I RISANAMENTI AZIENDALI E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ALCUNI SPUNTI DI TECNICA PROFESSIONALE
INDICE
INDICE 1. Premessa 2. Rinegoziazione e ristrutturazione dell’indebitamento 3. La scelta dello strumento di risanamento 4. Il piano economico finanziario 5. Strumenti tecnici per la ristrutturazione del debito: spunti operativi 6. Le professionalità coinvolte nel processo 7. Le attività propedeutiche alla attestazione e il suo contenuto 8. Il delitto di falso in attestazioni e relazioni
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PREMESSA
PREMESSA
GLI EQUILIBRI AZIENDALI È noto che l’equilibrio aziendale complessivo è dato dalla contemporanea sussistenza di: Equilibrio reddituale Equilibrio patrimoniale Equilibrio finanziario. Molte crisi aziendali si consumano pur in presenza di equilibrio reddituale e divengono “evidenti” per la carenza di equilibrio finanziario: La ristrutturazione dell’impresa e, in particolare, del debito: • dovrebbe avvenire quando vi è (solo) squilibrio patrimoniale • viene percepita come una necessità solo se è accompagnata da uno squilibrio finanziario. 4
PREMESSA
SQUILIBRIO PATRIMONIALE E SQUILIBRIO FINANZIARIO
Ad esempio il conferimento in natura (ad es. immobiliare) rimuove lo squilibrio patrimoniale ma non è utile per rimuovere quello finanziario.
Equilibrio finanziario: capacità dell’impresa di assolvere le proprie obbligazioni • ordinatamente (cioè senza operazioni di dismissione patrimoniale) e • tempestivamente (cioè alla scadenza).
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PREMESSA
SQUILIBRIO FINANZIARIO E GOING CONCERN La ristrutturazione dell’indebitamento può essere necessaria anche in assenza di squilibrio patrimoniale ma in presenza di squilibrio finanziario: N.B. connessioni con il going concern Anche per la sussistenza del going concern assume rilevanza l’analisi dei flussi di cassa attesi nel breve periodo.
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RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO
RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO Il principio contabile OIC 6 (ristrutturazione del debito e informativa di bilancio), distingue opportunamente fra ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti. La ristrutturazione del debito è “un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore”.
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RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO Le rinegoziazioni invece sono “tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito (ovvero una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore diverse dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito”. Nella rinegoziazione non vi è la contemporanea presenza dei due elementi che qualificano la ristrutturazione: una situazione di difficoltà finanziaria del debitore la concessione del creditore di un beneficio per il debitore.
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RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
RINEGOZIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO La rinegoziazione può essere originata dal mancato rispetto di convenants. Ad esempio mantenimento di un determinato equilibrio fra: entità dei ricavi (o valore della produzione) redditività (in genera misurata a livello di EBITDA o EBIT) indebitamento (determinato dalla posizione finanziaria netta). Queste operazioni, in genere, non danno luogo a un vantaggio per il creditore, quanto piuttosto per il creditore, che, come nel caso della revisione del tasso di interesse, vede crescere la remunerazione dell’operazione.
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RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO
ESPOSIZIONE RISTRUTTURATA Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008: “esposizioni per cassa e «fuori bilancio» (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell’attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari)”.
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
I DRIVER FONDAMENTALI DELLA SCELTA
1. Le prospettive strategiche dell’impresa 2. Il grado di deterioramento dell’equilibrio aziendale e l’orizzonte temporale del suo ripristino 3. La qualità dei rapporti con gli stakeholders 4. Gli effetto giuridici dello strumento di risanamento
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
LE PROSPETTIVE STRATEGICHE DELL’IMPRESA Priorità di questa analisi Utilità della sua formalizzazione
Alcuni esempi: Assenza di prospettive strategiche dell’impresa: strumenti liquidatori Innovazioni di processo e di prodotto: investimenti con ritorno improbabile e non misurabile Ampliamenti di mercato: investimenti in rete commerciale e distributiva Downsizing: costi straordinari di ristrutturazione e svalutazioni
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
IL GRADO DI DETERIORAMENTO DELL’EQUILIBRIO AZIENDALE E L’ORIZZONTE TEMPORALE DEL SUO RIPRISTINO Disequilibrio reddituale, patrimoniale o finanziario? Spesso la crisi non viene percepita fino a quando non è finanziaria: Necessità di finanza ponte Conseguenze della applicabilità artt. 2447 e 2482-ter c.c. sulla ristrutturazione del debito bancario L’effetto della Centrale Rischi sulla percezione della crisi L’EBITDA è positivo? O in che tempi lo diverrà? Imprese patrimonialmente solide ma illiquide Impresa “povera” imprenditore “ricco”
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS Dipendenti: Clima delle relazioni sociali Scaduti salari e stipendi; scaduti erariali; scaduti contributivi Utilizzo degli ammortizzatori sociali
Creditori operativi: Scaduto operativo e suo ageing Formalizzazione (e rispetto) dei piani di rientro Cambializzazione degli scaduti Azioni esecutive e istanze di fallimento
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISAMENTO
LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS
Creditori finanziari: disponibilità al sostegno e alla finanza ponte Centrale rischi Andamentale autoliquidanti e fidi in ammortamento Autoliquidante incagliato Privilegi speciali Bondistica I leasing Gli organi deliberanti delle banche
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS Clienti Produzione di serie per il mercato del consumo Produzione per commessa per clienti/partner Stazioni appaltanti pubbliche Tender internazionali
Erario e istituti di previdenza e assistenza Entità ad ageing scaduto erariale e contributivo Soglie di rilevanza penale Il ruolo della Procura della Repubblica
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LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO
GLI EFFETTI GIURIDICI DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO Solo esimente da revocatoria? La tenuta del piano ex art. 67 LF si può verificare solo in caso di fallimento Stralcio di crediti o solo consolidamento? Crisi da formalizzare o crisi informale? Art. 67: natura non contrattuale e interna all’impresa? La numerosità dei creditori e la scelta dello strumento: erga omnes o mirato? La schedulazione temporale Gli strumenti con tempi rimessi alla volontà delle parti Gli strumenti con tempi imposti dalla legge o dal giudice Prededucibilità dei finanziamenti Conseguenze della messa in liquidazione 19
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CONTENUTI Lo stato di fatto Di diritto Economico – patrimoniale Risultato dell’ultimo esercizio Situazione dell’indebitamento • Operativo • Finanziario • Dettaglio scaduti • Dettaglio scaduti con elevato grado di privilegio
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IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CONTENUTI Le cause della crisi Settore Impresa I correttivi adottati La dinamica Reddituale: conto economico di periodo Finanziaria: PFN aggiornata Commerciale: portafoglio ordini acquisito, backlog L Cause passive; azioni esecutive e cautelari; istanze di fallimento
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IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CONTENUTI Fondamentali strategici del piano di risanamento e ristrutturazione del gruppo Operazioni di carattere straordinario inserite a piano Manovre relative alla ristrutturazione dell’indebitamento inserite a piano Assunzioni evoluzione attività industriale e commerciale Business plan
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STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: SPUNTI OPERATIVI
STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
CONVERSIONE IN EQUITY DEI CREDITI È una modalità di ristrutturazione (prevista dall’art 160 L. fall.) Criticità: Entità Procedura Per ottenere il risultato: iter di deliberazione Per la successiva gestione: profili organizzativi della banca Way out
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STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
CONSOLIDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO E FINANZA PONTE CRITICITÀ TECNICHE Linee di credito autoliquidanti Autoliquidante incagliato Autoliquidante non incagliato Decanalizzazione Tutela della banca o tutela degli altri creditori? La revocatoria delle rimesse bancarie Linee di credito di firma e linee promiscue I Leasing
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STRUMENTI TECNICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
CONSOLIDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO E FINANZA PONTE CRITICITÀ TECNICHE La finanza ponte (accordi di standstill) La nuova finanza Il riutilizzo di fidi accordati I flussi di cassa a breve Misurazione Formalizzazione Validazione La ripartizione della finanza ponte fra le banche
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LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
PROFESSIONISTI “LATO IMPRESA” L’advisor dell’impresa; competenze: Finanziarie Fiscali Societarie Fallimentari Il legale dell’impresa Fallimentarista? Esperto di diritto bancario? Penalista?
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LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
PROFESSIONISTI “LATO BANCHE”
Il legale “lato banche” Ruolo Criteri di scelta. L’advisor finanziario “lato banche” Compiti e competenze Validazione flussi IBR (independent business review).
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LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
L’ATTESTATORE L’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall. identifica i requisiti dell’attestatore, applicabili a:
Piano attestato ex art. 67 L. fall.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-bis, 182-quinquies, 186bis L. fall.)
Concordato preventivo.
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LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
L’ATTESTATORE: NOMINA E REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ Il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla legge fallimentare deve essere designato dal debitore; iscritto nel registro dei revisori; in possesso dei requisiti ex art. 28 lett. a) e lett. b) L. fall.: • iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o • iscritto all’albo degli avvocati o • un'associazione professionale o una società di professionisti i cui soci siano professionisti iscritti a detti albi. 32
LE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO
L’ATTESTATORE: REQUISITI DI INDIPENDENZA Ex art. 67 co. 3 lett. d) l’attestatore è indipendente se: non è legato all’impresa né a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di tipo personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; possiede i requisiti previsti di cui all’art. 2399 c.c.; non ha prestato, neanche per il tramite di soggetti con il quale è unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore o fatto parte dei suoi organi di amministrazione e controllo.
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LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
CONTENUTI FONDAMENTALI Analisi dell’esistente: “due diligence” relativa a: • profilo economico, finanziario e patrimoniale • condizioni generali di mercato, di settore e di governance dell’impresa. Analisi dell’evoluzione futura: Independent business review Risultati attesi in termini di risanamento della situazione finanziaria e di riequilibrio patrimoniale.
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LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’ESISTENTE La revisione legale dei conti è, di fatto, richiesta dalla legge (attestazione della veridicità dei dati aziendali). Era necessaria anche prima della modifica introdotta dal Decreto Sviluppo. La revisione legale rappresenta quindi una parte fondamentale del processo Probabilmente assimilabile a una revisione legale al primo anno di incarico Stress sullo stato patrimoniale • Entità del patrimonio netto • Entità dell’indebitamento • Valore dell’attivo: ruolo del perito stimatore. 36
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’ESISTENTE
La revisione legale dei conti non è però sufficiente. L’attività da condurre è forse più assimilabile a una full due diligence pre acquisizione, specie nel caso di continuazione della attività. Integrata dalla verifica fisica, almeno a campione, delle consistenza. Rapporto con la revisione legale della società.
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LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’ESISTENTE Scopo dell’analisi:
“fotografare” la gestione passata; qualificare la pertinenza, l’utilità, l’efficacia e la ragionevolezza delle azioni contenute nel piano; focus sulle ragioni che hanno determinato la crisi aziendale: • fondamentale per individuare le linee di azione del piano ex art. 67 L. fall.
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LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’EVOLUZIONE FUTURA In questa fase è importante la formulazione del giudizio di ragionevolezza, il quale: dev’essere subordinato alla preventiva attestazione della realtà esistente; riguarda tutti gli aspetti del piano, tra cui: • l’impostazione progettuale; • il punto di arrivo; • la sequenza temporale delle azioni rappresentate e la loro declinazione economico – finanziaria; • la coerenza dell’arco temporale del piano con la natura giuridica dello strumento di risoluzione della crisi di impresa; • l’accettabilità delle prospettive di business. 39
LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’EVOLUZIONE FUTURA Si tratta di un giudizio prognostico; le azioni del piano scontano l’alea degli eventi futuri; in linea di principio, non dovrebbe essere subordinato a condizioni, le quali, in particolari casi, sono insite nel piano di risanamento ed esse stesse potrebbero essere tacciate di irragionevolezza.
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LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA ATTESTAZIONE E IL SUO CONTENUTO
ANALISI DELL’EVOLUZIONE FUTURA Caso: L’efficacia del piano di risanamento è subordinata all’erogazione di liquidità da parte del ceto bancario; tuttavia, per una serie di condizioni, l’erogazione della nuova finanza risulta irragionevole Si ritiene che in tal caso l’attestatore dovrebbe esprimere un giudizio negativo. Iter pratico: 1. Redazione bozza piano e approvazione banche 2. Redazione e approvazione piano definitivo 3. Redazione bozza attestazione 4. Delibera banche 5. Redazione attestazione definitiva 6. Erogazione finanza 7. Attuazione Piano. 41
IL DELITTO DI FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI
IL DELITTO DI FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI
LA NORMA
Il DL 83/2012 ha introdotto l’art. 236-bis della legge fallimentare e il reato di falso in attestazioni e relazioni.
“Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.”
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