Il campionamento degli inchiostri per tatuaggi. aspetti teorici e pratici
La gestione delle «non conformità» procedure in uso in Piemonte
Trovato Giulia ASL TO5
ARPA comunica NON conformità
Ente prelevatore (ASL,NAS,ecc.)
Regione
Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Art. 103
Definizioni
Comma 1 a) prodotto sicuro:
qualsiasi prodotto che……non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi…..
b) prodotto pericoloso:
qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro…
Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Art. 104 Obblighi del produttore e del distributore 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri Art. 105 Presunzione e valutazione di sicurezza Un prodotto si presume sicuro quando è conforme:
1. alla legislazione vigente nello stato ove è commercializzato 2.alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee 3.alle norme in vigore nello stato ove è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
“Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up” - contenuto etichetta
- elenco ammine aromatiche non ammesse - massima concentrazione ammessa per alcune impurità (metalli, IPA ecc) - metodi analisi
gli inchiostri per tatuaggi si presumono sicuri se conformi alla Resolution ResAP(2008)1
nel contenuto
nell’etichetta
ARPA comunica NON conformità
Ente prelevatore (ASL,NAS,ecc.)
Regione
Per campioni provenienti da fuori regione ARPA comunica NON conformità SOLO
all’Ente prelevatore che attiverà procedure in uso a livello locale
ARPA comunica NON conformità
Oggetto: nota preliminare riguardante la tossicità di prodotti utilizzati nei laboratori di tatuaggio Nel corso dei monitoraggi svolti da ARPA Piemonte in collaborazione con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) di alcune A.S.L. Piemontesi riguardanti il “monitoraggio e valutazione della tossicità dei prodotti utilizzati nei laboratori di tatuaggio”, è emerso come alcuni pigmenti, prelevati fiscalmente, siano risultati positivi alla presenza e/o al rilascio di contaminanti chimici quali particolari ammine aromatiche che, in base al documento redatto dal Consiglio Europeo “Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up”, non devono essere presenti in forma di impurezza o rilasciate dai prodotti in uso. Le ammine indicate nel presente documento riportano tutte la frase di rischio R45 (può provocare il cancro). In particolare, il campione denominato commercialmente………………………................., n° di lotto……………………………, prodotto dalla ditta………………………………e distribuito dalla ditta………………..………………….. prelevato in data………………………………………………..………presso (nome esercizio commerciale)……………………………..sito in………………………….................................. è risultato positivo alla presenza delle seguenti ammine aromatiche indicate nella tabella 1 del documento di cui sopra:…………….............................................…………… ………………………………………………………………………………………………………… Il metodo applicato per l’analisi deriva dal metodo “EN 14362-1 Textiles Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants” indicato nel documento Resolution ResAP (2008)1 come metodo di riferimento ufficiale. NOTE:…………………………………………………………………………………………………
“Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up” In particolare, il campione denominato commercialmente ………………………............................ n° di lotto …………………………………………………….…..…… prodotto dalla ditta ……………………………………….……... distribuito dalla ditta ……….……………..……………..…….. prelevato in data …………………………………………………… presso (nome esercizio commerciale) …………………………………………………………..…………………. sito in …………………………........................................... è risultato positivo alla presenza delle seguenti ammine aromatiche indicate nella tabella 1 del documento di cui sopra:…………….............................................… …………
REGIONE • informa Ministero e NAS circa i soggetti produttori /importatori per attivare procedure per: - ritiro del prodotto dal territorio nazionale - notifica europea (RAPEX) • comunica a tutte le ASL piemontesi(allerta) - SCISP eseguono sopralluogo presso tutti i loro tatuatori
SCISP prelevatore
• richiede ordinanza sindacale di non utilizzo e smaltimento • esegue sopralluogo presso tatuatore - comunicare esito analisi - invitare al non utilizzo
Il SISP che risponde ad una allerta potrebbe….... • trovare il prodotto (stessa marca, colore,lotto) - comunica esito analisi - invita per iscritto al NON utilizzo - richiede emissione ordinanza sindacale di non utilizzo e smaltimento
…..e ancora • trovare altri pigmenti con etichetta NON conforme alla “Resolution ResAP(2008), e cioè: - priva del nome del produttore e/o importatore - priva di n° di lotto e n° colour index - priva della data di scadenza - priva della garanzia di sterilità del contenuto - invita per iscritto al NON utilizzo - richiede documentazione relativa all’acquisto - richiede emissione ordinanza sindacale di non utilizzo fino a regolarizzazione (se possibile) o smaltimento
…..e ancora • trovare pigmenti sigillati in confezione originale che per qualsiasi motivo si vogliono campionare - secondo indicazioni ARPA - foto prodotto, codice articolo e codice a barre (per notifica RAPEX)
Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Art. 112
Sanzioni
Comma 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto ………………..
Chi è il PRODUTTORE di pigmenti?? Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Articolo 103 Definizioni d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
Chi è il PRODUTTORE di pigmenti?? REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici
Definizioni importatore: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo; immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario; distributore: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario; messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; utilizzatore finale: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;
Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Art. 8
Ambito di applicazione del Capo II,Titolo II, Parte II
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Art. 11
Divieti di commercializzazione
È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Articolo 7Modalità Articolo 6 Contenuto
minimo delle informazioni
di indicazione Articolo 9 Indicazioni
in lingua italiana
Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n°206 e s.m.i.
Art. 12
Sanzioni
Parte IV Titolo II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da…………………… Art. 112
Sanzioni
Vigilanza attività di tatuaggio e di piercing Check-list
DA 1 a 7
PESSIMO
DA 8 a 16
SCARSO
DA 17 a 25
SUFFICIENTE
DA 26 a 31
BUONO
Grazie per l’attenzione