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Per il Fondo di garanzia in arrivo le nuove percentuali di copertura Ammesse anche le anticipazioni di crediti nei confronti della P.A. di Gina Leo, Progetto Arcadia Srl
e misure contenute nel cd decreto legge “Salva Italia” (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011) dirette a rafforzare gli interventi a favore dell’accesso al credito delle piccole realtà imprenditoriali sono in corso di concretizzazione. Si ricorda, infatti, che l’art. 3 del richiamato decreto legge ha previsto un incremento della dotazione del Fondo di garanzia a favore delle Piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 662/96. Le risorse aggiuntive stanziate ammontano a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Inoltre, l’art. 39 ha rivisto la disciplina dello strumento, al fine di rafforzare il suo ambito di operatività, rinviando a successivi provvedimenti ministeriali la definizione in concreto delle nuove disposizioni inerenti l’ambito soggettivo di applicazione e le differenti misure di aiuto adottabili in relazione alla tipologia di operazione finanziaria. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il 22 maggio scorso il provvedimento
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diretto a delineare la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia a valere sul fondo in commento, nonché la copertura massima delle perdite, la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia in relazione alla tipologia di operazioni finanziarie, alla categorie di imprese beneficiarie finali, ai settori economici di appartenenza e alle aree geografiche. Lo stesso decreto ha definito anche l’entità dell’accantonamento minimo e le fattispecie per le quali l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 1,5 milioni di euro a 2,5 milioni di euro. In realtà, il provvedimento si inserisce in un disegno più complesso, in quanto prevedendo l’estensione del Fondo di garanzia per le Pmi anche allo smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei quattro decreti del pacchetto di iniziative predisposto dal Governo che regolamenta i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici (si veda a pag. 65 di questo fascicolo). Per quanto non disciplinato dalla nuove disposizioni, troverà, in ogni caso, applicazione quanto previsto dal Dm del 31 maggio 1999, n. 248 (Regolamento del
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Fondo) e dalle Disposizioni operative attualmente vigenti ed approvate dal Comitato di gestione del Fondo. Bisognerà, però, ancora attendere per l’effettiva operatività delle novità in commento. Occorrerà, infatti, la pubblicazione di un ulteriore decreto del Mise che provvederà ad approvare le conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale (ai sensi dell’art. 13 del richiamato regolamento del Fondo). Intanto, si segnala che alcune disposizioni di favore sono state di recente introdotte dall’art. 10 del Dl 74/2012 per le imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del mese di maggio. In particolare, le stesse potranno accedere al Fondo a titolo gratuito, per un importo massimo di 2,5 milioni di euro, con una percentuale massima di copertura pari all’80%, nel caso di garanzia diretta, e del 90%, nel caso di controgaranzia a favore di confidi e altri fondi di garanzia che, a loro volta, potranno arrivare a coprire fino all’80%. Tale regime è applicabile per tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per i soli soggetti beneficiari ubicati in uno dei comuni elencati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’1 giugno 2012. Il comitato di gestione del Fondo ha, inoltre, regolamentato con una serie di circolari le condizioni di accesso alla garanzia per alcuni settori. In primo luogo, con la circolare n. 617 del 25 maggio 2012, sono previsti specifici criteri per valutare la possibilità di accesso al Fondo da parte delle imprese che lavorano su cicli produttivi ultrannuali operando su commessa o progetto, tra cui si segnalano le
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imprese del settore audiovisivo. Semplificate anche le condizioni per l’attribuzione della garanzia pubblica a favore delle imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi, con la circolare Mcc n. 621 del 6 giugno 2012 che ha adeguato, a partire dal prossimo 16 luglio, i criteri di valutazione alle peculiarità economico finanziarie del settore. Le imprese di autotrasporto potranno, come chiarito dalla circolare Mcc n. 618 del 25 maggio 2012, ottenere l’intervento del Fondo anche per garantire le fideiussioni bancarie rilasciate a favore di loro consorzi, al fine di assicurare il pagamento di pedaggi autostradali o biglietti per passaggi in nave (autostrade del mare).
Le disposizioni del nuovo decreto sul Fondo di garanzia In base alle indicazioni che emergono dal nuovo decreto sul Fondo di garanzia, emanato in attuazione del richiamato art. 39 del decreto Salva Italia, per tutte le operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa, diverse da quelle specificamente esaminate dal provvedimento stesso e che costituiscono delle eccezioni, la garanzia diret-
ta (v. box sotto) è concessa fino alla misura massima del 60% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. I soggetti beneficiari, come ribadito dal provvedimento, sono individuati in tutte le imprese rientranti nella definizione di «micro, piccola e media dimensione» (per come definite dalla normativa comunitaria recepita, nell’ambito del nostro ordinamento, dal Dm 18 aprile 2005) e ubicate su tutto il territorio nazionale. Sono compresi nella categoria dei soggetti beneficiari anche i consorzi. Poiché il decreto non dispone null’altro al riguardo, è da ritenere che la definizione di consorzio è quella contenuta nel regolamento attualmente vigente, ossia i consorzi e le società consortili tra Pmi di cui agli artt. 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all’art. 27 della medesima legge. Nel limite della copertura massima dell’operazione finanziaria ammessa al Fondo, in caso di insolvenza, la garanzia diretta copre fino al 60% dell’ammontare dell’esposizione del soggetto richiedente (banca o altro intermediario finanziario) nei confronti del soggetto beneficiario finale. Rientrano nel-
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l’ammontare dell’esposizione le somme dovute per capitale, interessi contrattuali e di mora. A fronte delle stesse operazioni finanziarie, la controgaranzia del Fondo (v. box sotto) è concedibile fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino all’80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è fissato a 1,5 milioni di euro. Le percentuali di copertura della garanzia diretta e della controgaranzia (v. tavola a pag. 19) sono diversamente determinate, rispetto a quelle ordinariamente applicabili, così come l’importo massimo garantibile (v. tavola a pag. 20), in presenza delle seguenti fattispecie dettagliate dal provvedimento ministeriale: • soggetti beneficiari rappresentati da imprese con sede nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, pic-
Definizione di garanzia diretta e controgaranzia Garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari). In questo caso, l’impresa che ha bisogno di un finanziamento può chiedere alla banca di assicurare l’operazione con la garanzia pubblica. La garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle Pmi. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in ipotesi di eventuale esaurimento delle risorse di quest’ultimo, direttamente dallo Stato. Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di Garanzia (gestiti da banche ed altri intermediari finanziari). In questo caso, l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro Fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. La controgaranzia può essere a “prima richiesta” o “sussidiaria”, a seconda se erogata o meno con le caratteristiche e le modalità della garanzia diretta. La distinzione assume rilevanza in sede di procedura di recupero del credito.
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cole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; • operazioni di anticipo crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • operazioni superiori ai 36 mesi e consolidamento passività a breve; • operazioni sul capitale di rischio.
Garanzia in presenza di categorie particolari di soggetti. La misura massima della garanzia diretta è elevata all’80% dell’importo delle operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa in presenza dei seguenti soggetti beneficiari: • Pmi (compresi i consorzi) aventi sede nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); • imprese femminili, ossia le imprese di micro, piccola e media dimensione (di cui all’art. 2, comma 1, lettera a, della legge 25 febbraio 1992, n. 215). Sono tali le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; • piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire alle medesime
imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. Al riguardo, il decreto definisce “piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria”, le imprese di piccola dimensione che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, hanno prodotto, nell’esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti, almeno il 50% del loro fatturato nei confronti di imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria (di cui al Dlgs 270/99 e al Dl 347/2003). Anche la copertura dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario è elevata all’80%. Resta fermo quanto previsto per la controgaranzia, che sarà concessa nella misura massima dell’80% dell’importo garantito, con la possibilità di coprire fino all’80% della somma liquidata al soggetto finanziatore in caso di insolvenza. Condizione fondamentale è che la garanzia rilasciata dai confidi non superi la percentuale massima di copertura prevista per la garanzia diretta (80%). Il provvedimento prevede una disposizione di favore per i soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). Per le relative operazioni finanziarie, infatti, saranno utilizzate in via prioritaria le Riserve “Pon Ricerca e Competitività”, “Poin Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” e “Poin Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”. Inoltre, l’importo massimo garantibile dal Fondo è elevato a 2,5
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milioni di euro nel caso di operazioni finanziarie garantite a valere sulle Riserve appena richiamate o qualora si tratti di fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento di tale soglia (ossia crediti verso la pubblica amministrazione, operazioni non inferiori a 36 mesi, operazioni su capitale di rischio).
Anticipazioni crediti nei confronti della P.A. Nel caso di imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la garanzia diretta del Fondo potrà essere concessa fino alla misura massima del 70% dell’ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione di tali crediti, senza cessione degli stessi. Il beneficio è riconoscibile a tutte le Pmi senza alcun limite territoriale. Ai fini dell’ammissione alla garanzia, tali crediti devono essere certificati dall’Amministrazione debitrice, sia nell’ammontare, sia nella loro certezza, esigibilità e liquidità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (decreti di cui all’art. 13, comma 2, della legge 183/2011 e all’art. 12, comma 11-quinquies, del Dl 16/2012, attuativi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl 185/2008). Nel limite della copertura massima dell’operazione finanziaria, la garanzia diretta si estende fino al 70% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. Per la controgaranzia le misure sono quelle definite in via generale con l’applicazione della percentuale dell’80%. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è elevato a 2,5 milioni di euro. Inoltre, a fronte dell’ammissione alla garanzia, non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo.
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Operazioni con durata non inferiore ai 36 mesi e consolidamento delle passività a breve. La misura massima della garanzia diretta è fissata al 70% anche in presenza di operazioni finanziarie aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale. La copertura complessiva, in caso di insolvenza, può arrivare al massimo al 70% dell’ammontare dell’esposizione. La controgaranzia rimane all’80%. Anche in questo caso, l’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è elevato a 2,5 milioni di euro. Disposizioni specifiche sono previste per le operazioni finanziarie che abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine. La misura massima della garanzia diretta al 70% e della controgaranzia all’80%, nonché l’importo massimo garantibile pari a 2,5 milioni di euro, sono riconoscibili solo se la garanzia del Fondo è accordata su un’operazione di consolidamento concessa al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonché appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento. In caso contrario, la garanzia diretta è concessa fino alla misura massima del 30% dell’ammontare dell’operazione finanziaria, con una
percentuale di copertura massima per esposizione del 30%. La controgaranzia è, invece, riconosciuta fino alla misura massima del 60% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%. Entro tale limite, la controgaranzia coprirà fino al 60% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. L’importo massimo garantibile è, infine, pari al valore ordinario (1,5 milioni di euro).
Operazioni sul capitale di rischio. L’accesso al Fondo è riservato anche alle operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del Dm 31 maggio 1999, n. 248. In tali casi, la garanzia diretta è concessa fino alla misura massima del 50%. Inoltre, coprirà fino al 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell’impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione.
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Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell’impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni, deve essere prodotta una apposita perizia giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di ufficio. La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto investitore. Anche per la fattispecie in esame la soglia massima garantibile è pari a 2,5 milioni di euro. Al fine dell’operatività della garanzia, le partecipazioni dovranno essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni. La norma dispone, inoltre, che il fondo può garantire operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza complessivamente fino a 50 milioni di euro di ammontare garantito. Tale importo potrà, in ogni caso, essere aggiornato con apposito decreto ministeriale su proposta del comitato di gestione del fondo.
Le percentuali di copertura Tipologia di operazioni o soggetti beneficiari
Garanzia diretta
Controgaranzia
Fino all’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a Fino al 60% dell’ammontare dell’operazione condizione che le garanzie da questi rilaPer tutti i soggetti beneficiari ed ope- finanziaria. sciate non superino la percentuale massirazioni ammissibili non diversamente Nel limite di tale copertura, la garanzia copre ma di copertura dell’80%. regolamentati fino al 60% dell’ammontare dell’esposizione in Nel limite di tale copertura è garantito, caso di insolvenza. in caso di insolvenza, fino all’80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore (Segue)
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Le percentuali di copertura Tipologia di operazioni o soggetti beneficiari
Garanzia diretta
Controgaranzia
Fino all’80% dell’ammontare dell’operazioPmi con sede nelle Regioni del ne finanziaria. Mezzogiorno, imprese femminili, Nel limite di tale copertura, la garanzia Fino all’80% dell’importo garantito dal imprese fornitrici delle imprese in copre fino all’80% dell’ammontare dell’espo- confidi o da altro fondo di garanzia, a amministrazione straordinaria sizione in caso di insolvenza condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massiOperazioni finanziarie di anticipazione Fino al 70% dell’ammontare dell’operazione ma di copertura dell’80%. di crediti verso la P.A. Nel limite di tale copertura è garantito, finanziaria. Operazioni finanziarie non inferiori a Nel limite di tale copertura, la garanzia in caso di insolvenza, fino all’80% della 36 mesi e consolidamento di passività a copre fino al 70% dell’ammontare dell’espo- somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore breve concesse da soggetti finanziatori sizione in caso di insolvenza diversi da chi ha erogato il prestito da consolidare
Consolidamento delle passività a breve termine concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento, o da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario
Operazioni su capitale di rischio
Fino alla misura massima del 60% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo Fino al 30% dell’ammontare dell’operazione di garanzia, a condizione che le garanzie finanziaria. da questi rilasciate non superino la percenNel limite di tale copertura, la garanzia tuale massima di copertura del 60%. copre fino al 30% dell’ammontare dell’espoNel limite di tale copertura è garantito, sizione in caso di insolvenza in caso di insolvenza, fino al 60% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore Fino al 50% dell’operazione. Copertura fino al 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell’impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione
Fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%. Nel limite di tale copertura è garantito, in caso di insolvenza, fino all’80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto investitore
Importo massimo garantito Tipologia di operazioni o soggetti beneficiari Per tutti i soggetti beneficiari ed operazioni ammissibili non diversamente regolamentati
Importo massimo garantibile per soggetto beneficiario 1,5 milioni di euro 1,5 milioni di euro
Pmi con sede nelle Regioni convergenza, imprese femminili, imprese fornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria
2,5 milioni di euro nel caso di operazioni finanziarie garantite a valere sulle Riserve Poin e Pon o qualora si tratti di crediti verso P.A., operazioni non inferiori a 36 mesi, operazioni su capitale di rischio (Segue)
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Importo massimo garantito Importo massimo garantibile per soggetto beneficiario
Tipologia di operazioni o soggetti beneficiari Operazioni finanziarie di anticipazione di crediti verso la P.A.
2,5 milioni di euro
Operazioni finanziarie non inferiori a 36 mesi e consolidamento di passività a breve concesse da soggetti finanziatori diversi da chi ha erogato il prestito da consolidare
2,5 milioni di euro
Consolidamento delle passività a breve termine concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento
1,5 milioni di euro
Operazioni su capitale di rischio
2,5 milioni di euro
Ulteriori disposizioni Oltre all’ipotesi di anticipazione del credito vantato nei confronti della P.A., la commissione al Fondo non deve essere versata se si tratta di operazioni finanziarie riferite a: • soggetti beneficiari ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno; • imprese femminili; • piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; • micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, così come definito dall’art. 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009; • imprese sociali, che esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese; • soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi. Fanno comunque eccezione a tale regola le operazioni inerenti il
consolidamento delle passività se concesse dagli stessi soggetti che hanno accordato il prestito e le operazioni sul capitale di rischio. Quando è dovuta la commissione, il soggetto richiedente deve versare al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione espressa in termini percentuali e applicata una tantum all’importo garantito dal Fondo. La stessa è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del soggetto beneficiario. La misura della commissione è riportata nelle tabelle allegate al decreto. Per le operazioni sul capitale di rischio, inoltre, oltre alla commissione una tantum dovrà essere versata una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25% dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50% dell’importo garantito per gli anni successivi. La misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore al 6% dell’importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria. Tale percentuale di accan-
tonamento potrà, tuttavia, essere innalzata dal comitato di gestione del Fondo in relazione al profilo di rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie o alla rischiosità del soggetto beneficiario. Si richiama, infine, l’attenzione sulla norma di favore che prevede la possibilità di innalzare comunque all’80% la copertura della garanzia, comprese le percentuali massime di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, in tutti i casi in cui tali percentuali siano inferiori o applicate in misura inferiore. In particolare, la concessione della garanzia potrà arrivare all’intensità massima dell’80% nel caso in cui l’operazione finanziaria: • è garantita dal Fondo utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie dello stesso, i contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi pubblici, o con l’intervento della Sace Spa; • benefici della controgaranzia rilasciata dal Fondo europeo degli Investimenti (Fei).