NEWS DAL CONSORZIO Da settembre è attivo il servizio newsletter del Consorzio Proodos riservato alle cooperative socie. Le cooperative interessate a pubblicare, sul sito del consorzio, eventi/iniziative e condividere con la rete i propri progetti, i risultati raggiunti, le idee, la passione per il proprio lavoro, possono inviare il relativo materiale direttamente alla segreteria del consorzio all’indirizzo:
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L’angolo del Presidente
pietra. Ogni viaggio comincia con un solo passo. BUON LAVORO A TUTTI NOI!!!
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MONITORAGGIO BANDI e GARE Oggetto del bando
Neet_Borse lavoro per tirocinanti dai 25 ai 34 anni disoccupati e inoccupati laureati Programma Obiettivo 2013_Incremento e qualificazione occupazione femminile mediante inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese femminili Incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Indicazioni operative.
Scadenza presentazione progetto Dal 9/09
Stazione appaltante/ Ente erogatore Italia lavoro
30 novembre
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Fino ad esaurimento fondi
INPS
Chi può presentarlo
Aziende di qualunque settore economico e imprese terzo settore ed enti con beni confiscati alla camorra No enti pubblici
Area di riferimento del bando
Riferimenti del bando (link, ecc.)
Inserimento lavorativo
http://www.campaniaeuropa.it/archives/3831
Occupazione donne under 35; reinserimento donne over35; consolidamento imprese femminili esistenti da almeno 2anni
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaLavoro/occupazione/Parita/ comitatoNazionaleParita/Pages/default.aspx
Inserimento lavorativo
http://www.campaniaeuropa.it/archives/3926#more‐3926
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Educazione 16.11 psicomotoria, sport e disabilità Bando per il rimpatrio 18.11 assistito per minori stranieri non accompagnati
Fondazione Enel Cuore
Progetti sperimentali di inclusione sociale
19.11 ore 12
Assistenza domiciliare per anziani nei comuni A/5
20 gg dopo pubblicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ambito A/5
Manifestazioni di interesse per iscrizione catalogo offerte servizi per l’Infanzia Donne per lo Sviluppo urbano‐ POR Campania FSE (4 lotti)
2.12
Comune di Portici
4.12 ore 12
Comune di Napoli
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Organizzazioni no profit impegnate in attività sportive e psicomotorie per i disabili 1.enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del Testo Unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero; 2.organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni inserite nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri. Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale
Educazione allo sport, disabilità
http://www.enel.com/enelcuore/it‐ IT/comunicazione/news/sport_disabilita/index.aspx
Immigrazione, Minori
http://www.campaniaeuropa.it/archives/3988?utm_source=fe edburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Cam paniaEuropa+%28Novit%C3%A0+sui+Finanziamenti+Europei+in +Campania%21%29
Inclusione sociale
http://www.campaniaeuropa.it/archives/3991
organismi della cooperazione; Assistenza domiciliare cooperative sociali; fondazioni; Anziani enti di patronato; altri soggetti sociali senza scopo di lucro; tutti, comunque, aventi come finalità statutaria gli interventi di natura sociale e/o assistenziale e senza fini di lucro Soggetti pubblici e privati Infanzia ricadenti nel Comune di Portici, autorizzati al funzionamento
www.servizisocialia6.it
soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L /IT/IDPagina/22951
Imprenditoria femminile
http://www.comune.portici.na.it/attachments/12688_Microsof t%20Word%20‐ %20Avviso%20pubblico%20per%20MANIFESTAZIONE%20DI%20 INTERESSE.pdf
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Integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità
9.12 ore 12.00
Ambito Na17
FEI azione 5 “Informazione, comunicazione e sensibilizzazione” Promozione diritti, doveri e opportunità per i cittadini dei
18.12
Ministero dell’Interno
a)
gli imprenditori individuali, b) le società commerciali c) gli organismi della cooperazione di cui d) le cooperative sociali e) le piccole cooperative sociali f) le ONLUS g) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c., h) le associazioni di promozione sociale i) i consorzi di cooperative, j) i consorzi fra società cooperative di produzione k) i consorzi stabili l) i consorzi ordinari m) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, n) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o) altri soggetti privati che lavorano nel sociale Regioni, Enti locali, ONLUS, Terzo Settore, ONG, Università
Infanzia e scuola
http://www.ambiton17.it/
Immigrazione
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/b andi_gara/dip_liberta_civili/2013_11_12_avviso_azione_5_ap2 013.html
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Paesi Terzi per sensibilizzare al rispetto reciproco Agevolazioni a favore delle piccole imprese e microimprese operanti nei quartieri: Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura, Piscinola, Chiaiano, Scampia, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Stella, San Carlo Arena, Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, S.Giuseppe, Porto.
Finanziamenti a interventi strutturali, come la realizzazione o la riqualificazione dei centri di assistenza, case di accoglienza, e scuole; acquisto di attrezzature essenziali per la
31.12
Comune di Napoli
Piccole imprese, operanti nei quartieri suindicati, che aderiscono a reti d’impresa, ai sensi dell’articolo 3, comma 4‐ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dalla legge 99 del 2009.
Non c’è scandenza
Fondazione Enel Cuore
Enti no profit
a)Programmi d’investimento finalizzati alla dotazione gestionale e produttiva; al potenziamento delle capacità commerciali, produttive di imprese esistenti; al rinnovo e/o all’adeguamento di impianti e macchinari;b) Programmi d’investimento coerentemente finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale e/o allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti e/o alla riduzione dei consumi energetici/idrici; c)Programmi d’investimento finalizzati all’innovazione di processo e/o di prodotto Bambini, Anziani, Persone con disabilità
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L /IT/IDPagina/16666
http://www.enel.com/enelcuore/it‐ IT/presentare_un_progetto/chi_cosa_sosteniamo/
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salute e il benessere psico‐fisico delle persone portatrici di handicap e di coloro che sono affetti da patologie complesse. Bando Educazione dei Giovani 2013
30.01.2014 ore 17.00 (per la Campania)
Fondazione con il Sud
Organizzazioni di volontariato e enti no profit
Dispersione e abbandono http://www.fondazioneconilsud.it/bandi‐e‐ scolastico al Sud iniziative/leggi/2013‐10‐29/bando‐educazione‐dei‐giovani‐ 2013/
Per approfondimenti e richiesta scheda di sintesi del bando contattare Rita Giordano Consorzio Proodos E‐mail:
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NEWS SENTENZE APPALTI PUBBLICI SENTENZA
OGGETTO
Consiglio di Stato, Sez. III, 30/7/2013 n. 4026
Sulla legittimità del provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara.
SINTESI L'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Anche di recente è stato affermato che, ai sensi del citato art. 21 quinquies, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca
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dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente ed al fine di ottenere un risparmio economico. Pertanto, nel caso di specie, sussistevano le ragioni di pubblico interesse all'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione e che tali ragioni erano state chiaramente indicate dall'amministrazione negli atti impugnati.
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4519
OGGETTO
SENTENZA Consiglio di Stato, Sez. III, 31/7/2013 n. 4037
L'obbligo di seduta pubblica, per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, va ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 del d.l. 7 maggio 2012 n. 52.
SINTESI Sulla questione riguardante l'applicazione, anche alle procedure che si erano svolte prima della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 28/07/2011 (e dell'emanazione dell'art. 12 del d.l. 7/07/2012 n. 52), del principio secondo il quale (anche) l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche deve avvenire in seduta pubblica, si è recentemente espressa di nuovo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le decisioni n. 8 del 22/04/2013 e n. 16 del 27/06/2013, ha affermato l'ulteriore principio secondo cui l'obbligo di seduta pubblica, per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, va ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 del d.l. 7/05/2012 n. 52, conv., con modif., dalla l. 6/07/2012 n. 94, non potendo ritenersi applicabile anche alle gare indette prima di tale data. Infatti il citato art. 12 non ha portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 13 del 2011, ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9/05/2012, nelle quali si sia proceduto all'apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure. Del resto, come affermato dall'Adunanza Plenaria, il riconoscimento della natura sanante del suddetto art. 12 "è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell'apertura dei plichi contenenti le offerte sede legale ed amministrativa Vico Scalciccia, 16 ‐ 80142 NAPOLI tel +39.081.294426 fax +39.081.2141441 e‐mail
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tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio circa la manomissione o l'occultamento degli stessi da parte dell'amministrazione".
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4517
OGGETTO
SENTENZA Consiglio di Stato, Sez. V, 25/7/2013 n. 3963
Non è necessario l'indicazione del subappaltatore allorché l'entità delle opere scorporabili trova capienza in un surplus di qualificazione nella categoria principale.
SINTESI L'art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, in materia di partecipazione alla gara stabilisce che "il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico ‐ finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per singoli importi". E', dunque, l'esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. In sintesi, la qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico ‐ finanziaria da parte dell'impresa. Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando, essa attiene solo al momento dell'esecuzione. In tal senso, da ultimo, è anche la determinazione dell'AVCP n. 4 del 10/10/2012 che nello stilare le norme che le stazioni appaltanti devono tenere in fase di stesura dei bandi di gara, rammenta che, come voluto dall'art. 92 del d.p.r. n. 207/2010, "i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". La stessa determinazione precisa che la normativa "non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili". Tale scelta è stata voluta dal legislatore, infatti, la prima stesura del d. lgs. n. 163/2006 prevedeva esplicitamente che le opere specializzate eccedenti il 15% potessero essere eseguite solo da a.t.i. nel caso in cui il partecipante alla gara non avesse avuto i requisiti tecnico ‐ organizzativi ed economico ‐ finanziari relativi alla categoria scorporabile; successivamente, con la modifica operata dal d. lgs. n. 152 dell'11/09/2008 è stata prevista la possibilità del subappalto anche per le opere specialistiche, senza alcuna specificazione, rinviando il tutto a quanto disposto dall'art. 118, c. 2, terzo sede legale ed amministrativa Vico Scalciccia, 16 ‐ 80142 NAPOLI tel +39.081.294426 fax +39.081.2141441 e‐mail
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periodo del d. lgs. n. 163/2006, non ritenendo di delineare in modo diverso le condizioni di partecipazione alla gara neppure nel caso in cui l'opera specialistica superi il 15% dell'importo complessivo. Non può, quindi, nel caso di specie, che trovare applicazione la regola generale dettata dall'art. 118 del d. lgs. n. 163/2006 e dall'art. 109 del d.p.r. n. 207/2010, che non impongono di indicare già in sede di qualificazione l'appaltatore, rimandando anche il controllo dei requisiti al momento in cui verrà depositato il contratto di subappalto.
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4507
OGGETTO
SENTENZA Consiglio di Stato, Sez. V, 15/7/2013 n. 3791
Sulla natura del termine di dieci giorni fissato dall'art. 10, c.1 quater, della l. 11 febbraio 1994, n. 109.
SINTESI
Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 10, c.1 quater, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, per ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, è perentorio, con la conseguenza che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza (incameramento della cauzione e segnalazione all'Autorità) non possono trovare applicazione soltanto allorquando sia comprovata da parte dell'impresa l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta; è stato in particolare osservato che, al di fuori delle ipotesi di forza maggiore, tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, il ritardo nella consegna delle certificazioni richieste ai sensi del predetto art. 10, c. 1 quater, della l. n. 109 del 1994, non può non rivelarsi indice di segno negativo in ordine all'affidabilità dell'impresa; affidabilità che costituisce requisito ulteriore e di autonoma rilevanza rispetto a quelli richiesti dal bando di gara, non potendo addossarsi all'amministrazione appaltante, in caso di superamento del termine perentorio, la successiva distinzione fra omessa e ritardata consegna dei documenti richiesti, nonché la disamina dell'eventuale scusabilità dell'errore, tutte situazioni comportanti un inammissibile ed ingiustificato aggravio procedurale a discapito dell'interesse pubblico al sollecito espletamento delle procedure di gara .
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4486
OGGETTO
SENTENZA TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28/6/2013 n. 3349
Sugli obblighi dell'ausiliario in caso di avvalimento.
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SINTESI In caso di avvalimento, l'ausiliario deve mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante non solo il requisito di partecipazione genericamente considerato, ma anche le risorse che assicurino l'effettiva disponibilità di detto requisito e tali risorse (mezzi, personale, organizzazione, conoscenze) devono essere espressamente indicate nel contratto, con la conseguenza che la mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento (e nelle relative dichiarazioni unilaterali delle parti interessate), della formula legislativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si rivela, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), comunque inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della stazione appaltante, sulla effettività della messa a disposizione dei requisiti richiesti.
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4457
SENTENZA OGGETTO TAR Emilia‐Romagna, Bologna, sez. I, 28/6/2013 n. Sulla mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. 484 SINTESI Con riferimento alla mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non si può chiedere in giudizio che il giudice compia la verifica di anomalia sulle offerte, in sostituzione dell'amministrazione. Infatti, il giudice si può sostituire all'amministrazione pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa solo se ricorrono due condizioni: ‐ che l'inerzia dell'amministrazione sia illegittima (art. 31, c. 1, c.p.a.);‐ che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione (art. 31, c. 3, c.p.a.).Vi è poi una clausola di chiusura del sistema, contenuta nell'art. 34, c. 2, c.p.a., a tenore del quale "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati". Pertanto, il giudice può verificare la legittimità della verifica di anomalia già compiuta dall'amministrazione, ma non può, nel giudizio di cognizione, sostituirsi all'amministrazione compiendo per la prima volta la verifica di anomalia.
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4458 sede legale ed amministrativa Vico Scalciccia, 16 ‐ 80142 NAPOLI tel +39.081.294426 fax +39.081.2141441 e‐mail
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OGGETTO
SENTENZA TAR Puglia, Bari, sez. I, 20/5/2013 n. 781
E' inaffidabile un'offerta con margine di utile pari a zero, anche se formulata da una Onlus priva, in quanto tale, di scopo di lucro.
SINTESI La formulazione di un offerta da parte di un'ATI, ad una gara per l'affidamento del servizio di a ssistenza domiciliare integrata, con un margine lordo (utile) pari a zero la rende inaffidabile ed inattendibile, anche nel caso in cui la proposta provenga da una ONLUS priva, in quanto tale, di scopo di lucro. L'ATI suddetta si sarebbe discostata dalle tabelle di cui al decreto ministeriale del 2.4.2012, senza, tuttavia, addurre alcuna logica giustificazione, né specificare le ragioni che consentirebbero di operare in condizioni più favorevoli; pertanto, le giustificazioni dell'ATI controinteressata non offrirebbero elementi di prova a supporto degli scostamenti dai dati tabellari, il che renderebbe inaffidabile l'offerta.
LINK per sentenza completa http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4394
Per approfondimenti e richieste contattare Giovanni Grasso Consorzio Proodos E‐mail:
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NEWS LEGISLAZIONE ED ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Deliberazione Giunta Regionale n. 134 del 27.5.2013
OGGETTO
Piano sociale regionale 2013‐2015, approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n 11.
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DOCUMENTO http://www.consorzioproodos.it/allegati/news/DELIBERA_DELLA_GIUNTA_REGIONALE_A GC18_1_N_256_DEL_26_07_2013.pdf Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 26/07/2013
OGGETTO Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) DOCUMENTO
http://www.consorzioproodos.it/allegati/news/REGOLAMENTO_NEW.pdf DECRETO LEGISLATIVO N.163 /2006 E SS.MM.II.
OGGETTO Codice Appalti Pubblici – ultimo aggiornamento DOCUMENTO
http://www.consorzioproodos.it/allegati/news/CodiceAppaltiUltimo.pdf
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