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CONVEGNO “APPROFONDIMENTI E RIFLESSIONI SULLE MANOVRE ESTIVE“
MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE: ASPETTI OPERATIVI E CRITICITA’ Dott. PAOLO BIFULCO 21 Dicembre 2011
1.
LE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’ DEL RISPARMIO
– Il D.L. n. 138/2011 – Il D.L. n. 225/2010 – Il D.L. n. 201/2011
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1.1 D.L. 13/8/2011 n. 138 L’art. 2 del D.L. 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148, ha introdotto numerose novità in materia di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. La finalità principale del provvedimento è l’armonizzazione delle aliquote, che, salvo talune eccezioni, vengono fissate al 20%. 3
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1.2 D.L. 29/12/2010 n. 225 D.L. 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2/2011 n. 10, ha modificato profondamente il regime impositivo degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri (gli “OICR”) e dei suoi partecipanti. La nuova disciplina ha la finalità di equiparare il regime fiscale applicabile agli OICR italiani ed esteri, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla tassazione del “maturato” in capo al fondo alla tassazione del “realizzato” in capo ai partecipanti/sottoscrittori. 4
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1.3 D.L. 6/12/2011 n. 201 Il D.L. 6/12/2011 n. 201 (c.d. Manovra Monti”) nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, introduce, con l’art. 19, numerose e significative nuove disposizioni in materia di risparmio. Il corpus di tali nuove disposizioni è tale da configurare, per taluni aspetti, l’introduzione di un sistema di tassazione patrimoniale. Con il presente intervento intendo fornire una panoramica delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 138/2011; per l’estrema attualità della materia ritengo comunque opportuno fornire anche taluni spunti circa il D.L. n. 201/2011, ancorché si tratti di materia “estranea”, in senso stretto, agli argomenti oggetto del mio intervento.
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2.
ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICABILI AI REDDITI DI CAPITALE ED AI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA.
2.1 Il dato normativo
Come accennato, il D.L. n. 138/2011 dispone la sostanziale armonizzazione delle aliquote fiscali applicabili ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria. La norma di riferimento è l’art. 2, commi da 6 a 34, il cui contenuto può essere sintetizzato come segue: comma 6
Regola generale: aliquota applicabile
commi 7-8
Deroghe a regola generale
commi 9-12
Decorrenza delle nuove disposizioni
comma 14
OICVM che investono in “titoli agevolati”
comma 17
Deducibilità interessi su prestiti obblig. (riformulazione)
comma 25-b)
Abolizione c.d. “ritenuta Prodi”
comma 29-32
Disciplina dell’affrancamento
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2.1 Il dato normativo In estrema sintesi, viene previsto (comma 6) che si applichi l’aliquota unica del 20% per: (i) i redditi di capitale di cui all’art. 44 Tuir; (ii) redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a cquinquies), Tuir.
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2.2 Nozione di redditi di capitale La nozione di reddito di capitale è contenuta nell’art. 44 del d.P.R. 22/12/1986 n. 917 (il “Tuir”), il quale elenca talune specifiche fattispecie puntuali (lettere da a) a g-sexies) del comma 1) ed una fattispecie residuale (lettera h) del comma 1).
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2.2 Nozione di redditi di capitale ARTICOLO 44 Fattispecie puntuali
Lettera a)
interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
Lettera b)
interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa
Lettera c)
le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 codice civile
Lettera d)
i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia
Lettera e)
gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires
Lettera f)
utili derivanti da associazioni in partecipazione dai contratti indicati nel primo comma dell’art. 2554 codice civile
Lettere g)/g-bis)/g-ter)/g-quater)/g-quinquies/g-sexies)
proventi derivanti dalle gestioni patrimoniali, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
Fattispecie residuale
Lettera h)
interessi ed altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 9
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2.2 Nozione di redditi di capitale Le fattispecie “puntuali” sono contraddistinte da una precisa elencazione del nomen juris del rapporto giuridico da cui originano i redditi di capitale; al contrario, la fattispecie “residuale” ha natura di norma di chiusura. Sulla prassi ministeriale relativa alla casistica dei “proventi
derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale” si segnala che rientrano nella fattispecie i rimborsi delle
imposte applicate nello stato fonte all’atto della distribuzione di dividendi a soci residenti in Italia. Principio di commercialità A norma dell’art. 48 Tuir sono esclusi dalla categoria dei redditi di capitale i proventi (interessi, utili ed altri proventi) che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 44 Tuir ma sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 10
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2.2 Nozione di redditi di capitale Principio di cassa L’art. 45 Tuir, nel disciplinare le modalità di determinazione dei redditi di capitale, sancisce due regole generali: (i) applicazione del principio di cassa; (ii) irrilevanza degli oneri sostenuti. Deroghe al principio di cassa: - capitali dati a mutuo; - proventi da trust “trasparenti” percepiti da beneficiari residenti. 11
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2.3 Nozione di redditi diversi di natura finanziaria I redditi diversi di natura finanziaria sono individuati dall’art. 67, comma 1, lettere da c)-bis a c-quinquies) del Tuir ARTICOLO 67 Lettera c-bis)
Plusvalenze da partecipazioni “non qualificate” e strumenti assimilati
Lettera c-ter)
le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente
Lettera c-quater)
redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti
Lettera c-quinquies)
le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto
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2.3 Nozione di redditi diversi di natura finanziaria Si tratta di una norma di chiusura, volta ad evitare arbitraggi tra fattispecie che prevedono, quale elemento unificante, l’impiego di capitale. Un caso particolare: il prelievo di valute da depositi o conti correnti.
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3. ESAME DI TALUNE FATTISPECIE 3.1 Obbligazioni e titoli similari LA DISCIPLINA GENERALE REGIME ANTE RIFORMA Fattispecie
Aliquota
Norma
Obbligazioni e titoli di Stato Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi e cambiali finanziarie a condizione che, all’atto dell’emissione, il rendimento effettivo non fosse superiore: - al doppio del tasso di riferimento, per le obbligazioni e titoli similari quotati; - al tasso di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti
Ritenuta 12,5%
Art. 26, comma 1, secondo e terzo periodo, d.P.R. n. 600/73
Altri casi
Ritenuta 27%
Art. 26, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 600/73
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3.1 Obbligazioni e titoli similari Si rammenta la disposizione antielusiva prevista dal terzo periodo in caso di rimborso anticipato (Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli
similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell' anticipato rimborso è dovuta dall' emittente una somma pari al 20 per cento.). 15
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3.1 Obbligazioni e titoli similari REGIME POST RIFORMA Fattispecie
Aliquota
Norma
Obbligazioni e titoli di Stato ed equiparati (Bers, Bei, etc.) Obbligazioni e titoli emessi da Stati white list (DM 4/9/1996 e successive modificazioni, da ultimo DM 27/7/2010) Titoli di risparmio per l’economia meridionale (art. 8, comma 4, Dl n. 70/2011) Piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti
Ritenuta 12,5%
Art. 2, comma 7, Dl n. 138/2011
Altri casi
Ritenuta 20%
Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 600/73
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3.1 Obbligazioni e titoli similari Osservazioni: I. Sono stati individuati dei titoli che continuano a beneficiare della ritenuta 12,5% (“titoli agevolati”) II. E’ stata eliminata la distinzione tra titoli con durata inferiore e superiore a 18 mesi; III. E’ stata rimodulata (comma 17, lett. a) la specifica disposizione antielusiva prevista, per i soggetti, diversi dalle banche, con azioni o quote non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con scambio d’informazioni, in materia di deducibilità degli interessi passivi dal reddito Ires (art. 3, comma 115, legge n. 549/1995) (al momento dell’emissione, il tasso di rendimento effettivo non deve essere superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con scambio d’informazioni; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti). IV. E’ stato eliminato il prelievo sui depositi a garanzia (c.d. ritenuta Prodi, art. 7, comma 1-4, Dl n. 323/1996) 17
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3.1 Obbligazioni e titoli similari Attenzione: L’aliquota del 20% NON trova applicazione nelle seguenti fattispecie: (i) società “veicolo” di cui all’art. 26-quater, comma 8-bis), d.P.R. n. 600/73: è la fattispecie recentemente introdotta dal Dl 6/7/2011 n. 98; in tale fattispecie trova applicazione la ritenuta del 5%; (ii) utili corrisposti a società ed enti UE o Spazio economico europeo con scambio d’informazioni (Norvegia); in tale fattispecie trova applicazione la ritenuta del 1,375%; (iii) risultato netto maturato da forme di previdenza complementare (d.lgs. n. 252/2005).
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3.1 Obbligazioni e titoli similari I C.D. GRANDI EMITTENTI Nozione: banche società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo white list enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge
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3.1 Obbligazioni e titoli similari REGIME POST RIFORMA Fattispecie
Aliquota
Norma
Nettisti
Ritenuta 20%
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 239/1996
Lordisti
Nessuna ritenuta
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 239/1996
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3.2 DIVIDENDI. 3.2.1 Dividendi da società residente (soggetta ad IRES) ANTE RIFORMA Percettore
Partecipazioni non qualificate
Partecipazioni qualificate
Persona fisica (non nell’esercizio di impresa)
Ritenuta a titolo d’imposta 12,5% (art. 27(1) DPR n. 600/73; art. 3(3) lett. a) TUIR; art. 47(1) TUIR)
Tassazione ordinaria, limitatamente al 40% dell’ammontare dei dividendi (art. 47(1) TUIR) (1)
Società (soggetto IRES)
Tassazione ordinaria, limitatamente al 5% dell’ammontare dei dividendi (art. 89(2) TUIR)
POST RIFORMA Percettore
Partecipazioni non qualificate
Partecipazioni qualificate
Persona fisica (non nell’esercizio di impresa)
Ritenuta a titolo d’imposta 20% (art. 27(1) DPR n. 600/73; art. 3(3) lett. a) TUIR; art. 47(1) TUIR)
Tassazione ordinaria, limitatamente al 40% dell’ammontare dei dividendi (art. 47(1) TUIR) (1)
Società (soggetto IRES)
(1)
Tassazione ordinaria, limitatamente al 5% dell’ammontare dei dividendi (art. 89(2) TUIR)
Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (D.M. 02/04/2008).
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3.2.2 Dividendi da società non residente (residente in Stati white-list) ANTE RIFORMA Percettore
Partecipazioni non qualificate
Partecipazioni qualificate
Persona fisica (non nell’esercizio di impresa)
Ritenuta a titolo d’imposta 12,5%, da applicare sull’importo al netto della (eventuale) tassazione alla fonte operata nello Stato di residenza dell’emittente (art. 27(4 e 4 bis) DPR n. 600/73; art. 3(3) lett. a) TUIR; art. 47(1) TUIR). Se i dividendi sono riscossi direttamente dal percettore (cioè senza intermediario), un’imposta sostitutiva – sempre del 12,5% - dovrà essere autoliquidata dal percettore dei dividendi nella propria dichiarazione dei redditi
Tassazione ordinaria, limitatamente al 40% dell’ammontare dei dividendi al lordo della (eventuale) tassazione alla fonte operata nello Stato di residenza dell’emittente (art. 47(1) TUIR) (2) Applicazione di ritenuta d’acconto del 12,5% sulla quota imponibile (40%) (2) al netto della ritenuta applicata dallo Stato estero.
Società (soggetto IRES)
(2)
Tassazione ordinaria, limitatamente al 5% dell’ammontare dei dividendi (art. 89(3) TUIR)
Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (D.M. 02/04/2008).
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3.2.2 Dividendi da società non residente (residente in Stati white-list) POST RIFORMA Percettore
Partecipazioni non qualificate
Partecipazioni qualificate
Persona fisica (non nell’esercizio di impresa)
Ritenuta a titolo d’imposta 20%, da applicare sull’importo al netto della (eventuale) tassazione alla fonte operata nello Stato di residenza dell’emittente (art. 27(4 e 4 bis) DPR n. 600/73; art. 3(3) lett. a) TUIR; art. 47(1) TUIR). Se i dividendi sono riscossi direttamente dal percettore (cioè senza intermediario), un’imposta sostitutiva – sempre del 20% - dovrà essere autoliquidata dal percettore dei dividendi nella propria dichiarazione dei redditi
Tassazione ordinaria, limitatamente al 40% dell’ammontare dei dividendi al lordo della (eventuale) tassazione alla fonte operata nello Stato di residenza dell’emittente (art. 47(1) TUIR) (2) Applicazione di ritenuta d’acconto del 12,5% sulla quota imponibile (40%) (2) al netto della ritenuta applicata dallo Stato estero.
Società (soggetto IRES)
(2)
Tassazione ordinaria, limitatamente al 5% dell’ammontare dei dividendi (art. 89(3) TUIR)
Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (D.M. 02/04/2008).
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3.3 Plusvalenze da cessione partecipazioni Medesima disciplina esaminata per i dividendi. Quindi non risulta modificato il regime impositivo applicabile alle partecipazioni “qualificate” (art. 67, comma 1, lett. c), Tuir).
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3.4 Polizze “unit linked” Per i contratti stipulati sino al 31/12/2011, i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 44, comma 1, lett. g-quater) Tuir) sono da assoggettare a prelievo (imposta sostitutiva o ritenuta, a seconda delle modalità di prelievo) - del 12,5%, per la parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011; - del 20%, per la parte di redditi riferita al periodo dall’1 gennaio 2012 in poi. Le modalità di determinazione delle due “classi” di redditi sono state definite con decreto ministeriale 13/12/2011; in particolare, la parte di reddito riferita al periodo sino al 31/12/2011 è stata determinata in misura pari alla differenza tra la riserva matematica al 31/12/2011 ed i premi versati sino al 31/12/2011. Per i contratti stipulati dall’1/1/2012 in poi il prelievo è del 20%. 25
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4.
DISCIPLINA DEGLI OICVM
Finalità: non penalizzare gli investimenti in titolo agevolati effettuati tramite OICVM rispetto ai medesimi investimenti effettuati direttamente Intervento normativo: i) modifica all’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 “La ritenuta [20%] di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. “In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente .” Il decreto di attuazione è stato emanato in data 13/12/2011 e pubblicato sulla G. Uff. n. 292 del 16/12/2011 e prevede un criterio “patrimoniale” su base forfetaria (proporzione alla percentuale media dell’attivo degli OICVM investita - direttamente o indirettamente - nei titoli agevolati). 26
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4.
DISCIPLINA DEGLI OICVM
ii)
modifica all’articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge n. 77/1983 La ritenuta del 20% si applica sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero armonizzati e ad OICVM non armonizzati soggetti a vigilanza di cui all’art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77/83 “… al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Le disposizioni si applicano con riferimento ai proventi divenuti esigibili dal 1° gennaio 2012. 27
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5.
ENTRATA IN VIGORE
L’entrata in vigore del nuovo regime è stata differenziata in base alla tipologia di reddito/investimento Reddito
Entrata in vigore
Interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 Tuir
Somme divenute esigibili a decorrere dall’1/1/2012
Interessi premi ed altri proventi da obbligazioni grandi emittenti
Somme maturate a partire dall’1/1/2012
Dividendi e proventi assimilati
Somme percepite dall’1/1/2012 (art. 2, comma 10)
Gestioni individuali di portafoglio (art. 7 d.lgs. n. 461/97)
Risultati maturati a partire dall’1/1/2012
Polizze unit linked
Parte di redditi riferita al periodo dall’1 gennaio 2012 in poi
28
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6.
DISCIPLINA DELL’AFFRANCAMENTO
A norma dei commi da 29 a 32, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2011 possiedono attività finanziarie al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale possono optare per l'applicazione con l'aliquota del 12,50 per cento, congiuntamente: a) dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da cbis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del Tuir;, nonché b) delle ritenute di cui all’art. 26-quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600/73 e di cui al comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sui redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g), Tuir) derivanti dalla partecipazione ad OICVM con sede in Italia, diversi dai fondi.
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6.
DISCIPLINA DELL’AFFRANCAMENTO
Secondo quanto previsto dal decreto di attuazione (emanato in data 13/12/2011 e pubblicato sulla G. Uff. n. 292 del 16/12/2011 ), l'opzione e' esercitata: a) per i contribuenti in regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. n. 461/97): nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011, congiuntamente per tutte le attivita' finanziarie e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011; b) per le quote o azioni di OICVM incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonche' alla data di esercizio dell'opzione: mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene tale rapporto; c) per i contribuenti in regime amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997), congiuntamente per tutte le attivita' finanziarie e per le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonche' alla data di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario abilitato con cui e' intrattenuto tale rapporto.
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7.
DL 201/2011 (CENNI) ARTICOLO 19 D.L. 201/2011
Commi 1 - 5
Imposta di bollo ordinaria su comunicazioni da intermediari a clientela: - 2012: 0,1% con max euro 1.200 - da 2013: 0,15% senza limite max
Commi 6 – 11
Imposta di bollo “speciale” su attività finanziarie emerse (c.d. “scudo fiscale”) e non dismesse - 2012: 1,0% - 2013: 1,35% - da 2014: 0,4%
Comma 12
Imposta di bollo “speciale” su attività finanziarie emerse (c.d. “scudo fiscale”) e dimesse alla data del 6/12/2011 Solo nel 2012: 1%
Commi 13 – 17
Imposta sul valore degli immobili all’estero A decorrere dal 2011: 0,76%
Commi 18 – 22
Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero - 2011 e 2012: 0,1% - 2013 e ss.: 0,15%
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