Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili: le regole per bonus e detrazioni fiscali
Antonio Piccolo Milano, 19 marzo 2015
AGEVOLAZIONI FISCALI
• Ristrutturazioni Edilizie • Mobili ed Elettrodomestici • Risparmio Energetico
Ristrutturazioni Edilizie
(Art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986) • Con effetto dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente avendo • l’art. 4 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) inserito nel D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), tra gli oneri detraibili, l’art. 16-bis che è rubricato: “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
Limiti e proroga dell’agevolazione • La detrazione «a regime» è pari al 36% delle spese sostenute (criterio di cassa), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. • Tuttavia per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 l’art. 11 del D.L. n. 83/2012 (convertito dalla L. n. 134/2012) ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. • Questi ultimi maggiori benefici sono stati prorogati più volte da varie normative, l’ultima delle quali è stata la Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) che con il comma 47 ha fra l’altro prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Regime ordinario • Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà, salvo ulteriori provvedimenti di proroga, alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. • Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. • L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) o personali (locatari, comodatari) di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Interventi antisismici • Fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). • La detrazione (per soggetti IRPEF e IRES) è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 e l’ammontare massimo delle spese ammesse al beneficio non può superare l’importo di 96.000 euro.
Particolarità • L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. • Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto. • Se gli interventi sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Principali regole e adempimenti vari • Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. • Abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. • Aumento della percentuale (dal 4% all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che Banche e Poste hanno l’obbligo di operare; • Facoltà del venditore, in caso di unità immobiliare ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica). • Obbligo per tutti i contribuenti – dal 1° gennaio 2012 – di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.
Modalità di pagamento • Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: - causale del versamento, con riferimento alla norma (art. 16- bis del D.P.R. n. 917/1986); - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; - codice fiscale o numero di partita IVA del destinatario del bonifico. • Le spese che non è possibile pagare con bonifico (oneri di urbanizzazione, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. • Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
Parti comuni dell’edificio • Per gli interventi (di manutenzione ordinaria) effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. • La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. • Per questi interventi, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Finanziamento per il pagamento delle spese • Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, questi potrà richiedere l’agevolazione, in presenza di altri presupposti, a condizione che: - la società finanziaria paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla norma (causale del versamento, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto destinatario del bonifico); - il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
• Ai fini della detrazione l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria.
Non cumulabilità dell’agevolazione • La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale (detrazione del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. • Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Bonus arredi ed elettrodomestici • L’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (convertito dalla L. n. 90/2013) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. • La detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 dalla Legge di stabilità 2015. • Il bonus è usufruibile indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico-PF).
Presupposti e condizioni • Il principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del custode, lavatoi). • Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, soltanto per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse.
Mobili e arredi
• La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili nuovi come, ad esempio: - letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie; - tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze; - materassi, apparecchi di illuminazione. • E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo, ma sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
I grandi elettrodomestici • La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi come, ad esempio: - frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche; - forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento; di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. • Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Importo detraibile • L’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. • La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (mobili + elettrodomestici), a prescindere dall’ammontare pagato per i lavori di ristrutturazione edilizia. • Il limite riguarda la singola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Pertanto il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Modalità di pagamento • Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per usufruire della detrazione sugli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: - la causale del versamento (quella utilizzata da Banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione); - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. • Tuttavia è consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito.
Risparmio Energetico • La Legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, anche la detrazione fiscale (fino a un importo massimo di 100.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (per installazione di pannelli solari o interventi sull’involucro dell’edificio 60.000 euro). • Nella stessa misura è prevista altresì la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. • Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
Altre novità • Aumento dal 4% all’8% della ritenuta d’acconto sui bonifici che Banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori. • Estensione dell’agevolazione ad altre tipologie di interventi. In particolare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 è possibile usufruire della detrazione anche per l’acquisto e la posa in opera di: - schermature solari, nel limite di 60.000 euro; - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro. • Eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta (art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014).
Requisiti soggetti e oggettivi • L’agevolazione fiscale è prevista per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e consiste in detrazioni IRPEF e IRES, residenti e non residenti. In particolare le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per: - la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; - il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre con infissi); - l’installazione di pannelli solari; - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Criteri di pagamento • Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota occorre far riferimento: - alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali; - alla data di ultimazione della prestazione, a prescindere quindi dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Non cumulabilità dell’agevolazione • La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. • Pertanto se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, è possibile usufruire (per le medesime spese) soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Adempimenti richiesti • Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa. • L’asseverazione, redatta da un tecnico professionista abilitato, consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi il documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori (ad esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW). • L’attestato, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, non è più richiesto per la sostituzione di finestre, l’installazione di pannelli solari e gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Altri adempimenti Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA: - copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica; - scheda informativa per gli interventi realizzati. • La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del “collaudo”. • Se in considerazione del tipo di intervento non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che ha compilato la scheda informativa). Non è valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Trasmissione all’ENEA • La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’ENEA (www.acs.enea.it). • Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA. • L’indirizzo è: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), con indicazione del riferimento: “Detrazioni fiscali riqualificazione energetica”.
Modalità di pagamento • Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che: - i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; - i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esclusi dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.