MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
Benvenuti al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Questo corso è reso obbligatorio dall'art. 37 del decreto legislativo 81/2008 . Il decreto obbliga il datore di lavoro a formare ed informare i lavoratori sui rischi generali e specifici dell'attività svolta all'interno del posto di lavoro. Con l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è stata stabilita la durata dei corsi e identificati i soggetti autorizzati ad erogare formazione
Decreto legge 81 Formazione Generale (durata 4 ore per tutti i settori produttivi) FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione specifica E’ compresa la formazione di cui all’art. 37, comma 3 (rischi specifici trattati nei titoli successivi al I) quando presenti … Durata e contenuti sono considerati come minimi e sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi e al rispetto della contrattazione collettiva o di procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale. 1° Modulo (4 ore) - Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e illuminazione. - Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
Formazione specifica Rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio Procedure organizzative per il primo soccorso Incidenti e infortuni mancati 2° Modulo (4 ore) Rischi fisici: rumore e vibrazioni meccaniche Movimentazione manuale dei carichi Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto)
Durata del processo formativo Tre differenti livelli di rischio: FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI BASSO Formazione specifica 4 ore Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi – Terziario
MEDIO Formazione specifica 8 ore Agricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione
ALTO Formazione specifica 12 ore Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità-Energia –AcquaFognature-Rifiuti
FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI Generale e specifica Costituzione del rapporto di lavoro (ART. 37 c. 4) LA FORMAZIONE E, OVE PREVISTO, L'ADDESTRAMENTO SPECIFICO DEVONO AVVENIRE IN OCCASIONE: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA - in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi
FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO art. 2 c. 1 lett. e) Preposto “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO 1. Generale 4 ore Come per tutti i lavoratori
2. Specifica 4 – 8 – 12 ore come per tutti i lavoratori + aggiornamento 6 ore/5anni 3. Particolare (8 ore) + aggiornamento 6 ore/5 anni
4. Ulteriore quando prevista ai titoli successivi o da norme speciali
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO La formazione per il preposto deve comprendere quella per il lavoratori(generale e specifica) e deve essere integrata da una
FORMAZIONE PARTICOLARE, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• art. 37, comma 7 • obblighi previsti all’art. 19
Durata 8 ore per tutti
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO Art. 37 comma 7 I contenuti della formazione del preposto comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO Art. 19 … Obblighi del preposto … a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO Art. 19 … Obblighi del preposto … d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Contenuti formazione specifica (4, 8, 12 ore) Rischi infortuni Meccanici generali Elettrici generali Macchine Attrezzature Cadute dall’alto Rischi da esplosione Rischi chimici Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri Etichettatura Rischi cancerogeni Rischi biologici Rischi fisici
Rumore Vibrazione Radiazioni Microclima - illuminazione Videoterminali DPI Organizzazione del lavoro Ambienti di lavoro Movimentazione manuale carichi Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica Emergenze Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico Procedure esodo e incendi Procedure organizzative per il primo soccorso Incidenti e infortuni mancati Altri Rischi
Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto Contenuti normativi
Durata
Riferimenti
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
8 ore minime per tutti i settori
articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 articolo 19 del D.Lgs. n. 81/08
responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
produttivi
FORMAZIONE PARTICOLARE DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. La prova dovrà essere finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico - professionali acquisite.
PER TUTTI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI Aggiornamento È previsto un aggiornamento di durata minima di 6 ore ogni 5 anni, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
Emergenza Tutto ciò che appare come condizione insolita e pericolosa e che può presentarsi in modi e tempi non completamente prevedibili, non codificabili e che può evolvere con rischi a persone o cose e che richiede un intervento immediato
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Rischio: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Valutazione del rischio: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
LE PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO NELLA SCUOLA La struttura scolastica, può presentare, per sua natura e conformazione, una serie di elementi di rischio che sono tanto inferiori quanto più recente è la realizzazione dell’edificio, ciò è dovuto alla maggior cura nella realizzazione di strutture aventi una conformazione adeguata ai canoni della sicurezza.
Un edificio scolastico, in quanto utilizzato da molti “addetti” richiede una manutenzione costante, la mancanza di operazioni di manutenzione può far sorgere di problemi legati alla sicurezza. Spesso capita che anche edifici nuovi siano dotati di arredi e apparecchiature inadeguati alle condizioni d’uso in sicurezza.
Particolare cura va rivolta alla conformazione e dotazione degli spazi comuni, all’interno dei quali non è possibile realizzare depositi di materiale a meno che non siano segnalati e circoscritti con barriere adeguate.
Altro elemento di rischio è costituito dalle scale nei casi in cui non siano presenti il corrimano e le bande antisdrucciolo o le vetrate eventualmente presenti non siano protette. L’illuminazione degli ambienti deve essere commisurata all’uso cui sono destinati, ed anche l’esposizione dei singoli addetti rispetto alle sorgenti di luce deve essere pensata per evitare danni alla vista.
Particolare attenzione va posta alle caratteristiche del microclima presente negli ambienti di lavoro, va evitato il loro sovraffollamento e va garantito un costante ricambio dell’aria per migliorare l’aerazione e contenere il tasso di umidità relativa, che è bene non sia superiore al 60%.
Molto importante è la promozione da parte dell'Istituzione scolastica di attività finalizzate all'approfondimento della “cultura della sicurezza” che non deve essere intesa al solo ambito scolastico ma deve fornire agli utenti sufficienti informazioni per poter utilizzare “in sicurezza” strutture ad ambienti posti anche al di fuori delle mura scolastiche.
La sensibilizzazione verso i rischi legati agli ambienti di lavoro, ha portato al riconoscimento di alcuni fattori di rischio che fino a qualche tempo fa non erano considerati tali, per esempio il rischio di alcune patologie psicosociali legate alla specifica peculiarità del lavoro nella scuola, come ad esempio il Burn-out, il bullismo, ecc.
La sindrome da burn-out è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere.
Le componenti della sindrome si manifestano attraverso tre dimensioni: 1 Deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro 2 Deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro 3 Problemi di adattamento tra persona ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di quest'ultimo.
In tal senso il burn-out diventa una sindrome da stress non più esclusiva delle professioni d'aiuto ma probabile in qualsiasi organizzazione di lavoro.
Il burn-out interessa: educatori, medici, insegnanti, poliziotti, poliziotti penitenziari, vigili del fuoco, carabinieri, sacerdoti e religiosi (in particolare se in missione) infermieri, operatori assistenziali, tecnici di radiologia medica, psicologi, psichiatri, educatori professionali in case psichiatriche protette, tecnici della riabilitazione psichiatrica, avvocati, assistenti sociali, fisioterapisti, anestesisti, medici ospedalieri, ostetriche, studenti di medicina e infermieristica, responsabili e addetti a servizi di prevenzione e protezione, personale della
protezione civile, operatori del volontariato, ricercatori ecc.
Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: il loro stress personale e quello della persona aiutata.
Negli operatori sanitari, la sindrome si manifesta generalmente seguendo quattro fasi: La prima preparatoria, è quella dell'entusiasmo idealistico che spinge il soggetto a scegliere un lavoro di tipo assistenziale. Nella seconda stagnazione il soggetto, sottoposto a carichi di lavoro e di stress eccessivi, inizia a rendersi conto di come le sue aspettative non coincidano con la realtà lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso di gratificazione legati alla professione iniziano a diminuire. Nella terza fase frustrazione il soggetto affetto da burn-out avverte sentimenti di inutilità, di inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla percezione di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; spesso tende a mettere in atto comportamenti di fuga dall'ambiente lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri o verso se stesso. Nel corso della quarta fase apatia l'interesse e la passione per il proprio lavoro si spengono completamente e all'empatia subentra l'indifferenza, fino ad una vera e propria "morte professionale".
Le cause del burnout
Bullismo Indica generalmente
«il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico»
Bullismo diretto e bullismo indiretto Il bullismo diretto è caratterizzato da una relazione diretta tra vittima e bullo e a sua volta può essere catalogato come - fisico - verbale - psicologico - cyber-bullismo
Il bullismo indiretto: è meno visibile di quello diretto, ma non meno pericoloso, e tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, escludendola e isolandola per mezzo soprattutto del bullismo psicologico e quindi con pettegolezzi e calunnie sul suo conto.
Una prima distinzione è in base al sesso del bullo: i bulli maschi sono maggiormente inclini al bullismo diretto, mentre le femmine a quello indiretto. I maschi in particolare, tendono maggiormente all'approccio di forza, mentre le femmine preferiscono la mormorazione. Per quanto riguarda invece l'età in cui si riscontra questo fenomeno ,si hanno due diversi periodi. Il primo è tra i 12 e i 14 anni di età, mentre il secondo è tra i 14 e i 18, ma negli ultimi anni si sono riscontrati fenomeni di bullismo anche tra i ragazzi di 11 anni e anche di meno. Un terzo ruolo è rappresentato dall‘ "attendente o spettatore" che partecipa all'evento senza prendervi parte attivamente. Il bullismo, quindi, varia da un semplice rapporto diadico ad una gerarchia di bulli che si circuiscono a vicenda.
Soggetti della Prevenzione •DATORE
DI LAVORO •DIRIGENTI •PREPOSTI /LAVORATORI •R.S.P.P. •MEDICO COMPETENTE •R.L.S.
IL DATORE DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione” e “dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
Nel caso della scuola è il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO; IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO; VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE; INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione del Rischio … p) elaborare il documento D.U.V.R.I., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti r) comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (attribuzioni dell’ RLS); t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita‘ produttiva, e al numero delle persone presenti;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita‘ del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
Obblighi del datore di lavoro e/o dei dirigenti z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
“PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 32, DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI”
Compiti dell’ R.S.P.P. INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUARELE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) “PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO” 1 fino a 200 dipendenti 3 da 201 a 1000 dipendenti 6 oltre i 1000 dipendenti Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella contrattazione collettiva
Compiti dell’ R.L.S. RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE RICEVE INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA NECESSITA DI ADEGUATA FORMAZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO : - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio
IL MEDICO COMPETENTE MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE (ex art. 55 D. Lgs. 277/91). EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE
RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali). ISTITUISCE ED AGGIORNA UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il D.d.L. con salvaguardia del segreto
professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA
Compiti del M. C. “ESPRIME GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE ED INFORMA IL D.d.L. ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O TOTALE” COLLABORA: - alla stesura del documento di valutazione dei rischi - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso - all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI EMERGENZA
Pronto Soccorso Evacuazione dei lavoratori
Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell’emergenza
Diritti dei lavoratori … alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile): Se si allontana in caso di pericolo grave Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore … ad essere informato e formato … alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Doveri dei lavoratori Prendersi
cura della propria e altrui salute e sicurezza
Osservare
le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal
datore di lavoro Segnalare
eventuali fattori di rischio al datore di lavoro,
dirigente o preposto Sottoporsi
ai controlli sanitari
Partecipare Accettare
ai corsi di formazione e addestramento
la designazione di addetto alle emergenze
FINE MODULO GENERALE 2 ore
Grazie per l’attenzione! Domande?... Chiarimenti?... Dubbi?...