IUC – cosa cambia nel 2014 Con Legge n. 147/2013 è stata istituita decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI - e nella Tariffa sui rifiuti. La TASI, il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell’immobile (per quest’ultimo nella misura del 30%), e la base imponibile è la stessa dell’IMU. La Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti è applicata e riscossa da S.A.V.N.O. scarl con le stesse modalità degli anni scorsi, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del numero degli svuotamenti della frazione secca. Per l’anno 2014 sono dovute al Comune di Vittorio Veneto l’IMU, rimasta invariata rispetto al 2013, e la TASI nelle misure come dalla delibera del Consiglio Comunale n. 28 dell’8 settembre 2014. Lo scorso mese di giugno è avvenuto il pagamento in acconto dell’Imu calcolato al 50% di quanto versato nel 2013. Nella tabella che segue si riepiloga l’Imu dovuta per il saldo entro il 16 dicembre e la Tasi dovuta per acconto e saldo del 2014 alle rispettive scadenze del 16 ottobre e del 16 dicembre, individuando per ciascuna tipologia, le aliquote applicabili. Si ricorda infine che, mentre per l’Imu sulle abitazioni principali riferita alle categorie di lusso (A/1 e A/8) è applicabile la detrazione di euro 200,00, alla Tasi non si applica alcuna detrazione.
Tipo immobile
Categoria catastale
Quale imposta è dovuta e da chi
Quando e come si paga
IMU
TASI
IMU
TASI
Abitazione principale e relative pertinenze ammesse
da A/2 a A/7, e pertinenze C/2, C/6 e C/7
NO
SI possessore
Non dovuta
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 2 per mille
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze ammesse
A/1 e A/8 e pertinenze C/2, C/6 e C/7
SI
SI possessore
Saldo entro il 16 dicembre con aliquota 4 per mille detrazione € 200,00
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 2 per mille
Abitazioni non principali e pertinenze eccedenti quelle ammesse
da A/1 a A/8 e pertinenze C/2, C/6 e C/7
SI
SI possessore e detentore
Saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale
da D/1 a D/8
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola
D/10 o con annotazione di ruralità
Altri fabbricati
SI possessore e detentore
Versamento a saldo entro il 16 dicembre solo allo Stato con aliquota 7,6 per mille
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
SI possessore
Non dovuta
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
SI
SI possessore e detentore
Saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
NO
NO
Non dovuta
Non dovuta
SI
SI possessore
Saldo entro il 16 dicembre con aliquota 7,6 per mille
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
SI possessore
Non dovuta
Acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre con aliquota 1 per mille
SI
NO
Terreni agricoli - posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola - posseduti da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente
Aree edificabili
“Beni merce” fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
NO
Definizioni principali
Abitazione principale e relative pertinenze: -
è abitazione principale l’unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
-
per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.
categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
Abitazioni equiparate a quella principale per regolamento comunale (art. 6): -
abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate; l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Abitazioni equiparate a quella principale per legge: -
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
-
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (per l’Imu il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo, mentre per la Tasi valgono le rispettive quote di possesso ovvero, se il coniuge assegnatario non è proprietario, paga la quota riferita all’occupante);
-
-
fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, da parte di personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia (per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica); appartenenti all’ATER, adibite ad abitazione principale o assegnate dal 1° luglio 2013 ( art. 2, comma 4, D.L. n. 102/ 31.08.2013).
Fabbricati rurali abitativi: -
sono considerati abitazione principale se utilizzati come tali dal soggetto passivo;
-
sono considerati altri fabbricati se non utilizzati o se utilizzati da soggetti diversi dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno.
Fabbricati rurali ad uso strumentale: -
in quanto utilizzati dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno;
-
secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;
-
che presentano negli atti catastali la specifica annotazione conseguente alle domande di variazione catastale presentate - ai sensi del D.L. 70/2011 - entro il termine del 30 settembre 2012 (art. 2, comma 5–ter, D.L. n. 102/31.08.2013).
“Beni merce” delle imprese costruttrici: -
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. n. 102 del 31.08.2013).
Codici tributo da utilizzare nel modello F24 tributo
IMU di competenza del Comune
IMU di competenza dello STATO
TASI di competenza del Comune
codice
descrizione
3912
abitazione principale e pertinenze
3913
fabbricati rurali ad uso strumentale
3914
terreni agricoli
3916
aree edificabili
3918
altri fabbricati
3930
fabbricati industriali, categoria D – incremento COMUNE
3925
fabbricati industriali, categoria D – aliquota 7,6 per mille
3958
abitazione principale e pertinenze
3959
fabbricati rurali ad uso strumentale
3960
aree edificabili
3961
altri fabbricati
Codice Comune da utilizzare nel modello F24:
M089