Piero G. Squizzato
Le misure metrologiche per la direttiva MID La nascita del denaro ha generato, come conseguenza, la necessità di unità di misura quantificanti i beni da acquistare con l’unità di moneta, mentre le autorità per ogni periodo storico hanno cercato di uniformare le misure delle merci e dei beni per scambi leali. Sono cosi inizialmente nate le misure: del peso per valutare le quantità di prodotti tipici del tipo alimentare, della lunghezza per le dimensioni delle stoffe e delle distanze, delle capacità per la quantità dei prodotti liquidi. Le misure delle variabili fisiche oggetto d’interscambi e di transazioni, sono state da sempre oggetto di verifiche e di certificazione, per definire che l’unità fissata fosse omogenea per tutti i soggetti coinvolti. Storicamente, in tutte le epoche, le autorità hanno cercato di definire le unità di misura per i pesi e per le lunghezze, stabilendo dei valori utilizzabili e fissando dei campioni di riferimento, per uniformare le grandezze per tutto il territorio. Uno degli obiettivi primari della Comunità Europea, sin dalla sua costituzione, è stato quello della libera circolazione delle merci; queste devono essere quantificate in modo omogeneo su tutto il territorio degli stati aderenti per evitare ogni possibile controversia. La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, doveva essere recepita da tutti i paesi della comunità entro il 30 ottobre 2006. Il recepimento è stato problematico per circa la metà dei paesi aderenti alla Comunità Europea, tra cui l’Italia che è stata messa in mora. Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, Annuario Gisi 2007
n. 22 per gli strumenti di misura è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, come menzionato nell’articolo 24 dello stesso. IL PROVVEDIMENTO La direttiva europea 2004/22/CE, definisce l'oggetto e il campo
d’applicazione del provvedimento, ed è identificata come MID (Measuring Instruments Directive). Disciplina dieci differenti categorie di strumenti e sistemi di misura, da sottoporre ai controlli metrologici legali iniziali e di rinnovo, per garantire, da un lato, la lealtà delle transazioni commerciali, la tutela dei consumatori e la salute pubblica, e dall'altro, la
Strumenti di misura in un'industria chimica (Endress+Hauser)
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- gli strumenti di misura della dimensione come per allegato MI-009, - gli analizzatori dei gas di scarico come per allegato MI-010. L'articolo 13 della direttiva fissa le caratteristiche e le modalità d’applicazione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola "M" e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, inserite in un rettangolo. L'altezza del rettangolo deve es-
sere uguale all'altezza della marcatura "CE" che non deve essere inferiore a 5 mm. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura "CE". Inoltre, la direttiva stabilisce che gli strumenti di misura conformi alle disposizioni del decreto devono sempre recare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. Tali marcature sono apposte dal fabbricante o comunque sotto la sua responsabilità e, se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di
Strumento volumetrico per la misura di acqua (Isoil Industria)
libera circolazione di detti strumenti in ambito comunitario. Il provvedimento si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti negli allegati specifici, menzionati per ogni categoria, concernenti: - i contatori dell'acqua come per allegato MI-001, - i contatori del gas ed i dispositivi di conversione del volume come per allegato MI-002, - i contatori d’energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura come per allegato MI-003, - i contatori di calore come per allegato MI-004, - i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, come dettagliato nell’allegato MI-005, - gli strumenti per pesare a funzionamento automatico come per allegato MI-006, - i tassametri come per allegato MI-007, - le misure materializzate dettagliate nell’allegato MI-008 ed identificate come lunghezze e capacità, 18
Sistema per la misura del volume del gas erogato (Endress+Hauser)
Annuario Gisi 2007
Strumento volumetrico per misura fiscale di prodotti petroliferi (Somefi)
fabbricazione. Un’interessante funzione degli strumenti di misura per le categorie elencate, è l’utilizzo per l’imposizione delle tasse e dei diritti, quindi oggetti di riferimento certi nei valori rilevati. La tematica della direttiva sugli strumenti di misura è di notevole importanza. Nonostante il ritardo nell’approvazione da parte delle autorità italiane, è stata ampiamente discussa in alcuni convegni su strumentazione e servizi per le misure ed il controllo qualità. I convegni hanno esaminato in dettaglio gli enti preposti alle omologazioni, con orientamento verso i centri SIT e nelle capacità di verifica periodica delle precisioni degli strumenti. Un antecedente aspetto nelle attività di omologazione è già stato svolto dai produttori italiani, per alcune tipologie di strumenti elencati nella direttiva, giacché producendo per paesi dove la direttiva 2004/22/CE è stata recepita sin dall’inizio, hanno già dovuto forniAnnuario Gisi 2007
re ai propri clienti di alcuni paesi europei, gli strumenti omologati e con la marcatura metrologica. LE MISURE MID NELLE INDUSTRIE Le misure elencate nella Direttiva MID che coinvolgono le transazioni nei maggiori processi produttivi, si possono identificare nelle seguenti tipologie: i contatori dell'acqua, i contatori del gas, i contatori d’energia elettrica, i sistemi di misura delle quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare, le misure delle lunghezze e capacità, le misure della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico. L’impatto nell’applicazione delle omologazioni per gli strumenti nelle industrie e nell’ambiente, può considerarsi di basso impegno finanziario, limitato a quegli strumenti che misurano il prodotto in vendita, tipicamente in peso, capacità e dimensione. La verifica metrologica degli strumenti per pesare
a funzionamento automatico resta valida fino alla successiva omologazione che dovrebbe essere eseguita in accordo alle procedure del decreto legislativo, inerente l’attuazione alla direttiva del Parlamento europeo. È imperativo che tutti gli strumenti di misura commercializzati dopo l’entrata in vigore della legge, debbano avere la marcatura CE, seguita da quella metrologica “M”, altrimenti non potranno essere utilizzati come misure per l’emissione di documenti per le transazioni economiche. In base allo schema del decreto, l’articolo 22 menziona che i tipi di strumenti per i quali non è previsto il controllo metrologico legale potranno continuare ad essere utilizzati anche senza controlli, purché non spostati dal luogo d’utilizzo. La direttiva 2004/22/CE potrà avere anche aspetti positivi per i soggetti delle transazioni, in relazione alla lealtà delle misure e alla verifica delle quantità delle materie prime e dei prodotti scambiati. Esaminiamo di seguito le varie misure elencate e le analisi d’accostamento verso gli strumenti omologati con controllo metrologico legale, rispondenti alle prescrizioni del decreto legislativo. - Misura dell’acqua con contatori: può essere necessaria per le forniture tariffate e/o con tassazioni, sia nel prelievo di acqua potabile per l'utilizzo del personale sia di quella di processo con prelievo controllato. Qualora, si ritenga che lo strumento non omologato installato dall’ente erogante l’acqua, non sia in accordo alle prescrizioni metrologiche di controllo, è possibile inserire a valle del contatore esistente, un nuovo strumento omologato che presenterà valori certi per una transazione leale. - Misura del gas con i contatori 19
Piattaforma di pesatura mobile con o senza sponde con dati wireless (Bilanceria Colombi)
ed i dispositivi di conversione del volume: rappresenta valori fondamentali nel calcolo dei costi energetici, anche perché il gas è diventato una delle primarie fonti energetiche delle industrie. Il gas naturale nel suo utilizzo facilita il rispetto della legislazione ambientale. La misura del volume del gas è da sempre problematica, per il condizionamento dei valori rilevati dai parametri per la pressione e per la temperatura, che devono essere utilizzati per la compensazione ed è anche da valutare: il parametro del potere calorifico. Per le portate fino a qualche migliaio di metri cubi ora sono disponibili misuratori del tipo fiscale a ventole o pale, con unità di calcolo per la conversione nell’unità di misura in linea alla tariffazione della quantità trasferita. Per le grosse portate nel20
le attività come per le centrali di cogenerazione, il contatore del gas consiste in un sistema metrico fiscale con flangia tarata e calibrata, trasmettitori di rilevamento del flusso, pressione e temperatura con unità d’elaborazione per il conteggio del volume del gas. I sistemi utilizzati come contatori del gas, sono ampiamente impiegati nel caso di trasferimenti di grandi quantitativi, tanto che sono inseriti nei gasdotti sia da parte del fornitore ed in serie dall’acquirente per la comparazione dei valori misurati. - I contatori d’energia elettrica sono ampiamente descritti nell’allegato MI-003, cosi come i trasformatori di misura da inserire nella linea di fornitura. L’utilizzo negli impianti industriali dell’energia elettrica è rilevante; una precisa valutazione è fondamentale per il
controllo dei costi di produzione, che incidono con una consistente percentuale nel valore del prodotto. La misura in accordo alle nuove leggi dovrà essere eseguita con contatori e trasformatori omologati, con la verifica metrologica e la marcatura “M”. L’adeguamento alle nuove leggi degli strumenti da parte delle società di distribuzione, dovrà essere concordato con l’utilizzatore per una tariffazione leale. - Sistemi di misura delle quantità di liquidi diversi dall'acqua: sono di notevole interesse per le forniture di prodotti con transazione in volume, importante per quelli petroliferi e quelli con costi rilevanti. Tipicamente, sono impiegati contatori volumetrici con omologazione e verifica nei centri di calibrazione autorizzati per le precisioni specificate. I moderni contaAnnuario Gisi 2007
tori sono in grado di trasmettere in tempo reale tutti i dati dei parametri del prodotto e della quantità trasferita, mentre i valori possono essere utilizzati per la transazione commerciale. - Gli strumenti per pesare sono ormai per la totalità a funzionamento automatico; bilance e piattaforme consentono misure di ottima precisione con il calcolo della compensazione per la temperatura ambiente e l’altezza barometrica. I valori di precisione tollerati devono essere in base alla classe dello strumento, con tarature da eseguire in accordo alle procedure descritte nell’allegato MI-006 e con prove realizzate da un organismo notificato. La pesatura nell’industria e nella distribuzione è fondamentale per tutte le vendite del prodotto in peso, ed anche per l’eventuale verifica dei valori per i vari prodotti utilizzati nel processo ed acquistati in peso. La misura eseguita con strumenti omologati e con marcatura metrologica “M”, dovrebbe togliere ogni ombra nel raffronto con i valori di apparecchiature non omologate. - Misure delle lunghezze e delle capacità: sono descritte in dettaglio nell’allegato MI-008 e possono essere importanti nelle indu-
strie e nel confezionamento in cui la vendita del prodotto è effettuata in relazione ai due parametri. Nelle lunghezze, per i prodotti quantificati in fogli e nastri con dimensioni trasversali costanti e definite. Gli strumenti devono essere ad alta classe di precisione con discriminazioni inferiori al metro su valori di migliaia, mentre la misura deve essere eseguita a tensione costante e controllata. Nelle capacità per i prodotti liquidi con travaso da recipienti di valore definito, tipicamente il litro. Le omologazioni devono essere eseguite da parte di un organismo notificato per la marcatura metrologica. - Gli strumenti di misura della dimensione sono definiti per il rilevamento delle lunghezze nei prodotti in fili o in cavi, della superficie o per le multidimensioni (lunghezza, altezza e profondità). Sono elencate le tipologie degli strumenti e le classi di precisione con le verifiche da far eseguire ad un organismo notificato: i dettagli sono elencati nell’allegato MI-009. - Gli analizzatori dei gas di scarico per ispezione e manutenzione dei motori a combustione. L’allegato MI-010 descrive i tipi di analizzatori ed i vari gas da rilevare
che si identificano in: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2), idrocarburi (HC) e ossigeno (O2). Sono definite le classi di precisione, la durata delle verifiche e l’utilizzo in base ai tipi di combustibili. Particolare attenzione è rivolta agli analizzatori con autotaratura e sistema automatico di azzeramento, con programmi di verifica periodica delle prestazioni di misura. CONCLUSIONI E VERIFICHE L’armonizzazione delle leggi sulle transazioni economiche a livello europeo e la definizione degli strumenti di misura per fissarne i valori, dovrebbero entro breve tempo creare il clima di lealtà per evitare ogni possibile controversia. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche d’accuratezza degli strumenti di misura, con le verifiche periodiche, se pur richiedenti dei costi aggiuntivi, possono portare a dei risparmi nei valori globali calcolati. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo impone che il Ministero dello Sviluppo Economico, con uno o più decreti, definirà i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi, dopo l’immissione in servizio degli strumenti disciplinati dal decreto stesso.
Strumento laser per le misure della lunghezza e delle dimensioni (Telestar)
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