N. 37101/12 R.G.N.R., al quale sono riuniti i proc. pen. n. 37119/12 R.G.N.R., 48376/12 R.G.N.R. e 38095/12 R.G.N.R.
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Roma
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -
AL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE presso il tribunale di Roma IL PUBBLICO MINISTERO
in persona del dottor Luca TESCAROLI VISTI visti gli atti del procedimento penale n. 37101/12 R.G.N.R., nei confronti di: 1. Gianfranco LANDE, nato a Roma, il 05.02.1962 e ivi residente in via Edoardo Arbib n. 4, di fatto domiciliato a Roma in Largo Messico n. 13 e con residenza estera a Londra, Grosvenor Square n. 48, difeso dagli avvocati di fiducia Salvatore Sciullo e Susanna CARRARO, con studio in Roma, via Crescenzio, n. 69, ivi elettivamente domiciliato, detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Civitavecchia, ubicaa in Civitavecchia (RM), in via Aurelia Nord Km 74,500. L’imputato ha nominato l’avvocato Federico SCIULLO nel procedimento riunito n. 48376/2012, in aggiunta all’avvocato Susanna CARRARO;
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2. Raffaella RASPI, nata a Roma, il 07.02.1963 e ivi residente in via di Villa Emiliani, n. 42, elettivamente domiciliata in via Vaccari, n. 3, allo stato sottoposta agli arresti domiciliari nell’ambito di altro procedimento penale, difesa dagli avvocati di fiducia Luigi LANUCARA e Michele SCOGNAMIGLIO, con studio in Roma, via Corso d’Italia, n. 19, elettivamente domiciliata presso detto studio; 3. Andrea RASPI, nato a Roma, il 11.11.1966 e ivi residente in via Costantino Morin, n. 1, elettivamente domiciliato in via Renato Cesarini, n. 30, difeso dall’avvocato di fiducia Sara Memola, con studio in Roma, in via Giorgio Scalia, n. 15, sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di altro procedimento; 4. Roberto TORREGIANI, nato a Roma il 04.02.1959 e ivi residente in via Giacinta Pezzana, n. 13, difeso dagli avvocato di fiducia Riccardo OLIVO e Nicola APA, con studio in Roma, via Eleonora Duse, n. 35, ivi elettivamente domiciliato; 5. Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, nato a Roma, il 28.08.1947 e ivi residente in via Bruno Buozzi, n. 82, difeso dall’avvocato di fiducia Mattia Maria LA MARRA, con studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4, con domicilio eletto in viale Bruno BUOZZI, n. 82, ove è ristretto agli arresti domiciliari per altro procedimento; 6. Paolo ANSELMI, nato a Genova, il 23.03.1961 e residente a Sutri (VT), via Trevignanese, n. 9, difeso dall’avvocato di fiducia Stefania DE ANGELIS, con studio in Roma, in via Carlo CONTI ROSSINI, n. 26, ivi elettivamente domiciliato; 7. Alessandro CALICCHIO, nato a Roma, il 25.06.1973 e ivi residente in via Campo Catino, n. 29, difeso dall’avvocato di fiducia Tiberio GULLUNI, del foro di Velletri, con studio in Roma, in via Luigi Settembrini, n. 30, ivi elettivamente domiciliato; 8. Gabriele DE ZORZI, nato a Roma, il 21.12.1961 e ivi residente in Via Poggio Catino, n. 23, difeso dall’avvocato di fiducia Michele LICATA, con studio legale in Roma, in via Lima, n. 35; 9. Carlo FABERI, nato a Roma, il 28.05.1960 e ivi residente in via Alessandro Fleming, n. 111, difeso dall’avvocato di fiducia Olivierio DE CAROLIS VILLARS, con studio legale in Roma, in via Bocca di Leone, n. 78, ivi elettivamente domiciliato; 10. Giuseppe GAMBACORTA, nato a Reggio Calabria, il 15.08.1964 e residente a Roma, via Cassia, n.691, difeso dagli avvocati Cesare
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PLACANICA, con studio in Roma, in Piazzale Clodio, n. 32, e Simone CICCOTTI, con studio in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62; 11. Elenita PENTINACA, nata a Roma, il 14.07.1970 e ivi residente in via Giulio Caccini, n. 1, difesa dall’avvocato di fiducia Olivierio DE CAROLIS VILLARS, con studio legale in Roma, in via Bocca di Leone, n. 78; 12. Micol PIPERNO, nata a Roma, il 13.06.1971 e ivi residente in via Alfredo Serranti, n. 13, difesa dall’avvocato di fiducia Francesco CAROLEO GRIMALDI, del foro di Roma, con studio in Roma, via Archimede n. 174, domiciliata presso detto studio; 13. Stefano SALVINI, nato a Roma, il 29.01.1960 e ivi residente, in via San Calepodio, n. 52, difeso dall’avvocato di fiducia Olivierio DE CAROLIS VILLARS, con studio legale in Roma, in via Bocca di Leone, n. 78, ivi elettivamente domiciliato; 14. Vincenzo AGLIETTI, nato a Roma, il 13.12.1952 e ivi residente, in via di Vigna Stelluti, n. 26, difeso dall’avvocato di fiducia Vincenzo SINOPOLI, con studio in Roma, in viale Angelico, n. 38, ivi elettivamente domiciliato; 15. Francesco GIUDICE, nato a Palermo, il 15.10.1947 e residente a Roma, via di Capo le Case, n. 3, difeso dagli avvocati di fiducia Fabrizio MERLUZZI e Giovanni ARICÒ, con studio in Roma, in via F. Nicolai, n. 16, ivi elettivamente domiciliato; 16. Franco PEDROTTI, nato a Povo (TN), il 20 agosto 1945, residente a Cerveteri (RM), in via Vitaliano Marini, n. 10, difeso dall’avvocato di fiducia Fabrizio Trenta del foro di Roma, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44, ivi elettivamente domiciliato.
RUOLI Gianfranco LANDE, quale: direttore della E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT
LIMITED - già iscritta al numero 190430, presso la camera di commercio irlandese;
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direttore e detentore di nr. 4.500 azioni delle nr. 5.000 azioni costituenti
il capitale sociale della E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED - già iscritta al numero 02514686, presso la camera di commercio del Regno Unito; amministratore e detentore del 60,61% delle azioni con diritto di voto
della DHARMA HOLDINGS SA, nonché presidente del consiglio d’amministrazione della stessa dal 22/09/2005; amministratore, revisore e persona avente qualità per firmare della
EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (SUISSE) S.A.; amministratore e detentore dell’1% di azioni con diritto di voto della
AGHARTI SA; presidente del consiglio di amministrazione EUROPÉENNE DE
GESTION PRIVÉE SA, società di diritto francese; ideatore
degli
strumenti
finanziari
(obbligazioni
DHARMA,
LONGBOW, etc.) strumentali all’offerta pubblica benché privi di reale consistenza economica (assenza di attivi patrimoniali idonei a garantire l’emissione del titolo), gestore del denaro raccolto a fronte della collocazione dei valori mobiliari - in particolare della quota parte trasferita all’estero, anche a beneficio, o per il tramite, di altri comparti societari del “gruppo”, ovvero al fine di effettuare la restituzione a clienti che chiedevano il disinvestimento, nel quadro di un disegno strategico, condiviso in larga parte con i sodali e, specificatamente, con TORREGIANI - presso numerosissimi clienti, di volta in volta, nelle sedi di Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 15, e (non dichiarate) via Bocca di Leone, n. 32, e via Luciani (negli uffici di CASTELLACCI DE VILLANOVA), ovvero presso le abitazioni o gli uffici dei clienti, nonchè promotore “personalmente” della collocazione dei suddetti
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valori mobiliari, mediante attività di raccolta e sottoscrizione di contratti di investimento e di consulenza in materia di investimenti;
Roberto TORREGIANI, quale: amministratore della EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT
LIMITED - già iscritta al numero 190430 della camera di commercio irlandese; amministratore
della
E.I.M.
EUROPEAN
INVESTMENTS
MANAGEMENT LIMITED - già iscritta al numero 02514686 della camera di commercio Regno Unito; delegato a operare sui rapporti bancari nnrr. 3001070 e 149884, accesi
presso CARISPAQ, intestati alla E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT INC. - iscritta al numero LP003731 della camera di commercio del Regno Unito; promotore finanziario (con intermediario di riferimento la CV Elvisim
S.p.A.) iscritto all’Albo dei Promotori dall’11/03/1992 al 1/12/1999 (cancellato per omesso pagamento) e dal 18/03/2010 al 27/09/2011 (cancellato definitivamente, con delibera n. 340, per omesso pagamento), esercente “personalmente” e professionalmente l’attività di offerta fuori sede di servizi d’investimento e di consulenza in materia d’investimenti e di raccolta di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti;
Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, quale: amministratore
della
E.I.M.
EUROPEAN
INVESTMENTS
MANAGEMENT LIMITED - già iscritta al numero 190430 della camera di commercio irlandese;
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promotore finanziario (con intermediario di riferimento la CV Elvisim
S.p.A.), iscritto all’Albo dei Promotori dall’11/03/1992 al 21/12/2011 (cancellato, con delibera n. 370, per omesso pagamento), esercente “personalmente” e professionalmente attività di raccolta di risparmio mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti;
Raffaella RASPI, quale: rappresentante
fiscale
in
Italia
della
E.I.M.
EUROPEAN
INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED - già iscritta al numero 190430 della camera di commercio irlandese; direttore generale della EUROPEENNE DE GESTION PRIVÈE S.A.; gestore dei fondi EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENTS
LIMITED e KARLA DERIVATIVES STRATEGIES FUND; amministratore della sede secondaria della DHARMA HOLDINGS SA,
dal 02.03.2009 al 29.07.2010, ubicata a Roma in Viale di Villa Grazioli, n. 15; esercente “personalmente” e professionalmente attività di raccolta di
risparmi mediante sottoscrizione di contratti di investimento e di consulenza in materia di investimenti con diversi clienti/investitori;
Andrea RASPI, quale: amministratore della EUROPEENNE DE GESTION PRIVÈE S.A. e
rappresentate fiscale di tale società in Italia e referente legale, procedurale e di conformità alle norme dalla costituzione al 7 Luglio 2010; amministratore e rappresentante della DHARMA HOLDINGS S.A.
dalla costituzione al 7 Luglio 2010;
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amministratore e rappresentante fiscale della AGHARTI S.A.; amministratore della sede secondaria della DHARMA HOLDINGS SA,
dal 02.03.2009 al 29.07.2010, ubicata a Roma in Viale di Villa Grazioli, n. 15:
esercente “personalmente” e professionalmente attività di raccolta di risparmio mediante sottoscrizione di contratti di investimento e di consulenza in materia di investimenti con diversi clienti/investitori;
Paolo ANSELMI, quale direttore commerciale della EGP/responsabile dei promotori, iscritto all’Albo dei Promotori dal 1/06/1999 - delibera n. 11992, con intermediario di riferimento la Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.;
Alessandro CALICCHIO, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 27/04/2004 (delibera n. 14526);
Gabriele DE ZORZI, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 28/12/2005 (delibera n. 15264) al 27/09/2011 (cancellato con delibera n. 341, per omesso pagamento), con intermediario di riferimento la Europeenne de Gestion Privee S.A.;
Carlo FABERI, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 4/08/1998 (delibera n. 11564), con intermediario di riferimento la UBS Global Asset Management (Italia) S.p.A.; Giuseppe GAMBACORTA, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 4/03/2008 (delibera n. 16365), con intermediario di riferimento la Banca Mediolanum S.p.A.;
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Micol PIPERNO, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 25/11/2003 (delibera n. 14326), con intermediario di riferimento la Europeenne de Gestion Privee S.A.;
Stefano SALVINI, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 14/10/1992 (delibera n. 6539) al 27/12/2002 (cancellato, con delibera n. 13879), con intermediario di riferimento la CS Elvisim S.p.A.;
Pasquale ALBANESE, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 11/03/1992 (delibera n. 6035), con intermediario di riferimento la CS Elvisim S.p.A.;
Francesco GIUDICE, quale promotore finanziario iscritto all’Albo dei Promotori dal 5/05/1999 (delibera n. 11953), con intermediario di riferimento la AZ Investimenti Sim S.p.A.;
Elenita PENTINACA, quale promotore finanziario “di fatto” delle società accomunate dall’acronimo “E..I.M.”, della E.G.P. S.A., della DHARMA HOLDINGS S.A. e della LONGBOW FINANCE S.A.;
Vincenzo AGLIETTI, quale promotore finanziario “di fatto” della DHARMA HOLDINGS S.A. e della LONGBOW FINANCE S.A.
A) Truffe ai danni di clienti-investitori Truffe aggravate nell’ambito dell’attività di abusiva intermediazione mobiliare gestita dalle società del “gruppo” E.I.M. / DHARMA e/o dalla
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succursale italiana della società regolarmente abilitata in Francia, denominata E.G.P.
1) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
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analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale
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venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile a LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente;
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nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avviato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e
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rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 3.918.359,53, che, in particolare, si riferisce a: Aronne ARBIB per un importo non inferiore a Euro 1.949.160,00; Annalisa LIBERTI per un importo non inferiore a Euro 105.284,00; Giancarlo PAGLIA per un importo non inferiore a Euro 565.320,00; Maria Pia PAOLANTONI per un importo non inferiore a Euro 233.300,34; Claudia ROMAGNOLI per un importo non inferiore a Euro 94.563,00; Raffaella Silvia ROMAGNOLI per un importo non inferiore a Euro 97.398,21; Rosalba SPAGNA per un importo non inferiore a Euro 345.818,00; Marina SPINA per un importo non inferiore a Euro 147.410,00; Maria Teresa TROMBETTA per un importo non inferiore a Euro 210.237,98; Marina VICARIO per un importo non inferiore a Euro 169.868,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
2) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
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poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
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analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
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facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per
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rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nello stipulare, in alcuni casi, con la E.G.P. S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Gianfranco LANDE, un formale contratto preliminare, con cui la società riconosceva il debito nei confronti del cliente / investitore, impegnandosi fittiziamente a soddisfare lo stesso entro giorni sette (con una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni girono di ritardo) e contestualmente ad acquistare gli strumenti finanziari dal cliente/investitore; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 5.462.121,23, che, in particolare, si riferisce a: Valeria BLANCHI DI ROASCIO e Francesco IMPERIALI per un importo non inferiore a Euro 2.265.804,93; Fabio MACCARONI per un importo non inferiore a Euro 30.000,00; Alessio MENEGHINI, Angelo MENEGHINI e Sergio MENEGHINI per un importo non inferiore a Euro 3.166.316,30. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011. 3) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Roberto TORREGIANI
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del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni a selezionati investitori di somme di gran lunga superiori al capitale investito e rimborsi parziali di quanto consegnato a taluni clienti; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale
17
ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc., già iscritta al numero LP003731, diversa da quella egualmente denominata (E.I.M. Ltd), con le quali venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata
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all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.;
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nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 41.484.774,06, che, in particolare, si riferisce a: Gabriella ADAMI e Augusto MASSARELLI per un importo non inferiore a Euro 88.399,83; Federica ALBERINI BUTORI per un importo non inferiore a Euro 68.162,00; Riccardo
ALOISI
per
un
importo
non
inferiore
a
Euro
74.764,31; Alessandro AMERO D’ASTE STELLA per un importo non inferiore a Euro 527.287,14; Stefano Maria ASSETTATI per un importo non inferiore a Euro 928.777,69; Mario AULETTA per un importo non inferiore a Euro 1.040.725,98; Adriana BEMBINA per un importo non inferiore a Euro 116.616,00; Paola BENEDETTI per un importo non inferiore a Euro 309.243,75; Gabriella BERTI per un importo non inferiore a Euro 275.000,00; Luigi BERTI e Valentina BERTI per un importo non inferiore a Euro 308.660,72; Arturo BIANCO per un importo non inferiore a Euro 84.101,43;
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Mario Vittorio BIASCO per un importo non inferiore a Euro 15.244,00; Giovanni BISCEGLIA per un importo non inferiore a Euro 201.135,00; Francesca BOLOGNESI per un importo non inferiore a Euro 12.591,00; Mario BONACINI BAGNOLI per un importo non inferiore a Euro 107.912,00; Anna Laura CALICCHIO per un importo non inferiore a Euro 179.009,00; Giancarlo CALICCHIO per un importo non inferiore a Euro 1.241.926,00; Vincenzina CAMATO per un importo non inferiore a Euro 125.506,64; Mirella CAMILLETTI e Fiammetta ALOISI per un importo non inferiore a Euro 43.172,53; Diana Berta Vincenta CASQUINO ARCAYA e Eulalia Emilia CASQUINO DE ARCAYA per un importo non inferiore a Euro 75.495,11; Adele Francesca Maria CELLA per un importo non inferiore a Euro 68.432,72; Manlio CERSOSIMO per un importo non inferiore a Euro 175.000,00; Alessandra CHIRIVINO per un importo non inferiore a Euro 435,468,00; Amelia CONTI per un importo non inferiore a Euro 208.794,00; Massimo CONTI per un importo non inferiore a Euro 437.575,00; Laura COPPA per un importo non inferiore a Euro 1.697.106,99; Claudio DE ANGELIS per un importo non inferiore a Euro 42.257,00; Giacinta DE ANGELIS per un importo non inferiore a Euro 27.613,00; Fabio DE GRENET e Mario DE GRENET per un importo non inferiore a Euro 516.369,67; Felice DE MARIA per un importo non inferiore a Euro 20.974,00;
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Lelia DE MARIA per un importo non inferiore a Euro 894.697,00; Silvana DE MARIA per un importo non inferiore a Euro 64.593,00; Linda DE ROSA per un importo non inferiore a Euro 13.652,00; Ruggero DEODATO per un importo non inferiore a Euro 141.788,85; Claudia DEROSSI per un importo non inferiore a Euro 193.751,40; Silvana DEROSSI per un importo non inferiore a Euro 220.582,18; Mario DI BATTISTA per un importo non inferiore a Euro 83.810,35; Lucia DI BELARDINO per un importo non inferiore a Euro 122.713,52; Sabatina DI LUDOVICO per un importo non inferiore a Euro 255.744,08; Carlo FACCINI, Cinzio FACCINI, Rosaria FACCINI e Maria Teresa FACCINI per un importo non inferiore a Euro 1.945.329,83; Ernesto FIA e Marco FIA per un importo non inferiore a Euro 188.892,00; Riccardo FICORONI e Stefano FICORONI per un importo non inferiore a Euro 46.568,00; Maria Luisa FILIPPI per un importo non inferiore a Euro 744.182,93; Gigliola FLORES DI ARCAIS e Alberto MANDRACCHIA per un importo non inferiore a Euro 1.080.076,29; Laura FRANCESCHINI per un importo non inferiore a Euro 39.979,00; Calogero FRANCO per un importo non inferiore a Euro 110.238,16; Carmela FRANCO per un importo non inferiore a Euro 541.332,00; Maria Pia FRANCO per un importo non inferiore a Euro 27.471,62; Renzo FUMENTI per un importo non inferiore a Euro 569.612,78; Claudio GARAGRO per un importo non inferiore a Euro 26.368,45; Francesca GARGARO per un importo non inferiore a Euro 194.709,59; Carlo GAROFANI per un importo non inferiore a Euro 167.304,02;
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Michele GAROFANI per un importo non inferiore a Euro 74.700,00; Michele GIANGUALANO per un importo non inferiore a Euro 52.733,38; Patrizia GIULII CAPPONI per un importo non inferiore a Euro 120.324,00; Pier GIULII CAPPONI per un importo non inferiore a Euro 67.666,00; Rosella GUIDOTTI per un importo non inferiore a Euro 40.222,00; Paolo GUZZANTI e Graziella BALDUCCI per un importo non inferiore a Euro 306.611,00; Federico GUZZO per un importo non inferiore a Euro 13.595,00; Giuseppe GUZZO e Rosa Anna SACCO per un importo non inferiore a Euro 243.868,18; Annarita IALONGO per un importo non inferiore a Euro 124.459,56; Gaetano IMPARATO per un importo non inferiore a Euro 310.116,00; Angelina INNAMORATO per un importo non inferiore a Euro 405.789,00; Edoardo Maria Giovanni LA FICARA per un importo non inferiore a Euro 182.419,32; Maria Rosaria Concetta LA FICARA per un importo non inferiore a Euro 339.598,18; Roberto LAMBOGLIA per un importo non inferiore a Euro 41.898,82; Elisabetta LATTANZI e Andrea COMPAGNUCCI per un importo non inferiore a Euro 27.930,67; Monica LELLI e Anna Maria BOTTECCHIA per un importo non inferiore a Euro 212.378,48; Fabio LETIZI per un importo non inferiore a Euro 120.454,36; Lidia Maria LIGUORI e Felice NICOLAZZO per un importo non inferiore a Euro 1.001.648,00;
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Maria Pia LIONETTI e Paolo SPINOGLIO per un importo non inferiore a Euro 506.700,00; Guglielmo MAGALDI e Silvana STEGAGNINI per un importo non inferiore a Euro 156.843,61; Luigi Emilio MANDRACCHIA per un importo non inferiore a Euro 841.851,50; Letizia MANNOCCHI per un importo non inferiore a Euro 197.851,00; Miranda MARCHESINI per un importo non inferiore a Euro 53.698,29; Marianna MARINI MARINI per un importo non inferiore a Euro 201.873,66; Valerio MORETTI per un importo non inferiore a Euro 40.632,00; Mario MORMINO e Paola CASINI per un importo non inferiore a Euro 114.657,02; Mirella OCCHIONERO per un importo non inferiore a Euro 172.187,00; Geralda OSSELLA e Gloria Helene VON HEUDUCK per un importo non inferiore a Euro 167.623,41; Lucilla PALMIERI per un importo non inferiore a Euro 514.320,00; Pietro PANZINI per un importo non inferiore a Euro 81.073,00; Giuliana PAPANDREA per un importo non inferiore a Euro 38.455,00; Sabatino PAPANDREA per un importo non inferiore a Euro 77.854,00; Piera PASCHERO, Rosa CAMERARO e Massimiliano AFFENITA per un importo non inferiore a Euro 1.100.897,94; Maria Onorina PEZZI per un importo non inferiore a Euro 138.024,40; Giampiero PIOVANI per un importo non inferiore a Euro 81.870,39; Rolando PITISCI per un importo non inferiore a Euro 87.412,00; Laura PRIMICERI per un importo non inferiore a Euro 29.507,00; Rosina PULITINI per un importo non inferiore a Euro 54.510,00;
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Fausto QUAGLIARINI per un importo non inferiore a Euro 67.635,95; Francesco RICCI per un importo non inferiore a Euro 1.829.161,29; David RIONDINO per un importo non inferiore a Euro 1.365.912,98; Ruggiero RIZZITELLI per un importo non inferiore a Euro 5.132.406,95; Patrizio Paolo ROMANO per un importo non inferiore a Euro 151.526,00; Silvana Rita ROSSI per un importo non inferiore a Euro 267.807,00; Pasquale SACCO per un importo non inferiore a Euro 422.329,00; Elettra SALVADORI per un importo non inferiore a Euro 23.509,00; Francesca SALVATI per un importo non inferiore a Euro 174.878,00; Anna SCURTI per un importo non inferiore a Euro 630.661,54; Maria Antonietta SEDERINO per un importo non inferiore a Euro 52.726,50; Sergio SILVANI per un importo non inferiore a Euro 199.720,66; Antonina SOLANO per un importo non inferiore a Euro 398.500,44; Sebastiana SOLANO per un importo non inferiore a Euro 117.540,00; Amalia SORRENTINO per un importo non inferiore a Euro 198.885,00; Mario SPEDALETTI per un importo non inferiore a Euro 980.813,00; Rosa SPINA per un importo non inferiore a Euro 73.307,00; Federico SPINOGLIO per un importo non inferiore a Euro 74.500,00; Francesco SPINOGLIO per un importo non inferiore a Euro 725.705,00; Caterina SPOLETINI per un importo non inferiore a Euro 274.504,00; Alessandro TABOCCHINI per un importo non inferiore a Euro 65.511,27;
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Vladimiro TABOCCHINI per un importo non inferiore a Euro 541.502,00; Eleonora TACCONI e Massimo CANTATRIONE per un importo non inferiore a Euro 475.515,94; Antonella TEMPERA per un importo non inferiore a Euro 78.654,00; Sabina TOCCACELI per un importo non inferiore a Euro 98.791,00; Alessandra TRINCA per un importo non inferiore a Euro 248.186,47; Maria Cristina TRINCA per un importo non inferiore a Euro 262.391,20; Maria Assunta VALENTE per un importo non inferiore a Euro 25.563,00; Tommaso Domenico VALENTE per un importo non inferiore a Euro 54.757,00; Luca VECCHIETTI per un importo non inferiore a Euro 13.867,53; Giovanni Francesco VISCO per un importo non inferiore a Euro 46.908,00; Paola VIVIAN per un importo non inferiore a Euro 76.753,14; Remo ZANNONI per un importo non inferiore a Euro 60.470,68; Paolo ZILERI DAL VERME e Lavinia ASSETTATI per un importo non inferiore a Euro 705.622,60. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
4) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater”
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Roberto TORREGIANI del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente
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rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste
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derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere, ad alcuni clienti, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 9.070.940,95, che, in particolare, si riferisce a: Massimo AGOSTINI per un importo non inferiore a Euro 142.500,00; Teresa ANTOGNOLI per un importo non inferiore a Euro 154.430,00; Grazia Maria BALDUCCI per un importo non inferiore a Euro 267.062,76; Laura BALDUCCI per un importo non inferiore a Euro 400.000,00; Sandro BALDUCCI per un importo non inferiore a Euro 2.129.996,40; Lucia BOLOGNESI per un importo non inferiore a Euro 273.142,18;
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Giordano CAINI per un importo non inferiore a Euro 2.535,91; Daniele CALICCHIO per un importo non inferiore a Euro 4.758,00; Roberto CANDIDO per un importo non inferiore a Euro 44.449,26; Gabriella CAO PINNA e Stefano VINCENZI per un importo non inferiore a Euro 5.000,00; Samantha Anna Maria DE GRENET per un importo non inferiore a Euro 260.189,00; Renata DELLA SANTA per un importo non inferiore a Euro 40.819,99; Stephanie Martino DI BELARDINO (THE MARTINO Trust) per un importo non inferiore a Euro 427.228,40; Francesca FERRARI e Luigi STROPPA per un importo non inferiore a Euro 134.805,55; Vito GIANNETTA per un importo non inferiore a Euro 94.003,00; Isabelle GARNON per un importo non inferiore a Euro 12.600,00; Vincenzo IPPOLITO per un importo non inferiore a Euro 5.079,37; Laura LILLI per un importo non inferiore a Euro 392.508,38; Giuseppe LOBEFARO per un importo non inferiore a Euro 33.000,00; Carlo LORITO per un importo non inferiore a Euro 12.000,00; Pietro LUCIDI per un importo non inferiore a Euro 45.251,60; Domenico Luigi MARCHISELLI per un importo non inferiore a Euro 12.000,00; Marco MOLTENI per un importo non inferiore a Euro 36.000,00; Maria
Silvana
PALAZZOLO,
Marcella
PALAZZOLO,
Paolo
PALAZZOLO e Guido PALAZZOLO per un importo non inferiore a Euro 110.740,00; Roberto POLZELLI e Maria Emanuela MALAGGESE per un importo non inferiore a Euro 252.100,70 Andrea QUAGLIERI per un importo non inferiore a Euro 49.383,76;
30
Rosanna RUSSI per un importo non inferiore a Euro 12.000,00; Graziano SANTONI e Piera DOMINICI per un importo non inferiore a Euro176.225,04; Emanuela SAPUPPO, Cesare SANSONI e Francesco THAU per un importo non inferiore a Euro 2.897.773,45; Cristiano SCALABRELLI per un importo non inferiore a Euro 143.000,00; Clara SIMEONI e Maura COGNOLI per un importo non inferiore a Euro 50.872,20; Valerio Roberto TOMMASINO per un importo non inferiore a Euro 431.486,00; Savino ZIPPONE per un importo non inferiore a Euro 18.000,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
5) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Roberto TORREGIANI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
31
nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni a selezionati investitori di somme di gran lunga superiori al capitale investito e rimborsi parziali di quanto consegnato a taluni clienti; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB);
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nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc., già iscritta al numero LP003731, diversa da quella egualmente denominata (E.I.M. Ltd), con le quali venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti
33
precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti;
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e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 3.303.459,51, che, in particolare, si riferisce a: Bruno ANELLI per un importo non inferiore a Euro 421.019,67; Fabio CALENDA e Teresa ROSENFELD ABBY per un importo non inferiore a Euro 696.416,95; Pasquale LA FICARA ed Elena OCELLO per un importo non inferiore a Euro 671.992,50; Margherita MORIGI e Valentina MORIGI per un importo non inferiore a Euro 1.120.707,16; Ines MORMINO e Antonio DURANDO per un importo non inferiore a Euro 328.893,23; Maria Vittoria SACCO per un importo non inferiore a Euro 64.430,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
6) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Roberto TORREGIANI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
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poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel presentarsi come soggetti legittimati ad agire sul mercato finanziario, anche sfruttando la credibilità fittiziamente acquisita con analoghe precedenti operazioni delle compagini societarie di cui trattasi e il ruolo rivestito da Gianfranco LANDE e Roberto TORREGIANI in seno alle compagini societarie E.I.M.; nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione determinata da società accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dalla investitrice GUZZANTI; nel comunicare e attestare rendimenti elevatissimi maturati (si vedano, a titolo esemplificativo, le rendicontazioni inviate via e-mail alla dott.ssa Marisa CALCAGNI, commercialista della GUZZANTI), nel caso di specie rendicontando un saldo del patrimonio mobiliare investito, alla data del 1 giugno 2010, pari a Euro 841.182,44 (mentre il saldo residuo, a tale data, in conto capitale era di soli Euro 157. 114,00), rendimento sul quale, nel corso degli anni, l’investitrice effettuava le dichiarazioni fiscali e versava le relative imposte in Italia; nel liquidare somme, ogniqualvolta GUZZANTI ne faceva richiesta, a dimostrazione del buon andamento dell’investimento; in particolare, venivano liquidati 120.000,00 Euro nel 2003, 100.000,00 Euro nel 2006, 70.000,00 Euro nel 2007 e 90.000,00 Euro nel 2008, per un totale di 380.000,00 Euro;
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e così si appropriavano di una somma non inferiore a Euro 225.114,00, di cui Euro 157.114,00 – somma ricavabile dalla differenza tra quanto complessivamente investito dall’investitrice GUZZANTI (537.114,00 Euro) e quanto a lei restituito, a fronte di sue richieste (380.000,00 Euro) – a seguito degli investimenti effettuati dalla querelante presso la filiale italiana delle compagini societarie, costituenti di fatto un unico “soggetto economico” trasversale - portatore di una mutevole denominazione sociale (Ltd inglese, Ltd irlandese, Inc. inglese), di fatto riconducibile all’acronimo E.I.M. - non abilitato allo svolgimento di servizi e attività d’investimento e di gestione collettiva del risparmio e Euro 68.000,00 versate all’Erario dalla GUZZANTI, a titolo di imposta sui rendimenti / plusvalenze asseritamente maturati di anno in anno. Con l’aggravante di aver cagionato alla persone offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
7) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Raffaella RASPI del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti
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formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni a selezionati investitori di somme di gran lunga superiori al capitale investito e rimborsi parziali di quanto consegnato a taluni clienti; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di
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fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.;
39
nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 144.714,94, che, in particolare, si riferisce a: Roberto MARINO per un importo non inferiore a Euro 76.424,94; Rosa SINOPOLI per un importo non inferiore a Euro 68.290,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
8) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Raffaella RASPI del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd]
40
- con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”;
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nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali
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veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 310.436,59, che, in particolare, si riferisce a: Annita BIAGINI per un importo non inferiore a Euro 1.005,34; Gaia BURBA, Piero TONIOLO e Valerio TONIOLO per un importo non inferiore a Euro 48.019,85; Edoardo CUCINIELLO per un importo non inferiore a Euro 19.108,91; Giulia CUCINIELLO per un importo non inferiore a Euro 29.361,27; Giulio GHIA per un importo non inferiore a Euro 53.652,00; Francesca PALAZZI per un importo non inferiore a Euro 29.112,34; Fabrizio SAGNOTTI per un importo non inferiore a Euro 25.000,00; Immacolata SCIASCIA per un importo non inferiore a Euro 18.081,79; Vanina TORNELLO e Maria Anna SANSONE per un importo non inferiore a Euro 87.095,09. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
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9) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Raffaella RASPI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni a selezionati investitori di somme di gran lunga superiori al capitale investito e rimborsi parziali di quanto consegnato a taluni clienti;
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nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc., già iscritta al numero LP003731, diversa da quella egualmente denominata (E.I.M. Ltd), con le quali venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo
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d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto,
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in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 4.266.469,91, che, in particolare, si riferisce a: Giovanni BRONZINI per un importo non inferiore a Euro 54.196,00; Rita CAVALLI per un importo non inferiore a Euro 710.972,35; Giuliano DE RISI per un importo non inferiore a Euro 276.906,53; Fulvio FORTI per un importo non inferiore a Euro 39.203,42; Emilia GUATIERI per un importo non inferiore a Euro 537.049,00; Gelsomina GUATIERI per un importo non inferiore a Euro 1.648.480,00; Doretta GUATIERI per un importo non inferiore a Euro 542.470,00; Maura MISITI, Silvana PRISCO e Raffaello SAMBIAGIO per un importo non inferiore a Euro 356.983,00; Alberto PELLEGRINI per un importo non inferiore a Euro 47.608,61; Barbara VOZZI per un importo non inferiore a Euro 52.601,00.
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Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
10) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini
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“European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella,
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egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 988.554,62, che, in particolare, si riferisce a: Ida BASSIGNANO per un importo non inferiore a Euro 200.887,77; Marta CASINI per un importo non inferiore a Euro 582.000,00;
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Lucia FERRARI per un importo non inferiore a Euro 150.000,00; Laura GUGLIELMINI per un importo non inferiore a Euro 55.666,85. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
11) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Andrea RASPI del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr.
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32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga
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superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel prospettare al sig. PINTO, da parte di Andrea RASPI, che il capitale era al sicuro e che non avrebbe corso alcun rischio; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore PINTO Maurizio un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 93.821,28. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
12) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Andrea RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
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nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con
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mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti;
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nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
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GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori MALPIGHI Daniela e RADICE Stefania un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 6.364.946,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
13) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
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nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni a selezionati investitori di somme di gran lunga superiori al capitale investito e rimborsi parziali di quanto consegnato a taluni clienti; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB);
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nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc., già iscritta al numero LP003731, diversa da quella egualmente denominata (E.I.M. Ltd), con le quali venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di
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investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida
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dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 27.494.250,10, che, in particolare, si riferisce a: Francesca ADREANI per un importo non inferiore a Euro 134.417,00; Amleto BONFIGLI per un importo non inferiore a Euro 553.040,92; Eleonora BONICELLI per un importo non inferiore a Euro 793.095,74; Maria BORMIOLI per un importo non inferiore a Euro 625.654,91; Vera Friedel BURGER per un importo non inferiore a Euro 1.579.080,51; Roberta CANTALUPO e Stefano LAZZARI per un importo non inferiore a Euro 325.579,34; Cristina CIOCCHETTI per un importo non inferiore a Euro 538.964,75; Aldo CITTI e Fabio CITTI per un importo non inferiore a Euro 402.060,48; Marina CURCIO per un importo non inferiore a Euro 1.312.779,13; Francesca DE CECCO per un importo non inferiore a Euro 518.340,00; Daniele DE GRANDIS per un importo non inferiore a Euro 324.005,54; Margherita Anna DE STASIO RENDOLA per un importo non inferiore a Euro 108.217,00; Alvise DEGANELLO per un importo non inferiore a Euro 407.102,18; Nicola DEL ROSCIO per un importo non inferiore a Euro 5.689.529,33; Alfredo DENNI per un importo non inferiore a Euro 482.299,16; Antonio DENNI per un importo non inferiore a Euro 668.062,45;
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Enrico DENNI per un importo non inferiore a Euro 19.229,85; Daniela FASOLO e Gianfranco FANCELLO SERRA per un importo non inferiore a Euro 281.627,00; Marzia FERRARI per un importo non inferiore a Euro 141.200,38; Antonio FUGAZZA per un importo non inferiore a Euro 42.380,00; Paola GAETANI per un importo non inferiore a Euro 140.579,37; Gloria GAVAGNIN per un importo non inferiore a Euro 296.907,00; Cinzia Maurizia Teresa GHIGLIOTTI per un importo non inferiore a Euro 193.115,00; Liliana GRAZIOLI per un importo non inferiore a Euro 399.488,00; Antonello GROSSI per un importo non inferiore a Euro 1.423.159,00; Valeria LAPENNA per un importo non inferiore a Euro 392.882,75; Francesca Federica MAIRA e Elisa FALETRA per un importo non inferiore a Euro 174.699,46; Vincenzo MANZO per un importo non inferiore a Euro 445.188,08; Chiara MAZZA e Rita MAZZA per un importo non inferiore a Euro 1.255.520,87; Alessandro MONTANARI per un importo non inferiore a Euro 115.069,77; Germana MONTEVERDE per un importo non inferiore a Euro 345.011,00; Roberto MOROLI per un importo non inferiore a Euro 209.321,95; Gustavo ORSINI per un importo non inferiore a Euro 351.149,00; Chantal PERSONE’, Flavia PERSONE’ e Maria Luisa CALABI per un importo non inferiore a Euro 436.892,28; Giovanna PETRUCCI, Luigi MARONI PONTI e Lina ORIGONI per un importo non inferiore a Euro 1.413.691,78; Maria Onorina PEZZI per un importo non inferiore a Euro 138.024,40;
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Alessandra PIPERNO, Matteo PIPERNO e Claudio PIPERNO per un importo non inferiore a Euro 449.162,38; Mario PISAPIA per un importo non inferiore a Euro 276.726,39; Fabio PISCOPO per un importo non inferiore a Euro 355.016,56; Giampaolo ROSSI per un importo non inferiore a Euro 111.942,00; Giampiero RUZZETTI per un importo non inferiore a Euro 294.364,00; Raffaello SANTI per un importo non inferiore a Euro 106.811,75; Angelo SCHIANO per un importo non inferiore a Euro 1.355.774,27; Marco STERNINI per un importo non inferiore a Euro 719.315,37; Carlo VANZINA per un importo non inferiore a Euro 400.000,00; Enrico VANZINA per un importo non inferiore a Euro 631.534,00; Maria Elena VITIELLO per un importo non inferiore a Euro 116.238,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
14) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
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poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
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analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per
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rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 23.396.569,57, che, in particolare, si riferisce a: Purification ALVAREZ per un importo non inferiore a Euro 199.557,71; Fiorenza ANDREONI per un importo non inferiore a Euro 108.000,00; Livia ANTONELLI per un importo non inferiore a Euro 149.760,00; Francesco ARTUSO per un importo non inferiore a Euro 50.000,00; Mario BARCAROLI per un importo non inferiore a Euro 61.275,38; Evaristo BERTONE per un importo non inferiore a Euro 454.159,00; Bianca BRAGATO per un importo non inferiore a Euro 40.645,69; Angelo BUCARELLI per un importo non inferiore a Euro 387.995,26; Antonio CACACE per un importo non inferiore a Euro 251.433,76; Domenico CARDONE, Salvatore CARDONE, Giovanna CARDONE, Maria
Rosaria
CARDONE,
Cristiana
CIVITELLA,
Milena
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FORNACIARI, Stefano MALATESTA, Carmela MORBEGNO per un importo non inferiore a Euro 602.509,26; Giacometta COLELLI per un importo non inferiore a Euro 189.131,53; Letizia CUNEO per un importo non inferiore a Euro 348.174,33; Niccolo’ D’AQUINO DI CARAMANICO per un importo non inferiore a Euro 60.187,50; Marco DE FAZI per un importo non inferiore a Euro 127.496,22; Walter DE FAZI per un importo non inferiore a Euro 315.000,00; Giovanna DEODATO per un importo non inferiore a Euro 1.259.353,97; Laura DI MONTANARA per un importo non inferiore a Euro 147.500,00; Marcella Angelina Nicoletta FICHERA per un importo non inferiore a Euro 1.241.594,11; Giovanni FRIGGERI per un importo non inferiore a Euro 33.075,99; Armando GABRIELLI per un importo non inferiore a Euro 717.558,86; Luigi GIULIANI per un importo non inferiore a Euro 228.707,40; Luigi Gilberto Andrea GORASSINI e Annie GORASSINI per un importo non inferiore a Euro 1.721.042,85; Giovanna GRANATI per un importo non inferiore a Euro 138.033,97; Nicolina LOI per un importo non inferiore a Euro 76.171,85; Angela Maria MAFFERRI per un importo non inferiore a Euro 40.666,68; Roberta MARCELLINO per un importo non inferiore a Euro 168.672,15; Giacomella MILESI FERRETTI per un importo non inferiore a Euro 936.036,06;
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Nicoletta MONGINI per un importo non inferiore a Euro 189.619,00; Alessandra MONTI per un importo non inferiore a Euro 115.069,77; Alessandra NADALI per un importo non inferiore a Euro 44.396,78; Luigi NEBIOLO per un importo non inferiore a Euro 247.523,48; Franca NEUSCHULER per un importo non inferiore a Euro 715.577,63; Riccardo NEUSCHULER per un importo non inferiore a Euro 6.245.550,62; Franco NOVELLI per un importo non inferiore a Euro 125.000,00; Pier Giorgio PALADINO, Pier Filippo PALADINO e Maria Ludovica PAPI per un importo non inferiore a Euro 403.456,20; Dario PARISE per un importo non inferiore a Euro 139.949,51; Gloria PASQUAZI per un importo non inferiore a Euro 201.004,58; Lauretta PATTI per un importo non inferiore a Euro 35.888.00; Maria Gabriella PATTI per un importo non inferiore a Euro 37.881,29; Anna PENDE per un importo non inferiore a Euro 201.304,70; Giorgio PROIA per un importo non inferiore a Euro 255.649,32; Anna Maria PROIETTI per un importo non inferiore a Euro 15.033,27; Donatella RUBBIANI per un importo non inferiore a Euro 3.387.540,39; Claudia RUSPOLI per un importo non inferiore a Euro 230.000,00; Maria Alessandra RUSSO, Nantia Gkampriele POTAMIANOU e Piera STUBER per un importo non inferiore a Euro 52.000,00;
Livia SAVIGNONI per un importo non inferiore a Euro 31.472,42;
Rosa SESSA per un importo non inferiore a Euro 50.00,00; Daniela STERNINI per un importo non inferiore a Euro 110.416,12; Susanna TUDINI per un importo non inferiore a Euro 84.953,82;
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Giancarlo UMNANI RONCHI per un importo non inferiore a Euro 251.560,45; Corrado VELLA per un importo non inferiore a Euro 103.134,27; Francesco Saverio VITIELLO per un importo non inferiore a Euro 68.848,44. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
15) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
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Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità
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riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno
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asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo;nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
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GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 3.325.638,87, che, in particolare, si riferisce a: Franca CIABATTINI per un importo non inferiore a Euro 214.715,00; Adalberto FALCIOLA per un importo non inferiore a Euro 1.137.334,76; Paolo FAMIGLINI per un importo non inferiore a Euro 345.492,00; Rossella FERRAZZA per un importo non inferiore a Euro 853.956,63; Titta MADIA per un importo non inferiore a Euro 94.563,00; Riccardo RIMINI per un importo non inferiore a Euro 679.577,48. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
16) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater”
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Gabriele DE ZORZI del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore il cliente/investitore, sig. Renato PROZZO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”;
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nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente
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restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre all’investitore cliente di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita;
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nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig. Renato PROZZO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 76.352,32. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
17) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gabriele DE ZORZI
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del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero
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CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso
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la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 318.314,94, che, in particolare, si riferisce a: Anna BRUNETTO per un importo non inferiore a Euro 25.976,58; Angela LASERRA per un importo non inferiore a Euro 12.000,00; Pier Luigi LAURA per un importo non inferiore a Euro 69.458,64; Stefano GAGLIANO CANDELA per un importo non inferiore a Euro 100.000,00; Stefano MESSINA per un importo non inferiore a Euro 31.367,99; Maurizio PLACIDI, per un importo non inferiore a Euro 17.000,00; Rosina PROZZO FERRI per un importo non inferiore a Euro 37.511,73; Francesco ZARDO e Rita ZUCCA per un importo non inferiore a Euro 25.000,00.
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Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
18) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Roberto TORREGIANI Gabriele DE ZORZI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona
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Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di
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diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo
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fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel prospettare, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti;
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e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 1.927.020,66, che, in particolare, si riferisce a: Raffaele BUFO per un importo non inferiore a Euro 38.193,77; Ruggiero BUFO per un importo non inferiore a Euro 55.213,21; Oliviero FERMARIELLO per un importo non inferiore a Euro 235.466,60; Domenico FRANCO per un importo non inferiore a Euro 41.680,56; Giovanna GAROFANI per un importo non inferiore a Euro 139.189,95; Antonietta GIANGUALANO per un importo non inferiore a Euro 72.302,00; Franca GIANGUALANO per un importo non inferiore a Euro 33.456,00; Paolo GONZALES per un importo non inferiore a Euro 122.367,28; Brunella MARCELLI per un importo non inferiore a Euro 20.111,21; Maria Letizia PAGLIA per un importo non inferiore a Euro 620.533,78; Ottorino PRIMICERI e Isabella PRIMICERI per un importo non inferiore a Euro 165.768,00; Vera PROIETTI MATTIOLI per un importo non inferiore a Euro 65.911,00; Marco SPEDALETTI per un importo non inferiore a Euro 151.593,00; Maria Teresa TABOCCHINI per un importo non inferiore a Euro 112.879,30; Franca VALENTE per un importo non inferiore a Euro 52.355,00.
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Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
19) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Roberto TORREGIANI Gabriele DE ZORZI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini
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“European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella,
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egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere, ad alcuni clienti, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti
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maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 590.676,43, che, in particolare, si riferisce a: Cristiana CALABRESE per un importo non inferiore a Euro 141.446,64; Franco CALANDRIELLO per un importo non inferiore a Euro 40.520,84; Giada CELENTANO per un importo non inferiore a Euro 49.952,08; Fiorella CHIAPPARELLI per un importo non inferiore a Euro 50.000,00; Giovanna MURRUZZU per un importo non inferiore a Euro 71.154,51; Pier Paola PARIS e Michele CORTESE per un importo non inferiore a Euro 200.000,00. Fabio PITTILINO per un importo non inferiore a Euro 37.602,36. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
20) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Gabriele DE ZORZI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
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poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento
90
Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso
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la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività
finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi;
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nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 220.340,91, che, in particolare, si riferisce a: GOBERTI
Uberto
per
un
importo
non
inferiore
a
Euro
111.150,57; PEZZI Antonella per un importo non inferiore a Euro 109.190,34. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera.
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In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
21) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gabriele DE ZORZI Andrea RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga
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superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui conti correnti, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’incassare, Gabriele DE ZORZI, sul proprio conto corrente personale a mezzo assegni bancari o bonifici somme versate dai clienti/investitori; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando
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agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 535.680,71, che, in particolare, si riferisce a: Loredana
CRISTALLINI,
Mario
CRISTALLINI
e
Milvia
PANATTONI per un importo non inferiore a Euro 164.520,83; Luigi DE CAPRIO e Antonio DE CAPRIO per un importo non inferiore a Euro 321.159,88; Elisabetta MORENO per un importo non inferiore a Euro 50.000,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
22) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gabriele DE ZORZI Stefano SALVINI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo,
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rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque,
97
maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e
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quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
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GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.ri Camilla MENEGHINI e Antonio MENEGHINI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 371.550,67. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
23) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Stefano SALVINI
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
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nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con
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mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti;
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nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita;
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nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 297.786,89, che, in particolare, si riferisce a: Luca MARTINELLI e Miriam DE LUCA per un importo non inferiore a Euro 77.453,32; Caterina VERNACCHIA e Ettore VERNACCHIA per un importo non inferiore a Euro 220.333,57. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
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24) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Stefano SALVINI
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr.
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32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga
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superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel prospettare al cliente / investitore la “…bontà e non rischiosità dell’investimento, omettendo qualsiasi spiegazione sulla natura dello stesso…” e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 425.448,69, che, in particolare, si riferisce a: Pierina DE VIRGILIO per un importo non inferiore a Euro 45.545,69; Fortunata Lucile LABI, Edoardo TODARO e Priscilla TODARO, per un importo non inferiore a Euro 379.903,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
25) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Stefano SALVINI Raffaella RASPI
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del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, sig.ri Giuseppe BLAVET DI BRIGA e Franca PELLO’, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione
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associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi (intorno al 7% / 8%) - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale - facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto
109
“garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività
finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla
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quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.ri Giuseppe BLAVET DI BRIGA e Franca PELLO’, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 437.052,70. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
26) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Stefano SALVINI Micol PIPERNO
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
111
poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento
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Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
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facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso
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la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi;
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nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 519.828,20, che, in particolare, si riferisce a: Maria Carla BLAVET DI BRIGA per un importo non inferiore a Euro 243.005,79; Maria Letizia BOLLA e Valerio MARTINELLI per un importo non inferiore a Euro 276.822,41.
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Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
27) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Andrea RASPI Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Maria Rita SCORZA, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona
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Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di
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diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre all’investitrice cliente di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo
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fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Maria Rita SCORZA, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 62.864,39. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera.
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In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
28) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Andrea RASPI Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig. Paolo VIVALDI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente
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restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui conti correnti, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando all’investitore, sig. Paolo VIVALDI un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 32.846,52. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
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29) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Elenita PENTINACA del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per
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altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti;
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nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali
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veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 228.584,96, che, in particolare, si riferisce a: Mario FORMICHI per un importo non inferiore a Euro 103.713,00;
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Paola RAVALICO per un importo non inferiore a Euro 52.833,96; Alberto STANZANI e Emanuela FALCOLINI per un importo non inferiore a Euro 72.038,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
30) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Elenita PENTINACA
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta
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nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di
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diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 227.587,61, che, in particolare, si riferisce a: Mauro BENCIVENGA per un importo non inferiore a Euro 10.632,74; Marco MATTONELLI per un importo non inferiore a Euro 13.395,10; Luciano PERONI per un importo non inferiore a Euro 10.632,74; Pier Paolo PERONI per un importo non inferiore a Euro 24.509,39; Antonio VILLANI, per un importo non inferiore a Euro 168.417,64. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera.
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In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
31) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Carlo FABERI
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
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analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale
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venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente;
131
nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 261.028,74, che, in particolare, si riferisce a: Maria Grazia MARTINELLI per un importo non inferiore a Euro 132.728,74; Andrea
PERRONE
per
un
importo
non
inferiore
a
Euro
128.300,00;
132
Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
32) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Raffaella RASPI Carlo FABERI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig. Bardo FABIANI COLONNA DI CESARO’, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona
133
Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di
134
diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre all’investitore cliente di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo
135
fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore Bardo FABIANI COLONNA DI CESARO’, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 963.833,90. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera.
136
In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
33) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Paolo ANSELMI
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, .con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste
137
derivanti dai nuovi investimenti (versate sui conti correnti, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 645.994,13, che, in particolare, si riferisce a: Giuliana AGUGIARO per un importo non inferiore a Euro 120.080,00;
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Cinzia BARBONI per un importo non inferiore a Euro 317.000,00; Rosa IZZO e Enrico Filippo FRANCONE per un importo non inferiore a Euro 78.914,13; Luca POLZONETTI e Monica PURGATORIO per un importo non inferiore a Euro 80.000,00; Pasqualina SANTAMARIA e Angelo TAIBI per un importo non inferiore a Euro 50.000,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
34) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Micol PIPERNO
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, sig.ri Tito MAGRI e Marinella ACERRA, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo,
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rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque,
140
maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e
141
quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
142
GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.ri Tito MAGRI e Marinella ACERRA, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 773.600,58. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
35) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Roberto TORREGIANI Micol PIPERNO
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori,
143
sig.ri Flavio GIOSI e Anne J.J.VAN STEENKISTE, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della
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E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per
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rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di
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non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.ri Flavio GIOSI e Anne J.J.VAN STEENKISTE, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 2.298.469,07. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
36) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater”
147
Roberto TORREGIANI Micol PIPERNO del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore il cliente/investitore sig.ra Maria VISCUSI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona
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Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare, da parte di TORREGIANI, rendimenti fittiziamente elevatissimi (intorno al 12% / 15%) - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale - facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga
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superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Maria VISCUSI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 41.180,11. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
37) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Raffaella RASPI Stefano SALVINI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, sig.ri Licia DI ZITTI, Severino FRUSCELLA e Andrea FRUSCELLA attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
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nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con
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mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti;
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nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
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GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.ri Licia DI ZITTI, Severino FRUSCELLA e Andrea FRUSCELLA, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 661.728,35. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
38) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Roberto TORREGIANI Gabriele DE ZORZI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
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cliente/investitore, sig. Stefano BIANCA, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento
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Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso
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la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
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GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’ investitore, sig. Stefano BIANCA, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 145.823,23. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
39) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Roberto TORREGIANI Paolo ANSELMI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
158
cliente/investitore, sig. Antonio COTONE, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della
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E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per
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rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti
161
nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’ investitore, sig. Antonio COTONE, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 470.980,00. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
162
40) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig. Luciano MAGGIULLI attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette
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compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla
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Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente;
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nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’ investitore, sig. Luciano MAGGIULLI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 95.808,00. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
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41) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Roberto TORREGIANI Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Raffaella RASPI Andrea RASPI Gabriele DE ZORZI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Margherita MONTAGNINI attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente
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rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731
168
della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre all’investitore cliente di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti
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precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti;
170
e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Margherita MONTAGNINI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 817.962,52. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
42) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Roberto TORREGIANI Gabriele DE ZORZI Paolo ANSELMI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
171
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità
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riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE
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GESTION
PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.;
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nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 644.107,81, che, in particolare, si riferisce a: Stefano
DESIDERI
per
un
importo
non
inferiore
a
Euro
547.996,24; Giulio PLINI per un importo non inferiore a Euro 96.111,57. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
43) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Roberto TORREGIANI Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
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cliente/investitore, sig. Giancarlo TATONE, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della
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E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per
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rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti
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nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’ investitore, sig. Giancarlo TATONE, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 1.210.000,00. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
44) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater”
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Roberto TORREGIANI Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig. Mario DURANDO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr.
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32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga
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superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel comunicare, da parte di TORREGIANI, che la E.I.M. Inc. “… era un’organizzazione finanziaria più complessa, la cui “mente operativa” era rappresentata dal Dott. Gianfranco LANDE…”; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
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GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig. Mario DURANDO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 242.536,73. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
45) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Carlo FABERI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
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nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con
184
mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti;
185
nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività
finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita;
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nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 904.674,65, che, in particolare, si riferisce a: Claudio LOSS per un importo non inferiore a Euro 383.078,36; Simonetta BRUNO e Marco PERUZZI per un importo non inferiore a Euro 521.596,29. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
46) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater”
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Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Elenita PENTINACA
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Francesca MARINI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr.
188
32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga
189
superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig. Francesca MARINI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 40.352,75. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
47) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Micol PIPERNO
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti
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formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB);
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nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a
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fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività
finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla
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quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 4.951.607,51, che, in particolare, si riferisce a: Maria Gaia CERIANA MAYNERI e Giorgio FRANCHETTI per un importo non inferiore a Euro 4.705.376,40; Annamaria COPPOLA per un importo non inferiore a Euro 747.940,86; Gianfranco SERRAINO FIORY per un importo non inferiore a Euro 171.436,25. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
48) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA
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Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Delfina VEZZOLI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona
195
Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto
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“garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida
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dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Delfina VEZZOLI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 80.798,45. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
49) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Raffaella RASPI Gabriele DE ZORZI Micol PIPERNO
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, sig.re Elena MARRA e Marcella MARRA, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine
198
(Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di
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fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente;
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nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; nel comunicare da parte di Raffaella RASPI, a seguito di varie richieste di informazioni da parte delle clienti, che la E.G.P. “…sarebbe stata in grado di garantire il rientro delle somme originariamente investite, unitamente agli ulteriori guadagni conseguiti…”; nell’inviare ai clienti, da parte di E.G.P., in data 9/11/2011, un estratto conto cliente, con la sola finalità di rassicurare gli investitori;
201
e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.re Elena MARRA e Marcella MARRA realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 584.046,11. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
50) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Gianfranco LANDE Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA Raffaella RASPI Gabriele DE ZORZI Carlo FABERI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di
202
investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni a selezionati investitori di somme di gran lunga superiori al capitale investito e rimborsi parziali di quanto consegnato a taluni clienti; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
203
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc., già iscritta al numero LP003731, diversa da quella egualmente denominata (E.I.M. Ltd), con le quali venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel proporre agli investitori clienti di aderire allo “scudo fiscale ter.” e/o “quater”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 e successivamente prorogato con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009), per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente;
204
nel rimborsare a qualcuno dei clienti una percentuale dell’imposta sostitutiva versata per perfezionare la procedura di “scudo fiscale”, a fronte dell’impegno di non richiedere, per un periodo determinato, la restituzione di tutta o di parte della somma investita; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 1.546.102,09, che, in particolare, si riferisce a: Ernesto BASSIGNANO per un importo non inferiore a Euro 666.918,00; Daniela Anna PIPERNO per un importo non inferiore a Euro 424.761,30; Maria CARPI DE RESMINI per un importo non inferiore a Euro 454.422,79.
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Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
51) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Alessandro CALICCHIO
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con
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intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale
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venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere, ad alcuni clienti, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre, a taluni clienti, investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili, quali DHARMA HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 203.451,24, che, in particolare, si riferisce a:
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Yafen CHANG e Marco Chin Hwa YEH per un importo non inferiore a Euro 40.887,00; Federica DIOMEI per un importo non inferiore a Euro 12.000,00; Filippo MARIOTTI per un importo non inferiore a Euro 50.000,00; Livia RAMADORI e Cristina POGGI per un importo non inferiore a Euro 50.000,00; Teresa SERGI per un importo non inferiore a Euro 50.564,24. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
52) ai danni di soggetti per i quali è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Elenita PENTINACA Carlo FABERI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, sig.ri Maria Cristina GREGNI e Antonio DEVOTO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di
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investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE, così come da suoi sodali nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), quali Raffaella e Andrea RASPI, e da promotori finanziari iscritti all’Albo di riferimento Gabriele DE ZORZI e Micol PIPERNO (con mandato diretto della E.G.P.), nonché Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Pasquale ALBANESE, Carlo FABERI, Francesco GIUDICE e Antonio IZZO (con mandati di altri intermediari), in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di
210
fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre all’investitore cliente di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte, talvolta, del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto, e quindi poterli utilizzare anche sul territorio italiano, per il tramite della società,
211
riconducibile LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE
S.A.
(E.G.P.),
legittimata
all’espletamento
dell’attività
finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini, al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere
212
le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, sig.ri Maria Cristina GREGNI e Antonio DEVOTO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, e arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 183.260,00. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
53) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Giuseppe GAMBACORTA
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore il cliente/investitore, sig.ra Marina MUSICCO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
213
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
214
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi;
215
e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’ investitrice, sig.ra Marina MUSICCO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 24.858,82. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
54) ai danni di soggetti per i quali NON è stata avviata una procedura di “scudo fiscale ter” e/o “quater” Elenita PENTINACA
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig. Marco SICILIANI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda);
216
nello sfruttare, ai fini di rendere complesse eventuali volontà di approfondimento da parte dell’investitore, la confusione descritta nell’articolato precedente, determinata dall’utilizzo di entità societarie accomunate da similari denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd.] con sedi legali in diversi paesi europei, rilasciando documentazione con intestazione diversa dalla società alla quale venivano intestati gli assegni rilasciati dall’investitore; nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito;
217
nell’incassare le somme investite dal cliente/persona offesa su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti (versate sui suddetti conti accesi presso la banca CARISPAQ, ovvero detenute in contanti in “cassa”) per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig. Marco SICILIANI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in
218
linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 32.462,52. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
Truffe aggravate nell’ambito dell’attività di intermediazione mobiliare gestita dalla succursale italiana della società regolarmente abilitata in Francia, denominata E.G.P., anche con riferimento a prodotti finanziari propri del “gruppo” DHARMA Holdings S.A. (capi dal 55 al 63)
55) Gianfranco LANDE Raffaella RASPI Carlo FABERI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Elisa Maria MONTESSORI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente
219
rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010
220
e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; nel prospettare, il sig. FABERI, che “… si trattava di un portafoglio totalmente cash e che in ipotesi di investimento questo avrebbe dato dei guadagni sicuri e senza rischio per i capitali…”; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Elisa Maria MONTESSORI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 1.245.155,66. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2009 e il marzo 2011.
56) Francesco GIUDICE del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
221
poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare ai clienti rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste
222
derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti;
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e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 700.442,04, che, in particolare, si riferisce a: Giovanni GENNARO per un importo non inferiore a Euro 30.000,00; Fernando PATRIZI e Maria Luisa BONANNO per un importo non inferiore a Euro 262.410,12; Lidia PETRINI per un importo non inferiore a Euro 438.001,92. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2009 e il marzo 2011.
57) Gianfranco LANDE Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore i clienti/investitori, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente
224
rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare al cliente rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
225
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 200.885,42, che, in particolare, si riferisce a: Alberto SALVATORI per un importo non inferiore a Euro 100.885,42; Vanda CALDERAZZI per un importo non inferiore a Euro 100.000,00.
226
Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il maggio 2010 e il marzo 2011.
58) Roberto TORREGIANI Gabriele DE ZORZI Paolo ANSELMI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Maria PESARO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, compagini societarie
in seno alle
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”;
227
nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi;
228
e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Maria PESARO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 75.965,61. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
59) Gianfranco LANDE Raffaella RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig.ra Nicoletta BILLI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, compagini societarie
in seno alle
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini
229
societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava Andrea RASPI - che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE
230
GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; nell’assicurare falsamente, con nota del 24 Novembre 2010, parte della clientela, dopo aver avvitato le pratiche per “scudare” le risorse finanziarie raccolte e investite con la società E.I.M. e fatto sottoscrivere le obbligazioni DHARMA, che erano in atto iniziative, sotto l’egida dell’organo di vigilanza della CONSOB, volte a risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli investimenti; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitrice, sig.ra Nicoletta BILLI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitrice stessa un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 200.320,37. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
60) Carlo FABERI
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore i clienti/investitori, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr.
231
32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, compagini societarie
in seno alle
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nell’aver fatto sottoscrivere, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini;
232
nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dagli investitori, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando agli investitori stessi un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 342.255,61 che, in particolare, si riferisce a: Adele CLERICI ROBIN per un importo non inferiore a Euro 121.944,00; Giuseppe DANIELLO per un importo non inferiore a Euro 220.311,61. Con l’aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
61) Vincenzo AGLIETTI
del reato di cui agli artt. 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva in errore il cliente/investitore, sig. Roberto CARPANO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
233
nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, compagini societarie
in seno alle
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti;
234
nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., peri quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriava, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig. Roberto CARPANO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 154.037,66. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il settembre 2010 e il marzo 2011.
62) Carlo FABERI Andrea RASPI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
cliente/investitore, sig. Fabio PORZIO, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
235
nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, compagini societarie
in seno alle
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti;
236
nell’aver fatto sottoscrivere, con E.G.P., dapprima, il contratto, denominato “contratto di gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi” e, successivamente, il contratto di ricezione e trasmissione ordini; nel proporre investimenti alternativi, mediante sottoscrizione di obbligazioni
di
società
a
loro
riconducibili,
quali
DHARMA
HOLDINGS S.A. e LONGBOW FINANCE S.A., per i quali veniva prospettata (talvolta anche per iscritto, in prospetti informativi di investimento) la sussistenza di una garanzia collaterale rappresentata da un titolo di stato (BPT italiani e/o bond tedeschi), di fatto mai acquisiti nell’attivo patrimoniale delle società emittenti e/o a queste ultime forniti in garanzia da terzi; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dal investitore, sig. Fabio PORZIO, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 51.932,28. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
63) Gianfranco LANDE
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,
in
tempi
diversi,
inducevano
in
errore
il
237
cliente/investitore, sig. Francesco Potito SILVESTRI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, compagini societarie
in seno alle
E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con
analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel porre in essere innumerevoli operazioni con un numero elevatissimo di clienti, prevalentemente localizzati nella capitale, curando abilmente restituzioni (per selezionati investitori anche di somme di gran lunga superiori al capitale investito, onde creare il “miraggio” del profitto “garantito” a una ristretta elite), utilizzando, in larga misura, le provviste
238
derivanti dai nuovi investimenti per rimborsare coloro che richiedevano di uscire parzialmente o totalmente dai propri pregressi investimenti; nel
proporre
investimenti
di
natura
obbligazionaria,
mediante
sottoscrizione di obbligazioni di società a loro riconducibili (in particolare, obbligazioni LONGBOW FINANCE S.A., con rendimento minimo del 4 % annuo, garanzia collaterale di un bond tedesco, con scadenza 7 luglio 2010, che venivano acquistate per una quota pari a 220.000,00 Euro, senza il bond tedesco); e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig. Francesco Potito SILVESTRI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 51.932,28. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2009 e il marzo 2011
Ulteriori denunce successive al 20 luglio 2012:
64) Gianfranco LANDE Raffaella RASPI Andrea RASPI Vincenzo AGLIETTI
del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p.,
239
poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore il cliente/investitore, sig.ra Daria BELLINI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale: nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Raffaella RASPI e Andrea RASPI, in seno alle compagini societarie E.I.M / DHARMA / E.G.P., e sfruttando la credibilità acquisita con analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui sopra, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passaparola”; nel prospettare e comunicare, da parte di Vincenzo AGLIETTI, quale promotore di fatto della DHARMA HOLDINGS S.A., rendimenti fittiziamente elevatissimi - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (per lo più di natura obbligazionaria), emessi dalla medesima DHARMA
-
facendo
così
apparire
la
straordinaria
valenza
dell’investimento effettuato, compatibile con pronta restituzione, buona remunerazione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nel proporre, nello specifico, da parte di Vincenzo AGLIETTI, investimenti mediante sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla DHARMA HOLDINGS S.A., per i quali veniva prospettata (anche per iscritto, in contratti e prospetti informativi di investimento) la sussistenza di idonee garanzie, di fatto non esistenti, in particolare inducendola a
240
stipulare, su proposta di Vincenzo AGLIETTI, in data 26 gennaio 2010 e 25 marzo 2010, accordi di sottoscrizione (“subsciption agreement”) con la DHARMA HOLDINGS S.A., aventi ad oggetto obbligazioni emesse da quest’ultima società per un controvalore di euro 200.000,00; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig.ra Daria BELLINI, realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 201.788,19. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra gennaio 2010 e il marzo 2011.
65) Gianfranco LANDE Giampiero CASTELLACCI DE VILLANOVA Raffaella RASPI del reato di cui agli artt. 110, 81 co. I e II, 61 nr. 7 e nr. 11 e 640 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, inducevano in errore il cliente/investitore Dina ANSALDI, anche quale erede delle somme investite da Fausto ANSALDI (padre, deceduto) e Fernanda SIMMI (madre, deceduta), nonché quale soggetto subentrato negli investimenti della sorella Rossella ANSALDI, attraverso artifizi e raggiri, consistiti, in generale:
241
nello sfruttare società accomunate da denominazioni costituite attorno ai termini “European Investments Management” [E.I.M. Inc. o E.I.M. Ltd] - con sedi legali in diversi paesi europei - prive dei prescritti requisiti formali per operare nel mercato finanziario italiano e nei paesi di origine (Regno Unito e Irlanda), vale a dire l’iscrizione in apposito albo (albo, rispettivamente, tenuto dalla CONSOB - denominato “imprese di investimento comunitario con succursale in Italia” -
dal Financial
Service Authority per il Regno Unito e dalla Central Bank of Ireland per l’Irlanda); nel crearsi un’artata legittimazione ad agire sul mercato finanziario, avvalendosi: a) di diverse sedi operative, tutte ubicate nel centro di Roma, in stabili prestigiosi, e, segnatamente, in via Bocca di Leone, nr. 32, in via di Villa Grazioli, nr. 13/15, in via Luciani, nr. 1, 3° piano (zona Parioli di Roma, n.d.r.) e in via Sgambati, nr. 1; b) del ruolo formalmente rivestito da Gianfranco LANDE, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Raffaella RASPI, in seno a dette compagini societarie E.I.M, e sfruttando la credibilità acquisita con analoghe precedenti operazioni, svolte attraverso le medesime compagini societarie di cui trattasi, gestite in modo tale da renderle fruttuose per altri investitori, sospinti così a pubblicizzare la bontà dell’operato dei sodali mediante il noto meccanismo del “passa-parola”; nel prospettare e comunicare, da parte di Giampiero CASTELLACCI DE VILLANOVA, ai clienti in parola, rendimenti fittiziamente elevati - in realtà, solo in alcuni casi corrisposti e, comunque, maturati solo figurativamente, in relazione a prodotti finanziari (quote di fondi chiusi esteri, obbligazioni di società estere, etc.), emessi da entità riconducibili ai medesimi imputati e riscontrate prive di sostanza patrimoniale facendo così apparire la straordinaria valenza dell’investimento
242
effettuato, compatibile con una pronta restituzione e assenza di rischi di perdita del capitale investito; nello sfruttare, dal 2004 in poi, anche il ruolo “legittimo” rivestito da Gianfranco LANDE e da Raffaella RASPI, in seno all’E.G.P. (società regolarmente iscritta all’albo delle imprese comunitarie di investimento con succursale in Italia, tenuto dalla CONSOB); nell’incassare le somme investite dai clienti/persone offese su conti correnti accesi in Italia presso la CARISPAQ, intestati alla società di diritto inglese denominata E.I.M. Inc. (iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio Inglese) di sovente diversa da quella, egualmente denominata (E.I.M.) ma differente (società Ltd, iscritta alla Camera di Commercio Inglese con il n. 02514686), con la quale venivano conclusi i contratti di investimento, predisposti gli estratti conto riepilogativi e compilate le ricevute a fronte degli investimenti; nel proporre, da parte di Giampiero CASTELLACCI DE VILLANOVA, ai clienti/investitori di aderire allo “scudo fiscale ter.”, introdotto con l’art. 13 bis del D.L. 1° Luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, per riottenere - a fronte del versamento di una somma ulteriore a titolo d’imposta - il capitale investito e il guadagno asseritamente ottenuto – detenuti all’estero dalla società E.I.M. - e quindi poterli utilizzare legittimamente anche sul territorio italiano, per il tramite della società, riconducibile a LANDE e ai sodali, EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE S.A. (E.G.P.), legittimata all’espletamento dell’attività mobiliare-finanziaria, in quanto iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB, quale succursale in Italia d’intermediario abilitato in Francia; nell’aver fatto sottoscrivere al cliente/investitore Dina ANSALDI, in data 14 dicembre 2009, con E.G.P., il contratto, denominato “contratto di
243
gestione di portafogli su base individuale di investimento per conto terzi n. 0547” - dove veniva riportato il controvalore del portafoglio gestito dalla EIM ed apportato in EGP, pari a Euro 544.760,00 - al fine di procedere, a seguito del citato “scudo fiscale”, a un ipotetico disinvestimento delle somme / titoli conferiti precedentemente in E.I.M., di fatto non sussistenti nel portafoglio del cliente; nel rassicurare, successivamente allo “scudo fiscale”, da parte di Gianfranco LANDE e Raffaella RASPI, il cliente/investitore in parola, che faceva richiesta di disinvestimento, che si sarebbe proceduto alla totale restituzione delle somme investite; nell’ostacolare l’attività di controllo, da parte dell’Autorità di vigilanza (CONSOB), alla quale veniva comunicato - con nota del 17 Marzo 2010 e nel corso di apposita riunione tenutasi a Milano il 27 Maggio 2010, alla quale partecipava il sodale Andrea RASPI, sodale nella contestazione associativa (per la quale si è proceduto separatamente), che i denari “scudati” erano il frutto, in via preponderante, d’attività svolte dall’EUROPÉENNE DE GESTION PRIVÉE (Suisse) e, in via residuale, dalla stessa clientela di E.G.P., in tal modo occultando la provenienza dalle società E.I.M.; e così si appropriavano, in tutto o in parte, delle somme consegnate dall’investitore, sig.ra Dina ANSALDI - anche quale erede delle somme investite da Fausto ANSALDI (padre, deceduto) e Fernanda SIMMI (madre, deceduta), nonché quale soggetto subentrato negli investimenti della sorella Rossella ANSALDI - realizzando, a vantaggio proprio, un ingiusto profitto, arrecando all’investitore stesso un danno complessivo (in linea capitale e rendimenti maturati e non liquidati) non inferiore a Euro 544.760,00.
244
Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il reato con abuso di prestazione di opera. In Roma e altrove, in Italia e all’estero, tra il 2006 e il marzo 2011.
B) Abusivismo - Abusiva attività di raccolta del risparmio Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
1) Abusivismo
espletato
attraverso
la
società
DHARMA
HOLDINGS SA.
Gianfranco LANDE, Raffaella RASPI, Andrea RASPI, Franco PEDROTTI, Roberto TORREGIANI e Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA del reato di cui agli artt. 110 c. p., 40, II comma c.p. (con riferimento a Franco PEDROTTI), 166 D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), comma primo, come modificato dall’art. 39 I c. n. 1 della Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, e art. 4 L. 16 Marzo 2006, nr. 146, poiché, servendosi della società non abilitata (né nel proprio Paese di origine, né in Italia), ai sensi dell’art. 18 del medesimo TUF, denominata DHARMA HOLDINGS SA, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo alla sezione B, con il numero 83854, e con sede secondaria in Italia, dichiarata fallita dal Tribunale Fallimentare di Roma, in data 09.11.2011,
245
Gianfranco LANDE, quale presidente e amministratore delegato
della DHARMA HOLDINGS SA, dal 22.09.2005, nonché delegato a operare sul conto corrente CARISPAQ, intestato alla stessa società, Raffaella RASPI, quale amministratore della sede secondaria della
DHARMA HOLDINGS SA, dal 02.03.2009 al 29.07.2010, ubicata a Roma in Viale di Villa Grazioli, n. 15, nonché delegata a operare sul conto corrente CARISPAQ, intestato alla stessa società, Andrea RASPI, quale amministratore della sede secondaria della
DHARMA HOLDINGS SA, dal 02.03.2009 al 29.07.2010, ubicata a Roma in Viale di Villa Grazioli, n. 15, nonché delegato a operare sul conto corrente CARISPAQ, intestato alla stessa società, Franco PEDROTTI, quale amministratore della sede secondaria dal
07.09.2010 al 09.11.2011 della DHARMA HOLDINGS SA, ubicata a Roma in Viale di Villa Grazioli, n. 15, nonché delegato a operare sul conto corrente CARISPAQ, intestato alla stessa società, Roberto TORREGIANI, quale soggetto che, iscritto all’Albo dei
Promotori dall’11.03.1992 al 01.12.1999 (cancellato per omesso pagamento) e dal 18.03.2010 al 27.09.2011, cancellato con delibera n. 340 per omesso pagamento, effettuava, di fatto, attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia d’investimenti, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, quale soggetto
che, iscritto all’Albo dei Promotori dall’11.03.1992 al 21.12.2011, cancellato con delibera n. 370 per omesso pagamento, effettuava, di fatto, attività di raccolta di risparmio e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti,
246
svolgevano, in modo professionale nei confronti del pubblico, servizi e attività d’investimento e di gestione collettiva del risparmio. Servizi e attività consistenti nell’espletamento, attraverso la raccolta di denaro realizzata mediante conclusione di contratti con i clienti/investitori, di diversi tra i servizi e le attività disciplinate dagli artt. 1 e 18 del D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58 (nello specifico, taluni tra quelli espressamente previsti all’art. 1, comma 5, della normativa citata, quali: a) negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari - intesi come valori mobiliari, consistenti nelle obbligazioni emesse dalla stessa DHARMA, offerte al pubblico fuori dalla sede della società, prevalentemente, ma non solo, a clienti/investitori già nel portafoglio delle società E.I.M. ed E.G.P.; f) consulenza in materia di investimenti, con riferimento a clientela analoga a quella precedentemente indicata). In particolare: Gianfranco LANDE -
ideava gli strumenti finanziari, predisponendo e strutturando i contratti (obbligazioni DHARMA, LONGBOW, etc.) strumentali all’offerta pubblica benché privi di reale consistenza economica (assenza di attivi patrimoniali idonei a garantire l’emissione del titolo),
-
gestiva il denaro raccolto a fronte della collocazione dei valori mobiliari - in particolare la quota parte trasferita all’estero, anche a beneficio, o per il tramite, di altri comparti societari del “gruppo”, ovvero al fine di effettuare la restituzione a clienti che chiedevano il disinvestimento, nel quadro di un disegno strategico, condiviso in larga parte con i sodali e, specificatamente, con TORREGIANI presso numerosissimi clienti (non meno di 361 clienti/investitori cfr. allegato 1, elenco di 361 clienti/investitori estratto e stampa da file
247
denominato “Tabella obbligazioni DHARMA acquistate da clienti EGP generale” e da file denominato “sottoscrittori clienti DHARMA”, estratti da “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE, di cui per 249 è stato acclarato - dall’esame del conto corrente n. 151905, intestato a DHARMA HOLDINGS S.A., acceso presso la CARISPAQ di Roma - il pagamento per l’acquisto dei prodotti DHARMA/LONGBOW,
mediante
versamento sul predetto conto a mezzo di assegni e/o bonifici - cfr. allegato 2)
di volta in volta, nelle sedi di Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 15, e (non dichiarate) via Bocca di Leone, n. 32, e via Luciani (negli uffici di CASTELLACCI DE VILLANOVA), ovvero presso le abitazioni o gli uffici dei clienti, -
e promuoveva personalmente la collocazione dei suddetti valori mobiliari, effettuando attività di raccolta di risparmio, mediante sottoscrizione di contratti di investimento, e di consulenza in materia di investimenti, nei confronti di numerosi clienti/investitori [tra i quali almeno 11 (Bruno ANELLI, Antonio COTONE, Adalberto FALCIOLA, Fabio MACCARONI, Tito MAGRI, Daniela MALPIGHI, Alessio e Angelo MENEGHINI, Valentina MORIGI, Riccardo RIMINI, Alberto SALVATORI, Potito Francesco SILVESTRI, Anne Jacqueline Jean VAN STEENKISTE) - già denuncianti e/o escussi - hanno dichiarato, in particolare, che le operazioni d’investimento effettuate sono state a loro proposte da LANDE, e denunciato i danni patiti dal mancato recupero dei capitali investiti e dei relativi rendimenti];
Raffaella RASPI promuoveva personalmente la collocazione dei
suddetti valori mobiliari, effettuando attività di raccolta del risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia d’investimenti, nei confronti di diversi clienti/investitori [tra i quali n. 6 (Alessandro BIAGINI, Giulio GHIA, Elena MARRA, Marcella MARRA, Giancarlo TATONE, Delfina VEZZOLI) - già denuncianti e/o escussi
-hanno dichiarato, in particolare, che le operazioni
248
d’investimento effettuate sono state a loro proposte da RASPI, e denunciato i danni patiti dal mancato recupero dei capitali investiti e dei relativi rendimenti];
Andrea RASPI promuoveva personalmente la collocazione dei
suddetti valori mobiliari, effettuando attività di raccolta del risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti, nei confronti di diversi clienti/investitori [tra i quali n. 3 (Daniela MALPIGHI, Elisabetta MORENO, Maurizio PINTO) - già denuncianti e/o escussi - hanno dichiarato, in particolare, che le operazioni di investimento effettuate sono state a loro proposte da RASPI, e denunciato i danni patiti dal mancato recupero dei capitali investiti e dei relativi rendimenti]; Franco PEDROTTI, amministratore formale della sede secondaria
dal 07.09.2010 al 09.11.2011 della DHARMA HOLDINGS SA, nonché delegato a operare sul conto corrente CARISPAQ, intestato alla stessa società, consentiva, omettendo di operare alcuno dei controlli derivanti dal ruolo rivestito in seno alla società, l’effettuazione delle attività abusive materialmente svolte dai coindagati; Roberto
TORREGIANI,
promuoveva
personalmente
la
collocazione dei suddetti valori mobiliari, effettuando attività di raccolta del risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti, nei confronti
di
diversi
clienti/investitori
[(per
n.
27
clienti
DHARMA/LONGBOW, TORREGIANI è identificato anche attraverso il riscontro della sigla “RRT”, con riferimento ai prodotti DHARMA/LONGBOW, nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), tra i quali almeno n. 18 clienti (di cui n. 11 - e precisamente Federica ALBERINI BUTORI, Alessandro AMERO D’ASTE STELLA, Stefano Maria ASSETTATI, Grazia Maria BALDUCCI,
249
Giovanni BISCEGLIA, Anna Laura CALICCHIO, Laura COPPA, Oliviero FERMARIELLO, Pier GIULI CAPPONI, Giovanna MURRUZZU, Roberto POLSELLI - non ricompresi nell’elenco dei n. 27 clienti “RRT” sopracitati e n. 7 - precisamente Laura BALDUCCI, Sandro BALDUCCI, Cristiana CALABRESE, Fabio DE GRENET, Piera PASCHERO, Giulio PLINI, Graziano SANTORI - ricompresi nell’elenco dei n. 27 clienti “RRT” sopra menzionati) - già denuncianti e/o escussi - hanno dichiarato, in particolare, che le operazioni di investimento effettuate sono state a loro proposte da TORREGIANI, e denunciato i danni patiti dal mancato recupero dei capitali investiti e dei relativi rendimenti];
Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, promuoveva personalmente la collocazione dei suddetti valori mobiliari, effettuando attività di raccolta del risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti, nei confronti di diversi clienti/investitori [(almeno n. 73 identificati anche attraverso il riscontro della sigla “GCV”, riferita ai prodotti DHARMA/LONGBOW, nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), tra i quali n. 34 clienti (di cui n. 7 - e precisamente Anna Maria COPPOLA, Marina CURCIO, Adalberto FALCIOLA, Roberto MOROLI, Gustavo ORSINI, Angelo SCHIANO, Angelo SPOSITO – non ricompresi nel suddetto elenco dei n. 73 clienti “GCV” e n. 27 - e precisamente Fiorenza ANDREONI, Mario BARCAROLI, Amleto BONFIGLI, Bianca BRACATO, Paola CASALE, Francesca DE CECCO, Walter DE FAZI, Daniele DE GRANDIS, Giovanna DEODATO,
Marcella Angelina N. FICHERA, Uberto GOBERTI, Irene
LESSING, Angela Maria MAFFERRI, Roberta MARCELLINO, Chiara MAZZA,
Nicoletta
MONGINI,
Riccardo
NEUSCHULER,
Piergiorgio
PALADINO, Gloria PASQUAZI, Marco PERUZZI, Giorgio PROIA, Alberto SALVATORI, Rosa SESSA, Daniela STERNINI, Susanna TUDINI, Corrado VELLA, Delfina VEZZOLI - ricompresi nell’elenco dei n. 73 clienti “GCV” sopra menzionati) - già denuncianti e/o escussi - hanno dichiarato, in particolare,
250
che le operazioni di investimento effettuate sono state a loro proposte da CASTELLACCI, e denunciato i danni patiti dal mancato recupero dei capitali investiti e dei relativi rendimenti].
Con l’aggravante di aver dato il contributo a un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività di abusivismo e di altre condotte delittuose in più di uno Stato, e, segnatamente, Regno Unito, Lussemburgo, Bahamas, Svizzera, Malta, Francia e altri. In Roma e all’estero (Regno Unito, Lussemburgo e altri), dal 2008 fino ai provvedimenti cautelari del marzo 2011.
2) Abusivismo relativo all’attività di promotore finanziario, espletata senza iscrizione nell’apposito Albo, attraverso le società accomunate dall’acronimo E.I.M. e la società DHARMA HOLDINGS SA. Roberto TORREGIANI del reato di cui agli artt. 166 D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), comma secondo, come modificato dall’art. 39 I c. n. 1 della Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, e art. 4 L. 16 Marzo 2006, nr. 146, poiché esercitava, senza essere iscritto nell’albo indicato dall’art. 31 del medesimo TUF (con riguardo al periodo dal 01.12.1999 - allorché veniva cancellato per omesso pagamento - al 18.03.2010), l’attività di promotore finanziario (nello specifico consistita, prevalentemente, nell’esercitare professionalmente l'offerta fuori sede di servizi di investimento e di consulenza in materia di investimenti) quale mandatario di varie società di fatto attive nell’intermediazione mobiliare, ancorché non abilitate (né nel proprio paese di origine, né in Italia), ai sensi dell’art. 18 del medesimo TUF, denominate:
251
- DHARMA HOLDINGS SA, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo alla sezione B, con il numero 83854, e con sede secondaria in Italia, dichiarata fallita dal Tribunale Fallimentare di Roma in data 09.11.2011, - E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, già iscritta al numero 190430 della Camera di Commercio irlandese, E.I.M. - EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT INC, iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio inglese, ed E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, già iscritta al numero 02514686 della Camera di Commercio inglese (compagini che hanno, di fatto, dato vita a un unico “soggetto economico”, trasversale e portatore di denominazione mutevole e variabile, comunque, riconducibile all’acronimo E.I.M. e come tale percepito
dalla
clientela)
soggetto
economico
dichiarato
fallito/insolvente dal Tribunale Fallimentare di Roma in data 08.11.2011. In Roma e in altre località, tra il dicembre 1999 e il marzo 2010.
3) Abusivismo espletato attraverso le società accomunate dall’acronimo E.I.M. e la società DHARMA HOLDINGS SA. Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Gabriele DE ZORZI, Carlo FABERI, Giuseppe GAMBACORTA, Elenita PENTINACA, Micol PIPERNO, Stefano SALVINI, Vincenzo AGLIETTI e Francesco GIUDICE del reato di cui agli artt. 110 c. p., 166 D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), comma primo, come modificato dall’art. 39 I c. n. 1 della Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, e art. 4 L. 16 Marzo 2006, nr. 146, poiché -
252
servendosi delle compagini societarie non abilitate (né nel proprio Paese di origine, né in Italia), ai sensi dell’art. 18 del medesimo TUF, denominate E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, già iscritta al numero 190430 della Camera di Commercio irlandese, E.I.M. - EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT INC, iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio inglese, ed E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, già iscritta al numero 02514686 della Camera di Commercio inglese (compagini che hanno, di fatto, dato vita a un unico “soggetto economico”, trasversale e portatore di denominazione mutevole e variabile, comunque, riconducibile all’acronimo E.I.M. e come tale percepito dalla clientela), soggetto economico dichiarato fallito/insolvente dal Tribunale Fallimentare di Roma in data 08.11.2011, nonché servendosi della società non abilitata (né nel proprio Paese di origine, né in Italia), ai sensi dell’art. 18 del medesimo TUF, denominata DHARMA HOLDINGS SA, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo alla sezione B, con il numero 83854, e con sede secondaria in Italia - svolgevano, in modo professionale nei confronti del pubblico servizi e attività d’investimento e di gestione collettiva del risparmio. Servizi e attività consistenti nell’espletamento, attraverso la raccolta di denaro realizzata mediante conclusione di contratti con i clienti/investitori, di diversi tra i servizi e le attività disciplinate dagli artt. 1 e 18 del D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58 (nello specifico, taluni tra quelli espressamente previsti all’art. 1, comma 5, della normativa citata, quali a) la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, d) la gestione di portafogli di prodotti mobiliari e f) la consulenza in materia di investimenti). Segnatamente: Paolo ANSELMI, direttore commerciale e responsabile dei promotori della EGP (altra società riconducibile a LANDE, regolarmente iscritta
253
all’albo francese e, come tale, legittimamente operante in Italia), iscritto all’Albo dei Promotori dall’01.06.1999 (con intermediario di riferimento la Banca Lombarda e Piemontese Spa), promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante
sottoscrizione di
contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti - sino all’08.11.2010 (allorché - con nota datata 03.12.2010, intestata EGP, indirizzata alla Sezione Territoriale VI Albo Promotori c/o Camera di Commercio di Roma, a firma di Raffaella RASPI - si comunicava la cessazione dell’attività) - nei confronti di diversi clienti/investitori (non meno di 44 clienti titolari di prodotti DHARMA/LONGBOW identificati con la sigla “ANS”, nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), tra i quali almeno n. 6 (di cui n. 5 relativi a posizioni DHARMA – e precisamente Giuliana AGUGIARO, Cinzia BARBONI, Antonio COTONE, Luca Monica PALZONETTI PURGATORIO e Giulio PLINI - nonché n. 1relativa a posizioni E.I.M. - e precisamente Stefano DESIDERI) - già denuncianti e/o escussi - hanno dichiarato, in particolare, che le operazioni di investimento effettuate sono state a loro proposte da ANSELMI, e denunciato i danni patiti dal mancato recupero dei capitali investiti e dei relativi rendimenti. Alessandro CALICCHIO, iscritto all’Albo dei Promotori dal 27.04.2004, in stretta collaborazione con Roberto TORREGIANI, nei cui confronti s’è proceduto separatamente, promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante
sottoscrizione di
contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti, nei confronti di diversi clienti/investitori (per almeno n. 22 clienti E.I.M.-
254
E.G.P., CALICCHIO è identificato anche attraverso il riscontro della sigla “CAL” nel file “Lista clienti EIM - EGP”, presente nel server sequestrato in data 23.09.2010, presso gli uffici della E.G.P. di Roma, via di
Villa
Grazioli,
n.
13-15,
per
almeno
n.
7
clienti
DHARMA/LONGBOW - di cui 2 compresi nella precedente lista sempre identificato con la sigla “CAL” nei files presenti nella pen drive, denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), tra i quali almeno n. 5 clienti - già denuncianti e/o escussi - lo hanno menzionato quale promotore di riferimento [in particolare, n. 2 clienti “E.I.M.”, ovvero Yafen CHANG e Marco Chin Hwa YEH, già compresi tra i clienti dell’elenco “CAL” EIM / EGP sopra menzionato, nonché un ulteriore cliente E.I.M., Federica DIOMEI, non ricompreso nel suddetto elenco) e n. 3 clienti “DHARMA” (già compresi tra i clienti dell’elenco DHARMA/ LONGBOW, ove è identificato con la sigla “CAL”, sopra menzionato, vale a dire: Livia RAMADORI, Teresa SERGI e Giulio PLINI)]. Gabriele DE ZORZI, iscritto all’Albo dei Promotori dal 28.12.2005 al 27.09.2011, cancellato con delibera n. 341 per omesso pagamento, con intermediario di riferimento E.G.P. S.A. (altra società riconducibile a LANDE, regolarmente iscritta all’albo francese e, come tale, legittimamente operante in Italia), promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante
sottoscrizione di
contratti d’investimento, e di consulenza in materia di investimenti, con riferimento a numerosi clienti/ investitori (per almeno n. 17 clienti E.I.M.-E.G.P. è identificato con la sigla “GDZ”, nel file “Lista clienti EIM - EGP”, presente nel server, sequestrato, in data 23.09.2010, presso gli uffici della E.G.P. di Roma, via di Villa Grazioli, n. 13-15; per
255
almeno n. 77 clienti DHARMA/LONGBOW, è identificato con la sigla “GDZ-ARP” nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), fra i quali, non meno di n. 37 clienti, già denuncianti e/o escussi, lo hanno menzionato quale promotore di riferimento[in particolare, n. 25 clienti “E.I.M.” (di cui n. 1 - e precisamente Claudio MESSINA, già compreso tra i clienti dell’elenco“GDZ” EIM / EGP sopra menzionato, e n. 24 clienti E.I.M. - e precisamente: Stefano BIANCA, Raffaele BUFO, Ruggiero BUFO, Giada CELENTANO, Luigi DE CAPRIO, Mario CRISTALLINI, Stefano DESIDERI, Domenico FRANCO, Giovanna GAROFANI, Antonietta GIANGUALANO, Franca GIANGUALANO, Paolo GONZALES, Brunella MARCELLI, Margherita MONTAGNINI, Milvia PANATTONI, Antonella PEZZI, Fabio PITTILINO, Ottorino PRIMICERI, Vera PROIETTI MATTIOLI, Renato PROZZO, Marco SPEDALETTI, Maria Teresa TABOCCHINI, Stefano GAGLIANO CANDELA, Maurizio PLACIDI, non ricompresi nel suddetto elenco) e n. 12 clienti “DHARMA” (di cui n. 7 - e precisamente: Giuseppina CASTELLANETA, Loredana CRISTALLINI, Giovanna MURRUZZU, Elisabetta MORENO, Pier Paola PARIS, Camilla MENEGHINI, Oliviero FERMARIELLO, già compresi tra i clienti dell’elenco DHARMA/LONGBOW, con la sigla “GDZ-ARP”) e n. 5 - e precisamente: Cristiana CALABRESE Marcella MARRA, Elena MARRA, Giulio PLINI, Uberto GOBERTI non ricompresi nel suddetto elenco); Carlo FABERI, iscritto all’Albo dei Promotori dal 04.08.1998, con intermediario di riferimento UBS Global Asset Management (Italia) Spa, promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche
256
mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti con riferimento a numerosi clienti/investitori (per almeno n. 12 clienti DHARMA/LONGBOW, FABERI è identificato con la sigla “ARP2”, nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), fra i quali non meno di 8 clienti - già denuncianti e/o escussi lo hanno menzionato quale promotore di riferimento, in particolare n. 4 clienti “E.I.M.” (Bardo FABIANI COLONNA DI CESARO, Claudio LOSS, Maria Grazia MARTINELLI e Andrea PERRONE) e n. 4 clienti “DHARMA” (di cui n. 3 – e precisamente: Adele CLERICI ROBIN, Giuseppe D’ANIELLO, Fabio PORZIO, già compresi nell’elenco DHARMA/LONGBOW, con la sigla “ARP2” e n.1 - e precisamente: Marco PERUZZI - non ricompreso nel suddetto elenco); Giuseppe GAMBACORTA, non iscritto all’Albo dei Promotori, promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia d’investimenti con riferimento a numerosi clienti/investitori (per almeno 40 clienti E.I.M.-E.G.P. risulta identificato con la sigla “GGG” nel file “Lista clienti EIM – EGP”, presente nel server, sequestrato, in data 23.09.2010, presso gli uffici della E.G.P. di Roma, via di Villa Grazioli, n. 13-15 - vedi allegato 3); Elenita PENTINACA, non risulta essere mai stata iscritta all’Albo dei Promotori,
promuoveva personalmente la collocazione di valori
mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento, e di consulenza in materia d’investimenti con riferimento a numerosi clienti/investitori (per almeno 43 clienti E.I.M.-E.G.P. è identificata con
257
la sigla “ELE” nel file “Lista clienti EIM - EGP”, presente nel server, sequestrato, in data 23.09.2010, presso gli uffici della E.G.P. di Roma, via
di
Villa
Grazioli,
n.
13-15);
per
almeno
26
clienti
DHARMA/LONGBOW, di cui 4 compresi nella precedente lista, è identificata con la sigla “ELE” nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco Lande), fra i quali non meno di 11 clienti - già denuncianti e/o escussi - l’hanno menzionata quale promotore di riferimento, in particolare 9 clienti “E.I.M.” (di cui n. 5 - e precisamente: Mario FORMICHI, Alessia CECCARELLI, Manuela CECCARELLI, Lino CECCARELLI, Margherita BRUSCHI, già compresi nell’elenco EIM – EGP e n. 4 - e precisamente: Francesca MARINI, Paola RAVALICO, Antonio VILLANI e Remola OTTAVIANELLI non compresi nel suddetto elenco) e n. 2 clienti “DHARMA” (e precisamente: Marco MATTONELLI
e
Valerio
TINARI,
compresi
nell’elenco
DHARMA/LONGBOW con la sigla “ELE”); Micol PIPERNO, iscritta all’Albo dei Promotori dal 25.11.2003, con intermediario di riferimento E.G.P. S.A, promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento, e di consulenza in materia di investimenti, con riferimento a numerosi clienti/ investitori (per almeno 14 clienti DHARMA/LONGBOW è identificata con la sigla “MPM-MIP” nei files presenti nella pen drive, denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco Lande), fra i quali non meno di 10 clienti già denuncianti e/o escussi - la menzionano quale promotore di riferimento [in particolare, n. 3 clienti “E.I.M.” (Flavio GIOSI, Gianfranco SERRAINO FIORY e Maria VISCUSI) e n. 7 clienti
258
“DHARMA” (di cui n. 1 - e precisamente: Maria Letizia BOLLA, già compreso nell’elenco “DHARMA/LONGBOW”, e n. 6 - e precisamente: Maria Gaia CERIANA MAYNERI, Anna Maria COPPOLA, Tito MAGRI, Anne Jacqueline Jean VAN STEENKISTE, Elena MARRA e Marcella MARRA, non compresi nel suddetto elenco)]; Stefano SALVINI, iscritto all’Albo dei Promotori dal 14.10.1992 al 27.12.2002, con intermediario di riferimento CS Elvisim Spa, promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari, effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti con riferimento a numerosi clienti/investitori (per almeno 70 clienti E.I.M.-E.G.P., SALVINI è identificato con la sigla “SSV”, nel file “Lista clienti EIM – EGP”, presente nel server, sequestrato, in data 23.09.2010, presso gli uffici della E.G.P. di Roma, via di Villa Grazioli, nr. 13-15; per 3 clienti DHARMA/LONGBOW compresi nella precedente lista - è identificato con la sigla “SSV” nei files presenti nella pen drive, denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), fra i quali 12 clienti - già denuncianti e/o escussi - lo menzionano quale promotore di riferimento, in particolare 8 clienti “E.I.M.” (di cui n. 7 - e precisamente: Caterina VERNACCHIA, Ettore VERNACCHIA, Giuseppe BLAVET DI BRIGA, Maria Carla BLAVET DI BRIGA, Pierina DE VIRGILIO, Licia DI ZITTI, Andrea FRUSCELLA, già compresi nell’elenco EIM - EGP e n. 1 - e precisamente: Severino FRUSCELLA, non compreso nel suddetto elenco) e n. 4 clienti “DHARMA” (di cui n. 1 - e precisamente: Maria
Letizia
BOLLA,
gia
compreso
nell’elenco
“DHARMA/LONGBOW e n. 3 - e precisamente: Luca MARTINELLI,
259
Camilla MENEGHINI, Fortunata e Lucile LABI, non compresi nel suddetto elenco); Vincenzo AGLIETTI, non risulta essere iscritto all’Albo dei Promotori, promuoveva
personalmente
la
collocazione
di
valori
mobiliari
effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti con riferimento a numerosi clienti/ investitori (per almeno 9 clienti DHARMA/LONGBOW è identificato con la sigla “AGL” nei files presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco Lande), fra i quali 1 cliente “E.I.M.” (Roberto CARPANO) - già denunciante e/o escusso - lo menziona quale promotore di riferimento; Francesco GIUDICE, iscritto all’Albo dei Promotori dal 05.05.1999, con intermediario di riferimento AZ Investimenti SIM Spa, promuoveva personalmente la collocazione di valori mobiliari effettuando attività di raccolta e di gestione collettiva di risparmio, anche mediante sottoscrizione di contratti d’investimento e di consulenza in materia di investimenti con riferimento a numerosi clienti/investitori (per almeno 25 clienti DHARMA/LONGBOW, è identificato con la sigla “ARP1” nel predetto elenco presenti nella pen drive denominata “CHIAVETTA NERA PATRIOT 8 G.”, sequestrata a Gianfranco LANDE), dei quali n. 2 clienti “DHARMA” (Gennaro GIOVANNI, Lidia PETRINI, già compresi nell’elenco DHARMA/LONGBOW) - già denuncianti e/o escussi - lo menzionano quale promotore di riferimento. In particolare, gli individuati promotori: si facevano consegnare assegni bancari, a favore della E.I.M. Inc, e, talvolta, anche della E.I.M Ltd, rilasciando quale ricevuta copia degli assegni con la loro firma su carta intestata E.I.M. Inc, riportante indirizzi
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e numeri di registrazione presso la Camera di Commercio di altre società aventi denominazione E.I.M. e, in alcuni casi, copia del contratto redatto in lingua inglese, chiamato FUTURES CUSTOMER AGREEMENT, firmato dal solo cliente, su carta intestata della prima società (E.I.M. Ltd irlandese), ovvero facendosi consegnare anche somme di denaro in contanti,
rilasciando
ricevute
manoscritte;
in
alcune
occasioni,
TORREGIANI, avvalendosi anche della collaborazione di Stefano SALVINI, il quale provvedeva alla raccolta del denaro mediante sottoscrizione di contratti di investimento, portandosi, a volte, presso il domicilio dei clienti e, in altre, utilizzando l’ufficio di via Bocca di Leone, nonché di altre persone che hanno operato quali “promotori finanziari” di fatto; si facevano consegnare assegni bancari a favore della DHARMA HOLDINGS SA e, talvolta, anche della LONGBOW FINANCE SA, rilasciando, anche, quale ricevuta, copia degli assegni con la loro firma su carta intestata DHARMA HOLDINGS, riportante gli indirizzi delle sedi della citata società di Lussemburgo, 9, Rue du Laboratoire - B87136 e di Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 13/15 - P.Iva 10432071008, nonché copia dei contratti redatti in lingua inglese, denominati “Purchase Agreement” e “Subscription Agreement”, firmati dal cliente e dall’amministratore della società, su carta intestata della DHARMA HOLDINGS o della LONGBOW FINANCE S.A., ovvero facendosi consegnare anche somme di denaro in contanti, rilasciando ricevute manoscritte; la sottoscrizione di tali contratti avveniva presso la sede della E.G.P. SA in Roma, via Sgambati, n. 1, fino al maggio 2009, successivamente presso la sede della DHARMA in Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 13/15 e, in alcune occasioni, portandosi presso il domicilio dei clienti. In tutti i casi, era indicato, quale luogo di consegna del
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denaro e sottoscrizione dei contratti, il LUSSEMBURGO, con l’intento evidente di celare le reali sedi di esecuzione di tali attività, ovvero quelle sopra indicate, in quanto consapevoli di esercitare attività non autorizzata di collocamento fuori sede di titoli DHARMA e LONGBOW. Venivano, inoltre, forniti ulteriori servizi d’investimento [come dimostrato dalle movimentazioni del conto corrente, intestato alla DHARMA, acceso presso CARISPAQ, ad esempio, acquisto altri titoli vedi operaz. in data 04.05.2009, con causale: “”TITOLI SOTTOSCRIZIONI W1N2 009-000000035”” - acquisto quote del fondo EIM NV (gli importi sono sempre a cifra tonda: 5/10/15 mila), con trasferimento sul conto corrente belga dello stesso fondo - acquisto titoli elvetici CHORIZO NOTES/BILLY NOTES - acquisto “pronti contro termine”];
tali attività venivano effettuate nei confronti di: n. 1687 clienti EIM/EGP (dei quali 1562 identificati) indicati nell’elenco elaborato dalla P.G. operante G.d.F. – N.S.P.V. sulla scorta di un data-base oggetto di sequestro nei confronti di Gianfranco LANDE - back up dei dati contenuti nel file “masterdatabasegeneraleII15032011”, cartella “SOMERSAUT”, rinvenuto sulla pen-drive, marca PATRIOT 2, sottoposta a sequestro nei confronti del sig. Gianfranco LANDE, nel corso della perquisizione effettuata in data 24 marzo 2011),
n. 361 soggetti clienti DHARMA-LONGBOW [di cui all’elenco elaborato dalla PG operante G. di F. – NSPV, sulla base di n. 2 file contenuti nell'hard disk esterno, in uso a Massimo CAPONE, sequestrato in data 04.04.2011, presso gli uffici della Financial Tradeware, siti in Roma, via di Villa Grazioli, n. 15, indicanti clienti della DHARMA HOLDINGS, vedi allegato 1],
tra i quali una buona parte clienti/investitori hanno reso denuncia e/o sono stati escussi, dichiarando le operazioni di investimento effettuate, ai quali sono stati forniti servizi e attività d’investimento e di gestione collettiva del risparmio.
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Con l’aggravante di aver dato il contributo a un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività di abusivismo e di altre condotte delittuose in più di uno Stato, e, segnatamente, Regno Unito, Lussemburgo, Bahamas, Svizzera, Malta, Francia e altri. In Roma e all’estero (Regno Unito, Bahamas, Lussemburgo, Svizzera e altri), almeno: per le attività svolte attraverso le società accomunate dall’acronimo EIM, dal 1 luglio 1998 (entrata in vigore del T.U.F., e del relativo art. 166), fino ai provvedimenti cautelari del marzo 2011; per le attività svolte attraverso la società DHARMA HOLDINGS SA, dal 30.10.2008 (data in cui risulta registrata la prima operazione sul conto corrente acceso dalla DHARMA presso la CARISPAQ, costituita da versamenti di assegni bancari per un valore di € 800.000,00), fino ai provvedimenti cautelari del marzo 2011.
4) Abusivismo relativo all’attività di promotore finanziario, espletata senza iscrizione nell’apposito Albo, attraverso le società accomunate dall’acronimo E.I.M. e la società DHARMA HOLDINGS SA. Giuseppe GAMBACORTA, Elenita PENTINACA, Stefano SALVINI e Vincenzo AGLIETTI del reato di cui agli artt. 166 D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), comma secondo, come modificato dall’art. 39 I c. n. 1 della Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, e art. 4 L. 16 Marzo 2006, nr. 146, poiché esercitavano, senza essere iscritti nell’albo indicato dall’art. 31 del medesimo TUF (con riguardo al periodo successivo al 27 dicembre 2002 per SALVINI), l’attività
di
promotore
finanziario
(nello
specifico
consistita,
prevalentemente, nell’esercitare professionalmente l'offerta fuori sede di servizi d’investimento e di consulenza in materia di investimenti) quali
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mandatari di varie società di fatto attive nell’intermediazione mobiliare, ancorché non abilitate (né nel proprio Paese di origine, né in Italia), ai sensi dell’art. 18 del medesimo TUF, denominate: - DHARMA HOLDINGS SA, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo alla sezione B, con il numero 83854, e con sede secondaria in Italia, dichiarata fallita dal Tribunale Fallimentare di Roma in data 09.11.2011; - E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, già iscritta al numero 190430 della Camera di Commercio irlandese, E.I.M. - EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT INC, iscritta al numero LP003731 della Camera di Commercio inglese, ed E.I.M. EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED, già iscritta al numero 02514686 della Camera di Commercio inglese (compagini che hanno, di fatto, dato vita a un unico “soggetto economico”, trasversale e portatore di denominazione mutevole e variabile, comunque, riconducibile all’acronimo E.I.M. e come tale percepito
dalla
clientela)
soggetto
economico
dichiarato
fallito/insolvente dal Tribunale Fallimentare di Roma in data 08.11.2011. In Roma e in altre località, tra il luglio 1998 e il marzo 2011.
5) Abusiva attività di raccolta del risparmio Gianfranco LANDE, Roberto TORREGIANI, Gian Piero CASTELLACCI DE VILLANOVA, Stefano SALVINI, Paolo ANSELMI, Alessandro CALICCHIO, Gabriele DE ZORZI, Carlo FABERI, Giuseppe GAMBACORTA, Elenita PENTINACA, Micol PIPERNO, Vincenzo AGLIETTI e Francesco GIUDICE
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del reato di cui agli artt. 110 c. p., 130 D. L. vo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 39 I c. n. 1 della Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, poiché - servendosi delle compagini societarie non abilitate, indicate nei precedenti capi - raccoglievano, in modo professionale, nei confronti del pubblico - e, segnatamente, di non meno di 2019 soggetti clienti delle società E.I.M. e Dharma Holdings e altri non identificati – risparmio, in violazione dell’art. 11 della suddetta normativa. In particolare, LANDE, CASTELLACCI
DE
VILLANOVA,
TORREGIANI,
SALVINI,
ANSELMI, CALICCHIO, DE ZORZI, FABERI, GAMBACORTA, PENTINACA, PIPERNO, AGLIETTI e GIUDICE, nelle qualità parimenti indicate nei precedenti capi, si facevano consegnare assegni bancari, a favore della Dharma Holdings e della E.I.M. Inc [rilasciando, con riferimento a quest’ultima società, quale ricevuta copia degli stessi titoli con la loro firma su carta intestata E.I.M. Inc, riportante indirizzi e numeri di registrazione presso la Camera di Commercio di altre società aventi denominazione E.I.M. e, in alcuni casi, copia del contratto redatto in lingua inglese, chiamato FUTURES CUSTOMER AGREEMENT, firmato dal solo cliente, su carta intestata della prima società (E.I.M. Ltd irlandese)]. In Roma e all’estero (Regno Unito, Bahamas, Lussemburgo, Svizzera e altri), dal luglio 1998, sino fino ai provvedimenti cautelari del marzo 2011. 6) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Andrea RASPI e Gianfranco LANDE del reato di cui agli artt. 2638 c.c. II c. e 110 c. p., poiché, LANDE - in qualità di amministratore di diritto della E.G.P. (soggetto giuridico posto sotto la vigilanza della CONSOB) - e RASPI - quale rappresentante fiscale e
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amministratore della succursale in Italia della E.G.P. dal 27 aprile 2007 al 7 luglio 2010 e direttore responsabile della E.G.P. - comunicavano, con nota del 15 ottobre 2009 diretta da EGP a CONSOB, le seguenti informazioni non rispondenti al vero: “nessuna attività è svolta in Italia da parte di EIM LTD” e “il signor Gianpiero Castellacci non intrattiene – né ha intrattenuto in passato - con EGP alcun rapporto commerciale o contrattuale”,
con ciò consapevolmente ostacolando le funzioni di
vigilanza di CONSOB, sebbene CASTELLACCI DE VILLANOVA abbia operato per EGP - accompagnando i clienti delle società abusive EIM presso EGP per aderire allo scudo fiscale - avesse in uso un ufficio in via di Villa Grazioli e fossero in corso attività tra le diverse società abusive, accomunate dall’acronimo EIM, ed EGP. In Roma, il 15 ottobre 2009. INDENTIFICATE le persone offese: Ministero dell’Economia, in persona del Ministro pro tempore. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), in persona del Presidente pro tempore. ACERRA Marinella nata a Alatri (FR) il 26/2/1957 e residente a Roma in via Settembrini 30, difesa dall’Avv. Claudio Martino con studio in Roma via A. Gramsci 9; ADAMI Gabriella nata a Roma il 19/1/1945, ivi residente in via Salvatore Quasimodo 123; ADREANI Francesca nata a Roma il 7/2/1966, ivi residente in via G. Calderini 68, difesa dall’Avv. Gabriele Galeazzi con studio in Roma p.zza delle Cinque Giornate 2; AFFENITA MASSIMILIANO, nato a Roma il 09/06/1974, residente in Roma in Teofilo Folengo n. 49, difeso dall’Avv. Piera Paschero con studio in Roma, via Teofilo Folengo n. 49, ivi elettivamente domiciliato; AGOSTINI Massimo nato a Rimini il 20/1/1964 e residente a Cesena in via Salvemini 356;
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AGUGIARO Giuliana, nata a Monte San Savino il 28/03/1942, residente in Roma in via Cassia n. 1004; ALBERINI BUTORI Federica, nata a Lucca l’11/06/1955, difesa dall’Avv. Massimiliano Barberini con studio a Roma in via Guido Banti n. 34; ALOISI Riccardo, nato a Roma il 22/09/1967, ivi residente in via Nomentana n. 175, difesa dall’Avv. Stefano Perica con studio in Artena, via Stefano Serangeli n. 13; AMERO D’ASTE STELLA Alessandro nato a Roma il 4/4/1934, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma via Caposile 10, ivi elettivamente domiciliata; ANDREONI Fiorenza, nata a Napoli il 15/04/1937, residente a Roma in via Pio Spezzi n.5, difesa dall’Avv. Remo Pannain con studio in Roma, via Achille Papa n. 21, ANELLI Bruno, nato a Roma il 3/12/1945, residente in Roma in via Della Grande Muraglia n. 247; ANSALDI Dina nata a Roma il 9/10/1949, ivi residente in viale Glorioso 3, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; ANTOGNOLI Teresa, nata a Roma il 20/07/1928, ivi residente in viale Val Padana n. 90, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; ANTONELLI Livia, nata a Roma il 18/09/1962, residente in Roma in via San Pio V n. 37, divesa dall’Avv. Mario Pilotti con studio in Roma in via Sabotino n. 46, ivi elettivamente domiciliato; ARBIB Aronne, nato a Tripoli il 4/03/1949, residente in Roma, via Antonio Bertoloni n. 27, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; ARCAYA DE CASQUINI Eulalia Emilia nata a Ayaucho (Perù) il 12/2/1949 e residente a Roma in via C. Arzelà 14, difesa dall’Avv. Alberto Giulio Cianci con studio in Roma viale delle Belle Arti 7, ivi elettivamente domiciliata; ARTUSO Francesco nato a Genova il 22/10/1927, ivi residente in via Piaggio 53-5; ASSETTATI Lavinia nata a Perugia il 17/09/1945, residente in Roma, via Bartolomeo Gosio n. 7, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; ASSETTATI Stefano Maria, nato a Lisbona il 8/05/1943, residente a Roma in via Morlupo n. 25, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
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AULETTA Mario, nato a Garaguso l’11/11/1955, residente in Garaguso in via Garibaldi n. 65, difeso dagli Avv.ti Francesco Auletta e Vito Andrea Auletta con studio in Matera in via della Croce n. 9; BALDUCCI Grazia Maria nata a Roma il 14/1/1941 e residente a Torino in via Principe Amedeo 14, difesa dall’Avv. Paolo Pacciani con studio a Torino corso G. Matteotti 35, ivi elettivamente domiciliata; BALDUCCI Laura nata a Roma il 8/9/1945 e residente in Amelia (TR) strada di Macchie 23, difesa dall’Avv. Paolo Pacciani con studio a Torino corso G. Matteotti 35, ivi elettivamente domiciliata; BALDUCCI Sandro nato a Roma il 31/5/1947, ivi residente in via Antonio Cippico 55; BARBONI Cinzia nata a Roma il 1/2/1952, ivi residente in via Giovanni Miani 40; BARCAROLI Mario, nato a Macerata il 09/02/1934, residente in Roma in via Felice Cavallotti n. 39, difeso dall’Avv. Marco Milillo con studio a Roma in via Conca D’Oro n. 348, ivi elettivamente domiciliato; BASSIGNANI Ida nata a Milano il 5/12/1940, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; BASSIGNANO Ernesto nato a Roma il 4/4/1946, difeso dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio a Roma in Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliato; BELLINI Daria nata a Roma il 31/10/1952, ivi residente in via A. Gramsci 14, difesa dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma p.zza Farnese 101; BEMBINA Adriana nata a Cagliari il 13/9/1949 e residente in Roma in via S. Bartolomeo de’ Vaccinari 16; BENEDETTI Paola nata a Marino (RM) il 24/1/1937 e residente a Grottaferrata (RM) in via Campi d’Annibale 11; BERTI Gabriella, nata a Roma il 13/05/1943, residente in Roma in Piazza Carli n. 40; BERTI Luigi, nato a Roma il 12/03/1945, residente a Velletri in via del Formello n. 153; BERTONE Evaristo, nato a Castiglione d’Asti il 29/01/1923, residente in Roma in via Leonida Rech n. 66; BIAGINI Alessandro, nato Napoli il 27/02/1954, residente in Melegnano (MI) in via Battisti cv. 39; BIAGINI Annita, nata a Perugia il 8/07/1931, residente in Melegnano (MI) presso la struttura socio-sanitaria Fondazione Castellini, in via Cavour cv. 21;
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BIANCA Stefano, nato a Roma il 23/12/1962, residente in Roma in via Ottavio n. 8; BIANCO Arturo, nato a Vizzini (CT) il 29/07/1954, residente in Roma in via Italo Panettoni n. 91, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; BIASCO Mario Vittorio nato a Carpino (FG) il 18/2/1951 e residente in Macerata (MC) in via famiglia Palmieri 14, difeso dall’Avv. Isabella Biasco con studio in Macerata (MC) via Spalato 73; BILLI Nicoletta nata a Firenze il 26/11/1954, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliato; BISCEGLIA Giovanni nato a Monte Sant’Angelo (FG) residente in San Giovanni Rotondo (FG) via Pizzetti 2; BLANCH DI ROASCIO Valeria nata a Dronero (CN) il 21/9/1944 e residente a Roma in via Veneto 84, difesa dall’Avv. Grazia Volo con studio in Roma via G.B. De Rossi 32, ivi elettivamente domiciliata; BLAVET DI BRIGA Giuseppe, nato a Torino il 26/02/1928, residente in Roma in via Lucio Apuleio Fusco n. 25; BLAVET DI BRIGA Maria Carla, nata a Roma il 20/10/1955, residente in Roma in via Vessella n. 7; BOLLA Maria Letizia, nata a Roma il 10/09/1929, residente in Roma in via Domenico Chelini n. 33; BOLOGNESI Francesca nata a Roma il 8/1/1987, ivi residente in via P. S. Mancini 12; BOLOGNESI Lucia nata a Roma il 20/12/1954, difesa dall’Avv. Pierluigi Galella con studio in Roma via Monte Asolone 8, ivi elettivamente domiciliata; BONACINI BAGNOLI Mario, nato a Firenze il 26/06/1950, residente in Via Goro Dati n. 7 e ivi elettivamente domiciliato; BONANNI Maria Luisa nata a Messina il 30/6/1973, difeso dall’Avv. Cristiano Fuduli con studio in Roma via G. P. Pannini 19, ivi elettivamente domiciliato; BONFIGLI Amleto nato a Roma il 1/4/1938 e residente a Morlupo in via G. Roncacci 36, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34; BONICELLI Eleonora nata a Mapoli il 19/6/1934, difesa dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo 107, ivi elettivamente domiciliata; BORMIOLI Maria nata a Roma il 6/3/1942 e domiciliata in Roma p.zza dei Caprettari 70, difesa dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo 107;
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BRAGATO Bianca, nata a Motta di Livenza (TV) il 24/07/1944, residente in Roma, via dei Giuochi Istmici n. 11, difesa dall’Avv. Luigia Ricco con studio in Roma; BRONZINI Giovanni nato a Napoli il 10/8/1970, domiciliato presso lo studio dell’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti sito in Roma Circonvallazione Clodia 29; BRUNETTO Anna nata a Suk El Giuma (Libia) il 3/5/1941 e residente a Roma in viale di Valle Aurelia 73; BRUNO Simonetta, nata a Roma il 3/10/1946, ivi residente in via B. Peruzzi n. 5; BUCARELLI Angelo nato a Novara il 9/4/1952 e residente a Roma in via della Cisterna 1, difesa dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo 107, ivi elettivamente domiciliata; BUFO Raffaele, nato a Margherita di Savoia (BT) il 9/05/1967, residente a Margherita di Savoia (BT), in via Piero Calamandrei n. 3; BUFO Ruggiero, nato a Canosa di Puglia il 2/02/1975, residente a Margherita di Savoia (BT), in via Nino Rota n. 4, domiciliato in Margherita di Savoia (BT) in via Vittorio Veneto n. 143; BURBA Gaia nata a Roma il 16/3/1974, ivi residente in v.le Parioli 74; BURGER FRIEDEL Vera nata a Bonn il 5/7/1938 e residente a Roma in via Fontanella Borghese 42, difesa dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo 107, ivi elettivamente domiciliata; CACACE Antonio, nato a Anacapri il 22/02/1952, ivi residente in via Traversa Tuoro, n. 11, domiciliata presso lo studio del Suo difensore, Avv. Ugo Biagianti, in Roma via Francesco Denza n. 27; CAINI Giordano, nato a Brescia il 28/03/1969, residente in Agnosine (BS) in via Santella n. 22, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, ivi elettivamente domiciliato; CALABRESE Cristiana nata a Roma il 9/4/1966, ivi residente in via del Monte di Casa 65, domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco De Cristofaro sito in Roma, viale Bruno Buozzi 53; CALANDRIELLO Franco nato a Pisticci (MT) il 5/3/1971 e residente a Roma in via Lucciano 14/a, difeso dall’Avv. Emanuele Foschi con studio in Roma p.zza dei Mirti 40, ivi elettivamente domiciliato; CALDERAZZI Vanda nata a Nocera Inferiore (SA) il 15/1/1924, difesa dall’Avv. Livia Lo Turco con studio a Roma via dei Colli della Farnesina, 144, ivi elettivamente domiciliata; CALENDA Fabio nato a Parigi il 26/3/1947 e residente a Roma in via Del Vantaggio 1, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliato;
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CALICCHIO Anna Laura, nata a Roma il 30/11/1937, difesa dall’Avv. Stefano Pucci con studio in Roma Piazza del Fante n. 8, ivi elettivamente domiciliata; CALICCHIO Daniele, nata Roma il 5/07/1981, difeso dall’Avv. Stefano Pucci con studio in Roma Piazza del Fante n. 8, ivi elettivamente domiciliato; CALICCHIO Giancarlo, nato a Roma il 25/04/1940, difeso dall’Avv. Stefano Pucci con studio in Roma Piazza del Fante n. 8, ivi elettivamente domiciliato CAMATO Vincenzina, nata a San Giovanni Persiceto (BO) il 15/09/1937, residente in San Nicandro Garganico al Largo Celso n. 21, difesa dall’Avv. Vincenzo Pio Facchino con studio in San Nicandro Garganico (FG) in via E. Melchionda n. 4; CAMERARO Rosa, nata a Torino il 25/06/1921, residente in Roma in Teofilo Folengo n. 49, difesa dall’Avv. Piera Paschero con studio in Roma, via Teofilo Folengo n. 49, ivi elettivamente domiciliata CAMILLETTI Mirella, nata a Roma il 26/01/1942, ivi residente in via Nomentana n. 175, difesa dall’Avv. Stefano Perica con studio in Artena, via Stefano Serangeli n. 13; CANDIDO Roberto, nato a Roma il 18/12/1967, ivi residente in Roma, via G. Gastaldi n. 85, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; CANTALUPO Roberta nata a Roma il 15/8/1936, ivi residente in via Bertoloni 1, difesa dagli Avv.ti Maddalena De Gregorio con studio in Roma via Guido Reni 2 e Maria Grazia Ricci con studio in Roma viale di Villa Grazioli 20; CANTATRIONE Massimo, nato a Roma il 23/01/1940, residente in Roma, via dell’Ospedaletto Marziale n. 18, difeso dall’Avv. Carlo Sartini con Studio in Roma, viale Mazzini, 55. CAPPONI GIULII Patrizia, nata a L’Aquila il 23/10/1950, residente in Roma in via Campo Catino n. 29, difesa dall’Avv. Stefano Pucci con studio in Roma Piazza del Fante n. 8, ivi elettivamente domiciliata; CAPPONI GIULII Pier, nato a Ovindoli il 27/12/1917, difeso dall’Avv. Stefano Pucci con studio in Roma Piazza del Fante n. 8, ivi elettivamente domiciliato; CARDONE Salvatore, nato a Roma il 22/04/1967, domiciliato presso lo studio dell’Avv. Lucio Sgroi, sito in Roma via Lucrezio Caro n. 38; CARPANO Roberto nato a Roma il 30/12/1959, ivi residente in via Tibullo 10, difeso dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio con studio in Roma via Guido Reni n. 2 e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli n. 20;
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CARPI DE RESMINI Maria nata a Milano il 1/11/1942, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio a Roma in Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; CASALE Paola, nata a Roma il 5/12/1947, residente in Roma, via G. Da Castel Bolognese n. 30, ivi elettivamente domiciliato. CASINI Marta, nata a Torino il 14/04/1923, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; CAVALLI Rita, nata a Roma il 23/05/1952, ivi residente in via Bergamo n. 43, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; CELENTANO Giada, nata a Roma il 10/05/1974, ivi residente in via Cortina D’Ampezzo n. 170, difesa dall’Avv. Cristiana Calabrese con studio in Roma, piazza Apollodoro n. 26, ivi elettivamente domiciliata; CELLA Adele Francesca Maria nata ad Alghero (SS) il 5/5/1940 e residente a Roma in via Cassia 569; CERIANA Mayneri Maria, nata a Buonconvento il 26/09/1949, residente in Roma in via Orti D’Alibert n. 15; CERSOSIMO Manlio, nato a Roma il 8/12/1942, residente in Roma via Servigliano n.16, domiciliato in Roma via S. Antonio da Padova n.65; CHANG Yafen, nata in Cina il 21/11/1938, residente in Roma, via del Babuino n. 41, domiciliato presso lo Studio Professionale dell’Avv. Gianni Di Matteo in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35; CHIAPPARELLI Fiorella nata a Roma il 8/10/1965 ivi residente in via Roccascalegna 52/A; CHIN HWA Yen Marco nato a Roma il 3/03/1968, ivi residente in Via Giuseppe Montanelli n.11/A, domiciliato presso lo Studio Professionale dell’Avv. Gianni Di Matteo in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35; CHIRIVINO Alessandra nata a Napoli il 7/7/1954 e residente a Roma in vicolo del Bologna 37; CIABATTINI Franca nata a Santa Croce sull’Arno il 27/1/1926 e residente a Gorgonzola, in via Stradivari 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Andreozzi sito in Roma via Carso 51; CIOCCHETTI Cristina nata a Losanna il 18/7/1951 e residente a Roma in via Cuboni 3, difesa dagli Avv.ti Maddalena De Gregorio con studio in Roma via Guido Reni 2 e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli 20; CITTI Aldo nato a Roma il 2/8/1941, difeso dall’Avv. Simone Trivelli con studio in Roma via Flaminia 213, ivi elettivamente domiciliato; CITTI Fabio nato a Roma il 10/10/1946, difeso dall’Avv. Simone Trivelli con studio in Roma via Flaminia 213, ivi elettivamente domiciliato;
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CLERICI Robin Adele, nata a Roma il 13/09/1960, ivi residente in viale Carso n. 63; COLELLI Giacometta nata a Roma il 10/11/1942, ivi residente in via Leone Dehon 90, difesa dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma P.zza Farnese 101; CONTI Amelia, nata a Montichiari (BS) il 1/04/1945, residente a Sacrofano (RM), via Santa Maria n. 24; CONTI Massimo nato a Roma il 7/9/1963 ivi residente in via Enzo Benedetto 29; COPPA Laura nata a Trieste il 1/7/1931, difesa dall’Avv. Francesco A. Scorsone con studio in Roma via Alberico II 10, ivi elettivamente domiciliato; COPPOLA Annamaria nata a Napoli il 24/12/1939, difesa dall’Avv. Marco Milillo con studio in Roma via Conca d’Oro 348, ivi elettivamente domiciliata; CORTESE Michele nato a Roma il 26/10/1963, ivi residente in via Tiburtina 147; COTONE Antonio, nato a Roma il 21/02/1971, residente in Roma in via Pisistrato n. 25, difeso dall’Avv. Claudio Gatta; CRISTALLINI Loredana, nata a Roma il 30/08/1962, ivi residente in via Melbourne n. 45, che si rappresenta in proprio, con studio in Roma, viale Angelico n. 92; CRISTALLINI Mario, nato a Sassoferrato (AN) il 6/06/1937, residente in Roma in via Melbourne n. 45, difesa dall’Avv. Loredana Cristallini con studio in Roma, viale Angelico n. 92; CUCINIELLO Edoardo nato a Roma il 14/10/1970 residente a Milano in via Bellincione 10; CUCINIELLO Giulia nata a Roma il 14/8/1939 vi residente in via Piegaro 174; CUGINI Augusto nato a Marino (RM) il 7/3/1959 ivi residente in via Marcantonio Colonna 43; CUNEO Letizia, nata a Roma il 12/08/1932, residente in Pisa, piazza Saffi n. 1, difesa dall’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo con studio in Roma, alla via Carlo Mirabello n. 11, ivi elettivamente domiciliata; CURCIO Marina, nata a Roma il 23/03/1945, ivi residente in via Monti Parioli n. 49/A; difesa dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile 10, ivi elettivamente domiciliata; D’AQUINO DI CARAMANICO Niccolo’ nata a Atena (Grecia) il 9/2/1948 residente in Roma P.zza dei Giuochi Delfici 1;
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DANIELLO Giuseppe, nato a Cerignola il 16/01/1966, residente in Roma, via Vallombrosa n. 30, difeso dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma, piazza Farnese n. 101; DE ANGELIS Claudio nato a Roma il 22/5/1949 ivi residente in P.zza Santa Croce in Gerusalemme 4; DE ANGELIS Giacinta nata a Tarquinia (RM) il 4/8/1941 e residente a Roma in via Pisa 38; DE CAPRIO Antonio nato a Sezze (LT) il 5/5/1978 e residente a Latina (LT) in via V. Rossetti 25, difeso dallo Studio Siniscalchi sito in Roma via E.Q. Visconti 8, ivi elettivamente domiciliato; DE CAPRIO Luigi nato a Cancello ed Arnone (CE) il 20/1/1954 e residente a Latina (LT) in via F. Landino 7, difeso dallo Studio Siniscalchi sito in Roma via E.Q. Visconti 8, ivi elettivamente domiciliato; DE CECCO Francesca, nata a Pescara il 20/04/1959, residente in Roma, via della Camilluccia 630, difesa dall’Avv. Paola Massardi, con studio in Roma, Piazza Margana, 32, ivi elettivamente domiciliato. DE FAZI Marco nato a Roma il 20/2/1961, ivi residente e domiciliato presso il proprio studio sito in via Filippo Corridoni 25, difeso dall’Avv. Remo Pannain con studio in Roma via Achille Papa 21; DE FAZI Walter nato a Civitavecchia il 12/12/1923, ivi residente e domiciliato presso il DE GRANDIS Daniele, nato a Rieti il 30/09/1965, residente a Rieti in via Picerli n. 66, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliato; DE GRENET Fabio, nato a Roma il 13/02/1974, ivi residente in via Misurina n. 70, difeso dall’Avv. Dario Andreoli con studio in Roma, via Pompeo Magno n. 1, ivi elettivamente domiciliato; DE GRENET Mario, nato a Forte dei Marmi (LU) il 17/08/1937, residente ad Anzio (Rm) in viale Coriolano, n. 31, difeso dall’Avv. Dario Andreoli con studio in Roma, via Pompeo Magno n. 1, ivi elettivamente domiciliato; DE GRENET Samantha, nata a Roma il 09/11/1970, residente in Roma in via Luigi Luciani n. 19; DE MARIA Felice nato a Cervinara (AQ) il 19/3/1949 e residente a Roma in via S. Maria dell’Anima 31/a; DE MARIA Lelia, nata a Cervinara il 10/03/1947, ivi residente in via Colfelice n. 18; DE MARIA Silvana nata a Cervinara (AV) il 23/8/1945 e ivi residente in via Salvatore di Giacomo 5;
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DE RISI Giuliano, nato a Roma il 14/06/1945, ivi residente in via Bergamo n. 43, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; DE ROSA Linda, nata a Bari il 25/11/1966, residente in Roma in via Attilio Friggeri n. 106; DE STASIO RENDOLA Margherita nata a Foggia il 1/3/1947 e residente a Roma in p.zza Don G. Minzoni 9; DE VIRGILIO Pierina, nata a Fondi (LT) il 9/09/1922, residente in Roma, via Federico Nansen n. 122, difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio con studio in Roma in via Guido Reni n. 2, e Maria Grazia Licci, con studio in Roma in Viale di Villa Grazioli n. 20; DEGANELLO Alvise, nato a Roma il 5/01/1978, residente in Roma in via Adige n. 20, difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maddalena De Gregorio con studio in Roma via Guido Reni n. 2, e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli n. 20; DEL ROSCIO Nicola, nato ad Avezzano (L’Aquila) il 30/06/1944, residente a Gaeta, via Maria Ausiliatrice n. 6, difeso dall’Avv. Fabio Micali con studio in Roma, via Archimede n. 122, ivi elettivamente domiciliato; DELLA SANTA Renata nata a Roma il 30/6/1930, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliata; DENNI Alfredo nato a Roma il 2/5/1965, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio Roma, via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliato; DENNI Antonio nato a Roma il 12/7/1935, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio Roma, via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliato; DENNI Enrico nato a Roma il 29/3/1939, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio Roma, via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliato; DEODATO Giovanna, nata a Roma il 16/05/1947, difesa dall’Avv. Roberto Emanuele de Felice, con studio in Roma in via Filippo Corridoni n. 14, ivi elettivamente domiciliata; DEODATO Ruggero nato a Potenza il 7/5/1939 e residente a Roma in via Caroncini 52, difeso dall’Avv. Sara Chiu con studio in Roma viale Mazzini 88, ivi elettivamente domiciliato; DEROSSI Claudia, nata a Isola d’Istria il 19/11/1940, residente a Trieste, via S. Pellegrino n. 1, difesa dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo n. 107;
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DEROSSI Silvana, nata a Isola d’Istria il 3/12/1941, residente a Trieste, via Giulia n. 5, difesa dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo n. 107; DESIDERI Stefano, nato a Roma il 03/07/1975, residente in Roma in via Jennifer n. 119; DI BATTISTA Mario nato a Sora (FR) il 23/2/1944 e residente a Lanciano (CH) in via del Verde 40; DI BELARDINO Ezio Claudio nato a San Polo dei Cavalieri (RM) il 14/7/1944, residente negli Stati Uniti d’America in 9715 13th View St. n. 3-Norfolk-VA; DI BELARDINO Lucia nata a Albano Laziale (RM) il 18/1/1928 residente a Marino (RM) in via Unità Nazionale 18; DI BELARDINO Stephanie Martino nata negli Stati Uniti d’America il 5/1/1944, ivi residente in 9715 13th View St. n. 3 – Norfolk – VA 23503, rappresentata da CUGINI Augusto nato a Roma il 7/3/\959 ivi residente in via Marcantonio Colonna 33; DI LUDOVICO Sabatina, nata a Roma il 29/03/1931, residente in Roma in via Francesco Saverio Benucci n. 13, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma in via Giovanni Nicotera n. 7 e ivi elettivamente domiciliata; DI MONTANARA Laura nata a Roma il 24/12/1935, ivi residente in via Pompeo Neri 21, difesa dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma via Ciro Menotti 1, ivi elettivamente domiciliata; DI ZITTI Licia nata a Rocca di Mezzo (AQ) il 6/10/1924 e residente a Roma in via di Tor Fiorenza 41, domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni M. Cocconi sito in Roma via Ciro Menotti 1; DIOMEI Federica nata a Roma il 8/12/1973, ivi residente in via Filippo Bernardini 8, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34; DOMINICI Piera nata a Roma il 10/7/1964 e residente a Fonte Nuova (RM) in via Salvatoretto 182, difesa dall’Avv. Piera Paschero con studio in Roma via Teofilo Folengo 49, ivi elettivamente domiciliata; DURANDO Mario nato a Roma il 20/6/1924, ivi residente in via Palermo 37, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliato; FABIANI COLONNA DI CESARO’ Bardo nato a Losanna il 25/7/1953 e residente a Orvieto – località Laghetto di Sugano 8, difeso dagli Avv.ti Antonio Scala e Bianca Macheroni con studio in Milano, P.zza Eleonora Duse 1, ivi elettivamente domiciliato; FACCINI Carlo nato a Bagnolo San Vito (MN) il 5/9/1941 e residente a Roma in via Giorgio Pallavicino 36;
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FALCIOLA Adalberto nato a Pisa il 3/10/1963 e residente a Roma in via Sofocle, 81, difeso dall’Avv. Gabriele Gatti con studio in Roma via Gramsci 14, ivi elettivamente domiciliato; FAMIGLINI Paolo, nato a Roma il 16/01/1961, ivi residente in via Lorenzo Brosadola n. 21, difeso dall’Avv. Gabriele Gatti con studio in Roma in via Gramsci n. 14, ivi elettivamente domiciliato; FASOLO Daniela, nata a Roma il 24/02/1962, residente in Roma, via Valentiano n. 23, difesa dall’Avv. Gianfranco Fancello Serra con studio in Roma, via Filippo Civinini n. 28, ivi elettivamente domiciliata; FERMARIELLO Oliviero, nato a Roma il 26/05/1975, residente in Roma in vicolo del Cinque n. 24/A; FERRARI Francesca, nata a Melzo il 24/07/1967, residente a Melzo, via P.L. da Palestrina n. 24, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, ivi elettivamente domiciliato; FERRARI Lucia, nata a Roccatederighi Fraz. di Roccastrada (GR) il 25/06/1952, difesa dall’Avv. Giovanni Coscarella con studio in Cosenza in via Galliano n. 27 ivi elettivamente domiciliata; FERRARI Marzia nata a Milano il 8/5/1952, difesa dall’Avv. Simone Trivelli con studio in Roma via Flaminia 213, ivi elettivamente domiciliata; FERRAZZA Rossella nata a Roma il 10/11/1952, ivi residente in via del Gesù 62, difesa dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma via Ciro Menotti 1, ivi elettivamente domiciliata; FIA Ernesto, nato a Roma il 13/10/1957, difeso dall’Avv. Giovanni Marcellitti con studio in Roma, piazza Gentile de Fabriano n. 15, ivi elettivamente domiciliato; FIA Marco, nato a Roma il 28/08/1971, difeso dall’Avv. Giovanni Marcellitti con studio in Roma, piazza Gentile de Fabriano n. 15, ivi elettivamente domiciliato; FICHERA Marcella Angelina Nicoletta, nata a Milano il 20/04/1949, residente in Milano in corso Magenta n. 65, difesa dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma in Piazza Farnese n. 101; FICORONI Riccardo nato a Roma il 26/12/1967 residente in Roma via Batteria di Porta Furba n. 34, difeso dall’Avv. Maurilio D’Angelo; FICORONI Stefano nato a Roma il 22/06/1963, residente in Roma via Monte del Soldato n. 35, difeso dall’Avv. Maurilio D’Angelo; FILIPPI Maria Luisa nata a Roma il 12/12/1941, ivi residente in via di Villa Emiliani 24, difesa dall’Avv. Marco Cavaliere con studio in Roma via dei Casali Santovetti 50;
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FLORES DI ARCAIS Gigliola nata a Roma il 14/10/1932, ivi residente in via Monte Corona 2, difesa dall’Avv. Edoardo Mobrici con studio in Roma via dei Condotti 9, ivi elettivamente domiciliata; FORMICHI Mario, nato a Roma il 7/07/1961, ivi residente in via Niccolò Piccolomini n. 28, domiciliato presso lo studio del Suo difensore, Avv. Paola Vella in Roma Viale Bruno Buozzi n.109; FORTI Fulvio nato a Roma il 6/6/1945, difeso dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; FRANCESCHINI Laura nata a Sermide (MN) il 12/11/1950 e residente a Roma in via A. Vespucci 41; FRANCO Calogero, nato a Roma il 30/01/1955, residente in Roma, Via della Riserva di Livia, 66, difeso dall’Avv. Carlo Carbone con studio in Roma via Marianna Dionigi, 57, ivi elettivamente domiciliato. FRANCO Carmela, nata a Roma il 01/04/1958, residente in Roma, Via della Riserva di Livia, 70, difesa dall’Avv. Carlo Carbone con studio in Roma via Marianna Dionigi, 57, ivi elettivamente domiciliato. FRANCO Domenico nato a Roma il 20/7/1970, ivi residente in via S. Quintino 37, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliato; FRANCO Maria Pia, nata a Roma il 24/09/1971 residente in Roma, Piazza Adele Zoagli Mameli n. 9, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via Nicotera n.7, ivi elettivamente domiciliato; FRANCONE Enrico Filippo nata a Carrara il 26/11/1946, difeso dall’Avv. Stefano Segarelli con studio in Roma via dei Faggella 4, ivi elettivamente domiciliato; FRIGGERI Giovanni nato a Roma il 13/06/1964 ivi residente in via Ruggero Leoncavallo 27 ed ivi elettivamente domiciliato; FRUSCELLA Andrea nato a Roma il 9/3/1955, ivi residente in via Guido Banti 55 domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni M. Cocconi sito in Roma via Ciro Menotti 1; FRUSCELLA Severino nato a Roma il 28/3/1950, ivi residente in via Monti Parioli 49/A domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni M. Cocconi sito in Roma via Ciro Menotti 1; FUGAZZA Antonio nato a Milano il 24/3/1954 ivi residente in via Castelvetro Ludovico 11; FUMENTI Renzo, nato a Roma il 19/06/1964, residente in Roma in via Ciriaco D’Ancona n. 13; GABBRIELLI Armando nato a Roma il 12/3/1958, difeso dall’Avv. Maurizio Bellacosa con studio a Roma in via Ciro Menotti 4, ivi elettivamente domiciliato;
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GAETANI Paola nata Napoli il 18/3/1938, difesa dall’Avv. Ugo Biagianti con studio in Roma via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliata; GAGLIANO CANDELA Stefano, nato a Roma il 01/09/1966, ivi residente in via Antonio Vivaldi n. 9; GARGARO Claudio, nato a Roma il 27/04/1972, residente a Colleferro in via F.Quattrocchi n. 18; GARGARO Francesca, nata a Roma il 03/05/1970, ivi residente in via Nomentana n. 175, difesa dall’Avv. Stefano Perica con studio in Artena, via Stefano Serangeli n. 13; GARNON Isabelle, residente in Toulouse, rue Rosette, 11; GAROFANI Carlo nato a Roma il 15/12/1963, ivi residente in via San Quintino 37, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliato; GAROFANI Giovanna nata a Roma il 25/5/1971, ivi residente in via San Quintino 37, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliata; GAROFANI Michele, nato a Roma il 02/04/1962, residente in Roma in via Attilio Friggeri n.106; GAVAGNIN Gloria, nata a Roma il 3/01/1985, residente in Roma in via Largo Olgiata n. 15, difesa dall’Avv. Francesco Gianzi con studio in Roma in via della Conciliazione n. 44; GENNARO Giovanni, nato a Roma il 6/10/1950, ivi residente in via della Camilluccia n. 414, difeso dall’Avv. Antonio Miriello con studio in Roma, via Flaminia n. 322, ivi elettivamente domiciliato; GHIA Giulio, nato a Napoli il 21/12/1943, residente in Roma in via Monte delle Gioie n. 3, difeso dall’Avv. Claudio Ghia con studio in Roma in Via delle Quattro Fontane n. 10 e ivi elettivamente domiciliato; GHIGLIOTTI Cinzia Maurizia Teresa, nata a Milano il 25/8/1955 ed ivi residente in via Castelvetro Ludovico 11; GIANGUALANO Antonietta nata a San Giovanni Rotondo (FG) 31/05/1970 residente in Carpino (FG) via 2 Vico Mazzini n. 5; GIANGUALANO Franca nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 30/01/1074 residente in Carpino (FG) via Monsignor Scalabrini snc; GIANGUALANO Michele nato a Carpino (FG) il 1/12/1927, ivi residente in via Madonnella 22; GIANNETTA Vito, nato a Trevico (AV) il 11/03/1939 residente in Roma via Luchino Dal Verme 72; GIOSI Flavio nato a Roma il 18/12/1936 ivi domiciliato in via Margutta 33, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34;
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GIULIANI Luigi, nato a Roma il 26/5/1940, residente in Le Chesnay (Francia), 3 Square Vivaldi, difeso dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma in via Ciro Menotti n. 1, ivi elettivamente domiciliato; GOBERTI Uberto nato a Roma il 8/3/1951, ivi residente in via Poerio 115, difeso dall’Avv. Mario Guido con studio in Roma via Flaminia 342/b ivi elettivamente domiciliato e, disgiuntamente, difeso dall’Avv. Raffaella Bonsignori con studio in Roma via Gpiran 4; GONZALES Paolo, nato a Cosenza il 24/06/1944, residente in Roma in viale di Trastevere n. 209; GORASSINI Luciano Gilberto Andrea, nato a Montbeliard (Francia) il 2/5/1944, residente in Parigi, 3 Square Tiers, difeso dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma in via Ciro Menotti n. 1, ivi elettivamente domiciliato; GRANATI Giovanna, nata a Roma il14/12/1940, ivi residente in via Cristoforo Colombo n. 185, difesa dall’Avv. Vittorio Largajolli con studio in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 3, ivi elettivamente domiciliata; GRAZIOLI Liliana nata a Roma il 15/12/1923, ivi residente in Ciro Menotti n. 1, difesa dall’Avv. Bruno Andreozzi con studio in Roma, viale Carso 51, ivi elettivamente domiciliata; GREGNI Maria Cristina nata a Roma il 17/5/1955, difesa dall’Avv. Francesco Gregni con studio in Roma via R. Bernini 20, ivi elettivamente domiciliata; GROSSI Antonello, nato a Roma il 15/09/1952, ivi residente, difeso dall’Avv. Mauro Capone con studio in Roma, via Ovidio n. 32, ivi elettivamente domiciliato; GUATIERI Doretta, nata a Roma il 09/12/1939, residente in Fiumicino in viale Castellammare n. 143/A, difesa dall’Avv. Massimo Mellaro con studio in Roma in Piazza Sant’Andrea della Valle n. 3, ivi elettivamente domiciliata; GUATIERI Emilia, nata a Roma il 17/02/1942, residente in Roma in via Rovigo n. 14, difesa dall’Avv. Massimo Mellaro con studio in Roma in Piazza Sant’Andrea della Valle n. 3, ivi elettivamente domiciliata; GUATIERI Gelsomina, nata a Roma il 07/03/1938, residente in Fiumicino in viale Castellammare n. 145, difesa dall’Avv. Massimo Mellaro con studio in Roma in Piazza Sant’Andrea della Valle n. 3, ivi elettivamente domiciliata; GUGLIELMINI Laura nata a Rimini il 29/1/1937, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; GUIDOTTI Marcella nata a Roma il 14/8/1955, ivi residente in via Amico Da Venafro 3;
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GUZZANTI Paolo, nato a Roma l’01/08/1940, residente in Roma in via Gramsci n. 20; GUZZANTI Sabina nata a Roma il 27/7/1963, ivi residente in via Montenevoso 18, difesa dall’Avv. Carla Manduchi con studio in Roma p.zza Adriana 5, ivi elettivamente domiciliata; GUZZO Federico, nato a Cirò Marina l’1/09/1954, residente a Cirò Marina in via Grosseto s.n.c.; GUZZO Giuseppe, nato a Cirò Marina (KR) il 01/06/1949, residente in Chieti, via Gran Sasso 131. IALONGO Annarita nata a Roma il 16/8/1964, ivi residente in via San Quintino 37, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliata; IMPARATO Gaetano nato a Torre Annunziata (NA) il 6/7/1959 residente a Roma via Guidubaldo del Monte 59, difeso dall’Avv. Giovanna Gallo con studio in Roma via Germanico 146; IMPERIALI Francesco nato a Civitanova (RC) il 6/11/1940 e residente a Roma in via Veneto 84, difesa dall’Avv. Grazia Volo con studio in Roma via G.B. De Rossi 32, ivi elettivamente domiciliata; INNAMORATO Angelina nata a Isernia il 22/12/1956 ivi residente in via Giovanni XXIII 87; IPPOLITO Vincenzo nato a Margherita di Savoia (BT) il 21/10/1965, ivi residente in via Testone 6; IZZO Rosa nata a Afragola il 19/1/1958, difesa dall’Avv. Stefano Segarelli con studio in Roma via dei Faggella 4, ivi elettivamente domiciliata; LA FICARA Edoardo Maria Giovanni, nato a Rosarno il 06/11/1964, residente in Roma in Piazza delle Muse n. 7, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma in via Giovanni Nicotera n. 7 e ivi elettivamente domiciliato; LA FICARA Maria Rosaria Concetta, nata a Rosarno il 19/05/1962, residente in Roma in via Dalmazia n. 31, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma in via Giovanni Nicotera n. 7 e ivi elettivamente domiciliata; LABI Fortunata Lucile, nata a Roma il 23/09/1949, residente in Roma, via Giuseppe Bandiera n.52, difesa dall’Avv. Irma Conti, con studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 34. LAMBOGLIA Roberto, nato a Roma il 03/11/1967, residente in Grottaferrata in via Campi D’Annibale n. 10; LAPENNA Valeria nata a Bari (BA) il 13/10/1966 e residente in Roma in via Giuseppe Ceracchi 29, difesa dall’Avv. Giovanni M. Cicconi con studio in Roma, via Ciro Menotti 1, ivi elettivamente domiciliata;
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LASERRA Angela, nata a San Ferdinando di Puglia (BT) e ivi residente in via Brodolini n. 29; LATTANZI Elisabetta, nata a Roma il 03/04/1972, residente in Roma in via F. Verospi n. 9; LAURA Pier Luigi nato a Roma il 31/8/1951, ivi residente in via Nicolò Piccinni 7; LAZZARI Silvano nato a Roma il 9/10/1929, ivi residente in via Tirso 101, difesa dagli Avv.ti Maddalena De Gregorio con studio in Roma via Guido Reni 2 e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli 20; LELLI Monica, nata Caracas il 8/07/1963, residente in Roma, via Costantino Perazzi n. 39; LETIZI Fabio, nato a Roma il 22/10/1971 e residente in Roma in via Calanna n. 127 LIBERTI Annalisa nata a Roma il 19/6/1964, ivi residente in largo Olgiata 15 – Isola 75; LILLI Laura nata a Roma il 11/3/1937, ivi residente in via Piramide Cestia 1, difesa dall’Avv. Carla Manduchi con studio in Roma p.zza Adriana 5, ivi elettivamente domiciliata; LOBEFARO Giuseppe, nato a Roma il 21/06/1954, residente in Roma in via Benedetto Croce n. 116; LOI Nicolina, nata a Mogorella (OR) il 28/04/1940, domiciliata presso lo studio del Suo difensore, Avv. Ugo Biagianti, in Roma via Francesco Denza n. 27; LORITO Carlo nato a San Severo (FG) il 25/6/1971 residente in Rodi Garganico (FG) via Altomare 3; LOSS Claudio, nato a Trento il 27/07/1965, ivi residente in via A. Pranzeroles n. 29, difeso dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma via Ciro Menotti n. 1, ivi elettivamente domiciliato; LUCIDI Pietro nato a Capranica (VT) il 5/2/1959, ivi residente in via della Poesia 10; MACCARONI Fabio nato a Roma il 10/3/1969, ivi residente in via Lattanzio 47, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34; MADIA Titta, nata a Roma il 27/06/1947, residente in Roma in via Angelo Brofferio n. 7; MAFFERRI Angela Maria nata a Roma il 4/02/1950, ivi residente in Viale dei Colli Portuensi n. 187; MAGALDI Guglielmo nato a Napoli il 21/2/1936, difeso dall’Avv. Edoardo Mobrici con studio in Roma via dei Condotti 9, ivi elettivamente domiciliato;
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MAGGIULLI Luciano, nato a Pesaro Urbino il 13/09/1941, domiciliato presso lo studio dell’Avv. Irma Conti, sito in Roma in via Barnaba Tortolini n. 34; MAGRI Tito nato a Roma il 26/9/1948, ivi residente in via Settembrini 30, difeso dall’Avv. Claudio Martino con studio in Roma via A. Gramsci 9; MAIRA Francesca Federica, nata a Roma l’11/09/1967, residente in Roma in via Archimede n. 40, difesa dall’Avv. Gianluca Caputo con studio in via Gaetano Donizetti n. 24; MALAGGESE Maria Emanuela nata a Tivoli il 29/1/1971, residente in via Delle Canapine 15/A, difesa dall’Avv. Piera Paschero con studio in Roma via Teofilo Folengo 49, ivi elettivamente domiciliata; MALPIGHI Daniela, nata a Carpi il 29/03/1961, residente a Soliera (MO), via Martiri Partigiani n. 45, difesa dall’Avv. Giuseppe Cricchio con studio in Modena, Largo Garibaldi n. 32; MANDRACCHIA Luigi Emilio nato a Roma il 11/11/1965, ivi residente in via Ghirza 1, difeso dall’Avv. Edoardo Mobrici con studio in Roma via dei Condotti 9, ivi elettivamente domiciliato; MANNOCCHI Letizia, nata a Roma il 26/09/1978, residente in Roma Via della Riserva di Livia, 72, difesa dall’Avv. Carlo Carbone con studio in Roma via Marianna Dionigi, 57, ivi elettivamente domiciliato. MANZO Vincenzo nato a Itri (LT) il 19/8/1956, ivi residente in via Contrada Corano 30, difeso dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma via Ciro Menotti 1, ivi elettivamente domiciliato; MARCELLI Brunella, nata a Rieti il 17/10/1966, residente in Roma in via G. Castel Bolognese n. 32; MARCELLINO Roberta nata a Roma il 14/10/1950 e residente in Fara in Sabina (FI) via Case Sparse snc, difesa dall’Avv. Marina Condoleo con studio in Roma via Arezzo ; MARCHESINI Miranda, nata a Deruta il 02/03/1941, residente in Roma in via Pietro Colletta n. ,difesa dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliata; MARCHISELLI Domenico Luigi nato a Margherita di Savoia (BT) il 9/2/1963, ivi residente in via Nino Rota 5; MARINI Francesca nata a Roma il 12/7/1964, ivi residente in via Niccolò Piccolomini 28, difesa dall’Avv. Paola Vella con studio in Roma via Bruno Buozzi 109, ivi elettivamente domiciliata; MARINI MARINI Marianna nata a Ascoli Piceno il 4/12/1965 e residente a Roma in via Niccolò Paganini 21, domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paolo Anselmi sito in Roma via C. Beccaria 88;
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MARINO Roberto nato a Roma il 11/1/1969, domiciliato presso lo studio dell’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti sito in Roma Circonvallazione Clodia 29; MARIOTTI Filippo nato a Roma il 27/1/1973 e residente a Viterbo in via di Santa Rosa 13; MARONI PONTI Luigi nato a Milano il 15/06/1929, residente in Roma, Largo Olgiata n. 15, difeso dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma, piazza Farnese n. 101; MARRA Elena nata a Zagarolo il 22/12/1958 e residente in Roma in via Agri n. 3, difesa dall’Avv. Giuseppe Caparrucci con studio in Roma via Pomponio Leto n. 2; MARRA Marcella nata a Zagarolo il 24/12/1956, residente in Roma in via Diego Fabbri n. 42, difesa dall’Avv. Giuseppe Caparrucci con studio in Roma via Pomponio Leto n. 2; MARTINELLI Luca, nato a Roma il 05/08/1956, residente a Roma in via Colli Purtuensi n. 100; MARTINELLI Maria Grazia, nata a Bobbio il 15/11/1940, residente in Roma in via Pinturicchio n. 19, difesa dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliata; MASSARELLI Augusto nato a Cortona (AR) il 1/3/1934, ivi residente in S. Caterina 58; MATTONELLI Marco nato a Roma il 31/3/1968, ivi residente in via Nora Levante 23, difeso dall’Avv. Elena Zaffino con studio in Roma via Adige 34, ivi elettivamente domiciliato; MAZZA Chiara nata a Roma il 18/4/1950, ivi residente in via Appia Antica 228, difesa dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio con studio in Roma via Guido Reni n. 2 e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli 20; MAZZA Rita, nata a Roma il 8/02/1953, residente in Roma in via Appia Antica n. 228, difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maddalena De Gregorio con studio in Roma via Guido Reni n. 2, e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli n. 20; MENEGHINI Alessio, nato a Roma il 21/09/1970, residente a Fiumicino in viale della Pineta n. 143, difeso dall’Avv. Claudio Coratella con studio a Roma in via Lago di Lesina n. 35, ivi elettivamente domiciliato; MENEGHINI Angelo, nato a Roma il 31/01/1974, residente a Fiumicino in via Foce Verde n. 14, difeso dall’Avv. Claudio Coratella con studio a Roma in via Lago di Lesina n. 35, ivi elettivamente domiciliato; MENEGHINI Camilla, nata a Roma il 13/07/1962, residente in Fiumicino in via Nervi n. 32;
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MENEGHINI Sergio, nato a Breganze il 14/03/1931, residente a Fiumicino in via Foce Verde n. 14, difeso dall’Avv. Claudio Coratella con studio a Roma in via Lago di Lesina n. 35, ivi elettivamente domiciliato; MESSINA Claudio, nato a Roma il 18/12/1935, residente in Roma in viale San Giovanni Bosco n. 39; MESSINA Stefano, nato a Roma l’11/05/1964, residente in Roma in viale San Giovanni Bosco n. 15; MILESI FERRETTI Giacomella, nata a Roma il 26/07/1947, residente in Roma in viale delle Rughe n. 221, difesa dagli Avv.ti Fabrizio Perfumo e Luca Milani con studio in Roma in viale Alessio Baldovinetti n. 26, ivi elettivamente domiciliato; MISITI Maura nata a Roma il 29/7/1954, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; MOLTENI Marco nato a Brescia il 3/9/1976 e residente a Desenzano del Garda (BS) in via Rambotti 46; MONGINI Nicoletta, nata a Milano il 12/12/1944, residente a Roma in Cortina d’Ampezzo 181, difesa dall’Avv. Bruno Andreozzi con studio in Roma, viale Carso 51, ivi elettivamente domiciliata; MONTAGNINI Margherita nata a Costanzana (VC) il 20/1/1941 e residente in Meina (NO) via Saini 33, difesa dall’Avv. Federica Pittaluga con studio in Arona (NO) c.so Liberazione 81, ivi elettivamente domiciliata; MONTANARI Alessandro nato a Roma il 8/3/1951 e ivi residente in via della Camilluccia 701, difeso dall’Avv. Mario Guido con studio in Roma via Flaminia 342/b, ivi elettivamente domiciliato e disgiuntamente difeso dall’Avv. Raffaella Bonsignori con studio in Roma via I. Goiran 4; MONTESSORI Elisa Maria nata a Genova il 18/6/1931 e residente in Roma via dei Montecatini 5, difesa dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma p.zza Farnese 101; MONTEVERDE Germana nata a Milano (MI) il 6/10/1932 e residente a Calvi Dell’Umbria (Terni) in via Acquavigna 7; MONTI Alessandra nata a Roma il 17/7/1974, ivi residente in via Courmayeur 93; MORENO Elisabetta, nata a Roma il 20/02/1965 e ivi residente in via Cremera n. 8; MORETTI Valerio, nato a Roma il 18/4/1974, residente in Roma in via della Giustiniana n. 401, difeso dall’Avv. Fabio Pennisi con studio in Roma in via Flaminia n. 259, ivi elettivamente domiciliato;
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MORIGI Margherita, nata a Roma il 26/02/1983, difesa dall’Avv. Rosaria Grasso Peroni, con Studio in Roma, Viale Angelico 32, ivi elettivamente domiciliato. MORIGI Valentina, nata a Roma il 24/05/1978, difesa dall’Avv. Rosaria Grasso Peroni, con Studio in Roma, Viale Angelico 32, ivi elettivamente domiciliato. MORMINO Ines, nata a Caltagirone il 16/10/1932, residente in Roma in via Palermo n. 43, difesa dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliata; MORMINO Mario, nato a Scicli il 31/01/1938, residente nella Frazione di Marina Velca nel Comune di Tarquinia in via degli Alina n. 262/B, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliato; MOROLI Roberto, nato a Roma il 5/07/1950, ivi residente in via Cassia n. 639, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile 10, ivi elettivamente domiciliato; MURRUZZU Giovanna, nata a Cargeghe (SS) il 9 luglio 1944, residente in Roma, via della Farnesina n. 323; MUSICCO Marina nata a Trani (BA) il 25/1/1967 residente in Padova via E. Lovarini 29; NADALI Alessandra nata a Roma il 13/8/1965 e residente in Abu Dhabi (Emirati Arabi), difesa dall’Avv. Remo Pannain con studio in Roma via Achille Papa 21, ivi elettivamente domiciliata; NEBIOLO Luigi, nato a Moncalvo (AT) il 9/12/1924, residente in Parigi, 92/95 avenue Paul Doumer, difeso dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 1, ivi elettivamente domiciliato; NEUSCHLER Riccardo, nato a Roma il 08/01/1938, residente in Roma in via Monte Zebio n. 37, difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio, con studio in Roma via Guido Reni n. 2, e Maria Grazia Licci, con studio in Roma in Viale di Villa Grazioni n. 20; NEUSCHULER Franca nata a Roma il 15/2/1936, ivi residente in via Tibullo 10, difesa dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio con studio in Roma via Guido Reni n. 2 e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli 20; NICOLAZZO Felice nato a Platinia (PZ) il 28/5/1950 e residente a Roma in via A .G. Barrili 68; NOVELLI Franco, nato a Milano il 5/04/1957, ivi residente in viale Fulvio Testi 3, domiciliato in Milano viale Tunisia n. 39, difeso
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dall’Avv. Vincenzo Isgrò del Foro di Barcellona F.G. con studio in Milazzo via C. Colombo n. 10; OCCHIONERO Mirella nata a Roma il 16/7/1942 e residente a Formia (LT) in via Cassio I, 37; OCELLO Elena, nata a Rosarno il 10/09/1933, residente in Roma in via Ofanto n. 18, difesa dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma in via Giovanni Nicotera n. 7 e ivi elettivamente domiciliata; ORSINI Gustavo, nato a Roma il 19/02/1941, residente in Roma, via Nomentana n. 16, difeso dall’Avv. Irma Conti, con studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 34. OSSELLA Geralda nata a Roma il 10/6/1973, difesa dall’Avv. Francesco De Cristofaro con studio in Roma viale B. Buozzi 53, ivi elettivamente domiciliata; PAGLIA Giancarlo nato a Roma il 27/6/1934, ivi residente in via Alfredo Beccarini 33; PAGLIA Maria Letizia nata a Marino (RM) il 20/1/1931 ivi residente via Romana 15; PALADINO Pier Filippo nato a Roma il 9/2/1943, in qualità di legale rappresentante della UNIS JOLLY FILM S.r.l. con sede in Roma via Gian Giacomo Porro 27, difeso dall’Avv. Paolo Barone con studio in Roma via P. Emilio 7; PALADINO Pier Giorgio nato a Roma il 9/3/1978, ivi residente in via Gian Giacomo Porro 27, difeso dall’Avv. Paolo Barone con studio in Roma via P. Emilio 7; PALAZZI Francesca nata a Grimsby (Regno Unito) il 3/2/1965 e residente a Roma in via dei Serpenti 137, difesa dall’Avv. Giulia Masi con studio in Roma via Ofanto 18, ivi elettivamente domiciliata; PALAZZOLO Marcella, nata a Roma il 4/03/1931, residente a Priverno in via San Martino n. 78, domiciliata a Roma in via Ennio Quirino Visconti n. 60; PALMIERI Lucilla, nata a Roma il 8/10/1940, difesa dall’Avv. Stefano Pucci con studio in Roma Piazza del Fante n. 8, ivi elettivamente domiciliata; PANATTONI Milvia, nata a Castelfranco di Sotto (PI) il 14/09/1938, residente in Roma in via Melbourne n. 45, difesa dall’Avv. Loredana Cristallini con studio in Roma, viale Angelico n. 92; PANZINI Pietro nato a Roma il 17/10/1943, ivi residente in via Romolo Gigliozzi 247; PAOLANTONI Maria Pia nata a Roma il 24/1/1959, ivi residente in V.le dell’Umanesimo 308;
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PAPANDREA Giuliana, nata a Latronico (PZ) il 11/06/1970, domiciliata presso lo studio del Suo difensore, Avv. Giovanna Marcellitti, in Roma piazza Gentile da Fabriano n. 15; PAPANDREA Sabatino, nato a Latronico (PZ) il 18/06/1962, domiciliato presso lo studio del Suo difensore, Avv. Giovanna Marcellitti, in Roma piazza Gentile da Fabriano n. 15; PAPI Maria Ludovica nata a Roma il 29/3/1946, in qualità di legale rappresentante della UNIS JOLLY FILM S.r.l. con sede in Roma via Gian Giacomo Porro 27, difeso dall’Avv. Paolo Barone con studio in Roma via P. Emilio 7; PARIS Pier Paola nata a Marino il 29/6/1953 e residente a Marino (RM) in via due giugno 41; PARISE Dario, nato a Cosenza il 21/03/1940, residente in Roma in via del Gesù n. 85, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliato; PASCHERO Piera, nata a Torino il 18/01/1948, , residente in Roma in via Teofilo Folengo n. 49, difesa in proprio con studio in Roma, via Teofilo Folengo n. 49, ivi elettivamente domiciliata; PASQUAZI Gloria, nata a Roma il 15/10/1959, ivi residente in M. Turba n. 16, difesa dall’Avv. Andrea Agostinelli con studio in Roma, piazza delle Cinque Giornate 2, ivi elettivamente domiciliata; PATRIZI Fernando nato a Roma il 9/1/1966, difeso dall’Avv. Cristiano Fuduli con studio in Roma via G. P. Pannini 19, ivi elettivamente domiciliato; PATRIZIO Paolo Romano nato a Jersey City (USA) il 5/2/1972 e residente in Cervinara (AS) in corso Napoli 16; PATTI Lauretta, nata a Roma il 24/12/1951, residente in Roma, via Pompeo Trogo n. 28, ivi elettivamente domiciliato. PATTI Maria Gabriella, nata a Roma il 22/11/1947, ivi residente in piazza dei Giuochi Delfici n. 1; PELLEGRINI Alberto nato a Roma il 25/4/1969, difeso dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; PENDE Anna, nata a Genova il 22/07/1952, ivi residente in via Adige n. 20; difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maddalena De Gregorio con studio in Roma via Guido Reni n. 2, e Maria Grazia Licci con studio in Roma viale di Villa Grazioli n. 20; PERONI Pier Paolo, nato a Roma il 23/02/1969 residente in Roma, via Stresa n. 166, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
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PERRONE Andrea, nato a Roma il 12/05/1970, ivi residente in via Archimede 174, difeso dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma, piazza Farnese n. 101; PERSONÈ Flavia, nata a Roma l’08/05/1952, residente in Roma in via delle Belle Arti n. 7, difesa dall’Avv. Carla Manduchi con studio in Roma in Piazza Adriana n. 5 e ivi elettivamente domiciliato; PERSONE’ Chantal, nata a Roma il 11/10/1949, residente in Roma in via Paolo Frisi n. 24, difesa dall’Avv. Carla Manduchi con studio in Roma, piazza Adriana n. 5, ivi elettivamente domiciliata; PERUZZI Marco, nato a Tivoli il 28/05/1946 e residente in Sabaudia (LT), via Sicilia n. 1; PESARO Maria, nata a Roma il 30/08/1946, residente in via Peralba n. 4; PETRINI Lidia, nata a Roma il 29/01/1946, ivi residente in via di Campo Marzio n. 69, difesa dall’Avv. Antonio Miriello con studio in Roma, via Flaminia n. 322, ivi elettivamente domiciliata; PETRUCCI Giovanna nata a Roma il 25/01/1940, residente in Roma, Largo Olgiata n. 15, difesa dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma, piazza Farnese n. 101; PEZZI Antonella, nata a Roma il 09/6/1962, residente in Montalcino in località Villa a Tolli n. 60, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma in via Barnaba Tortolini n. 34 e ivi elettivamente domiciliata; PEZZI Maria Onorina, nata a Roma il 11/08/1960, residente in Roma, viale Tito Livio n. 81, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, ivi elettivamente domiciliata; PINTO Maurizio nato a Roma il 01/08/1940, ivi residente in viale Cesare Pavese 109, difeso dall’Avv. Alessandro Digiorgio con studio in Roma, viale Angelico n. 193, ivi elettivamente domiciliata; PIOVANI Gianpiero, nato a Orzinuovi (BS) il 12/06/1968, residente in Longhena Villaggio Paolo Sesto n. 13, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, ivi elettivamente domiciliato; PIPERNO Alessandra nata a Roma il 14/5/1961, difesa dall’Avv. Ugo Biagianti con studio in Roma via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliata; PIPERNO Anna Daniela nata a Milano il 24/9/1951, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio a Roma in Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; PIPERNO Matteo nato a Roma il 22/3/1963, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio in Roma via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliato;
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PISAPIA Mario nato a Roma il 26/3/1957, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio in Roma via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliato; PITISCI Rolando nato a Scapoli (IS) il 15/7/1957 ivi residente via Carratino n. 6; PITTILINO Fabio, nato a Dielsdorf (CH) il 12/04/1977 e residente a Pagnacco (Udine), in via dei Tigli n.1/6, difeso dall’Avv. Stefano Fruttarolo con studio in Udine, via Caccia n. 30, ivi elettivamente domiciliato; PLACIDI Maurizio nato a Roma il 1/8/1963 ivi residente in via G. Cannata, 84; PLINI Giulio nato a Roma il 27/3/1956, ivi residente in via Gide 25, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34; POLZELLI Roberto nato a Sambuci (RM) il 23/12/1964, residente in via Delle Canapine 15/A, difeso dall’Avv. Piera Paschero con studio in Roma via Teofilo Folengo 49, ivi elettivamente domiciliato; POLZONETTI Luca nato a Roma il 28/4/1973 e residente a Ladispoli (RM) in via Milano 1, domiciliato in Roma via Dell’Oratorio Damasiano 15; PORZIO Fabio, nato a Napoli il 20/05/1963, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio in Roma, via Francesco Denza n. 27, ivi elettivamente domiciliato; POTAMIANOU Nantia Gkampriele (VON HEUDUCK Nadia Gabriele) nata a Doeberite (Germania) il 18/1/1940 e residente ad Atene (Grecia), difesa dall’Avv. John Paladini con studio in Roma via Premuda 3, ivi elettivamente domiciliata; PRIMICERI Isabella nata a Roma il 10/6/1966 e residente a Guidonia Montecelio in via G. Gesmondo 51; PRIMICERI Laura nata a Roma il 27/1/1965 e residente a Bassano in Teverina (VT) in via Ortana 71, domiciliata in Roma via Nicolò Odero 19; PRIMICERI Ottorino nato a Ugento (LE) il 16/5/1935 e residente a Roma in via R. Sorbi 16; PROIA Giorgio, nato a Roma il 27/11/1954, ivi residente in via M. Turba n. 16, difeso dall’Avv. Andrea Agostinelli con studio in Roma, piazza delle Cinque Giornate 2, ivi elettivamente domiciliato; PROIETTI Anna nata a Roma il 7/8/1942, ivi residente in via Quadroni 25, difesa dall’Avv. Cristina Dello Siesto con studio in Roma via Lazio 20/c, ivi elettivamente domiciliata;
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PROIETTI MATTIOLI Vera nata a Roma il 10/10/1940, ivi residente in via Alberto Mario 25; proprio studio sito in via Filippo Corridoni 25, difeso dall’Avv. Marco De Fazio con studio in con studio in Roma via Filippo Corridoni 25; PROZZO FERRI Rosina nata a Morcone (BN) il 1/12/1929 residente a Roma via Roberto Alessandri 27; PROZZO Renato, difeso dall’Avv. Raffaele Quaglietta con studio in Roma, via Trionfale 160, ivi elettivamente domiciliato; PULITINI Rosina nata a Civitanova Marche (MC) il 22/4/1940 e residente a Roma in via F. Sivori 35; PURGATORIO Monica nata a Roma il 29/6/1971, ivi residente in via Dell’Oratorio Damasiano 15; PURIFICATION Alvarez, nata a Caceres (Spagna) il 22/1/1930 e residente a Roma in via Achille Loria 8; QUAGLIARINI Fausto nato a Roma il 14/7/1954, ivi residente in via V. Bellini, 10; QUAGLIERI Andrea, nato a Roma il 1/02/1970, residente in Campagnano di Roma (Roma), in via Cafiero, n. 17, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale “Lemme Avvocati Associati”, in Roma, Corso di Francia, difeso dall’Avv. Massimiliano Oggiano; RADICE Stefania, nata a Napoli il 4/5/1966, residente a Carpi (MO), piazza Martiri n. 6, difesa dall’Avv. Giuseppe Cricchio con studio in Modena, Largo Garibaldi n. 32; RAMADORI Livia nata a Roma il 16/6/1943 ivi residente in via Nicola Martelli, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini 34; RAVALICO Paola, nata a Roma il 4/05/1969, residente in Via Armando di Tullio n. 40, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini n. 34; RICCI Francesco, nato il 17/09/1959, residente in Roma, piazza Pietro d’Illiria n. 1, difeso dall’Avv. Carlo Romano presso lo studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, sito in Roma, via A. Depretis n. 86, ivi elettivamente domiciliato; RIMINI Riccardo nato a Roma il 17/7/1964, domiciliato in Roma via R. Zandonai, difeso dall’Avv. Ciro Pellegrino con studio in Roma, P.zza dei SS. Apostoli 49; RIONDINO David, nato a Firenze il 10/06/1952, ivi residente alla via Buonvicini, n. 42, difeso dall’Avv. Carla Manduchi, con studio in Roma, piazza Adriana n. 5, ivi elettivamente domiciliato;
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RIZZITELLI Ruggiero, nato a Margherita di Savoia (BT) il 2/09/1967, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, ivi elettivamente domiciliato; ROMAGNOLI Claudia, nata a Roma il 1/09/2011, ivi residente in via della Camilluccia n. 589 A, difesa dall’Avv. Gabriele Gatti con studio in Roma in via Gramsci n. 14, ivi elettivamente domiciliata; ROMAGNOLI Raffaella Silvia, nata a Los Angeles il 23/07/1978, residente a Roma in via della Camilluccia n. 589; ROSENFELD Teresa Abby nata in California il 15/9/1951 e residente a Roma in via Del Vantaggio 1, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliata; ROSSI Giampaolo, nato a Roma il 02/07/1972, residente in Roma in via Maffeo Pantaleoni n. 37, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliato; ROSSI Silvana Rita nata a Rotondi (AV) il 11/6/1952 e residente a Cervinara (AV) in via Mainolfi 4; ROSSI Silvana Rita nata a Rotondi (AV) il 11/6/1952 e residente a Cervinara (AV) in via Roma; RUBBIANI Donatella, nata a Roma il 1/12/1942, domiciliata in Roma in via Monte Zebio n. 37, difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio, con studio in Roma via Guido Reni n. 2, e Maria Grazia Licci, con studio in Roma in Viale di Villa Grazioni n. 20; RUSPOLI Claudia, nata a San Paolo del Brasile il 30/08/1947, residente in Roma Largo Goldoni n. 56, difesa dall’Avv. Grazia Volo con studio in Roma in via G.B. De Rossi n. 32, ivi elettivamente domiciliata; RUSSI Rosanna nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 8/1/1966 residente a Firenze via Mariotto di Nardo 4; RUSSO Maria Alessandra nata a Roma il 3/11/1939, ivi residente in via della Maratona 60; RUZZETTI Giampiero nato a Monterotondo il 27/8/1961, difeso dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo 107, ivi elettivamente domiciliato; SACCO Maria Vittoria, nata a Carpino il 31/5/1953, residente in Macerata in via Famiglia Palmieri n. 14, difesa dall’Avv. Isabella Biasco con studio in Macerata in via Spalato n. 73 e ivi elettivamente domiciliata; SACCO Pasquale nato a Carpino (FG) il 5/11/1951 residente in Vico del Gargano (FG) via Iacovone n. 18; SACCO Rosa Anna nata a Carpino (FG) il 21/11/1955 e residente in Chieti via Gran Sasso 131;
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SAGNOTTI Fabrizio nato a Roma il 22/3/1943 residente in Montelibretti (RM) via Polledrara n. 17; SALVADORI Elettra nata a Roma il 17/9/1955, ivi residente in via Romolo Gigliozzi 247; SALVATI Francesca, nata a Roma il 11/11/1965, ivi residente in via dei Colli della Farnesina n. 316, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; SALVATORI Alberto, nato a Roma il 02/12/1929, residente in Roma in via San Girolamo Emiliani n. 5; SAMBIAGIO Raffaello nato a Roma il 13/2/1989, difeso dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; SANSONI Cesare, nato a Roma il 04/04/1935, ivi residente in via degli Orti della Farnesina n. 102, difeso dall’Avv. Francesco Saverio Pettinari con studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 101, ivi elettivamente domiciliato; SANTAMARIA Pasqualina nata a San Paolo Albanese (PZ) il 23/7/1950, ivi residente in via dei Guastatori 24, difesa dagli Avv.ti Andrea Belletti con studio in Roma via Quintino Sella 32 e Claudio Urciuoli con studio in Roma Lungotevere dei Mellini 30; SANTI Raffaello, nato a Roma il 27/01/1948, residente in Roma in Viale di Villa Grazioli n.3, difesa dagli Avv.ti Maddalena de Gregorio, con studio in Roma in via Guido Reni n.2, e Maria Grazia Licci, con studio in Roma in Viale di Villa Grazioli n. 20; SANTONI Graziano nato a Mentana (RM) il 23/3/1962 e residente a Fonte Nuova (RM) in via Salvatoretto 182, difeso dall’Avv. Piera Paschero con studio a Roma in via Teofilo Folengo 49, ivi elettivamente domiciliato; SAPUPPO Giovanni Giacomo, nato a Roma il 08/07/1934 ivi domiciliato in via Saverio Mercadante n. 32; SAVIGNONI Livia, nata a Roma il 27/10/1970, ivi residente in via Pompeo Neri n. 21, difesa dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma, via Ciro Menotti n. 1, ivi elettivamente domiciliata; SCALABRELLI Cristiano nato a Manciano (GR) il 28/11/1970 e residente a Cesena in via Gallo 807; SCHIANO Angelo, nato a Bacoli il 05/08/1952, residente in Roma in via del Babbuino n. 107; SCIASCIA Immacolata nata a Venosa (PZ) il 25/8/1955 e residente a Roma in via Francesco Dantini 3; SCORZA Maria Rita difesa dall’Avv. Raffaele Quaglietta con studio in Roma, via Trionfale 160, ivi elettivamente domiciliata;
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SCURTI Anna, nata a Pescara il 25/10/1954, residente in Roma in via Alfredo Fusco n. 59; SEDERINO Maria Antonietta, nata a Teramo il 02/03/1937, residente in Roma, via della Casetta Mattei n. 373, difesa dall’Avv. Gabriele Galeazzi con studio in Roma in piazza delle Cinque Giornate n. 2, ivi elettivamente domiciliata; SERGI Teresa nata a Torino il 29/11/1973 e residente a Roma in via Montepulciano 8, difesa dall’Avv. Stefano Marzano con studio in Roma via Fulcieri Paulucci de’ Caboli 60, ivi elettivamente domiciliata; SERRAINO FIORY Gianfranco, nato a Roma il 09/05/1939, residente in Roma in via Tommaso Salvini n. 27; SESSA Rosa nata a Roma il 30/10/1957, difesa dall’Avv. Livia Lo Turco con studio a Roma via dei Colli della Farnesina, 144, ivi elettivamente domiciliata; SICILIANI Marco, nato a Milano il 26/07/1969, residente in Roma in viale Bruno Buozzi n. 32, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; SILVANI Sergio, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18/1/1961, residente in Roma alla via Ugo Ojettin. 472, ivi elettivamente domiciliato in piazza dei Mirti, 40, presso lo studio dell’Avv. Emanuele Foschi; SILVESTRI Potito Francesco, nato a Tusa (ME) il 20/08/1945, residente in Roma in via Montepulciano n. 21; SIMEONI Clara, nata a Roma il 22/04/1945, ivi residente in via Mildura n. 30, difesa dall’Avv. Piera Paschero con studio in Roma, via Teofilo Folengo 49, ivi elettivamente domiciliata; SINOPOLI Rosa, nata a Crotone (CZ) il 05/03/1941, residente in Roma in via Sestio Calvino n. 149; SOLANO Antonina, nata a S. Stefano di Camastra (ME) il 21/07/1930, residente in Roma Via della Riserva di Livia n. 66, difesa dall’Avv. Carlo Carbone con studio in Roma via Marianna Dionigi, 57, ivi elettivamente domiciliato. SOLANO Sebastiana, nata a S. Stefano di Camastra (ME) il 16/09/1942, residente in Latina via Sabotino n. 54, difeso dall’Avv. Carlo Carbone con studio in Roma via Marianna Dionigi, 57, ivi elettivamente domiciliato. SORRENTINO Amalia nata Roma il 22/3/1947, ivi residente in via Pasquale Stanislao Mancini 12; SPAGNA Rosalba nata a Roma il 18/3/1945, ivi residente in via Brennero 89; SPEDALETTI Marco, nato a Roma il 12/10/1975, ivi residente in via Vitaliano Brancati n. 51;
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SPEDALETTI Mario, nato a Roma il 12/05/1941, ivi residente in via Umberto Saba n. 84; SPINA Marina nata a Cagli (PS) il 18/12/1943 e residente a Roma in via Michelangelo Tilli 51; SPINA Rosa nata a Messina il 17/2/1951 e residente in Arcugnano in via Monte Castellaro 142 SPINOGLIO Federico nato a Roma il 26/5/1973, ivi residente in via Filippo Lippi 2; SPINOGLIO Francesco, nato a Roma il 19/06/1970, ivi residente in via Margutta n. 53B; SPINOGLIO Paolo nato in Bulgaria in data 24/10/1942 e residente a Roma in via Del Babbuino 127; SPINOGLIO Paolo, nato a Sofia (Bulgaria) il 24/10/1942, residente in via del Babuino n. 127, ivi elettivamente domiciliato; SPOLETINI Caterina nata a Terni (TR) il 28/10/1953 e residente a Roma in via Di Ripetta 35; STANZANI Alberto nato a Firenze il 25/7/1947, difeso dall’Avv. Giovanni M. Cocconi con studio in Roma via Ciro Menotti 1, ivi elettivamente domiciliato; STEGAGNINI Silvana, nata a Roma il 6/5/1942, ivi residente in Corso Trieste 88, difesa ivi residente in via San Quintino 37, difeso dall’Avv. Lorenzo Contrada con studio in Roma via G. Nicotera 7, ivi elettivamente domiciliata; STERNINI Daniela nata a Roma il 27/12/1948 e residente in Francoforte sul Meno (Germania), difesa dall’Avv. Mario Guido con studio in Roma via Flaminia, 342/b; STERNINI Marco, nato a Roma il 4/12/1954, residente in Roma in via Giuseppe Pisanelli, difeso dall’Avv. Tommaso Carbone con studio in Roma viale Mazzini n. 142, ivi elettivamente domiciliato; STROPPA Luigi, nato a Lodi il 25/04/1964, residente a Melzo, via P.L. da Palestrina n. 24, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, ivi elettivamente domiciliato; STUBER Piera nata a Roma il 29/12/1941, ivi residente in via G. Ciamarra 18, difesa dall’Avv. Vincenzo USSANI d’ESCOBAR con studio in Roma via Colli della Farnesina 110, ivi elettivamente domiciliata; TABOCCHINI Alessandro nato a Porto Recanati il 16/7/1934 e residente a Roma in via Carlo Bernari 93, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34;
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TABOCCHINI Maria Teresa nata a Roma il 7/2/1930, ivi residente in via Val Padana 90, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34; TABOCCHINI Vladimiro, nato a Roma il 18/12/1928, residente in Milano, viale Espinasse n. 6, difeso dall’Avv. Irma Conti, con studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 34. TACCONI Eleonora, nata a Roma il 3/04/1946, residente in Roma, via dell’Ospedaletto Marziale n. 18, difeso dall’Avv. Carlo Sartini con Studio in Roma, viale Mazzini, 55. TAIBI Angelo nato a Roma il 25/1/1954, ivi residente in via dei Guastatori 24, difeso dagli Avv.ti Andrea Belletti con studio in Roma via Quintino Sella 32 e Claudio Urciuoli con studio in Roma Lungotevere dei Mellini 30; TATONE Giancarlo, nato a Tripoli il 31/10/1940, residente in Sacrofano in Largo Santa Maria n. 1, difeso dall’Avv. Basilio Fiore con studio in Roma in via Antonio Bertoloni n. 44 e ivi elettivamente domiciliato; TEMPERA Antonella, nata ad Ascoli Piceno il 08/07/1976, residente in Roma, via Baccio Baldini n. 6, difesa dagli Avv.ti Mario Libertini, Giuliana Scognamiglio e Roberta Stasi con studio in Roma, via Boezio n. 14, ivi elettivamente domiciliata; THAU Francesco, nato a Roma il 27/06/1960, ivi domiciliato in Largo Bargellini n. 7; TOCCACELI Sabrina, nata a Roma il 19/05/1972, residente in Roma in via degli Artificieri n. 07, difesa dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma in via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliata; TOMMASINO Valerio Roberto, nato a Roma il 9/11/1985, ivi residente in via Colfelice n. 18; TONIOLO Piero nato a Roma il 6/6/1942, ivi residente in v.le Pinturicchio 89; TONIOLO Valerio nato a Roma il 15/11/1974, ivi residente in via Flaminia 399; TORNELLO Vanina, nata a Roma il 13/04/1964, ivi residente in via Ostiense n. 162, difesa dall’Avv. Pietro Madonia con studio in Roma in piazza Irnerio n. 67, ivi elettivamente domiciliata; TRINCA Alessandra nata a Marino (RM) il 9/2/1968 e residente a Grottaferrata (RM) in via Campi d’Annibale 11; TRINCA Maria Cristina nata a Marino (RM) il 18/3/1962 e residente a Grottaferrata (RM) in via della Pedica 127; TROMBETTA Maria Teresa nata a Roma il 16/10/1930, difesa dall’Avv. Carla Manduchi con studio in Roma p.zza Adriana 5, ivi elettivamente domiciliata;
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TUDINI Susanna, nata a Roma il 03/10/1957, residente in Roma in via Ronciglione n. 4; UMANI RONCHI Gian Carlo, nato a Roma il 26/12/1945, difeso dall’Avv. Paola Parise con studio in Roma, via Caposile n. 10, ivi elettivamente domiciliato; VALENTE Franca nata a Rieti il 23/6/1934 e residente in Roma via Enzo Benedetto 29; VALENTE Maria Assunta nata a Roma il 25/3/1933, ivi residente in via Val Varaita 14; VALENTE Tommaso Domenico nato a Rieti il 25/2/1939 e residente a Roma in via Eusebio Chini 15; VAN STEENKISTE Anne J.J., nata in Belgio il 1/3/1937, domiciliata in Roma via Margutta 33, difesa dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma via Barnaba Tortolini, 34; VANZINA Carlo, nato a Roma il 13/03/1951, difeso dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma, via Fabio Massimo n. 107, ivi elettivamente domiciliato; VANZINA Enrico nato a Roma il 26/3/1949, difeso dall’Avv. Carlo Longari con studio in Roma via Fabio Massimo 107, ivi elettivamente domiciliato; VECCHIETTI Luca nato a Perugia (PG) il 24/1/1964 residente a Firenze via Mariotto di Nardo 4; VELLA Corrado, nato a Roma il 7/10/1949, ivi residente in via Pompeo Trogo n. 28; VERNACCHIA Caterina, nata a Venezia il 31/10/1950, residente in Roma, via Alessandro Vessella n. 19, difesa dall’Avv. Francesca Butti, con studio in Roma, piazza Farnese n. 101; VEZZOLI Delfina, nata a San Paolo (BS) il 25/03/1944, residente in Milano, via Ronzoni n. 2, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti, con studio in Roma Circonvallazione Clodia, 29, ivi elettivamente domiciliata. VICARIO Marina nata a Roma il 15/7/1949 ivi residente in P.le delle Medaglie d’Oro, 20; VILLANI Antonio, nato a Salerno il 16/06/1974, residente in Roma, in via Roccaraso n. 15, difesa dall’Avv. Carla Manduchi con studio in Roma, piazza Adriana n. 5, ivi elettivamente domiciliato; VINCENZI Stefano nato a Roma il 23/10/1952, ivi residente in via Achille Loria 23, difeso dall’Avv. Francesca Butti con studio in Roma p.zza Farnese 101; VISCO Giovanni Francesco nato a Colli al Volturno 8IS) il 7/6/1952 ivi residente via Piave 8;
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VISCUSI Maria, nata a Roma il 26/07/1941, residente in Roma in via Felice Arnerio n. 15, difesa dall’Avv. Basilio Fiore con studio in Roma in via Antonio Bertoloni n. 44 e ivi elettivamente domiciliata; VITIELLO Francesco Saverio nato a Roma il 9/7/1963, difeso dall’Avv. Ugo Biagianti con studio in Roma via F. Denza 27, ivi elettivamente domiciliato; VITIELLO Maria Elena nata a Roma il 27/3/1959 e residente in Guidonia Montecelio, via Ettore Fieramosca 17/A; VIVALDI Paolo, nato a Roma il 20/01/1964, ivi residente in via G.B. Falda 7; VIVIAN Paola nata a Roma il 4/2/1959, ivi residente in via G. Pezzana 13; VON HEUDUCK Gloria Helene nata a Postdam (Germania) il 20/6/1942, difesa dall’Avv. Francesco De Cristofaro con studio in Roma viale B. Buozzi 53, ivi elettivamente domiciliata; VOZZI Barbara nata a Roma il 25/9/1971, difesa dall’Avv. Benedetto Marzocchi Buratti con studio in Roma, Circonvallazione Clodia 29, ivi elettivamente domiciliata; ZANNONI Remo nato a Marino (RM) il 9/5/1958 ivi residente in Viale Giuseppe Mazzini 42; ZARDO Francesco nato a Roma il 19/1/1947 e residente a Roma in via Romolo Balzani 85; ZILERI DAL VERME Paolo, nato a Roma il 05/06/1930, residente in Roma, via Bartolomeo Gosio n. 7, difeso dall’Avv. Irma Conti con studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34; ZIPPONE Savino nato a Margherita di Savoia (FG) il 25/11/1961 ivi residente in via Salvo d’Acquisto n. 5; ZUCCA Rita nata a Acquapendente (VT) il 13/5/1949 e residente a Roma in via Romolo Balzani 85.
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LE FONTI DI PROVA Denunce-querele sporte dai clienti investitori, persone offese, e verbali di s.i. e di assunzione di informazioni resi dalle predette; consulenze tecniche, predisposte dai dott.ri Giovanni MOTTURA, Alessandro e Silvio TIRDI; verbale di s.i. rese da Daniela REALI il 9 giugno 2011; verbale di s. i. rese da Susanna RUGGERI, in data 31 maggio 2011; tabulati telefonici; verbale di s. i. rese da Maria Grazia DI CESARE, in data 7 giugno 2011; verbale di s. i. rese da Sabrina BRACCI, in data 8 giugno 2011; verbale di s. i. rese da Stefania PALUZZI, in data 18 febbraio 2011; verbale di s. i. rese da Stefania BERNARDINI, in data 17 giugno 2011; verbale di s. i. rese da Roberta RUOTOLO, in data 29 marzo 2011; verbali di interrogatorio resi dagli imputati; trascrizioni dibattimentali del processo nei confronti di Gianfranco LANDE, celebrato dinanzi alla IX sezione del Tribunale Penale di Roma; informative predisposte dagli appartenenti al Nucleo di polizia valutaria della G. di F. e altra documentazione presente agli atti; relazione ispettiva, recante protocollo n. 299033/11 del 06.04.2011", curata dagli ispettori della Banca d’Italia Francesco ROMITO, Sandro DILETTI e Pasquale NUZZOLO; relazione degli ispettori della CONSOB Luigi Spada e Giuseppe D’AGOSTINO; relazioni del Commissario liquidatore della società E.G.P., prof. Gianluca BRANCADORO; sentenze nei confronti di: Roberto TORREGIANI del 10 marzo 2012, motivazione depositata il 2 novembre 2012, emessa dal GUP di Roma in
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sede di giudizio abbreviato; Gianfranco LANDE del 28 giugno 2012, motivazione depositata il 27 dicembre 2012, emessa dal tribunale IX sezione; Giampiero CASTELLACCI de VILLANOVA, Raffaella e Andrea RASPI del 10 marzo 2012, emessa dal GUP di Roma di applicazione concordata di pena, divenuta definitiva,
P.Q.M. visti gli artt. 416 e 417 c.p.p. CHIEDE
l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’imputato per i reati sopraindicati. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti, eventualmente, compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Roma, 24 gennaio 2013 Luca TESCAROLI - Proc. Sost.
V. Nello ROSSI – Proc. della Repubblica Aggiunto
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