Rep. N. 502 Prot. n. 4429 Data 07 marzo 2007 Titolo I Classe 3 UOR AG
POLITECNICO DI MILANO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e in particolare l’art. 1 – commi da 56 a 62; VISTO il D. Lsvo 25.02.2000, n. 61 “Attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni; VISTO il D. Lsvo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare l’art. 53; VISTA la Legge 25.11.2003, n. 339 “Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato”, e successive modificazioni; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università, sottoscritto in data 09.08.2000, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 18; VISTO il Contratto Integrativo di Lavoro, sottoscritto in data 24.11.2004, e in particolare gli artt. 51, 52 e 53; VISTO il D.R. n. 186/AG del 13.09.2004 con cui è stato emanato il Regolamento sull’orario di lavoro e su altri istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro; VISTO l’Accordo sul lavoro supplementare e sul lavoro straordinario nell’ambito del part-time, sottoscritto in data 20.07.2006; SENTITE le R. S. U. di Ateneo e le Organizzazioni Sindacali accreditate, nelle riunioni 19.12.2006 e 29.01.2007, in merito alla proposta di Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo del Politecnico di Milano; ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella seduta del 27.02.2007, in ordine al Regolamento citato; RAVVISATA la necessità di provvedere; DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo del Politecnico di Milano, unitamente all’allegato di cui all’art. 15, secondo il testo che qui si intende integralmente riportato.
REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL POLITECNICO DI MILANO INDICE CAPO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5
Scopo e ambito di applicazione Definizioni, abbreviazioni ed acronimi Norme di principio Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale Compiti e responsabilità
CAPO II MODALITA’GESTIONALI Art. 6 Presentazione delle domande Art. 7 Instaurazione del rapporto Art. 8 Criteri di priorità nella concessione Art. 9 Norme speciali per i rapporti di lavoro non superiori al 50% dell’orario a tempo pieno Art. 10 Attività lavorative autonome e subordinate incompatibili o in conflitto d’interessi con i compiti istituzionali del personale con rapporto di lavoro non superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno Art. 11 Rifiuti e differimenti Art. 12 Rientro a tempo pieno Art. 13 Criteri di priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno Art. 14 Regolamentazione del rapporto CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 Modulistica ed allegati Art. 16 Archiviazione Art. 17 Disposizioni di rinvio ed entrata in vigore.
CAPO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE Art. 1 Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale e si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dal Politecnico di Milano. 2. I rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di cui al comma precedente possono essere costituiti: a. a seguito di trasformazione, a richiesta del dipendente, di un precedente rapporto di lavoro in regime di tempo pieno; b. mediante nuove assunzioni, nel qual caso vigono le medesime procedure di reclutamento previste per il personale a tempo pieno. 3. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente arrotondata per eccesso.
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Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a. per “tempo pieno” l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali, di norma suddiviso in cinque giorni; b. per “tempo parziale” o “part-time” l’orario di lavoro inferiore a quello a tempo pieno; c. per durata della prestazione lavorativa: la percentuale di prestazione lavorativa svolta dal dipendente in regime di part-time rispetto alla prestazione a tempo pieno; d. per articolazione della prestazione: la tipologia di part-time prescelta: orizzontale-verticale-misto di cui all’art. 4; e. per modulazione dell’orario: definizione dell’orario specifico per ogni giorno lavorativo; f. per “lavoro supplementare” quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno; g. per lavoro straordinario quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale di lavoro (36 ore); h. per lavoro di cura: l’assistenza ai figli minori fino agli 11 anni di età, oppure a familiari portatori di handicap non inferiore al 66% ed ai familiari affetti da disagi sociali, debitamente certificati; i. per Amministrazione: il Politecnico di Milano. Art. 3 Norme di principio 1. Il presente Regolamento si uniforma ai principi generali che regolano la materia del regime di lavoro a tempo parziale, nell’ottica di armonizzare le esigenze dei dipendenti con quelle delle strutture in cui si articola l’Amministrazione e dell’Amministrazione nel suo complesso, secondo i canoni di un’allocazione flessibile ed ottimale delle risorse umane. A tale fine l’Amministrazione favorisce, compatibilmente con le esigenze organizzative, l’individuazione di modalità alternative alla scelta del part-time per i lavoratori e le lavoratrici che rappresentano la necessità di avvalersi di questa tipologia di rapporto di lavoro, in conseguenza del carico di lavoro di cura o di handicap psico-fisico, quali ad esempio: diverse modalità di orario, telelavoro, trasferimento a domanda in altra struttura. 2. L’Amministrazione assicura il rispetto del principio di non discriminazione e pertanto, fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal CCNL, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 3. Il diritto del dipendente ad ottenere la riduzione dell’orario di lavoro nelle modalità che egli stesso richiede va in ogni caso contemperato con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione che può rinviare, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 4. Le determinazioni dell’Amministrazione in materia di part-time, di norma, sono espresse con provvedimenti del Dirigente della Struttura competente sulle risorse umane. Art. 4 Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale 1. La durata della prestazione a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, tenendo conto prioritariamente della compatibilità con le esigenze organizzative e delle finalità di efficienza ed economicità perseguite dall’Amministrazione stessa. 2. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale. 3. Le articolazioni della prestazione di servizio a tempo parziale possono essere di tipo orizzontale (orario ridotto su tutte le giornate lavorative settimanali) ovvero verticale (orario pieno su alcuni giorni o settimane o mesi) ovvero misto (combinazione delle due modalità: orizzontale e verticale). 4. La modulazione dell’orario di lavoro dovrà essere previamente concordata con il responsabile della struttura di appartenenza.
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Art. 5 Compiti e responsabilità 1. Il Direttore Amministrativo: a. decide in merito alle osservazioni e ai rilievi formulati dal dipendente sui provvedimenti emessi dal Dirigente della Struttura competente sulle risorse umane; b. procede a diffida in caso di violazione delle norme. 2. Il Dirigente della Struttura competente sulle risorse umane: a. adotta i provvedimenti in materia di part-time; b. concede la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno; c. può rinviare con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto di lavoro o rifiutare la concessione del part-time; d. comunica con atto scritto motivato le proprie determinazioni; e. emana l’eventuale provvedimento di diniego dell’attività lavorativa ulteriore. 3. Il Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente: a. esprime parere obbligatorio riguardo all’articolazione e modulazione dell’orario di lavoro e sulla eventuale proposta di differimento; b. esprime parere sulla compatibilità delle attività lavorative ulteriori, effettuate le necessarie verifiche.
CAPO II MODALITA’ GESTIONALI Art. 6 Presentazione delle domande 1. Le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale possono essere presentate alla Struttura competente sulle risorse umane in qualsiasi momento dell’anno, almeno 30 giorni prima dalla decorrenza prevista per la trasformazione, da parte di tutto il personale che abbia superato il periodo di prova; la domanda può essere revocata dal richiedente solo anteriormente all’instaurazione del rapporto a part-time. 2. Nella domanda il dipendente deve sempre indicare: a. durata della prestazione lavorativa (percentuale di part-time); b. articolazione della prestazione (part-time verticale–orizzontale-misto); c. proposta di modulazione dell’orario di servizio previamente concordata con il responsabile di struttura; d. decorrenza della trasformazione; e. motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda nel caso di domande eccedenti il numero delle posizioni disponibili in organico. 3. Per il part-time con regime orario non superiore al 50% il dipendente deve indicare altresì, a pena di inammissibilità della domanda, se intende svolgere un’ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo, fatti salvi gli ulteriori elementi di cui all’art. 9 co. 1. 4. Le domande devono essere corredate: a. del parere del responsabile di struttura, con esclusivo riguardo all’articolazione e modulazione dell’orario di lavoro, ovvero della proposta motivata del differimento della trasformazione, salvo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 9 co. 4, in merito allo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa; b. delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall’istante ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 idonee a comprovare il possesso dei titoli di preferenza indicati all’art. 8. Art. 7 Instaurazione del rapporto 1. L’Amministrazione è tenuta a comunicare con atto scritto motivato del Dirigente della Struttura competente sulle risorse umane le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda che, decorso inutilmente tale termine, si intende accolta. 2. L’Amministrazione può, per motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo massimo 4
di sei mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di differimento, fatta comunque salva la possibilità di concordare informalmente un termine più breve. 3. La conversione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, che decorre dal primo giorno del mese, deve risultare da atto scritto che deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della tipologia prescelta (orizzontale, verticale, misto). In caso di nuove assunzioni a tempo parziale la decorrenza coincide con la presa di servizio del lavoratore. Art. 8 Criteri di priorità nella concessione 1. Ai fini della valutazione e dell’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso vi sia carenza di posti disponibili rispetto al limite del 25% di cui all’art. 1 co. 3, costituiscono, nell’ordine, titoli di precedenza: a. essere portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/92; b. essere familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 66%, malati di mente, anziani non autosufficienti, persone soggette a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica debitamente certificati; c. essere genitori con figli minori in relazione al loro numero, ai problemi di salute e all’età; d. avere problemi di salute personale, con grave debilitazione psicofisica; e. avere motivate esigenze di studio connesse al conseguimento del diploma di scuola media inferiore e superiore e del titolo di studio di livello universitario considerato dall’Amministrazione affine alle funzioni svolte; f.
avere l’intendimento di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato;
g. avere superato i 60 anni di età, ovvero avere compiuto i 30 anni di effettivo servizio; h. altri casi. 2. A parità di condizioni, l’ordine di precedenza sarà determinato dalla maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età anagrafica.
Art. 9 Norme speciali per i rapporti di lavoro non superiori al 50% dell’orario a tempo pieno 1. Il dipendente che opti per il regime di part-time non superiore al 50% può svolgere un’ulteriore attività di lavoro autonomo o subordinato, con espressa esclusione di attività subordinata intercorrente con altre pubbliche amministrazioni, a condizione che tale attività non sia in palese contrasto ovvero in concorrenza con gli interessi dell’Amministrazione. Il dipendente che intenda esercitare tale diritto, in aggiunta agli elementi previsti dall’art. 6 del presente Regolamento, deve indicare nella domanda di trasformazione del rapporto il tipo di attività, i compiti e le funzioni svolte presso la struttura di servizio e ogni altro elemento atto a verificare l’eventuale esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra la specifica attività svolta nella struttura di appartenenza e quella esterna. 2. Se sussiste conflitto di interessi, il dipendente non può esercitare tale attività e ha facoltà di rinunciare alla trasformazione del rapporto di lavoro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito; in difetto si determina la trasformazione del rapporto di lavoro pur permanendo il divieto di esercizio dell’attività lavorativa ulteriore. 3. Il dipendente già in regime di part-time deve comunicare, con un anticipo minimo di 15 giorni dalla data dell’evento, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’ulteriore attività lavorativa. Se decorsi quindici giorni dall’invio della comunicazione e relativa documentazione non viene emanato un provvedimento di diniego dell’attività lavorativa, il dipendente è autorizzato a intraprendere l’attività indicata. 4. Le domande di cui ai precedenti commi 1 e 3 devono essere corredate dal parere del responsabile della struttura di appartenenza espresso che lo esprime dopo le necessarie verifiche. 5. La violazione del divieto d’esercizio di attività lavorativa di cui al precedente co. 2, la mancata comunicazione d’inizio e di variazione dell’attività lavorativa di cui al precedente co. 3 e le dichiarazioni risultate mendaci, possono implicare la risoluzione del rapporto di lavoro secondo le procedure di garanzia previste dal CCNL. L’Amministrazione, con provvedimento del Direttore amministrativo, procede 5
preliminarmente a formale diffida al dipendente a cessare entro quindici giorni dalla situazione d’incompatibilità senza preclusione dell’azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell’interessato. E’ fatta salva l’ipotesi di prestazioni a titolo gratuito rese esclusivamente a favore di cooperative a carattere socio-assistenziale o associazioni di volontariato senza scopo di lucro. 6. Il dipendente che opti per il regime di part-time non superiore al 50% può iscriversi ad albi professionali per l’esercizio delle relative attività, fatto salvo quanto previsto dalla citata Legge 339/2003. Art. 10 Attività lavorative autonome e subordinate incompatibili o in conflitto d’interessi con i compiti istituzionali del personale con rapporto di lavoro non superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno 1. Fatte salve le ipotesi previste dalle vigenti normative in materia e ferma restando la valutazione in concreto caso per caso, si individuano in via generale situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi al ricorrere delle seguenti fattispecie, non aventi comunque carattere esclusivo: a. che il dipendente presti la propria attività in qualità di collaboratore, consulente o dipendente a favore di società, cooperative, consorzi, imprese individuali che hanno rapporti commerciali o di collaborazione a titolo oneroso con una o più Strutture dell’Ateneo; b. che il dipendente presti la propria attività di tipo didattico o affine a favore di istituti privati di istruzione di livello universitario; c. che il dipendente, iscritto ad albi professionali e che esercita l’attività professionale, accetti incarichi professionali da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che abbiano avuto conferiti incarichi dal Politecnico di Milano o da Società nelle quali il Politecnico abbia una partecipazione; 2. Sono da considerarsi incompatibili tutte le attività anche di carattere occasionale in contrasto che possono compromettere l’immagine dell’Ateneo. Art. 11 Rifiuti e differimenti 1. Il Dirigente della Struttura competente sulle risorse umane, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande o entro un diverso termine stabilito dal CCNL o dalla normativa vigente, acquisito il parere obbligatorio del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, può disporre il differimento, indicandone il termine, ovvero il rifiuto di concessione del part-time per mancato rientro nei contingenti massimi in base ai criteri di cui all’art. 8, nelle ipotesi di cui all’art. 1 co. 3 ed all’art. 9. 2. Il dipendente, nel periodo di differimento, può, in ogni momento e di sua iniziativa, concordare con l’Amministrazione una diversa articolazione del part-time atta ad evitare il differimento; in questo caso la trasformazione decorre quanto prima possibile. 3. In merito alle determinazioni di cui sopra, il dipendente, personalmente o tramite le RSU o altra organizzazione sindacale cui abbia conferito specifico mandato, può presentare osservazioni e rilievi al Direttore Amministrativo nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 12 Rientro a tempo pieno 1. Il personale già in servizio a tempo pieno che ha ottenuto la concessione del part-time può richiedere il rientro a tempo pieno in qualsiasi momento ove siano trascorsi almeno 6 mesi dal regime a tempo parziale in atto. La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima dalla data richiesta per la riconversione del rapporto onde consentire all’Amministrazione un’adeguata verifica e revisione dei propri fabbisogni di personale e finanziari, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 13 co. 3. 2. La riconversione del rapporto, che decorre dal primo del mese, può intervenire anche ad iniziativa dell’Amministrazione per far fronte a specifiche esigenze di servizio, previa accettazione del dipendente.
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Art. 13 Criteri di priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 1. Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si tiene conto delle previsioni contenute nel piano triennale di fabbisogno di personale, in caso vi sia carenza di posti disponibili rispetto alle domande presentate. 2. Sono da considerare come preferenziali per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nei confronti del personale assunto a tempo pieno e successivamente passato a tempo parziale, in caso vi sia carenza di posti disponibili, nell'ordine, i seguenti criteri:
a. sopraggiunti gravissimi motivi (es. morte del coniuge o del convivente, rilevanti ed improvvise difficoltà finanziarie legate ad un imprevisto, ecc.)
b. accertato livello di professionalità del dipendente; c. assenza di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto; d. condizioni familiari e/o di reddito del nucleo familiare disagiate; e. maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale; f. maggiore anzianità di servizio. 3. Il personale assunto a tempo parziale può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno esclusivamente per sopraggiunti gravissimi motivi e, in caso di più domande, saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità:
a. accertato livello di professionalità dei dipendenti; b. maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale. 4. L’Amministrazione, con provvedimento del Dirigente della Struttura competente sulle risorse umane, può concedere nei casi di cui sopra o proporre per esigenze organizzative, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, compatibilmente con i vincoli di bilancio e la programmazione triennale di fabbisogno di personale. Art. 14 Regolamentazione del rapporto 1. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento. 2. Il trattamento economico fondamentale è proporzionale alla durata della prestazione lavorativa; quello accessorio viene corrisposto secondo quanto concordato in sede di contrattazione decentrata. 3. Il personale con rapporto di lavoro parziale di qualsiasi tipologia, previo suo consenso, può essere chiamato, con atto formalizzato per iscritto, dal Responsabile della struttura a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 1 co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata del lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise. Il lavoro supplementare, che non può eccedere l’ordinario orario di lavoro di 36 ore, viene retribuito nella medesima misura del lavoro straordinario ed entro il budget per il lavoro straordinario assegnato alla struttura stessa ovvero compensato con riposi della durata massima di 1 ora al giorno. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario; sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza all’orario ordinario di lavoro, per il solo personale in part-time verticale, ove eccezionalmente necessarie e specificamente autorizzate dall’Amministrazione. 5. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti di lavoro a tempo pieno vigente e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse: a) pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se in part-time orizzontale; b) proporzionale alle giornate di lavoro annue prestate, se in part-time verticale o misto.
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CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 Modulistica ed allegati 1. E’ allegato al presente Regolamento il fac-simile di domanda per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (allegato1). Tale modulistica è suscettibile di modifiche. Art. 16 Archiviazione 1. Tutta la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro è archiviata presso la competente Struttura sulle Risorse umane. Il Responsabile o suo delegato ne assicura l’accessibilità e la reperibilità. Art. 17 Disposizioni di rinvio ed entrata in vigore 1. 2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, e sarà inserito nel sito web dell’Ateneo medesimo.
Milano, 07 marzo 2007
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Dr. Giuseppino Molinari
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Allegato n.1
Al Direttore Amministrativo del Politecnico di Milano Sede
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….nato/a il…………. a………………………………....matricola……………..in servizio presso………. .………………………………………………………………categoria……………. posizione economica……………area………………………………………………. anzianità di servizio:…………….. CHIEDE A decorrere dal…………………………….la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al………….% - tipologia: (verticale – orizzontale – misto), per i seguenti motivi:…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. L’interessato/a osserverà il seguente orario di servizio:……………………………….. La fascia oraria d’ingresso è la seguente…………………………………….
Dichiara inoltre: 1 di voler / non voler svolgere un’altra attività di lavoro autonomo o subordinato ( dichiarazione da farsi in caso di richiesta di part-time non superiore al 50%) In caso affermativo
L’interessato/a dichiara che l’attività lavorativa avrà inizio dal……………………….. A tal fine dichiara che i compiti e le funzioni svolte dal/la medesimo/a presso la struttura di servizio sono i seguenti:……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. Allega a tale proposito l’apposita richiesta di autorizzazione allo svolgimento di altra attività e la relativa documentazione. 2 Di richiedere il passaggio a tempo parziale ed ottenere contestualmente il pensionamento per anzianità a decorrere dal……………………………….con domanda presentata il …………………………….. Al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre una graduatoria dei richiedenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
in caso vi sia carenza di posti disponibili rispetto al limite del 25% di cui all’art. 1 comma 3 del relativo regolamento, l’interessato/a dichiara di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni: a) essere portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992; b) essere familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 66%, malati di mente, anziani non autosufficienti, persone soggette a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo o grave debilitazione psicofisica debitamente certificati; c) essere genitori di figli minori in relazione al loro numero, ai problemi di salute e all’età; d) avere problemi di salute personale, con grave debilitazione psicofisica; e) avere motivate esigenze di studio connesse al conseguimento del diploma di scuola media inferiore e superiore e del titolo di studio di livello universitario considerato dall’Amministrazione affine alle funzioni svolte; f) avere l’intendimento di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato; g) avere superato i 60 anni di età, ovvero avere compiuto i 30 anni di effettivo servizio; h) altri casi. ------------------------------------------------------L’interessato/a allega : a) Parere del responsabile di struttura relativo all’articolazione e modulazione dell’orario di lavoro, ovvero proposta motivata del differimento della trasformazione ; b) Eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 idonea a comprovare il possesso dei titoli di preferenza di cui sopra. c) Parere espresso dal responsabile della struttura d’appartenenza in merito allo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa (art. 9 c. 4 del relativo regolamento) (è richiesto a coloro che chiedono il part-time non superiore al 50% ed intendono svolgere un’ulteriore attività). Con osservanza. Milano,…………………… (data) …………………………………. (firma)