Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro
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IN QUESTO NUMERO
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Sommario Dichiarazioni 2013 - disponibili in bozza Legge di stabilità - disposizioni fiscali Debiti tributari - versamenti non dovuti per importi non superiori a 30 euro Studi associati - superabile la presunzione IRAP Transazioni commerciali - dal 2013 saldo a 30 giorni
7 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale | Focus 1 17 Legge di stabilità 2013: novità IVA | Focus 2 22 Rimborsi spese a lavoratori dipendenti e amministratori | Focus 3
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Scadenze Febbraio 2013
Sommario
DICHIARAZIONI 2013 – DISPONIBILI IN BOZZA Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it ) sono disponibili le bozze dei modelli e delle istruzioni delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2013. Poche le novità di rilievo, in particolare:
Dichiarazioni IVA 2013: • A seguito dell’introduzione del regime di cassa sono aggiunti il rigo VO15 per comunicare l'opzione Iva per cassa da parte di coloro che hanno iniziato ad utilizzare il nuovo regime dal 1° dicembre 2012, il campo 3 al rigo VE36 per le operazioni attive e il campo 3 al rigo VF19 per gli acquisti effettuati. • Introdotti i righi VO33 e VO34 concernenti il regime contabile agevolato istituito dall'art. 27, comma 3, del DL n. 98/2011 (ex “contribuenti minimi”); • Soppresso il quadro VR per la richiesta di rimborso del credito annuale, che dovrà essere effettuata compilando direttamente il quadro VX o il quadro RX di “Unico” in caso di presentazione della dichiarazione unificata;
Unico 2013 e IRAP • Nel quadro RX dei modelli SC, SP e PF, è presente la nuova sezione III, destinata ad accogliere i dati dell’IVA da versare o a credito e dell’eventuale imposta che si chiede a rimborso, che deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione IVA in via autonoma. • Fra le modifiche normative intervenute in corso d’anno che incidono in particolare sulla compilazione dei quadri RF dei tre modelli si segnala: - L’indicazione fra le variazioni in aumento dei costi dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci e familiari (ad esempio, auto o abitazione) ai sensi dell’art. 2 comma 36-quaterdecies del DL 138/2011. - Questi ultimi dovranno utilizzare il rigo RL10 del modello Unico PF 2013 per dichiarare la "differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per il godimento dei beni d’impresa (articolo 67, comma 1, lettera h-ter del Tuir). - Altra modifica di rilievo è quella introdotta dal D.L. 16/2012 per effetto della quale la deducibilità dei canoni di leasing non è più vincolata ad una durata minima del contratto, fermo restando il riferimento al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. - Variato anche il calcolo del plafond deducibile delle spese di manutenzione ordinaria: la quota deducibile dell’esercizio resta il 5% ma questa percentuale si applica dal 2012 esclusivamente sull’ammontare dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta (restano esclusi acquisti e cessioni dell’esercizio). - Alla deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP dalla base imponibile IRES/IRPEF, spettante in presenza di costi per interessi passivi, si aggiunge la deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (per i rimborsi relativi agli anni dal 2008 al 2011 vedi box successivo) . • In materia di IRAP si segnala l’aumento delle deduzioni forfetarie in caso di impiego di lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni (Manovra Monti, art. 2, comma 2, D.L. 201/2011). • Il prospetto per la determinazione del reddito delle società non operative risulta modificato per tener conto di nuove situazioni oggettive che TeamSystem Review 193/2013
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consentono la disapplicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistemica (ad esempio si è introdotto il codice “60” per segnalare il conseguimento di un “MOL” positivo) Nei quadri RP dei modelli UNICO PF e SP è inserita una nuova sezione relativa alle spese per interventi di recupero edilizio sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, per le quali la misura dell’agevolazione è elevata dal 36% al 50% ed il limite massimo di spesa passa da 48.000 a 96.000 euro. Prevista la detrazione del 55% per gli interventi di sostituzione dei boiler tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; Il contributo al servizio sanitario nazionale pagato con il premio di assicurazione RC auto sarà deducibile, a partire da questa dichiarazione, solo per la parte che eccede i 40 euro; ne consegue che le polizze RC auto di importo inferiore ai 402 euro non consentiranno al contribuente alcuna possibilità di deduzione. In merito al quadro RB le istruzioni ricordano che, a partire dall’anno 2012, l’IMU sostituisce, per la parte immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Ne consegue che, non essendo più dovuta l’IRPEF, scompare dal quadro RN la deduzione prevista per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze (art. 10, comma 3bis, del TUIR) e la maggiorazione di un terzo del reddito relativo alle abitazioni tenute a propria disposizione (art. 41 dello stesso TUIR). Resta l’obbligo di indicare nel quadro RB i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito da assoggettare ad IRPEF sarà calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. L’IMU assolta per l’anno 2012 dovrà essere indicata nella colonna “10”, appositamente inserita in questo quadro. In merito al quadro RA le istruzioni confermano che non sono dovute l’IRPEF e relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi; Ne discende che per i terreni affittati sul reddito dominicale sono dovute sia le imposte sui redditi, sia l’IMU. I terreni agricoli esenti da IMU perché ricadenti in aree montane o di collina [art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs. n. 504/1992 e C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993], anche se non locati o non affittati, continuano ad essere assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dal pagamento dell’IMU va evidenziata nella colonna “9” del quadro A I redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni che rientrano nel nuovo regime dei minimi di cui all’art. 27 del DL 98/2011, introdotto in sostituzione di quello detto dei “contribuenti minimi”, dovranno essere dichiarati utilizzando il nuovo quadro LM, che sostituisce il quadro CM. Si ricorda che in presenza dei requisiti richiesti per l’adozione del regime in questione la tassazione del reddito è operata con l’imposta sostitutiva del 5% e non si applica la ritenuta d’acconto sui compensi. Quadro RU: Notevolmente semplificata la struttura del quadro RU che risulta ora composto da 6 sezioni, in luogo delle 25 presenti nel modello 2012. In particolare, la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, esclusi i crediti d’imposta: “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II), “Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche” (da esporre nella sezione III) e “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, legge 296/2006” (da esporre nella sezione TeamSystem Review 193/2013
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IV). • Quadro RM: viene sdoppiata la sezione XIV del quadro RM per distinguere tra
la liquidazione dell’IVIE (sezione A) ed il calcolo dell’IVAFE (sezione B). L’IVIE - imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero è liquidata all’interno dei righi RM29 e RM30 (sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun immobile) applicando al valore dell’immobile l’aliquota dello 0,76% e non è dovuta se la medesima non supera 200 euro. Per i soggetti che lavorano all’estero in qualità di dipendenti dello Stato italiano, occorre barrare un’apposita casella per beneficiare dell’aliquota ridotta dello 0,4%, ma in tal caso l’IVIE risulta dovuta anche se non supera il limite di 200 euro. Il totale dell’imposta risultante dalla somma di tutti i righi compilati deve essere indicato in colonna 8 del rigo RM29 e versato attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo 4041. L’IVIE non deve essere versata se l’importo indicato nella citata colonna 8 non supera i 12 euro. L’IVAFE – imposta sul valore delle attività finanziarie estere è dovuta nella misura dello 0,1% del valore di mercato delle attività finanziarie estere rilevato al termine dell’anno (o del periodo di detenzione). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al numero di giorni di possesso e deve essere liquidata all’interno dei righi RM31 e RM32. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o dello SEE si applica la misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso; l’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza, rapportato alla quota di possesso, non è superiore a 5.000 euro. In presenza di più conti, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando i valori di tutti i conti. In merito alla IVIE occorre evidenziare che la “legge di stabilità” ha disposto che i relativi pagamenti sono dovuti al partire dall’anno 2012; ne consegue che i versamenti eseguiti nel corso del 2012 relativi alle imposte in questione per l’anno 2011 potranno essere portati in diminuzione dei pagamenti dovuti per il 2012 (da effettuare a giugno 2013).
Parametri:
Pubblicati in bozza anche modelli e istruzioni relativi a “Parametri impresa 2013” e “Parametri professioni 2013”. Modello e istruzioni risultano in linea con quelli degli anni precedenti.
Agenzia Entrate
ISTANZA RIMBORSO IRPEF/IRES DEDUZIONI IRAP SPESE PERSONALE
Provv. 17.12.12 Com’è noto, ai sensi dell’art. 2 comma 1-quater del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto n. 140973
quindi sul modello UNICO 2013), è deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (la deduzione IRAP sul personale si cumula allo sconto del 10% previsto in presenza di interessi passivi). L’articolo 4, comma 12 del DL 16/2012, ha stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti. Con il provvedimento indicato a margine l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP pagata successivamente al 28 dicembre 2007 relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato; il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge 214/2011) non sia ancora scaduto il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. In proposito, si ricorda che, per i TeamSystem Review 193/2013
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Sommario
versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del relativo saldo. Le istanze di rimborso dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro: - 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28 dicembre 2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre 2011 e il 60° giorno successivo alla data della medesima attivazione; - 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, negli altri casi. Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, viene disposta la differenziazione dei termini iniziali di invio delle istanze per ciascuna area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Si parte alle ore 12 di venerdì 18 gennaio 2013 nelle Marche per finire alle ore 12 di venerdì 15 marzo 2013 per le Province di Brescia, Cremona e Mantova. Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti. Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
1 LEGGE DI STABILITA’ – DISPOSIZIONI FISCALI L. 24.12.2012 n. 228
La “legge di stabilità” nel lungo percorso parlamentare si è trasformata in una vera e propria “finanziaria” con l’inevitabile corollario di disposizioni di carattere fiscale. Queste le principali: Detrazioni IRPEF per figli a carico – A partire dal 1° gennaio 2013 la detrazione sale da 800 a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. E’ inoltre previsto che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni in questione si riducono con l’aumentare del reddito secondo il complicato rapporto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR. Annullamento automatico per le “cartelle pazze” - Entro 90 giorni dal ricevimento di una cartella di pagamento il contribuente può presentare una domanda di annullamento evidenziando le cause di non esigibilità del ruolo. In caso di mancata risposta dell’ente creditore, entro 220 giorni dalla presentazione della domanda, il ruolo è annullato di diritto. (cfr. Sommario del n. 190 di questa rivista). Al 22% l’aliquota IVA ordinaria – Dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA ordinaria salirà dal 21 al 22%; l’incremento potrà, tuttavia, essere evitato se entro il 30 giugno 2013 saranno entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale tali da ridurre di almeno 6.560 milioni di euro l’indebitamento netto.
LEGGE DI STABILITA’ 2013: NOVITA’ IVA - Le novità più rilevanti derivano dal recepimento della direttiva comunitaria n. 2010/45ue e riguardano: - gli obblighi di fatturazione anche nei casi di operazioni non soggette ad IVA per TeamSystem Review 193/2013
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Sommario
mancanza del requisito della territorialità, - l’obbligo di integrare e registrare le fatture relative agli acquisti di beni e servizi da soggetti UE (scompare quindi l’autofattura in caso di acquisto di beni), - la previsione del termine di fatturazione e registrazione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e/o di ricezione del documento Altre novità in materia di IVA riguardano: - il contenuto della fattura, - l’equiparazione della fattura elettronica in tutto e per tutto a quella cartacea; - l’introduzione della fattura semplificata; - modifica (dal 2014) delle aliquote IVA per le prestazioni rese da cooperative in ambito socio-assistenziale ed educativo, - l’assoggettamento ad IVA ordinaria della gestione individuale di portafogli
2 Tobin tax – La nuova imposta, che entrerà in vigore nel corso del 2013, colpisce con l’aliquota dello 0,2% (0,22% per il 2013) il valore delle transazioni finanziarie (trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti. L’aliquota è ridotta allo 0,1% (0,12 per il 2013) per i trasferimenti all’interno dei mercati regolamentati. IVIE in vigore dal 2012 – L’imposta sul valore degli immobili all’estero è dovuta a partire dal 2012. Ne consegue che i versamenti eseguiti nel corso del 2012 relativi alle imposte in questione per l’anno 2011 potranno essere portati in diminuzione dei pagamenti delle stesse imposte dovute per il 2012 (da effettuare a giugno 2013). Modificate anche le relative modalità di versamento che non si effettueranno più in unica soluzione, ma secondo le modalità previste per l’IRPEF (e quindi in acconto e a saldo). IRAP – Differito al 2014 l’incremento delle deduzioni IRAP forfetarie: - a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (euro 7.500 per dipendente elevati a euro 13.500 per donne e under 35); - applicabili ai contribuenti di piccole dimensioni (fino a 180.999 euro di imponibile): le misure variano da 8.000 a 2.000 euro e sono inversamente proporzionali all’imponibile; - per le ditte individuali e società di persone i limiti in questione sonno elevati a 10.500 e 2.635 euro. IRAP l’esclusione dei “piccoli” – Un decreto del Ministero dell’Economia stabilirà l’ammontare massimo dei beni strumentali che imprenditori e professionisti persone fisiche potranno possedere per essere esclusi, a partire dal 2014, dall’IRAP, a condizione che non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati. Auto aziendali – La legge n. 92/2012 (legge Fornero) aveva previsto, con effetto dal 2013, la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture aziendali dal 40% al 27,5%. Il comma 501 della legge di stabilità riduce ulteriormente tale percentuale al 20% con effetto dal 2013. Agricoltura - Confermato il regime catastale per le società: Le società agricole possono usufruire del regime catastale di determinazione del reddito anche per il triennio 2012-2014. Dal 2015, salvo ulteriori proroghe, si applicherà la TeamSystem Review 193/2013
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Sommario
tassazione a bilancio. - Prevista la ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicale e agrario dei terreni (la rivalutazione in questione deve essere operata sull’ammontare del reddito dominicale ed agrario preventivamente rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%). Affrancamento di avviamento impliciti nelle partecipazioni – Per le operazioni effettuate nel 2010 e in anni precedenti la deduzione degli ammortamenti parte nel 2018, mentre per le operazioni del 2011 la deduzione parte nel 2020; l’imposta sostitutiva va pagata in unica soluzione il 16 giugno 2013.
D.L. 2.3.2012 n. 16
DEBITI TRIBUTARI – VERSAMENTI NON DOVUTI PER IMPORTI NON SUPERIORI A 30 EURO Il decreto indicato a margine (decreto semplificazioni fiscali) prevede che non si procede all’accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali se di importo non superiore a 30 euro. Il vecchio limite stabilito dal DPR 129/1999 era di 16,53 euro. Premesso che il nuovo limite ha effetto a partire delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP relative all’anno 2011, occorre sottolineare che la disposizione non ha modificato i minimi di versamento previsti per il saldo delle singole imposte che, salvo ripensamenti dell’ultima ora, restano fissati in 10,99 euro per IVA e IRAP e 12,99 euro per IRPEF e IRES.
STUDI ASSOCIATI – SUPERABILE LA PRESUNZIONE IRAP Corte di Cassazione Sent. 10.12.12 n. 22506
Con la sentenza indicata a margine i Giudici della Cassazione hanno giudicato superabile la presunzione di esistenza di stabile organizzazione ai fini IRAP, fin qui automaticamente riconosciuta ai professionisti che esercitano l’attività in forma associata. A parere dei Giudici della Cassazione la presunzione in questione può agevolmente essere superata per gli studi associati, come già pacificamente riconosciuto per i professionisti che operano in forma individuale, dimostrando l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per i beni strumentali.
TRANSAZIONI COMMERCIALI – DAL 2013 SALDO A 30 GIORNI D.Lgs.192/2012 Il decreto indicato a margine recepisce la direttiva 2011/7/UE e prevede che, per i
contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013, i pagamenti effettuati oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente (comunque non superiore a 60 giorni salvo casi particolari), sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore. Sono interessati dalla nuova disposizione tutti i pagamenti tra imprese, ma anche quelli tra imprese e pubblica amministrazione (ai fini della disposizione in oggetto nella nozione di impresa sono compresi gli esercenti arti e professioni).
RIMBORSI SPESE A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI Artt. 51 e 95 T.U.I.R.
Il Focus approfondisce, in chiave operativa, le problematiche fiscali attinenti ai rimborsi spese corrisposti ai lavoratori dipendenti e agli amministratori.
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1 FOCUS
ISTANZA RIMBORSO IRPEF/IRES DEDUZIONI IRAP SPESE PERSONALE Rif.: art. 2, D.L. 201/2011; Provv.Dir. AdE del 17.12.2012
IMPOSTE DIRETTE Il decreto “Salva-Italia” (DL 201/2011) ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, la deducibilità (in misura piena) ai fini IRES / IRPEF della quota di IRAP riferita al costo del personale dipendente e assimilati, al netto delle deduzioni spettanti. La disciplina previgente disponeva inizialmente l’indeducibilità tout court dell’IRAP, successivamente mitigata con la possibilità di dedurre una quota dell’IRAP, riferibile alle spese del personale e agli interessi passivi, nella misura forfettaria del 10%. Alla luce della novità introdotta dal Decreto Salva Italia, in pratica, per determinare la quota di IRAP deducibile riferibile al personale, occorre procedere come segue: = (costo del personale – deduzioni spettanti) x aliquota IRAP regionale In maniera più specifica va determinata la quota di IRAP riferibile alle spese di personale che hanno concorso alla determinazione della base imponibile IRAP rispetto al totale, cioè va determinata la quota percentuale di IRAP riferibile alle spese di personale. Anche se non sono state fornite indicazioni precise si ritiene che la procedura corretta per strapolare l’IRAP deducibile dai versamenti IRAP effettuati sia la seguente: - evidenziare la base imponibile IRAP - evidenziare l’IRAP dovuta e l’IRAP versata (suddivisa tra saldo e acconti) - determinare l’incidenza percentuale delle spese di personale, al netto delle deduzioni ex art. 11, D.Lgs. 446/97 c.d. “cuneo fiscale”, sull’ammontare complessivo della base imponibile IRAP. E’ stata precisata anche la relazione tra la deducibilità forfettaria del 10%, norma previgente ma ancora in vigore in caso di spese di personale e di interessi passivi, e quella piena relativa alle spese di personale (oggetto della novella): le due deduzioni (quella analitica e quella forfettaria) si sommano se quella del 10% è stata generata anche (o solo) dalla presenza di interessi passivi, mentre spetta solo quella analitica qualora ci siano solo spese di personale e non anche interessi passivi. In sede di conversione del citato decreto (DL 201/2011) all’art. 2, è stato aggiunto un ulteriore comma (1-quater) che consente di operare la suddetta deduzione anche per i 4 periodi precedenti, quindi con riferimento ai versamenti IRAP effettuati nei 48 mesi precedenti al 28.12.2011 (versamenti IRAP anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011); a tal proposito, essendosi già assolti gli obblighi dichiarativi e di versamento, è stata introdotta la possibilità di procedere con la citata deduzione mediante presentazione di un’istanza di rimborso IRPEF/IRES oggetto di analisi nel presente Focus. Con questo modello il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. In relazione ai termini le istruzioni all’Istanza di Rimborso hanno precisato che la deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012, qualora alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiederne il rimborso; in particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi TeamSystem Review 193/2013
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Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale
Focus
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versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28.12.2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008). Modalità di presentazione – Click-day Le istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici (determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione - nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione dell’ordine sopra citato); la trasmissione telematica è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (per il calendario delle zone geografiche vedi tabella riportata in seguito – allegato C). L’Agenzia provvede a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di trasmissione, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, integrati, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi. Soggetti interessati
La deduzione spetta ai seguenti soggetti: - società di capitali e enti commerciali (art. 5); - società di persone e imprese individuali (art. 5-bis); - banche e altri enti e società finanziari (art. 6); - imprese di assicurazione (art. 7); - persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8). La suddetta deduzione dell’Irap spetta anche ai soggetti diversi da quelli sopra elencati, a condizione che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione - imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata (su opzione) - enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata (regime naturale).
Periodi
La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012, se alla data del 28.12.2011 (entrata in vigore del DL 201/2011 convertito) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso: di norma i periodi interessati sono il 2008 – 2009 – 2010 – 2011. In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28.12.2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento 8
Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale
Focus
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del versamento del saldo, come indicato nella ris. n. 459/E del 2.12.2008). Modalità e termini di presentazione
Il contribuente deve presentare il modello di rimborso in oggetto (anche qualora per le stesse annualità fosse stata già presentata l’istanza ex art. 6, DL 185/2008 - istanza di rimborso per deduzione forfetaria 10% per periodi d’imposta anteriori al 2008), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini: • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973) • entro 60 gg dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione. Per le istanze - relative a maggiori perdite rideterminate, - relative a maggior eccedenza a credito IRPEF/IRES, - presentate dalle società partecipanti al consolidato nazionale e dai soggetti trasparenti nelle ipotesi di trasparenza fiscale, la scadenza dei 48 mesi (art. 38 del DPR. n. 602/1973) decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di versamento del relativo saldo Irpef/Ires.
Istanze cartacee già presentate
Per i periodi d’imposta precedenti al 2012 (a quello in corso al 31.12.2012), per i quali alla data del 2.03.2012 è stata già presentata istanza di rimborso cartacea, spetta il rimborso dell’importo originariamente richiesto in misura non superiore a quello spettante ai sensi dell’art. 2 del DL 201/2011. Per celerità delle procedure di gestione è comunque necessario presentare l’istanza di rimborso utilizzando questo modello, avendo cura di compilare il quadro RI, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza prevista dall’art. 6 del Dl n. 185/2008 (deduzione forfettaria 10%). Qualora al momento di presentazione di questa istanza il termine previsto di 48 mesi è ancora pendente, l’importo rimborsabile è pari a quanto richiesto in base alla disciplina di cui all’art. 2 del DL n. 201/2011, anche se superiore a quanto originariamente richiesto tramite istanza cartacea.
Perdite
La deduzione dell’Irap compete anche qualora nel periodo di imposta in cui è stata versata sia emersa una perdita ai fini delle imposte sui redditi. In questo caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione darà luogo a una maggiore perdita da riportare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del Tuir, nei successivi periodi d’imposta. In tal caso è comunque necessario presentare questo modello, anche se non emergono importi da rimborsare. Qualora la perdita del periodo d’imposta oggetto di rideterminazione è stata già utilizzata in un periodo d’imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore Irpef o Ires versata per tale periodo di imposta, utilizzando questo modello. Nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo.
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Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale
Comunicazione IBAN
Focus
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Per comunicare il codice IBAN, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l’accredito del rimborso, è possibile avvalersi delle modalità descritte sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accredito rimborsi su c/corrente” oppure nella sezione “Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web”.
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Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale
Focus
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QUADRO RI – DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO RIMBORSABILE RI1 c. 3 - Nel caso in cui al 2.03.2012 sia stata già presentata istanza di rimborso cartacea, ex art. 38, DPR 602/1973, indicare la data di presentazione dell’istanza,; in col. 1 e 2 riportare, rispettivamente, la data iniziale e finale del periodo d’imposta cui si riferiscono i versamenti già chiesti a rimborso.
RI1 c. 4 - Nel caso in cui per il periodo d’imposta di riferimento, sia stata già presentata istanza di rimborso telematica (art. 6 del Dl n. 185/2008) barrare la relativa casella.
Mod. N. - Nel caso in cui con la stessa domanda si richiede il rimborso con riferimento a più periodi d’imposta è necessario compilare più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella “Mod. N.”.
RI2 - Riservato ai contribuenti per i quali, nel periodo d’imposta di riferimento, è applicabile il regime del consolidato nazionale (ex artt. 117,Tuir), oppure uno dei regimi di trasparenza fiscale ex artt. 5, 115 e 116 del Tuir, (comprese le imprese familiari).
RI3 - Nel rigo RI3 va determinata la quota di Irap deducibile dal reddito ai fini IRPEF/IRES, pari all’imposta relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ex art. 11, co. 1, a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs 446/97 versata nel periodo d’imposta di riferimento, sia a titolo di saldo che di acconto. A tal fine, è necessario che nei periodi di imposta relativi, gli oneri per il personale abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell’Irap. Con gli stessi criteri è possibile tenere conto anche dell’Irap versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a seguito di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo.
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Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale
RI3 c. 1 – Versamenti Irap Indicare l’ammontare dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti, versata a titolo di saldo e acconto nel periodo d’imposta di riferimento. L’Irap versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell’importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il relativo periodo di imposta.
RI3 c. 2 – Irap dedotta art. 6 DL 185/08 Indicare il 10% dell’Irap versata e già dedotta ex art. 6, DL 185/2008, riferibile a “spese di personale e assimilati” - in sede di istanza di rimborso (periodi d’imposta ante 2008) - oppure in sede di dichiarazione dei redditi (periodi d’imposta 2008 e successivi). Non va indicato, invece, il 10% dell’l’Irap versata e dedotta per “interessi passivi e oneri assimilati”.
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RI3 c. 3 – Irap deducibile Indicare l’ammontare dell’Irap versata deducibile ai fini delle imposte sui redditi, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alle col. 1 e 2.
RI4 c. 1 – Indicare le maggiori perdite d’impresa rideterminate a seguito della deduzione IRAP oggetto della presente istanza, se riportabili nei periodi successivi. “Maggior Perdita” interamente scomputabile da altro reddito d’impresa Qualora invece la deduzione Irap versata comporti l’emersione di una maggiore perdita da utilizzare totalmente in diminuzione di un altro reddito d’impresa dichiarato per il medesimo periodo d’imposta, non deve essere compilato il presente rigo ma i righi da RI5 a RI7. “Maggior perdita” parzialmente scomputabile da altro reddito d’impresa Nell’ipotesi in cui, la maggiore perdita sia utilizzata solo in parte in diminuzione di un altro reddito d’impresa dichiarato per lo stesso periodo d’imposta, occorre compilare sia il presente rigo che i righi da RI5 a RI7. Imprese minori Con riferimento alle perdite d’impresa minore, vanno indicate solo quelle riportabili nei periodi d’imposta successivi ex art. 8, Tuir (perdite riportabili, formulazione ante 2008). Le maggiori perdite evidenziate in questo rigo, se non utilizzate ai fini della richiesta di rimborso, possono essere riportate nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della presente istanza (modello Unico 2013 e successivi), sempre che non siano scadute.
RI4 c. 2 – Indicare le maggiori perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni rideterminate, a seguito della deduzione dell’Irap se riportabili nei periodi successivi (ad esempio, quelle determinate ex art. 8, Tuir, formulazione ante 2008).
RI4 c. 3 – Indicare le maggiori perdite derivanti dall’applicazione della c.d. “Robin Tax” (art. 81, DL 112/2008) rideterminate, a seguito della deduzione dell’Irap, riportabili nei periodi successivi ex art. 84 del Tuir.
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RI5 Imposte sul reddito c. 1 – Perdite Barrare la casella qualora l’imposta e/o relative addizionali siano state rideterminate a seguito delle maggiori perdite derivanti dalla deduzione IRAP in oggetto. c. 2 – Casi particolari 1 imposta sostitutiva ex art. 13, L. 388/2000 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali) 2 addizionale Ires ex art. 81, DL 112/2008 ( “Robin tax”) 3 altri casi: - tassazione separata del reddito dell’imprenditore individuale in caso di liquidazione ordinaria ex art. 17, co. 1, g), Tuir;
RI5 c. 3/c. 4 – Riportare le imposte sui redditi e relative addizionali rideterminate - a debito col. 3 - a credito col. 4 a seguito della deduzione IRAP versata (indicata in RI3 col. 3). Le stesse indicazioni sono valide anche per le colonne 1 e 2 dei righi RI6 ed RI7.
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RI5 c. 6 – Indicare l’importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l’imposta a debito evidenziata in dichiarazione dei redditi e quella rideterminata (col. 3), oppure pari alla differenza tra l’imposta a credito rideterminata (col. 4) e quella evidenziata in dichiarazione dei redditi. A tale importo occorre sommare algebricamente quello dei crediti di imposta (col. 5). Qualora la deduzione IRAP versata comporti un’imposta a credito a fronte di un’imposta originaria a debito, l’importo rimborsabile è dato dalla somma di questi importi.
Nell’ipotesi in cui si riscontrino più situazioni particolari occorre compilare più moduli distinti.
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Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale
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SEZIONE II – Versamenti IRAP e spese per il personale Questa sezione deve essere utilizzata al fine di evidenziare distintamente i versamenti Irap a saldo e in acconto, riportati nella col.1 del rigo RI3, in relazione al periodo d’imposta cui gli stessi si riferiscono. Occorre compilare tanti righi della presente sezione quanti sono i periodi d’imposta cui si riferiscono i versamenti a saldo e in acconto. Per ciascun periodo d’imposta, inoltre, va indicata la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ex art. 11, co. 1, a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs 446/97, che consente la deduzione dei versamenti Irap dal reddito ai fini Irpef/Ires. RI8 c. 1 – Indicare il codice relativo ai versamenti IRAP: 1 – a saldo 2 – a titolo d’acconto.
RI8 c. 4 – Indicare l’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente (al netto delle deduzioni), versata a saldo o in acconto. La somma complessiva di tutti i versamenti deve essere riportata in RI3 col. 1.
- periodo d’imposta 2010 - base imponibile IRAP (Valore della Produzione Netta IC72) - spese per il personale (Costi per la produzione personale RS36) - spese assimilati lavoro dipendente (compensi amministratori RS35 c.2) - deduzioni ex art. 11, D.Lgs. 446/97 (IC62) - IRAP indeducibile (variazione in aumento IRES RF17) - perdita fiscale dichiarata IRES (RF62)
RI8 c. 5 – Indicare la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni ex art. 11, D.Lgs. 446/97).
46.886 162.740 68.448 39.897 2.218 135.392
Il contributo alla determinazione del Valore della Produzione Irap delle spese di personale e assimilate, al netto delle deduzioni ex at. 11, è pari a 191.291 (162.740 + 68.448 – 39.897), ben superiore al valore della produzione pari a 46.886; pertanto tutta la base imponibile IRAP è determinata dalle spese di personale, ne consegue che tutta l’IRAP dovuta e pagata, euro 2.218 (pari al 100%), dovrà essere considerata deducibile anziché indeducibile. La perdita fiscale ai fini IRES dichiarata pari a euro 135.392 verrà rideterminata pari a 137.610. Dati da dichiarazione IRAP
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Dati da dichiarazione IRES
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01 01 2010
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31 12 2010
2.218
2.218 137.610
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31 12 2010
2.218
2.218
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LEGGE DI STABILITA’ 2013: NOVITA’ IVA Rif.: art. 1, co. da 325 a 335, co. 488 e 490 e co. 520, Legge 24.12.2012 n. 228
IVA Cambia la normativa IVA con la legge di stabilità 2013. Le principali novità sono dovute al recepimento della direttiva comunitaria 13.7.2010 n. 2010/45/UE e riguardano principalmente: • l’IVA nei rapporti intracomunitari, • la fatturazione elettronica, • l’introduzione della fattura semplificata. Sono poi previste altre novità Iva relative: • al cambiamento di aliquota per le prestazioni rese da cooperative nell’ambito socioassistenziale ed educative che passano dal 4% al 10% (a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014); • all’assoggettamento ad Iva ordinaria per la gestione individuale di portafogli; • il passaggio dell’IVA ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° luglio 2013. Si analizzano di seguito le novità conseguenti al recepimento della direttiva comunitaria 2010/45/UE, che hanno imposto una modifica sostanziale del DPR n. 633/1972 e del DL 331/1993.. Tali novità entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Novità per le operazioni intraUE
Le novità in materia di fatturazioni intra UE sono molteplici e riguardano diversi aspetti.
Nuovi obblighi di emissioni di fatture Nuovo art. 21, co. 6-bis del DPR 633/1972
Con il nuovo comma 6 bis, viene esteso l’obbligo di emissione di fatturazione anche in casi di operazioni non soggette all’IVA per mancanza del requisito territoriale ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies. In particolare, l’obbligo si ha ora per: • le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9) (quindi operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti), rese nei confronti di altro soggetto passivo Iva residente UE. In tale caso, occorrerà indicare in fattura l’annotazione “inversione contabile”; • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE, in tale caso occorrerà indicare in fattura l’annotazione “operazione non soggetta”. Immediata conseguenza di tali estensioni sarà la crescita del volume d’affari di soggetti che effettuano tali operazioni. Poiché a tale parametro sono collegati diversi istituti, si potranno avere effetti “indesiderati” per i soggetti coinvolti dalle suddette modifiche. In particolare, sarà più facile raggiungere i limiti: • per poter eseguire le liquidazioni IVA trimestrali (limite di 400.000 per i servizi o 700.000 euro per gli altri casi); • per poter adottare il nuovo regime di cassa (limite di 2.000.000 euro); • previsto per il diritto al rimborso IVA per coloro che effettuato cessioni all’esportazione oltre il 25% del fatturato; • per l’invio trimestrale degli elenchi INTRA e le comunicazioni “Black list”.
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Legge di Stabilità 2013: novità IVA
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Per evitare che tale modifica del volume d’affari avesse effetti anche nella determinazione di status di “esportatore abituale”, viene prevista un’apposita norma, nella legge di stabilità (al co. 329) che, per tale conteggio, sterilizza le modifiche introdotte. Autofattura per acquisti UE
Con le modiche intervenute agli artt. 46 e 47 alla legge n. 427/1993 (legge di conversione del DL 331/1993), a partire dal 1° gennaio 2013 tutte fatture relative ad acquisti di beni o di servizi da soggetti passivi UE dovranno essere integrate e registrate. Pertanto, in caso di acquisto di beni non potrà più essere emesse autofattura, ma si dovrà sempre integrare la fattura del fornitore.
Momento di effettuazione dell’operazione nuovo art. 39 DL 331/1993 (art. 1, co. 326 legge di stabiltà)
Novità, in coerenza con il dettato comunitario, anche in riferimento al momento impositivo in caso di cessione ed acquisti di beni intraUE, regolato dall’art. 39 del DL 331/1993. A partire dal 1° gennaio gli acquisti e le cessioni di beni intraUE si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna (es. per vendite condizionate, consignment stock), le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Viene comunque previsto che, se anteriormente al verificarsi dell’evento come in precedenza indicato, è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intraUE la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. Pertanto, alla luce della modifica intervenuta, non avrà più alcun rilevanza IVA l’eventuale pagamento anticipato rispetto alla consegna del bene. Infine, le cessioni o trasferimenti di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare (es. contratti di somministrazione) si considerano effettuati al termine di ciascun mese. Tale disposizione non si applica alle cd vendite a distanza ed alle cessioni con installazione nel Paese di destinazione.
Nuovi termini per la fatturazione delle cessioni di beni intra UE Nuovo art. 46 del DL 331/1993
Con la modifica all’art. 46 del DL 331/1993 viene previsto che relativamente alle cessioni di beni intra UE il termine di fatturazione viene stabilito entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, al posto dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Entro lo stesso termine la fattura dovrà essere registrata.
Nuovi termini per la fatturazione
Con le modifiche intervenuta all’art. 21, co. 4, viene previsto che, relativamente alle prestazioni di servizio rese a soggetti passivi residenti nella UE non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa 18
Legge di Stabilità 2013: novità IVA
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delle prestazioni di servizi intra UE
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Termini per la registrazione degli acquisti intra UE
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione della relativa imposta, dovranno essere registrate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento a quest’ultimo mese.
Nuovi termini per la regolarizzazione degli acquisti intraUE Nuovo art. 46, co. 5 del DL 331/1993
Vengono modificati i tempi di regolarizzazione in caso di mancato arrivo della fattura. Viene infatti previsto che nel caso di acquisto intra UE, il cessionario che non riceva la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, lo stesso dovrà emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa, la fattura in unico esemplare. Nel caso in cui abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario dovrà emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
Fattura elettronica Nuovo art. 21, co. 1 del DPR 633/1972
Al fine di facilitare un maggior ricorso alla fatturazione elettronica vengono apportate importanti modifiche che di fatto la equiparano in tutto e per tutto a quella cartacea. Viene estesa la nozione di fattura elettronica: si intende per essa la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico (es. in formato XML o file PDF o fax ricevuto in formato elettronico) a condizione che sia accettata dal destinatario. L’accettazione da parte del destinatario può avvenire semplicemente anche attraverso il suo comportamento concludente quali la sua trattazione o il suo pagamento. Inoltre, viene stabilito che l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica possono essere garantite non solo con idonei sistemi EDI di trasmissione elettronica o mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente (come previsto fino al 31.12.2012), ma anche tramite sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione o prestazione ad essa riferibile. Inoltre, le fatture, in forma cartacea o elettronica, si considerano emesse all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario. Sul lato della loro conservazione viene stabilito che: - la fattura elettronica è conservata in modalità elettronica; - la fattura creata in formato elettronico e quella cartacea possono essere conservate elettronicamente.
Nuovo contenuto della fattura Nuovo art. 21, co. 2, 6, 6-bis, 6-ter
Con la modifica dell’art. 21, comma 2, del DPR 633/1973 relativo ai contenuti della fattura vi sono le seguenti novità: non è più prevista la numerazione progressiva “per anno solare”, ma una numerazione progressiva che la “identifichi in modo univoco”. Quindi nella numerazione occorrerà o inserire anche l’anno di riferimento, quindi per il 2013 la numerazione potrà essere n. 19
Legge di Stabilità 2013: novità IVA
del DPR 633/1972
Fatturazione semplificata Nuovo art. 21
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1/2013 per il 2014 n. 1/2014 e così via, ovvero prevedere una numerazione unica progressiva. Entrambe le soluzioni sono percorribili ed al momento non ci sono indicazioni specifiche al riguardo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Se il cessionario o committente è un soggetto passivo IVA in Italia o in altro Paese UE: o se agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, occorre indicare in fattura il suo numero di partita IVA o di identificazione IVA ; o se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione ma nella sua veste privata, quindi non di soggetto passivo IVA, occorre indicare in fattura il suo numero di codice fiscale. Per le operazioni sottoelencate, l’indicazione della norma di non imponibilità, esenzione, ecc. non è più necessaria essendo facoltativa, quindi: Le fatture relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette ad IVA a norma dell’art. 7 bis, co. 1) devono riportare l’annotazione “operazione non soggetta”; le fatture relative ad operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38quater) devono riportare l’annotazione “operazione non imponibile”; le fatture relative ad operazioni esenti (art. 10 eccetto quelle del punto 6) devono riportare l’annotazione “operazione esente”; le fatture relative a operazioni soggette al regime del margine (DL 41/1995) devono riportare, a seconda dei casi, l’annotazione: o “regime del margine – beni usati”; o “regime del margine – oggetti d’arte”; o “regime del margine – oggetti d’antiquariato o da collezione”; le fatture relative a operazioni effettuate dalle agenzia di viaggio e soggette al regime del margine (art. 74-ter) devono riportare, a seconda dei casi, l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”; le fatture relative a operazioni interne sottoposte al meccanismo del cd “reverse charge” come per esempio le prestazioni dei subappaltatori edili, le cessioni d’oro, le cessioni di rottami ecc.. devono riportare l’annotazione “inversione contabile”; le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9) (quindi operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti), rese nei confronti di altro soggetto passivo Iva residente UE devono riportare l’annotazione “inversione contabile”; le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate extra-UE, devono riportare l’annotazione “operazione non soggetta”; le fatture emesse da cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio devono riportare l’annotazione “autofatturazione”. Con il nuovo art. 21 bis del DPR 633/1972 debutta la fattura semplificata. Tale fattura potrà essere messa: • per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 20
Legge di Stabilità 2013: novità IVA
bis del DPR 633/1972
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100 euro (ma tale limite potrà essere elevato con apposito DM fino a 400 euro); • per le note di variazione (art. 26 DPR 633/1972). La fattura semplificata si caratterizza per le seguenti semplificazioni: - è consentito indicare il cliente nazionale o comunitario riportando solamente il suo numero di partita IVA di identificazione IVA o cod. fiscale (in caso di privato italiano) omettendo il resto dei dati (nome, cognone, denominazione, indirizzo ecc.); - è richiesta la sola descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, invece della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; - è richiesta l’indicazione dell’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla (aliquota): quindi corrispettivo lordo e aliquota applicabile. Per le note di variazione dovrà essere indicato il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. La fatturazione semplificata non potrà essere emessa nei seguenti casi: - cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/93 - cessioni o prestazioni di cui all’art. 21, comma 6 bis, lett. a) del DPR 633/72, quindi operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito territoriale effettuate nei confronti di soggetti passivi al pagamento dell’imposta in altro Stato membro. Con apposito DM si potrà prevedere un’estensione dell’utilizzo dei tale fattura semplificata prevedendo: - l’aumento del limite da 100 euro a 400 euro (come già anticipato); - estendendo l’utilizzo, anche senza limiti di importo, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali l’emissione della fattura risulta essere particolarmente difficoltoso.
Emissione di fatture mediante il registratore di cassa
Viene prevista la possibilità di emettere fatture ordinarie e semplificate mediante il registratore di cassa. In tale caso, le fatture possono recare, per l’identificazione del cedente o prestatore i dati identificativi che saranno determinati con un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.
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3 Focus
RIMBORSI SPESE A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI Rif.: artt. 51 e 95, DPR 22.12.1986 n. 917
IMPOSTE DIRETTE Premessa Normalmente ai dipendenti e agli amministratori in caso di trasferte spetta oltre all’indennità di trasferta anche il rimborso delle spese anticipate attinenti l’attività svolta per conto della propria azienda. Gli importi in esame possono essere determinati in forma forfettaria oppure in base a documentazione analitica e vanno comunque annotati: • nel libro unico del lavoro, fanno eccezione i documenti intestati direttamente all’azienda; • nel registro IVA, relativamente alle fatture intestate all’impresa contenenti anche il nominativo del soggetto utilizzatore; • nella contabilità dell’impresa. A riguardo è opportuno sottolineare che non sempre il reddito fiscalmente rilevante per il lavoratore dipendente/amministratore coincide con il costo deducibile per l’azienda. REDDITO FISCALMENTE RILEVANTE PER IL LAVORATORE DIPENDENTE, COLLABORATORE A PROGETTO e CO.CO.CO. (ad es. AMMINISTRATORE1) A) Trasferte fuori del territorio comunale2: in base alla normativa fiscale (art. 51, co. 5 del Tuir, ris. AdE n. 207E/2007) le indennità percepite concorrono a formare il reddito come segue: 1) Metodo forfetario: per la parte eccedente euro 46,48 al giorno (euro 77,47 per trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto (ad esempio, aereo, treno, autobus, taxi, autovettura a noleggio, ecc., compresa indennità chilometrica per l’auto propria); 2) Metodo misto: 1a modalità: limite ridotto di 1/3 in caso di rimborso delle spese di vitto o di alloggio, ovvero se uno dei due è fornito gratuitamente; è, quindi, imponibile la parte eccedente euro 30,99 al giorno o 51,65 per trasferte all’estero; 2a modalità: limite ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, ovvero se entrambi vengono forniti gratuitamente; è, quindi, imponibile la parte eccedente euro 15,49 al giorno o 25,82 per trasferte all’estero. Non concorrono a formare il reddito neanche i rimborsi delle spese documentate relative al viaggio e al trasporto (compresa l’indennità chilometrica); 3) Metodo analitico, c.d. “a piè di lista”: non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto (compresa l’indennità chilometrica), nonché i rimborsi di altre spese (telefoniche, lavanderia, mance, ecc.), anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente/collaboratore fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49 (euro 25,82 per trasferte all'estero). NB: il rimborso misto e analitico dei costi di trasferta deve risultare da apposito prospetto, redatto e sottoscritto. Detrazione dell’IVA sulle spese di vitto e alloggio: innanzitutto per la detrazione dell’IVA è necessario che la fattura sia intestata al soggetto beneficiario della detrazione, quindi, 1
Si tratta di amministratore il cui reddito è assimilato a quello di lavoratore dipendente (art. 50, co. 1 c-bis, Tuir), in quanto detto rapporto non rientra nell’oggetto dell’attività professionale (ad esempio, medico amministratore di società). 2 Fiscalmente per il dipendente è considerata trasferta, lo spostamento temporaneo fuori dal territorio del Comune ove è ubicato il suo luogo di lavoro previsto nel contratto o nella lettera di assunzione. Per quanto riguarda gli amministratori di società, nel caso in cui non sia identificabile con certezza il luogo di svolgimento dell’attività, il concetto di trasferta secondo l’Amministrazione finanziaria può fare riferimento non al luogo di lavoro ma alla residenza anagrafica dell’amministratore.
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all’azienda. Inoltre, occorre indicare il nome o i nomi dei fruitori (dipendente, amministratore, professionista, ecc.) nella fattura o in un’apposita nota ad essa allegata. B) Trasferte nell'ambito del territorio comunale: concorrono a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (ad esempio, taxi, trasporti pubblici, ecc.). Trasfertisti: sono imponibili solo per il 50% le indennità o maggiorazioni corrisposte ai trasfertisti, cioè a coloro che sono tenuti a espletare l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi (art. 51, co. 6 del Tuir). Si riportano alcune particolarità riguardanti l’argomento in oggetto: a) nel periodo nel quale il dipendente si trova in trasferta (CM 23 dicembre 1997, n. 326/E) non si possono adottare diversi criteri di rimborso per le singole giornate comprese nella missione; b) documentazione richiesta (art. 3, DPR n. 696/1996): • scontrino fiscale parlante (ovvero integrato con il codice fiscale del dipendente/collaboratore), a condizione che lo stesso contenga la specificazione della natura della fornitura nonché il codice fiscale dell’acquirente, • ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente, • nota spese3accompagnata dalle ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto, ad esempio: ricevuta taxi; c) utilizzo dell’auto di proprietà del dipendente, concordato con l’azienda4: in questo caso il rimborso viene determinato mediante applicazione del costo a chilometro determinato con apposite tabelle dall’ACI parametrate sulle singole tipologie di autovetture. Sarà soggetto a tassazione il rimborso eccedente il costo a chilometro previsto dalle predette tabelle. TRASFERTE ALL’ESTERO: la documentazione deve essere tradotta in italiano dal lavoratore richiedente il rimborso. In particolare va controllato che il lavoratore risulti assicurato all’Inail contro i rischi derivanti da eventuali infortuni che possono verificarsi durante il periodo di trasferta all’estero. COSTI DEDUCIBILI PER L’AZIENDA Innanzitutto va precisato che le trasferte devono essere sempre stabilite mediante la predisposizione di un ordine di servizio in cui vengono stabilite le relative condizioni che i lavoratori devono osservare, inoltre il tempo impiegato non ha alcuna importanza, difatti la trasferta può durare poche ore. Ai fini della deducibilità dei costi per l’azienda, la norma di riferimento è l’art. 95, co. 3 del Tuir che prevede un tetto di spesa per la deduzione dei seguenti oneri di trasferta: 1. trasferte effettuate fuori dal territorio comunale: in questo caso il rimborso analitico (piè di lista) delle spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è deducibile ai fini Irpef/Ires e Irap per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 (euro 258,23 per le trasferte all'estero). In tali importi va compreso il costo dell’alloggio gratuito eventualmente fornito dalla ditta. Per le altre spese non ci sono limiti, purchè siano inerenti e documentate (anche con scontrini o ricevute fiscali). E’ opportuno redigere un prospetto comparativo giornaliero, in modo da separare i costi fiscalmente deducibili da quelli indeducibili. Inoltre, va ricordato che non si applica il limite del 75% previsto dall’art. 109, co. 5 del Tuir. L’indennità corrisposta per l’utilizzo dell’auto di proprietà del dipendente/collaboratore o di un’auto noleggiata dallo stesso, concordato con l’azienda è deducibile nei limiti delle tariffe 3 4
Dalla nota spese deve risultare: clienti visitati, motivazione, percorrenza, tipo di autovettura, ecc. Dal 1° gennaio 1998 non è più necessaria l’autorizzazione scritta del datore di lavoro per l’esclusione dell’indennità chilometrica dal reddito del dipendente (CM n. 188/E 16.7.1998).
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ACI relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 CF, ovvero 20 CF se con motore diesel (cfr CM n. 48/E del 10.2.1998). Nel prospetto riepilogativo occorre indicare: data e percorso, numero di km, tipo automezzo, alimentazione (benzina o diesel), targa e cilindrata, costo km tariffa ACI. Vanno aggiunti i pedaggi autostradali e i parcheggi (è opportuno controllare le clausole particolari della polizza assicurativa – cfr circ. Assonime n. 25/1998). Va anche ricordato che dal 1° gennaio 1998 non occorre l’autorizzazione scritta della ditta (CM n. 326/E del 23.12.1997). 2. trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale: i costi relativi a vitto e alloggio sono deducibili in ragione del 75% (art. 109, co. 5, ultimo periodo, Tuir – CM n. 6/E-2008), mentre sono interamente deducibili le spese di viaggio, a condizione che siano documentate da vettori terzi (ad esempio, taxi, trasporto pubblico, ecc.), e le altre spese documentate poste in essere nell’interesse esclusivo dell’impresa cui viene chiesto il rimborso. COMPENSI PER L’INDENNITA’ CHILOMETRICA A seguito delle recenti modifiche normative, un approfondimento particolare merita il caso dell’utilizzo dell’autoveicolo di proprietà 5 del lavoratore o dell’amministratore ovvero la c.d. indennità chilometrica. a) Soggetto percipiente l’indennità chilometrica Questa indennità non è imponibile Irpef alle seguenti condizioni: - va documentata analiticamente (CM n. 13/RT del 20.11.1974 e CM n. 149 del 4.12.1978) con un prospetto riepilogativo da riportare nel libro unico del lavoro, indicando: 1) i dati anagrafici dell’impresa e del lavoratore o amministratore utilizzatore; 2) la cilindrata e la targa dell’autoveicolo; 3) la data e il percorso effettuato con l’indicazione dei chilometri dalla sede dell’impresa alla località più lontana di destinazione (in caso di destinazioni non lineari vanno riportate anche le destinazioni intermedie); 4) il valore stabilito contrattualmente per il rimborso dovuto per ciascun chilometro effettuato; 5) percorrenza annuale media dell’autoveicolo; NB: il mancato rispetto delle predette condizioni comporta la tassazione dell’indennità corrisposta sia ai fini fiscali che previdenziali (vedi risposta all’interrogazione parlamentare del 13.2.1990 n. 5-01785). - il valore massimo rimborsabile come rimborso spese deve essere calcolato in base alle tariffe ACI, che rappresentano il limite di non imponibilità Irpef, e va determinato in base ai seguenti parametri: categoria e marca dell’autoveicolo, tipo di alimentazione, data di calcolo, percorrenza media annuale, chilometri effettuati per l’impresa. Rimane a carico dell’impresa l’onere del conferimento dell’incarico. Il dipendente/amministratore deve garantire che l’autoveicolo è idoneo all’impiego, mentre l’impresa deve accertare che lo stesso sia utilizzabile per fini aziendali e che l’assicurazione copra anche i rischi derivanti dall’impiego per finalità aziendali. A tal fine potrebbe essere opportuna anche la stipulazione di un’ulteriore polizza assicurativa. A riguardo va fatto presente che l’impresa è sempre responsabile dei danni al mezzo e ai terzi arrecati durante l’espletamento dell’incarico fuori dalla sede della stessa. Anche gli eventuali pedaggi e parcheggi debitamente documentati non sono imponibili Irpef e vanno aggiunti all’indennità chilometrica (cfr. circ. Assonime n. 25/1998). b) Soggetti erogatori dell’indennità chilometrica Per l’impresa erogatrice l’indennità in esame rappresenta ai fini fiscali costo del personale dipendente, mentre civilisticamente rientra tra i costi per servizi, voce B7 di conto economico. 5
L’autovettura può anche non essere di proprietà del dipendente/amministratore, ma essere nella sua libera disponibilità (ad esempio, il dipendente/amministratore per le trasferte utilizza l’auto della moglie).
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Ai fini della deducibilità fiscale l’art. 95, co. 3 del Tuir prevede che la spesa per l’utilizzo dell’autoveicolo di proprietà da parte del dipendente/amministratore, previa autorizzazione, è deducibile in base alla percorrenza e limitatamente ad autoveicoli di potenza non superiore a: 17 CF se con motore a benzina e 20 CF se con motore diesel. La determinazione del costo di percorrenza dell’autoveicolo viene determinato con riferimento alle tariffe ACI, considerando normalmente solo i costi proporzionali alla percorrenza per un veicolo: - a benzina con motore di 17 CF con riferimento alla classe relativa a 50.000 Km; - a gasolio con motore di 20 CF con riferimento alla classe relativa a 100.000 Km. Seguono alcune tabelle di sintesi. CONCETTO DI TRASFERTA Luogo di lavoro Regola generale
Rilevanza fiscale Attività svolta fuori dalla sede di lavoro (1)
Deroga per amministratori e sindaci (2): - Sede non identificata
Attività svolta fuori dal domicilio fiscale dell’amministratore o del sindaco
- Luogo indicato nella lettera o nel contratto di Attività svolta fuori dal luogo identificato nella lettera o assunzione o nell'atto di nomina nel contratto di assunzione o nell'atto di nomina (1) È la regola fissa inderogabile per il rapporto di lavoro dipendente. (2) Vedi Circ. AdE 6.7.2001 n. 67/E e CM 26.1.2001 n. 7/E.
TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI SPESE NELL’AMBITO DEL COMUNE Spese rimborsate
Reddito del dipendente/amministratore
Ritenuta
Trasporto con vettore documentato
NO
NO
Rimborso km per auto propria
SI
SI
Altre spese documentate
SI
SI
LIMITI DI DETASSAZIONE PER LE INDENNITÀ DI TRASFERTA FUORI COMUNE
Indennità giornaliera
ITALIA
ESTERO
Euro 46,48
Euro 77,47
+ Spese di viaggio Esempio: a) Trasferta di un collaboratore in Italia; b) Durata della trasferta 5 giorni; c) Spese di viaggio e trasporto analiticamente documentate euro 154,94; d) Rimborso spettante euro 516,46; e) Indennità non soggette a tassazione euro 232,40 (46,48 x 5); f) Reddito da assoggettare a tassazione in busta paga euro 129,12 = (516,46 -154,94 - 232,40)
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Rimborsi spese a lavoratori dipendenti e amministratori LIMITI DA RISPETTARE PER LE INDENNITÀ DI TRASFERTA FUORI COMUNE ITALIA
ESTERO
Euro 46,48
Euro 77,47
Nessun limite
Nessun limite
Indennità con rimborso analitico o a piè di lista delle sole spese di alloggio (ovvero fornito gratuitamente)
Euro 30,99
Euro 51,65
Indennità con rimborso analitico o a piè di lista delle sole spese di vitto (ovvero fornito gratuitamente)
Euro 30,99
Euro 51,65
Indennità con rimborso analitico o a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio (ovvero forniti gratuitamente)
Euro 15,49
Euro 25,82
Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite
Euro 15,49
Euro 25,82
Limiti per il metodo forfetario Indennità + spese di viaggio e trasporto documentate Limiti per il metodo misto
+ spese di viaggio e trasporto documentate Limiti per il metodo analitico o a piè di lista Spese documentate per vitto, alloggio e trasporto + altre spese non documentate (telefono, parcheggio, ecc.)
REGIME FISCALE DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI Tipo e modalità
Reddito per il dipendente
Deducibilità per l'impresa Irpef-Ires
Irap
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE Rimborso spese trasporto vettore documentate
NO
SI
SI
Indennità chilometrica per l'auto propria (CF 17-20, Tariffa ACI)
SI6
SI
NO
Rimborso noleggio auto (CF 17-20, Tariffa ACI)
SI
SI
SI
6
Vedi RM n. 232/E-2002.
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Rimborsi spese a lavoratori dipendenti e amministratori
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE
Metodo forfettario
NO fino a euro 46,48 (euro 77,47 se all'estero) al giorno + spese di viaggio e trasporto SI per l'eccedenza
SI
NO 1a modalità: fino a euro 30,99 (euro 51,65 se all'estero) al giorno + spese di viaggio e trasporto + spese di vitto o alloggio Metodo misto
2a modalità: fino a euro 15,49 (euro 25,82 se all'estero) al giorno + spese di viaggio e trasporto + spese di vitto e alloggio
NO
NO indennità forfetarie e chilometriche SI SI per le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio
SI per l'eccedenza
Metodo analitico (a piè di lista)
NO spese di viaggio, vitto e alloggio documentate, + euro 15,49 (euro 25,82 se all'estero) al giorno, di spese anche non documentabili
SI SI fino a euro 180,76 (euro 258,23 se all'estero) al giorno fino a euro 180,76 (euro 258,23 se per le spese di vitto e alloggio all'estero) al giorno per le spese di vitto e alloggio documentate (2), documentate (1), nei limiti della media delle tariffe ACI per auto fino a 17 CF (o 20 se diesel) per le spese di viaggio (in caso di noleggio o utilizzo di auto propria) NO per le eccedenze
nei limiti della media delle tariffe ACI per auto fino a 17 CF (o 20 se diesel) per le spese di viaggio (in caso di noleggio) NO per le eccedenze e per utilizzo di auto propria
(1) Nel limite giornaliero va compreso anche il costo specifico del vitto e/o alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro. (2) Tale limite non si applica per coloro che determinano la base imponibile IRAP con il metodo civilistico.
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Rimborsi spese a lavoratori dipendenti e amministratori
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Tipologia di spesa sostenuta
Deducibilità
Documentazione richiesta
Vitto e alloggio
SI
Ricevuta fiscale integrata (1)
Consumazioni al bar
SI
Scontrino fiscale (2) e dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Viaggi in treno
SI
Biglietto (2) e dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Viaggi in aereo
SI
Biglietto (2) e dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Viaggio con autovettura di proprietà dell'azienda
SI
Carta carburante o carte di credito
Gettoni telefonici
SI
Dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Taxi
SI
Ricevuta (2) e dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Noleggio autovettura da parte del dipendente
SI
Fattura o ricevuta rilasciata dal noleggiatore (3)
Pedaggi autostradali
SI
Ricevuta del pedaggio (2) e dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Mezzi pubblici di trasporto
SI
Biglietti vidimati (2) e dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista)
Utilizzo auto propria
SI
Dichiarazione presentata per il rimborso (piè di lista) (4)
(1) Cointestata al dipendente/collaboratore e al committente. La deducibilità è consentita entro il limite di euro 180,76 giornaliere, elevate a euro 258,23 per le trasferte all'estero. (2) Anche se “anonimi”; difatti, non è necessaria l’intestazione al dipendente/amministratore, essendo sufficiente che dette spese risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento della trasferta e che siano attestate dal dipendente/amministratore mediante nota riepilogativa (CM n. 188/E-1998). (3) La deducibilità è riconosciuta entro il limite di spesa riferito alla tariffa di noleggio relativa ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se diesel). (4) Dal 1998, ai fini della non imponibilità, non è più necessaria l’autorizzazione scritta del datore di lavoro (CM n. 188/E-1998). In caso di utilizzo del mezzo proprio, la deducibilità dal reddito dell'impresa è riconosciuta entro il limite del costo chilometrico, tariffe ACI, relativo alle autovetture con potenza non superiore a 17 CF (20 se diesel).
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Scadenze
FEBBRAIO 2013
PRINCIPALI SCADENZE FEBBRAIO 2013 LUNEDI’ 4 LUNEDI’ 181
DICHIARAZIONE IMU: va presentata al Comune nel quale è ubicato l’immobile. VERSAMENTO UNITARIO (Modello F242): 1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili e trimestrali “speciali”. 2) II.DD.: - versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di gennaio; - versamento a saldo imposta sostitutiva IRPEF su rivalutazione TFR (cod.trib.: 1713); 3) I.N.P.S.: - versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di gennaio; - versamento contributi “gestione separata”3 sui compensi corrisposti nel mese di gennaio per le collaborazioni/associazioni in partecipazione; - commercianti e artigiani: versamento contributo fisso IVS 4a rata anno 2012; 4) I.N.A.I.L.: autodeterminazione del premio, versamento del saldo 2012 e dell’acconto 2013. COMUNICAZIONE TELEMATICA RELATIVA ricevute da ESPORTATORI ABITUALI4.
MERCOLEDI’ 20
A
DICHIARAZIONI
D’INTENTO
CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi5. E.N.A.S.A.R.C.O.: versamento trimestrale periodo ottobre-dicembre 2012.
LUNEDI’ 25
IVA: invio telematico dei modd. INTRASTAT relativi al mese di gennaio (mensili).
GIOVEDI’ 28
C.U.D.-C.R.d.A.: termine per la consegna del Certificato Unico Dipendenti e dei Certificati Ritenute Acconto per i redditi di lavoro autonomo percepiti nell’anno 2012. CERTIFICAZIONE DIVIDENDI: termine per la consegna delle certificazioni relative ai dividendi percepiti nell’anno 2012. IVA6: i contribuenti mensili e trimestrali obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2012. IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni di importo superiore a 500 euro con paesi “black-list” relativa al mese di gennaio (mensili). I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa a retribuzioni e contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori, associati in partecipazione e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo +5.000 Euro) del mese di gennaio.
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Termine normale non lavorativo (sabato 16 febbraio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo (art. 7, DL n. 70/2011). Dall’1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con “F24 telematico”. Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero. 3 Anno 2013: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l’aliquota è pari al 20%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali l’aliquota è pari al 27,72%. 4 Va inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (art. 2, co. 4, DL n. 16/2012); comunque, rimane sempre la possibilità di inviarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento. 5 La periodicità può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. 6 L’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA viene meno se viene presentata la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio. 2
TeamSystem Review 193/2013
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