LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL
LAPIDEI - AZIENDE ARTIGIANE
INDICE
LAPIDEI Artigianato Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 2000
Art. 1 - Sfera di applicazione Art. 2 - Decorrenza e durata Art. 3 - Sistema contrattuale Art. 4 - Sistema dei rapporti sindacali Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali Accordo applicativo del punto 19, collegati e successive modifiche dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL Art. 6 - Fondi di categoria Art. 7 - Classificazione del personale Art. 8 - Formazione professionale Art. 9 - Assunzione Art. 10 - Cumulo di mansioni Art. 11 - Periodo di prova Art. 12 - Orario di lavoro Art. 13 - Determinazione della retribuzione oraria Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro Art. 16 - Banca ore individuale Art. 17 - Gestione dei regimi di orario Art. 18 - Festività abolite TuttoLavoroOro 08/2011
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Art. 19 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Lavoro a turni
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale
Art. 23 - Contratto a termine
Art. 24 - Tirocinio
Art. 25 - Ferie
Art. 26 - Lavoratori immigrati
Art. 27 - Minimi retributivi
Art. 28 - "Una tantum"
Art. 29 - Indennità di contingenza
Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 31 - Gratifica natalizia
Art. 32 - Trasferte
Art. 33 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 34 - Indumenti di lavoro
Art. 35 - Sicurezza e salute
Art. 36 - Lavori speciali e disagiati
Art. 37 - Lavori usuranti
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione
Art. 40 - Servizio militare
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
Art. 42 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 43 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 44 - Passaggio di qualifica
Art. 45 - Rapporti in azienda
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Art. 46 - Provvedimenti disciplinari Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni Art. 48 - Licenziamento per mancanze Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 50 - Inquadramento apprendisti Art. 51 - Retribuzione apprendista Art. 52 - Ferie Art. 53 - Malattia ed infortunio non sul lavoro Art. 54 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29 Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto Art. 56 - Previdenza complementare Art. 57 - Diritto di assemblea Art. 58 - Bacheca Art. 59 - Permessi retribuiti per cariche sindacali Art. 60 - Tutela dei licenziamenti individuali Art. 61 - Lavoratori studenti Art. 62 - Diritto allo studio Art. 63 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Art. 64 - Delega sindacale Art. 65 - Adeguamento delle normative contrattuali
ACCORDI
Accordo 6 maggio 2003 per il riallineamento delle retribuzioni Accordo 30 giugno 2004 Accordo 28 luglio 2004 Accordo 5 ottobre 2004 - Previdenza integrativa TuttoLavoroOro 08/2011
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Accordo di rinnovo 30 ottobre 2007 Accordo 15 dicembre 2009 - Trattamento economico e bilateralità Accordo di rinnovo 27 gennaio 2011 Accordo 9 febbraio 2011 - Rettifica dell'accordo 27 gennaio 2011
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 26 LUGLIO 2000 (*) (Decorrenza: 1º ottobre 1999 - Scadenza: 30 settembre 2003) rinnovato 30 OTTOBRE 2007 (**) (Decorrenza: 1º gennaio 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2008) rinnovato 27 GENNAIO 2011 (***) (Scadenza: 31 dicembre 2012) Parti stipulanti Confartigianato Marmisti CNA Produzione CNA Costruzioni Confartigianato Legno e arredo CASARTIGIANI CLAAI e Federazione nazionale lavoratori edili e affini del legno (FENEAL-UIL) Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL) Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL) ---------(*) Integrato con il verbale di accordo 6 maggio 2003 e dall'accordo 28 luglio 2004 per il riallineamento delle retribuzioni, e dagli accordi 30 giugno, 5 ottobre 2004 e 27 gennaio 2011, in materia di previdenza integrativa. (**) Integrato dal verbale di accordo 15 dicembre 2009 in materia di trattamento economico e di bilateralità. (***) Rettificato dal verbale di accordo 9 febbraio 2011.
Testo del c.c.n.l. Art. 1 (Sfera di applicazione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai lavoratori delle imprese artigiane, definite tali ai sensi della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, esercenti le attività di: a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione: 1. escavazione del marmo; - escavazione dell'alabastro; - escavazione del granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfidi, ecc.;
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - escavazione del travertino; - escavazione delle ardesie; - escavazione delle pietre silicee; - escavazione delle pietre calcaree; - escavazione dei tufi; - escavazione delle altre pietre affini e marne; 2. segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera); 3. produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.; 4. produzione di pietrame e pietrisco; 5. lavorazione delle selci; 6. produzione di sabbia e ghiaia; 7. produzione e lavorazione di marmi composti; b) produzione e lavorazione di manufatti in cemento. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 2. Sfera di applicazione Le parti al fine di inserire nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l. i settori del: - cemento, calce e gesso; - laterizi; convengono di istituire un'apposita Commissione che determinerà le modalità di applicazione del c.c.n.l. Tale Commissione terminerà entro il 31 gennaio 2008. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Nuovo articolo - Sfera di applicazione Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Settore legno, arredamento e mobili Il presente c.c.n.l. si applica nei sottoindicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.): - bigonciai, bottai, mastellai, tinai; - carpentieri; - carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze; - cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori; - corniciai; - costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali; - doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori; - ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami; - aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo: - per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale; - per la nautica anche da diporto; - arredo urbano; - per i giardini, parchi giochi, piscine; - per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere; - produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature; - intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori; - fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti; - addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai; - laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi; - oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta; - laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno; - modellisti in legno e lucidatori; - sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni; - articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo; - infissi e serramenti avvolgibili, abbaini; - oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali; - segherie, segagione legna e taglialegna; - cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere; - costruttori/produttori di: - mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito; - mobili e elementi di arredo vari; - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini; - mobili e accessori per la nautica; - mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere; - di elementi di arredo ligneo urbano; - nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati; - pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera; - costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera; - progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera; - progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura/solai/portanti/capriate/ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini; - trattamento e conservazione del legno; - produzione di sarcofaghi; - produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio. Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo. Settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei Il presente c.c.n.l. si applica alle seguenti attività del settore lapideo: a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali: - marmo; - alabastro; - granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfido, ecc.; - travertino;
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - ardesie; - pietre silicee; - pietre calcaree; - tufi; - altre pietre affini e marne; b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera); c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco; d) lavorazione delle selci; e) produzione di sabbia e ghiaia; f) produzione e lavorazione di marmi composti; g) produzione e lavorazione di manufatti in cemento; h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi; i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti), ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile. Dichiarazione delle parti Le parti concordano, entro due mesi dalla firma del presente accordo, di incontrarsi per definire la collocazione contrattuale del comparto del restauro artistico, tenendo conto delle esigenze emerse nella trattativa di riconsiderare l'attuale sfera di applicazione del presente c.c.n.l. sulla base delle specifiche necessità delle imprese artigiane e PMI definite del "Restauro artistico" ai sensi della normativa vigente. A tal proposito le parti individuano la prima data utile nel 15 marzo 2011.
Art. 2 (Decorrenza e durata) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il presente contratto decorre dal 1º ottobre 1999, salvo diverse particolari decorrenze indicate nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 30 settembre 2003. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 1. Decorrenza e durata Il presente c.c.n.l., fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1º gennaio 2005 e sarà valido sino al 31 dicembre 2008. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Durata e scadenza Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente c.c.n.l. scadrà il 31 dicembre 2012. Il c.c.n.l. ha durata triennale. Di norma la contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà del triennio. Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 (Sistema contrattuale) Le parti recepiscono l'accordo interconfederale sottoscritto in data 3 agosto 1992 e 3 dicembre 1992. In particolare, per quanto attiene al sistema contrattuale, ribadiscono i seguenti principi: - non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati; - esclusività di alcune materie per soggetto e livello; - possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli. Livello nazionale di categoria Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani. A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti: - relazioni sindacali di settore; - materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria; - sistema di classificazione; - retribuzione; - durata del lavoro; - normative sulle condizioni di lavoro; - azioni positive per le pari opportunità; - altre materie tipiche del c.c.n.l.; - costituzione di eventuali Fondi di categoria. Di norma i cc.cc.nn.l. stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni. Livello decentrato di categoria La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria. Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i cc.cc.nn.l. alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti. In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate. Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei cc.cc.rr.ii.l. siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei cc.cc.nn.l. Procedure a tempo di svolgimento dei negoziati Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti. Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti. Livello nazionale di categoria - Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista; - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Indennità di vacanza contrattuale Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. Livello decentrato di categoria La decorrenza del c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei cc.cc.nn.l. di riferimento. La definizione dei cc.cc.rr.ii.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai cc.cc.nn.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti. Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore lapideo. - PIL regionale di settore (Fonte: Istituto G. Tagliacarne) - Valore aggiunto per addetto nell'artigianato (Fonte: Istituto G. Tagliacarne) - Andamento occupazione (Fonte: INPS/Enti bilaterali) - Situazione del settore: n. delle imprese, n. degli addetti, media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIAA) A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato lapideo, tesi ad accrescere la produttività delle imprese e del sistema artigiano. In tale ambito si auspica la costituzione degli Osservatori costituiti tra le parti. L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura di lire 5.000. Le parti si incontreranno a livello nazionale entro maggio 1998 per adeguare il suddetto importo al 25% della media degli incrementi retributivi previsti dal c.c.r.i.l. sottoscritti fino al 30 aprile 1998 durante la vigenza del presente c.c.n.l. Art. 4 (Sistema dei rapporti sindacali) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Premessa Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare il sistema di rapporti sindacali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi degli accordi interconfederali vigenti del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità. a) Incontri periodici Le parti, pertanto, concordano di effettuare, a livello nazionale e regionale, incontri periodici per affrontare le seguenti tematiche: - attività estrattive e legislazioni relative, al fine di una armonizzazione delle legislazioni esistenti che consenta di superare le notevoli difformità attualmente riscontrate; - le tematiche della sicurezza e dell'ambiente sia interno che esterno; - le politiche industriali, per individuare anche le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo e di investimento del settore; - tecnologie, innovazioni e qualità dei prodotti, anche per consentire alle aziende una migliore possibilità di valutazione per individuare le condizioni ottimali, sia dal punto di vista operativo sia normativo, per la realizzazione degli interventi; - formazione e riqualificazione professionale, per individuare i bisogni di formazione e riqualificazione del settore ed orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema di formazione professionale, nonché le scelte legislative e programmatiche in materia, per valorizzare e migliorare il patrimonio tecnico e professionale del comparto; - andamento del mercato nazionale e internazionale, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali e evoluzione degli andamenti professionali, dinamiche retributive e costo del lavoro e relative problematiche, anche al fine di una valutazione della competitività nazionale ed internazionale. Per lo svolgimento degli esami di cui sopra le parti terranno conto dei dati delle valutazioni e delle indicazioni forniti dagli Osservatori di cui al successivo paragrafo. Le tematiche sopra elencate saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale nel corso dei quali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti: a) aspetti della congiuntura; b) prospettive produttive; c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche; d) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), e sulle condizioni ambientali ed ecologiche; e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende di settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile. A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie aziende, le parti nazionali potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore. b) Osservatori In relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttivo, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane del settore lapideo. Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente c.c.n.l., rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale. Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema). Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su: - le prospettive produttive dei settori; le tendenze di Fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica; - l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori; - il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai C.f.l., al part-time all'occupazione femminile, all'apprendistato; - l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità; - l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario, alla flessibilità; - l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici; - esame di finanziamenti pubblici al sistema delle imprese; - esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro; - l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica; - l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc. Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche. L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento. All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 13. Relazioni sindacali Le parti recepiscono integralmente gli accordi interconfederali del 17 marzo 2004 e del 14 febbraio 2006. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Nuovo articolo - Sistema informativo e Osservatorio nazionale In aggiunta ai compiti già previsti dagli Osservatori le parti convengono di affidare al nuovo Osservatorio i seguenti e ulteriori compiti: - la definizione di politiche di settore tese alla valorizzazione della filiera, attraverso un processo di crescita della lavorazione delle pietre estratte sul territorio nazionale; - individuare azioni tese ad implementare l'attività dei distretti di settore, al fine di diffondere i modelli organizzativi e operativi migliori; - incentivare l'uso di materiali locali in ambito di ristrutturazione di opere pubbliche ed arredi urbani, anche attraverso un forte coinvolgimento della domanda pubblica; - la predisposizione di analisi e progetti per lo sviluppo dell'artigianato artistico e della pietra naturale al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del settore, creare opportunità alle nuove generazioni di accesso a questo mondo, favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane. Commissione nazionale paritetica - CPN Le parti convengono che entro due mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo contrattuale, verranno nominati i componenti di parte datoriale e di parte sindacale e a redigere il relativo regolamento per l'effettiva funzionalità della Commissione.
Art. 5 (Sistema delle relazioni sindacali) Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., dal 1996. *** Relazioni sindacali Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso: a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dal c.c.n.l.; b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro; c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali; d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali; e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale; f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni tre mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene: 1) Vengono istituiti Rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti. 2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione. 3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai cc.cc.nn.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale. 4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. 5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del c.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente: - a lire 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma, punto 1); - a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2º comma, punto 1). Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale. 6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno. 7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti. 8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dal c.c.n.l. artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento. 9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti. 10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli artt. 2118 e 2119 del codice civile. Dichiarazione a verbale del Ministro
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza. Dichiarazione a verbale di CISL e UIL CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione della attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della legge n. 300/1970 - Statuto dei diritti dei lavoratori. La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione. Dichiarazione a verbale della CGIL La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali. Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti. Protocollo per il regolamento del Fondo 1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. 2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica Convenzione. 3) In carenza di attivazione della specifica Convenzione l'INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale. 4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti. 5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra. 6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento. 7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico. 8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi. 9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale. 10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie. 11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie. 12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso. 13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato. Nota a verbale CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali. La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale. Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione nel Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300. *** Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL dipendenti e gli imprenditori artigiani. A tal fine si conviene quanto segue: 1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale. 2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli Organi di gestione del Fondo medesimo. 3) Il Fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12). 4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2. 5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo. 6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. artigiani stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione. 7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del Fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati. 8) In caso di articolazione sub-regionale del Fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopraindicati, compatibilmente con le disponibilità economiche. 9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del Fondo sarà limitata. Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento. 10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi. 11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande, di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito. 12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati. 13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati. 14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie. Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale. 15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4). La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al Fondo è quella prevista dal c.c.n.l. di appartenenza per l'operaio specializzato. 16) Le otto ore di cui al punto precedente saranno quindi, destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno: - il ripristino del ciclo produttivo; - riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto; - servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc. 17) Il Fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali. 18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti. 19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14). 20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14). 21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi. 22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2). 23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma. Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989. 24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali. 25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1). 26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti. 27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13). Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Occupazione femminile Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici. Tutela dei tossicodipendenti 1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva. 1.1. Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza. 1.2. Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli enti locali. 2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della U.S.L. o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1. qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto. 2.1. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità. 2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1. che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale. 3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari. 4) I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato. 5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, L. n. 56/1987. Lavoratori inabili Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi. Mercato del lavoro Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Modifiche all'accordo interconfederale 21 luglio 1988 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il funzionamento del Fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale di CGIL, CISL e UIL" e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa nota a verbale. Primo capoverso Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Punto 1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale. Punto 3) Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12). Punto 7) Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati. Punto 8): da cassare. Punto 9) Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del Fondo saranno stabilite dalle parti
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento. Punto 15): cassare l'ultimo comma ed aggiungere: Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1º gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente. A partire dal 1º gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente. Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19). Punto 16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostengo alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti: - il primo ripristino del ciclo produttivo; - riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto; - servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc. Punto 17) Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale. Punto 19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 2) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14). Punto 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali". Roma, 22 giugno 1993 Accordo applicativo del punto 19, collegati e successive modifiche dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL Premessa Ferma restando la validità degli altri aspetti normativi dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche, ed al fine di rendere applicabile il disposto del punto 19 e collegati, una logica di promozione dell'intero sistema degli enti e Fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo dei sistemi territoriali di imprese artigiane in termini di occupazione, nuova imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica ed organizzativa, anche tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabilità delle risorse, Le parti concordano: Finalità 1. Di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell'Ente bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra le parti; 2. di qualificare gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come definito ai seguenti punti. Compiti economici del Fondo 2.1. Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di promozione dell'occupazione, di nuova imprenditoria, delle professionalità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali. In questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE e dello Stato. Modalità operative 2.2. Le attività del Fondo si atterranno ad una logica di programmazione pluriennale, che nell'individuazione delle
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL priorità, da sottoporre alle parti firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di enti e Fondi bilaterali regionali. 2.3. L'attuazione concreta degli interventi del Fondo in questi campi dovrà essere realizzata attraverso gli enti e Fondi bilaterali regionali in una logica di collaborazione sia gestionale che economica. Contribuzione al Fondo 3. Tenendo presente l'attuale fase di avvio della concreta sperimentazione e fermo restando la possibilità di rimodulazione degli oneri rispetto a nuovi cicli di programmazione pluriennale, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, viene destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche che dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa all'anno precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31 marzo 1997. 3.1. Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione. Destinazione della contribuzione 3.2. La contribuzione di cui al punto 3 viene destinata per l'1% alle finalità del punto 1 e per il restante 1% la destinazione verrà individuata, di anno in anno, previo accordo tra le parti a livello nazionale e regionale, per essere utilizzata, sulla base di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le medesime parti per le finalità di cui al punto 2.1. Trattamento del pregresso 3.3. Le quote già versate dagli enti e dai Fondi regionali ai sensi del punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche saranno considerate come anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione. A tale riguardo saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed enti e Fondi regionali interessati. 3.4. I regolari adempimenti da parte degli enti e di Fondi regionali per il periodo di sperimentazione configureranno atti liberatori di quanto dovuto in base al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche. 4. Il presente accordo avrà validità dal 1º gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000. Art. 6 (Fondi di categoria) Le parti convengono di delegare al livello regionale la valutazione in ordine alla opportunità di costituire, sempre a livello regionale, Fondi di categoria all'interno dell'Ente bilaterale e compatibilmente con gli atti istitutivi dello stesso. In ogni caso, la costituzione dei suddetti Fondi, da realizzarsi sulla base di quanto convenuto nell'ambito della contrattazione di secondo livello, dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle norme sanciti negli accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente c.c.n.l. In particolare, l'eventuale costituzione di tali Fondi, non potrà pregiudicare la regolamentazione degli istituti contrattuali disciplinati nel vigente c.c.n.l. Gli accordi costitutivi, Statuti e regolamenti di tali Fondi, dovranno essere comunicati alle Organizzazioni firmatarie del c.c.n.l. Art. 7 (Classificazione del personale) (Vedi accordo di rinnovo in nota) I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli retributivi. L'inquadramento nei singoli livelli verrà effettuato sulla base dei profili, indicati di seguito con esemplificazioni, e delle relative declaratorie. La declaratoria definisce per ciascun livello requisiti e caratteristiche di una determinata figura professionale. I profili e le relative esemplificazioni esprimono il contenuto professionale delle funzioni tipiche ricomprese in ogni singolo livello; per mansioni non rappresentate nei profili o non rilevabili nelle esemplificazioni l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie o utilizzando per analogia i profili esistenti. Declaratorie e profili 1º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che dipendono unicamente dal datore di lavoro, potendo loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali; partecipano con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di autonomia decisionale. Profili
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Quadro (L. n. 190/1985). 2º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori impiegati amministrativi e tecnici che abbiano discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa, per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1º livello o dai titolari dell'azienda. Profili - responsabili ufficio amministrativo; - analista programmatore; - responsabile di laboratorio; - responsabile della produzione. 3º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione, rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive. Profili Lavoratori che svolgono in piena autonomia e/o con specifica collaborazione mansioni per le quali è richiesta una rilevante preparazione tecnico amministrativa acquisita con prolungata e comprovata esperienza: - impiegato amministrativo; - traduttore simultaneo. Lavoratori che esplichino mansioni di fiducia e responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica ma con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione: - disegnatore progettista; - responsabile linea di produzione; - capo reparto. Lavoratori che, in piena autonomia, svolgono mansioni per le quali siano richieste una personale e rilevante competenza tecnico pratica, una conoscenza specifica ed approfondita del lavoro, della tecnologia e del funzionamento degli impianti lavorativi, nonché una prolungata e comprovata esperienza: - elettricista e/o meccanico altamente specializzato; - programmatore di macchine a guida computerizzata; - riproduttore modellista; - sorvegliante di cava (D.P.R. n. 128/1959); - operatore di mezzo semovente che provveda alla manutenzione del mezzo (solo per il comparto delle pietre ornamentali). Settore Alabastro: - maestro decoratore; - maestro ornatista. 4º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori sia impiegati che operai, i quali hanno acquisito una propria autonomia nell'ambito delle mansioni affidate che per esperienza acquisita siano in grado di svolgere e completare, anche sulla base di disegni, ogni operazione inerente la produzione. Profili Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una specifica preparazione tecnico amministrativa conseguita con precedenti esperienze od adeguato tirocinio: - impiegato amministrativo esecutivo; - disegnatore di progetti esecutivi, anche con l'uso di computer. Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per il 5º livello, compiono, con l'apporto di personale competente, lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi: - operaio caposquadra-sottocapo; - filista armatore di cava e/o operatore di segatrice a catena che provvede alla manutenzione della macchina; - palista di cava; - autista autoarticolati e di cava di montagna; - fuochino minatore; - tecchiaiolo; - escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line; - scalpellino per lavorazioni ornamentali;
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - lucidatore/rifinitore a mano di ornato o scultura e/o architettura; - miscelatore blocchi agglomerato; - meccanico e/o elettricista; - fresatore sagomatore per le lavorazioni architettoniche, anche con l'ausilio di strumenti computerizzati; - installatore; - ornatista, figurista, fiorista, pannista, smodellatore; - barconista o pontoniere; - realizzatore di modelli per forme di foggia particolare; - preposti alla produzione e/o al montaggio di manufatti di cemento. Settore Alabastro: - modellista, scultore, ornatista di 1º; - mosaicista. 5º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori sia impiegati che esecutivi sia operai in grado di svolgere funzioni qualificate. Profili Lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive: - disegnatore; - contabile; - impiegato con conoscenza lingue straniere. Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio: - cavatore di travertino; - filista di laboratorio; - scalpellino che esegue lavori semplici e/o correnti o per opere stradali, edili, ecc.; - operatore di segheria; - fresatore qualificato; - lucidatore; - conduttore di impianto di selezione e frantumazione; - addetto controllo qualità; - gruista; - autista (minimo patente C); - tornitore; - palista di inerti; - mulettista spedizioniere; - stuccatore riparatore; - conduttore macchine semoventi per carico e trasporto; - manovratore di impianti di sollevamento; - preparazione modelli o casseformi; - confezionatore a mano che interpreta il disegno, dandone applicazione a modulo esecutivo; - conduttore di macchine complesse di produzione. Settore Alabastro: - decoratore - ornatista - scultore di 2º; - spruzzatore; - sbozzatore di sculture. 6º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori impiegati ed operai inquadrati che svolgono funzioni di supporto o di aiuto ad altre unità. Profili Lavoratori amministrativi che svolgono mansioni d'ordine per le quali siano richieste una generica conoscenza professionale e pratica d'ufficio: - mansioni di segreteria; - controllo fatture; - inserimento dati in computer; - centralino. Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità conseguite con adeguato tirocinio: - rifilatore; - perforatore; - operaio di cantiere - piazzalista - addetto al carico e scarico telai sul piazzale;
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - fresatore di lavori in serie o standard; - addetto alle tagliablocchi; - addetto alla lucidatrice; - imballatore - incartatore; - ripassatore; - addetto alle linee di produzione; - addetto alla intestatrice; - sbozzatore - riquadratore; - bocciardatore - fiammatore; - resinatore - stuccatore - incollatore; - addetti al magazzino; - addetti alle casseformi degli impianti di miscelazione agglomerati; - aiutanti generici di manutenzione; - addetto frantumazione sassi; - fattorino; - addetti operazioni di carico e movimentazione; - addetto al montaggio, smontaggio stampi; - cementista; - addetti all'imballaggio e al confezionamento. 7º livello Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di manovalanza ed i lavoratori di prima assunzione. Profili Lavoratori che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico e che non richiedono specifiche capacità. Lavoratori di prima assunzione nel settore che non abbiano ancora acquisito pratica di mestiere: trascorsi 12 mesi di addestramento accederanno al 6º livello. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 12. Inquadramento professionale Al fine di effettuare una esaustiva valutazione sulla necessità di realizzare un nuovo inquadramento professionale, è istituita una apposita Commissione tecnica paritetica, che terminerà i suoi lavori entro il 30 giugno 2008 e comunque entro la vigenza contrattuale. La suddetta Commissione avrà, altresì, il compito di effettuare una verifica in ordine agli eventuali riflessi sulla composizione dei gruppi dell'apprendistato derivanti dai risultati del lavoro della Commissione medesima. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Classificazione del personale Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., una apposita Commissione paritetica istituita dalle parti elaborerà i profili professionali dei settori: cemento; calce; gesso; malte; laterizi. A tal fine le parti individuano quale prima data utile il 16 marzo 2011.
Art. 8 (Formazione professionale) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini qualitativi e quantitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. All'interno di questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, anche al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare, nel contempo, l'incontro tra domande ed offerte. Le parti individuano pertanto alcuni campi prioritari sui quali sviluppare l'impegno comune per garantire un percorso omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il confronto, da avviare nell'ambito della vigenza del c.c.n.l., dovrà affrontare i problemi del settore attraverso l'approfondimento delle seguenti tematiche: - ricerca fabbisogni formativi; - lavoratori extracomunitari; - formazione apprendisti; - formazione continua. Le parti firmatarie si impegnano ad aprire un confronto con il Comitato di pilotaggio della ricerca sui fabbisogni formativi per sottolineare le esigenze del settore in termini di approfondimenti relativi alle necessità formative ed occupazionali. Si impegnano inoltre ad esaminare tutte le possibilità di collaborazione con gli istituti scolastici al fine di permettere un miglior inserimento di lavoratori extracomunitari anche attraverso programmi a livello regionale e/o locale mirati a fornire loro le competenze di base necessarie al corretto svolgimento dell'attività lavorativa. Per quanto riguarda la formazione continua e quella dei lavoratori assunti con qualifica di apprendista si sottolinea la necessità di sviluppare con le istanze regionali, confederali e di categoria, le iniziative da prendere per garantire la
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL corretta applicazione delle normative in materia. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: Nuovo articolo (Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000) 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua richiesti dall'azienda non sarà posto alcun onere economico a carico del lavoratore. Per i lavoratori partecipanti ad attività formative predisposte dall'azienda non vi saranno oneri a carico. 2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. 3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Impegno delle parti In considerazione della mancata integrazione tra i percorsi formativi attualmente offerti e le esigenze di qualificazione professionale emerse in relazione alla formazione destinata agli apprendisti ed alle nuove richieste di mercato, le parti si impegnano, nelle aree ove si è in presenza di un elevato numero di addetti del settore, ad attivarsi congiuntamente nei confronti delle istituzioni preposte, al fine di garantire un'adeguata e qualificata offerta formativa sul territorio. Allo stesso modo, le parti ritengono di particolare rilievo l'individuazione di Fondartigianato come strumento privilegiato per la fruizione della formazione continua dei lavoratori.
Art. 9 (Assunzione) L'assunzione dei dipendenti verrà effettuata in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria ed il livello retributivo di assegnazione a norma dell'art. 7 Parte comune; 3) il trattamento economico; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. Per quanto attiene all'assunzione a tempo determinato si fa riferimento alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni nonché a quanto previsto nel presente contratto. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: - carta d'identità o documento equivalente; - libretto di lavoro; - codice individuale INPS se ne è in possesso; - stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; - codice fiscale. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti. Art. 10 (Cumulo di mansioni) Ai lavoratori ai quali vengono affidate con carattere di continuità, mansioni pertinenti a diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore. Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni inerenti a categorie superiori alla sua anche in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ecc. deve essere corrisposta per il periodo in cui è adibito a tale attività, la retribuzione relativa alla categoria professionale superiore. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ. (art. 13, legge n. 300/1970). Il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la propria retribuzione. Art. 11 (Periodo di prova) La durata del periodo di prova è regolata come segue: Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Apprendisti
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Operai 6 settimane 6 settimane 5 settimane 4 settimane 4 settimane 6 settimane
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Impiegati 6 mesi 6 mesi 3 mesi 3 mesi 3 mesi 3 mesi -
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Non sono ammessi né il prolungamento, né il rinnovo del periodo di prova, nel corso del quale la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza preavviso, né indennità. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova la sospendono per un periodo pari alla durata dell'evento morboso, nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 33; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua. Art. 12 (Orario di lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Fermo restando quanto è previsto in materia dalle norme di legge, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore, distribuite di norma in 5 giorni lavorativi, sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all'art. 14. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Le parti convengono che a partire dal 1º gennaio 1996 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: Nuovo art. 12 (Orario di lavoro) La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato. Le ore lavorate oltre l'orario settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all'art. 14. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Le parti convengono che, a partire dal 1º gennaio 1996, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabilite dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta inteso che in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato. Nuovo articolo 12 bis (Durata massima dell'orario di lavoro) La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.
Art. 13 (Determinazione della retribuzione oraria) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 174. Art. 14 (Lavoro straordinario, notturno, festivo) E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giorni nella settimana) o le 40 ore settimanali. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 18 e 19. Non si considera festivo il lavoro prestato di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto: - lavoro straordinario: 28%
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - lavoro notturno in turni avvicendati: 18% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 50% - lavoro festivo: 50% - lavoro festivo con riposo compensativo: 12% - lavoro straordinario festivo: 50% - lavoro straordinario notturno: 50% - lavoro straordinario effettuato nel sesto giorno: prime due ore : 28% ore successive: 50% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Art. 15 (Flessibilità dell'orario di lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dell'orario. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 14. Le modalità attuative di quanto previsto al 2º comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia flessibile. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: Art. 15 (Flessibilità dell'orario di lavoro) Modificare il 2º comma come segue: "Per far fronte alle variazioni di intensità ..., per un massimo di 88 ore nell'anno.".
Art. 16 (Banca ore individuale) Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni. Art. 17 (Gestione dei regimi di orario) Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti. Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui. Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese. Art. 18 (Festività abolite) Sono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. n. 54/1977 e successive modificazioni. Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo; qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi). I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale. Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno-4 novembre), il lavoratore beneficierà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. Nota a verbale Per il comune di Roma, per il quale è stata ripristinata come festività del S. Patrono quella dei SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Art. 19 (Festività nazionali e giorni festivi) Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le due festività nazionali del 25 aprile, del 1º maggio; c) Capodanno (1º gennaio); Epifania (6 gennaio); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1º novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Lunedì di Pasqua; d) la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede l'impresa (o un altro giorno sostitutivo da concordare fra le parti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la domenica o altro giorno festivo). Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del 1º comma cada di domenica ai lavoratori è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione globale, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Art. 20 (Riposo settimanale) Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato. Art. 21 (Lavoro a turni) I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto. Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Art. 22 (Lavoro a tempo parziale) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 12 del presente contratto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. In attuazione dell'art. 5, commi 3, lettera c) e 4 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, previo accordo tra le parti, è consentito il superamento dell'orario ridotto in presenza di esigenze organizzative. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri: a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto in misura non superiore alla forza lavoro a tempo pieno e nel caso di assenza di dipendenti nella misura massima di una unità; b) volontarietà di entrambe le parti; c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando le reciproche volontarietà; d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni; e) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto a tempo parziale, avverrà secondo i criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale; f) per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro sia, nel mese, pari od inferiore a 88 ore, non troverà applicazione l'art. 62 (Diritto allo studio) Parte comune del c.c.n.l. vigente salvo restando il disposto di legge; g) il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quello del lavoratore a tempo pieno. Nota a verbale All'esito della verifica in corso tra il Ministero del lavoro e le parti sociali prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parti si incontreranno per adeguare la normativa contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale alla nuova normativa di legge. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 6. Lavoro a tempo parziale Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; - misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E' fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%. c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro. Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del c.c.n.l. d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b) (oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali); a questo proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richieste dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare. f) I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Art. 23 (Contratto a termine) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 56/1987, le parti individuano nelle ipotesi di lavoro sotto indicate la possibilità di apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro: - casi di incremento di attività di carattere non permanente e limitato nel tempo in dipendenza di commesse eccezionali con termini di consegna tassativi; - casi di più intense attività in relazione a maggiori richieste di mercato alle quali non sia possibile far fronte con il normale personale produttivo. Le parti stabiliscono inoltre che possono essere assunti con contratto a termine nei limiti di 1 lavoratore ogni 3 o frazione, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato gli assunti con contratto di formazione e gli apprendisti. Tale rapporto non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato ferma restando la possibilità di assunzione di una unità in aziende con un lavoratore occupato. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 4. Contratto a termine Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: 1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi; 2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento; 3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; 4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi. b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo. c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Nuovo articolo - Contratto a tempo determinato Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: 1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi; 2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento; 3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; 4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle in forza in relazione all'esecuzione di commesse particolari. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi. Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo. c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. d) Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Art. 24 (Tirocinio)
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 56/1987 saranno inquadrati nel 5º livello. Gli stessi percepiranno per un periodo di 6 mesi una retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 gg dalla promulgazione di leggi in materia di mercato del lavoro e di sostegno all'occupazione per definire le modalità attuative delle norme relative al salario di ingresso. Art. 25 (Ferie) Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti a), b), c), d), dell'art. 19 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero Art. 26 (Lavoratori immigrati) Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell'azienda, su richiesta scritta del singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari, con almeno trenta giorni di preavviso, consentire la fruizione, anche in un unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste. Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l'arco di tempo necessario di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e lavoratore, o la concessione di giorni di permesso non retribuito o l'effettuazione di eventuali recuperi in corso d'anno esenti da qualsiasi onere di maggiorazione contrattuale. Qualora il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell'effettuazione dei suddetti recuperi, l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al mancato recupero dalle competenze dovute al lavoratore. Art. 27 (Minimi retributivi) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata: - 1999: 0,4% (tre mesi); - 2000: 2,3%; - 2001: 1,7%; - 2002: 1,2%; - 2003: 0,9% (nove mesi). Pertanto, verranno erogati i seguenti incrementi retributivi, rispetto alle retribuzioni base al 31 luglio 2000, corrispondenti di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi: Tabella A (in lire)
Liv.
Param.
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
210 190 140 135 126 116 100
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Retr. base al 31.7.2000 1.590.000 1.440.000 1.150.000 1.025.000 960.000 880.000 760.000
Aumenti
Minimi a regime
E.d.r.
210.000 190.000 150.000 135.000 125.000 115.000 100.000
1.800.000 1.630.000 1.300.000 1.160.000 1.085.000 995.000 860.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Tabella A (in euro)
Liv.
Param.
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
210 190 140 135 126 116 100
Retr. base al 31.7.2000 821,17 743,70 593,93 529,37 495,80 454,48 392,51
Aumenti
E.d.r. Minimia regime
108,45 98,13 77,47 69,72 64,56 59,39 51,64
929,62 841,82 671,39 599,09 560,35 513,87 444,15
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
La somma forfettaria di lire 20.000 (10,33) mensili, erogata a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r., sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla legge n. 38/1986. Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto su futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente c.c.n.l., saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto. Tabella B (in lire) Gli incrementi retributivi sopra indicati verranno corrisposti alle seguenti scadenze: Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Totale 210.000 190.000 150.000 135.000 125.000 115.000 100.000
1.8.2000 68.000 60.000 48.000 44.000 40.000 36.000 32.000
1.8.2001 58.000 52.000 42.000 37.000 35.000 33.000 28.000
1.8.2002 42.000 39.000 30.000 27.000 25.000 23.000 20.000
1.8.2003 42.000 39.000 30.000 27.000 25.000 23.000 20.000
1.8.2002 21,69 20,14 15,49 13,94 12,91 11,88 10,33
1.8.2003 21,69 20,14 15,49 13,94 12,91 11,88 10,33
Tabella B (in euro) Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Totale 108,45 98,13 77,47 69,72 64,56 59,39 51,64
1.8.2000 35,12 30,99 24,79 22,72 20,66 18,59 16,53
1.8.2001 29,95 26,85 21,69 19,11 18,07 17,04 14,46
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale (paga base ed ex indennità di contingenza) in vigore nell'anno precedente. Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti. A partire dal mese di gennaio 2002 si darà luogo al riallineamento relativo al periodo IV trim. 2000-2001. Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre. Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente. Nota a verbale Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1992 e 3 dicembre 1992, per cui rispondono, pur ricompresi in un unico importo di minimo contrattuale, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL In tal senso dovranno essere intesi qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese. Norma transitoria Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 21 del c.c.n.l. ottobre 1995-settembre 1999, tuttora vigente per le situazioni retributive non ancora a regime. Al fine di considerare le diverse situazioni retributive in atto al 30 settembre 1995, le tranche di aumento retributivo di cui al c.c.n.l. ottobre 1995-settembre 1999, saranno corrisposte secondo i seguenti criteri: 1) Qualora, alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., la retribuzione base erogata ai singoli lavoratori al 30 settembre 1995 dovesse risultare non inferiore del 3% rispetto alla retribuzione base riportata nella Tab. A), i minimi contrattuali relativi a ciascun livello, da corrispondere alle singole scadenze, sono i seguenti: Liv. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.11.1995 1.300.000 1.180.000 940.000 835.000 780.000 715.000 615.000
1.8.1996 1.385.000 1.255.000 1.000.000 890.000 830.000 760.000 655.000
1.4.1998 1.485.000 1.345.000 1.075.000 955.000 895.000 820.000 705.000
1.8.1999 1.590.000 1.440.000 1.050.000 1.025.000 960.000 880.000 760.000
2) Qualora, alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., la retribuzione base erogata ai singoli lavoratori al 30 settembre 1995 dovesse risultare inferiore dal 3% al 10% rispetto alla retribuzione base riportata nella Tab. A), i minimi contrattuali relativi a ciascun livello, da corrispondere alle singole scadenze, sono determinati dalla somma degli importi di retribuzione base erogata al 30 settembre 1995 con le tranche di aumento sopra definite. La differenza con la retribuzione a regime verrà corrisposta ai lavoratori interessati con la retribuzione del mese di settembre 1999. 3) Qualora, alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., la retribuzione base erogata ai singoli lavoratori al 30 settembre 1995 dovesse risultare inferiore di oltre 10% rispetto alla retribuzione base riportata nella Tab. A, i minimi contrattuali relativi a ciascun livello, da corrispondere alle singole scadenze, sono determinati dalla somma degli importi di retribuzione base erogata al 30 settembre 1995 con le tranche di aumento sopra definite. La differenza con la retribuzione a regime verrà corrisposta ai lavoratori interessati in quota parte, pari al 40%, con la retribuzione del mese di settembre 1999. La restante quota, pari al 60%, sarà erogata con la retribuzione del mese di settembre 2003. Per i lavoratori nuovi assunti dal 1º ottobre 1995, per i quali non vi sono riferimenti retribuitivi al 30 settembre 1995, si applicano inquadramenti e retribuzioni in analogia a quanto applicato al resto del personale dell'impresa in forza al 30 settembre 1995. Nelle imprese costituitesi successivamente all'entrata in vigore del presente c.c.n.l., il trattamento retributivo, nonché l'inquadramento, da riconoscere ai lavoratori da esse dipendenti sarà quello prevalentemente applicato nel territorio nel quale opera l'impresa, derivante dall'attuazione del presente articolo, così come indicato a livello territoriale dalle Organizzazioni artigiane firmatarie. ---------N.d.R.: L'accordo 6 maggio 2003 prevede quanto segue: C.c.n.l. escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - Riallineamento 2001 e 2002 Aumenti con decorrenza 1º maggio 2003
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Riallineamento 22,00 21,00 19,00 18,50 18,00 17,00 16,00
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Riallineamento 11,00 10,00 9,00 8,50 8,00 7,00 6,00
Aumenti con decorrenza 1º agosto 2003
---------N.d.R.: L'accordo 28 luglio 2004 prevede quanto segue: Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti. A partire dal 1º settembre 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2003, così come previsto dall'art. 27 del c.c.n.l. *** Ad integrale copertura del periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 agosto 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL riconosciuto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 130 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori ed in particolare da quanto stabilito nei punti da 1 a 4 dell'accordo medesimo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore. Tale importo costituisce la parte a carico dell'impresa della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei Fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà così erogato: - € 100,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004; - € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito; - € 25,00 corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2005. Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di "una tantum", € 91,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità: - € 66,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004; - € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito; - € 20,00 corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2005. Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º gennaio 2004-31 agosto 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati pari ad € 70,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a € 49,00. La detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". Incrementi salariali
Livello
Incremento
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
56,15 52,64 45,85 43,00 41,37 39,47 36,69
1ª tranche 1º settembre 2004 29,00 27,19 23,68 22,21 21,37 20,39 18,95
2ª tranche 1º marzo 2005 27,15 25,45 22,17 20,79 20,00 19,08 17,74
Nuovi Minimi in vigore dal 1º settembre 2004
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base in vigore 962,62 872,82 699,39 626,08 586,35 537,87 466,15
Incrementi
Totale
29,00 27,19 23,68 22,21 21,37 20,39 18,95
991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10
Retribuzione in vigore dal 1º settembre 2004
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.533,38 1.437,64 1.251,92 1.174,04 1.129,86 1.077,86 1.002,07
Incrementi salariali
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Livello
Incremento
1º 2º 3º 4º 5º 6º
56,15 52,64 45,85 43,00 41,37 39,47
1ª tranche 1º settembre 2004 29,00 27,19 23,68 22,21 21,37 20,39
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2ª tranche 1º marzo 2005 27,15 25,405 22,17 20,79 20,00 19,08
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36,69
18,95
17,74
Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2005
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base in vigore 991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10
Incrementi
Totale
27,15 25,45 22,17 20,79 20,00 19,08 17,74
1.018,77 925,46 745,24 669,08 627,72 577,34 502,84
Retribuzione in vigore dal 1º marzo 2005
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 1.018,77 925,46 745,24 669,08 627,72 577,34 502,84
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.560,53 1.463,09 1.274,09 1.194,83 1.149,86 1.096,94 1.019,81
---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: Tabelle retributive (valori in euro)
Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Incrementi delle retribuzioni dall'1.11.2007 72,61 68,08 59,28 55,59 53,50 51,04 47,45
Incrementi delle retribuzioni dall'1.5.2008 72,61 68,08 59,28 55,59 53,50 51,04 47,45
Totale incrementi 145,22 136,16 118,56 111,18 107,00 102,08 94,90
Retribuzioni in vigore sino al 31 ottobre 2007
Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 1.018,77 925,46 745,24 669,08 627,72 577,34 502,84
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.560,53 1.463,09 1.274,09 1.194,83 1.149,86 1.096,94 1.019,81
Paga base 1.091,38 993,54 804,52 724,67 681,22 628,38 550,29
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.633,14 1.531,17 1.333,37 1.250,42 1.203,36 1.147,98 1.067,26
Paga base 1.163,99 1.061,62 863,80 780,26 734,72 679,42 597,74
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.705,75 1.599,25 1.392,65 1.306,01 1.256,86 1.199,02 1.114,71
Retribuzioni in vigore al 1º novembre 2007
Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Retribuzioni in vigore al 1º maggio 2008
Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
---------N.d.R.: L'accordo 15 dicembre 2009 prevede quanto segue: Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1º gennaio 2010. Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti. Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei c.c.n.l. d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL *** In applicazione degli accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel c.c.n.l. che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Escavazione, Marmo e Lapidei: A) il punto 3 dell'accordo interconfederale del 23 luglio 2009; B) contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali: 1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria. 2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. 3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione. 4. A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del t.f.r., dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. C.c.n.l. Escavazione, Marmo e Lapidei Incrementi salariali
Livello
Paga base al 31.12.2009 € 1.163,99 1.061,62 863,80 780,26 734,72 679,42 597,74
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Incremento in vigore dall'1.1.2010 € 25,59 23,99 20,89 19,59 18,85 17,99 16,72
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2010
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Nuova paga base dall'1.1.2010 € 1.189,58 1.085,61 884,69 799,85 753,57 697,41 614,46
Ex contingenza € 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. € 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Minimi retributivi dall'1.1.2010 € 1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità In relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall'atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 le parti stabiliscono che: 1) la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; 2) le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; 3) l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione; 4) a decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal c.c.n.l. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Stralcio della delibera EBNA del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l.: 5) a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori: a) Rappresentanza sindacale: 0,10% - 12,5 euro; b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - 18,75 euro; c) Ente bilaterale nazionale: 0,01% - 1,25 euro; d) Rappresentanza imprese: 0,25% - 31,25 euro; e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - 61,25 euro (questo importo è comprensivo dei 29,00 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo: - a partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%; - con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29,00 euro di cui al punto 5, lett. e); - in caso di elezione del Rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto; - le risorse relative al punto 5, lett. a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte; - la delibera approvata dal Comitato esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo; - le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema. Norma transitoria Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1º luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31 dicembre 2010. Parte economica Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi così come da tabelle allegate rispettivamente a partire dal 1º febbraio 2011, dal 1º settembre 2011 e dal 1º giugno 2012. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115,00 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 150,00 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di euro 80,00 con la retribuzione relativa al mese di aprile 2011; e la seconda di euro 70,00 con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L"'una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2010. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento. Conglobamento Sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (E.d.r.). Il conglobamento non dovrà modificare l'attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi. Tabelle Settore legno, arredamento, mobili
Livello AS A B C Super C D E F
Livello
AS A B C Super C D E F
TuttoLavoroOro 08/2011
Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 1.648,53 1.536,59 1.404,55
Incremento a regime
Retribuzione tabellare a regime
108,84 101,44 92,73
1.757,37 1.638,03 1.497,28
1.343,50
88,70
1.432,20
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
84,64 80,00 75,76 71,18
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011
1.648,53 1.536,59 1.404,55
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 47,62 44,38 40,57
1.343,50
38,81
1.382,31
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
37,03 35,00 33,15 31,14
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
INDICITALIA
1.696,15 1.580,97 1.445,12
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL
Livello
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011
AS A B C Super C D E F
Livello
1.696,15 1.580,97 1.445,12 1.382,31
33,26
1.415,57
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
31,74 30,00 28,41 26,69
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012
AS A B C Super C D E F
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 40,81 38,05 34,77
1.736,96 1.619,02 1.479,89
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012
1.736,96 1.619,02 1.479,89
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 20,41 19,02 17,39
1.415,57
16,63
1.432,20
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
15,87 15,00 14,20 13,35
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
1.757,37 1.638,03 1.497,28
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello AS A B C Super C D E F
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Settore lapidei, escavazione, marmo
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011
TuttoLavoroOro 08/2011
Incremento a regime
Retribuzione tabellare a regime
114,00 106,88 93,09 87,30 84,00 80,14 74,51
1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 50,21 47,08 41,00 38,45 37,00 35,30 32,82
Seconda tranche di incremento dal
INDICITALIA
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011 1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05 1.312,71 1.252,31 1.164,25 Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 1º settembre 2011 42,08 39,44 34,36 32,22 31,00 29,58 27,50
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.781,55 1.670,32 1.454,53 1.364,04 1.312,71 1.252,30 1.164,24
Livello
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.823,63 1.709,76 1.488,89 1.396,26 1.343,71 1.281,88 1.191,74
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 21,71 20,36 17,73 16,63 16,00 15,26 14,19
1.823,63 1.709,76 1.488,89 1.396,26 1.343,71 1.281,88 1.191,74 Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
---------N.d.R.: L'accordo 9 febbraio 2011 prevede quanto segue: In relazione all'ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. area legno-lapidei del 27 gennaio 2011, le parti, preso atto che nelle tabelle retributive vi erano alcune incongruenze nei decimali, convengono che gli importi retributivi corretti relativamente al settore legno, arredamento, mobili e al settore lapidei, escavazione, marmo sono i seguenti: Tabelle Settore legno, arredamento, mobili
Livello
AS A B C Super C D E F
Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 (euro) 1.648,53 1.536,59 1.404,55
Incremento a regime (euro)
Retribuzione tabellare a regime (euro)
108,84 101,44 92,73
1.757,37 1.638,03 1.497,28
1.343,50
88,70
1.432,20
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
84,64 80,00 75,76 71,18
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
Livello
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011 (euro)
AS A B C Super C D E F
1.648,53 1.536,59 1.404,55
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 (euro) 47,62 44,38 40,57
1.343,50
38,81
1.382,31
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
37,03 35,00 33,15 31,14
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
TuttoLavoroOro 08/2011
INDICITALIA
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011 (euro) 1.696,15 1.580,97 1.445,12
Pagina 34 di 89
LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011 (euro)
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 (euro)
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011 (euro)
AS A B C Super C D E F
1.696,15 1.580,97 1.445,12
40,81 38,05 34,77
1.736,96 1.619,02 1.479,89
1.382,31
33,26
1.415,57
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
31,73 30,00 28,41 26,69
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
Livello
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012 (euro)
AS A B C Super C D E F
1.736,96 1.619,02 1.479,89
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 (euro) 20,41 19,01 17,39
1.415,57
16,63
1.432,20
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
15,88 15,00 14,20 13,35
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
Livello
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012 (euro) 1.757,37 1.638,03 1.497,28
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
AS A B C Super C D E F
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) (euro) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Settore lapidei, escavazione, marmo
Livello
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 (euro) 1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011 (euro)
1º 2º 3º 4º
1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60
TuttoLavoroOro 08/2011
Incremento a regime (euro)
Retribuzione tabellare a regime (euro)
114,00 106,88 93,09 87,30 84,00 80,14 74,51
1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 (euro) 50,21 47,08 41,00 38,45
INDICITALIA
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011 (euro) 1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05
Pagina 35 di 89
LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 5º 6º 7º
1.275,71 1.217,01 1.131,43
37,00 35,30 32,82
Livello
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011 (euro)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05 1.312,71 1.252,31 1.164,25
Livello
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012 (euro)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.823,63 1.709,76 1.488,90 1.396,27 1.343,71 1.281,89 1.191,75
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 (euro) 42,08 39,44 34,36 32,22 31,00 29,58 27,50
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 (euro) 21,71 20,36 17,73 16,63 16,00 15,26 14,19
1.312,71 1.252,31 1.164,25
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011 (euro) 1.823,63 1.709,76 1.488,90 1.396,27 1.343,71 1.281,89 1.191,75
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012 (euro) 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) (euro) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Art. 28 ("Una tantum") (Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai lavoratori in forza alla data del 1º agosto 2000, con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 200.000 (103,29 euro) lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1º settembre 1999 al 31 luglio 2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 (51,65 euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001. Agli apprendisti in forza alla data del 1º agosto 2000 saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum", l'importo di lire 70.000 (36,15 euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l'importo di lire 70.000 (36,15) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della 1ª tranche di "una tantum". ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue:
TuttoLavoroOro 08/2011
INDICITALIA
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 15. Parte economica Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella allegata, a partire dal 1º novembre 2007 e dal 1º maggio 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,61%; - 2008: 2,6%. Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 ottobre 2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a: - € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007. La detrazione dall'"una tantum" degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di "una tantum". ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Parte economica Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi così come da tabelle allegate rispettivamente a partire dal 1º febbraio 2011, dal 1º settembre 2011 e dal 1º giugno 2012. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115,00 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 150,00 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di euro 80,00 con la retribuzione relativa al mese di aprile 2011; e la seconda di euro 70,00 con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L"'una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2010. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento. ---------N.d.R.: L'accordo 9 febbraio 2011 prevede quanto segue: Parte economica - Errata corrige Con riferimento al comma 8 dell'articolo rubricato "Parte economica", le parti convengono altresì che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali cesseranno di essere erogati con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2011, e non novembre 2010 come erroneamente indicato nell'accordo.
Art. 29 (Indennità di contingenza) Le parti convengono che, a decorrere dal 1º agosto 2001, i valori della ex-indennità di contingenza, sostitutivi di ogni diverso valore fino ad allora applicato, sono i seguenti:
1º livello 2º livello 3º livello 4º livello 5º livello 6º livello 7º livello
Lire 1.029.000 1.021.000 1.004.000 998.000 991.000 986.000 981.000
Euro 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
Le imprese che alla data del 1º agosto 2001 corrispondono importi, a titolo di ex indennità di contingenza, superiori a quelli sopra indicati, assorbiranno, in occasione della erogazione della seconda rata di incremento retributivo, decorrente dal 1º agosto 2001, le eventuali differenze. Art. 30 (Aumenti periodici di anzianità) Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo. L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
1º livello 2º livello 3º livello 4º livello 5º livello 6º livello 7º livello
Lire 24.000 22.000 18.000 16.000 15.000 14.000 12.000
Euro 12,39 11,36 9,30 8,26 7,75 7,23 6,20
Tutti i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l., esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la normativa. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare. Norma transitoria Ai lavoratori che al 1º ottobre 1995 avessero maturato, in seguito all'applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità, tali cifre verranno congelate "ad personam" e concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal c.c.n.l. per il livello nel quale sono inquadrati. Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente c.c.n.l.) con la corresponsione dell'importo previsto per il livello di appartenenza dal presente articolo. I lavoratori che, alla data del 1º ottobre 1995, avessero già maturato 5 aumenti periodici di anzianità mantengono gli importi corrispondenti a quanto previsto dalle normative precedentemente applicate, considerandosi, pertanto, per essi attuate le disposizioni del presente articolo. Art. 31 (Gratifica natalizia) In occasione della ricorrenza del Santo Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. Art. 32 (Trasferte) I lavoratori che per ragioni di lavoro siano inviati fuori dei limiti del comune in cui ha sede l'impresa avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente tra le parti. Le ore di viaggio effettuate per motivi di lavoro al di fuori del normale orario di stabilimento vengono retribuite nella misura del 100% della paga globale di fatto. Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, sarà corrisposta un'indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo di durata della trasferta. Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto, va intesa in qualità di compenso per il maggior disagio. Art. 33 (Trattamento di malattia ed infortunio)
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL (Vedi accordo di rinnovo in nota) Fino al 31 dicembre 1997, il trattamento economico e normativo della malattia e dell'infortunio continuerà ad essere quello già riconosciuto dall'impresa ai lavoratori all'atto di stipula del presente c.c.n.l., sulla base delle normative dall'azienda stessa applicate. A decorrere dal 1º gennaio 1998, il trattamento delle malattie e degli infortuni insorti successivamente al 31 dicembre 1997 sarà regolamentato come segue: - l'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio non sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, secondo le norme previste dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive leggi (n. 638/1983). A) Conservazione del posto In caso di malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: 1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. B) Trattamento economico Operai In caso di malattia, sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti una integrazione economica all'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto assicuratore preposto al fine di garantire: - il 10% della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 7 giorni; - fino al 100% della retribuzione netta per l'intero periodo dal 4º al 180º giorno; - una indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta di fatto nei casi di malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni. ---------N.d.R.: La percentuale del 10% risulta dal testo del c.c.n.l.
Impiegati In caso di malattia, sarà garantito agli impiegati un trattamento economico pari all'intera retribuzione globale per i primi sei mesi. Nei casi di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 45% della retribuzione netta di fatto per un periodo massimo di 90 giorni. In caso di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1º giorno e sino a guarigione clinica. Nota a verbale Nota 1. Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro di cui al presente articolo, saranno corrisposte ai lavoratori direttamente da parte dei datori di lavori, questi ultimi potranno ricorrere a norme mutualistiche o assicurative per le integrazioni suddette. Al fine suindicato potranno essere costituiti appositi Organismi. Nota 2. (Operai) I ratei di gratifica natalizia corrisposti dagli istituti assicuratori verranno conteggiati dalle aziende per raggiungere le percentuali di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia verrà corrisposta, a suo tempo, al lavoratore per intero. Nota 3. Nel caso in cui la malattia è causata da infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato restando ad esso ceduta, su delega del lavoratore, la corrispondente azione nei limiti del detto importo. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 8. Integrazione per malattia/infortunio Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, al fine di valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di malattia/infortunio ai dipendenti delle imprese artigiane del settore, laddove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, anche privata.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 14. Integrazione malattia In caso di malattia per eventi morbosi superiori ai 6 giorni, sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti una integrazione economica di malattia dal 1º giorno pari al 100% della retribuzione netta.
Art. 34 (Indumenti di lavoro) A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro. I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro. Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavoro di ufficio. Art. 35 (Sicurezza e salute) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo d'intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Articolo nuovo - Sicurezza sui luoghi di lavoro Considerato le modifiche legislative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, le parti si impegnano a recepire integralmente le modifiche che interverranno relativamente all'accordo interconfederale nazionale del 3 settembre 1996. Le parti, nel riaffermare il massimo impegno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sulla necessità di garantire una omogenea presenza dei Rappresentanti alla sicurezza su tutto il territorio nazionale. All'insorgere di eventuali problematiche in merito, le parti si incontreranno prontamente per l'individuazione di soluzioni adeguate investendo il livello interconfederale regionale o il livello di categoria per le PMI.
Art. 36 (Lavori speciali e disagiati) Lavori speciali Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su posti a sbalzo, su bilance o zattere potranno essere corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale. Lavori disagiati Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, potrà essere corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi a livello regionale. Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari. Art. 37 (Lavori usuranti) In occasione della entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti, le parti costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i contenuti delle attribuzioni eventualmente assegnate alle parti medesime dalla nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni utile chiarimento e proposta per l'attuazione delle attribuzioni stesse. Art. 38 (Congedo matrimoniale) In caso di matrimonio compete al lavoratore ed alla lavoratrice non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario remunerati con la retribuzione di fatto (pari ad 80 ore) comprensive di quanto corrisposto dall'INPS. Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore o lavoratrice con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi dall'inizio del periodo di congedo. Art. 39 (Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione)
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL In considerazione del carattere generale e della rilevante importanza sociale e di tutela che riveste la nuova normativa per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione stabilita dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, le parti ravvisando l'opportunità di una disciplina attuativa omogenea ed uniforme per tutto l'artigianato che eviti ingiustificate disparità di trattamento fra i lavoratori, convengono di recepire nel presente c.c.n.l. le disposizioni attuative che potranno essere definite nel corso di uno specifico negoziato interconfederale sulla materia. Art. 40 (Servizio militare) In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizio equipollente, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 ed integrazioni successive. Al lavoratore, ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà conservato il posto di lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro. Art. 41 (Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297. Per l'anzianità precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono, in ogni caso, le norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in vigore. Art. 42 (Cessione, trasformazione, trapasso di azienda) La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro. Art. 43 (Indennità maneggio denaro - Cauzione) L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile del gruppo di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato. Art. 44 (Passaggio di qualifica) In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica. Agli effetti del preavviso l'anzianità di servizio maturata come operaio sarà computata al 50%. Art. 45 (Rapporti in azienda) I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. In particolare il lavoratore deve: a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alla formalità prescritta dall'azienda per il controllo delle presenze; b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto; c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda; non trarre profitto, con danno all'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni in azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il rapporto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. L'azienda peraltro non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque previsti dall'art. 2125 del codice civile; d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti; rispettare rigorosamente le norme igieniche e di prevenzione, nonché aver cura degli indumenti di lavoro forniti e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza. Tali trattenute non potranno superare il 10% della retribuzione mensile.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Art. 46 (Provvedimenti disciplinari) Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi della medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza: a) con il rimprovero verbale; b) con il rimprovero scritto; c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base; d) con la sospensione del lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; e) con il licenziamento. Art. 47 (Ammonizioni, multe e sospensioni) L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che: a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza; d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso; f) alterchi con i compagni di lavoro; g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; h) sia trovato addormentato; i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali. Art. 48 (Licenziamento per mancanze) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) insubordinazione ai superiori; b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda; d) litigio o rissa nel luogo di lavoro; e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie; g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio; h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo; i) il furto nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'impresa; l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione; m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali. Art. 49 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni) Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 46 (Provvedimenti disciplinari), nel rispetto delle vigenti norme di leggi, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Operai 10 giorni lavorativi 10 giorni lavorativi 10 giorni lavorativi 5 giorni lavorativi 5 giorni lavorativi
Impiegati 2 mesi 2 mesi 2 mesi 2 mesi 1 mese 1 mese -
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto. Il periodo di preavviso, se sostituito dalla corrispondente indennità, non è computabile nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. Art. 50 (Inquadramento apprendisti) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Nello spirito dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, si distinguono 3 gruppi di apprendistato, a seconda del contenuto professionale (alto, medio, basso), la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito elencate: Gruppo 1º Durata: 5 anni Lavorazioni manuali, artistiche, tradizionali, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio: - addetti a lavorazioni di scultura, di arte sacra, di ornato, di intarsio, di mosaico, nonché addetti ad altre lavorazioni artistico-tradizionali o architettoniche. Gruppo 2º A - Durata: 3 anni e 4 mesi Lavorazioni a medio contenuto professionale, ad esempio: - addetti alle attività di escavazione, di estrazione, anche in sotterraneo, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio, di collocamento e smontaggio delle armature. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per le sopraelencate attività in cava possono essere assunti come apprendisti i lavoratori di età superiore ai 18 anni: - addetti a lavorazioni di casellario o su disegno, di arte funerario semplice, di tornitura, di lucidatura a mano; - addetti alle attività di segheria, di tagliablocchi, di produzione di articoli da regalo. B - Durata: 2 anni Impiegati - in possesso del titolo di studio non superiore alla scuola d'obbligo: operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative. Tale normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite dalle leggi sull'apprendistato. Gruppo 3º Durata: 1 anno e 6 mesi Lavorazioni a basso contenuto professionale non classificate nei gruppi precedenti. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel 5º livello. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 11. Regolamentazione apprendistato professionalizzante Premessa Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti: a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, anche prive di specifica regolamentazione. Art. 1 (Norme generali) L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionalizzanti. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente c.c.n.l. e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali. Art. 2 (Età di assunzione) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Art. 3 (Forma e contenuto del contratto) Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dal livello 1º al livello 6º e per le relative mansioni. Art. 4 (Periodo di prova) Può essere convenuto, nella lettera di assunzione, un periodo di prova non superiore a quanto stabilito per i lavoratori inquadrati negli stessi livelli per i quali il contratto di apprendistato è stato stipulato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente. Art. 5 (Apprendistato presso altri datori di lavoro) Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto-dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti. Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Art. 6 (Durata dell'apprendistato professionalizzante) La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: - 1º gruppo (livelli 1º, 2º, 3º): durata 6 anni; - 2º gruppo (livelli 4º e 5º): durata 5 anni; - 3º gruppo (livello 6º): durata 2 anni e 6 mesi. Art. 7 (Retribuzione) Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Gruppi 1º 2º 3º Gruppi 1º 2º 3º
I sem. 70 70 70 VII sem. 85 90 -
II sem. 70 70 75 VIII sem. 85 90 -
III sem. 73 75 80 IX sem. 90 95 -
IV sem. 73 75 90 X sem. 90 95 -
V sem. 80 88 95 XI sem. 95 -
VI sem. 80 88 XII sem. 95 -
Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, viene ridotta di sei mesi la durata di cui alla tabella precedente. Art. 8 (Piano formativo individuale) Il Piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. Il Piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor. Art. 9 (Formazione dell'apprendista) Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali. Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale: 1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso); 2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Le ore di formazione formale sono 120 l'anno di cui di regola una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale ed una parte per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale. La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 10 (Capacità formativa dell'impresa) Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare; - presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze. Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne. Art. 11 (Tutor) Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane. Art. 12 (Attribuzione della qualifica) Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica professionale ed il livello per il quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l. Art. 13 (Profili formativi apprendistato) Ai sensi della legge n. 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante saranno definiti da un'apposita Commissione bilaterale che terminerà i lavori entro e non oltre il 15 dicembre 2007. In attesa della definizione di cui al precedente capoverso, agli apprendisti assunti nelle regioni sprovviste di apposita regolamentazione in materia continuerà a trovare applicazione la precedente normativa contrattuale sull'apprendistato. Decorrenza La presente disciplina decorre dal 12 novembre 2007 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati da quella data. Norma transitoria Gli apprendisti assunti prima del 12 novembre 2007 continueranno a seguire la disciplina prevista dal c.c.n.l. 26 luglio 2000. Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003. Norme finali Le parti, in caso di modifica legislativa o di accordo interconfederale, si impegnano ad incontrarsi prontamente per recepire quanto stabilito in tali sedi. Dichiarazione a verbale FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, prendono atto della soluzione raggiunta con il presente accordo, ritenendola transitoria in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2008 per disciplinare l'apprendistato per alta formazione. Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 49 del contratto. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Art. 2 (Età di assunzione - Integrazioni) Dopo il 2º comma dell'art. 2 "Età di assunzione" è aggiunto il seguente comma: "Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.". Nuovo Art. 6-bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Art. 13 (Profili formativi apprendistato - Settore lapidei) Ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa tra le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., le parti stabiliscono che profili formativi dell'apprendistato professionalizzante del settore lapidei sono allegati alla presente intesa. Dichiarazione a verbale Le parti si riuniranno entro 6 mesi dalla stipula della presente intesa per elaborare i profili formativi dei settori cemento, calce, gesso, malte, laterizi nonché, eventualmente, valutare l'esigenza di aggiornare i profili formativi del settore lapidei. Apprendistato professionalizzante - Settore marmo, lapidei artigiani - Profili formativi apprendistato 1º gruppo - Durata 6 anni - Livelli 1º, 2º, 3º
Competenze generali
Conoscenza della sicurezza generale
Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione Conoscenza dei dispositivi di protezione
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1º gruppo apprendistato Competenze specifiche Competenze specifiche Competenze specifiche amministrativetecniche operative commerciali Conoscere le caratteristiche Conoscenza delle del settore di appartenenza e Conoscenza caratteristiche del settore dei principali processi e funzionamento impianti e di appartenenza e dei metodi di lavoro terminologia specifica principali processi dell'estrazione e lavorazione produttivi materiali lapidei e marmo Conoscenza caratteristiche Conoscenza funzionamento Relazione dei materiali/tecnologie impianti e terminologia cliente/fornitore utilizzate nell'ambito della specifica lavorazione
Comprensione del
Principi informatica generale
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Principi informatica generale
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL individuale, sistema business di qualità e ambiente Conoscenza del contesto di Processo di budget riferimento dell'impresa Conoscenza del processo produttivo Valutazione costo e dei principali prodotto prodotti usati Conoscenza degli elementi fondamentali della Contabilità aziendale disciplina del rapporto di lavoro Analisi e soluzione problemi Coordinamento risorse umane
Principi informatica specifica
Principi informatica specifica
Coordinamento risorse umane
Analisi e soluzione anomalie
Analisi e soluzione problemi Controlli strumentali
Principi di miglioramento continuo
Conoscenza procedure controllo qualità Lettura interpretazione disegno tecnico
Marketing Principi informatica generale Principi informatica specifica Fanno riferimento a questa colonna tutti i Elementi comuni a profili impiegatizi del tutte le figure del settore amministrativogruppo commerciale (no tecnico)
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore tecnico
Interpretazione elaborato tecnico
Utilizzo terminologia specifica per comunicare con colleghi per esecuzione corretta lavorazione Avviamento/utilizzo fermata impianti/ macchine di produzione Utilizzo impianti / macchine ausiliarie Scelta e preparazione utilizzo degli attrezzi e strumenti necessari per esecuzione dei manufatti/prodotti Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili professionali delle figure operaie
2º gruppo - Durata 5 anni - Livelli 4º, 5º
2º gruppo apprendistato Competenze specifiche Competenze Competenze specifiche amministrativegenerali tecniche commerciali Conoscenza Conoscenza della Conoscenza delle funzionamento impianti e sicurezza generale caratteristiche del settore terminologia specifica Conoscenza Conoscenza della caratteristiche dei sicurezza specifica di Rapporto cliente/fornitore materiali utilizzati lavorazione nell'ambito del settore Conoscenza dei Conoscenza principali dispositivi di strumenti per protezione Contabilità aziendale manutenzione e individuale, sistema rilevazione guasti di qualità e ambiente Conoscenza del contesto di Lettura interpretazione Nozioni di marketing riferimento documenti tecnici dell'impresa Conoscenza del processo produttivo e Valutazione costo Gestione delle dei principali prodotti prodotto anomalie usati Conoscenza degli Principi informatica elementi Normative fiscali generale fondamentali della amministrative Principi informatica disciplina del specifica rapporto di lavoro Avviamento, utilizzo, Principi informatica fermata generale impianti/macchine Principi informatica specifica
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Utilizzo impianti/macchine
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Competenze specifiche operative Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica Conoscenza caratteristiche dei materiali / tecnologie utilizzate nell'ambito della lavorazione Controlli strumentali (misura/controllo)
Gestione anomalie Principi informatica generale Principi informatica specifica Avviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine
Utilizzo impianti/macchine ausiliarie Scelta, preparazione e utilizzo degli attrezzi e strumenti necessari per esecuzione dei
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Elementi comuni a tutte le figure del gruppo
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore amministrativocommerciale (no tecnico)
ausiliarie
manufatti/prodotti/ lavorazione Conoscenza delle successioni delle operazioni esecutive Conoscere e saper leggere elaborato tecnico
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore tecnico
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili professionali delle figure operaie
3º gruppo - Durata 2 anni 6 mesi - Livello 6º
3º gruppo apprendistato Competenze specifiche Competenze Competenze specifiche amministrativegenerali tecniche commerciali Tecniche e modalità di Conoscenza Conoscenza della archiviazione/ reperimento funzionamento impianti e sicurezza generale documentazione contabile terminologia specifica Conoscenza della Conoscenza dei materiali Nozioni di contabilità sicurezza specifica di utilizzati nell'ambito della aziendale lavorazione lavorazione Conoscenza dei dispositivi di Tecniche e modalità Principi informatica protezione fatturazione generale individuale, sistema di qualità e ambiente Conoscenza del Tecniche e modalità Principi informatica contesto di riferimento preventivi di spesa specifica dell'impresa Conoscenza del Avviamento, utilizzo, processo produttivo e Principi informatica fermata dei principali prodotti generale impianti/macchine usati Conoscenza degli Utilizzo elementi fondamentali Principi informatica impianti/macchinari di della disciplina del specifica lavoro rapporto di lavoro
Competenze specifiche operative Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito della lavorazione Lettura elaborato tecnico Individuazione materiali per la lavorazione in base alle indicazioni dell'elaborato tecnico Principi informatica generale Principi informatica specifica
Avviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine Utilizzo impianti/macchinari di lavoro
Elementi comuni a tutte le figure del gruppo
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore amministrativocommerciale (no tecnico)
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore tecnico
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili professionali delle figure operaie
Art. 51 (Retribuzione apprendista) (Vedi accordo di rinnovo in nota) La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 5º livello. Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel 5º livello, al netto delle ritenute previdenziali. Percentuali di retribuzione Gruppo 1º (5 anni): - 3 mesi: 52% - 12 mesi: 64% - 12 mesi: 70% - 12 mesi: 75% - 12 mesi: 80% - 6 mesi: 85% - 3 mesi: 90% Gruppo 2º - A (3 anni e 4 mesi): - 3 mesi: 52%
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL - 9 mesi: 65% - 12 mesi: 75% - 12 mesi: 80% - 4 mesi: 90% Gruppo 2º- B (2 anni): - 3 mesi: 52% - 9 mesi: 65% - 12 mesi: 80% Gruppo 3º (1 anno e 6 mesi): - 3 mesi: 52% - 3 mesi: 85% - 6 mesi: 85% - 6 mesi: 90% ---------N.d.R.: Si veda N.d.R. all'art. 50.
Art. 52 (Ferie) (Vedi accordo di rinnovo in nota) A norma dell'art. 14, L. n. 25/1955, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario. Agli apprendisti che abbiano superato il 16º anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai: 4 settimane all'anno (160 ore). ---------N.d.R.: Si veda N.d.R. all'art. 50.
Art. 53 (Malattia ed infortunio non sul lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro l'apprendista non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi consecutivi, oppure, nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia, per un periodo di 9 mesi nell'arco di 18 mesi consecutivi. In caso di infortunio all'apprendista verrà conservato il posto fino a guarigione clinica. Per la malattia e/o l'infortunio non sul lavoro, all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti. La presente normativa si applica a partire dal 1º gennaio 1998. Le malattie in corso a tale data manterranno i trattamenti precedentemente riconosciuti ai lavoratori apprendisti. Norma transitoria La normativa di cui al presente c.c.n.l., riferita alla disciplina dell'apprendistato, si applica agli apprendisti assunti a partire dal 1º ottobre 1995. Gli apprendisti in forza al 30 settembre 1995 manterranno il trattamento economico e normativo ad essi applicato. Il trattamento economico di cui sopra sarà quello risultante dall'applicazione delle percentuali riconosciute all'apprendista, precedentemente alla entrata in vigore del presente c.c.n.l. per tutto il periodo di apprendistato, sul 5º livello retributivo determinato ai sensi dell'art. 41 del presente c.c.n.l. Nel caso in cui, al 30 settembre 1995, l'apprendista percepisca una retribuzione superiore a quella sopra indicata, le eventuali differenze verranno congelate "ad personam" e verranno riassorbite fino a concorrenza. Dichiarazione delle parti In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: 9. Malattia apprendisti Agli apprendisti trova applicazione il trattamento economico di malattia previsto per i lavoratori non apprendisti inquadrati nelle categorie di riferimento. N.d.R.: Si veda N.d.R. all'art. 50.
Art. 54 (Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, in attuazione dell'art. 21, 5º comma, della L. n. 56/1987, concordano di sperimentare l'attuazione del disposto sopra richiamato, convenendo sui seguenti criteri applicativi:
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 1) elevazione fino a 29 anni dell'età di assunzione degli apprendisti per qualifiche ad alto contenuto professionale indicate e riferibili al 1º gruppo della presente normativa; 2) ferma restando la durata del periodo di apprendistato individuata al 1º gruppo, calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale del 5º livello, secondo la seguente progressione percentuale: - 6 mesi: 60% - 6 mesi: 65% - 12 mesi: 70% - 15 mesi: 75% - 12 mesi: 85% - 9 mesi: 90% Al termine del periodo di apprendistato, gli apprendisti saranno inquadrati al 5º livello. ---------N.d.R.: Si veda N.d.R. all'art. 50.
Art. 55 (Inscindibilità delle disposizioni del contratto) Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro, pertanto non è consentita l'applicazione di singole parti del contratto stesso. Ferma tale inscindibilità, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate "ad personam". Con riferimento ad eventuali trattamenti economici e normativi di miglior favore derivanti dall'applicazione di accordi precedentemente stipulati a livello territoriale, le parti firmatarie del presente c.c.n.l., a livello regionale, provvederanno ad armonizzare le condizioni in atto con le norme del presente c.c.n.l. Le parti a livello nazionale verificheranno l'andamento dei processi di armonizzazione a livello regionale. Le parti a livello regionale verificheranno inoltre l'applicazione del presente c.c.n.l. Art. 56 (Previdenza complementare) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Premesso: - che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione; - che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare; - che, infine, si intende contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso; - che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND; - che è stato costituito ARTIFOND; le parti concordano: 1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato; 2) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare; 3) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso e comunque entro la data che le parti converranno per tutti i settori interessati ad ARTIFOND; 4) che, entro il 15 febbraio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore. ---------N.d.R. L'accordo 30 giugno 2004 prevede quanto segue: Accordo 30 giugno 2004 in materia di previdenza integrativa Le parti hanno individuato una procedura di raccolta della quota "una tantum" a carico delle imprese per l'adesione ai fondi, che si esplica nell'ambito dei costi dei rinnovi contrattuali di cui sopra, così articolata: 1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica dei cc.cc.nn.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di applicazione del presente accordo. 2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. 3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera "una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. 4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004. A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite. Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista dalla lett. F), punto b), dell'accordo 17 marzo 2004. 5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra. 6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al punto 1 del presente accordo. 7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999. 9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali: - entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond; - entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond; - entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond. ---------N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue: Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del Fondo e non prestazioni future ai lavoratori. Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti:
C.c.n.l. Alimentazione - Panificazione Legno - Arredamento Metalmeccanici e impiantisti Pulitintolavanderie Imprese di pulizia Lapidei Ceramica
Mese corresponsione "una tantum" Ottobre 2004 Ottobre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004
Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Valle d'Aosta: n. c/c 57862633 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Piemonte: n. c/c 57862740 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Liguria: n. c/c 57862856 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lombardia: n. c/c 57862930 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Veneto: n. c/c 57862997 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Friuli-Venezia Giulia: n. c/c 57863201 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Trento: n. c/c 57863367 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Bolzano: n. c/c 57863458 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Emilia-Romagna: n. c/c 57863565 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Toscana: n. c/c 57863821 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Umbria: n. c/c 57863896 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Marche: n. c/c 57863961 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lazio: n. c/c 57864084 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Abruzzo: n. c/c 57864175 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Molise: n. c/c 57864282 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Campania: n. c/c 57864365 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Puglia: n. c/c 57864449 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Basilicata: n. c/c 57864597 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Calabria: n. c/c 57864662 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sicilia: n. c/c 57864746 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sardegna: n. c/c 57864837 Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo). I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino postale, ovvero con giroconto - per i titolari di conto corrente postale -, od attraverso bonifico bancario. Il documento di versamento dovrà contenere: il nome dell'impresa, il numero delle quote versate e la causale "Fondo sostegno previdenza complementare - .... (nome regione)". Al fine di non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la necessaria contabilizzazione dei versamenti di singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della fotocopia dell'attestato di versamento, con allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti. I versamenti cumulativi non potranno, in ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione. Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della quota di adesione prevista dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori che aderiranno al Fondo. Si rammenta, inoltre, che la quota di cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum" sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va comunque erogata. L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a dare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, alle imprese ed ai lavoratori. Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle aziende ed ai lavoratori interessati nonché, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, a tutti i soggetti interessati, pur nelle diverse competenze e funzioni. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato imprese: - in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai cc.cc.nn.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; - in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL; - in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, e CGIL, CISL, UIL; tra le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria: Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria le Unioni della CNA: CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla Comunità CNA FITA la Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa la Casartigiani, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento, della: FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici la CLAAI, Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS UNAMEM e le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL le Federazioni di categoria della CISL: FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori la UIL, Unione italiana del lavoro Si concorda: - di individuare nel Fondo pensione complementare Fon.Te. il Fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo pensione ARTIFOND; - di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te., nonché di adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dall'accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di ARTIFOND di definire e realizzare, unitamente al Consiglio di amministrazione del Fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di trasferimento della posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te. senza soluzione di continuità; - di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipendenti in caso di iscrizione al Fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e i livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, prevedendo - come previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 - l'integrale destinazione del t.f.r. maturando in caso di iscrizione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a carico del datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in caso di iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il Fondo Fon.Te.; - che la quota di iscrizione e di associazione dei lavoratori dell'artigianato al Fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica,
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL sarà quella determinata dal Fondo Fon.Te. stesso per tutti i suoi iscritti; - che il Fondo pensione ARTIFOND dovrà, successivamente al trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del Service amministrativo; - che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20 aprile 2011 mediante accreditamento al Fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva COVIP; - che a far data dal 1º aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad effettuare gli adempimenti necessari presso il Fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il Fondo pensione ARTIFOND non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te. potrà realizzarsi solo previa messa a disposizione del Fondo ARTIFOND delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del Fondo, consapevoli che in caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'assemblea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l'assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 31 gennaio 2011; - le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare. CONFARTIGIANATO IMPRESE Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria CNA CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla comunità CNA FITA CASARTIGIANI FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici CLAAI FEDERNAS UNAMEM CGIL FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL Dichiarazione a verbale La rappresentanza unitaria della CILS e delle sue Federazioni nazionali di categoria dell'artigianato all'interno di Fon.Te. sarà esercitata dalla FISASCAT-CISL. CISL FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL UIL FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA
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Art. 57 (Diritto di assemblea) Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previ accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento. Art. 58 (Bacheca) Il datore di lavoro provvederà alla predisposizione, sul luogo di lavoro, di una bacheca per le informazioni ai lavoratori. Art. 59 (Permessi retribuiti per cariche sindacali) E' stabilito che per i dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali o nazionali, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 4 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue. Art. 60 (Tutela dei licenziamenti individuali) Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione delle specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Art. 61 (Lavoratori studenti) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prova di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al 1º e 2º comma. Art. 62 (Diritto allo studio) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti. Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni dipendente. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 (centocinquanta) ore di un triennio, usufruendo anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito. Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti, tre lavoratori nelle aziende con più di 25 dipendenti. In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Per i lavoratori che frequentino i corsi per la scuola d'obbligo il monte ore "pro-capite" previsto è di 200. ---------N.d.R.: L'accordo 30 ottobre 2007 prevede quanto segue: Nuovo articolo (Congedi per formazione) Il dipendente con almeno cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo non retribuito per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva e comprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavoratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno trenta giorni. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Art. 63 (Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane del settore, si è convenuto quanto segue: 1) le aziende effettueranno una ritenuta di lire 30.000 sulla retribuzione del mese di ottobre 2000 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; 2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto; 3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 ottobre 2000 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione; 4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL; 5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento; 6) le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 30 novembre 2000 sul c/c n. 16533 intestato a FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, presso la Banca nazionale del lavoro, - Via Marsala, 6 - Ag. 11 - ABI 01005 CAB 3211 - Roma; 7) le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione. ---------N.d.R.: L'accordo 27 gennaio 2011 prevede quanto segue: Nuovo art. 63 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue: 1) le aziende effettueranno una ritenuta di euro 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; 2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1 non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto; 3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 marzo 2011 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione; 4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL; 5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento; 6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 maggio 2011 sul c/c che sarà comunicato entro il 31 maggio 2011; 7) le aziende, per il tramite dell'Ente bilaterale di riferimento, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richiesto da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.
Art. 64 (Delega sindacale) L'impresa opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL La delega dovrà contenere l'indicazione precisa dell'ammontare in cifre o in percentuale del contributo mensile che l'azienda stessa è autorizzata a trattenere e l'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta dell'organizzazione di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul c/c indicato dalla stessa organizzazione. In ogni caso all'atto della riscossione della retribuzione relativa al terzo mese successivo a quello di rinnovo del presente c.c.n.l., i lavoratori provvederanno alla conferma della richiesta di trattenuta dei contributi sindacali. Art. 65 (Adeguamento delle normative contrattuali) Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti e modifiche. I Accordo 6 maggio 2003 per il riallineamento delle retribuzioni dei dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei Verbale di accordo In data 6 maggio 2003 si sono incontrate le Organizzazioni artigiane Associazione nazionale marmisti/Confartigianato, I.L.M.A./CNA, Casartigiani e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILLEA-CGIL, FILCACISL e FENEAL-UIL per procedere alla effettuazione del riallineamento delle retribuzioni del settore relative all'anno 2001 ed all'anno 2002, così come previsto dall'art. 27 del c.c.n.l. 26 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. A tal fine le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, i quali decorrono rispettivamente dal 1º maggio 2003 e dal 1º agosto 2003. Dichiarazione a verbale di Confartigianato Ferma restando la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato inoltrata il 16 maggio 2002, Confartigianato dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 27 del c.c.n.l. 26 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. C.c.n.l. escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - Riallineamento 2001 e 2002 Aumenti con decorrenza 1º maggio 2003 Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Riallineamento 22,00 21,00 19,00 18,50 18,00 17,00 16,00
Aumenti con decorrenza 1º agosto 2003 Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Riallineamento 11,00 10,00 9,00 8,50 8,00 7,00 6,00
II Accordo 30 giugno 2004 in materia di previdenza integrativa
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Le parti hanno individuato una procedura di raccolta della quota "una tantum" a carico delle imprese per l'adesione ai fondi, che si esplica nell'ambito dei costi dei rinnovi contrattuali di cui sopra, così articolata: 1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica dei cc.cc.nn.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di applicazione del presente accordo. 2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. 3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera "una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999. 4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004. A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite. Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista dalla lett. F), punto b), dell'accordo 17 marzo 2004. 5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra. 6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al punto 1 del presente accordo. 7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso. 8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999. 9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali: - entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond; - entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond; - entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond. III Accordo 28 luglio 2004 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lett. A), che per i c.c.n.l. scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, le categorie interessate potranno stabilire la copertura della parte economica dei contratti medesimi, sulla base dei parametri individuati nell'accordo interconfederale, fino al 31 dicembre 2004; Considerato che il c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei è scaduto il 30 settembre 2003; Tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1º settembre 2004 e dal 1º marzo 2005. Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti. A partire dal 1º settembre 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2003, così come previsto dall'art. 27 del c.c.n.l. *** Ad integrale copertura del periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 agosto 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 130 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori ed in particolare da quanto stabilito nei punti da 1 a 4 dell'accordo medesimo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore. Tale importo costituisce la parte a carico dell'impresa della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei Fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà così erogato: - € 100,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004; - € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito; - € 25,00 corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2005. Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di "una tantum", € 91,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità: - € 66,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004; - € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito; - € 20,00 corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2005. Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º gennaio 2004-31 agosto 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati pari ad € 70,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a € 49,00. La detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". Incrementi salariali
Livello
Incremento
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
56,15 52,64 45,85 43,00 41,37 39,47 36,69
1ª tranche 1º settembre 2004 29,00 27,19 23,68 22,21 21,37 20,39 18,95
2ª tranche 1º marzo 2005 27,15 25,45 22,17 20,79 20,00 19,08 17,74
Nuovi Minimi in vigore dal 1º settembre 2004
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base in vigore 962,62 872,82 699,39 626,08 586,35 537,87 466,15
Incrementi
Totale
29,00 27,19 23,68 22,21 21,37 20,39 18,95
991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10
Retribuzione in vigore dal 1º settembre 2004 Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.533,38 1.437,64 1.251,92 1.174,04 1.129,86 1.077,86 1.002,07
Incrementi salariali
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Livello
Incremento
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
56,15 52,64 45,85 43,00 41,37 39,47 36,69
1ª tranche 1º settembre 2004 29,00 27,19 23,68 22,21 21,37 20,39 18,95
2ª tranche 1º marzo 2005 27,15 25,405 22,17 20,79 20,00 19,08 17,74
Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2005
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base in vigore 991,62 900,01 723,07 648,29 607,72 558,26 485,10
Incrementi
Totale
27,15 25,45 22,17 20,79 20,00 19,08 17,74
1.018,77 925,46 745,24 669,08 627,72 577,34 502,84
Retribuzione in vigore dal 1º marzo 2005 Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 1.018,77 925,46 745,24 669,08 627,72 577,34 502,84
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.560,53 1.463,09 1.274,09 1.194,83 1.149,86 1.096,94 1.019,81
IV Accordo 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa Verbale di accordo Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005. A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del Fondo e non prestazioni future ai lavoratori. Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti: C.c.n.l. Alimentazione - Panificazione Legno - Arredamento Metalmeccanici e impiantisti Pulitintolavanderie Imprese di pulizia Lapidei Ceramica
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Mese corresponsione "una tantum" Ottobre 2004 Ottobre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004 Novembre 2004
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione. L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione: - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Valle d'Aosta: n. c/c 57862633 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Piemonte: n. c/c 57862740 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Liguria: n. c/c 57862856 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lombardia: n. c/c 57862930 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Veneto: n. c/c 57862997 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Friuli-Venezia Giulia: n. c/c 57863201 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Trento: n. c/c 57863367 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Bolzano: n. c/c 57863458 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Emilia-Romagna: n. c/c 57863565 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Toscana: n. c/c 57863821 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Umbria: n. c/c 57863896 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Marche: n. c/c 57863961 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lazio: n. c/c 57864084 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Abruzzo: n. c/c 57864175 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Molise: n. c/c 57864282 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Campania: n. c/c 57864365 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Puglia: n. c/c 57864449 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Basilicata: n. c/c 57864597 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Calabria: n. c/c 57864662 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sicilia: n. c/c 57864746 - EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sardegna: n. c/c 57864837 Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo). I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino postale, ovvero con giroconto - per i titolari di conto corrente postale -, od attraverso bonifico bancario. Il documento di versamento dovrà contenere: il nome dell'impresa, il numero delle quote versate e la causale "Fondo sostegno previdenza complementare .... (nome regione)". Al fine di non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la necessaria contabilizzazione dei versamenti di singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della fotocopia dell'attestato di versamento, con allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti. I versamenti cumulativi non potranno, in ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione. Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della quota di adesione prevista dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori che aderiranno al Fondo. Si rammenta, inoltre, che la quota di cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum" sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va comunque erogata. L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a dare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, alle imprese ed ai lavoratori. Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle aziende ed ai lavoratori interessati nonché, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, a tutti i soggetti interessati, pur nelle diverse competenze e funzioni. V Verbale di accordo 30 ottobre 2007 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 1. Decorrenza e durata Il presente c.c.n.l., fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1º gennaio 2005 e sarà valido sino al 31 dicembre 2008. 2. Sfera di applicazione Le parti al fine di inserire nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l. i settori del: - cemento, calce e gesso; - laterizi; convengono di istituire un'apposita Commissione che determinerà le modalità di applicazione del c.c.n.l. Tale Commissione terminerà entro il 31 gennaio 2008. 2-bis. Tutele contrattuali Le parti si impegnano ad attivare la positiva esperienza degli Enti bilaterali regionali affinché venga estesa alle regioni ove questi ancora non sono stati costituiti. Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla firma del presente c.c.n.l. per una verifica di quanto fatto e ad attivarsi conseguentemente per la realizzazione di quanto previsto. 3. Orario di lavoro, durata massima, flessibilità
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Nuovo art. 12 (Orario di lavoro) La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato. Le ore lavorate oltre l'orario settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all'art. 14. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Le parti convengono che, a partire dal 1º gennaio 1996, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabilite dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta inteso che in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato. Nuovo articolo 12 bis (Durata massima dell'orario di lavoro) La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare. Art. 15 (Flessibilità dell'orario di lavoro) Modificare il 2º comma come segue: "Per far fronte alle variazioni di intensità ..., per un massimo di 88 ore nell'anno.". 4. Contratto a termine Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: 1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi; 2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento; 3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; 4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi. b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo. c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 5. Permessi retribuiti, congedi per formazione, formazione continua/aggiornamento professionale, tutele, permessi ed aspettative, molestie sessuali, "mobbing" Nuovo articolo (Congedi per formazione) Il dipendente con almeno cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo non retribuito per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva e comprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavoratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a: - 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno trenta giorni. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto. Nuovo articolo (Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000) 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua richiesti dall'azienda non sarà posto alcun onere economico a carico del lavoratore. Per i lavoratori partecipanti ad attività formative predisposte dall'azienda non vi saranno oneri a carico. 2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. 3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Impegno delle parti In considerazione della mancata integrazione tra i percorsi formativi attualmente offerti e le esigenze di qualificazione professionale emerse in relazione alla formazione destinata agli apprendisti ed alle nuove richieste di mercato, le parti si impegnano, nelle aree ove si è in presenza di un elevato numero di addetti del settore, ad attivarsi congiuntamente nei confronti delle istituzioni preposte, al fine di garantire un'adeguata e qualificata offerta formativa sul territorio. Allo stesso modo, le parti ritengono di particolare rilievo l'individuazione di Fondartigianato come strumento privilegiato per la fruizione della formazione continua dei lavoratori. Nuovo articolo (Lavoratori tossicodipendenti) I lavoratori per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione così come previsto dalla normativa vigente. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, per il quale il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono richiedere di essere posti in aspettativa. Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti. La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre mesi, e può essere concessa una sola volta, per ogni familiare coinvolto. L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato. L'aspettativa di cui al presente articolo non comporta alcun costo diretto, indiretto e differito per l'impresa e non sarà ritenuto utile ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge. Nuovo articolo (Lavoratori disabili e diversamente abili) Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone disabili e diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili e diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e, qualora presenti, R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui l'azienda non riscontri concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, verranno operati gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/1992. Nuovo articolo (Permessi ed aspettative) Permessi brevi Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato. Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2º grado Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al lavoratore sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente "more uxorio". In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari Periodi di aspettativa oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva. Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, agevolerà la frequenza ai corsi attraverso una diversa articolazione/distribuzione della prestazione lavorativa. Aspettative per lavoratori tossicodipendenti Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari si fa riferimento a quanto previsto all'art. (da individuare) del presente contratto. Lavoratori donatori di midollo osseo Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52. Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente capo, nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dovranno essere comunicati per iscritto all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario. Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall'art. (da individuare). Norma di non onerosità per l'azienda I periodi di aspettativa di cui al presente capo non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto. Nuovo articolo (Molestie sessuali) Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 145/2005. Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure, anche organizzative, per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona. Nuovo articolo ("Mobbing") Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare ad un'apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni. 6. Lavoro a tempo parziale Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; - misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. E' fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%. c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro. Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del c.c.n.l. d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b) (oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali); a questo proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richieste dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare. f) I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. 7. Contratto di inserimento Nuovo articolo (Contratti di inserimento) Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003. Il contratto di inserimento di cui al presente c.c.n.l., può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 40% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 60% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni settanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al Titolo VI, Capo II del D.Lgs. n. 276/2003 e all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004. 8. Integrazione per malattia/infortunio Le parti si incontreranno entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, al fine di valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di malattia/infortunio ai dipendenti delle imprese artigiane del settore, laddove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, anche privata. 9. Malattia apprendisti
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Agli apprendisti trova applicazione il trattamento economico di malattia previsto per i lavoratori non apprendisti inquadrati nelle categorie di riferimento. 10. Nuovo articolo - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, a partire dal 1º dicembre 2008, alla lavoratrice assente durante il periodo di astensione obbligatoria (5 mesi), sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. 11. Regolamentazione apprendistato professionalizzante Premessa Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti: a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, anche prive di specifica regolamentazione. Art. 1 (Norme generali) L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionalizzanti. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente c.c.n.l. e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali. Art. 2 (Età di assunzione) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Art. 3 (Forma e contenuto del contratto) Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori dal livello 1º al livello 6º e per le relative mansioni. Art. 4 (Periodo di prova) Può essere convenuto, nella lettera di assunzione, un periodo di prova non superiore a quanto stabilito per i lavoratori inquadrati negli stessi livelli per i quali il contratto di apprendistato è stato stipulato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente. Art. 5 (Apprendistato presso altri datori di lavoro) Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del dirittodovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL dell'assunzione i periodi già compiuti. Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Art. 6 (Durata dell'apprendistato professionalizzante) La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: - 1º gruppo (livelli 1º, 2º, 3º): durata 6 anni; - 2º gruppo (livelli 4º e 5º): durata 5 anni; - 3º gruppo (livello 6º): durata 2 anni e 6 mesi. Art. 7 (Retribuzione) Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Gruppi 1º 2º 3º
I sem. 70 70 70
Gruppi 1º 2º 3º
VII sem. 85 90 -
II sem. 70 70 75 VIII sem. 85 90 -
III sem. 73 75 80 IX sem. 90 95 -
IV sem. 73 75 90
V sem. 80 88 95
VI sem. 80 88 -
X sem. 90 95 -
XI sem. 95 -
XII sem. 95 -
Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo, o di attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, viene ridotta di sei mesi la durata di cui alla tabella precedente. Art. 8 (Piano formativo individuale) Il Piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. Il Piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor. Art. 9 (Formazione dell'apprendista) Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali. Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale: 1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso); 2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Le ore di formazione formale sono 120 l'anno di cui di regola una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale ed una parte per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale. La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 10 (Capacità formativa dell'impresa) Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla: - disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare; - presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze. Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne. Art. 11 (Tutor) Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane. Art. 12 (Attribuzione della qualifica) Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica professionale ed il livello per il quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l. Art. 13 (Profili formativi apprendistato) Ai sensi della legge n. 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante saranno definiti da un'apposita Commissione bilaterale che terminerà i lavori entro e non oltre il 15 dicembre 2007. In attesa della definizione di cui al precedente capoverso, agli apprendisti assunti nelle regioni sprovviste di apposita regolamentazione in materia continuerà a trovare applicazione la precedente normativa contrattuale sull'apprendistato. Decorrenza La presente disciplina decorre dal 12 novembre 2007 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati da quella data. Norma transitoria Gli apprendisti assunti prima del 12 novembre 2007 continueranno a seguire la disciplina prevista dal c.c.n.l. 26 luglio 2000. Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003. Norme finali Le parti, in caso di modifica legislativa o di accordo interconfederale, si impegnano ad incontrarsi prontamente per recepire quanto stabilito in tali sedi. Dichiarazione a verbale FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, prendono atto della soluzione raggiunta con il presente accordo, ritenendola transitoria in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2008 per disciplinare l'apprendistato per alta formazione. Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 49 del contratto. 12. Inquadramento professionale Al fine di effettuare una esaustiva valutazione sulla necessità di realizzare un nuovo inquadramento professionale, è istituita una apposita Commissione tecnica paritetica, che terminerà i suoi lavori entro il 30 giugno 2008 e comunque
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL entro la vigenza contrattuale. La suddetta Commissione avrà, altresì, il compito di effettuare una verifica in ordine agli eventuali riflessi sulla composizione dei gruppi dell'apprendistato derivanti dai risultati del lavoro della Commissione medesima. 13. Relazioni sindacali Le parti recepiscono integralmente gli accordi interconfederali del 17 marzo 2004 e del 14 febbraio 2006. 14. Integrazione malattia In caso di malattia per eventi morbosi superiori ai 6 giorni, sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti una integrazione economica di malattia dal 1º giorno pari al 100% della retribuzione netta. 15. Parte economica Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella allegata, a partire dal 1º novembre 2007 e dal 1º maggio 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura: - 2005: 2%; - 2006: 2,1%; - 2007: 2,61%; - 2008: 2,6%. Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 ottobre 2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a: - € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008; - € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007. La detrazione dall'"una tantum" degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di "una tantum". Tabelle retributive (valori in euro) Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Incrementi delle retribuzioni dall'1.11.2007 72,61 68,08 59,28 55,59 53,50 51,04 47,45
Incrementi delle retribuzioni dall'1.5.2008 72,61 68,08 59,28 55,59 53,50 51,04 47,45
Totale incrementi 145,22 136,16 118,56 111,18 107,00 102,08 94,90
Retribuzioni in vigore sino al 31 ottobre 2007 Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 1.018,77 925,46 745,24 669,08 627,72 577,34 502,84
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.560,53 1.463,09 1.274,09 1.194,83 1.149,86 1.096,94 1.019,81
Retribuzioni in vigore al 1º novembre 2007 Livelli 1º
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Paga base 1.091,38
Ex contingenza 531,43
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E.d.r. 10,33
Totale 1.633,14
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 2º 3º 4º 5º 6º 7º
993,54 804,52 724,67 681,22 628,38 550,29
527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
1.531,17 1.333,37 1.250,42 1.203,36 1.147,98 1.067,26
Retribuzioni in vigore al 1º maggio 2008 Livelli 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Paga base 1.163,99 1.061,62 863,80 780,26 734,72 679,42 597,74
Ex contingenza 531,43 527,30 518,52 515,42 511,81 509,27 506,64
E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Totale 1.705,75 1.599,25 1.392,65 1.306,01 1.256,86 1.199,02 1.114,71
Allegato Telelavoro Verbale di stipula Addì 9 giugno 2004 Tra CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFINTERIM, LEGACOOP, UNCI e CGIL, CISL, UIL Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro; Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali; Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati; Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro; Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo; Le parti in epigrafe riconoscono che: 1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe; 2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità; 3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali; 4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano: Art. 1 (Definizione e campo di applicazione) 1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. 2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito. Art. 2 (Carattere volontario) 1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente. 2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento. 3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta. 4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta. 5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo "status" del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. 6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all'attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest'ultimo o del lavoratore. Art. 3 (Condizioni di lavoro) 1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa. Art. 4 (Protezione dei dati) 1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. 2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. 3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole. 4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali Internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva. Art. 5 (Diritto alla riservatezza) 1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore. 2. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali. Art. 6 (Strumenti di lavoro) 1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5. 2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri. 3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. 4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore. 6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti. 7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via Internet. Art. 7 (Salute e sicurezza) 1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili. 2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. 3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. 4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni. Art. 8 (Organizzazione del lavoro) 1. Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. 2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa. 3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda. Art. 9 (Formazione) 1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. 2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione. Art. 10 (Diritti collettivi) 1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori. 2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste. 3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi. 4. L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio. 5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi. Art. 11 (Contrattazione collettiva) 1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia. 2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità. 3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale. Art. 12
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL (Applicazione e verifica dell'accordo) 1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe. 2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa l'attuazione in sede nazionale dell'accordo-quadro europeo ed alla sua eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. VI Verbale di accordo 15 dicembre 2009 per il trattamento economico e la bilateralità Considerato che il c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Escavazione, Marmo e Lapidei è scaduto il 31 dicembre 2008; Visto quanto stabilito dal punto 1) dall'accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei c.c.n.l. artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed E.d.r., e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2010; Considerato quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità; Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1º gennaio 2010. Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti. Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei c.c.n.l. d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia. *** In applicazione degli accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel c.c.n.l. che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Escavazione, Marmo e Lapidei: A) il punto 3 dell'accordo interconfederale del 23 luglio 2009; B) contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali: 1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria. 2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. 3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione. 4. A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del t.f.r., dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. C.c.n.l. Escavazione, Marmo e Lapidei Incrementi salariali
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º
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Paga base al 31.12.2009 € 1.163,99 1.061,62 863,80 780,26 734,72 679,42
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Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
597,74
Incremento in vigore dall'1.1.2010 € 25,59 23,99 20,89 19,59 18,85 17,99 16,72
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2010
Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Nuova paga base dall'1.1.2010 Ex contingenza € € 1.189,58 531,43 1.085,61 527,30 884,69 518,52 799,85 515,42 753,57 511,81 697,41 509,27 614,46 506,64
E.d.r. Minimi retributivi dall'1.1.2010 € € 10,33 1.731,34 10,33 1.623,24 10,33 1.413,54 10,33 1.325,60 10,33 1.275,71 10,33 1.217,01 10,33 1.131,43
VII Ipotesi di accordo 27 gennaio 2011 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei Si stipula il seguente verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. legno, arredamento, mobili dell'11 ottobre 2007 e del c.c.n.l. escavazione, lapidei del 30 ottobre 2007, convenendo che, a far data dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico contratto nazionale denominato c.c.n.l. area legno lapidei. Accorpamento contrattuale Le parti stabiliscono che con l'accorpamento del c.c.n.l. legno, arredo, mobili e del c.c.n.l. escavazione e lapidei nel nuovo c.c.n.l. area legno-lapidei i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende che applicano uno dei suddetti contratti continueranno ad essere disciplinati dalle previgenti e distinte norme contrattuali, eccezion fatta per gli istituti previsti dalla presente intesa che si applicano ai rapporti di lavoro dei dipendenti di entrambi i settori, fatte salve specifiche diverse previsioni. Premessa A seguito della stesura del testo, il c.c.n.l. area legno-lapidei sarà così composto: - una "Parte comune" divisa in due sezioni "Relazioni sindacali e bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro" nella quale dovranno rientrare tutti quegli istituti che sono identici nelle singole discipline contrattuali (ex c.c.n.l. di settore); - una "Parte speciale" nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali. Durata e scadenza Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente c.c.n.l. scadrà il 31 dicembre 2012. Il c.c.n.l. ha durata triennale. Di norma la contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà del triennio. Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Nuovo articolo - Sfera di applicazione Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Settore legno, arredamento e mobili Il presente c.c.n.l. si applica nei sottoindicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.): - bigonciai, bottai, mastellai, tinai; - carpentieri; - carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze; - cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori; - corniciai; - costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali; - doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori; - ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami; - aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo: - per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale; - per la nautica anche da diporto; - arredo urbano; - per i giardini, parchi giochi, piscine; - per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere; - produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature; - intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori; - fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti; - addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai; - laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi; - oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta; - laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno; - modellisti in legno e lucidatori; - sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni; - articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo; - infissi e serramenti avvolgibili, abbaini; - oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali; - segherie, segagione legna e taglialegna; - cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere; - costruttori/produttori di: - mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito; - mobili e elementi di arredo vari; - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini; - mobili e accessori per la nautica; - mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere; - di elementi di arredo ligneo urbano; - nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati; - pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera; - costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera; - progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera; - progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura/solai/portanti/capriate/ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini; - trattamento e conservazione del legno; - produzione di sarcofaghi; - produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio. Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo. Settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei Il presente c.c.n.l. si applica alle seguenti attività del settore lapideo: a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali: - marmo; - alabastro; - granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfido, ecc.; - travertino; - ardesie; - pietre silicee; - pietre calcaree; - tufi; - altre pietre affini e marne; b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL posa in opera); c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco; d) lavorazione delle selci; e) produzione di sabbia e ghiaia; f) produzione e lavorazione di marmi composti; g) produzione e lavorazione di manufatti in cemento; h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi; i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti), ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile. Dichiarazione delle parti Le parti concordano, entro due mesi dalla firma del presente accordo, di incontrarsi per definire la collocazione contrattuale del comparto del restauro artistico, tenendo conto delle esigenze emerse nella trattativa di riconsiderare l'attuale sfera di applicazione del presente c.c.n.l. sulla base delle specifiche necessità delle imprese artigiane e PMI definite del "Restauro artistico" ai sensi della normativa vigente. A tal proposito le parti individuano la prima data utile nel 15 marzo 2011. Nuovo articolo - Sistema informativo e Osservatorio nazionale In aggiunta ai compiti già previsti dagli Osservatori le parti convengono di affidare al nuovo Osservatorio i seguenti e ulteriori compiti: - la definizione di politiche di settore tese alla valorizzazione della filiera, attraverso un processo di crescita della lavorazione delle pietre estratte sul territorio nazionale; - individuare azioni tese ad implementare l'attività dei distretti di settore, al fine di diffondere i modelli organizzativi e operativi migliori; - incentivare l'uso di materiali locali in ambito di ristrutturazione di opere pubbliche ed arredi urbani, anche attraverso un forte coinvolgimento della domanda pubblica; - la predisposizione di analisi e progetti per lo sviluppo dell'artigianato artistico e della pietra naturale al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del settore, creare opportunità alle nuove generazioni di accesso a questo mondo, favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane. Commissione nazionale paritetica - CPN Le parti convengono che entro due mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo contrattuale, verranno nominati i componenti di parte datoriale e di parte sindacale e a redigere il relativo regolamento per l'effettiva funzionalità della Commissione. Nuovo articolo - Contratto a tempo determinato Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: 1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi; 2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento; 3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; 4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle in forza in relazione all'esecuzione di commesse particolari. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi. Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo. c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato. d) Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Classificazione del personale Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., una apposita Commissione paritetica istituita dalle parti elaborerà i profili professionali dei settori: cemento; calce; gesso; malte; laterizi. A tal fine le parti individuano quale prima data utile il 16 marzo 2011. Articolo nuovo - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. le parti si incontreranno, anche in sede di contrattazione collettiva di secondo livello, per valutare possibili soluzioni al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 53/2000. Articolo nuovo - Lavoratori immigrati Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono sull'opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza. Pertanto, al fine di favorire il periodico rientro dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché i picchi di attività dell'impresa, potrà riconoscere l'utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati. Per i lavoratori immigrati che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi Paesi di origine, da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al termine del servizio di leva il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal Paese di origine, pena la risoluzione del rapporto di lavoro. Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per: - esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori immigrati sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende; - seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori immigrati. Apprendistato professionalizzante - Settore legno e settore lapidei Art. 2 (Età di assunzione - Integrazioni) Dopo il 2º comma dell'art. 2 "Età di assunzione" è aggiunto il seguente comma: "Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.". Nuovo Art. 6-bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Art. 13 (Profili formativi apprendistato - Settore lapidei) Ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa tra le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., le parti stabiliscono che profili formativi dell'apprendistato professionalizzante del settore lapidei sono allegati alla presente intesa.
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Dichiarazione a verbale Le parti si riuniranno entro 6 mesi dalla stipula della presente intesa per elaborare i profili formativi dei settori cemento, calce, gesso, malte, laterizi nonché, eventualmente, valutare l'esigenza di aggiornare i profili formativi del settore lapidei. Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità In relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall'atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 le parti stabiliscono che: 1) la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; 2) le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; 3) l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione; 4) a decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal c.c.n.l. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Stralcio della delibera EBNA del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l.: 5) a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori: a) Rappresentanza sindacale: 0,10% - 12,5 euro; b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - 18,75 euro; c) Ente bilaterale nazionale: 0,01% - 1,25 euro; d) Rappresentanza imprese: 0,25% - 31,25 euro; e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - 61,25 euro (questo importo è comprensivo dei 29,00 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo: - a partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%; - con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29,00 euro di cui al punto 5, lett. e); - in caso di elezione del Rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto; - le risorse relative al punto 5, lett. a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte; - la delibera approvata dal Comitato esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo; - le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema. Norma transitoria Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1º luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31 dicembre 2010. Articolo nuovo - Assistenza sanitaria integrativa Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato, secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. II funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Articolo nuovo - Sicurezza sui luoghi di lavoro Considerato le modifiche legislative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, le parti si impegnano a recepire integralmente le modifiche che interverranno relativamente all'accordo interconfederale nazionale del 3 settembre 1996. Le parti, nel riaffermare il massimo impegno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sulla necessità di garantire una omogenea presenza dei Rappresentanti alla sicurezza su tutto il territorio nazionale. All'insorgere di eventuali problematiche in merito, le parti si incontreranno prontamente per l'individuazione di soluzioni adeguate investendo il livello interconfederale regionale o il livello di categoria per le PMI. Nuovo art. 63 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue: 1) le aziende effettueranno una ritenuta di euro 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; 2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1 non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto; 3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 marzo 2011 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione; 4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL; 5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento; 6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 maggio 2011 sul c/c che sarà comunicato entro il 31 maggio 2011; 7) le aziende, per il tramite dell'Ente bilaterale di riferimento, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richiesto da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione. Parte economica Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi così come da tabelle allegate rispettivamente a partire dal 1º febbraio 2011, dal 1º settembre 2011 e dal 1º giugno 2012. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115,00 euro già erogati nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 150,00 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di euro 80,00 con la retribuzione relativa al mese di aprile 2011; e la seconda di euro 70,00 con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L"'una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2010. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento. Conglobamento Sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (E.d.r.). Il conglobamento non dovrà modificare l'attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi. Tabelle Settore legno, arredamento, mobili Livello AS A B C Super C D E F
Livello
AS A B C Super C D E F
Livello
AS A B C Super C D E F
Livello
AS A B C Super C D E F
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Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 1.648,53 1.536,59 1.404,55
Incremento a regime 108,84 101,44 92,73
Retribuzione tabellare a regime 1.757,37 1.638,03 1.497,28
1.343,50
88,70
1.432,20
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
84,64 80,00 75,76 71,18
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011
1.648,53 1.536,59 1.404,55
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 47,62 44,38 40,57
1.343,50
38,81
1.382,31
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
37,03 35,00 33,15 31,14
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011
1.696,15 1.580,97 1.445,12
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011
1.696,15 1.580,97 1.445,12
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 40,81 38,05 34,77
1.382,31
33,26
1.415,57
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
31,74 30,00 28,41 26,69
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012
1.736,96 1.619,02 1.479,89
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012
1.736,96 1.619,02 1.479,89
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 20,41 19,02 17,39
1.415,57
16,63
1.432,20
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
15,87 15,00 14,20 13,35
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
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1.757,37 1.638,03 1.497,28
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento. Livello AS A B C Super C D E F
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Settore lapidei, escavazione, marmo Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.781,55 1.670,32 1.454,53 1.364,04 1.312,71 1.252,30 1.164,24
Livello
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012
1º 2º 3º 4º 5º
1.823,63 1.709,76 1.488,89 1.396,26 1.343,71
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Incremento a regime 114,00 106,88 93,09 87,30 84,00 80,14 74,51
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 50,21 47,08 41,00 38,45 37,00 35,30 32,82
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 42,08 39,44 34,36 32,22 31,00 29,58 27,50
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 21,71 20,36 17,73 16,63 16,00
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Retribuzione tabellare a regime 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011 1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05 1.312,71 1.252,31 1.164,25
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011 1.823,63 1.709,76 1.488,89 1.396,26 1.343,71 1.281,88 1.191,74
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL 6º 7º
1.281,88 1.191,74
15,26 14,19
1.297,15 1.205,94
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento. Livello 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Apprendistato professionalizzante - Settore marmo, lapidei artigiani - Profili formativi apprendistato 1º gruppo - Durata 6 anni - Livelli 1º, 2º, 3º 1º gruppo apprendistato Competenze Competenze specifiche Competenze specifiche generali amministrativetecniche commerciali Conoscere le caratteristiche del settore Conoscenza delle di appartenenza e dei Conoscenza della caratteristiche del principali processi e sicurezza settore di appartenenza metodi di lavoro generale e dei principali processi dell'estrazione e produttivi lavorazione materiali lapidei e marmo Conoscenza della Relazione sicurezza specifica cliente/fornitore di lavorazione Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Conoscenza del contesto di riferimento dell'impresa Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Comprensione del business
Processo di budget
Valutazione costo prodotto
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali/tecnologie utilizzate nell'ambito della lavorazione
Principi informatica generale Principi informatica specifica
Principi informatica generale Principi informatica specifica
Coordinamento risorse umane
Analisi e soluzione anomalie
Analisi e soluzione problemi
Contabilità aziendale
Competenze specifiche operative
Principi di miglioramento continuo
Controlli strumentali
Interpretazione elaborato tecnico
Analisi e soluzione problemi Coordinamento risorse Conoscenza procedure umane controllo qualità
Lettura interpretazione disegno tecnico
Marketing Principi informatica generale
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Utilizzo terminologia specifica per comunicare con colleghi per esecuzione corretta lavorazione Avviamento/utilizzo fermata impianti/ macchine di produzione Utilizzo impianti / macchine ausiliarie
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Scelta e preparazione utilizzo degli attrezzi e strumenti necessari per esecuzione dei manufatti/prodotti
Principi informatica specifica Fanno riferimento a questa colonna tutti i Elementi comuni a profili impiegatizi del tutte le figure del settore amministrativogruppo commerciale (no tecnico)
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore tecnico
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili professionali delle figure operaie
2º gruppo - Durata 5 anni - Livelli 4º, 5º 2º gruppo apprendistato Competenze specifiche Competenze Competenze Competenze specifiche amministrativegenerali specifiche tecniche operative commerciali Conoscenza Conoscenza delle Conoscenza Conoscenza della funzionamento impianti caratteristiche del funzionamento impianti e sicurezza generale e terminologia settore terminologia specifica specifica Conoscenza Conoscenza Conoscenza della caratteristiche dei Rapporto caratteristiche dei sicurezza specifica materiali / tecnologie cliente/fornitore materiali utilizzati di lavorazione utilizzate nell'ambito della nell'ambito del settore lavorazione Conoscenza dei dispositivi di Conoscenza principali protezione strumenti per Controlli strumentali Contabilità aziendale individuale, sistema manutenzione e (misura/controllo) di qualità e rilevazione guasti ambiente Conoscenza del contesto di Lettura interpretazione Nozioni di marketing Gestione anomalie riferimento documenti tecnici dell'impresa Conoscenza del Principi informatica processo produttivo Valutazione costo Gestione delle generale e dei principali prodotto anomalie Principi informatica prodotti usati specifica Conoscenza degli Principi informatica elementi generale Avviamento, utilizzo, Normative fiscali fondamentali della Principi informatica fermata impianti/macchine amministrative disciplina del specifica rapporto di lavoro Avviamento, utilizzo, Principi informatica Utilizzo impianti/macchine fermata generale ausiliarie impianti/macchine Scelta, preparazione e utilizzo degli attrezzi e Utilizzo Principi informatica strumenti necessari per impianti/macchine specifica esecuzione dei ausiliarie manufatti/prodotti/ lavorazione Conoscenza delle successioni delle operazioni esecutive Conoscere e saper leggere elaborato tecnico Fanno riferimento a Fanno riferimento a Fanno riferimento a questa colonna tutti i Elementi comuni a questa colonna tutti i questa colonna tutti i profili profili impiegatizi del tutte le figure del professionali delle figure settore amministrativo- profili impiegatizi del gruppo settore tecnico operaie commerciale (no tecnico)
3º gruppo - Durata 2 anni 6 mesi - Livello 6º
Competenze generali
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3º gruppo apprendistato Competenze specifiche Competenze specifiche amministrativetecniche commerciali
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Competenze specifiche operative
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Tecniche e modalità di archiviazione/ Conoscenza della reperimento sicurezza generale documentazione contabile
Conoscenza Conoscenza funzionamento impianti funzionamento impianti e e terminologia specifica terminologia specifica
Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione
Nozioni di contabilità aziendale
Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito della lavorazione
Tecniche e modalità fatturazione
Principi informatica generale
Tecniche e modalità preventivi di spesa
Principi informatica specifica
Principi informatica generale
Principi informatica generale
Avviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine
Principi informatica specifica
Principi informatica specifica
Utilizzo impianti/macchinari di lavoro
Avviamento, utilizzo, fermata impianti/macchine
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Conoscenza del contesto di riferimento dell'impresa Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito della lavorazione Lettura elaborato tecnico Individuazione materiali per la lavorazione in base alle indicazioni dell'elaborato tecnico
Utilizzo impianti/macchinari di lavoro Fanno riferimento a questa colonna tutti i Elementi comuni a profili impiegatizi del tutte le figure del settore amministrativogruppo commerciale (no tecnico)
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili impiegatizi del settore tecnico
Fanno riferimento a questa colonna tutti i profili professionali delle figure operaie
VIII Accordo 27 gennaio 2011 di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell'artigianato da ARTIFOND a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te. In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato imprese: - in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai cc.cc.nn.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; - in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL; - in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, e CGIL, CISL, UIL; tra le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria: Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria le Unioni della CNA: CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla Comunità CNA FITA la Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa la Casartigiani, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento, della: FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici la CLAAI, Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS UNAMEM e le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL le Federazioni di categoria della CISL: FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori la UIL, Unione italiana del lavoro Si concorda: - di individuare nel Fondo pensione complementare Fon.Te. il Fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo pensione ARTIFOND; - di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL ARTIFOND verso Fon.Te., nonché di adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dall'accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di ARTIFOND di definire e realizzare, unitamente al Consiglio di amministrazione del Fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di trasferimento della posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te. senza soluzione di continuità; - di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipendenti in caso di iscrizione al Fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e i livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, prevedendo - come previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 - l'integrale destinazione del t.f.r. maturando in caso di iscrizione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a carico del datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in caso di iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il Fondo Fon.Te.; - che la quota di iscrizione e di associazione dei lavoratori dell'artigianato al Fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica, sarà quella determinata dal Fondo Fon.Te. stesso per tutti i suoi iscritti; - che il Fondo pensione ARTIFOND dovrà, successivamente al trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del Service amministrativo; - che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20 aprile 2011 mediante accreditamento al Fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva COVIP; - che a far data dal 1º aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad effettuare gli adempimenti necessari presso il Fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il Fondo pensione ARTIFOND non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te. potrà realizzarsi solo previa messa a disposizione del Fondo ARTIFOND delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del Fondo, consapevoli che in caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'assemblea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l'assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 31 gennaio 2011; - le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare. CONFARTIGIANATO IMPRESE Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria CNA CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla comunità CNA FITA
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL CASARTIGIANI FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici CLAAI FEDERNAS UNAMEM CGIL FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL Dichiarazione a verbale La rappresentanza unitaria della CILS e delle sue Federazioni nazionali di categoria dell'artigianato all'interno di Fon.Te. sarà esercitata dalla FISASCAT-CISL. CISL FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL UIL FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS IX Verbale di accordo 9 febbraio 2011 di rettifica dell'ipotesi di accordo 27 gennaio 2011 In relazione all'ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. area legno-lapidei del 27 gennaio 2011, le parti, preso atto che nelle tabelle retributive vi erano alcune incongruenze nei decimali, convengono che gli importi retributivi corretti relativamente al settore legno, arredamento, mobili e al settore lapidei, escavazione, marmo sono i seguenti: Tabelle Settore legno, arredamento, mobili
Livello
AS A B C
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Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 (euro) 1.648,53 1.536,59 1.404,55
Incremento a regime (euro) 108,84 101,44 92,73
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Retribuzione tabellare a regime (euro) 1.757,37 1.638,03 1.497,28
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL Super C D E F
1.343,50 1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
88,70 84,64 80,00 75,76 71,18
1.432,20 1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
Livello
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011 (euro)
AS A B C Super C D E F
1.648,53 1.536,59 1.404,55
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 (euro) 47,62 44,38 40,57
1.343,50
38,81
1.382,31
1.281,82 1.211,71 1.147,49 1.078,17
37,03 35,00 33,15 31,14
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011 (euro) 1.696,15 1.580,97 1.445,12
Livello
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011 (euro)
AS A B C Super C D E F
1.696,15 1.580,97 1.445,12
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 (euro) 40,81 38,05 34,77
1.382,31
33,26
1.415,57
1.318,85 1.246,71 1.180,64 1.109,31
31,73 30,00 28,41 26,69
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
Livello
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012 (euro)
AS A B C Super C D E F
1.736,96 1.619,02 1.479,89
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 (euro) 20,41 19,01 17,39
1.415,57
16,63
1.432,20
1.350,58 1.276,71 1.209,05 1.136,00
15,88 15,00 14,20 13,35
1.366,46 1.291,71 1.223,25 1.149,35
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011 (euro) 1.736,96 1.619,02 1.479,89
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012 (euro) 1.757,37 1.638,03 1.497,28
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
AS A B
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Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) (euro) 25,00 25,00 25,00
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL C Super C D E F
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Settore lapidei, escavazione, marmo
Livello
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Retribuzione tabellare dal 1º gennaio 2010 (euro) 1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2011 (euro)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.731,34 1.623,24 1.413,54 1.325,60 1.275,71 1.217,01 1.131,43
Livello
Retribuzione tabellare al 31 agosto 2011 (euro)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05 1.312,71 1.252,31 1.164,25
Livello
Retribuzione tabellare al 31 maggio 2012 (euro)
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
1.823,63 1.709,76 1.488,90 1.396,27 1.343,71 1.281,89 1.191,75
Incremento a regime (euro) 114,00 106,88 93,09 87,30 84,00 80,14 74,51
Prima tranche di incremento dal 1º febbraio 2011 (euro) 50,21 47,08 41,00 38,45 37,00 35,30 32,82
Seconda tranche di incremento dal 1º settembre 2011 (euro) 42,08 39,44 34,36 32,22 31,00 29,58 27,50
Terza tranche di incremento dal 1º giugno 2012 (euro) 21,71 20,36 17,73 16,63 16,00 15,26 14,19
Retribuzione tabellare a regime (euro) 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Retribuzione tabellare dal 1º febbraio 2011 (euro) 1.781,55 1.670,32 1.454,54 1.364,05 1.312,71 1.252,31 1.164,25
Retribuzione tabellare dal 1º settembre 2011 (euro) 1.823,63 1.709,76 1.488,90 1.396,27 1.343,71 1.281,89 1.191,75
Retribuzione tabellare dal 1º giugno 2012 (euro) 1.845,34 1.730,12 1.506,63 1.412,90 1.359,71 1.297,15 1.205,94
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo
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LAPIDEI - Aziende artigiane del 27/01/2011 - CCNL dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) (euro) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Parte economica - Errata corrige Con riferimento al comma 8 dell'articolo rubricato "Parte economica", le parti convengono altresì che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali cesseranno di essere erogati con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2011, e non novembre 2010 come erroneamente indicato nell'accordo.
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