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Ai Signori Clienti Loro Sedi
Oggetto: obbligo di comunicare al PRA l’effettivo utilizzatore dell’autovettura Il D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), art. 94, commi 3 e 4-bis, all’esito della novella ex L. 120/10, ha disposto: • l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione dei mezzi di trasporto, il nominativo dell’utilizzatore (se diverso dal proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio) ove il veicolo è utilizzato dall’utilizzatore per un periodo superiore a 30 giorni; • l’obbligo dell’intestatario del veicolo (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio) di comunicare le variazioni intervenute nella denominazione della società o dell’ente ovvero, se persona fisica, la variazione delle proprie “generalità” (si tratta, nella maggior parte dei casi, della variazione del luogo di residenza). Sono esclusi dalla disciplina relativa al nominativo dell’utilizzatore i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t. La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche ed è resa operativa a decorrere dal 3 novembre 2014. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 2374/2014 del 27/10/2014 ha fornito (favorevoli) indicazioni che tuttavia non sembrano conformi al disposto normativo talché restano numerosi dubbi, oltre al fatto che l’intera disciplina, in base a tali (favorevoli) interpretazioni, con pochi accorgimenti, sembra essere facilmente eludibile.
Le sanzioni in caso di mancata annotazione sulla carta di circolazione Nel caso in cui il soggetto interessato (ossia l’utilizzatore) non ottemperi all’obbligo di cui trattasi, scatta a suo carico la sanzione pecuniaria di € 705,00 e il provvisorio ritiro della carta di circolazione (tale ultima sanzione, di fatto, colpisce anche il proprietario del veicolo). Gli obblighi decorrono dal 3 novembre 2014, dunque in base a quanto chiarito in via interpretativa dal Ministero dei trasporti se il veicolo è stato concesso in uso (per le finalità oltre descritte), ad esempio, ad un amministratore della società o ad un dipendente della medesima, prima di tale data ed è ancora in corso al 3/11/20014, non occorre effettuare alcuna annotazione. Ciò non toglie che volontariamente detta annotazione può comunque essere fatta anche in questi casi.
L’utilizzo superiore a trenta giorni I trenta giorni di utilizzo da parte del soggetto che conduce l’autovettura affinché vi sia l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione devono essere consecutivi. A conferma la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 afferma che “il predetto periodo va computato in giorni naturali e consecutivi” e che in tutte le “ipotesi contemplate dall’art. 247-bis reg es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore”. Tuttavia si osserva che il requisito della esclusività non compare in alcun modo nella normativa in esame.
Casistica La circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 15513 del 10 luglio 2014 ha quindi chiarito che la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni può verificarsi per i seguenti motivi: • a titolo di comodato (scritto o verbale); • a seguito di provvedimento di custodia giudiziale; • nei casi di locazione senza conducente; • nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale; • nell’ipotesi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire; • laddove si utilizzi il veicolo intestati al de cuius; • nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”; • laddove il veicolo faccia parte del patrimonio di un trust. La presente informativa non copre tutte le possibili situazioni interessate dall’obbligo di comunicazione ma solo alcune tra quelle che si reputano di maggiore interesse. Pertanto si invitano i signori clienti, i quali sono interessati ad altre casistiche, a prendere contatto con lo scrivente studio per approntare le migliori verifiche.
Veicoli aziendali concessi in comodato – quando occorre l’annotazione Dunque, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, occorre “darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione”. La recentissima circolare ministero trasporti n. 2374/2014 del 27/10/2014 ha fornito ulteriori informazioni che tuttavia sono risultate criptiche e in taluni passaggi fuorvianti. Ad ogni modo sembra di poter affermare che vi sia l’obbligo di annotazione nei seguenti casi: • l’autovettura è concessa in uso ad un dipendente per fini solo aziendali per oltre 30 giorni; • l’autovettura è concessa in uso ad un Co.Pro per fini solo aziendali per oltre 30 giorni; • l’autovettura è concessa in uso ad un amministratore per fini solo aziendali per oltre 30 giorni; • l’autovettura è concessa in uso ad un socio per fini solo aziendali per oltre 30 giorni. Per l’autovettura intestata all’imprenditore individuale o al libero professionista, se la stessa costituisce un bene strumentale dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo, il relativo comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se, invece, il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore o del lavoratore autonomo (apportato dalla sfera personale) il relativo comodato comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Veicoli aziendali concessi in comodato – quando non occorre l’annotazione In base alla citata Circolare n. 23743 del 2014 che ha interpretato il contenuto dell’art. 247bis del CdS in relazione al requisito della disponibilità esclusiva e consecutiva per 30 giorni, sembrerebbe che nessuna comunicazione vada fatta nei seguenti casi: • l’autovettura è concessa in uso promiscuo ad un dipendente per fini aziendali/privati per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in busta paga); • l’autovettura è concessa in uso promiscuo ad un Co.Pro per fini aziendali/privati per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in prospetto paga); • l’autovettura è concessa in uso promiscuo ad un amministratore per fini aziendali/privati per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in prospetto paga); • l’autovettura è concessa in uso promiscuo ad un socio per fini aziendali/privati per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in dichiarazione dei redditi quadro RL); • l’autovettura è concessa in uso esclusivo per fini privati ad un dipendente per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in busta paga); • l’autovettura è concessa in uso esclusivo per fini privati ad un Co.Pro. per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in prospetto paga); • l’autovettura è concessa in uso esclusivo per fini privati ad un amministratore per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in prospetto paga; • l’autovettura è concessa in uso esclusivo per fini privati ad un socio per oltre 30 giorni (il fringe benefit va tassato in dichiarazione dei redditi quadro RL). Autovetture aziendali - conclusioni In conclusione, pur con tutte le incertezze ( e i relativi rischi) derivanti da una interpretazione ministeriale non conforme alla legge, sembra potersi concludere che: • se una autovettura è intestata ad una società e l’amministratore o il dipendente o il socio, la utilizza solo per finalità aziendali, tant’è che il relativo fringe benefit non gli viene tassato, allora occorre effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione. Per evitare l’annotazione occorre dunque tassare in capo all’amministratore, al dipendente o al socio il relativo utilizzo, in tutto o in parte, dell’auto per fini personali; • se un’impresa o una società possiede un’autovettura e oltre all’amministratore vi è un dipendente o vi sono almeno due amministratori, oppure un amministratore e un socio, è sostenibile che la predetta autovettura viene utilizzata solo per fini aziendali dai due soggetti che si alternano alla guida in esclusiva per prestabiliti giorni nell’ambito dei 30 giorni consecutivi e che nessuno dei due soddisfa, dunque, il presupposto dell’utilizzo esclusivo per oltre 30 giorni consecutivi, talché la comunicazione non deve essere fatta. Si fa però presente che il socio che utilizza l’autovettura per fini aziendali comporta il fatto che il medesimo presta la sua opera (non retribuita) per la società, talché scatta l’obbligo contributivo INPS commercianti a carico del medesimo se si tratta di una società che svolge attività commerciale; • deve osservarsi che, qualora l’utilizzo per soli fini aziendali, sia concentrato – come di regola accade – nelle giornate feriali, con esclusione della domenica, verrebbe teoricamente meno il presupposto della consecutività del periodo di trenta giorni. La questione, dunque, si sposta sul piano probatorio di poter dimostrare che il dipendente o amministratore non è autorizzato ad utilizzare il mezzo durante il riposo settimanale; • nel caso di amministratore unico di una società uninominale senza dipendenti sembra in re ipsa che, se nessun fringe benefit viene imputato all’amministratore, l’utilizzo dell’autovettura è solo aziendale e la decorrenza del comodato coincide con l’acquisto da parte della società della autovettura di cui trattasi. Dunque se l’acquisto dell’autovettura è precedente il 3/11/2014 nessuna annotazione dovrebbe essere effettuata.
Adempimenti operativi in caso di obbligo di annotazione L’art. 94, comma 4-bis, C.d.S., pone gli obblighi di comunicazione a carico dell’avente causa, ossia dell’utilizzatore dell’autovettura. Sicché la persona fisica munita del potere di agire (ossia il legale rappresentante della società, dell’ente ovvero della ditta individuale) in nome e per conto del comodante (vale a dire in nome e per conto della società/ente/ditta), su delega del comodatario (il dipendente/amministratore), presenta istanza (vi è una apposita modulistica) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. A fronte di tale istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Si fa presente che in base a quanto chiarito dal Ministero il sub comodato di autovettura non è consentito.
Casi particolari La predetta Circolare n. 15513 fornisce, inoltre, chiarimenti su alcuni casi particolari: • Flotte aziendali - laddove il comodato riguardi una pluralità di veicoli aziendali (come nei casi delle cosiddette “flotte aziendali") è possibile presentare un’unica istanza cumulativa; • Patto di riservato dominio - se i veicoli aziendali nella disponibilità del comodante siano detenuti dalla società/ente/ditta in leasing o per acquisto con patto di riservato dominio per procedere all’annotazione occorre il preventivo assenso del locatore o del venditore; • Noleggi full rent - ove i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante e detenuti dalla società/ente/ditta con contratto di locazione senza conducente (cd. “noleggi full rent”) per procedere all’annotazione vi è l’obbligo del preventivo assenso scritto del locatore.
Esclusioni dall’obbligo di annotazione Sono esonerati dall’obbligo di annotazione i familiari sempre che conviventi che utilizzano l’autovettura aziendale, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Autovetture utilizzate dagli eredi L’utilizzo, per un periodo superiore a 30 giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell’erede, nelle more della successione, richiede uno specifico adempimento. In particolare, l’erede dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, l’ufficio competente apporrà la dicitura “Intestazione temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa della definizione della procedura di accettazione di eredità”.
Modulistica e costi Per tutte le comunicazioni ora rappresentate è stata predisposta un’apposita modulistica e a seconda della tipologia di comunicazione è previsto il versamento, tramite bollettini di conto corrente, di specifici importi a titolo di imposta di bollo e di diritti di motorizzazione. Accertamento dell’infrazione – aspetti critici Si evidenzia che laddove il guidatore, il cui nominativo non compaia nella carta di circolazione, sia sottoposto a controllo durante la guida dell’automezzo altrui, in linea teorica dovrebbe essere onere dell’organo accertatore fornire dimostrazione che l’utilizzo in quel
momento verificato si innesti all’interno di un periodo più ampio superiore ai trenta giorni. Ma non può escludersi che i medesimi organi oppure l’Autorità giudiziaria, interpretino le disposizioni nel senso di gravare sull’utilizzatore l’onere della prova di non essere guidatore abituale. Atteso che gli organi accertatori spesso non appartengono al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – si ponga il caso della Polizia di Stato o della Polizia Municipale – deve rimarcarsi che le indicazioni contenute nelle Circolari qui menzionate potrebbero essere disattese in fase di accertamento, con irrogazione della contestazione su fattispecie esentate dall’obbligo a parere del Ministero. Al riguardo suggeriamo in caso di far mettere a verbale la seguente frase “il sottoscritto fa uso del veicolo in modo non esclusivo e non continuativo, mai superiore a trenta giorni consecutivi”.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Valdagno-Dueville, 21 novembre 2014.-
dr. Maurizio Martini dr. Enzo Drapelli