Considerazioni sulla nuova classificazione dei rifiuti pericolosi Mauro Sanna Premessa Al fine di distinguere i rifiuti pericolosi da quelli diversi provenienti da uno stesso ciclo tecnologico, contrassegnati come non pericolosi con codice speculare, non ci si può riferire solo alle caratteristiche di pericolo: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11 per le quali l’articolo 2 della decisione 2001/118/CE e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto delle concentrazioni limite per le sostanze in essi contenute, ma si deve anche verificare che il medesimo rifiuto non possegga anche le altre caratteristiche di pericolo: H1, H2, H9, H12, H13, H14 e H15, per le quali l’articolo 2 della decisione non ha previsto al momento alcuna specifica. 1. La normativa europea 1.1 La Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 (94/904/CE) La Decisione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi aveva individuato un elenco di rifiuti pericolosi. Tale elenco era stato costituito enucleando, conformemente alla procedura prevista all’art. 18 della direttiva 75/442/CEE, i rifiuti del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), che rientravano tra quelli elencati nell’allegato I, che contenevano le sostanze previste dall’allegato II, e che presentavano le caratteristiche di pericolosità elencate nell’allegato III. I tre allegati alla direttiva 91/689/CEE contengono rispettivamente: Allegato I (attuale allegato G del D.Lgs.389/97): 40 categorie di rifiuti pericolosi, individuate sia in base alla natura del residuo, sia all’attività che li ha prodotti (Tavola A); Allegato II (allegato H del D.Lgs. 389/97): 51 sostanze e classi di sostanze che, se costituenti e/o presenti nel rifiuto, ne possono determinare la classificazione come pericoloso (Tavola B); Allegato III (allegato I del D.Lgs. 389/97) 14 caratteristiche tipologiche di pericolo, definite in relazione a rischi per la salute e l’ambiente (Tavola B). Queste caratteristiche di pericolo sono simili a quelle già previste nelle direttive relative alle sostanze e preparati pericolosi (direttiva del Consiglio 67/548/CEE e successive modifiche e integrazioni). 1.2 La Decisione 2001/118/CE La Decisione 2001/118/CE e successive modificazioni ed integrazioni entrata in vigore il 1° gennaio 2002, contiene l’elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. 1.2.1 Art 2 della decisione (2001/118/CE) del 16 gennaio 2001 Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, HI0 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità 55°C,
una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1 %,
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3 %,
una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25 %,
una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1 %,
una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5 %,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1 %,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%,
una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%,
una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%; 1.2.2 Punti 4, 5 e 6 dell’Allegato alla Decisione 2001/118/CE : I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 1, paragrafo 5. Ai fini della presente decisione per sostanza pericolosa si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per metallo pesante si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l’articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l’articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica. 2. La normativa italiana precedente il D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 2.1 D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 2.1.1 Art 184 comma 5del D.Lgs.152/06 Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. 2.1.2 Punti 3, 4 e 5 dell’Allegato D della parte IV del D.Lgs.152/06 I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco "*,, sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo l, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a 88, HI0 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità 55°C,
una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1 %,
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3 %,
una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25 %,
una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1 %,
una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5 %,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1 %,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%,
una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%,
una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%. Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o
sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 911689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, Hl0 e Hl1 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto 3 La normativa italiana prevista dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 3.1 D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 3.1.1 Articolo 183 lett.b del D.Lgs.152/06come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto; 3.1.2 Articolo 184 comma 4 D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I alla parte
quarta del presente decreto. 3.2 D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 3.2.1 Punti 3, 4, e 5 dell’allegato D della parte IV del D.Lgs.152/06 I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco "*,, sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo l, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a 88, HI0 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità 55°C,
una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1 %,
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3 %,
una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25 %,
una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1 %,
una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5 %,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale 20%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1 %,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%,
una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%,
una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1. Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o
sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a
sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. 3.2.2 ALLEGATO I al D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia,possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente dì accensione, o- gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, oche, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza; H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva; H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione dì ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza,ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Note 1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I. A e parte II. B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. 3.3 D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 3.3.1 Punti 4 e 5 dell’art. 34 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
5. CONCLUSIONI Al fine di classificare i rifiuti pericolosi la normativa europea ha sempre fatto riferimento a tre condizioni, che erano quelle previste dagli allegati I, II, e III: natura dei residui ed attività che li hanno prodotti; sostanze e classi di sostanze costituenti e/o presenti nel rifiuto; caratteristiche tipologiche di pericolo. Tali condizioni erano state fatte proprie dalla normativa italiana con gli allegati G, H ed I, ora soppressi. La normativa europea perciò, pur considerando le concentrazioni delle sostanze pericolose presenti in un rifiuto come una condizione funzionale alla individuazione delle proprietà che rendono il rifiuto pericoloso, ai fini della sua classificazione considera come condizioni distinte le concentrazioni delle sostanze pericolose e le proprietà che rendono il rifiuto pericoloso. La nuova normativa italiana ha invece eliminato questa distinzione con il D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205. Infatti il punto 5 dell’allegato D del D.Lgs.152/06, modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205, al fine di verificare se un rifiuto pericoloso sia effettivamente diverso da un rifiuto non pericoloso avente come origine lo stesso ciclo produttivo, prevede che, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. La norma perciò fa riferimento in modo indistinto e generico a tutte le caratteristiche di pericolo elencate nell’allegato I, come è corretto che sia, e questo allegato contiene tutte le caratteristiche di pericolo possibili per un rifiuto da H1 ad H15. La medesima norma vincola tuttavia la verifica del possesso o meno di tali caratteristiche solo al fatto che le sostanze pericolose superino nel rifiuto stesso”determinate concentrazioni”. Peccato però che allo stato attuale soltanto per alcune caratteristiche di pericolo, e cioè H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11 siano previste le concentrazioni limite che non possono essere superate, mentre per le altre caratteristiche di pericolo, H1, H2, H9, H12, H13, H14 e H15, non sono previste soglie limite. D’altra parte, che tali concentrazioni limite siano fissate solo per le classi di pericolo suddette è noto al legislatore italiano, che infatti le elenca al punto 3.4 nel medesimo allegato. Nell’elencare tali condizioni ai fini della loro applicazione il legislatore italiano però, si discosta notevolmente dalla normativa europea, infatti le individua come unica elemento da tener presente per distinguere un rifiuto pericoloso rispetto al suo speculare non pericoloso. In conclusione, da una lettura ingenua della nuova normativa, ed in particolare dei punti 3, 4 e 5 dell’allegato, risulterebbe che per verificare se un rifiuto con asterisco a fronte del quale è previsto
anche un rifiuto diverso con codice speculare, l’unica condizione da verificare sia il rispetto delle concentrazioni previste per le classi di pericolo. H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11. In questo modo quanto previsto dalla normativa europea viene di fatto ad essere limitato, perché l’accertamento deve riguardare solo:
le classi di pericolo H3 H4 H5, H6, H7, H8, H10 e H11
il superamento delle concentrazioni limite; Le condizioni previste dalla normativa europea, con buona pace del legislatore italiano,
appaiono del tutto diverse. Infatti la decisione (2001/118/CE) del 16 gennaio 2001, che continua ad essere vigente anche nel territorio italiano, prevede che per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 siano verificate le concentrazioni previste dall’articolo 2 della medesima decisione, ma non prevede che per le classi di pericolo H1, H2, H9, H12, H13, H14 e H15, per le quali non sono state ancora previste le concentrazioni delle sostanze pericolose, non siano verificate le altre caratteristiche di pericolo, ma riporta solo che per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l’articolo 2 della decisione non prevede al momento alcuna specifica. Tale pretesa limitazione dell’applicazione di tutte le classi di pericolo da H1 ad H15, considerando solo le classi di pericolo H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11, per le quali sono previste le concentrazioni limite, è rafforzata anche dalla nuova formulazione assunta dal punto 3.4 dell’allegato D della parte IV del D.Lgs.152/06, differente rispetto a quella originaria prevista dalla decisione europea. Infatti proprio con riferimento in modo specifico ai rifiuti contrassegnati con asterisco elenca appunto le concentrazioni limite previste per le classi di pericolo H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11 e solo queste. Se fosse valido questo assunto, per cui un rifiuto può essere classificato come pericoloso e quindi anche essere declassificato solo facendo riferimento alle classi di pericolo H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11, un rifiuto infettivo con CER 18 01 03* non potrebbe essere distinto dal corrispondente CER 18 01 04, un rifiuto esplosivo con CER 07 07 11* non potrebbe essere distinto dal corrispondente CER 07 07 12; un rifiuto ecotossico con CER19 02 05* non potrebbe essere distinto dal corrispondente CER19 02 06 ecc………
ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 "Sensibilizzanti": sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Note 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.
Tavola A CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL’ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI (* ) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO) Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell’allegato I e che consistono in: 1) Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche 2) Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari 3) Prodotti per la protezione del legno 4) Biocidi e prodotti fitosanitari 5) Residui di prodotti utilizzati come solventi 6) Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti 7) Sali per rinvenimento contenenti cianuri 8) Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.) 9) Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni 10) Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.) 11) Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.) 12) Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici 13) Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi 14) Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e/o sull’ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.) 15) Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive 16) Prodotti di laboratori fotografici 17) Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati 18) Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate Allegato G-2 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell’allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell’allegato I e consistenti in: 1) Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale 2) Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi (*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell’allegato H sono fatte intenzionalmente.
3) Sostanze inorganiche senza metalli n‚ composti metallici 4) Scorie e/o ceneri 5) Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio 6) Sali per rinvenimento non contenenti cianuri 7) Polveri metalliche 8) Metalli catalitici usati 9) Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici 10) Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell’aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 11) Fanghi provenienti dal lavaggio di gas 12) Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell’acqua 13) Residui da decarbonazione 14) Residui di colonne scambiatrici di ioni 15) Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura 16) Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale 17) Materiale contaminato 18) Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell’allegato II 19) Accumulatori e pile elettriche 20) Oli vegetali 21) Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell’allegato III 22) Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell’allegato II e aventi una delle caratteristiche elencate nell’allegato III
Tavola B COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL’ALLEGATO I B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL’ALLEGATO III (* )
C1
Berillio, composti del berillio
C2
Composti del vanadio
C3
Composti del cromo esavalente
C4
Composti del cobalto
C5
Composti del nickel
C6
Composti del rame
C7
Composti dello zinco
C8
Arsenico, composti dell’arsenico
C9
Selenio, composti del selenio
C10
Composti dell’argento
C11
Cadmio, composti del cadmio
C12
Composti dello stagno
C13
Antimonio, composti dell’antimonio
C14
Tellurio, composti del tellurio
C15
Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16
Mercurio, composti del mercurio
C17
Tallio, composti del tallio
C18
Piombo, composti del piombo
C19
Solfuri inorganici
C20
Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21
Cianuri inorganici
C22
I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrori: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23
Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24
Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25
Amianto (polvere e fibre)
C26
Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27
Metallocarbonili
C28
Perossidi
(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell’allegato G sono fatte intenzionalmente.
C29
Clorati
C30
Perclorati
C31
Azoturi
C32
PCB e/o PCT
C33
Composti farmaceutici o veterinari
C34
Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35
Sostanze infettive
C36
Oli di creosoto
C37
Isocianati, tiocianati
C38
Cianuri organici (ad esempio: nitrili, ecc.)
C39
Fenoli, composti fenolati
C40
Solventi alogenati
C41
Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42
Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43
Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44
Ammine alifatiche
C45
Ammine aromatiche
C46
Eteri
C47
Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48
Composti organici dello zolfo
C49
Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50
Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
C51
Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato
Tavola C CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1
“Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2
“Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
soprattutto se
H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C; H4
“Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5
“Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6
“Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7
“Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8
“Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
H9
“Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente.