GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ARTT. 182 BIS E QUATER L.F.
Bergamo, 5 dicembre 2011 DOTT. ALBERTO GUIOTTO
SOLUZIONI DELLA CRISI D’IMPRESA
L’accordo ex art. 182-bis ha le caratteristiche per mediare tra l’estrema flessibilità del piano attestato (e degli accordi stragiudiziali che lo sottendano), anche attraverso l’alterazione dell’ordine dei privilegi la soluzione concorsuale del concordato preventivo e le tutele giurisdizionali che ne derivano.
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IL CONCRETO UTILIZZO DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
utilizzo non generalizzato nella soluzione della crisi d’impresa utilizzo in un ridotto numero di casi ristretto numero di creditori omogenei tra loro rilevante importo, complessivamente superiore al 60% piano liquidatorio o paraliquidatorio, finalizzato a proteggere l’ordinata cessione dei beni e dei cespiti aziendali.
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A INDIRIZZARE L’ISTITUTO SU QUESTA CONFIGURAZIONE CONTRIBUISCONO ALCUNI ELEMENTI:
A. la necessaria disclosure dello stato di crisi dell’impresa o attraverso la pubblicazione della domanda di omologazione dell’accordo nel Registro delle Imprese o nel caso di richiesta di protezione preliminare del patrimonio aziendale mediante la sua comunicazione alla totalità dei creditori B.
la necessità di autenticazione delle sottoscrizioni dell’accordo, non prevista dalla legge ma tuttora richiesta da larga parte dei Registri delle Imprese
C.
la necessità che ciascun contraente debba essere messo a conoscenza delle condizioni pattuite con gli altri creditori aderenti all’accordo da omologare.
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IN BASE A QUESTE CARATTERISTICHE:
NO accordo di ristrutturazione come fascio di numerosi singoli accordi o stipulati in momenti diversi o con una moltitudine eterogenea di creditori limitazione dell’utilizzo, nella maggior parte dei casi, ad accordi unitari o conclusi contestualmente o davanti a un notaio, o con pochi creditori o generalmente di matrice bancaria e finanziaria o con soci. 5 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
IL PROCESSO DI EROGAZIONE DI NUOVA FINANZA ALLE IMPRESE IN CRISI
QUATTRO tipologie di rischio: 1. il rischio di credito 2. il rischio da revocatoria 3. il rischio che nel corso del processo di risanamento altri creditori colpiscano il patrimonio del debitore con provvedimenti cautelari o esecutivi o ottengano forzosamente titoli di prelazione a scapito di altri; 4. il rischio di responsabilità penale 6 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
NELLA SUA FORMULAZIONE ORIGINARIA L’ACCORDO EX ART. 182-BIS:
Poco conveniente, poco efficace garantiva – art. 67, terzo comma, lett. e) – esclusivamente la protezione da revocatoria per gli atti compiuti in sua esecuzione l’azione revocatoria fallimentare è ora notevolmente depotenziata la stessa protezione era offerta dai piani attestati di risanamento
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LE INTEGRAZIONI APPORTATE DAL C.D. “DECRETO CORRETTIVO” DEL 2007:
temporanea protezione del patrimonio aziendale o termine di sessanta giorni troppo limitato (e limitante) o mancata protezione da iscrizioni di ipoteche giudiziali o efficacia solo dopo il perfezionamento e il deposito dell’accordo o fase delle trattative iniziali «scoperta»
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CON LA L. 122/2010
Importanti elementi di limitazione dei rischi i. salvaguardia esplicita da rischi penali da bancarotta preferenziale (e bancarotta semplice), con art. 217-bis l. fall. ii. tutela particolare per i finanziamenti concessi in funzione o in esecuzione dell’accordo omologato; iii. ampliata la protezione del patrimonio dell’imprenditore “ombrello” protettivo nella fase preventiva
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PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO ALL’ACCORDO EX ART. 182-BIS
Requisito soggettivo: imprenditore o fallibile? o iscritto nel Registro delle Imprese?
Requisito oggettivo: stato di crisi
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GLI ACCORDI EX ART. 182-BIS SONO UNA PROCEDURA CONCORSUALE?
•
Non è previsto un procedimento né un provvedimento di apertura
•
No concorsualità (trattamento tendenzialmente paritario dei creditori; no coinvolgimento di tutti i creditori)
•
No individuazione di una maggioranza, ma somma di tante posizioni
•
No nomina di organo concorsuale
•
L’imprenditore non ha vincoli sulla gestione della propria impresa e può disporre liberamente dei beni aziendali
11 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO
Duplice fase:
Fase stragiudiziale (pre-giudiziale): raggiungimento dell’accordo con i creditori Fase giudiziale: procedimento di omologazione
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LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE Vanno depositati presso il Tribunale: i documenti di cui all’art. 161 l.f. •
Ricorso per l’omologazione
•
Una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
•
Uno stato analitico ed estimativo delle attività
•
L’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
•
L’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
•
(solo per le società di persone e per le S.a.p.A.) il valore dei beni e i crediti particolari dei soci illimitatamente responsabili
L’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti La relazione di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67, terzo comma lett. d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei 13 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Stipulato con creditori rappresentanti almeno il 60% dei creditori • Ammontare del credito, non numero dei creditori • Computo al momento del deposito dell’accordo • Rilevanza dei creditori: o Chirografari o Privilegiati o Contestati? o Postergati? o Prededucibili? 14 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (SEGUE)
Attuabile
Idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei • Pagamento integrale e alla scadenza pattuita (per i debiti non scaduti) • Pagamento integrale e all’omologazione (per i debiti scaduti) Inammissibilità di dilazioni non concordate
15 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
OGGETTO DELL’ACCORDO
Ristrutturazione del debito • modifica (apprezzabile) delle originarie condizioni di pagamento
16 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
FINALITÀ DELL’ACCORDO
Liquidatoria
Risanamento e prosecuzione dell’impresa
17 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO CON I CREDITORI
Pluralità di singole intese tra debitore e ciascuno dei creditori (o gruppi)
Negozio unitario (contratto bilaterale plurisoggettivo)
Contratto quadro (ad adesioni successive)
18 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
ACCORDO CON I CREDITORI: CARATTERISTICHE
Patti ad effetti remissori Patti ad effetti dilatori Patti ad effetti novativi Suddivisione dei creditori in classi Trattamento differenziato di singoli creditori Pagamento falcidiato di creditori privilegiati Alterazione dell’ordine dei privilegi 19 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
QUESTIONI APERTE
Conoscenza condivisa delle condizioni riservate a singoli creditori? Revoca del consenso all’accordo Effetti dello scioglimento o dell’invalidità dell’accordo con un singolo creditore Possibilità di condizionare l’efficacia dell’accordo alla sua omologazione
20 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
FORMA DELL’ACCORDO
Forma scritta • No contratti orali • No contratti conclusi per facta concludentia
Sottoscrizione autenticata?
21 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO
Imprenditore individuale Organo amministrativo nelle società Liquidatore
22 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
TRIBUNALE COMPETENTE
È il tribunale dove si trova la sede principale della società Corrispondenza con sede Registro Imprese Si applica la normativa dell’art. 9 l. fall. (sterilizzazione del trasferimento nell’ultimo anno)
23 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE L’accordo di ristrutturazione dei debiti è realizzato sul presupposto logico – operativo di un piano: a. di risanamento ovvero b. liquidatorio Strutturato Motivato Ragionevole approvato dai competenti organi societari la cui attuabilità sia valutata positivamente dal professionista attestatore, nell’ambito dell’accordo 24 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE Uniformità dei requisiti dell’attestatore nei piani attestati di risanamento, negli accordi di ristrutturazione e nei piani nel concordato preventivo (art. 67, terzo comma, lett. d). Il professionista deve: essere iscritto nel Registro dei revisori contabili; avere i requisiti di cui all’art. 28, lett. a) e b) L. Fall: • avvocato, dottore commercialista, ragioniere • studio professionale associato o società tra professionisti di cui alla lettera a) [in questo caso è necessario indicare la persona fisica responsabile] Il professionista non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità rispetto al debitore, a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base all’accordo e ai principali creditori. 25 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
NATURA DELL’ATTESTAZIONE
L’attestazione si concreta, essenzialmente, in un giudizio motivato e compiuto “allo stato degli atti” ed ex ante, che ha soltanto due possibili esiti: 1. ATTESTAZIONE Se l’accordo: a. è ragionevolmente attuabile b. è idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei 2.
NON ATTESTAZIONE Se manca anche uno solo dei presupposti
26 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
VERIFICA DEI DATI AZIENDALI DI PARTENZA
Elementi critici: Obbligatorietà Ambito di indagine • Tutti i dati aziendali? • Solo i dati rilevanti per l’esecuzione del piano? Sia le attività, sia le passività Giudizio A. di veridicità? B. di attendibilità? 27 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
ATTESTAZIONE E «FINANZIAMENTI-PONTE»
In presenza di finanziamenti-ponte potenzialmente prededucibili ex art. 182quater, secondo comma, è opportuno che il professionista: Individui il finanziamento-ponte Chiarisca come il finanziamento-ponte sia stato utilizzato Evidenzi la funzionalità del finanziamento-ponte alla ristrutturazione del debito Indichi le risorse con le quali sarà rimborsato il finanziamento-ponte
Per tutela di: • Creditori aderenti • Finanziatore • Soggetti estranei potenzialmente interessati all’omologazione 28 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
ELEMENTI CRITICI DELL’ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE
Discontinuità delle previsioni
Tempo
Costi
Indipendenza
29 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
DAL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
L’accordo acquista efficacia → Gli atti compiuti in conformità all’accordo sono considerate «in [sua] esecuzione»: •
Art. 67, terzo comma, lett. e): esenzione da revocatoria fallimentare
•
Art. 217-bis: salvaguardia da reati di bancarotta semplice e preferenziale
•
Art. 182-bis, terzo comma: divieto di inizio o di prosecuzione di azioni esecutive o cautelarti sul patrimonio del debitore
•
Art. 182-quater, primo comma: prededuzione di finanziamenti bancari e finanziamenti soci
a condizione che l’accordo sia successivamente omologato. 30 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
IN PARTICOLARE: L’ESENZIONE DA REVOCATORIA
Art. 67, terzo comma, lett. e) → non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182-bis, nei confronti di: •
Creditori aderenti all’accordo
•
Soggetti terzi, che compiano atti funzionali alla ristrutturazione del debito previsti nel piano connesso all’accordo (i.e.: soggetti finanziatori; acquirenti di cespiti aziendali)
•
NO creditori estranei all’accordo
31 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
EFFETTI DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE NEL PERIODO ANTERIORE AL PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO
penale: nessun cambiamento - l’esenzione prevista dall’art. 217-bis l. fall. opera solo per gli atti in esecuzione dell’accordo, e quindi effettuati dopo la sua conclusione. esenzione da revocatoria: nessun cambiamento - prevista soltanto per gli atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67, terzo comma, lett. e). protezione patrimoniale: ombrello protettivo nella fase delle trattative (182bis, sesto comma) prededuzione ex art. 182-quater per crediti sorti al di fuori di procedure concorsuali anteriormente e in funzione degli accordi per la soluzione della crisi d’impresa. 32 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
“OMBRELLO” PROTETTIVO DA AZIONI ESECUTIVE E INDIVIDUALI DAL 30 LUGLIO 2010 (D.L. 78/2010 CONV. L. 122/2010)
Il debitore può chiedere il blocco immediato delle azioni cautelari ed esecutive sul suo patrimonio, anche nel corso delle trattative, depositando in Tribunale: 1) la documentazione dell’accordo;
aziendale
richiesta
per
l’omologazione
2) una proposta di accordo; 3) un’autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti; 4) una dichiarazione del professionista circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. 33 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
LA «DICHIARAZIONE» DEL PROFESSIONISTA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Dichiarazione: • Mera attestazione? • Conclusioni motivate e argomentate?
Oggetto: o idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei alle trattative o Esistenza delle trattative? o Attuabilità dell’accordo? o Veridicità dei dati aziendali?
34 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
L’INIBITORIA DA AZIONI «AGGRESSIVE» DEI CREDITORI
L’istanza di sospensione è depositata presso il Registro delle Imprese e produce l'effetto: a) del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, b) del divieto di acquisire titoli di prelazione (i.e. ipoteche) non concordate.
Il debitore mantiene la piena disponibilità del patrimonio aziendale.
35 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
PROTEZIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO AZIENDALE Il Tribunale: 1) verifica la completezza della documentazione depositata (controllo formale) 2) dispone la comunicazione della documentazione a tutti i creditori • anche con rinvio a documentazione depositata in cancelleria o disponibile su siti internet 3) fissa un’apposita udienza entro trenta giorni dal deposito dell’istanza
36 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
LA CONFERMA DELL’INIBIZIONE DA AZIONI AGGRESSIVE Nel corso dell’udienza, il Tribunale: 1) verifica la sussistenza ristrutturazione dei debiti
dei
presupposti
dell’accordo
di
• controllo formale o sostanziale? • è possibile sindacare la dichiarazione dell’imprenditore o l’attestazione del professionista? • integrabilità limitata dei documenti 2) Dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari e di acquisire titoli di prelazione non concordati 3) assegna al debitore un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’accordo definitivo e della relazione del professionista • termine non prorogabile 37 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
LA CESSAZIONE DELL’«OMBRELLO PROTETTIVO» CAUTELARE
Il blocco delle azioni aggressive dei creditori cessa ex tunc se: 1) il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 2) il debitore non deposita entro sessanta giorni l’accordo definitivo 3) il debitore deposita un accordo definitivo sostanzialmente diverso dal pre-accordo
• Che accade alle ipoteche nel frattempo iscritte?
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Durata complessiva del «blocco» delle azioni «aggressive» dei creditori
Deposito istanza di sospensione 30 gg. Udienza per verifica dei presupposti 60 gg. Deposito accordo definitivo 60 gg. Omologazione dell’accordo
a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
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FINANZIAMENTO IN FUNZIONE E IN ESECUZIONE DEGLI ACCORDI Nel concordato preventivo: tre periodi per finanziamento in prededuzione 1. periodo anteriore alla presentazione della domanda di ammissione – in funzione 2. periodo successivo all’omologazione del concordato – in esecuzione del concordato 3. pendenza della procedura - in occasione del concordato - ex art. 167 - prededuzione ex art. 111, secondo comma. Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
mancando un decreto di inizio e uno di chiusura della procedura,
lo “spartiacque” è il decreto di omologazione dell’accordo (con efficacia retroattiva alla pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese)
I finanziamenti prededucibili nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito sono temporalmente distinti o finanziamenti anteriori alla domanda di omologazione dell’accordo = finanziamenti «in funzione» della domanda = FINANZIAMENTI-PONTE o finanziamenti posteriori alla domanda di omologazione dell’accordo = finanziamento «in esecuzione» dell’accordo 40 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
I «FINANZIAMENTI-PONTE»: REQUISITI PER LA PREDEDUCIBILITÀ 1. che il finanziatore sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato (106 TUB):
nella pratica, si tratterà di banche che già vantano crediti nei confronti del debitore e che accettano di impegnare nuove risorse al fine di massimizzare la possibilità di recuperare i crediti esistenti, nella convinzione che l’alternativa sia peggiore.
2. che il finanziamento sia funzionale alla presentazione della domanda di omologazione dell’accordo:
deve avere il limitato scopo di mantenere la solvibilità del debitore sino al momento in cui il suo patrimonio sarà protetto dalle azioni dei creditori con la domanda di omologazione dell’accordo ci deve essere un nesso funzionale tra il finanziamento e la domanda di omologazione, da verificarsi nei fatti, caso per caso. Può essere importante, anche se non strettamente necessario, che il professionista chiamato ad attestare l’attuabilità dell’accordo dia atto della funzionalità del finanziamento alla domanda di omologazione;
3. che il finanziamento sia previsto nell’accordo di ristrutturazione.
la previsione è ex post l’accordo e il sottostante piano devono tenere conto di finanziamenti già erogati il medesimo finanziamento-ponte può essere considerato funzionale i. sia a una domanda di omologazione di accordo ex art. 182-bis, ii. sia a una domanda di concordato;
4. che l’accordo sia successivamente omologato;
a differenza del concordato, non è richiesto che la prededuzione sia esplicitamente disposta nel provvedimento di omologazione da parte del Tribunale. 41 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
LA PREDEDUCIBILITÀ:
è certamente riferita all’eventuale successivo fallimento può estendersi anche all’eventuale concordato preventivo che possa seguire l’accordo omologato, qualora questo non venga eseguito? prededucibile nel successivo fallimento vs. chirografario nel successivo concordato preventivo = grave anomalia o probabile voto contrario al concordato da parte del finanziatore “declassato”, che soltanto dal fallimento trarrà beneficio.
42 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
INSTABILITÀ DEI FINANZIAMENTI-PONTE I FINANZIAMENTI-PONTE SONO PER LORO NATURA INSTABILI PER: la subordinazione della prededucibilità alla successiva (e incerta) omologazione dell’accordo mancata esenzione da revocatoria per le eventuali contestuali garanzie MITIGANT: la prededuzione • discende automaticamente dall’omologazione dell’accordo • non dipende da una valutazione discrezionale del tribunale DIFFIDENZA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO • rischio della mancata omologazione Erogazione dei finanziamenti soltanto dopo il decreto del tribunale 43 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
IL FINANZIAMENTO DEI SOCI IL FINANZIAMENTO-PONTE DEI SOCI
Resta postergato ex artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ. (Solo il finanziamento soci in esecuzione è prededucibile all’80% - no richiamo al secondo comma art. 182-quater)
La regola riguarda anche i nuovi soci
I CREDITI DEI SOCI POSTERGATI POSSONO A. partecipare al quorum del 60% B. essere pagati alle condizioni stabilite nell’accordo in ragione o dell’autonomia negoziale delle parti o del fatto che nessun creditore ne verrebbe forzatamente danneggiato non i creditori che partecipino all’accordo e che accettino di essere pagati alle nuove condizioni; non i creditori estranei all’accordo, che saranno pagati regolarmente. 44 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
I «FINANZIAMENTI ALLA RISTRUTTURAZIONE»: REQUISITI PER LA PREDEDUCIBILITÀ
1. che il finanziatore sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato (106 TUB): 2. che il finanziamento sia previsto nell’accordo di ristrutturazione (non richiesto dalla legge, ma indispensabile nei fatti) 3. che sia un finanziamento che il finanziatore è obbligato a concedere: Per effetto dell’omologazione dell’accordo, oppure Sulla base di condizioni oggettive Un finanziamento concesso discrezionalmente dopo l’omologazione non è finalizzato al risanamento: è solo un finanziamento concesso ad un’impresa risanata.
4. che l’accordo sia omologato
45 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
COMPENSI PROFESSIONALI Sono prededucibili i compensi spettanti al professionista: 1.
(nel concordato preventivo) che predispone la relazione di attestazione ex art. 161, terzo comma (fattibilità del piano e veridicità dei dati aziendali)
2.
(nell’accordo art. 182-bis) che predispone la relazione di attestazione ex art. 182-bis, primo comma (attuabilità dell’accordo)
Condizioni per la prededucibilità: 1.
nel concordato preventivo: •
2.
prededuzione espressamente disposta nel decreto di apertura del concordato (art. 163)
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. •
successiva omologazione dell’accordo 46 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
COMPENSI PROFESSIONALI: PROBLEMI INTERPRETATIVI
No prededucibilità dei compensi per la «dichiarazione» ex art. 182bis, sesto comma
No prededucibilità compensi del consulente
Abrogazione implicita dell’art. 111, secondo comma, per il concordato preventivo?
No prededucibilità compensi del professionista che attesta (giurando) il valore di mercato dei beni in caso di falcidia dei creditori privilegiati ex art. 160, terzo comma?
47 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
LEGITTIMAZIONE AL VOTO E COMPUTO DELLE MAGGIORANZE
I crediti prededucibili di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 182-quater sono esclusi: • dal computo delle maggioranze nell’accordo di ristrutturazione dei debiti •
dal voto nel concordato preventivo
48 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
ALTRI EFFETTI DELL’ACCORDO
NO applicazione art. 184 l. fall.: l’accordo remissorio comporta che i coobbligati del debitore rispondano per l’importo ridotto e non per l’intero
NO neutralità fiscale per le sopravvenienze da stralcio crediti
49 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
I FINANZIAMENTI DEI SOCI ANTE ACCORDO ARTT. 2467 – 2497 QUINQUIES COD. CIV.
Inevitabilità della postergazione?
Obbligo di restituzione dei finanziamenti rimborsati nell’anno anteriore al fallimento?
50 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
OPPOSIZIONE ALL’ACCORDO
Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione, per vizi procedurali o di contenuto.
Interesse ad agire per l’opposizione: creditori aderenti creditori estranei altri soggetti portatori di un interesse attuale e concreto in senso contrario all’omologazione (i.e: creditori dei creditori) 51 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE
Dopo (almeno) trenta giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese Anche in assenza di opposizioni È giudizio (anche) di merito sull’accordo, sulla sua attuabilità e sulla sua ragionevolezza
Non pare preclusa una CTU
52 a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO
Definitiva esenzione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione dell’accordo, nel periodo tra la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese e l’omologazione Definitiva prededucibilità dei finanziamenti bancari concessi in funzione dell’accordo, prima della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese Definitiva prededucibilità dei finanziamenti bancari concessi in esecuzione dell’accordo nel periodo tra la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese e l’omologazione
a cura del dott. Alberto Guiotto - Studio Alinovi, Guiotto, Ferrari & Mattioli (Parma)
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