TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) TESSILI E ABBIGLIAMENTO Aziende artigiane Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-03-1977 (previgente ) Lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell' abbigliamento Decorrenza 01-01-1977 - 30-9-1979 Verbale di stipula (previgente ) In Roma il 9-3-1977 tra la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI); la Federazione autonoma nazionale artigiani dell' abbigliamento, l' Associazione italiana della pellicceria, l' Associazione nazionale artigiani della calzatura aderenti alla Confederazione generale italiana dell' artigianato (CGIA); la Federazione artigiani dell' abbigliamento (FNAA) organizzazione settoriale verticale della Confederazione nazionale dell' artigianato (CNA); la Federazione nazionale sarti e sarte d' Italia e la Federazione nazionale tessili e settori vari dell' artigianato dell' abbigliamento aderenti alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA); e la Federazione unitaria lavoratori tessili ed abbigliamento (FULTA); la Federazione unitaria lavoratori calzaturieri e industrie varie (FULCIV), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore abbigliamento. Parte generale Art. 1 - Categorie soggette ed efficacia del contratto (previgente ) Per imprese artigiane dell' abbigliamento si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge 25-71956, n. 860 e relativo regolamento nonché del DPR 8-6-1964, n. 537 punti I e II e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici e tradizionali, appartenente al settore dell' abbigliamento. Il presente contratto si applica agli operai, apprendisti, intermedi, impiegati, dipendenti dalle imprese artigiane dell' abbigliamento, che sono suddivisi nei seguenti gruppi: Gruppo ''A - Alta moda; - Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezioni biancheria da cucina, tavola e letto, oggetti di cucito in genere; - Dischi tela; - Stringhe; - Strofinacci; - Etichette stampate su nastri; - Lavorazioni e confezioni di calze e maglie; - Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo; - Lavorazione o confezioni di ombrelli ed ombrelloni; - Lavorazione o confezione di pellicceria; - Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo; - Lavorazione o confezione di berretti, cappelli di qualsiasi tipo esclusi quelli di paglia; - Lavorazione trecce o confezione cappelli di paglia; - Bottoni. Gruppo ''B - Lavorazione o confezione su misura di indumenti e generi di abbigliamento non disciplinati dal gruppo ''A ''; - Modisterie; - Riparazione calzature; - Ricamatrici a mano od a macchina; - Rammendatrici di abiti; - Merlettaie; - Bomboniere in tessuto; - Borse con lavorazione all' uncinetto; - Retine per capelli; - Fiori artificiali; - Lavorazione e confezione arredi sacri; - Scialli in genere, ventagli; - Modelli in carta. Nota applicativa - Le parti convengono che, per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolate da altri CCNL Artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli. Il presente contratto si compone di quattro parti: - Parte generale.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) - Parte operai. - Parte impiegati ed intermedi. - Parte retributiva ed incasellamento mansioni. Art. 2 - Condizioni di miglior favore (previgente ) Le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio, alla data di applicazione. Tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore ad personam. In materia di usi le parti fanno riferimento all' art. 2078 del Codice civile. Art. 3 - Reclami e controversie (previgente ) In caso di insorgenza di controversie, ferma restando la possibilità di accordo diretto delle parti interessate ed ove lo stesso non dovesse risolversi positivamente, la controversia verrà sottoposta alle Organizzazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. In caso di controversia sull' interpretazione del contratto, la vertenza sarà demandata all' esame delle Associazioni nazionali. Art. 4 - Decorrenza e durata (previgente ) Il presente contratto decorre dal 1-1-1977 e avrà scadenza il 30-9-1979. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale. Art. 5 - Sviluppo economico produttivo - Investimenti - Occupazione - Decentramento (previgente ) Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l' autonomia dell' attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l' importanza che lo sviluppo dell' imprenditoria artigiana dei settori dell' abbigliamento ha assunto nell' economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l' artigianato, ed in particolare i settori dell' abbigliamento, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l' acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. a) Impegno delle parti ad un incontro annuale per un esame congiunto a livello nazionale, regionale e provinciale o comprensoriale, in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell' occupazione per settore e per territorio. Le informative ed il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati permetteranno inoltre alle parti di valutare l' andamento della situazione occupazionale e, di conseguenza, le iniziative che favoriscano prospettive di sviluppo per le imprese artigiane. b) Impegno delle parti all' esame congiunto a livello regionale e provinciale, per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane, presenti nel territorio anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali, sui problemi dell' artigianato, ad investimenti agevolati del credito, selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell' autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l' eventuale ristrutturazione, diversificazione e riconversione della produzione. L' esame ed il confronto sui temi e ai livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali ed alle condizioni economiche e normative dei lavoratori ed avverrà una volta all' anno nel primo quadrimestre su richiesta scritta di una delle parti. c) Impegni delle parti sindacali al confronto ed all' esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per definire iniziative coordinate, atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le imprese di lavorazione in conto terzi. d) Nell' ambito della realizzazione dei piani di qualificazione e riconversione produttiva, nonché dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori, gli eventuali movimenti di manodopera a livello di territorio saranno oggetto di confronto su richiesta di una delle parti, a livelli di OOSS in relazione alle motivazioni ed all' entità del fenomeno, ai criteri ed ai limiti territoriali. e) Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell' ambito del settore T.A., a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all' applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell' ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Riconoscono altresì che contribuisce a tale fine l' azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all' impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della legge. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge: 1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l' impegno all' applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. 2) Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire gli elementi conoscitivi in materia attraverso il confronto degli elementi in possesso di ognuna delle parti; - utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto per valutare congiuntamente l' entità del fenomeno, anche in riferimento alle aziende interessate alla committenza ed operare per rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione dei contratti e delle leggi. Gli incontri di cui ai punti c), d), e) avverranno almeno una volta all' anno su richiesta scritta di una delle parti. Note a verbale - 1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti a), b), c), d), e), i livelli di intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta l' esclusione dell' applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell' esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni. 2) Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall' istanza superiore in assenza delle strutture Organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti. Le richieste d' incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti. 3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo questo ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche produttive e sociali configurate nel territorio. Art. 6 - Assunzione (previgente ) Per l' assunzione dei lavoratori valgono le disposizioni di legge. All' atto dell' assunzione il lavoratore dovrà presentare il libretto di lavoro, l' eventuale documento assicurativo, nonché, per gli aventi diritto agli assegni familiari, i documenti necessari. Sempre all' atto dell' assunzione il datore di lavoro comunicherà: a) la categoria e la mansione del lavoratore; b) la località dove lo stesso è assunto a prestare la sua opera; c) eventuali retribuzioni pattuite; d) eventuale periodo di prova. Il datore di lavoro potrà far sottoporre a visita medica il personale da assumere. Art. 7 - Periodo di prova (previgente ) L' assunzione del lavoratore può essere fatta nell' ambito della qualifica per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a: 1a categoria impiegati 6 mesi 2a categoria A 3 mesi 2a categoria B 3 mesi 3a categoria impiegati 2 mesi 3a categoria operai 15 giorni lavorativi 4a categoria impiegati 1 mese e mezzo 4a categoria operai 10 giorni lavorativi 5a categoria 10 giorni lavorativi Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. Durante il periodo di prova spetterà al lavoratore il solo pagamento della retribuzione globale di fatto corrispondente al lavoro prestato: tale retribuzione non potrà essere inferiore alla retribuzione minima globale stabilita dal presente contratto. Norma transitoria - Le norme suddette hanno decorrenza dal 1-2-1978; fino al 31-1-1978 il periodo di prova sarà il seguente: 1a categoria impiegati 6 mesi 2a categoria A 3 mesi 2a categoria B 3 mesi 3a categoria impiegati 2 mesi
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) 3a categoria operai 15 giorni lavorativi 4a categoria impiegati 1 mese e mezzo 4a categoria operai 10 giorni lavorativi 5a categoria 10 giorni lavorativi 6a categoria 10 giorni lavorativi Art. 8 - Corresponsione della retribuzione (previgente ) La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell' impresa. La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni: 1) estremi della categoria del lavoratore; 2) elementi costitutivi della retribuzione; 3) elementi costitutivi delle trattenute; 4) elementi del periodo di paga relativo; 5) entità retributiva eventualmente corrisposta in Buoni del tesoro ai sensi della legge 10-12-1976, n. 797. Il datore di lavoro sul prospetto paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo sia avanzato all' atto del pagamento. Il reclamo per gli errori contabili non è necessario sia esercitato all' atto della riscossione della retribuzione purché venga inoltrato entro l' anno. Art. 9 - Pluralità e mutamento di mansioni (previgente ) Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare la qualifica e la retribuzione di competenza. La permanenza in tali mansioni, salvo comprovati casi di forza maggiore, non può durare oltre i due mesi, anche in periodi frazionati e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto. Al lavoratore che invece viene adibito temporaneamente a mansioni di categoria superiore dovrà essere corrisposto il compenso stabilito per la categoria stessa limitatamente al periodo in cui viene adibito a tale mansione. L' utilizzazione del lavoratore a lavori della categoria superiore per un periodo che superi 3 mesi, anche in periodi frazionati ove non sia giustificata dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso ecc. comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a mansioni di categoria diverse percepirà la paga fissata per la categoria superiore. Qualora l' espletamento di mansioni a categorie diverse raggiunga, anche assommando periodi diversi, il mese e mezzo di calendario, indipendentemente dalla frazione giornaliera, il lavoratore verrà assegnato alla categoria superiore. Art. 10 - Orario di lavoro (previgente ) Fermo restando che nulla viene innovato alle norme di legge in materia di orario di lavoro, la durata dell' orario normale contrattuale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. La riduzione di orario rispetto a quello di legge sarà fatta coincidere, possibilmente, con il sabato. Le ore lavorate oltre l' orario giornaliero e settimanale contrattuale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all' art. 11. Il lavoro notturno è quello compreso tra le ore 22 e le ore 6. E' lavoro festivo quello prestato nelle domeniche, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività di cui agli artt. 41 parte operai e 46 parte intermedi ed impiegati. Art. 11 - Percentuali di maggiorazione per lavoro eccedente l' orario normale contrattuale, lavoro domenicale, festivo, notturno (previgente ) E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative. Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore con un limite massimo individuale di 400 ore annue di cui 50 recuperabili tramite permessi giornalieri non retribuiti da fruire d' accordo tra le parti. Il lavoratore dovrà essere preavvisato, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell' orario di lavoro contrattuale. Per ogni ora straordinaria - notturna - festiva l' azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) retribuzione di fatto maggiorata delle sottonotate percentuali: Lavoro straordinario diurno prime 4 settimanali 23% Lavoro straordinario diurno successive 30% Lavoro notturno e festivo 50% Lavoro straordinario notturno e festivo 50% Le percentuali suindicate non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore. Art. 12 - Riposo settimanale (previgente ) Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, lavori di domenica, godrà il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana che deve essere precisato. Art. 13 - Trattamento minori (previgente ) La paga e lo stipendio base contrattuale dei lavoratori in età inferiore ai 18 anni sono quelli stabiliti dalle tabelle del presente contratto. Art. 14 - Ferie (previgente ) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane per ogni anno di servizio. Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all' orario settimanale contrattuale. Le prime 3 settimane saranno godute in un' unica soluzione di continuità, mentre la 4a settimana potrà essere goduta in separato periodo. In caso di godimento frazionato ogni giornata di ferie sarà retribuita sulla base di 8 ore di retribuzione normale di fatto. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l' anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nonché periodo di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni di calendario. Per le festività elencate nella prima parte degli artt. 41 parte operai e 46 parte impiegati ed intermedi, le quali cadono nel corso delle ferie, si osserverà il trattamento relativo. Il godimento delle prime 3 settimane di ferie sarà in via normale stabilito, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per tutta la maestranza o per gruppo od individualmente e comunicato con adeguato preavviso. La scelta di tale epoca ed il periodo di godimento delle 4 settimane saranno fissate dal datore di lavoro previo esame con il lavoratore. Art. 15 - Congedo matrimoniale (previgente ) Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi. Durante il periodo di congedo per gli impiegati ed intermedi decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile; l' operaio e l' apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto. Per gli operai, gli apprendisti e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall' azienda in via anticipata ed è comprensivo dell' assegno INPS. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore, salvo casi eccezionali, con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi dal termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio. Art. 16 - Maternità (previgente ) I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Art. 17 - Servizio militare (previgente )
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLgsCPS 13-9-1946, n. 303. Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti dell' anzianità - il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra. Art. 18 - Trasferte (previgente ) Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell' importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente od in difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti. Art. 19 - Mezzi di trasporto per servizio (previgente ) Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l' impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell' azienda. Art. 20 - Cessione, trasformazione o trapasso di impresa (previgente ) La cessione o trasformazione dell' impresa non determina, di per sè, la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore, sempreché non venga liquidato in tempo utile dal precedente titolare, conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto. Art. 21 - Preavviso di licenziamento e dimissioni (previgente ) Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di: 1a categoria 3 mesi 2a categoria A 2 mesi 2a categoria B 1 mese e mezzo 3a categoria impiegati 1 mese 3a categoria operai 1 settimana 4a categoria impiegati 2 settimane 4a categoria operai 1 settimana 5a categoria 1 settimana Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all' altra un' indennità pari all' importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Norma transitoria - Le norme suddette hanno decorrenza dal 1-2-1978. Fino al 31-1-1978 il periodo di preavviso sarà il seguente: 1a categoria 3 mesi 2a categoria A 2 mesi 2a categoria B 1 mese e mezzo 3a categoria impiegati 1 mese 3a categoria operai 1 settimana 4a categoria impiegati 2 settimane 4a categoria operai 1 settimana 5a categoria 1 settimana 6a categoria 1 settimana Art. 22 - Indennità in caso di morte (previgente ) In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 21 parte generale (preavviso) e 37 parte operai, 49 parte impiegati ed intermedi (indennità di anzianità) saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall' art. 2122 del Codice civile. Art. 23 - Permessi (previgente ) Durante l' orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivi legittimi e non potrà
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) uscire dall' azienda senza esserne autorizzato. Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità. Art. 24 - Disciplina nel lavoro (previgente ) Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell' interesse dell' azienda e della produzione: deve osservare le disposizioni nell' esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. L' introduzione e la consumazione di cibi e bevande nei locali dell' azienda deve essere disciplinata dal datore di lavoro. Art. 25 - Trattenute per il risarcimento danni (previgente ) I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta. L' importo del risarcimento in relazione all' entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10 per cento della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Art. 26 - Provvedimenti disciplinari (previgente ) Le infrazioni al presente contratto possono essere punite: a) con il rimprovero verbale; b) con il rimprovero scritto; c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione; d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni; e) con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di anzianità. I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione dell' infrazione commessa. Rimprovero, multa, sospensione - Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore: - che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l' autorizzazione prescritta; - che ritardi l' inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo; - che per disattenzione guasti il macchinario od il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell' andamento del lavoro. La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l' applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o maggiore gravità della mancanza. Prescrizione delle sanzioni - Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i sei mesi dalla loro applicazione. Licenziamento - Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con l' indennità di anzianità, può essere comminato: - per litigio con vie di fatto in azienda; - per assenza senza giustificato motivo per cinque giorni di seguito; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per furto a danno dell' azienda; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro; trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all' azienda; - lavori fuori dell' impresa in concorrenza con la stessa. Art. 27 - Ambiente di lavoro (previgente ) Si richiamano le norme di legge in quanto applicabili alle imprese artigiane. Art. 28 - Lavoratori studenti (previgente ) Si richiamano le norme di legge in quanto applicabili alle imprese artigiane.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Art. 29 - Diritto allo studio (previgente ) Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori dell' abbigliamento le imprese concederanno nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell' ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni tre anni godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate: a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto; b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto. Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge n. 25 del 19-1-1955 e dall' eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell' arco dello stesso anno scolastico. Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all' impresa almeno un mese prima dell' inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l' istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all' impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l' indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l' ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Diritti sindacali Art. 30 - Delegato di impresa (previgente ) Nelle imprese con un numero di dipendenti superiore a otto, come organo di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, i lavoratori eleggono un Delegato d' impresa. Le modalità ed il risultato dell' elezione dovranno essere portati a conoscenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Nota a verbale - Per il settore bottoniero il Delegato di impresa ha diritto a permessi retribuiti di 1 ora al mese cumulabili nel corso dell' anno solare. Art. 31 - Assemblee (previgente ) Per la partecipazione dei lavoratori alle assemblee, da tenersi fuori dei locali dell' impresa, durante l' orario normale contrattuale (all' inizio ed alla fine dell' orario stesso) sarà riconosciuto ad ogni lavoratore il pagamento di 8 ore di retribuzione ogni anno solare. Art. 32 - Permessi retribuiti (previgente ) Ai dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali o nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti verranno concessi permessi nella misura di 2 ore di retribuzione per ogni dipendente con un minimo garantito di 16 ore annue. Tali permessi verranno riconosciuti ad un solo dipendente nella stessa impresa. Parte operai Art. 33 - Sospensione del lavoro (previgente ) Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15 giorni, nonché di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a 4 settimane, l' operaio ha facoltà di dimettersi con diritto anche all' indennità sostitutiva del preavviso. Art. 34 - Determinazione della paga oraria (previgente ) La determinazione della paga oraria si ottiene dividendo il minimo tabellare mensile per 173.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Art. 35 - Gratifica natalizia (previgente ) In occasione delle feste natalizie l' impresa corrisponderà al lavoratore un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione normale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell' anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l' impresa. Le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell' ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Nota a verbale - La riduzione di 27 ore sulla gratifica natalizia a partire dal 1-1-1975 è stata compensata tramite l' aumento degli scatti biennali di anzianità. Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità (previgente ) All' operaio ed all' apprendista per ciascuno dei primi due bienni di anzianità di servizio maturati presso la medesima impresa dopo il compimento del 18o anno di età verrà applicata una maggiorazione retributiva pari al 2,75 per cento della paga contrattuale oraria. Per paga contrattuale oraria si intende il minimo tabellare e l' indennità di contingenza. Sarà considerata utile per la maturazione degli aumenti biennali suddetti l' anzianità maturata a partire dal 1-4-1971. E dal 1-2-1969 per i lavoratori del settore bottoniero. Gli aumenti decorreranno dall' inizio del periodo di paga successivo al periodo in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito mentre assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per anzianità di servizio. Gli aumenti biennali fanno parte della retribuzione di fatto e non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo, nonché degli altri istituti contrattuali che non facciano espresso riferimento alla retribuzione. Nota a verbale - Ai fini dell' applicazione del presente istituto si concorda che il periodo utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre, per le parti che non hanno dato applicazione ai precedenti contratti, in quanto non contraenti,dal 1-1-1974. Poiché il presente accordo ha decorrenza dal 1-1-1977 la corresponsione del primo aumento, in quanto spettante, avrà luogo dal 1-1-1977. Art. 37 - Indennità di anzianità (previgente ) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore un' indennità di anzianità secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge nelle seguenti misure: 1) Per anzianità di servizio maturata fino al 31-12-1963: 3 giorni per ogni anno compiuto (pari a 24 ore di retribuzione globale di fatto). 2) Per anzianità di servizio dal 1-1-1964 al 31-3-1971: 4 giorni per ogni anno compiuto (pari a 32 ore di retribuzione globale di fatto); 3) Dal 1-4-1971: 5 giorni (pari a 40 ore di retribuzione globale di fatto) dal 1o al 5o anno; 7 giorni (pari a 56 ore di retribuzione globale di fatto) oltre il 5o anno sino al 10o anno; 9 giorni (pari a 72 ore di retribuzione globale di fatto) oltre il 10o anno sino al 20o anno; 12 giorni (pari a 96 ore di retribuzione globale di fatto) oltre il 20o anno sino al 25o anno; 15 giorni (pari a 120 ore di retribuzione globale di fatto) oltre il 25o anno. 4) Per le anzianità maturate dal 1-4-1974: 48 ore dal 1o al 4o anno; 72 ore dal 5o al 12o anno; 96 ore dal 13o al 20o anno; 130 ore oltre il 20o anno. Per l' individuazione delle misure di cui ai punti 3 e 4 si terrà conto anche dell' anzianità di servizio in precedenza maturata. Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese. Art. 38 - Apprendistato (previgente ) E' considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi delle leggi dell' apprendistato che venga assunto dall' impresa per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente alle mansioni operaie di 4a categoria (3a e 4a categoria per il settore bottonieri). Può essere convenuto tra le parti a termine dell' art. 7 parte generale del presente contratto un periodo di
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) prova di durata non superiore a 4 settimane lavorative. Il periodo di addestramento iniziato presso altre ditte deve essere computato per intero nella nuova impresa, ai fini del compimento del periodo prescritto sempreché riguardi la stessa attività di produzione e non sia intercorsa, fra un periodo e l' altro, una interruzione superiore a 18 mesi. La durata massima del periodo di apprendistato ed il trattamento economico da corrispondere agli apprendisti sono quelli che risultano dalle seguenti tabelle: Lavorazione a mano e su misura di: - calzature o pantofole di qualsiasi tipo - pellicceria - oggetti in pelle e cuoio - calze e maglie di qualsiasi tipo Tutti i settori del raggruppamento B. Durata massima dell' apprendistato: 5 anni. Percentuali paga: Assunti in età ______________________________________________________________________________ fino a 15 anni 15° e 16° anno dal 17° anno (5 anni) (4 anni) (3 anni) ______________________________________________________________________________ 1° semestre 60% 70% 75% 2° semestre 70% 75% 80% 2° anno 75% 85% 90% 3° anno 85% 92% 92% 4° anno 92% 92% 5° anno 92% ______________________________________________________________________________ Tutti gli altri tipi di lavorazione, durata massima dell' apprendistato due anni e mezzo. Percentuali paga: Assunti in età
______________________________________________________________________________ Fino a 16 anni (2 anni e mezzo) Oltre i 16 anni (2 anni) ______________________________________________________________________________ Primi 5 mesi 80% Primi 4 mesi 80% Secondi 7 mesi 85% Secondi 8 mesi 85% 2° anno 92% 2° anno 92% Restante semestre 92% ______________________________________________________________________________ Le percentuali di cui alle tabelle su riportate sono riferite alla paga dell' operaio (superiore ai 18 anni) di 4a categoria (3a e 4a categoria per il settore bottoniero). Per il solo settore bottoniero ______________________________________________________________________________ Età dell'apprendista Durata del Periodo del % all' atto dell'assunzione tirocinio tirocinio paga ______________________________________________________________________________ 3a categoria operai Primo anno 85% fino a 18 anni 2 anni Secondo anno 90% 3a categoria da 18 anni Primi 9 mesi 85% compiuti a 20 anni 18 mesi Successivi 9 mesi 90% 4a categoria operai Primi 9 mesi 85% fino a 18 anni 18 mesi Successivi 9 mesi 90% 4a categoria operai da 18 Primi 6 mesi 85% anni compiuti a 20 anni 12 mesi Successivi 6 mesi 90% ______________________________________________________________________________ La durata del periodo di apprendistato sarà ridotta ad un anno per i licenziati da scuole tecniche professionali di Stato ad indirizzo didattico specifico rispetto all' attività che l' apprendista è chiamato a svolgere. Per quanto si riferisce all' assunzione, all' orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire al lavoro ordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali applicabili agli operai.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Insegnamento complementare La frequenza ai corsi di istruzione ed insegnamento teorico e complementare per gli apprendisti è stabilita in 4 ore settimanali retribuite. Nota a verbale - Le percentuali paga e le misure dell' apprendistato suesposte sono valevoli per gli apprendisti assunti dalla data del 1-6-1977 in poi per le lavorazioni a mano e su misura; dalla data 1-41977 in poi tutti gli altri tipi di lavorazione. Per gli assunti antecedentemente a tali date valgono le condizioni di fatto precedentemente in vigore, qualora più favorevoli a quelle del presente contratto. Dichiarazione a verbale - Con riferimento all' istituto dell' apprendistato, viene riconosciuta la possibilità di fissare in sede locale, ove di fatto la durata dell' apprendistato stesso è superiore ai periodi indicati nel presente Contratto collettivo, una diversa gradualità di applicazione, salvo che non vi siano regolamentazioni in essere contrarie. Art. 39 - Malattia ed infortunio (previgente ) All' operaio ed all' apprendista ammalato, non in prova, sarà conservato il posto a tutti gli effetti contrattuali: - per 6 mesi in caso di anzianità nella stessa impresa fino a 5 anni compiuti; - per 8 mesi in caso di anzianità nella stessa impresa da 5 a 15 anni compiuti; - per 10 mesi da 15 anni in poi. In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione dalla prima, la conservazione del posto sarà rispettivamente di: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni compiuti; - mesi 12 per anzianità da 5 a 15 anni compiuti; - mesi 15 per anzianità da 15 anni in poi. In caso di prolungamento dell' assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare e il lavoratore chiedere la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto all' anzianità maturata ed all' indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore infortunato nell' azienda saranno conservati il posto e l' anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. L' assenza per malattia deve essere comunicata all' impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall' inizio dell' assenza stessa. Il lavoratore ammalato od infortunato non può essere considerato in ferie né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro, sarà considerato dimissionario. Art. 40 - Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale (previgente ) In caso di malattia l' operaio o l' apprendista avranno diritto ad un' integrazione economica in aggiunta a quella ventualmente corrisposta dall' Istituto assicuratore nelle seguenti misure: - 26 per cento della retribuzione normale di fatto dal 1o al 20o giorno di assenza; tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza per malattia di durata inferiore a 9 giorni di calendario; - il 20 per cento dal 21o al 180o giorno di assenza. In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore avrà diritto ad un' integrazione economica in aggiunta all' indennità percepita dall' Istituto assicuratore nella seguente misura: - il 23 per cento della retribuzione normale di fatto dalla giornata successiva all' evento fino al 90o giorno di assenza; - l' 11 per cento dal 91o giorno fino a guarigione clinica. Le percentuali di cui sopra sono riferite alla retribuzione normale di fatto e sono ad esclusivo carico dell' azienda. A tale trattamento economico potrà provvedersi mediante fondi mutualistici provinciali e/o interprovinciali [1] . Qualora singole imprese non aderiscano ai fondi di cui sopra, le indennità stesse saranno garantite e corrisposte direttamente dalle imprese. Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia od infortunio non dovrà percepire un trattamento economico superiore alla retribuzione normale di fatto netta del lavoratore che presta la sua opera ad orario pieno. Nel caso che l' infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi resta salva la facoltà dell' azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento di cui al presente articolo restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti di detto importo. Note: 1 Nota a verbale - Fondi mutualistici costituiti in base all' Accordo 22-12-1975 o costituendi, anche secondo quanto eventualmente potrà essere adottato in sostituzione a livello interconfederale (giusto quanto
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) previsto dall' Accordo interconfederale sulla contingenza del 24-4-1975). Art. 41 - Festività (previgente ) Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o giorni di riposo settimanale compensativo di cui all' art. 12 parte generale b) le festività nazionali: 25 aprile (Anniversario Liberazione) 1o maggio (Festa del lavoro) *2 giugno (Proclamazione della Repubblica) *4 novembre (giorno dell' Unità nazionale) c) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1o gennaio) *2) Epifania (6 gennaio) *3) S. Giuseppe (19 marzo) 4) Lunedì di Pasqua (mobile) *5) Ascensione (mobile) *6) Corpus Domini (mobile) *7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno) 8) Assunzione di M.V. (15 agosto) 9) Ognissanti (1o novembre) 10) Immacolata Concezione (8 dicembre) 11) Natale (25 dicembre) 12) S. Stefano (26 dicembre). Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge. d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l' impresa. Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data od il pagamento della stessa. Per tale festività valgono le norme di legge stabilite per le festività infrasettimanali di cui al punto c). Le festività di cui ai punti b), c) e d) saranno compensate con 1/6 dell' orario legale settimanale (8 ore) di retribuzione globale di fatto. Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per il quale i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti assistenziali, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio ecc. l' impresa tratterrà dal compenso di cui al comma precedente quanto eventualmente pagato dall' Istituto assicuratore. Quanto al trattamento economico di cui alle festività infrasettimanali indicate in asterisco (soppresse o spostate con legge 5-3-1977) si fa riferimento all' Accordo interconfederale che verrà stipulato tra le Confederazioni artigiane e le Confederazioni del lavoratori. Art. 42 - Regolamento del lavoro a domicilio (previgente ) 1. Definizione del lavoro a domicilio E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio od in locale di cui abbia disponibilità, anche con l' aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell' imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nell' esecuzione parziale, nel completamento o nell' intera lavorazione di prodotti oggetto dell' attività dell' imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l' uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. 2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio Non è ammessa l' esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l' impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l' incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall' ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni. E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell' opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell' interesse del quale hanno svolto la loro attività. 3. Libretto personale di controllo Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell' imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l' operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali. 4. Responsabilità del lavoratore a domicilio Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute. 5. Retribuzioni a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi. b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie. L' indennità di contingenza, dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l' applicazione della seguente formula: Quota oraria operaio interno = quota minuto 60 Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite il divisore 480. c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l' operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L' anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato. d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie e della indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all' aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c). e) La compilazione e l' approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d' opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni ed il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all' interno dell' azienda o delle aziende interessate. A tale fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento. Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni. Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti. Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno. Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l' altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l' attuazione di quanto sopra previsto. 6. Maggiorazione della retribuzione a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie e con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22 per cento da computarsi sull' ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato. b) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in conformità con la legge, una
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) indennità sostitutiva dell' indennità di anzianità nella misura del 5 per cento dell' ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l' uso di macchine, locali, energia ed accessori viene stabilita nella misura del 2 per cento dell' ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. Chiarimento a verbale - Le maggiorazioni di cui al punto 6) saranno assorbite fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità. Parte intermedi ed impiegati Art. 43 - Sospensione e riduzione del lavoro (previgente ) In caso di sospensione dal lavoro e di riduzione della durata dell' orario di lavoro disposto dalle aziende o dalle competenti autorità la retribuzione di fatto del lavoratore non subirà riduzioni. Art. 44 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione (previgente ) L' impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all' impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell' impiegato. Art. 45 - Determinazione paga oraria (previgente ) La determinazione della paga si ottiene dividendo lo stipendio tabellare mensile per 173. Art. 46 - Festività (previgente ) Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o giorni di riposo settimanale compensativo di cui all' art. 10 parte generale "Riposo settimanale"; b) le festività nazionali: 25 aprile (Anniversario della liberazione) 1o maggio (Festa del lavoro) *2 giugno (proclamazione della Repubblica) *4 novembre (giorno dell' Unità nazionale) c) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1o gennaio) *2) Epifania (6 gennaio) *3) S. Giuseppe (19 marzo) 4) Lunedì di Pasqua (mobile) *5) Ascensione (mobile) *6) Corpus Domini (mobile) *7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno) 8) Assunzione M.V. (15 agosto) 9) Ognissanti (1o novembre) 10) Immacolata Concezione (8 dicembre) 11) Natale (25 dicembre) 12) S. Stefano (26 dicembre) d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l' impresa. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi previsti dalle lettere b), c), d), con la domenica o nei casi in cui l' orario di lavoro è stato distribuito in cinque giorni settimanali, nel giorno feriale non lavorativo di ogni settimana, verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione di fatto mensile, un importo pari ad 1/26 della retribuzione stessa. Nel caso di coincidenza della festività del S. Patrono con altra festività corrente in domenica o nel giorno feriale di cui al comma precedente (quando l' orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali) verranno corrisposti, in aggiunta alla retribuzione di fatto mensile, 2/26 di tale retribuzione. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra, saranno retribuite, in aggiunta alla retribuzione globale di fatto mensile ed al compenso di cui ai due commi precedenti, con quote orarie della retribuzione stessa maggiorata della percentuale per lavoro festivo. Quanto al trattamento economico di cui alle festività infrasettimanali indicate in asterisco (soppresse o spostate con legge 5-3-1977) si fa riferimento all' Accordo interconfederale che verrà stipulato tra le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Art. 47 - Tredicesima mensilità (previgente ) In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta al lavoratore una mensilità di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell' azienda. Le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni verranno considerate mese intero. Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità (previgente ) I lavoratori per l' anzianità maturata come tale presso una stessa azienda avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento biennale per dieci bienni. Le aliquote suddette saranno calcolate sul minimo contrattuale e sull' indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità dovranno essere ricalcolati percentualmente sul minimo contrattuale di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni dell' indennità di contingenza invece il ricalcolo verrà effettuato al termine di ciascun anno solare, in base all' indennità di contingenza in atto al 31 dicembre e con applicazione dal 1o gennaio successivo. Gli aumenti periodici non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo per questi ultimi i casi in cui tale assorbimento sia previsto. Sarà considerata utile per la maturazione degli aumenti biennali suddetti soltanto l' anzianità maturata a partire dal 1-4-1971. Art. 49 - Indennità di anzianità (previgente ) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l' indennità di anzianità verrà liquidata al lavoratore nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità maturata. Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi: la frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata mese intero. Art. 50 - Malattia e infortunio (previgente ) L' assenza per malattia od infortunio dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato motivo ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire all' azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, il lavoratore fruirà del trattamento di cui al presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermità comportante l' astensione dal lavoro. In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per: - 6 mesi per anzianità fino a 10 anni compiuti - 10 mesi per anzianità oltre i 10 anni. In caso di prolungamento dell' assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto all' anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore infortunato sul lavoro saranno conservati il posto e l' anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. L' assenza per malattia ed infortunio, nell' ambito dei suddetti periodi di conservazione del posto, non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell' anzianità di servizio. Il lavoratore ammalato od infortunato, non può essere considerato in ferie, né in preavviso di licenziamento, né in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto. Art. 51 - Trattamento economico per malattia ed infortunio (previgente ) In caso di malattia il lavoratore avente una anzianità fino a 10 anni ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione di fatto per i primi tre mesi e della metà per i successivi tre mesi. Il lavoratore avente una anzianità superiore a 10 anni ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione di fatto per i primi quattro mesi e della metà per i successivi sei mesi. In caso di infortunio riconosciuto dall' INAIL, il lavoratore ha diritto alla corresponsione del 100 per cento della retribuzione di fatto per sei mesi nel caso che lo stesso abbia maturato una anzianità superiore a dieci anni. Il trattamento economico per infortunio assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto, e non sarà cumulabile con altri trattamenti precedenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Parte quarta Art. 52 - Aumento salariale (previgente ) A tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane sarà corrisposto con decorrenza 1-1-1977 un aumento salariale di lire 25.000. Detto aumento dovrà essere corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto percepita dal singolo lavoratore. Tutti gli aumenti corrisposti espressamente a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali ed attualmente in godimento dei lavoratori sono assorbiti fino a totale concorrenza dell' aumento sopra specificato. I nuovi minimi di paga contrattuali in atto dal 1-4-1977 per i settori del raggruppamento A e 1-6-1977 per quelli del raggruppamento B e della maglieria su misura per gli operai - apprendisti - intermedi e impiegati sono quelli delle tabelle allegate. A far tempo dal 1-2-1978 i livelli dei minimi tabellari della 4a e 5a categoria nuova saranno maggiorati di lire 2.500 mensili. Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza degli aumenti di merito ad personam. Art. 53 - Abolizione delle differenze zonali di paga (previgente ) La differenza paga tra le zone rispetto alla zona 0 è stata abolita con la data 1-12-1974. Art. 54 - Conglobamento ed indennità di contingenza (previgente ) In riferimento al disposto dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per l' adozione del meccanismo della scala mobile e la regolamentazione della indennità di contingenza nei settori dell' artigianato le parti dispongono che a far tempo dal 1-4-1977 per i settori del raggruppamento A e 1-6-1977 per quelli del raggruppamento B i valori dei 100 punti di contingenza in atto al 30-4-1975 siano conglobati sui minimi di paga o stipendio base. La contingenza erogabile agli operai dopo tali date sarà quella maturata dopo il 30-4-1975 in relazione ai valori parametrali di cui alla allegata tabella. Artigiani Valori unitari del punto di contingenza alle diverse tariffe previste dall' art. 5 dell' Accordo interconfederale del 24-4-1975 (lire mensili). ______________________________________________________________________________ Parametro dal dal dal dal dal Valore 1.5.75 1.2.76 1.11.76 1.8.77 1.2.78 Categorie Punto al al al al 31.1.76 31.10.76 31.7.77 31.1.78 ______________________________________________________________________________ Impiegati 1a categoria 255 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 2a categoria 191 1a e 2a categoria speciale 1.909 2.029 2.149 2.269 2.389 3a categoria 142 1.542 1.754 1.965 2.177 2.389 4a categoria 126 1.421 1.663 1.905 2.147 2.389 5a categoria 118 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 Operai 1a categoria 132 1.467 1.698 1.928 2.159 2.389 2a categoria 118 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 3a categoria 111 1.310 1.580 1.849 2.119 2.389 4a categoria 106,6 1.276 1.554 1.833 2.111 2.389 5a categoria 102 1.243 1.529 1.816 2.102 2.389 6a categoria 100 1.170 1.476 1.780 2.085 2.389 Apprendisti Superiore 20 anni 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 18 _ 20 anni 1.234 1.523 1.312 2.101 2.389 16 _ 18 anni 1.087 1.413 1.739 2.065 2.389 Inferiore 16 anni 940 1.302 1.664 2.026 2.389 ______________________________________________________________________________ Allegato - Quote di servizio contrattuale (previgente )
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Unitamente alla contribuzione necessaria alla copertura dell' indennità di malattia ed infortunio da versare dai datori di lavoro alle casse già costituite in base a precedenti regolamentazioni contrattuali, sarà versata una percentuale dello 0,45 per cento da calcolarsi sulla retribuzione lorda di tutti i lavoratori dipendenti a titolo di quote per il servizio contrattuale di cui lo 0,25 per cento da trattenersi sulla busta paga del lavoratore. Per le imprese che non aderiscono al Fondo suddetto o situate in province dove non sono in essere dette Casse le imprese stesse tratterranno alla busta paga dei lavoratori lo 0,25 per cento della retribuzione lorda a titolo di esercizio contrattuale. Su tale percentuale lo 0,10 per cento verrà versato mensilmente dai datori di lavoro sul conto corrente che verrà indicato dalle Organizzazioni nazionali FULTA - FULCIV, mentre lo 0,15 per cento verrà versato mensilmente sui conti correnti che verranno indicati dalla FULTA FULCIV provincialmente competenti. Le quote di cui sopra non saranno trattenute ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega o che la scegliessero per la trattenuta sindacale alle Organizzazioni firmatarie del CCNL 9-3-1977. La sostituzione della quota di servizio con la delega può essere concordata a livello provinciale tra le parti stipulanti anche a livello di singole imprese. Scambio di note - Per la ricorrenza della festività di S. Giuseppe 1977 (19 marzo) il lavoratore percepirà oltre al compenso di otto ore, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il lavoro festivo. Tale trattamento è estendibile alle successive festività soppresse qualora non si pervenga in tempo utile all' accordo interconfederale disciplinante la materia. Riservato - Alle Organizzazioni datoriali artigiane - Loro sedi In merito alla trattenuta della quota per servizio contrattuale, la FILTA-CISL, la FILTEA-CGIL, la UILCIVUIL e la UILTA-UIL, firmatarie del contratto stesso, assicurano che rimborseranno ai titolari delle imprese artigiane le quote eventualmente protestate per iscritto dai lavoratori alle Organizzazioni sindacali stesse entro e non oltre il 31-12-1977, e che siano già state versate sui conti correnti citati nell' allegato al CCNL. Il rimborso sarà effettuato entro un mese dalla segnalazione dell' avvenuto versamento. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori rimborseranno le quote di servizio anche nel caso di vertenza giudiziaria negativa favorevole al ricorso di lavoratori avverso alla trattenuta della quota di servizio. Classificazione dei lavoratori e declaratorie valida fino al 31-1-1978 (previgente ) Ferma restando la bipartizione del personale nelle qualifiche "operai", "impiegati ed intermedi" a tutti gli effetti legislativi, regolamentari, contrattuali, i lavoratori sono inquadrati in un' unica scala classificatoria composta da 6 categorie e 7 livelli retributivi. L' appartenenza alle singole categorie ed ai diversi livelli è determinata dalle declaratorie ed esemplificazioni di seguito riportate. Le esemplificazioni riportate in calce alle varie categorie, eccezion fatta per quelle della 6a categoria, non esauriscono il numero delle mansioni esistenti. Le mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell' ambito delle varie categorie sulla base delle declaratorie e dei riferimenti analogici con le mansioni esemplificate. 1a CATEGORIA - Impiegati - Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive. 2a CATEGORIA A - Impiegati - Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto. 2a CATEGORIA B - Intermedi - Appartengono a questa categoria coloro che esplicano mansioni di fiducia e responsabilità non attribuibili alla categoria massima degli operai e/o guidino e controllino a carattere di continuità il lavoro di più operai con apporto di competenza tecnico pratica. 3a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria: gli impiegati che esplicano mansioni d' ordine; gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio. 4a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria: gli impiegati d' ordine che esplicano mansioni di mera esecuzione; gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche. 5a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria: gli impiegati di prima assunzione adibiti a mansioni di mera esecuzione per un periodo massimo di 12 mesi; gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) 6a CATEGORIA - Operai - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. N.B.: Per lavoratore di prima assunzione si intende il cittadino che per la prima volta presti la sua opera alle dipendenze di terzi. OPERAI Mansionari di settore - Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto, oggetti di cucito in genere; - dischi tela; - stringhe; - strofinacci; - etichette stampate su nastro; - lavorazione o confezione di alta moda. 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: tutti i lavori di taglio e/o confezioni di impermeabili - abiti maschili e femminili - soprabiti e cappotti per uomo, donna, ragazzo e bambino - divise militari e civili per Enti e Organizzazioni - abiti religiosi - tailleur e mantelli per signora, ragazza e bambina. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali tutti i lavori di taglio e/o confezione completa di biancheria camiceria - pantaloni - corsetteria ed affini - cravatte; cuciture di parti staccate dei capi previsti in prima categoria, di una certa importanza: quali attaccature maniche - collo - tasche e taschini; la stiratura a mano od a macchina; il taglio e/o confezione di indumenti di lavoro. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: cucitura di parti staccate escluse quelle citate nella categoria precedente; la preparazione pezze; la cucitura di parti staccate di indumenti di lavoro, di biancheria - camiceria - pantaloni - corsetteria ed affini - cravatte; asolatura - attaccatura bottoni a mano ed a macchina; occhiellatura; rifinitura (taglio fili, piccoli punti e simili); imballaggio. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - il taglio e/o confezione di calzature su misura da uomo, donna e bambino in pelle e cuoio e qualsiasi tipo di tessuto; - il taglio della tomaia in pelle e surrogati - la montatura della tomaia in pelle e surrogati - la tranciatura delle suole e tacchi in cuoio - la fresatura. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - il taglio e/o la confezione di pantofole di qualsiasi tipo - la tranciatura di sottopiedi di sughero, di gomma e surrogati - confezione di tacchi e suole in cuoio - ribattitura - sformatura - sfibratura del fondo - incollatura delle suole - orlatura di tomaie in pelle e surrogati - riparazione e risolature di qualsiasi tipo di calzature. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - lavori semplici o di fissaggio quali: collazione del fondo, apprettatura, timbratura, cernita e scatolatura. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) richiede capacità tecnico-pratiche, conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - taglio di qualsiasi tipo di pelle e cuoio - confezione completa del manufatto in pelle e cuoio e tessuti pregiati. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - cucitura a mano od a macchina - confezione completa del manufatto in similpelle e surrogati - stampatura e/o lucidatura e/o scarnitura e/o spaccatura di pelli, cuoio, similpelle, surrogati e tessuti - il taglio di sottoprodotti o surrogati del cuoio e della pelle - montatura di cerniere ed accessori sui manufatti - tranciatura di similpelle e surrogati in materassini. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - lavori semplici e secondari (es. cuciture semplici e lavori al tavolo semplici). 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: addetti al taglio di tessuto fantasia o tessuti in tinta unita o senza riferimenti obbligati a materasso; fustista che sappia adottare qualunque tipo di fusto e/o monti impugnature fini; addetto al montaggio completo dell' ombrello o ombrellone. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: taglio di tessuti singoli senza riferimento obbligato; cucitura e/o montaggio delle fese; preparazione fusti correnti e/o impugnature correnti. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - montaggio puntine - montaggio rosette - preparazione fascette - applicazione elastici ecc. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, truciolo o di altre materie affini e delle trecce meccaniche 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - tintoria, montatori meccanici dei reparti di trecciatura - di nastrificazione - selezionatura - attigliatura trecce e cappelli - stiratura e tiratura a mano di cappelli sulla forma - informatura di cappelli. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - callorighisti - racellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di apprettatura ed alle vasche di tintoria e candeggio. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: cucitura di cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma, recezione di trecce e cappelli - incollatura e tuffatura di centrifuga di smarcatura - lavatura e zeccolatura di cappelli nostrani - guarnitura - nastrificazione, racellatura, tagliatura, trecciatura, asciugatura, aspatura, bobinatura, goffratura, incannagio, pettinatura, ritorcitura e all' addozzinamento di trecce e cappelli. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) - Lavorazioni e confezioni di maglie di qualsiasi tipo 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: tessitura e confezione di qualsiasi capo di maglieria, con qualsiasi tipo di filato su telai cotton rettilinee e circolari, telaristi cotton. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: tessitura con qualsiasi tipo di macchina sia a mano che a motore ad eccezione dei telai cotton; confezione e/o rimagliatura con qualsiasi tipo di macchina; tessitura o confezioni di parti staccate del capo - addetti al taglio; addetti alla ripassatura del capo finito; addetti alla stiratura finale. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: addetti alla stiratura intermedia - alla dipanatura e relativo avvolgimento di matasse - alla roccatura - alla spolatura - all' imballaggio - all' attaccatura dei bottoni a mano ed a macchina - alle rifiniture (taglio fili piccoli punti e simili) - alla asolatura - attaccatura etichette - ripassatura nelle fasi intermedie di lavorazione. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazioni e confezioni di calze di qualsiasi tipo 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - addetto alle macchine circolari e rettilinee - stiratura a gambale delle calze da donna - rimagliatore - addetto alle circolari per elastici. 4a CATEGORIA - Gli addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - stiratore calze uomo e bambino - cucitore di calze - addetto alla scelta delle calze per la ripartizione del colore, taglia e qualità. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - accoppiatore addetto alle operazioni di accoppiamento di calze già scelte e ripartite per colore, taglia e qualità - etichettatore - piegatore - imbustatore - scatolatore - addetto ai lavori normali diversi di magazzeno - preparatore delle scatole. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazioni e confezioni di pellicceria 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - lavori di taglio e/o accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o guarnizione - lavori di esecuzione e messa in opera di qualsiasi pelliccia - lavori di confezioni delle parti primarie della pelliccia. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - lavori di foderatura completa della pelliccia - guarnitura e rifinitura - riparazione di pellicce in genere taglio delle fodere - cucitura di parti semplici e lineari a mano e/o a macchina. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - lavori di inchiodatura e lavori secondari ed accessori che non rientrano nella 4a categoria. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Lavorazioni e confezioni di berretti e cappelli di qualsiasi tipo, esclusi quelli di paglia
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - sviluppo proporzionale dei modelli - taglio a mano - confezione di bozze di campioni. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - taglio di tessuti e materiali affini esterni - cucitura del capo - stiratura a mano o con pressa idraulica. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - stiro intermedio ivi compresa l' apertura di cuciture - taglio delle fodere e degli accessori interni - cucitura di parti staccate e degli accessori interni - guarnitura - stampaggio in oro o colore di fodere e marocchini con o senza composizione. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Bottonieri 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - addetti alle prove su ricette preparate ed alla suddivisione degli impasti nella lavorazione delle resine; - incisori (sono coloro che eseguono lavori su disegno o su modello); - stampisti (sono coloro che costruiscono e riparano gli stampi); - tintori (addetti alla tintura dei bottoni in bagni); - foratori specializzati; - fresisti specializzati (sono coloro che fanno e affilano gli utensili effettuando lavori per l' esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquisisce soltanto attraverso il necessario tirocinio e che compiono a regola d' arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità); - addetti alla trascrizione degli ordini; - segatori corozo-dum. Ausiliari - Aggiustatori, elettricisti, tornitori, falegnami, lattonieri, muratori, che eseguono lavori per l' esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio e che compiono a regola d' arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità. - Fochisti patentati di 1o e 2o grado. - Autisti meccanici - infermieri patentati. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - addetti all' attrezzatura delle seguenti macchine: seghe, taglierine, sbavatrici, presse, pulitrici, paffatrici, foratrici, pastigliatrici, torni automatici; - addetti al montaggio stampi resine; - foratori qualificati; - fresisti qualificati (sono coloro che fanno e affilano l' utensile eseguendo lavori che richiedono una specifica capacità tecnico-pratica acquisita attraverso l' apprendistato od adeguato tirocinio); - borlonai: * addetti alla mescolatura di sciroppi; * aiuto borlonai; * aiuto fresisti; * aiuto foratori; - addetti alla pesatura e conteggio; - addetti alla preparazione campionari; - addetti allo stampaggio resine; - addetti alle taglierine semi-automatiche; - addetti alla composizione pani resine e lastre plastiche; - addetti alla fustellatura ecc.; - addetti alla pastigliatura a mano; - addetti alla sbavatura a mano; - addetti alla paffatura a mano; - addetti alla foratura a mano; - addetti alla tornitura a mano ecc.;
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) - addetti alla scelta pastiglie; - addetti alla cernita semplice dei bottoni; - addetti alla spruzzatura bottoni; - addetti all' applicazione a tavole di tintoria; - addetti all' applicazione di bottoni su cartelle; - addetti all' applicazione di etichette. Ausiliari - Aggiustatori, elettricisti, tornitori, falegnami, lattonieri, muratori, che eseguono lavori che richiedono specifica capacità tecnico-pratica acquisita con tirocinio. Fuochisti di 3o grado. - Addetti alla confezione casse ed all' imballo. Fuochisti comuni. - Autisti, motocarristi. - Guardiani diurni e notturni - Fattorini - Custodi - Portinai. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. In questa categoria si inquadra inoltre, per un periodo massimo di 6 mesi, il personale di primo impiego nel settore preposto a mansioni classificate in 4a categoria del presente mansionario asteriscate. Nota a verbale - Per le mansioni di 4a categoria asteriscate non è previsto l' apprendistato. - Lavorazione o confezione su misura di indumenti e generi di abbigliamento non disciplinati dal gruppo A 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - confezione di qualsiasi capo di abbigliamento eseguito con qualsiasi tipo di tessuto ed eventualmente, su richiesta del datore di lavoro, l' assistenza alle prove del capo. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche quali: - esecuzione di lavori di minore importanza intendendosi per tali tutte le lavorazioni, sino alla seconda prova del capo e qualsiasi tipo di pantalone, gilet e gonne. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - lavori semplici, quali ad esempio l' esecuzione materiale di qualsiasi tipo di tasca, sia interna ed esterna, di tutti i tipi di maniche e di tutte le punteggiature interne ed esterne. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Modisterie 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - esecutori a mano di qualsiasi capo di modisteria, che comprende tutto il ciclo di lavorazione e con qualunque materiale. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche, quali: - coloro che sotto la guida del datore di lavoro o chi per esso eseguono lavori di minore importanza rispetto alla 3a categoria. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica, quali: - addetti a lavori semplici di carattere ausiliario e comunque inferiori alla 4a categoria. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. - Riparatori di scarpe 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richieda capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio, quali: - riparazioni e risuolature di calzature di qualsiasi tipo. Classificazione operai valevole per i settori merceologici privi di inquadramento specifico
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) 3a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio. 4a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche. 5a CATEGORIA - Gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica. 6a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. Classificazione dei lavoratori e declaratorie in vigore dal 1-2-1978 Ferma restando la bipartizione del personale nelle qualifiche "operai", "impiegati ed intermedi" a tutti gli effetti legislativi, regolamentari, contrattuali, i lavoratori sono inquadrati in un' unica scala classificatoria composta da 5 categorie e 6 livelli retributivi. L' appartenenza alle singole categorie ed ai diversi livelli è determinata dalle declaratorie ed esemplificazioni di seguito riportate. Le esemplificazioni riportate in calce alle varie categorie, non esauriscono il numero delle mansioni esistenti. Le mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell' ambito delle varie categorie sulla base delle declaratorie e dei riferimenti analogici con le mansioni esemplificate. 1a CATEGORIA - Impiegati - Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive. 2a CATEGORIA A - Impiegati - Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto. 2a CATEGORIA B - Intermedi - Appartengono a questa categoria coloro che esplicano mansioni di fiducia e responsabilità non attribuibili alla categoria massima degli operai e/o guidino e controllino con carattere di continuità il lavoro di più operai con apporto di competenza tecnico-pratica. 3a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria: gli impiegati che esplicano mansioni d' ordine; gli operai addetti a mansioni di particolare complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche conseguite con l' adeguato tirocinio. 4a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria: gli impiegati d' ordine che esplicano mansioni di mera esecuzione; gli operai addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche. 5a CATEGORIA - Appartengono a questa categoria: gli impiegati di prima assunzione adibiti a mansioni di mera esecuzione per un periodo di 12 mesi; gli operai addetti a mansioni di relativa complessità che possono essere eseguite dopo breve periodo di pratica. Appartengono a questa categoria gli addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia. N.B. - Per lavoratore di prima assunzione si intende il cittadino che per la prima volta presti la sua opera alle dipendenze di terzi. Mansioni operai Dichiarazione a verbale - Con la data 1-2-1978, la 6a categoria è abolita e pertanto le mansioni di manovalanza e pulizia passano alla 5a categoria. Raggruppamenti settoriali e classi retributive Raggruppamento A Fanno parte di questo raggruppamento i seguenti settori: 1a Classe retributiva - lavorazione e confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezioni, biancheria da cucina, tavola e letto, oggetti di cucito in genere; - dischi tela; - strofinacci; - etichette stampate su nastro; - stringhe; - lavorazione e/o confezione di alta moda.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) 2a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione di calzature e/o pantofole di qualsiasi tipo. 3a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione di ombrelli e di ombrelloni; - lavorazione trecce e/o confezione cappelli di paglia. 4a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione di pellicceria. 5a Classe retributiva - lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo. 6a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione di calze o maglie di qualsiasi tipo. 7a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione di berretti. 8a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione cappelli di qualsiasi tipo esclusi quelli di paglia. 9a Classe retributiva - lavorazione e/o produzione di bottoni ed articoli affini, escluse la lavorazione e la produzione dei bottoni metallici, di vetro ecc., comunque regolati da altri Contratti collettivi nazionali di lavoro. Raggruppamento B 10a Classe retributiva - lavorazione e/o confezione su misura di indumenti e generi di abbigliamento non disciplinati dal gruppo A; - modisterie; - riparazione calzature; - ricamatura a mano e/o a macchina; - rammendo di abiti; - merlettaie; - bomboniere in tessuto; - borse con lavorazione all' uncinetto; - retine per capelli; - scialli in genere; - ventagli; - modelli in carta; - busti ortopedici; - fiori artificiali; - lavorazione e/o confezione di arredi sacri. Indennità di contingenza (previgente ) -----------------------------------------------------------------------------Parametro dal dal dal dal dal 1.5.75 1.2.76 1.11.76 1.8.77 1.2.78 Categorie al al al al 31.1.76 31.10.76 31.7.77 31.1.78 -----------------------------------------------------------------------------1a categoria 255 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 2a categoria A 191 1.909 2.029 2.149 2.269 2.389 2a categoria B 191 1.909 2.029 2.149 2.269 2.389 3a categoria operaio 132 1.542 1.754 1.963 2.177 2.389 3a categoria impieg. 142 1.542 1.754 1.963 2.177 2.389 4a categoria operaio 118 1.421 1.663 1.905 2.147 2.389 4a categoria impieg. 126 1.421 1.663 1.905 2.147 2.389 4a categoria operaio 111 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 4a categoria impieg. 118 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 6a categoria 106,6 1.276 1.554 1.833 2.111 2.389 Apprendisti Superiore ai 20 anni 1.362 1.619 1.875 2.132 2.389 18 - 20 anni 1.234 1.523 1.312 2.101 2.389
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) 16 - 18 anni 1.087 1.413 1.739 2.065 2.389 Inferiore ai 16 anni 940 1.302 1.664 2.026 2.389 ------------------------------------------------------------------------------
Tabelle minimi contrattuali (previgente ) Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nei settori: - Lavorazione e confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi comprese la corsetteria, oggetti di cucito in genere - Confezioni biancheria da cucina, tavola e letto. - Dischi tela - Strofinacci - Etichette stampate su nastro - Lavorazione o confezione di alta moda Raggruppamento A - 1a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro | | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | | | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |336.682 _ |336.682 _ | 255 | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |272.815 _ |272.815 _ | 191 | |2a cat. A|inf. 18 anni| |247.477 _ |247.477 _ | | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |257.815 _ |257.815 _ | 191 | |2a cat. B|inf. 18 anni| |233.382 _ |233.382 _ | | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |214.353 1.239|214.353 1.239| 142 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |187.423 1.083|187.423 1.083| | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |193.987 1.121|196.487 1.136| 126 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |174.110 1.006|176.610 1.021| | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |189.560 1.096|192.060 1.110| 118 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |171.985 994|147.485 909| | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |180.840 | | | |6a cat. |inf. 18 anni| |162.840 | | | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nei settori: - Lavorazione e confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi comprese la corsetteria, oggetti di cucito in genere - Confezioni biancheria da cucina, tavola e letto. - Dischi tela - Stringhe - Strofinacci - Etichette stampate su nastro - Lavorazione o confezione di alta moda. Raggruppamento A - 1a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi |
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario | mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |155.190 897 |157.190 909| |anni | | succ. 7 mesi| 85% |164.889 953 |167.014 965| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (18 mesi) | 92% |178.468 1.032 |180.768 1.045| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |155.190 897 |157.190 909| | | | succ. 8 mesi| 85% |164.889 953 |167.014 965| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | | (12 mesi) | 92% |178.468 1.032 |180.768 1.045| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti di aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 2a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | | Minimi | | | | Parametro | tabellari | Parametro | tabellari | | Cat. | Età |contingenza| in vigore |contingenza| in vigore | | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78| dal 1_2_78 | | | | |val. val. | |val. val. | | | | |mens. orario| |mens. orario| +_________+____________+___________+______________+___________+______________| |1a cat. | | 255 |337.640 _ | 255 |337.640 _ | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |270.227 _ | 191 |270.227 _ | |2a cat. A|inf. 18 anni| |245.148 _ | |245.148 _ | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |255.227 _ | 191 |255.227 _ | |2a cat. B|inf. 18 anni| |230.783 _ | |230.783 _ | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | |op. | 132 |218.689 1.264 | 142 |218.689 1.264| |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |191.325 1.106 | |191.325 1.106| |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |199.830 1.155 | 126 |202.330 1.170| |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |179.368 1.037 | |181.868 1.051| |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |192.730 1.114 | 118 |195.230 1.128| |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |174.838 1.011 | |177.338 1.025| |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |179.475 1.037 | _ | _ _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |161.611 934 | _ | _ _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come da Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 2a Classe retributiva.
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+____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario | mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |159.864 924 |161.864 936| |anni | | succ. 7 mesi| 85% |169.856 982 |171.981 994| | | | restante | | | | | | | periodo | | | | | | | (18 mesi) | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |159.864 924 |161.864 936| | | | succ. 8 mesi| 85% |169.856 982 |171.981 994| | | | restante | | | | | | | periodo | | | | | | | (12 mesi) | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti di aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione a mano e su misura di calzature o pantofole di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 2a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario | mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 15 |anni 5 |1° semestre | 60% |119.898 693 |121.398 702| |anni | |2° semestre | 70% |139.881 809 |141.631 819| | | |2° anno | 75% |149.873 866 |151.748 877| | | |3° anno | 85% |169.856 982 |171.981 994| | | |4° anno | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| | | |5° anno | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| |15° e 16° |anni 4 |1° semestre | 70% |139.881 809 |141.631 819| |anno | |2° semestre | 75% |149.873 866 |151.748 877| | | |2° anno | 85% |169.856 982 |171.981 994| | | |3° anno | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| | | |4° anno | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| |17° anno | | | | | | |e oltre |anni 3 |1° semestre | 75% |149.873 866 |151.748 877| | | |2° semestre | 80% |159.864 924 |161.864 936| | | |2° anno | 90% |179.847 1.040 |182.097 1.053| | | |3° anno | 92% |183.844 1.063 |186.144 1.076| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nei settori: - Lavorazione o confezione di ombrelli e di ombrelloni - Trecce e cappelli di paglia ecc. Raggruppamento A - 3a Classe retributiva.
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+____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro | | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | | | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |313.362 _ |313.362 _ | 255 | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |255.265 _ |252.265 _ | 191 | |2a cat. A|inf. 18 anni| |255.265 _ |252.265 _ | 191 | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |228.982 _ |228.982 _ | | |2a cat. B|inf. 18 anni| |237.265 _ |237.265 _ | 191 | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |204.103 1.180|204.103 1.180 | 142 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |178.198 1.030|178.198 1.030 | | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |190.810 1.103|193.310 1.117 | 126 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |171.250 990|173.750 1.004 | | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |179.000 1.035|181.500 1.049 | 118 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |162.482 939|164.982 954 | | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |170.657 986| _ _ | _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |153.675 888| _ _ | _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nei settori: - Lavorazione e confezione di ombrelli e di ombrelloni - Trecce e cappelli di paglia ecc. Raggruppamento A - 3a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario | mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |152.648 882 |154.648 894| |anni | | succ. 7 mesi| 85% |162.189 937 |164.314 950| | | | restante | | | | | | | periodo | | | | | | | (18 mesi) | 92% |175.844 1.015 |177.846 1.028| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |159.864 924 |154.648 894| | | | succ. 8 mesi| 85% |162.189 937 |164.314 950| | | | restante | | | | | | | periodo | | | | | | | (12 mesi) | 92% |175.546 1.015 |177.846 1.028| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti di aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) settore: - Lavorazione e confezione di pellicceria Raggruppamento A - 4a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro | | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | | | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |336.682 _ |336.682 _ | 255 | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |272.815 _ |272.815 _ | 191 | |2a cat. A|inf. 18 anni| |247.477 _ |247.477 _ | | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |257.815 _ |257.815 _ | 191 | |2a cat. B|inf. 18 anni| |233.112 _ |233.112 _ | | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |211.806 1.224|211.806 1.224| 142 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |185.129 1.070|185.129 1.070| | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |197.274 1.140|199.774 1.155| 126 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |177.068 1.024|179.568 1.038| | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |187.413 1.083|189.913 1.098| 118 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |170.052 983|172.552 997| | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |178.763 1.033| _ _ | _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |160.970 930| _ _ | _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezioni pellicceria Raggruppamento A - 4a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario | mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |157.820 912 |159.820 924 | |anni | | succ. 7 mesi| 85% |167.683 969 |169.808 982 | | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (18 mesi) | 92% |181.493 1.049 |183.792 1.062| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |157.820 912 |159.820 924| | | | succ. 8 mesi| 85% |167.683 969 |169.808 982| | | | restante | | | | | | | periodo | | | | | | | (12 mesi) | 92% |181.493 1.049 |183.792 1.062| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti di aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione.
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezioni esclusivamente a mano e su misura di pellicceria Raggruppamento A - 4a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario | +___________+_____________+_____________+______+______________+______________| |Fino a 15 |anni 5 |1° semestre | 60% |118.365 684|119.865 693| |anni | |2° semestre | 70% |138.092 798|139.842 808| | | |2° anno | 75% |147.956 855|149.831 866| | | |3° anno | 85% |167.683 969|169.808 982| | | |4° anno | 92% |181.493 1.049|183.792 1.062| | | |5° anno | 92% |181.493 1.049|183.792 1.062| |15° e 16° |anni 4 |1° semestre | 70% |138.092 798|139.842 808| |anno | |2° semestre | 75% |147.956 855|149.831 866| | | |2° anno | 85% |167.683 969|169.808 982| | | |3° anno | 92% |181.493 1.049|183.792 1.062| | | |4° anno | 92% |181.493 1.049|183.792 1.062| |17° anno | | | | | | |e oltre |anni 3 |1° semestre | 75% |147.956 855|149.831 866| | | |2° semestre | 80% |157.820 912|169.808 982| | | |2° anno | 90% |177.547 1.026|179.797 1.039| | | |3° anno | 92% |181.493 1.049|183.792 1.062| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nei settori: - Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 5a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro | | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | | | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |341.236 _ |341.236 _ | 255 | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |271.299 _ |271.299 _ | 191 | |2a cat. A|inf. 18 anni| |246.113 _ |246.113 _ | | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |256.299 _ |256.299 _ | 191 | |2a cat. B|inf. 18 anni| |231.748 _ |231.748 _ | | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |206.022 1.191 |206.022 1.191 | 142 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |179.925 1.040 |179.925 1.040 | | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |190.527 1.101 |193.027 1.116 | 126 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |170.996 988 |173.496 1.003 | | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |183.241 1.059 |185.741 1.074 | 118 |
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |166.298 961 |168.798 976 | | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |174.672 1.010 | _ _ | | |6a cat. |inf. 18 anni| |157.288 909 | _ _ | _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 5a Classe retributiva.
+____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |152.422 881 |154.422 893| |anni | | succ. 7 mesi| 85% |161.948 936 |164.073 948| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (18 mesi) | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |152.422 881 |154.422 893| | | | succ. 8 mesi| 85% |161.948 936 |164.073 948| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (12 mesi) | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti di aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione o confezione a mano e su misura di oggetti in pelle e cuoio Raggruppamento A - 5a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario | +___________+_____________+_____________+______+______________+______________| |Fino a 15 |anni 5 |1° semestre | 60% |114.317 661 |115.817 669| |anni | |2° semestre | 70% |133.369 771 |135.119 781| | | |2° anno | 75% |142.896 826 |144.770 837| | | |3° anno | 85% |161.948 936 |164.073 948| | | |4° anno | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026| | | |5° anno | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026| |15° e 16° | | | | | | |anno |anni 4 |1° semestre | 70% |133.369 771 |135.119 781| | | |2° semestre | 75% |142.896 826 |144.770 837| | | |2° anno | 85% |161.948 936 |164.073 948| | | |3° anno | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026| | | |4° anno | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026|
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) |17° anno | | | | | | |e oltre |anni 3 |1° semestre | 75% |142.896 826 |144.770 837| | | |2° semestre | 80% |152.422 881 |164.073 948| | | |2° anno | 90% |171.475 991 |173.725 1.004| | | |3° anno | 92% |175.285 1.013 |177.585 1.026| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezione di calze o maglie di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 6a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro | | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | | | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |334.332 _ |334.332 _ | 255 | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |271.065 _ |271.065 _ | 191 | |2a cat. A|inf. 18 anni| |245.902 _ |245.902 _ | | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |256.065 _ |256.065 _ | 191 | |2a cat. B|inf. 18 anni| |256.065 _ |256.065 _ | 191 | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |211.453 1.222 |211.453 1.222 | 142 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |184.813 1.068 |184.813 1.068 | | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |184.813 1.068 |184.813 1.068 | | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |171.050 989 |173.550 1.004 | | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |187.560 1.084 |190.060 1.099 | 118 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |187.560 1.084 |190.060 1.099 | 118 | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |176.443 1.020 | _ _ | _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |158.882 918 | _ _ | _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezione di calze o maglie di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 6a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |152.470 881 |154.470 893|
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) |anni | | succ. 7 mesi| 85% |162.000 936 |164.124 949| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (18 mesi) | 92% |175.340 1.014 |177.640 1.027| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |152.470 881 |154.422 893| | | | succ. 8 mesi| 85% |162.000 936 |164.124 949| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (12 mesi) | 92% |175.340 1.014 |177.640 1.027| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti di aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nei settori: - Lavorazione o confezione a mano e su misura di calze e maglie di qualsiasi tipo Raggruppamento A - 6a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario | +___________+_____________+_____________+______+______________+______________| |Fino a 15 | | | | | | |anni |anni 5 |1° semestre | 60% |114.352 661 |115.852 670 | | | |2° semestre | 70% |133.411 771 |135.161 781 | | | |2° anno | 75% |142.940 826 |144.815 837 | | | |3° anno | 85% |162.000 936 |164.124 949 | | | |4° anno | 92% |175.340 1.014 |177.640 1.027 | | | |5° anno | 92% |175.340 1.014 |177.640 1.027 | |15° e 16° | | | | | | |anno |anni 4 |1° semestre | 70% |133.411 771 |135.161 781 | | | |2° semestre | 75% |142.940 826 |144.815 837 | | | |2° anno | 85% |162.000 936 |164.124 949 | | | |3° anno | 92% |175.340 1.014 |177.640 1.027 | | | |4° anno | 92% |175.340 1.014 |177.640 1.027 | |17° anno | | | | | | |e oltre |anni 3 |1° semestre | 75% |142.940 826 |144.815 837 | | | |2° semestre | 80% |152.470 881 |154.470 893 | | | |2° anno | 90% |171.528 991 |173.779 1.004 | | | |3° anno | 92% |175.340 1.040 |177.640 1.027 | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezione di berretti Raggruppamento A - 7a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro | | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | |
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |328.482 _ |328.482 _ | 255 | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |274.215 _ |274.215 _ | 191 | |2a cat. A|inf. 18 anni| |248.737 _ |248.737 _ | | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |255.215 _ |259.215 _ | 191 | |2a cat. B|inf. 18 anni| |234.372 _ |234.372 _ | 191 | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |215.003 1.243 |215.003 1.243| 142 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |188.008 1.087 |188.008 1.087| | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |192.691 1.114 |195.191 1.198| 126 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | |imp. | 126 |172.943 1.000 |175.443 1.014 | | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | |op. | 111 |188.751 1.091 |191.251 1.105 | 118 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | |imp. | 118 |171.257 990 |173.757 1.004 | 118 | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |176.132 1.018 | _ _ | _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |158.602 917 | | _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezione di berretti Raggruppamento A - 7a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |154.153 981 |156.153 903 | |anni | | succ. 7 mesi| 85% |163.788 947 |165.913 959 | | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (18 mesi) | 92% |177.276 1.025 |179.576 1.038| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |154.153 891 |156.153 903| | | | succ. 8 mesi| 85% |163.788 947 |165.913 959| | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (12 mesi) | 92% |177.276 1.025 |179.576 1.038| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezione di cappelli di qualsiasi tipo esclusi quelli di paglia Raggruppamento A - 8a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | Minimi | | | | Parametro | tabellari | tabellari | Parametro |
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) | Cat. | Età |contingenza| in vigore | in vigore |contingenza| | | | dal 1_4_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | dal 1_2_78| | | | |val. val. |val. val. | | | | | |mens. orario|mens. orario| | +_________+____________+___________+______________+______________+___________| |1a cat. | | 255 |325.182 _ |325.182 _ | | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |270.815 _ |270.815 _ | | |2a cat. A|inf. 18 anni| |245.677 _ |245.677 _ | | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |255.815 _ |255.815 _ | | |2a cat. B|inf. 18 anni| |231.312 _ |231.312 _ | | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 132 |211.103 1.220 |211.103 1.220 | | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |183.498 1.061 |183.498 1.061 | | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 118 |190.900 1.103 |193.400 1.118 | 126 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |171.331 990 |173.831 1.005 | | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |187.306 1.083 |189.806 1.097 | | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |169.956 982 |172.456 997 | | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |174.047 1.006 | _ _ | _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |156.726 906 | | | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore: - Lavorazione e confezione di cappelli di qualsiasi tipo esclusi quelli di paglia Raggruppamento A - 8a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 16 | anni 2,5 | primi 5 mesi| 80% |152.720 883 |154.720 894 | |anni | | succ. 7 mesi| 85% |162.265 938 |164.390 950 | | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (18 mesi) | 92% |175.628 1.015 |177.928 1.028| |Oltre 16 | | | | | | |anni | anni 2 | primi 4 mesi| 80% |152.720 883 |154.720 894 | | | | succ. 8 mesi| 85% |162.265 938 |164.390 950 | | | | restante | | | | | | periodo | | | | | | (12 mesi) | 92% |175.628 1.015 |177.928 1.028| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-6-1977 e dal 1-2-1978 nei settori - Lavorazione o confezione su misura di indumenti e generi di abbigliamento non disciplinati dal gruppo A - Modisterie - Riparazione calzature - Ricamatura a mano ed a macchina - Rammendatrici di abiti Merlettaie - Bomboniere in tessuto - Borse con lavorazione all' uncinetto - Retine per capelli - Scialli in genere - Ventagli - Modelli in carta - Bustai ortopedici - Fiori artificiali - Arredi sacri
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Raggruppamento B - 10a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | | Minimi | | | Parametro | tabellari | Parametro | tabellari | | Cat. | Età |contingenza| in vigore |contingenza| in vigore | | | | dal 1_6_77| dal 1_6_77 | dal 1_2_78| dal 1_2_78 | | | | |val. val. | |val. val. | | | | |mens. orario| |mens. orario| +_________+____________+___________+______________+___________+______________| |1a cat. | | 255 |328.686 _ | 255 |328.686 _ | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |264.127 _ | 191 |264.127 _ | |2a cat. A|inf. 18 anni| |239.658 _ | |239.658 _ | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |250.627 _ | 191 |250.627 _ | |2a cat. B|inf. 18 anni| |226.643 _ | |226.643 _ | |3a cat. |sup. 18 anni| | | | | | |op. | 132 |195.020 1.127| 142 |195.020 1.127 | |3a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 142 |170.023 983| |170.023 983 | |4a cat. |sup. 18 anni| | | | | | |op. | 118 |182.837 1.057| 126 |185.337 1.071 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | |imp. | 126 |164.075 948| |166.575 963 | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | |op. | 111 |170.468 985| 118 |172.968 1.000 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | | imp. | 118 |154.802 895| |157.302 909 | |6a cat. |sup. 18 anni| 106,6 |159.223 920| _ | _ _ | |6a cat. |inf. 18 anni| |143.384 829| _ | _ _ | +____________________________________________________________________________+ Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali operai - impiegati - intermedi in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 nel settore bottoniero Raggruppamento A - 9a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ | | | | Minimi | | Minimi | | |Parametro | tabellari | Parametro | tabellari | | Cat. | Et... |contingenza| in vigore |contingenza| in vigore | | | | dal 1_2_77| dal 1_4_77 | dal 1_2_78| dal 1_2_78 | | | | |val. val. | |val. val. | | | | |mens. orario| |mens. orario| +_________+____________+___________+______________+___________+______________| |1a cat. | | 255 |337.000 _ | 255 |337.000 _ | |2a cat. A|sup. 18 anni| 191 |273.000 _ | 191 |273.000 _ | |2a cat. A|inf. 18 anni| |247.000 _ | |247.000 _ | |2a cat. B|sup. 18 anni| 191 |258.000 _ | 191 |258.000 _ | |2a cat. B|inf. 18 anni| 132 |233.000 1.347 | 142 |233.000 1.347 | |3a cat. |op. | 142 |218.000 1.260 | 126 |218.000 1.260 | |3a cat. |imp. | 142 |218.000 1.260 | 126 |218.000 1.260 | |4a cat. |sup. 18 anni| 118 |198.000 1.144 | 118 |200.500 1.159 | op. | 118 |198.000 1.144 | 118 |200.500 1.159 | |4a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 126 |186.000 1.075 | _ |188.500 1.090 | |5a cat. |sup. 18 anni| | | | | | op. | 111 |187.000 1.081 | |189.500 1.095 | |5a cat. |inf. 18 anni| | | | | | imp. | 118 |176.000 1.017 | |178.500 1.032 | +____________________________________________________________________________+
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) Alle paghe e stipendi mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza come dall' Accordo interconfederale 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-6-1977 e dal 1-2-1978 nei settori - Lavorazione o confezione su misura di indumenti e generi di abbigliamento non disciplinati dal gruppo A - Modisterie - Riparazioni calzature - Ricamatrici a mano ed a macchina - Rammendatrici di abiti Merlettaie - Bomboniere in tessuto - Borse con lavorazione all' uncinetto - Retine per capelli - Scialli in genere - Ventagli - Modelli in carta - Bustai ortopedici - Fiori artificiali - Arredi sacri Raggruppamento B - 10a Classe retributiva. +____________________________________________________________________________+ |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |all' atto |del tirocinio|del tirocinio| paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | della | | | | val. val. | val. val. | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario| +___________+_____________+_____________+______+_______________+_____________| |Fino a 15 | anni 5 |1° semestre | 60% |109.703 634 |111.203 643 | |anni | |2 semestre | 70% |127.986 740 |129.736 750 | | | |2° anno | 75% |137.128 793 |139.003 803 | | |3° anno | 85% |155.412 898 |157.537 911 | | |4° anno | 92% |168.210 972 |170.510 986 | | | |5° anno | 92% |168.210 972 |170.510 986 | |15° e 16° | | | | | | |anno | anni 4 |1° semestre | 70% |127.986 740 |129.736 750 | | | |2° semestre | 75% |137.128 793 |139.003 803 | | | |2° anno | 85% |155.412 898 |157.537 911 | | |3° anno | 92% |168.210 972 |170.510 986 | | |4° anno | 92% |168.210 972 |170.510 986 | |17° anno e | | | | | | |oltre | anni 3 |1° semestre | 75% |137.128 793 |139.003 803 | | | |2° semestre | 80% |146.270 845 |148.270 857 | | | |2° anno | 90% |164.554 951 |166.804 964 | | | |3° anno | 92% |168.210 972 |170.510 986 | +____________________________________________________________________________+ Tabella minimi contrattuali apprendisti in vigore dal 1-4-1977 e dal 1-2-1978 - settore bottoniero Raggruppamento A - 9a Categoria retributiva. +____________________________________________________________________________+ | |Età dell' | | | | Minimi | Minimi | | |apprendista| Durata | Periodo | % | tabellari | tabellari | |Cat.|all' atto | del |del tirocinio|paga | dal 1_4_77 | dal 1_2_78 | | | della |tirocinio| | | val. val. | val. val. | | |assunzione | | | | mens. orario| mens. orario| +____+___________+_________+_____________+_____+_______________+_____________| | 3a |fino a 18 | | | | | | | |anni | 2 anni |1o anno | 85% |185.300 1.031 |185.300 1.031| | 3a |fino a 18 | | | | | | | |anni | 2 anni |2o anno | 90% |196.200 1.134 |196.200 1.134| | 4a |fino a 18 | | | | | | | |anni | 18 mesi |primi 9 mesi | 85% |168.300 973 |170.425 985| | 4a |fino a 18 | | | | | | | anni | 18 mesi |succ. 9 mesi | 90% |178.500 1.030 |180.450 1.043| | 3a |da 18 anni | | | | | | | compiuti a | | | | | | | 20 anni | 18 mesi |primi 9 mesi | 85% |185.300 1.071 |185.300 1.031| | 3a |da 18 anni | | | | | | | compiuti a | | | | | | | 20 anni | 18 mesi |succ. 9 mesi | 90% |196.200 1.134 |196.200 1.134| | 4a |da 18 anni | | | | | | | compiuti a | | | | | | | 20 anni | 12 mesi |primi 6 mesi | 85% |168.300 973 |170.425 985|
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TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane CCNL 09-03-1977 (previgente) | 4a |da 18 anni | | | | | | | compiuti a | | | | | | | 20 anni | 12 mesi |succ. 6 mesi | 90% |178.200 1.030 |180.450 1.043| +____________________________________________________________________________+ Alle paghe mensili di cui alla presente tabella vanno aggiunte tante quote mensili di contingenza risultanti dall' applicazione dell' Accordo interconfederale del 24-4-1975 per quanti sono i punti in aumento intervenuti dal 30-4-1975 ai vari periodi di paga in liquidazione. Agli apprendisti si applica la contingenza del parametro 118.
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