PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PIANO DELLE REGOLE (PdR)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INDICE Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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32 33 -
Finalità delle norme Ambito d'applicazione della normativa del PdR Definizione delle categorie di attività costruttive Norme particolari per le ristrutturazioni Tutela e conservazione del verde e delle alberature Modalità di attuazione del PdR Attuazione delle previsioni relative alla viabilità Efficacia delle norme nel PdR Indici e parametri Definizioni dei parametri ed elementi stereometrici Recupero ai fini abitativi dei sottotetti Dimensione minima degli alloggi Definizione degli indici Contributo dei privati nelle urbanizzazioni Usi del territorio e degli edifici Progetti di piani attuativi Norma per la tinteggiatura esterna degli edifici Suddivisione in ambiti del territorio comunale Disposizioni per i Nuclei d'Antica Formazione (NAF) (AdT) Ambiti di trasformazione (SP) Ambiti per servizi pubblici o d'interesse pubblico e collettivo (SA) Aree di interesse storico - archeologico (SUAP) Ambiti territoriali interessati da Sportello Unico per le Attività Produttive Ambiti territoriali sottoposti alla disciplina del PdR: disposizioni generali Parametri generali per gli interventi negli ambiti del PdR interni al TUC (R1) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia ad unità abitativa singola e/o binata (R2) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia ville con parchi (R3) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia a blocco isolato (AR) Ambiti di riconversione di attività diverse dalla residenza a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia singola e/o binata (R4) Aree libere da edificare con destinazione residenziale con tipologia edilizia: a) ad unità abitativa singola e/o binata b) a blocco isolato (R5) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da piani attuativi già convenzionati (VUS) Verde urbano di salvaguardia Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva (artigianale/industriale): norma generale
p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
5 5 6 7 8 9 11 11 12 12 17 20 21 24 25 32 34 35 37 38 38 38 38 39 41
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60
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63
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Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo
34 - (P1) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva 35 - (P2) Aree libere da edificare con destinazione prevalentemente produttiva 36 - (P3) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da piani attuativi già convenzionati 37 - (P4) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva di contenimento allo stato di fatto 38 - (C1) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente commerciale 39 - (DC) Distributori di carburante 40 - Disposizioni generali per gli ambiti extraurbani 41 - (AA) Aree agricole produttive 42 - (AAS) Aree agricole di salvaguardia 43 - (AS) Aree di salvaguardia 44 - (ANT) Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica 45 - Aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità 46 - Aree di rispetto cimiteriale 47 - Aree di rispetto per captazione acque sorgive 48 - Elettrodotti ad alta tensione 49 - Cabine di trasformazione dell'energia elettrica 50 - Piano di sviluppo aziendale 51 - Fattibilità geologica per le azioni di piano e reticolo idrico minore 52 - Norma finalizzata al risparmio energetico 53 - Norme per la conservazione e il potenziamento della Rete Ecologica Comunale (REC)
p. p.
76 79
p.
81
p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
84 86 88 90 111 114 117 122 123 124 124 125 125 126 127 152 153
DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 1
FINALITA' DELLE NORME
1.
Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano delle Regole (PdR), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia.
2.
Le presenti norme di attuazione tengono conto di tutta la normativa nazionale e regionale in materia, ed in particolare: a) della L 17 agosto 1942, n. 1150, e s.m. e i.; b) della L 3 novembre 1952, n. 1902, e s.m. e i.; c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e s.m. e i.; d) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; e) della LR 11 marzo 2005, n. 12, e s.m. e i..
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DELLE REGOLE
1.
Le norme del PdR e le relative tavole grafiche di attuazione si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, ad eccezione degli ambiti di trasformazione, normati dalle specifiche prescrizioni contenute nel Documento di Piano (DdP) e delle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico individuate e normate dal Piano dei Servizi (PdS).
2.
Nelle aree in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti all’area interessata dal progetto debbono essere osservate nella predisposizione dei piani attuativi o degli elaborati necessari al rilascio dei permessi di costruire, convenzionati e non, ed alla presentazione di denunce d’inizio attività (DIA), di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e comunque nelle forme consentite dalla legge per l’attività in parola.
3.
Le opere d’ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche qualora debbano eseguirsi in edifici costruiti in periodo antecedente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PdR ed in contrasto con le prescrizioni da esso definite.
4.
Le opere di manutenzione straordinaria sono sempre ammissibili secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 6, lettere b) e c) delle presenti norme.
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ART. 3
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE
1.
Per ricostruzione s'intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e la successiva edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzata con lo stesso titolo abilitativo. Il concetto di ricostruzione è assimilabile alla ristrutturazione edilizia di cui al successivo comma 8 del presente articolo.
2.
Per ampliamento s'intende il complesso dei lavori finalizzati all’ampliamento di un fabbricato esistente che comporti una maggiorazione volumetrica dello stesso. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera b) del DPR 380/01 e s. m. e i. gli ampliamenti di edifici residenziali unifamiliari contenuti nella misura del 20% dei parametri preesistenti sono a titolo gratuito.
3.
Per sopralzo s'intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.
4.
Per riconversione s’intende il complesso dei lavori finalizzati alla ristrutturazione, sia in termini edilizi che urbanistici, d’edifici esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, congiuntamente al cambio di destinazione d’uso conforme alle prescrizioni delle stesse. Per l’applicazione delle presenti norme il concetto di riconversione è assimilabile ad interventi di ristrutturazione edilizia con contestuale cambio di destinazione d’uso degli immobili.
5.
Per manutenzione ordinaria s’intende il complesso degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.
6.
Per interventi di manutenzione straordinaria s’intende: a) le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare. Gli interventi di manutenzione straordinaria, comportanti l’incremento di unità abitative, ricompresi in ambiti territoriali caratterizzati da insufficienza urbanizzativa sono soggetti a PdCc secondo le disposizioni contenute nei singoli ambiti territoriali; b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) le opere e le modifiche di cui alla precedente lettera b), ivi compresa l’apertura di porte o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
7.
Per intervento di restauro e risanamento conservativo s’intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
8.
Per interventi di ristrutturazione edilizia s’intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
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sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 9.
Per interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera f); b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti o di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale; g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. h) gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito.
10.
Per interventi di ristrutturazione urbanistica, s’intendono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
ART. 4
NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI
1.
In tutte le aree destinate all'edificazione (eccettuati i NAF, per i quali valgono le specifiche norme di attuazione allegate al PdR per farne parte integrante e sostanziale) e con esclusione altresì delle aree per le quali venga previsto o richiesto lo studio di un piano attuativo ai sensi del successivo art. 6 è sempre ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e subordinatamente alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni: a) che la destinazione e la tipologia previste nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni specifiche del PdR; b) che il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento del volume preesistente.
2.
Sono vietati i compensi dei parametri preesistenti, con particolare riferimento ai locali interrati, alle autorimesse esterne al fabbricato ed i locali accessori, nonché le parti chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni.
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ART. 5
TUTELA E CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE
1.
In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale o mista, nel caso di nuove costruzioni o di costruzioni d’interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%.
2.
In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale, in caso di nuova costruzione la percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 20%.
3.
Per i piani attuativi, il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all’intera superficie territoriale.
4.
L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostituito con riporto al di sopra delle stesse.
5.
La percentuale del lotto a verde di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo s’intende al netto: a) di qualsiasi superficie pavimentata; b) dei passaggi veicolari; c) delle superfici destinate a parcheggio e/o posto auto (pavimentate e non); d) delle superfici destinate a qualsiasi tipo di deposito.
6.
Le alberature ad alto fusto aventi un diametro superiore a 0,40 m misurato a 1,00 m da terra esistenti nel territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate.
7.
Il Comune potrà consentire, previo rilascio di autorizzazione, il taglio colturale senza l’estirpazione delle ceppaie.
8.
Il Comune potrà consentire, per motivate ragioni, certificate da relazione agronomiche, l'abbattimento d’alberature, a condizione che esse siano sostituite con altre essenze autoctone (secondo quanto previsto dallo studio agronomico comunale), eventualmente da mettere a dimora anche in luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale.
9.
Tutti i tipi d’impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.
10.
In tutte le aree del territorio comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali ad uso pubblico esistenti e di progetto.
11.
Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l’apertura di nuovi percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico.
12.
I percorsi pedonali, pubblici o ad uso pubblico, potranno essere costruiti anche a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza minima deve essere di 1,50 m, salvo casi di comprovata impossibilità.
13.
L’area dei percorsi pedonali pubblici e/o assoggettati all’uso pubblico può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia area edificabile e computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. I percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici ad uso pubblico. I percorsi pedonali realizzati in sede d’edificazione dei singoli interventi potranno essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.
14.
La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali pubblici o assoggettati all’uso pubblico sarà oggetto, eventualmente, d’appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere: a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro integrazione attraverso l’impiego di materiali coerenti; b) la dotazione di adeguati spazi di sosta;
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c)
ART. 6
il rispetto della legislazione vigente, nazionale o regionale, in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche.
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
1.
Ai sensi della L 1150/42 e s.m. e i., della LR 12/05 e s.m. e i., nonché del DPR 380/01 e s. m. e i., il PdR viene attuato nel rispetto delle prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano e/o nelle presenti norme, con le seguenti modalità: a) la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti d’edifici residenziali, commerciali, direzionali e di opere di urbanizzazione preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria superiore a 3,00 mc/mq o un'altezza pari o superiore a 25,00 m, è consentita soltanto dopo l’approvazione di apposito piano attuativo; b) in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del PdR con apposita simbologia identificativa di piani attuativi, ovvero qualora gli specifici articoli normativi del PdR prevedano l’attuazione in subordine alla predisposizione di piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero o permessi di costruire convenzionati si attua esclusivamente mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato; c) i piani attuativi ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la documentazione relativa all’eventuale erogazione di contributi comunitari per l’esercizio dell’attività agricola sui terreni stessi che comportino limitazioni alla trasformazione urbanistica.
2.
In mancanza di detti strumenti, sono consentite esclusivamente opere d’ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione - così come definita al precedente articolo 3, comma 6, lettere b) e c) delle presenti norme -, restauro, risanamento conservativo.
3.
Per tutte le residue aree edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di permessi di costruire (PdC), permessi di costruire convenzionati (PdCc) o denunce d’inizio attività (DIA), nel rispetto delle prescrizioni particolari definite per ogni ambito.
4.
Fatte salve le disposizioni di cui - alle presenti norme; - alle norme per un corretto inserimento paesistico previste nei singoli ambiti del PGT; - alle norme particolari per l’attuazione nei NAF; e comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, dei beni culturali e del paesaggio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo alcuno i seguenti interventi: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o, comunque, che non alterino la sagoma dell’edificio); c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con finalità geognostiche in aree esterne al centro edificato (escluse le attività di ricerca di idrocarburi); d) opere di movimentazione terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) posa in opera di coperture stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola sprovviste di struttura (anche parzialmente) in muratura; f) opere di cui al precedente articolo 3, comma 6, lettera c), delle presenti norme; g) opere temporanee dirette a soddisfare obiettive e contingenti esigenze, da rimuoversi al cessare della necessità e, comunque, entro 90 giorni; h) opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni (nel rispetto del rapporto di verde profondo), compresa la realizzazione di intercapedini completamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i) (ad eccezione dei NAF) installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio d’accumulo esterno;
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l)
attrezzatura di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi d’arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
5.
Degli interventi di cui alle lettere f), g), h), i), l) del precedente comma 4 deve essere, comunque, comunicato l’inizio lavori (anche per via telematica) al Comune allegando, nel caso, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia.
6.
Gli interventi che incidono in modo permanente sugli edifici e sulle loro pertinenze (ed in particolare quanto riportato alle lettere h), i), l) del precedente comma 4) devono in ogni caso rispettare le prescrizioni paesistiche contenute nell’apparato normativo del PGT.
7.
In caso di interventi di cui alla lettera h) del precedente comma 4 all’interno dei NAF devono essere rispettate tutte le disposizioni di cui alle NTA di riferimento, soprattutto per quanto attiene all’uso dei materiali di arredo urbano e pavimentazione.
8.
Per ciò che attiene agli interventi di cui alla lettera i) del precedente comma 4 si rimanda alle specifiche di cui all’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio relativamente alle specifiche per il posizionamento delle strutture tecnologiche.
9.
Relativamente agli interventi di cui al precedente comma 4 l’interessato deve provvedere (nei casi previsti dalla normativa vigente) alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4/06 (convertito con modificazioni dalla L 80/06).
10.
Ai sensi della L.R. 7/2012, art. 19, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall’amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001.
10
ART. 7
ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA'
1.
Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del PdR hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d’arretramento e di rispetto stradale. Dalla sede definitiva della strada si computeranno, comunque, gli arretramenti dell’edificazione previsti dalla legislazione vigente.
2.
Per quanto attiene alla progettazione ed alla realizzazione di spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe pubbliche, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi, circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili, nonché tutta l’edilizia pubblica dovranno rispettare rigorosamente la normativa in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche.
ART. 8
EFFICACIA DELLE NORME NEL PIANO DELLE REGOLE
1.
Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni, con le precisazioni di cui all'articolo 6 delle stesse, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
2.
In caso d’eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.
3.
In caso di contrasto, le presenti norme prevalgono sulle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio locale.
4.
Con specifico riferimento alle aree esterne (extraurbano), sia al perimetro del tessuto consolidato sia ai nuovi ambiti di trasformazione, si precisa la valenza in via prioritaria del PTCP Vigente quale strumento di programmazione sovraordinato (art. 18 LR12/05 e s.m.e i.) rispetto allo strumento di pianificazione comunale.
11
ART. 9
INDICI E PARAMETRI
1.
L'utilizzazione delle aree e l'edificazione negli ambiti del territorio normati dal PdR, anche in relazione alle destinazioni d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri di cui ai seguenti articoli delle presenti norme.
2.
Le disposizioni specifiche relative ai gradi di sensibilità paesistica, di cui ai successivi punti 25.6 e da 40.8 a 40.16 delle presenti norme, integrano le singole norme afferenti ad indici e parametri urbanistici. La Commissione Paesaggio dovrà obbligatoriamente esprimersi per tutti gli interventi riguardanti i NAF e tutti gli interventi ricompresi in classe di sensibilità paesistica 3, 4 e 5.
ART. 10
DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI
10.1
Altezza dei fabbricati (H)
1.
L’altezza di un fabbricato è la distanza in verticale misurata a partire dal punto più basso del piano naturale di campagna, anche modificato ai sensi del successivo comma 2, sia pubblico che privato rilevabile lungo il perimetro del sedime di copertura come definito al punto 10.2, fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio di copertura dei locali anche se non abitabili posti più in alto, o fino alla quota del filo superiore di tamponamento o del colmo di copertura nel caso questo sia posto più in alto per gli edifici industriali, artigianali, commerciali, alberghieri, agricoli.
2.
a)
Il piano naturale di campagna potrà essere modificato realizzando sbancamenti non superiori a 1,50 m, e riporto di terreno fino ad un massimo di 0,50 m, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di 3 a 1.
b)
Il piano naturale di campagna modificato a seguito di progettazione di piani attuativi dovrà essere determinato, in sede d’approvazione del piano stesso, mediante l’individuazione di uno o più punti fissi cui attribuire la quota 0,00 m. Tale piano di riferimento sarà utilizzato nella determinazione delle altezze consentite nei singoli lotti.
3.
Anche in assenza di interventi edilizi, sono espressamente vietate le modificazioni del piano naturale di campagna in sbancamento o riporto che superino l’altezza stabilita al comma precedente; i movimenti terra, nel rispetto del comma 2 del presente punto, potranno essere autorizzati previo ottenimento d’idoneo titolo abilitativo.
4.
Al fine di definire la quota più bassa del terreno modificato o del piano naturale di campagna non si considerano: a) le rampe e le corsie d’accesso a box, vani tecnici e/o accessori interrati aventi larghezza non superiore a 6,00 m, salvo specifiche prescrizioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; b) i cavedi di aerazione e di illuminazione, così come definiti dal regolamento locale d’igiene.
5.
L’altezza di ogni porzione di edificio dovrà essere compresa nello spazio delimitato dal piano naturale di campagna (come definito al precedente comma 2) ed il piano, a questo parallelo, posto ad una distanza pari all’altezza massima prescritta misurata ortogonalmente ai due piani.
6.
Ai fini della determinazione dell'altezza massima viene attribuito ai solai delimitanti i singoli piani l’effettivo spessore risultante dal progetto edilizio.
7.
Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l’imposta ed il colmo.
8.
L’altezza va riferita all'intradosso del solaio nel punto medio tra l'imposta ed il colmo delle falde qualora le falde del tetto rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
12
-
siano impostate in gronda a più di 0,50 m misurato sul paramento interno della parete perimetrale rispetto all’ intradosso dell'ultimo solaio orizzontale; abbiano pendenza superiore al 35%.
9.
Tutti i parametri relativi alle altezze contenuti negli articoli normanti gli ambiti del PdR sono da intendersi quali altezze massime.
10.
Per le costruzioni “a terrazza” o “a gradoni”, l'altezza media di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per ogni singolo "gradone", a condizione che la distanza in proiezione orizzontale tra un fronte e l'altro sia di almeno 12,00 m.
11.
Le costruzioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il numero di due gradoni fuori terra.
12.
Negli edifici con copertura piana non si computano, ai fini della determinazione dell'altezza, i parapetti opachi ed i coronamenti che non superino 1,10 m dall’estradosso dell'ultimo solaio.
13.
In caso di copertura con struttura in legno (travetti ed assito), l’altezza va misurata all’intradosso del dell’assito dell’orditura secondaria.
14.
Potrà essere ammesso il superamento delle altezze di cui ai precedenti commi solo per i volumi tecnici, purché non superino le altezze e le dimensioni obbligatorie in base alle vigenti disposizioni legislative in materia. Detti volumi devono essere progettati coerentemente alla composizione architettonica dell’intera costruzione.
15.
Non sono conteggiati nel computo delle altezze le antenne ed i pali d’infrastrutture radiotelevisive e di radiofrequenza realizzate nel rispetto dei disposti della legislazione specifica di settore.
16.
Nella determinazione dell’altezza viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico, come disciplinato dall’art.2 comma 1 della L.R. del 20 aprile 1995 n.26.
17.
Ai fini della determinazione e del computo delle altezze massime dei capannoni industriali sono conteggiati anche eventuali carriponte a gru.
10.2 1.
Superficie coperta (SC) Per superficie coperta (o copribile) s’intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna come definito al punto 10.1.2 per gli ambiti ricompresi nel tessuto urbano consolidato; per gli ambiti extra urbani per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione anche sottostante il piano di campagna come definito precedentemente. Da quanto sopra è da escludersi: a) piscine e vasche all’aperto; b) (esclusivamente per gli insediamenti produttivi) manufatti di copertura degli ingressi e pensiline di servizio aperte per il ricovero di cicli e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo di 2,00 m) a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq cadauna; c) scale aperte di sicurezza prescritte da normativa vigente; d) balconi, cornicioni, gronde, pensiline aperte a protezione degli ingressi ed elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m; nel caso tali sbalzi siano superiori a tale misura sarà computata l’intera superficie. e) (per gli ambiti a prevalente destinazione produttiva) guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 10,00 mq cadauno; in caso tali manufatti superino la misura di 10,00 mq verrà computata l’intera superficie;
13
f)
gazebo e pergolati entro la misura di 10,00 mq di superficie coperta; in caso di superficie superiore, ai fini della verifica della superficie coperta, sarà conteggiata interamente.
2.
Fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei d’Antica Formazione (così come definiti dagli elaborati grafici del PdR), è consentita la costruzione di pergolati (sia in legno che in ferro) esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che: a) non abbiano altezza massima superiore a 2,50 m; b) interessino una superficie coperta non superiore a 10,00 mq; nel caso tali superfici siano superiori a tale misura sarà computata l’intera superficie; c) abbiano almeno un lato addossato all’edificio principale; d) la superficie opaca della struttura di copertura non sia superiore al 30% della superficie complessiva del pergolato; e) i pilastri del pergolato siano ad almeno 3,00 m dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante; f) non prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti che occupino più di due lati.
3.
Fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei d’Antica Formazione (così come definiti dagli elaborati grafici del PdR), è consentita la costruzione di gazebo non computabili ai fini della determinazione della superficie coperta a condizione che: a) non abbiano altezza superiore a 2,50 m; b) interessino una superficie coperta non superiore a 10,00 mq, nel caso tali superfici siano superiori a tale misura sarà computata l’intera superficie; c) la struttura sia posta ad almeno 3,00 m dai confini di proprietà; d) non prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti che occupino più di due lati; e) la copertura sia costituita da teli amovibili.
10.3 1.
Volume Viene determinato dal prodotto tra la slp (determinata ai sensi del punto 10.4 del presente articolo) e l'altezza di interpiano effettiva (è la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio, per l’ultimo piano è misurata tra il piano di calpestio e l’intradosso del solaio, per il piano terra è la distanza tra il piano naturale di campagna e il piano di calpestio del primo piano, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.4 comma 2 lettera k)) per ogni piano abitabile (o agibile per attività direzionali, commerciali e ricettive) e, comunque, per ogni piano fuori terra. In caso di ultimo piano abitabile o agibile l’altezza del piano deve essere misurata all’intradosso dell’ultimo solaio o conformemente al comma 7 del precedente punto 10.1. Nella determinazione del volume viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.
10.4
Superficie lorda di pavimento (slp)
1.
Per superficie lorda di pavimento s’intende la somma delle superfici dei singoli piani, compresi ammezzati e soppalchi, al lordo delle murature. Nella determinazione della slp viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.
2.
Non sono conteggiati nel computo delle slp rilevanti al fine della verifica degli indici di zona o delle potenzialità edificatorie consentite: a)
14
i vani interrati di pertinenza alla residenza (cantine, lavanderie, servizi igienici, ripostigli, autorimesse e spazi di distribuzione ed impianti tecnici), per la sola parte sottostante alla proiezione orizzontale del massimo ingombro della costruzione, aventi un’altezza netta interna non superiore a 2,50 m; i vani d’altezza superiore a 2,50 m devono essere computati volumetricamente per intero, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli stessi;
b)
c) d)
e)
f)
g) h)
i)
j)
k)
l)
m) n)
10.5 1.
i coronamenti degli edifici ed i volumi tecnici collocati al di sopra delle altezze massime calcolate conformemente alle presenti norme. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono esclusivamente quanto necessario al funzionamento degli impinati tecnici degli edifici (impianti termici o di condizionamento, impianti elettrici ed idrici, ascensori e montacarichi, scale di sicurezza). Non sono considerati volumi tecnici tutti quei locali atti ad ospitare apparecchiature di servizio all’attività produttiva, che devono sottostare alle previsioni planivolumetriche di zona; le autorimesse interrate ai sensi della LR 12/05 e s. m. e i., articolo 66 e seguenti; fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei d’Antica Formazione (così come definiti dagli elaborati grafici del PdR), i portici e gli spazi aperti collocati al piano terra asserviti all’uso pubblico; fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei d’Antica Formazione (così come definiti dagli elaborati grafici del PdR), i portici e le logge aperti almeno sul 50% del loro perimetro aventi superficie di calpestio inferiore al 20% della slp degli alloggi ovvero delle slp a destinazione turistico-ricettiva, commerciale, direzionale (la percentuale dovrà essere verificata sull’intero edificio), non costituenti autonomo fabbricato; i magazzini o i depositi interrati, sottostanti la proiezione orizzontale del massimo ingombro fuori terra dell'edificio, con destinazione commerciale e produttiva, purché privi d’autonomia funzionale e a servizio delle attività poste ai piani superiori degli stesse e con essi collegati funzionalmente, anche mediante percorsi interni, e che non comportino una permanenza (anche temporanea) di persone ed aventi un’altezza netta interna non superiore a 3,00 m; i fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto secondarie; manufatti di copertura degli ingressi e per i soli ambiti produttivi pensiline di servizio aperte per il ricovero di cicli e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo di 2,00 m) a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq cadauna; balconi, cornicioni, gronde, pensiline ed elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m; nel caso tali sbalzi siano superiori a tale misura sarà computata l’intera superficie; (per gli ambiti a prevalente destinazione produttiva) guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 10,00 mq cadauno; in caso tali manufatti superino la misura di 10,00 mq verrà computata l’intera superficie; i vani seminterrati di pertinenza alla residenza (cantine, lavanderie, servizi igienici, ripostigli, autorimesse e spazi di distribuzione ed impianti tecnici), per la sola parte sottostante alla proiezione orizzontale del massimo ingombro della costruzione, aventi un’altezza netta interna non superiore a 2,50 m con una sporgenza del piano di calpestio del piano rialzato rispetto al Piano di Campagna non superiore ad 1,00 m; i vani d’altezza superiore a 2,50 m, o con sporgenza superiore ad 1,00 m, devono essere computati volumetricamente per intero, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli stessi. i sottotetti praticabili, qualora abbiano altezza minima utile inferiore o uguale a 0,50 m ed altezza massima utile inferiore o uguale a 2,40 m (dovranno sussistere entrambe le condizioni); le scale aperte di sicurezza imposte da normativa e legislazione vigente; gazebo e pergolati entro la misura di 10,00 mq di superficie coperta; in caso di superficie superiore, ai fini della verifica della superficie lorda di pavimento, sarà conteggiata interamente. Distacco fra gli edifici
E’ la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo ingombro dell’edificio è quello sovrastante il piano naturale di campagna ovvero il piano sistemato conformemente al punto 10.1, comma 2, del presente articolo. Tale norma si applica anche in caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 10,00 m, salvo convenzione tra le parti confinanti per edificazione in aderenza.
15
2.
Non sono considerati distacchi: a) i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a 4,00 m e se la stessa non supera i 2/3 della larghezza; b) i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m; gli sbalzi di qualsiasi genere con dimensioni superiori a 1,50 m andranno computati per intero; c) le pensiline di servizio alle attività produttive aperte per ricovero di cicli e motocicli con sbalzo massimo di 2,00 m, a condizione che non superino una superficie coperta di 10,00 mq cadauna; d) le scale aperte di sicurezza imposte da normative e legislazione vigente.
3.
La presente norma non si applica in caso d’interventi assoggettabili a piano attuativo, con previsione plani volumetrica, ai sensi dell'articolo 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444.
4.
Non sono considerate, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici.
5.
Nella determinazione del distacco viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.
10.6
Distanza dai confini
1.
E' la distanza minima misurata a raggio in proiezione orizzontale dalla superficie coperta edificata fuori terra ed entro terra (come definita al punto 10.2 del presente articolo) rispetto al piano naturale di campagna (ovvero il piano sistemato conformemente al punto 10.1, comma 2, del presente articolo) comprensivo di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche, sia esistenti che previste dal Piano dei Servizi. Nella verifica della distanza dei confini dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto.
2.
Non sono considerate, nella determinazione delle distanze dai confini, le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione, i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m, le piscine (se realizzate a livello del piano naturale di campagna ovvero del piano sistemato conformemente al punto 10.1, comma 2, del presente articolo). Le piscine dovranno rispettare una distanza minima dai confini di 3,00 m, misurati dai bordi della vasca.
3.
Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme, dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) mantenimento del distacco tra gli edifici di cui al punto 10.5 del presente articolo; b) stipula d’apposita convenzione registrata e trascritta tra le parti confinanti.
4.
Nella determinazione delle distanze viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.
10.7
Arretramento dalle strade
1.
E' la distanza minima, misurata a raggio, dal ciglio stradale in proiezione orizzontale della superficie edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli aggetti fino a 1,50 m. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di piano e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell’Ente gestore, anche qualora utilizzati da privati.
2.
Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui si sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l’assoggettamento all’uso pubblico.
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3.
Le distanze minime previste per ciascun ambito in conformità al DPR 26 aprile 1993, n. 147, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole del PdR, ovvero quelli stabiliti in sede di piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo delle nuove strade.
4.
Non sono computate, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, le cabine elettriche.
5.
Nella determinazione degli arretramenti viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.
10.8
Superficie fondiaria (SF)
1.
Per area o superficie fondiaria deve intendersi l'area risultante da rilievo topografico contenente i tipi di misura continua e contigua di pertinenza della costruzione, compresa l'eventuale fascia di rispetto delle strade non evidenziata con specifica rappresentazione grafica e con esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche ovvero asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste nel PdR o derivanti da obblighi di convenzione urbanistica relativa all’approvazione di piani attuativi. Per area di pertinenza s’intende la superficie risultante dal rapporto tra il volume ovvero la slp esistenti di un edificio e l’indice urbanistico prescritto per l’ambito in cui è inserito l’edificio stesso.
2.
In sede di rilascio del titolo abilitativo, possono essere computate, al fine del calcolo del peso insediativo, le aree edificabili non vincolate a destinazione pubblica dal PdS, che i proprietari cedono in proprietà o assoggettano all'uso pubblico al Comune per opere di urbanizzazione e servizi d’interesse collettivo.
3.
Sono irrilevanti le alienazioni successive all’entrata in vigore delle presenti norme che riducano la superficie di pertinenza degli edifici esistenti nel rispetto degli indici urbanistici previsti in ogni singolo ambito. Superficie territoriale (ST)
10.9 1.
Per superficie territoriale s’intende la superficie risultante da rilievo topografico contenente i tipi di misura dei comparti individuati con apposito perimetro nelle tavole grafiche del PdR.
2.
A tale superficie, escludendo le sedi stradali pubbliche comprese nel perimetro, andrà applicato l'indice territoriale per ottenere il peso insediativo massimo ammissibile, sia in termini volumetrici che in termini di slp.
10.10 1.
Superficie utile (SU)
La superficie utile deve essere computata conformemente alle disposizioni di cui al DM 10 maggio 1977, n. 801, e s.m. e i., così come specificata nei successivi decreti ministeriali, delibere e circolari regionali vigenti al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi.
ART. 11
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI
1.
Ai sensi dell’articolo 63, comma 1bis, LR 12/05 e s. m. e i., si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
2.
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle presenti norme. Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo; ad eccezione di quanto di seguito prescritto dal presente articolo, esso è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui alle presenti norme.
3.
In applicazione dell’articolo 65, comma 1, LR 12/05 e s. m. e i., sono esclusi dall’applicazione dei disposti di cui alla LR 12/05 e s. m. e i., articoli 63 e 64, gli ambiti di seguito elencati: a) Nuclei d’Antica Formazione;
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b) c) d) e) f)
ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia a blocco edilizio isolato; aree libere da edificare con destinazione residenziale con tipologia singola e/o binata; aree agricole di salvaguardia; aree di salvaguardia; ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
4.
Ad esclusione degli ambiti di cui al precedente comma, il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti è consentito negli edifici con funzione residenziale per almeno il 25% della slp complessiva: a) esistenti alla data del 31/12/05; ovvero: b) assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31/12/05 ovvero sulla base di denunce d’inizio attività presentate entro il 01/12/05; non sono considerati tali gli edifici che saranno oggetto di totale demolizione e ricostruzione contestuali all’utilizzo d’eventuali ampliamenti consentiti dalle presenti norme; ovvero: c) realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31/12/05 ovvero sulla base di denunce d’inizio attività presentate successivamente al 01/12/05 decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell’agibilità (anche per silenzio assenso); ovvero: d) serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria, ovvero in presenza d’impegno a realizzare le stesse contestualmente alla realizzazione dell’intervento ed entro la data di fine lavori; e) purché sia garantita, per ogni singola unità immobiliare, l’altezza media ponderale di 2,40 m calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto avente altezza superiore a 1,50 m per la relativa superficie; f) nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al vigente regolamento igienico-sanitario; g) nel rispetto dei requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche; h) esclusivamente nei casi in cui il progetto preveda idonee opere d’isolamento termico conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché nelle normative regionali e nazionali.
5.
Salvo divieti specifici previsti dalle presenti norme, gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possono prevedere l’apertura di finestre, lucernari, abbaini, terrazzi.
6.
Nel rispetto dei limiti di altezza prescritti dalle presenti norme ed esclusivamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 4, lettera e) del presente articolo gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possono comportare modificazioni delle altezze di colmo e gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde conformemente a quanto disposto dall’articolo 64 della LR 12/05 e s.m. e i.. In ogni caso dovrà essere rispettato il distacco tra gli edifici come normato al precedente articolo 10.5. Nei casi in cui i limiti posti dalla stessa L.R. e dalla disciplina specifica degli ambiti non consentano modificazioni delle altezze di colmo e gronda, la vigente normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti potrà comunque essere applicata senza che l’intervento comporti il sovralzo delle coperture esistenti, quindi nel rispetto dei limiti di altezza prescritti per ciascun ambito dalle presenti norme.
7.
Gli interventi che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale. Il giudizio è reso dalla commissione del paesaggio di cui all’articolo 81 della LR 12/05 e s. m. e i. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.
8.
Qualora gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, è fatto obbligo il reperimento di parcheggi pertinenziali ai sensi della LR 12/05 e s. m. e i., articolo 66 e seguenti, nel rispetto del parametro quantitativo minimo di 1,00
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mq ogni 10,00 mc di volumetria resa abitabile e, comunque, non dovrà essere superata la superficie di 25,00 mq ogni nuova unità immobiliare. 9.
Per i parcheggi pertinenziali di cui al precedente comma deve essere garantito il rapporto di pertinenza mediante trascrizione di atto da registrarsi nei registri immobiliari.
10.
Qualora venga dimostrata l’impossibilità di reperire quanto stabilito nella misura minima dal precedente comma 8, gli interventi edilizi volti al recupero dei sottotetti sono consentiti previo versamento a favore del Comune della somma pari al costo di base di costruzione per metro quadro di spazi a parcheggio da reperire, salvo quanto stabilito dall’articolo 64, comma 4, LR 12/05 e s. m. e i..
11.
I volumi di sottotetto già oggetto di recupero ai fini abitativi ai sensi della LR 15/96 ovvero del titolo IV, capo I, della LR 12/05 e s. m. e i. non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei 10 anni successivi al conseguimento dell’agibilità.
12.
Per l’onerosità di questi interventi si rimanda a quanto previsto al titolo IV, capo I, della LR 12/05 e s. m. e i..
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ART. 12
DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI
1.
Ogni intervento edilizio tendente al recupero e/o alla realizzazione di nuovi edifici con destinazione anche parzialmente residenziale, sia che si tratti di ristrutturazione e/o ampliamenti di edifici esistenti che di nuovi edifici in qualsiasi ambito di trasformazione, dovrà prevedere una quota di alloggi di superficie utile non inferiore a 65,00 mq da calcolarsi sull’intero edificio.
2.
In attuazione di titolo abilitativo la quota di cui al precedente comma, arrotondata per difetto, dovrà essere garantita nel 80% del numero delle unità abitative previste (il restante 20% potrà avere dimensioni inferiori). La presente norma non si applica: a) in casi d’interventi d’edilizia residenziale pubblica (ERP); b) per interventi di ristrutturazione o ampliamento d’edifici esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT nel caso si recuperi o si realizzi un numero complessivo d’unità abitative non superiore a tre.
3.
La determinazione del numero di alloggi da realizzare conformemente alla presente norma dovrà essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto risultante dal numero complessivo degli alloggi previsti nell’intervento per la quota dell’80%.
4.
La superficie utile di cui al precedente comma 1 sarà conteggiata conformemente alle prescrizioni di cui al DM 801/77 e s.m. e i. e alla legislazione regionale vigente.
20
ART. 13
DEFINIZIONE DEGLI INDICI
13.1
Indice territoriale (IT)
1.
L'indice territoriale è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie territoriale (come definita ai sensi del precedente articolo 10, punto 10.9) attraverso l’applicazione del quale si ottiene il volume massimo costruibile sul comparto (definito ai sensi del precedente articolo 10, punto 10.3).
2.
L'indice si applica: a) nei casi in cui l'intervento edilizio autorizzabile con permesso di costruire debba essere preceduto obbligatoriamente da un piano attuativo; b) nei casi in cui l'intervento edilizio sia autorizzabile con permesso di costruire convenzionato.
13.2
Indice fondiario (IF)
1.
L’indice fondiario è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria (come definita ai sensi del precedente articolo 10, punto 10.8) attraverso l’applicazione del quale si ottiene il volume massimo costruibile sul lotto (definito ai sensi del precedente articolo 10, punto 10.3).
2.
Tale indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile in sede di rilascio di singoli permessi di costruire.
3.
Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quello costituito da edifici già esistenti dimostrato con specifico rilievo e computato conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 10, punto 10.3.
4.
Qualora venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio costruito e resta vincolata alla non edificazione (sino alla sostituzione del volume realizzato ovvero all'eventuale aumento degli indici di piano) in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare.
13.3 1.
13.4 1.
13.5 1.
13.6 1.
Indice fondiario aggiuntivo al volume preesistente E’ il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria attraverso l’applicazione del quale si ottiene il volume massimo costruibile aggiuntivo al valore del volume edificato preesistente. L’indice fondiario aggiuntivo è un parametro fisso ed indipendente dalla quantità e destinazione d’uso dell’edificato preesistente sul lotto alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Indice di utilizzazione fondiaria (UF) E’ il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie fondiaria attraverso l’applicazione del quale si ottiene la slp massima insediabile con permesso di costruire, semplice o convenzionato. Indice di utilizzazione territoriale (UT) E’ il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie territoriale attraverso l’applicazione del quale si ottiene la slp massima insediabile in un comparto di piano attuativo. Indice o rapporto di copertura (RC) E' il rapporto fra la superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto edificabile corrispondente o la superficie territoriale di un comparto di piano attuativo.
21
2.
13.7 1.
13.8
Nel computo del rapporto di copertura realizzabile sul lotto dovrà essere conteggiata anche la superficie coperta di edifici che s’intende conservare. Volume predeterminato E’ il valore assoluto di volume, come definito all’art. 10, punto 10.3, eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o territoriale cui è riferito. Utilizzazione predeterminata
1.
E’ il valore assoluto di slp, come definita all’articolo 10, punto 10.4, eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto.
2.
Tale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o territoriale cui viene riferito.
13.9 1.
13.10
Copertura predeterminata E’ il valore assoluto di superficie coperta, come definita all’articolo 10, punto 10.2, per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o superficie territoriale cui viene riferito. Incremento nei lotti saturi
1.
Si intendono saturi i lotti in cui, alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, il rapporto fra i valori edificati (volume, slp, SC) e la superficie fondiaria determina un indice maggiore o uguale a quello definito per l’ambito di piano.
2
Nel caso gli indici prevedano pluralità di parametri di incremento nei lotti saturi (volume, slp, SC) l'intervento d'ampliamento deve rispettare il limite massimo di tutte le percentuali di maggiorazione.
13.11 1.
13.12
Valori/parametri preesistenti Nelle presenti NTA, il richiamo a valori e/o parametri preesistenti si riferisce all’effettiva consistenza dei fabbricati già edificati alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Qualora richiamati, tali valori si devono intendere relativi ad altezza massima, slp complessiva (o volume, esclusivamente nel caso di edifici o locali residenziali), superficie coperta dell’edificio rilevato alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria
1.
La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I) comprende tutte le superfici riservate all’esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 3 dell’articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.: a) strade; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; g) pubblica illuminazione; h) spazi di verde attrezzato.
2.
Queste aree, oltre ad essere asservite all'uso pubblico o cedute alla Pubblica Amministrazione, potranno essere gravate da servitù prediali.
22
13.13 1.
13.14 1.
13.15
Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (OOUU II) comprende tutte le superfici riservate all’esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 4 dell’articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; c) mercati di quartiere; d) presidi per la sicurezza pubblica; e) delegazioni comunali; f) chiese e altri edifici religiosi; g) impianti sportivi di quartiere; h) aree verdi di quartiere; i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006; l) cimiteri. Volumi di edifici di carattere produttivo Ai fini della definizione del calcolo delle superfici da destinare a parcheggio pertinenziale ai sensi della L 24 marzo 1989, n. 122, e dell’articolo 66 della LR 12/05 e s. m. e i., i volumi di nuovi edifici a destinazione artigianale, industriale, direzionale e commerciale, sono definiti dal prodotto tra la superficie lorda di pavimento e l’altezza teorica di 3,00 m. Permesso di costruire convenzionato (PdCc)
1.
Il permesso di costruire convenzionato (PdCc) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati nei singoli ambiti del PdR ai sensi del DPR 380/01, articoli dal 11 al 15, e dagli articoli 10 e 36, comma 2, della LR 12/05 e s. m. e i..
2.
Alla domanda di permesso di costruire (o alla presentazione di denuncia di inizio attività) deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto previsto dall’articolo 46 della LR 12/05 e s. m. e i..
3.
La convenzione urbanistica dovrà recepire le indicazioni dell’Ufficio Tecnico in applicazione degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, che verranno periodicamente determinati dalla stessa contestualmente ai valori di monetizzazione dei servizi pubblici e comunicati al responsabile dell’UTC. I valori di monetizzazione potranno essere univoci ovvero diversificati per settori del territorio comunale e/o per destinazione dell’intervento. Nelle more della formulazione da parte della Giunta Comunale di tali indirizzi, la stessa provvederà a fornirne di operativi di volta in volta per ogni singolo caso sottopostole dal responsabile dell’UTC.
4.
Gli indirizzi di cui al precedente comma 3 stabiliranno gli obiettivi per il completamento del sistema dei servizi pubblici comunali in attuazione degli interventi non specificamente programmati (per localizzazione e/o tipologia) dal PdS del PGT, sulla base di carenze urbanizzative rilevate o necessità legate al progetto urbano del Comune, da scomputarsi parzialmente o totalmente dalla monetizzazione delle quote dovute come servizi pubblici e/o servizi pubblici di qualità.
5.
Qualora l’entità dell’intervento e le destinazioni di uso previste consentano una totale monetizzazione delle quote per servizi pubblici dovute e non si preveda l’esecuzione di opere pubbliche, in presenza degli indirizzi di cui al precedente comma 3 forniti dall’Amministrazione Comunale, la convenzione potrà essere sostituita da un atto unilaterale d’obbligo, da allegare alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire.
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13.16 1
Parcheggi ai sensi dell’articolo 9 della L 122/89 La deroga agli strumenti urbanistici per le autorimesse ai sensi dell’articolo 9 della L 122/89, fatti salvi espressi divieti riportati nelle presenti norme, potrà essere applicata esclusivamente nel sottosuolo degli immobili ed al piano terra dei fabbricati, residenziali e non, già esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT e comunque anche in misura eccedente 1,00 mq ogni 10,00 mc, includendo nel computo le autorimesse esistenti, come disciplinato dall’art. 69 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.
ART. 14
CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI
14.1
Verifica delle urbanizzazioni ai fini del rilascio del permesso di costruire
1.
Qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, in relazione ad una situazione di grave insufficienza urbanizzativa accertata dai propri organi tecnici, in sede di rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista la cessione gratuita d’aree per urbanizzazioni e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dalle tabelle comunali. In tale caso il concessionario dovrà presentare preventivamente un progetto unitario d’adeguamento urbanizzativo, sulla scorta del quale s’impegni, entro il triennio, ad eseguire tutte le opere necessarie.
2.
Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all’attuazione d’interventi edilizi, la realizzazione d’idonee opere di fognatura ed i reflui dovranno confluire nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3.
Quanto di cui ai precedenti commi è da intendersi prescrittivo salvo dimostrata ed accertata autosufficienza urbanizzativa dell’edificio oggetto di titolo abilitativo.
14.2
Definizione di grave insufficienza urbanizzativa
1.
Costituisce grave insufficienza urbanizzativa (all’interno del centro abitato) l’insufficienza di almeno due delle seguenti infrastrutture specifiche: a) acquedotto; b) fognatura; c) rete energia elettrica; d) rete del gas.
14.3
Grave insufficienza della rete stradale
1.
S’intende l’esistenza di una rete stradale di larghezza inferiore a 6,00 m, comprensiva di marciapiede di larghezza pari a 1,50 m, salvo comprovata impossibilità di adeguamento della sezione stradale stessa e ad esclusione degli ambiti appartenenti ai Nuclei d’Antica Formazione. Dette insufficienze costituiscono il presupposto per il diniego del titolo abilitativo, salvo impegno da parte dell’istante di eseguire le opere mancanti per la sola porzione di lotto costituente il fronte strada all’interno del tessuto urbano consolidato definito dal PGT. All’esterno del tessuto urbano consolidato l’Ufficio Tecnico Comunale valuterà la funzionalità della viabilità esistente, emanando eventuali prescrizioni d’adeguamento.
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ART. 15
USI DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI
15.1
Usi del territorio
1.
15.2 1.
15.3 1.
Per usi del territorio e degli edifici compatibili con le destinazioni consentite dalle presenti norme, s’intendono le opere edilizie o le modificazioni dei suoli previste o consentite nei diversi ambiti del PdR. Destinazioni Per usi o destinazioni esistenti, s’intendono quelli cui sono adibiti i complessi edilizi con le relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate. Al fine del riconoscimento delle destinazioni d’uso esistenti, si fa riferimento alle classificazioni catastali in atto precedentemente all’adozione del piano avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008, per gli edifici che non siano stati oggetto di titolo abilitativo; per gli edifici costruiti con titolo abilitativo vale la destinazione d’uso indicata nello stesso. Per gli edifici non accatastati dovrà essere prodotta un’autocertificazione da parte del proprietario attestante le destinazioni d’uso. Elenco delle destinazioni d’uso RESIDENZA 1a: residenza extra agricola Sono le costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). Le strutture residenziali di nuova costruzione possono essere ubicate in ambiti territoriali specificamente destinati a tale uso ovvero in altri ambiti come residenze di servizio, fatte salve, nel rispetto delle presenti norme di attuazione, le edificazioni residenziali esistenti con i relativi potenziali ampliamenti ed espansioni previsti dalle presenti norme. 1b: residenza agricola Sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la propria attività nell’ambito di un’azienda agricola. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). Tale qualificazione spetta soltanto a nuove edificazioni nelle aree agricole ovvero agli edifici ivi esistenti espressamente individuati e riconosciuti. Non è consentito l’insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la contestuale realizzazione d’edifici a destinazione agricola produttiva. La slp di ciascuna residenza non potrà superare i 120,00 mq e dovrà rispettare i disposti di cui all’articolo 9 del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella L 26 febbraio 1994, n. 133, e s.m. e i.. 1c: residenza extra agricola in aree agricole, etc. (ambiti extraurbani) Sono gli alloggi di coloro che non prestano la propria attività nell’ambito d’aziende agricole anche se l’edificio che li ricomprende è collocato in area agricola (produttiva o di salvaguardia, ovvero in area di salvaguardia e – comunque – nelle aree extraurbane appositamente previste dalle tavole grafiche del PGT), ma espressamente riconosciuto come non adibito all’uso agricolo. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). 1d: residenza di servizio Sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell’ambito d’aziende produttive, commerciali-direzionali, turistico-ricettive. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). Gli alloggi devono avere vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto con gli immobili delle attività non residenziali di cui sono pertinenza.
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1e: residenza non riconosciuta negli ambiti di piano Sono gli edifici destinati, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi non pertinenziali ad alcuna attività produttiva o commerciale e ricompresi in ambiti di piano non destinati prevalentemente alla residenza. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). 2.
TURISMO 2a: alberghi (hotel) Aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si definiscono alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere. Con la destinazione 2a le presenti norme – ai sensi della LR 15/07 – assimilano le seguenti sottocategorie. Villaggio albergo Albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti. Albergo meublé (o garnì) Albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante. Albergo – dimora storica Albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle (secondo gli allegati A e B della LR 15/07). Albergo – centro benessere Albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle (secondo gli allegati A e B della LR 15/07). 2b: residenze turistico-alberghiere (RTA) Aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si definiscono residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Per le residenze turistico alberghiere la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni. 2c: motel Albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10% nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio. 2d: villaggi turistici Aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. I villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al 30% della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze. 2e: campeggi Aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in
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misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. I campeggi all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al 30% della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze. 2f: aree di sosta Aziende ricettive all'aria aperta riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzate dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. La sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Ai sensi della LR 15/07 rientrano fra le attività ricettive non alberghiere le case ed appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast. Si intendono per case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale (ovvero qualora il soggetto abbia la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale) ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case ed appartamenti per vacanze devono rispettare quanto disposto dall’articolo 44 della LR 15/07. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla LR 15/07 non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. Si intendono per bed & breakfast le attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. Per l’esercizio dell’attività devono essere rispettate, in particolare, le prescrizioni di cui all’articolo 45 della LR 15/07. Le case ed appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast sono ammesse in tutto il territorio comunale (ad eccezione degli ambiti territoriali artigianali/industriali) nell’ambito di edifici a destinazione esclusivamente residenziale urbanisticamente conformi alle previsioni di piano (ad eccezione di edifici preesistenti in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica ovvero gravati da qualsivoglia ulteriore vincolo che pregiudichi l’incolumità delle persone). Tali attività ricettive non alberghiere sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della L 241/90. Il loro esercizio è subordinato all’ottemperanza di quanto disposto dalla sezione VI del titolo III, capo I, della LR 15/07. 3.
DIREZIONALE 3a: complessi per uffici Sono le attività inerenti alla produzione di servizi svolte in organismi edilizi (autonomi e non), ovvero fisicamente disgiunte da complessi produttivi correlati. Tali attività consociate in unità tipologiche a prevalente destinazione direzionale consistono in uffici, studi professionali, ambulatori, etc., a carattere privato; le banche e le sedi d’attività finanziarie d’interesse generale, di qualunque dimensione, s’intendono comprese nella tipologia di cui al presente comma. 3b: studi professionali Sono le attività inerenti alla produzione di servizi, rivolti sia alle persone che alle imprese, a basso concorso di pubblico. Pur senza definire una specifica soglia dimensionale, soddisfano il requisito singole unità immobiliari costituenti parte di unità tipologiche polifunzionali, caratterizzate dal frazionamento delle singole destinazioni d’uso. 3c: uffici complementari ad altre attività Sono le attività direzionali connesse e complementari allo svolgimento d’attività produttive o commerciali costituendone una specifica pertinenzialità che dovrà essere obbligatoriamente riconosciuta con vincolo registrato e trascritto.
4.
COMMERCIALE 4a: esercizi di vicinato
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1.
2.
Esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a: a) 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; b) 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. I centri di telefonia in sede fissa sono assimilabili agli esercizi di vicinato e, pertanto, sono ammessi nelle zone a destinazione urbanistica compatibile per la destinazione in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 98bis della LR 12/05 e s. m. e i., ad esclusione di quanto compreso nei Nuclei di Antica Formazione e degli ambiti territoriali a prevalente destinazione produttiva, così come delimitati dal PdR. Per i centri di telefonia in sede fissa valgono le seguenti disposizioni: a) un centro di nuovo insediamento deve distare da un altro almeno 1.000,00 metri da misurarsi considerandone la distanza in linea d’aria; b) in deroga a quanto previsto dalle presenti norme al punto 2 degli articoli inerenti gli ambiti tipologici, qualora sia ammessa la destinazione d’uso “4a esercizi di vicinato”, devono essere obbligatoriamente reperiti per ogni attività parcheggi pubblici per un minimo di 10 posti auto. Nel caso di accertata impossibilità di reperimento di tale dotazione minima, deve essere accertata la presenza di un parcheggio pubblico di almeno 10 posti auto in un raggio di 50,00 m dal centro di telefonia; c) deve essere rispettato quanto previsto dalla LR 6/06 e s. m. e i., nonché quanto prescritto dal regolamento locale d’igiene vigente; d) i centri di telefonia in sede fissa sono ammessi sul territorio comunale nel numero di uno ogni 7.000 abitanti.
4b: media distribuzione di vendita Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq. 4c: grande distribuzione di vendita Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (1.500 mq). 4d: centro commerciale Il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per i seguenti elementi: a) unicità della struttura o dell'insediamento commerciale; b) destinazione specifica o prevalente della struttura; c) spazi di servizio gestiti unitariamente; d) infrastrutture comuni. Si richiamano, a titolo esemplificativo, come rientranti nella definizione sopra richiamata i seguenti casi: 1) insediamento commerciale costituito da un solo edificio, comprendente anche eventuali spazi pedonali, con accessibilità ad un insieme d’esercizi commerciali al dettaglio integrati da attività paracommerciali e di servizio; 2) insediamento commerciale costituito da un’aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato, con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso; 3) insediamento commerciale costituito da un’aggregazione, in aree commerciali contigue, di più edifici che per la loro particolare localizzazione lungo il medesimo asse viario o in zone determinate del territorio comunale si configurano come parchi commerciali. Si considera parco commerciale un insieme di almeno due medie o grandi strutture ubicate in aree contigue, sul medesimo asse viario e con un sistema d’accessibilità comune; 4) insediamento concepito ed organizzato per assolvere ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato l'immobile superiore al 20% della slp. Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, qualunque sia la formula o la dizione commerciale (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e similari) adottata dal promotore o dal titolare in sede d’esame della domanda, tenendo anche conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati.
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Non è considerato centro commerciale l’insieme degli esercizi e d’altre attività di servizio che s’affacciano su vie e piazze pubbliche, compresi i mercati su aree pubbliche, comprese piazze e strade pubbliche previste da convenzione urbanistica allegata al piano attuativo. 4e: autosaloni ed esposizioni merceologiche La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/8 della slp. 4f: pubblici esercizi I pubblici esercizi comprendono gli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, bevande e prodotti di gastronomia in genere. Sono pubblici esercizi i ristoranti, le trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie, i bar, i pub, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e tutte le ulteriori attività similari. Rientrano altresì nella categoria quegli esercizi la cui somministrazione di alimenti e/o bevande avviene congiuntamente con attività d’intrattenimento e svago con funzione accessoria (sale da ballo, da giuoco, etc., annesse ad esercizi pubblici fra quelli elencati precedentemente).
4g: distributori di carburante Le attrezzature inerenti alla vendita al minuto del carburante con le relative strutture pertinenziali (di carattere non prevalente) quali bar, officine, autolavaggi, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali e di servizio agli utenti. 5.
PRODUTTIVO 5a: produttivo extra agricolo in aree extraurbane Sono le strutture e gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva collocati in area agricola, anche di salvaguardia paesistica e/o ambientale, ma espressamente riconosciuti come non adibiti all’uso agricolo. 5b: artigianato di servizio Comprende tutte le attività produttive di servizio non moleste per emanazione di qualunque tipo e si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita ovvero per il carattere ristretto del proprio mercato. Nella destinazione, sono compresi gli uffici amministrativi della ditta. L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la realizzazione di specifiche strutture edili autonome incompatibili con le caratteristiche di decoro dei NAF e dei quartieri residenziali esterni. Rientrano nell’artigianato di servizio attività come palestre private, centri estetici, ecc.. 5c: attività non riconosciuta negli ambiti di piano Sono gli edifici destinati ad usi produttivi non di servizio e ricompresi negli ambiti di piano non destinati in modo prevalente alle attività produttive artigianali ed industriali. 5d: artigianato e industria 1) Sono comprese nell’industria e nell’artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e recupero. Inoltre, si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici amministrativi della ditta ed i depositi funzionali alle predette attività, ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. 2) Sono altresì comprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri, nonché il commercio all’ingrosso. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di cui all’art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.114, non si applica alla vendita dei seguenti prodotti: - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; - materiale elettrico; - colori e vernici, carte da parati; - ferramenta ed utensileria; - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
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- articoli per riscaldamento; - strumenti scientifici e di misura; - macchine per ufficio; - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi; - combustibili; - materiali per l’edilizia; - legnami. La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al presente comma, è calcolata nella misura di 1/2 della slp complessivamente utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle elencate al presente comma, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 31 marzo 1998 n.114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. 5e: depositi a cielo aperto Sono essenzialmente costituiti da aree libere, con fondo sistemato secondo circostanza o prescrizioni di legge, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all’interscambio degli stessi e comunque secondo le specifiche prescrizioni ed indicazioni di ASL e ARPA competenti. 6.
AGRICOLO 6a: depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola Sono fabbricati adibiti al rimessaggio di macchine agricole ed allo stoccaggio di materie e prodotti connessi all’attività, nonché le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione aziendale. 6b: allevamenti zootecnici famigliari Ai sensi della DGR 6/34964 del 6 marzo 1998 per allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi in totale per le varie specie di piccoli animali da cortile e purché non ospitino più di una tonnellata di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini, etc.) con un massimo di tre tonnellate di peso vivo. 6c: allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione Sono le strutture destinate alla stabulazione d’animali aventi il seguente numero di capi: a) bovini (tranne vitelli e carne bianca), equini: numero massimo 200 capi e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai 900,00 q; b) ovini, caprini: numero massimo 250 capi e, comunque, con peso vivo massimo ammissibile non superiore ai 100,00 q; c) suini, vitelli a carne bianca: numero massimo di 70 capi e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai 100,00 q; d) conigli: numero massimo allevabile 2.500 capi e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai 100,00 q; e) polli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi: numero massimo 2.500 capi e, comunque, con un peso vivo massimo non superiore ai 100,00 q; f) allevamenti e pensioni di cani con numero massimo di 10 capi. 6d: allevamenti zootecnici oltre il limite della stabulazione di cui al punto 6c Sono le strutture destinate alla stabulazione di bovini, ovini, equini, caprini, suini, polli, conigli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi e cani con un numero d’animali e con un peso vivo superiore a limiti specificati per la precedente categoria “6c”, nonché tutti gli allevamenti di animali da pelliccia. 6e: serre Sono gli organismi edilizi nei quali si realizza un ambiente artificiale mediante il controllo dell’illuminazione, della temperatura e dell’umidità in modo da garantire costantemente condizioni climatiche favorevoli per il conseguimento di produzioni intensive ortofrutticole e florovivaistiche. Sono ricomprese tutte le strutture definite nelle successive “disposizioni
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generali per gli ambiti extraurbani” nel titolo “disposizioni specifiche per le aree agricole e agricole di salvaguardia”. 6f: attività agrituristica Comprendono i fabbricati agricoli ad usi ricettivi, dimensionati ai sensi delle vigenti leggi in materia, nonché le attrezzature complementari connesse per lo svago e l’attività sportiva. [Rif. Normativi: L 96/2006, LR 31/2008 e s.m. e i., Regolamento Regionale 4/2008] 7.
STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO 7a: discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi per lo svago Si intendono tutti gli spazi destinati al ballo ed i relativi servizi connessi individuati in edifici autonomi e non consociati in unità tipologiche aventi diverse destinazioni (discoteche, sale da ballo, locali notturni). 7b: parcheggi privati Sono parcheggi privati a rotazione e con gestione convenzionata non legati con vincolo pertinenziale ai sensi della L 122/89 ovvero con valore autonomo. Tali parcheggi possono essere ricavati, nel sottosuolo o sopra suolo, mediante opere d’edificazione o di sistemazione delle superfici occupate. Nel caso di realizzazione preordinata ad usi comportanti affluenza di pubblico, come attività produttive, commerciali e servizi d’interesse generale, tali parcheggi dovranno essere aperti al pubblico negli orari d’affluenza. I parcheggi si devono misurare nella sola superficie netta di parcamento, con aggiunta delle corsie di stretto servizio al parcheggio. Per superficie di parcamento s’intende uno spazio idoneo ad ospitare autoveicoli avente dimensione minima di 5,00 m x 2,50 m (ovvero di 2,00 x 5,00 m in caso di spazi in linea in fregio alla viabilità esistente). Sono ammessi, ai sensi delle vigenti norme in materia, autorimesse collettive a gestione privata.
15.4 1.
Integrazioni alle destinazioni d’uso secondo il PdS Le destinazioni d’uso ammesse dagli specifici articoli normativi degli ambiti territoriali del PdR possono essere integrate dalle funzioni per servizi pubblici o di interesse pubblico secondo quanto eventualmente e puntualmente specificato dal PdS del PGT.
31
ART. 16
PROGETTI DI PIANI ATTUATIVI
1.
La documentazione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella DGR del 25 luglio 1997, n 6/30267.
2.
Documenti da allegare al progetto di PA: a) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento; b) schema di convenzione contenente: 1. l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria; 2. l’impegno per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, comprensivi di quelli compensativi; 3. la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; 4. la modalità ed i tempi d'attuazione; c) stralcio dello strumento urbanistico vigente (e delle relative disposizioni normative) con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del piano vigente; d) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel piano attuativo; e) planimetria dello stato di fatto (in scala 1:500) della zona interessata dal piano attuativo con l'individuazione: 1. delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento; 2. delle presenze naturalistiche ed ambientali; 3. degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica; 4. per eventuali edifici, rilievo con quote, sezioni e prospetti (in scala 1:100); f) relazione paesistica in conformità ai disposti di cui alla DGR 8 novembre 2002, n. 7/11045, e allegato piano di contesto paesistico; g) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le prescrizioni di cui allo studio idrogeologico e sismico allegato al PGT; h) progetto planivolumetrico (in scala 1:500, ovvero di maggior dettaglio), con: 1. l’individuazione delle aree ad uso pubblico e di quelle da cedere al Comune; 2. l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere; 3. l’indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad uso diverso nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano; i) esemplificazione dei profili altimetrici; j) progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici, nonché la conformità degli scarichi secondo il titolo V, capo IV, articolo 52 della LR 12 dicembre 2003, n. 26; k) per quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici e fognari il lottizzante deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970, n. 227; in particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, le dichiarazioni degli enti gestori dei pubblici servizi che attestino l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione e caratteristiche tecniche costruttive di dettaglio (materiali, quote di posa, manufatti, ecc. anche così come richiesti dal PUGSS qualora presente) degli impianti relativi alle reti di distribuzione; per le eventuali cabine di trasformazione l'A.C. esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto di lottizzazione. l) copia della documentazione dovrà essere presentata obbligatoriamente su supporto informatico in formato vettoriale georeferenziato (formato DWG o compatibile); m) fotoinserimento; n) documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. o) nel momento in cui i Piani Attuativi introducano varianti agli atti del PGT, il supporto digitale dovrà essere conforme a quanto previsto dalla DDUO 10 novembre 2006, n.12520 e s.m. e i. in modo da consentire l’aggiornamento dei livelli informativi di Piano che afferiscono al Sistema Informativo Territoriale regionale.
32
3.
Piani paesistici di contesto ( PTCP della provincia di Brescia ): a) si dovrà rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d’intervento contenute entro coni visuali significativi; b) si dovrà consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi et similia) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni d’intervento avrebbero nell’ambiente circostante; ciò al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze; c) si dovranno presentare elaborati necessari all’individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale; d) si dovrà prevedere un approfondito progetto del verde.
33
ART. 17
NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI
1.
In assenza di Piano comunale del colore, i cromatismi per la tinteggiatura degli edifici vengono prestabiliti dal presente articolo sulla base della gamma RAL comunemente in uso.
2.
Anche quando l’obbligo di attenersi alle cromie prestabilite non sia esplicitamente dichiarato dagli articoli di piano è comunque preferibile riferirsi ai colori di seguito riportati.
3.
Anche in assenza di specifico richiamo al presente articolo, è obbligatorio attingere dalla gamma di seguito definita nel caso di interventi riguardanti edifici inseriti: a) nei NAF; b) nel verde urbano di salvaguardia; c) in aree agricole; d) in aree agricole di salvaguardia; e) in aree di salvaguardia; f) in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
4.
Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è comunque sempre ammesso il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista.
5
Si riporta, di seguito, l’elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati. La gamma (riferita ai codici RAL) specifica, dei colori ammessi, la possibilità (A) o meno (NA) del loro utilizzo per la tinteggiatura di intonaci, infissi e/o imposte.
Gamma Beige Giallo sabbia Giallo segnale Giallo narciso Bianco perla Avorio Avorio chiaro Beige grigiastro Rosso ossido Rosso mattone Rosso beige Verde bluastro Verde nerastro Verde cromo Grigio antracite Grigio calcestruzzo Grigio pietra Grigio ghiaia Grigio platino Grigio polvere Grigio agata Grigio traffico A Grigio seta Marrone seppia Marrone terra Bianco crema Bianco grigiastro
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RAL 1001 1002 1003 1007 1013 1014 1015 1019 3009 3011 3012 6004 6012 6020 7016 7023 7030 7032 7036 7037 7038 7042 7044 8014 8028 9001 9002
intonaci A A A A A A A A NA A A NA NA NA NA A A A A A A A A NA NA A A
infissi NA NA NA NA A A A A NA NA NA NA NA NA A A A A A A A A A A A A A
imposte NA NA NA NA A A NA NA A A NA A A A NA A A A A A NA A A A A NA NA
ART. 18
SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE
1.
Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in: a) Nuclei di Antica Formazione (NAF); b) Ambiti di trasformazione (Documento di Piano); c) Aree per servizi pubblici o di interesse pubblico (Piano dei Servizi); d) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia singola e/o binata; e) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia a blocco edilizio isolato; f) Aree libere da edificare con destinazione prevalentemente residenziale con tipologia singola e/o binata; g) Aree libere da edificare con destinazione prevalentemente residenziale con tipologia a blocco edilizio isolato; h) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia di ville con parchi; i) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da piani attuativi già convenzionati; l) Ambiti di riconversione di attività diverse dalla residenza a destinazione prevalentemente residenziale con tipologia singola e/o binata; m) Verde urbano di salvaguardia; n) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva; o) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva di contenimento allo stato di fatto; p) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da piani attuativi già convenzionati; q) Aree libere da edificare con destinazione prevalentemente produttiva; r) Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente commerciale; s) Distributori di carburante; t) Aree agricole produttive; u) Aree agricole di salvaguardia; v) Aree di salvaguardia; z) Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
2.
Per ogni ambito sono precisate, ai successivi articoli, le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite.
3.
Per la determinazione del peso insediativo residenziale si considerano quote di volume procapite distinte, a seconda della tipologia edilizia, come segue: a) per edifici con tipologia edilizia a unità abitativa singola e/o binata: 150 mc/ab.; b) per edifici con tipologia a blocco edilizio isolato: 100 mc/ab.. Per edifici con tipologia a blocco edilizio isolato s’intendono gli edifici con almeno 3 unità abitative aggregate: a schiera, a torre, in linea, a corte, a punto scala semplice.
4.
Parametri minimi per i servizi pubblici in cessione: a) residenza: 26,50 mq/abitante; di cui almeno 5,00 mq/ab. destinati a parcheggio (con accesso da strada pubblica o assoggettata all’uso pubblico); 8,00 mq/ab. destinati a parcheggio (se serviti da spazio di manovra dedicato in esclusiva); b) alberghiero: 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); c) direzionale: 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); d) esercizi di vicinato: 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); e) medie strutture di vendita: 150% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); f) grandi strutture di vendita: 200% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); g) pubblici esercizi: 150% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); h) produttivo: 20% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);
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i)
strutture turistico-ricettive all’aria aperta: per presenza turistica, 5 mq. (La determinazione della “presenza turistica” è definita dalla equivalenza fra piazzole e/o allestimenti turistici e 3,5 ospiti.) Gli spazi per la ristorazione, i minimarket e l’artigianato di servizio dovranno produrre quote per servizi pubblici - secondo le percentuali di riferimento di cui alle precedenti lettere d), e), g), h) - solo in caso siano aperti ad utenti esterni alla struttura turisticoricettiva all’aperto.
I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di piano all’interno degli ambiti territoriali sottoposti a pianificazione attuativa sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere rideterminata in sede di piano attuativo; resta vincolante la quantità indicata graficamente. 5.
Servizi pubblici di qualità S’intende la quota aggiuntiva di servizi pubblici determinata dal contributo compensativo aggiuntivo finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in relazione alla situazione urbanistica dell’area e, complessivamente, del territorio comunale. Tale tipologia di servizio può essere costituita: a) dalla sola cessione delle aree; b) dalla cessione d’aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria o secondaria; c) dalla sola realizzazione d’opere d’urbanizzazione eseguite su aree destinate a servizi pubblici; d) dalla corresponsione del valore di monetizzazione, anche parzialmente ad integrazione dei casi di cui sopra, da impegnare nella realizzazione di opere pubbliche inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel piano dei servizi ed eseguite direttamente dall’Amministrazione. I valori di monetizzazione dei servizi pubblici di qualità sono determinati dalla Giunta Comunale.
6.
36
Modalità di scomputo per opere compensative per servizi pubblici di qualità Ai fini del raggiungimento del valore delle opere compensative è possibile procedere allo scomputo del CCA, degli oneri di urbanizzazione OOUU e delle monetizzazioni degli standard indotti.
ART. 19
DISPOSIZIONI PER I NUCLEI D’ANTICA FORMAZIONE (NAF)
1.
Per gli ambiti territoriali individuati dal PGT come Nuclei di Antica Formazione valgono le specifiche Norme Tecniche di Attuazione, allegate al Piano delle Regole per farne parte integrante, oltre alle disposizioni generali di cui alle presenti norme.
2.
E’ vietato applicare parabole e condizionatori sulle facciate degli edifici prospicienti spazi pubblici. E’ fatto obbligo, in fase di progettazione, l’individuazione della localizzazione dei condizionatori.
37
ART. 20
(AdT) AMBITI DI TRASFORMAZIONE
1.
Nelle aree identificate come ambiti di trasformazione valgono le specifiche disposizioni definite dall’elaborato di piano “Disciplina degli ambiti di trasformazione” allegato al DdP del PGT per farne parte integrante e sostanziale, oltre che le disposizioni generali di cui alle presenti norme.
2.
Nel caso di siti inquinati, al fine di pervenire ad una sollecita bonifica dei medesimi, il Piano delle Regole potrà prevedere incentivazioni urbanistiche, secondo aliquote progressive comparate al costo degli interventi di bonifica. Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di bonifica delle aree, previa caratterizzazione, da parte degli autori materiali dell’illecito e fermo restando ogni vincolo di legge opponibile alla proprietà interessate dall’eventuale inquinamento.
ART. 21
(SP) AMBITI PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO
1.
Nelle aree identificate come ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo valgono le specifiche disposizioni definite dal Piano dei Servizi del PGT, oltre che le disposizioni generali di cui alle presenti norme.
ART. 22
(SA) AREE DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO
1.
Il Piano di Governo del Territorio individua le zone di interesse archeologico di cui al D.Lgs 42/04 e s. m. e i.. In tali aree si prescrive l’obbligo, in caso di scoperta fortuita di elementi di interesse storico-archeologico, anche quando non ci sia stata una precedente azione di riconoscimento e di notifica del bene, di evitare la distruzione di qualunque reperto e, al contrario, assicurarne la conservazione, avvisando contestualmente le autorità.
2.
Il progetto di qualsiasi intervento di trasformazione delle aree di cui al precedente comma dovrà essere preventivamente comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Lombardia ai fini della eventuale esecuzione di saggi di scavo e dell’esercizio dei poteri di tutela.
ART. 23
(SUAP) AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI DA SPORTELLO UNICO PER LE
1.
2.
38
ATTIVITA' PRODUTTIVE Nelle aree identificate come sportelli unici per le attività produttive, il PGT riconosce le aree oggetto di procedure ai sensi del DPR 160/2010 e s.m. e i. già approvate dal CC alla data di adozione delle presenti norme. In tali ambiti valgono le previsioni di cui alle rispettive determinazioni consigliari assunte con le specifiche deliberazioni. In caso di eventuale decadenza dei termini di validità per l'ottenimento dei titoli abilitativi, sulle aree si applicano indici e parametri degli ambiti urbanistici definiti dalle tavole grafiche del PdR.
ART. 24
AMBITI TERRITORIALI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL PdR: DISPOSIZIONI GENERALI
1.
(Modalità d'intervento) Gli articoli degli ambiti territoriali di cui alle presenti norme definiscono le modalità d'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, laddove ammessi. L'applicazione delle modalità d'intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai singoli progetti. In caso si tratti di aree libere da edificare, la modalità d'intervento prevista è la nuova costruzione; le ulteriori modalità consentite sono da intendersi attuabili successivamente alla realizzazione delle nuove costruzioni.
2.
(Destinazioni) Nel caso gli specifici articoli degli ambiti di piano ammettano destinazioni d'uso degli edifici principali e complementari ai sensi dell'articolo 51 della LR 12/05 e s. m. e i., in attuazione di quanto assentito dovrà essere prevalente (nella misura di almeno il 60% del peso insediativo complessivo) la funzione principale caratterizzante la tipologia degli ambiti. Ciò, in ogni caso, nel rispetto delle percentuali afferenti alle quote dimensionali massime delle specifiche funzioni come stabilite dai singoli articoli e di eventuali diverse specificazioni contenute negli articoli degli ambiti territoriali.
3.
(Sopralzi) Gli edifici esistenti negli ambiti con prevalente destinazione residenziale, commercialedirezionale, turistico-ricettiva o produttiva, eccetto quelli compresi nei NAF, le cui distanze dai confini di proprietà e dalle strade pubbliche non sono conformi ai distacchi prescritti, potranno essere oggetto di sovralzo, innalzando la proiezione sul piano orizzontale della superficie coperta esistente sovrastante il piano di campagna, nel rispetto degli indici volumetrici e delle altezze prescritte e con la deroga espressa in tema di distanze dai confini e dalle strade pubbliche che dovranno rispettare solo la normativa di cui al Codice Civile e quella relativa al minimo inderogabile dei 10,00 metri tra pareti finestrate di edifici fronteggianti.
4.
(Aree ludiche senza fini di lucro) La realizzazione di piscine, campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali (ad esempio: campi da tennis) ed, in genere, di aree ludiche senza fini di lucro di pertinenza di edifici residenziali è ammessa in tutti gli ambiti del PGT, salvo eventuali divieti specificati ai successivi articoli delle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.
5.
(Disposizioni paesistiche) Le disposizioni specifiche in materia paesistica (di cui ai successivi punti 25.6 e da 40.8 a 40.16 delle presenti norme e di cui all'analisi paesistica comunale allegata al PGT per farne parte integrante e sostanziale) integrano le singole norme afferenti ad indici e parametri urbanistici.
6.
(Disposizioni ambientali) Si ricorda che per eventuali aree industriali dismesse individuate come aree soggette a trasformazione urbanistica e/o edilizia a destinazione residenziale si dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. un'indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, della Tabella 1, dell'Allegato 5, della parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
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7.
(Lotto) Per lotto si intende un'unità distinta, sia sotto il profilo giuridico (per quanto attiene alla proprietà) che amministrativo (frazionamento catastale).
8.
(Disposizioni negli ambiti del PdR) In tutti gli ambiti del PdR è vietato il trasferimento delle potenzialità edificatorie tra lotti continui e contigui.
9.
Sono ammessi impianti relativi a fonti di energia rinnovabili qualora volti ad implementare l’autonomia energetica dell’immobile a cui devono essere necessariamente legati e integrati; non sono comunque ammessi impianti che prevedano la collocazione degli stessi a terra.
40
ART. 25
PARAMETRI GENERALI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI URBANI DEL PDR INTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
25.1
Disposizioni generali
1.
Il presente articolo definisce i parametri generali per l'attuazione delle previsioni di piano con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia ed in relazione agli obiettivi di sviluppo urbano assunti con il PGT.
2.
I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche di ogni singolo ambito normato dalle presenti NTA, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
3.
Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo sono ammesse esclusivamente qualora sancite dagli articoli normanti gli ambiti del PdR. In caso di divergenza, le eventuali prescrizioni particolari dei diversi ambiti sono da ritenersi prevalenti rispetto alle seguenti disposizioni generali.
4.
Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 40 comma 3 della L.R. 12/05 e s.m.i., nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 e s.m.i..
5.
In tutti gli ambiti gli interventi previsti dagli specifici articoli di norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all’anno 1967, oppure definitivamente condonati.
6.
Per gli edifici presenti negli ambiti residenziali definiti in contrasto, qualora l'intervento non sia volto ad eliminare il contrasto stesso, è possibile intervenire mediante manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria senza aumento delle unità immobiliari, restauro e risanamento conservativo. Le tavole operative di piano evidenziano gli edifici in contrasto con la tipologia edilizia dell'ambito d'appartenenza (vedasi tabella "Indici"); a prescindere dalla restituzione grafica delle tavole del PdR, per la verifica della tipologia edilizia si fa fede al numero degli alloggi definiti dall'accatastamento antecedente la data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PdR.
25.2
Distanze
Da: confini edifici strade
Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato (esterni al comparto) (interni al comparto) Secondo PA/PdCc Pari a H/2, mai < 5,00 m Secondo PA/PdCc Pari a H, mai < 10,00 m mai < 5,00 m e DM 1444/68 o Codice della Strada Secondo prescrizioni indicate nel PA/PdCc
Permesso di Costruire Pari a H/2, mai < 5,00 m Pari a H, mai < 10,00 m mai < 5,00 m e DM 1444/68 o Codice della Strada
1.
E' ammessa la costruzione a confine in caso di edifici a cortina continua; è ammessa la costruzione a distanza inferiore a 5,00 m previa convenzione registrata e trascritta tra le proprietà confinanti.
2.
I corpi di fabbrica su strada pubblica, esistente o di progetto, dovranno allinearsi con le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. L'allineamento prevalente dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di 30,00 m da ambo i lati lungo il fronte stradale preso in considerazione. Nel caso l'edificazione sia localizzata solo su un lato si dovranno considerare almeno le pareti di due edifici contigui.
41
25.3
Recinzioni, muri di sostegno
Destinazioni
I Produttivo
Recinzioni
II
Muri di sostegno Residenza; turismo; direzionale; commerciale
I Recinzioni
II
Muri di sostegno I
Servizi pubblici
Recinzioni Muri di sostegno
II
superficie opaca (H) superficie opaca (H) superficie trasparente (H) (altezza massima) superficie opaca solo in pietra: …. (H) superficie opaca (H) superficie trasparente (H) (altezza massima) superficie opaca: ………..…………………. (H) superficie opaca (H) superficie trasparente (H) (altezza massima)
A 3,00 m (complessiva) 1,00 m 2,00 m 1,50 m 1,80 m (complessiva) 0,50 m 1,30 m 1,50 m (come da progetto) (come da progetto) (come da progetto) (come da progetto)
B 3,00 m (complessiva) 1,00 m 2,00 m 1,50 m 1,80 m (complessiva) 0,50 m 1,30 m 1,50 m (come da progetto) (come da progetto) (come da progetto) (come da progetto)
1.
I parametri di cui alla colonna A si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le infrastrutture viarie) e nell'ambito dei rispetti stradali.
2.
I parametri di cui alla colonna B si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con proprietà private.
3.
I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 5,00 m in piano, nel caso di viabilità dotata di marciapiede avente larghezza pari ad almeno 1,50 m e di almeno di 4,00 in caso contrario e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. L'arretramento potrà essere derogato in caso di dimostrata impossibilità e preponendo l'automazione dell'apertura del cancello. La rampa di accesso ai box interratti dovrà avere pendenza massima pari al 20%.
4.
Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima pari a quella predefinita in tabella. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi del precedente articolo 10, punto 10.1, non orizzontale, l'altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. Sono vietate, nella parte trasparente, l'affissione di teli o altro materiale univoco, ad eccezione di siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo studio agronomico allegato al PGT).
5.
Le murature di contenimento di broli appartenenti al lascito storico-culturale degli insediamenti urbani di matrice storica esterni al nucleo antico fondativo sono testimonianze edilizie che, nella forma, uso dei materiali, tecniche di posa, etc., ripetono nella periferia rurale del Comune la trama contenitiva delle abitazioni e delle cinte caratteristica degli episodi maggiormente significativi dell’urbanistica storica locale. In quanto elementi di richiamo alla tradizione costruttiva ad oggi conservati, sia per ciò che attiene allo stato di preservazione, sia per ciò che attiene al proprio ruolo nel contesto ambientale e paesistico, se ne prescrive la tutela da qualsiasi intervento di manomissione o recupero che ne alteri le caratteristiche intrinseche.
6.
Le murature (di cui al precedente comma 5) dovranno essere oggetto di restauro conservativo, con particolare accortezza verso i materiali tradizionali e le tecniche di posa originali. Non potranno essere alterati né nell’altezza, né nella sezione, salvo per accertate e comprovate necessità statiche. L’apertura di brecce per l’accesso a spazi oggetto di interventi di riqualificazione, valorizzazione e fruizione o riutilizzo funzionale (comprese le previsioni di nuova edificazione eventualmente previste dal PGT) dovrà essere contenuta a quanto strettamente necessario al transito pedonale e/o veicolare.
42
25.4 1.
Parcheggi pertinenziali Negli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, indipendentemente dall'applicazione del parametro 1,00 mq ogni 10,00 mc di cui alla L 122/89, nel caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali e d'interventi che comportino un incremento del numero delle unità abitative devono essere reperiti: a)
uno spazio da destinare a posto macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza;
b)
un ulteriore posto macchina per ogni alloggio all'esterno della recinzione accessibile dalla pubblica via.
2.
I posti macchina di cui al precedente comma 1 dovranno essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio.
3.
Negli ambiti di piano a destinazione non residenziale i parcheggi pertinenziali dovranno essere reperiti nella misura minima di 1,00 mq ogni 10,00 mc di volume calcolato ai sensi degli articoli 10.3 e 13.14 delle presenti norme. Altre norme
25.5 1.
Esclusivamente negli ambiti a prevalente destinazione residenziale valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente punto.
2.
E’ consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli, etc.) esterni al perimetro dell’edificio principale.
3.
Per gli accessori di cui al precedente comma è ammessa l’edificazione a confine, previa convenzione registrata e trascritta con le proprietà confinanti.
4.
Il volume degli accessori di cui al comma 2 del presente punto dovrà essere computato nel dimensionamento della capacità edificatoria di ogni singolo ambito di piano, rispettando nella totalità l’indice prescritto dalle presenti NTA.
5.
Gli accessori di cui al comma 2 dovranno avere in colmo altezza massima di 3,00 m (e 2,40 m d’altezza media); si dovrà prevedere copertura in coppi o materiale alternativo in grado di armonizzarsi con le caratteristiche costruttive e materiche dell'insediamento di contesto.
6.
L’ottenimento di titoli abilitativi per l’edificazione di accessori alla residenza sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PdR alle previsioni indicate nelle presenti norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne.
7.
E’ consentita la realizzazione di piscine e campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali pertinenziali ad edifici esistenti in ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, anche localizzate in ambiti territoriali diversi, ad eccezione degli spazi destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo, a condizione che: a)
relativamente alle piscine, la vasca sia ricompresa in un raggio di 20,00 m dal perimetro dell'edificio esistente;
b)
relativamente ai campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali, che la superficie di gioco sia ricompresa entro un raggio di 40,00 m dall'edificio esistente.
43
8.
9.
44
Norme per un corretto inserimento dei manufatti edilizi: a)
Le coperture dovranno avere falde inclinate con una pendenza compresa tra il 27% ed il 35% ed essere costituite da manto in coppi o simil coppi.
b)
Le facciate degli edifici dovranno essere intonacate in modo da costituire superfici piane, lisce e tinteggiate con colori scelti nella gamma delle terre. Le facciate potranno altresì essere ultimate in pietrame a vista.
c)
Sono consentite coperture piane o con andamento diverso da quello a falda o padiglione esclusivamente nel caso in cui sia dimostrato il miglioramento dei requisiti di efficienza bioenergetica.
Esclusivamente negli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia a blocco edilizio isolato è vietata la realizzazione di scale esterne di collegamento ai piani superiori.
25.6
Norme per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario
Le presenti norme integrano le disposizioni contenute nei diversi ambiti territoriali in relazione alle classi di sensibilità paesistica in cui ricadono, come risulta nelle relative tavole di piano.
1. a)
CORSI D’ACQUA Sono consentiti i seguenti interventi: interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la reintegrazione dei corsi d’acqua nel paesaggio; 2) interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti; 3) ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi); 4) l’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati. 1)
Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2 sono consentiti i seguenti interventi: 5) la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo". Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone; 6) tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico - ambientale, creando le premesse di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario di pianura; 7) in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo e di opere di miglioria, le riorganizzazioni della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa saranno subordinat alla ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico. Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono consentiti i seguenti interventi: 8) mantenimento del regime idrico che garantisce la sopravvivenza delle zone umide; 9) riqualificazione paesistica delle sponde e dei litorali dei bacini artificiali degradati o compromessi da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità pedonale delle medesime. b)
Sono vietati i seguenti interventi: Interventi edilizi o infrastrutturali che possono creare impedimento al deflusso delle acque; interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d’acqua; rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d’acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente; 4) interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica artificiale a supporto dell’attività agricola contestualizzata nel paesaggio agrario; 5) il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d’acqua se non a scopi agricoli. 1) 2) 3)
Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2, sono vietati i seguenti interventi: 6) il rimodellamento morfologico delle rive e delle scarpate al di fuori di specifici studi di natura idraulica ed ambientale paesistica sugli effetti;
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7)
la salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree idriche richiede interventi volti al disinquinamento attraverso una programmata limitazione d'uso dei liquami animali, dei concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione dell'agricoltura intensiva, l'espansione della praticoltura e della arboricoltura (con esclusione di impianti produttivi che necessitano di elevato uso di pesticidi), mediante incentivi di natura finanziaria per eventuali interventi di rinaturalizzazione, secondo la normativa nazionale e comunitaria.
Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono vietati i seguenti interventi: 8) le opere di drenaggio e/o di interramento; è ammissibile il modellamento del fondo al fine di creare zone con profondità differenziate per il controllo dei livelli idrici; 9) l'asportazione del materiale movimentato. Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi).
2. a)
VEGETAZIONE RIPARIALE E PALUSTRE Sono consentiti i seguenti interventi: difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale, musne e ripe; sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico.
1) 2)
Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono consentiti i seguenti interventi: 3) ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante; 4) lo sfalcio della vegetazione palustre è ammissibile solo se finalizzato al mantenimento della funzione ecologica delle zone umide. b) 1)
3. a)
la
bruciatura,
PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO) Sono consentiti i seguenti interventi: incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi; 2) si consente la realizzazione di piste ciclopedonali possibilmente protette per consentire la fruizione e l’attraversamento degli spazi urbani mediante mezzi alternativi, prevedendo in tempo anche la sistemazione di apposite aree per il parcheggio delle biciclette, al fine di facilitare non solo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro ma anche per la fruizione turistica del territorio comunale e/o intercomunale; 3) sia le infrastrutture nuove che quelle esistenti devono possibilmente essere sostenute dalla presenza di idonee fasce arboree di rispetto, al fine di: a) diminuire l’impatto dell’infrastruttura stessa nel paesaggio; b) impedire la percezione delle retrostanti aree di basso valore paesistico; 4) le nuove opere stradali dovranno rispettare caratteristiche cromatiche, formali e relative i materiali sia per una complessiva riqualificazione degli ambiti di pertinenza che per un migliore inserimento nel contesto generale; 5) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata e delle aree limitrofe degradate, e di usare 1)
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Sono vietati i seguenti interventi: l'asportazione del materiale movimentato; evitare la manomissione, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale.
materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale; 6) sistemazione dell’illuminazione stradale attraverso strutture a basso impatto ambientale; 7) la posa di elettrodotti a bassa-media tensione lungo i tracciati stradali principali; 8) privilegiare, dove possibile la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio; 9) l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni; 10) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi; 11) manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica; 12) mantenimento dei filari di alberi lungo strade; 13) devono essere mantenuti gli assi poderali che associati alla presenza di filari di alberi e alla rete irrigua contribuiscono a suggerire un valore paesistico elevato all’intero contesto di riferimento; 14) infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, nonché adattamenti e rettifiche alle infrastrutture. Tali interventi dovranno essere attentamente valutati rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica. Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2 sono consentiti i seguenti interventi: 1) adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti (comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte), o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva e comunque a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consoni rispetto al contesto; A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale, come acquedotti, brevi raccordi viari, di difesa del suolo, di regimazione agro-silvo-pastotale, ecc.; 2) la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse; a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa del suolo, e di regimazione; 3) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l’eventuale l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; 4) per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l’individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo; 5) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al solo mantenimento dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d’uso compatibile con la valutazione paesistica dll’intervento; 6) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie all’incremento dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d’uso compatibile con la valutazione paesistica dell’intervento. Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono consentiti i seguenti interventi: 1) l’individuazione di corridoi ecologici anche di interesse sovraccomunale; 2) l’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell’ingegneria naturalistica;
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3)
b)
interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, piste ciclo-pedonali, strade poderali, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate.
Sono vietati i seguenti interventi: l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.
1)
Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2, sono vietati i seguenti interventi: 2) eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi; anche all'interno dei nuclei storici e nel contesto territoriale adiacente. 3) variazioni apprezzabili dell’andamento dei tracciati viari storici,mentre le opere d’arte stradale dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle preesistenze. 4) la realizzazione di opere a sostegno delle infrastrutture agricole in contrasto formale, cromatico e materiale, con il paesaggio agricolo. Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono vietati i seguenti interventi: 5) l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre per I'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile; 6) la collocazione di nuovi tralicci in aree paesisticamente interessanti e importanti da un punto di vista naturalistico e ambientale, evitando in tal modo anche la compromissione dei rispettivi microsistemi. 7) l’asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private. 8) la realizzazione (anche e soprattutto) nei nuclei storici di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).
4.
a)
PER IL MANTENIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO PAESISTICO ORIGINARIO Sono consentiti i seguenti interventi: gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità verso i valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo evitando occlusioni visuali. 2) salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali; 3) individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all’aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio; 4) ripristino ambientale e paesistico delle aree in oggetto e del loro contesto, anche mediante trasformazioni progressive; 5) il processo di riqualificazione dovrà creare, secondo concetti di pianificazione ecologicamente orientata, spazi aperti volti alla compensazione bioecologica del sistema urbano a forte carico inquinante e alla creazione di aree strategiche che migliorino la qualità paesistico-ambientale; 6) all' interno degli areali interessati e di contesto, gli interventi devono essere volti a riorganizzare o riqualificare le parti di territorio degradate recuperando, ove possibile, identità tra elementi naturalistici agrari e il paesaggio urbano; 7) mitigare l’impatto visivo con opere atte alla tutela della percezione del paesaggio circostante; 8) definire delle isole ambientali all’interno dell’urbanizzato in modo da costituire un sistema di ponti per la connessione ecologica della zona; 9) opere di mitigazione e di riassetto del sistema degradato in modo da creare una continuità tra il paesaggio e le zone di diversa destinazione urbanistica; 1)
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10)
manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.
Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2 sono consentiti i seguenti interventi: 11) salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali; 12) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati; 13) conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive; 14) è ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria, i muri a secco o di sostegno; 15) la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici del centro storico, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc. Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono consentiti i seguenti interventi: 16) conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato; 17) conservazione delle zone umide e del relativo ecosistema; 18) conservazione della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate dai suoli caratterizzati dalla presenza di acqua; 19) recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse, finalizzato al ritorno all’equilibrio preesistente; 20) conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate; 21) la tutela delle aree mantenute a prato e pascolo, per la loro importanza non solo paesistica ma anche ecologica; 22) le falde di detrito non stabilizzate (o “attive”, in altre parole periodicamente alimentate da crolli) vanno preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto di tutti gli interventi necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto quando sottendono infrastrutture e insediamenti; 23) le falde di detrito stabilizzate contigue ad aree antropizzate possono essere oggetto di interventi di carattere paesistico, con rimboschimento parziale dei tratti di demarcazione, dove è presente l’accumulo di materiali di grossa pezzatura (con utilizzo di essenze autoctone); 24) l’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati; 25) creazione di una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità anche al fine di mitigare gli effetti paesistici dell’ampliamento del suolo urbanizzato; 26) conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive; 27) tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico - ambientale, creando le premesse di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario di pianura; 28) conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato; 29) trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze; 30) manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
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31)
b)
mantenimento del ruolo paesistico dei crinali, attraverso la conservazione degli ambiti boscati sommitali.
Sono vietati i seguenti interventi: Attività che comportano l’alterazione dei caratteri geomorfologici e vegetazionali, se non indispensabili al miglioramento e alla sistemazione complessiva dell’area; 2) tutte le trasformazioni, impianti e attività estrattive non espressamente finalizzate ad interventi di recupero ambientale. 1)
Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2, sono vietati i seguenti interventi: 3) l’abbattimento di presenze arboree e filari significativi; 4) l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi. Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono vietati i seguenti interventi: 5) gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima; 6) attività in grado di alterare i caratteri geomorfologici, vegetazionali in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno e la complessiva percezione del paesaggio; 7) opere che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici e/o borghi rurali e contesto agricolo.
5. a)
PER UN CORRETTO INSERIMENTO PAESISTICO DEI MANUFATTI EDILIZI Sono consentiti i seguenti interventi: sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto; 2) gli ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricoloproduttiva intensiva, purchè gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente; 3) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso compatibile con la valutazione paesistica dell’intervento; 4) è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche); 5) per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a servizio dell'attività agricola (case, stalle,ecc.), sono ammessi interventi di adeguamento funzionale purché coerenti con le caratteristiche tipologiche,costruttive e di materiali d'uso, dell'edilizia tradizionale. 6) sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio; 7) la realizzazione di edifici isolati o complessi di edifici isolati, nel rispetto del paesaggio agricolo locale subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesisticoambientali dei luoghi; 8) sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo ed idraulico, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi in sede di titolo abilitativi; 9) costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano armoniosamente nel contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale attraverso anche una maggiore definizione e organizzazione degli spazi aperti; 10) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio; 11) l’eventuale espansione di nuclei e centri abitati dovrà rispondere a criteri di coerenza con la struttura insediativa preesistente relative a: 1)
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a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato; c) eventuali opere di mitigazione degli effetti; 12) trasformazione del paesaggio agrario è possibile in ambiti territoriali particolari in cui venga dettagliatamente documentata e verificata l’impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto; Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2 sono consentiti i seguenti interventi: 13) gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero dell’immagine originaria dell’architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari; 14) va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi; 15) salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali; 16) la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc.; 17) gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell’edificio storico; 18) le previsioni di edifici isolati o complessi di edifici isolati, non agricoli, saranno oggetto di verifica rispetto alle condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, e soggetti ad eventuali azioni di mitigazione da mettere in campo per migliorare l’inserimento paesistico dell’intervento; 19) la realizzazione di nuovi manufatti edilizi isolati in prossimità di cascine e borghi rurali dovranno rispettare la tipologia edilizia tradizionale della cascina; 20) nuovi edifici, in prossimità delle cascine e in contesti esterni al centro abitato anche se di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un apposito studio paesistico esteso al contesto che metta in evidenza le condizioni di compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al contesto; 21) nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini dei nuclei, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico). 22) nuovi manufatti edilizi devono essere allontanati dal ciglio stradale, al fine di poter consentire la percezione del paesaggio, e devono adottare cromatismi e tipologie consoni al contesto di riferimento; 23) la realizzazione di nuove espansioni che interessano il paesaggio agrario, è consentita solo in aree urbane e periurbane e comunque è soggetta a verifiche rispetto alle condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, nonché le eventuali azioni di mitigazione da mettere in campo per migliorare l’inserimento paesistico dell’intervento; 24) nei centri e nuclei rurali storici sono ammissibili in generale interventi di recupero e conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici. 25) il processo di recupero delle valenze paesistiche degli ambiti degradati di origine diversa, dovrà puntare alla ricomposizione dei rapporti con la struttura insediativa urbana e o al miglioramento delle condizioni d’integrazione paesistica degli ambiti extra urbani: a) giusto rapporto tra i nuclei esistenti ed il programma di espansione derivante dalla riconversione o dal riuso delle aree degradate; b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed il nuovo edificato; c) ricerca di una riconoscibile e contenuta, demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo, nell’obbiettivo di una forma complessivamente compatta e connotata; d) eventuali opere, anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado; e) individuazione delle porzioni d’area da ricondurre ad una componente di naturalità per un riequilibrio anche ecologico.
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Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono consentiti i seguenti interventi: 26) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente. Andranno comunque svolte e documentate specifiche ricerche mirate all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche; 27) gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente; 28) la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.; la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti; 29) le trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva, purché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente. Tali interventi dovranno ottenere obbligatoriamente il parere della commissione paesistica; 30) sui crinali sono consentiti solo interventi volti al recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche d’inserimento paesistico di manufatti esistenti; 31) sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione eco-turistica e di studio dei luoghi; 32) è ammissibile l’uso scientifico, culturale e ricreativo delle zone umide, senza installazione di strutture permanenti o semipermanenti. Nel caso di zone umide in buono stato di conservazione, sono ammissibili in via privilegiata gli interventi finalizzati al mantenimento dell’ambiente allo stato attuale. 33) per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro e spazi di sosta e simili, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche; 34) conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc. 35) solo in presenza di piani attuativi la compatibilità della costruzione di nuovi edifici e complessi insediativi dovrà comunque essere verificata attraverso la redazione di un piano paesistico di contesto fondato sull’analisi di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica. b)
Sono vietati i seguenti interventi: la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari; 2) l’inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativi; 3) la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione. 1)
Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente negli ambiti ricadenti nella classe di sensibilità paesistica 2, sono vietati i seguenti interventi: 1) nuovi interventi su manufatti edilizi esistenti che rechino alterazioni morfologiche al reticolo idrico, o rischi di tipo idrogeologico all’intero sistema; 2) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PGT, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione. Per tale evenienza, l’individuazione delle caratteristiche “compositive” di corretto rapporto paesistico con il
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contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati. 3) la realizzazione di ostacoli alla percezione del paesaggio. 4) tipologie d’intervento non compatibili con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio. Oltre a quanto previsto ai due punti precedenti, esclusivamente negli ambiti ricadenti nelle classi di sensibilità paesistica 3 e superiori, sono vietati i seguenti interventi: 1. ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricoloproduttiva intensiva; 2. l’attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio; 3. nei nuclei storici dovrà essere limitata la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra.
53
ART. 26
(R1) AMBITI
TERRITORIALI
A
DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIA EDILIZIA AD UNITA' ABITATIVA SINGOLA E/O BINATA Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti destinati prevalentemente alla destinazione residenziale, caratterizzati da tipologia edilizia con unità abitative singole e/o binate di cui si prevede il completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della qualità abitativa. Le unità abitative possono essere binate sia con accostamenti orizzontali che con sovrapposizioni verticali.
2.
Le tipologie edilizie di cui sopra dovranno essere composte massimo da 2 unità abitative.
3.
Le tavole operative di piano evidenziano gli edifici in contrasto con la tipologia edilizia dell'ambito d'appartenenza (vedasi successiva tabella "Indici"); a prescindere dalla restituzione grafica delle tavole del PdR, per la verifica della tipologia edilizia si fa fede al numero degli alloggi definiti dall'accatastamento antecedente la data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
4.
E' consentita la formazione di una cellula abitativa pertinenziale allo scopo di raggiungere una migliore funzionalità dell'organismo abitativo stesso. La nuova cellula dovrà essere legata dal vincolo di pertinenzialità all'unità abitativa principale. La creazione di tali cellule non deve rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 12 delle presenti NTA per la singola unità abitativa.
54
26.1
Indici Tipologie:
Volume
Slp
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde
Rapporto di verde profondo Minima
Altezza
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
a 1,2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 ****
b 1,2 * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 ****
c 1,2 * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 ****
Note: Tipologie degli ambiti: a) ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia con unità abitativa singola e/o binata tipologicamente conformi alle previsioni di piano/aree libere da edificazione ai sensi del successivo art. 30; b) edifici inseriti in ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale tipologicamente in contrasto con le previsioni di piano; c) edifici inseriti in ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale tipologicamente in contrasto con le previsioni di piano in caso di adeguamento tipologico. P Valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. * Sono fatti salvi i valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. **** (Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.)
1.
Gli ambiti vengono dichiarati zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L 457/78.
55
26.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
NC
% mc; slp
A
100
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
200 (1)
\
100
50
\
100
50
\
\
A
A
NA
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM mq slp
f) (▲)
a)
g)
mq/ab.
PdC* PdC
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC PdC*
PA
PA
PdC* PdCc PdCc
PdC* PdCc PdCc
NA
-
-
A
40
150 (1)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
A
P
\
\
\
\
-
-
PdC* PdC
-
-
PdC PdC*
PdC* PdC PdC*
PA
-
-
-
b)
c)
% slp
% a)
mq/ab.
b)
d)
b)
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
e) I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
PdC* PdCc PdCc
A
40
300 (1)
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
200 (1)
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
PdC* PdC
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC PdC*
PA
PA
PdC* PdCc PdCc
PdC* PdCc PdCc
A
P
\
-
\
\
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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NA
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NA
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NA
-
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NA
-
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NA
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-
NA
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-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
PdC
PA
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC* PdC PdC*
PdCc PdCc PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
Aree per servizi pubblici CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
56
ART. 27
(R2) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIA EDILIZIA VILLE CON PARCHI
Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti destinati prevalentemente alla destinazione residenziale, caratterizzati da tipologie edilizie ville con parchi di cui si prevede il completamento edificatorio e l'adeguamento degli edifici per il miglioramento della qualità abitativa.
2.
Tipologie considerate conformi all'abitato: -
villa, ovvero edifici con un piano terra ed eventualmente un primo piano e ampio giardino circostante; mantenimento delle caratteristiche architettoniche e tipologiche.
3.
E' ammessa la variazione delle unità abitative fino al raggiungimento massimo di n. 2 (due) unità.
4.
E' consentita la formazione di una cellula abitativa pertinenziale allo scopo di raggiungere una migliore funzionalità dell'organismo abitativo stesso. La nuova cellula dovrà essere legata dal vincolo di pertinenzialità all'unità abitativa principale. La creazione di tali cellule non deve rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 12 delle presenti NTA per la singola unità abitativa.
57
27.1
Indici Tipologie:
Volume
Slp
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde
Rapporto di verde profondo Minima
Altezza
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
a 0,75 ** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 ****
b P \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 ****
c 0,75(*) (**) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 ****
Note: Tipologie degli ambiti: a) ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia con unità abitativa ville con parchi tipologicamente conformi alle previsioni di piano; b) edifici inseriti in ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale tipologicamente in contrasto con le previsioni di piano; c) edifici inseriti in ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale tipologicamente in contrasto con le previsioni di piano in caso di adeguamento tipologico. * **
Sono fatti salvi i valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Per le ville ricadenti negli ambiti contrassegnati con apposito simbolo grafico triangolo campito nero 2 ( ▲2) sarà ammesso esclusivamente un incremento volumetrico pari al 10% della volumetria preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, non l'applicazione dell'indice fondiario di zona.
P Valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. **** (Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.)
58
27.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
Aree per servizi pubblici
A
CDU
% mc; slp
A
100
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
A
40
200 (1)
\
100
50
\
100
50
\
\
A
A
NA
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM mq slp
f) (▲)
a)
g)
mq/ab.
PdC * PdC
PdC * PdC
PdC PdC *
PdC PdC *
PA
PA
PdC * PdCc PdCc
PdC * PdCc PdCc
NA
-
-
A
40
150 (1)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
300 (1)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
200 (1)
-
-
PdC * PdC
PdC * PdC
PdC * PdC
-
-
PdC PdC *
PdC PdC *
PdC PdC *
PA
PA
PA
-
-
-
b)
c)
% slp
% a)
mq/ab.
b)
d)
b)
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
e) I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
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-
-
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
PdC * PdCc PdCc
PdC * PdCc PdCc
PdC * PdCc PdCc
A
P
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
PdC
PA
PdC
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC * PdC PdC *
PdC PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
NC
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
59
ART. 28
(R3) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIA EDILIZIA A BLOCCO ISOLATO
Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti destinati prevalentemente alla destinazione residenziale, caratterizzati da tipologia edilizia a blocco di cui si prevede il completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della qualità abitativa.
2.
Tipologie considerate conformi all'ambito: - edificio a schiera, caratterizzato solitamente da un piano terra e un primo piano; - edificio multipiano (in linea, a corte, a torre), caratterizzato da più piani e da spazi comuni come vano scale e giardino.
3.
Le tavole operative di piano evidenziano gli edifici in contrasto con la tipologia edilizia dell'ambito d'appartenenza (vedasi successiva tabella "Indici"); a prescindere dalla restituzione grafica delle tavole del PdR, per la verifica della tipologia edilizia si fa fede al numero degli alloggi definiti dall'accatastamento antecedente la data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Vedasi articolo 25 punto 1 comma 6 delle presenti norme.
60
28.1
Indici Tipologie:
Volume
Slp
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde
Rapporto di verde profondo Minima
Altezza
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
a 1,2 * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
b 1,2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
c 1,2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
Note: Tipologie degli ambiti: a) ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia a blocco isolato tipologicamente conformi alle previsioni di piano/aree libere da edificazione ai sensi del successivo art. 30; b) edifici inseriti in ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale tipologicamente in contrasto con le previsioni di piano; c) edifici inseriti in ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale tipologicamente in contrasto con le previsioni di piano in caso di adeguamento tipologico. P * **
Valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Sono fatti salvi i valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. (Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.)
1.
Gli ambiti vengono dichiarati zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L 457/78.
2.
Per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *17 valgono le disposizioni contenute nel presente articolo in termini di potenzialità edificatoria e destinazioni.
3.
Esclusivamente per la porzione dell'edificio contrassegnato con apposito simbolo grafico triangolo campito nero numero 1 è consentito un ampliamento dell'utilizzazione fondiaria pari a 154,00 mq di slp.
61
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici
28.2
Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
NC
% mc; slp
A
100
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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-
-
-
-
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-
-
A
40
200 (1)
\
100
50
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
A
P
\
PdC* PdC PdC* PdC* PdC PdC*
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM mq slp
f) (▲)
a)
g)
mq/ab.
PdC* PdC
PdC* PdC -
-
PdC PdC*
PdC PdC* -
PA
PA
PdC* PdCc PdCc
PdC* PdCc PdCc
c)
b) % slp
% a)
mq/ab.
b)
d)
b)
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
e) I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
\
\
\
\
\
\
\
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
P
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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NA
-
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-
-
-
-
-
A
P
\
PdC* PdC PdC*
\
\
\
\
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
PdC* PdC PdC*
A
P
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
NA
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
P
\
PdC* PdC PdC*
\
\
\
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
PdC* PdC PdC*
A
P
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
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NA
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-
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-
-
-
-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
PdC
PA
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdCc PdCc PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Aree per servizi pubblici
Modalità d'intervento MS
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
62
ART. 29
(AR) AMBITI DI RICONVERSIONE DI ATTIVITA' DIVERSE DALLA RESIDENZA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CON TIPOLOGIA SINGOLA E/O BINATA
Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti interessati dalla presenza di attività diverse dalla residenza inseriti nel tessuto urbano con destinazione prevalentemente residenziale. La presenza di funzioni preesistenti in contrasto con la vocazione urbanistica del contesto d’immediato riferimento comporta la necessità di riconversione in ambiti ad edilizia residenziale per una riorganizzazione funzionale e tipologica degli spazi atta a risolvere problematiche di commistione urbanistica e di disordine della forma urbana. Vengono ricompresi in tali ambiti anche edifici a destinazione residenziale localizzati in continuità con ambiti edilizi più ampi che vengono sottoposti a riqualificazione. Altresì, trattasi di ambiti territoriali a destinazione mista con forma disorganizzata la cui riqualificazione ha come obiettivo la sostituzione/recupero degli edifici preesistenti attraverso un progetto, anche unitario, in grado di caratterizzare luoghi non necessariamente di pregio storico, ambientale o formale, ma d'importanza considerevole in relazione ad una localizzazione ad elevata percorrenza o di accesso alla città urbana.
2.
Nel caso l'intervento tratti di attività produttive che alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PdR rientrino tra quelle censite secondo l’articolo 251, titolo V, parte IV, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e s. m. e i. si richiede che, a seguito della dismissione delle attività in essere, l’area venga sottoposta ad accurato controllo che verifichi l’assenza di contaminazione e, quindi, accerti la non necessità di bonifica.
3.
In assenza di interventi di riconversione è consentito il mantenimento della destinazione d'uso in essere nel rispetto del regolamento di igiene relativamente alle attività ricomprese nel centro abitato.
4.
Tutte le attività produttive che verranno insediate in prossimità degli insediamenti abitativi non potranno svolgere lavorazioni moleste o inquinanti. Si richiama l’articolo 2.7.3 del RLI per il quale sono vietati gli ampliamenti di attività produttive all’interno del perimetro dei centri edificati, come definiti dall’articolo 18 della L 865/71, qualora in esse vengano svolti cicli produttivi dichiarati insalubri di prima classe.
63
29.1
Indici Indice fondiario (IF)
mc/mq
Volume
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Slp
SC
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde Altezza
%
Rapporto di verde profondo
%
Minima
m
Massima
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
\ 1,20 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
Note: P Valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. ** (Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.)
1.
64
Gli ambiti vengono dichiarati zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L 457/78.
29.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici
% mc; slp
A
100
\
PdC
PA
PA
PA
PA
PA
26,5
\
50
26,5
\
50
55
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
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-
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A
40
200 (1)
PdC
PA
PA
PA
PA
PA
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM mq slp
f) (▲)
g)
mq/ab.
PdC* PdC
PdC* PdC
NA
-
-
A
40
150 (1)
NA
-
-
-
NA
-
-
-
NA
-
-
NA
-
-
A
40
300 (1)
NA
-
-
-
NA
-
-
-
A
40
200 (1)
-
-
b)
a)
b)
d)
b)
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
c)
% slp
% a)
mq/ab.
e)
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
PdC
PA
PA
PA
PA
PA
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
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-
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PA
PA
PA
PA
PA
\
150
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PdC* PdC
PdC
PA
PA
PA
PA
PA
\
20
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
PdC* PdC
PdC* PdC
PdC* PdC
A
P
\
PA
\
\
\
\
\
\
20
50
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
-
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NA
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NA
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-
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-
-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
PA
PA
PA
PA
PA
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
NC
CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
65
ART. 30
(R4) AREE LIBERE DA EDIFICARE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE CON TIPOLOGIA EDILIZIA: a) AD UNITA' ABITATIVA SINGOLA E/O BINATA; b) A BLOCCO ISOLATO
Obiettivo del piano 1.
Sono lotti non edificati e collocati in prossimità (o interni) al tessuto urbano consolidato con vocazione prevalentemente residenziale. L’inserimento di tali ambiti nel contesto edilizio residenziale determina previsioni attuative finalizzate al completamento del tessuto urbano attraverso l’edificazione di edifici residenziali aventi tipologia assonante al contesto immediato (tipologia edilizia singola e/o binata, ovvero tipologia a blocco edilizio isolato).
2.
Sono da considerarsi lotti liberi, destinati ad una edificazione autonoma rispetto alla preesistente, le superfici fondiarie espressamente cartografate negli ambiti tipologici di cui ai precedenti artt. 26, 27 e 28 che eccedono la pertinenzialità dell'edificio esistente determinata ai sensi del precedente art. 10.8 ed abbiano una superficie fondiaria di almeno 600,00 mq. In tali lotti è consentita esclusivamente la tipologia edilizia singola e/o binata e la capacità edificatoria dovrà essere calcolata applicando gli indici fondiari previsti per l'ambito tipologico in cui sono classificati.
3.
Qualora sul lotto, alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, fossero preesistenti edifici, la potenzialità edificatoria assegnata è da intendersi comprensiva delle volumetrie di quest'ultimi.
4.
E' consentita la formazione di una cellula abitativa pertinenziale allo scopo di raggiungere una migliore funzionalità dell'organismo abitativo stesso. La nuova cellula dovrà essere legata dal vincolo di pertinenzialità all'unità abitativa principale. La creazione di tali cellule non deve rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 12 delle presenti NTA per la singola unità abitativa.
66
30.1
Indici I parametri definiti dal presente punto sono riferiti agli ambiti appositamente e specificamente individuati e numerati nelle tavole operative del PdR.
1.
Lotti liberi: Tipologie: Volume
Slp
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
Verde
Rapporto di verde profondo
mq volume
%
slp
%
SC Minima Altezza
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
Lotti liberi: Tipologie: Volume
Slp
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde
Rapporto di verde profondo Minima
Altezza
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
Non ricompresi nella numerazione successiva
9, 24, 25, 26, 27, 29
5
7
18
21
a 1,20 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
a \ \ 600,00 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
a \ \ 1.065,00 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
a \ \ 890,00 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
a \ \ 485,00 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
a \ \ 1.395,00 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
31 a \ \ 0,00 *** \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
32 a \ \ 0,00 *** \ \ \ \ \ \ \ \ \ 30 \ 6,00 7,50 **
Note: Tipologie degli ambiti: a) aree libere da edificare con tipologia edilizia ad unità abitativa singola e/o binata; b) aree libere da edificare con tipologia edilizia a blocco isolato ** (Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.) ***
I lotti n. 31 e 32 non hanno capacità edificatoria autonoma ma al loro interno potrà essere realizzato esclusivamente il credito volumetrico pari a 1.200 mc, suddivisi in due lotti liberi di 600 mc, a destinazione residenziale. I proventi della vendita di tale credito volumetrico saranno ripartiti secondo quanto stabilito nell'atto di intesa stipulato in data 5 aprile 2009 fra le parrocchie di San Vigilio, San Lorenzo in Camignone e di San Zenone in Passirano.
67
30.2 1.
68
Ambiti sottoposti a disposizioni particolari Esclusivamente per il lotto libero n. 29 dovrà essere cura della Amministrazione Comunale coordinare l'intervento con la Sovrintendenza per la definizione degli elementi tipologici caratterizzanti in analogia alle prescrizioni impartite per il lotto PR *6 in Aree di Salvaguardia.
30.3
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RU
RE
Aree per servizi pubblici CDU
NC
% mc; slp
A
100
\
26,5
\
50
26,5
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
200 (1)
\
100
50
\
100
50
A
A
NA
QM
PA
PdCc
SP di qualità
mq slp
f) (▲)
a)
g)
mq/ab.
PdC* PdC
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC PdC*
PA
PA
PdC* PdCc PdCc
PdC* PdCc PdCc
NA
-
-
A
40
150 (1)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
300 (1)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
200 (1)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
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NA
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
NA
-
-
-
NA
-
-
NA
-
A
100
-
-
% c)
% slp
% d)
50 105** 100
26** 100
-
-
-
\
100
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
150
50
\
150
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
20
50
\
20
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
\
PdC
PdC
PdC
PdC
PA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PA
-
% slp
-
PdC PdC*
-
mq/ab.
b)
50
PA
-
% a)
d)
-
PdC PdC*
-
% slp
b)
100
PdC* PdC
-
c)
\
PdC* PdC
-
b)
-
Destinazioni ammesse
PdC* PdCc PdCc
PdC* PdCc PdCc
PdC* PdCc PdCc
PdCc PdCc PdCc
-
-
e) a.u.
I
II
-
-
-
A
A
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
A
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
A
A
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
26** 100
26** 100
26** 100
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Esecuzione opere
SDM
NA Destinazioni non ammesse
P
A
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC ** Applicare esclusivamente per i lotti liberi n. 9, 24, 25, 26, 27 e 29
69
ART. 31
(R5) AMBITI
TERRITORIALI
RESIDENZIALE
A
DESTINAZIONE
INTERESSATI
DA
PIANI
PREVALENTEMENTE ATTUATIVI
GIA'
CONVENZIONATI Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti destinati prevalentemente alla funzione residenziale già vincolati da specifica convenzione urbanistica definita in sede di pianificazione attuativa, ovvero approvati dal Consiglio Comunale, antecedentemente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
2.
Per ogni ambito soggetto a pianificazione attuativa convenzionata o approvata sono fatte salve le prescrizioni (tra cui le tipologie edilizie insediabili ed i parametri dimensionali) di cui alle specifiche convenzioni fino al termine di scadenza definito dalle stesse. Fino al termine definito dalle convenzioni a tutti gli ambiti di cui al presente articolo si applicano le norme tecniche di attuazione vigenti al momento della stipula della convenzione o del provvedimento di approvazione.
3.
Le presenti norme si applicano nel caso di nuovo convenzionamento a seguito di variante al piano attuativo già approvato o convenzionato, oppure successivamente alla decadenza dei termini temporali definiti nelle singole convenzioni urbanistiche o siano state collaudate favorevolmente le opere di urbanizzazione convenzionate.
31.1
Volume
Slp
SC
Indici Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde
Rapporto di verde profondo Minima
Altezza
(1)
70
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) \ \ \ (1) \ (1) (1)
Valgono indici e parametri definiti in convenzione urbanistica o dal provvedimento d'approvazione.
31.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
NC
% mc; slp
A
100
\
PA
PA
PA
PA
26,5
\
50
26,5
\
50
210
100
A
A
A
NA
-
-
-
-
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-
-
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-
A
40
200 (1)
PA
PA
PA
PA
\
100
50
\
100
50
25
100
NA
NA
NA
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM mq slp
f) (▲)
a)
g)
mq/ab.
PdC* PdC
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC PdC*
NA
-
-
A
40
150 (1)
NA
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
A
40
300 (1)
NA
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
A
40
200 (1)
-
-
PdC* PdC
PdC* PdC
PdC* PdC
-
-
c)
b) % slp
% a)
mq/ab.
b)
d)
b)
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
e) I
II
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
-
-
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PA
PA
PA
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\
150
50
\
150
50
25
100
A
A
NA
-
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PA
PA
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PA
\
20
50
\
20
50
25
100
NA
NA
NA
PdC PdC*
PdC PdC*
PdC PdC*
A
P
\
-
\
\
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
NA
NA
NA
NA
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-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
PdC
PA
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC* PdC PdC*
PdCc PdCc PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Aree per servizi pubblici
Modalità d'intervento MS
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
71
ART. 32
(VUS) VERDE URBANO DI SALVAGUARDIA
Obiettivo del piano 1.
Con il Verde urbano di salvaguardia il piano individua le realtà territoriali inserite nel tessuto urbano consolidato inedificate ovvero con caratteristiche di bassissima densità edilizia. Gli ambiti inedificati si qualificano come spazi a filtro fra distretti edilizi consolidati, in vuoti urbani necessari a preservare barriere naturali alla conurbazione, ovvero come singolarità insediative ubicate in luoghi di preminenza/emergenza ambientale e/o paesistica. Diversamente, nel caso di abitazioni di livello spesso elevato, si tratta di episodi residenziali isolati (ovvero aggregati) dove edifici a carattere famigliare si inseriscono in pertinenze mantenute a verde dalla considerevole estensione. Per le caratteristiche dei siti ove tali ambiti si ubicano il piano prevede un controllo significativo delle attività edilizie, così come dell’uso dei suoli.
2.
Negli ambiti del VUS è prevista prevalentemente la manutenzione delle aree a verde (ed, eventualmente, dei manufatti preesistenti) e viene prescritta la conservazione dei soggetti arborei preesistenti.
3.
Il mantenimento degli ambiti dovrà prevedere una piantumazione estesa alle singole aree per una densità di almeno un soggetto arboreo ogni 60,00 mq. Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto dovranno essere di tipo autoctono e desunte dallo studio agronomico allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale.
32.1
Indici
1.
Negli ambiti qualificati come VUS, gli indici ed i parametri degli edifici devono intendersi quelli preesistenti sul lotto alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
2.
Nel caso di interventi edilizi, che riguardino edifici preesistenti è consentito un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dei parametri dell'edificio preesistente. Tali interventi dovranno, comunque, prevedere il rispetto delle altezze preesistenti.
3.
Non è ammessa alcuna nuova edificazione, ad esclusione di:
72
a)
autorimesse pertinenziali di cui all’art. 9 della L. 122/89 nella misura massima di 1,00 mq ogni 10,00 mc, includendo nel computo le autorimesse esistenti;
b)
piscine ed attrezzature per il gioco e lo svago che non determinino volume. Tali accessori dovranno essere di servizio ad edifici a destinazione prevalentemente residenziale preesistenti negli stessi ambiti di verde urbano di salvaguardia; è altresì consentita la realizzazione di tali accessori anche qualora pertinenziali ad edifici residenziali collocati in altri ambiti di piano adiacenti.
32.2
Recinzioni, muri di sostegno
1.
Negli ambiti a verde urbano di salvaguardia sono vietate, nelle aree libere, le recinzioni fisse in muratura o altro materiale.
2.
Per gli edifici esistenti e le nuove costruzioni, saranno ammesse recinzioni in muratura con muretto di altezza non superiore a 0,50 m e sovrastante cancellata o rete metallica non più alta di 1,30 m.
3.
Quanto concesso al precedente comma del presente punto dovrà essere limitato all'area cortiliva necessaria, per esigenze di sicurezza opportunamente motivate.
4.
La proprietà può comunque essere recintata con la sola apposizione di paletti in ferro e rete metallica aventi altezza massima non superiore a 1,50 m, oppure recinzioni costituite da paletti in legno tondi di altezza non superiore a 1,20 m e collegati da fili di ferro.
5.
Le recinzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente punto dovranno essere mascherate con siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo studio agronomico allegato al PGT).
6
Con riferimento ai precedenti commi del presente punto, saranno ammesse deroghe solo in relazione a tipologie preesistenti ed integrate architettonicamente.
7.
Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata di almeno 1,50 m dal confine di proprietà o, qualora esistente, dalla segnaletica orizzontale a delimitazione della carreggiata, salvo maggiori distanze indicate dall’ente proprietario della strada per motivi di circolazione o diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada.
8.
In caso di piano naturale di campagna non orizzontale modificato ai sensi dell’art. 10, punto 10.1, comma 2 delle presenti norme, l’altezza delle recinzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente punto è da intendersi quale media geometrica.
73
32.3
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
% mc; slp
A
P
\
\
PdC*
\
\
\
\
\
26,5
\
100
\
\
NA
NA
NA
NA
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A
P
\
\
PdC*
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\
\
\
\
\
100
50
\
\
NA
NA
NA
NA
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-
A
P
\
\
PdC*
\
\
\
\
\
\
100
50
\
\
NA
NA
NA
NA
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A
P
\
\
PdC*
\
\
\
\
\
\
100
50
\
\
NA
NA
NA
NA
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-
-
-
-
QM
PdCc
PA
SP di qualità
mq slp
Destinazioni ammesse
f) (▲)
g)
mq/ab.
PdC* PdC
PdC* PdC -
-
PdC* PdC
PdC* PdC
b)
a)
PdC PdC*
PdC PdC* -
-
PdC PdC*
PdC PdC*
% slp
b)
d)
b)
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
c)
% a)
mq/ab.
e)
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Esecuzione opere
SDM
NA Destinazioni non ammesse
P
NC
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
74
ART. 33
AMBITI
TERRITORIALI
A
DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE
PRODUTTIVA (ARTIGIANALE/INDUSTRIALE): NORMA GENERALE 1.
Negli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
2.
La realizzazione delle nuove attività produttive e l’ampliamento di quelle esistenti deve essere accompagnata da opportune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto previsto. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi d'abbattimento degli inquinanti, barriere verdi antiacustiche e verde di compensazione.
3.
Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento della legislazione in tema di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o Uffici pubblici.
4.
Non saranno consentite attività a Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR) di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. .
5.
Si richiama l’articolo 2.7.3 del Regolamento Locale d'Igiene che consente l'insediamento di nuove attività dichiarate insalubri di prima classe esclusivamente in ambiti a destinazione produttiva. Per le industrie insalubri di prima classe già esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT può essere autorizzata la prosecuzione dell'attività all’interno del centro abitato qualora il titolare dimostri che l’esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato.
6.
In ogni caso, in tutti gli ambiti di piano in cui sono consentite attività produttive è vietato l’insediamento, l’impianto e l’esercizio di industrie destinate allo stoccaggio ed alla lavorazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, così come l'impianto o l'esercizio di apparecchiature per la combustione dei rifiuti o funzionanti con combustibile derivato da rifiuti.
7.
In caso di nuovi insediamenti a carattere artigianale/industriale, lungo il confine con ambiti di piano a destinazione diversa da quella produttiva dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale e paesistica non inferiore a 5,00 m di profondità. Essa dovrà essere costituita da:
8.
a)
una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive; l’altezza massima dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli precedenti in merito alle recinzioni;
b)
una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con alberature ad alto fusto.
Le essenze arboree/arbustive di cui al precedente comma dovranno essere di specie autoctona, desunte dall'abaco delle essenze di cui allo studio agronomico comunale allegato al PGT.
75
ART. 34
(P1) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA
Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti territoriali già occupati da attività prevalentemente produttive di carattere artigianale ed industriale delle quali si prevede il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole necessità aziendali in ambiti urbanisticamente dedicati e consoni al sistema di contesto.
2.
Gli alloggi riservati al personale di custodia o al titolare dell'attività dovranno avere un vincolo di pertinenzialità dell'edificio destinato all'attività produttiva registrato e trascritto.
34.1
Volume
Slp
Indici Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde Altezza
*
%
Rapporto di verde profondo
%
Minima
m
Massima (secondo art.10.1, comma 1)
m
\ \ \ 100 \ \ 50 \ \ \ 0 0 20 \ 7,50 - 12,00*
Altezza massima consentita esclusivamente per l'ambito a destinazione prevalentemente produttiva localizzato nei pressi dell'autostrada A4 ed in prossimità dell'ambito produttivo del comune di Ospitaletto.
1.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *11 è ammessa esclusivamente la destinazione 5f.
2.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *12 è assentita una capacità edificatoria predefinita pari a 1.000 mq di SC. Tale capacità edificatoria potrà essere realizzata con altezza massima pari a 10,00 m e sarà subordinata all'attuazione di un Permesso di Costruire convenzionato Tale ampliamento dovrà essere subordinato alla predisposizione di un PCc in cui si applica un contributo aggiuntivo per servizi pubblici di qualità pari al 52% della SLP. Tale contributo potrà essere scomputato mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione (a.u, OOUU I e OOUU II).
76
3.
La realizzazione della capacità edificatoria potrà essere incentivata nelle misure di seguito individuate nel caso in cui sia resa necessaria la bonifica delle aree attualmente all’esame tramite accertamenti per la presunta presenza di materiali inquinanti. Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di bonifica delle aree, previa caratterizzazione, da parte degli autori materiali dell’illecito e fermo restando ogni vincolo di legge opponibile alla proprietà interessate dall’eventuale inquinamento al fine di incentivare ed accelerare l’eventuale attività di bonifica, la realizzazione della capacità edificatoria è ampliata, entro la quota massima di 10000 mq di Slp, gradualmente secondo la seguente articolazione: • 1 mq/slp ogni 100,00 € impegnati nelle opere di bonifica fino alla concorrenza massima di 1.000.000,00 €. Tali ampliamenti insediativi dovranno essere assentiti tramite Permesso di Costruire convenzionato e potranno comportare la deroga esclusivamente sui parametri urbanistici che si riferiscono alla slp ed al RC e comunque fino ad un limite massimo del RC pari al 55%. Rimangono invariati tutti gli altri indici ed i parametri di zona.
77
34.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
% mc; slp
mq slp
f) (▲)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
\
120 (3)
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC* PdC
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM g)
a)
PA
b)
c)
b)
d)
b)
e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC* PdCc
A
P
\
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
150 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
400 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
A
20
\
\
100
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
A
100
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
PdCc PdC
PdCc PdCc PdCc
PdC* PdC -
-
PdC PdC* -
PA
-
-
PdCc PdC* PdCc -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
A
20
\
PdC
PdC
PA
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
NA
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC PdCc PdC
PdC PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
NC
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) Per ogni singola attività (2) Sul lotto (3) Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività che utilizzi almento 500 mq slp). Si specifica che la slp residenziale è in aggiunta alla slp produttiva assentita.
b): d): e):
(4) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
78
ART.35
(P2) AREE LIBERE DA EDIFICARE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA
Obiettivo del piano 1.
Il PdR individua in tali ambiti i lotti liberi non ancora edificati interni al tessuto consolidato produttivo da destinare prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali per lo sviluppo locale del sistema secondario.
2.
Gli alloggi riservati al personale di custodia o al titolare dell'attività dovranno avere un vincolo di pertinenzialità dell'edificio destinato all'attività produttiva registrato e trascritto.
3.
Qualora sul lotto, alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, fossero preesistenti edifici, la potenzialità edificatoria assegnata è da intendersi comprensiva delle superfici coperte di quest'ultimi.
35.1 1.
Volume
Slp
SC
Indici I parametri definiti dal presente punto sono riferiti agli ambiti appositamente e specificamente individuati e numerati nelle tavole operative del PdR.
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde Altezza
Rapporto di verde profondo
% %
Minima
m
Massima (secondo art.10.1, comma 1)
m
\ \ \ 100 \ \ 50 \ \ \ \ \ 20 \ 7,50 - 12,00*
*
Altezza massima consentita esclusivamente per l'ambito a destinazione prevalentemente produttiva localizzato nei pressi dell'autostrada A4 ed in prossimità dell'ambito produttivo del comune di Ospitaletto. La realizzazione della capacità edificatoria potrà essere incentivata nelle misure di seguito 2. individuate nel caso in cui sia resa necessaria la bonifica delle aree attualmente all’esame tramite accertamenti per la presunta presenza di materiali inquinanti. Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di bonifica delle aree, previa caratterizzazione, da parte degli autori materiali dell’illecito e fermo restando ogni vincolo di legge opponibile alla proprietà interessate dall’eventuale inquinamento al fine di incentivare ed accelerare l’eventuale attività di bonifica, la realizzazione della capacità edificatoria è ampliata, entro la quota massima di 10000 mq di Slp, gradualmente secondo la seguente articolazione: • 1 mq/slp ogni 100,00 € impegnati nelle opere di bonifica fino alla concorrenza massima di 1.000.000,00 €. Tali ampliamenti insediativi dovranno essere assentiti tramite Permesso di Costruire convenzionato e potranno comportare la deroga esclusivamente sui parametri urbanistici che si riferiscono alla slp ed al RC e comunque fino ad un limite massimo del RC pari al 55%. Rimangono invariati tutti gli altri indici ed i parametri di zona.
79
35.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
% mc; slp
mq slp
f) (▲)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
\
120 (3)
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC* PdC
QM
NC
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM g)
a)
PA
c)
b)
b)
d)
b)
e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC* PdCc
A
P
\
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
150 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
400 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
A
20
\
\
100
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
A
100
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
PdCc PdC
PdCc PdCc PdCc
PdC* PdC -
-
PdC PdC* -
PA
-
-
PdCc PdC* PdCc -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
A
20
\
PdC
PdC
PA
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
PdC PdCc PdC
PdC PdCc
A Destinazioni ammesse NA Destinazioni non ammesse
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
PdCc
PA
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) Per ogni singola attività
b):
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici
(2) Sul lotto (3) Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività che utilizzi almento 500 mq slp). Si specifica che la slp residenziale è in aggiunta alla slp produttiva assentita.
d): e):
Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I: Opere di urbanizzazione primaria
(4) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
80
ART. 36
(P3) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA INTERESSATI DA PIANI ATTUATIVI GIA' CONVENZIONATI
Obiettivo del piano 1.
Sono ambiti destinati prevalentemente alla funzione produttiva già vincolati da specifica convenzione urbanistica definita in sede di pianificazione attuativa, ovvero approvati dal Consiglio Comunale, antecedentemente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
2.
Per ogni ambito soggetto a pianificazione attuativa convenzionata sono fatte salve le prescrizioni ed i parametri dimensionali di cui alle specifiche convenzioni fino al termine di scadenza definito dalle stesse. A tutti gli ambiti di cui al presente articolo si applicano le norme tecniche di attuazione vigenti al momento della stipula della convenzione o del provvedimento di approvazione.
3.
Le presenti norme si applicano nel caso di nuovo convenzionamento in variante al piano attuativo già approvato o convenzionato, oppure successivamente alla decadenza dei termini temporali definiti nelle singole convenzioni urbanistiche o siano state collaudate favorevolmente le opere di urbanizzazione convenzionate.
4.
Gli alloggi riservati al personale di custodia o al titolare dell'attività dovranno avere un vincolo di pertinenzialità dell'edificio destinato all'attività produttiva registrato e trascritto.
36.1
Volume
Slp
SC
Indici Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
Verde
Rapporto di verde profondo
mq volume
%
slp
%
SC Minima Altezza
Massima
% % m
(edifici con ultimo solaio orizzontale)
m
(edifici con ultimo solaio inclinato)
m
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) \ \ \ (1) \ (1) (1)
(1)
Valgono indici e parametri definiti in convenzione urbanistica o dal procedimento d'approvazione.
1.
Esclusivamente per i Piani attuativi localizzati a sud del territorio comunale nei pressi dell'autostrada ed al confine con Ospitaletto, qualsiasi intervento sarà subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale in cui i lottizzanti si impegnano, come peraltro risulta anche nel verbale della seconda conferenza di valutazione ambientale strategica, a "garantire la manutenzione straordinaria, il completamento, l’ammodernamento in funzione dell’efficienza e della funzionalità delle opere di urbanizzazione esistenti e
81
derivanti dalle convenzioni urbanistiche in essere", ma anche alla riqualificazione funzionale del sistema fognario dei lotti. Tali interventi dovranno essere eseguiti in accordo con l’Amministrazione Comunale che dovrà concordare con l’ente gestore del ciclo idrico integrato AoB2 e gli enti preposti quali Provincia, Arpa, Aato la strategia migliore per collettare l’area in funzione del punto recettore individuato dal progetto definitivo per la realizzazione del depuratore di Torbole Casaglia. 2.
La realizzazione della capacità edificatoria potrà essere incentivata nelle misure di seguito individuate nel caso in cui sia resa necessaria la bonifica delle aree attualmente all’esame tramite accertamenti per la presunta presenza di materiali inquinanti. Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di bonifica delle aree, previa caratterizzazione, da parte degli autori materiali dell’illecito e fermo restando ogni vincolo di legge opponibile alla proprietà interessate dall’eventuale inquinamento al fine di incentivare ed accelerarela l’eventuale attività di bonifica, la realizzazione della capacità edificatoria è ampliata, entro la quota massima di 10000 mq di Slp, gradualmente secondo la seguente articolazione: • 1 mq/slp ogni 100,00 € impegnati nelle opere di bonifica fino alla concorrenza massima di 1.000.000,00 €. Tali ampliamenti insediativi dovranno essere assentiti tramite Permesso di Costruire convenzionato e potranno comportare la deroga esclusivamente sui parametri urbanistici che si riferiscono alla slp ed al RC e comunque fino ad un limite massimo del RC pari al 55%. Rimangono invariati tutti gli altri indici ed i parametri di zona.
82
36.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
% mc; slp
mq slp
f) (▲)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
\
120 (3)
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC* PdC
QM
NC
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM g)
a)
PA
b)
c)
b)
d)
b)
e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC* PdCc
A
P
\
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
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-
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-
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-
-
NA
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-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
150 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
400 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
A
20
\
\
100
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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NA
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
A
100
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
PdCc PdC
PdCc PdCc PdCc
PdC* PdC -
-
PdC PdC* -
PA
-
-
PdCc PdC* PdCc -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
A
20
\
PdC
PdC
PA
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
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-
NA
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-
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-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
A Destinazioni ammesse NA Destinazioni non ammesse QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile SDM Soglia dimensionale massima
P
RRC
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
PdC PdCc PdC
PdC PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato PA: Piano attuativo (p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) MS:
Manutenzione straordinaria
A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) Per ogni singola attività
b):
(2) Sul lotto (3) Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività che utilizzi almento 500 mq slp). Si specifica che la slp residenziale è in aggiunta alla slp produttiva assentita.
d):
Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento
e):
Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I: Opere di urbanizzazione primaria II: Opere di urbanizzazione secondaria
(4) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
83
ART. 37
(P4) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA DI CONTENIMENTO ALLO STATO DI FATTO
Obiettivo del piano 1.
37.1
Volume
Slp
SC
Sono ambiti territoriali già occupati da attività prevalentemente produttive di carattere artigianale ed industriale delle quali si prevede il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole necessità aziendali in ambiti urbanisticamente dedicati non propriamente consoni al sistema di contesto.
Indici Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
mq volume
%
slp
%
SC Verde Altezza
1.
84
Rapporto di verde profondo
% %
Minima
m
Massima (secondo art.10.1, comma 1)
m
\ \ \ 100 \ \ 50 \ \ \ 0 0 20 \ 7,50
Tutte le attività artigianali che si dovessero insediare dovranno dimostrare di essere attività non moleste e pericolose per il vicinato sia dal punto di vista delle emissioni in atmosfera e/o nelle acque, sia dal punto di vista delle emissioni di rumori sia diretti che indotti.
37.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici
Destinazioni d'uso degli edifici
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
Ammissibilità
Destinazioni
Modalità d'intervento MS
QM
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM
% mc; slp
mq slp
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
\
120 (3)
PdC* PdC
PdC PdC*
PdC* PdC
g)
b)
a)
f) (▲)
PA
c)
b)
d)
b)
e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC* PdCc
A
P
\
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
150 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
20
400 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
40
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
A
20
\
\
100
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
NA
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
A
100
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
PdCc PdC
PdCc PdCc PdCc
PdC* PdC -
-
PdC PdC* -
PA
-
-
PdCc PdC* PdCc -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
A
20
\
PdC
PdC
PA
\
20
50
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
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-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC PdCc PdC
PdC PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
NC
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) Per ogni singola attività (2) Sul lotto (3) Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività che utilizzi almento 500 mq slp). Si specifica che la slp residenziale è in aggiunta alla slp produttiva assentita.
b): d): e):
(4) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
85
ART. 38
(C1) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE COMMERCIALE
Obiettivo del piano Sono ambiti territoriali già occupati da attività prevalentemente commerciali delle quali si prevede il completamento edificatorio per lo sviluppo funzionale delle singole realtà in ambiti urbanisticamente consoni al sistema di contesto.
1.
38.1
Indici
Volume
Slp
Indice fondiario (IF)
mc/mq
Indice territoriale (IT)
mc/mq
Volume predefinito
mc
Utilizzazione fondiaria (UF)
%
Utilizzazione territoriale (UT)
%
Utilizzazione predefinita
mq
Rapporto di copertura (RC)
SC
fondiaria
mq/mq
territoriale
mq/mq
Copertura predefinita Incrementi
(lotti saturi)
Verde
Rapporto di verde profondo
mq volume
%
slp
%
SC
Altezza
*
% %
Minima
m
Massima (secondo art. 10.1, comma 1)
m
P \ \ P \ \ P \ \ \ 0 0 30 \ 6,00 - 7,50 *
Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.
1.
Gli ambiti vengono dichiarati zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L 457/78.
2.
Esclusivamente per gli edifici appositamente contrassegnati con simbolo grafico triangolo campito rosso valgono le prescrizioni contenute nella convenzione urbanistica. In particolare si dovrà rispettare la convenzione n. 3418 registrata a Brescia in data 13 novembre 1989 e trascritta il 23 novembre 1989.
38.2 1.
86
Altre norme Norme per un corretto inserimento dei manufatti edilizi: a)
Le coperture dovranno avere falde inclinate con una pendenza compresa tra il 27% ed il 35% ed essere costituite da manto in coppi o simil coppi.
b)
Le facciate degli edifici dovranno essere intonacate in modo da costituire superfici piane, lisce e tinteggiate con colori scelti nella gamma delle terre. Le facciate potranno altresì essere ultimate in pietrame a vista.
c)
Sono consentite coperture piane o con andamento diverso da quello a falda o padiglione esclusivamente nel caso in cui sia dimostrato il miglioramento dei requisiti di efficienza bioenergetica.
38.3
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Destinazioni
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc. di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole, etc. artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
Modalità d'intervento MS
% mc; slp
mq slp
f) (▲)
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
\
120(1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
QM
PA
PdCc
SP di qualità
Esecuzione opere
SDM g)
b)
a)
c)
b)
d)
b)
e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PdCc PdC* PdCc
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC* PdCc
A
P
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
50
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
50
100
A
A
NA
A
50
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
50
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
100
150 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
25
100
A
A
NA
A
100
400 (1)
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
150
50
\
150
50
50
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
50
\
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
\
100
50
\
100
50
150
100
A
A
NA
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
A
50
200 (1)
\
150
50
\
150
50
150
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
50
400 (1)
\
20
50
\
20
50
150
100
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
100
\
PdC
PdC
PdC
PdC
PA
PdC
\
10
100
\
10
100
\
\
A
A
NA
Destinazioni ammesse
PdC* PdC
PdC PdC*
PA
PdCc PdC* PdCc
PdC PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività
NA Destinazioni non ammesse
PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
P
NC
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC * In caso di incremento delle unità immobiliari: PdCc in luogo di PdC
87
ART. 39
(DC) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Obiettivo del piano 1.
39.1
Sono le aree comprendenti tutte le attrezzature inerenti la vendita del carburante al minuto, con le relative strutture pertinenziali, esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Ai sensi e per gli effetti del capo IV, articolo 83, comma 1, lett. b), e comma 2 della LR 2 febbraio 2010, n. 6, la verifica di compatibilità degli impianti esistenti è condotta in conformità alle disposizioni regionali vigenti.
Norme particolari per i nuovi distributori di carburante: piano di localizzazione
1.
La destinazione d’uso “4g – Distributori di carburante” è ammessa esclusivamente negli ambiti del territorio comunale specificatamente individuati negli elaborati grafici del PdR come "Distributori di carburante" , fatte salve le aree indicate al successivo comma 4. Il rilascio del titolo edilizio, nonché dell’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di nuovi distributori di carburante, è subordinato alla positiva verifica di conformità alle disposizioni del presente articolo. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione predetta è esercitato dal Comune nel rispetto dei provvedimenti dell'articolo 83 della sunnominata legge.
2.
L’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti di carburante è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità: alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; alle prescrizioni fiscali; alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale; alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, ai provvedimenti di cui all'art. 83 della LR 02/10, al parere vincolante di conformità di cui all'art. 81, comma 2, lettera c) della LR 02/10, agli adempimenti di cui all'art. 89, comma 2 della LR 02/10 e alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica come previsto dal RR 24 aprile 2006, n.7. Contestualmente all'autorizzazione il Comune rilascia il Permesso di Costruire. Al fine di favorire l’autosufficienza energetica degli impianti mediante fonti rinnovabili, le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata di almeno 5 KW o, in alternativa, di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e ad integrazione degli impianti termici o del fabbisogno dei processi produttivi. Tutti i nuovi impianti devono prevedere la presenza di adeguati servizi igienici, idonei anche per utenti in condizioni di disabilità. I nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio pre e post pagamento, e devono assicurare la presenza di apposito personale negli orari di apertura, stabiliti in base alla vigente normativa regionale di riferimento.
3.
88
I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di attività commerciali e artigianali e di pubblici esercizi. La superficie complessiva massima delle suddette strutture non potrà superare i 300 mq, purchè dotati di relativa dotazione di parcheggi, determinata nel 50% del totale della superficie di vendita. Il rilascio delle singole autorizzazioni e l’esercizio delle suddette attività di servizio all’utenza restano regolate dalle rispettive discipline di settore. Le attività integrative sono connesse all’impianto di distribuzione carburante, e non possono, pertanto, essere cedute autonomamente, decadendo in caso di chiusura dello stesso.
4.
Fatte salve ulteriori disposizioni emanate dagli Enti preposti alla tutela della salute pubblica, i nuovi impianti di distribuzione carburante sono ammessi esclusivamente negli ambiti specificatamente individuati negli elaborati grafici del PdR come "Distributori di carburante" e comunque negli ambiti del territorio non sottoposti a vincoli monumentali, archeologici, idrogeologici e non compresi negli ambiti dei nuclei d'antica formazione o aree pedonali.
5.
Nelle fasce di rispetto stradale di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice della strada ricadenti all’interno degli ambiti di cui al comma 4 è vietata l’installazione di impianti per la distribuzione di carburanti. Nelle fasce di rispetto ricadenti negli ambiti del territorio comunale non oggetto delle condizioni di incompatibilità di cui al comma precedente l’installazione di impianti è ammessa, nel rispetto dei parametri e delle indicazioni di cui al presente articolo, esclusivamente a titolo precario, e la relativa autorizzazione può essere revocata in ogni tempo per oggettive e prevalenti ragioni di interesse pubblico.
6.
Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al capo IV, articoli 89 e 90, della LR 06/10, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito l’erogazione del prodotto metano.
7.
Parametri edilizi, incluse le pensiline: RC: 20% della superficie del lotto. Distanza dai confini: non inferiore a 5,00 m. Distanza da altri edifici: non inferiore a 10,00 m. (ovvero alla maggior distanza imposta dalle specifiche disposizioni relative a particolari tipologie d'impianti.)
8.
Altezza massima: 5,00 m Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di distributori carburante ad uso privato.
89
ART. 40
40.1
DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AMBITI EXTRAURBANI
Disposizioni generali
1.
Il presente articolo definisce disposizioni generali per l'attuazione delle previsioni di piano nell'ambito delle Aree agricole produttive, Aree agricole di salvaguardia e Aree di salvaguardia di cui ai successivi articoli. Tali aree sono da equipararsi alle aree destinate all'agricoltura ai sensi del DM n. 1444 del 2/04/68, nelle quali, limitatamente alle strutture connesse all'attività agricola, si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e s.m.i.
2.
Per la destinazione d'uso degli immobili negli ambiti di cui al precedente comma 1 (e negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica) fa fede l'accatastamento alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
3.
Per gli ambiti di cui al precedente comma 1 gli interventi previsti dagli specifici articoli di norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all’anno 1967, oppure definitivamente condonati.
4.
Per gli accessori extraagricoli (preesistenti alla data d'adozione delle presenti norme negli ambiti di cui al comma 1 e titolati come disposto dal precedente comma 3) è consentito esclusivamente il mantenimento dei valori stereometrici preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, salvo progetti di contesto paesistico finalizzati alla riqualificazione degli stessi o loro trasferimento, anche con accorpamento all'edificio principale.
5.
I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche degli ambiti di cui al comma 1, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
6.
Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo sono ammesse esclusivamente qualora sancite dagli articoli specifici. In caso di divergenza, le eventuali prescrizioni particolari dei diversi ambiti sono da ritenersi prevalenti rispetto alle seguenti disposizioni generali.
40.2 Da: confini edifici strade
90
Distanze Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato (esterni al comparto) (interni al comparto) Mai < 5,00 m Secondo PA/PdCc Mai < 10,00 m Secondo PA/PdCc
Mai < 5,00 m Mai < 10,00 m
Mai < 20,00 m (strade comunali) Mai < 10,00 m (strade vicinali)
Mai < 20,00 m (strade comunali) Mai < 10,00 m (strade vicinali)
Secondo prescrizioni indicate nel PA/PdCc
Permesso di Costruire
40.3
Distanza da altri ambiti territoriali Destinazioni/attrezzature
Edifici residenziali sparsi
6a depositi e strutture agricole 6b allevamenti zootecnici (*) 6c allevamenti zootecnici (*) 6d allevamenti zootecnici (*) Note: * Comprese le relative concimaie e vasche di deiezione.
50 m 50 m 50 m 100 m
Residenze agricole 20 m 20 m 20 m 20 m
Ambiti a prevalente destinazione turisticoresidenziale commercialedirezionale ricettiva / 50 m 200 m 500 m
/ 50 m 200 m 500 m
/ 50 m 200 m 500 m
1.
Nel caso di centri aziendali esistenti che non rispettino le distanze fissate per i nuovi allevamenti, sono ammesse le ristrutturazioni volte a migliorare la situazione igienico-sanitaria dell’allevamento, purché tali opere non comportino una riduzione delle distanze già in essere o un incremento del peso vivo allevato.
2.
Per gli allevamenti esistenti sono ammessi ampliamenti soltanto nel rispetto delle distanze fissate per i nuovi allevamenti in relazione all’aumento del peso vivo allevato e/o del numero dei capi.
3.
Per quanto attiene a concimaie, vasche e lagune per la raccolta di deiezioni animali si rinvia espressamente a quanto previsto dal titolo III, capitolo 10, punto 3.10.4 del Regolamento Locale d'Igiene.
40.4
Recinzioni, muri di sostegno
1.
Sono vietate, nelle aree libere, le recinzioni fisse in muratura (o altro materiale similare).
2.
Per gli edifici esistenti e le nuove costruzioni, saranno ammesse recinzioni alle aree cortilive, 25 mq di area ogni mq di superficie coperta dell'edificio, in muratura con muretto di altezza non superiore a 0,50 m e sovrastante cancellata o rete metallica non più alta di 1,00 m.
3.
La proprietà può comunque essere recintata con la sola apposizione di paletti in ferro e rete metallica aventi altezza massima non superiore a 1,50 m, oppure recinzioni costituite da paletti in legno tondi di altezza non superiore a 1,20 m e collegati da fili di ferro.
4.
Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente punto dovranno essere mascherate con siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo studio agronomico allegato al PGT).
5.
Con riferimento ai precedenti commi del presente punto, saranno ammesse deroghe solo in relazione a tipologie preesistenti ed integrate architettonicamente. Soluzioni diverse potranno comunque essere autorizzate successivamente ad un parere positivo della Commissione del paesaggio.
6.
Ogni tipo di recinzione e manufatto in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, percorsi pubblici o privati dovrà essere arretrata di almeno 1,00 m dal confine di proprietà o, qualora esistente, dalla segnaletica orizzontale a delimitazione della carreggiata, salvo maggiori distanze indicate dall’ente proprietario della strada per motivi di circolazione o diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada.
7.
I muri di sostegno posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le strade) e nell'ambito dei rispetti stradali non potranno avere altezza massima superiore a 1,50 m.
8.
I muri di sostegno posti in opera al confine con proprietà private non potranno avere altezza massima superiore a 1,50 m.
91
9.
Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente di altezza non superiore a 1,20 m.
10.
In caso di piano naturale di campagna non orizzontale l’altezza delle recinzioni è da intendersi quale media geometrica.
40.5 1.
Disposizioni di tutela dell'edilizia storica Per gli edifici di interesse storico-architettonico (evidenziati dalle cartografie del PdR ovvero segnalati dall'analisi paesistica del PGT) valgono le seguenti prescrizioni particolari. a) Deve essere conservato l’impianto storico urbano ed edilizio, in particolare per ciò che attiene a strade, passaggi, cortili e aree inedificate. b) Gli spazi non edificati alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT non potranno essere interessati da edificazione alcuna. c) E’ prescritta la salvaguardia/ripristino degli elementi stilistici e costruttivi di interesse storico, dell’apparato decorativo originario, degli aspetti cromatici originari o tradizionali. d) Le tessiture murarie dei fabbricati dovranno essere mantenute in pietra o mattoni a vista, ovvero intonacate al civile e tinteggiate con colori selezionati entro la gamma cromatica delle terre, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico. e) Dovranno essere salvaguardate le inferriate originarie; i serramenti saranno ammessi in legno al naturale o dipinto o in ferro a sezione limitata. f) Viene prescritto il rispetto della composizione di facciata originaria, per quanto riguarda eventuali elementi architettonici di pregio e le forometrie, la cui protezione dovrà essere esclusivamente mediante ante in legno, al naturale o dipinto. g) Sono espressamente vietate le coperture piane; i manti di copertura dovranno essere rivestiti esclusivamente in coppi. h) Per tutti gli edifici esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT è vietato il tamponamento e/o la chiusura di portici e loggiati anche se si tratta di elementi provvisori o stagionali.
40.6 1.
92
Disposizioni specifiche per le aree agricole e agricole di salvaguardia Nelle aree agricole e nelle aree agricole di salvaguardia il titolo abilitativo può essere rilasciato esclusivamente: a)
all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’art. 59 comma 1 della LR 12/05 e s. m. e i., a titolo gratuito ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera a) della LR 12/05 e s. m. e i.;
b)
al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici, e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
c)
limitatamente ai terreni dei Comuni indicati nella tabella allegata alla LR 19 novembre 1976, n. 51, ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8 della L 10 maggio 1976, n. 352, e all' art. 8, numero 4, della Legge Regionale sopraccitata subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione per tutti gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 59 della LR 12/05 e s. m. e i..
2.
Il titolo abilitativo è tuttavia subordinato: a)
alla presentazione al Comune di un atto d'impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio della attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del titolo abilitativo sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di area riguardante la porzione interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
b)
all'accertamento, da parte del Comune, dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
c)
limitatamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del presente punto, anche alla presentazione al Comune, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
3.
Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente punto, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso.
4.
Il Comune deve rilasciare, contestualmente all'atto di permesso, un’attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non edificazione".
5.
Le serre per la realizzazione di colture intensive mobili e/o temporanee, i tunnel, e/o ogni altro tipo di copertura (anche parziale) con qualsiasi materiale di protezione fissato, appoggiato, sospeso, arrotolato a strutture di sostegno di qualsiasi foggia e forma (curvate ad arco, poligonali, inclinate, orizzontali, oblique, verticali, a barriera sui lati longitudinali) sono ammesse con il solo limite del rapporto di copertura rispetto al terreno disponibile. Anche la realizzazione ad arcate libere e/o coperture stagionali rientra nel computo per la verifica del rapporto di copertura.
6.
I bacini e/o le stazioni di pompaggio utili all’irrigazione delle colture intensive devono essere: a)
realizzati ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a 20,00 m;
b)
opportunamente recintati con paletti e rete metallica di altezza pari a 2,00 m collocati ad una distanza non inferiore a 4,00 m dall’argine superiore della fossa.
7.
La realizzazione di nuove serre è subordinata alla preventiva realizzazione di fasce di ricontestualizzazione paesistica con specie vegetali autoctone. Il titolo abilitativo relativo alla realizzazione di nuove serre potrà essere rilasciato solo dopo che sia stata accertata, da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, la realizzazione della fascia di ricontestualizzazione paesistica lungo il perimetro dell’intervento; al fine del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere prodotto il disegno illustrativo della fascia di ricontestualizzazione progettata. Le specie vegetali autoctone costituenti la sunnominata fascia di ricontestualizzazione dovranno avere altezza minima di 2,00 m fuori terra.
8.
Le bonifiche agrarie, con o senza asportazione di materiale, sono ammesse solo qualora giustificate dallo studio agronomico e idrogeologico e se comportano scavi e riporti contenuti nel limite di 1,00 m.
9.
Il titolo abilitativo per gli immobili extraagricoli in ambito agricolo o agricolo di salvaguardia, nonché per la sola ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione 1c e 5a, può essere rilasciata anche ai soggetti non ricompresi nell’elenco di cui all'articolo 60 della LR 12/05 e s. m. e i..
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40.7
Interventi su edifici in aree agricole produttive, agricole di salvaguardia e di salvaguardia non adibiti all'uso agricolo e loro pertinenze
1.
In tutti gli edifici esistenti in zona agricola e/o di salvaguardia è consentito l'insediamento anche di attività collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla vigente normativa in materia.
2.
Nell'area di pertinenza degli edifici, calcolata nella misura massima di otto volte la superficie coperta del fabbricato esistente in zona agricola, è ammessa la realizzazione dei seguenti manufatti, previa stipula di atto di vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto: a)
locali totalmente interrati da adibire a deposito attrezzi per il mantenimento del fondo nella misura di 20,00 mq di superficie utile; la realizzazione di tali locali interrati è subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzo dei fabbricati (sia fuori che entro terra) già esistenti sul fondo. Non potranno essere autorizzati più interventi sulla stessa pertinenza;
b)
piscine pertinenziali agli edifici residenziali già esistenti nell'area;
c)
autorimesse pertinenziali agli immobili già esistenti ai sensi dell'art. 9 della L 122/89 e nella misura massima di 1,00 mq ogni 10,00 mc al lordo di quelle esistenti.
3.
Nelle aree agricole produttive e nelle aree agricole di salvaguardia i titoli abilitativi relativi agli edifici di cui al precedente comma possono essere rilasciati anche ai soggetti non aventi i requisiti soggettivi di cui al precedente punto 40.6 comma 1.
4.
Per gli edifici esistenti in zona agricola individuati con la sigla “r” (1c), o “p” (5a) sono sempre ammissibili gli interventi di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione, così come definita dall’articolo 3, comma 6, lettera b) delle presenti norme. Per gli edifici individuati con la sigla “r” o “p” è altresì ammessa la ristrutturazione edilizia così come definita dall’articolo 3, comma 8 delle presenti norme (compatibilmente con le destinazioni e le tipologie ammesse) nei casi di interventi che non prevedano demolizione e ricostruzione, nonché aumento di volume; tali edifici sono soggetti alle seguenti disposizioni:
94
a)
per gli edifici esistenti in zona agricola individuati con la sigla "r" (1c), sono ammesse le destinazioni d'uso direzionali e commerciali specificate nelle tabelle delle Destinazioni di cui agli articoli 41.2, 42.3 e 43.4.
b)
gli interventi sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dalla attività agricola ed evidenziati nelle tavole di piano con sigla “r” o “p” dovranno essere finalizzati al recupero e mantenimento delle preesistenze, delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati nelle costruzioni.
c)
le opere di ristrutturazione - di cui all’art. 3, comma 8 delle presenti norme - e di ampliamento dovranno effettuarsi nel rigido rispetto dei materiali preesistenti e nel rispetto degli indici prescritti.
40.8
Norme per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario: AA, AAS e AS Le presenti norme trovano applicazione negli ambiti territoriali di seguito elencati: a) Aree Agricole produttive (di cui all’articolo 41 delle presenti norme); b) Aree Agricole di Salvaguardia (di cui all’articolo 42 delle presenti norme); c) Aree di Salvaguardia (di cui all’articolo 43 delle presenti norme); ed integrano gli indirizzi normativi contenuti nello studio paesistico in relazione alle classi di sensibilità evidenziate nella relativa tavola.
1.
CORSI D’ACQUA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
2.
la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo". Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
3.
interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la reintegrazione dei corsi d’acqua nel paesaggio;
4.
interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
5.
ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
6.
i corsi d’acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-ambientali che ricreativi;
7.
garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica;
8.
mantenimento del regime idrico che garantisce la sopravvivenza delle zone umide;
9.
recupero paesistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse, finalizzato al ritorno all’equilibrio preesistente;
10.
tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico-ambientale, creando le premesse di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario di pianura;
11.
sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
12.
riqualificazione paesaggistica delle sponde e dei litorali dei bacini artificiali degradati o compromessi da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità pedonale delle medesime.
95
b)
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
interventi in alveo, se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d’acqua;
2.
rettifiche ai corsi d'acqua e creazione di nuovi tracciati; laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale e storica preesistente;
3.
modificazione dei caratteri salienti del reticolo irriguo con l’eventuale conseguente copertura delle rogge;
4.
l’alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale; la riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio;
5.
l'asportazione del materiale movimentato;
6.
interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario;
7.
il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d’acqua se non a scopi agricoli.
2.
VEGETAZIONE RIPARIALE
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
96
1.
lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi d’ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive, al fine di creare nuove fasce di vegetazione d’ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
2.
in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse riorganizzazioni totali della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, la ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico;
3.
difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;
4.
manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità d’introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
5.
conservazione della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate dai suoli caratterizzati dalla presenza d’acqua;
6.
l’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;
2.
gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.
3.
PERCORSI PEDONALI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi moderatamente attrezzati per il tempo libero, la ricreazione e lo sport con i necessari collegamenti agli insediamenti limitrofi;
2.
manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.
4.
SISTEMI VEGETAZIONALI DIFFUSI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
2.
ripristino ed arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
3.
difesa della vegetazione di alto fusto presente;
4.
la collocazione lungo le strade di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete irrigua;
5.
mantenimento delle alberature di confine tra le diverse proprietà.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi.
5.
FRUIZIONE VISIVA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura, è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
2.
gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità verso i valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo, evitando occlusioni visuali;
3.
salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi;
4.
gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell’edificio storico);
5.
eventuali opere; anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio;
2.
la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri;
97
3.
l’attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.
6.
ATTIVITA’ AGRICOLA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
2.
salvaguardia delle aree mantenute a prato e pascolo, per la loro importanza non solo paesistica ma anche ecologica.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati attraverso spianamenti, sbancamenti, riporti o altre attività di escavazione difformi da quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10.1; in Aree di Salvaguardia sono vietate anche le modifiche al piano di campagna di cui al comma 2 dell'art. 10.1;
2.
l'asportazione del materiale movimentato; evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;
3.
la riduzione della superficie forestale, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale in particolare nelle zone pedemontane, in quanto punto di congiunzione tra le zone di fondovalle e la pianura.
40.9
Norme per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati: AA, AAS e AS
a)
In Aree Agricole produttive e Aree Agricole di Salvaguardia sono consentiti i seguenti interventi: 1.
b)
nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura, del contesto, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica.
In Aree di Salvaguardia sono consentiti i seguenti interventi: 1.
40.10
sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione ecoturistica e di studio dei luoghi. Norme per l’uso agricolo: AS
Le presenti norme trovano applicazione nelle Aree di Salvaguardia. 1.
98
ATTIVITA’ AGRICOLA
a)
b)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
2.
difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne;
3.
dovranno essere salvaguardate e incentivate le colture tradizionali;
4.
lo sfalcio della vegetazione palustre è ammissibile solo se finalizzato al mantenimento della funzione ecologica delle zone umide.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico naturale;
2.
il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo;
3.
trasformazioni e modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
4.
attività di tipo agricolo che alterino l’equilibrio ecologico e paesistico.
40.11
Norme per gli interventi infrastrutturali: AS
Le presenti norme trovano applicazione nelle Aree di Salvaguardia. a)
b)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
solo adeguamento di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte;
2.
adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
l’asfaltatura delle strade di accesso a cascine o borghi rurali;
2.
l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio.
Tali 40.12
Norme per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti: AS
Le presenti norme trovano applicazione nelle Aree di Salvaguardia. a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero dell’immagine originaria dell’architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
2.
sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.
99
40.13
Norme per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario: ANT
Le presenti norme trovano applicazione negli Ambiti Non soggetti a Trasformazione urbanistica (di cui all’articolo 44 delle presenti norme) ed integrano gli indirizzi normativi contenuti nello studio paesistico in relazione alle classi di sensibilità evidenziate nella relativa tavola. 1.
CORSI D’ACQUA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
100
1.
tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
2.
difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo"; devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
3.
interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la reintegrazione dei corsi d’acqua nel paesaggio;
4.
interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
5.
ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso); nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
6.
i corsi d’acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-ambientali che ricreativi;
7.
tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio: a tal fine, gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure anti-inquinamento);
8.
garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica;
9.
tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico-ambientale, creando le premesse di un'eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario di pianura;
10.
riqualificazione paesaggistica delle sponde e dei litorali dei bacini artificiali degradati o compromessi da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità pedonale delle medesime.
b)
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
interventi in alveo, se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d’acqua;
2.
rettifiche ai corsi d'acqua e creazione di nuovi tracciati; laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale e storica preesistente;
3.
interventi infrastrutturali che possono creare impedimento al deflusso delle acque;
4.
qualunque intervento di trasformazione e manomissione, diretta o indiretta, delle zone umide e del relativo ecosistema;
5.
opere di drenaggio e/o d’interramento; è ammissibile il modellamento del fondo al fine di creare zone con profondità differenziate per il controllo dei livelli idrici;
6.
modificazione dei caratteri salienti del reticolo irriguo con l’eventuale conseguente copertura delle rogge;
7.
l’alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale; la riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio;
8.
interramenti, coperture, intubamenti, e, comunque, alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario;
9.
l’apertura di cave e di discariche in alveo o in prossimità dei corsi d’acqua;
10.
l'asportazione del materiale movimentato.
2.
VEGETAZIONE RIPARIALE
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
l’azione preventiva d’eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
2.
difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;
3.
ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione d’ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
4.
manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità d’introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
5.
conservazione della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate dai suoli caratterizzati dalla presenza d’acqua;
101
b)
6.
lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi d’ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive, al fine di creare nuove fasce di vegetazione d’ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
7.
in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse riorganizzazioni totali della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, la ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
l'asportazione del materiale movimentato; è da evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;
2.
gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima.
3.
PERCORSI PEDONALI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
102
1.
incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi moderatamente attrezzati per il tempo libero, la ricreazione e lo sport con i necessari collegamenti agli insediamenti limitrofi;
2.
manutenzione e sistemazione delle strade poderali, della rete irrigua e dei filari alberati sistemati tra i campi;
3.
creazione di una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità, anche al fine di mitigare gli effetti paesistici dell’ampliamento del suolo urbanizzato;
4.
è necessario il mantenimento d’infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
5.
devono essere mantenuti gli assi poderali che, associati alla presenza di filari di alberi e alla rete irrigua, contribuiscono a suggerire un valore paesistico elevato all’intero contesto di riferimento;
6.
è ammissibile lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
l’uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre per I'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile;
2.
i tracciati non possono subire variazioni pesanti, ma devono cercare di mantenere l’originario disegno agricolo e l’ordinata organizzazione geometrica dei campi;
3.
variazioni apprezzabili dell’andamento dei tracciati viari storici; le opere d’arte stradale dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle preesistenze.
4.
SISTEMI VEGETAZIONALI DIFFUSI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate;
2.
ridefinizione puntuale dei confini tra bosco ed aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
3.
salvaguardia delle modalità e delle tipologie d’impianto, nonché del rapporto paesisticamente consolidato con il contesto;
4.
salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi;
5. 6.
mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali; ripristino ed arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
7.
conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
la riduzione delle superfici forestate, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale, soprattutto nelle zone pedemontane, in quanto punto di congiunzione tra le zone montuose e la pianura;
2.
l’abbattimento di qualsiasi specie arborea, a meno che non si tratti di specie infestanti;
3.
l’utilizzo di ambiti in prossimità di orli e scarpate per fini diversi da quelli forestali;
4.
l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
5.
l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
6.
l’abbattimento di presenze arboree e filari significativi;
7.
l’eliminazione o la riduzione della vegetazione arborea ripariale.
5.
FRUIZIONE VISIVA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso d'interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
2.
gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità verso i valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo, evitando occlusioni visuali;
103
b)
104
3.
ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesisticoambientali;
4.
salvaguardia e valorizzazione degli elementi forti di regolarità geometrica dell’impianto;
5.
individuazione d’idonee fasce di rispetto dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l’attenuazione dei fenomeni di criticità; tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive;
6.
la tutela deve essere rivolta alla conservazione della leggibilità paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del contesto paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto);
7.
trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano, purché portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
8.
ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico-insediative;
9.
individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all’aperto, di costruzioni dismesse ed altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio;
10.
conservare e ricostituire il paesaggio dei Nuclei di Antica Formazione e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti; a tal fine, è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei antichi nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato;
11.
la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le pertinenze degli edifici dei Nuclei di Antica Formazione, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, etc..
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
attività in grado di alterare i caratteri geomorfologici, vegetazionali in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno e la complessiva percezione del paesaggio;
2.
interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico e naturale;
3.
nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica prevalentemente argillosa, evitare le modificazioni alle condizioni giaciturali del pendio, con rischio di innesco di situazioni di dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica dell’assetto attuale deve essere comunque valutato tramite approfondite indagini geotecniche;
4.
la formazione di depositi di materiale di ogni genere;
5.
la realizzazione di ostacoli alla percezione del paesaggio.
6.
ATTIVITA’ AGRICOLA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
valorizzazione dell'attività agricola ai fini della manutenzione fisica ed estetica del paesaggio agrario;
2.
conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;
3.
conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive;
4.
conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti; a tal fine, è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
interventi che possono compromettere l’ecosistema naturale e i relativi microsistemi al fine di salvaguardare le specie minori sia animali che vegetali;
2.
riporti e movimenti di terra capaci di alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere di recupero ambientale;
3.
usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in limitate porzioni, in quanto nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie superfici denudate;
4.
il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo;
5.
attività di tipo agricolo che alterino l’equilibrio ecologico e paesistico;
6.
interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari.
7.
ELETTRODOTTI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
b)
privilegiare, dove possibile, la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
collocazione di ulteriori diramazioni dell’elettrodotto, al fine di evitare l’alterazione della morfologia e lo stato di naturalità dei luoghi, con effetti negativi dal punto di vista percettivo;
105
2.
l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio;
3.
la collocazione di nuovi tralicci in aree paesaggisticamente interessanti e importanti da un punto di vista naturalistico e ambientale, al fine di evitare la compromissione dei rispettivi microsistemi.
40.14
Norme per l’uso agricolo: ANT
1.
ATTIVITA’ AGRICOLA
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
salvaguardia ed incentivazione delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, paesaggisticamente consolidato rispetto al contesto di riferimento;
2.
valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio anche come momento di tutela della funzione di regimazione idraulica degli ambiti.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
la recinzione delle aree boscate se non strettamente necessarie all’attività zootecnica di tipo estensivo. In tal caso le recinzioni andranno realizzate con materiali naturali e possibilmente locali (steccati) e/o con tipologie dal minimo impatto ambientalepercettivo (dissuasori elettrici a basso voltaggio a filo o a nastro), al fine di impedire esclusivamente il passaggio agli animali allevati;
2.
innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo;
3.
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.
2.
VEGETAZIONE
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
106
1.
difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne;
2.
le manutenzioni che impediscano l’avanzamento progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi;
3.
mantenere l’attività di taglio regolamentato del bosco ceduo improntato a criteri naturalistici, favorendo il rinnovo naturale della specie, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente ed impedendo il taglio a raso del bosco;
b)
4.
lo sfalcio della vegetazione palustre è ammissibile solo se finalizzato al mantenimento della funzione ecologica delle zone umide;
5.
va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all’interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica delle forti geometrie d’impianto della coltura in oggetto;
6.
ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali riparali;
7.
la collocazione lungo le strade di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete irrigua.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con altre colture;
2.
la sostituzione dei sostegni ai filari con elementi in cemento, preferendo l’utilizzo di elementi lignei.
3.
INFRASTRUTTURE
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
2.
il mantenimento del fondo stradale in terra battuta.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti poiché altera la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse.
4.
MANUFATTI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
b)
salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, paesaggisticamente consolidate, con le morfologie di versante.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
la realizzazione di opere a sostegno delle infrastrutture agricole in contrasto formale, cromatico e materiale, con il paesaggio agricolo.
107
40.15
Norme per gli interventi infrastrutturali: ANT
1.
STRADE
a)
Sono consentiti i seguenti interventi:
b)
1.
l’eventuale ampliamento delle strade dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell’ingegneria naturalistica;
2.
le infrastrutture che prevedono opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, nonché adattamenti e rettifiche alla infrastrutture, dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei di antica formazione, che nel contesto territoriale adiacente;
2.
l’asfaltatura delle strade di accesso a cascine e borghi rurali.
2.
SENTIERI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica;
2.
sistemazione complessiva dell’asse infrastrutturale storico attraverso la riprogettazione della sezione stradale tale da consentire la realizzazione di piste ciclabili e/o opere di arredo urbano per la fruizione pedonale (nuove pavimentazioni, panchine, viali alberati, parcheggi, etc.) in grado di rafforzare il ruolo simbolico del paesaggio in oggetto.
3.
URBANIZZAZIONI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
108
adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti consone rispetto al contesto, conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale;
2.
b)
a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l’eventuale l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesaggistica, senza alterare la morfologia dei luoghi.
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
40.16
la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, etc.).
Norme per gli edifici ed i manufatti edilizi isolati esistenti: ANT
1.
Gli edifici ed i manufatti esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT potranno essere oggetto di interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione così come definita ai sensi del DM 380/2001 e/o opere di restauro e risanamento conservativo.
2.
Per tutti gli edifici di cui al precedente comma dovranno essere mantenute le destinazioni in uso in essere alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
3.
EDIFICI ESISTENTI
a)
Sono consentiti i seguenti interventi: 1.
gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero dell’immagine originaria dell’architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
2.
va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
3.
gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesaggistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
4.
la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, etc.; la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti;
5.
è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, etc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);
6.
per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a servizio dell'attività agricola (case, stalle, etc.), sono ammessi interventi di adeguamento funzionale purché coerenti con le caratteristiche tipologiche,costruttive e di materiali d'uso, dell'edilizia tradizionale;
109
b)
110
7.
per i manufatti edilizi non riconducibili alla classificazione precedente sono ammessi interventi tesi al recupero dell’immagine tipologica e costruttiva dell’architettura rurale storica;
8.
valorizzazione degli edifici isolati di particolare interesse storico-architettonico anche tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, etc;
9.
salvaguardia dell’impianto planivolumetrico;
10.
salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
11.
la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli etc..
Sono vietati i seguenti interventi: 1.
ampliamenti e trasformazioni di manufatti ed edifici preesistenti;
2.
interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica;
3.
l’asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private.
ART. 41
(AA) AREE AGRICOLE PRODUTTIVE
Obiettivo del piano 1.
SC
slp
Volume
41.1
I*
M **
H
Sono aree che, per qualità e produttività dei suoli, vengono destinate alla produzione agricola in ambiti territoriali extraurbani che risultano essere ottimali per svolgere al meglio le attività agricole.
Indici
Indice fondiario Indice fondiario aggiuntivo Indice territoriale Volume predefinito Utilizzazione fondiaria Utilizzazione territoriale Utilizzazione predefinita Rapporto di copertura Copertura predefinita Volume Slp SC Volume Slp SC Minima Massima Allineamenti Mantenimento ***
Note: P P* A NA ND
* ** *** ****
Destinazioni:
1b
1c (r)
5a (p)
6a
6b
6c
6d
6e
6f
mc/mq mc/mq mc/mq mc % % mq mq/mq mq % % % % % % m
0,02 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ P \ \ P \ P \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,05 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,05 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,05 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ P \ \ P \ P \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,10 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ P* \ \ P* \ P* \ \ \ A A A ND
m
5,00
P
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
P
A/NA A/NA
NA A
\ \ \ P \ \ P \ P 10 10 10 NA NA NA ND 6,00 7,00**** NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Valore esistente a destinazione 1b, 1c, 3b, 4f, 5a, 6a e 6f. Ammesso. Non ammesso. Valore non prescritto. Incremento dei valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Mantenimento dei valori preesistenti eccedenti l'indice. Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta. Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.
(r) (p)
Residenze extraagricole. Produttivo extraagricolo (artigianale, commerciale-direzionale, ricettivo-ristorativo, turistico alberghiero).
1.
I limiti stabiliti dalla precedente tabella non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
2.
Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le aree ricomprese in altri ambiti territoriali extra urbani applicando a tali aree gli stessi indici previsti per le aree agricole.
111
3.
112
Per le destinazioni 6a, 6b, 6c, 6d, 6e è obbligatorio presentare il piano di sviluppo aziendale contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
41.2
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc.(*) di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole,etc.(**) artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
Ammissibilità
Destinazioni d'uso degli edifici
MS QM % mc; slp
Aree per servizi pubblici
Modalità d'intervento
Destinazioni
RRC
RE
RU
A
CDU
PA
mq slp
f) (▲)
g)
c)
b)
a)
SP di qualità b)
d)
b)
Esecuzione opere e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
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NA
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A
(•)
120
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
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\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC PdCc
\
PdCc PdCc
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC
NA
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A(5)
50
200 (1)
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC
PdC PdCc
\
PdCc PdCc
NA
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A(5)
50
300 (1)
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
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A
(•)
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
-
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PdC
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PdC
PdC
\
PdC
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\
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A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
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\
\
\
\
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\
PdC
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PdC
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PdC
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\
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PdC
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\
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\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC PdCc
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
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-
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Destinazioni ammesse
PdCc PdC -
-
PdCc PdC
PdC PdCc -
\
-
-
PdC PdCc
\
PdCc PdCc -
-
PdCc PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
(5) Ammesse esclusivamente in 1c e 5a (*)
PdCc
SDM
NA Destinazioni non ammesse
P
NC
Per 1c si intendono esclusivamente i fabbricati contrassegnati con la lettera "r" nelle tavole di piano.
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità)
(**) Per 5a si intendono esclusivamente i fabbricati contrassegnati f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA con la lettera "p" nelle tavole di piano. g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA (•)
Si rimanda alla tabella Indici di cui al punto 41.1 del presente articolo (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC
113
ART. 42
(AAS)
AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA Obiettivo del piano 1.
Sono aree che, per qualità e produttività dei suoli, vengono destinate alla produzione agricola in ambiti territoriali extraurbani connotati da elevato valore paesistico.
2.
Tali ambiti ricomprendono, altresì, le "Aree agricole di valenza paesistica", nonché gli "Ambiti di elevato valore percettivo" connotati dalla presenza di fattori fisico-ambientali e/o storicoculturali che ne determinano la qualità d'insieme.
42.1
Indici
SC
slp
Volume
Destinazioni:
I*
M **
H
Indice fondiario Indice fondiario aggiuntivo Indice territoriale Volume predefinito Utilizzazione fondiaria Utilizzazione territoriale Utilizzazione predefinita Rapporto di copertura Copertura predefinita Volume Slp SC Volume Slp SC Minima Massima Allineamenti Mantenimento ***
Note: P P* A NA ND
* ** *** ****
mc/mq mc/mq mc/mq mc % % mq mq/mq mq % % % % % % m m A/NA A/NA
1b
1c (r)
0.02 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 \ 10 \ 10 NA NA NA NA NA NA ND ND 6,00 6,00 7,00**** 7,00**** NA NA A A
5a (p)
6a
6b
6c
6d
6e
6f
\ \ \ P \ \ P \ P \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,01 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,01 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ \ \ \ \ 0,01 \ \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ P \ \ P \ P \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ P \ \ P \ P \ \ \ NA NA NA ND
\ \ \ P* \ \ P* \ P* \ \ \ NA NA NA ND
P
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
P
NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
NA A
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Valore esistente a destinazione 1b, 1c, 3b, 4f, 5a, 6a e 6f. Ammesso. Non ammesso. Valore non prescritto. Incremento dei valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Mantenimento dei valori preesistenti eccedenti l'indice. Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta. Media falda; qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita al punto medio del solaio stesso al suo intradosso tra l'imposta e il colmo.
(r) (p)
Residenze extraagricole. Produttivo extraagricolo (artigianale, commerciale-direzionale, ricettivo-ristorativo, turistico alberghiero).
1.
I limiti stabiliti dalla precedente tabella non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
2.
Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le aree ricomprese in altri ambiti territoriali extra urbani applicando a tali aree gli stessi indici previsti per le aree agricole di salvaguardia.
114
42.2
Ambiti sottoposti a disposizioni particolari
1.
Per l'edificio appositamente contrassegnato da simbolo grafico *15 le modalità di intervento consentite sono esclusivamente quelle riferibili agli edifici classificati come 2B3 nelle NTA dei NAF.
2.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *18 è consentito un ampliamento per una superficie pari a 300 mq di SC a destinazione 6a.
3.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *7 è consentita la realizzazione di una capacità edificatoria conforme a quanto previsto dalla L.R. 12/05 in materia di zone agricole, e comunque con un massimo di 1.000 mq di SC da realizzarsi completamente interrati al mappale n. 1158, in continuità con gli edifici esistenti.
115
42.3
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici
Destinazioni d'uso degli edifici
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc.(*) di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole,etc.(**) artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
Ammissibilità
Destinazioni QM % mc; slp
RRC
RE
RU
A
CDU
NC
PA
mq slp
f) (▲)
a)
g)
b)
SP di qualità b)
d)
b)
e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(•)
120
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC PdCc
\
PdCc PdCc
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
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-
-
-
-
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-
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-
-
NA
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NA
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NA
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NA
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-
NA
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NA
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NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A(5)
50
200 (1)
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
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-
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-
NA
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A(5)
50
300 (1)
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
(•)
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
PdCc PdC
PdCc PdC
PdCc PdC -
-
PdCc PdC
PdC PdCc
\
PdC PdCc -
\
-
-
PdC PdCc
\
PdCc PdCc
PdCc PdCc -
-
PdCc PdCc
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC PdCc
\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Destinazioni ammesse
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato PA:
Piano attuativo
MS:
Manutenzione straordinaria
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
(5) Ammesse esclusivamente in 1c e 5a Per 1c si intendono esclusivamente i fabbricati contrassegnati con la lettera "r" nelle tavole di piano.
(**) Per 5a si intendono esclusivamente i fabbricati contrassegnati con la lettera "p" nelle tavole di piano.
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano I:
Opere di urbanizzazione primaria
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA
Si rimanda alla tabella Indici di cui al punto 42.1 del presente articolo (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC
116
Esecuzione opere
A
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
(•)
c)
NA
SDM Soglia dimensionale massima
(*)
PdCc
SDM
NA Destinazioni non ammesse
P
Aree per servizi pubblici
Modalità d'intervento MS
ART. 43
(AS) AREE DI SALVAGUARDIA
Obiettivo del piano 1.
2.
3.
SC
slp
Volume
43.1
I*
M **
H
Sono aree di elevato valore paesaggistico-ambientale ed ecologico con una funzione strategica per la tutela e la salvaguardia del sistema ambientale-ecologico. Con esse il piano individua gli ambiti territoriali non particolarmente significativi da un punto di vista di produttività agricola ed aventi classe di sensibilità paesistica alta o media (ovvero appartenenti ad un più vasto sistema ambientale con notevoli connotati paesisticoambientali). Le aree di salvaguardia sono da equipararsi alle aree destinate all'agricoltura ai sensi del DM n. 1444 del 2/04/68, nelle quali, limitatamente alle strutture connesse all'attività agricola, si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e s.m.i. Tali ambiti ricomprendono, altresì, le "Aree di valenza paesistica", nonché gli "Ambiti di elevato valore percettivo" connotati dalla presenza di fattori fisico-ambientali e/o storicoculturali che ne determinano la qualità d'insieme. Indici
Indice fondiario Indice fondiario aggiuntivo Indice territoriale Volume predefinito Utilizzazione fondiaria Utilizzazione territoriale Utilizzazione predefinita Rapporto di copertura Copertura predefinita Volume Slp SC Volume Slp SC Minima Massima Allineamenti Mantenimento ***
Note: P P* A NA ND
* ** *** (r) (p)
Destinazioni:
1b
1c (r)
5a (p)
6a
6b
6c
6f
mc/mq mc/mq mc/mq mc % % mq mq/mq mq % % % % % % m m A/NA A/NA
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 10 10 NA NA NA ND P NA A
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 10 10 NA NA NA ND P NA A
\ \ \ P \ \ P \ P \ \ \ NA NA NA ND P NA A
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 10 10 NA NA NA ND P NA A
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 10 10 NA NA NA ND P NA A
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 10 10 NA NA NA ND P NA A
\ \ \ P* \ \ P* \ P* \ \ \ A A A ND P NA A
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Valore esistente a destinazione 1b, 1c, 3b, 4f, 5a, 6a e 6f. Ammesso. Non ammesso. Valore non prescritto. Incremento dei valori preesistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Mantenimento dei valori preesistenti eccedenti l'indice. Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta. Residenze extraagricole. Produttivo extraagricolo (artigianale, commerciale-direzionale, ricettivo-ristorativo, turistico alberghiero).
117
1.
I limiti stabiliti dalla precedente tabella non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
2.
Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le aree ricomprese in altri ambiti territoriali extra urbani applicando a tali aree gli stessi indici previsti per le aree agricole.
43.2
Interventi sugli edifici in aree di salvaguardia
1.
Gli interventi sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dalla attività agricola dovranno essere finalizzati al recupero e mantenimento delle preesistenze, delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati nelle costruzioni.
2.
Tutti gli interventi edilizi relativi alla ristrutturazione o ampliamento di strutture destinate alla attività agricola quali: stalle, serre, depositi attrezzi e macchinari agricoli, fienili, etc., dovranno proporre soluzioni tipologiche ed architettoniche conformi agli obiettivi di tutela dei valori paesistici dei luoghi. Si dovrà privilegiare l’impiego di murature intonacate e tinteggiate nella gamma delle tonalità riportate al precedente articolo 17; coperture a falde inclinate ed, ad esclusione delle serre, l’impiego di manti di copertura in coppi. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare materiali tradizionali, dovrà essere prevista una zona di mitigazione Tali ambientale per la tutela paesaggistica del territorio.
118
43.3
Ambiti sottoposti a disposizioni particolari
1.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *1 è consentita la realizzazione di una capacità edificatoria conforme a quanto previsto dalla L.R. 12/05 in materia di zone agricole, e comunque con un massimo di 500,00 mq di SC da realizzarsi completamente interrati al mappale n. 448 e di 500,00 mq di SC da realizzarsi completamente interrati al mappale n. 89 in adiacenza a quelli facenti parte del NAF.
2.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *2 è consentita la realizzazione di una capacità edificatoria conforme a quanto previsto dalla L.R. 12/05 in materia di zone agricole, e comunque con un massimo di 1.000 mq di SC da realizzarsi completamente interrati al mappale n. 1790 e 4149, in continuità con gli edifici esistenti.
3.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *3 è consentito sovralzare di un piano l'edificio esistente, mantenendo la sagoma dell'edificio esistente e fino a raggiungere un'altezza massima pari a 6,00 m in caso di ultimo solaio orizzontale, ovvero di 7,50 m in caso di ultimo solaio inclinato.
4.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *4 è consentita la realizzazione di una capacità edificatoria conforme a quanto previsto dalla L.R. 12/05 in materia di zone agricole, e comunque con un massimo di 400 mq di slp da realizzarsi completamente interrati al mappale n. 260, in prossimità dell'edificato già esistenza.
5.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *5 è consentita la realizzazione di una residenza extragricola con una slp pari a 120 mq ed una struttura con slp pari a 500 mq con destinazione 6a. Entrambe dovranno essere realizzate sul sedime dell'interrato preesistente alla data di approvazione delle seguenti norme, avere caratteristico tipologiche tipiche della Franciacorta ed un'altezza massima in colmo pari a 5,00 m.
6.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *6 è consentita la riconversione in destinazione residenziale dell'allevamento zootecnico preesistente. E' assentita una capacità edificatoria predefinita pari a 1.800 mc in aggiunta alla volumetria a destinazione residenziale già esistente alla data di approvazione delle seguenti norme. La riqualificazione dovrà essere subordinata alla completa riconversione dell'allevamento zootecnico esistente previa redazione di un Piano Paesistico di Contesto e mediante la realizzazione di un Piano di Recupero che dovrà essere adottato ed approvato dal Consiglio Comunale in cui si applica un contributo aggiuntivo per servizi pubblici di qualità pari al 120% della SLP. Tale contributo potrà essere scomputato mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione (a.u., OOUU I e OO UU II). L'edificazione dovrà essere caratterizzata da tipologia edilizia cascina a corte e i fabbricati potranno raggiungere un'altezza massima pari a 6,00 m in caso di ultimo solaio orizzontale, ovvero di 7,50 m in caso di ultimo solaio inclinato. Si prescrive la realizzazione di un'indagine sullo stato del suolo dovuto alla presenza di allevamenti da dismettere e di una attività produttiva dismessa secondo quanto definito dall'art. 242 del Dlgs 152/06.
7.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *8 è consentita la riconversione in destinazione residenziale subordinatamente alla presentazione di un Piano di Recupero. Tale PR sarà subordinato all'obbligo del mantenimento della volumetria e della posizione dei fabbricati esistenti alla data di approvazione delle presenti norme con la possibilità di accorpare il volume della porcilaia ai fabbricati principali.
119
8.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *9 è consentita la realizzazione di un portico ed una loggia per una volumetria complessiva predefinita pari a 510 mc e la realizzazione di un fabbricato di 130 mq di SC con altezza massima pari a 2,50 m in gronda da destinare a ricovero autoveicoli. Tali volumetrie dovranno essere realizzate all'interno dei poligoni edificatori e comprenderanno anche ciò che normalmente è escluso dal computo del volume ai sensi degli articoli 10.3 e 10.4 delle presenti norme.
9.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *14 è consentita la traslazione della tettoia esistente all'interno del poligono edificatorio e una SC pari a 400 mq con destinazione 6e "serre fisse" aggiuntiva rispetto le preesistenze.
10.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *16 è consentita una SC pari a 330 mq con destinazione 6e "serre fisse" aggiuntiva rispetto le preesistenze.
11.
Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con simbolo grafico *19 è consentita la riconversione in destinazione residenziale subordinatamente alla presentazione di un Piano di Recupero che interessi i mappali n. 780 e 782 del Foglio 3.
120
43.4
Destinazioni, modalità d'intervento, aree per servizi pubblici Modalità d'intervento
Destinazioni d'uso degli edifici
Residenza
extra agricola agricola extra agricola in aree agricole, etc.(*) di servizio non riconosciuta negli ambiti di piano albergo
Turistico
residenza turistico-alberghiera motel villaggio turistico campeggio
Direzionale
area di sosta complesso per uffici studio professionale ufficio complementare esercizio di vicinato
Commerciale
media distribuzione di vendita grande distribuzione di vendita centro commerciale autosaloni/esposizioni merceologiche pubblico esercizio distributore di carburante
Produttivo
extra agricolo in aree agricole,etc.(**) artigianato di servizio attività non riconosciuta artigianato e industria deposito a cielo aperto depositi e strutture di servizio
Agricolo
allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici allevamenti zootecnici serre fisse
(Altro)
attività agrituristica
A
discoteche, sale ballo parcheggi privati
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b
Ammissibilità
Destinazioni MS QM % mc; slp
RRC
RE
RU
A
Aree per servizi pubblici CDU
PA
mq slp
f) (▲)
a)
g)
b)
c)
SP di qualità b)
d)
b)
Esecuzione opere e)
mq/ab.
% slp
% a)
mq/ab.
% slp
% c)
% slp
% d)
a.u.
I
II
-
NA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
(•)
120
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC PdCc
\
PdCc PdCc
\
26,5
\
50
26,5
\
50
\
\
A
A
NA
NA
-
-
-
-
-
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A(5)
50
200(*) *13
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100
50
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A
A
NA
NA
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NA
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A(5)
50
300 (1)
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\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
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-
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-
A
(•)
\
\
\
\
\
\
20
50
\
\
A
A
NA
NA
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NA
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NA
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NA
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A
(•)
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PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
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\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
\
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\
\
\
\
\
\
\
\
A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
\
PdC
PdC
\
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NA
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NA
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A
(•)
\
PdC
PdC
PdC
PdC
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\
\
\
\
\
100
50
\
\
A
A
NA
NA
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NA
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-
-
Destinazioni ammesse
PdCc PdC
PdCc PdC
PdCc PdC -
-
PdCc PdC
PdC PdCc
\
PdC PdCc -
\
-
-
PdC PdCc
\
PdCc PdCc
PdCc PdCc -
-
PdCc PdCc
PdC PdCc
PdC: Permesso di costruire, denuncia di inizio attività PdCc: Permesso di costruire convenzionato
QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile
PA:
Piano attuativo
SDM Soglia dimensionale massima
MS:
Manutenzione straordinaria
(p. di recupero, p. particolareggiato, p. di lottizzazione, p. integrato d'intervento) A:
Ampliamento
(per le destinazioni commerciali i valori sono riferiti alla SV)
RRC: Restauro e risanamento conservativo
CDU: Cambio di destinazione d'uso (con opere)
Valore preesistente alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT.
RE:
Ristrutturazione edilizia
NC:
RU:
Ristrutturazione urbanistica
Nuova costruzione
SV Superficie di vendita
a); c): Quota di servizi pubblici indotti dal peso insediativo del progetto
(1) (2) (3) (4)
b): d): e):
Per ogni singola attività Sul lotto Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività)
Quota massima monetizzabile di servizi pubblici Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento Esecuzione di opere convenzionate*: a.u.: Arredo urbano
(5) Ammesse esclusivamente in 1c e 5a
I:
Opere di urbanizzazione primaria
13* Esclusivamente per il lotto appositamente perimetrato e contrassegnato con il simbolo grafico *13 non si applica il valore di Soglia Dimensionale Massima.
II:
Opere di urbanizzazione secondaria
(*)
PdCc
SDM
NA Destinazioni non ammesse
P
NC
* (di valore uguale alla somma della monetizzazione degli SP con la monetizzazione, obbligatoria, degli SP di qualità) f): Art. 3, c. 6, l. a), NTA
Per 1c si intendono esclusivamente i fabbricati contrassegnati g): Art. 3, c. 6, l. b), NTA con la lettera "r" nelle tavole di piano. (▲) In caso di insufficienza urbanizzativa: PdCc in luogo di PdC
(**) Per 5a si intendono esclusivamente i fabbricati contrassegnati (•) Si rimanda alla tabella Indici di cui al punto 43.1 del presente articolo con la lettera "p" nelle tavole di piano.
121
ART. 44
(ANT) AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
1.
Il PdR individua con gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica i luoghi dove sono accertate condizioni, determinate da qualsiasi genere, di rischio per l’insediamento permanente di attività o abitanti. Tali presupposti gravanti sui singoli ambiti determinano la necessità di impedire l’ampliamento di eventuali realtà insediative esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT, così come il divieto assoluto di insediamento di nuovi edifici di carattere residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo-ristorativo, produttivo agricolo, artigianale, alberghiero. Stanti i caratteri di vincolo accertati su tali ambiti, è vietato altresì l’insediamento di edifici destinati a servizi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo che possano coinvolgere attività umane permanenti.
2.
Gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica sono da equipararsi alle aree destinate all'agricoltura ai sensi del DM n. 1444 del 2/04/68, nelle quali, limitatamente alle strutture connesse all'attività agricola, si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e s.m.i.
3.
Negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, accertate le condizioni che determinano la non trasformabilità delle aree a scopo insediativo (vedasi a tal scopo la cartografia relativa al sistema dei vincoli vigenti allegata al DdP per farne parte integrante e sostanziale), è possibile procedere alla realizzazione di: - parcheggi pertinenziali a raso; - opere di sistemazione delle aree pertinenziali libere da edificazione; - parcheggi pubblici (o assoggettati all'uso pubblico) a raso; - spazi a verde pubblico o assoggettati all'uso pubblico; - opere di urbanizzazione primaria.
4.
Gli edifici ed i manufatti esistenti alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT potranno essere oggetto di interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o opere di restauro e risanamento conservativo.
5.
Per tutti gli edifici di cui al precedente comma dovranno essere mantenute le destinazioni in uso in essere alla data della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2008 di adozione del PGT. Il Piano delle Regole identifica come ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica:
6.
a)
le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale di infrastrutture esistenti e di progetto, definite ai sensi del DL 30 aprile 1992, n. 285, e s. m. e i.;
b)
le aree classificate dallo studio geologico comunale (allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale) con classi di fattibilità per le azioni di piano 4a, 4b, 4c, 4d, 4e; le aree classificate dal Piano Paesistico Comunale con classi di sensibilità paesistica “5 - molto alta”;
c)
122
d)
le zone di tutela assoluta dei pozzi comunali;
e)
le aree comprese all’interno delle fasce di tutela definite dal reticolo idraulico minore;
f)
le aree comprese in fascia di rispetto di elettrodotti e gasdotti.
ART. 45
AREE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
1.
Nelle aree di rispetto infrastrutturale (ovvero gli spazi compresi fra le infrastrutture pubbliche e le relative linee di arretramento dell'edificabilità) non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra. Gli ampliamenti sono, in caso, ammessi nel rispetto dei precedenti articoli delle presenti norme. Le recinzioni, così come realizzate, non saranno soggette ad alcun indennizzo nel caso l’ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada stessa.
2.
Le distanze di arretramento dalle infrastrutture per l'edificazione devono rispettare le prescrizioni, per le strade di competenza della Provincia di Brescia, di cui al regolamento viario provinciale. Per la determinazione delle ulteriori linee d'arretramento deve essere applicato quanto disposto dal nuovo codice della strada D.Lgs 285/92. Per ciò che attiene agli arretramenti dalle infrastrutture ferroviarie ci si attiene all'articolo 49 del DM 753/80. All'interno del centro abitato (coincidente con il perimetro del tessuto urbano consolidato) le distanze d'arretramento - ad esclusione della viabilità a fondo cieco - dovranno rispettare i parametri minimi previsti dal DM 1444/68 pari 5 m per strade con sezione inferiore a 7 m; 7,5 m relativamente a strade con sezione compresa tra 7 m e 15 m; 10 m relativamente a strade con sezione superiore a 15 m.
3.
Le linee di arretramento rappresentate graficamente dalle cartografie di piano potranno essere ridefinite a seguito di accertamenti/rettifiche sulla situazione giuridica degli assi stradali, sull'esatta posizione del confine stradale e sulla classificazione funzionale da Codice della Strada a seguito di ulteriori approfondimenti ed accertamenti.
4.
Nelle aree di rispetto stradale potrà essere consentita la costruzione di cabine di trasformazione e la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante, autolavaggi, impianti per la telecomunicazioni e la telefonia mobile, guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 10,00 mq cadauno.
5.
Sono consentiti gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse interrate assoggettate a vincolo di pertinenzialità da registrare e trascrivere a favore delle unità immobiliari già esistenti, nel limite prefissato dalla L 122/89 di 1 mq ogni 10 mc.
6.
Le realizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere subordinate alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto da parte del soggetto interessato di rinuncia all’indennizzo del valore del manufatto nel caso l’ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada stessa.
7.
Le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di natura sovraordinata (così come definite dal PTCP vigente) comportano corridoi di salvaguadia rispettivamente della larghezza di 60 m dal ciglio prevedibile (in analogia alle fasce di rispetto del Codice della strada) e di 70 m simmetrici per ciascun lato all'asse dell'infrastruttura; tali corridoi a decorrere dall'approvazione dello studio di fattibilità e fino all'approvazione del progetto definitivo vanno considerati come zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio.
123
ART. 46
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE
1.
Il PGT annovera le aree comprese in fascia di rispetto cimiteriale tra gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
2.
In tali ambiti si applicano i disposti di cui all’art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, così come modificato dall’art. 28 della Legge 166/02. In particolare, all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dall'art. 3 commi 5, 6 lettere b) e c), 7 e 8 delle presenti norme.
3.
Nelle zone comprese nella fascia di rispetto cimiteriale, indicata graficamente nelle planimetrie del PdR, non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra, salvo la realizzazione di opere consentite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
ART. 47
AREE DI RISPETTO PER CAPTAZIONE DI ACQUE SORGIVE
1.
All'interno della fascia di rispetto, così come individuata dagli elaborati grafici del DdP relativi al sistema dei vincoli, secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs 258/00, Titolo III, capo I, articolo 94, punto 4 del D.Lgs 152/06, DGR 27 giugno 1996, n. 6/15137, DGR 10 aprile 2003, n. 7/12693) sono assolutamente vietate le seguenti attività: - dispersione di fanghi e acque reflue, anche depurati; - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o strade; - aree cimiteriali; - spandimento di pesticidi e fertilizzanti; - apertura di cave d'inerti nel sottosuolo che possano essere in connessione con la falda; - discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; - stoccaggio in superficie o nel sottosuolo di prodotti e sostanze di scarico, allo stato solido, liquido e gassoso e di sostanze radioattive; - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; - imprese di compostaggio e depuratori.
2.
E’ inoltre vietata la costruzione di pozzi perdenti, mentre va curata e controllata la tenuta delle fognature, di condotte e serbatoi di prodotti chimici.
3.
Le fognature, sia pubbliche che private, dovranno essere eseguite a tenuta con doppia tubazione a camicia entro il raggio di 200 m dal punto di captazione delle acque per consumo umano.
4.
Le zone di tutela assoluta, previste dall’art. 5 del D.Lgs 258/00, aventi un’estensione di almeno 10 m di raggio devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.
5.
Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 dell’art. 5 del DLgs 258/00. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del DLgs 258/00, è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali aree secondo i criteri “temporale” o “idrogeologico” (come da DGR 27 giugno 1996, n. 6/15137) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.
124
ART. 48
ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE (380/220/132 KV)
1.
La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a permesso di costruire di cui alla LR 12/05 e s.m. e i..
2.
Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciati permessi di edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti (DPCM 8 luglio 2003).
3.
Le distanze di rispetto per i fabbricati comprensivi degli aggetti (gronde, terrazzi, etc.) adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati devono essere determinate dall’ente gestore dell’elettrodotto interessato dall’intervento.
ART. 49
CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
1.
Il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia.
2.
La superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura.
3.
Le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle presenti norme.
4.
L'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare i 4,50 m, salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
5.
Le costruzioni attigue alle cabine mantengono, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie aree dalle presenti norme.
6.
Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare Ministero LLPP n. 5980 del 30 dicembre 1970 e, comunque, in tutte le aree del Piano delle Regole, anche se non espressamente indicato nelle singole norme, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo.
125
ART. 50
PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
1.
I Piani di Sviluppo Aziendale dovranno indicare le modalità di gestione, la dimensione produttiva e occupazionale, le esigenze, sia abitative che infrastrutturali, dell’azienda agricola e le loro modificazioni in relazione alle ipotesi di sviluppo contenute nei piani stessi e rapportati ad un arco temporale di almeno 15 anni.
2.
In particolare, ogni piano dovrà contenere: a)
la definizione dell’ordinamento produttivo;
b)
la quantificazione e la qualificazione delle colture degli impianti;
c)
la dimensione, la destinazione d’uso e gli interventi previsti per l’edificazione esistente anche accessoria;
d)
il progetto di eventuali nuove costruzioni;
e)
la sistemazione idraulico-agraria e, ove necessario, forestale;
f)
i tempi di attuazione;
g)
il programma economico di investimento;
h)
le garanzie, anche finanziarie, per l’esatto adempimento del programma;
i)
un’idonea garanzia finanziaria (fideiussione bancaria e/o assicurativa) posta a garanzia delle operazioni territoriali previste dal piano, del tipo a prima richiesta e senza obbligo di esecuzione da parte del debitore principale, alla quale attingerà l’Amministrazione Comunale in caso di modifiche effettuate senza la preventiva autorizzazione comunale;
j)
il vincolo, trascritto a favore del Comune, a destinazione agricola dell’intera proprietà per tutto il periodo di validità del piano stesso e comunque per nome dei quindici anni.
2.
I Piani di Sviluppo aziendale sono approvati dalla Giunta Comunale che potrà avvalersi del Servizio Provinciale Agricoltura nonché di esperti del settore; è facoltà della Giunta richiedere modifiche e adeguamenti ed imporre prescrizioni specifiche, nonché limitare il piano, in relazione alle dimensioni dell’Azienda, ai soli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e), i), j) del precedente comma.
3.
Oltre che nei casi previsti dalle presenti norme, i Piani di Sviluppo Aziendale potranno essere richiesti dall’A.C. in caso di domanda di permesso di costruire per interventi comportanti rilevanti movimenti terra, ed ogni qualvolta possa riscontrarsi una situazione di rischio ambientale.
126
ART. 51
FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO E RETICOLO IDRICO MINORE
51.1
Fattibilità geologica per le azioni di piano
1.
Ai sensi del Titolo II, articolo 57, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s. m. e i., il PGT è corredato da apposito studio geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla DGR 8/7374 del 28 maggio 2008.
2.
Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo studio geologico di cui al precedente comma del presente articolo, comprese le prescrizioni per gli interventi di trasformazione dei suoli, sono allegati al DdP del PGT per farne parte integrante e sostanziale.
3.
In relazione ai disposti di cui agli atti regionali richiamati al precedente comma 1 del presente articolo ed in osservanza al Titolo II, Capo II, articolo 10, comma 1, lettera d) della LR 12/05 e s. m. e i. le disposizioni definite dallo studio geologico a corredo del PGT sono prescrittive e prevalenti per l’attuazione delle previsioni degli ambiti regolamentati dalle presenti norme.
4.
In sede di presentazione della documentazione per il rilascio di opportuno titolo abilitativo, dovrà essere dimostrata la verifica delle condizioni poste dallo studio geologico del PGT in merito alle prescrizioni di materia geologica, idrogeologica e sismica. Il progetto dovrà altresì attestare la conformità degli espedienti costruttivi con i dettami definiti dalla normativa di cui allo studio geologico del PGT in relazione alla classificazione geologica, idrogeologica e sismica dei fondi interessati dall’intervento.
5.
In osservanza ai contenuti di cui allo studio geologico allegato al PGT, il piano individua quali ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità geologica per le azioni di piano 4 “Fattibilità con gravi limitazioni”, determinato da una qualsiasi delle seguenti sottocategorie: 4a “SCARPATA INCISA LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LONGHERONE”; 4b “VERSANTI ACCLIVI (PENDENZA > 50%) DEI MONTI S. FAUSTINO E VALENZANO”; 4c “ZONE UMIDE”; 4d “FASCIA DI RISPETTO DEL TORRENTE LONGHERONE”. 4e “EX CAVA VALLOSA”.
a) b) c) d) e)
Secondo i contenuti e le finalità indicate nella normativa di riferimento possono essere attribuite le seguenti classi di fattibilità:
▪
Classe 1 (bianca) – Fattibilità senza particolari limitazioni La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.
▪
Classe 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa.
▪
Classe 3 (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni La classe comprende le zone nelle quali sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio. Ciò dovrà consentire di precisare le
127
idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica.
▪
Classe 4 (rossa) – Fattibilità con gravi limitazioni L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definito dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi con la situazione di grave rischio idrogeologico.
Le varie classi di fattibilità individuate nel territorio comunale di Passirano sono di seguito descritte. Per ciascuna classe di fattibilità individuata, sono evidenziate, in funzione della tipologia d’intervento (LOTTIZZAZIONE O PIANO ESECUTIVO), specifiche prescrizioni comprendenti un elenco di indagini di approfondimento propedeutiche alla fase esecutiva. Il tipo di indagine di approfondimento e la metodologia più adeguata (scavi di prospezione e/o prove geotecniche in situ e/o di laboratorio) saranno scelti dal professionista incaricato e dovranno essere commisurati alle problematiche individuate per la specifica classe di fattibilità, al tipo di intervento da realizzare ed alle caratteristiche progettuali proprie di ciascuna opera, anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale (definizione della tipologia della fondazione, del carico ammissibile e dei cedimenti).
51.2
Classi di fattibilità e Norme geologiche di attuazione per le azioni di piano
CLASSE 1 - FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI La classe comprende le aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni Principali caratteristiche e problematiche: aree pianeggianti o subpianeggianti caratterizzate da assenza di problematiche morfologiche, presenza di terreni con discrete o buone caratteristiche geotecniche (depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi) ad eccezione dei livelli superficiali (1-2 m) pedogenizzati. Prescrizioni per le aree che rientrano in classe 1: Classe 1 LOTTIZZAZIONE PIANO ESECUTIVO
Verifica di compatibilità tra intervento edificatorio e caratteristiche geotecniche dei terreni come prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa vigente. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO Non ci sono aree ricadenti nella classe 1 per le quali, in fase progettuale, è necessario applicare il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374.
EDIFICABILITÀ
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Parere favorevole all'edificabilità e/o alla modifica delle destinazioni d’uso
CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, limitazioni legate sia alle caratteristiche morfologiche-litologiche dei terreni [2A-2B-2C-2D] sia alla elevata vulnerabilità idrogeologica [2E]. Sono cartografate in questa classe: A. AREE ONDULATE ESTERNE ALLA CERCHIA MORENICA PRINCIPALE: AREE DEBOLMENTE ACCLIVI (PENDENZA < 20%), CARATTERIZZATE DA MORENE PREVALENTEMENTE GHIAIOSO-SABBIOSE. B. AREE APPARTENENTI AL CORDONE MORENICO PRINCIPALE: AREE AD ACCLIVITA’ MEDIO BASSA [I - II] (PENDENZA < 20%), AREE SOMMITALI A BASSA PENDENZA [III] E AREE ONDULATE POSTE IN POSIZIONE INTERMEDIA LUNGO I VERSANTI [IV]. SONO AREE CARATTERIZZATE DA: - MORENE PREVALENTEMENTE GHIAIOSO-SABBIOSE CON LIVELLI LIMOSO-SABBIOSI - DEPOSITI PREVALENTEMENTE GHIAIOSO-SABBIOSI C. AREE ONDULATE INTERNE ALLA CERCHIA MORENICA PRINCIPALE: AREE DEBOLMENTE ACCLIVI (PENDENZA < 20%) CARATTERIZZATE DA MORENE PREVALENTEMENTE GHIAIOSO-SABBIOSE CON LIVELLI LIMOSOSABBIOSI
Principali caratteristiche e problematiche: aree in genere stabilizzate ma potenzialmente soggette ad erosione areale. Si segnalano, infatti, locali fenomeni di erosione, in genere conseguenti all’ampliamento delle aree destinate a viticoltura con eliminazione delle coperture vegetali e delle opere idrauliche minori fondamentali per garantire la stabilità del territorio. Le caratteristiche geotecniche dei depositi, al di sotto della copertura pedologica, sono generalmente buone. D. AREE DI PIEDE DI VERSANTE, DEBOLMENTE O MODERATAMENTE ACCLIVI (PENDENZA INFERIORE AL 27%) CARATTERIZZATE DA DEPOSITI DETRITICO-COLLUVIALI. Principali caratteristiche e problematiche: aree distribuite alla base dei versanti collinari, si presentano da debolmente a moderatamente acclivi, sono caratterizzate da buona stabilità globale ma sono potenzialmente soggette a fenomeni locali di dissesto. Le caratteristiche geotecniche variano in funzione della granulometria dei depositi costituti prevalentemente da elementi rocciosi a spigoli vivi dispersi in abbondante matrice argillosa. E. AREE AD ELEVATA VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA PER LA PRESENZA DI DEPOSITI GROSSOLANI (GHIAIA E SABBIA CON CIOTTOLI E MASSI) Principali caratteristiche e problematiche: aree costituite da terreni con caratteristiche geotecniche da buone a mediocri (ghiaia e sabbia con ciottoli e massi, la frazione fine è generalmente scarsa). La potenza di questi depositi aumenta da monte verso valle. La presenza di suoli da sottili a moderatamente profondi (poco protettivi), la permeabilità (per porosità) elevata dei depositi stessi e la presenza di falda libera alimentata dall’infiltrazione diretta delle acque meteoriche e/o da corpi idrici superficiali e dai loro apparati determina in queste aree un grado di vulnerabilità dell’acquifero superficiale alto.
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Prescrizioni per le aree che rientrano in classe 2: Sottoclassi 2A – 2B – 2C – 2D – 2E LOTTIZZAZIONE
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Indagini che approfondiscano le problematiche specifiche individuate per la sottoclasse di fattibilità in cui ricade l’area d’intervento; in funzione delle condizioni di pericolosità/vulnerabilità presenti, tali indagini di approfondimento dovranno, in particolare, comprendere: 1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata e verifica, mediante eventuali scavi esplorativi, della litologia del terreno di fondazione con definizione delle classi granulometriche e prime classificazioni dei depositi; 2. definizione della soggiacenza della falda per le valutazioni geotecniche e sismiche; 3. raccolta dati (stratigrafie pozzi o sondaggi) per definire le litologie profonde (es. strati rocciosi o conglomerati entro 20 m); 4. definizione della VS30 e della categoria di suolo di fondazione con indagini dirette e/o geofisiche; 5. definizione delle condizioni idrauliche del sito con particolare riferimento alla presenza di eventuali corsi d’acqua; 6. verifica di compatibilità geomorfologica dell’intervento che eventualmente preveda accorgimenti tecnico-costruttivi per contenere l’erosione areale ed i fenomeni locali di dissesto (drenaggi, trincee ecc) privilegiando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica; valutazioni della stabilità dei versanti e scarpate e definizione delle aree di rispetto dai cigli; 7. definizione di dettaglio delle condizioni di pericolosità eventualmente esistenti anche in zone limitrofe; 8. per tutte le tipologie di intervento che alterano o potenzialmente potrebbero alterare la qualità delle acque sotterranee, la realizzazione sarà subordinata ad una specifica indagine che dovrà verificare la compatibilità dell’intervento stesso dal punto di vista idrogeologico; Relazione geologica e geotecnica di fattibilità (in prospettiva sismica) che consideri l’impatto dell’opera che si intende realizzare e le relative dimensioni (problematiche legate a scavi ed eventuale interazione con altre strutture etc.).
PROGETTO ESECUTIVO
Indagini che approfondiscano le problematiche specifiche individuate per la sottoclasse di fattibilità in cui ricade l’area d’intervento; in funzione delle condizioni di pericolosità/vulnerabilità presenti, tali indagini di approfondimento dovranno, in particolare, comprendere: 1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata e verifica, mediante scavi esplorativi, della litologia del terreno di fondazione con definizione delle classi granulometriche e prime classificazioni dei depositi; 2. verifica degli spessori dei depositi e modellazione geotecnica, definizione dei cedimenti e dei carichi in condizioni sismiche; 3. definizione della soggiacenza della falda per le valutazioni geotecniche e sismiche; 4. definizione della VS30 e della categoria di suolo di fondazione con indagini dirette e/o geofisiche; 5. definizione delle condizioni idrauliche del sito con particolare riferimento alla presenza di eventuali corsi d’acqua; 6. verifica di compatibilità geomorfologica dell’intervento che eventualmente preveda accorgimenti tecnico-costruttivi per contenere l’erosione areale ed i fenomeni locali di dissesto (drenaggi, trincee ecc) privilegiando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica; 7. valutazione della stabilità dei versanti e scarpate; calcolo delle distanze di sicurezza da eventuali cigli o orli di terrazzi o scarpate (verifiche di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche); 8. definizione di dettaglio delle condizioni di pericolosità eventualmente esistenti anche in zone limitrofe; 9. per tutte le tipologie di intervento che alterano o potenzialmente potrebbero alterare la qualità delle acque sotterranee, la realizzazione sarà subordinata ad una specifica indagine che dovrà verificare la compatibilità dell’intervento stesso dal punto di vista idrogeologico. Relazione geologica e geotecnica (in prospettiva sismica) secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui alla normativa nazionale e ai sensi di qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO Non ci sono aree ricadenti nella classe 2 per le quali, in fase progettuale, è necessario applicare il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374
EDIFICABILITÀ PROVE IN SITU
Parere favorevole all'edificabilità e/o alla modifica delle destinazioni d’uso Analisi geotecniche di laboratorio su campioni prelevati entro scavi e/o sondaggi, indagini geognostiche in sito, sia dirette (prove SCPT, SPT, CPTU ecc.) che indirette (prove Down Hole e /o Cross Hole, Re.Mi, indagini sismiche a rifrazione ecc.), necessarie per stimare gli spessori, valutare le caratteristiche geotecniche e determinare le Vs dei terreni investigati. Le indagini e prove devono essere commisurate alle problematiche connesse al tipo di intervento ed alle dimensioni ed importanza dello stesso. Si richiamano a titolo esemplificativo le classi riportate nell’EC7 (classi geotecniche-Cancelli 2006 – modellazione geotecnica- ).
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CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, limitazioni legate principalmente alle caratteristiche morfologiche e litologiche dei terreni [3A - 3B - 3C] e alle condizioni idrauliche [3D - 3E]. Sono cartografate in questa classe: A. AREE MODERATAMENTE ACCLIVI (PENDENZA > 20%) CARATTERIZZATE DA MORENE PREVALENTEMENTE GHIAIOSO-SABBIOSE CON LIVELLI LIMOSO-SABBIOSI. Principali caratteristiche e problematiche: aree delle colline moreniche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto in quanto caratterizzate da versanti con valori medi di acclività e in cui è stata osservata una parziale diminuzione della capacità protettiva del suolo rispetto ai fenomeni di dilavamento e denudamento. Sono, in particolare, zone del territorio comunale in cui, negli ultimi anni, si è verificata una sensibile modificazione morfologica del territorio, legata ad uno sfruttamento più intensivo dei terreni ad opera delle aziende vinicole, che ha portato ad una progressiva regolarizzazione dei versanti con aumento potenziale dell’azione erosiva delle acque di ruscellamento. Sono aree caratterizzate da depositi morenici costituiti da elementi clastici molto eterogenei sia per natura che per dimensioni, immersi in abbondante matrice limoso-sabbiosa; le caratteristiche geotecniche di tali depositi, al di sotto della copertura pedologica, sono generalmente buone. B. AREE A MORFOLOGIA DEPRESSA CARATTERIZZATE DA DEPOSITI PREVALENTEMENTE LIMOSO-ARGILLOSI E LIMOSO-SABBIOSI Principali caratteristiche e problematiche: aree con caratteristiche geotecniche scadenti in quanto caratterizzate da litologie limoso-argillose e/o limoso-sabbiose, spesso con presenza di materiale organico, depositate in zone depresse o mal drenate. C. VERSANTI MEDIAMENTE ACCLIVI (PENDENZA GENERALMENTE COMPRESA TRA 27% - 50% DEL MONTE VALENZANO
Principali caratteristiche e problematiche: aree dei Monti S. Faustino e Valenzano caratterizzate dalla presenza di versanti mediamente acclivi, nel complesso stabili o interessati da limitati fenomeni di instabilità e dissesto. Nonostante le attuali condizioni di stabilità globale, si riconoscono per queste aree, consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d’uso derivanti dal fatto che interventi antropici errati potrebbero rompere l’equilibrio esistente e indurre locali situazioni di dissesto. D. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE INDIVIDUATO AI SENSI DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N. 7/7868 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Principali caratteristiche e problematiche: sono incluse in questa sottoclasse le fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, individuate ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.d.g. 3 agosto 2007 n. 8943, fasce di estensione pari a: • m 10 per ogni lato per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, nei tratti situati all’esterno del perimetro del centro edificato; • m 4 per ogni lato per i corsi d’acqua, appartenenti al reticolo idrico minore, nei tratti situati all’interno del perimetro del centro edificato; • m 4 per ogni lato per i corsi d’acqua intubati o coperti appartenenti al reticolo idrico minore Trattasi di aree soggette a potenziali problematiche di tipo idraulico (fenomeni di esondazione ed allagamento), unitamente a fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo. Tali aree sono state individuate tenendo conto della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Le fasce di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell’ambito ripariale, serviranno, infatti, a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. E. FASCE DI RISPETTO DEL TORRENTE LAORNA Principali caratteristiche e problematiche: aree comprese entro una fascia di m 10 dalle sponde del Torrente Laorna, appartenente al reticolo idrico principale. Per questa sottoclasse valgono le medesime considerazioni espresse per la sottoclasse precedente. F. AREA DI CAVA INATTIVA
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Principali caratteristiche e problematiche: ex area estrattiva caratterizzata dalla presenza di emergenze idriche con problematiche di carattere morfologico ed elevata vulnerabilità intrinseca. G. AREE A SENSIBILITA’ PAESISTICA MOLTO ELEVATA Principali caratteristiche e problematiche: aree di interesse paesaggistico individuate e delimitate così come definito nel “Piano Paesistico Comunale”. Trattasi di: • aree ubicate nella valle del Torrente Longherone, di significativa valenza di carattere paesaggistico per l’elevata naturalità e soprattutto perché rappresentano un bene a carattere geomorfologico in quanto traccia dello scaricatore principale dell’anfiteatro morenico; • area sommitale della Collina dell’Angelo la cui valenza maggiore è rappresentata dalla conservazione delle forme e dei rapporti morfologici dei ripetuti episodi glaciali che hanno generato l’anfiteatro della Franciacorta, • aree sommitali dei Monti S. Faustino e Valenzano, definite nel citato Piano Paesistico Comunale”, come “aree appartenenti al paesaggio fisico – naturale caratterizzata da un elevato valore di rilevanza e di unicità a livello provinciale”. Prescrizioni per le aree che rientrano in classe 3 Sottoclassi 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 3F – 3G LOTTIZZAZIONE
Indagini che approfondiscano le problematiche specifiche individuate per la sottoclasse di fattibilità in cui ricade l’area d’intervento; in funzione delle condizioni di pericolosità/vulnerabilità presenti, tali indagini di approfondimento dovranno, in particolare, comprendere: 1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata con sezioni topografiche di dettaglio (e relative analisi di stabilità) e con scavi esplorativi per la definizione delle classi granulometriche dei depositi; 2. definizione delle litologie profonde (strati rocciosi o conglomerati entro 20 m) e della soggiacenza della falda sia per le valutazioni geotecniche sia per la parte sismica; 3. definizione della VS30 e della categoria di suolo di fondazione con indagini dirette e/o geofisiche; 4. definizione di dettaglio delle condizioni di pericolosità connesse a fenomeni di instabilità e dissesto; valutazioni della stabilità dei versanti e scarpate e definizione delle aree di rispetto dai cigli; proposta di opere di mitigazione di eventuali rischi; 5. definizione di dettaglio delle condizioni di pericolosità connesse a problematiche di tipo idraulico; stato delle opere di difesa, loro efficienza e stato generale dell’alveo con prime verifiche idrauliche; proposta di opere di mitigazione di eventuali rischi. 6. per tutte le tipologie di intervento che alterano o potenzialmente potrebbero alterare la qualità delle acque sotterranee, la realizzazione sarà subordinata ad una specifica indagine che verifichi la compatibilità dell’intervento stesso dal punto di vista idrogeologico; 7. per le aree a sensibilità paesistica molto elevata, all’interno di ogni progetto andrà verificata ed esplicata la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento proposto. Relazione geologica e geotecnica di fattibilità (in prospettiva sismica), con individuazione delle eventuali aree ricadenti nelle zone di approfondimento di 3° livello (Z1c) riportate nella Carta di fattibilità, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374, che consideri l’impatto dell’opera che si intende realizzare e le relative dimensioni (problematiche legate a scavi ed eventuale interazione con altre strutture etc.).
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PROGETTO ESECUTIVO
EDIFICABILITÀ
PROVE IN SITU
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Indagini che approfondiscano le problematiche specifiche individuate per la sottoclasse di fattibilità in cui ricade l’area d’intervento; in funzione delle condizioni di pericolosità/vulnerabilità presenti, tali indagini di approfondimento dovranno, in particolare, comprendere: 1. rilevamento geomorfologico in scala adeguata, con scavi esplorativi e/o sondaggi per la classificazione dei depositi, in funzione delle dimensioni dell’opera; 2. definizione delle litologie profonde (strati rocciosi o conglomerati entro 20 m) e della soggiacenza della falda, sia per le valutazioni geotecniche che per la parte sismica 3. verifica degli spessori dei depositi e modellazione geotecnica, compresa la stima dei cedimenti e dei carichi in condizioni sismiche; 4. definizione della VS30 e della categoria di suolo con indagini dirette e/o geofisiche; 5. verifiche di stabilità di dettaglio (mediante analisi geotecniche di laboratorio); calcolo delle distanze di sicurezza da eventuali cigli o orli di terrazzi o scarpate (verifiche di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche); verifiche di crollo e della distanza di influenza, proposte di mitigazione di eventuali rischi; 6. verifiche idrauliche di dettaglio e proposta di opere di mitigazione di eventuali rischi; 7. per tutte le tipologie di interventi che alterano o potenzialmente potrebbero alterare la qualità delle acque sotterranee, la realizzazione sarà subordinata ad una specifica indagine che verifichi la compatibilità dell’intervento stesso dal punto di vista idrogeologico 8. per le aree a sensibilità paesistica molto elevata, all’interno di ogni progetto andrà verificata ed esplicata la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento proposto Relazione geologica e geotecnica (in prospettiva sismica) secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui alla normativa nazionale e ai sensi di qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO Per tutte le opere ricadenti nelle aree Z1c (instabilità), in fase progettuale si applica il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374, riassunti nella scheda appositamente predisposta (Indicazioni per l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito), riportata alla fine di questo capitolo. Edificabilità e/o modifica delle destinazioni d’uso dei terreni subordinate all’esito positivo dell’indagine di approfondimento di cui sopra. Analisi geotecniche di laboratorio su campioni prelevati entro scavi e/o sondaggi, indagini geognostiche in sito, sia dirette (prove SCPT, SPT, CPTU ecc.) che indirette (prove Down Hole e /o Cross Hole, Re.Mi, indagini sismiche a rifrazione ecc.), necessarie per stimare gli spessori, valutare le caratteristiche geotecniche e determinare le Vs dei terreni investigati. Le indagini e prove devono essere commisurate alle problematiche connesse al tipo di intervento ed alle dimensioni ed importanza dello stesso. Si richiamano a titolo esemplificativo le classi riportate nell’EC7 (classi geotecniche-Cancelli 2006 – modellazione geotecnica- ).
CLASSE 4 - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI Sono cartografate in questa classe: A. SCARPATA INCISA LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LONGHERONE Principali caratteristiche e problematiche: scarpata che delimita la valle del Torrente Longherone caratterizzata da acclività elevata (pendenza variabile in alcuni tratti superiore al 45%) con locali fenomeni di dissesto, per lo più di tipo superficiale. La tendenza al dissesto viene accelerata e riattivata dal ruscellamento delle acque meteoriche che lungo gli impluvi induce circoscritti fenomeni erosivi. B. VERSANTI ACCLIVI (PENDENZA > 50%) DEI MONTI S. FAUSTINO E VALENZANO. Principali caratteristiche e problematiche: aree cartografate in corrispondenza dei Monti S. Faustino e Valenzano, caratterizzate dalla presenza di versanti interessati da circoscritti fenomeni di instabilità quiescenti o in graduale evoluzione. La tendenza al dissesto, per lo più di tipo superficiale, viene accelerata e riattivata dal ruscellamento delle acque meteoriche che lungo gli impluvi ed i versanti acclivi induce fenomeni erosivi. C. ZONE UMIDE Principali caratteristiche e problematiche: aree cartografate ad ovest di Monterotondo caratterizzate dalla presenza di falda affiorante, alimentata presumibilmente sia da apporti meteorici superficiali sia da circuiti interni al cordone morenico principale. I depositi sono tipicamente limoso-argillosi con abbondante presenza di sostanza organica. D. FASCIA DI RISPETTO DEL TORRENTE LONGHERONE. Principali caratteristiche e problematiche: aree adiacenti al Torrente Longherone variamente soggette ad allagamenti e/o alluvionamenti da parte del torrente stesso (con tempi di ritorno inferiori a 20 anni e con significativi volumi d’acqua) di estensione corrispondente ad elemento morfologico naturale (orlo di terrazzo individuabile in situ). Tali aree, nella “CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA DEL PAI”, sono state classificate come Aree a pericolosità molto elevata (Ee) E. EX CAVA VALLOSA Principali caratteristiche e problematiche: area inclusa nel perimetro del sito di interesse nazionale “Brescia Caffaro”, con D.M. 24/02/2003 (S.O. G.U. n. 121 del 27/05/2003) e area limitrofa inserita nella medesima perimetrazione a seguito di specifica richiesta effettuata dal Comune di Passirano alla Regione Lombardia (prot. 1881/1F/LI del 23/02/2006). Trattasi di sito inquinato oggetto di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza e attività di monitoraggio, che dovrà essere sottoposto ad interventi di bonifica e ripristino ambientale.
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Prescrizioni per le aree che rientrano in classe 4: Sottoclassi 4A – 4B – 4C – 4D – 4E EDIFICABILITÀ L’alto rischio comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e la mitigazione del rischio. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica (in prospettiva sismica) secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui alla normativa nazionale e da qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8. Tale relazione dovrà dimostrare la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico individuata.
In questa Classe di fattibilità non è ammessa edificabilità a meno di riperimetrazioni con la realizzazione di opere che permettano una diminuzione del rischio, comprovato da specifica relazione geologico geotecnica della quale il professionista si assume la piena responsabilità. Sono ammesse opere tese alla sistemazione e messa in sicurezza dei versanti, privilegiando interventi con tecniche di ingegneria naturalistica e opere tese alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica. Per la sottoclasse 4D valgono, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 9 comma 5 delle N.T.A. del PAI ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO Per le opere ricadenti in zone eventualmente declassate (dalla classe 4 alla classe 3) mediante la realizzazione di opere che permettano una diminuzione del rischio è necessario consultare la Carta della Pericolosità Sismica locale in quanto nelle aree Z1c (instabilità), in fase di progettazione di opere, occorre applicare il 3° livello di approfondimento secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374, riassunti nella scheda appositamente predisposta (Indicazioni per l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito), riportata alla fine di questo capitolo
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per ciascuna classe di fattibilità devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05/, art. 38). Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale e ai sensi
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di qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido ed applicabile, comprese le linee guida degli Eurocodici 7 e 8. . Per alcuni aspetti della geotecnica e della geofisica non normati da leggi si farà riferimento a suggerimenti e raccomandazioni (fanno parte della pratica tecnica come i quaderni della Regione Lombardia e APAT) quali AGI geotecnica e indagini, ANISIG, ALGI, AIPIN, ANIPA, ANICAP. In particolare, per quanto riguarda i contenuti minimi della relazione geologica e geotecnica (in prospettiva sismica) secondo le indicazioni dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale, si consiglia di fare riferimento allo schema guida proposto dall’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA - Giornata di Studio sulla Relazione geologica e geotecnica – in appendice alla presente relazione , Regione Toscana etc. e ove non presenti le italiane a quelle CIRIA inglesi e Clou Terrè etc. Per l’area Z1c (zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana) ricadente nelle aree a pericolosità sismica locale, individuate nella Carta di fattibilità delle azioni di piano, occorre eseguire approfondimenti di 3° livello secondo la metodologi a riportata nella D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374 – Allegato 5”, riassunta per comodità nel seguente paragrafo “INDICAZIONI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO (APPROFONDIMENTI DI 3° LIVELLO)”. Per l’intero territorio comunale si fa riferimento direttamente alle prescrizioni riportate nel capitolo “Azioni sismiche” del D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni, escluse le zone a pericolosità sismica locale Z1c, per le quali occorre effettuare in via preliminare gli approfondimenti di 3° livello. Considerato che il territorio comunale ha un’estensione molto elevata rispetto alle dimensioni dei siti investigati, si sottolinea che il tecnico incaricato dovrà valutare, di volta in volta, in funzione delle reali condizioni litologiche riscontrate nell’area di interesse, l’opportunità di eseguire ulteriori indagini per la stima della profondità del riflettente (bedrock sismico Vs ≥ 800 m/s), a supporto di quelle già compiute nell’ambito del presente lavoro, o di limitarsi a stimare il parametro Vs30, così come stabilito dalla normativa nazionale. 51.3
Indicazioni per l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito (approfondimenti di 3° livello)
Per tutte le opere ricadenti nelle aree con scenari qualitativi di pericolosità sismica locale Z1c (Instabilità), si applica il 3° livello di approfon dimento. Il livello 3° si applica anche per il progetto di c ostruzioni che prevedono affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali, al fine di ottimizzare le opere e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. EFFETTI DI INSTABILITÀ
Se il sito di interesse ricade in aree a pericolosità sismica locale Z1c (Instabilità) è richiesta un’analisi per la valutazione degli indici di stabilità in condizioni statiche, pseudostatiche e dinamiche, allo scopo di definire i fenomeni di instabilità di ciascun movimento franoso. Le metodologie da seguire, la sequenza delle fasi e i dati da acquisire variano in funzione della tipologia dei fenomeni franosi. Per movimenti franosi tipo scivolamenti (rotazionali e traslazionali) si dovrà: - definire un modello geologico per l’interpretazione del movimento franoso (sezioni geologiche e geomorfologiche del corpo franoso, geometria ed estensione delle superfici di scivolamento, livelli delle falde ecc.); - definire i parametri geotecnici (peso di volume , angolo di attrito e coesione ( e c – valori di picco e residui); - individuare gli accelerogrammi di input nel caso di analisi dinamiche; - definire modelli numerici, applicabili in funzione delle condizioni geologiche del sito e del tipo di analisi che si intende effettuare (metodo dei conci, metodo ad elementi finiti, ecc.), utili per la definizione della risposta del sito in termini di valori del fattore di sicurezza Fs in condizioni statiche (forniscono indicazioni sulla stabilità dell’area in un determinato tempo ma non tengono conto della variazione di alcuni parametri quali contenuto d’acqua, pioggia, terremoto, azioni antropiche ecc.), in termini di valori del coefficiente di accelerazione orizzontale critica kc in condizioni pseudostatiche (fornisce la soglia di accelerazione al suolo superata la quale l’area stabile diviene instabile in occasione di un terremoto), ed in termini di spostamento atteso in
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condizioni dinamiche (fornisce indicazioni sull’area di influenza del movimento franoso e misura di quanto l’accadimento di un evento sismico può modificare la situazione esistente). Per movimenti franosi tipo crolli e ribaltamenti possono essere effettuate analisi di tipo statico e pseudostatico mediante: - inquadramento geologico di un’area con adeguata estensione, in scala 1:10000; - Individuazione dei parametri dell’input sismico (valore del picco di accelerazione, valore del picco di velocità); - Rilievi geomeccanici, prelievo di campioni e prove geotecniche di laboratorio, per la classificazione degli ammassi rocciosi; - Identificazione dei principali cinematismi di rottura degli ammassi rocciosi su sezioni tipo e, per situazioni particolarmente significative, analisi di stabilità in condizioni statiche e pseudostatiche di singoli blocchi; - Rilievo geologico, descrizione e rilievo della pista di discesa e della zona di arrivo, e ove possibile, statistica dei massi al piede (dimensione e distribuzione); - Costruzione del modello numerico delle piste di discesa e verifiche di caduta massi con vari metodi e statistiche arrivi.
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONE MORFOLOGICA E/O AMPLIFICAZONI LITOLOGICHE E GEOMECCANICHE Sulla base dei risultati delle indagini di 2° livel lo (amplificazioni topografiche e amplificazioni litologiche e geometriche) condotte nel corso del presente lavoro si può affermare che non esistono aree con Fa maggiore del valore indicato dalla normativa vigente, per le quali è necessario eseguire studi con approfondimenti di 3° livello.
51.4
Norme particolari per il reticolo idrico minore e principale: Regolamento comunale di polizia idraulica (D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successiva DGR 7/13950 del 1 agosto 2003)
51.4.1
Oggetto
Il Regolamento comunale di polizia idraulica allegato al PGT e di seguito riportato individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d’acqua e all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Passirano ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950. L’obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d’intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale. Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l’osservanza. 51.4.2
Reticolo idrico minore
In conformità ai contenuti dell’allegato B alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto. Tale elaborato è composto dai seguenti allegati: ALLEGATO N. 1 ------> RELAZIONE: INDICA I CRITERI ADOTTATI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE IDRAULICHE DI CIASCUN CORSO D’ACQUA. ALLEGATI N. 2A - N. 2B – N. 2C ------> IDROGRAFIA SUPERFICIALE DEL TERRITORIO COMUNALE (SCALA 1:5.000): RAPPRESENTA IL RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
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ALLEGATI N. 3A - 3B – 3C ------> RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – RETICOLO IDRICO MINORE (SCALA 1:5.000): INDIVIDUA SIA IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, SUL QUALE COMPETE ALLA REGIONE L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA, COSTITUITO DAI CORSI D’ACQUA INSERITI NELL’ALLEGATO A DELLA D.G.R. 1 AGOSTO 2003 N. 7/13950 SIA IL RETICOLO IDRICO MINORE, DI COMPETENZA COMUNALE, DEFINITO SECONDO I CRITERI INDICATI NELL’ALLEGATO B DELLA SOPRACCITATA D.G.R.. ALLEGATI N. 4A - 4B – 4C ------> RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO– RETICOLO IDRICO MINORE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO (SCALA 1:5.000): SONO CARTOGRAFATE LE FASCE DI RISPETTO DEFINITE PER IL RETICOLO IDRICO MINORE E LE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.
ALLEGATI N. 5A - 5B – 5C ------> ------> RETICOLO IDRICO MINORE CON RELATIVE FASCE DI RISPETTO E AZZONAMENTO P.R.G. ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO (SCALA 1:5000): SONO INDIVIDUATI IL RETICOLO IDRICO MINORE E PRINCIPALE, LE RELATIVE FASCE DI RISPETTO, L’AZZONAMENTO DEL P.R.G. ED I VINCOLI ESISTENTI. ALLEGATO N. 6 ------> DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI CIASCUN CORSO D’ACQUA APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE E PRINCIPALE
ALLEGATO N. 7 ------> PLANIMETRIA CON POSIZIONE DI SCATTO FOTOGRAFIE (SCALA 1:10.000) ALLEGATO N. 8 ------> REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA. L’elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l’espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso. 51.4.3
Norme generali di tutela dei corsi d’acqua
Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica. Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni: 1. E’ assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua necessarie alla moderazione delle piene. 2. E’ vietata la tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Per tutte le opere autorizzate, l’amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie a garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. Possono essere, in generale, consentiti: 3. gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua. 4. le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. 51.4.4
Fasce di rispetto
Nel territorio comunale di Passirano sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore, aventi estensioni diverse in relazione all’importanza del corso d’acqua e/o alla situazione urbanistica locale. In particolare: metri 10 per ogni lato, per : reticolo idrico principale (Torrente Laorna o Livorna); tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore situati all’esterno del perimetro del centro edificato indicato nel vigente P.R.G. e riportato in Allegato N. 5.
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estensione corrispondente ad elemento morfologico naturale (individuabile in situ) per:
Fosso Mulino (Torrente Longherone) appartenente al reticolo idrico principale. Le distanze (d) dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (Fig. 1). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
d d
d
d
d
Fig. 1 Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d’acqua sono le seguenti: metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino il normale deflusso delle acque.
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metri 4 per ogni lato, per: tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore situati all’interno del perimetro del centro edificato nel vigente P.R.G. per i tratti di corsi d’acqua intubati o coperti Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (Fig. 1). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda. Per i corsi d’acqua intubati o coperti, le distanze devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia
ricompreso entro l’area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa Nota - per le recinzioni realizzate entro tale fascia la distanza minima da mantenere dalla sponda del corso d’acqua è di metri 1,00 misurata come sopra e le recinzioni saranno del tipo asportabile formate esclusivamente da piantini e rete metallica. Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d’acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del vaso e l’esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie eseguire sul corso d’acqua. 51.4.5
Lavori ed atti vietati in modo assoluto
Lungo i corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata: □ la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica; □ la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque; □ l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua; □ il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d’acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l’opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall’evoluzione morfologica dell’alveo; □ il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua; □ qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti; □ le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; □ l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d’acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati. □ Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietate: tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente art.51.4.4; qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo articolo 51.4.6. Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986); il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d’acqua; ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni; i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno; le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l’uso cui sono destinate le fasce di rispetto Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.
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51.4.6
Opere ed atti soggetti ad autorizzazione
Lungo i corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/05, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere: a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d’acqua stesso; b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per il collegamento a beni, a guadi ed a passi dei fiumi e torrenti; d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali. e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare: - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.; - gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.; Si rimanda all’art. 51.4.14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche. h) le opere necessarie all’attraversamento del corso d’acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. Si rimanda all’art. 51.4.14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche. i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all’art. 51.4.14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche. j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde; l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale); m) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; n) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall’art. 8.4.13 (Scarichi in corso d’acqua); o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie; p) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall’art. 8.4.13 (Scarichi in corso d’acqua);; q) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo; r) la copertura dei corsi d’acqua nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; s) prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui, t) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;
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Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R: 12/05, sono consentiti, previa autorizzazione: a) interventi di sistemazione a verde; b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando, come per le recinzioni di tipo asportabile, una fascia di m. 1,00 di intangibilità assoluta; c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso comportanti aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare: - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.; - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.; - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.; Si rimanda all’art. 51.4.14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche. f) g) h) i)
rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua; la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene; la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo apposito); j) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo; k) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico. l) l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue. m) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. n) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione. o) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave. p) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia di rispetto. q) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n° 22/1997. r) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell’ autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all’esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.
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51.4.7
Fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto
Per i fabbricati ed impianti esistenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. E’ sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell’intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici. Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l’Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l’Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l’onere dell’intervento ai proprietari. 51.4.8
Corsi d’acqua coperti o tombinati
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica. In relazione all’adeguamento dei tratti coperti dei corsi d’acqua, di seguito, si riporta quanto contenuto al comma 1 e 2 dell’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.): comma 1 – “I soggetti pubblici o privati o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall’Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto. comma 2 – L’Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei programmi triennali di intervento di cui all’art. 21 e seguenti della legge 18.05.1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitanti.” La fascia di rispetto dei corsi d’acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate. Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un’altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d’arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l’agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l’agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza o diametro inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.
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Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni. All’imboccatura dei corsi d’acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l’intasamento della tubazione. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione. 51.4.9
Corsi d’acqua utilizzati ai fini irrigui, fossi e scoline
Nel caso di corsi d’acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l’approvvigionamento e la condotta di acque per l’irrigazione, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio dello loro attività, specialmente per quanto attiene all’approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni. In ogni caso l’attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche. Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici, analogamente a quanto avviene per le modifiche indicate al successivo art. 51.4.12. Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata. 51.4.10
Canali artificiali di reti industriali o irrigue
Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l’uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d’acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili. L’esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all’emissione dell’autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme. 51.4.11
Variazioni di tracciato dei corsi d’acqua
Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento per tratti di lunghezza significativa.
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La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali. 51.4.12
Nuove lottizzazioni
In relazione ai corsi d’acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dal PRG comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso: la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d’acqua aventi l’unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca; lo spostamento di corsi d’acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato. La realizzazione del nuovo corso d’acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 152/99 e, in ogni caso, l’assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d’acqua. A riguardo, nell’ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l’affiancamento al nuovo corso d’acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l’accessibilità al corso d’acqua a scopo manutentivo come indicato all’art. 51.4.4. I progetti di sistemazione idraulica di un’area edificabile dovranno essere sottoposti all’approvazione del Comune e dovranno essere corredati di: • relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l’aspetto della funzionalità idraulica; • progetto ambientale riguardante l’inserimento nel territorio dei corsi d’acqua con particolare riferimento all’art. 41 del D. Lgs. 152/99; • proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento; • individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica; • domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente. 51.4.13
Scarichi in corsi d’acqua
L’autorizzazione allo scarico nei corsi d’acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l’aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.L. 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni (Provincia). La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: - 20 L/S PER OGNI ETTARO DI SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE, RELATIVAMENTE ALLE AREE DI AMPLIAMENTO E DI ESPANSIONE RESIDENZIALI E INDUSTRIALI
-
146
40 L/S PER ETTARO DI SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE, RELATIVAMENTE ALLE AREE GIÀ DOTATE DI PUBBLICHE FOGNATURE.
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua. Nell’impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d’acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in: 5. bacini o vasche di laminazione per l’accumulo temporaneo delle acque meteoriche Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all’altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d’acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d’acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell’intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d’acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile. 51.4.14
Prescrizioni per la progettazione ed esecuzione delle opere
Il progetto di ogni opera sul corso d’acqua del reticolo idrico minore ed all’interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da documentazione tecnica come da specifiche dettate dall’art. 51.4.20 comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene. Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo. 51.4.14.1 Opere di attraversamento In merito alla realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere)si precisa che: - gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3-4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n. 2/99); - gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l’applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m; - in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l’assetto idraulico del corso d’acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido. Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l’alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell’alveo.
147
Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.
In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno: - RESTRINGERE LA SEZIONE MEDIANTE SPALLE E RILEVATI DI ACCESSO - AVERE L’INTRADOSSO A QUOTA INFERIORE AL PIANO DI CAMPAGNA - COMPORTARE UNA RIDUZIONE DELLA PENDENZA DEL CORSO D’ACQUA MEDIANTE L’UTILIZZO DI SOGLIE DI FONDO. La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l’assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall’insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l’assetto defensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante. Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua. 51.4.14.2 Opere di regimazione idraulica Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d’acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell’equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica. E’ vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percosri di attraversamento. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d’acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico. 51.4.14.3 Sottopassi Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell’alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell’alveo. In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d’acqua mediante “sottopassi a sifone”; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell’opera. 51.4.14.4 Imbocco corsi d’acqua intubati A sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Per i corsi d’acqua coperti esistenti o nuovi, all’imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.
148
51.4.14.5 Argini I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d’acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo. L’efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione. 51.4.15
Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto
I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono: 1. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo; 2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni; 3. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d’acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l’area in fascia o con il corso d’acqua; Chiunque venga autorizzato all’esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc…) o formazione di opere di difesa e quant’altro lungo il corso d’acqua ha l’obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d’acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell’interesse del buon regime idraulico del corso d’acqua; Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d’acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico come indicato all’art. 51.4.4. 51.4.16
Autorizzazione paesistica
Qualora l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti. 51.4.17
Danni all’interno delle fasce di rispetto
Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all’Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all’interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell’impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d’acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 51.4.18
Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio
Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L’amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
149
51.4.19
Ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica
In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende. (da verificare per ogni comune – regolamento edilizio o altro) Si riporta, di seguito, quanto contenuto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”, corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta’ dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,articoli 107 e 109) 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita’ dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo. 2. La demolizione e’ eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonche’ quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 51.4.20
Documentazione richiesta all’atto dell’istanza autorizzativa
Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale. Le domande dovranno essere corredate da: Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l’indicazione delle opere in progetto. Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale. Estratto in originale o in copia del P.R.G. Eventuale profilo del corso d’acqua con indicazione delle opere. Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate. Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l’indicazione dei confini catastali privati e demaniali. Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l’esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell’onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all’interno delle fasce di rispetto del corso d’acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria. Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità. Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/05) Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici. Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d’acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.
150
Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C). 51.4.21
Canoni di polizia idraulica e cauzioni
Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone ed al versamento di una cauzione di norma pari alla prima annualità del canone. La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell’autorizzazione o concessione medesima. I canoni per i corsi d’acqua del reticolo minore di competenza comunale, sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d’acqua. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.g.r. 7868 e D.g.r. 13950, sono determinate dal comune con apposito provvedimento normativo. I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692); Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato; Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d’acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi. 51.4.22
Pronto intervento
Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo idrico minore con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n. 7745 del 08.05.2002 che fornisce linea guida per l’attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza. 51.4.23
Aree ricadenti nelle fasce fluviali del piano stralcio per l’assetto idrogeologico - P.A.I.
Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, le aree ricomprese nelle fasce fluviali del P.A.I., sono altresì vincolate alle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001. 51.4.24
Elenco dei corsi d’acqua
I corsi d’acqua presenti sul territorio comunale di Passirano contenuti nell’elenco dell’Allegato A alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003 sono: Torrente Laorna o Livorna - Fosso Mulino o Torrente Longherone classificati come principali per tutto il suo corso. Tali corsi d’acqua sono quindi di competenza della Regione Lombardia che provvederà al calcolo e all’introito dei canoni di polizia idraulica oltre che alla manutenzione e alla gestione del corso d’acqua stesso. Sono di seguito riportati gli elenchi dei corsi d’acqua rilevati sul territorio comunale e facenti parte del reticolo idrico minore; nella tabella inclusa nello studio geologico allegato al PGT è presentata la classificazione dei corsi d’acqua con indicazione circa il codice progressivo attribuito, la denominazione, l’origine, la foce, il grado di demanialità, il grado di tutela assegnato, l’ente competente alla Polizia Idraulica.
151
ART. 52 1.
152
NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO
La disciplina attinente alle misure di contenimento energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e le relative tecniche costruttive é contenuta nell’Allegato Energetico, che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento Edilizio.
ART. 53
NORME PER LA CONSERVAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)
Le presenti norme integrano le disposizioni contenute nei diversi ambiti territoriali per quanto concerne le potenziali ricadute sulla struttura della rete ecologica locale. 1.
Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi o strutture verdi lineari
1.1 Localizzazione La scelta localizzativa di tutti gli interventi atti alla realizzazione di nuove aree verdi o di filari alberati, quali misure di mitigazione/compensazione di interventi di trasformazione o come servizi per la collettività, dovrà essere effettuata per dare continuità alla struttura della rete ecologica locale esistente o con la finalità di creare punti di appoggio per gli spostamenti della fauna sul territorio per definire una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità. 1.2 Progettazione Ove possibile gli interventi dovranno essere realizzati per perseguire la multifunzionalità degli spazi progettati, cercando di soddisfare contemporaneamente finalità fruitive degli spazi, di riqualificazione paesaggistica, di miglioramento della qualità dell’aria, di tutela dalle emissioni acustiche e di supporto alla fauna locale. Nella progettazione devono essere affrontati più temi: ricostruzione di habitat per la biodiversità, offerta di servizi ecosistemici al territorio, generazione di prodotti economicamente interessanti per le attività agricole. Si consiglia la progettazione dei nuovi interventi da parte di tecnico competente. 1.3 Essenze Tutti gli interventi dovranno essere realizzati privilegiando essenze arboree e arbustive autoctone, e fra queste quelle che per le loro caratteristiche ecologiche sono in grado di fornire supporto alla fauna, sia come rifugio, sia per l’approvvigionamento di cibo. Si riporta di seguito un elenco delle essenze suggerite per la realizzazione di nuovi interventi in riferimento all’attitudine funzionale e alla crescita.
Attitudine funzionale
x
Ippocastano
Aesculus hippocastanum
x
Ontano nero
Alnus glutinosa
Carpino bianco
Carpinus betulus
x
Castagno
Castanea sativa
x
x
Bagolaro
Celtis australis
x
x
x
x
Altofusto principale
x
Esigenze luce
Acer campestre
Nome scientifco
Diametro della chioma
Accrescimeno
Acero campestre
Specie
Portamento
Altezza
Caratteristiche
x
x
x x
x
x x
x
x x
153
Corniolo
Cornus mas
Sanguinello
Cornus sanguinea
x
Nocciolo
Corylus avellana
x
Biancospino
Crataegus monogyna
x
Evonimo
Evonymus europeus
Frangola
Frangula alnus
Frassino maggiore
Fraxinus excelsior
x
x
Orniello
Fraxinus ornus
x
x
Noce comune
Junglas regia
Maggiociondolo
Laburnum anagyroides
x
Ligustro
Ligustrum vulgare
x
Melo selvatico
Malus sylvestris
Gelso bianco
Morus alba
Platano
Platanus spp
Pioppo bianco
Populus alba
pioppo grigio
Populus canescens
Pioppo nero
Populus nigra
Pioppo nero cipressino
Populus nigra var. italica
Pioppo ibrido
Populus euroamericana
Ciliegio
Prunus avium
x
x
x
x
Pado
Prunus padus
x
x
x
x
Prugnolo
Prunus spinosa
Perastro
Pyrus piraster
Cerro
Quercus cerris
Roverella
Quercus pubescens
Farnia
Quercus robur
Spincervo
Rhamnus catharticus
x
Robinia
Robinia pseudoacacia
x
x
Rosa canina
Rosa canina
x
x
x
x
Salice bianco
Salix alba
x
x
x
x
Salicone
Salix caprea
x
Salice cenerino
Salix cinerea
x
Salice eleagno
Salix eleagnos
x
x
Salice rosso
Salix purpurea
x
x
154
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x
x x
x
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
Salice triandro
Salix triandra
x
x
Salice da vimini
Salix viminalis
x
x
Sambuco nero
Sambucus nigra
x
Tiglio selvatico
Tilia cordata
x
x
x
Tiglio nostrano
Tilia platiphillos
x
x
x
Olmo minore
Ulmus minor
x
Viburno
Viburnum lantana
x
x
x
Pallon di maggio
Viburnum opulus
x
x
x
x
x
x x
x
x
Altofusto secondario
Ceduo
Grande arbusto
Piccolo arbusto
Altofusto principale
Esigenze luce
Diametro della chioma
Accrescimeno
Nome scientifco
Altezza
Specie
Portamento
Attitudine di crescita
x
x
x
x
Acero campestre
Acer campestre
albero
12
A1
5/7
L2
Ippocastano
Aesculus hippocastanum
albero
8/20
A2
6/8
L1
Ontano nero
Alnus glutinosa
albero
20
A3
6/8
L2
x
x
Carpino bianco
Carpinus betulus
albero
15/25
A1
8/12
L1
x
x
Castagno
Castanea sativa
albero
15/20
A1
8/12
L3
x
Bagolaro
Celtis australis
albero
15/20
A1
8/10
L2
x
Corniolo
Cornus mas
arbusto
6
A1
2/4
L2
Sanguinello
Cornus sanguinea
arbusto
4
A2
2/3
L2
Nocciolo
Corylus avellana
arbusto
3/6
A2
3/5
L2
x
Biancospino
Crataegus monogyna
arbusto
6/8
A2
3/6
L3
x
Evonimo
Evonymus europeus
arbusto
3/4
A1
2/3
L1
x
Frangola
Frangula alnus
arbusto
2/4
A2
3/4
L1
x
Frassino maggiore
Fraxinus excelsior
albero
15/20
A2
6/8
L2
Orniello
Fraxinus ornus
arb/alb
3/10
A1
2/4
L2
Noce comune
Junglas regia
albero
15/20
A2
7/10
L2
Maggiociondolo
Laburnum anagyroides
arb/alb
2/5
A3
2/4
L2
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x x
x
x
155
Ligustro
Ligustrum vulgare
arbusto
2/3
A2
2/3
L2
Melo selvatico
Malus sylvestris
albero
4/8
A1
2/4
L3
x
Gelso bianco
Morus alba
albero
12/15
A3
6/7
L2
x
Platano
Platanus spp
albero
20/25
A3
8/12
L2
x
Pioppo bianco
Populus alba
albero
20/25
A3
6/8
L3
pioppo grigio
Populus canescens
albero
20/25
A3
5/7
L3
Pioppo nero
Populus nigra
albero
20/25
A3
6/8
Populus nigra var. italica
albero
20/25
A3
Pioppo ibrido
Populus euroamericana
albero
20/25
Ciliegio
Prunus avium
albero
Pado
Prunus padus
Prugnolo
x x
x
x
x
L2
x
x
3/4
L2
x
x
A3
8/10
L2
x
x
15/20
A2
6/8
L2
x
x
arb/alb
5/10
A2
2/4
L1
Prunus spinosa
arbusto
2/3
A2
2/3
L3
Perastro
Pyrus piraster
albero
5/12
A1
3/6
L2
Cerro
Quercus cerris
albero
20/25
A1
8/10
L2
x
Roverella
Quercus pubescens
albero
15/20
A1
6/8
L2
x
x
Farnia
Quercus robur
albero
20/25
A1
10/12
L2
x
x
Spincervo
Rhamnus catharticus
arb/alb
2/4
A2
2/3
L2
Robinia
Robinia pseudoacacia
albero
15/18
A3
6/8
L3
Rosa canina
Rosa canina
arbusto
3
A3
5/7
L2
Salice bianco
Salix alba
albero
15/18
A3
2/4
L2
x
Salicone
Salix caprea
arb/alb
4/8
A2
5/7
L2
x
Salice cenerino
Salix cinerea
arbusto
3/5
A2
2/5
L2
x
Salice eleagno
Salix eleagnos
arb/alb
3/10
A3
2/4
L3
x
Salice rosso
Salix purpurea
arbusto
2/5
A3
2/5
L3
x
Salice triandro
Salix triandra
arb/alb
2/3
A2
2/3
L3
x
x
Salice da vimini
Salix viminalis
arb/alb
3/8
A2
3/5
L3
x
x
Sambuco nero
Sambucus nigra
arbusto
3/5
A3
2/3
L2
x
Tiglio selvatico
Tilia cordata
albero
18/20
A2
3/6
L2
x
x
Tiglio nostrano
Tilia platiphillos
albero
20/25
A2
8/10
L1
x
x
Olmo minore
Ulmus minor
albero
20/25
A3
7/9
L2
x
x
arbusto
3/5
A2
1/2
L2
Pioppo cipressino
nero
Viburno
Viburnum
156
x x x x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
lantana Pallon di maggio
Viburnum opulus
arbusto
2/4
A2
1/2
A1
Bassa
A2
Media
A3
Alta
L1
specie adatte ad ambienti ombrosi
L2
specie adatte alla penombra. Malsopportano la luce piena
L3
specie adatte alla luce. Malsopportano ambienti ombrosi
L2
x
1.4 Composizione specifica e strutturale della vegetazione Nella progettazione dei nuovi interventi sul verde – areali o lineari – dovrà essere accuratamente progettata anche la composizione delle essenze e della struttura degli spazi, ricercando composizioni plurispecifiche e organiche sotto il profilo strutturale, con la compresenza di specie arbustive ed arboree. Per gli interventi areali si sottolinea l’opportunità di progettare aree boscate alternate a radure e spazi aperti; il passaggio fra le formazioni arboree e i prati potrà essere realizzato con essenze arbustive, utili anche da prevedere sul confine esterno delle aree alberate, come filtro e protezione, area di transizione verso le altre funzioni urbanistiche presenti al contorno.
Esempio di struttura di una macchia seriale teorica di vegetazione (è schematizzato metà dell’elemento di rinverdimento, l’altra metà è speculare e simmetrica rispetto al centro della macchia stessa) Anche gli interventi lineari dovranno privilegiare, ove compatibile anche con le valenze paesistiche e le permanenze del paesaggio rurale, la compresenza di elementi arborei e arbustivi, a formare delle strutture a siepe utili sotto molteplici punti di vista, come rifugio alla fauna, per schermare le emissioni atmosferiche e acustiche connesse alla viabilità, ecc. Ove possibile sono da prediligere interventi plurifilare, o comunque di uno spessore utile per fornire protezione agli spostamenti della fauna e per creare un significativo riparo e punto di appoggio.
157
Esempio di siepe arboreo arbustiva lineare
Esempio di siepe arboreo arbustiva a struttura mediamente complessa
Esempio di fascia arboreo arbustiva
2
Interventi per la manutenzione di aree verdi o filari alberati esistenti
Nel caso di interventi atti a migliorare lo stato conservativo o a potenziare la dotazione di aree verdi o elementi lineari esistenti dovrà essere ricercata la continuità e la coerenza con l’esistente, sia sotto il profilo delle essenze, dando comunque sempre priorità alle specie autoctone (vedi 1.3 Essenze), sia per quanto concerne l’impianto e la struttura.
3
Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica
3.1 Nel caso di: sistemazioni dei corsi d’acqua o di dissesti, recupero di aree degradate, inserimento nel paesaggio delle opere infrastrutturali ed altro, è necessario procedere a una corretta analisi ecosistemica ed una valutazione dello stato di fatto dei luoghi, in modo da produrre un progetto che tenga conto di tutte le componenti ambientali coinvolte. 3.2 Nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere si dovrà fare riferimento ai criteri ed indirizzi in materia di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”. La Direttiva precisa anche (punto 2) gli interventi realizzabili con tali tecniche:
158
4
-
il consolidamento di sponde di corpi d’acque correnti e stagnanti;
-
il consolidamento di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
-
il consolidamento di rilevati e trincee di infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
-
il consolidamento e la riqualificazione di fronti di cava e discariche;
-
barriere visive e mascheramenti vegetali;
-
barriere antirumore mediante rilevati rinverditi;
-
barriere vegetali per combattere la diffusione di polveri ed aerosol;
-
ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici;
-
sistemazioni temporanee o permanenti di aree di cantiere;
-
nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità locale o territoriale e/o di offrire
-
fruizioni di tipo naturalistico;
-
nuove strutture ambientali in grado di garantire la permanenza e la mobilità della fauna protetta.
Corsi d’acqua
4.1 Gli interventi eseguiti sui corsi d’acqua non dovranno alterarne i caratteri naturali, secondo quanto stabilito dalle Norme generali di tutela dei corsi d’acqua del RIM espresse nell’art. XXXX. 4.2 Sono da incentivare gli interventi per la riqualificazione polivalente delle sponde dei torrenti e per la riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. 4.3 La vegetazione lungo i corpi idrici va tutelata e sono da favorire interventi di manutenzione e ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistente per favorire la biodiversità e la formazione di habitat per la fauna, la laminazione delle acque di piena, la difesa spondale, il miglioramento paesaggistico.
Esempio di miglioramento del ruolo ecologico di corsi d’acqua minori
159
4.4 Vanno incentivati interventi per il potenziamento della vegetazione lungo i corsi d’acqua con funzione di fascia tampone atta a ridurre l’inquinamento dei corpi idrici; le fasce verdi di nuovo progetto messe a dimora prevalentemente con questa finalità dovranno essere correttamente progettate da tecnici competenti con essenze in grado di massimizzare la funzione fitodepurativa delle acque provenienti da scarichi delle aree urbanizzate e dall’attività agricola. 4.5 Sono vietati interventi che possano alterare gli equilibri ecosistemici presenti in corrispondenza dei corpi idrici. 4.6 Per gli interventi da effettuarsi sulle sponde del Reticolo Idrico Minore dovranno essere utilizzate le tecniche previste dal Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740.
5
Viabilità
5.1 Nel caso di progettazione di nuove infrastrutture viarie è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nella Delibera della Direzione Generale Qualità dell’ambiente della Regione Lombardia DDG 7 maggio 2007 Criteri e indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale. 5.2 Il tracciato dovrà essere studiato al fine di ridurre la frammentazione della rete ecologica esistente, definendo soluzioni progettuali atte a favorire l’inserimento delle opere nel contesto ambientale di riferimento. 5.3 Per gli interventi connessi alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture dovrà essere previsto il ricorso all’ingegneria naturalistica quale strumento di mitigazione, facendo riferimento alle indicazioni espresse nel Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740 5.4 Dovrà essere garantita la permeabilità dei nuovi assi infrastrutturali agli spostamenti della fauna sul territorio predisponendo idonee soluzioni progettuali in funzione di lunghezza, sezione e aspetti progettuali (tracciato in superficie, su rilevato, in trincea) dell’infrastruttura. Gli attraversamenti dovranno essere localizzati in punti strategici sotto il profilo della rete ecologica. Si riportano a titolo esemplificativo alcune soluzioni progettuali -
-
-
160
opere più o meno rilevanti (tratti in galleria artificiale, o veri e propri ecodotti) nei punti di attraversamento delle principali linee di connettività ambientale; sfruttamento degli attraversamenti dei corsi d’acqua per realizzare tratti in viadotto capaci anche di garantire la connettività ecologica; potenziamento di cavalcavia della viabilità di attraversamento, ovvero opere comunque da realizzare, in modo da consentire anche utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per almeno alcune specie animali; previsione in fase di realizzazione specifici sottopassi faunistici; trattandosi localmente di piccoli/medi mammiferi i sottopassi delle strade secondarie possono essere realizzati facilmente con la posa di tubi in cemento di congruo diametro, coperti da terreno naturale e completati da strutture di invito nelle vicinanze del sottopasso per collegarlo al resto della rete ecologica; in riferimento al tracciato dell’autostrada la modalità di deframmentazione dovrà essere oggetto di incontri con la società di gestione dell’infrastruttura; sfruttamento di occasioni di manutenzione straordinaria o di rifacimento di tratti stradali, ad esempio allargando la sezione di ponti.
Esempio di sottopasso per anfibi con dissuasori per l’attraversamento
Esempio di sottopasso per grandi infrastrutture
5.5 I nuovi tracciati di progetto dovranno essere fiancheggiati, ove possibile e nel rispetto della sicurezza stradale, da elementi verdi lineari, filari o siepi, anche in funzione dell’inserimento paesaggistico dell’intervento. L’ottica di progettazione e realizzazione, dovrebbe essere la polivalenza potendo così includere – in relazione alla tipologia di infrastruttura viaria - anche interventi di stabilizzazione di scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica, opportunità di habitat almeno per componenti floristiche e di fauna invertebrata, funzioni tampone rispetto al trasferimento esterno di polveri da traffico o di ecosistema-filtro delle acque meteoriche provenienti dalle piattaforme stradali, opportunità di sfruttamento di biomasse a scopo energetico.
161
Esempio di vegetazione lineare in corrispondenza di infrastrutture in funzione della modalità progettuale adottata
5.6 Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture esistenti dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzare idonee misure di deframmentazione, nonché l’incremento della dotazione di verde laterale.
6
Sentieri e piste ciclopedonali
6.1 È da incentivare la creazione di percorsi per la mobilità lenta di collegamento fra i vari centri abitati e con i comuni limitrofi, e di collegamento delle emergenze naturalistiche locali. 6.2 Nella progettazione di nuovi sentieri e/o percorsi ciclopedonali dovrà essere prevista la presenza di una fascia di vegetazione lungo tutto il tracciato, secondo i criteri espressi nel punto 1 Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi o strutture verdi lineari. 6.3 Sono da incentivare interventi di riqualificazione dei tracciati esistenti con la realizzazione di elementi verdi lineari.
7
Interventi di trasformazione del territorio
7.1 Nel caso di nuove urbanizzazioni le aree a verde stabilite all’interno del lotto in percentuale del 30% per le destinazioni residenziali e 20% per le destinazioni prevalentemente produttive, dovrà essere progettata secondo le indicazioni di cui al punto 1. per quanto concerne criteri compositivi e strutturali. 7.2 Nel caso di trasformazione di aree agricole dovranno essere applicate le disposizioni di cui all’art. 43 comma 2 bis della LR12/05, in base al quale gli interventi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione determinata dal comune di Passirano nella misura del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 7.3 Le maggiorazioni del contributo di costruzione dovranno confluire all’interno del Fondo aree verdi comunale per la realizzazione di interventi che dovranno essere pianificati secondo un disegno organico alla luce dello Studio della Rete ecologica Comunale, prediligendo aree strategiche per
162
la continuità della rete ecologica o potenziando elementi strutturali esistenti. Si rimanda al punto 1 per i criteri progettuali degli interventi areali e lineari. 7.4 Dovranno essere valutati idonei interventi per l’inserimento ecosistemico degli interventi da stabilire caso per caso; fra le possibili misure si citano a titolo esemplificativo: -
-
-
-
8
le superfici impermeabilizzate di strade e piazzali possono in molti casi essere ridotte e sostituite da unità prative ed arboreo-arbustive a basse necessità di manutenzione rispetto al verde ornamentale intensivo, ma capaci di sostenere biodiversità; fasce arboreo-arbustive perimetrali possono svolgere un ruolo molteplice di tipo ornamentale, naturalitico, di produzione primaria di biomasse; opportunamente realizzate, potranno costituire soluzioni di protezione esterna equivalenti a recinzioni tradizionali ai fini della sicurezza, ma permeabili alla fauna minore; possono inoltre concorrere a migliorare la salute della collettività grazie all’azione di abbattimento delle polveri; unità palustri associate ad unità arboreo-arbustive possono svolgere un ruolo di assorbimento delle acque meteoriche, di affinamento delle acque depurate, di punto di controllo sulla qualità delle acque in uscita; agli edifici possono essere associati verde pensile (ad esempio con soluzioni del tipo “tetti verdi”) e “pareti verdi” in grado di svolgere, oltre a funzioni ornamentali, anche tamponamenti microclimatici e delle acque meteoriche in uscita.
Aree boscate
8.1 E’ vietata la riduzione della superficie forestale, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale in particolare nelle zone pedemontane, in quanto punto di congiunzione tra le zone di fondovalle e la pianura. 8.2 Per la gestione dei boschi presenti sul territorio comunale si fa specifico riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia.
9.
Aree umide
9.1 Sono da favorire interventi di conservazione delle zone umide e del relativo ecosistema e il recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse. 9.2 E’ vietato qualunque intervento di trasformazione e manomissione, diretta o indiretta, delle zone umide e del relativo ecosistema, l’estirpazione della vegetazione e interramento di stagni o bacini.
163
Esempio di rivitalizzazione di stagni o lanche in corso di interramento
10
Aree agricole
10.1 Per la tutela della biodiversità si sottolinea l’opportunità che nella gestione degli spazi rurali si adottino tecniche ecocompatibili. 10.2 La vegetazione arborea e arbustiva presente a confine fra le diverse proprietà, lungo i corsi d’acqua e le strade poderali va mantenuta e sono da incentivare interventi di manutenzione e ampliamento per favorire la biodiversità e il collegamento fra gli elementi areali della rete ecologica.
164
Esempio di localizzazione di elementi di rete ecologica in aree a coltivazioni intensive
10.3 Sono vietati gli interventi di abbattimento o manomissione dei sistemi vegetali naturali in ambito agricolo. 10.4 È possibile condividere con gli operatori agricoli obiettivi di rinaturalizzazione puntando alla destinazione di quote di suolo per la realizzazione di fasce para-naturali di protezione alle coltivazioni, con valenze naturalistiche, per la salute della collettività (abbattimento polveri), come servizio ecosistemico per la popolazione, come eventuale forma di integrazione al reddito per gli agricoltori (es. biomassa). Lo schema successivo, tratto dalla DGR 26/11/2008 n. 8/8515 Rete ecologica Regionale per la programmazione territoriale degli enti locali, propone le principali situazioni di riferimento al fine di definire assetti ecosostenibili del sistema rurale nel suo rapporto con quello ecosistemico.
165
A: Agricoltura industrializzata tradizionale; non si dota di protezioni e subisce pressioni ed impatti di origine esterna; produce esternalità ambientali negative; genera prodotti in qualche caso a rischio (per l’arrivo di contaminanti esterni e l’uso di biocidi); ai fini degli equilibri ecologici gli aspetti positivi (produttività primaria) possono essere superati da quelli negativi). B: Agricoltura biologica tradizionale; non si dota di protezioni e subisce pressioni ed impatti di origine esterna; le esternalità ambientali negative sono fortemente ridotte; genera prodotti di elevata qualità anche se in qualche caso non del tutto protetti da contaminanti di origine esterna; ai fini degli equilibri ecologici gli aspetti positivi sono in genere superiori a quelli negativi. C: Agricoltura industrializzata con fasce polivalenti di protezione; riduce gli svantaggi del caso (A): i prodotti sono più protetti e le esternalità negative minori; se opportunamente inserite in reti di area vasta o locali possono giuocare un ruolo significativo per le reti ecologiche. D: Agricoltura biologica con fasce polivalenti di protezione; è il caso più vantaggioso dal punto di vista della ecosostenibilità; la protezione dei prodotti è massimizzata, mentre le esternalità negative sono minimizzate; i micro-ecomosaici così creati diventano essi stessi habitat importanti per la biodiversità, ed il loro ruolo per le reti ecologiche può essere molto elevato. Tutte le situazioni rurali precedenti possono rientrare in tale articolazione, compresa la D quando si verifichino condizioni di economicità di impresa. Occorre peraltro evidenziare che per la situazione rurale di tipo A la funzione economico-produttiva non può essere considerata prevalente, quanto piuttosto univoca (almeno dal punto di vista delle imprese, al netto delle possibili diseconomie indotte sul sistema esterno). Nelle situazioni rurali di tipo C e D la prevalenza della funzione economica-produttiva dal punto di vista agricolo lascia anche spazio a funzioni complementari di servizio ecosistemico che possono portare benefici non solo al contesto territoriale-ambientale ma anche, riducendo i fattori di rischio, alle medesime aree coltivate. Si rispondono così anche agli obiettivi previsti di “migliore conservazione delle risorse agroforestali”, di “tutela e diversificazione delle attività agroforestali”, di “miglioramento della qualità di vita (anche per gli aspetti sanitari) nelle aree rurali”espresse dalla DGR n. 8/8059 in riferimento alle aree agricole di interesse strategico (Aree agricole di salvaguardia)
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10.5 Si riportano a titolo esemplificativo alcuni suggerimenti di gestiona agricola ecocompatibile per le tipologie di uso del suolo maggiormente diffuse sul territorio comunale A - Interventi culturali seminativo -
conversione a tecniche a ridotto impatto ambientale limite nell’uso dei pesticidi e nei periodi di utilizzazione non spargere pesticidi e diserbanti nelle tare (fossi, scoline, siepi, base tralicci, …) limitare pulizia delle tare e di eventuali strisce incolte cautela nell’esecuzione di sfalci e mietiture (barre d’involo) semina di colture intercalari riduzione e scolarità delle lavorazioni principali semina colture a perdere piatumazione di siepi piantumazione di filari piantumazione di alberi isolati ripristino avvicendamenti e rotazioni rimboschimenti
B - Interventi colturali vigneto -
adozione di tecniche a ridotto impatto ambientale (riduzione sostanze tossiche) trinciatura delle potature ed erpicatura inerbimento – riduce l’erosione e arricchisce la disponibilità alimentare per la fauna, evita distruzioni delle covate suddivisione grandi vigne in appezzamenti
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