TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE RACCOMANDAZIONE IN EMENDAMENTO ALLA RACCOMANDAZIONE DELL’ICCAT PER SVILUPPARE UN PIANO MULTILATERALE DI RECUPERO DEL TONNO ROSSO DELL’ATLANTICO ORIENTALE E DEL MEDITERRANEO (presentato dalla Comunità Europea, dal Giappone, Tunisia, Algeria; Marocco, Egitto e Siria) CONSIDERATO il dibattito del 2008 nel Comitato di Osservanza riguardante l’implementazione del piano di recupero adottato nel 2006, CONSIDERATO lo scenario di ricostituzione della specie sviluppato dal Comitato Scientifico Ricerca e Statistica (SCRS) sulla base delle valutazioni condotte nel 2008, DESIDERANDO arrivare ad un livello di stock conforme con gli obiettivi della Convenzione nei prossimi 15 anni, CONVINTI che per raggiungere un tale obiettivo sia necessario rafforzare il piano di sviluppo per quello stock adottato nel 2006. L’obiettivo è quello di ricostituire lo stock attraverso una combinazione di misure gestionali volte a proteggere la biomassa dello stato dei riproduttori e a ridurre la pesca degli esemplari più giovani RICONOSCENDO che il successo del piano di ricostituzione comporta il rafforzamento del sistema di controllo che dovrebbe includere una serie di efficaci misure di controllo per assicurare il rispetto delle misure di gestione e la tracciabilità di tutto il pescato, CONSIDERATA la necessità di migliorare la responsabilità del settore, degli Stati bandiera, degli Stati Porto, degli Stati allevamento od ingrasso, degli Stati mercato per assicurare l’osservanza della presente raccomandazione, VISTO il bisogno di affrontare il problema dell’eccesso di capacità produttiva della flotta e dell’allevamento LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL TONNO ATLANTICO (ICCAT) RACCOMANDA CHE: Parte I Provvedimenti generali 1. I firmatari, i non firmatari ma favorevoli, l’entità o entità di pesca (da qui in avanti identificate come CPC) le cui imbarcazioni hanno attivamente pescato tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovranno implementare un piano di recupero quindicennale per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo a partire dal 2007 fino al 2022 con l’obiettivo di raggiungere il Bmsy con una percentuale superiore al 50% Definizioni 2. Per le finalità di questo Piano:
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE a) “imbarcazione da pesca” significa ogni imbarcazione adibita o destinata allo scopo dello sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi da pesca, le navi da lavorazione del pesce, le barche di supporto, da traino e da strascico, le imbarcazioni coinvolte nel trasporto e trasferimento dei prodotti del tonno e le imbarcazioni ausiliarie ad eccezione delle navi container; b) “peschereccio” significa ogni imbarcazione usata con lo scopo di cattura commerciale del tonno rosso; c) “nave officina” significa ogni imbarcazione a bordo della quale i prodotti da pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; d) “imbarcazione ausiliaria” significa ogni imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto e non lavorato dalla gabbia di allevamento ad un porto designato; e) “pescare attivamente” significa che l’obiettivo del peschereccio, durante una stagione di pesca, è la cattura del tonno rosso; f) “Operazione di pesca congiunta” significa ogni operazione realizzata tra due o più imbarcazioni battenti bandiera di diversi Stati CPC, in cui le catture di un’imbarcazione siano attribuite a uno o più pescherecci in accordo alla tabella di ripartizione; g) “attività di trasferimento” significa ogni trasferimento del tonno rosso dalla rete alle gabbie di trasporto: ogni trasferimento di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto ad un’altra gabbia; ogni trasferimento di tonno rosso morto dalla gabbia di trasporto ad un’imbarcazione ausiliaria; ogni trasferimento da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara fissa ad un’imbarcazione per la lavorazione, ad un imbarcazione di trasporto o a terra; h) “tonnara fissa” significa un’attrezzatura fissa ancorata sul fondo che contiene generalmente una rete guida che conduce il tonno nell’area recintata; i) “ingabbiamento”significa trasferire il tonno dalla gabbia di trasporto alle gabbie di allevamento e di ingrassamento; j) “ingrassare” significa mettere il tonno in gabbie per un breve periodo (generalmente 2-6 mesi) per farne aumentare il contenuto di grasso; k) “allevamento” significa ingabbiare il tonno per un periodo più lungo di un anno allo scopo di aumentarne la biomassa totale; l) “trasbordo” significa imbarcare tutto o alcuni individui di tonno rosso detenuto a brodo di un peschereccio verso un altro che lo conduce al porto; m) “pesca sportiva” significa pesca non commerciale i cui partecipanti aderiscono a un’associazione sportiva nazionale o hanno una licenza sportiva; n) “pesca ricreativa” significa pesca non commerciale i cui partecipanti non aderiscono a nessuna associazione sportiva nazionale o non hanno nessuna licenza sportiva. Lunghezza delle imbarcazioni 2 bis. Tutte le lunghezze delle imbarcazioni in questa raccomandazione si riferiscono alla lunghezza fuori tutto.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Parte II Misure gestionali Totali ammissibili di cattura (TAC) e quote 3. Totale ammissibile di cattura (TAC) è fissato: 2007: 25000 tonnellate 2008: 28500 tonnellate 2009: 22000 tonnellate 2010: 19950 tonnellate1 4. Il SCRS deve monitorare e rivedere i progressi del piano e presentare una valutazione alla Commissione nel 2010. Il totale ammissibile di cattura (TAC) dal 2011 in poi dovrà essere adeguato secondo i pareri del SCRS. Le quote relative (tra i CPC) dovranno essere decise dalla commissione nel 2010. 6. Lo schema di attribuzione 2007-2010 viene definito nell’allegato 4 di questa Raccomandazione. Condizioni associate a TAC e quote 7. Ogni CPC deve intraprendere le necessarie misure per assicurare che lo sforzo di pesca dei suoi pescherecci e delle sue tonnare sia commensurato con le opportunità di pesca del tonno rosso disponibile per quel CPC nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, anche stabilendo quote individuali per le proprie imbarcazioni superiori ai 24 metri fuori tutto incluse nella lista a cui si fa riferimento nel paragrafo 49 a) 8. Ogni CPC deve sviluppare un piano annuale per i proprio pescherecci e tonnare fisse che hanno come specie bersaglio il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il piano annuale deve identificare, tra gli altri, le imbarcazioni superiori ai 24 metri incluse nella lista cui si fa riferimento nel paragrafo 49 a) e le quote individuali ad essi allocate ed il metodo utilizzato per allocare le quote così come le diposizioni individuate per assicurare il rispetto delle quote individuali. 9. Ogni CPC deve allocare una quota specifica per la pesca ricreativa e sportiva come definito nel paragrafo 2 m) e n). 10. Entro e non oltre il primo marzo di ogni anno, il piano annuale di pesca deve essere trasmesso al Segretariato Esecutivo dell’ICCAT da ogni CPC. Ogni successiva modifica al piano annuale di pesca o allo specifico metodo utilizzato per gestire la propria quota deve essere trasmesso al Segretariato Esecutivo dell’ICCAT almeno 10 giorni prima dell’esercizio delle attività corrispondenti a tale modifica. 11. Entro e non oltre il 15 ottobre ogni CPC deve mandare al Segretariato Esecutivo dell’ICCAT un resoconto sull’implementazione dei propri piani di pesca per quell’anno. Questi resoconti devono includere: a) il numero dei pescherecci attualmente impiegati attivamente nelle attività di cattura del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 1
Tale limite potrà essere aggiustato nel corso della riunione della Commissione in caso di sostanziale sforamento nel 2009 o di nuove scoperte scientifiche o rilevanti sviluppi internazionali
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b) il pescato di ogni imbarcazione; e c) il numero totale di giorni di pesca nell’atlantico orientale e nel mediterraneo per ciascuna imbarcazione. 12 Ogni Stato bandiera CPC può richiedere al peschereccio di raggiungere immediatamente un porto da esso designato quando la quota individuale è stata presumibilmente raggiunta. 13. a) Non è permesso secondo questo Piano nessun recupero in caso di catture inferiori alla quota. b) In deroga al paragrafo 4 della Raccomandazione dell’ICCAT del 2002 riguardante la Conservazione pluriennale e la Gestione del Piano per il Tonno Rosso dell’atlantico orientale e del mediterraneo [02-08] non è permesso un recupero superiore al 50% di ogni cattura sotto quota a partire dal 2005 o 2006. Il paragrafo 2 della Raccomandazione dell’ICCAT del 1996 riguardante l’osservanza della pesca del tonno rosso e del pesce spada del nord atlantico non si applica per le abbondanti catture del 2005 e 2006. c) Le minori catture della Libia, Marocco e Tunisia nel 2005 e 2006 possono essere riportate nel 2009 e nel 2010 come segue: CPCs 2009 2010 Libia 145 t 145 t Marocco 327 t 327 t Tunisia 202 t 202 t d) ogni cattura sovra quota di un CPC deve essere detratta dalla quota dell’anno successivo di quel CPC. Nonostante questa disposizione, il rimborso della Comunità Europea per questa sovracattura nel 2007 dovrà essere spalmato tra il 2009-2012 (500 t nel 2009 e 2010, 1510 t nel 2011 e 2012). Questo rimborso dovrà essere rivisto alla luce di una politica generale di trasparenza e una proposta di incentivi sulle abbondanti catture che dovranno essere adottate dall’ICCAT al più tardi nel 2010. 14. Accordi commerciali tra privati e/o trasferimenti di limiti di quote/pescato tra CPC devono essere fatti solo con l’autorizzazione dei CPC coinvolti e della Commissione. 15. Per osservare le norme disposte nel paragrafo 1 della raccomandazione dell’ICCAT sul noleggio delle imbarcazioni [rac. 02-21] la percentuale limite che ogni CPC può usare per il noleggio di pescato/quota del tonno rosso non deve eccedere il 60% nel 2007, il 40% nel 2008, il 20% nel 2009. Nessuna operazione di noleggio per la pesca del tonno rosso è consentita nel 2010. In deroga al paragrafo 3 della Raccomandazione dell’ICCAT sul noleggio delle imbarcazioni [rac. 02-21] del 2002, solo i pescherecci per la cattura del tonno rosso battenti bandiera di un CPC possono essere noleggiate. Il numero dei pescherecci per la cattura del tonno rosso noleggiati e la durata del noleggio deve essere commensurata alla quota attribuita a tale nazione. 16. Qualsiasi operazione di pesca del tonno rosso congiunta deve essere autorizzata con il consenso dello Stato di appartenenza se l’imbarcazione è equipaggiata con l’attrezzatura da pesca del tonno rosso e ha una quota individuale secondo i seguenti requisiti. Al momento della domanda per l’autorizzazione, seguendo il formato presente nell’allegato 6, ogni Stato bandiera deve intraprendere le misure necessarie ad ottenere dalle proprie imbarcazioni che partecipano alle operazioni comuni di pesca le seguenti informazioni: 4
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durata, identità degli operatori coinvolti, quote individuali per imbarcazione, la ripartizione tra i pescherecci coinvolti nella cattura di tonno rosso e le informazioni sulla destinazione all’ingrasso o all’allevamento.
Ogni stato bandiera che autorizzi le proprie imbarcazioni a partecipare deve trasmettere tutte queste informazioni agli altri Stati bandiera partecipanti. Gli stati CPC coinvolti nelle operazioni di pesca congiunta devono trasmettere tutte queste informazioni al Segretariato dell’ICCAT almeno 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni. La Commissione stabilirà e manterrà dei registri ICCAT su tutte le operazioni di pesca congiunta autorizzate dagli stati bandiera CPC nell’Atlantico orientale e Mediterraneo. Chiusura della stagione di pesca 17. La pesca del tonno rosso nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale dovrà essere proibita alle imbarcazioni per la pesca industriale a palangari che superino 24 metri fuori tutto nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre con l’eccezione dell’area delimitata dall’ ovest di 10° W e a nord di 42° N, dove tale pesca dovrà essere proibita dal 1 Febbraio al 31 luglio. 18. La pesca del tonno rosso con il ciancialo dovrà essere proibita nell’Atlantico orientale e nel mediterraneo durante il periodo dal 15 Giugno al 15 aprile 18 bis. Se un Paese contraente (CPC) riesce a dimostrare che a causa di cattivo tempo (più di 7 nodi) alcune delle sue imbarcazioni di pesca con il ciancialo non hanno potuto utilizzare i giorni di pesca stabilita nel paragrafo 18, il CPC può utilizzare al massimo 5 giorni persi fino al 20 giugno. Questo Paese dovrà notificare al Segretariato dell’ICCAT entro il 15 giugno l’informazione riguardante i giorni aggiuntivi di pesca con le prove attestanti il cattivo tempo. Il segretariato dell’ICCAT dovrà inoltrare queste informazioni agli altri Paesi CPCs. 19. La pesca del tonno rosso con barche da traina e barche esca (trolling e baitboats) dovrà essere vietata nell’atlantico orientale e nel mediterraneo nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 giugno. 20. La pesca del tono con reti da traino pelagiche dovrà essere proibita nell’atlantico orientale nel periodo tra il 15 ottobre al 15 giugno. 21. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso dovrà essere proibita dal 15 ottobre al 15 giugno. Aree di riproduzione 22. Per l’incontro annuale della Commissione nel 2010 il SCRS deve identificare il più precisamente possibile le aree di riproduzione nel mediterraneo con l’obiettivo di creare dei santuari. Uso di aeroplani 23. I CPC prenderanno tutte le misure necessarie a vietare l’utilizzo di aeroplani ed elicotteri per la ricerca di tonno rosso nelle aree della Convenzione.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Dimensioni minime 24. I CPC dovranno intraprendere tutte le misure necessarie a proibire la cattura, la messa a bordo il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, l’immagazzinaggio, la vendita, la messa in mostra, o l’offerta per la vendita del tonno rosse con peso meno di 30kg. 25. In deroga al paragrafo 24, le dimensioni minime di 8 kg si dovrebbero applicare alle situazioni seguenti in accordo con le procedure specificate nell’allegato 1 a) La cattura del tonno rosso con barche esca e barche da traino nell’atlantico orientale potrà essere autorizzata b) La cattura del tonno rosso nell’Adriatico destinata all’allevamento c) La cattura del tonno rosso nel Mediterraneo con pescherecci costieri artigianali per la cattura di pesce fresco, praticata da barche esca, con palangari e lenze a mano 25 bis. Per pescherecci che praticano attivamente la pesca del tonno rosso può essere autorizzata la pesca accessoria del 5% di tonno rosso con peso compreso tra i 10 ed i 30 kg. Questa percentuale è determinata dal rapporto tra tonni pescati sotto misura e il totale che viene sbarcato o sul loro equivalente in percentuale del peso. Le catture incidentali devono essere dedotte dalla quota del CPC. Le procedure descritte nei paragrafi 57, 58, 59, 61 e 62 si applicano anche per le catture secondarie. Pesca accidentale indesiderata (by-catch) 26. I pescherecci che non hanno tra le loro attività la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzati a trattenere a bordo tonno rosso che ecceda il 5% della cattura totale calcolato o in base al peso o al numero di pezzi. La pesca accidentale indesiderata deve essere scalata dalla quota del Paese. Le procedure descritte nei paragrafi 57, 58, 59, 61 e 62 si applicano anche per le catture accidentali indesiderate. Pesca ricreativa 27. La pesca ricreativa del tonno rosso deve essere soggetta all’autorizzazione per quell’imbarcazione rilasciata dallo Stato bandiera CPC. 28. I CPCs devono intraprendere tutte le misure necessarie a proibire la cattura e la detenzione a bordo, il trasferimento o lo sbarco di più di un tonno rosso per ogni bordata. 29. La commercializzazione del tonno rosso catturato con pesca ricreativa è vietata eccetto che per scopi di beneficenza. 30. Ogni CPC deve intraprendere le misure necessarie a tenere nota dei dati del pescato con pesca ricreativa e a trasmetterli al SCRS. Il pescato da pesca ricreativa deve essere scalato dalla quota allocata al CPC secondo il paragrafo 8. 31. Ogni CPC deve intraprendere le misure necessarie ad assicurare, il più possibile, il rilascio del tonno rosso catturato vivo, specialmente se giovane, secondo l’ottica della pesca ricreativa. Pesca Sportiva 32. I CPC devono intraprendere le misure necessarie a regolamentare la pesca sportiva, in particolare attraverso il rilascio di autorizzazioni. 6
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33. La commercializzazione del tonno rosso pescato attraverso gare di pesca sportiva è proibita se non a scopo di beneficenza 34. Ogni CPC deve intraprendere le misure necessarie a tenere nota dei dati del pescato con pesca sportiva e a trasmetterli al SCRS. Il pescato da pesca sportiva deve essere scalato dalla quota allocata al CPC secondo il paragrafo 8. 35. Ogni CPC deve intraprendere le misure necessarie ad assicurare, il più possibile, il rilascio del tonno rosso catturato vivo, specialmente se giovane, secondo l’ottica della pesca sportiva Parte III Misura della capacità Adeguamento della capacità di pesca 36. Ogni CPC deve assicurare che la sua capacità di pesca sia commensurata alla quota ad esso attribuita. 37. A questo scopo ogni CPC deve stabilire un piano di gestione per il 2010-2013. Tale piano deve essere presentato alla Commissione entro il 15 settembre 2009 per la valutazione e approvazione nell’incontro annuale della Commissione nel 2009 e dovrà essere rivisto nell’incontro annuale del 2010. Tale piano deve includere, inoltre, le informazioni a cui si riferiscono i paragrafi dal 38 al 43 bis. Congelamento della capacità di pesca 38. I CPC devono limitare il numero, ed il corrispondente tonnellaggio lordo registrato, delle loro imbarcazioni al numero e tonnellaggio delle loro imbarcazioni che hanno pescato, issato a bordo, trasportato, spedito e sbarcato tonno rosso nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 1 luglio 2008. Tale limite dovrà essere applicato secondo il tipo di attrezzo in uso dai pescherecci e secondo la tipologia di barca per le altre imbarcazioni da pesca coinvolte nell’attività. 39. Il paragrafo 38 non dovrà essere interpretato in modo da colpire le misure contenute nell’allegato 1 paragrafo 1 e 2 di questa raccomandazione 40. I CPC dovrebbero limitare il numero di tonnare fise impegnate nell’atlantico orientale e nel mediterraneo per la pesca del tonno rosso al numero autorizzato da ogni CPC entro il 1 luglio 2008. 41. Tale congelamento non si deve applicare ad alcuni CPC, in particolare ai Paesi in via di sviluppo che dimostrino il bisogno di sviluppare la loro capacità di pesca in modo da poter pienamente utilizzare le loro quote. Tali CPC devono indicare nel loro piano di gestione la programmazione di capacità addizionale di pesca nella flotta peschereccia. Riduzione della capacità di pesca 42. Senza arrecare danno al paragrafo 41, ogni CPC dovrebbe ridurre la propria capacità in riferimento ai paragrafi 38, 39, 40 in modo da assicurare che entro il 2010 venga raggiunto almeno
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE il 25% della discrepanza tra la propria capacità di pesca e la propria capacità di pesca commensurata alla quota allocata nel 2010. 43. Per calcolare la riduzione della propria capacità di pesca ogni CPC deve tenere in considerazione tra le altre cose i tassi annuali di cattura presunti per stazza e imbarcazione. 43.bis. questa riduzione può non applicarsi a certi CPC che dimostrano che la loro capacità di pesca è commensurata con le quote loro assegnate. Adeguamento della capacità di allevamento 44. Ogni CPC che allevi o metta all’ingrassamento i tonni deve sviluppare un piano di gestione per il 2010-2013. Tale piano deve essere presentato alla Commissione entro il 15 settembre 2009 per la valutazione e approvazione nell’incontro annuale della Commissione nel 2009 e dovrà essere rivisto nell’incontro annuale del 2010. Tale piano deve anche includere le informazioni cui si riferisce nei paragrafi 45 e 48. 45. Ogni CPC dovrebbe limitare la propria capacità di allevamento alle capacità degli allevamenti che sono stati registrati nella lista dell’ICCAT o autorizzati e dichiarati all’ICCAT il 1 luglio 2008. 46. Ogni CPC dovrebbe stabilire per il 2010 il numero massimo di input di tonni rossi selvatici catturati e immessi negli allevamenti ad un livello pari alle quantità registrate con l’ICCAT dagli allevamenti nel 2005, 2006, 2007, 2008. 47. Ogni CPC deve allocare nei propri allevamenti tonni selvatici catturati tenendo conto dei limiti massimi stabiliti, come previsto nel paragrafo 46 48. Ulteriori aggiustamenti della capacità di allevamento saranno decisi dalla Commissione durante il suo incontro annuale nel 2010, a seconda del livello totale di cattura consentito dopo il 2010. Parte IV Misure di controllo Registri ICCAT di imbarcazioni per la pesca del tonno rosso 49. a) La Commissione stabilirà e manterrà dei registri di tutte le imbarcazioni autorizzate a pescare attivamente i tonni rossi dell’atlantico orientale e del mediterraneo. b) La Commissione stabilirà e manterrà dei registri di tutte le altre imbarcazioni (escluse quelle di cattura) autorizzate ad operare per i tonni rossi dell’atlantico orientale e del mediterraneo. Durante l’anno solare, un’imbarcazione da pesca può essere registrata in un unico dei registri ICCAT dei paragrafi a) e b). Senza violazione del paragrafo 26, allo scopo di questa raccomandazione, le imbarcazioni assenti da qualsiasi dei registri ICCAT dei paragrafi a) e b) si considerano non autorizzate a pescare, trattenere a bordo, trasferire, trasportare, trasbordare, lavorare o sbarcare tonni rossi nell’atlantico orientale e nel mediterraneo. 50. Ogni Stato bandiera deve inoltrare al Segretariato Esecutivo dell’ICCAT ogni anno elettronicamente, al massimo un mese prima dell’inizio della stagione di pesca cui si fa riferimento nei paragrafi da 17 a 20, la lista delle proprie imbarcazioni autorizzate a pescare attivamente i tonni 8
TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE rossi e la lista di altre imbarcazioni autorizzate ad operare nell’atlantico orientale e nel mediterraneo come descritto nel paragrafo 49 a) e b), secondo lo schema dell’allegato 9. Ogni successiva modifica non dovrà essere accettata a meno che ad un’imbarcazione registrata venga impedito di partecipare a causa di legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore. In tali circostanze il CPC coinvolto dovrà immediatamente informare il Segretariato Esecutivo dell’ICCAT fornendo: a) tutti i dettagli dell’imbarcazione da pesca sostitutiva come spiegato nel paragrafo 49; b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustifichino la sostituzione e di ogni prova o riferimento a supporto. 51. Si applicano, mutatis mutandis, le condizioni e le procedure descritte nella raccomandazione dell’ICCAT Riguardante la Costituzione di un Registro delle imbarcazioni superiori ai 24 metri autorizzate ad operare nell’area della convenzione [rac. 02-22] (ad eccezione del paragrafo 3). Registro ICCAT delle tonnare fisse autorizzate alla cattura dei tonni rossi 52. La Commissione stabilirà e terrà un Registro ICCAT di tutte le tonnare fisse autorizzate alla cattura dei tonni rossi nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Per gli scopi di questa raccomandazione, le tonnare non presenti nel registro si ritengono non autorizzate alla pesca, alla cattura, al trasferimento o allo sbarco del tonno rosso. 53. Ogni CPC dovrà far pervenire elettronicamente al Segretariato Esecutivo dell’ICCAT, entro il 1 marzo di ogni anno, la lista (includendo il nome delle tonnare, il numero di registrazione) delle proprie tonnare autorizzate come riportato nel paragrafo 52. Si applicano, mutatis mutandis, le condizioni e le procedure descritte nella Raccomandazione dell’ICCAT Riguardante la Costituzione di un Registro delle imbarcazioni superiori ai 24 metri fuori tutto autorizzate ad operare nell’area della convenzione [rac. 02-22] (ad eccezione del paragrafo 3) Informazioni sulle attività di pesca 54. Entro il 1 marzo di ogni anno ogni CPC deve notificare al Segretariato dell’ICCAT la lista dei pescherecci inclusi nel registro dell’ICCAT cui fa riferimento il paragrafo 49 a) che hanno pescato tonno rosso nel precedente anno di pesca. 55. Ogni CPC deve notificare al Segretariato dell’ICCAT ogni informazione riguardante imbarcazioni da pesca non descritti nel paragrafo 54 ma che si sa o si presume che abbiano pescato tonno rosso nell’atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il segretariato dell’ICCAT deve inoltrare tali informazioni allo Stato bandiera per le dovute azioni legali, inoltrando copia di ciò agli altri stati per adeguata conoscenza. Trasbordo 56. Le attività di trasbordo del tonno rosso nel Mediterraneo e nell’Atlantico del nord devono essere proibite. 57. Le imbarcazioni da pesca possono solo trasbordare i tonni rossi catturati ai porti designati dai CPC. A questo scopo, ogni CPC deve designare i porti in cui i trasbordi di tonno rosso sono
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE autorizzati e comunicare una lista di questi porti al Segretariato ICCAT entro il 1 marzo di ogni anno. Affinché un porto possa venir nominato come designato è necessario che lo Stato specifichi orari e periodi in cui è permesso il trasbordo. Lo stato deve inoltre garantire la piena copertura ispettiva durante tutti i periodi ed orari stabiliti per il trasbordo. Sulla base di queste informazioni il Segretariato ICCAT manterrà una lista di porti designati sul suo sito internet. 58. Prima dell’arrivo in porto, l’imbarcazione o un suo rappresentante deve fornire alle autorità competenti dello Stato almeno 48 ore prima dell’arrivo le seguenti informazioni: a) ora presunta dell’arrivo b) stima della quantità di tonno rosso presente a bordo con le relative informazioni sull’area geografica dov’è stato pescato; c) il nome dell’imbarcazione di trasbordo e relativo numero delle imbarcazioni da pesca nel registro dell’ICCAT autorizzate a pescare attivamente il tonno rosso o nel registro dell’ICCAT di altre imbarcazioni da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, d) il nome delle imbarcazioni riceventi, il suo numero nel registro dell’ICCAT dei pescherecci autorizzati a pescare attivamente tonno rosso o nel registro dell’ICCAT di altre imbarcazioni da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, e) il tonnellaggio e l’area geografica di pesca del tonno rosso che deve essere trasbordato. Ogni trasbordo richiede un’autorizzazione preventiva da parte dello Stato di appartenenza dell’imbarcazione che procede al trasbordo. Il comandante dell’imbarcazione che procede al trasbordo dovrà, durante il trasbordo, comunica al proprio stato bandiera le seguenti informazioni: a) le quantità di tonno rosso coinvolte b) la data e il nome del porto presso cui sarà sbarcato, c) il nome, il numero di registrazione e bandiera dell’imbarcazione ricevente e il proprio numero nel registro dell’ICCAT dei pescherecci autorizzati a pescare attivamente i tonni rossi o nel registro dell’ICCAT di altre imbarcazioni autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, d) l’area geografica della cattura del tonno rosso L’autorità responsabile dello stato porto dovrà ispezionare l’imbarcazione ricevente all’arrivo e verificare il carico e la documentazione riguardante l’operazione di trasbordo. L’autorità dello stato porto responsabile dovrà mandare nota del trasbordo all’autorità dello stato bandiera dell’imbarcazione che opera il trasferimento, entro le 48 ore successive alla fine del trasbordo. Requisiti dei registri 59. Il comandante del peschereccio deve tenere un logbook cartaceo o elettronico delle proprie operazioni, indicando in particolare le quantità di tonno rosso catturato e tenuto a bordo, sia che
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE il pescato sia una stima o effettivamente pesato, la data e il luogo di tale pescato ed il tipo di attrezzo utilizzato tra quelli indicati nell’allegato 2. 60. Il comandante del peschereccio coinvolto in una operazione di pesca congiunta deve registrare nel suo logbook: a) per quanto riguarda il peschereccio che trasferisce il pesce nelle gabbie: - il nome ed il segnale di radio chiamata internazionale; - la data e l’ora della cattura e del trasferimento, - il luogo della cattura e del trasferimento (longitudine/latitudine), - ammontare del pescato preso a bordo e l’ammontare del pescato trasferito nelle gabbie, - ammontare del pescato attribuito a ciascuna delle imbarcazioni coinvolte nell’operazione di pesca congiunta - il nome del rimorchiatore ed il suo numero ICCAT b)per quanto riguarda le altre imbarcazioni non coinvolte nell’operazione di trasferimento del tonno: - il loro nome e segnale di radio chiamata internazionale; - la data ed l’ora della cattura e del trasferimento, - il luogo della cattura e del trasferimento (longitudine/latitudine), - che nessun tonno sia stato preso a bordo o trasferito nelle gabbie, - ammontare del pescato attribuito ciascuna delle imbarcazioni coinvolte nell’operazione di pesca congiunta – - il nome del rimorchiatore ed il suo numero ICCAT 61. Le imbarcazioni da pesca possono sbarcare tonni rossi solo nei porti designati. A questo scopo, ogni CPC deve designare i porti in cui lo sbarco del tonno rosso è consentito e deve comunicare una lista di questi porti al Segretariato entro il 1 marzo di ogni anno. Affinché un porto possa venir nominato come designato è necessario che lo Stato specifichi orari e periodi in cui è permesso lo sbarco. Lo stato Porto deve inoltre garantire la piena copertura ispettiva durante tutti i periodi ed orari stabiliti per lo sbarco. Sulla base di queste informazioni il Segretariato dell’ICCAT pubblicherà la lista dei porti designati sul sito web dell’ICCAT 62. Prima di ogni ingesso in porto, l’imbarcazione da pesca o un suo rappresentante dovranno fornire alle autorità del porto competenti, almeno 4 ore prima della presunta ora di arrivo le seguenti informazioni: a) ora presunta dell’arrivo, b)stima della quantità di tonno rosso tenuto a bordo c) l’informazione sull’area geografica dove è stato catturato il pescato; Le autorità dello stato di porto dovranno avere un registro di tutti gli avvisi per l’anno in corso. Ogni sbarco o la messa in gabbia deve essere soggetto a ispezione dalle autorità di porto competenti. L’autorità competente dovrà inviare una nota con i dati di sbarco all’autorità competente dello stato bandiera dell’imbarcazione, entro 48 ore dalla fine dello sbarco.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Dopo ogni viaggio e entro 48 ore dallo sbarco il comandante del peschereccio deve presentare la dichiarazione di sbarco alle autorità competenti del CPC dove ha avuto luogo lo sbarco e al proprio stato bandiera. Il capitano del peschereccio autorizzato sarà responsabile dell’accuratezza della dichiarazione, in cui dovranno essere indicate come minimo le quantità di tonno rosso sbarcato e l’area in cui è stato pescato. Tutto il pescato sbarcato dovrà essere pesato e non solo stimato. 63. Il comandante del peschereccio deve completare e trasmettere al proprio stato bandiera la dichiarazione ICCAT di trasbordo non oltre le 48 ore successive alla data di trasbordo nel porto, secondo lo schema nell’allegato 3. Comunicazione sulle catture 64.
a) Ogni CPC deve assicurare che i propri pescherecci, che pescano attivamente il tonno rosso, comunichino, in via elettronica o con altri mezzi, alle autorità competenti un registro settimanale del pescato, con informazioni che riguardino almeno l’ammontare di pescato, incluso il caso di pesca nulla, la data ed il luogo (latitudine e longitudine) delle catture. Questo rapporto dovrà essere trasmesso il lunedì a mezzogiorno, al più tardi, insieme al pescato catturato nell’area del piano nella settimana precedente fino a domenica a mezzanotte ora di Greenwich. Questo rapporto deve includere informazioni sul numero dei giorni nell’area del piano dall’inizio della pesca o dall’ultimo rapporto settimanale. b) Ogni CPC deve assicurare che i proprio pescherecci a cianciolo e gli altri pescherecci superiori ai 24 m di lunghezza fuori tutto, che pescano attivamente il tonno rosso, comunichino elettronicamente o con altri mezzi, eccetto nel caso di pesca nulla, alle loro autorità competenti un rapporto del pescato giornaliero con un minimo di informazioni riguardanti l’ammontare di pescato, la data ed il luogo(latitudine e longitudine) delle catture. Se un paese CPC richiede questi rapporti giornalieri anche in caso di pesca nulla, il rapporto settimanale cui fa riferimento il paragrafo a) non è richiesto. c) Sulla base delle informazioni nei paragrafi a) e b) ogni CPC deve trasmettere senza ritardo rapporti settimanali sul pescato per tutte le imbarcazioni al Segretariato dell’ICCAT in accordo con lo schema delineato nell’allegato 5 [paragrafo cancellato] Registrazione del pescato
65. Ogni CPC deve registrare le proprie stime mensili di massima sulle catture di tonni rossi. Questo rapporto dovrà essere inviato al Segretariato dell’ICCAT entro 30 giorni dalla fine del mese solare in cui è avvenuta la pesca. 66. Il Segretariato dell’ICCAT dovrà, entro i 10 giorni successivi alla scadenza mensile per la ricezione delle statistiche sul pescato provvisorio, mettere insieme tutte le informazioni ricevute e farle circolare ai CPC insieme con le statistiche aggregate sul pescato. 67. Il Segretariato Esecutivo dell’ICCAT deve notificare senza ritardi a tutti i CPC la data in cui la somma del pescato accumulato da tutte le imbarcazioni raggiunge l’85% della quota di stock per il CPC. Il CPC dovrà prendere le misure necessarie per chiudere l’attività di pesca del tonno rosso prima che venga superata la propria quota e dare notifica della chiusura al Segretariato dell’ICCAT che farà circolare l’informazione anche agli altri CPC.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Controllo incrociato 68. I CPCs dovranno verificare, includendo i rapporti delle ispezioni e il rapporto degli osservatori a bordo, i dati del Sistema di Monitoraggio delle Barche (Vessel Monitoring System VMS), i logbook e ogni informazione rilevante registrata nei logbook delle proprie imbarcazioni da pesca, nei documenti di trasferimento e trasbordo e nei documenti di cattura. Le autorità competenti devono intraprendere su tutti gli sbarchi, tutti i trasbordi o insabbiamenti, controlli incrociati tra le quantità delle specie registrate nei registri di bordo o le quantità registrate nei documenti di trasbrodo e le quantità riportate nelle dichiarazioni di sbarco o di ingabbiamento e di ogni altro documento rilevante come fatture o note di vendita. Operazioni di trasporto 69. Prima di ogni trasporto nelle gabbie a rimorchio, il comandante del peschereccio deve inviare alle autorità del CPC del proprio stato bandiera una notificazione contenente: - il nome dell’imbarcazione e il numero di registro ICCAT, - l’ora presunta del trasporto di tonno rosso - la quantità presunta di tonno rosso da trasportare - le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) dove avverrà il trasporto - il nome del rimorchiatore, il numero di gabbie rimorchiate e il numero di registro ICCAT. 70. Le operazioni di trasporto non devono iniziare senza la previa autorizzazione dello stato bandiera della barca di cattura. Se lo stato bandiera della barca di cattura ritiene su ricezione della previa notifica di trasporto che: a) la barca di cattura che ha dichiarato di aver pescato il tonno non aveva una quota sufficiente di tonno rosso da mettere in gabbia; b) la quantità di tonno non è stata debitamente riportata e non è stata presa in considerazione per il consumo della quota che poteva essere applicata; c) la barca di cattura che ha dichiarato di aver pescato il tonno non è autorizzata a pescare tonno rosso o d) il rimorchiatore che ha dichiarato di ricevere il tonno non è registrato nei registri ICCAT di tutte le altre imbarcazioni da pesca cui fa riferimento il paragrafo 49 b) oppure non è equipaggiato con il VMS dovrà informare il comandante del peschereccio che il trasporto non è autorizzato e dovrà procedere a liberare il tonno in mare. 71. Il comandante del peschereccio deve completare e trasmettere al proprio Stato bandiera la dichiarazione di trasporto ICCAT alla fine dell’operazione di trasporto sul rimorchiatore, in accordo con il format delineato nell’allegato 3. 72. La dichiarazione di trasporto deve accompagnare il trasporto del tonno durante il trasporto all’allevamento o al porto designato. 73. L’autorizzazione dello stato bandiera al trasporto non significa automaticamente l’autorizzazione dell’operazione di messa nelle gabbie 74. Il comandante dell’imbarcazione con le gabbie deve garantire che le attività di trasporto verranno monitorate con una videocamera in acqua.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE 75. L’Osservatore Regionale ICCAT a bordo di ogni peschereccio, come riportato nel Programma dell’Osservatore Regionale (allegato 7), dovrà registrare e riportare le attività di trasporto condotte, verificare la posizione del peschereccio all’inizio dell’operazione di trasporto, osservare e dare una stima del pescato trasportato e verificare le registrazioni inserite prima delle operazioni di trasporto cui fa riferimento il paragrafo 70 e verificare la dichiarazione di trasporto dell’ICCAT come descritto nel paragrafo 71. 76. L’Osservatore Regionale ICCAT dovrà controfirmare la notifica precedente al trasporto e la dichiarazione di trasporto all’ICCAT. Dovrà verificare che la dichiarazione di trasporto dell’ICCAT sia stata compilata correttamente e trasmessa al comandante del rimorchiatore L’operatore delle tonnare deve completare e trasmettere al proprio Stato la dichiarazione di trasporto ICCAT alla fine dell’operazione di trasporto sull’imbarcazione da pesca, secondo lo schema utilizzato nell’allegato 3. Le operazione di ingabbiamento 77. Il CPC sotto la cui giurisdizione viene allocato l’allevamento di tonno deve fornire entro una settimana un registro di ingabbiamento, validato da un osservatore, al CPC la cui imbarcazione ha pescato il tonno e al Segretariato dell’ICCAT. Questo rapporto deve contenere le informazioni cui fa riferimento la dichiarazione d’ingabbiamento stilata nella raccomandazione dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso. [Rec. 06-07] Quando le strutture per l’allevamento dei tonni, catturati nell’area della Convenzione, autorizzate ad operare (da qui in poi indicate come FFB) sono situate in acque al di fuori della giurisdizione del CPC, verranno applicati al CPC di appartenenza del responsabile legale o naturale delle FFB, mutatis mutandis, i provvedimenti di cui al paragrafo precedente. 78. Prima di ogni operazione di trasferimento in un allevamento, lo stato bandiera del CPC di appartenenza del peschereccio dovrà essere informato dall’autorità competente dello Stato di allevamento del trasferimento in gabbie delle quantità di pescato catturato dalle imbarcazioni battenti la propria bandiera. Se il CPC bandiera una volta ricevute queste informazioni considera che: a) l’imbarcazione che ha dichiarato di aver pescato il pesce non aveva una quota sufficiente di tonni rossi da mettere in gabbia; b)la quantità di pesce non è stata correttamente riportata e non è stata tenuta in considerazione per il calcolo di qualsiasi quota applicabile, o c)l’imbarcazione che ha dichiarato di aver pescato il tonno non è autorizzata a pescare tonno rosso dovrà informare l’autorità competente dello stato che ha l’allevamento per procedere alla confisca del pescato e al rilascio in mare dei tonni. L’operazione di trasporto non deve iniziare senza la previa autorizzazione del CPC bandiera del peschereccio. 79. Il CPC sotto la cui giurisdizione è localizzato l’allevamento dei tonni rossi deve prendere tutte le misure necessarie a vietare la messa in gabbia dei tonni per l’allevamento o la messa all’ingrasso senza che siano accompagnati da accurata completa e valida documentazione richiesta dall’ICCAT 79 bis. Il CPC sotto la cui giurisdizione è localizzato l’allevamento dovrà garantire che le attività di trasporto dalle gabbie all’allevamento dovranno essere monitorate con una videocamera subacquea. Questo requisito non si applicherà laddove le gabbie saranno direttamente fissate al sistema di ormeggio. 14
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Attività di cattura con tonnare 80. I CPC dovranno prendere le misure necessarie a garantire la registrazione del pescato alla fine di ogni mattanza e alla simultanea trasmissione di questi dati, attraverso sistemi elettronici o attraverso qualsiasi altro mezzo entro 48 ore dalla fine di ogni mattanza, all’autorità competente che dovrà a sua volta trasmettere i dati senza ritardi al Segretario dell’ICCAT. VMS - Sistema di Monitoraggio delle Imbarcazioni 81. Senza violazione del paragrafo 1 d) della Raccomandazione [06-07] i CPC dovranno installare un sistema di monitoraggio delle proprie imbarcazioni superiori ai 24, nel rispetto della raccomandazione dell’ICCAT riguardo gli standard minimi per la creazione di un sistema di monitoraggio delle imbarcazioni nell’area della convenzione ICCAT. Senza violazione al paragrafo 1d) della raccomandazione [06-07] con effetto dal 1 gennaio 2010 questi provvedimenti verranno applicati alle imbarcazioni superiori ai 15m Non oltre il 31 gennaio 2008, ogni CPC dovrà comunicare al Segretariato ICCAT senza ritardo i provvedimenti in ottemperanza a questo paragrafo, secondo il formato di scambio dati ed i protocolli adottati dalla Commissione nel 2007. Il Segretariato Esecutivo dell’ICCAT dovrà rendere disponibili il prima possibile, ai CPC con una presenza ispettiva attiva nell’area del piano e su richiesta del SCRS, le informazioni ricevute secondo questo paragrafo. Su richiesta dei CPC coinvolti nell’ispezione e nelle operazioni in mare nell’area della convenzione secondo lo schema delle ispezioni internazionali congiunte cui fa riferimento il paragrafo 100 e 101 di questa raccomandazione, il Segretariato dell’ICCAT dovrà rendere disponibili i messaggi ricevuti secondo quanto stabilisce per tutte le imbarcazioni da pesca il paragrafo 3 della raccomandazione [07-08] Il Programma di Osservazione 82. Ogni CPC deve garantire il servizio di monitoraggio/osservazione sulle proprie imbarcazioni da pesca impegnate attivamente nella pesca del tonno rosso che siano superiori ai 15m di lunghezza complessiva di almeno il: - 20% delle proprie imbarcazioni di pesca attive per la cattura del tonno rosso a cianciolo tra i 15 e i 24 m di lunghezza fuori tutto, -20% delle proprie volanti attive per la cattura del tonno rosso, -20% delle proprie imbarcazioni con palangari attive per la cattura del tonno rosso , -20% delle proprie imbarcazioni esca, -100% nel processo di pesca durante la mattanza delle tonnare Il compito dell’Osservatore sarà in particolare: -verificare l’osservanza con la presente raccomandazione dei pescherecci - registrare e riferire sull’attività di pesca - osservare e dare una stima del pescato e verificare le registrazioni nel logbook - avvistare e registrare le imbarcazioni da pesca che potrebbero pescare in violazione alle misure di conservazione dell’ICCAT
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Inoltre, l’Osservatore svilupperà un lavoro scientifico, come la raccolta dati del Task II, qualora venga richiesto dalla Commissione e basandosi sulle istruzioni del SCRS. Il Programma regionale di Osservazione ICCAT 83. Verrà costituito un Programma regionale di Osservazione ICCAT per assicurare una copertura di monitoraggio al 100% del: - delle imbarcazioni per la pesca a cianciolo superiori ai 24 m fuori tutto durante tutta la stagione di pesca (Allegato 7) - delle imbarcazioni per la pesca a cianciolo coinvolte in operazioni di pesca congiunte, a prescindere dalla lunghezza dell’imbarcazione. A questo proposito, un osservatore dovrà essere presente durante le operazioni di pesca, - durante tutti i trasferimenti del tonno nelle gabbie e nel periodo della mattanza nelle gabbie Quelle imbarcazioni per la pesca a cianciolo senza un osservatore regionale non verranno autorizzate a pescare o ad operare nelle zone di pesca al tonno rosso. 84. Il Programma regionale di Osservazione dovrà garantire la presenza di un osservatore durante tutti i trasporti di tonno rosso alle gabbie e durante la mattanza nelle gabbie Il compito dell’osservatore dovrà essere in particolare di: - osservare e monitorare il rispetto delle procedure di allevamento con la Raccomandazione dell’ICCAT sull’Allevamento del Tonno rosso [Rec 06-07], - convalidare il rapporto sulle gabbie cui fa riferimento il paragrafo 77, - sviluppare un tipo di lavoro scientifico come ad esempio la raccolta di campioni, come richiesto dalla Commissione sulla base delle direttive provenienti dal SCRS
Entrata in vigore delle norme 85. I CPC dovranno adottare misure attuative che riguardino le imbarcazioni da pesca, laddove sia stato previsto, in accordo con le legge dell’ordinamento di cui l’imbarcazione batte bandiera, se non conforme alle condizioni previste nei paragrafi 14, 15, 16, 17, 19, 20, 36, 37, 38 e 39 (chiusura della stagione, taglia minima e requisiti per i le registrazioni). Tra le misure da intraprendere, a seconda della gravità dell’offesa e secondo gli articoli relativi nel proprio ordinamento, ci sono: - multe, - confisca dei mezzi di pesca illegali e del pescato, - sequestro dell’imbarcazione, - sospensione o ritiro dell’autorizzazione alla pesca, - riduzione o ritiro della quota di pesca , laddove applicabile. 86. Il CPC sotto la cui giurisdizione è localizzato l’allevamento del tonno rosso dovrà intraprendere misure di imposizione verso quegli allevamenti, dove è stato provato, in conformità con l’ordinamento nazionale che questo allevamento non è conforme con i provvedimenti dei paragrafi 45, 46 e 51 (operazioni di messa in gabbia e Osservazione) e con la Raccomandazione dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso [Rec 06-07]. Tra le misure da intraprendere, a seconda della gravità dell’offesa e secondo gli articoli relativi nel proprio ordinamento, ci sono: 16
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multe, sospensione o ritiro dei registri del FFB divieto di mettere in gabbie o di commercializzare quantità di tonno rosso
Accesso alle registrazioni video 87. Ogni CPC deve intraprendere le misure necessarie per assicurare che le registrazioni video delle proprie imbarcazioni da pesca e degli allevamenti vengano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’ICCAT. Il CPC sotto la cui giurisdizione è localizzato l’allevamento del tonno rosso dovrà intraprendere le misure necessarie per garantire che le registrazioni delle proprie imbarcazioni da pesca e degli allevamenti vengano messe a disposizione dei propri ispettori e osservatori. [paragrafi da 88 a 96 cancellati] 97. In conformità con i propri diritti e obbligazioni del diritto internazionale, i CPC esportatori ed importatori dovranno intraprendere le necessarie misure per: -
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vietare il commercio interno, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, la messa in gabbia per l’allevamento, la re-esportazione ed il trasbordo del tonno rosso dell’atlantico orientale e del mediterraneo, che non sono accompagnate da documentazione accurata, completa e convalidata come richiesto da questa Raccomandazione e dalla Raccomandazione [0710]sul programma di documentazione della pesca del tonno rosso. vietare il commercio interno, lo sbarco, l’esportazione, la messa in gabbia per l’allevamento, la re-esportazione ed il trasbordo entro la propria giurisdizione, del tonno rosso dell’atlantico orientale e del mediterraneo catturate da imbarcazioni il cui stato bandiera o non possiede una quota, un limite di pesca o un allocazione di pesca per quella specie, secondo le disposizioni delle misure di gestione e conservazione dell’ICCAT, o quando le possibilità di pesca dello stato bandiera siano esaurite o quando le quote individuali dei pescherecci , come descritto nel paragrafo 8 siano esaurite, vietare il commercio interno, le importazioni, lo sbarco e la lavorazione, l’esportazione da allevamenti non rispettano le disposizioni della Raccomandazione dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso [Rec 06-07].
Fattori di conversione 98. I fattori di conversioni adottati dal SCRS verranno applicati per calcolare l’approssimazione equivalente del peso del tonno rosso lavorato Fattori di crescita 99. Ogni CPC dovrà definire i fattori di crescita che dovranno essere applicati al tonno rosso allevato nelle proprie gabbie. Dovrà notificare al Segretariato dell’ICCAT e al SCRS i fattori e la metodologia usata. Il SCRS rivedrà queste informazioni negli incontri annuali del 2009 e 2010 e riferirà alla Commissione. Il SCRS fornirà una stima dei fattori di crescita e fornirà consigli alla Commissione per il suo incontro annuale del 2010.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Parte V Schema ICCAT per l’Ispezione Internazionale Congiunta 100. All’interno della struttura del piano pluriennale di gestione del tonno rosso ogni CPC concorda, in conformità con l’art. 9, paragrafo 3 della Convenzione ICCAT, di applicare lo schema ICCAT per l’Ispezione Internazionale Congiunta adottata durante il IV Incontro Regolare tenutosi a Madrid nel novembre 1975, come modificato nell’allegato 8. 101. Lo schema cui fa riferimento l’art 100 verrà applicato finché l’ICCAT non adotterà uno schema di sorveglianza, controllo e monitoraggio che includerà uno schema d’ispezione internazionale congiunta, basata sui risultati del Gruppo di lavoro sulle misure integrate di monitoraggio, creato con la risoluzione 00-20. Parte VI Provvedimenti finali 102. Disponibilità di dati al SCRS Il Segretariato ICCAT renderà disponibili al SCRS tutti i dati ricevuti in conformità alla presente Raccomandazione. Tutti i dati verranno trattati in maniera confidenziale. 103. Valutazione Tutti i CPC forniranno ogni anno al Segretariato i regolamenti ed altri documenti relativi da loro adottati per implementare questa Raccomandazione. In modo da aver maggiore trasparenza nell’implementare questa Raccomandazione tutti i CPC coinvolti nella catena del tonno rosso dovranno fornire ogni anno, non oltre il 15 ottobre, un rapporto dettagliato sulla loro implementazione della Raccomandazione. 104. Cooperazione Tutti i CPC coinvolti nella catena del tonno rosso sono incoraggiati a stipulare accordi bilaterali per migliorare l’osservanza delle norme contenute nella presente Raccomandazione. Questi accordi potrebbero in particolare riguardare lo scambio di ispettori, ispezioni congiunte e lo scambio di dati. 105. Deroghe Questa raccomandazione abroga il paragrafo 10 della Raccomandazione [06-07], della Raccomandazione [07-04] e l’art. 6 della Raccomandazione [07-08] Questa raccomandazione sostituisce la Raccomandazione [06-05]. L’articolo 50 e 51 della Raccomandazione [06-05] rimarranno in vigore finché non verrà implementato il Programma regionale dell’Osservatore dell’ICCAT cui fanno riferimento gli artt. 83 e 84.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 1 Condizioni specifiche riguardanti i pescherecci cui fa riferimento l’art. 25 1. I CPC dovranno limitare: a. Il numero massimo delle proprie imbarcazioni da esca e da traina autorizzate a pescare attivamente il tonno rosso al numero di imbarcazioni che hanno partecipato nella pesca diretta per il tonno rosso nel 2006 b. Il numero massimo della propria flotta di piccola pesca autorizzata a pescare attivamente il tonno rosso nel Mediterraneo al numero di imbarcazioni che hanno partecipato nella pesca diretta per il tonno rosso nel 2008 c. Il numero massimo di pescherecci autorizzati a pescare attivamente il tonno rosso nell’Adriatico al numero di imbarcazioni che hanno partecipato nella pesca diretta per il tonno rosso nel 2008. Ogni CPC dovrà allocare le quote individuali ad ogni rispettiva imbarcazione 2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i CPC dovranno fornire al Segretariato ICCAT, il numero di pescherecci prestabilito in ottemperanza al paragrafo 1 di questo allegato 3. I CPC dovranno emanare apposite autorizzazioni ai pescherecci cui si fa riferimento nel paragrafo 1 e dovrà trasmettere la lista di queste imbarcazioni al Segretariato dell’ICCAT 4. Ogni successivo cambiamento non verrà accettato a meno che un peschereccio autorizzato non parteciperà a causa di legittimi impedimenti operativi sopraggiunti o per cause di forza maggiore. In tali circostanze il CPC interessato dovrà immediatamente informare il Segretariato dell’ICCAT fornendo: a. dettagli esaurienti della voluta sostituzione del peschereccio cui fa riferimento il paragrafo 3 di questo allegato b. un resoconto dettagliato delle ragioni che giustifichino la sostituzione e di ogni riferimento e prova a supporto rilevante 5. Ogni CPC dovrà allocare non più del 7% della sua quota per il tonno rosso tra le proprie imbarcazioni da esca e da traina, con un ammontare massimo fino a 100t di tonno rosso che pesi non meno di 6,4kg se catturato da imbarcazioni esca di una lunghezza complessiva inferiore ai 17 m in deroga all’art. 25 6. Ogni CPC potrà allocare non più del 2% della propria quota di tonno tra le proprie imbarcazioni costiere artigianali per la pesca del pesce fresco nel mediterraneo. Ogni CPC potrà allocare non più del 90% della propria quota di tonno rosso tra i propri pescherecci nell’Adriatico allo scopo di allevamento. 7. Le imbarcazioni da pesca autorizzate ai sensi del paragrafo1 di questo allegato potranno sbarcare pescato di tonno rosso nei porti designati. A questo scopo ogni CPC dovrà designare i porti in cui sarà autorizzato lo sbarco dei tonni rossi e dovrà comunicare una lista di questi porti al Segretariato dell’ICCAT entro il 1 marzo di ogni anno. Affinché un porto venga designato come porto autorizzato, lo stato Porto dovrà specificare i luoghi e l’ora degli sbarchi. Lo stato porto dovrà garantire la copertura ispettiva durante tutta la durata degli sbarchi e in tutti i luoghi di sbarco. Ogni CPC dovrà trasmettere al Segretariato dell’ICCAT ogni successivo cambiamento nella lista almeno 15 giorni prima che il cambiamento abbia effetto. Sulla base di questa informazione il Segretariato dell’ICCAT manterrà una lista di porti designati sul proprio sito web. 8. Prima dell’ingresso in un porto designato, le imbarcazioni di cattura autorizzate, conformemente al paragrafo 4 di questo allegato, o un loro rappresentante dovranno fornire alle autorità di porto competenti almeno 4 ore prima dell’orario stimato per l’arrivo in porto le seguenti informazioni: a. Presunto orario d’arrivo, 19
TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE b. Presunta quantità di tonno rosso detenuta a bordo c. Informazioni sulle zone dove è stato catturato il pescato Ogni sbarco sarà soggetto ad un’ispezione in porto. Le autorità di porto dello stato competenti dovranno tenere dei registri su tutte le notifiche dell’anno in corso 9. I Cpc dovranno implementare un regime di registrazione del pescato che assicuri l’effettivo monitoraggio dell’utilizzo delle quote di ogni imbarcazione 10. Il pescato di tonno rosso non dovrà essere venduto al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal tipo di commercializzazione a meno che appropriati segni ed etichette indichino: a. La specie e il tipo di metodo di pesca utilizzato b. L’area di pesca e la data 11. A partire dal 1 luglio 2007 i CPC le cui imbarcazioni da esca, con palangari e con le lenze sono autorizzate a pescare tonno rosso nell’atlantico orientale e nel mediterraneo dovranno istituire dei requisiti per il marcatore sulla coda come segue: a. I cartellini sulla coda devono essere apposti su ogni tonno rosso immediatamente al momento dello scarico b. Ogni cartellino sulla coda dovrà avere un unico numero identificativo e dovrà essere incluso nei documenti sul pescato di tonno rosso e dovrà essere scritto al di fuori di ogni scatola contenente il tonno 12. Il comandante dell’imbarcazione di cattura dovrà assicurare che ogni quantità di tonno rosso sbarcato nel porto designato dovrà essere pesato prima della prima vendita o prima di essere trasportato in qualsiasi altro luogo lontano dal porto di sbarco
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 2 Specifiche minime per la tenuta dei logbook: 1. Il logbook deve avere le pagine numerate 2. Il logbook deve essere riempito ogni giorno prima della mezzanotte o prima dell’arrivo in porto 3. Il logbook deve essere completo in caso di ispezione in mare 4. Una copia dei fogli deve rimanere attaccata al registro 5. I logbook devono essere tenuti a bordo in modo da coprire un periodo operativo di un anno Standard minimi d’informazione sui logbook: 1. Nome del comandante e indirizzo 2. Data e porto di partenza, data e porto di arrivo 3. Nome dell’imbarcazione, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (laddove disponibile). Nel caso di operazioni di pesca congiunte nomi delle imbarcazioni, numeri di registro, numeri ICCAT e IMO (laddove disponibili)di tutte le imbarcazioni coinvolte nelle operazioni 4. Attrezzatura da pesca: a. Tipo di codice FAO b. Dimensione (lunghezza, misura della maglia, numero di ami) 5. Operazioni in mare con minimo una riga di viaggio per giorno in cui si spiega: a. Attività (pesca, navigazione) b. Posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e minuti) registrate per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno quando non è stata condotta nessuna operazione di pesca quel giorno. c. Logbook delle catture: 6. Identificazione delle specie: a. attraverso il codice FAO b. peso approssimativo in kg (RWT) al giorno c. numero di esemplari al giorno 7. Firma del comandante 8. Firma dell’Osservatore (laddove applicabile) 9. Metodi di misura del peso: stima, peso a bordo, e conteggio 10. Il registro è tenuto in base al peso equivalente del pesce e fa riferimento ai fattori di conversioni del pesce utilizzati nella valutazione Informazione minima in caso di sbarco, trasbordo e trasporto: 1. Date e porto di sbarco/trasbordo/trasporto 2. Prodotti a. Presentazione b. Numero di scatole di pesci o scatole e quantità in kg 3. Firma del comandante o dell’agente di imbarcazione
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 3 Nr. Documento
DICHIARAZIONE ICCAT DI TRASBORDO/TRASFERIMENTO
Rimorchiatore/imbarcazione da trasporto Nome della barca e segnale di chiamata radio: Bandiera: Nr. autorizzazione Stato Bandiera: Nr. Registro Nazionale: Nr. Registrazione ICCAT Nr. IMO Giorno
Mese
Imbarcazione da pesca Nome della barca e segnale di chiamata radio: Bandiera: Nr. autorizzazione Stato Bandiera: Nr. Registro Nazionale: Nr. Registrazione ICCAT
Ora
Anno
2
0
Nome Comandante/dell’operatore tonnara
di
Allevamento di destinazione
Tonnara
Nome Nr. Registrazione ICCAT
Nome Nr. Registrazione ICCAT
Nome del Comandante del rimorchiatore/del la nave da trasporto:
LUOGO DELTRASBORDO
Da A
Partenza Ritorno
Firma
Firma
Trasb/Trasporto Per il trasbordoo indicare il peso in kilogrammi per l’unità utilizzata (es. scatola, cesto) ed il peso in kilogrammi di questa unità: kg. In caso di trasporto di pesci vivi indicare il numero di unità ed il peso Porto Mare Specie Nr. Di Tipo di Tipo di Tipo di Tipo di Tipo di unità vive prodotto prodotto in prodotto prodotto prodotto in di pesce vivo totale svuotato senza testa filetti delle interiora Lat. Long
Tipo prodottp
di
Ulteriore trasferimento/trasbordo
Data: Luogo: Nr. Autorizzazione CP Firma del comandante dell’imbarcazione da trasporto: Nome dell’imbarcazione ricevente: Bandiera Nr. Registrazione ICCAT: Nr. IMO Firma del comandante: Data Nr. Autorizzazione CP Firma del comandante dell’imbarcazione da trasporto Nome dell’imbarcazione ricevente Bandiera Nr. Registrazione ICCAT Nr. IMO Firma del comandante
Luogo/posizione
Firma dell’osservatore ICCAT (dove applicabile) Obbligazioni in caso di trasporto/trasferimento: 1. L’originale della dichiarazione di trasporto/trasferimento deve essere fornita al rimorchiatore/imbarcazione di lavorazione/trasporto 2. La copia della dichiarazione di trasporto/trasferimento deve essere tenuta dalla corrispondente imbarcazione di cattura o trappola 3. Ulteriori operazioni di trasferimento o trasporto dovranno essere autorizzate dal CP responsabile che ha autorizzato l’imbarcazione ad operare 4. L’originale della dichiarazione di trasporto/trasferimento deve essere tenuta dall’imbarcazione ricevente che detiene il pesce fino all’allevamento o al porto di sbarco 5. L’operazione di trasferimento o trasporto dovrà essere registrata nel registro di ogni imbarcazione coinvolta nell’operazione
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO
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Schema di attribuzione per il 2007-2010 Piano di recupero per un periodo di 4 anni (unità: tonnellate) Paese 2007 2008 2009 2010 50,00 50,00 Albania 1511,27 1460,04 1117,42 1012,13 Algeria 65,78 63,55 61,32 56,86 Repubblica Pop. Cinese 862,31 833,08 641,45 581,51 Croazia 50,00 50,00 Egitto 16779,55 16210,75 12406,62 11237,59 Comunità Europea* 53,34 51,53 49,72 46,11 Islanda 2515,82 2430,54 1871,44 1696,57 Giappone 177,80 171,77 132,26 119,90 Corea 1280,14 1236,74 946,52 857,33 Libia 53,34 51,53 50,00 50,00 Siria 2824,30 2728,56 2088,26 1891,49 Marocco 53,34 51,53 49,72 46,11 Norvegia 2,333,58 2254,48 1735,87 1573,67 Tunisia 918,32 887,19 683,11 619,28 Turchia 71,12 68,71 66,30 61,48 Taipei *Le possibilità di pesca per Malta e Cipro nella CE saranno rispettivamente: 2007: 355,59 t e 154,68 t, 2008: 343,54 t e 149,44 t
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 5 FORMATO DEL REGISTRO SUL PESCATO Registro Settimanale di Pesca dell’ICCAT Bandiera
Nr.ICCAT
Nome Data dell’Imbarcazione d’inizio
Data di Durata fine
Pescato Data di Peso pesca (kg)
Nr. di Peso pezzi medio (kg)
Peso attribuito in caso di operazioni di pesca congiunta (kg)
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 6 OPERAZIONI DI PESCA CONGIUNTE Stato Bandiera
Nome Durata Identità degli Quota dell’imbarcazione dell’operazione operatori individuale per imbarcazione
Chiave di allocazione per imbarcazione
Allevamento di messa all’ingrasso e allevamento di destinazione CPC Nr. ICCAT
Data …………………………. Validazione dello Stato Bandiera ………........................ 25
TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 7 PROGRAMMA REGIONALE DI OSSERVAZIONE ICCAT 1. Ogni CPC deve richiedere ai propri allevamenti, alle sue imbarcazioni con la pesca a cianciolo superiori ai 24 m e alle sue imbarcazioni con la pesca a cianciolo coinvolte in operazioni di pesca congiunte, di consentire ad un osservatore dell’ICCAT di assistere a tutte le operazioni di pesca e di mattanza nell’area della Convenzione 2. Entro il 1 febbraio di ogni anno, ogni CPC dovrà notificare al Segretariato Esecutivo dell’ICCAT una lista dei propri osservatori 3. Il Segretariato della Commissione dovrà nominare gli osservatori entro il 1 marzo di ogni anno e dovrà inserire loro negli allevamenti, a bordo delle barche con pesca a cianciolo battenti bandiera degli stati contraenti, delle parti non contraenti, delle entità o delle identità di pesca che implementano il programma di osservazione dell’ICCAT 4. Il segretariato dovrà rilasciare un contratto che elenca diritti e doveri dell’osservatore, del comandante dell’imbarcazione, o dell’operatore dell’allevamento. Questo contratto dovrà essere firmato da entrambe le parti coinvolte 5. Il Segretariato dovrà sviluppare un manuale del Programma di Osservazione dell’ICCAT Nomina degli Osservatori 6. Gli osservatori designati dovranno avere i seguenti requisiti per ottemperare ai loro compiti: a. Esperienza sufficiente ad identificare specie e attrezzature da pesca; b. Conoscenza soddisfacente delle misure di conservazione e gestione dell’ICCAT attestate da un certificato fornito dal CPC e basato sulle linee guida alla formazione dell’ICCAT; c. Capacità di osservare e registrare con accuratezza; d. Una conoscenza soddisfacente delle lingua dello stato bandiera dell’imbarcazione o dell’allevamento oggetto dell’osservazione. Obbligazioni dell’Osservatore 7. Gli osservatori dovranno: a. Aver completato la formazione tecnica richiesta dalle linee guida stabilite dall’ICCAT; b. Essere cittadini di uno dei CPC e laddove possibile non dello stato bandiera dell’imbarcazione a cianciolo e non dello stato allevamento; c. Essere capace di portare avanti i compiti espressi al paragrafo 8 qui sotto; d. Essere inclusi nella lista degli osservatori tenuta dal Segretariato della Commissione e. Non avere interessi finanziari o beneficiare dalla pesca del tonno rosso. 8. I compiti degli osservatori saranno in particolare: a. Per quanto riguarda gli osservatori sulle imbarcazioni a cianciolo, monitorare l’osservanza dell’imbarcazione a cianciolo con le principali misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione. In particolare gli osservatori dovranno: i. Registrare e riferire delle attività di pesca espletate, ii. Osservare e stimare il pescato e verificare le registrazioni annotate nei logbook, iii. Produrre un rapporto giornaliero delle attività di trasporto dell’imbarcazione di pesca a cianciolo; iv. Avvistare e registrare le imbarcazioni che potrebbero pescare in contravvenzione alle misure di conservazione e gestione dell’ICCAT; v. Registrare e riferire delle attività di trasporto espletate; vi. Verificare la posizione dell’imbarcazione al momento del trasporto; vii. Osservare e fare una stima dei prodotti trasportati, anche attraverso la riproduzione delle registrazioni video; 26
TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE viii. Verificare e registrare il nome dell’imbarcazione da pesca coinvolta ed il suo numero di registro ICCAT; ix. Sviluppare un lavoro scientifico come la raccolta dati della task II quando richiesto dalla Commissione, sulla base delle direttive del SCRS. b. In riguardo agli osservatori negli allevamenti, monitorare l’osservanza degli allevamenti con le misure di conservazione e gestione adottate dalla Commissione. In particolare gli Osservatori dovranno: i. Verificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasporto e nella dichiarazione di messa in gabbia, anche attraverso l’utilizzo delle registrazioni video; ii. Certificare i dati contenuti nella dichiarazione trasporto e di messa in gabbia; iii. Produrre un rapporto giornaliero delle attività di trasporto verso l’allevamento; iv. Controfirmare la dichiarazione di trasporto e di messa in gabbia; v. Sviluppare un lavoro scientifico come la raccolta dati della task II quando richiesto dalla Commissione, sulla base delle direttive del SCRS. c. Produrre rapporti generali compilandoli con le informazioni raccolte in conformità con questo paragrafo dando la possibilità al comandante e all’operatore dell’allevamento di includere qualsiasi informazione rilevante; d. Fornire al Segretariato il summenzionato rapporto generale entro 20 giorni dalla fine del periodo di osservazione; e. Esercitare ogni altra funzione come definito dalla Commissione. 9. Gli osservatori dovranno trattare come confidenziali tutte le informazioni riguardanti le operazioni di pesca e trasporto delle imbarcazioni a cianciolo e degli allevamenti ed accettare questo requisito sottoscrivendolo alla nomina di osservatore; 10. Gli osservatori dovranno conformarsi con i requisiti stabiliti nelle leggi e nei regolamenti dello stato bandiera o dello stato allevamento che esercita la giurisdizione sulle imbarcazioni o allevamenti ai quali l’osservatore è assegnato. 11. Gli osservatori dovranno rispettare la gerarchia e le regole generali di comportamento che si applicano a tutte le imbarcazioni e al personale dell’allevamento, ammesso che tali regole non interferiscano con il lavoro dell’osservatore in questo programma e con l’obbligazioni delle imbarcazioni e del personale degli allevamenti elencati nel paragrafo 12 di questo programma. Obbligazioni dello stato bandiera delle imbarcazioni di pesca a cianciolo e degli allevamenti 12. Le responsabilità concernenti gli osservatori dello stato bandiera delle imbarcazioni di pesca a cianciolo e dei loro comandanti includeranno in particolare: a. Agli osservatori verrà concesso accesso all’imbarcazione e al personale dell’allevamento, alle attrezzature, gabbie ed equipaggiamento; b. Su richiesta, agli osservatori sarà concesso accesso al seguente equipaggiamento, laddove presente sulle imbarcazioni cui sono assegnati, per facilitare l’espletamento dei compiti elencati nel paragrafo 8: i. Equipaggiamento di navigazione satellitare, ii. Visualizzazione del display del radar quando in uso, iii. Mezzi elettronici di comunicazione, c. Agli osservatori dovrà essere garantito alloggio, vitto ed adeguate condizioni sanitarie eguali a quelle garantite agli ufficiali. d. Agli osservatori dovrà essere fornito adeguato spazio sul ponte o nella cabina di pilotaggio per il lavoro burocratico, così come dovrà esser loro concesso adeguato spazio sul ponte per poter svolgere il compito di osservatore e, e. Lo stato bandiera deve assicurare che i comandanti, l’equipaggio, i proprietari dell’allevamento e dell’imbarcazione non ostruiscano, non intimidiscano, non
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE interferiscano, non tentino di corrompere o corrompano l’osservatore nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Segretariato, in un modo conforme con i requisiti di confidenzialità applicabili, dovrà fornire allo stato allevamento o allo stato bandiera dell’imbarcazione di pesca al cianciolo copie di tutti i dati grezzi, i riassunti ed i rapporti riguardanti il viaggio. Il Segretariato dovrà fornire i rapporti dell’osservatore al Comitato di Osservanza e al SCRS. Costi dell’Osservatore a) I costi per implementare questo programma dovranno essere sostenuti dagli operatori degli allevamenti e dai proprietari delle imbarcazioni da pesca al cianciolo. Il costo dovrà essere calcolato sulla base dei costi totali del programma. Questo costo dovrà essere pagato in un conto speciale del Segretariato ICCAT e il Segretariato ICCAT dovrà gestire il conto per implementare il programma. b) Nessun Osservatore dovrà essere assegnato ad un’imbarcazione o ad un allevamento che non ha provveduto al pagamento dei costi come richiesto dal paragrafo a)
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE ALLEGATO 8 SCHEMA ICCAT DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA La Commissione durante il suo IV incontro regolare (Madrid novembre 1975) approva: nell’ottemperanza al paragrafo 3 dell’articolo IX della Convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda la costituzione delle seguenti disposizioni per il controllo internazionale al di fuori delle acque territoriali interne con l’obiettivo di assicurare l’applicazione della Convenzione e le seguenti misure: I. VIOLAZIONI SERIE 1. Riguardo a queste procedure, per violazioni serie s’intendono le seguenti violazioni dei provvedimenti delle misure di conservazione e gestione dell’ICCAT adottate dalla Commissione: a. pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dallo stato CPC, b. incapacità a mantenere registri di pesca e di dati correlati alla pesca sufficienti in conformità con i requisiti richiesti per la registrazione dalla Commissione, o da significativi errori nel riportare questi dati sul pescato, c. pescare in un’area chiusa, d. pescare durante la stagione chiusa, e. cattura internazionale o trattenimento di specie in contravvenzione con ogni regolamento e misure di conservazione e gestione dell’ICCAT, f. importanti violazioni dei limiti di pescato o delle quote in vigore nel rispetto delle regole dell’ ICCAT, g. utilizzazione attrezzature da pesca vietate h. falsificare o nascondere intenzionalmente i segni, l’identità o la registrazione di un’imbarcazione da pesca, i. occultare, manomettere o disporre delle prove di un indagine riguardante una violazione j. molteplici violazioni che prese nell’insieme costituiscono una seria mancanza di considerazione delle misure in ottemperanza dell’ICCAT, l. assalire, fare resistenza, intimidire, far violenza sessuale, interferire con, o esageratamente ostruire o ritardare un osservatore o ispettore autorizzato, m. qualsiasi altra violazione che può essere determinata dall’ICCAT, non appena queste vengano incluse e fatte circolare in una versione rivista di queste procedure, n. pescare con l’ausilio di aeroplani per l’individuazione dei banchi o. interferenza con il sistema di monitoraggio satellitare e/o operare senza un sistema di VMS, p. attività di trasporto senza dichiarazione di trasporto 2. Nel caso di imbarco e ispezione di una barca da pesca durante la quale l’osservatore autorizzato si accorge di un’attività o condizione che costituirebbe una grave violazione, come definito nel paragrafo 1, le autorità dell’imbarcazione ispettiva dovranno immediatamente notificare alle autorità dell’imbarcazione da pesca, sia direttamente sia attraverso il Segretariato dell’ICCAT 3. Lo stato bandiera CPC dovrà assicurare che in seguito all’ispezione cui si riferisce il paragrafo 2, l’imbarcazione da pesca dovrà cessare immediatamente l’attività. Lo stato bandiera del CPC richiederà all’imbarcazione da pesca di proseguire direttamente ad un porto da essa designato e dove verrà iniziata un’ispezione. Se all’imbarcazione non viene chiesto di proseguire ad un porto, il CPC deve fornire la dovuta giustificazione in modo tempestivo al Segretariato Esecutivo, che dovrà renderlo disponibile agli altri stati contraenti.
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE II. CONDOTTA DELLE ISPEZIONI 4. Le ispezioni devono essere condotte dagli ispettori dei servizi di controllo di pesca dei Governi Contraenti. I nomi degli ispettori nominati a questo scopo dai loro rispettivi governi devono essere notificati alla Commissione ICCAT; 5. Le imbarcazioni che hanno a bordo gli ispettori devono mettere una bandiera speciale o un pennone approvato dalla Commissione ICCAT per indicare che l’ispettore sta svolgendo un servizio di ispezione internazionale. I nomi delle barche utilizzate a questo scopo per il momento, che potrebbero essere sia imbarcazioni di ispezioni o da pesca speciali, dovranno essere notificate alla Commissione dell’ICCAT non appena possibile. 6. Ogni ispettore dovrà portare con sé un documento d’identità fornito dalle autorità dello Stato bandiera secondo la dicitura del paragrafo 17 e dandogli un incarico dimostrando che ha la capacità di agire nell’ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione dell’ICCAT. Questo documento d’identità sarà valido per un minimo di 5 anni, 7. Secondo le disposizioni approvate nel paragrafo 9, un’imbarcazione impiegata allo stato attuale nella pesca del tonno o di pesci della famiglia del tonno nell’area della Convenzione al di fuori delle sue acque territoriali dovrà fermarsi quando gli verrà dato appropriato segnale nel codice internazionale dei segnali da una nave che ha a bordo un ispettore a meno che non stia svolgendo le proprie operazioni di pesca, nel qual caso si dovrà fermare immediatamente non appena terminate le attività di pesca. Il comandante dell’imbarcazione permetterà all’ispettore, che potrà essere accompagnato da un testimone, di salire a bordo. Il comandante permetterà all’ispettore di portare avanti la propria ispezione del pescato delle attrezzature e della documentazione che l’ispettore ritiene necessari per verificare l’ottemperanza con le raccomandazioni della Commissione dell’ICCAT in vigore, in relazione allo stato bandiera dell’imbarcazione in questione e l’ispettore potrà chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria. 8. Nel salire a bordo di un’imbarcazione l’ispettore dovrà esibire il documento descritto nel punto 3. Le ispezioni dovranno essere condotte in modo che l’imbarcazione soffra della minima interferenza e la qualità del pesce non si deteriori. Un ispettore dovrà limitare la sua attività all’accertamento dell’osservanza con le raccomandazioni della Commissione ICCAT in vigore in relazione allo stato bandiera dell’imbarcazione in questione. Nel condurrete proprie verifiche l’ispettore può richiedere al comandante qualsiasi tipo di assistenza di cui abbia bisogno. Dovrà stilare un rapporto della propria ispezione in un formato approvato dalla Commissione ICCAT. Dovrà firmare il rapporto alla presenza del comandante dell’imbarcazione che avrà titolo ad aggiungere qualsiasi osservazione che egli possa ritenere adatta e dovrà firmare tali osservazioni. Copie del rapporto dovranno essere consegnate al comandante dell’imbarcazione e al governo dell’ispettore che trasmetterà copie alle appropriate autorità dello stato bandiera dell’imbarcazione e alla Commissione ICCAT. Qualora venisse riscontrata una violazione delle raccomandazione l’ispettore dovrà, dove possibile, anche informare le autorità competenti dello stato bandiera, come notificato alla Commissione ICCAT, e ad ogni nave addetta alle ispezioni dello stato bandiera in prossimità, 9. Opporre resistenza ad un ispettore o rifiutarsi di seguire le sue direttive dovrà essere curata dallo stato bandiera dell’imbarcazione allo stesso modo della resistenza a qualsiasi ispettore di quello stato o all’inosservanza di adeguarsi alle sue direttive, 10. Gli ispettori espleteranno le proprie funzioni secondo questi accordi in ottemperanza alle regole stabilite in questa raccomandazione, ma rimarranno sotto controllo operativo delle loro autorità nazionali nei confronti delle quali saranno responsabili 11. I governi Contraenti dovranno tenere in considerazione e prendere delle misure in base ai rapporti degli ispettori stranieri secondo questi accordi e su uno stesso piano in ottemperanza con la propria legislazione nazionale ai rapporti degli ispettori nazionali. I provvedimenti di questo paragrafo non imporranno nessuna obbligazione ai governi contraenti a dare al rapporto di ispettori stranieri maggiore valore di prova rispetto a quello degli ispettori del proprio Paese. I governi contraenti
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE collaboreranno per favorire i procedimenti giudiziari e altri procedimenti scaturenti dal rapporto di un ispettore sulla base di questi accordi, 12. a) I governi Contraenti dovranno informare la Commissione ICCAT entro il 1 marzo di ogni anno dei loro piani provvisori per la partecipazione in questi accordi nell’anno seguente e la Commissione potrà dare suggerimenti ai governi Contraenti sul coordinamento delle operazioni nazionali in questo settore, incluso il numero di ispettori e delle navi che li trasportano b) gli accordi delineati in questa Raccomandazione ed i piani per la partecipazione si applicheranno tra le parti contraenti, salvo diversi accordi che però dovranno essere notificati alla Commissione ICCAT: considerato comunque che l’implementazione dello schema verrà sospeso tra due governi Contraenti che abbiano in sospeso un accordo in attesa di perfezionamento, se uno dei due ha notificato la Commissione ICCAT a quello scopo, 13. a) le attrezzature da pesca dovranno essere ispezionate in ottemperanza ai regolamenti in vigore nella sottoarea in cui l’ispezione è avvenuta. L’ispettore elencherà la natura di tale violazione in questo rapporto, b) gli ispettori avranno l’autorità di ispezionare tutte le attrezzature da pesca in uso o quell’attrezzatura da pesca sul ponte pronta all’uso 14. L’ispettore affiggerà un segno identificativo approvato dalla Commissione ICCAT ad ogni attrezzatura da pesca ispezionata che sembra essere in contravvenzione con le raccomandazioni della Commissione ICCAT in vigore in relazione allo stato bandiera dell’imbarcazione coinvolta e dovrà annotare questo fatto nel proprio rapporto 15. L’ispettore potrà fotografare l’attrezzatura in modo tale da rivelare quelle caratteristiche che secondo la propria opinione non sono in conformità con il regolamento in vigore, nel qual caso i soggetti fotografati dovranno essere elencati nel rapporto e copie delle fotografie dovranno essere allegate alla copia del rapporto per lo stato bandiera 16. L’ispettore avrà l’autorità, soggetta ad ogni limitazione imposta dalla Commissione ICCAT, di esaminare le caratteristiche del pescato e di stabilire se le raccomandazioni ICCAT sono state rispettate Dovrà fare un rapporto delle proprie conclusioni alle autorità dello stato bandiera dell’imbarcazione ispezionata non appena possibile (rapporto biennale 1974-75, Parte II)
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TRADUZIONE NON UFFICIALE FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE Nuovo modello per la carta d’identità degli ispettori Dimensioni:
lunghezza: 10,4 cm
altezza: 7 cm
Fronte COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL TONNO ATLANTICO
ICCAT Carta d’identità dell’ispettore Foto
Parte Contraente…… Nome Ispettore ………. Carta n° …….
Retro
ICCAT Carta d’identità dell’ispettore Il titolare di questo documento è un ispettore dell’ICCAT nominato appositamente secondo le regole dello Schema dell’Ispezione Internazionale Congiunta e della Commissione Internazionale di Sorveglianza per la Conservazione del Tonno Atlantico e ha l’autorità di agire secondo le disposizioni delle misure di Controllo e Imposizioni dell’ICCAT …………..……… Firma
Pelagic trawlers _ volanti Trolling _ barche da traina Longliner _ palangari Handliner_ lenze a mano
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