Foglio N. 2.04.0.MC informativo Redatto in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27 marzo del 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia - Parte prima, Sezione II, Capitolo 1, Paragrafo 3 -. Data aggiornamento 06/04/2009
Mutuo Ipotecario Aziende a Tasso Fisso VERSIONE N.5
Cassa di Risparmio di Alessandria Spa Sede legale: Alessandria - Via Dante n.2 Sede amministrativa: Alessandria - Via Dante n.2 - Tel.:0131/203111 Indirizzo telematico: www.cralessandria .it Codice ABI: 06075 Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5095 C.F./P.IVA/Nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 00186450060 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capitale Sociale: € 69.492.300 interamente versato Riserve: € 85.546.438 Appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano
Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il mutuo in esame è un mutuo fondiario concesso dalla Banca ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 385, ed ha per oggetto un finanziamento, a medio / lungo termine. A garanzia del rimborso del finanziamento viene iscritta ipoteca, nei limiti previsti dalla normativa citata. Il debitore rimborserà le somme erogate mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi a tasso, nella specie, fisso, secondo un piano di ammortamento prestabilito. Il tasso di interesse rimane pertanto fermo per tutta la durata del mutuo. Tale forma consente al cliente di avere la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Importo finanziato : massimo 50% del valore commerciale dell’immobile ipotecato Durata: massima di 120 mesi. Erogazione somme: UNICA SOLUZIONE O A TRANCHES Finalità: Investimenti produttivi o acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili artigianali /commerciali/industriali. Il pagamento delle rate avviene solo con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la quale viene a ciò espressamente autorizzata. Le rate possono essere mensili, trimestrali e semestrali con scadenza fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).
pag. 2/6
Oltre all’ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di una fideiussione ovvero di altra garanzia reale da parte di terzi a garanzia del rimborso del finanziamento. E’ previsto : z
l’obbligo per il cliente di assicurare l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi accessori con polizza vincolata a favore della Banca presso una compagnia di assicurazione benvista dalla stessa..
In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento è richiesto un compenso onnicomprensivo calcolato in percentuale sul capitale anticipatamente rimborsato , con l'esclusione delle tipologie contemplate dal D.Lgs.7/07. Principali rischi (generici e specifici ) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazione dei tassi al ribasso per l’intera durata del finanziamento; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche delle spese di incasso rata (escluso il tasso di interesse); rischio di espropriazione del bene immobile ipotecato nell’ipotesi di inadempimento del contratto
Condizioni economiche MUTUI / FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE Finanziamenti ipotecari ad aziende fino a 10 anni
IRS + 2,50 p.p.*
* Interest rate swaps - info provider Blommberg Per l'andamento dei valori assunti dal parametro di riferimento vedasi F.I. n. 0.11.0.MC Sempre nella misura massima consentita dalla Legge 108/96 e dalla relativa normativa di attuazione.
Spese e commissioni applicate
Spese Istruttoria Aziende (Con garanzia ipotecaria)
0,20% dell'importo min. senza limite massimo
Addizionale per estinzione anticipata
2,00 % del capitale residuo (**)
Commissioni di riduzione
2,00% del capitale rimborsato (**)
Percentuale di mora
2 p.p. oltre il tasso applicato
Rilascio lettera di assenso a cancellazione d'ipoteca Commissioni annue per addebito rate Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
euro
500,00
euro 150,00 euro 24,00 euro 1,50
(**) salvo operazioni stipulate da parte di persone fisiche per lo svolgimento della propria attività economica o professionale (D.Lgs.7/07)
pag. 3/6
Spese per singola verifica situazione immobiliare (importo che potra' variare in base alla complessita' dell'indagine) 250,00
massimo euro
Spese annue per singola verifica monitoraggio situazione immobiliare massimo
euro 21,00 Imposta sostitutiva
0,25% dell'importo erogato a carico del cliente
Assicurazione RC
da produrre a cura del mutuatario con vincolo a favore del nostro Istituto
MUTUI / FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE PIANI DI AMMORTAMENTO capitale di euro 100.000,00 A TASSO FISSO
(Irs* di periodo + 2,50 p.p.) * Interest rate swaps - info provider Bloomberg rilevato il giorno 01/04/2009
TASSO 5,87%
DURATA
10 ANNI
rata
mensile
trim.le
euro
1.110,51
3.385,73
sem.le 6.941,28
Indicatore Sintetico di Costo "ISC" 6,189% - 6,155% - 6,101% Calcolato sulla base dell'anno commerciale / 360 ISC calcolato facendo riferimento ai seguenti elementi : - TASSO NOMINALE - DURATA - IMPORTO FINANZIAMENTO - SPESE ISTRUTTORIA - SPESE INCASSO SINGOLA RATA
€ € €
5,87% 10 ANNI 100.000,00 500,00 2,00
pag. 4/6
Principali condizioni che regolano l ’operazione o il servizio Condizioni per l’erogazione del mutuo – L’erogazione delle somme finanziate avviene soltanto dopo che siano state adempiute tutte le condizioni previste dal contratto ed in particolare che sia stata comprovata l’avvenuta iscrizione dell’ipoteca a garanzia del finanziamento e l’inesistenza di precedenti iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli, salvo quanto eventualmente già previsto in atto, nonché ad avvenuta costituzione nelle forme e con le modalità indicate dalla Banca di ogni altra garanzia eventualmente richiesta per la concessione del finanziamento, e semprechè la Parte Finanziata si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi pendente a suo carico alcuna delle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) Tasso di mora – Nel caso di ritardo nel pagamento, alle scadenze convenute, delle rate di rimborso del finanziamento in linea capitale e/o degli interessi maturati, la Parte Finanziata dovrà corrispondere sugli importi o sulla parte di essi non pagati nei termini stabiliti, gli interessi di mora nella misura contrattualmente indicata, da conteggiarsi dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui avverrà l’effettivo pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la verificatasi scadenza del termine. Addebito rate – La Parte finanziata autorizza l’addebito sul proprio conto corrente presso la Banca , alle scadenze convenute dell’importo delle rate di rimborso del finanziamento in linea capitale , degli interessi maturati, ed eventuali interessi di mora, obbligandosi a far confluire sul conto corrente, alle scadenze, i fondi necessari. Detti addebiti, peraltro, non rappresentano novazione del rapporto originario, per cui costituiranno liberazione delle rate dovute soltanto nell’ipotesi che a fronte di essi vi sia la corrispondente copertura dei fondi. Obbligo di conservazione dell’immobile ipotecato - La Parte Finanziata garantisce la proprietà e disponibilità degli immobili ipotecati, e la loro libertà da pesi, vincoli ed ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, servitù e privilegi, anche per imposte, e da altri oneri reali ad eccezione di quanto indicato in contratto, e si obbliga a: mantenere in condizioni ottimali gli immobili sottoposti ad ipoteca e ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti per la loro conservazione ed il loro miglioramento; giustificare a richiesta della Banca l’integrale soddisfacimento di qualsiasi tassa ed imposta avente relazione anche indiretta con gli immobili ipotecati e ad astenersi dal fare cosa alcuna che ne possa menomare il valore; informare immediatamente la Banca di tutto quanto abbia a pregiudicare il valore degli immobili ipotecati non alienare, vincolare, gravare di ipoteche, oneri e pesi di qualsiasi natura gli immobili oggetto dell’ipoteca, senza il preventivo assenso scritto della “Banca”. Obbligo di assicurazione dell’immobile ipotecato - Sino alla totale estinzione del finanziamento, la “Parte Finanziata” si obbliga di assicurare e tenere assicurati, per congruo valore, contro i rischi dell’incendio, del fulmine, degli scoppi nonché altri rischi eventualmente indicati dalla Banca, gli immobili sottoposti ad ipoteca, con vincolo a favore della “Banca” stessa. La polizza dovrà essere preventivamente valutata dalla Banca che si riserva di accettarla. Qualora non venga ottemperato al pagamento dei premi di assicurazione od al rinnovo del contratto scaduto, la Banca è fin d’ ora autorizzata a provvedervi essa stessa, con diritto di rivalsa sulla Parte Finanziata. In caso di sinistro, le indennità liquidate potranno essere riconosciute all’assicurato soltanto previo assenso scritto della Banca e qualora, in dipendenza del sinistro, non sia venuta meno ovvero venga contestualmente ripristinata la congruità del valore del bene a garanzia del proprio credito. Nel caso di insolvenza o di morosità della Parte Finanziata , le indennità saranno imputate a totale o parziale estinzione del credito vantato dalla Banca.
pag. 5/6
Diminuzione valore immobile – La Banca potrà in ogni tempo eseguire ispezioni sui beni ipotecati al fine di giudicare, anche in corso di contratto, la capacità e la convenienza della costituita garanzia, con sua facoltà ove la consideri diminuita, di ridurre l’importo del finanziamento e conseguentemente di ripetere prima del termine quella parte della somma mutuata che a suo insindacabile giudizio, ritenesse scoperta da garanzia. Obbligazioni accessorie della Parte Finanziata – La Parte finanziata si obbliga a: utilizzare il finanziamento unicamente per lo scopo previsto ed a fornire, a richiesta della Banca la relativa documentazione; applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona; consentire ogni indagine tecnica e amministrativa da parte della Banca e fornire tutti i documenti e le informazioni che verranno richiesti. Risoluzione del contratto - La “Banca”, senza necessità di costituzione in mora, avrà diritto di risolvere, ai sensi dell’ Art. 1456 c.c., il presente contratto qualora: - la Parte Finanziata non utilizzi il finanziamento entro i termini e per lo scopo previsti; -risultino gravanti sui beni concessi in garanzia iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli, salvo quanto già previsto in atto; -la “Parte Finanziata” o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi i ipoteche giudiziali ovvero si verifichino eventi tali da incidere sulla loro consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e che, a giudizio della “Banca” possono arrecare pregiudizio alla sicurezza del proprio credito; -la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla “Banca” risultino non veritiere. In ogni caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Art. 1186 c.c., la “Banca” avrà diritto di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale, e interessi, anche di mora (da conteggiarsi sino alla data di effettivo pagamento del debito), spese ed accessori e la “Parte Finanziata” si obbliga alla immediata restituzione. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Estinzione anticipata -La “Parte Finanziata” ha la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato. In tale ipotesi, così come nel caso di risoluzione del contratto, nessun altro onere potrà essere addebitato oltre il compenso onnicomprensivo di un importo contrattualmente indicato in percentuale sul capitale anticipatamente rimborsato. Foro competente – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c.p.c., le Parti espressamente convengono che unico Foro competente per le eventuali controversie nascenti dal contratto di mutuo è quello di Alessandria Oneri fiscali e spese. Sono a carico della Parte Finanziata l’imposta sostitutiva gli oneri e spese specificate in atto. La parte Finanziata è tenuta a rimborsare tutte le somme che la Banca fosse tenuta a pagare per qualunque onere fiscale che venisse imposto in dipendenza del finanziamento. Nell’ipotesi di eventuali garanzie fideiussorie o reali, diverse dall’ipoteca indicata in atto, si rinvia ai relativi Fogli Informativi.
pag.6/6
Legenda delle principali nozioni dell ’operazione Spese di istruttoria Spese di perizia Commissione per chiusura della pratica Tasso fisso Rata
Preammortamento Ammortamento Parametro di indicizzazione ISC
Interessi di mora
Spese per l'analisi di concedibilità Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia Commissione per la cancellazione dell'ipoteca Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: -una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); -una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo) Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate. E’ un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: -il rimborso del capitale; -il pagamento degli interessi; -le spese di istruttoria; -di revisione del finanziamento; -di apertura e chiusura della pratica di credito; -le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore); -le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; -il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); -ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. N.B. Indicare l'ISC in relazione alla durata del finanziamento e alla diversa periodicità delle rate Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate