PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) PANIFICAZIONE Aziende artigiane Contratto collettivo nazionale di lavoro 01-07-1991 (previgente ) Personale dipendente da aziende di panificazione artigiane e attività collaterali e complementari, da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari Decorrenza 1-7-1991 - 30-11-1994 Verbale di stipula (previgente ) Addì, 1-7-1991 tra la Federazione italiana artigiani alimentaristi FIAAL della Confederazione nazionale dell' artigianato e delle piccole imprese (CNA) rappresentata del Presidente della FIAAL; l' Associazione nazionale panificatori - CONFARTIGIANATO; la Confederazione autonoma sindacati artigiani (C.A.S.A.); la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (C.L.A.A.I.); e la FAT CISL (Federazione alimentazione e tabacco); la FLAI CGIL (Federazione lavoratori agroIndustria); la UILIAS UIL (Unione italiana lavoratori industrie alimentari e saccarifere); e da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni e da delegati dei lavoratori; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Art. 1 - Sfera di applicazione (previgente ) Il presente contratto nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della L. 443/85 anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell' ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l' impresa familiare.
Art. 2 - Relazioni Sindacali (previgente ) Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa Sistema informativo - Le parti, valutata l' importanza che lo sviluppo dell' imprenditoria artigiana ha assunto nell' economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l' artigianato. Tale conoscenza è finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l' acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie. Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l' obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell' artigianato. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l' impegno da parte dell' impresa all' applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro. Osservatori - Tra le OO.AA. e le OO.SS. si conviene di procedere ad un approfondimento del reciproco rapporto con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell' obiettivo comune delle parti di consentire l' armonioso sviluppo, anche con riferimento all' occupazione, attraverso l' utilizzo di conoscenze comuni. Le parti individuano nella costituzione di "osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità indicate in premessa. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l' esigenza. Compiti degli osservatori saranno l' acquisizione di informazioni ed il confronto su: - le prospettive produttive del settore, la sua consistenza, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica; - l' andamento globale dell' occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all' occupazione femminile, all' apprendistato e alle relative tematiche formative; - l' entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati; - l' evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici; - l' attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) - migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l' occupazione; - progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale; - l' esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica. Rapporti decentrati - Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti. In tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, le parti verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali. Saranno in particolare oggetto di confronto: - l' attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all' occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica); - iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell' occupazione; - l' attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro; - l' attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia; - il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive; - formazione professionale; - la promozione di progetti di azioni positive, anche costituendo appositi comitati bilaterali e in relazione al Protocollo d' Intesa Interconfederale 31-10-1991. Livello regionale di trattativa - Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio. Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale. Non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria. A livello regionale potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica e finanziaria posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore. In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti: - gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi, accordi interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale o territoriale; - piani decentrati di utilizzo per la formazione professionale; - gestione accordo interconfederale 27-2-1987 su "esuberi" e "mobilità" in presenza degli interventi legislativi auspicati; - possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive; - gestione dell' Accordo Interconfederale del 27-2-1987 relativamente a contratti formazione lavoro, mobilità ecc.; - eventuale individuazione di un tetto massimo annuale per il lavoro straordinario. Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e modalità degli incontri. Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non dopo aver verificato l' impossibilità di trattative a livello regionale. Le parti a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali. Art. 3 - Accordo Interconfederale (previgente ) Le parti convengono l' integrale recepimento della disciplina contenuta nell' Accordo Interconfederale del 21-7-1988 per gli istituti previsti, con la sola eccezione della parte relativa alla tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, in quanto l' attività di panificazione è espressamente esclusa per tale parte dall' Accordo Interconfederale stesso. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall' Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1991. Relazioni sindacali - Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell' accordo interconfederale del 27-2-1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell' accordo del 27-2-1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l' impegno all' attuazione di quanto sopra indicato. Nell' ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l' intesa delle parti.
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso: a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell' artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL; b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro; c) l' intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell' artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell' associazionismo dell' imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali; d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali; e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale; f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l' attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l' artigianato di competenza dell' ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell' accordo del 27-2-1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene: 1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti. 2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione. 3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l' articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l' istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale. 4) I rappresentati di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. 5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell' accordo del 21-12-1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1o comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2o dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente: - a L. 7.500 annue per dipendente per l' attività della rappresentanza (1o comma punto 1); - a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2o comma punto 1). Detti valori varranno per l' attuale vigenza contrattuale. 6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno. 7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l' unicità della rappresentanza dei lavoratori. A partire dall' entrata in vigore del presente accordo e fino all' armonizzazione suddetta non si procederà all' elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti. 8) Le parti riconfermano l' impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell' avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento. 9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti. 10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Dichiarazione a verbale del ministro - Il Ministro dichiara che l' accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza. Dichiarazione a verbale di CISL e UIL - CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell' attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3o e 4o comma dell' art. 31 della Legge 300/70 Statuto dei diritti dei lavoratori. La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione. Dichiarazione a verbale della CGIL - La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. Dato che l' accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali. Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti. Protocollo per il regolamento del fondo - 1) Ai fini della gestione dell' accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA e controllato dalle OO.SS.. 2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l' INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione. 3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale. 4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell' Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti. 5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra. 6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell' effettivo versamento. 7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico. 8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi. 9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale. 10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie. 11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2o comma del presente accordo interconfederale, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie. 12) Per l' attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell' accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso. 13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1o del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato. Nota a verbale - CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali. La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale. Sono tenute all' applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della legge 20-51970, n. 300. Norma transitoria - In relazione al punto 7) dell' accordo interconfederale 21-7-1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) esistessero al momento dell' entrata in vigore dell' accordo stesso. Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21-7-1988, sino alla armonizzazione prevista nell' indicato punto 7) varrà la seguente normativa. Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide la utilizzazione delle somme accantonate da parte del delegato d' impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell' azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l' utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali. In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l' applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l' accantonamento di cui al 3o comma sarà utilizzato: - per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l' utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti (opzione Confartigianato); - per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l' utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni (opzione CNA, CASA e CLAAI). Le OO.SS.LL. convengono sulle opzioni sopra indicate. Nota a verbale - La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale. I versamenti per l' attività del delegato d' impresa, sino alla sua decadenza, non si cumulerà con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo). Occupazione femminile - Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici. Tutela dei tossicodipendenti - 1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva. 1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di privata e condivisa esperienza. 1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali. 2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l' aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell' anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto. 2.1 L' aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità. 2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale. 3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari. 4. I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato. 5. Nell' ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall' impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell' art. 23 L. 56/87. Lavoratori inabili - Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull' entità e sull' andamento dell' occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi. Mercato del lavoro - Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell' accordo interconfederale del 27-2-1987, nelle parti riguardanti il
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all' impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l' innalzamento dell' età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all' età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all' apprendistato, e alla L. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l' apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. ll presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s' intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L' accordo ha le caratteristiche dell' ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21-7-1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4-5-1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all' atto della firma dell' Accordo interconfederale siglato in data 21-7-1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca d' intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l' accordo per tutte le imprese artigiane. Dichiarazione congiunta per l' attuazione dell' accordo interconfederale 21-7-1988 - Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente Accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Art. 4 - Assunzione (previgente ) L' assunzione verrà effettuata nominativamente o numericamente in base alle disposizioni di legge. Le parti, attese le conoscenze specifiche e le responsabilità tecniche che sono da attribuire agli addetti alle operazioni di dosaggio degli impasti e di organizzazione del lavoro per la cottura del pane, direttamente influenti sulla regolarità legale e la riuscita del prodotto ai sensi della legge 4-7-1967, n. 580, riconoscono che l' assunzione debba aver luogo nominativamente per gli operai panettieri aventi qualifica di impastatori e di infornatori. Analogamente l' assunzione nominativa potrà essere consentita per i lavoratori con qualifica di specializzati, responsabili delle lavorazioni e della riuscita di altri prodotti quali pasticcerie, paste alimentari, pizze e simili. Nel caso in cui il lavoratore richiesto numericamente venga respinto senza giustificato motivo, questo ha diritto di percepire una giornata di retribuzione minima prevista. Ogni prestatore d' opera deve essere adibito al lavoro derivatogli dalla sua qualifica e categoria; in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse e retribuito in relazione alle mansioni effettivamente prestate. All' atto dell' assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti: a) libretto di lavoro o documento sostitutivo; b) documenti di iscrizione ad Enti di previdenza ed assistenza ove prescritti (Modulo INPS DM); c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente; d) stato di famiglia aggiornato e documenti di attribuzione del numero di codice fiscale.
Art. 5 - Periodo di prova (previgente ) Il periodo di prova, che dovrà risultare da documento scritto, non deve superare: A1 Super, B1 .......................................................... 2 mesi A1, A2, A3, B2, B3 ............................................... 1 mese A4, B4 ................................................................. 15 giorni In caso di licenziamento o di dimissioni durante il periodo di prova non spettano competenze per preavviso, ma solo la retribuzione per il lavoro prestato, comprese le competenze differite (13.ma, 14.ma e ferie) e quelle derivanti da trattamento di fine rapporto.
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) Per gli operai panettieri spetta il trattamento economico previsto per i turnisti. La retribuzione durante il periodo di prova non può essere inferiore alle entità fissate nei contratti. Al termine del periodo di prova, il dipendente, ove non sia stato licenziato o non si sia dimesso, s' intende confermato e detto periodo viene computato nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Art. 6 - Apprendistato (previgente ) Le parti si richiamano alle norme di legge. La durata massima dell' apprendistato è determinata come segue: A1 Super, A1, B1 ................................................. 4 anni A2, B2 .................................................. 3 anni e 4 mesi A3, B3 .................................................. 2 anni e 6 mesi L' apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare la produzione o la vendita e i lavori interni ausiliari dell' azienda. Per gli apprendisti in possesso di certificato di promozione da parte di una scuola professionale, il periodo di apprendistato viene ridotto di un terzo. Ai fini dell' apprendistato, vale anche il tirocinio effettuato dai giovani presso altra azienda del settore. Agli effetti della retribuzione l' apprendista ha diritto di percepire il trattamento economico (paga base, contingenza e, laddove esistente, la quota salariale integrativa) spettante alla qualifica per la quale è stato assunto, con i seguenti criteri: a) per il primo anno: 70% b) per il secondo anno: 80% c) per il terzo anno: 85% d) per il quarto anno: 85% La percentuale va calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base, contingenza più eventuali quote integrative). I rapporti di apprendistato in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto sono regolati dalla precedente normativa. Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5o comma dell' art. 21 della legge 56/87, concordano l' elevazione dell' età di assunzione degli apprendisti fino a 22 anni per le figure di cui al primo gruppo (A1 Super, A1, B1).
Art. 7 - Contratti di formazione e lavoro (previgente ) Relativamente alle assunzioni con CFL le parti rinviano all' applicazione dell' Accordo Interconfederale 272-1987 e degli accordi regionali e territoriali esistenti.
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale (previgente ) Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto e comunque non inferiore ad ore 20 settimanali. L' instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri: - possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione del presente contratto relativa al Gruppo B; - volontarietà di entrambe le parti; reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà; - priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto a eventuali nuove assunzioni per identiche mansioni; - può essere previsto un termine di conversione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, prestabilendo la clausola sull' atto sottoscritto; - l' applicabilità delle norme del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all' atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale. Le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a part-time di una elasticità del loro orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 10%. Tale prestazione sarà retribuita con la normale retribuzione oraria purché all' interno dell' orario contrattuale di cui all' art. 15 e nell' ambito dell' orario diurno non festivo. Il ricorso alla protrazione potrà avvenire su richiesta dell' azienda previa disponibilità del lavoratore. A livello provinciale e/o regionale possono essere realizzate intese per estendere l' utilizzo del part- time -
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) secondo i criteri sopra indicati - anche ai lavoratori inquadrati nel Gruppo A.
Art. 9 - Classificazione del personale (previgente ) Il personale di cui al presente contratto si distingue in: GRUPPO A personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera. A1 Super A1: Operaio specializzato A2: Operaio qualificato di 1a categoria A3: Operaio qualificato di 2a categoria A4: Operaio generico e/o comune Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui è stato assunto, hanno l' obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle produzioni. Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere impiegati in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni dell' operaio generico e/o comune. Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal magazzino al laboratorio, purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio. Ove il magazzino si trovasse in altro caseggiato il compenso da corrispondere per i trasporti di cui sopra sarà determinato nei contratti integrativi. L' operaio è pure tenuto al trasporto dei prodotti dal laboratorio all' annesso negozio di vendita. E' vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato nella distribuzione. Declaratorie gruppo A A1 Super - Vi appartengono i lavoratori che, oltre al possesso della professionalità prevista per tutte le mansioni del livello A1 e di una notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio delle funzioni, vengono espressamente incaricati alla direzione delle operazioni dell' intero ciclo produttivo, con incarico e responsabilità dirette di coordinare e dirigere l' operaio di altri lavoratori addetti alle varie fasi produttive, in assenza e per incarico del titolare. Esemplificazione: - lavoratori con capacità a livello di specializzazione di intervenire direttamente o dirigere l' attività produttiva di altri lavoratori qualora espressamente incaricati. Il presente livello viene concordato a titolo sperimentale. Le verifiche del suo utilizzo sono demandate agli incontri fra le parti a livello regionale o provinciale. A1 - Vi appartengono i lavoratori che oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo. Esemplificazione: - caposquadra - impastatore - fornaio. A2 - Vi appartengono i lavoratori che oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3 eseguono direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o dai lavoratori di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di lavorazione. Esemplificazione: - formatore - aiuto impastatore - aiuto fornaio. A3 - Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata. Esemplificazione: - aiuto formatore - addetto ad attività varie. A4 - Appartengono a questo livello lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza particolare. Esemplificazione: - addetti a lavori di manovalanza. GRUPPO B personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione. B1: Gerente, gestore, direttore. B2: Commesso, cassiere contabile, magazziniere, autista. B3: Aiuto commesso, confezionatore. B4: Personale di fatica, fattorino. Si precisa che il personale elencato ai punti B1 e B2, con eccezione dell' autista è da considerare a tutti gli effetti personale operaio. Declaratorie gruppo B Gerente, gestore, direttore - E' il prestatore d' opera che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell' esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita e a ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione; deve seguire le direttive del titolare dell' azienda e dei suoi
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) legali rappresentanti verso i quali è responsabile anche per le merci assunte in carico. Commesso - E' il prestatore d' opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell' esercizio nonché all' invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell' azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro ed i loro familiari, nonché il gestore, quando esercitino le suddette mansioni in via normale o continuativa. Cassiere - E' il prestatore d' opera che provvede all' incasso delle somme ed alla registrazione dei crediti, nonché al pagamento su autorizzazione del proprietario e del gestore. Contabile - E' il prestatore d' opera che provvede alla tenuta della contabilità nelle sue varie forme ed adempimenti. Magazziniere - E' il prestatore d' opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con relative responsabilità. Autista - E' il prestatore d' opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con relative responsabilità. Aiuto commesso - E' il prestatore d' opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L' aiuto commesso può compiere funzioni di vendita. In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa. Confezionatore - E' il prestatore d' opera che provvede al confezionamento in serie dei prodotti o come attività prevalente al confezionamento dei prodotti in genere. Personale di fatica, fattorino - E' il prestatore d' opera addetto alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e consegna delle merci anche con l' uso di biciclette, tricicli, motocicli e motofurgoni. Art. 10 - Composizione delle squadre nella panificazione (previgente ) Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque in ogni panificio, qualunque sia l' entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato. Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l' informatore o l' impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato. E' implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto. La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l' obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.
Art. 11 - Disciplina dei turnisti panettieri (previgente ) Per turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, od assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine. Ad essi spetta la retribuzione contrattuale riservata al lavoratore che sostituiscono o quella prevista per le mansioni effettivamente svolte. Essi sono inviati dall' ufficio di collocamento (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) secondo la loro classifica, ed in base ad un piano di riparto delle giornate di lavoro disponibili seguendo il criterio - salvo casi eccezionali - di assegnare lo stesso turnista sempre presso le medesime aziende. Le aziende che per il numero degli operai fissi dipendenti hanno la possibilità di assicurare quattro o cinque giornate settimanali per i turni, possono assumere un turnista interno allo scopo di sostituire gli altri operai nelle giornate settimanali di riposo. Il turnista regolarmente inviato dall' Ufficio di collocamento e respinto senza giustificato motivo ha diritto
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) ugualmente al compenso previsto dal contratto. Le parti attestano che, all' atto della firma del presente contratto, le competenze dovute all' operaio turnista per 13a e 14a mensilità, festività infrasettimanali e nazionali, ferie e trattamento di fine rapporto, comportano un compenso aggiuntivo alle spettanze dovute per la prestazione di lavoro pari in valori globali al 37% delle spettanze medesime.
Art. 12 - Trattamento economico (previgente ) Il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente contratto dovrà sempre comprendere: a) paga base; b) indennità di contingenza. Nel caso di corresponsione di retribuzione in natura, vitto e/o alloggio, i contratti integrativi prevederanno i singoli valori di computo. Il trattamento economico sarà regolato come segue: Paghe base nazionali Tabella gruppo A
+__________________________________________________+ | dall' 1/7/91 | dall' 1/5/92 | dall' 1/5/93 | +_____________________+________________+________________+________________| | A1 Super | 834.000 | 925.000 | 990.000 | | A1 | 732.000 | 812.000 | 870.000 | | A2 | 647.000 | 718.500 | 770.000 | | A3 | 548.000 | 607.500 | 650.000 | | A4 | 490.000 | 542.500 | 580.000 | +________________________________________________________________________+
Tabella gruppo B
+__________________________________________________+ | dall' 1/7/91 | dall' 1/5/92 | dall' 1/5/93 | +_____________________+________________+________________+________________| | B1 | 810.000 | 897.500 | 960.000 | | B2 | 548.000 | 607.500 | 560.000 | | B3 | 485.000 | 537.500 | 575.000 | | B4 | 432.000 | 477.500 | 510.000 | +________________________________________________________________________+ I minimi di cui sopra sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore mensili e sono comprensivi della contingenza maturata al 31-1-1977. La quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni per 173. A livello provinciale o regionale le retribuzioni di fatto percepite nelle province dai singoli lavoratori e superiori ai minimi nazionali saranno riproporzionate dividendo l' ammontare comunque derivante percepito mensilmente depurato dalle incidenze per le varie maggiorazioni straordinarie, notturne e festive, per le ore di lavoro effettivamente prestate nel mese. In sede locale ci si accorderà per la razionale regolamentazione delle eventuali "differenze salariali residue" in più rispetto alla tabella di cui sopra. Una tantum - A tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà corrisposto un importo "una tantum" pari a L. 350.000 lorde a copertura del periodo 1-7-1990 - 30-6-1991. Tale importo verrà corrisposto con la retribuzione relativa al mese di agosto 1991. Ai lavoratori assunti nel periodo che va dal 1-7-1990 al 30-6-1991 detto importo sarà erogato pro quota. Ai lavoratori retribuiti in forma ridotta rispetto alle paghe previste nel presente accordo detta cifra verrà erogata proporzionalmente. Le imprese che hanno erogato importi a titolo di futuri aumenti contrattuali conguaglieranno le somme anticipate. Art. 13 - Tredicesima e quattordicesima mensilità (previgente )
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) ll lavoratore ha diritto ad una 13a mensilità, da corrispondere entro il 15 dicembre di ogni anno, e ad una 14a mensilità, da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno. Il diritto alle due mensilità aggiuntive matura per 365mi. Queste dovranno essere corrisposte per frazioni di spettanza anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l' anzianità di servizio. I turnisti panettieri avranno diritto ad analogo trattamento commisurato alle giornate di lavoro prestato. Agli effetti della liquidazione della 13a e 14a mensilità verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a malattia, infortunio, nell' ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Art. 14 - Indennità di contingenza (previgente ) L' indennità di contingenza sarà computata con i criteri previsti dalla legge 38/1986. Si precisa che la quota oraria dell' indennità di contingenza si ricava dividendo il valore mensile per 173.
Art. 15 - Orario di lavoro (previgente ) Ai soli fini contrattuali l' orario di lavoro, in base a 6 giornate lavorative, è fissato in 40 ore. Nell' azienda dovrà essere affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l' indicazione dell' orario di lavoro del personale e del riposo settimanale. Per la pratica attuazione dell' orario di lavoro, di cui al 1o comma del presente articolo, nei contratti integrativi saranno stabiliti i sistemi per far fruire ad ogni dipendente non addetto alle produzioni, riposi compensativi nel corso della settimana oltre al normale giorno di riposo settimanale in base ad accordi a livello di azienda, tenute presenti le esigenze e gli orari di apertura al pubblico di quest' ultima. Le parti convengono che a partire dall' 1-7-1991 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell' anno. In caso di mancato o parziale godimento tali permessi saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell' anno successivo.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale (previgente ) Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali, può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di due ore al giorno. Il lavoro straordinario sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale corrispondente. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle ore 21 alle ore 4, sarà compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione normale corrispondente. Il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge sarà retribuito in misura delle effettive prestazioni con la maggiorazione del 20%. Al personale impegnato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento, nella distribuzione e nella vendita del pane, anche nel caso di godimento del riposo compensativo settimanale in altro giorno della settimana o di apertura domenicale delle aziende conseguente anche a turni di chiusura nel corso della settimana, competerà una maggiorazione del 75% sulla retribuzione spettantegli. Al personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal pane, competerà una maggiorazione del 30% sulla retribuzione spettantegli. La maggiorazione del 75% non è cumulabile. Le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.
Art. 17 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi (previgente ) Salvo quanto previsto per il trattamento economico secondo i nuovi criteri del presente contratto, il lavoro svolto in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come altra giornata di lavoro, e pertanto, al fine di far riposare i lavoratori fissi per due giornate intere nella settimana, si dovrà procedere ugualmente all' adozione del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell' operaio fisso con il turnista.
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) Nelle province dove si verifichi una grande indisponibililà di mano d' opera le Organizzazioni provinciali di categoria possono concordare la non adozione della seconda giornata di riposo settimanale. I relativi accordi dovranno essere sottoposti all' approvazione delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL Il lavoratore turnista che effettui la doppia panificazione ha diritto al pagamento di due giornate di assegni familiari. Allo scopo di non creare disagi alla panificazione per l' interdipendenza che si ha fra comune e comune e fra provincia e provincia, le parti si impegnano a negare ogni possibilità di deroga alla chiusura domenicale degli esercizi che non sia fondata su motivi strettamente aderenti alle norme di legge, e non trovi consenzienti tanto la parte rappresentante i lavoratori, quanto la parte rappresentante i datori di lavoro. La produzione anticipata di pane non può superare quella afferente alle esigenze di consumo di due giorni. Del pari non si ritengono possibili più prestazioni di doppie panificazioni nel corso della stessa settimana, comunque a carattere continuativo. Pertanto le parti escludono panificazioni eccedenti tali limiti ed assumono impegno di contestare collegialmente, nelle adeguate sedi, possibili iniziative e provvedimenti legislativi e regolamentari, a qualsiasi livello, che vogliano obbligare i lavoratori dipendenti ed autonomi a prestazioni non sopportabili e comunque non consone ai principi generali della disciplina del lavoro. Art. 18 - Mancanza di energia elettrica (previgente ) Nel caso in cui la mancanza di energia elettrica provenga dall' esterno del panificio e nei casi in cui non vi sia stato tempo materiale per riparare il guasto che ha prodotto l' interruzione, non è dovuto compenso speciale all' operaio per la lavorazione a mano. Quando invece l' eventuale mancanza di energia sia imputabile ad incuria del proprietario del forno e gli operai siano costretti ad effettuare il lavoro a mano, verrà corrisposto agli stessi un compenso complementare del 25% sulla retribuzione.
Art. 19 - Ferie (previgente ) A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi. Dal 1-7-1991 maturerà una ulteriore giornata di ferie. Le ferie sono irrinunciabili ed ogni patto contrario è nullo. Esse possono essere divise in due periodi, previ accordi fra le parti. Esse non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in periodi di preavviso o di malattia. Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività. Il diritto alle ferie matura per 365mi; esse devono essere corrisposte per frazioni anche in caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l' anzianità di servizio. Per gli operai panettieri, quanto è stabilito per l' operaio fisso spetterà nella misura proporzionale anche ai turnisti.
Art. 20 - Festività nazionali e infrasettimanali (previgente ) Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge. Le festività nazionali ed infrasettimanali, annualmente in numero di 11 sono le seguenti: Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano e il Patrono della città (che sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività sopra elencata), 25 aprile, 1o maggio. Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione all' effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo di cui all' art. 14. Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5-3-1977 n. 54, viene stabilito quanto segue: 1) le ex festività del 2 giugno e 4 novembre danno diritto al lavoratore al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica; 2) le ulteriori 4 festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) saranno usufruite come giornate di riposo compensativo il cui utilizzo sarà concordato con il datore di lavoro. Nota a verbale - Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. I turnisti panettieri fruiranno di diritti uguali a quelli dei fissi in rapporto alle giornate di lavoro prestato nelle singole aziende. A tale scopo si useranno le modalità previste in questo stesso contratto per la 13a mensilità.
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) Art. 21 - Congedo matrimoniale (previgente ) In caso di matrimonio il dipendente ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni. Egli dovrà preavvisare la ditta almeno 8 giorni prima del giorno di inizio del congedo richiesto, e, per ottenere il pagamento della retribuzione durante il periodo di congedo, ha l' obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione della celebrazione del matrimonio. In difetto di tale formalità, il dipendente perde il diritto di congedo retribuito che deve essere in ogni caso usufruito a tempo debito. Resta inteso che la retribuzione, durante il congedo sarà quella di fatto corrisposta al dipendente.
Art. 22 - Assicurazioni sociali (previgente ) Il lavoratore deve essere assicurato secondo le norme di legge nei confronti: 1) degli infortuni sul lavoro; 2) delle assicurazioni sociali obbligatorie; 3) dei trattamenti di malattia e di prestazioni sanitarie.
Art. 23 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro (previgente ) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto per il periodo di indennizzabilità stabilito dalle disposizioni di legge senza interruzione dell' anzianità di servizio. Per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore, malato per un periodo superiore a 5 giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se lavorasse. Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, la retribuzione di cui al precedente comma sarà corrisposta soltanto per il secondo ed il terzo giorno. Il personale impiegatizio, non fruente di assistenza economica da parte di eventuali enti mutualistici, avrà diritto nei casi di interruzione di servizio dovuto ad infortunio o malattia, alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi. Nel caso in cui abbia un' anzianità di servizio non superiore a 10 anni, l' impiegato avrà diritto altresì all' intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso abbia un' anzianità di servizio oltre 10 anni all' intera retribuzione nei primi due mesi ed alla metà di essa per i successivi. A titolo di chiarimento per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul lavoro, intendendosi per tale quello riconosciuto dal competente istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle norme di legge e alle disposizioni applicative dell' Istituto interessato. Le indennità a carico dell' Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell' Istituto.
Art. 24 - Integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio (previgente ) Viene corrisposta ad ogni singolo lavoratore, in caso di malattia o di infortunio sul lavoro, una integrazione salariale, per ogni giornata di assenza indennizzata dall' Istituto competente, nelle seguenti misure: - assenze dal 4o fino al 20o giorno compreso: 25% della retribuzione al netto della 13a e 14a mensilità; - assenze dal 21o giorno: 30% della retribuzione al netto della 13a e 14a mensilità; Le integrazioni, nelle entità sopra previste, potranno anche essere determinate, nei contratti regionali o provinciali, in base a quote fisse concordate tra le parti. Art. 25 - Gravidanza e puerperio (previgente ) Alle lavoratrici, di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro prescritta dalla legge, alla lavoratrice non competono indennità a carico del datore di lavoro, ma a favore della stessa maturano tutti i diritti relativi a ferie, indennità di anzianità, 13a e 14a mensilità per le quote non erogate dall' istituto competente. Nelle assenze facoltative postparto non sono previste retribuzione né altri diritti connessi, con la sola eccezione dell' indennità di anzianità.
Art. 26 - Disciplina del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (previgente )
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) L' assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai fanciulli ed agli adolescenti sono disciplinate dalle relative disposizioni di legge (legge 17-10-1967 n. 977). Ai sensi dell' art. 1 della legge 17-10-1967 n. 977, ed agli effetti della stessa, per i fanciulli si intendono i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età; per gli adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti. Ai sensi dell' art. 3 della succitata legge l' età minima per l' ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell' art. 5 della stessa legge. Circa i limiti entro i quali i fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.
Art. 27 - Parità uomo donna (previgente ) Per quanto riguarda la parità di condizioni uomo-donna si fa espresso riferimento alla legge n. 903/77, alla legge n. 125/91 e al Protocollo d' intesa 31-10-1991.
Art. 28 - Molestie sessuali (previgente ) Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un' offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro. Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima. I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini. Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.
Art. 29 - Chiamata alle armi (previgente ) In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizi sostitutivi, valgono le disposizioni di legge. Al lavoratore chiamato alle armi saranno corrisposte a titolo di premio 4 giornate di retribuzione.
Art. 30 - Richiamo alle armi (previgente ) In caso di richiamo alle armi non viene risolto il rapporto di lavoro ed il lavoratore avrà diritto al trattamento previsto dalle disposizioni in legge in vigore all' atto del richiamo. Esaurito il servizio militare tanto di leva che di richiamo, il lavoratore, nel termine di 30 giorni, deve ripresentarsi in azienda per riprendere il servizio. In caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore da comunicarsi entro il termine predetto, sarà considerato dimissionario.
Art. 31 - Assenze (previgente ) Le assenze dovranno essere motivate e giustificate entro 24 ore, salvo casi di comprovato impedimento; in difetto gli assenti sono passibili di sanzione disciplinare di cui all' art. 34 del presente contratto.
Art. 32 - Preavviso per risoluzione rapporto di lavoro (previgente ) Ferme le disposizioni di legge in materia, il licenziamento o le dimissioni del lavoratore compreso il turnista interno che abbia superato il periodo di prova, devono essere preceduti da un periodo di preavviso pari a: - un mese per il personale impiegatizio; - sette giorni per il restante personale che non abbia raggiunto i 5 anni di servizio; - dieci giorni per il restante personale con anzianità superiore ai 5 anni di servizio. In caso di mancato preavviso, la parte inosservante deve all' altra una indennità sostitutiva pari all' importo
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) della retribuzione corrispondente.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto (previgente ) Oltre al preavviso di cui all' art. 32, il lavoratore che abbia compiuto il periodo di prova avrà diritto, in caso di licenziamento o di dimissioni, al trattamento di fine rapporto determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 29-5-1982, n. 297. Per il personale impiegatizio: - una mensilità di retribuzione percepita per ogni anno di lavoro prestato. Per tutto il restante personale: a) per le anzianità maturate al 31-12-1974; - giorni 12 di retribuzione per ogni anno di lavoro fino a 10 anni; - giorni 15 di retribuzione per ogni anno di lavoro oltre i 10 anni; b) per le anzianità maturate dopo il 1-1-1975; - giorni 15 di retribuzione per ogni anno di lavoro; c) per le anzianità maturate dopo il 1-4-1980; - giorni 22 di retribuzione per ogni anno di lavoro. Ai fini della determinazione della retribuzione si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in materia. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero. Ai turnisti panettieri, come trattamento economico di fine rapporto di lavoro, sarà corrisposta giornalmente una indennità da concordarsi nei contratti integrativi in ragione di un venticinquesimo di una giornata di retribuzione. Art. 34 - Tutela dei licenziamenti individuali (previgente ) Le parti, in attuazione della L. 108 dell' 11-5-1990, (Disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell' intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall' Accordo interconfederale-intercategoriale del 21-7-1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 35 - Diritti e doveri (previgente ) Il personale dipende dal datore di lavoro, o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro. Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro. Deve osservare l' orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l' adempimento del suo lavoro. Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza. E' vietato fumare sul luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo. Art. 36 - Sanzioni disciplinari (previgente ) Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970 n. 300, le infrazioni al presente contratto od alle altre norme interne di lavoro possono essere punite: 1) con rimprovero verbale o scritto; 2) con la multa fino al massimo di un terzo della retribuzione giornaliera; 3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni. La multa potrà essere inflitta al lavoratore che: a) ritardi nell' inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione; b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro; c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all' igiene; d) fumi sul luogo del lavoro. L' importo delle multe dovrà essere versato alle Casse Mutue integrative e al fondo adeguamento pensioni dei lavoratori. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta al lavoratore quando: a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei sei mesi precedenti; b) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo per uno o due giorni;
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro; d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta. ll licenziamento senza preavviso, ma con altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi: a) assenza ripetuta ingiustificata per cinque volte in un anno; b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti; c) infedeltà verso l' azienda; d) rissa o vie di fatto verso i compagni o dipendenti di lavoro; e) insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro; f) furto, frode, falso o danneggiamento volontario al materiale dell' azienda. Art. 37 - Indumenti di lavoro (previgente ) Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti: Operai del Gruppo A: 2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto) 2 canottiere di lana 1 grembiule 2 copricapo Altro personale di cui al Gruppo B: 2 giacche o due camicie o due tute, a seconda dell' attività svolta nonché due copricapi. Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi. Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione. Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie. Art. 38 - Trapasso di azienda (previgente ) In caso di trapasso, cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell' azienda, si fa riferimento all' art. 2112 CC.
Art. 39 - Diritto di assemblea (previgente ) Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell' ambito dell' orario di lavoro e le assemblee si terranno all' inizio e alla fine dello stesso. L' assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell' impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all' interno previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza con l' indicazione specifica dell' orario di svolgimento.
Art. 40 - Permessi retribuiti (previgente ) E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre). Saranno altresì concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l' assenza del lavoratore venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni sindacali e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale produttivo.
Art. 41 - Aspettative per cariche sindacali pubbliche elettive (previgente ) Per il lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali o pubbliche elettive valgono le norme di cui alla legge 20-5-1970 n. 300. Durante l' aspettativa non competono diritti di alcuna retribuzione, ivi comprese le mensilità aggiuntive, i compensi per ferie, le festività, ecc., mentre decorre la sola anzianità ai fini del trattamento economico della risoluzione del rapporto di lavoro.
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Art. 42 - Lavoratori studenti (previgente ) Fatto salvo quanto disposto in materia dalla legge 20-7-1970 n. 300, i lavoratori che frequentano presso un istituto pubblico un corso per il conseguimento del titolo di studio della scuola dell' obbligo, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore pro-capite nel triennio, fermo restando la regolare frequenza dell' intero corso.
Art. 43 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori (previgente ) Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970 n. 300, le Organizzazioni dei panificatori ed i Sindacati dei lavoratori in sede locale concorderanno le modalità per consentire ai dirigenti sindacali di avere contatti con i lavoratori e di distribuire il materiale sindacale, il tutto subordinariamente alle necessità dell' azienda e senza intralcio per l' attività di quest' ultima.
Art. 44 - Reclami e controversie (previgente ) Per l' esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l' interpretazione e l' applicazione del presente contratto e dei contratti integrativi le parti si impegnano a tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, dovrà in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni di categoria ai diversi livelli.
Art. 45 - Contributi sindacali (previgente ) L' azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna in una delega dagli stessi debitamente sottoscritta. Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è fissato nell' 1% sull' ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo e contingenza. L' importo delle trattenute dovrà essere versato a cura dell' azienda sui conti correnti indicati dalle Federazioni Nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto. Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato, restando inteso che le variazioni rispetto agli elenchi dei lavoratori contribuenti saranno rese note nel mese successivo. Si conviene inoltre che le aziende invieranno alle Organizzazioni sindacali competenti per territorio gli elenchi rispettivi dei lavoratori iscritti. Art. 46 - Quote sindacali (previgente ) In sede nazionale le Organizzazioni Artigiane dei Panificatori ed i Sindacati dei Lavoratori hanno concordato la riscossione delle rispettive quote sindacali dai datori di lavoro e dai lavoratori che non si rifiutino espressamente per mezzo di apposita convenzione secondo le modalità che verranno definite entro il mese di marzo 1992.
Art. 47 - Condizioni di miglior favore (previgente ) Le disposizioni del presente contratto nell' ambito di ciascun istituto sono correlative ed inscindibili tra loro. Fermo restando tale inscindibilità rimangono salve le condizioni di migliore favore esistenti.
Art. 48 - Fondo di Previdenza integrativa (previgente ) Le parti concordano sulla costituzione di un fondo di previdenza integrativa a favore degli addetti del settore panificazione. Tale fondo sarà finanziato tramite un versamento pari al 2% delle retribuzioni a carico dei datori di lavoro con l' aggiunta di un importo pari a L. 50.000 annue per ogni lavoratore che vanno accantonate a partire dal 1-7-1991. Il fondo verrà alimentato, da parte dei lavoratori che intendono farlo, con un ulteriore versamento a carico degli stessi pari all' 1% della retribuzione. Le parti costituiranno una commissione paritetica per l' approfondimento dei problemi relativi alla effettiva
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PANIFICAZIONE - Aziende artigiane CCNL 01-07-1991 (previgente) gestione del fondo.
Art. 49 - Decorrenza e durata (previgente ) Il presente contratto entra in vigore il 1-7-1991 e scade il 30-11-1994. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.. In caso di disdetta, il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
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