PARTE SECONDA PARAMETRI E INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI
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SOMMARIO II - PARAMETRI E INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI............................................... 45 Capitolo I - DEI PARAMETRI URBANISTICI 45 Art. 46 - Centro abitato ...................................................................................................... 45 Art. 47 - Territorio urbanizzato .......................................................................................... 45 Art. 48 - Comparto urbanistico di attuazione ( CA ) ......................................................... 45 Art. 49 - Superficie territoriale ( ST ) ................................................................................ 46 Art. 50 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria ( U1 ) ...................................... 46 Art. 51-Superficie per opere di urbanizzazione secondaria ( U2 )..................................... 46 Art. 52 - Standards urbanistici ........................................................................................... 47 Art. 53 - Superficie per opere di urbanizzazione generale ( UG ) ..................................... 47 Art.54 - Potenzialità edificatoria ( PE ) ............................................................................. 47 Art. 55 - Carico urbanistico ( CU ) .................................................................................... 47 Art.56 - Categoria e classe catastale .................................................................................. 48 Art. 57- Capacita` insediativa ( CI ) ................................................................................... 48 Art. 58 - Superficie fondiaria ( SF ) ................................................................................... 48 Art. 59 - Unità minime di intervento ( UM ) ..................................................................... 48 Capitolo II - DEGLI INTERVENTI URBANISTICI 50 Art. 60 - Interventi urbanistici preventivi .......................................................................... 50 Art. 61- Richiesta di intervento urbanistico ....................................................................... 50 Art. 62 - Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione ................................................. 50 Art. 63 - Unità minima di intervento urbanistico ............................................................... 51 Art. 64 - Aree destinate agli standards urbanistici ............................................................. 52 Art. 65 - Iniziativa dei proprietari ...................................................................................... 52 Art. 66 - Inerzia dei proprietari .......................................................................................... 52 Capitolo III - DEI PARAMETRI EDILIZI 54 Art. 67 - Unità edilizia ( UE ) ............................................................................................ 54 Art. 68 - Area di pertinenza ............................................................................................... 54 Art. 69 - Area cortiliva ....................................................................................................... 54 Art. 70 - Edificio residenziale ............................................................................................ 54 Art. 71- Edificio unifamiliare ............................................................................................ 54 Art. 72 - Unità immobiliare ( UI )...................................................................................... 55 Art. 73 - Alloggio ............................................................................................................... 55 Art. 74 - Pertinenza edilizia ............................................................................................... 55 Art. 75 - Parti comuni condominiali .................................................................................. 55 Art. 76 - Superfetazione edilizia ........................................................................................ 55 Art. 77 - Superficie lorda ( SL ) ......................................................................................... 56 Art. 78 - Superficie complessiva ( Sc ) .............................................................................. 56 Art. 79 - Parti che non costituiscono superficie complessiva ............................................ 56 Art. 80 - Superficie utile abitabile ( Su ) ............................................................................ 57 Art. 81- Superficie non residenziale ( Snr ) ....................................................................... 57 Art. 82 - Indice di utilizzazione territoriale ( UT )............................................................. 58 Art. 83 - Indice di utilizzazione fondiaria ( UF ) ............................................................... 58 Art. 84 -Volume lordo ( Vo.L ).......................................................................................... 58 Art. 85 -Volume utile ( VU ) ............................................................................................. 58 Art. 86 - Indice di densità territoriale ( DT ) ...................................................................... 59 Art. 87 - Indice di densita` fondiaria ( DF ) ....................................................................... 59
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Art. 88 - Superficie coperta ( SQ ) ..................................................................................... 59 Art. 89 - Rapporto di copertura ( RC ) ............................................................................... 59 Art. 90 - Superficie permeabile ( SP )................................................................................ 59 Capitolo IV - DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE 60 Art. 91- Sagoma dell'edificio ............................................................................................. 60 Art. 92 - Fronte dell'edificio............................................................................................... 60 Art.93 - Aperture: luci e vedute ......................................................................................... 60 Art. 94 - Parete finestrata ................................................................................................... 60 Art. 95 - Pareti prospicienti ................................................................................................ 60 Art. 96 - Altezza del fronte ( AF ) ..................................................................................... 61 Art. 97 - Distanza di un fabbricato ( D ) ............................................................................ 61 Art. 98 - Indice di visuale libera ( VL ).............................................................................. 61 Art. 99 - Quota media del terreno ...................................................................................... 61 Art. 100 - Piano di un edificio ........................................................................................... 62 Art. 101- Altezza netta di piano ( AP ) .............................................................................. 62 Art. 102 - Altezza interna del locale ( AL ) ....................................................................... 62 Art. 103 - Altezza di un edificio ........................................................................................ 63 Art. 104 - Misura della distanza......................................................................................... 63 Art. 105 - Distanza da un confine di proprieta` ( D1 ) ....................................................... 63 Art. 106 - Distanza da un confine di zona ( D2 ) ............................................................... 64 Art. 107 - Distanza da un altro edificio ( D3 ) ................................................................... 65 Art. 108 - Deroghe delle distanze ...................................................................................... 66 Capitolo V - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI 68 Art. 109 - Intervento........................................................................................................... 68 Art. 110 - Tipi di intervento ............................................................................................... 68 Art. 111 - Manutenzione ordinaria (MO) .......................................................................... 69 Art. 112 - Manutenzione straordinaria (MS) ..................................................................... 71 Art. 113 - Restauro scientifico (RS) (ex R1) .................................................................... 74 Art. 114 - Risanamento conservativo (RC) (ex R2) .......................................................... 75 Art. 115 - Ripristino tipologico (RT) (ex R3) .................................................................... 77 Art. 116 - Ristrutturazione edilizia (RE) (ex T1)............................................................... 78 Art. 117 - Nuova costruzione (NC) (ex C3) ...................................................................... 79 Art. 118 - Ristrutturazione urbanistica (RU) (ex T7) ........................................................ 81 Art. 119 - Demolizione (D) (ex T8) ................................................................................... 81 Art. 120 - Modificazione morfologica del suolo (MM) (ex C5)........................................ 81 Art. 121 - Recupero e risanamento aree libere (RAL) ....................................................... 82 Art. 122 - Installazione di elementi di arredo (AR) (ex C7 e C8)...................................... 82 Art. 123 - Cambio d'uso (CD) (ex R4)............................................................................... 84 Capitolo IX - DEI PARCHEGGI 86 Art. 124 - Parcheggi di urbanizzazione primaria ( P1 ) ..................................................... 86 Art. 125 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria ( P2 ) .................................................. 86 Art. 126 - Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici ( P3 ) ................................ 87 Capitolo X - DEGLI USI URBANISTICI 88 Art. 127 - Usi residenziali ( U1 ) ....................................................................................... 88 Art. 128 - Usi sociali a livello di quartiere ( U2 ) .............................................................. 88 Art. 129 - Usi terziari diffusi ( U3 ) ................................................................................... 88 Art. 130 - Usi terziari specializzati ( U4 ).......................................................................... 89 Art. 131- Usi produttivi urbani ( U5 ) ................................................................................ 90
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Art. 132 -Usi produttivi agricoli ( U6 ) .............................................................................. 91 Art. 133 - Usi speciali ( U7 ).............................................................................................. 92
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II - PARAMETRI E INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI Capitolo I - DEI PARAMETRI URBANISTICI Art. 46 - Centro abitato 1. Il perimetro di un centro abitato è quello che risulta delimitato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, anche ai fini dell'applicazione del D.P.R. n° 147/1993, in esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 2. In assenza di tale delimitazione, ed ai fini del suo aggiornamento, per centro abitato si intende un aggregato continuo di non meno di venticinque unità edilizie servite da strade e/o altri spazi di uso pubblico. Art. 47 - Territorio urbanizzato 1. Il perimetro di un territorio urbanizzato è quello che risulta delimitato dal P.R.G. vigente, anche ai fini dell'applicazione della L.R. n° 47/1978 modificata ed integrata. Coincide con il "centro edificato" di cui all'Art. 18 della L. n° 865/1971. 2. In assenza di tale delimitazione, ed ai fini del suo aggiornamento, per territorio urbanizzato si intende un aggregato continuo di tutte le aree edificate compresi i lotti interclusi e le relative aree di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Art. 48 - Comparto urbanistico di attuazione ( CA ) 1. Il comparto urbanistico di attuazione è la porzione di territorio destinata all'attuazione di un intervento urbanistico preventivo pubblico o privato. Esso può comprendere al suo interno aree di diverse proprietà e con diverse destinazioni d'uso, edificate e non. 2.In generale il C.A. comprende al suo interno: - la superficie per opere di urbanizzazione primaria; - la superficie per opere di urbanizzazione secondaria; - la superficie fondiaria. 3. Inoltre, ove del caso, il C.A. può comprendere al suo interno: - la superficie per opere di urbanizzazione generale; - la superficie sottoposta a particolari vincoli di rispetto. 4. Ai fini della sua attuazione, il comparto è sempre individuato da un perimetro continuo.
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Art. 49 - Superficie territoriale ( ST ) 1. La superficie territoriale è la superficie complessiva di un comparto urbanistico di attuazione. Ad essa si applica l'indice di utilizzazione territoriale o l'indice di densità territoriale. Art. 50 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria ( U1 ) 1. La superficie per opere di urbanizzazione primaria è la somma di tutte le superfici complessivamente destinate alle diverse opere di urbanizzazione primaria, e cioè alle opere necessarie per assicurare ad un'area edificabile l'idoneità insediativa in senso tecnico. 2. Le opere di urbanizzazione primaria sono: - strade di distribuzione e di servizio e relativi svincoli; - piazze e parcheggi pubblici ( P1 ); - percorsi e spazi pedonali attrezzati; - piste ciclabili; - verde di arredo degli spazi pubblici; - fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere e relativi impianti di depurazione; - barriere di protezione dal rumore; - reti tecnologiche di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, pubblica illuminazione, telefono e linee telematiche; - sottostazioni e centraline delle reti tecnologiche; - spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti; - allacciamenti a pubblici servizi, di diretta pertinenza dell'insediamento. 3. Alla superficie U1 si applica lo standard delle opere di urbanizzazione primaria. Detta superficie resta vincolata ad uso pubblico e come tale viene ceduta gratuitamente al Comune; fatte salve, ove del caso, le possibilità di monetizzazione sostitutiva ai sensi dell'Art. 46 della L.R. n° 47/1978 come sostituita ed integrata. Art. 51-Superficie per opere di urbanizzazione secondaria ( U2 ) 1. La superficie per opere di urbanizzazione secondaria è la somma di tutte le superfici destinate alle diverse opere di urbanizzazione secondaria e cioè delle opere necessarie per assicurare ad un'area edificabile l'idoneità insediativa in senso sociale. 2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono: - asili nido e scuole materne; - scuole dell'obbligo elementari e medie; - mercati di quartiere; - uffici di delegazioni comunali;
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- chiese ed altri edifici per servizi religiosi; - centri civici e sociali; - attrezzature culturali, ricreative e sanitarie di quartiere; - spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport; - parcheggi pubblici ( P1 ). 3. Alla superficie U2 si applica lo standard delle opere di urbanizzazione secondaria. Detta superficie resta vincolata ad uso pubblico e come tale viene ceduta gratuitamente al Comune, nella misura corrispondente allo standard prescritto; fatte salve, ove del caso, le possibilità di monetizzazione sostitutiva ai sensi dell'Art. 46 della L.R. n° 47/1978 come sostituita ed integrata. Art. 52 - Standards urbanistici 1. Gli standards urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ( U1 ) e secondaria ( U2 ). Essi sono stabiliti, per i diversi tipi di insediamento, dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di legge. Art. 53 - Superficie per opere di urbanizzazione generale ( UG ) 1. La superficie per opere di urbanizzazione generale è la somma di tutte le superfici destinate ad infrastrutture, allacciamenti ed attrezzature tecniche e funzionali che non sono al diretto servizio di uno specifico insediamento, ma presentano invece un'utilizzazione pubblica di carattere generale. Art.54 - Potenzialità edificatoria ( PE ) 1. Si definisce potenzialità edificatoria di un'area la quantità edilizia massima, edificabile, trasformabile o conservabile - espressa in superficie utile o in volume utile, consentita dalla completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi previsti per quell'area dagli strumenti urbanistici vigenti, e definiti come nel presente R.E.C.. 2. La completa applicazione dei parametri urbanistico-edilizi degli strumenti vigenti su di un'area, ne esclude ogni ulteriore applicazione indipendentemente da frazionamenti e passaggi di proprietà successivi. Art. 55 - Carico urbanistico ( CU ) 1. Si definisce carico urbanistico di un insediamento, l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale; tale CU si valuta applicando i relativi standards delle opere di urbanizzazione alle dimensioni ed alle attivita` funzionali dell'insediamento stesso.
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2. E' pertanto aumento del CU, l'aumento dei parametri dimensionali e/o del numero di unità immobiliari; come pure il cambio della destinazione d'uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta l'aumento delle esigenze di cui al precedente comma 1, semprechè tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq. o più del 30 % della SU dell'unità immobiliare. Art.56 - Categoria e classe catastale 1. Categoria e classe catastale sono attribuzioni delle singole unità immobiliari (particelle catastali) operate dal Catasto (edilizio e rurale) a fini di perequazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.M. 6/11/1984, e precisamente: - la categoria, è l'attributo che ne indica le caratteristiche fisiche intrinseche; - la classe, è l'attributo che ne indica il livello di redditività economica. Art. 57- Capacita` insediativa ( CI ) 1. Si definisce capacita` insediativa di un intervento urbanistico o edilizio, il numero di abitanti teorici insediabili secondo il rapporto medio convenzionale di un abitante ogni 30 mq. di superficie utile (SU), oppure di un abitante ogni 100 mc. di volume utile (VU). Risulta pertanto espresso dalle seguenti formule: CI = SU/30; CI = VU/100 Art. 58 - Superficie fondiaria ( SF ) 1. La superficie fondiaria è la superficie dei lotti direttamente destinati o destinabili all'uso edificatorio, ovvero di diretta pertinenza degli edifici esistenti. Ad essa si applica l'indice di utilizzazione fondiaria o l'indice di densità fondiaria. Art. 59 - Unità minime di intervento ( UM ) 1. Le unità minime di intervento sono tutte graficamente individuate nelle planimetrie di piano e coincidono in generale con le "unita` edilizie", individuate attraverso una classificazione tipologica, comprendenti edifici ed aree scoperte di pertinenza; possono coincidere anche con più unità edilizie accorpate. 2. Nelle planimetrie vengono in taluni casi individuate delle aree libere che sono di pertinenza di più unità edilizie costituenti unità di intervento diverse; in tal caso i progetti (eccedenti la manutenzione straordinaria) relativi a ciascuna delle unità di intervento interessate devono essere estesi anche all'area libera comune.
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3. Qualora ad un'unità di intervento siano attribuite diverse categorie di intervento a edifici o parti di edifici diverse, le aree libere si intendono soggette alla categoria di intervento piu` restrittiva. 4. Qualora la UM risulti ripartita fra diverse proprietà, l'intervento dovrà essere da queste richiesto congiuntamente, in ragione della rispettiva titolarità, fatta salva la facoltà di iniziativa che compete alla rappresentanza dei tre quarti del valore degli immobili. 5. L'obbligo di rispettare la UM non si applica nei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti stabiliscono una disciplina edilizia particolareggiata che consente interventi relativi alle singole unità immobiliari.
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Capitolo II - DEGLI INTERVENTI URBANISTICI Art. 60 - Interventi urbanistici preventivi 1. Gli interventi urbanistici preventivi sono quelli disposti, per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), in base alle previsioni del relativo Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.), mediante gli strumenti attuativi di dettaglio e cioe`: - i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare ( P.E.E.P.) - i Piani per gli Insediamenti Produttivi ( P.I.P) - i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata (P.P.) - i Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata (P.R.). - i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.); - i Programmi di recupero urbano (P.RE.U.); - i Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.). 2. I contenuti dei piani attuativi di dettaglio di cui al comma precedente, i loro elaborati costitutivi, le relative procedure di formazione ed approvazione, ed i tempi di attuazione, sono stabiliti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente nonchè dal P.R.G. e dal P.P.A.. Si applicano inoltre integralmente le norme del presente R.E.C.,in quanto compatibili. Art. 61- Richiesta di intervento urbanistico 1. Per gli interventi urbanistici preventivi di iniziativa privata, il proponente presenta al Sindaco la richiesta di intervento ai sensi della L.R. n° 47/1978 modificata ed integrata. 2. Tale richiesta deve contenere le generalità e la titolarità del Richiedente, l'abilitazione del Progettista e l'elenco degli allegati che costituiscono il piano urbanistico di dettaglio. Salvo diversa indicazione del P.R.G., gli allegati minimi richiesti sono quelli di cui all'Art. 49 della L.R. n°47/1978 modificata ed integrata. 3. Gli interventi sono sottoposti al parere della commisione per la qualità architettonica e il paesaggio e sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure di cui alla L.R. n° 47/1978 modificata ed integrata. La loro esecuzione è comunque subordinata alla stipula della relativa convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore, ed alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Art. 62 - Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione 1. I perimetri dei comparti urbanistici di attuazione, entro i quali si applica un piano di dettaglio come indicato al precedente Articolo, sono graficamente individuati dal P.R.G..
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2. In sede di elaborazione del progetto relativo ad un CA, qualora le indicazioni grafiche del P.R.G. riguardanti il perimetro e le suddivisioni interne di comparto, cadano in prossimita` - ma non coincidano - con elementi di suddivisione reale del territorio rilevabili sul posto o su mappe in scala maggiore ( quali ad esempio i confini catastali e di proprieta`, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, i limiti di rispetto obbligatori), dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio. 3. Nei casi di cui al comma precedente, l'approvazione del piano urbanistico di dettaglio del comparto vale come approvazione della corrispondente variante di rettifica delle indicazioni di P.R.G., ai sensi dell'Art.15 della L.R. n°47/1978 modificata ed integrata. 4. Le nuove strade di urbanizzazione primaria che vengono previste all'interno di Piani Attuativi Preventivi, nel caso di insediamenti residenziali e terziari, devono avere la larghezza minima di carreggiata di mt. 7.00, al netto di cunette e marciapiedi, e devono essere dotate di percorsi pedonali alberati su almeno uno dei lati; nel caso di insediamenti produttivi secondari devono avere la larghezza minima di carreggiata di mt. 8.00. A giudizio della Amministrazione possono essere prescritte, per singoli insediamenti, dimensioni superiori a quelle di cui al precedente comma. I tratti di strada a fondo cieco devono essere dotati di piazzola di ritorno con parcheggio. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte ai precedenti commi possono essere ammesse per tratti di strada che vengono previsti quali strade di proprietà e gestione privata. Le nuove strade principali di progetto e gli allargamenti e sistemazione di strade principali esistenti devono comunque prevedere la realizzazione di marciapiedi alberati e, ove possibile, di piste ciclabili. I passaggi e percorsi pedonali e ciclabili devono avere la larghezza minima rispettivamente di m. 1.50 e m. 3.00. Art. 63 - Unità minima di intervento urbanistico 1. I comparti urbanistici di attuazione individuati dal P.R.G. ai fini dell'intervento urbanistico preventivo, debbono essere considerati unità minime di intervento. Per la loro attuazione e` sempre prescritta la elaborazione e l'approvazione di un progetto completo ed unitario. 2. Sulla base del progetto approvato, i CA possono essere attuati per parti, attraverso stralci funzionali, secondo un programma di attuazione approvato contestualmente al progetto ed inserito quale parte integrante nella convenzione fra Comune e soggetto attuatore.
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Art. 64 - Aree destinate agli standards urbanistici 1. Le aree destinate agli standards urbanistici sono generalmente ricavate ed attrezzate all'interno del CA. 2. Nei casi in cui il P.R.G. lo prevede, tali aree possono anche essere reperite al di fuori del CA, purchè in conformità alle previsioni del P.R.G. stesso, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del CA almeno gli standards relativi ai parcheggi pubblici. 3. Nei casi in cui il P.R.G. lo prevede, quando trattasi di zona territoriale omogenea di tipo B o di altra zona di completamento assimilabile, ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n° 47/1978 modificata ed integrata, la cessione delle aree destinate agli standards urbanistici può essere sostituita dal pagamento di un corrispondente onere monetario stabilito, per i vari casi, da apposita Deliberazione Consiliare, e destinato al fondo per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. Art. 65 - Iniziativa dei proprietari 1. I Piani Particolareggiati di iniziativa privata ed i Piani di Recupero di iniziativa privata, sono promossi solidalmente e pro- quota da tutti i proprietari degli immobili compresi nel relativo comparto, i quali ne propongono il progetto all'approvazione del competente Organo comunale. 2. In caso di disaccordo fra i proprietari, e` data facolta` di iniziativa, per la promozione del P.P. o del P.R., ai proprietari di aree e di immobili che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili compresi nel C.A. In tal caso i promotori dovranno, nella proposta del Piano, fare salvi i diritti reali degli altri proprietari in base all'applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie. 3. I proponenti attueranno il Piano per le quote di loro competenza; sulle restanti parti, in caso di perdurante inerzia dei proprietari, si procederà ai sensi del successivo Art. 66. Art. 66 - Inerzia dei proprietari 1. In caso di inerzia dei proprietari nella formazione e/o attuazione di un Piano Particolareggiato o Piano di Recupero, le procedure di intervento, previste dalla legge, risultano come di seguito specificato. 2. Nel caso di inerzia nella formazione di un Piano Particolareggiato o di Recupero di iniziativa privata (facente parte delle previsioni del P.P.A.), il Comune puo` procedere all'adozione di un Piano Particolareggiato o di Recupero di iniziativa pubblica, per il medesimo comparto, secondo quanto previsto dall'Art. 25 della L.R. n° 47/1978 modificata ed integrata e dell'Art. 28 della L. n° 457/1978.
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3. Nel caso di inerzia nell'attuazione di un Piano Particolareggiato o di Recupero di iniziativa privata (facente parte delle previsioni del P.P.A.), il Comune puo` procedere, nei confronti dei proprietari inadempienti, all'attuazione pubblica delle previsioni del Piano, secondo quanto previsto dall'Art. 23 della L. n° 1150/1942, dall'Art. 13 della L. n° 10/1977 e dell'Art. 28 della L. n° 457/1978.
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Capitolo III - DEI PARAMETRI EDILIZI Art. 67 - Unità edilizia ( UE ) 1. Si definisce unità edilizia, con la relativa area di pertinenza, l'entità edilizia individuata o individuabile come edificio autonomo e unitario dal punto di vista statico, funzionale, tipologico ed architettonico. La definizione non comprende quei manufatti che abbiano un mero carattere accessorio e/o tecnologico. Art. 68 - Area di pertinenza 1. Si definisce area di pertinenza di un'unità edilizia la superficie fondiaria, catastalmente o progettualmente individuata, la cui potenzialità edificatoria PE sia almeno pari alla consistenza - leggittimata o leggittimabile - dell'unità edilizia stessa, in applicazione dei parametri urbanistici vigenti al momento della sua individuazione. Art. 69 - Area cortiliva 1. Si definisce area cortiliva di una o più unità edilizie la superficie scoperta, catastalmente o progettualmente individuata, posta al diretto servizio delle unità edilizie stesse ed a tale scopo attrezzata per la ricreazione, i movimenti, i depositi, etc.. Pertanto l'area cortiliva può essere maggiore o minore dell'area di pertinenza. 2. Per le unità edilizie comprendenti più di cinque unità immobiliari residenziali, almeno un quarto dell'area cortiliva dovrà essere attrezzato per il gioco, la ricreazione e la pratica sociale. Art. 70 - Edificio residenziale 1. Si definisce edificio residenziale un'unità edilizia comprendente più unità immobiliari, destinate o destinabili ad abitazioni private per una quota parte prevalente, cioè superiore alla metà della SU dell'unità edilizia; mentre la restante parte della SU può essere destinata o destinabile ad usi non residenziali, purchè compatibili. Art. 71- Edificio unifamiliare 1. Si definisce edificio unifamiliare, anche ai sensi della delibera Consiglio Regionale n° 1706/1978, un'unità edilizia destinata o destinabile prevalentemente ad abitazione di un solo nucleo familiare; tale unità edilizia può essere isolata oppure aggregata in una schiera; in quest'ultimo caso presenta almeno un proprio fronte esterno completo, da terra a cielo.
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2. Ai fini della gratuità del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività per interventi di recupero e ampliamento fino al 20%, l'edificio unifamiliare deve essere tale sia prima che dopo l'intervento. Art. 72 - Unità immobiliare ( UI ) 1. Si definisce unita` immobiliare (UI), con o senza area di pertinenza, la minima entità edilizia, come censita nel Catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente. Art. 73 - Alloggio 1. Si definisce alloggio un'unità immobiliare destinata o destinabile prevalentemente ad abitazione di un nucleo familiare (anche di un solo componente), che presenti almeno i requisiti tecnici e dimensionali minimi richiesti dalle norme vigenti per l'uso residenziale. In particolare i requisiti minimi sono fissati dal D.M. 5/7/1975. Inoltre l'alloggio deve sempre essere dotato di spazi accessori di servizio (cantina, soffitta, ripostiglio, autorimessa etc.), in misura proporzionata, e comunque non inferiore al 10% del totale della SU. Tale dotazione è vincolante nelle nuove costruzioni e negli altri interventi che prevedano un aumento di carico urbanistico. Art. 74 - Pertinenza edilizia 1. Si definisce pertinenza edilizia quell'opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, è posta in durevole rapporto di subordinazione con un'unità immobiliare - di cui fa parte - per renderne più agevole e funzionale l'uso, o anche per scopi ornamentali, La sua superficie utile ha generalmente il carattere di superficie accessoria. Art. 75 - Parti comuni condominiali 1. Nel condominio degli edifici, le parti comuni sono quelle elencate all'Art.1117 del Codice Civile. 2. Tra i locali di servizio in comune, oltre a quelli tecnici, di collegamento e di deposito, sono compresi quelli destinati al gioco dei bambini e ad altre varie attività collettive; tali locali ad uso sociale debbono essere previsti in tutte le nuove costruzioni condominiali che contengano più di cinque unità immobiliari residenziali, in misura non inferiore a 2 mq./alloggio, con un minimo di 20 mq.. Art. 76 - Superfetazione edilizia 1. Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta ad un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia o da guastare l'aspetto estetico dell'edificio stesso, o anche dell'ambiente circostante.
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2. Per analogia rientrano fra le superfetazioni edilizie tutte le costruzioni improprie, precarie ed accessorie, anche se disgiunte dall'edificio principale, il cui carattere comprometta l'estetica o il decoro dell'ambiente. 3. Gli interventi edilizi, in conformità al presente R.E.C., devono tendere alla eliminazione delle superfetazioni edilizie, oppure alla loro riqualificazione. Gli strumenti urbanistici, ove del caso, stabiliscono le norme di obbligatorietà dell'eliminazione delle superfetazioni edilizie. Art. 77 - Superficie lorda ( SL ) 1. La superficie lorda SL di un unità edilizia o immobiliare, è data dalla somma di tutte le superfici costruite, comunque praticabili ed utilizzabili, calcolate al lordo delle strutture e di tutte le altre componenti tecniche, ma escludendo le pensiline a sbalzo, i cornicioni e gli spioventi. Art. 78 - Superficie complessiva ( Sc ) 1. La superficie complessiva Sc di un unità edilizia o immobiliare è una misura convenzionale, che dipende dalla sua superficie utile abitabile (Su) e dalla sua superficie non residenziale (Snr), rispettivamente definite come ai successivi Articoli, e che si calcola applicando la seguente formula: Sc = Su + 0,6 Snr 2. La Sc si calcola escludendo comunque dal computo quelle parti dell'unità edilizia o immobiliare che per definizione non costituiscono superficie complessiva secondo quanto specificato all'articolo seguente. 3. La misura della Sc si utilizza normalmente ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale UT e dell'indice di utilizzazione fondiaria UF, a meno dei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti stabiliscano specificatamente un criterio diverso. 4. La misura della Sc si utilizza sempre per la determinazione convenzionale del costo di costruzione, ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente al costo di costruzione stesso. Art. 79 - Parti che non costituiscono superficie complessiva 1. Non costituiscono Sc, e quindi non entrano nel computo della superficie utile abitabile nè della superficie non residenziale, i seguenti tipi di spazi costruiti: a) le superfici non praticabili; b) i lastrici solari non accessibili, oppure di uso comune;
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c) le scale e le rampe, con i relativi pianerottoli, le rampe di accesso ai parcheggi interrati; d) i vani ascensore e montacarichi; e) gli spazi con altezza di piano AP < 1,80 mt.; f) gli aggetti e gli incassi di profondità < 0,60 mt., che costituiscono un semplice motivo architettonico, anche se praticabili; g) gli spazi aperti di collegamento, quali portici e gallerie, quando sono vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio; h) gli spazi aperti di soggiorno, quali terrazze e loggiati, quando sono vincolati con servitù permanente di uso pubblico; i) le autorimesse pertinenziali, singole o collettive, necessarie per il soddisfacimento dei minimi standards richiesti, realizzate ai sensi della L. n° 122/1989; l) le superfici del tutto e permanentemente scoperte, anche se attrezzate per attività sportive e ricreative, comprese le piscine, purchè a carattere pertinenziale; m) i serbatoi relativi ad impianti tecnici di servizio. Art. 80 - Superficie utile abitabile ( Su ) 1. La superficie utile abitabile Su, di un unità edilizia, altrimenti detta superficie abitabile, è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, a tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni principali dell'attività cui l'unità edilizia è destinata. 2. La Su si calcola al netto degli ingombri di strutture, intercapedini, cavedi impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre, ed escludendo dal computo quelle parti che vengono definite superficie non residenziale Snr. 3. La misura della Su si utilizza sempre per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi. Art. 81- Superficie non residenziale ( Snr ) 1. La superficie non residenziale (Snr) di un'unità edilizia, è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, a tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni accessorie dell'attività cui l'unità edilizia è destinata. 2. Costituiscono pertanto Snr: a) tutti i locali condominiali ad uso di servizio, in comune; b) tutti i locali per impianti tecnici e di servizio, non suscettibili di altri usi; c) le cantine e gli altri locali di servizio posti al piano interrato;
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d) i locali di servizio ad uso privato posti al piano seminterrato ed al piano sottotetto, purchè non direttamente collegati con la Su; e) le autorimesse pertinenziali ad uso privato, eccedenti quelle che non costituiscono Sc; f) gli androni, i porticati, i ballatoi, le gallerie e simili spazi aperti di collegamento; g) i balconi, le terrazze, le logge, le altane e simili spazi aperti di soggiorno; h) un ripostiglio per ciascuna unità immobiliare, purchè privo di aperture sull'esterno ed avente superficie netta < 4,00 mq.; i) i serbatoi destinati allo stoccaggio di prodotti. 3. La Snr si calcola al netto degli ingombri di strutture, intercapedini, cavedi impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre; escludendo dal computo quelle parti che per definizione non costituiscono superficie complessiva. Art. 82 - Indice di utilizzazione territoriale ( UT ) 1. L'indice di utilizzazione territoriale (UT) è il rapporto tra la superficie complessiva (Sc) delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie territoriale (ST) del comparto di attuazione (CA). Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: UT = Sc/ST Art. 83 - Indice di utilizzazione fondiaria ( UF ) 1. L'indice di utilizzazione fondiaria (UF) è il rapporto tra la superficie complessiva (Sc) delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie fondiaria (SF) del lotto edificabile, calcolata al netto di infrastrutture (strade, ciclabili ecc.) pubbliche o di uso pubblico già esistenti o da prevedere nei Piani Particolareggiati. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: UF = Sc/SF Art. 84 -Volume lordo ( Vo.L ) 1. Il volume lordo (Vo.L) di un'unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici lorde (SL) dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la relativa altezza misurata al lordo del solaio soprastante. Art. 85 -Volume utile ( VU ) 1. Si definisce volume utile (VU) di un'unità edilizia o immobiliare la somma dei prodotti delle relative superfici complessive (Sc) dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza netta di piano (AP).
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Art. 86 - Indice di densità territoriale ( DT ) 1. L'indice di densità territoriale (DT) e` il rapporto tra il volume utile (VU) dell'unità edilizia o immobiliare, esistente e/o di progetto, e la superficie territoriale(ST) del comparto di attuazione (CA). Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: DT = VU/ST Art. 87 - Indice di densita` fondiaria ( DF ) 1. L'indice di densità fondiaria (DF) è il rapporto tra il volume utile (VU) dell'unità edilizia o immobiliare , esistente e/o di progetto, e la superficie fondiaria (SF) del lotto edificabile. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: DF = VU/SF Art. 88 - Superficie coperta ( SQ ) 1. Si definisce superficie coperta (SQ) di un edificio, costituito da una o più unità edilizie, la proiezione sul piano orizzontale delle strutture perimetrali del suo involucro, compresi i balconi e gli altri corpi aggettanti, ma esclusi le pensiline, i cornicioni e gli spioventi. Art. 89 - Rapporto di copertura ( RC ) 1. Il rapporto di copertura (RC) e` il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: RC = SQ/SF Art. 90 - Superficie permeabile ( SP ) 1. Si definisce superficie permeabile di un lotto la porzione percentuale di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. 2. La SP delle aree scoperte di pertinenza degli edifici dovrà essere pari almeno al 50% per gli edifici residenziali, ridotta al 30% per gli edifici produttivi (vedi art. 78 delle NTA del PRG). 3. Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco si considerano permeabili nella misura del 50%.
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Capitolo IV - DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE Art. 91- Sagoma dell'edificio 1. La sagoma di un edificio è la figura solida delimitata dai vari piani - verticali, orizzontali e inclinati - che contengono tutte le facce esterne dell'edificio stesso, compresi i balconi e gli altri corpi aggettanti, ma esclusi quelli che costituiscono un semplice motivo architettonico, le pensiline a sbalzo, i cornicioni e gli spioventi. 2. La proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell'edificio coincide con la sua superficie coperta. Art. 92 - Fronte dell'edificio 1. Il fronte di un edificio è la figura piana delimitata dai vari spigoli - verticali, orizzontali e inclinati - che delimitano una faccia esterna dell'elevazione dell'edificio stesso, senza tener conto di quegli incassi e di quegli aggetti che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi. Art.93 - Aperture: luci e vedute 1. Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate, oltre che dalle norme del presente R.E., anche da quelle del Codice Civile L.III, Tit. II, Sez. VII. 2. Per luci si intendono aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; per vedute si intendono aperture che permettono anche l'affacciamento, o diretto oppure obbliquo o laterale. 3. La presenza di luci sul confine o verso il confine di proprietà, non determina servitù edilizia. Art. 94 - Parete finestrata 1. Si definisce parete finestrata un fronte dell'edificio dotato di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute ai sensi dell'Art. precedente. Art. 95 - Pareti prospicienti 1. Si definiscono prospicienti due pareti, di cui anche una sola finestrata, che si fronteggiano interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta.
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2. Per affacciamento diretto, si intende un affacciamento ortogonale e mediano rispetto al piano della veduta. Art. 96 - Altezza del fronte ( AF ) 1. Si definisce altezza di un fronte (AF) di fabbricato l'altezza del punto più alto della sua intersezione con l'estradosso del solaio di copertura, quando questo ha un'inclinazione non maggiore del 40%. 2. Quando l'inclinazione del solaio di copertura supera il 40%, l'altezza del fronte si assume pari al punto più alto dell'estradosso del solaio stesso. 3. Le altezze di cui ai commi precedenti si misurano dal piano di utilizzo esterno del terreno ai piedi di ciascun fronte: e cioè dal piano finito del marciapiede stradale, o dell'area cortiliva, o del terreno naturale sistemato. 4. Dalla misura dell'altezza (AF) restano esclusi i volumi e gli altri manufatti ad uso puramente tecnologico, quali extracorsa ascensori, comignoli e ciminiere, torri di ventilazione e raffreddamento, pali, tralicci e simili. Art. 97 - Distanza di un fabbricato ( D ) 1. La distanza (D) di un fabbricato, da un altro fabbricato o da un confine considerato, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta del fabbricato stesso e su quello della superficie coperta dell'altro fabbricato oppure del confine considerato. 2. Ai fini della misura della D, non si tiene conto delle recinzioni e delle strutture leggere da giardino che non presentino SU. 3. Nel caso di pareti prospicienti, la D è la misura minima relativa all'affacciamento diretto della veduta più svantaggiata. Art. 98 - Indice di visuale libera ( VL ) 1. Si definisce indice di visuale libera di un fronte edilizio, rispetto a un altro fronte o a un confine considerato, il rapporto tra la distanza del fronte stesso e la sua altezza. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: VL = D/AF Art. 99 - Quota media del terreno 1. La quota media del terreno esterno (pavimentato o no) circostante un edificio, è la quota altimetrica media riferita allo sviluppo dell'intero perimetro di spicco dell'edificio stesso rispetto al terreno circostante.
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2. Il suo calcolo, quando il terreno non è orizzontale, si effettua sommando alla quota altimetrica del punto più basso di detto perimetro, l'altezza media del terreno (a questa riferita) calcolata come quoziente tra l'area integrale dell'altezza stessa in funzione dello sviluppo completo del perimetro, e la lunghezza del perimetro stesso. Art. 100 - Piano di un edificio 1. Piano di un edificio è la porzione di spazio racchiusa tra due solai, delimitata in tutto o in parte da pareti perimetrali, o anche priva di pareti perimetrali; il solaio superiore puo` presentarsi piano, inclinato o voltato. 2. Il piano di un edificio può essere cosi` definito in base alla posizione che esso assume rispetto alla quota media del terreno esterno circostante, pavimentato o no, nello stato di fatto in cui si trova: - Piano interrato, quando l'intradosso del suo solaio superiore rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno esterno circostante per piu` di 0,90 mt.; - Piano seminterrato, quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante per almeno 1,30 mt.; - Piano terra, quando il suo pavimento rimane in ogni punto ad una quota che non supera quella del terreno circostante per più di 1,30 mt.; - Piani in elevazione: rialzato, primo, secondo, ecc.., sono tutti gli altri piani dell'edificio, il cui pavimento si trova ad una quota superiore a quella del piano terra. - Piano sottotetto (o di soffitta), quando il suo solaio superiore è quello di copertura, piano, inclinato o voltato, e la relativa altezza AP risulta < 2,40 mt.. Art. 101- Altezza netta di piano ( AP ) 1. L'altezza interna netta di piano (AP), è la distanza tra l'estradosso del solaio inferiore e l'intradosso del solaio superiore, misurata senza tener conto delle travi, delle irregolarita` e dei punti singolari. 2. Quando il solaio superiore del locale è inclinato o voltato, la misura media convenzionale di AP viene ricavata dal rapporto VU/SU; escludendo dalla relativa misura quelle parti del locale che eventualmente presentassero AP < 1,80 mt., e che perciò non costituiscono SU nè VU. Art. 102 - Altezza interna del locale ( AL ) 1. L'altezza interna del locale (AL) è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari.
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2. Quando il soffitto o controsoffitto del locale è inclinato o voltato, la misura media convenzionale di AL viene ricavata dal rapporto tra il volume netto interno del locale e la superficie del suo pavimento, escludendo dalla relativa misura quelle parti del locale che eventualmente presentassero AL < 1,80 mt.. 3. L'altezza netta interna AL rappresenta la prestazione richiesta ai locali abitabili ai fini del soddisfacimento del requisito della disponibilità di spazi minimi, ed in particolare della rispondenza al D.M. 5/07/1975 per l'edilizia abitativa. Art. 103 - Altezza di un edificio 1. L'altezza di un edificio può essere definita sia come misura metrica, sia come numero di piani: - come misura metrica, si considera l'altezza AF del suo fronte più alto; - come numero di piani, se ne considera il numero massimo escludendo il piano interrato ed il piano sottotetto. Art. 104 - Misura della distanza 1. La distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte edilizio del fabbricato stesso, finestrato o non finestrato, con il criterio di cui ai precedenti Articoli. 2. Le distanze considerate sono: .D1 distanza da un confine di proprietà .D2 distanza da un confine di zona .D3 distanza da un altro edificio 3. Per le misure delle distanze di cui al comma precedente, nonche` per gli indici di visuale libera conseguenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli Articoli seguenti. Art. 105 - Distanza da un confine di proprieta` ( D1 ) 1. Per gli edifici esistenti e per gli interventi di recupero per conservazione degli edifici esistenti, i valori da rispettare sono: D1 = valore preesistente VL = valore preesistente 2. Negli interventi di recupero che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori miimi da rispettare per le parti modificate sono: D1 = mt. 5,00 per pareti finestrate VL = 0,5 per pareti finestrate
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D1 = mt. 3,00 per pareti cieche o dotate solo di luci VL = 0,3 per pareti cieche o dotate solo di luci 3. Negli interventi di nuova costruzione e nella generalita` dei casi, i valori minimi da rispettare sono: D1 = mt. 5,00 VL = 0,5 4. Quando sul confine vi è un edificio, è ammesso costruire in aderenza all'edificio stesso. 5. Per costruzioni temporanee C7, per costruzioni di arredo urbano C8, per campi per attività sportive e ricreative C10, e per costruzioni che si sviluppano solo al piano interrato ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a: D1 = mt. 1,50 6. In base ad un'accordo con la proprietà confinante, stipulato come atto notorio, registrato alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, è consentito costruire con valori di D1 e di VL inferiori a quelli indicati ai commi precedenti, come pure sul confine. Art. 106 - Distanza da un confine di zona ( D2 ) 1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza D2 è soltanto quello che delimita zone territoriali omogenee classificate di tipo A, B, C, D, E, F e G dal Piano Regolatore Generale, ai sensi della legislazione urbanistica vigente: trascurando quindi le delimitazioni in sottozone interne a detta classificazione. 2. Per la distanza D2 ed il relativo indice VL, i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1,2,3,4 e 5 del precedente Articolo, valori inferiori non sono mai ammessi. 3. Nel caso che la zona F (attrezzature di interesse generale) sia in particolare una zona stradale, la distanza D2 dal limite stradale è fissata dagli strumenti urbanistici vigenti in base alla classificazione e alle caratteristiche della strada stessa. In assenza di tali specifiche indicazioni, i valori da rispettare, in conformità a quanto previsto dal Decreto di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, sono: A - Autostrade D2 = mt. 60,00, fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni) D2 = mt. 30,00 nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni) B - Strade extraurbane principali:
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D2 = mt. 40,00, fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni) D2 = mt. 20,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni) C - Strade extraurbane secondarie: D2 = mt. 30,00, fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni) D2 = mt. 10,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni) D - Strade urbane di scorrimento: D2 = mt. 10,00 nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni) E - Strade urbane di quartiere: D2 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni) F - Strade locali ed altre strade non classificate: D2 = mt. 10,00, fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni) D2 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni) 4. Nel caso che la zona F sia in particolare una zona ferroviaria, la distanza D2 dal limite ferroviario e` fissata dagli strumenti urbanistici vigenti in osservanza dell'Art. 235 della L. n° 2248/1865 e degli Artt. 49 e 50 del D.P.R. n° 753/1980. In assenza di tali specifiche indicazioni, i valori da rispettare sono: D2 = mt. 40,00 fuori dai centri abitati (mt,0,00 per le recinzioni) D2 = mt. 30,00 nei centri abitati (mt,0,00 per le recinzioni). Art. 107 - Distanza da un altro edificio ( D3 ) 1. Per gli edifici esistenti e per gli interventi di recupero per conservazione degli edifici esistenti, i valori da rispettare sono: D3 = valore preesistente VL = valore preesistente 2. Negli interventi di recupero che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare, per le parti modificate, sono: D3 = mt. 10,00 VL = 0,5 per pareti finestrate VL = 0,3 per pareti cieche o dotate solo di luci 3. Negli interventi di sola sopraelevazione, si applica soltanto il rispetto dell'indice di visuale libera VL di cui al precedente comma 2 4. Negli interventi di nuova costruzione, quando i due fronti edilizi prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a mt. 12,00, i valori da rispettare sono: D3 = 10,00 VL = 0,5
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5. Negli interventi di nuova costruzione, quando i due fronti edilizi prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00, il valore da rispettare è la maggiore tra le distanze: D3 = mt. 10,00 D3 = altezza del fronte piu` alto 6. Nel caso in cui entrambi i fronti edilizi prospicienti non siano finestrati, il valore da rispettare può essere ridotto fino a: D3 = mt. 4,00 7. In caso di intervento urbanistico preventivo, possono essere stabiliti limiti di distanza D3 diversi da quelli del presente articolo, ma solo con riferimento alla distanza tra edifici compresi nel relativo piano attuativo di dettaglio, e quindi interni al CA. Art. 108 - Deroghe delle distanze 1. Le norme di cui ai precedenti Articoli relative ai valori minimi di distanza e di visuale libera, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per la costruzione di: a) manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefono, linee telematiche ecc.. b) manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc. c) allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, di arredo urbano, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi; d) vani ascensore, cavedii tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per la funzionalità di edifici esistenti e per il raggiungimento di prestazioni richieste dai requisiti cogenti del R.E.; e) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonchè di abbattimento delle barriere architettoniche; f) autorimesse di pertinenza a servizio di edifici esistenti che ne risultino privi alla data di adozione del vigente P.R.G./98 (deliberazione C.C. n. 82 del 21.07.98); g) volumi tecnici contenenti esclusivamente apparecchiature ed impianti tecnologici, in generale. h) portici, solo al piano terra, sia pubblici che privati vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio;
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i) elementi di arredo urbano (AR) (ex C7 e C8). 1. Le deroghe di cui al comma precedente sono concesse dal Dirigente, ove del caso, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in base ad una specifica motivazione riportata sull'atto stesso, restando impregiudicati i diritti dei terzi. Nel caso si tratti di attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, come da Delibera G.R. n° 477/1995, è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A.U.S.L. 2. Per la costruzione delle autorimesse, di cui al punto f) del comma 1, non è consentita la deroga alle distnze da un confine di zona.
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Capitolo V - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED
EDILIZI Art. 109 - Intervento 1. Si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un immobile. 2. Si definiscono 'interventi significativi', per il campo di competenza della Amministrazione Comunale nella pianificazione urbanistica e nel controllo edilizio, quegli interventi che determinano cambiamenti di entità o qualità superiori a determinate soglie convenzionalmente fissate. 3. Gli interventi definiti significativi sono sottoposti a procedure di controllo (permesso di costruire, denuncia di inizio attività). Art. 110 - Tipi di intervento 1. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno dei quali è definito negli articoli seguenti. 2. Gli interventi non compresi nei tipi di seguito definiti non sono considerati significativi nel campo di competenza della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio. 3. I tipi di intervento significativi sono i seguenti: A. TIPI DI INTERVENTO RELATIVI A CAMBIAMENTI DELLO STATO
FISICO: A.1 - Interventi edilizi di ‘recupero’: MO - Manutenzione ordinaria; MS - Manutenzione straordinaria; RS - Restauro scientifico ; RC - Risanamento conservativo ; RT - Ripristino tipologico ; RE - Ristrutturazione edilizia . • • • • • •
A.2 - Interventi edilizi di costruzione e demolizione: NC - Nuova costruzione, categoria che comprende anche RI – Ricostruzione e AM – Ampliamento; RU – Ristrutturazione urbanistica ; D – Demolizione. •
• •
A.3 - Interventi non edilizi: MM - Modificazione morfologica del suolo; AR - Installazione di elementi di arredo; • •
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RAL – Recupero aree libere.
B. TIPI DI INTERVENTO RELATIVI A CAMBIAMENTI DELLO STATO
D'USO: CD - Cambio d'uso. ( ex R4) •
4. La classificazione dei tipi di intervento edilizio è effettuata sulla base della diversa qualità ed entità delle modificazioni che l'intervento determina su una serie di misure e caratteristiche (parametri) che definiscono l'oggetto, mentre prescinde dalle finalità dell'intervento, dalle sue metodologie e tecnologie, dalla sua onerosità, così come da giudizi relativi al valore (culturale, storico, ambientale o altro) dell'oggetto stesso o delle modificazioni che l'intervento determina. 5. Gli eventuali limiti con cui i diversi tipi di intervento sono ammissibili nelle diverse situazioni territoriali e condizioni sono dettati dal P.R.G. o dai suoi strumenti attuativi. Con riferimento a particolari situazioni territoriali e/o a particolari costruzioni a cui è riconosciuto un interesse storico, ambientale o testimoniale, il P.R.G. detta inoltre le finalità e le metodologie a cui gli interventi edilizi si devono attenere; tali finalità e metodologie danno luogo ad una classificazione delle categorie di tutela. A - TIPI DI INTERVENTO RELATIVI A CAMBIAMENTI DELLO STATO FISICO: A1 - INTERVENTI EDILIZI DI 'RECUPERO'
Art. 111 - Manutenzione ordinaria (MO) 1. Definizione: costituiscono intervento di manutenzione ordinaria (MO) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali. Con specifico riferimento agli edifici, costituiscono MO le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle loro finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti degli edifici stessi. Per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico. Nella "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende compreso l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti, o la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici. 2. A titolo di esempio e con specifico riferimento agli edifici, sono interventi di MO, i seguenti: a)
Opere interne: riparazione, rinnovamento e sostituzione di intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, canne fumarie e
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di ventilazione; aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti, aggiunta di nuove canalizzazioni per liquidi, aeriformi, ecc.; b) opere esterne: rifacimento, senza modifica delle caratteristiche, posizioni, forme e
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colori preesistenti di: manti di copertura, anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e di pannelli isolanti;
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totale o parziale di intonaci;
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pavimentazioni esterne;
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tinteggiature di edifici per edifici esterni al Centro Storico;
c) Sono inoltre assimilabili alla MO le opere di costruzione o installazione di:
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griglie alle pareti per adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti;
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recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo senza fondazioni;
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cancelletti, inferriate, infissi esterni applicati alle aperture già dotate di infissi;
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antenne di piccole dimensioni e parabole (con diametro inferiore a 100 cm) a servizio di singole UI o di UE,
-
pluviali, grondaie, frontalini di balcone;
-
impermeabilizzazioni;
-
canne fumarie, di aspirazione, camini senza alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelli esistenti;
-
sondaggi relativi a verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche;
-
griglie e botole di accesso ai locali interrati.
d) per gli edifici industriali e artigianali costituiscono interventi MO anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici. 3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento MO non modifica alcuna delle misure e delle caratteristiche dell'edificio. 4. Estensione dell'intervento: l'intervento MO può riguardare intere costruzioni o singole parti o unità immobiliari; tuttavia quando comprende la ritinteggiatura di facciate di un edificio, essa deve essere estesa all'intera facciata; se le facciate sono visibili da spazi di uso pubblico, la tinteggiatura deve essere estesa a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico. 5. Procedure: l'intervento MO è sottoposto a: nessuna procedura . •
6. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali e fiscali, l'intervento MO corrisponde a quello di cui alla lettera a) dell'Art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457 così come modificato dal DPR 380/01.
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Art. 112 - Manutenzione straordinaria (MS) 1. Definizione: costituiscono intervento di manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per adeguarle e integrarle dal punto di vista tecnologico. Nel caso specifico di edifici costituiscono intervento MS le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nel caso specifico di edifici costituiscono intervento MS le opere di: consolidamento e sostituzione, senza modificarne la posizione, di strutture portanti, chiusure, partizioni esterne, partizioni interne orizzontali o inclinate; (ex T3) -
realizzazione, modifica o eliminazione di partizioni verticali interne alle singole UI o interne alle parti comuni;
-
realizzazione, modifica o eliminazione di impianti per la fornitura di servizi, impianti di sicurezza, attrezzature interne, attrezzature esterne (ex T5);
-
eliminazione di barriere architettoniche in immobili assoggettati alle discipline del D.Lgs 490/99 (ex T4, per gli edifici non vincolati è attività libera).
2. A titolo di esempio, sono interventi MS di edifici quelli che riguardano: a) opere interne: -
consolidamento delle strutture portanti interne;
-
opere di sottomurazione, di deumidificazione;
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sostituzione di solai;
-
apertura e chiusura di porte;
-
creazione, eliminazione o modificazione di partizioni interne di qualsiasi materiale e spessore;
-
creazione, eliminazione o modificazione di locali per servizi igienici e tecnologici, di collegamenti verticali interni a una singola UI;
-
dotazione di nuovi impianti;
-
costruzione di canne, cavedii e vani tecnici in posizione interrata o in cortili o chiostrine interne all'edificio;
-
creazione di soppalchi;
-
adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, all’interno dell’immobile;
b) opere esterne: -
opere pertinenziali che comportino la realizzazione di volumi inferiori al 20% dell’opera principale;
-
costruzione di vani tecnici fuori terra;
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-
opere di sostegno e di contenimento;
-
copertura con palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti;
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consolidamento e rifacimento parziale delle murature, anche previa demolizione, comprese le strutture portanti perimetrali fino ad un massimo del 50% delle murature dell’intero edificio;
-
costruzione di canne fumarie, cavedii, condotte di esalazione e aerazione, vani tecnici e simili;
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costruzione di centrali tecnologiche interrate;
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opere di allacciamento alle reti fognarie;
-
pavimentazioni e sistemazioni dell'area di pertinenza aggiuntive rispetto a quelle esistenti, oppure che aumentino la superficie impermeabilizzata;
-
muri di cinta, recinzioni, cancellate, (ex C11) . Le recinzioni dovranno avere un altezza massima di 2,20 metri. In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato;
-
pavimentazioni e sistemazioni esterne e loro rifacimento con modificazioni dei materiali e delle tipologie, comprese le attrezzature per il tempo libero (ex C9);
-
pensiline su edifici esistenti, finalizzate alla protezione di aperture sottostanti, con aggetto non superiore a cm 150;
-
focolari in muratura di dimensioni superiori a cm 60x80x150h;
-
rivestimenti delle pareti esterne di un edificio;
-
scale esterne aperte e scoperte;
-
accessi carrai e loro modificazione (ex C11) In corrispondenza di strade extraurbane di qualunque tipo e di strade urbane di scorrimento, i passi carrai debbono prevedere l'arretramento dell'accesso di recinzione con i relativi raccordi svasati, in modo da consentire la sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo del tipo a cui il passo carraio è destinato. In altri tipi di strade urbane, tale arretramento non è richiesto quando sia presente un dispositivo di movimento automatico del cancello. In presenza di rampe di accesso che immettono su una strada di qualunque tipo, i passi carrai debbono disporre di un tratto piano che consenta la sosta di un veicolo fuori della sede stradale. Le stesse rampe d'accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20%;
-
tombamento di fossi che riguardano le aree di pertinenza oppure le strade prospicienti le stesse, qualora autorizzati dall’ente competente;
-
rifacimento totale o parziale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda. E’ ammesso, ai fini della coibentazione, l’ispessimento del coperto per un’altezza massima di 20 cm,
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ferma restando la posizione del solaio interno e la quota dell’intradosso di copertura; -
adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, all’interno della UE;
-
griglie per areazione vani interrati.
-
creazione di griglie di dimensioni massime pari a 50 x 40 cm per aerazione di ambienti;
c) per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali costituiscono interventi MS anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento di SC. 2. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio In un edificio l'intervento MS non dà luogo a: - modifica del numero di Unità Immobiliari di cui è composta l'U.E., e del numero dei piani; - modifica del numero, dimensione e forma delle aperture; - modifica nella forma e posizione degli spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale esterni alle U.I., salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche e salvo la realizzazione di strutture di collegamento coperte e scoperte. L'intervento MS non può dare luogo a modifiche dei seguenti parametri: Sagoma, SQ, Altezza dell’edificio, VU, se non nella misura minima che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento. L'intervento MS non può dare luogo a modifiche della Su e della Snr di ciascuna U.I. e dell'intera U.E. se non per quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I. o interne alle parti comuni. L'intervento MS può infine dare luogo ad incremento della Snr, del volume della sagoma e del numero di piani totale esclusivamente in relazione alla eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili interrati. 3. Estensione dell'intervento: l'intervento MS può riguardare intere unità edilizie o singole parti; tuttavia quando comprende modifiche di materiali e colori di facciate di edifici e/o relativi infissi esterni esso deve essere esteso all'intera facciata; se la facciata interessata è visibile da spazi pubblici esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi pubblici. 4. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali, l'intervento MS corrisponde a quello di cui alla lettera b) del primo comma dell' Art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457, così come modificato dal DPR 380/01. 5. Procedure: l'intervento MS è sottoposto a:
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denuncia di inizio attività – Art. 8 L.R. 31/02 Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che può essere acquisito direttamente dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti. •
Art. 113 - Restauro scientifico (RS) (ex R1) 1. Definizione: costituiscono interventi di “restauro scientifico”, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne permettono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede: - il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivoorganizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; - il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; scale; tetto, con ripristino del manto di copertura originale; - la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; - l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali 2. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RS non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma, SQ, Altezza dell’edificio, Numero dei piani, VU, se non per quanto già previsto al precedente Art. 112 comma 3 per l'intervento MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi vani tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RS può dare luogo a modifica dei parametri Su e Snr esclusivamente in relazione alle seguenti opere: a) creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti; b) creazione di nuovi vani tecnici e modifica di quelli esistenti; c) creazione di nuove pertinenze (Snr) interrate; d) creazione, modifica, eliminazione di soppalchi; e) trasformazione di vani chiusi da Snr in Su o viceversa;
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Nei casi a), b) e c) gli eventuali incrementi di Su o di Snr sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RS); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di SU può essere o non essere subordinato dal P.R.G. al rispetto di indici o quantità massime. Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali. 3. Estensione dell'intervento: l'intervento RS riguarda l'intera unità edilizia. 4. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RS corrisponde a quello di 'restauro e risanamento conservativo' di cui alla lettera c) del primo comma dell' Art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457, così come modificato dal DPR 380/01. 5. Procedure. L'intervento RS è sottoposto a: – denuncia di inizio attività - art. 8 L.R. 31/02; Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio che può essere acquisito direttamente anche dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti. Art. 114 - Risanamento conservativo (RC) (ex R2) 1. Definizione: l'intervento di risanamento conservativo è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative UE; costituiscono RC gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, la eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Sono caratteristiche strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e dei solai, ivi compreso il solaio di copertura; sono caratteristiche tipologiche da conservare: la sagoma, l'involucro, la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale, la forma e la posizione delle aperture. Le strutture portanti e i solai possono quindi essere consolidati o sostituiti anche adottando materiali e tecnologie diverse, ma non spostati o eliminati. Quindi ad esempio ingresso, atrio o androne, scala principale; viceversa spazi di circolazione e collegamento secondari (scale secondarie, disimpegni e simili) possono essere realizzati, modificati, eliminati. 2. In particolare a titolo di esempio, costituiscono interventi di RC:
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- accorpamento o suddivisione delle UI o variazione della loro forma e dimensioni nell'ambito dell'edificio, senza che vengano superate soglie dimensionali stabilite dal P.R.G. per specifici usi; - Possibilità di realizzare nuove aperture o tamponamenti di aperture esistenti, anche parziali, purchè venga salvaguardata l’unitarietà dei prospetti, avendo particolare cura nel rispettare il più possibile la dimensione e la partitura delle finistre originarie ed il loro allineamenti orizzontali e verticali; - realizzazione ex-novo di autorimesse o altre pertinenze interrate; - realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti. 3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RC non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma, SQ, Altezza dell’edificio, Numero dei piani, VU, se non per quanto già previsto al precedente Art. 112 comma 3 per l'intervento MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi vani tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RC può dare luogo a modifica dei parametri Su e Snr esclusivamente in relazione alle seguenti opere: a) creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti; b) creazione di nuovi vani tecnici e modifica di quelli esistenti; c) creazione di nuove pertinenze (Snr) interrate; d) creazione, modifica, eliminazione di soppalchi; e) trasformazione di vani chiusi da Snr in Su o viceversa; Nei casi a), b) e c) gli eventuali incrementi di Su o di Snr sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RC); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di Su può essere o non essere subordinato dalla pianificazione urbanistica comunale al rispetto di indici o quantità massime. Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali. 4. Estensione dell'intervento: l'intervento RC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e relativi infissi) esso deve essere esteso almeno a una intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico. 5. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RC corrisponde a quello di 'restauro e risanamento conservativo' di cui alla lettera c) del primo comma dell' Art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457 così come modificato dal DPR 380/01. 6. Procedure. L'intervento RC è sottoposto a: – denuncia di inizio attività - art. 8 L.R. 31/02; Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della commissione per la qualità
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architettonica e il paesaggio che può essere acquisito direttamente dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti. Art. 115 - Ripristino tipologico (RT) (ex R3) 1. Definizione: l'intervento di ripristino tipologico (RT) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituisce ripristino tipologico l’intervento che riguarda unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede : - ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; - il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; - il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partiture delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. 2. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RT non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma, SQ, Altezza dell’edificio, Numero dei piani, VU, se non per quanto già previsto al precedente Art. 112 comma 2 per l'intervento MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi vani tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RT può dare luogo a modifica dei parametri Su e Snr esclusivamente in relazione alle seguenti opere: a) creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti; b) creazione di nuovi vani tecnici e modifica di quelli esistenti; c) creazione di nuove pertinenze (Snr) interrate; d) creazione, modifica, eliminazione di soppalchi; e) trasformazione di vani chiusi da Snr in Su o viceversa; Nei casi a), b) e c) gli eventuali incrementi di Su o di Snr sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RT); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di Su può essere o non essere subordinato dal P.R.G. al rispetto di indici o quantità massime. Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali. 3. Estensione dell'intervento: l'intervento RT riguarda l'intera unità edilizia. 4. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RT corrisponde a quello di 'restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) del primo comma dell' Art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457 così come modificato dal DPR 380/01. 5. Procedure. L'intervento RT è sottoposto a:
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– Permesso di costruire ; Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che può essere acquisito direttamente dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti. Art. 116 - Ristrutturazione edilizia (RE) (ex T1) 1. Definizione: l'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituisce RE l'intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costituti dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi ed aree di sedime, a quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici, le variazioni dei materiali strutturali e di finitura per migliorare l’inserimento nel contesto urbano e ambientale e la variazione del numero, della forma e delle dimensioni delle bucature per adeguamento igienico sanitario o per la regolarizzazione dei prospetti nel rispetto comunque di diritti di terzi. L'intervento RE può dare luogo a modifica o spostamento delle strutture portanti e dei solai. Non é ammesso il contestuale utilizzo di quote in ampliamento, salvo specifiche disposizioni del PRG vigente. E’ ammessa la contemporanea realizzazione di volumi interrati destinati ad autorimesse e a superfici tecnologiche interrate, purché pertinenziali. 2. In particolare, a titolo di esempio, costituiscono interventi di RE i seguenti interventi: modifica del posizionamento di elementi distributivi verticali principali, condominiali o comuni (scale); -
creazione di nuova Su, ottenuta anche attraverso diverso posizionamento dei solai;
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trasformazione di Snr in Su;
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demolizione delle strutture portanti degli edifici eccedenti il 50% delle murature stesse.
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3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento di RE può modificare i seguenti parametri: Su, Snr, VU, Numero dei piani. L'intervento RE deve dare luogo ad una sagoma e volumi coincidenti . 4. Estensione dell'intervento: l'intervento RE deve in ogni caso essere esteso all’intera unità edilizia o a una intera unità immobiliare. 5. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento di RE corrisponde a quello di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457, come modificato dal DPR 380/01 6. Procedure. L'intervento RE è soggetto a : – denuncia di inizio attività – art. 8 L.R. 31/02 ; Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che può essere acquisito direttamente dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti. A2 - INTERVENTI EDILIZI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Art. 117 - Nuova costruzione (NC) (ex C3) 1. Definizione: costituiscono interventi di nuova costruzione (NC), gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6); b. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune (ex C4); c. la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; e. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
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depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’ edificio principale; g. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (ex C6); h. campi per attività sportive e ricreative (ex C10); i. opere cimiteriali (ex C12); j.
distribuzione automatica di carburante (ex C13);
k. demolizione di rottami (ex C14); l.
coltivazione di cave (ex C15);
m. campeggi (ex C16); n. occupazione del suolo (ex C17); Nell’ambito degli interventi di N.C. vengono annoverati anche gli interventi di : -
Ricostruzione – (RI): interventi di demolizione e ricostruzione diversi da quelli di cui all’art. 116 di Ristrutturazione edilizia.
Ampliamento - (AM) (ex C2 eT2) Sono interventi di ampliamento di edificio esistente quegli interventi di nuova costruzione che, pur essendo organicamente collegati con un edificio esistente che comportano la realizzazione di nuove porzioni di costruzione che vanno ad incrementare la sagoma della costruzione preeesistente (ex C2). Per gli interventi AM si danno due casi:
-
a. Ampliamento della SC fino al raggiungimento del massimo consentito dall'indice di zona UF (ex C2a); b. Ampliamento della SC, b).
al massimo,
pari al 20% della SU preesistente (ex C2
L’interrvento AM può essere contestuale ad interventi di ristrutturazione della costruzione preeesistente (ex T2). Per gli interventi di AM con ristrutturazione si hanno due casi: a. Ristrutturazione con ampliamento massimo pari al 20% della SU o del VU dell'edificio preesistente (ex T2a); b. Ristrutturazione con ampliamento massimo fino al raggiungimento degli indici di zona UF o DF (ex R5b).
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2. Procedura: l'intervento NC relativo ad edifici, impianti o infrastrutture è sottoposto in generale a permesso di costruzione. L'intervento NC relativo a manufatti diversi è sottoposto denuncia di inizio attività. L’intervento di NC relativo a edifici, impianti o infrastrutture compresi in piani urbanistici preventivi approvati e convenzionati può essere realizzato con denuncia di inizio attività a condizione che i piani urbanistici contengano tutti gli elementi tecnico-descrittivi richiesti per gli interventi assoggettati a permesso di costruire. Art. 118 - Ristrutturazione urbanistica (RU) (ex T7) 1. Definizione: costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica (RU) quello rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Procedure: gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure. Ove ammesso dal P.R.G. gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare anche sulla base di un progetto edilizio unitario; in questo caso si configurano come un unico intervento edilizio soggetto a permesso di costruire. Art. 119 - Demolizione (D) (ex T8) 1. Definizione: gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento. La loro demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde pubblico e a verde privato . Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione delle opere esterne. In particolare in caso di demolizione di edificio che hanno ospitato attività produttive o impianti, l’intervento di demolizione comporta e comprende gli interventi di bonifica ambientale. 2. Procedure: l'intervento D è sottoposto a permesso di costruire.
A3 - INTERVENTI NON EDILIZI
Art. 120 - Modificazione morfologica del suolo (MM) (ex C5) 1. Definizione: costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici (MM), significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all’attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Si
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intendono significativi gli interventi che modificano per fasi successive la quota originaria del piano di campagna per più o meno 60 cm. 2. Procedure: gli interventi MM sono sottoposti a denuncia di inizio attività, salvo che si tratti di modifiche connesse con le attività produttive agricole o con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. Le modificazioni del suolo connesse alla realizzazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia. Art. 121 - Recupero e risanamento aree libere (RAL) 1. Definizione: sono interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi, più precisamente quelli che concorrono all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l’eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. 2. Procedure: denuncia di inizio attività - art. 8 L.R. 31/02; Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che può essere acquisito direttamente dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti. Art. 122 - Installazione di elementi di arredo (AR) (ex C7 e C8) 1. Definizione: costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo (AR) i seguenti: a) installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende
retrattili o avvolgibili, applicate ad edifici o su supporto autonomo; b) installazione di insegne, di cartelli pubblicitari, di cartelli indicatori, formazioni
di scritte pubblicitarie con qualsiasi tecnica; ( ex C18). c) modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e
simili); d) installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti,
erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, pali per l’illuminazione, cartelli stradali, bacheche. e) installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni. f) Tinteggio di edifici in Centro Storico.
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Con i termini “pergola” e “gazebo” si intendono manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili. Sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontali e le eventuali grigliature verticali fra i montanti saranno di materiali quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta dovendo portare esclusivamente il peso proprio. In ogni caso una pergola o gazebo non può essere dotata di una copertura atta a fornire protezione dalle intemperie (es. pioggia), in quanto, in questo caso dovrebbe essere considerato un elemento di chiusura superiore, come una tettoia, e darebbe luogo ad uno spazio coperto. Non può essere dotato neppure di delimitazioni verticali che non siano grigliate (si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque più del 1/20 della superficie e non occupano più di 1/25 delle pareti laterali). Le eventuali tende poste su questi manufatti devono essere retrattili o avvolgibili e permeabili alla pioggia. In quanto manufatto di arredo, l’installazione o la modifica sostanziale di una pergola o gazebo costituisce un intervento AR (Installazione di elementi di arredo) soggetto ad autorizzazione amministrativa solo nel caso si tratti di materia regolamentata da specifico regolamento comunale. Nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra una pergola o gazebo non sono tenuti ad osservare le distanze minime dai confini e fra edifici. Tuttavia una pergola o gazebo realizzato sul suolo e costituito anche da pannelli verticali grigliati posti sul confine o in prossimità di esso si configura alla stregua di una recinzione e pertanto deve rispettare le norme che riguardano le recinzioni. L’installazione di manufatti di qualsivoglia natura indipendentemente dalla loro consistenza e dimensione, e ad eccezione di quelli realizzati per soddisfare esigenze meramente temporanee, anche se posti in semplice appoggio purché provvisti di copertura, è da considerarsi come realizzazione di superficie non residenziale, pertanto è subordinata al rilascio di specifico permesso di costruire comunale. Non vengono considerati superficie non residenziale, gli spazi indicati in base al presente R.E. come manufatti al servizio di aree verdi (ricoveri di attrezzi da giardinaggio, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, ricovero per animali, piccoli pergolati, gazebo a struttura leggera, padiglioni da giardino, concimaie per il recupero dei cascami del giardino, ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde), di altezza massima inferiore o uguale a mt 2,40 e con superficie coperta inferiore o uguale a 6 mq. 2. Procedure: gli interventi di cui al primo comma sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da parte dell’Amministrazione Comunale. L’installazione di cartelloni pubblicitari tipo “Poster” da mt 3 x 6 e oltre è soggetta ai sensi del punto “m” dell’art. 8 della L.R. 31/02 a denuncia di inizio attività. Il Servizio comunale preposto può avvelersi del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
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B - TIPI DI INTERVENTO RELATIVI A CAMBIAMENTI DELLO STATO D'USO
Art. 123 - Cambio d'uso (CD) (ex R4) 1. Definizione: il tipo di intervento Cambio d'uso (CD) è definito con riferimento alle costruzioni e alle aree: con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD la modifica del tipo d'uso, da uno a un'altro dei tipi d'uso come classificati dal P.R.G.; b) nel caso delle aree non edificate costituisce intervento CD esclusivamente il caso della realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto. a)
2. Tutti gli altri cambiamenti dell'uso di costruzioni o aree non rientranti nei due casi di cui al comma precedente non sono soggetti a procedure autorizzative di tipo edilizio. In ogni caso non costituisce intervento CD la semplice cessazione dell'uso legittimamente in essere. 3. Estensione dell'intervento L'intervento CD può essere riferito ad una intera Unità Edilizia o Unità fondiaria o ad una singola Unità Immobiliare; non riguarda porzioni di U.I.. 4. Associazione con altri interventi e modifica dei parametri dell'immobile L'intervento di cambio d'uso di una U.E. o di una U.I. può essere associato ad opere che configurano interventi MO, MS, RC, RE, RS, RT, RI, AM oppure può avvenire senza l'esecuzione di alcuna delle opere che configurano tali interventi (Nel caso di intervento di nuova costruzione (NC) si ha sempre necessariamente un cambiamento d'uso del suolo su cui viene realizzata la costruzione; in tal caso però il cambio d'uso non si considera 'associato' all'intervento NC, bensì intrinseco all'intervento stesso). L'intervento CD, se non associato ad altri interventi edilizi, non da luogo a modifica di alcuno dei parametri caratteristici della costruzione. 5. La destinazione in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento di recupero in assenza o indeterminatezza del titolo dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento, ovvero da altri documenti probanti. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti, si considerano usi in essere quelli corrispondenti alla tipologia originaria dell'immobile. 6. Qualora l’intervento di cambio d’uso comporti un aumento del carico urbanistico come definito dall’art. 28 della L.R. 31/02, esso è subordinato al contemporaneo reperimento degli standards urbanistici previsti. La definizione dei casi nei quali si
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determina aumento di carico urbanistico è contenuta nelle norme del P.R.G. Oltre al reperimento degli standard è prescritto il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d’uso e gli oneri previsti nella nuova costruzione per la destinazione d’uso in atto (ex R4.a). 7. Non costituisce mutamento d’uso ed è attuabile liberamente il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie dell’unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d’uso la destinazione di parte degli edifici in zona agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell’impresa stessa purchè contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite dei 250 mq. Tale attività di vendita può altresì attuarsi in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici (ex R4.b). 8. Il mutamento di destinazione d’uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione, fatte salve le limitazioni di cui all’art. A-21 della L.R. 20-2000. 9. Procedure: l'intervento CD come definito al primo comma è sottoposto in generale a denuncia di inizio attività,. qualora non sia connesso a trasformazioni fisiche. Qualora sia connesso a trasformazioni fisiche la procedura da seguire è quella propria dell’intervento edilizio corrispondente Se l’intervento riguarda immobili assoggettati a vincoli conservativi dettati dal P.R.G. o dal D.Lgs 490/99 risulta obbligatorio il parere della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che può essere acquisito direttamente dal proponente anche attraverso l’istituto della valutazione preventiva di cui all’art. 16 della L.R. 31/02 o in ragione dei disposti dei cui ai commi 4° e 5° dell’art. 10 della L.R. 31/02; in tal caso il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dalla data del provvedimento di assenso comunque espresso dagli organi competenti.
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Capitolo IX - DEI PARCHEGGI Art. 124 - Parcheggi di urbanizzazione primaria ( P1 ) 1. I parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) sono parcheggi pubblici o comunque di uso pubblico, che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilita` urbana. 2. I parcheggi P1 fanno parte della superficie U1 e, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono indispensabili per l'idoneità urbanistica di un'area edificabile, in senso tecnico, e quindi per la sua effettiva edificabilità. Essi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con la viabilita`, di cui costituiscono elemento complementare indispensabile. 3. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi P1 sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico. 4. Ai fini della distanza dal confine di zona D2, non si tiene conto dei parcheggi P1 facendo riferimento solo al confine stradale. 5. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi P1, si considera un posto auto pari a 25 mq.. 6. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P1 devono essere adeguatamente alberati. 7. Apposita Deliberazione Consiliare fissa i casi, i limiti e le tariffe per la eventuale sostituzione dell'onere relativo alla realizzazione dei parcheggi P1 con altro corrispondente onere monetario. Art. 125 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria ( P2 )
1. I parcheggi di urbanizzazione secondaria (P2) sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.
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2. I parcheggi P2 fanno parte della superficie U2 e, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, sono indispensabili per l'idoneita` urbanistica di un nuovo insediamento, in senso sociale. In tutti gli interventi urbanistici preventivi, essi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con il sistema dei servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e delle attrezzature collettive generali. 3. Le aree necessarie per la realizzazione dei parcheggi P2 sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici preventivi da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico; le opere necessarie per la loro realizzazione sono a carico del Comune che le realizza impiegandovi i relativi oneri di urbanizzazione, secondo programmi determinanti. 4. Ai fini della distanza dal confine di zona D2, non si considera il parcheggio P2 come una zona urbanistica distinta dalle altre zone per servizi pubblici. 5. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi P2, si considera un posto auto pari a 25 mq.. 6. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P2 devono essere adeguatamente alberati. Art. 126 - Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici ( P3 ) 1. I parcheggi e le autorimesse di pertinenza degli edifici (P3) sono parcheggi riservati al servizio di singoli edifici, che debbono soddisfarne le specifiche esigenze di parcheggio e rimessaggio privato, o comunque ad uso condominiale. 2. I parcheggi P3 fanno parte della superficie fondiaria di pertinenza dei singoli edifici, e vanno progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico. 7. Ai fini dell'applicazione dello standard dei parcheggi P3, si considera un posto auto scoperto pari a 25 mq., ed un posto auto coperto pari a 12,5 mq., ai sensi dell'Art.9 della Legge n° 122/1989. 8. Ai fini della deroga alle distanze di cui all’art. 127, le superfici delle pertinenze ad uso autorimesse non possono superare il limite massimo di n° 2 posti auto per l’uso residenziale e n° 4 posti auto per gli altri usi, conteggiati come al comma precedente. 9. In caso di costruzione a confine tra lotti privi di pertinenze o in caso di ricostruzione di pertinenze condonate si procederà con soluzioni che prevedano l’accorpamento di più unità, e su presentazione di progetto unitario.
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Capitolo X - DEGLI USI URBANISTICI Art. 127 - Usi residenziali ( U1 ) 1. Abitazioni private (U1.1): questo uso comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso sono assimilati anche i locali per attivita` lavorative a domicilio e connesse con l'abitazione, purche` abbiano un carattere compatibile e non prevalente. Corrisponde alle categorie catastali del Gruppo A, ad eccezione di A10. 2. Abitazioni collettive (U1.2): questo uso comprende ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari. Corrisponde alle categorie catastali B/1 e B/7. Art. 128 - Usi sociali a livello di quartiere ( U2 ) 1. Asili nido e scuole materne (U2.1): questo uso comprende gli asili nido e le scuole materne sia pubblici che privati. Corrisponde alla categoria catastale B/5. 2. Scuole dell'obbligo (U2.2): questo uso comprende le scuole di tutto il ciclo dell'obbligo, elementari e medie, sia pubbliche che private. Corrisponde alla categoria catastale B/5. 3. Servizi collettivi di quartiere (U2.3): questo uso comprende i vari servizi pubblici, o comunque di uso pubblico, a livello di quartiere, quali le delegazioni comunali, i centri civici, i centri sociali e sociosanitari; comprende pure i mercati ambulanti ed altri servizi assimilabili. Corrisponde alle categorie catastali B/4, B/6 ed eventualmente A/9. 4. Servizi religiosi (U2.4): questo uso comprende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali complementari, comprese quelle per le attività culturali, ricreative e sportive. Corrisponde alla categoria catastale E/7, ed eventualmente B/7. 10. Attrezzature del verde (U2.5): questo uso comprende le attrezzature elementari del verde, a livello di quartiere, per la formazione di parchi e giardini, nonchè per il gioco, la ricreazione e la pratica sportiva di base; in questo uso possono essere comprese piazze pedonali e parcheggi pubblici U2. Corrisponde alla categoria catastale C/4, ed eventualmente C/5. Art. 129 - Usi terziari diffusi ( U3 ) 1. Negozi e botteghe (U3.1): in questo uso sono compresi i negozi per la vendita al dettaglio (con esclusione delle grandi attrezzature di vendita) e le botteghe dell'artigianato di servizio (con esclusione del servizio auto), che hanno un carattere
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diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali. Corrisponde alle categorie catastali C/1 e C/3. 2. Pubblici esercizi (U3.2): in questo uso sono compresi i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali, con esclusione dei locali di svago ad alto concorso di pubblico. Corrisponde alla categoria catastale C/1. 3. Uffici e studi (U3.3): in questo uso sono compresi gli uffici privati e gli studi professionali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e direzionali che producono un forte concorso di pubblico. Corrisponde alle categorie catastali A/10 e D/5. Art. 130 - Usi terziari specializzati ( U4 ) 1.Attrezzature amministrative e direzionali (U4.1): in questo uso sono comprese tutte le maggiori attrezzature terziarie a carattere amministrativo e direzionale, pubbliche e private; in particolare le attrezzature che per dimensione, concentrazione di funzioni e specializzazione, richiedono un forte concorso di pubblico e comunque tutte quelle aventi SU > 300 mq.. Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4 e D/5. 2. Attrezzature commerciali integrate (U4.2): in questo uso sono comprese le maggiori attrezzature commerciali, di tipo tradizionale o a libera vendita, organizzate in forma di centro commerciale concentrato e integrato e comunque tutte quelle aventi SU > 400 mq..; in tale centro, per il suo carattere integrato, possono essere comprese anche altra attività terziarie complementari, con esclusione del commercio all'ingrosso. Corrisponde alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/8 ed eventualmente E/4. 3. Attrezzature espositive (U4.3): in questo uso sono comprese le attrezzature per mostre ed esposizioni, temporanee o permanenti, ed anche le attrezzature commerciali e di rappresentanza a grande effetto espositivo. Corrisponde alla categoria catastale D/8. 4. Attrezzature ricettive (U4.4): in questo uso sono compresi tutti i tipi di alberghi, nonchè di ostelli, locande e le pensioni, con i loro servizi comuni e complementari. Corrisponde alla categoria D/2. 5. Attrezzature per l'istruzione superiore (U4.5): in questo uso sono comprese tutte le scuole e gli istituti di istruzione che vanno oltre il ciclo dell'obbligo, sia pubblici che privati, con i relativi servizi comuni e complementari. Corrisponde alla categoria catastale B/5.
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6. Attrezzature sociosanitarie (U4.6): in questo uso sono compresi i presidii sociosanitari, i poliambulatori, gli ospedali, le cliniche, le case di cura ed in genere tutte le attrezzature sociosanitarie, pubbliche e private, ed assimilabili, quando non hanno il carattere di servizio di quartiere. Corrisponde alle categorie catastali B/2, B/3 e D/4. 7. Attrezzature culturali (U4.7): in questo uso sono comprese le attrezzature culturali, pubbliche o private, che non hanno il carattere di servizio di quartiere: biblioteche, musei, sale riunioni, gallerie d'arte, centri ed istituti culturali in genere. Corrisponde alla categoria catastale B/6. 8. Attrezzature per lo spettacolo (U4.8): in questo uso sono comprese tutte le attrezzature, pubbliche e private, per lo spettacolo e il divertimento, a forte concorso di pubblico, quali cinema, teatri, auditori, sale da ballo, discoteche, impianti per lo sport-spettacolo. Corrisponde alla categoria catastale D/3. 9. Attrezzature sportive-ricreative (U4.9): in questo uso sono comprese tutte le attrezzature sportive e ricreative, pubbliche e private, scoperte e coperte, quando non rientrano fra i servizi di quartiere e non hanno il carattere prevalente di attrezzature per lo spettacolo. Corrisponde alle categorie catastali C/4 e D/6. 10. Attrezzature per la mobilità (U4.10): in questo uso sono compresi gli impianti e le attrezzature, pubbliche e private, per il sistema della mobilità nel suo complesso, le stazioni, le rimesse, i parcheggi attrezzati (quando non sono di urbanizzazione U1 e U2, nè pertinenziali), ed i relativi servizi complementari. Corrisponde alle categorie catastali C/6, E/1, E/2, E/3 ed eventualmente E/4. 11. Attrezzature tecniche e tecnologiche (U4.11): in questo uso sono comprese le attrezzature, pubbliche e private, che hanno un carattere prevalentemente finalizzato all'esercizio ed alla gestione di un servizio tecnico o di una funzione tecnologica per il territorio. Corrisponde alle categorie catastali E/3, E/4, E/5, E/6, E/8 ed eventualmente E/9. Art. 131- Usi produttivi urbani ( U5 ) 1. Laboratori artigiani (U5.1): in questo uso sono compresi i laboratori e gli opifici destinati ad attività artigianali produttive, con i relativi servizi accessori e complementari, come pure piccole industrie a questi assimilabili. Corrisponde alla categoria catastale D/1. 2. Laboratori artigianali di tipo manifatturiero (U5.2): in questo uso sono compresi tutti gli stabilimenti e gli impianti produttivi-industriali che non rientrano nell'uso U5.1 con tutti i relativi servizi accessori e complementari. Corrisponde alle categorie catastali D/1, D/7 ed eventualmente D/9.
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3. Terziario produttivo avanzato (U5.3): in questo uso sono comprese tutte le attività di servizio per le imprese dei vari settori produttivi, interne ed esterne alle imprese stesse, per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche, di amministrazione, gestione, promozione, sviluppo, informazione, elaborazione dati, ricerca, innovazione, etc.. Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4, B/5, C/3, D/5 ed eventualmente D/7 e D/8. 4. Magazzini e depositi (U5.4): in questo uso sono compresi magazzini e depositi sia di pertinenza delle imprese produttive, sia esterni a queste e di servizio generale, compresi quelli destinati al commercio all'ingrosso ed alla movimentazione delle merci, nonchè le sedi degli spedizionieri e degli autotrasportatori e le rimesse degli automezzi. Corrisponde alle categorie catastali C/2, C/7 e B/8. Art. 132 -Usi produttivi agricoli ( U6 ) 1. Abitazioni agricole (U6.1): questo uso comprende le abitazioni collegate con le attività agricole ed utilizzate dai soggetti aventi i requisiti di operatore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto ai sensi dell'Art. 7 della L.R. n° 18/1977; oltre all'abitazione vera e propria ed ai relativi servizi accessori, sono compresi locali per lavoro a domicilio (che non eccedano i 50 mq per ogni abitazione), quelli per lo spaccio dei prodotti aziendali agricoli e zootecnici, nonchè quelli definibili come strutture agrituristiche ai sensi della L.R. n° 26/1994 (e relativa Circolare di indirizzi n° 19/1995). Corrisponde alle categorie catastali F/1 ed F/16. 2. Servizi agricoli (U6.2): questo uso comprende i fabbricati al diretto servizio delle attività aziendali, quali i depositi di mezzi d'opera, di materiali d'uso e di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè i ricoveri per allevamenti destinati all'autoconsumo ed i locali di prima trasformazione di prodotti per l'autoconsumo. Corrisponde alle categorie catastali F/2, F/3, F/4, ed F/14. 3. Allevamenti aziendali (U6.3):questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando sono collegati all'azienda agricola singola o associata e l'alimentazione del bestiame viene effettuata con razioni alimentari di produzione aziendale per almeno il 25% espresso in unita` foraggere. Corrisponde alle categorie catastali F/3, F/4 ed F/6. 4. Impianti zootecnici intensivi (U6.4): questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando non hanno un carattere aziendale come nel caso U6.3, ma piuttosto un carattere industriale. Questo uso è consentito solo per il mantenimento degli impianti già esistenti alla data di adozione del P.R.G.. Corrisponde alle categorie catastali F/7, F/8 ed F/9. 5. Impianti agroalimentari (U6.5):questo uso comprende le strutture di prima lavorazione e trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando tali strutture sono collegate con le aziende agricole singole o associate, e ne trattano i relativi prodotti. Corrisponde alla categoria catastale F/13.
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6. Impianti tecnici complementari (U6.6): questo uso comprende le strutture per il diretto svolgimento di attività di servizio e di supporto alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, che tuttavia sono esterne a queste, quali silos, serbatoi e magazzini, rimesse per macchine di contoterzisti e simili. Corrisponde alle categorie catastali F/10, F/12 ed F/15. 7. Serre fisse (U6.7): questo uso comprende le serre per coltivazioni industriali con manufatti specialistici fissi nei quali è reso artificiale il supporto del terreno di coltura; negli altri casi le serre rientrano semplicemente fra le tecniche agronomiche. Corrisponde alla categoria catastale F/11. 8. Allevamenti ittici (U6.8): questo uso comprende gli invasi, le vasche e i laghetti destinati alla attività di itticoltura, con le relative infrastrutture di supporto. Corrisponde alla categoria catastale F/9. 9. Allevamenti connessi con l'agricoltura o con il terreno agricolo (U6.9): questo uso comprende la lombricoltura, le colture di funghi, l'allevamento di animali da pelliccia e di cani. 10. Lagoni di accumulo liquami (U6.10): questo uso comprende tutte le opere per la costruzione e l'esercizio dei lagoni zootecnici ad uso di fertirrigazione; esso è regolato dalla specifica normativa di cui alla L.R. n° 13/1984 modificata ed integrata. Art. 133 - Usi speciali ( U7 ) 1. Infrastrutture per il territorio (U7.1): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di infrastrutture tecnologiche al servizio del territorio e degli usi urbanistici previsti. 2. Opere di salvaguardia ecologico-ambientale (U7.2): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di opere per la salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale; comprende altresì le opere inerenti la realizzazione di aree di riequilibrio ecologico di cui alla Del. Reg. E.R. n° 848/1992. 3. Orti urbani (U7.3): questo uso comprende le attività di conduzione di orti urbani a scopo sociale, con le piccole attrezzature complementari ed i servizi di uso comune. 4. Distributori di carburante e servizi-auto (U7.4): questo uso comprende le stazioni di servizio e i distributori di carburante (con esclusione del gas metano) al servizio diretto della rete stradale, nonchè le piccole attività complementari di assistenza, pronto servizio e ristoro dell'automobilista, in quanto collegate; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge. Corrisponde alla categoria catastale E/3.
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5. Attività estrattive (U7.5): questo uso comprende le attività di coltivazione delle cave e tutte le attività strettamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge e dal relativo Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.). 6. Campeggi e campi nomadi (U7.6): questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in abitazioni improprie e precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge. 7. Allestimenti cimiteriali (U7.7): questo uso comprende tutte le opere funerarie e complementari che si eseguono nei cimiteri; esso è regolato da specifica normativa di legge. Corrisponde alle categorie catastali B/7 ed E/8. 8. Impianti fissi di recupero e smaltimento rifiuti (U7.8): questo uso comprende tutte le opere necessarie per la costruzione di un impianto di reupero e smaltimento dei rifiuti e di quelle complementari necessarie per la salvaguardia dell’ambiente circostante e per la tutela del territorio e del sottosuolo; questo uso è regolato da specifica normativa di legge che pone in capo alla Provincia la competenza per l’autorizzazione (vedi art. 27 D.Lgs. 22/97).