GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI Milano 13 maggio 2006
La legislazione italiana Dal 1991 al 2004:
D.L. n. 143/1991 – art. 2 Obblighi di identificazione
La legislazione italiana Dal 1991 al 2004:
Legge 197/1991 Disciplina antiriciclaggio
La legislazione italiana Dal 1991 al 2004:
Dlgs n. 56/2004 Ampliamento disciplina soggetti onerati
La legislazione italiana Il codice penale:
Art. 648-bis Riciclaggio
La legislazione italiana Il codice penale:
Art. 648-ter Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita
La legislazione europea
Direttiva n. 2001/97/CEE -II
D.L. n. 143/1991 – art. 2 Comma 1 Chiunque compia operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro deve essere identificato. Comma 4 I dati relativi al soggetto e all’operazione effettuata devono essere registrati, entro 30 giorni, presso un archivio unico gestito con mezzi informatici e ivi conservati per dieci anni .
Legge 197/1991 1)Divieto di trasferimento di denaro contante; 2) Obbligo di identificazione e di registrazione; 3) Obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Legge 197/1991 Ha sancito anche: • La c.d. canalizzazione di tutti i flussi finanziari attraverso intermediari abilitati; • La collaborazione ed il coinvolgimento degli intermediari finanziari nella segnalazione e vigilanza
Art. 648 –bis La previsione generale -Non vi deve essere concorso nel reato (art. 110 c.p.) -Si deve verificare la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità; -La provenienza deve essere da delitti non colposi; -Il reato si configura anche in caso di semplice ostacolo alla identificazione della provenienza illecita.
Art. 648 –bis La procedura 1. È facoltativo l’arresto; 2. È consentito il fermo dell’indiziato; 3. Sono applicabili le misure cautelari ex artt. 280 e 287 c.p.p.; 4. La procedibilità è d’ufficio.
Art. 648 –bis L’aggravante
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale
Art. 648 –ter La previsione generale
Chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648/bis, impiega, in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Art. 648 –ter La procedura 1. È facoltativo in flagranza; 2. È consentito il fermo dell’indiziato; 3. Sono applicabili le misure cautelari ex artt. 280 e 287 cp.p.; 4. La procedibilità è d’ufficio.
Art. 648 –ter L’aggravante
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’ attività professionale
Dlgs 20 febbraio 2004, n. 56
Il provvedimento reca le misure attuative già previste dalla direttiva 2001/97/CEE, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività illecite.
Estensione dell’obbligo di segnalazione a: Intermediari
Professionisti
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 1 – definizioni Il concetto di prestazione professionale: Assistere o progettare la trasmissione e/o movimentazione di denaro o altra utilità Strutture societarie Progettare Trust
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 1 – definizioni Chi è il cliente: Colui al quale il professionista presta assistenza a seguito del conferimento dell’incarico.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 1 – definizioni Operazioni frazionate: Si attuano attraverso una serie di altrettante operazioni di importo inferiore a 12.500 €
+
=
> 12.500 €
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 1 – definizioni Dati identificativi: -Nome; -Cognome; -Codice fiscale; -La denominazione e la sede legale.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 1 – definizioni I mezzi di pagamento: -Denaro contante; -Assegni bancari; -Vaglia postali; -Carte di credito e bancomat; -Ogni altro strumento per trasferire denaro.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 2 – destinatari Dottori, Ragionieri commercialisti e Consulenti del lavoro
Notai ed avvocati
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 2 – destinatari
Per i ragionieri e dottori commercialisti l’obbligo scatta quando questi svolgono la propria attività in forma individuale, associata o societaria.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
Art. 3 – obblighi di identificazione -Per operazioni superiori a 12.500 € -Per operazioni frazionate -Per operazioni di valore indeterminato.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 5 – obbligo di conservazione Devono essere conservati nell’archivio antiriciclaggio, a cura del professionista: 1) Le complete generalità del cliente, con la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale; 2) Una scheda riguardante l’attività lavorativa svolta dal cliente nella quale riassumere sinteticamente l’attività professionale svolta per conto del cliente; 3) Il valore dell’oggetto della prestazione professionale.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 6 – modalità di tenuta dell’archivio .
Archivio unico deve essere tenuto in modo ordinato e trasparente, in modo da facilitare la ricerca dei dati e da garantire la storicità delle Informazioni e la conservazione secondo criteri uniformi
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 6 – modalità di tenuta dell’archivio
L’inserimento deve essere tempestivo e comunque non oltre il 30° gg. dall’identificazione del cliente
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 6 – modalità di tenuta dell’archivio
Le registrazioni sono conservate nell’ordine cronologico d’inserimento nell’archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 6 – modalità di tenuta dell’archivio .
L’archivio deve essere tenuto con l’ausilio di strumenti informatici, ovvero attraverso l’utilizzo di un registro cartaceo appositamente firmato dal professionista e recante l’indicazione del numero delle pagine.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 8 – protezione dei dati .
Il professionista è tenuto a rilasciare al proprio cliente una specifica informativa, ai sensi del Dlgs 196/2003 art. 13 riguardante gli obblighi previsti per la protezione dei dati personali.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 9 – obbligo di segnalazioni sospette .
I liberi professionisti hanno l’obbligo di segnalare all’UIC ogni c.d. operazione sospetta
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 9 – obbligo di segnalazioni sospette Tutte quelle operazioni che: a) Per entità, natura b) ed in ragione della capacità economica del soggetto c) indica a ritenere che trattasi di denaro proveniente dai delitti previsti dagli artt. 648/bis e ter c.p.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 9 – obbligo di segnalazioni sospette Tutte le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo
Non vuol dire entro 48 ore da quando il professionista sia venuto a conoscenza del fatto che il denaro provenga da un delitto non colposo MA QUASI
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 9 – obbligo di segnalazioni sospette La segnalazione se fatta in buona fede e nel rispetto delle finalità della legge non costituisce violazione del segreto professionale.
D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 Art. 9 – esenzione dell’ obbligo di segnalazione
Nel caso di esame della posizione del cliente in un procedimento arbitrale o dinanzi ad organismi di conciliazione.
L’UIC ha precisato, con provvedimento del 24 febbraio 2006, alcune questioni contenute nel DM 141/2006, come: L’ambito territoriale della disciplina antiriciclaggio si applica ai professionisti che operano in Italia e sono regolarmente iscritti agli albi di categoria. Non si applicano ai professionisti stranieri che operano in libera prestazione in Italia. Si applicano alle attività svolte all’estero da professionisti italiani.
Nella valutazione dei rapporti con il cliente – Profilo soggettivo Il professionista deve tener conto, ad esempio, dei diversi profili di rischio, ossia dell’esposizione a fenomeni di riciclaggio i cui indicatori possono essere: - soggetti insediati in paesi a fiscalità privilegiata - soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite
Nella valutazione dei rapporti con il cliente – Profilo oggettivo Il professionista deve tener conto, ad esempio, dei diversi profili di rischio, ossia dell’esposizione a fenomeni di riciclaggio i cui indicatori possono essere: - l’interposizione di soggetti terzi; - l’impiego di strumenti societari tesi a limitare la trasparenza della proprietà e della gestione - l’utilizzo di denaro contante o al portatore
Sono considerate operazioni sospette solo quelle : che vedono il coinvolgimento di soggetti insediati in paesi a fiscalità privilegiata concluse a valori palesemente diversi da quelli di mercato incongrue rispetto alle finalità dichiarate che si concludono mediante tecniche di frazionamento concluse mediante l’ingiustificato impiego di denaro contante
Esiste un obbligo di controllo interno
Deve essere verificato costantemente il rispetto delle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni di rilevazione delle operazioni c.d. sospette
I controlli devono risultare ?
Sì e devono essere commisurati all’articolazione della struttura organizzativa.
La formazione deve essere costante
Il professionista adotta le misure di formazione necessarie affinché anche i collaboratori siano in grado di conoscere adeguatamente la clientela e supportare il professionista nell’individuazione delle c.d. operazioni sospette.
Il supporto alla formazione deve provenire dagli ordini!!!
La mancata istituzione dell’archivio unico informatico Comporta l’applicazione dell’art. 2 del D.L. 143/91 che dispone:
Per il personale incaricato della segnalazione delle operazioni sospette che contravviene alle disposizioni è punito con la multa da 5 – 25 milioni
L’omissioni o la falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue l’operazione è punita con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con la multa da 1 a 10 milioni
Le sanzioni amministrative Dal 5 al 50% del valore dell’operazione per l’omessa segnalazione
sanzioni
Da € 5.000 a 200.000 per il mancato rispetto dell’operazione di sospensione dell’operazione
Da € 500 a 25.000 per la mancata identificazione e registrazione
I profili fiscali dell’Antiriciclaggio
L’evasione fiscale quale strumento per attuare il riciclaggio.
Esportazione di capitali attraverso operazione di sovrafatturazione
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE è un software realizzato per agevolare la compilazione e l'invio della segnalazione delle operazioni "sospette" di cui all’art.3 della legge 5 luglio 1991, n.197, così come modificato dall’art.1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n.153, nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti amministrativi prescritti (vedi Circolare UIC del 22 agosto 1997). Il prodotto è sviluppato in ambiente Windows ed è disponibile sia su CD-ROM che su floppy disk. Tale prodotto è utilizzabile solo da Intermediari Creditizi e Finanziari.
UIC-DIANA Diagnostico anomalie Archivio Unico Informatico Il diagnostico preventivo UIC-DIANA è stato realizzato per facilitare l’esame della correttezza e della congruenza dei dati registrati in Archivio Unico Informatico, di cui alla Legge n. 197/91. Il diagnostico, elaborato in ambiente Microsoft Windows, è compatibile con i sistemi operativi Windows NT 4, Windows 2000 e Windows XP. È, inoltre, necessaria la presenza del software Microsoft Access 2000. Per una corretta installazione ed un appropriato utilizzo del diagnostico è indispensabile leggere preliminarmente il manuale operativo. Si fa presente, infine, che è esclusa ogni responsabilità dell'Ufficio per eventuali danni diretti o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito delle operazioni di acquisizione, installazione ed utilizzo del prodotto.