Il sistema previdenziale misto
1 Lucidi a cura di Angelo Marinelli
N p
Previdenza pubblica
u r
o e
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e t t o i a l e
Fondi Pensione
Previdenza individuale
Le caratteristiche dei tre pilastri (da “Le Pensioni” di Giuliano Amato e Mauro Maré)
Caratteristiche
I° Pilastro
II° Pilastro
III° Pilastro
Natura adesione
Obbligatorio (pubblico)
Obbligatorio/volontario (pubbl/privato)
Volontario (privato)
Regime finanziario
ripartizione
Ripartizione/capitalizzazi one
capitalizzazione
Obiettivo
Tutela povertà e redistribuzione
Risparmio forzoso
Risparmio individuale
Funzionamento
Benefici definiti
Benefici definiti/contribuz. Definita
Cotnribuzione definita
Finanziamento
Contributi ed imposte
Contributi
Contributi
Agevolazioni fiscali
No
Si
Si
Garanzie pubbliche
Si
Si
No
Regolamentazione
no
Si
si
I vantaggi di un sistema misto •La diversificazione del rischio/finanziario, di agenzia, sistemico; •la redistribuzione del costo di transazione fra le diverse generazioni; •la certezza delle regole; •i rendimenti; •gli effetti sul processo di accumulazione
I rischi di un sistema misto •rendimenti dei mercati finanziari ridotti rispetto ai tassi di crescita delle retribuzioni; •I costi di transazione del sistema (marketing, acquisto delle annualità, inefficienze x e asimmetrie informative, adverse selection); •I fallimenti del mercato; •Esercizio della Governance e finanziamento degli investimenti esteri
I rischi della previdenza privata Tipo di rischio
esempio
Riduzione del rischio
esempio
Rischio delle inefficienze gestionali
Inefficienza management
Diversificazione portafoglio
Diversificazione geografica ed intermediari
Rischio sistematico di mercato
Volatilità dei corsi Strumenti di riduzione azionari del rischio
•Titoli indicizzati; •Gestione assicurate
Rischio sistemico
Crisi mercato dei capitali
Garanzie pubbliche (sistemi di vigilanza)
•Ass.depositi •Norme sugli investimenti •controlli
Rischio agenzia
•Moral hazard •Adverse selection (assicurazione non disponibile)
•Regolamentazione prudenziale •Garanzie del sistema pubblico
Diversificazione e ruolo autonomie regionali
Tasso di sostituzione: deve riguardare il grado di copertura della sola previdenza obbligatoria o anche di quella complementare? Anni di Età al contribuz pensiona ione mento
Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di sostituzi sostituzi sostituzione sostituzione one – one della totale Ante anno previdenza Prev. riforma 2050** complement Obbligatoria + Amato* are complementare
35
57
67,3 %
50,2 %
14,29 %
64,49 %
35
62
67,3 %
58,70 %
16.70 %
75,40%
35
65
67,3 %
65.30 %
17, 28%
82,58%
Ipotesi annue assunte: •PIL reale 1,5%; •inflazione 1,5%; •crescita reale retribuzioni 2%; •contributo lavoratore:1.17; •contributo azienda:1.17; •TFR maturando 6.91%
Elaborazioni previdenza complementare su dati COVIP, CNEL, MEFOP; Elaborazioni previdenza obbligatoria su dati INPS * Tasso di sostituzione del sistema retributivo ** N.b.: nel 2050, a regime, solo metodo contributivo
44
contribuzione obbligatoria Prev. Pubblica e privata della generalità dei lavoratori dipendenti settore privato iscritti all’INPS Soggetti e fondi
Aliquota contributiva sulla retribuzione (%) Lavoratore
Datore di lavoro
•8,89 (PP); •C.L. (P.C.); •TFR (tutto o in parte)
•23,81(PP); •32,70 •C.D.L. •4 – 11%
Aliquota generale •Dipendenti del settore privato (FPLD-INPS) •Elettrici (INPS) •Trasporti (INPS) •Telefonici (INPS) •Ferrovie dello Stato (INPS) •Dirigenti di azienda (INPS)
[ Il sistema previdenziale italiano ] – [5 La Contribuzione ] [p.56]
Totale
50
La Lapensione pensionepubblica: pubblica: meccanismo meccanismo aaripartizione ripartizione
FondiPensione: Pensione: Fondi capitalizzazione capitalizzazione
Le prestazioni nella previdenza obbligatoria (metodo contributivo) e complementare I coefficienti di trasformazione
63
57 anni
4.720
58 anni
4.860
59 anni
5.006
60 anni
5.163
61 anni
5.334
62 anni
5.514
63 anni
5.706
64 anni
5.911
65 anni
6.136
Tavole RG48 maschili - proiezione di rendite vitalizie (annualità residue ad ogni età di pensionamento Età/proiezione
0
30 anni
55
16.11
16.93
57
15.49
16.34
60
14.48
15.39
65
12.62
13.61
70
10.55
11.61
Obiettivi di un sistema pensionistico
•Efficienza: - il sistema deve promuovere il risparmio; - avere bassi costi di transazione; - non produrre effetti negativi sull’offerta di lavoro •Adeguatezza delle pensioni: - corrispettività (il sistema deve collegare la pensione alla dinamica contributiva); - equità (il sistema deve avere effetti redistributivi limitati ed equi della ricchezza); - solidarietà (il sistema deve tutelare i più poveri e i più bisognosi)
Ruolo dello Stato nel sistema pensionistico Obiettivi
Esplicitazione
1. Assicurare contro il rischio di inflazione
Garantire che gli anziani non siano soggetti al rischio della povertà e possano godere di un tenore di vita decente, mantenendolo nel tempo
2. Ridurre i costi di transazione
Garantire lo sviluppo della concorrenza fra prestatori di servizio privati attraverso la fissazione dei benchmarks per ridurre i costi di transazione
3. Promuovere la solidarietà
Promuovere la solidarietà fra generazioni e all'interno di una stessa generazione anche attraverso politiche redistributive (fra uomini e donne, giovani ed anziani, ecc.)
Perché la previdenza complementare?
R1: individui diversi hanno preferenze diverse.
Alcune persone vogliono lavorare duramente quando sono giovani e avere una buona pensione; altre godersi la vita. La propensione al rischio dipende dall'età ma è influenzata anche dal reddito e dalle condizioni patrimoniali e familiari
R2: il risparmio viene distolto dal settore pubblico verso il finanziamento di investimenti pubblici e privati
Garantire che i regimi pensionistici mantengano un corretto equilibrio fra la popolazione attiva e quella in pensione, evitando oneri eccessivi per la prima e fornendo prestazioni adeguate alla seconda.
Previdenza complementare obbligatoria o volontaria? “Silenzio - assenso”! A favore dell'obbligatorietà L'adesione volontaria ai fondi I mercati assicurativi sono influenzati dalla selezione avversa, evitano i rischi pensione complementare può cattivi ed assumono quelli buoni (i bisogni previdenziali vengono avvertiti di più da chi vive più a lungo ed è bene informato mentre non vengono considerati generare problemi di adeguatametne da chi non dispone di sufficiente cultura ed informazione selezione avversa
Contro l'obbligatorietà L'obbligatorietà della previdenza complementare provoca fenomeni di "moral hazard"
L'adesione obbligatoria alla previdenza complementare impedisce la libera espressione i volontà degli individui e, nel lungo periodo, può determinare collusioni fra i soggetti gestori. In una situazione di obbligatorietà delle adesioni, i managers dei fondi pensione possono essere indotti a fare "meno bene", soprattutto se si determinano "rendite di posizione". Per i fondi aperti si dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle aziende e degli iscritti nei meccanismi di governance
IL SILENZIO - ASSENSO Una soluzione salomonica: il "silenzio - assenso"
Il silenzio assenso lascia agli individui la libertà di non aderire alla previdenza complementare ma implementa un sistema di informazione trasparente ed adeguato, obbligando a fornire ai lavoratori informazioni affidabili e di facile comprensione circa le prospettive a lungo termine della loro posizione previdenziale
Più pubblico o più privato?
•Il peso relativo di un sistema pensionistico obbligatorio può diminuire pur aumentando in termini assoluti. •Il programma delle pensioni di base può assicurare contro il rischio di inflazione ma non cresce nella stessa misura in cui cresce il PIL •la previdenza complementare cresce in rapporto all’economia reale nella quale investe e dunque, in una situazione di crescita economica, aumenta più della previdenza obbligatoria (ma è proprio vero che la previdenza complementare segue l’andamento dell’economia reale? Qual è il ruolo dei mercati finanziari?)
3
Previdenza Obbligatoria Obbligo iscrizione presso ente previdenziale Principio di solidarietà intergenerazionale Sistema tecnico – finanziario della ripartizione Metodo di calcolo retributivo o contributivo
[ Il sistema previdenziale italiano ] – [ Introduzione ]
4
Previdenza Complementare Volontaria (Silenzio – assenso); Sistema tecnico finanziario della capitalizzazione; A contribuzione definita per i lavoratori dipendenti; Basata prevalentemente su un sistema di fondi pensione ad ambito categoriale o intercategoriale Profilo prudenziale degli investimenti per realizzare la finalità previdenziale (prevalente su quella partecipativa) [ Il sistema previdenziale italiano ] – [ Introduzione ]
Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili (marzo 2003)
•
Adeguatezza delle pensioni - 3 obiettivi
•Sostenibilità finanziaria - 4 obiettivi •Modernizzazione: rispondere a nuove esigenze - 3 obiettivi
Le direttive comunitarie in materia di previdenza complementare Direttiva 49/1998
Salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità
Direttiva 41/2003
Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
La direttiva 49 del 1998 Tutela dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti nel caso di spostamento da uno Stato membro all'altro
La tutela opera al fine di mantenere i diritti a pensione acquisiti nel caso in cui non vengano più versati contributi in conseguenza della mobilità transfrontaliera nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati ma che restano nello Stato membro di provenienza
Contributi a regimi pensionistici complementari versati da e per conto di lavoratori distaccati
Gli Stati membri devono consentire ceh i contributi continuino ad essere versati da o per conto del lavoratore distaccato, iscritto ad un regime complementare, durante il periodo del suo distacco in altro Stato membro
Informazione agli iscritti
I datori di lavoro o gli amministratori dei fondi pensione devono informare adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione in caso di spostamento in altro Stato membro o delle altre possibilità loro offerte dal regime complementare
La Direttiva 41/2003 Attività transfrontaliera
Gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Per esercitare l'attività transfrontaliera un fondo pensione deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Prima che l'ente pensionistico inizi la sua gestione in altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni relative al funzionamento dello schema pensionistico, da parte dello Stato d'origine, comunicano a quest'ultimo le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro applicabili. L'ente pensionistico che esercita attività transfrontaliera: non investe più del 30% delle attività in azioni ed obbligazioni non ammesse allo scambio su un mercato regolamentato; non investe più del 5% di tali attività in azioni, o titoli di debito della stessa impresa e per non più del 10% in titoli emessi da imprese appartenenti ad uno stesso gruppo; non investe più del 30% in attività denominate in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività
La Direttiva 41/2003 Norme relative agli investimenti
Divieto per gli Stati membri di esigere che i fondi investano in particolari categorie di attività; obbligo di diversificazione degli investimenti e limiti di esposizione al rischio (anche di controparte): gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5% del portafoglio del fondo pensione; gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10% del portafoglio del fondo pensione; l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio; è vietato contrarre o concedere prestiti; gli Stati membri non impediscono ai fondi pensione di investire fino al 70% delle loro attività in titoli ammessi allo scambio in mercati regolamentati o di investire fino al 30% delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono esposte le passività
La Direttiva 41/2003 Norme relative agli investimenti
Divieto per gli Stati membri di esigere che i fondi investano in particolari categorie di attività; obbligo di diversificazione degli investimenti e limiti di esposizione al rischio (anche di controparte): gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5% del portafoglio del fondo pensione; gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10% del portafoglio del fondo pensione; l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio; è vietato contrarre o concedere prestiti; gli Stati membri non impediscono ai fondi pensione di investire fino al 70% delle loro attività in titoli ammessi allo scambio in mercati regolamentati o di investire fino al 30% delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono esposte le passività
La Direttiva 41/2003 Ambito di applicazione La Direttiva non si applica:
Gestione e deposito
agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento CEE 1408/1971; agli enti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/83 CE; agli enti i cui dipendenti delle imprese promotrici non hanno legalmente diritto a prestazioni ed in cui l'impresa può svincolare le attività in qualsiasi momento venendo meno agli impegni presi; agli enti che gestiscono le prestazioni secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di nominare, per la gestione del portafoglio di investimento, gestori o depositari aventi sede in altro Stato membro
Fondi pensione ed investimenti immobiliari: i limiti del d. lgs 124/93 e del DM Tesoro 703/96 T ip o lo g ia in v e s t i m e n t o
In v estim e n to d ir e t t o d e l F .P .
In v estim e n to t r a m it e g e s t o r i
F ondi p r e e s is t e n t i a l d . lg s 1 2 4 /9 3
IM M O B IL I
D iv ie to
D iv ie to
S e n z a lim iti
QUOTE DI S O C IE T A ' IM M O B IL IA RI
S ì, s e n z a lim iti
S ì, s e n z a lim iti
QUOTE DI FONDI C H IU S I IM M O B IL IA RI
S i, m a x 2 0 % d e l p o r ta fo g lio
S i, m a x 2 0 % d e l p o r ta fo g lio
I limiti agli investimenti del D. lgs 124/93 Assunzione o concessione dei prestiti
vietato
Azioni o quote con diritto di voto di < o = 5% (se quotata ) del valore una stessa società nominale di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalal società < o = 10% (se non quotata ) del valore nominale di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalal società < al valore ceh consente l'esercizio di un'influenza dominante sulla società emittente Azioni o quote emesse da soggetti < o = 30% se trattasi di fondo di tenuti alal contribuzione o da questi categoria controllati < o = 20% per gli altri fondi
I limiti di investimento fissati dal DM Tesoro 703/96 Tipologia di investimento
Limite massimo di esposizione del portafoglio del F.P.
Liquidità
<= 20%
Quote di fondi chiusi
<= 20% (< o = 25% del patrimonio del fondo chiuso
Titoli di debito e di capitale non negoziati nei mercati regolamentati dell'UE, USA, Canada, Giappone
< o = 50% se emessi da paesi OCSE
< o = 10% titoli di capitale
< o = 20% se emessi da soggetti corporate residenti in Paesi OCSE
Titoli di debito e di capitale negoziati 100% se emessi da paesi OCSE o da soggetti ivi residenti nei mercati regolamentati dell'UE, < o = 5% se emessi da paesi diversi da quelli OCSE o da USA, Canada, Giappone Titoli emessi da uno stesso emittente
Investimenti in valuta congruente con quella in cui verranno erogate le prestazioni
soggetti residenti in paesi diversi da quelli OCSE < o = 15% < o = 5% se non negoziati in mercati regolamentati di paesi UE, USA, Canada o Giappone 100% se titoli di debito di Stati OCSE > o = 33.33%
Come cambia la previdenza complementare in Italia OGGI
DOMANI
I lavoratori possono scegliere liberamente se aderire o meno ad un fondo pensione. Se scelgono di aderire: quelli assunti precedentemente alla data del 28/04/93 destinano il TFR nella misura pari al 2% della retribuzione di riferimento (salva diversa previsione dei CCNL o accordi); quelli assunti dopo il 28/04/1993 destinano integralmente il TFR alla previdenza complementare (6,91% della retribuzione)
Saranno definite modalità tacite (SILENZIO ASSENSO) di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti ed accordi collettivi (fondi collettivi e negoziali) o ai fondi aperti collettivi nei casi in cui, entro tre mesi (sei?) dall'assunzione o dall'entrata in vigore della legge delega (o del d. lgs?) i lavoratori: non manifestino esplicitamente la volontà di non aderire alla previdenza complementare; non effettuino l'adesione a favore di una forma pensionistica complementare (fondo chiuso o aperto)
Fondi pensione di nuova istituzione. (dati di fine 2003)
Fondi iscritti Totale fondi pensione negoziali 40 rivolti a lavoratori dipendenti 34 fondi aziendali e di gruppo 10 fondi di categoria 24 rivolti a lavoratori autonomi 6 Per memoria: Fondi pensione negoziali ad ambito territoriale 618.000 rivolti a lavoratori dipendenti 3 rivolti a lavoratori autonomi 1
Iscritti
Tasso di adesione (%)
1.042.381 1.025.135 192.293 832.842 17.246
4
14,0 39,5 10,7
Bacino potenziali 12.115.834 8.239.834 486.834 7.753.000 3.876.000
81.877 80.695 1.182
565.000 53.000
Fondi pensione negoziali. Oneri di gestione. (spese complessive in migliaia di euro; spese pro capite in euro) 2001 10.076
Spese complessive gestione amministrativa oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi spese generali 2.406 spese per il personale 1.190 oneri diversi 107 ammortamenti 270 gestione finanziaria 1.681 commissioni di gestione commissioni per banca depositaria Spese / Patrimonio fine esercizio gestione amministrativa gestione finanziaria 0,10% Spese / Contribuzione gestione amministrativa gestione finanziaria 0,23% Spese pro capite 18 gestione amministrativa 5 gestione finanziaria 3 3.409
2002 14.496 8.395 4.422
2003 18.108 11.087 5.391
3.552 1.623 269 252 3.409 1.389 292 0,57% 0,47%
13.140 5.964 4.476 2.210 157 333 4.968
2.711 698 0,53% 0,40% 0,12%
1,36% 1,13%
4.101 867 0,47% 0,34% 0,13%
1,54% 1,18% 0,36% 21 16 5
1,72% 1,25% 0,47% 25 18 7
Fondi pensione negoziali. Composizione delle risorse in gestione per tipologia di mandato. (dati di fine 2003; valori percentuali)
Tipologia di mandato Depositi Titoli di Titoli di OICR Altre attività Totale Esposizione Esposizione debito capitale e passività titoli di capitale effettiva nel Benchmark in titoli di capitale Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato 45,7 Azionario Totale
2,2 1,4 6,9 7,3 3,9
96,4 84,5 52,0 13,5 71,8
0,0 11,6 38,9 76,8 22,1
0,0 1,5 0,9
1,4 100,0 100,0 12,6 1,3 100,0
1,1
1,9 1,0
0,4 1,2
100,0 100,0
0,0
89,1 25,7
0,0 13,1
45,6 83,5 25,7
Fondi pensione negoziali Composizione delle risorse in gestione per area geografica e per tipologia di mandato. (dati di fine 2003; valori percentuali) Tipologia di mandato Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato Azionario Totale Titoli di debito Italia Altri Paesi area Euro Altri Paesi Unione Europea 0,8 Stati Uniti Giappone Altri Paesi aderenti OCSE Paesi non aderenti OCSE Totale titoli di debito Titoli di capitale Italia Altri Paesi area Euro Altri Paesi Unione Europea Stati Uniti Giappone Altri Paesi aderenti OCSE Paesi non aderenti OCSE Totale titoli di capitale 24,9%
46,1 45,3 2,9
55,4 30,1 0,0
5,6 0,0 0,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33,8 18,3 1,0
10,9 2,8
45,6 27,5 0,5
0,0 0,0 0,0 0,00 85,5
1,0
1,3
0,0 0,1 0,0 54,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 75,1%
2,4 5,4 3,5 1,9 0,3 1,0 0,0
3,3 20,2 8,0 10,1 1,6 2,1 0,0
3,3 2,4 18,0 10,3 10,0 4,8 45,1 5,4 3,4 0,8 2,7 1,3 2,0 0,0 45,8 84,4
14,5
1,2
Previdenza: alcune questioni strategiche • Adeguatezza delle pensioni;
• Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico; • Equità • flessibilità; • il lavoro “over 50”; • il lavoro dei giovani
Adeguatezza delle pensioni (ob. 1, 2, 3) Obiettivi
Esplicitazione
1. Prevenire l'esclusione sociale
Garantire che gli anziani non siano soggetti al rischio della povertà e possano godere di un tenore di vita decente, condividere il benessere economico del loro paese e partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale
2. Consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato
Garantire che tutti i cittadini possano accedere a regimi pensionistici adeguati, pubblici o privati, onde maturare diritti alla pensione che consentano di mantenere, in misura ragionevole, lo stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento
3. Promuovere la solidarietà
Promuovere la solidarietà fra generazioni e all'interno di una stessa generazione
Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico
• completare il processo di separazione fra previdenza ed assistenza
•affrontare le conseguenze derivanti dall’invecchiamento progressivo della popolazione mediante una più diffusa partecipazione al mercato del lavoro delle donne, dei giovani e degli anziani anche tramite il rafforzamento degli incentivi per la prosecuzione dell’attività lavorativa • completare l’armonizzazione dei diversi regimi previdenziali; • ridurre gradualmente il cuneo contributivo a carico del lavoro dipendente
I problemi aperti nella fase di modernizzazione del MdL: rispondere a nuove esigenze Adeguarsi a modelli occupazionali e professionali più flessibili
Garantire la compatibilità dei sistemi pensionistici con le esigenze di flex e di sicurezza del MdL, ferma restando la coerenza dei regimi fiscali degli Stati membri; assicurare che la mobilità nel MdL e le forme di occupazione inusuali non penalizzino i diritti a pensione delle persone; evitare che i sistemi pensionistici provochino effetti distorsivi nell'allocazione delle diverse forme di lavoro (autonomo, dipendente)
Realizzare le aspirazioni di maggiore uguaglianza fra donne e uomini
Riesaminare i sistemi pensionistici nell'intento di garantire l'applicazione del principio di parità di trattamento tra donne e uomini, tenendo conto degli obblighi previsti dal diritto comunitario
Dimostrare la capacità Rendere i sistemi pensionistici più trasparenti e adattabili alle circostanze dei sistemi pensionistici in evoluzione; fornire informazioni affidabili e di facile comprensione circa le prospettive a lungo termine; promuovere il più ampio consenso di affrontare le sfide possibile in merito alle politiche e alle riforme in materia previdenziale e migliorare la base metodologica per un monitoraggio efficiente di tali riforme pubbliche
Equità •garantire l'applicazione del principio di parità di trattamento tra donne e uomini, tenendo conto degli obblighi previsti dal diritto comunitario (anceh in materia di previdenza complementare; •garantire la compatibilità dei sistemi pensionistici con le esigenze di flessibilità e sicurezza del MdL, assicurando che la mobilità nel MdL e le forme di occupazione temporanee e discontinue non penalizzino i diritti a pensione delle persone; •riequilibrare i carichi contributivi fra il lavoro dipendente e quello autonomo;
Flessibilità •rispondere ai bisogni degli individui derivanti dalla dinamicità e discontinuità delle carriere professionali e lavorative anche promuovendo una magigore solidarietà all’interno del sistema pensionistico (I° e II° pilastro); •consentire l’adattamento del sistema pensionistico alle esigenze connesse al lavoro usurante, al ruolo delle lavoratrici madri e dei lavoratori nella famiglia, alle peculiarità dei settori produttivi
Il lavoro “over 50” in Italia
•Secondo un’indagine, condotta lo scorso anno dal CERP, il 50% circa delle interruzioni del rapporto di lavoro degli “over cinquanta” dà luogo ad un’uscita definitiva dal mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, pensionamento) •nel Nord Italia il 50% dei lavoratori anziani arriva al pensionamento senza percorsi “irregolari” di carriera (cioè con un rapporto di lavoro “stabile”); nel Sud tale percentuale scende al 30%; •Nel Nord Italia il 10% dei lavoratori anziani arriva al pensionamento dopo un periodo di disoccupazione, lavoro precario, elevata mobilità; nel Sud la percentuale sale al 20%;
Il quadro di riferimento della forza lavoro “anziana” 2001
Tasso dipendenza degli anziani (popolazione >65 anni/ pop. 15 - 64 anni) Speranza di vita Maschi femmine
2050
29,4%
68,8%
76,4 82,7
81,4 88,1
Scenario nazionale base, dati RGS
Gli effetti del lavoro anziano sui sistemi sociali La scelta del pensionamento dipende:
- dallo stock della ricchezza previdenziale maturata (più elevata è la “ricchezza previdenziale maturata” più elevata è la probabilità del pensionamento); - dal valore attuale dei flussi di ricchezza previdenziali ancora maturabili (accrual), rimanendo al lavoro (più elevata è la possibilità di incrementare la ricchezza pensionistica nel futuro, più alto sarà l’incentivo a restare a lavorare); - dalla penosità/onerosità del lavoro connesso alle condizioni effettive lavorative, alla stabilità del rapporto, alla presenza di “barriere” in uscita (che generano un effetto “fuga” dal MdL appena possibile)
Gli effetti dell’invecchiamento della forza lavoro Rischi di esclusione sociale per i lavoratori anziani dovuti
Cause del basso tasso di occupazione dei lavoratori anziani
•ad una maggiore competitività dovuta alla presenza, nel MdL, di giovani con elevato livello di scolarizzazione - specializzazione (rispetto ai lavoratori più anziani); •al costo del lavoro più elevato rispetto alla componente giovanile; •alla maggiore disponibilità dei giovani ad accettare rapporti di lavoro di tipo flessibile •la struttura degli incentivi che ritarda l’accesso al pensionamento non è efficace; •le crisi economiche e le ristrutturazioni aziendali hanno accelerato il turn - over nella forza lavoro attiva
I problemi previdenziali del lavoro autonomo ed atipico (1) Tassi di sostituzione della previdenza pubblica prima e dopo la legge 335/95 (a regime aliquota contributiva: 19%) con 35 anni di contribuzione Età di pensionamento
Rapporto pensione/ultimo stipendio dopo L. 335/95 (riforma Dini)
62 anni
35,50%
65 anni
39,60%
I problemi previdenziali del lavoro autonomo ed atipico (2)
Sostenere la dinamica contributiva
• le carriere mediamente più discontinue, rispetto al lavoro a tempo indeterminato, comportano dinamiche contributive parziali e frammentate; • aliquote contributive inadeguate comportano un’insufficiente copertura previdenziale; • in un mercato del lavoro che si flessibilizza sempre di più la dinamica contributiva dei lavoratori attivi può risultare insufficiente a finanziare adeguatamente le prestazioni dei pensionati, calcolate su carriere lavorative pregresse più continue e strutturate
I problemi previdenziali del lavoro autonomo ed atipico (3)
La previdenza complementare per il lavoro autonomo ed atipico
• manca il TFR: quindi viene meno una fonte contributiva importante su cui i lavoratori dipendenti, invece, possono contare per finanziare i fondi pensione; • la previdenza complementare richiede una stabilità del flusso contributivo per un periodo di tempo medio lungo; • in alcuni casi, i bassi redditi di questi lavoratori rendono complicato destinare risorse adeguate per finanziare la previdenza complementare
La Lapensione pensionepubblica: pubblica: meccanismo meccanismo aaripartizione ripartizione
I contributi versati oggi dal lavoratore servono a pagare oggi le pensioni in corso
FondiPensione: Pensione: Fondi capitalizzazione capitalizzazione
Ogni aderente “possiede“ il suo capitale
L’accesso al pensionamento dei lavoratori dipendenti dopo il nuovo emendamento del Governo al DDL previdenziale Requisiti attuali
65 anni di età (uomini) 60 anni di età (donne) con un'anzianità contributiva minima di 20 anni
La proposta del Governo (a partire dal 1/01/2008)
PENSIONE DI VECCHIAIA
(metodo retributivo e misto, per tutti i lavoratori assunti fino al 31/12/1995)
65 anni di età (uomini) 60 anni di età (donne) con un'anzianità contributiva minima di 20 anni
65 anni di età (uomini) 60 anni di età (donne) con un'anzianità contributiva minima di 5 anni
Dai 57 ai 65 anni di età, a scelta del lavoratore, con un'anzianità contributiva minima pari a 5 anni
PENSIONE UNICA DI VECCHIAIA
57 anni di età e 35 anni di contributi versati (metodo retributivo) - pensione di anzianità oppure 40 anni di contributi versati a prescindere dall'età anagrafica (metodo retributivo, misto e contributivo)
PENSIONAMENTO ANTICIPATO 60 anni di età e 35 anni di contributi (dal
(metodo contributivo, per tutti i lavoratori assunti dal 1/01/1996)
(prima della maturazione dei requisiti 1/01/2010, per gli uomini, 61 anni e 35 di validi ai fini del pensionamento di contributi; dal 1/01/2014, per gli uomini, 62 anni e 35 di contributi) anche nel metodo vecchiaia) contributivo oppure 40 anni di contributi
Le eccezioni Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega continuano ad applicarsi nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari*: •ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodi di fruizione dell’indennità di mobilità; •ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, legge 662/96) per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti dalle lettere a e b dello stesso comma 28) * tale numero, come chiarito dalla relazione tecnica al sub - emendamento, è al netto dei soggetti per i quali specifiche norme presenti nell’ordinamento già prevedono espressamente l’applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base della normativa vigente
Modifica dei requisiti d’accesso al pensionamento anticipato Età anagrafica Anno
Lavoratori Lavoratori autonomi dipendenti pubblici e iscritti all'INPS privati
2008
60
61
2009
60
61
2010
61
62
2011
61
62
2012
61
62
2013
61
62
2014
62*
63*
*Salvo che la verifica del 2013 non evidenzi maggiori risparmi equivalenti a quelli ottenibili con l’ulteriore innalzamento del requisito anagrafico
Le nuove finestre per l’accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti Data entro la quale devono già essere maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi
Decorrenza della pensione a normativa vigente (sistema retributivo e misto)
Decorrenza della pensione secondo l'emendamento del Governo (sistema retributivo, misto e contributivo)
31/03/n:
01/07/n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni entro il 31/12/2007; con età pari o superiore a 60 anni, entro il 31/12/2009; con età pari o superiore a 61 anni, entro il 31/12/2013
30/06/n
01/07/n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/09/n
01/01/n+1
01/07/anno n+1
31/12/n
01/04/n+1
Effetti finanziari nel periodo 2004 - 2013 dell’emendamento del Governo al DDl previdenza (in mln di euro) 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Minore spesa pensionistica
0
0
0
0
596
3.567 6.273 8.154 9.139 9.195
Minore spesa per indennità di buonuscita
0
0
0
0
0
1.170 1.184 994
267
-110
-224
-234
486
4.513 7.230 8.917 9.172 9.047
Riduzione dei risparmi pensionistici per effetto delle deroghe (mobilità, fondi di solidarietà) Effetti complessivi
2010
-227
Calcoli del Governo presentati nella relazione tecnica dell’emendamento
2011
-231
2012
2013
-148
La spesa previdenziale SPESA
P E R P E N S IO N I ( S C E N A R IO N A Z IO N A L E P R O G R A M M A T IC O , F O N T E
A nno S p e sa t o ta le p e r p e n sio n i (in m ilio n i d i e u ro ) - p e n sio n i d ire t te + re v e rsib i lit à A . S ist e m a p e n sio n ist ic o o b b lig a to rio a .1 ) P er i d ip e n d e n t i p r iv a t i a .2 ) P er i d ip e n d e n t i p u b b lic i a .3 ) P e r i la v o ra to ri a u to n o m i B . P e n sio n i so c ia li e d a sse g n i so c ia li
R G S)
2005 1 8 0 .8 1 9
2010 2 0 0 .8 9 5
2015 2 2 2 .0 0 6
2030 2 9 0 .1 8 9
1 7 7 .3 9 7
1 9 6 .9 8 3
2 1 7 .2 2 9
2 8 2 .7 7 8
1 0 9 .2 2 9
1 1 9 .4 1 5
1 3 0 .8 0 3
1 7 6 .7 2 3
4 2 .2 8 5
4 8 .0 3 0
5 3 .8 4 0
6 8 .6 0 0
2 5 .8 8 3
2 9 .5 3 8
3 2 .5 8 6
3 7 .4 5 6
3 .4 2 2
3 .9 1 2
4 .7 7 7
7 .4 1 1
P re v i sio n i e la b o ra te d a lla R a g io n e ria G e n e ra le d e llo S ta to - sc e n a rio n a zio n a le p ro g ra m m a tic o
Aliquote contributive I.V.S. - commercianti ed artigiani
Soggetti e fondi
Contributo
Aliquota di computo (accreditata presso INPS) - metodo contributivo
Artigiani
17% più un punto percentuale per la fascia di reddito superiore a 37.883,00 euro per l'anno 2004
20%
Commercianti
17,39% (comprensivo contributo 0,09% per la razionalizzazione della rete commerciale) più un punto percentuale per la fascia di reddito superiore a 37.883,00 euro per l'anno 2004)
20%
Aliquote contributive I.V.S. - lavoro dipendente pubblico e privato (esclusi dipendenti aziende agricole e fondo volo) Soggetti e fondi
Aliquota contributiva sulla retribuzione
Lavoratore
Datore di lavoro
totale
Aliquota di computo (accreditata presso INPS) - metodo contributivo
Aliquota dei dipendenti del settore privato (compresi elettrici; ferrovie dello Stato)
8.89%
23.81%
32.70%
33%
Aliquote dei dipendenti del pubblico impiego Dipendenti delle amministrazioni dello Stato
8.75%
24.20%
32.95%
33%
Aliquote dei dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale
8.55%
23.80%
32.35%
33%
Aliquote contributive I.V.S. - lavoro a progetto, co. co. co e associati in partecipazione LAVORATORE
DATORE DI
TOTALE
LAVORO
Associati in partecipazione
45% del contributo dovuto
55% del contributo dovuto
Soggetti non iscritti ad 1/3 del altre gestioni contributo previdenziali (lavoro a dovuto progetto, co. co. co) Soggetti titolari di pensione diretta
ALIQUOTA DI COMPUTO (ACCREDITATA PRESSO INPS) METODO CONTRIBUTIVO
17.30% (l'aliquota è stata uniformata a
19.30% (ma si attende
quella posta a carico dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui al punto successivo)
l'emanazione del decreto attuativo che dovrà definire termini e modalità organizzative della gestione separata)
2/3 del contributo dovuto
17.30% (+contr. 0.50% ANF, maternità e malattia) più un punto percentuale per la fascia di reddito superiore a 37.883,00 euro per l'anno 2004
19.30% per scaglione di reddito fino a 37.883,00; 20% per scaglione superiore
1/3 del contributo dovuto
2/3 del contributo dovuto
15%
15%
Soggetti titolari di 1/3 del pensione ai superstiti e contributo soggetti già iscritti ad dovuto altre gestioni
2/3 del contributo dovuto
10%
10%
Tasso di sostituzione: deve riguardare il grado di copertura della sola previdenza obbligatoria o anche di quella complementare? Anni di Età al contribuz pensiona ione mento
Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di sostituzi sostituzi sostituzione sostituzione one – one della totale Prev. Ante anno previdenza riforma 2050** complement Obbligatoria + Amato* complementare are
35
57
67,3 %
50,2 %
14,29 %
64,49 %
35
62
67,3 %
58,70 %
16.70 %
75,40%
35
65
67,3 %
65.30 %
17, 28%
82,58%
Ipotesi annue assunte: •PIL reale 1,5%; •inflazione 1,5%; •crescita reale retribuzioni 2%; •contributo lavoratore:1.17; •contributo azienda:1.17; •TFR maturando 6.91%
Elaborazioni previdenza complementare su dati COVIP, CNEL, MEFOP; Elaborazioni previdenza obbligatoria su dati INPS * Tasso di sostituzione del sistema retributivo ** N.b.: nel 2050, a regime, solo metodo contributivo
44
Sistemi di tassazione della prev. complementare
EET (expenditure tax) •Regno Unito •Austria •Repubblica Ceca •Ungheria •Portogallo •Irlanda
TEE •Germania •Lussemburgo •Olanda •Polonia •Spagna
TTE •Danimarc a; •Finlandia; •Francia; •Svezia
ETT (Comprehensive income tax) •Belgio; •Islanda •Italia
A s p e t t i Versamento Contributo del lavoratore
Deducibile IRPEF fino al doppio del TFR versato alla P.C. ed entro il 12% del reddito complessivo ( fino a 5.164 euro)
Contributo aziendale
Deducibile IRPEF contr. INPS al 10% per il datore di lavoro
TFR che va al F.P.
In sospensione di imposta
f i s c a l i
Investimento
Riscossione
Imposta sostitutiva sui rendimenti ottenuti dal fondo, anno per anno 11%
Agevolazione fiscale con prestazione in conto capitale fino ad 1/3 del montante soggetta a tassazione separata al netto dei rendimenti già tassati
Più numerosi sono gli anni di anzianità presso il Fondo Pensione più aumenta il rendimento composto del capitale
Esenzione fiscale della rendita sulla parte già tassata
Tassazione separata
Base imponibile = parte non finanziaria (tranne che > 1/3) – contributi non dedotti
Reddito di riferimento = contributi già dedotti + anticipazioni X 12 anni di contribuzione al F.P. Aliquota su base imp. = Imposta su R.R./R.R. X 100
Disciplina fiscale del risultato netto del Fondo Il rendimento annuo del Fondo pensione viene tassato con una aliquota dell’11% invece che con l’ordinaria aliquota del 12,5% ( a cui, invece, verranno assoggettati i fondi comuni di investimento e le ordinarie polizze vita)
Fisco versamenti…1 Dal 1/1/2001 (d. lgs 47/2000) é possibile dedurre i contributi versati al fondo pensione: – fino a 2 volte il TFR versato alle forme pensionistiche collettive; – fino a 5.164 euro – fino al 12% del reddito complessivo Ciò significa che per ogni euro versato il risparmio sarà pari all’aliquota marginale sul reddito IRPEF.
Fisco versamenti…2 ESEMPIO: LAVORATORE DIPENDENTE, con prima assunzione precedente al 28/04/1994, CON UN REDDITO da lavoro di 18.000,00 euro. •il datore di lavoro contribuisce con l’1%; il lavoratore versa al proprio FP il TFR nella misura del 2% della sua retribuzione lorda e anch’esso l’1% della propria retribuzione Reddito da lavoro = euro 18.000,00 Redditi diversi = euro 10.000,00 TFR (2% della retr.)= euro 360,00 contr. Lavoratore = euro 180,00 Risparmio fiscale: contr. Datore di lavoro euro 180,00 32% * 180.00 = 57.60 euro capitale versato dal lavoratore euro 487.80 “Costo” “Costo”reale: reale:540,00 540,00--57.60 57.60==482.40 482.40euro euro Rinuncia Rinunciaalla allaliquidità liquiditàimmediata= immediata=122.40 122.40euro euro(180,00 (180,00--57.60) 57.60) Posizione Posizioneannua annuacomplessiva complessivaindividuale individualeeuro euro720,00 720 00
… RENDITA
in sintesi
CAPITALE < 1/3
Favorevole Sui contributi dedotti No sui rendimenti e contributi non dedotti
Normale > 1/3 ma 1/2
Esigua
TASSAZIONE
<
> 1/2 qualsiasi anche per l’intero (100%)
Sfavorevole Anche sui rendimenti Impossibile Favorevole Sui contributi dedotti No sui rendimenti e contributi non dedotti
TFR •Il d.lgs 47/2000 ha modificato anche il regime fiscale del TFR che rimane presso l’azienda a partire dal 1 gennaio 2001 (abolita la deducibilità di euro 309.87 annue sulla base imponibile) •La rivalutazione annua (1.5% + 0.75% indice ISTAT prezzi al consumo) sarà tassata con imposta sostitutiva dell’11%; •Viene versato dal datore di lavoro un acconto, entro il 16 - 12 dell’anno di maturazione, calcolato sul valore delle rivalutazioni effettuate nell’anno precedente (saldo entro il 16 – 02 dell’anno successivo)
TFR (2) •L’importo di TFr liquidato dall’azienda viene assoggettato a tassazione separata; •Reddito di riferimento= Tfr - rivalutazioni + quote trasferite al F.P. + anticipazioni X 12 •Periodo di accantonamento (anni) •Aliquota me= imposta su R.R. X 100 R.R.
TFR nel FP •Il Tfr trasferito al fondo pensione rimane in sospensione d’imposta •Il rendimento del TFR sarà lo stesso ottenuto sul restante patrimonio del lavoratore versato nel fondo pensione
32 IL REGIME FISCALE Tassazione risultati di gestione del Fondo. I rendimenti finanziari percepiti sulla gestione del fondo sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’11% (tassazione del risultato netto di gestione). La contribuzione. Regime fiscale agevolato: deducibilità dal reddito complessivo dei contributi (siano essi a carico del lavoratore o del datore di lavoro) versati al fondo fino all’importo di 5.164,57 euro, entro un massimale del 12% del reddito complessivo percepito. Limitatamente ai redditi da lavoro dipendente la deduzione compete nel limite di un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla previdenza complementare [ La previdenza complementare – [ Il regime ] [p.91] [ Il sistema previdenziale italiano ] – []Inserisci titolofiscale sezione ] – [ pag. ]
33 IL REGIME FISCALE Trattamento di fine rapporto. Le quote di TFR utilizzate per il finanziamento dei fondi Pensione non sono imponibili al momento della destinazione ai fondi. Rendita. Le prestazioni previdenziali erogate in forma di rendita vengono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria in sede di denuncia dei redditi, esclusivamente per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione in precedenza. Ne restano pertanto esclusi i rendimenti finanziari ottenuti dal fondo perché già assoggettati a tassazione nella fase di accumulo, nonché i contributi non dedotti dall’IRPEF. Le rivalutazioni delle rendite sono colpite dall’imposta sostitutiva del 12,5%. [ La previdenza complementare – [ Il regime ] [p.91] [ Il sistema previdenziale italiano ] – []Inserisci titolofiscale sezione ] – [ pag. ]
35 IL REGIME FISCALE Riscatti. sono sottoposti a tassazione separata: • i riscatti delle posizioni assicurative maturate presso il fondo (montante accumulato) a seguito di pensionamento con il regime pubblico obbligatorio e per le quali non sono stati raggiunti i requisiti stabiliti dal fondo per accedere alle prestazioni; • i riscatti delle posizioni assicurative maturate presso il fondo (montante accumulato), il cui esercizio è conseguente a cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità);
sono sottoposti a tassazione IRPEF ordinaria, i riscatti delle posizioni assicurative conseguenti ad altre cause (dimissioni o licenziamenti individuali). [ La previdenza complementare – [ Il regime ] [p.92] [ Il sistema previdenziale italiano ] – []Inserisci titolofiscale sezione ] – [ pag. ]
36 IL REGIME FISCALE Anticipazioni. Le anticipazioni per acquisto della prima casa o per il sostenimento delle spese mediche e sanitarie sono assoggettate a tassazione separata, al lordo dei rendimenti già assoggettati ad imposta presso il fondo ed al netto di contributi a suo tempo non dedotti dall’iscritto. Al momento del riscatto o comunque della prestazione in forma capitale, si terrà conto della anticipazione già percepita.
[ La previdenza complementare – [ Il regime ] [p.92] [ Il sistema previdenziale italiano ] – []Inserisci titolofiscale sezione ] – [ pag. ]
La disciplina fiscale della prev. individuale • Contratti con finalità previdenziale/PIP con eventuale rendita aggiuntiva per rischio di non autosufficienza– come prev. Complementare; • Contratti con finalità assicurative (rischio morte o invalidità permanente se è consentito il riscatto della rendita e se non è – detrazione d’imposta dei premi (19% fino a 1.291,14 euro annui • Contratti di assicurazione sulla vita o di natura finanziaria – nessun beneficio fiscale