi non cooperativi è quello dello scambio di informazioni. Ma i ministri delle finanze invitano il gruppo codice di condotta a considerare come ulteriore criterio per essere nella black list Ue l’esistenza di regimi fiscalmente privilegiati seguendo in particolare, sul punto, cosa dicono le Azioni Beps dell’Ocse. Il lavoro dovrà portare a stabilire anche contromisure a livello Ue che dovranno essere condivise dal Consiglio nel 2017. Queste misure difensive, si legge nella nota conclusiva, dovranno essere implementate per l’area fiscale e non fiscale. In un altro passaggio i ministri delle finanze Ue guardano con favore al progetto pilota
scendo che la disciplina normativa di questo ambito deve essere lasciato alla sovranità degli stati negli accordi bilaterali. L’Ecofin di ieri ha ratificato, poi, l’approvazione della direttiva sullo scambio di informazioni dei dati delle multinazionali tra le amministraa zzioni fiscali. Le informaL zzioni dovranno essere sen gnalate, già g per l’anno fiscale 2016, fi alle autorità a fiscali dello fi sstato membro in cui la società madre del Da ItaliaOggi del 13 aprile 2016 gruppo è residente fiscale. tiva (direttiva o regolamento) Se la società madre non è ispirata all’Azione 12 Beps: un residente fiscale Ue e non preprogetto che introduca disin- senta una relazione, dovrà farcentivi per i professionisti che lo attraverso le sue controllate assistono in schemi elusivi o in europee. Questo «reporting seevasione fiscale. condario» sarà facoltativo per Infine i ministri delle finanze l’anno fiscale 2016, ma obblimettono i paletti sul tema delle gatorio a partire dall’esercizio stabili organizzazioni ricono- 2017. sullo scambio di informazioni sul beneficiario effettivo e appoggiano gli stati membri, che hanno già fissato delle norme in tal senso, e auspicano lo sviluppo di uno standard comune. I ministri delle finanze premono, poi, l’acceleratore sulla predisposizione di una norma-
Commercialisti nelle liti tributarie I commercialisti rivendicano il diritto di difendere i contribuenti nelle cause con il fisco. Anche se queste, nell’eventualità di una riforma ordinamentale della giustizia tributaria, dovessero passare dalle Ctp e Ctr ai tribunali ordinari. Non si è fatta attendere la risposta della categoria alla presa di posizione dell’Associazione nazionale magistrati, che commentando la proposta di legge Pd che accorpa la giurisdizione tributaria alla giustizia civile criticava il mantenimento dello «status quo» dei soggetti oggi abilitati al patrocinio (si veda ItaliaOggi del 24 maggio 2016). «Facciamo fatica a comprendere la posizione dell’Anm», sottolinea Marco Cuchel, presidente Anc, «i commercialisti hanno competenze specifiche sulla materia, acquisite nell’ambito del proprio percorso di formazione e di esercizio della professione e hanno pieno titolo ad assumere la rappresentanza giudiziale in materia tributaria». Mentre secondo Giuseppe Diretto, presidente Unagraco, «ai vertici dell’Anm sfugge che il contenzioso tributario necessita non solo di una seria preparazione giuridica, ma di una altrettanto approfondita preparazione economica e contabile». L’Associazione magistrati tributari, intanto, con una delibera del 24 maggio ha ribadito la propria contrarietà alla proposta Pd, ritenendo «molto più razionale, oltre che meno costoso per la finanza pubblica, un intervento sulla giustizia tributaria che ne assicuri la piena indipendenza e sia in grado di incidere con permanenza sugli arretrati della Cassazione», chiosa il presidente Ennio Attilio Sepe. Valerio Stroppa
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Aliquota minima Iva 15% per il biennio
L’aliquota minima dell’Iva ordinaria all’interno dell’Ue resterà al 15% fino al 31 dicembre 2017. Slitta invece l’approvazione del piano d’azione della Commissione europea contro le frodi carosello, presentato il 7 aprile scorso: la rivoluzione nel meccanismo di applicazione dell’Iva nelle operazioni intracomunitarie «B2B», con il passaggio dal reverse charge alla tassazione nel paese di destinazione dei beni, potrà avvenire solo per gradi. In occasione del prossimo Ecofin di giugno, quindi, la Commissione dovrà presentare l’analisi su alcune possibili deroghe straordinarie all’inversione contabile, per poi valutare il da farsi. Questi gli esiti della giornata di ieri, che ha visto i 28 ministri delle finanze dei paesi membri riuniti a Bruxelles. Il Consiglio Ue ha varato la proposta di direttiva che prolunga di altri due anni l’aliquota minima dell’Iva al 15%, scaduta il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di «prevenire eccessive divergenze tra gli stati e sbilanciamenti strutturali tali da arrecare distorsioni alla concorrenza», recita una nota. La decisione riduce però di un anno la finestra temporale rispetto a quanto deliberato dall’Europarlamento, che il 12 aprile 2016 aveva approvato a larga maggioranza la proroga fino a tutto il 2018 dell’aliquota normale al 15% (come proposto dalla Commissione Ue). Questi ulteriori due anni dovrebbero consentire alle istituzioni comunitarie di riformare nel frattempo il sistema dell’Iva, prevedendo uno spazio unico europeo. Proprio in tale ottica si muove il piano d’azione dell’esecutivo Ue contro le frodi carosello. Il progetto, già appoggiato dall’Ecofi n nel corso della riunione informale di Amsterdam (si veda ItaliaOggi del 26 aprile scorso), avrebbe dovuto incassare ieri il via libeBail-in quasi comunitario. Mancano ra uffi ciale. Il consenso infatti tre paesi all’appello nel recepipolitico è pressoché unamento della direttiva che uniformare la nime, anche alla luce del risoluzione delle crisi bancarie a livello fatto che se implementaeuropeo: Belgio, Slovenia e Polonia. E to correttamente il nuose la ratifica solo parziale della Bank vo meccanismo dovrebbe recovery and resolution directive da consentire il recupero di parte delle prime due non ha ancora 40 miliardi di euro all’anmesso la Commissione sul piede di no sottratti dalle frodi. guerra (che tuttavia si dice pronta a Tuttavia, le significative un intervento in tempi brevi), l’autodifficoltà tecniche imrità è stata invece meno transigente pongono ulteriori approcon la Polonia, da poco segnalata alla fondimenti. Corte di giustizia europea. L’obiettivo Le conclusioni dell’Ecoè spingerla a mettere il punto a una fin rilevano l’importanza legge entro giugno. È questo il quadro di una maggiore collabogenerale delineato dal ministro delle razione e di un più effi finanze olandese Jeroen Dijsselbloem ciente scambio di inforal termine dell’incontro Ecofin tenumazioni tra gli stati come tosi ieri a Bruxelles. Tema centrale elementi imprescindibili, dell’incontro è stato il cosiddetto anti riconoscendo tuttavia tax avoidance package, il pacchetto che l’urgenza di intervedi misure antievasione fi scale sulle nire non può comportare linee guida dell’Ocse. In ambito banil rischio di «incidere in cario, la discussione, oltre alla Brrd, maniera sproporzionata ha riguardato uno dei temi portanti sul funzionamento del dell’Unione bancaria: lo schema unifimercato interno». cato di garanzia dei depositi. Questo, Secondo la road map dein tempi non lontani, è stato oggetto finita in sede comunitadell’opposizione tedesca a costituire ria, la direttiva che dovrà uno schema mutualistico di tutela riscrivere il sistema Iva che, secondo la Germania, andrebbe sarà presentata entro il a discapito dei paesi più virtuosi. A 2017. I ministri hanno proposito della Deposit guarantee invitato altresì la Comschemes vi è un solo stato membro missione a predisporre che, attualmente non ha comunicato rapidamente apposite la trasposizione delle misure: la Sveproposte legislative per zia, il cui parlamento potrebbe però disciplinare sia il trattavotare una proposta oggi stesso. Belmento Iva delle pubblicagio e Polonia, dal canto loro, hanno zioni digitali sia l’esenzionotificato la trasposizione solo parziane dei prodotti sanitari le della direttiva che rende la garanzia femminili. dei depositi comunitaria. Valerio Stroppa Gloria Grigolon
Un bail-in quasi comunitario
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Norme e tributi
Il Sole 24 Ore Giovedì 26 Maggio 2016 - N. 143
FISCO
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Reverse charge. La circolare 21/E sulla cessione di portatili, tablet e console allinea l’Italia alle regole Ue
Pc al dettaglio venduti con Iva
In caso di cessione all’acquirente finale (anche se professionista)
Riscossione. La possibilità offerta per le procedure deflative
Versamento entro fine mese per rientrare nella rateazione Luigi Lovecchio
pEntro fine mese va impro-
I punti chiave
FOCUS
Gian Paolo Tosoni
pIl reverse charge per con-
solle da gioco, tablet, Pc e computer portatili si applica soltanto nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, le cessioni agli utilizzatori finali sono soggette alle regole ordinarie, anche nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti di un soggetto titolare di partita Iva. Questa precisazione è contenuta nella circolare 21/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. Il Dlgs 11 febbraio 2016, n. 24, ha modificato l’articolo 17 del Dpr 633/1972 prevedendo un’estensione del meccanismo del reverse charge ad alcuni prodotti del comparto elettronico. L’introduzione di questa novità deriva dalla necessità di conformarsi alla normativa comunitaria. Infatti, l’articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE in materia di Iva consente agli Stati membri di operare una deroga alla regola generale di applicazione dell’Iva prevedendo, in settori considerati a rischio frode, la designazione del cessionario/ committente quale soggetto debitore d’imposta in luogo del cedente/prestatore. La precedente norma contenuta nella lettera c), comma 6, articolo 17 prevedeva l’applicazione del reverse charge «alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori». Tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalla Comunità europea, la nuova formulazione della norma prevede l’applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop (computer portatili), nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Pertanto, per la categoria dei pc, continuerà ad applicarsi il regime Iva ordinario con la sola eccezione delle cessioni di «tablet Pc», ovvero tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer e laptop, ovvero pc portatili. La circolare precisa che per la corretta individuazione dei nuovi beni soggetti alla inversione contabile si deve fare riferimento al codice di nomenclatura combinata. Alcuni problemi interpretativi si erano presentati nel delineare l’ambito soggettivo della norma. Come noto, l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. In passato, la circolare 59/E/2010, emessa in seguito all’entrata in vigore del reverse charge su cellulari e microprocessori, aveva precisato che il regime del reverse charge Iva si applicava solo fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio. Il dubbio sorto riguardava la possibilità di considerare valida questa precisazione anche al caso in esame. La circolare di ieri chiarisce questo dubbio confermando quanto già detto in passato. Dunque, ad esempio, un commercialista che acquista un tablet da utilizzare nella propria attività, trattandosi di una vendita fatta nella fase del dettaglio, sarà soggetta all’applicazione l’Iva ordinaria. Al contrario, nel caso di cessione di un tablet nei confronti di un soggetto passivo intenzionato a rivenderlo, questa sarà soggetta ad inversione contabile; questa fattispecie si presenta, ad esempio, quando il commercialista fattura al rivenditore il tablet o il computer portatile usato. La circolare ricorda infine che il Dlgs 24/2016 ha eliminato l’applicazione del reverse charge per le componenti e gli accessori di apparecchiature terminali del servizio radiomobile.
01 L’AMBITO OGGETTIVO Il Dlgs 24/2016 ha esteso il meccanismo del reverse charge ex articolo 17, comma 6, lettera c del Dpr 633/1972 alle cessioni territorialmente rilevanti che hanno ad oggetto consolle da gioco, tablet Pc e computer portatili. Restano esclusi, e sono quindi assoggettati a Iva ordinaria, i personal computer non riconducibili alle specifiche categoria di tablet pc o di laptop
02 L’AMBITO SOGGETTIVO L’obbligo dell’inversione contabile per questi prodotti trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o con stabile organizzazione in Italia ( il cessionario dovrà identificarsi)
03 LE ESCLUSIONI Anche per le cessioni di consolle, tablet pc e laptop, il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio. La ratio di questa previsione risponde ad esigenze di semplificazione: lacessione al dettaglio, infatti, è di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere onerosa l’osservanza dell’inversione contabile
04 LE SANZIONI Sono salvi gli errori commessi dal 2 maggio 2016 fino alla circolare 21/E. A regime, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6, commi 9 bis1 e 9-bis2, del Dlgs 471/ 1997. In caso di omessa integrazione/registrazione della fattura correttamente emessa dal fornitore, tuttavia, si dovrebbe applicare il comma 9-bis della norma
La «salvaguardia». Escluse le penalità per le violazioni commesse tra il 2 e il 25 maggio
Niente sanzioni per i primi errori Massimo Sirri Riccardo Zavatta
pNiente sanzioni per violazio-
ni del reverse charge commesse prima dei chiarimenti forniti dalle Entrate. La circolare 21/E fa salvi i comportamenti difformi adottati prima dell’emanazione del documento di prassi. Nella fattispecie, si tratta degli errori in cui potrebbero essere caduti gli operatori che hanno effettuato cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop dal 2 maggio scorso, data a partire dalla quale e fino a tutto il 31 dicembre 2018 (coerentemente con il termine previsto dall’articolo 199 bis della direttiva n. 2006/112), la vendita di questi beni avviene in reverse charge, sempre che le operazioni intervengano nella fase anteriore a quella del commercio al dettaglio (analogamente a quanto avviene per le cessioni dei telefoni cellulari). Sulla portata di tale precisazione, le Entrate rinvi-
ano ai chiarimenti forniti con riferimento all’inversione contabile per la vendita di cellulari e microprocessori(circolari 59/E/2010 e 36/E/2011). In linea generale sono escluse dal reverse le cessioni dei beni in questione, poste in essere da esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate, nel presupposto che il cessionario sia un utilizzatore finale degli stessi, anche se soggetto passivo d’imposta. Ma quali sono le conseguenze in caso d’errore, una volta cessata la salvaguardia? Le violazioni di omessa o errata applicazione dell’inversione contabile sono punite ai sensi dell’articolo 6, commi 9 bis1 e 9 bis2, del Dlgs 471/1997. Al riguardo, vale la pena svolgere alcune osservazioni. Innanzitutto, non pare del tutto chiaro il rinvio alle citate norme qualora l’errore consista nell’omessa applicazione del reverse. Potrebbe essere il caso di un grossista di materiale
elettronico che vende console da gioco senza applicare l’Iva a un rivenditore/dettagliante, il quale, tuttavia, ometta di eseguire gli adempimenti conseguenti (integrazione della fattura e duplice annotazione nei registri Iva vendite e acquisti). Tale omissione è punita con la sanzione del comma 9 bis (normalmente, da 500 a 20 mila euro) e non ai sensi dei successivi commi richiamati dalla circolare 21/E. Diverso è se il cedente addebita l’Iva, anziché applicare il reverse. In tale ipotesi, si tratta di un errore, non un’omissione, e ad essere punito con la sanzione (per cui è responsabile anche il cedente), da 250 a 10mila euro, sarà il cessionario che potrà però esercitare la detrazione dell’Iva, se spettante. Opera, in queste situazioni, il comma 9 bis1 dell’articolo 6, Dlgs 471/97. Il successivo comma 9 bis2, invece, troverà spazio quando, per esempio, un professionista si presenta in un
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mente realizzata presso la nostra officina e poi, smontata a settori, trasportata e rimontata in Francia, dove è in costruzione l’impianto ITER che rappresenta il prossimo passo nello sviluppo dell’energia di fusione.
Criotec. Guido Roveta, presidente
de innovative e di adattarci alle mutevoli condizioni del mercato ci ha permesso di inserirci in settori trasversali contribuendo all’acquisizione di elevate tecnologie e superare con successo periodi di recessione come quello attuale, incrementando numero di dipendenti e fatturato. Con l’esperienza maturata nella produzione dei cavi superconduttori abbiamo vinto un’importante gara da oltre 7 milioni di euro per il progetto ITER. Trattasi di una facility per testare a -196°C i magneti poloidali che sono come grosse ciambelle di diametro 8, 17 e 24 metri e pesano circa 400 ton. cad. La struttura sarà completa-
LE PROSPETTIVE AZIENDALI Oggi è difficile fare previsioni attendibili sul futuro di un’azienda. I mercati globali sono in continua evoluzione, la politica italiana fa fatica a capire le difficoltà di chi produce e la burocrazia unita alle incombenze amministrative non aiuta la competitività delle aziende italiane. In ogni caso sono convinto che ricerca ed investimenti siano due componenti indispensabili per reggere la competizione con i Paesi emergenti. Grazie a questo binomio, infatti, negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un trend di crescita superiore al 30% annuo. Anche Il 2016 ci vedrà impegnati con consistenti risorse tecniche ed economiche per la ricerca nel campo delle energie rinnovabili e nel settore spazio: mercati in crescita dove siamo molto competitivi. www.criotec.com
negozio al dettaglio e, fornendo la propria partita Iva, riceve fattura in reverse charge per l’acquisto di un laptop. L’errore è del dettagliante/cedente che avrebbe dovuto emettere fattura con Iva e, dunque, a tale soggetto sarà applicata la sanzione (da 250 a 10 mila euro), con la solidarietà del cessionario, il quale potrà detrarre l’imposta se ha applicato l’inversione contabile. La disposizione dell’articolo 6, comma 9 bis2, in effetti, dovrebbe operare quando il reverse charge è almeno “astrattamente” applicabile, lasciando invece agire la regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo articolo 6, con versamento dell’imposta da parte del cessionario per un’operazione fatturata senz’Iva, ma per la quale è indubbia l’esclusione dal perimetro dell’inversione, come nel caso di un dettagliante che fatturi in reverse la vendita di un telefono fisso. © RIPRODUZIONE RISERVATA
rogabilmente pagata la rata scaduta che ha determinato la decadenza del piano di rateazione dell’accertamento se si vuole beneficiare della rimessione in termini prevista nella legge di stabilità 2016. La circolare 13/E del 2016 ha al riguardo chiarito l’ambito di applicazione della disposizione. Le dilazioni interessate sono quelle scadute nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015. Deve inoltre trattarsi di rateazioni afferenti all’accertamento con adesione, all’acquiescenza all’accertamento, alla definizione del pvc e alla definizione dell’invito al contraddittorio. Restano fuori quelle afferenti la mediazione e la conciliazione giudiziale. Le imposte interessate sono le imposte sui redditi (Ires e Irpef, e relative addizionali) e l’Irap. È esclusa l’Iva. La procedura richiede che entro il 31 maggio il contribuente versi la somma la cui omissione, totale o parziale, ha comportato la perdita del beneficio del termine. A tale scopo, occorre partire dal piano originario di dilazione e controllare la corretta imputazione dell’ammontare “saltato”. Se nella rata iniziale vi era anche l’Iva, bisogna scorporare gli importi relativi a questa imposta, che non possono beneficiare di questa facoltà. Entro 10 giorni dal pagamento, si consegna la copia della ricevuta all’agenzia delle Entrate. Quest’ultimo termine non è perentorio, ma è interesse del contribuente provvedervi quanto prima, poiché con la quietanza le Entrate provvedono a bloccare le operazioni di recupero coattivo. In vantaggi sono molteplici. In primo luogo si determina
l’interruzione delle attività esecutive di Equitalia, con eccezione delle somme segnalate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/’73. In questo caso, dunque, il pignoramento presso terzi verrà portato a compimento. Inoltre, si beneficia di una nuova dilazione pari alla durata residua di quelle vecchia. Così, per esempio, se la prima rateazione era di otto rate trimestrali e si è interrotta alla terza rata, dopo aver pagato l’importo di quest’ultima entro maggio, l’ammontare restante sarà frazionato in cinque rate.
IL PERIMETRO
Facoltà consentita solo alle dilazioni di Ires, Irpef e Irap scadute fra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015 A tale scopo, l’Ufficio consegna al contribuente il nuovo piano di rientro. Viene altresì eliminata la sanzione aggiuntiva, all’epoca, del 60% del tributo residuo. Gli importi versati a quest’ultimo titolo saranno scomputati dalle sanzioni riferite alle imposte dirette e, per l’eccedenza, dai tributi. In presenza di somme dovute a titolo di Iva, la sanzione aggiuntiva sarà invece integralmente imputata, in via prioritaria, alle sanzioni riferite a tale imposta e solo per l’eccedenza alle sanzioni correlate alle imposte dirette. In nessun caso si dà luogo alla restituzione di somme. Va infine segnalato che la nuova rateazione decade se non si pagano due rate, anche non consecutive. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Dichiarazioni
Aggiornati gli elenchi: il 5 per mille a 51.724 enti pAggiornati gli elenchi per
il 5 per mille. Le liste degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sono state corrette e integrate rispetto a quelle pubblicate il 13 maggio 2016. In pratica sono state eliminate le duplicazioni, corretti i dati anagrafici errati e inseriti enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione. Quest’anno sono 51.724 - in aumento rispetto al 2015 - i candidati in corsa per la ripartizione dei fondi . L’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università e quello degli Enti della ricerca sanitaria, pubblicati il 13 maggio 2016 non hanno subito modifiche. Per agevolare la consultazione degli elenchi è stato realizzato un Motore di ricerca motore di ricerca. La prossima scadenza è quella di fine giugno, data entro cui i legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche possono presentare, rispettivamente all’agenzia delle Entrate e al Coni, la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco. La data ultima per sanare le domande - versando 250 euro - è il 30 settembre.
Accertamento. In caso di avviso bonario
Il mancato pagamento si risolve con il ravvedimento pLe violazioni dell’obbligo di
pagamento delle rate degli avvisi bonari e degli atti di accertamento, anche se relativi a lievi inadempimenti, possono essere regolarizzate con il ravvedimento. Tanto però a condizione che questo si perfezioni non oltre la scadenza della rata successiva. In caso contrario, risulta sempre applicabile la sanzione piena del 30%. La conferma giunge dalla circolare 17/E del 2016 dell’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 30 aprile). La circolare ricorda le regole generali per perfezionare l’istituto definitorio e per evitare la decadenza dalla dilazione. Con riferimento agli avvisi bonari, occorre dunque versare la prima rata o la rata unica entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. Per gli atti di accertamento con adesione e il reclamo, il pagamento deve avvenire entro 20 giornidalladatadisottoscrizione dell’accordo. In caso di acquiescenza all’accertamento, inoltre, il termine del pagamento coincide con la scadenza per la proposizione del ricorso. In questo contesto, fa eccezione la conciliazione giudiziale che, per effetto della riforma del Dlgs 156/’15, si perfeziona con la sola sottoscrizione. La disciplina della decadenza dalla dilazione, invece, è uguale pertuttelecasistiche.Essasiverifica con il mancato pagamento di
una rata entro la scadenza di quella successiva. Nell’ipotesi della conciliazione, tale regola è applicabile anche per la prima rata. Se si verifica la decadenza, è irrogata la sanzione del 45% commisurata al tributo residuo dovuto, che si applica anche per le violazioni pregresse, se non definitive, in quanto più favorevole alla misura previgente (60%). Il lieve inadempimento evita la decadenza qualora: 1 la prima rata si paghi con ritardo non superiore a sette giorni; 1 si ometta il pagamento di una frazione di rata, compresa la prima, non superiore al 3% e comunque a 10mila euro. Tutte le violazioni sopra descritte sono regolarizzabili con il ravvedimento. L’omesso pagamento di una rata, se effettuato entro la rata successiva, comporta l’irrogazione di una sanzione che, per i primi 14 giorni, è pari all’1% al giorno dell’imposta non versata, tra il quindicesimo e il novantesimo giorno diventa il 15% e poi è pari al 30%. Queste misure di base devono essere considerate ai fini della regolarizzazione agevolata. Così, ad esempio, la sanatoria del ritardo di sette giorni nel versamento della prima rata, costa lo 0,7% (0,1% per ogni giorno). Il pagamento carente eseguito, ad esempio, dopo 60 giorni, costa invece l’1,67% (un nono del 15%).
Il documento di prassi segnala tuttavia che il ravvedimento in nessun caso può superare la scadenza della rata successiva. Anche nell’ipotesi del carente versamento da lieve inadempimento, infatti, opera la regola di cui all’ultimo comma dell’articolo 15 ter, Dpr 602/’73, in forza della quale non si effettua l’iscrizione a ruolo della sanzione se la regolarizzazione avviene entro la rata successiva o, in caso di ultima rata, entro 90 giorni. Questo significa pertanto che anche nell’eventualità di omissione non superiore al 3%, ferma restando la validità della dilazione, se il contribuente non si ravvede entro la rata successiva, l’Ufficio irroga la sanzione piena del 30%. Va peraltro segnalato che nulla vieta che tale omissione si reiteri per più rate, senza che ciò pregiudichi la rateazione. Un chiarimento innovativo, infine, ha riguardato conciliazione giudiziale e reclamo. La circostanza che la riforma della riscossione trovi ingresso già dal 22 ottobre 2015 anche per le conciliazioni e i reclami ha indotto le Entrate a rilevare l’applicabilità del lieve inadempimento per le definizioni perfezionate a partire da tale data, prima dunque della riforma del contenzioso tributario. Lu. Lo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
I passaggi 01 LIEVE INADEMPIMENTO Si verifica con il pagamento con ritardo non superiore a sette giorni della prima o unica rata ovvero con l’omissione del versamento di una quota non superiore al 3% del valore della rata e comunque a 10.000 euro. La circolare 17 ha precisato che tale omissione può riguardare anche la prima rata 02 DECADENZA DILAZIONE Per tutti gli istituti definitori e deflativi, si decade dalla dilazione
se non si versa una delle rate entro il termine di pagamento di quella successiva. È sufficiente il ritardo anche di un solo giorno rispetto alla rata successiva per determinare la decadenza dalla rateazione 03 RAVVEDIMENTO Tanto i lievi inadempimenti quanto i ritardi di versamento che non comportano la decadenza dalla dilazione possono essere regolarizzati con il ravvedimento. A tale scopo, si deve far
riferimento alle più favorevoli misure sanzionatorie dell'articolo 13, Dlgs 471/’97 04 TERMINI RAVVEDIMENTO La regolarizzazione agevolata non può superare la scadenza della rata successiva, ovvero, in caso di ultima rata, i 90 giorni da questa. Ne deriva che anche nell’ipotesi del carente pagamento da lieve inadempimento occorre rispettare detto termine se si vuole evitare la sanzione piena del 30%
44 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore Venerdì 27 Maggio 2016 - N. 144
FISCO
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Imposte indirette. I chiarimenti della circolare 22/E di ieri sul regime speciale Moss: ravvedimento differenziato tra imposte e sanzioni
Telecomunicazioni, rimborsi Iva veloci Gli operatori comunitari potranno presentare l’istanza attraverso il portale dedicato Giuseppe Carucci Barbara Zanardi
pA un anno dall’avvio del re-
gime speciale Iva Moss, la circolare 22/E/2016 di ieri fornisce indicazioni operative. Vediamo nel dettaglio.
Rimborsi
Considerato che il regime Moss non consente di detrarre l’Iva sugli acquisti relativi a prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (Tte) nell’ambito della dichiarazione trimestrale, la neutralità dell’imposta è comunque assicurata dal diritto al rimborso che deve essere eseguito dallo Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti. Le disposizioni relative al rimborso variano a seconda che i soggetti operino in regime Moss Ue o extra Ue. Gli operatori extra Ue che abbiano aderito al regime del Moss in Italia possono chiedere il rimborso dell’Iva sugli acquisti realizzati nel nostro Paese che siano strettamente afferenti alle prestazioni Tte assoggettate a imposta con il regime del Moss. Il diritto al rimborso è riconosciuto nonostante il soggetto extracomunitario abbia effettuato operazioni attive in Italia, per effetto della modifica dell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972. Le modalità operative per la richiesta del rimborso saranno definite nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. I soggetti passivi residenti in uno Stato membro ed ivi registrati al Moss che abbiano effettuato in Italia prestazioni Tte potranno chiedere il rimborso dell’Iva relativa ad acquisti effettuati in Italia utilizzando il portale elettronico.
Controlli
Esclusione d’ufficio
In ipotesi di persistente inosservanza delle norme relative al Moss, lo Stato membro di identificazione può escludere «d’ufficio» l’operatore dal regime e, in tal caso, il soggetto passivo non potrà più rientrarvi per un periodo pari a otto trimestri.
Sanzioni
Con riferimento alle sanzioni l’Agenzia chiarisce che, in merito alle violazioni commesse nel regime speciale Moss, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale è consentito sanare sia l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale sia l’omesso o tardivo versamento dell’Iva avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Questa ipotesi particolare di ravvedimento prevede che il soggetto passivo non residente versi l’imposta allo Stato membro di identificazione, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte, calcolate sull’Iva dovuta sulle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, sono versate direttamente all’Italia (Stato di consumo).
*Offerta valida in Italia dal 26/5/2016 al 10/7/2016
Nel regime speciale Iva Moss, mentre gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono assolti presso lo Stato in cui l’operatore si è identificato (Stato membro di identificazione), la potestà impositiva ai fini Iva spetta allo Stato in cui l’operatore presta servizi Tte a committenti privati (Stato membro di consumo).
Tra i controlli svolti in qualità di Stato membro di identificazione rientrano quelli da effettuarsi entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale o per il versamento dell’imposta risultante dalla medesima, in merito all’avvenuta presentazione della dichiarazione ed alla correttezza e tempestività dei versamenti di imposta dovuti in base ad essa. Nel caso in cui l’Agenzia accerti delle irregolarità, la stessa inoltra al soggetto passivo un sollecito per via elettronica. Il sollecito, che ha natura di mera segnalazione di criticità e non impone obblighi di pagamento, rileva ai fini della possibilità per lo Stato membro di consumo di inviare i solleciti successivo al primo e di adottare i provvedimenti per accertamento e riscossione.
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pPer la compensazione delle
LA TERRITORIALITÀ
LE PRESUNZIONI
IL MOSS
I RIMBORSI
Dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (Tte), rese nei confronti di committenti privati, che si considerano effettuati nel Paese del destinatario (Stato membro di consumo)
Per semplificare la tassazione, sono previste delle presunzioni in base alle quali un servizio Tte reso, ad esempio, in un Internet café, per la cui fruizione è richiesta la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia ivi stabilito e che nello stesso posto il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito
Il regime facoltativo Moss consente agli operatori economici, tramite una procedura web, di dichiarare e versare in un solo Paese l’Iva dovuta sui servizi Tte, evitando di doversi identificare in tutti gli Stati membri in cui opera. Un soggetto passivo Iva che sceglie il Moss deve registrarsi in Italia, trasmettere la dichiarazione trimestrale e versare l’Iva
I soggetti residenti e identificati ai fini Moss nel nostro Paese possono recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali. Gli operatori registrati al Moss in un altro Paese membro dell’Unione, invece, possono chiedere il rimborso, attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato, dell’Iva sugli acquisti effettuati in Italia
Ritenute. Esclusa la responsabilità se il professionista dimostra di non aver distratto fondi e di aver rispettato il privilegio
Il liquidatore diligente si salva dall’omesso versamento pNon è responsabile del re-
ato di omesso versamento di ritenute il liquidatore che rispetta il criterio di riparto previsto dalle norme fiscali. Ai fini della configurabilità del reato, occorre infatti che sia data prova della distrazione dei fondi ovvero di aver preferito altri creditori all’Erario. Ad affermarlo è la sentenza 21987/2016 della Cassazione penale depositata ieri. Nei confronti del liquidatore di una società era stato ordinato il sequestro preventivo per equivalente in relazione all’omesso versamento di ritenute. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare e quindi era proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’irrilevanza da parte del giudice territoriale dell’esclusione di responsabilità prevista per il liquidatore dall’articolo 36 del Dpr 602/73. La Suprema corte ha ritenuto fondata l’impugnazione. Innan-
Spese processuali, la compensazione deve essere motivata Laura Ambrosi
Il meccanismo
Antonio Iorio
Contenzioso. La gravità va spiegata dal giudice
zitutto in base alla norma, i liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo di ciò che avrebbe trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La norma, quindi, prevede una responsabilità del liquidatore solo nell’ipotesi in cui egli distragga l’attivo della società, destinandolo a scopi differenti rispetto al pagamento dei debiti, tra cui anche quelli tributari. Pertanto il mero inadempimento fiscale – come nel caso in esame l’omesso versamento di ritenute – non può di per sé configurare il reato, atteso che se così fosse, il liquidatore da un lato sarebbe tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 36, dall’altro proprio l’osservanza di tale criterio
LA PAROLA CHIAVE Graduazione crediti 7Secondo le Entrate, sebbene nella fase liquidativa, non si debba tenere conto di alcuna graduazione nel pagamento dei debiti, è possibile seguire le regole indicate dall’articolo 2777 del Codice civile. Con le modifiche introdotte dal Dlgs 175/2014, il liquidatore, per non rispondere dei debiti della società, deve dimostrare di non aver soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli di natura tributaria o aver assegnato beni ai soci prima di onorare i debiti fiscali. Secondo il principio ora affermato dalla Cassazione, solo nell’ipotesi in cui vi sia la violazione di queste regole, potrebbe sussistere l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento.
di riparto potrebbe comportare la commissione dell’illecito. La Cassazione quindi ritiene configurabile il reato in capo al liquidatore solo dopo aver riscontrato la sua responsabilità rispetto ai limiti posti dall’articolo 36 del Dpr 602/1973. In altre parole, i giudici di legittimità hanno precisato che il liquidatore di società deve disporre delle risorse seguendo il criterio di riparto previsto in ambito civilistico, senza alcuna necessità di precedenza all’erario. Solo ove distragga fondi ovvero non rispetti tali disposizioni, l’eventuale irregolarità fiscale potrebbe anche costituire illecito penale. La decisione assume particolare rilievo poiché assume, rispetto al passato una posizione più garantista nei confronti del liquidatore. Finora, infatti, la Cassazione (30492/2015, 3636/2014 e 39687/2014) aveva sempre ritenuto il liquidatore, subentrato all’amministratore prima della scadenza del versamento, responsabile del reato omissivo, incombendo sul medesimo un obbligo di diligenza nel verificare l’esistenza del debito prima dell’assunzione della carica. © RIPRODUZIONE RISERVATA
spese nel processo tributario occorre che il giudice indichi con precisione le ragioni per le quali la soluzione del dubbio interpretativo possa definirsi di eccezionale gravità. A chiarirlo è l’ordinanza 10917/2016 della Cassazione depositata ieri. La vicenda trae origine dalla sentenza di una commissione tributaria regionale che dichiarava estinto il giudizio promosso da un contribuente perché, nelle more del processo, aveva aderito al condono. Nella decisione, il collegio d’appello, compensava le spese, ritenendo che sulla questione nodale, ossia sull’operatività della proroga dei condoni del 2002, esistevano discordanti precedenti. Il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione evidenziando che la compensazione delle spese non poteva operare nel caso specifico perché l’esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell’Agenzia. La Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza. L’articolo 92 del Codice di procedura civile, a cui occorreva fare riferimento all’epoca dei fatti, stabiliva che il giudice può compensare le spese in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre «gravi ed eccezionali ragioni» esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese «per motivi di equità», non adeguatamente specificati. Le «gravi ed eccezionali ragioni» devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. La sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, pur in assenza di un preciso orientamento della Suprema corte, non può essere ricondotta a tale “deroga”, poiché si tratta di una circostanza non idonea ad
accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni. La Ctr aveva fondato la compensazione in ragione di discordanti precedenti, tuttavia senza alcun cenno a quali fossero e a che cosa in concreto si riferissero. Peraltro, la Cassazione ha ricordato che l’eventuale complessità di un testo normativo non giustifica il ricorso alla compensazione, salvo che il giudice indichi specificamente le ragioni per le quali la decisione possa classificarsi come di eccezionale gravità. In tema di spese di lite, va segnalato che il nuovo articolo 15
I REQUISITI NECESSARI
Secondo la Cassazione non è sufficiente il riferimento a ragioni di equità non ben specificate
del processo tributario, così come riformato dal Dlgs 156/2015, eliminando il richiamo al Codice di procedura civile, ha previsto che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Talvolta, proprio le difficoltà di interpretazione delle norme fiscali ovvero la contraddittorietà dei documenti di prassi o anche della giurisprudenza stessa, hanno agevolato la compensazione delle spese, a prescindere dunque dalla soccombenza. Alla luce del principio ora affermato dalla Suprema corte, affinché la decisione sia valida, occorrerà che il giudice indichi esattamente le “discordanze” riscontrate e che, in ogni caso, sia data prova che le stesse siano di eccezionale gravità.
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Martedì 24 Maggio 2016
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
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LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
CONDOMINIO
Decoro architettonico difeso dal regolamento
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Paolo Accoti u pagina 47
Contenzioso. Con la riforma del processo tributario più facile ottenere il rimborso quando il giudizio è favorevole al contribuente
Sentenze esecutive in stand by
Debutto dal 1° giugno ma la norma potrebbe slittare in attesa del decreto sulle garanzie Antonio Iorio
pEsecutività delle sentenze in
favore del contribuente a decorrenza ancora incerta: la data del 1° giugno fissata nel decreto di riforma del contenzioso tributario potrebbe infatti slittare per l’assenza di un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze.
Le attuali regole
In presenza di decisioni favorevoli al contribuente riferite alla restituzione di imposte chieste a rimborso o alla condanna dell’Ufficio alle spese di lite, non è possibile ottenere le somme fino a quando tali sentenze non siano passate in giudicato. Per le pronunce favorevoli all’Erario, invece, si applicano le regole in tema di riscossione frazionata (1/3 della maggiore imposta pretesa prima della sentenza di primo grado, 2/3 delle maggiori imposte e sanzioni dopo la sentenza sfavorevole di primo grado e intera pretesa dopo la pronuncia sfavorevole della Ctr).
Le modifiche
Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari, provinciali e regionali, favorevoli al contribuente le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata e pertanto, dall’entrata in vigore, non occorrerà più attendere la definitività della decisione. Per le decisioni in favore del contribuente, in base al nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92, gli Uffici dovranno adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato. La nuova norma, però, per i rimborsi superiori a 10.000 euro, diversi dalle spese di lite, prevede che il giudice possa subordinare il pagamento in favore del contribuente alla presentazione di una garanzia, la cui durata, termini e modalità devono essere stabiliti da un decreto del Mef. Per le pronunce favorevoli all’erario, invece, non sono previste rilevanti modifiche.
La decorrenza
Le nuove regole favorevoli al contribuente entrano in vigore l’1 giugno 2016. Tuttavia la disposizione transitoria (articolo 12, Dlgs 156/2015) prevede genericamente
che fino all’emanazione del citato decreto trovino applicazione le pregresse previsioni dell’articolo 69 del Dlgs 546/92.
La circolare 38/E del 2015
Secondo l’orientamento delle Entrate (circolare 38/E/2015), che però nel processo tributario è una della parti con la conseguenza che le proprie interpretazioni non hanno alcun valore per il contribuente e, tantomeno, per i giudici, la mancanza del decreto comporterebbe la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere che siano richieste o meno le garanzie. In sostanza, in mancanza del decreto resta in vigore la precedente norma, e quindi la sentenza di condanna dell’ufficio può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato.
Il decreto
Dal Mef oltre a rappresentare che si tratta di un provvedimento che interessa molti soggetti (amministrazione, istituti di credito e assicurativi, enti locali, ecc) evidenziano che il termine del 1° giugno è ordinatorio e quindi il suo mancato rispetto non comporta conseguenze. Si dimentica, però, che si tratta di una norma favorevole al contribuente per la quale sarebbe auspicabile una sua immediata entrata in vigore.
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Renzi: «Scadenze segnalate via sms» Marco Bellinazzo Gianni Trovati
pUn Fisco più telematico, che
Le novità passo per passo I PASSAGGI
1
Istanza di rimborso di imposte
2
Diniego del rimborso (espresso o tacito)
3
Impugnazione del diniego innanzi alla CTP
4
Sentenza favorevole al contribuente sulla restituzione delle somme
5
Esecutività immediata con restituzione delle somme in questione
Una diversa interpretazione
Appare evidente che il ripetuto decreto Mef riguarderà esclusivamente le caratteristiche della garanzia e che pertanto sarà del tutto irrilevante sia per le sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10.000 euro, sia per le spese di lite ovvero per tutte le ipotesi in cui il giudice non subordinerà l’esecutività ad una garanzia. Si ritiene ragionevole, pertanto, che il differimento della decorrenza collegato all’emanazione del decreto, debba riguardare solo le sentenze per le quali sia richiesta la garanzia. Gli altri casi infatti sono del tutto estranei all’emanandoprovvedimentopercuimal si comprenderebbero le ragioni di un differimento della decorrenza anche delle altre ipotesi.
Riscossione. Un’app per pagare i tributi
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Nel caso di importi superiori a 10.000 euro: il giudice può chiedere garanzia
SOMME VERSATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Ctp, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla Ctp ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Ctr. La circolare 49/2010 prevedeva che non occorresse attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente né alcuna specifica richiesta o sollecito per procedere alla restituzione delle somme. SENTENZA TOTALMENTE O PARZIALMENTE FAVOREVOLE ALL’UFFICIO Se è prevista la riscossione frazionata del tributo si applica l’articolo 68 e quindi: • dopo la sentenza della Ctp sono dovuti i 2/3 dell’importo in questione, o quanto stabilito dalla sentenza se minore • se la Ctr dà torto al contribuente va saldato l’intero ammontare indicato in sentenza; • dopo la sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, l’imposta, con i relativi interessi, deve essere pagata per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di I grado (Ctp) e, in caso di mancata riassunzione, per l'intero importo indicato nell’atto SENTENZA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE La sentenza favorevole al contribuente è immediatamente esecutiva se: • il rimborso non è superiore a 10.000 euro o è riferita alle spese di lite, a prescindere dalla somma; • il rimborso supera i 10.000 euro, ma il giudice non chiede una garanzia. In tali casi, il contribuente non dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza e l’Ufficio dovrà adempiere alla restituzione delle somme. Se il giudice richiedeuna garanzia, il contribuente dovrà provvedervi al fine dell’esecutività della sentenza
Immobili. Eliminata la condizione sospensiva - Per cancellare l’ipoteca serve la sentenza passata in giudicato
Subito adeguati i dati catastali Francesco Falcone
pPer le sentenze che riguar-
dano gli atti relativi alle operazioni catastali depositate a decorrere dal 1° giugno l’aggiornamento degli atti catastali dovrà essere effettuato prescindendo dal relativo passaggio in giudicato. Per attuare tale previsione è stata disposta l’abrogazione dell’articolo 69-bis del Dlgs 546/92 a decorrere dal 1° giugno. Tale abrogazione della norma si è resa necessaria per coerenza con la riformulazione del primo comma dell’articolo 69 che ha previsto che dal 1° giugno 2016, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e le sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi a operazioni catastali
sono immediatamente esecutive. A questo punto sorge, però, un dubbio circa la data effettiva dalla quale fare decorrere tali modifiche. E così, per le sentenze che hanno disposto la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ci sarà ancora da aspettare l’approvazione di un decreto del ministero dell’Economia che disciplini la garanzia e che - se non approvato prima di tale termine - farà continuare a vivere il precedente testo dell’articolo 69 (si veda il pezzo in pagina). Per le sentenze che riguardano gli atti relativi ad operazioni catastali, invece, non ci dovrebbero essere problemi all’applicazione della nuova disciplina dal 1° giugno 2016.
L’immediata applicazione della norma dal 1° giugno, con riferimento all'aggiornamento dei dati catastali (ad esempio, estensione e classamento del terreno, attribuzione della rendita catastale eccetera), deriva dalla circostanza che viene espunta dall’ordinamento quella condizione sospensiva prevista dall’articolo 69-bis che attribuiva esecutività solo alla sentenza passata in giudicato. Una volta eliminato quel limite rivive quel principio di derivazione processualcivilistica in base al quale ormai tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive. A contrario, un limite di questo tipo lo si trova ancora in materia di cancellazione di ipoteca. L’articolo 2884 del Codice
civile prevede, infatti, che la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti. E sul punto la delega fiscale non ha apportato alcuna novità in ordine alla cancellazione di ipoteca in presenza di una sentenza favorevole al contribuente della Ctp. Questa conclusione deriva dalla lettera e dalla ratio della norma transitoria di cui all’articolo 12 del Dlgs 156/2015 nella parte in cui prevede l'entrata in vigore sia della norma che ha soppresso l’articolo 69 bis che di quella sostitutiva dell’articolo 69, sicché questa ultima norma non si può applicare - fino a che non sarà emanata la norma sulla garanzia - solo se c'è una garanzia da prestare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
non avrà più nell’Equitalia di oggi l’ente chiamato a occuparsi della riscossione e che punterà sulle applicazioni digitali. A prefigurare questo scenario è stato il presidente del Consiglio Matteo Renzi ieri nel corso di un’intervista radiofonica. Su Equitalia, il premier ha ribadito che la riforma della riscossione è una priorità dell’agenda del Governo. «Cambierà il metodo - ha spiegato Renzi non è solo una questione di nome. Il problema non è Equitalia ma come ha chiesto i soldi e come ci si è accaniti quando per errore un contribuente non ha pagato». Quindi, ha aggiunto, «prima di cambiare il nome, cambiamo il meccanismo. Intanto ti mando per sms tutte le scadenze , poi c’è un’applicazione in cui paghi con un click». La rivoluzione digitale del Fisco passerà perciò da app dedicate e da “alert” personalizzati per tenere in ordine i termini per gli adempimenti. Il tutto, in un’evoluzione che dovrebbe arrivare prima della riforma complessiva indicata nei giorni scorsi dallo stesso premier, secondo cui «Equitalia al 2018 non ci arriva». La spinta a proporsi di più come ente di servizio è infatti nell’agenda di Equitalia di queste settimane. La app evocata da Renzi è in programma per il mese di luglio, e
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dovrebbe raccogliere, con le necessarie infrastrutture informatiche di sicurezza, i servizi online di informazione e pagamento che sono stati sviluppati in questi mesi. Nemmeno gli sms sono un programma futuribile: il mese segnato in agenda in questo caso è settembre, e l’idea è di utilizzare gli sms per avvisare i contribuenti sulle scadenze in arrivo (ad esempio per le rateizzazioni) ma anche per altri servizi informativi, come gli avvisi sulle mail truffa che stanno crescendo utilizzando il nome di Equitalia. Per accedere al servizio, gli interessati dovranno dare una liberatoria con cui permettono di utilizzare il numero di cellulare per queste attività istituzionali. In tre città (Novara, Firenze e Lecce) è invece stato avviato il test di quella che potrebbe diventare la rateizzazione precompilata: insieme alla cartella (fino a 50mila euro) arrivano anche le istruzioni e i moduli per le rate. Ma se su questi passaggi si deve ancora lavorare, altri strumenti informatici sono già a disposizione (come le dichiarazioni online che i contribuenti stanno inviando per la seconda stagione) e una metodologia di imposizione più snella e “condivisa” viene già praticata (come le lettere di compliance spedite dall’amministrazione quando riscontra anomalie). © RIPRODUZIONE RISERVATA
Mercoledì 25 Maggio 2016
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
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LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
AMBIENTE
Al traguardo il nuovo Sistri Paola Ficco u pagina 40
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Fisco internazionale. Comportamenti degli uffici non omogenei: solo in alcuni casi tassazione al netto di quanto pagato dalla società
FISCAL VIEW
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contribuente paga ancora Voluntary con ostacolo dividendi Ilil ritardo del ministero Sui prelevamenti caccia a collegamenti oggettivi ma la procedura rischia di bloccarsi
l’attesa per le sentenze esecutive Primo Ceppellini Roberto Lugano
pLa voluntary disclosure, al
di là delle possibili riaperture, è entrata a pieno regime nella seconda fase: gli uffici stanno procedendo al confronto con i contribuenti e alla liquidazione delle istanze. Stanno emergendo aspetti di interesse, in particolare le indicazioni della direzione centrale dell’agenzia delle Entrate agli uffici periferici e l’evoluzione del confronto tecnico su alcune particolarmente delicate. Vi sono alcune questioni sulle quali gli orientamenti degli uffici sono difformi. Pensiamo alla valutazione dei prelevamenti consistenti, alla tassazione dei dividendi in società a ristretta base societaria, alle polizze assicurative unit linked.
Prelevamenti consistenti
Quando l’importo dei prelievi diventa particolarmente rilevante, e quindi ampiamente superiore ai rendimenti annuali delle attività finanziarie detenute all’estero, gli uffici chiedono maggiori chiarimenti, e spesso non bastano le indicazioni secondo cui si tratta di spese personali o di consumi familiari. Talvolta esiste un collegamento, dimostrabile, a situazioni oggettive esterne (pensiamo soprattutto ad acquisto di altri asset, o a ristrutturazione di immobili). In altri casi viene accettata una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente che specifica la possibile destinazione delle somme. Va sempre tenuto conto, da parte dell’Agenzia, che l’intera istanza di disclosure si basa su una auto dichiarazione del contribuente nell’ambito della quale un eventuale falsità sarebbe punita anche con la responsabilità penale. Quando gli uffici insistono nella ricerca di un collegamento oggettivo puntualmente dimostrato, l’intera procedura rischia di bloccarsi: la mancanza di giustificazione, infatti, potrebbe essere vista non solo come la copertura di un ulteriore reddito, ma soprattutto potrebbe invalidare l’intera procedura di disclosure. Su questo aspetto
sarebbe importante un chiarimento ufficiale volto a uniformare i comportamenti: per esempio, in tutti i casi in cui il contribuente presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla destinazione delle somme, oppure se sulle somme prelevate sono comunque pagate le imposte, la validità della Vd non dovrebbe essere messa in discussione.
Dividendi di società familiari
Questa è la tematica sulla quale si registrano gli orientamenti più difformi. La questione riguarda la tassazione dei dividendi in capo ai soci, in particolare se deve essere calcolata al lordo o al netto delle imposte già liquidate sulla società. Alcune direzioni regionali hanno sposato la teoria della tassazione sull’importo netto, altre invece sono orientate a tassare l’intera
L’ALTRO FRONTE
Differenze di trattamento anche per le polizze unit linked: da chiarire che la riclassificazione non invalida l'istanza somma in capo ai soci. Più recentemente, alcune direzioni hanno adottato la teoria dell’analisi caso per caso del rapporto concreto tra società e soci (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 aprile). In pratica, solo se il socio ha rifuso alle società le imposte da questa pagate per la propria disclosure la tassazione sul socio è al netto; in caso contrario, viene liquidata sul socio l’Irpef determinata sul dividendo lordo. Per avere contezza di ciò, dal punto di vista operativo, gli uffici liquidano prima la dichiarazione di disclosure nazionale della società, poi assegnano un tempo ai soci per effettuare un bonifico alla società pari alle imposte da questa pagate, e quindi emettono gli avvisi in capo ai soci basando i calcoli sul dividendo netto. Facciamo notare che la scelta da parte dei soci di rifondere alla società le imposte consente di evitare la
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyNS0wNS0yMDE2IyMjMjAxNi0wNS0yNVQxMjowODo0MFojIyNWRVI=
tassazione sul lordo, ma aumenta il patrimonio della società, con la conseguenza che, prima o poi, in sede di distribuzione o attribuzione ai soci di questo patrimonio un fenomeno impositivo comunque si manifesterà. Su questo prelievo differito, però, si pagheranno solo le imposte e non anche sanzioni.
Le indicazioni di marzo
Multinazionali, deduzione degli interessi con tetto al 20%
Polizze unit linked
Molti contribuenti hanno regolarizzato polizze estere del tipo unit linked, quindi caratterizzate dalla presenza di titoli, obbligazioni, fondi, e così via, immessi in una gestione patrimoniale. Gli aspetti fiscali di questa situazione dipendono molto da come viene considerata la polizza stessa: se si tratta di un prodotto previdenziale, non v'è dubbio che viene inquadrata secondo i canoni delle polizze vita classiche, per cui eventuali redditi si manifestano solo al momento dell’incasso di riscatti anticipati da parte del contraente. Se però la polizza viene considerata un prodotto finanziario, allora nei fatti deve essere trattata come una costruzione trasparente: la conseguenza è che tutti i redditi delle attività finanziarie sottostanti devono essere imputati al contribuente anno per anno in sede di liquidazione della Vd. La differenza, come si intuisce, è assolutamente rilevante. Trattandosi di un tema così delicato, e privo di qualsiasi orientamento ufficiale, si riscontrano nella pratica trattamenti assai difformi, magari anche dello stesso prodotto finanziario, da parte degli uffici. Non è detto, peraltro, che la scelta di tassare subito i proventi dei titoli rispetto alla tassazione futura dei rendimenti sia più conveniente per l’erario, tenendo anche conto dell’innalzamento dell’imposta sostitutiva sui rendimenti al 26 per cento. L’aspetto che sarebbe importante chiarire, in ogni caso, è che l’eventuale riclassificazione della polizza rappresenta solo un problema di quantificazione degli importi dovuti, ma non fa venir meno la validità della istanza presentata. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Ue. Dal Parlamento
pTetto del 20% (o di 2 milio-
ISTANZE COMPLESSE Le istanze più complesse sono più o meno il 40%, visto che il 30% riguarda solo procuratori e delegati e del 70% residuo un buon 40% dovrebbe prevedere l’applicazione del metodo forfettario. Non sempre però la voluminosità dei documenti indica complessità TRUST E FONDAZIONI ESTERE Nel caso di interposizione di trust o fondazioni estere, particolare attenzione all’ubicazione delle attività, seguendo le istruzioni già fornite con la circolare 10/2015. Si tratta di capire nella catena delle costruzioni qual è il paese che consente l’occultamento delle attività SOCIETÀ E ENTI OPERATIVI Quando nell’istanza la società o l’ente estero viene dichiarato operativo dal contribuente, occorre particolare attenzione nel riscontro delle prove, nonché la verifica della presenza di eventuali condizioni per contestare l’esterovestizione del soggetto off shore ATTIVITÀ ESTERE NON DICHIARATE Se gli uffici ipotizzano ulteriori attività estere devono fare indagini. È un aspetto delicato: rischierebbe di invalidare l’intera Vd. La contestazione deve essere provata dall’ufficio e non automaticamente dedotta dalla mancata indicazione della destinazione, p.es., del contante prelevato GLI IMPORTI MINIMI Nella Vd non si applica la regola della valutazione della proficuità dell’attività di controllo, per cui devono anche essere liquidati anche gli importi minimi. Se vi sono annualità senza importi a debito gli uffici dovranno dare comunicazione dell’avvenuta archiviazione
ni di euro) sulle deduzioni fiscali per gli interessi sui pagamenti concesso alle imprese multinazionali, contro il 30% dei profitti come propone la Commissione europea. Lo ha chiesto ieri il Parlamento europeo in vista della riunione Ecofin di oggi, che discuterà la proposta di direttiva contro evasione ed erosione fiscale. Una proposta che si fonda sul principio che le imposte vanno pagate dove vengono generati i profitti La correzione al testo è stata approvata ieri dalla commissione parlamentare sui problemi economici e monetari con 20 voti a favore, 15 contrari e 21 astenuti. Oltre alla riduzione del tetto, gli eurodeputati vogliono limitare a cinque anni il periodo di vigenza delle deduzioni, mentre il testo della Commissione non prevede paletti. Strasburgo ha anche chiesto un giro di vite sulla “switch-over rule”, il meccanismo di esenzione fiscale sui profitti generati in un Paese extra Ue e trasferiti sul territorio comunitario. Il sistema, introdotto per evitare la doppia imposizione, infatti, viene utilizzato per non pagare le imposte tout court; da qui nasce la proposta della Commissione di negare l’esenzione quando il reddito estero viene tassato a un tasso inferiore del 40% dell’aliquota nazionale. Gli eurodeputati vogliono un riferimento al tasso minimo del 15% e se un reddito esterno è tassato con un’aliquota inferiore fuori dalla Ue, l’esenzione va rifiutata e dovrà essere pagata la differenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
L’
assenza del decreto del ministero dell’Economia, che deve disciplinare le caratteristiche e le modalità delle garanzie perché il contribuente ottenga l’esecutività delle sentenze tributarie favorevoli, rischia di far slittare, a data da destinarsi, l’entrata in vigore (fissata dalla legge al 1° giugno) di una disposizione particolarmente importante. Questa circostanza, ove dovesse verificarsi, induce a più di una riflessione. Sotto il profilo tecnico, va dato atto che la norma transitoria (articolo 12, decreto legislativo 156/2015) è scritta obiettivamente in modo singolare e si presta, come sta avvenendo, a interpretazioni ancor più singolari. In base a tale disposizione, infatti, fino all’emanazione del decreto restano applicabili le previsioni dell’articolo 69 del decreto legislativo 546/92. Ora il buon senso, prima ancora di considerazioni giuridiche, imporrebbe che le previsioni dell’articolo 69, che non possono applicarsi fino all’emanazione del decreto, non siano tutte indistintamente, ma solo quelle interessate al provvedimento. In altre parole se il decreto deve disciplinare le caratteristiche della garanzia che il giudice può richiedere in presenza di sentenze esecutive pro contribuente superiori ai 10mila euro (con esclusione delle spese di lite), nelle ipotesi in cui il giudice non chieda la garanzia, o l’esecutività riguardi somme inferiori ai 10mila euro o le spese di lite a prescindere dal valore, non si dovrebbe subordinare l’esecutività delle sentenze all’emanazione del decreto, non fosse altro perché in alcun modo tale decreto potrà intervenire per queste fattispecie. È singolare che una norma,
in favore del contribuente, emanata nell’ambito della riforma del contenzioso tributario per ristabilire un minimo di parità tra le parti (si ricorda che per l’ufficio, attraverso la riscossione frazionata, le sentenze possono già considerarsi esecutive) non entri in vigore nella data fissata. E ciò non perché il legislatore abbia inteso differirne la decorrenza, ma perché una struttura amministrativa non emana un decreto. Ancor più singolare che il ministero, interpellato dal Sole 24 Ore al riguardo, tenga a ricordare che: si tratta di un provvedimento complesso perché interessa molti soggetti (in effetti riguarda tutti gli enti impositori); 2) il termine è ordinatorio, come dire che non vi sono problemi a derogarlo. Da rilevare che il decreto 156/2015 è stato pubblicato in Gazzetta a ottobre (le bozze erano note ancor prima): mal si comprende perché i lavori preparatori di un provvedimento così complesso non siano stati avviati per tempo. Ancora una volta lascia perplessi che il contribuente debba essere trattato in modo discriminato. Probabilmente sfugge che l’immediato esborso da parte dell’ente impositore delle spese di lite potrebbe in qualche modo far maggiormente meditare sulla prosecuzione di indifendibili posizioni (non fosse altro per l’immediato danno erariale che ciò potrebbe comportare). Ancora una volta c’è da sperare che i giudici tributari intervengano, e facciano comprendere che le norme deve rispettarle anche la parte pubblica in nome della correttezza dei rapporti con il contribuente, ma soprattutto per la credibilità del sistema che prescinde dalla natura ordinatoria di un termine. Antonio Iorio © RIPRODUZIONE RISERVATA
Martedì 24 Maggio 2016
I M P O S T E E TA S S E
31
Dall’Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni agli uffici. Verifiche congelate
Il Fisco chiude per voluntary Ridotti fino al 90% i controlli su pmi e professionisti DI CRISTINA BARTELLI E VALERIO STROPPA
ontrolli fiscali chiusi per voluntary. Nel 2016 in Lombardia l’attività di liquidazione delle circa 63 mila istanze di collaborazione volontaria impegnerà gli uomini dell’Agenzia delle entrate a tal punto che le attività di verifica ordinaria su pmi, partite Iva, persone fisiche ed enti non commerciali subiranno flessioni fino al 90% rispetto a quelle programmate per il 2015. Un vero e proprio congelamento indiretto dei controlli fiscali che, considerato l’arrivo di una nuova procedura di collaborazione volontaria, potrebbe prolungarsi ben oltre il 31 dicembre 2016 (termine in cui l’Agenzia dovrà chiudere le pratiche voluntary). Gli avvisi di accertamento pianificati in materia di Irpef, Ires e Irap caleranno in tutte le Direzioni provinciali: -78% a Lecco, -54% a Brescia, -75% a Como, -31% a Cremona, -62% a Lecco, -77% a Lodi, -82% a Mantova, -78% e -81% nelle due direzioni di Milano, -78% a Monza e Brianza, -57% a Pavia, -77% a Sondrio e -75% a Varese. Le verifiche presso le sedi di aziende, lavoratori autonomi ed enti non profit scenderanno nelle direzioni più grandi con percentuali variabili tra il 30 e il 60%. Immutate invece le attività relative ai grandi contribuenti (imprese con volume d’affari superiori ai 100 milioni di euro). A diffondere i dati è la Usb pubblico impiego - Agenzie fiscali Lombardia, che nel riconfermare lo stato di agitazione dei lavoratori per una serie di questioni sindacali (tra cui anche il piano di razionalizzazione uffici da attuarsi entro la fine di quest’anno) sottolinea il calo di accertamenti e verifiche attesi. «Da un confronto tra i dati di budget del 2015 e del 2016 emerge una impressionante differenza in negativo di accertamenti e verifiche programmate, con tagli che arrivano a differenziali del 90%», evidenzia la sigla in una nota, «il che comporterà inevitabili conseguenze sia in termini di ordinaria lotta all’evasione sia in termini retributivi per le lavoratrici e i lavoratori». Va ricordato che la Lombardia, prima regione d’Italia per pil prodotto e quindi pure in termini di gettito fiscale (spontaneo e accertato), ha confermato la sua leadership economica anche nella campagna di voluntary disclosure del 2015: un’istanza su due è stata infatti trasmessa da contribuenti lombardi (63.580 domande sulle 129.565 complessive), per un totale di attività estere emerse di 27 miliardi di euro e un gettito atteso di almeno 1,8 miliardi. Una mole di lavoro enorme, da completare per legge entro
C
il 31 dicembre 2016, che comporterà una brusca frenata dei controlli ordinari da attivare (va precisato che le attività in corso rimangono impregiudicate). Gli obiettivi assegnati alle Direzioni provinciali per il corrente anno segnano anche il «de prufundis» del redditometro: già spariti nel 2015 dagli obiettivi incentivati nelle Convenzioni con il Mef, gli accertamenti sintetici in programma sulle persone fisiche residenti in Lombardia sono appena 79, contro i 1.705 dell’anno precedente. Il calo medio a livello regionale è del 95%, con punte che arrivano all’azzeramento totale nelle province di Como, Lodi, Mantova, Milano 2 e Sondrio. Decremento significativo pure per gli accertamenti su piccole imprese e professionisti: se il budget 2015 prevedeva 14.155 lavorazioni, quello 2016 ne contempla 4.095. La riduzione è del 71%, con picchi del 96% nella Dp Monza e Brianza (da 1.300 a 50 accertamenti) e del 90% a Mantova (da 765 a 80), mentre le due Dp di Milano messe insieme passano da 4.000 a 1.400 accertamenti previsti (-65%).
I dati sul sito www.italiaoggi.it/ documenti
Come cambiano i controlli a Milano Budget 2015
Budget 2016
A) Accertamenti su imprese di medie dimensioni
750 (Dp1),
600 (Dp2)
500 (Dp1),
480 (Dp2)
B) Accertamenti nei confronti di soggetti diversi da grandi contribuenti e grandi imprese
7.170 (Dp1),
7.600 (Dp2)
1.225 (Dp1),
1.070 (Dp2)
Accertamenti su piccole imprese e professionisti
1.900 (Dp1),
2100 (Dp2)
600 (Dp1),
800 (Dp2)
70 (Dp1),
70 (Dp2)
15 (Dp1),
20 (Dp2)
5.000 (Dp1),
5.250 (Dp2)
600 (Dp1),
250 (Dp2)
Accertamenti con determinazione sintetica del reddito
200 (Dp1),
180 (Dp2)
10 (Dp1),
0 (Dp2)
C) Accertamenti ordinari imposte dirette, Iva, Irap (al netto della voluntary disclosure)
7.920 (Dp1),
8.200 (Dp2)
1.725 b(Dp1),
1.550 (Dp2)
Verifiche e controlli mirati nei confronti di medie imprese
145 (Dp1),
120 (Dp2)
110 (Dp1),
110 (Dp2)
Verifiche nei confronti di soggetti di piccole dimensioni e professionisti
40 8Dp1),
80 (Dp2)
15 (Dp1),
30 (Dp2)
Verifiche nei confronti di enti non commerciali
30 (Dp1),
20 (Dp2)
10 (Dp1),
0 (Dp2)
215 (Dp1),
220 (Dp2)
135 (Dp1),
140 (Dp2)
Accertamenti su enti non commerciali Accertamenti diversi da quelli su redditi d’impresa e lavoro autonomo
D) Totale verifiche E) Istanze voluntary disclosure 2016
6.263 (Dp1), 7.224 (Dp2)
Legenda: Dp1: Direzione provinciale 1; Dp2: Direzione provinciale 2; Budget: Numero di controlli da effettuare
La presa di posizione dei magistrati dell’Anm sul progetto di riforma del Pd
Rito tributario, no alla difesa da parte del commercialista DI
VALERIO STROPPA
N
o alla difesa dei contribuenti da parte dei commercialisti davanti a un organo di giustizia ordinario. No anche all’ipotesi di riservare per le cause fiscali magistrati professionali di già matura esperienza (almeno 8 anni), «laddove altre funzioni non meno complesse sono assegnate anche a magistrati onorari e togati di prima nomina». Sono queste due delle motivazioni con cui l’Anm, l’associazione cui aderisce circa il 90% della magistratura, manifesta la propria contrarietà alla proposta di legge di alcuni deputati Pd volta ad accorpare la giustizia tributaria in quella ordinaria (si veda ItaliaOggi del 20 aprile scorso). La proposta delega il governo a riformare l’assetto ordinamentale dei processi tributari, con la soppressione delle attuali Ctp e Ctr, l’istituzione di sezioni specializzate in ogni tribunale e la previsione di 750 giudici togati a tempo pieno, selezionati tra i magistrati in servizio almeno alla seconda valutazione di professionalità. «Desta perplessità la scelta di associare, nei modi e nei tempi, interventi che si differenziano per ampiezza e
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struttura quali le misure per la definizione del grave arretrato di contenzioso tributario pendente in Cassazione (circa il 40% dell’arretrato civile complessivo) e la soppressione della giurisdizione tributaria», osserva il Comitato direttivo centrale dell’Anm. In questo modo, infatti, «si ritarderebbe l’adozione delle prime che hanno, invece, l’urgenza più volte segnalata tra gli altri dal primo presidente della Corte». E per assorbire senza contraccolpi nella giustizia ordinaria 530 mila ricorsi fiscali pendenti più flussi da quasi 250 mila cause all’anno non basterebbero 750 nuovi
magistrati, ma servirebbero «l’integrale copertura delle vacanze attuali (superiori a 1.300) e la previsione di un aumento di organico di almeno 1.200 unità». Uno scenario tuttavia «incompatibile con il biennio indicato dal disegno di legge». È invece favorevole a spostare le cause fiscali nei tribunali l’Uncat (unione avvocati tributaristi), che in una delibera del 20 maggio 2016 ha tuttavia auspicato anche l’istituzione di appositi collegi arbitrali formati dai membri laici delle attuali commissioni per la gestione della mediazione tributaria.
Bar del circolo sempre commerciale La somministrazione di bevande e pasti posta in essere da un circolo ricreativo configura esercizio di attività commerciale, soggetta ad imposizione sul valore aggiunto. La Cassazione, con sent. 5154, depositata il 16/03/16, conferma le richieste del Fisco ribadendo il principio secondo il quale l’attività di bar e ristorante con somministrazione di bevande e alimenti verso pagamento di corrispettivi specifici svolta
da un circolo, anche se a favore dei propri associati, deve ritenersi attività di natura commerciale. I giudici di legittimità sottolineano come non sarebbe possibile concedere a tali enti di svolgere le medesime attività degli imprenditori commerciali senza sottoporli a un analogo trattamento fiscale, pena la creazione di uno squilibrio sul piano della concorrenza. Enrico Savio