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L’ECONOMIA DIGITALE E L’ANTITRUST: IL CASO BOOKING Andrea Pezzoli Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Università La Sapienza Roma 28 aprile 2016 Le opinioni espresse in questa presentazione non coinvolgono l’istituzione di appartenenza
Outline 1.
Un grafico
2.
L’economia digitale, le disruptive technologies, la sharing economy , le “piattaforme, i Big Data” e…tanta confusione
3.
Il caso Booking e Expedia: la clausola “stretta” e quella “larga”
4.
Uber: la regolazione che c’è, quella che servirebbe e quella che viene richiesta
5.
Qualche conclusione…
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Un grafico...
Sharing economy
DIGITAL ECONOMY
Disruptive innovation
E-commerce
I protagonisti
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Caratteristiche delle Disruptive Technologies • Non sono necessariamente nuovi business i responsabili
• • • •
della «distruzione» (es. Nespresso e Nescafè …Nestlè che cannibalizza se stesso!!) A volte a “distruggere” sono imprese già esistenti (Apple, Itunes e i CD…) Spesso i “distruttori” beneficiano di economie di scala e di scopo particolarmente forti Internet agevola l’accesso a una platea amplissima di potenziali consumatori Spesso i “distruttori” riconfigurano i mercati sfruttando le inefficienze degli attuali operatori (es. le agenzie di viaggio), e la capacità inutilizzata in alcuni settori (es. Uber e le auto private ovvero AirBnB e le case inutilizzate)
The Pace of Disruption
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Qualche definizione… • The concept of disruptive innovation introduced by Joseph
Bower & Clayton Christensen, “Disruptive Technologies: Catching the Wave,” 73 Harvard Business Review 43 (1995) • Sustainable vs disruptive innovation. They focus on technologies
(not on business model) • The distinguishing features of disruptive innovation is its ability to
drastically alter markets not by incremental changes but by breakthroughs that bring unforeseen changes and occur irregularly • (OECD Issues Paper, Hearing on Disruptive Innovation, June 2015)
Qualche dato sul commercio online… • E-Commerce in Italia 13.3 mld euro nel 2014 (decisamente
più contenuto che nel resto dell’EU) • Fast mover: + 17.5% nel 2014
• Le persone che fanno almeno un acquisto on-line in 12 mesi
sono solo il 22% nel 2014 (15% nel 2011). Nell’EU-28 più del 50%!! • Solo l’8% delle imprese riceve ordinazioni on-line (18%
nell’ EU-28)
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Qualche dato sul commercio online… • La percentuale delle vendite che passa per le c.d. dot.com
company ha raggiunto il 54% nel 2014 (47% nel 2010) • Nel settore turistico le c.d. OTA rappresentano circa il 70%
delle prenotazioni alberghiere on-line (in termini di fatturato) • E’ vero che la distribuzione “tradizionale” è ancora
predominante e che l’E-Commerce “fatica”, ma è indubbio che le piattaforme stanno diventando un canale decisivo delle vendite on-line
Qualche dato sul commercio online… • Negli Stati Uniti, dal 2008 è cresciuto significativamente il
tempo passato sui dispositivi mobili (dal 12.4% al 54.6%!!) • Nel 2015 oltre il 57% degli acquisti online viene effettuato
utilizzando dispositivi mobili • Il passaggio dai siti web alle app…oltre il 90% del tempo
passato su dispositivi mobili • I Paesi in via di sviluppo “saltano” la fase dei PC e vanno
direttamente agli smart phone!!
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Qualche dato sul commercio online… Più in generale (e solo per fare degli esempi…): • Airbnb, nato nel 2008, registra oltre 425.000 utenti al giorno (vale circa 20 mld di dollari…) • Uber, nato, nel 2010, vanta oltre 160.000 autisti e è
presente in almeno 55 paesi (vale oltre 40 mld di dollari…) • Alibaba, l’E-Bay cinese, vale oltre 230 mld di dollari e solo
nel 2014 ha ospitato circa 300 mld di dollari di transazioni • BlaBlaCar, nato in Francia, ha oltre 20 milioni di utenti….
L’economia digitale, le disruptive technologies, la sharing economy , le “piattaforme” e…la rilevanza concorrenziale
Indubbia rilevanza concorrenziale: • due tavole rotonde OECD nel 2015, • conferenza annuale ICN 2016 dedicata alle disruptive
innovation, • interessa una pluralità di mercati, • interrogativi sull’adeguatezza della strumentazione antitrust…
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L’Agcm e le “piattaforme” tra enforcement e advocacy Indubbia rilevanza concorrenziale: due tavole rotonde OECD nel 2015, Conferenza annuale ICN 2016 dedicata alle disruptive innovation, interessa una pluralità di mercati, interrogativi sull’adeguatezza della strumentazione antitrust… Nella sua attività istituzionale l’Agcm si è “occupata” di: • Booking, Expedia (art. 101) enforcement • Uber (art. 22) advocacy • …e indirettamente di Airbnb…advocacy
…interventi di tutela del consumatore …(Trip Advisor e la veridicità delle recensioni e Amazon e la riconoscibilità tra le vendite dirette e indirette , ancora in corso…)
Il caso Booking e Expedia: gli ingredienti di base • PIATTAFORMA A DUE VERSANTI
BOOKING
No transazione
CONSUMATORI (attratti dal sito)
Con transazione, commissione (18-25% prezzo della stanza)
ALBERGHI
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Il caso Booking e Expedia: gli ingredienti di base • I diversi modelli di piattaforma: il modello wholesale e il
modello agenzia • La piattaforma-agenzia (remunerazione per vendita con una
commissione) e i meta-search (remunerazione insensibile alle vendite…fee fissa e/o variabile per numero di click e pubblicità…) • Il rischio di free-riding: esternalità verticali (il consumatore
“sfrutta” la piattaforma come mera vetrina e poi compra direttamente dall’hotel) e orizzontali (le piattaforme cercano di sfruttare gli investimenti in promozione e i servizi offerti dalle altre piattaforme…)
Il caso Booking e Expedia: gli ingredienti di base • La “promessa del miglior prezzo”, le price parity clause, le APPA e
le MFN • rispetto alle altre piattaforme • rispetto alla distribuzione off-line • rispetto alle vendite on-line degli hotel
• I PRO: per i consumatori (riduzione dei costi di ricerca e di
switching, aumento concorrenza inter-brand e innovazione); per gli hotel (soprattutto per le strutture più piccole…riduce costi e rischi, rappresenta una vetrina altrimenti impensabile, agevola entrata e crescita in nuovi mercati…) • I CONTRO: riduce la concorrenza tra canali distributivi (intrabrand) e attenua la possibilità di utilizzare la commissione come leva competitiva (scoraggiando l’ingresso di nuove piattaforme low-cost)
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Il caso Booking e Expedia: la theory of harm • La presenza di price parity clause può comportare la riduzione della concorrenza
tra piattaforme già presenti nel mercato e, più in generale, tra i diversi canali di vendita (concorrenza intra-brand): • Effetti restrittivi sui prezzi (e sulle altre condizioni) offerte al consumatore finale
da tutti i canali distributivi (piattaforme, vendita diretta degli hotel on-line e offline, agenzie di viaggio, ecc…) e sulle commissioni richieste dalle piattaforme agli hotel (si riducono gli incentivi a offrire commissioni più basse non potendole trasferire sul prezzo finale) • Inoltre la price parity clause può determinare un effetto di foreclosure,
scoraggiando l’ingresso di nuove piattaforme
Il caso Booking e Expedia: gli spazi per l’art. 102 e il potere di mercato nella distribuzione on-line • Ci sarebbe stato spazio per una valutazione delle condotte
di Booking ai sensi dell’art. 102? • Domanda lecita…. • Fa emergere la difficoltà di definire i confini dell’ambito competitivo e il potere di mercato quando ci sono di mezzo le piattaforme (potere di mercato e mercati a più versanti) nonchè le difficoltà di un accertamento della dominanza che tenga conto della rapidità con la quale le caratteristiche dei mercati mutano (concorrenza dinamica e valutazione di medio periodo) • Dal mito delle quote di mercato al mito dei BIG DATA….
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L’art. 101, la cooperazione internazionale e gli impegni
• Cooperazione tra Francia,
Italia e Svezia(■) • Precedenti decisioni in Germania e Regno Unito(■) • Grazie alla ECN e agli spazi di
cooperazione previsti dal Reg. 1/2003, Francia, Svezia e Italia hanno potuto raggiungere un elevato grado di cooperazione e allineare pienamente le loro decisioni
Il caso Booking e Expedia: gli impegni Dalla clausola “larga” a quella “stretta” • Impegni 1 e 2: obiettivo aumentare competizione tra piattaforme,
anche grazie all’utilizzo di commissioni più contenute. Booking si impegna a non richiedere agli hotel la price parity (prezzo e altre condizioni) e la availability parity clause (numero e tipologia di stanze) rispetto alle altre OTA
• Impegno 3: obiettivo aumentare competizione intra-brand tra canale
off-line e on-line. Booking consente agli Hotel di praticare condizioni migliori nel canale off-line • Impegno 4: obiettivo aumentare competizione tra Booking e la
piattaforma dell’hotel. Booking si impegna a non richiedere agli hotel di non praticare condizioni migliori sul proprio sito purché tali condizioni non siano pubblicizzate on-line al “general public”… Delicato bilanciamento tra i rischi di inefficacia della MNF più “stretta” e i rischi di free riding
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Il caso Booking e Expedia: la cooperazione internazionale e la “tempestività”
• La decisione di accettazione degli impegni è stata adottata
simultaneamente da Francia, Svezia e Italia meno di 12 mesi dopo l’avvio del procedimento • La tempestività è particolarmente importante quando le
autorità antitrust intervengono in mercati “innovativi” che mutano in tempi molto rapidi….
Il caso Booking e Expedia: il legislatore, la regolazione e l’advocacy Il legislatore dispone di più di uno strumento quando deve confrontarsi con problemi sociali, industriali ed economici meta-concorrenziali: welfare, distribuzione, tutela delle piccole imprese e squilibri negoziali, ecc…Agenda politica e sociale “estranea” agli obiettivi di concorrenza 2. La proibizione della clausola MFN (o price-parity clause) si può considerare estranea agli obiettivi concorrenziali? 1.
• Sembrerebbe
largamente sovrapponibile con gli obiettivi e le preoccupazioni affrontate con gli impegni di Francia, Svezia e Italia • Il divieto totale della MFN aumenta il benessere dei consumatori? E degli Hotel (anche di quelli piccoli e medi)? • Se la MFN (anche nella sua versione “stretta”) è veramente così dannosa, come mai alcune leggi nazionali (cfr. Legge Macron in Francia) ne prevedono il divieto solo per il settore alberghiero?
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Uber, le “tecnologie distruttive” e la regolazione • L’ingresso di “tecnologie distruttive” pone problemi seri alla
concorrenza e alla regolazione • Il nodo degli ingressi “favoriti” da condotte che possono integrare violazioni della norme sulla “concorrenza sleale” (sicurezza, assicurazione, fisco…) • Su queste basi gli incumbent che si sentono minacciati possono poggiarsi e utilizzarle come pretesto per una regolazione esclusivamente volta a scoraggiare l’ingresso e lo sviluppo delle nuove tecnologie • La regolazione, gli obiettivi sociali, il welfare e la “distruzione di breve”…Come, quanto e se “compensare”
Uber, le “tecnologie distruttive” e la regolazione • Uber e il parere del 29 settembre 2015 circa l’applicabilità della
• •
• •
legge n. 21/92 alle piattaforme che offrono servizi di mobilità sia tramite operatori tradizionali (UberBlack e UberVan) sia tramite autisti non professionali (UberPop) Problematico l’inquadramento dei nuovi servizi come mera attività di trasporto UberBlack e UberVan: la titolarità di una licenza e la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune. Artt. 3 e 11 della legge n. 21/92 più volte oggetto delle segnalazioni dell’Agcm. Nessun legame con la sicurezza e con l’incolumità dei passeggeri ma esclusivamente volti a limitare il numero degli Ncc UberPop: l’interesse pubblico della sicurezza delle persone trasportate, l’efficienza delle vetture e la copertura assicurativa De Iure condendo regolazione minima, non invasiva ispirata al criterio di proporzionalità…
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Uber e la regolazione • «…Quanto al tema delle nuove piattaforme tecnologiche per la mobilità non di
linea, appare ormai ineludibile una novella normativa volta ad una regolamentazione di queste nuove figure (piattaforme on line per smartphone e tablet ed autisti non professionisti). • La regolamentazione dovrebbe tuttavia essere il meno invasiva possibile, limitandosi a prevedere una registrazione delle piattaforme e l’individuazione di una serie di requisiti e obblighi per gli autisti. In questo contesto, appare necessario evitare soluzioni che, pur rappresentando una apertura a questi servizi, ne potrebbero sancire, di fatto, una operatività ridotta, non in grado di aumentare la concorrenza sui servizi di mobilità non di linea. • Ad esempio, non andrebbero previsti rigidi massimali alle ore di lavoro degli autisti non professionisti delle piattaforme on line, che di fatto rappresentano forme di compensazioni implicite per i soggetti gravati da obblighi di servizio pubblico (i soggetti dotati di licenza taxi). Soluzione certamente preferibile sotto un profilo della concorrenza sarebbe prevedere una piena libertà di orario per gli autisti non professionali delle piattaforme, a fronte di forme di compensazioni esplicite per i soggetti gravati da obblighi di servizio pubblico…» (Pitruzzella, 24 giugno 2015 CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONI RIUNITE FINANZE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Qualche conclusione…. ENFORCEMENT 1. On-line competition: la nuova frontiera…In fondo nulla di nuovo? 2. Il
rapporto tra concorrenza statica (di breve) e concorrenza dinamica (di medio/lungo) ovvero tra concorrenza e innovazione…
3. Il consumatore “medio” (chi è?, cosa vuole? prezzi bassi,
tanta o poca innovazione?, la libertà di scelta?) 4. Si ripropone il dibattito sugli obiettivi della politica della
concorrenza…
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Qualche conclusione…. 1. 2.
3. 4.
5.
6.
ENFORCEMENT La “scatola degli attrezzi” (teorici e istituzionali) in fondo sembra ancora adeguata Definizione dei mercati (e del potere di mercato) più complicata (mercati a più versanti, spesso con un versante “senza transazioni”) Big Data, potere di mercato e barriere Attenzione a non essere accecati dalla montagna Google!! La protezione dei dati: attenzione a non confondere problemi di privacy e antitrust (semmai la protezione dei dati può essere un ingrediente della competizione…recenti modifiche di WhatsUp) Tornano di moda le restrizioni verticali!! (Price Parity, distribuzione selettiva…)
Qualche conclusione…. ENFORCEMENT 1. Problemi sovranazionali, risposta globale, cruciale
il coordinamento tra Autorità 2. La tempestività delle risposte e i mercati che
cambiano sempre più rapidamente
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Qualche conclusione…. ADVOCACY 1.
Regolazione volta a soddisfare obiettivi di un’agenda politica legittimamente estranea agli obiettivi di concorrenza (fisco, privacy, welfare…)
2.
Se invece la regolazione è completamente sovrapponibile con quanto raggiungibile con la disciplina antitrust…può esserci un problema (es. Legge Macron che in Francia vieta totalmente la price parity clause…)
3.
C’è invece estremo bisogno di una regolazione che consenta di “accompagnare” l’ingresso delle nuove tecnologie (distruttive?!), limitando la “protezione” dei settori a rischio “distruzione” alle misure volte a scongiurare forme di concorrenza ”sleale” (fisco, sicurezza…) e di tutela dell’occupazione
4.
Se la regolazione continua a proteggere ingiustificatamente gli incumbent… le piattaforme continueranno a parlare solo inglese!!
Una citazione per concludere….
«…there is certainly no point in trying to conserve obsolecent industries indefinitely; but there is point in trying to avoid their coming down with a crash and in attempting to turn a rout which may become a center of cumulative effects, into orderly retreat…» SCHUMPETER , 1942 «Can Capitalism Survive?»
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!
[email protected]
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