Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica
Ufficio Legislativo
FOCUS NUOVO CODICE APPALTI: COSA CAMBIA PER L’INGENERIA ORGANIZZATA E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Di seguito le principali novità per il settore dell'ingegneria e architettura e alcune prime considerazioni sugli effetti dell'entrata in vigore del decreto 50/2016. 1. La disciplina transitoria: cosa succede da ieri, dopo la pubblicazione sulla GURI a) Abrogazione del “Codice De Lise” (d. lgs 163/2006) Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del nuovo codice dei contratti pubblici viene abrogato il d.lgs. 163/2006 e ogni sua modifica intervenuta dal 2006 a oggi. Da ieri si applicano tutte le nuove norme contenute nei 217 articoli del decreto delegato, sostitutivo del codice del 2006. Nel documento di raffronto, pubblicato insieme alla presente nota sono riportate le principali norme di interesse per il settore dell'ingegneria e architettura contenute nel decreto 50, messe a confronto con le analoghe disposizioni di interesse dell'abrogato codice "De Lise". b) Il destino del Regolamento (Dpr 207/2010) Al “codice De Lise” erano collegate molte norme del Dr 207/2010 che, in alcune materie, dettavano (dettano) un cospicuo apparato regolatorio (si pensi al tema della qualificazione delle imprese di costruzioni, ai livelli progettuali, alla disciplina dell’esecuzione del contratto, alle regole per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura). Uno dei tratti caratterizzanti la riforma Codice dei contratti pubblici è la sostituzione del regolamento attuativo del codice del 2006 (il Dpr 207/2010). Il nuovo Codice stabilisce in via generale (articolo 217, comma 1 lett. u) che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, da ieri il regolamento del 2010 viene abrogato secondo una tempistica differenziata che può essere così semplificata: - tutte le materie oggetto di disciplina da parte dei provvedimenti attuativi (quasi 50) previsti dal codice decadranno quando i citati provvedimenti attuativi entrano in vigore. In questo caso risulterà chiaro e Pacifico cosa decadrà soltanto al momento dell'emanazione dei provvedimenti perché Via Flaminia, 388 - 00196 Roma Tel. 06 80687248 - Fax 06 8085022 e-mail:
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l'articolo 217 prevede che. debbano essere espressamente indicate le norme del dpr 207 abrogate a seguito dell'emanazione di ogni provvedimento; - dalla data di entrata in vigore del codice:, quindi da ieri,sono abrogate le seguenti parti del regolamento che non sono oggetto di provvedimenti attuativi, con alcune eccezioni: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251;la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati. c) Cosa rimane in vigore delle norme per i progettisti Ovviamente per quel che riguarda le norme primarie si applicheranno tutte le disposizioni pertinente del decreto 50 che hanno sostituito o integrato le disposizioni di cui al decreto 163/2006 ( si veda il testo di raffronto); Come detto, però, la maggiore parte delle disposizioni che consentono ai progettisti di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (e la stessa disciplina delle gare) sono contenute nel regolamento di attuazione del decreto 163/2006 (il dpr 207/2010). Alla luce di quanto riportato al punto b), per i servizi di ingegneria e architettura l'articolo 217: - non chiarisce se i progettisti, per partecipare alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, dovranno sempre dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal dpr 207/2010, parte terza, (articolo 263), dal momento che la parte terza è espressamente citata fra quelle abrogate da ieri. Si potrebbe sostenere il contrario soltanto ritenendo che il d.m. di cui all’articolo 46, comma 2 del codice, che dovrà stabilire i requisiti dei progettisti esterni (termine per l'adozione: 90 gg. da ieri), sia da ricondurre alla disciplina dei requisiti di accesso alle gare di servizi di ingegneria e architettura e non ai requisiti essenziali e costituitivi dei progettisti e, in particolare delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili. La norma dell'articolo 217 " salva" infatti solo tre norme della parte terza (gli articoli citati al punto successivo) e non altre norme della disciplina sugli affidamenti di ingegneria e architettura; - salva dall'abrogazione la disciplina dei requisiti relativi alle società di ingegneria e alle società tra professionisti (articoli 254, 255 e 256 del dpr 207/2010 (fra cui la norma sul direttore tecnico e sugli obblighi di comunicazione all'Anac). Tali norme resteranno in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2 (decreto del MIT da adottare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore del Codice); -mantiene in vigore anche le attuali norme del dpr 207/2010 sui livelli di progettazione (articoli 14-43), non espressamente citate tra quelle oggetto di abrogazione, finché non sarà emanato il decreto del MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che definirà i contenuti dei tre livelli (la novità è la scomparsa del progetto preliminare sostituito dal progetto di "fattibilità tecnica ed economica"); da notare che per questo provvedimento non è previsto un termine di adozione. 2
2. Le principali novità per i progettisti contenute nel decreto delegato Sinteticamente le principali novità per il settore dei servizi di ingegneria e architettura possono così essere riassunte: - viene cancellato l'appalto integrato: nonostante sia definito all' articolo 3, l'appalto di lavori avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione viene di fatto soppresso, andando anche ben oltre il dettato della legge delega 11/2016. Non ve ne è più alcuna traccia, né nella sua forma “complessa” (l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sulla base del progetto preliminare con la produzione del progetto definitivo in sede di gara) fino ad oggi consentito dall'art. 53, comma 2, lettera c) del d. lgs. 163/2006, né nella forma tradizionale (affidamento sulla base del progetto definitivo, ai sensi della lettera b della norma citata del decreto 163); - i lavori si affideranno quindi sulla base del progetto esecutivo (l’art. 59, comma 1 precisa: “ove non diversamente disposto dal presente codice”) e sarà vietato affidare lavori sulla base del primo livello progettuale. Le uniche eccezioni espressamente previste dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 59 sono l'affidamento a contraente generale (sul definitivo), l’affidamento in concessione, le procedure di finanza di progetto (art. 183, sempre sul definitivo), il contratto di disponibilità e, in generale, gli altri contratti di PPP (che in base a quanto dispone l'articolo 180, comma 1, possono anche avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo delle opere e dei servizi connessi: si veda ad esempio la disciplina della locazione finanziaria di cui all'articolo 187 in cui è possibile porre a base di gara un progetto di fattibilità); - la progettazione affidata all'esterno della P.A. (a professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società) viene equiparata ( art. 24, comma 1) alla progettazione interna all' amministrazione, comunque non oggetto di applicazione dell’incentivo del 2%: spariscono le fattispecie normativamente oggi elencate all'articolo 91 del decreto 163 del 2016, che consentono l'affidamento a terzi di incarichi soltanto al verificarsi di determinate condizioni adeguatamente motivate; - la nozione di società di ingegneria viene collocata (art. 46) all'interno della nozione più ampia di prestatori di servizi di ingegneria e architettura che rendono tali prestazioni nei confronti di "committenti pubblici e privati, operando sul mercato"; va segnalato che la società di ingegneria può avere ad oggetto della propria attività anche la "produzione di beni" connessi ai servizi di ingegneria; - i consorzi stabili di società di ingegneria e di società tra professionisti non dovranno più dimostrare di avere nella propria compagine strutture operative da almeno cinque anni; sarà sufficiente che siano composti da almeno tre società (art. 46, comma 1, lettera f);
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- viene confermata la norma che agevola la partecipazione alle gare delle società di ingegneria di nuova costituzione attraverso la qualificazione con i requisiti dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato (art. 46, comma 2); -
non sembra più applicabile il contributo integrativo del 4% a Inarcassa: nel decreto delegato non è stata infatti riprodotta la disposizione, fino ad oggi contenuta all'articolo 90 del decreto 163, che impone alle società di ingegneria, così come alle società tra professionisti, di esporre in fattura il 4% di contributo integrativo ( prevedibile, però, che le casse previdenziali chiederanno al legislatore di coprire il vuoto normativo con un decreto correttivo, o con una norma extra codicem anche per ragioni di impatto sulla finanza pubblica, essendo i bilanci delle Casse previdenziali comunque afferenti al bilancio statale);
- viene rinviata ad un decreto del MIT, da adottare entro 90 giorni sentita l'ANAC, la disciplina dei requisiti dei progettisti esterni (cioè quelli di cui al comma 1 dell'articolo 46: i prestatori di servizi di ingegneria e architettura); - entro 60 giorni andrà riscritto il decreto ministeriale contenente le tabelle dei corrispettivi (l'attuale “decreto parametri”) che potranno essere utilizzate dalle stazioni appaltanti, se motivatamente ritenute adeguate, come base di riferimento per il calcolo della base di gara; - l'aggiudicazione di contratti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore ai 40.000 euro avviene esclusivamente applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ( art. 95, comma 4); - l’articolo 23 prevede la soppressione dello studio di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione; rinomina e definisce il progetto di fattibilità tecnica ed economica che sostituisce l’attuale progetto preliminare e rinvia ad un decreto del MIT su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la definizione dei contenuti dei tre livelli di progettazione - l'incentivo del 2% ai tecnici interni alle pubbliche amministrazioni (art. 113) non potrà più avere ad oggetto la progettazione; rimane per programmazione, attività del RUP, verifica dei progetti, direzione lavori, collaudo; - le procedure utilizzabili per gli affidamenti sono diverse a seconda dell’importo: fino a 40.000 euro si conferma la possibilità di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a); oltre i 40.000 euro e fino ai 100.000 euro (art. 157, comma 2) il responsabile del procedimento potrà affidare nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione europea in tema di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con procedura negoziata senza bando di gara e con invito di almeno cinque operatori economici; oltre i 100.000 euro si ricorrerà alle procedure aperte o ristrette. - per quel che riguarda la responsabilità per errore o omissione della progettazione esecutiva il nuovo codice stabilisce che il progettista risponde dei danni causati alla stazione appaltante (art. 4
106, commi 9 e 10) per tali errori o omissioni (definite in continuità rispetto alla formulazione del codice De Lise); non si rinviene un riferimento espresso alla polizza del progettista ma soltanto un richiamo alla polizza RC professionale citata all'articolo 24, comma 4; - per l'avvalimento relativo alle esperienze professionali l'articolo 89 impone a chi presta tali requisiti di eseguire direttamente la prestazione per la quale il requisito è stato prestato; - viene introdotto il BIM: l'articolo 23 comma 13 prevede che le stazioni appaltanti possano richiederlo per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, e prioritariamente per i lavori complessi (definiti all’articolo 3 comma 1, lettera oo del decreto come quelli di importo superiore ai 15 milioni che richiedono l’utilizzo di materiali e componenti innovativi e che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche o ambientali). Un decreto del MIT istituirà una commissione di esperti per definire le modalità di applicazione graduale dell'obbligo; le stazioni appaltanti che applicheranno il BIM saranno positivamente apprezzate in sede di qualificazione ANAC; - in base all'articolo 23 comma 2, in caso di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti procedono autonomamente “ricorrendo alle professionalità interne purché in possesso di idonee competenze nelle materie oggetto del progetto”, oppure ricorrono al concorso di idee o di progettazione, che quindi diventa nella sostanza obbligatorio per la progettazione dei citati lavori, se la stazione appaltante non ha proceduto direttamente; - per la verifica dei progetti (art. 26) per lavori pari o superiori a 20 milioni di euro saranno abilitati ad effettuare la verifica gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; per lavori di importo fino a 20 milioni e la soglia di cui all’art. 35 sarà possibile affidare gli incarichi agli organismi accreditati e ai progettisti (con incompatibilità sul singolo progetto oggetto di validazione); per lavori di importo compreso fra 5,2 e 1 milione di euro la verifica verrà effettuata dagli uffici tecnici, se il progetto è stato affidato a terzi, o dalle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo; per lavori fino a un milione la verifica è di competenza del RUP; -
per quel che riguarda gli affidamenti a contraente generale (la cui disciplina è contenuta nel titolo III, agli articoli 194 e seguenti), le principali differenze rispetto all’assetto precedente sono: - il contraente generale si qualifica secondo le modalità ordinariamente previste dall’articolo 84 del nuovo codice e secondo classifiche e requisiti che determinerà l’ANAC nelle linee guida generali di prossima emanazione; vengono fatte salve (art. 199) le attestazioni rilasciate ai contraenti generali dal MIT prima del 19 aprile (data di entrata in vigore del nuovo codice) che varranno fino alla loro scadenza; in via 5
transitoria il MIT perfezionerà le domande trasmesse prima del 19 aprile al fine del rilascio dell’attestato - viene tolto al contraente generale il compito di svolgere la direzione lavori con il conseguente obbligo di nomina del direttore dei lavori da parte della stazione appaltante, attingendo da un albo ad hoc che dovrà essere costituito entro 6 mesi presso il Ministero delle infrastrutture (e che riguarderà anche i collaudatori delle grandi infrastrutture); - l’affidamento al contraente generale avviene sulla base del progetto definitivo che deve contenere indagini e rilievi: in sostanza il contraente generale non svolge più direttamente tutta la fase progettuale ma si limita a predisporre il progetto esecutivo, oltre all’esecuzione dei lavori e quant’altro necessario per portare a compimento l’opera; - in sostituzione del performance bond, il contraente generale deve prestare la garanzia cosiddetta “extra costi” di cui all’articolo 104.
Roma, 21 aprile 2016 Andrea Mascolini
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