Anno XIV n. 03 – MARZO 2012
NewsLiftLetter Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione e altre autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati – Accreditamento Organismi Ispezione
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Il numero attuale si compone di NN. 80 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
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In questo Numero: Pag. 2 – Editoriale Pag. 4 – Accreditamento e dintorni Pag. 6 – Convegno per Art. 71 Pag. 7 – Risposta ALPI nel “NO” al Convegno Pag. 8 – Il Convegno del 19.03 (atti) Pag. 34 – Le foto della manifestazione Pag. 39 – Lettera Ing. Sciancalepore Pag. 41 – Notizie Confindustria Pag. 44 – Corso DPR/01 – Pre-organizzazione Pag. 48 – Lettera al GdL UNION per Dpr 462/01 Pag. 49 – Risposte dei GdL UNION per Dpr 462/01 Pag. 50 – Chiarimenti da e per Associati Pag. 51 – Risposta UNION a Impresa Ascensoristica Pag. 52 – Quesito ANACAM e risposta Pag. 56 – Consulenza UNION Pag. 57 – Un po’ di polemica con ELEVATORI Pag. 58 – “I 10 ANNI UNION” – “I 40 anni della Rivista ELEVATORI” Pag. 62 – Ministero Lavoro e ASL BS – lettera UNION Pag. 65 – Liborio Simonelli e G.N. Babini ci hanno lasciati Pag. 80 – UNION Elenco Organismi Associati
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Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles Uni – Cei: norme e informativa varia Attività dell’associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia – Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee – convegni – riunioni DPR 462/01 – operatività e problematiche DM Art. 71 – operatività e problematiche Pagina 1
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NewsLiftLetter L’Editoriale
Marzo, una volta si diceva fosse pazzo: non so se lo sia ancora ma, a giudicare dal caldo più che primaverile, quasi estivo (parlo di Roma), sembra confermarlo. Fa il paio, peraltro, con la situazione caotica dell’accreditamento, solo a considerare come dalle telefonate, come pure da richieste di chiarimenti chiesti in occasione di incontri collegiali, non vi sia uniformità interpretativa degli accreditanti. A complicare e, per altri versi, facilitare gli aspetti comprensionali, occorre andare relativamente indietro quando, tra la fine del 2011 ed i primi mesi di quest’anno, la Div. XIV – Direz. Gen. MCCVNT del Dip.to Impresa ed Internaz.ne del Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito risposte ondivaghe, talune in contraddizione, con circolari e lettere (encomiabili di abbondanza ma non della chiarezza) e incontri (rari) de visu con gli interessati: per la parte, invece, positiva, avendo i ‘’nordisti’’ la sede Accredia ubicata a Milano, l’Ente Unico – non disdegnando anzi rendendosi disponibile (non sulle quotazioni oscuro oggetto di perseverante mancato ascolto, peraltro mai giustificato nel merito delle motivazioni che da più parti sono state prodotte) - hanno trovato più facile assistenza da parte della stessa Accredia che non si è tirata indietro, malgrado avrebbero ben altro di cui occuparsi, di fornirla. Nell’insieme, non va taciuta la mancata organizzazione di quel convegno, seppure fosse stato promesso, che avrebbe permesso non solo al Nord, ma anche al centro-sud richiedente, di soddisfare il bisogno di chiarificazioni. Peccato! Parliamo d’altro… Il mese ha avuto altri impegni, quali : il pronunciamento del TAR di ricorso Union sulle tariffe MSE; una riunione presso la Div. XVIII Vigilanza e Normativa Tecnica del Ministero suddetto; un Convegno presso la sala d. Mercede - Camera dei Deputati e, fin qui, si tratta di attività visibili, mentre di impalpabilità si deve parlare, riferendoci all’istanza di modifica dell’art.13 Dpr 162/99 & 214/2010 presentata il 10 febbraio allo stesso Ministero dall’associazione, risultandoci pervenuta ma non riscontrata, almeno alla data in cui scriviamo: non vorremmo fosse interpretata dalla direz. generale di tale Dicastero a mo’ di noli me tangere che di tale verbo ha l’indicativo presente in tango, essendo del tutto evidente che di ballo non si tratta ed il bello, ove la si prendesse alla leggera, sarebbe lo sviluppo che la conseguente piega delle responsabilità potrebbe far nascere. Qui si tratta, infatti, del rispetto del Regolamento 765/CE di cui a certificazione/accreditamento mentre, a ben vedere, le ispezioni non vi rientrano, anche se fatte circumnavigare attraverso un Decreto (nazionale). Nondimeno, ritornando al quantum delle altre attività e delle problematiche, in prima linea si deve porre l’annosa, indecifrabile, questione del Decreto 11.4.2011 del Min. del Lavoro sulle verifiche dell’art.71 delle attrezzature di lavoro, il quale DM, dopo aver avuto due proroghe, l’ultima delle quali scade a maggio p.v., ne rischia (il buon giorno si vede dal mattino…) una terza!, inspiegabile più delle precedenti, questa volta però da catalogare in quella di assenza pura di motivazioni, pertanto irresponsabile, solo a considerare l’arretrato, ottimisticamente individuato in ‘’appena’’….pochi impianti i quali attendono, sperano e fanno preci perché ‘’qualcuno’’ capisca quanto dannosa e’ la mancata sicurezza a carico della collettività. Per tale motivo, senza dilungarci, ci auguriamo che i sordi possano sentire attraverso la summa del comunicato stampa, in appresso pubblicato, unitamente ad altra informazione di cui alle pagine seguenti. Quanto al mio intervento in tale incontro, non ho fatto altro che ribadire ciò di cui sono convinto ante e post decreto. E cioè: imprese e datori di lavoro chiedono agli Organismi chi sono questi ‘’soggetti’’ (quanto ad avere l’autorizzazione, forse non basteranno neppure i miracoli, tanti sono i paletti e molte le ‘’osservazioni’’ nei 30 gg. di tempo concesso per rispondere) e perché non li hanno chiamati ‘Organismi’’ così come realmente sono. Forse perché, cambiando l’ordine dei fattori il prodotto… cambia? Forse per identificare il ‘’soggetto’’ quale minus inter pares? Maah! Fatto sta che, essendo presente il rapp.te di Assodimi, con la quale associazione mi ero intrattenuto in Confindustria quando si discuteva dell’alba di tale decreto, sostenendo in quella sede la pervicace, convinta, mai diversamente opposta necessità di parlare ‘’come se magna’’ (dicono qui a Roma per indicare la chiarezza), trascorsi tuttavia ben sei mesi ed essendo rimasta la sola Union a non firmare la bozza del DM, ho dovuto alla fine capitolare. Quanto alle due proroghe (le motivazioni di quanto ne ho sempre sostenuto sono confermate dal n.4 di febbraio da ‘’Ambiente & Sicurezza’’ a pag.63), ‘’il differimento del termine …(omissis) è motivato dall’attività di controllo sull’operato dei soggetti abilitati alle verifiche e l’attività amm.va di controllo…(omissis)’’, proseguendo: ‘’Oltre a questo, è stato necessario provvedere al completamento della fase istruttoria inerente alle numerose richieste di abilitazione pervenute al Dicastero’’. Ma, http://www.newsliftletter.it/
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relativamente a quest’ultimo asserito, è tutto vero? Infatti, mi chiedo se la Commissione esaminatrice avesse potuto controllare, non una montagna di carte (qualcosa come quasi 1000 pagine…) che il DM imponeva ai ‘’privati’’ quale conditio di istanza. ma una più ragionevole, umana, vivibile….collina, questa, non avendo dossi e asperità inutili, sarebbe stata quindi arata più facilmente, evitando la burocrazia in capo all’….aratro! Quindi, non si deve motivarne con le ‘’molte richieste’’ ma di un Decreto che, per favorire i ‘’pubblici’’, ha finito per mazziare i soggetti privati, chiedendo loro anche l’impossibile, figlio della prima volta nella storia del Min. del Lavoro di un Decreto che vedeva il privato appaiarsi (eufemismo per dire ‘’confrontarsi’’) a Inail (ex Ispesl), Asl e Arpa, da sempre vicini colleghi del Ministero stesso. E allora perché, ancora, di una (provabilissima) terza proroga? Facile arrivarci: Inail non ha finito, anzi ha appena iniziato, il processo di integrazione ancora in atto a seguito della soppressione Ispesl e, questo, comporta che, se si vuole che l’ex ente possa provvedere alle verifiche dell’art.71, i 60 gg. attuali non sono sufficienti e pertanto, allungarli necessa est (secondo chi vi scrive: non di poco!), pertanto lasciando ai privati il residuale, forse più complesso, arretrato di quei 320.000 impianti. Ma, si dirà, la sicurezza viene così posposta ed il pericolo di incidenti aumenta! E allora? Si è aspettato tanto e si può attendere ancora….! Ed il permanere della …distonia neurovegetativa del controllore (Inail, Asl, Arpa) ed egli stesso controllato (…Inail-Asl-Arpa)? Tranquilli, in Italia – seppure siamo in Europa – si può, anche perché nessuno di noi ha finora pensato di rivolgersi proprio all’Europa-Corte di Giustizia, perché questa osservi da vicino che la… distonia va prima curata e poi eliminata. Questo l’insieme osservato nel mio breve intervento. Parlando d’altro, della riunione presso la Div. XVIII MSE per cercare di chiarire post Dpr 214 quegli apparecchi di sollevamento (montascale et similia), nulla se ne sa alla data in cui scriviamo: speriamo di averne nel corso dell’Assemblea di fine aprile. Iginio S. Lentini
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From: Automatos Sent: Wednesday, March 21, 2012 4:11 PM To:
[email protected] Subject: Richiesta informazioni Domanda Accreditamento Buongiorno, avrei necessità di ricevere un chiarimento in merito alla Domanda di Accreditamento per la Direttiva 95/16/CE. Premesso che la mia azienda, la Automatos srl, ha fatto domanda di accreditamento per la prima notifica relativa alla direttiva suindicata (Allegati VI e X) ad Accredia, il 14 settembre 2011. Abbiamo già effettuato l’esame documentale e ricevuto la verifica ispettiva presso la ns sede il 15 e 16 c.m. da parte di Accredia stessa. In sede di verifica, Accredia ci ha informati della “Lettera Circolare MSE_MLPS Accreditamento OC per direttive comunitarie - 10-08-2011 Prot 107_11” che prevede che la domanda sia inoltrata sia al Ministero sia ad Accredia. La questione che ci siamo posti ora è la seguente: oltre alla domanda “formale” di richiesta di accreditamento indirizzata direttamente al Ministero, sapreste indicarci un elenco preciso della documentazione che occorra allegare? Vi ringrazio anticipatamente per un Vs gentile riscontro e Vi porgo Cordiali Saluti Valentina Congia -----------------------------Ing. Valentina Congia Automatos srl Da: "Dott. Iginio Lentini - IPad " Data: 21 marzo 2012 19:43:07 GMT+01:00 A: Automatos Oggetto: Re: Richiesta informazioni Domanda Accreditamento Essendo stati già autorizzati dal MSE (l'accreditamento è consequenziale...), il Ministero stesso è già in possesso della originaria documentazione (quella stessa di cui all'autorizz.ne) e pertanto - posto che il richiamato dicastero non pretenda NUOVAMENTE che se ne trasmetta! (nel qual, ipotetico, caso non fate altro che condensarne in un cd), basta pertanto inviare la copia della domanda stessa che è stata trasmessa ad Accredia, significando: "In relazione alla lettera-circolare.....del 10/08/2011 di codesto Min. a firma......., si trasmette p.c., copia della domanda inoltrata ad Accredia in relazione alla richiesta di ottenimento del certificato di accreditamento per gli allegati... Distinti saluti." Dopo di che, per monitorare il comportamento di Accredia nel seguito (sarebbe interessante peraltro sapere per filo e segno come si è svolto questo primo step dell'ente Unico....), sarebbe egualmente utile parimenti informarci. Cordiali saluti. Dr. Iginio Lentini Presidente Union
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From: Maurizio Cogoni Sent: Thursday, April 12, 2012 6:52 PM To:
[email protected] Subject: ispezione Accredia Gentilissimo Presidente, come ha già saputo dalla nostra collaboratrice Valentina Congia, nei giorni 15 e 16 marzo abbiamo ricevuto la vista ispettiva Accredia per la nostra prima notifica nel settore ascensori. Al riguardo Le riporto qualche breve commento. Sono stati due interi giorni di intenso lavoro. Gli ispettori intervenuti sono il dott. Petrilli ed il sig. Cavretti. Il controllo ha riguardato tutto il nostro sistema di gestione, ed è stato particolarmente minuzioso affrontando tutti, sottolineo tutti, i punti delle norme di riferimento: 45011, 17020 (comprese le relative guide di supporto), leggi e decreti vari. È stato subito concordato di eliminare dallo scopo di accreditamento l’allegato Vb, sia perché avrebbe comportato problematiche su cui eravamo carenti, sia perché, come può immaginare, non di particolare interesse per la nostra attività. Naturalmente, non essendo noi ancora autorizzati, non è stato possibile effettuare verifiche in campo, che sono state rinviate alla prima visita di sorveglianza. Sono stati esaminati il lato finanziario dell’azienda, i dati di bilancio, i contratti dei collaboratori (con particolare riguardo alla politica di retribuzione e all’esclusività del rapporto), la polizza assicurativa, la dotazione strumentale. A titolo di esempio sono state controllate alcune commesse del settore DPR 462, anche per verificare il sistema di gestione e archiviazione delle pratiche, soprattutto in riferimento alla tutela della riservatezza dei dati e dei diritti di proprietà del cliente. Particolarmente approfondita è stata la verifica dell’indipendenza dell’organismo, sono stati riesaminati tutti i documenti, compresi quelli che nella fase di audit documentale erano risultati conformi. Devo comunque sottolineare lo spirito collaborativo degli ispettori, i quali, pur nella loro severità, ci hanno fornito soluzioni a piccole problematiche emerse in sede di verifica e qualche importante spunto di miglioramento. La verifica si è conclusa con 6 commenti, 7 osservazioni e nessuna non conformità. I commenti hanno riguardato: 1. Raccomandazione al richiamo nei documenti di sistema dell’applicazione delle guide a supporto delle norme di accreditamento; 2. Contratto dei collaboratori con riferimento alla politica di retribuzione e all’esclusività del rapporto; 3. Contratto del RT sempre con riferimento alla politica di retribuzione; 4. Richiesta del business plan triennio 2012/15 (in assenza di dati di bilancio precedenti); 5. Raccomandazione di inserimento nel CSI dell’autorità di regolazione; 6. Raccomandazione di maggior dettaglio nella gestione di ricorsi e reclami. Le osservazioni hanno riguardato: 1. mancata approvazione di alcuni documenti da parte del CSI (appena costituito); 2. Problematiche assicurative (copertura RC professionale); 3. Carenze nell’analisi dei rischi riguardante i presidi predisposti per la minimizzazione dei rischi; 4. Indisponibilità di alcuni impegni alla riservatezza sottoscritti dal personale; 5. Carenze nella procedura di monitoraggio degli ispettori; 6. Rilievo dell’assenza di un dinamometro; 7. il verbale di verifica periodica e straordinaria manca di alcuni dati richiesti dalla norma di riferimento (guida IAF/ILAC A4). La procedura di verifica periodica e straordinaria non riportava i tempi di gestione, da parte del RT, del riesame del verbale emesso. Proprio in questi giorni stiamo finendo di predisporre le risposte ai rilievi emersi, quindi la nostra pratica sarà esaminata dalla Commissione alla riunione che si terrà a metà maggio. Il punto dolente restano sempre gli elevati costi, di cui siete già a conoscenza, ma che per noi “sardi” sono risultati particolarmente gravosi per via dei costi di trasferta (oltre 1000 euro in più, fatturati al costo con tanto di giustificativi allegati). Confidando che ciò possa risultare utile all’attività associativa Le porgo i miei migliori saluti Maurizio Cogoni Automatos srl http://www.newsliftletter.it/
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Roma, 22.03.2012
Agli iscritti – II.ss.
Oggetto: convegno del 19.03.2012. Premesso che a questo importante incontro l'Union ha partecipato – assente ingiustificata ALPI – con il presidente, la segreteria ed alcuni consulenti della nostra associazione, si invia il comunicato stampa che peraltro sarà apposto sul nostro mensile organo di stampa. Quanto all'intervento del sottoscritto, sono stati rilevati i punti critici del tuttora non operativo DM 11.04.2011 sulle verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art.71: 1) Mancata presenza, in questa importante circostanza, di un qualsiasi funzionario del Min. del Lavoro, stupefacente solo a considerare "quanto" tale decreto è sentito dai "soggetti abilitanti"; 2) Atto legislativo che è sfacciatamente privilegiante dei soggetti pubblici, lasciando ai privati: a) Istanza, documentazione, allegati, prove di qualità decisamente restrittive, quindi scoraggianti delle possibilità di ottenimento dell'autorizzazione; b) Possibilità, per tali enti pubblici, di privilegiarsi davanti al datore di lavoro, anche per effetto del tempo loro concesso per adempiere alle richieste; c) Nessun obbligo di dimostrazione di essere in linea con i dettati della 17020; 3) Pure l'attribuzione della (non) qualifica di "soggetto" laddove si sarebbe meglio e più doverosamente identificarsene con "Organismo" avvalora la tesi di non voler attribuire ai privati la loro giusta collocazione agli occhi della collettività; 4) quanto alle due proroghe, ho posto l'accento – che già s'intravvede – del non "c'è due senza tre" o se si preferisce: non c'è tre senza due", lasciando non intendere ma, apertamente affermare, che tutte le avvisaglie (Inail non si è fatta viva in tale occasione) conducono alla conclusione di una più lunga, terza, proroga; Tutto ciò con i "S.A" pronti da un anno, con investimenti già fatti,con 320.000 impianti che attendono di essere verificati, alcuni incisivi di incidenti dovuti ai mancati controlli; 5) accento, non infine, alla tuttora perseverante illegalità, tollerata anzi avallata, del doppio incostituzionale ruolo dei "pubblici" che, anche per tali specifiche verifiche, anziché provvedere alla vigilanza, continuano ad essere "controllori e controllati"! Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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From: Ing. Bianchi Sent: Monday, March 12, 2012 10:55 AM To: UN.I.O.N. Dr. I. Lentini ; Subject: Evento del 19 Marzo su art. 71 12 marzo 2012 Spett.le UNION, Spett.le ASSOCERT, Spett.le ASSO.VE. , per conto del Presidente ALPI , ing. Rodolfo Trippodo, e del Vice Presidente, ing. Roberto Cusolito, in relazione al tema in oggetto, Vi trasmetto quanto segue: con la presente si comunica che il CD ALPI riunitosi il giorno 1° Marzo, tra gli argomenti presi in esame ha analizzato anche alcuni impegni di ALPI per eventi in programmazione. Nessun componente del CD, presente alla seduta, è stato in grado di tracciare la minima evidenza di istruttoria riferita all’evento di cui in oggetto, in altri termini non vi è alcuna traccia ad evidenza che la proposta fosse stata discussa ed approvata in precedenti CD dell’Associazione. Il Consiglio ha ritenuto di non essere in grado di esprimersi in modo consapevole e pertanto ha deciso di non aderire alla iniziativa di vostro interesse così come ad altre in programma. La presente solo per fornire motivazione della decisione, al fine di evitare che si pensi si sia trattata di una decisione dettata da un cambio di strategia dell’Associazione. Una Associazione agisce in modo collegiale ed il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo del confronto e delle decisioni. In mancanza del rispetto di questo semplice assunto, ALPI ritiene di non poter assumere impegni. Dal momento che comunque riteniamo le tematiche poste alla base della giornata di interesse degli associati ALPI, Vi proponiamo un incontro per assumere maggiori informazioni sui metodi con i quali si intendano perseguire questi obiettivi e poterne in seguito riferire in Consiglio, al fine di poter assumere eventuali future decisioni sulla base di un chiaro programma. Sono certo che per eventuali, future, azioni che ci vedano collaborare sapremo gestire meglio le fasi istruttorie. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO GENERALE ALPI Ing. Giuseppe Bianchi --------------------------------------------------------ALPI - Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti Via P.A.Saccardo, 9 - 20134 Milano (MI) ----------------------------------------------------------
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Presiede i lavori: Giovanni Guerisoli Rete del Sociale
Relazione introduttiva:
LUNEDI 19 marzo 2012 ore 16.00 Sala della MERCEDE Camera dei Deputati Via della Mercede, 55 – Roma
Mario Alvino UNION – ASSOCERT
Interventi programmati:
Silvano Moffa Presidente Comm.ne Lavoro – Camera Tiziano Treu V. Presidente Comm.ne Lavoro – Senato Maurizio Castro Componente Comm.ne Lavoro – Senato Giuseppe Lucibello Direttore Generale I.N.A.I.L.
IL POLO DELLA SICUREZZA: UN'OCCASIONE MANCATA, TRA LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI IL CASO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Mauro Mannocchi Presidente Confartigianato Imprese Roma Fulvio Giacomassi Segretario Confederale CISL Roberto Nicoletti Presidente ASSODIMI Mario Ferrari Pres. Sez. Costruttori Gru Autocarro ANFIA DIBATTITO
Conclude: Pier Paolo Baretta Presidente AReS - Capogruppo PD in Comm.ne Bilancio - Camera dei Deputati
In collaborazione con: UN.I.O.N. ASSOCERT Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati Via Magna Grecia, 117 - 00183 Roma Via S. Forti, 20 – 00144 Roma
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UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati Via S. Forti, 20 – 00144 Roma
Via Magna Grecia, 117 - 00183 Roma
INCONTRO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI
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NewsLiftLetter Che cos'è un organismo notificato? È una terza parte incaricata di svolgere i compiti relativi alla valutazione della conformità nell’ambito di una procedura di controllo preventivo del prodotto (MARCATURA CE), prima della relativa immissione nel mercato europeo. Tale parte terza viene nominata da uno Stato membro tra gli Organismi di sua giurisdizione che rispondono ai criteri di competenza ed è notificata alla Commissione Europea. Nell'ambito di alcune direttive del nuovo approccio, queste entità non sono definite Organismi Notificati, ma Organismo d'ispezione (direttive sui recipienti semplici a pressione e sui prodotti da costruzione), Laboratorio di prova e Organismo di Certificazione (direttiva sui prodotti da costruzione) o Organismo Approvato (direttiva sui giocattoli). In materia di certificazione europea tutti i soggetti terzi devono superare rigide procedure di accreditamento per verificarne la competenza. Tale competenza viene valutata in base ai criteri fissati nella direttiva applicabile, unitamente
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ai requisiti essenziali e alla procedura di valutazione della conformità in questione. In generale, i criteri di competenza stabiliti nelle direttive riguardano i seguenti aspetti: personale e attrezzature disponibili; indipendenza e imparzialità rispetto alle persone direttamente o indirettamente interessate al prodotto (ad esempio progettista, fabbricante, rappresentante autorizzato del fabbricante, fornitore, persona responsabile dell'assemblaggio o dell'installazione, utilizzatore); competenza tecnica del personale, attinente ai prodotti e alla procedura di valutazione della conformità applicabile; segreto professionale e integrità; sottoscrizione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia disciplinata dallo Stato per legge. L'accreditamento avviene ai sensi delle norme serie EN 45000 che rappresentano un valido sostegno alla parte tecnica della notifica.
Le principali Direttive Europee 0/396/CEE Apparecchi a gas 2000/9/CE Impianti a fune adibito al trasporto di persone 89/106/CEE Prodotti da costruzione 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica 94/9/CE Attrezzature e sistemi di protezione in ambienti potenzialmente esplosivi 93/15/CEE Esplosivo per uso civile 95/16/CE Ascensori 2006/95/CE Bassa tensione 2006/42/CE Macchine 2004/22/CE Strumenti di misura 90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi 93/42/CEE Dispositivi medici 98/79/CEE Dispositivo medico diagnostico in vitro 92/42/CEE Nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi 90/384/CEE Strumento per pesare a funzionamento non automatico 94/62/CE Imballaggio e rifiuti di imballaggio 89/686/CEE Dispositivi di protezione individuale 97/23/CE Attrezzature a pressione 1999/5/CE Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni 94/25/CE Imbarcazioni da diporto 87/404/CEE Recipienti semplice a pressione 88/378/CEE Sicurezza dei giocattoli http://www.newsliftletter.it/
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NewsLiftLetter Che cos'è un organismo di ispezione abilitato? Un Organismo di ispezione è una Azienda autorizzata e accreditata per svolgere attività di ispezione presso altre Aziende con riferimento a specifici processi e/o controllo dei medesimi. L'ente di Ispezione viene spesso attivato da un Cliente, una associazione di consumatori o da una Autorità Giudiziaria che utilizza lo strumento della Ispezione come valutazione obiettiva e imparziale della accuratezza delle attività svolte da una Azienda (fornitore, etc.). Nell'ambito relativo al contratto ClienteFornitore, l'ispezione è lo strumento di controllo e vigilanza che consente di validare l'applicazione dei requisiti contrattuali.
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Nel contratto, in tal caso, saranno identificati periodicità, preavviso, evidenze da presentare, reportistica da produrre, calendario della ispezione e di conseguenza eventuali sanzioni o premi nel caso di irregolarità rilevate. Per la materia della tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro la Legge italiana (D.Lgs. 81/08) individua soggetti pubblici e privati per l’esecuzione delle verifiche periodiche ai fini della sicurezza dei seguenti impianti: - impianti elettrici di messa a terra; - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Tali soggetti, operanti ai sensi del DPR 462/01, sono autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Rapporto ACCREDIA-CENSIS 2011: gli Organismi di Certificazione producono un giro di affari dal valore superiore ai 260 milioni di euro annui
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NewsLiftLetter Importanza dell'azione di verifica e nuovi soggetti abilitati (Organismi d’Ispezione) all’effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro La verifica può essere definita come attività di riscontro delle condizioni di un qualunque oggetto (o soggetto) per stabilire il grado di rispondenza dello stesso ai requisiti che ne consentono il valido impiego nel campo destinatogli. All’attività di verifica potranno seguire due ipotesi: il riconoscimento della validità; la necessità di interventi correttivi.. L’obbligo attribuito al datore di lavoro della “continua” verifica sullo stato di conservazione e di efficienza e della relativa manutenzione di tutti i componenti di una macchina e/o un impianto industriale appare chiaro dall’art. 71 comma 4, 8 e 11 del D.Lgs. 81/08. Come è noto punto cardine della nuova impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro è il documento sulla prevenzione (safety statement), una dichiarazione che precisa il modo attraverso il quale il datore di lavoro intende tutelare e migliorare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori e che si basa sulla identificazione e valutazione dei fattori di rischio e sulla determinazione delle misure e dei mezzi necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sin dal 1955, l’attività di verifica veniva obbligatoriamente prescritta dal DPR 547/55; infatti l’art.374 riportava: "Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.” Nel DPR 547/55 venivano affidati all'Organo di Vigilanza, vedasi l’art. 398 del Capo III del Titolo XII intitolato "Verifica e Controlli", alcuni compiti di controllo prevenzionale. http://www.newsliftletter.it/
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Il legislatore, in quel periodo (1955) e con la tecnologia di allora, aveva inteso obbligare sia l'imprenditore sia l'Organo di Vigilanza ad osservare con particolare cura alcune macchine e impianti che risultavano più frequentemente causa di infortuni in base a statistiche dell'epoca. Per questo speciale tipo di vigilanza ,anche strumentale e non semplicemente a vista, era previsto (vedasi sempre l'art. 398) la possibilità che il Ministero del Lavoro potesse delegare dette funzioni specialistiche: alcune furono delegate all'ENPI, alcune delegate al datore di lavoro che le poteva esercitare anche attraverso personale specializzato, alcune rimasero in capo al Ministero del Lavoro e transitate agli inizi degli anni '80, anche se in parte, alle strutture del SSN (ISPESL e ASL) con l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria. L’applicazione delle suddette misure riguardavano principalmente i seguenti macchinari ed impianti: Apparecchi di sollevamento cose (gru, argani, paranchi ecc.) Apparecchi di sollevamento persone (ponti sviluppabili, ascensori e montacarichi ecc.) Impianti elettrici (messa a terra, protezioni scariche atmosferiche ecc.) Anche i controlli specialistici sugli impianti e apparecchi sotto pressione (normato tecnicamente e amministrativamente nel 1927 con RDL 1331/26) con l'avvento della "riforma sanitaria" (833/78) hanno subito le stesse vicessitudini gestionali dei controlli di vigilanza contenuti nel DPR 547/55, transitando l’ANCC (Ente delegato alle verifiche), agli inizi degli anni '80, alle strutture del SSN. Nella legislazione prevenzionale nazionale sulla sicurezza venivano chiaramente distinte due tipologie di "verifiche": "verifiche di manutenzione" ovvero controlli documentabili derivanti o da obblighi generali o da obblighi delegati al datore di lavoro (o esperti incaricati dallo stesso); nell’attuale quadro normativo si deve fare riferimento all’ art. 71 commi 4 e 8. Il risultato di queste verifiche mette in evidenza non una inottemperanza alle norme di prevenzione, bensì la non corretta funzionalità e affidabilità dell'impianto/attrezzatura e, al limite, la non perfetta efficienza di un sistema di sicurezza. Pagina 12
NewsLiftLetter grossolanamente si può affermare che le verifiche di manutenzione, fatte dall'azienda, devono mettere in evidenza fattori di deterioramento e d'usura delle macchine, impianti e sistemi di sicurezza (si pensi, ad esempio, all'accertamento, attraverso controlli non distruttivi, di cricche sugli apparecchi di sollevamento dovuti a fenomeni di fatica dei materiali. "verifiche di vigilanza”: attivazione di un controllo (documentabile), da parte della struttura pubblica o da soggetti delegati, che deve evidenziare lo stato di efficienza dei sistemi di sicurezza degli impianti e, quindi, dell'organizzazione del sistema di sicurezza aziendale (di cui la manutenzione è parte integrante). Detto controllo è un vero e proprio intervento di vigilanza qualificata per la quale risulta necessario utilizzare anche idonee strumentazioni per il rilevamento di inefficienze, in luogo di un semplice esame a vista. Il legislatore del DPR 547/55 aveva voluto differenziare i due concetti di “verifica” stabilendo due diversi soggetti giuridici responsabili della loro attuazione: 1. datore di lavoro (o esperti incaricati dallo stesso) 2. pubblica amministrazione Il recepimento delle Direttive Europee fa passare il nostro Paese da un sistema a "responsabilità diffusa", come era quello vigente in precedenza, ad un sistema a "responsabilità partecipata e condivisa", quale è quello che ci viene dalla impostazione dell'ordinamento di origine comunitaria. La corretta ed efficace applicazione di questo nuovo approccio si fonda sul coinvolgimento degli operatori a tutti i livelli: fabbricante, noleggiatore, progettisti e professionisti esperti in genere, installatori, funzionari pubblici o di Organismi Notificati (soggetti terzi deputati a "certificare" un sistema di sicurezza), datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 (come modificato dal D.Lgs. 359/99 ed integrato dal DPR 162/99 “ascensori e montacarichi” e dal DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione....impianti di messa a terra....”) e, successivamente, il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico) riprende, anche se con innovative modificazioni e maggiori puntualizzazioni, l’impostazione della previgente legislatura distinguendo i due concetti http://www.newsliftletter.it/
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di interventi di “manutenzione” e di “verifica” ed all’interno del concetto di “verifica” distinguendo quelle svolte direttamente dal datore di lavoro o esperti incaricati (”verifiche di manutenzione”) da quelle svolte dalla pubblica amministrazione o da Organismi Autorizzati (“verifiche di vigilanza”). L’elemento fortemente innovativo del nuovo sistema è la presenza di nuovi soggetti delegati all’effettuazione delle verifiche di vigilanza che sono rappresentati dagli Organismi Notificati (o Abilitati). Criticità dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 Con I'approvazione del decreto D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (cd. Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) la possibilità di svolgere la funzione di verifiche periodiche, delle macchine di sollevamento cose e persone e gli apparecchi a pressione, è stata estesa anche a soggetti privati abilitati, come recita l’art 71, comma 11, di seguito riportato: Art. 71, comma 11 "Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne I'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL e o dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13." Il riconoscimento della capacità (abilitazione) dei soggetti privati all’effettuazione delle verifiche periodiche in discorso avviene secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2011, tramite istruttoria di una Commissione appositamente costituita, la quale attualmente ha in corso l’esame delle istanze dei soggetti privati che si candidano a essere abilitati. Pagina 13
NewsLiftLetter Per la massima parte, tali domande provengono da Organismi, quali quelli aderenti alla scrivente Associazione, che già operano in regime di autorizzazione/accreditamento del Ministero dello sviluppo economico. E’ presumibile e auspicabile che il nuovo sistema di verifiche possa partire entro la data prevista dal citato D.M. (originariamente fissata al 2 maggio 2011 e successivamente prorogata al 24 maggio 2012). Attualmente la normativa prevede che i titolari della funzione siano soggetti pubblici (INAIL ex ISPESL e ASL) che non riescono, di norma, a soddisfare non più del 30% delle richieste. Le limitazioni operative del sistema pubblico hanno determinato l’accumularsi nel tempo di un pesantissimo arretrato (al momento INAIL stima in 360.000 il numero dei mancati interventi di verifica). A questa situazione si aggiunge, in prospettiva, una serie di criticità applicative del sistema di
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verifica così come disegnato dall’insieme delle disposizioni del Testo Unico e del citato D.M., che possono essere sintetizzate nella complessa procedura burocratico - amministrativa imposta ai datori di lavoro per giungere, per lo meno nel 70% dei casi, all’inevitabile necessità di ricorrere all’intervento dei soggetti privati abilitati. Per risolvere in tempi ragionevoli l’arretrato accumulato e mantenere a regime il sistema di verifica e in vista, contemporaneamente, di una semplificazione della procedura amministrativa, queste Associazioni sollecitano la possibilità di modificare l’art. 71, comma 11, in modo che il datore di lavoro possa rivolgere la richiesta di verifica periodica, direttamente e indifferentemente, al soggetto pubblico o al soggetto privato incaricato di pubblico servizio (art. 71 comma 12), in completa analogia a quanto già avviene con le verifiche periodiche degli ascensori (DPR 162/99) e degli impianti di messa a terra (DPR 462/01).
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UN.I.O.N. Via S. Forti, 20 – 00144 Roma
Sin dal primo anno della sua costituzione (2001), l’Union ha ritenuto indifferibile dotarsi di un codice deontologico, concretizzatosi peraltro nel successivo anno. Alla sua sorveglianza è addetto un Comitato di Controllo apposito, di cui fanno parte i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il Movimento Difesa Cittadino (MDC) ed il Presidente del C.D.Union, oltre una testata di stampa (NewsLiftLetter). L’attività di questi anni ha visto prevalere il controllo degli obblighi insiti nell’adesione, laddove i due documenti sociali – statuto e codice deontologico – sono stati attenzionati ai fini della permanenza della qualità di associato: in relazione a questa, l’Union si è vista costretta ad espellere in questi nove anni di vita, 14 iscritti; oggi si contano 30 aderenti. L’associazione ha nelle sue prevalenti attività quelle della verifica della correttezza della certificazione rilasciata da associati e non sul mercato, sia in fatto di direttiva ascensori, macchine, PED e Dpr 462/01 (trasposto da direttiva nazionale). L’Union è rappresentata a Bruxelles (Coordinamento Europeo degli Organismi Notificati – NB-Lift) sia per la direttiva ascensori che per la direttiva macchine e in Commissione Uni per gli Ascensori e Montacarichi ha un altro suo delegato. L’associazione è federata a Confindustria-Sit ed inserita nel Comitato di Area Prove-ControlliValutazioni-Certificazioni.
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Via Magna Grecia, 117 - 00183 Roma
Il fenomeno dei paesi emergenti , la globalizzazione, il mercato Unico Europeo, hanno posto un vincolo ineluttabile per le imprese e per il loro sviluppo economico, il raggiungimento degli standard Internazionali e Nazionali quale obiettivo della conformità dei propri prodotti, siano essi beni, servizi o professioni. Da questa esigenza è nata la volontà di supportare il sistema per tutti quei soggetti che nel loro sistema produttivo hanno la necessità di raggiungere la conformità a norme tecniche volontarie e /o cogenti, da questo prende vita ASSOCERT L’ASSOCERT è un ente di diritto privato, apolitico, non commerciale e senza fine di lucro, che si uniforma nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività delle cariche associative. L’Associazione, nel pieno rispetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni nelle materie inerenti l’oggetto sociale, ha per scopo, tra l’altro, favorire la conformità dei produttori di beni e servizi e delle professioni supportandoli nei loro processi al raggiungimento della conformità nel rispetto delle prescrizioni legislative nazionali e internazionali riguardanti la conformità a norme tecniche volontarie e/o cogenti. Ad oggi l’Assocert rappresenta 80 Organismi Notificati e Abilitati per un volume di affari 50.000.000 euro/anno che si avvale di 1500 operatori tecnici.
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Art. 71, comma 11 bis D.Lgs. 81/08 Le ragioni di un emendamento in sintonia con i principi delle liberalizzazioni
Storicamente, dal 1955, determinate attrezzature di lavoro che presentano rischi aggiuntivi rispetto a quelli caratteristici della funzione svolta - quelli dovuti alla loro peculiare configurazione costruttiva, alla complessità delle modalità di uso e di manovra, alle difficili condizioni ambientali così via - sono assoggettate ad uno specifico regime di controllo volto a monitorare il mantenimento delle loro prestazioni e condizioni di sicurezza. Si tratta, in sostanza, di attrezzature di lavoro nelle quali è elevato il rischio di vedere degradato in maniera significativa lo stato di conservazione e di efficienza degli elementi strutturali e/o dei dispositivi di sicurezza e controllo. Tra queste rientrano, ad es. gli apparecchi di sollevamento (per cose, ad es. gru, o per persone (ad es. piattaforme aeree), le apparecchiature in pressione (generatori di vapore), e così via. La titolarità giuridica per l'esecuzione delle verifiche è stata affidata - in esclusiva - a una serie di soggetti pubblici che si sono succeduti nel tempo in tale incombenza (Ispettorato del lavoro, poi ENPI ed ANCC, quindi ASL ed attualmente ISPESL o ARPA). Da anni, ormai, la capacità operativa delle strutture pubbliche, a causa delle note carenze strutturali e di organico mai sanate, non è in grado di seguire il progressivo aumento della domanda di verifiche periodiche dovuto all’incremento del numero delle attrezzature di lavoro da verificare e della loro complessità. Tali concomitanti fattori hanno, in pratica, determinato: il mancato rispetto delle scadenze/periodicità di verifica e con questo l'accumularsi di un notevole arretrato, addirittura una quasi sistematica mancata effettuazione della "prima delle verifiche" (quella, cioè fondamentalmente intesa a controllare la correttezza della messa in servizio per la prima volta dell'attrezzatura. A questo riguardo si possono fornire alcuni dati: il numero di esemplari di attrezzature di lavoro fuori scadenza o mai verificati assomma a circa 360.000 unità (fonte INAIL), mediamente solo il 30% delle richieste di intervento viene soddisfatta (stime della Regione Lombardia). La situazione descritta, non solo individua l’insufficiente capacità di risposta delle strutture pubbliche, ma assume risvolti preoccupanti se si pone mente che i mancati interventi di verifica delle condizioni di sicurezza di attrezzature di lavoro di fatto determinano una condizione di inaccettabile disparità nel livello di protezione degli operatori (e delle persone comunque esposte che si trovano nell'intorno delle stesse attrezzature di lavoro), a seconda che si tratti di attrezzature di lavoro verificate o meno.
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Va anche rilevato che l’assegnazione delle verifiche in esclusiva ai soggetti pubblici (oggi INAIL - ex ISPESL e ASL-ARPA) ha determinato ad oggi, anche a causa dei limiti operativi degli stessi, evidenti riflessi negativi sulla riduzione degli infortuni sul lavoro riconducibili al precario stato di conservazione e di efficienza a fini di sicurezza di attrezzature di lavoro non sottoposte alla dovuta sorveglianza, senza contare l’impossibilità da parte del datore di lavoro di assolvere il proprio obbligo legislativo (art. 71 comma 11 primo periodo). Per porre soluzione a tale stato di fatto/sofferenza è stata prevista una parziale modifica del regime delle verifiche periodiche nel senso che è stato previsto l’intervento di organismi privati (a supporto o surroga) nel caso che le strutture pubbliche storiche fossero nell'impossibilità di rispettare - entro i termini temporali prefissati per legge - le richieste di intervento da parte dei datori di lavoro (art. 71.11 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.). In applicazione di tale disposizione, con apposito decreto (DM 11.4.11) sono stati fissati criteri e modalità di "abilitazione" degli organismi ( nel decreto definiti “soggetti”) privati all'effettuazione delle verifiche in questione, nonché le modalità operative ed amministrative per il funzionamento del nuovo sistema "misto". Tuttavia la misura appena descritta è solo in linea di principio funzionale alla soluzione del problema poiché la sua concreta applicazione è subordinata al positivo espletamento di una complessa procedura burocratico - amministrativa che prevede i seguenti passi: - il Datore di lavoro , soggetto obbligato alla verifica: 1. ne fa richiesta al soggetto pubblico, 2. indica nella richiesta il nominativo dell’organismo privato da incaricare in caso di impossibilità della struttura pubblica 3. sceglie l’organismo privato di cui al punto precedente da apposito elenco (che viene compilato e pubblicato dalle istituzioni territoriali sulla base di un elenco nazionale predisposto e aggiornato a cura dell’INAIL 4. rimane in attesa di riscontro e, nel frattempo, - il soggetto pubblico: 5. da’ riscontro e comunica la possibilità o meno di svolgere la verifica, 6. in caso di impossibilità a procedere, “gira” la richiesta agli altri soggetti pubblici con cui abbia stipulato accordi di collaborazione, verificando che questi ultimi, nella contingenza, siano disponibili, 7. in mancanza di tali accordi o di riscontrata ulteriore impossibilità, “storna” la richiesta all’organismo privato che l’impresa avrebbe dovuto aver cura di indicare nella originale istanza, In realtà, attesa la complessità della procedura ed i tempi previsti per il suo completamento (30 giorni nel caso delle verifiche periodiche successive alla prima e che interessano circa un milione di esemplari), è ragionevole stimare che per lo meno nel 70% dei casi, si giunga all’inevitabile necessità di ricorrere all’intervento dei soggetti privati abilitati. Di più, il nuovo sistema avrebbe dovuto essere in applicazione a partire dal 28.07.11, ma con due provvedimenti successivamente emanati (l'ultimo dei quali ancora qualche giorno fa) tale termine veniva prorogato di 270 e, rispettivamente, 390 giorni. A questo punto è opportuno altresì rilevare che in molti paesi europei l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro è per intero affidata ad organismi privati in possesso delle caratteristiche organizzative e gestionali - in una parola dei requisiti di professionalità tecnica oltre che di terzietà ed indipendenza - richiesti dalle specifiche norme tecniche per garantire il necessario livello di affidabilità di questa funzione. È da sottolineare che i soggetti che in Italia si sono candidati al ruolo di verificatori: http://www.newsliftletter.it/
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nella generalità dei casi, già soddisfano ai predetti requisiti (di professionalità e di imparzialità). Si tratta, infatti, di organismi che, previa autorizzazione rilasciata dalla P.A., sono stati “notificati” alla Commissione europea (e da questa riconosciuti) come idonei allo svolgimento delle procedure di certificazione della conformità costruttiva (propedeutica, ad es. all’apposizione della cd. marcatura CE) dei prodotti soggetti a disposizioni comunitarie e in quanto “notificati”, operano da anni anche nel settore - non regolato da disposizioni comunitarie delle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchiature ad alto rischio (ascensori e montacarichi) ed impianti elettrici di sicurezza (quelli cd. di “messe a terra”, quelli installati in ambienti con pericolo di esplosione e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche), garantendo, nel contempo, professionalità e tempestività di intervento, talché nei settori interessati non si registrano arretrati o disfunzioni costituiscono un complesso (tra gli organismi notificati - per le attività regolate a livello comunitario – e quelli autorizzati - per le attività ricadenti nella regolamentazione di carattere strettamente nazionaleche assomma a circa 200 soggetti, di dimensioni operative diverse e di differente capacità di impatto sul mercato, ma che provvedono, insieme, a fornire la risposta adeguata in termini di qualità, professionalità e tempi tecnici di intervento alla effettiva domanda delle aziende muovono un giro di affari che può essere stimato in 150.000.000 €/annui, per un fabbisogno di addetti, di differenti professionalità, di circa 6.000 posizioni di lavoro. Ne’ è da sottovalutare l’impatto sull’indotto, che comprende la fornitura di servizi assicurativi, di manutenzione e riparazione, di assistenza legale, ecc.
Appare di tutta evidenza che la situazione di disfunzione e disservizio illustrata, oltre a protrarre nel tempo lo stato - già lamentato - di endemica carenza di sicurezza e di inaccettabile disparità dei livelli di protezione realmente garantiti sui luoghi di lavoro, comporta gravissime conseguenze per gli organismi privati che hanno inteso intraprendere la trafila dell’ “abilitazione” in vista di porre in essere una nuova attività imprenditoriale che, oltre a contribuire all'armonizzazione dei livelli di protezione e a colmare le attuali, cronicizzate, lacune, rappresenta un fattore di sviluppo e di crescita occupazionale. Per risolvere in tempi ragionevoli l’arretrato accumulato e mantenere a regime il sistema di verifica e in vista, contemporaneamente, di una semplificazione della procedura amministrativa sopra descritta, si ritiene necessaria utile una opportuna modifica dell’art. 71, comma 11, in modo che il datore di lavoro possa rivolgere la richiesta di verifica periodica, direttamente e indifferentemente, al soggetto pubblico o al soggetto privato incaricato di pubblico servizio (art. 71 comma 12), in completa analogia a quanto già avviene con le verifiche periodiche degli ascensori (DPR 162/99) e degli impianti di messa a terra (DPR 462/01). Allo scopo, è stato elaborato il seguente emendamento del quale si chiede di valutare la possibilità d’inserimento nell’articolato di un possibile decreto cd. “sviluppo” di prossima emanazione: all’art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Per un periodo di 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non sono soggette ai termini temporali di cui al precedente comma. In detto periodo, il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell’INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con le modalità di cui al comma 13.» L’adozione delle modifiche appena suggerite (equiparazione tra i soggetti pubblici e i soggetti privati abilitati) oltre che contribuire in modo concreto al contenimento degli infortuni sul lavoro poiché consente di sottoporre alle verifiche il 100% del parco delle attrezzature di lavoro interessate - che costituisce l’obiettivo prioritario del D.M. 11 aprile 2011 (come esplicitamente dichiarato nella relativa relazione di accompagnamento) - determina i seguenti vantaggi:
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1) Eliminazione delle inammissibili differenze nella tutela dei lavoratori addetti, oggi prodotte dall’utilizzo di attrezzature nel 70% dei casi sprovviste di verifica, ovvero garanzia di uniformi e più elevati livelli di protezione. 2) Semplificazione delle procedure amministrative a vantaggio delle Imprese: il sistema burocratico previsto è inutilmente farraginoso e complesso, ad esempio: il Datore di lavoro fa domanda all’Ente pubblico e, se entro 30/60 giorni quest’ultimo non esegue il servizio, deve rivolgere la medesima domanda all’Ente privato, quest’ultimo a sua volta deve riferirsi all’Ente pubblico ... etc. etc.. 3) Economia a vantaggio delle Imprese: si verrebbe a creare un significativo risparmio economico per le imprese obbligate alle verifiche valutabili in circa il 15% dei costi, grazie alla flessibilità dei meccanismi tariffari attualmente previsti. 4) Sviluppo dei soggetti privati e di nuove e consistenti opportunità di lavoro: infatti, si renderà necessario un cospicuo aumento del numero degli addetti alle verifiche, che si stima possa portare al raddoppio delle attuali 6000 unità, tra laureati e diplomati. È, infine, appena il caso di rilevare che, in una situazione di sofferenza del sistema di sicurezza delle attrezzature di lavoro che è andato progressivamente aggravandosi per arrivare, a oggi alle cifre sopra riportate, non si può non stigmatizzare la concessione del recente ulteriore rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.M. più volte citato (e, come detto, differita già di nove mesi dall’originaria previsione) in quanto non giustificabile né sul piano puramente etico, per le negative ripercussioni sui già degradati livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, né opportuna, in rapporto ai cospicui investimenti e anticipazioni in termini di risorse che gli organismi che hanno fatto istanza di abilitazione hanno affrontato, specialmente nell’attuale situazione di crisi.
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SCHEDA TECNICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN ESERCIZIO: CIRCA 800.000 APPARECCHI A PRESSIONE IN ESERCIZIO: CIRCA 700.000 VERIFICHE EFFETTUATE DA ISPESL E ASL: CIRCA 30%/ANNO INFORTUNI CAUSATI DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO: 10% INFORTUNI ANNUI PRIMO TENTATIVO DI SOLUZIONE SUI RITARDI 1991 LEGGE 30 DICEMBRE 1991 (ALLEGATO 1) SECONDO TENTATIVO DI SOLUZIONE SUI RITARDI 1997 LEGGI CONSEGUENTI DELLA RIFORMA BASSANINI IN RELAZIONE ALLE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATVE TERZO TENTATIVO DI SOLUZIONE SUI RITARDI 1999 (D.Lgs.359/99 ) RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE: D.LGS. 626/94 ART. 35 4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (ART. DI LEGGE MAI SODDISFATTO IN QUANTO IL D.d.L. NON HA MAI POTUTO USUFRUIRE DI SOGGETTI DIVERSI DA ISPESL E/O ASL) QUARTO TENTATIVO DI SOLUZIONE SUI RITARDI 2007 Decreto Bersani sulle liberalizzazioni art. 19 non approvato in quanto assorbito dal redigendo Testo Unico sulla sicurezza D.LGS. 81/08 (ALLEGATO 2) QUINTO TENTATIVO DI SOLUZIONE SUI RITARDI 2009 Testo Unico sulla sicurezza D.LGS. 81/08 (DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106) (ALLEGATO 3) Art. 71, comma 11 "Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne I'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL e o dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13." (vedi RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO) 2011 D.M. 11 APRILE 2011 (DECRETO ATTUATIVO ART.71 COMMA 11) 1^ PROROGA DI 270 gg. 2012 2^ PROROGA DI 120 gg. (20 GENNAIO 2012)
21 ANNI DI RITARDO!!! http://www.newsliftletter.it/
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ALLEGATO 1 Legge 30 Dicembre 1991, n. 428 (G.U. 9 gennaio 1992, n. 6) Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche ai fini della sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature Articolo 1 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'art. 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'art. 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b). 2. Le amministrazioni di cui al primo comma che intendano avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'art. 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'art. 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la: a) quantificazione su base annuale della capacità di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'art. 2; b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'ispezione periodica; c) individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttività, che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazioni interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'art. 2; d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati; e) individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 8. 3. Le conferenze di servizio di cui al secondo comma possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse. Articolo 2 1. Gli interventi per la cui effettuazione si può fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui all'art. 3 riguardano: a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12-5-1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12-9-1925, e successive modificazioni e integrazioni; b) i collaudi, gli esami dei progetti, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'art. 2 della legge 24-10-1942, n. 1415; c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli artt. 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n. 547; d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli artt. 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n. 547, e all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7-1-1956, n. 164, per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti". Articolo 3 1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo art. 2. 2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al primo comma è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature di cui alla presente legge; b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'art. 2.
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3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi di cui al primo comma gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici: a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro; c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; d) presidi multizonali di prevenzione e unità sanitarie locali con servizi analoghi; e) Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile. 4. L'iscrizione negli elenchi di cui al primo comma degli ingegneri e dei periti industriali di cui al terzo comma è ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di servizio con le amministrazioni dello Stato o con gli enti pubblici di cui al medesimo terzo comma ed abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 4. 5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma dell'art. 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti di cui al secondo comma o ai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui al secondo comma o ai commi 3 e 4 del presente articolo. 7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al primo comma gli accertamenti e le verifiche che riguardano: a) generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 m" con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialità superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183°C; b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar; c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm3 e pressione superiore a 25 bar; d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm3 e pressione superiore a 25 bar; e) apparecchi si sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo). 8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al primo comma e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al terzo comma, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al primo comma che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano: a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1-12-1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 kcal/h; b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12-9-1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri; c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21-5-1974; d) generatori di vapore con producibilità superiore a 3 tonnellate/h; e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m; f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kw; g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate; h) gru a torre e derrick con portata massima superiore a 5 tonnellate; i) gru portuali; l) gru mobili (autogrù) con portata massima superiore a 20 tonnellate; m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate. Previo conseguimento ai sensi dell'art. 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui all'ottavo comma gli iscritti agli elenchi di cui al primo comma che maturino i requisiti di anzianità previsti dal medesimo ottavo comma. Articolo 4 1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al primo comma dell'art. 2 è subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalità stabilite dall'ISPESL. 2. É istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al primo comma dell'art. 2 composta: a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede; b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;
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c) da quattro ingegneri designati, rispettivamente, uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici; d) da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unità sanitarie locali; e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri; f) da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali; g) da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). 3. Ai componenti della commissione di cui al secondo comma spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi. Articolo 5 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ISPESL provvede: a) ad indire esami per l'abilitazione di cui all'art. 4, provvedendo direttamente alla nomina dei componenti la commissione di cui all'art. 4, secondo comma, non designati entro il termine di cui al presente comma; b) a compilare i primi elenchi di cui all'art. 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al primo comma del medesimo art. 3 per l'approvazione. 2. L'ISPESL provvede inoltre: a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'art. 3; b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'art. 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al primo comma del medesimo art. 3 per l'approvazione; c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'art. 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all'art. 3; d) ad elaborare statisticamente i dati comunicati ai sensi dell'art. 9, secondo comma. Articolo 6 1. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'art. 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare: a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico; b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari dell'impianto o degli impianti per i quali riceve l'incarico; c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico; d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio. Articolo 7 1. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato interessate provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti alle amministrazioni e agli enti competenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati tecnici. Alla retribuzione dei professionisti iscritti negli elenchi si provvede esclusivamente entro il limite delle tariffe di cui al presente articolo. Articolo 8 1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'art. 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'art. 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissati dall'amministrazione o dall'ente pubblico fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all'autorità giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale. Articolo 9 1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti, anche se non siano seguiti da infortunio. 2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al primo comma così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'art. 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale. Articolo 10 1. La presente legge cessa di avere vigore il 10-1-1998. 2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati delle conferenze di servizio di cui all'art. 1 e i dati di cui al secondo comma, lettera d), dell'art. 5, si applicano le norme della legge 7-8-1990, n. 241. 3. La presente legge entra in vigore il 24 gennaio 1992.
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ALLEGATO 2 Testo articolo stralciato dal decreto sulle liberalizzazioni BERSANI
Art. 19. (Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento). 1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati. 2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professionista attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto. 2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e le verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell'ente tecnico abilitato, con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto. 3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione. 4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti con gli operatori interessati e.muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti. 5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto. 6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni. 7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.
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ALLEGATO 3 Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pagina 21 La modifica del comma 11 dell’articolo 71 è stata richiesta dalle parti sociali tramite l’”avviso comune” e per le ragioni che si riportano di seguito: “Nel riconoscere l’esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all’ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11…”. Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma non solo l’ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale “in prima battuta”, ma anche gli organismi privati in possesso dei requisiti di legge; la innovazione (invero, si tratta di tornare alla situazione ante “testo unico”) si appalesa opportuna anche in ragione delle posizioni al riguardo espresse dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006), che hanno evidenziato la necessità di evitare situazioni monopolistiche, quale quella – a favore delle strutture pubbliche – prevista dal comma 11 che si chiede di modificare. La proposta è in parte mutata, rispetto all’avviso comune, in quanto la formulazione individuata dall’avviso comune riguarda solo gli organismi notificati, ex d.lgs. n. 93/2000, per la certificazioni della conformità costruttiva delle apparecchiature a pressione e non è sufficientemente comprensiva rispetto alla pluralità delle tipologie di attrezzature da sottoporre a verifica (v. allegato VII). L’emendamento al comma 13 introduce, per l’adozione del decreto ivi previsto, il concerto del Ministero dello sviluppo economico, come imposto dall’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ove si dispone che l’iniziativa legislativa in materia spetti al Ministero dello sviluppo economico. Analoga previsione si rinviene al successivo comma 14.
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ALLEGATO 4 Proiezione numero apparecchi da verificare Imprese
Apparecchi
Settori economici (1)
apparecchi di sollevamento
Industria in senso stretto
Costruzioni
totale
%
Piemonte
35.809
55.793
91.602
Valle d'Aosta
756
2.411
Lombardia
90.351
Trentino Alto Adige Veneto
apparecchi a pressione
carico ASL 53.357
Totali
arretrati ISPESL
carico ASL
Totali
8,51%
arretrati ISPESL 12765
66.122
12765
44.679
57444
3.167
0,29%
441
1.844
2.285
441
1.545
1.986
117.380
207.731
19,30%
28.949
120.948
149.897
28.949
101.320
130.269
7.018
12.802
19.820
1,84%
2.762
11.540
14.302
2.762
9.667
12.429
50.675
61.305
111.980
10,40%
15.605
65.199
80.804
15.605
54.618
70.223
Friuli Venezia Giulia Liguria
9.094
12.844
21.938
2,04%
3.057
12.773
15.830
3.057
10.700
13.757
9.131
20.010
29.141
2,71%
4.061
16.967
21.028
4.061
14.213
18.274
Emilia Romagna Toscana
42.108
58.188
100.296
9,32%
13.977
58.396
72.373
13.977
48.919
62.896
42.463
49.650
92.113
8,56%
12.837
53.631
66.468
12.837
44.928
57.764
Umbria
7.594
10.537
18.131
1,68%
2.527
10.556
13.083
2.527
8.843
11.370
Marche
18.321
19.306
37.627
3,50%
5.244
21.908
27.151
5.244
18.352
23.596
Lazio
24.517
49.253
73.770
6,85%
10.280
42.951
53.232
10.280
35.981
46.261
Abruzzo
10.156
14.509
24.665
2,29%
3.437
14.361
17.798
3.437
12.030
15.468
Molise
2.033
3.348
5.381
0,50%
750
3.133
3.883
750
2.625
3.374
Campania
30.888
35.397
66.285
6,16%
9.237
38.593
47.831
9.237
32.330
41.568
Puglia
24.799
32.616
57.415
5,33%
8.001
33.429
41.430
8.001
28.004
36.005
Basilicata
3.361
4.964
8.325
0,77%
1.160
4.847
6.007
1.160
4.060
5.221
Calabria
9.915
13.813
23.728
2,20%
3.307
13.815
17.122
3.307
11.573
14.880
Sicilia
24.568
32.469
57.037
5,30%
7.949
33.209
41.157
7.949
27.820
35.768
Sardegna
9.428
16.787
26.215
2,44%
3.653
15.263
18.917
3.653
12.786
16.440
Italia
452.985
623.382
1.076.367
100,00%
150.000 626.967
776.967
150.000
524.994
674.994
Fonte Regione Lombardia Fonte Minilavoro: L’INAIL effettua c.ca il 20% delle verifiche richieste le ASL effettuano c.ca il 30% delle verifiche richieste (1) Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive 2010 (ASIA)
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LIBERALIZZAZIONI e SEMPLIFICAZIONI Il polo della sicurezza: un’occasione mancata? LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Roma 19 marzo 2012 Camera dei Deputati - Sala della MERCEDE Via della Mercede,55 - Roma Ing. Mario Alvino Dal 1955 le attrezzature di lavoro che presentano rischi aggiuntivi rispetto a quelli caratteristici della funzione svolta (derivanti dalla loro configurazione costruttiva, dalla complessità delle modalità di uso e di manovra, dalle difficili condizioni in cui sono chiamate ad operare) sono soggette ad uno speciale regime di controllo - esercitato da Soggetti pubblici – volto a monitorarne il mantenimento delle prestazioni e condizioni di sicurezza. Sono attrezzature nelle quali è elevato il rischio di vedere degradato in maniera significativa lo stato di conservazione e di efficienza degli elementi strutturali e/o dei dispositivi di sicurezza e controllo.
Dal primo gennaio al 10 marzo sono morti 90 lavoratori sui LUOGHI DI LAVORO (175 se si sommano i lavoratori morti sulle strade e in itinere). SUI LUOGHI DI LAVORO sono morti il 29% in agricoltura, il 27,4% in edilizia, il 12,3% nei servizi, l'8,9 nell'industria
B rescia - Car penti ere bresci ano col pito da una... Il Giorno-11 genn. 2011 In f o rt u n i o morta le qu esta mattina intorno alle 8,30 in un cantiere edile di ... facendo inclinare la g r u dopo ch e i due ancoraggi laterali sono saltati. ...
Da anni, per le note carenze strutturali e di organico, la capacità operativa delle strutture pubbliche è divenuta insufficiente a soddisfare la domanda di questo tipo di verifiche periodiche, domanda in progressivo aumento dovuto all’incremento del numero e della complessità delle attrezzature di lavoro da verificare. Ne è derivato: il mancato rispetto delle scadenze di periodicità di verifica prev iste dalla legg e vig ente, con questo, l' ac cu m ul ars i di u n notevole arretrato, una quasi totale non-effettuazione della "prima delle verifiche" (quella, cioè, fonda ment al me nt e int esa a controllare la correttezza della messa in s erv iz io p er la pr ima v o l t a dell'attrezzatura).
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A questo riguardo sono eloquenti alcuni dati: il numero di esemplari di attrezzature di lavoro fuori scadenza o, addirittura, mai verificati assomma a circa 360.000 unità (fonte INAIL), mediamente solo il 30% delle r i c h i e s t e d i i n t e r v e n t o v i e n e soddisfatta (stime della Regione Lombardia).
Ced e i l ter reno e la g r u precipita La Nazione -29 feb 2012 Avrebbero potuto essere ben più gravi le conseguenze di un incidente avvenuto ... La grossa gru stava movimentando la terra per il rifacimento della soletta ...
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NewsLiftLetter L’insufficiente capacità di risposta delle strutture pubbliche produce direttamente: una disparità inaccettabile del livello di protezione degli operatori (e delle persone comunque esposte che si trovano nell'intorno delle stesse attrezzature di lavoro), a seconda che si tratti di attrezzature di lavoro verificate o meno, significativa incidenza degli infortuni sul lavoro riconducibili al precario stato di conservazione e di efficienza a fini di sicurezza di attrezzature di lavoro non sottoposte alla dovuta sorveglianza, l’impossibilità da parte del datore di lavoro di assolvere il proprio obbligo legislativo (art. 71 comma 11 primo periodo). Per superare questa situazione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, l’art. 71.11 del d.lgs. n. 81/08 ha previsto - a parziale modifica del previgente regime-l’intervento sostitutivo di organismi privati nel caso che le “storiche” strutture pubbliche non siano in grado di rispettare i termini temporali prefissati per legge per evadere le richieste di intervento da parte dei Datori di lavoro. In applicazione di tale disposizione, con successivo decreto (DM 11.4.11), sono stati fissati criteri e modalità di "abilitazione" degli Organismi privati all'effettuazione delle verifiche in questione, nonché le procedure operative ed amministrative per il funzionamento del nuovo sistema "misto".
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Muore s c h iac c iat o da tr a v i di cemento Tg-Verona - 1 mar 2012 Un autista della ditta Fasolo Trasporti, Maurizio Milani, veronese di 50 anni, è morto orribilmente schiacciato da un carico di putrelle di cemento.
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L’attuazione di questa misura, però, appare solo in linea di principio funzionale alla soluzione del problema, essendo subordinata al positivo espletamento di una complessa procedura di tipo burocratico amministrativo secondo cui: il Datore di lav oro, soggetto obbligato alla verifica: a) fa richiesta al soggetto pubblico, b) indica nella richiesta il nominativo dell’Organismo privato da incaricare in caso di impossibilità d’intervento della struttura pubblica, scegliendolo da apposito elenco, c) rimane in attesa di riscontro, nel frattempo, il Soggetto pubblico: 1. da’ riscontro e comunica la possibilità o meno di svolgere la verifica, 2. se impossibilitato a procedere, “gira” la richiesta ad altri soggetti pubblici con cui abbia stipulato accordi di collaborazione, accertandosi della loro disponibilità nella contingenza, 3. in caso di mancanza di accordi o di riscontrata ulteriore impossibilità, “storna” la richiesta all’Organismo privato che l’impresa avrebbe dovuto aver cura di indicare nella originale istanza. Gli Organismi Privati In molti Paesi europei l’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di lavoro è interamente affidata ad Organismi privati, in possesso di idonee caratteristiche organizzative e gestionali - in una parola dei requisiti di professionalità tecnica, terzietà ed indipendenza – richiesti dalle specifiche norme tecniche per garantire l’indispensabile elevato livello di affidabilità di questa funzione. Sotto questo rispetto, i soggetti che in Italia si sono candidati al ruolo di verificatori sono: Organismi che, previa autorizzazione rilasciata dalla P.A., sono stati “notificati” alla Commissione europea (e da questa riconosciuti) come idonei allo svolgimento delle procedure di certificazione dei prodotti soggetti a disposizioni comunitarie Organismi d’ispezione “di tipo A”.
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La complessità della procedura ed i tempi previsti per il suo completamento (30 giorni nel caso delle verifiche periodiche successive alla prima, che interessano circa settecentomila esemplari), inducono a stimare che per lo meno nel 70% dei casi, sarà inevitabile la necessità di ricorrere all’intervento dei soggetti privati abilitati. A quanto descritto deve aggiungersi che l’entrata in applicazione del nuovo sistema, inizialmente prevista a partire dal 28.07.2011, è stata differita per due volte con successivi provvedimenti, complessivamente di oltre un anno (390 giorni). Questa ultima circostanza, oltre a prolungare la situazione di disfunzione e disservizio illustrata, comporta per gli Organismi privati che hanno intrapreso la trafila dell’ “abilitazione” pesantissimi oneri economici: poiché hanno dovuto impegnare cospicue risorse – tuttora infruttifere - per porre in essere una nuova attività imprenditoriale che mentre contribuisce all'armonizzazione dei livelli di protezione e a colmare le attuali cronicizzate lacune – costituisce un reale fattore di sviluppo e di crescita occupazionale.
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Cronaca. Infortuni: Grosseto, operaio muore in ditta mentre lavora ... CataniaOggi -20 feb 2012 (Adnkronos) - Un operaio di 41 anni ha perso la vita mentre lavorava su una gru nella ditta Vidralcementi di Grosseto. L'incidente sul lavoro e' accaduto ... Ravenna, operaio muore schiacciato da un carico di tubi Cronaca Qui - 6 mar 2012 Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, dipendente di una ditta esterna, è rimasto schiacciato mentre stava scaricando dei tubi da un camion che ... INCIDENTI LAVORO: CROLLA GRU, OPERAIO FERITO DURANTE FUGA AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 3 mar 2012 Una gru, per motivi ancora in fase di accertamento e' crollata e un operaio sloveno, di 30 anni, e' rimasto ferito, forse cadendo, durante la fuga per ...
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NewsLiftLetter L’adozione di una (ancorché temporanea) equiparazione tra i soggetti pubblici e i soggetti privati abilitati: contribuisce innanzitutto, in modo concreto, al contenimento degli infortuni sul lavoro (infatti consente di sottoporre alle verifiche il 100% del parco delle attrezzature di lavoro interessate - obiettivo prioritario esplicitamente dichiarato nella relazione di accompagnamento del D.M. 11 aprile 2011) determina i seguenti vantaggi: 1. Eliminazione delle inammissibili di ffe re nze nella tutela dei lavoratori addetti, oggi prodotte dall’utilizzo di attrezzature nel 70% dei casi sprovviste di verifica, garantendo sostanziali e più elevati livelli di protezione. 2. Semplificazione delle procedure amministrative a vantaggio delle Imprese: il sistema burocratico previsto è inutilmente farraginoso e complesso, ad esempio: il Datore di lavoro fa domanda all’Ente pubblico e, se entro 30/60 giorni quest’ultimo non esegue il servizio, deve rivolgere la medesima domanda all’Ente privato, quest’ultimo a sua volta deve riferirsi all’Ente pubblico ... etc. etc.. 3. Economia a vantaggio delle Imprese: si verrebbe a creare un significativo risparmio economico per le imprese obbligate alle verifiche valutabile in circa il 15% dei costi, grazie alla flessibilità dei meccanismi tariffari attualmente previsti. 4. S v i l u p p o d i n u o v e Imprese e d i c o n s i st e n t i o p p or t u n it à d i l av o r o : infatti, si renderà necessario un cospicuo aumento del numero degli addetti alle verifiche, che si stima possa portare al raddoppio delle attuali 6000 unità, tra laureati e diplomati
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LATINA: GRU DI 60 METRI A RISCHIO CROLLO, INTERVENTO DEI ... 8 mar 2012 – (AGENPARL) - Latina, 08 mar - Una gru di circa 60 metri a rischio crollo. Di pochi minuti fa la segnalazione ai vigili del fuoco del comando ...
Infortunio in porto, grave un marittimo La Repubblica - 7 mar 2012 ... della "bunkerina" quando un tubo dell'impianto idraulico di una gru a bordo si è ... La prognosi è riservata.
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COMUNICATO STAMPA CONVEGNO LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO Il 19.03.2012, si è svolto in Roma, presso la sala della Mercede – Camera dei Deputati – un Convegno riguardante il tema delle Liberalizzazioni e Semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare è stata tratta e approfondita la questione del nuovo sistema delle verifiche delle attrezzature di lavoro, disciplinate dal DM 11.04.2011. Come noto, nell’ottica della liberalizzazione delle attività di competenza esclusiva dello Stato, e di semplificazione delle relative procedure, il DM prevede l’inserimento di Soggetti privati accanto/in subordine a quelli pubblici nell’esecuzione delle verifiche di sicurezza, in applicazione dell’art.71 del TU della Legge 81/08. Al Convegno, organizzato congiuntamente dalle Associazioni degli Organismi Notificati, che Abilitati, e dalle Associazioni impegnate nell’area del sociale, sono intervenuti o hanno dato la loro adesione le Istituzioni Parlamentari tra cui l’On. S. Moffa, presidente Commissione Lavoro della Camera; il Sen. T. Treu, V. Presidente Commissione Lavoro Senato; il mondo sindacale, rappresentato da F. Giacomassi,Segretario Confederale CISL; le Istituzioni Pubbliche nella persona del dr. G. Lucibello, Dirett. Gen. INAIL, oltre al mondo delle imprese utilizzatrici rappresentato dal Presidente M. Mannocchi Confartigianato Imprese Roma; delle Imprese di noleggio con ASSODIMI e dei fabbricanti con ANFIA – Sezioni Gru per autocarro e Piattaforme aeree di lavoro: Constatato che l’alto numero degli infortuni sul lavoro nell’impiego delle attrezzature e il notevole arretrato nell’esecuzione delle verifiche (i Soggetti titolari pubblici evadono solo il 30% della richiesta) determinano un inaccettabile stato di sofferenza ai fini della sicurezza degli operatori, inasprito dalla disuniformità, quando non dall’assenza, delle condizioni di protezione dell’attuale sistema, si è pertanto evidenziata e condivisa l’urgente necessità che il DM di specie, senza ulteriori ingiustificate proroghe, entri in vigore. In tal modo, le verifiche di tali attrezzature potranno essere svolte anche dai Soggetti privati Abilitati, concretizzandosi l’efficace controllo delle 800.000 macchine in servizio nel nostro Paese. Nel corso del Convegno, gli interventi hanno posto in evidenza, stigmatizzandolo, l’iter estremamente burocratico e farraginoso delle procedure tecnico-amministrative di funzionamento del sistema, auspicando una possibile completa equiparazione tra i due Soggetti preposti, privati e pubblici, così come avviene nei controlli di ascensori, impianti elettrici e revisioni degli autoveicoli. L’affiancamento dei Soggetti privati al sistema pubblico consentirà peraltro l’impiego di circa 6000 giovani laureati e diplomati, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il Convegno, condotto e moderato dal dr. G. Guerisoli presidente di Rete Sociale, ha visto un’ampia e completa relazione introduttivo dell’Ing. M. Alvino, V. Presidente di AIAS. Concludendo i lavori, l’On. P. P. Baretta, presidente AReS e capogruppo PD Comm. Bilancio Camera dei Deputati, nel rilevare positivamente il polo della Sicurezza imperniato sull’Inail, all’interno del quale si collocano le verifiche periodiche con un meccanismo di sussidiarietà pubblico-privato e l’obiettivo di ridurre i rischi per i lavoratori e, per le aziende, di poter rispettare la normativa, ha condiviso,tra l’altro, la necessità della massima urgenza nell’applicazione del DM. Dal Convegno è emerso l’impegno, da parte di tutti i partecipanti, sull’avvio di un confronto serrato con Inail, Ministero Lavoro e Commissioni Lavoro di Camera e Senato per evitare i rischi di un’ulteriore proroga oltre il 23 maggio che avrebbe come unico risultato il permanere di una situazione ingiustificabile in una materia così delicata e strettamente connessa alla sicurezza e salute del lavoratori.
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NewsLiftLetter Da: Sergio Sciancalepore Inviato: venerdì 23 marzo 2012 18.14 A: Presidente UN.I.O.N. Oggetto: R: SC031J 16-02-2012 DISTRIBUZIONE DOCUMENTI CEI C.a Ing. Visintainer p.c. dott. Iginio Lentini – Presidente UN.I.O.N.
Mi permetto di segnalare che il commento proposto da UN.I.O.N. relativamente all’art. 2.3.1 era stato accolto favorevolmente. SS (UNION)
2.3
2.3.1
T
Il datore di lavoro ha l’obbligo ex DLgvo 81/08 di ripartire in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive classificate in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfera esplosiva. Le definizioni di Zone 0,1,2 o 20,21,22 del DLgvo 81/08 differiscono da quelle della Norma CEI sia in riferimenti di spazio (luogo – area) che di tempo (ZONA 0 :è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente – continuamente o per lunghi periodi o frequentemente; Zona 1 : è probabile che avvenga occasionalmente durante la normale attività - è probabile sia presente occasionalmente durante il funzionamento normale. ZONA 2: durante le normali attività non è probabile la formazione…. o qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata / …non è probabile sia presente durante il funzionamento normale ma, se ciò, avviene,è possibile persista solo per brevi periodi.
Dopo il comma 1 aggiungere:
OK
Le definizioni di zone a norma dell’allegato XLIX e della Norma CEI EN 60079-10-1 sono equivalenti . oppure Le definizioni di zone a norma dell’allegato XLIX e della Norma CEI EN 60079-10-1 differiscono solo per la definizione di zona 2. Nell’ambito della presente Guida si fa riferimento alle definizioni della Norma CEI EN 6007910-1.
Ma è stato riportato nella Guida 31-35 2012-02 fascicolo 11796 come :
OSSERVAZIONI Non si commentava l’origine bensì la differenza delle due diverse definizioni di zone pericolose. Questo nella Guida non è stato evidenziato. L’origine della definizione riportata nel del D.Lgs 81/08 è la Direttiva 99/92 (sono identiche).recepita nel D.Lgs 233/03. Credo sia questo il motivo per cui il DLgs 233/2003 non è stato abrogato ed è stato trascritto pari pari nell’allegato XLIX al DLgs 81/08. http://www.newsliftletter.it/
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Non credo possibile con una norma CEI anche EN modificare il contenuto di un Decreto o di una Direttiva Europea. Ripartire in zone secondo l’Allegato XLIX (prescrizione del DLgs 81/2008) è quindi cosa diversa che ripartire le zone con riferimento alle Norme CEI- EN perché le definizioni di zone pericolose sono diverse. Non tener conto di questa differenza può creare ripercussioni sia nell’attività di omologazione che svolge l’ASL/ARPA che nelle attività di verifica periodica che svolgono ASL/ARPA e/o Organismi Abilitati perché possono portare a definire oggetto di tali attività aree diverse a seconda della definizione che si utilizza, ma soprattutto perché possono ingenerare errori di valutazione da parte del Datore di Lavoro con conseguenze nei confronti della sicurezza dei lavoratori. E’ per questo che si ribadisce la necessità di segnalare nella Guida la differenza fra le due definizioni di aree pericolose. Credo altresì necessario segnalare quanto sopra ai Ministeri coinvolti (Lavoro- D.Lgvo 81, Salute – Regioni ASL , Sviluppo Economico – DPR 462, Interno –Vigili del Fuoco) perché si esprimano in maniera ufficiale su questo problema. Distinti saluti Ing. Sergio Sciancalepore Rappresentante UN.I.O.N. nel SC31J Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati Da: Visintainer Ivano - CEI Inviato: lunedì 19 marzo 2012 17.51 A: Oggetto: R: SC031J 16-02-2012 DISTRIBUZIONE DOCUMENTI CEI Buona sera, con la presente informo che abbiamo rilevato una inesattezza nella formula f.GB.3.2.1-1 della nuova Guida CEI 31-35:2012 a pag. 201: il fattore 2 non deve essere posto fuori le parentesi tonde ma bensì dentro. Uscirà quindi una Errata Corrige per correggere questo errore. Colgo l’occasione per chiederVi di segnalarmi entro la data del 23 marzo eventuali altri errori significativi che avete eventualmente individuato nella lettura della nuova edizione della Guida (es. errori concettuali, errori in formule, ecc.) tralasciando in questa fase errori minori (ad es. editoriali) che saranno oggetto di un’analisi in una fase successiva. Ringraziandovi per la collaborazione porgo i miei più cordiali saluti. CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano Ivano Visintainer
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From: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Sent: Tuesday, April 17, 2012 12:23 PM To: Confindustriasi Subject: Elezioni amministrative maggio 2012 - Candidati ed altri incarichi di contenuto politico – Applicazione delibera della Giunta confederale del marzo 2003 ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FEDERATE Per informazione riportiamo di seguito la circolare informativa di Confindustria che ripropone all'attenzione delle Organizzazioni del Sistema i principi confederali sull'incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici. Con viva cordialità, la Segreteria -------------------------------------------------------------------------Cari colleghi, in vista delle consultazioni amministrative del prossimo maggio ritengo sia opportuno ricordare i principi fissati dalla delibera della Giunta confederale del 12 marzo 2003 che ha sancito una totale incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici. Ricordo infatti che gli imprenditori con cariche elettive negli organi direttivi sono obbligati alle dimissioni al momento della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale (quindi tutti i candidati con cariche nel sistema dovrebbero già essersi dimessi) oppure in caso di assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico o di posizioni direttive in una formazione politica. In tali due ultime fattispecie rientrano, ad esempio, assessori, city manager, capi di gabinetto, portavoce a vario titolo, leader di comitati elettorali e, comunque, tutti gli incarichi che identificano il soggetto come espressione di uno schieramento politico, con un vulnus oggettivo all'autonomia e all'indipendenza che devono caratterizzare le azioni/decisioni di chi ricopre cariche direttive nel nostro sistema associativo. Nel caso invece di componenti di diritto degli organi direttivi, la sussistenza di una delle cause di incompatibilità sopra richiamate importa l'automatica sospensione dalla carica associativa per tutta la durata dell'incarico politico. Alla luce di quanto esposto, raccomando di porre estrema attenzione alla verifica e controllo delle candidature di eventuali soci perché venga data piena applicazione ai principi della delibera del 2003. Sottolineo che in caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri dell'Associazione dovranno dichiarare la decadenza dei soci dalle cariche associative. In caso di inerzia dei Probiviri interverrà d'ufficio il Collegio dei Probiviri di Confindustria. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Cordiali saluti. Federico Landi ------Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Via Barberini 3, 00187 ROMA
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From: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Sent: Thursday, March 29, 2012 11:27 AM To: Confindustriasi Subject: Autorità Garante della Concorrenza e Mercato Chieppa - Avviso di allerta per le imprese in merito ad AVRON SRO AI DIRETTORI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FEDERATE Cari Colleghi, di seguito vi giro la segnalazione di Confindustria. Saluti, Luigi Perissich Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Via Barberini 3, 00187 ROMA Oggetto: Autorità Garante della Concorrenza e Mercato Chieppa - Avviso di allerta per le imprese in merito ad AVRON SRO Data: Wed, 28 Mar 2012 19:22:50 +0200 Mittente: Federico Landi A: Direttori Associazioni TUTTI CONFINDUSTRIA Cari colleghi, vi inoltro la lettera dell'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato riguardante alcuni casi di comunicazioni ingannevoli effettuate da due società, da far pervenire alla vostre associate per salvaguardarle da possibili conseguenze pregiudizievoli. L'Autorità ha infatti sanzionato il comportamento della società AVRON SRO di Bratislava per aver inviato alle aziende dei moduli la cui sottoscrizione determina la registrazione inconsapevole in una guida internet denominata" Registro del Mercato nazionale", con un costo annuo di 1279 euro, per tre anni. Parimenti è stata ritenuta ingannevole la comunicazione inviata dalla società Messicana EXPO GUIDE S.C. , sanzionata dal Garante, che gestisce una guida internet denominata "Guida per fiere ed espositori". Credo sia importante ed utile attenersi alle indicazioni del Garante di cui potete trovare i relativi provvedimenti nel sito istituzionale indicato nella comunicazione. Con i miei più cordiali saluti. Federico Landi
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Roma, 14.03.2012
AGLI ORGANISMI ABILITATI ASSOCIATI – LL.SS
Oggetto: D.P.R. 462/01 – verificatori OA: programmazione di corso di formazione nell’insieme di corso di aggiornamento (28 h.) Scopo: 1) formare i verificatori 2) aggiornarli
Premesso che : Alcuni iscritti, vecchi e nuovi, hanno necessità di formare i propri verificatori, sia perché ne devono dimostrare in relazione alla richiesta di autorizzazione di nuove aree, particolarmente la 3^ e la 4^ , sia ai fini dell’inserimento di nuovi verificatori; Comunque, il corso – anche a prescindere di quanto sopra precisato – è propedeutico degli obblighi di validazione annuale dell’autorizzazione, dovendo nel corso di vigenza, ovvero a domanda della Div. XVIII del MiSE Vigilanza e Normativa Tecnica oppure all’atto della scadenza dell’autorizzazione stessa, esserne dimostrato (s.v. 17020 e DPR di specie),
l’Associazione ha pertanto deciso di incentrare gli sforzi verso gli IMPIANTI DI MT DI IMPIANTI ALIMENTATI FINO A 1000V E, DEGLI ALTRI, ALIMENTATI CON TENSIONE OLTRE 1000V, diversamente dai normali corsi di 8 ore tenuti in passato, di affrontare l’adempimento, concependolo PER TEMATICHE SPECIFICHE in UNICA soluzione e unico corso (verificatori di BT e MT) della durata di 28 ore, così come previsto dalla Guida CEI 0-14, suddividendo temporalmente : a) La disciplina della materia di cui alla normativa ‘’BT’ in un totale di 16 h. b) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’AT’ ‘’ ‘’ 12 h. mentre, una o due giornate (a seconda di quanto ne individuerà il docente) finali, potrà/potranno essere dedicata/e ad analogo corso, di aggiornamento, per impianti di messa a terra in BT e MT/AT Rimarrebbero pertanto fuori le altre due arre: 1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 2) Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione le quali, pure considerando che, operativamente, occorra constatare la scarsezza di domanda specifica (pochezza degli impianti da verificare), tuttavia, dovendosi considerare non esimenti del comunque obbligo insito nella globalità di autorizzazione, è stata considerata l’opportunità di ORGANIZZARNE ALTRO A SE’ STANTE, PENSANDO QUINDI AD UNA GIORNATA CHE COINVOLGA L’INTERESSE DI TUTTI, QUALE QUELLO DELL’EMANAZIONE DELLE NUOVE GUIDE PER AMBEDUE TALI AREE. Pertanto, si rimanda tale programmazione all’avvenuta disponibilità delle Nuove Guide. *********************************************
CENNI sui contenuti. Secondo la Guida Cei 0-14, per i verificatori è necessario un percorso formativo della conoscenza di Leggi. Decreti e Norme, CEI, di cui agli impianti elettrici in bassa, media, alta tensione, nonché di quelli ‘’particolari’’. Come già accennato, la formazione non si ritiene possa essere meglio coagulabile, se non unita in un suo insieme analizzabile in un unico momento, sulle norme che regolano la materia BT, MT e AT, opportunamente integrato, sotto l’aspetto pratico, alle attività e modalità operative afferenti alle diverse tipologie di verifiche di tali impianti, con particolare riguardo alla loro destinazione d’uso degli ambienti (ordinario ovvero particolare oppure con pericolosità di esplosione), pertanto, alla valutazione del rischio elettrico. Risulta di tutta evidenza quanto la necessaria esecuzione di prove e misure viste sotto i diversi aspetti (teorico, tecnico e pratico) sia rilevante dell’analisi complessiva, tuttavia non bastevole se non otticizzata sulla valutazione del rischio dai contatti indiretti, pertanto quale elemento di valutazione della sicurezza di un impianto elettrico correlato all’uso dell’ambiente in cui è installato.
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Non appaia peraltro superficiale il trattamento discussivo sulle differenze tra obblighi legislativi (attività di ispezione di terza parte dell’Organismo Abilitato che si esprime attraverso il Verificatore) e obblighi normativi di cui ai controlli stabiliti dalle norme tecniche). ******************************************** Tutto ciò non poteva non prevedere la seguente trattazione: LEGGI E DECRETI: D.Lgs 81/08 – Dpr 462/01 – DM 10.03.98 – Dpr 151/2011 – DM 04/02/2011 NORMATIVA IMPIANTI ‘’BT’’: CEI 64-8 – CEI 64-14 – CEI 64-50 NORMATIVA IMPIANTI ‘’MT/AT’’: CEI 11-1 (IN VIGORE FINO ALL’1/11/2013) CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) - CEI EN 50522 (CEI 99-3) – CEI 11-37 – CEI 11-35 NORMATIVA LAVORO ELETTRICO CEI EN 50110 E CEI 11-27 – CEI 11-48 GUIDE CEI CEI 0-10 – CEI 0-15 – CEI 0-16 – CEI 0-2 CEI 0-3 – CEI 0-14 – CEI O – 011 – CEI 0 – 21. Prerequisiti Conoscenza dei concetti-base di elettrotecnica e di impianti elettrici. DESTINATARI Il corso, di complessive 28 ore, si rivolge: a) ai tecnici che intendono operare nel campo delle verifiche di sicurezza degli impianti elettrici. n.b. Il corso stesso può essere limitato ai soli ultimi giorni (3° e 4°) = totale 14 ore, PER COLORO I QUALI, OPERANDO GIA’ COME VERIFICATORI, ritengono di dover approfondire specificità, argomenti e tematiche della SICUREZZA ELETTRICA. SI CHIARISCONO IN APPRESSO I PROGRAMMI DEI DUE DISTINTI CORSI DI CUI TUTTAVIA SE NE INVESTIRA’/NNO IL/I DOCENTE/I. 1) FORMAZIONE (GUIDA CEI 0-14) totale 4 gg. per complessive 28 ore 1° GIORNO – TOTALE 7 h. * Test di ingresso Riferimenti normativi e legislativi nazionali Documentazione tecnica per la verifica Esame a vista dei luoghi e degli impianti Sistemi elettrici TT, TN e IT – caratteristiche impianti di messa a terra Impianto di messa a terra: componenti e caratteristiche prestazionali 2° GIORNO – TOTALE 7 h. Protezione contro i contatti diretti ed indiretti nei sistemi TT, TN e IT Impianti complessi e procedure di sicurezza Prove e misure tecniche: strumentazione ed errori Misure di resistività, resistenza di terra, impedenza anello di guasto, corrente di primo guasto a terra nei sistemi IT e prove di continuità 3° GIORNO – TOTALE 7 h. Valutazione del rischio elettrico di un impianto di messa a terra: - In impianti in BT installati in ambienti ad uso medico - In luoghi a maggior rischio in caso di incendio - In un cantiere - In un luogo con pericolo di esplosione - In presenza di LPS - In impianti MT e in AT. http://www.newsliftletter.it/
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NewsLiftLetter 4° GIORNO – TOTALE 7 h. Il verbale di verifica Individuazione di non conformità a leggi e a norme Obblighi del verificatore e dell’Organismo Abilitato TEST FINALE. 2) AGGIORNAMENTO (IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI DI LAVORO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE)
Generalità L’aggiornamento, almeno annuale, è condizione insita nelle 17020, pertanto obbligatoria in relazione al mantenimento dell’autorizzazione dell’OA. LA STESSA GUIIDA CEI ‘’O-14’’ STABILISCE IL NECESSARIO PERCORSO FORMATIVO DI CUI A LEGGI, DECRETI, NORME CEI, PARTICOLARMENTE ESIMENTI DELL’AGGIORNAMENTO IN AREE QUALI QUELLE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE) Particolarità La nuova edizione della Guida CEI ‘’31-35’’, oltre ad essere un insieme di formazione/aggiornamento sull’evoluzione normativa che regolamenta la materia ATEX, contestualmente ne approfondisce delle: * attività e modalità operative attinenti alla verifica delle diverse tipologie di sistemi ed installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione * valutazioni del rischio elettrico, in particolare del rischio di esplosione, quale elemento di valutazione delle condizioni per operare in sicurezza in un ambiente di lavoro; * differenze fra obblighi legislativi di cui all’attività di ispezione di parte terza dell’Organismo Abilitato attraverso l’opera del Verificatore e * obblighi normativi di cui ai controlli stabiliti dalle norme tecniche. FINALITA’ DI TRATTAZIONE DEL CORSO SPECIFICO PREREQUISITI: Conoscenza dei metodi di classificazione delle zone con pericolo di atmosfera esplosiva e sistemi elettrici idonei alle diverse zone. DESTINATARI: Il Corso si rivolge a coloro i quali, già operando come Verificatori, hanno bisogno di approfondire gli argomenti della sicurezza elettrica nell’insieme normativo, legislativo e operativo/funzionale PARTE LEGISLATIVA E NORMATIVA: LEGGI E DECRETI :
D.Lgs 81/08 – DPR 462/01 – DM 10/03/98 – DPR 151/2011 DIRETTIVE ATEX 99/92 E 94/4 NORME DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI : CEI EN 60079 : 10-1 e 10-2 NORME SUGLI IMPIANTI: CEI EN 60079-14 NORME DI FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO: CEI EN 60079 -17 GUIDE CEI: CEI 31-35; CEI 0-10; CEI O-2; CEI 0-3; CEI 0-11; CEI O-14 PARTE OPERATIVO/FUNZIONALE. PROGRAMMA :
DURATA 1 GIORNO PER UN TOTALE DI 8 ORE di cui alla trattazione di:
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NewsLiftLetter Riferimenti Normativi e Legislativi nazionali Documentazione tecnica per la verifica: - progetto - omologazione - verifiche di legge - controlli normativi -attività di manutenzione * Esame a vista dei luoghi e degli impianti * Classificazione dei luoghi con presenza di gas, vapori, nebbie o polveri * Impianti in sicurezza * Formazione del personale operativo * Valutazione del rischio di esplosione - Il verbale di verifica e le non conformità a leggi e a norme - obblighi del verificatore - obblighi dell’Organismo Abilitato
CHIARIMENTI FINALI. Il complessivo quadro formativo si sarebbe dovuto concludere con la parte afferente alle scariche atmosferiche per le quali, tuttavia, si è ritenuto di rimandarne ad APPOSITO ALTRO CORSO DA TENERSI PRESUMIBILMENTE IN SETTEMBRE O OTTOBRE P.V., ESSENDO PREVISTA LA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA GUIDA CEI TRA LUGLIO E SETTEMBRE DI QUEST’ANNO. Nel preannunciarVi la predisposizione delle locandine, le date e l’individuazione del/dei docente/i, attendiamo comunque le Vostre adesioni di massima propedeutiche della programmazione prevista per tali due corsi: -
Il primo di 28 ORE suddivise in QUATTRO GIORNI L’altro, di UN GIORNO, per un totale di 8 ore
Ringraziando della collaborazione il GdL Dpr 462/01, coordinato dall’Ing. Sciancalepore, informiamo che copia della presente è stata trasmessa anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dip.to Impresa ed Internazionalizzazione – Direz. Gen.le M.C.C.V.NT – Dirigente Div. XVIII. Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
Scheda di adesione (da inviare per mail o fax 06-62204011 oppure 06-52200316) Organismo Abilitato…………………………………………………………………………………………….... Adesione al corso di 28 ore ( Adesione al corso di 8 ore ( Adesione ad ambedue (
) ) )
Numero Verificatori__________ ____________________________________ p.s. Si rammenta che tali corsi, ricadenti su disposizioni legislative solo nazionali, non rientra tra le attività di cui alla docenza del D.I.C.A. – Dip.to Istruz. Certificaz. Accreditamento di prevalente indirizzo degli Organismi Notificati. http://www.newsliftletter.it/
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Roma, 20.02.2012
Al GdL Tecnico: Coordin. p.i. G. Castellazzi e componenti p.i. M. Manerba e Ing. S. Sciancalepore al GdL del DPR 462/01 - Coord. p.i. G. Castellazzi e componenti Ing. P. Gentile, p.i. M. Manerba, p.i. A. Bertone e p.c. supplente Ing. S. Sciancalepore e p.c. altri associati Abilitati al Dpr 462/01 e p.c. OO.NN. solo la parte riservata ai ''notificati''
Oggetto: Attività e problematiche aperte del DPR 462. Con la presente, ritengo di dover affrontare due questioni:
la prima, in ordine alle nuove elezioni di rinnovo o conferma delle attuali cariche, sarà affrontata e risolta nel corso della 1^ assemblea annuale 2012 che avrà luogo quest'anno in aprile p.v. in località ancora da decidere ; l'altra rileva invece di altri due aspetti. Che chiarisco:
1. premesso che Sergio Sciancalepore ha prodotto, presentato e spiegato l'ottimo suo lavoro, in ordine alle possibilità di ampliamento operativo dell'oggi limitato 462, nel corso dell'ultima assemblea di Torino, tuttavia senza che il Correggia-Ministero approvasse le proposte, occorrerebbe che si insista, questa volta attraverso una rimodulazione/semplificazione dell'ampiezza propostale, ovvero su quanto i verificatori stessi potrebbero svolgere (penso al risparmio energetico, al Dpr 462 attuato nelle abitazioni private su loro richiesta volontaria, al condizionamento dell'aria negli uffici e nelle abitazioni che nessuno controlla, e altro ancora (basti pensare alle leggi esistenti che non vengono applicate...) 2. si era rimasti d'accordo con Correggia che avremmo organizzato un corso refresher di 462, esplicato a ''largo raggio'',quindi interessando aree contigue della esclusiva specificità (mi pare fosse affidato a Sergio Sciancalepore per la parte generale) e, ciò, non solo per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo annuale di aggiornamento professionale dei verificatori che l'OA, come è noto, dovrà allegare ''quel'' giorno di richiesta del rinnovo dell'autorizzazione, quanto, peraltro, in relazione al maggiore/migliore ausilio di cultura che potrebbe riguardare aree finora non toccate o sfiorate (Atex e dintorni, aggiornamento normativo, etc.) PARTE RISERVATA ALLA CONOSCENZA DEI ''NOTIFICATI'' ma p.c. anche agli ''ABILITATI''. Parimenti, e se ne conclude, in relazione al rinnovo delle cariche dei GdL, queste riguarderanno, ovviamente, anche quelle di Dpr 162/99, di D.lgs 17/2010, dei componenti della Commiss. Tecnica, del Collegio dei Probiviri, della conferma o sostituzione del nostro rappresentante a Bruxelles, mentre, per la commiss. Uni ascensori e montacarichi, si è già provveduto, assegnando tale compito all'Ing. Cucchiararo che ha sostituito pertanto l'Ing. Roccati. Nell'assemblea prossima, di cui attendiamo eventuali proposte di inclusione nell'OdG , sarà peraltro definito il nuovo assetto della segreteria Union, assegnando a ciascuna delle due (part-time antimeridiano 9-13.00 più un'ora al pomeriggio a Linda Baranciuc e nuovo part-time di altra, quindi dalle 13.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, salvo convegni, assemblee, partecipaz. a Mecspe-Parma e Lift Milano, riunioni ministeriali che imporranno viaggi, trasferte e giorni/orari non canonici. http://www.newsliftletter.it/
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Rimango in attesa delle Vostre eventuali considerazioni e porgo cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. p.s. Prego la segreteria-Linda nel predisporre la cartellina provvisoria della pross. Assemblea, di INCLUDERE GLI ARGOMENTI DI CUI ALLA PRESENTE. Da: Giorgio Castellazzi - QSM s.r.l. Inviato: mercoledì 7 marzo 2012 10:58 A: 'Sergio Sciancalepore' Oggetto: R: Attività e problematiche aperte del DPR 462 e varie OONN La tua proposta è sicuramente interessante Trattandosi il 462/01 di DPR, non credo sia modificabile dal ministero, purtuttavia si può proporre a ing. Correggia . non dimentichiamo che ASL/coordinamento regioni aveva già tentato di fagocitare gli organismi per cui la materia è particolarmente delicata. Non vorrei svegliare il can che dorme. Io credo che nulla impedisca già ora alle ASL di farsi supportare da Organismi Abilitati Per quanto riguarda le modalità operative di verifica, a suo tempo avevo già affrontato il tema senza successo, per queste motivazioni: 1) Non sono stato convincente ? 2) Modalità univoche minime – non ho trovato interesse – ciascuno vuole essere libero di competere Controllo a campione – la norma non definisce il campione e neanche le modalità di scelta – secondo la statistica NON è possibile definire il campione in un impianto elettrico La norma non definisce AQL La norma stabilisce che il verbale deve riportare la sintesi dei risultati – la stessa norma prescrive che le prove e misure devono essere ripetibili e rintracciabili – le due condizioni sono fra loro incompatibili perché una sintesi (nessuna non conformità rilevata,) non consente la ripetibilità Mi fermo qui ma possiamo sviluppare meglio il tema. Modalità operative minime avrebbe ridotto la concorrenza di quegli organismi che non dando evidenza dei controlli eseguiti, possono avere dei costi in Dumping ciao Da: Sergio Sciancalepore Inviato: martedì 6 marzo 2012 15:04 A:
[email protected] Oggetto: R: Attività e problematiche aperte del DPR 462 e varie OONN Cari Colleghi Castellazzi, Manerba, Gentile, Bertone Credo sia necessario un incontro o scambio di idee anche via e-mail in merito alle proposte di operatività DPR 462 suggerite dal presidente. Penso alla possibilità di inserimento degli Organismi Abilitati nelle categorie di coloro che possono effettuare le verifiche di cui all’art. 14 della L. 46/90, alla possibilità di supportare le ASL nella attività di omologazione laddove prive di funzionari esperti, (qualcosa di simile all’art. 71), e quanto altro vi possa venire in mente. Col Presidente dei Gruppi avevamo preso un impegno a Torino forse di proporre modalità operative di verifiche ? Possiamo elaborare qualcosa? Per la formazione ho mandato proprio stamane al Presidente una proposta formativa, che giro anche a Voi per conoscenza e osservazioni. In attesa di vostre vi saluto cordialmente Sciancalepore http://www.newsliftletter.it/
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From: Sovit Sent: Friday, March 16, 2012 11:44 AM To:
[email protected] Subject: UNION - Corso per nuovi verificatori 462/01 - Informazioni, pareri e consigli Gent.mo Iginio, la disturbo per chiederle alcune informazioni e un suo parere per quanto concerne l'inserimento di un nuovo verificatore per le verifiche come da Dpr 462/01. In particolare le chiedo se si hanno notizie in merito al primo corso disponibile con sede a Milano, per nuovi verificatori. Infatti non mi risultano aggiornamenti alla vostra mail del 09/12/2011 in cui indicavate che il corso sarebbe stato organizzato "entro Aprile 2012 prima, cioè, della assemblea annuale". Abbiamo infatti urgenza di inserire un nuovo collaboratore prima possibile, ma fra obbligatorietà del corso e del successivo affiancamento, prevedo tempi lunghi. Oltre alle nostre esigenze organizzative, non le nascondo anche le esigenze lavorative del futuro verificatore, attualmente in cerca di collocamento. Mi chiedevo se al fine di ridurre i tempi di tale attesa sia possibile inoltrare al Ministero la richiesta di un parere preliminare sul soggetto, con la condizione per l'inserimento negli elenchi dei verificatori, di integrare la richiesta con l'attestazione di partecipazione al corso e con il registro delle verifiche in affiancamento. Inoltre in considerazione della provata esperienza del soggetto nel campo delle verifiche su impianti elettrici, del tutto similari a quelle cogenti con il Dpr 462/01, ritiene possibile inziare l'affiancamento già ora e prima della partecipazione al primo corso utile? Questo nonostante quanto riportato dalla CEI 0-14. Cordiali saluti, Luca Capra SOVIT srl From: Dott. Iginio Lentini - IPad Sent: Friday, March 16, 2012 3:53 PM To: Sovit Cc: Segreteria UNION Subject: Re: UNION - Corso per nuovi verificatori 462/01 - Informazioni, pareri e consigli c.a. Ing. l. Capra In relazione all'oggetto: A) il corso di cui alle complessive 5 pagine esplicative e" stato trasmesso oggi ai fini dell'invio agli OA, alla segreteria Union, laddove, tuttavia,prima di indicare le date dei ( due...) corsi, si chiede a tutti una preadesione; b) ai fini dell'inserimento del verificatore, direi che sin d'ora potrebbe essere spedita alla div. XVIII del MiSE la lettera di richiesta dell'autorizzazione all'inserimento negli elenchi del Ministero stesso. Unico dubbio e' quello che potrebbe essere osservato dal MSE in ordine alle 28 ore dj dimostrazione della frequentazione all'apposito addestramento previsto dalla 0-14 Cei in ordine alla 4 Area del dpr 462. Conclusioni. Tentare non nuocerebbe, nel senso che ove ne fosse richiesto si potrebbe rispondere successivamente,dopo averne dimostrato a seguito della produzione dell'attestato di frequenza specifico. Tuttavia, nel trasmettere il c.v. di tale futuro verificatore, ampliare la parte relativa alla sua esperienza acquisita nel campo e, se esiste, quella della 4 area stessa,ma senza " parere preliminare" ( esito negativo sicuro), quindi con domanda vera e propria. Invio cordiali saluti. Dr. I. Lentini Presidente Union http://www.newsliftletter.it/
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[email protected] Sent: Friday, March 16, 2012 3:15 PM To: Direzione Malvicini G.G. Subject: Re: MONTACARICHI, PIATTAFORME PER DISABILI, RES, 2006/42/CE, UNI EN 81-31 E UNI EN 81-41 c.a. Sig. G. G. MALVICINI Ringraziamo per aver interessato l'UN.I.O.N. della complessiva segnalazione alla quale daremo peraltro la meritevole diffusione nel nostro mensile organo di stampa NewsliftLetter, trasmesso a 500 destinatari di cui, oltre i 36 organismi, tra notificati ed abilitati, associati, anche Ministeri, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni di Qualità e di Certificazione, etc, rappresentando tale organo l'unico di riferimento delle direttive europee di prodotto, come pure dell'attività degli Abilitati (verifiche dpr 462 e altre, prossime, relative al DM 11.4.2011 art 71). Nel merito, sia iniziale della Sua, come pure della parte finale, Le daremo riscontro, premendoci tuttavia per quest'ultima far rilevare: A) il rispetto della conformità è uno, se non il più importante, elemento cardine dell'attività dell'organismo; B) il controllo sugli iscritti Union viene esercitato dall'associazione sia sul piano deontologico (codice unito allo statuto), sia su quello operativo/funzionale (sedici espulsioni nei dieci anni di vita dell'associazione) Tuttavia, esiste la scoraggiante realtà di una moltitudine di Organismi i quali, non vincolati ad alcuna associazione, agiscono - complici i mancati controlli ministeriali - in piena libertà di (dubbio) comportamento, non solo sul piano commerciale quanto, vieppiù, sulla correttezza di ispezioni e della stessa certificazione. Non esistendo rimedio a tutto ciò, ho sempre consigliato (convegni, riunioni, carta stampata, risposte a quesiti, etc) che anche i manutentori potrebbero aiutare, consigliando agli amministratori condominiali organismi che provino di essere iscritti ad una delle due associazioni di categoria, potendo così intervenire in caso di comportamenti anomali, se non scorretti. I migliori saluti. ========================== Dott. I. Lentini Presidente UNION From: Direzione Malvicini G.G. Sent: Tuesday, March 13, 2012 3:26 PM Subject: MONTACARICHI, PIATTAFORME PER DISABILI, RES, 2006/42/CE, UNI EN 81-31 E UNI EN 81-41 PER VS. CONOSCENZA, INVIATA AI NS. FORNITORI OGGETTO: MONTACARICHI, PIATTAFORME PER DISABILI, RES, 2006/42/CE, UNI EN 81-31 E UNI EN 81-41 _____________________________________________________________________________________ Dopo esserci confrontati con gli esperti alla quale la presente viene inviata per conoscenza, ora appare chiaro quanto segue: la UNI EN 81-31 si riferisce ai montacarichi la UNI EN 81-41 si riferisce alle piattaforme per disabili la 2006/42/CE è la Direttiva Macchine in vigore dal 29 gennaio 2009 e quindi già prima della pubblicazione in Italia delle UNI EN 81-31 e UNI EN 81-41. Premesso ciò che comunque già sapete, sia i montacarichi che le piattaforme per disabili devono essere realizzati in conformità alla direttiva 2006/42CE, alle UNI EN 81-31 o UNI EN 81-41 oppure come impianti modello con le relative valutazioni dei rischi, se necessarie, purché le condizioni di sicurezza siano pari o superiori a quelli delle norme europee UNI EN 81-31 e UNI EN 81-41. Il confronto con le varie parti, con le quali ci scusiamo se siamo stati pressanti, si è reso necessario perché ci siamo accorti che le cose non andavano come sopra e c’erano dei pericoli. Ciò è accaduto perché il numero delle norme, direttive e leggi dall’89 ad oggi è diventato fortemente “incalzante” e difficilmente sostenibile. Poi ci sono le interpretazioni come nel caso di cui sopra e non è finita perché http://www.newsliftletter.it/
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sono in arrivo altre norme. Anche il DPR 162/99 ha avuto bisogno di una “revisione” e comunque non è seguito pienamente dagli addetti compresi i Comuni e le proprietà. Secondo noi si tratta di INFORMAZIONE più che DISINFORMAZIONE e poi dai controlli/non controlli del mercato. I controlli sono un investimento sulla qualità, sulla concorrenza, sul nero e anche sulla crisi. Così come vanno le cose alla qualità non ci crede nessuno e sempre di meno il sottoscritto e i giovani che mi sono vicini Ragione in più per invitarVi a fare le cose in conformità a quanto sopra se ancora non lo fate. Cordiali saluti. G. Gabriele Malvicini PS.: UNI EN 81-41 giusto per cominciare il tetto con portata 100 kg. è un fortissimo pericolo. Allegato: corrispondenza mail con Ing. Varisco e con Anacam.
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From: Dott. Iginio Lentini - IPad Sent: Wednesday, March 21, 2012 12:54 PM To: Silvia Torriero Cc: Segreteria UNION ; Enzo Iacuzio Subject: Re: info Abilitazione 462/01 c.a. Sig. A. Torriero In relazione all'oggetto, Union - anche per venire incontro a queste richieste - ha costituito al suo interno il Dip.to Istruz. Certificaz. Accred.to - D.I.C.A., di cui e' direttore il Dr. Iacuzio professionista esterno tuttavia stabilmente collaboratore dell'associazione al quale, pertanto, la presente stessa e' inoltrata ai fini di una prossima presa di contatto, oggi temporalmente non identificabile ( assolvimento di precedenti analoghi impegni). Ciò premesso, il servizio e' eventualmente erogato : a) a domanda (su apposito modulo Union - DICA) dopo colloquio inf.vo telefonico con il dr. Iacuzio, a cura del direttore stesso direttamente o attraverso istruzioni alla segreteria ; b) indicazione dei costi relativi C) tempi D) inclusione in stand- by, del futuro Organismo Abilitato, nella categoria " associati a latere" i quali godono degli stessi servizi degli iscritti effettivi, tuttavia per un anno (quota promoz. le onnicomprensiva di € 750,00) Infine, al di là dei due tecnici specifici già pronti, occorre sin d'ora predisporre l'intera struttura che completa il quadro della parte documentale di cui al dr. Iacuzio (manuali e procedure in linea con la norma 17020 ); in tale struttura, tra l'altro, occorre dimostrare di avere un direttore tecnico - assunto almeno con contratto di CoCoPro - con ampia e dimostrata esperienza almeno quinquennale nel settore degli imp. elettr. in tutte le quattro aree del dpr 462/01, e di un vice dirett. tecnico parimenti esperto. I migliori saluti. Dr. Iginio Lentini Presidente Union From: Silvia Torriero Date: 21 marzo 2012 10:19:12 CET To:
[email protected] Subject: info Abilitazione 462/01 Gent.mo Dott. Lentini, in seguito ai colloqui telefonici con la sua collaboratrice, con la presente le chiedo informazioni e costi per poter divenire organismo abilitato ai sensi della 462/01. Preciso che partiamo da zero, nel senso che dobbiamo ancora costituire la società, pur avendo però già due tecnici con i due anni di esperienza richiesti. La ringrazio e resto in attesa di informazioni al riguardo. Andrea Torriero
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From:
[email protected] Sent: Wednesday, March 21, 2012 7:13 PM To: Federica Villa Subject: Re: Elevatori - C.a. Iginio Lentini Gent.ma Sig.ra Villa, sul piano formale - che però diventa funzionale in relazione alla complessiva Sua - trovo che se ne debba investire direttamente il Presidente, al quale andrebbe correttamente indirizzata al posto cioè di una anonima "c.a. Iginio Lentini" ! Evidentemente, infatti, fare riferimento alla nostra Linda, efficiente e preziosa conduttrice della segreteria, non può che essere un indiretto tramite ma, come tale, senza responsabilità, in questa fattispecie, di evasione della richiesta stessa. Peraltro, in una associazione vi è sempre, costituzionalmente, un legale rappr.te e pertanto..... Tuttavia, provvederò nei prossimi giorni (tempus fugit!...) ad inviarle quanto di cui alla specificità su Elevatori, mentre, per quanto attiene Union, nella summa del "decennale" troverà quanto richiesto. Le invio i migliori saluti. ============== Dr. Iginio Lentini Presidente Union
From: Federica Villa Sent: Wednesday, March 21, 2012 4:37 PM To:
[email protected] Cc: Fabio Liberali Subject: Elevatori - C.a. Iginio Lentini Gentile sig.ra Linda, faccio seguito alla telefonata odierna. Come saprà, quest'anno la rivista Elevatori compie 40 anni. Già a partire dallo scorso numero abbiamo intrapreso un percorso retrospettivo al fine di illustrare le tappe salienti dell'evoluzione dell'ascensorismo dal punto di vista della tecnica e della normativa. Sul prossimo numero continueremo il racconto, parlando delle associazioni. Avremmo piacere di ricevere anche da Voi una breve presentazione della storia di UNION (dalla fondazione ad oggi, circa 1.500 battute max + foto) e una Vostra opinione su Elevatori, in particolare, sul ruolo che la rivista ha ricoperto nel/per il settore (1.000 battute max). Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, le saremmo grati se potesse risponderci entro mercoledì 28 marzo. Cordiali saluti Federica Villa redazione Elevatori
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DIECI ANNI DELL'ASSOCIAZIONE UN.I.O.N. Sin dal primo anno della sua costituzione (2001), l'Union ha ritenuto Via Sergio Forti,20 indispensabile dotarsi di un codice deontologico che nel successivo 00144 ROMA anno ha visto la sua concretizzazione. Per la sua sorveglianza è tel 06/87694103 stato costituito un apposito Comitato di Controllo, di cui fanno fax 06.62204011 parte tuttora il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del cell 3351004160 Lavoro, il Movimento Difesa del Cittadino ed il Presidente del C.D. Union, oltre a una testata di stampa (NewsLiftLetter) che www.union-associazione.net rappresenta l'unica realtà informativo/comunicazionale del
[email protected] comparto degli Organismi, sia Notificati che Abilitati e, dal 2012, annovererà anche i "soggetti abilitati" trasposti dal DM 11.04.2011 del Min. Lavoro. Tale periodico mensile, la cui testata non appartiene all'associazione, opera tuttavia in esclusiva per quest'ultima, attraverso la stessa segreteria Union, rappresentando un prezioso punto di riferimento per il mondo della certificazione CE e delle verifiche periodiche sugli impianti, molte delle quali si devono a provvedimenti legislativi nazionali (Dpr 462/01 impianti di messa a terra elettrici e DM 11.04.2011 sulle attrezzature di lavoro). Destinatari dell'invio telematico gratuito sono, oltre gli associati Union e vari Organismi Notificati PED, altri 500 tra Enti, Associazioni, Ministeri, etc. Direttore Responsabile di tale organo, edito dal 1999, è peraltro lo stesso Presidente Union. Nel rispetto dello statuto, tutti gli iscritti devono appartenere alle PMI del settore. L'attività negli anni non è mai venuta meno al controllo di mantenimento dell’iscrizione degli obblighi di adesione, verificando pertanto la permanenza dei requisiti attraverso, non solo di statuto e codice deontologico (da soli hanno determinato l'espulsione in questi anni di 16 aderenti) quanto, anche, della conoscenza ed aggiornamento normativo, corsi di formazione organizzati dall'associazione stessa, oltre a seminari e workshop. All'Union sono iscritti 33 organismi tra Notificati (per le varie direttive di prodotto) e Abilitati (verifiche sui vari impianti). A livello di organigramma, oltre alle specificità statutarie (Consiglio Direttivo, Presidente, Revisore dei Conti, Probiviri, Segreteria Gen.le), agiscono: la Commissione Tecnica (analisi e risposte a quesiti tecnico/normativi), i Gruppi di Lavoro Tecnici e gli altri Gruppi di Lavoro, ciascuno specifico delle attività di interesse degli OO.NN. ed OO.AA. L'Union è rappresentata a Bruxelles (Coordinamento Europeo degli Organismi Notificati NB-Lift) sia per la direttiva ascensori che per la direttiva macchine e in UNI, dove è associata, ha un suo delegato in Commissione Ascensori e Montacarichi, mentre la carica di Presidente dell'altra Commissione (Apparecchi di Sollevamento) è detenuta da professionista proposto direttamente dall'associazione. È pure associata al CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano dove ha due rappresentanti inseriti in Comitati e Sottocomitati. L'associazione è federata a Confindustria-Sit ed inserita nel Comitato di Area Prove-Controlli-ValutazioneCertificazione; importante il ruolo assegnato all'UNION che ha coordinato i lavori relativi alla direttiva ascensori, PED (oltre a proposte di miglioramento del DPR 462/01) le quali hanno portato alla complessiva elaborazione del "LIBRO BIANCO" presentato alla fine del 2010. L'Union è inoltre associata alla Compagnia delle Opere. La visibilità e la trasparenza delle proprie iniziative ed azioni ha riscontro nel puntuale invio ai due Ministeri di riferimento di istanze, memorie, segnalazioni, tutte pubblicate sul proprio organo di stampa. L'UNION partecipa ai vari Convegni organizzati da altre Associazioni. Inoltre, per quanto attiene ai servizi offerti ai soci, vi è anche la traduzione di atti e documentazione proveniente da Bruxelles mentre, con riferimento ad ACCREDIA, l'Ente Unico italiano di accreditamento, l'Union, nel corso di 3 riunioni-tariffe, è stata invitata a parteciparvi, sottoponendo peraltro osservazioni afferenti ai piccoli Organismi da accreditare a partire dal 2012. Sul piano associativo interno, oltre alle due assemblee nazionali alle quali intervengono anche i due Ministeri, l'attività si sviluppa verso la partecipazione biennale, con un proprio stand, a Fiera Milano International - Lift, organizzando in tale contesto convegni di tematiche ed aggiornamento legislativo, di chiarimenti su problematiche operative e di quesiti tecnici. L'Union mantiene inoltre stretti rapporti di collaborazione con l'annuale Fiera della Meccanica, alla cui manifestazione, conosciuta a livello europeo, continua a dare il proprio patrocinio, nell'ambito del MECSPE, a Parma. In tale occasione, uno stand Union è operativo per tutta la durata della Fiera. Muoversi su più fronti, senza tuttavia ostentare supponenza ma, in coerenza dei propri obblighi di analisi dei problemi del comparto, anzi, confrontandosi su proposte tuttora in attesa di soluzione, è l'impronta professionale che l'associazione segue sia con i Ministeri, che con le altre parti coinvolte. In questo quadro di attività rientra l'assiduo compito annuale di addestramento degli Organismi anche al fine di ottimizzare la loro qualità operativa e la conoscenza, migliore e maggiore, delle norme di riferimento già in essere, come peraltro i nuovi adempimenti sulle norme EN 81-1&2 in fatto di applicabilità dell'Emendamento A/3 sulla direttiva Ascensori 95/16/CE. Nondimeno, è l'aspetto riguardante la separazione delle verifiche dalla certificazione CE che UNION ha inteso proporre con una sua articolata memoria (agosto 2011), infine con una istanza (febbraio 2012), al Ministero dello Sviluppo Economico attendendo che questi provveda ad adempiere al Regolamento 765/CE. Una complessa attività, pertanto, alla quale UNION nei suoi dieci anni di storia (2001 - 2011) non è mai venuta meno, conscia del suo ruolo e delle responsabilità assunte. http://www.newsliftletter.it/
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I 40 anni della Rivista Elevatori Desidero trasmettere, in occasione dei quarant'anni di ELEVATORI, il mio franco ed aperto pensiero. Conosco la rivista da "appena" vent'anni, ed oltre, in quanto, essendo l'organo stesso di riferimento delle imprese ascensoriste, di manutenzione-costruzione-revisione degli impianti elevatori, ne leggevo e consultavo, aggiornandomi per la prima volta in questo settore (provenivo infatti da altri comparti produttivi e dell'"ascensore" ne sapevo, a quel tempo, solo per pigiare il bottone del numero di piano ove avrei dovuto scendere o salire), essendomi "accasato", quale direttore generale in una nota associazione di tale categoria, facendo ritorno a Roma dopo quasi 15 anni trascorsi a Milano. L'impatto tuttavia non è stato positivo: troppe le differenze, soprattutto tecniche (a me non proprio congeniali!), dovendomi misurare con problematiche, anche di correlazione dei rapporti (l'associato non è proprio identificabile nel target-cliente..), con una realtà, quella dei servizi, totalmente diversa dalle altre svolte in multinazionali, di produzione. Elevatori, pertanto, non solo è stata indispensabile, più di riunioni e convegni dai quali ne apprendevo a "spizzichi e bocconi", consultandola, rileggendomi l'articolistica, alcuna specifica di ciò che l'impianto contiene , di come funziona, di come si deve mantenere in efficienza attraverso l'indispensabile manutenzione periodica, ovvero con la inevitabile sostituzione delle parti usurate ma, tuttavia, anche con la querelle della concorrenza, leale o meno, di cui al fenomeno tra associati e tra questi e i non iscritti, come pure tra le PMI di tale settore e le multinazionali: qui mi sono state di enorme aiuto le letture delle varie missive trasmesse dai lettori alla direzione della rivista, parimenti a quelle di natura quesitale, in una alle varie risposte sulle molte questioni (di mercato, di impiantistica, di correttezza o scorrettezza, vera o presunta, tra i vari comportamenti). Poi, approdando ad una contigua, tuttavia diversa concezionalmente, sponda, quale quella degli Organismi Notificati, Elevatori mi è tuttora amica preziosa per continuare ad apprendere, o forse riprendere, ciò che, direttamente, lasciai della (aggiornata, oggi) conoscenza a monte dell'ascensore. Grazie, quindi, a Elevatori che ha contribuito, non poco, alla formazione di quanto oggi mi è utile, anzi necessario, in quest'altra sponda. L'augurio, sincero, non è solo per aver questo organo onorato quarant'anni di attività, proponendosi quale unico organo di stampa del settore ascensoristico ma, ancora, per aver attuato, negli ultimi anni, un miglioramento editoriale, e non solo di contenuti. Iginio Lentini Presidente Un.i.o.n.
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Anno XIV n. 03 – MARZO 2012
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Roma, 22.03.2012
OGGETTO:
A TUTTI GLI ASSOCIATI — LL.SS. AI CONSULENTI TUTTI AI D.I.C.A. AI FORNITORI AI COLLABORATORI ALLE ALTRE ASSOCIZIONI Al MINISTERI A CdO-CONFINDUSTRIA-UNI-CEI AL RAPPR.TE COMMISS. UNI ASCENSORI – NB LIFT- BRUXELLES A NEWSLIFTLETTER A SITO UNION
NUOVI NUMERI TELEFONICI E FAX UNION
Si comunica che in data odierna, il nuovo gestore telefonico,Vodafone, ha attivato le seguenti DUE linee che sostituiscono LE PRECEDENTI: TELEFONO :06 876.941.03 TELEFAX 06 876.96.538 Ringraziamo dell'attenzione e porgiamo cordiali saluti. LA SEGRETERIA UN.I.O.N. Linda R.M. BARANCIUC P.S. Si può continuare ad utilizzare peraltro il precedente numero di @-fax 06/62204011 , tuttavia preferibile in quanto l’arrivo avviene via e-mail è può essere monitorato anche in caso di fuori sede della segreteria.
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Anno XIV n. 03 – MARZO 2012
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Roma, 28.03.2012
E p.c.
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direz. Gen.le Tutela Condizioni di Lavoro Funzionario: Ing. Michele CANDREVA Via Fornovo, 8 00192 Roma
Direttore Generale Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
Oggetto:
Richiesta di autorizzazione ad ASL da parte di proponente soggetto: qualità, rispondenza, legalità: l’art. 71 del DM 11.04.11 – le verifiche – i soggetti pubblici e quelli privati.
Con riguardo alla complessiva tuttora aperta questione che investe la distinta operatività degli enti pubblici rispetto a quella dei privati, non si può tacere quanto l’allegata lettera dimostri, e confermi, dell’abuso di autorità dell’Ente Pubblico, relegando le residue possibilità operative dei privati, già dal DM non considerati di pari diritto, a pura eventualità. Pare quindi emergere con sufficiente chiarezza quanto le Regioni attribuiscono alla propria potestà la funzione decisionale, non ponendo alcuna attenzione alla liceità di concessione dell’autorizzazione, solo e semplicemente a considerare che: - La qualità di verificatore emerge da un parere medico - Persino sin d’ora validata ante il collocamento in quiescenza, atteso che il ‘’riposo’’ è solo previsto nel mese di ottobre p.v. La segnalazione pone pertanto il contiguo punto in cui non appare manifestamente infondata l’assenza di fondatezza sotto l’aspetto specifico dell’imparzialità che, resa evidente dal DM di specie attraverso la tutela ed i privilegi dell’Ente pubblico, quantomeno oggi risulta aggravante, sconfinando nell’arbitraria aggiuntiva tutela di altri e vari interessi. La rilevanza della questione appare indubitabile ai fini del decidere in termini di definizione del giudizio di applicazione delle norme non solo da una parte, essendo altrimenti pregiudicati i principi di corretta amministrazione ex art.97 della Costituzione, essendo lecito domandarsi se non sia in contrasto con il citato art.97, lo spogliarsi, il Ministero, di una sua potestà, delegandola ad altri e diversi soggetti di diritto, portatori di precisi e propri interessi economici (duplicità della funzione pubblico-privato) ai quali si attribuisce, peraltro, competenza neppure dimostrabile, tuttavia significativa del principio di salvaguardia rispetto al minus inter pares soggetto privato. Nell’auspicare la piu’ attenta considerazione della presente, si confida che Codesto Ministero, nell’esercizio del suo ruolo, voglia valutare quindi quanto esposto. Con i migliori saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 29.03.2012
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AGLI INTERESSATI S.A.DI DM 11.04.2011 (VERIFICHE ART.71-ATTREZZ.LAVORO) – LL.SS.
Oggetto: proroga dell’attuale seconda….. proroga. Da fonte quasi certissima, sono stato posto al corrente dell’intendimento INAIL di non proporre altra proroga rispetto alla scadenza dell’attuale (24 maggio 2012). A tale soluzione, fino all’ultimo sostenuta dal suddetto Inail, ha contribuito in maniera determinante il convegno del 19 u.s. alla Sala della Camera dei Deputati, presenti numerosi parlamentari e altre associazioni, nel corso del quale sono stati posti in evidenza gli aspetti critici di tale previsione di cui al comunicato stampa a Voi inviato: Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 01.04.2012
Anno XIV n. 03 – MARZO 2012
Al CONSIGLIO DIRETTIVO AGLI ASSOCIATI TUTTI AI CONSULENTI AI DOCENTI AI DIRIGENTI E FUNZIONARI MINISTERIALI LL.SS.
Oggetto: Liborio Simonelli ci ha lasciati. Con la tristezza nel cuore, quella particolare, unica, che si avverte solo in questi momenti, Vi informo stamani, informato alle 11.49 dal figlio Leonardo, all’Amico Liborio sono state aperte le porte del cielo. Con la sua ferrea volontà ha lottato contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. Non voglio usare frasi di circostanza, più semplicemente dire che chi vi scrive l’ha avuto vicino in questi ultimi anni, aiutandomi non solo per l’attività dell’associazione ma, anche, della sua sapienza e professionalità nell’ambito del mio stesso organismo: ho quindi una duplice perdita ma, quella più avvertita, è di non poterlo più vedere, sentire la sua voce calma che anche nei momenti più caotici della vita lavorativa, sapeva istillarmi ottimismo; mi mancheranno i suoi saggi consigli e il suo sguardo che sapeva sostituirsi al verbo. I funerali si svolgeranno domani 2 aprile alle ore 14.30, partendo dalla Chiesa del Sacro Cuore, in Via Capo di Mondo, a Firenze. Purtroppo, mi è impossibile parteciparvi perché altro analogo problema mi sta investendo nello stesso momento, avendo l’organismo sguarnito di personale: la mia amministrativa è dovuta correre ieri a Palermo, urgentemente, dal padre che, analogamente a Liborio, è in condizioni molto gravi in ospedale. Union sarà comunque rappresentata dalla presenza dell’Amico Dott. Magliacane e da Lindasegreteria. I miei sinceri saluti a tutti Voi. p.s. Ove voleste trasmettere alla famiglia di Liborio Simonelli la Vostra partecipazione, Vi trascrivo il suo indirizzo: Via B. VARCHI, 50-50132 FIRENZE. Grazie.
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Iginio Lentini
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Da: "Dott. Iginio Lentini - IPad " Data: 12 marzo 2012 16:42:50 GMT+01:00 A: Gualtiero Fabbri - ECO Oggetto: Re: Dott. Gian Nicola Babini c.a. Ing.Fabbri Ho ricevuto anche la com.ne del sig. Camporesi ed, a parte il doveroso e sentito dolore che la segreteria ha trasmesso per significare la partecipazione al sincero lutto, provvederemo ad inviare, in sua memoria, una donazione al Centro Tumori indicando ovviamente la famiglia del caro, compianto,Gian Nicola. Un cordiale saluto Iginio Lentini From: Gianluca Camporesi - ECO Sent: Monday, March 12, 2012 11:14 AM To: undisclosed-recipients: Subject: Dott. Gian Nicola Babini Con il dolore nel cuore devo purtroppo informarvi della scomparsa del Dott. Gian Nicola Babini avvenuta nel pomeriggio di ieri. I funerali si terranno nella chiesa di Sant' Agostino in P.zza S. Agostino a Faenza nella mattinata di mercoledì 14 marzo (l'ora non è ancora stata definita). Indirizzo famiglia Babini: Via Pergola 94 48018 Faenza RA Per chi volesse fare una donazione in memoria di Gian Nicola: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l. http://www.irst.emr.it/ - IBAN: IT76 Z053 8713 2020 0000 0011 090 Banca Popolare dell'Emilia Romagna - c/c postale 10839470 DONAZIONE “In Memoria” nella causale del versamento va scritto “Offerta per l’IRST in memoria di ……… da parte di………" . Inoltre va indicato nome, cognome e indirizzo della persona/famiglia a cui si desidera che lo IOR invii la comunicazione dell’avvenuta donazione (questi ulteriori dati possono anche essere inviati tramite fax allo 0543 739249 oppure tramite e-mail a:
[email protected] ). Gianluca Camporesi ECO Certificazioni Spa From: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Sent: Tuesday, March 13, 2012 11:47 AM To: Com-area Confindustria Subject: lutto Gian Nicola Babini AI COMPONENTI IL COMITATO DI AREA PROVE, CONTROLLI, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Con profondo dispiacere Vi informiamo che è venuto a mancare nel pomeriggio di domenica il Dott. Gian Nicola Babini, che ha fornito un preziosissimo contributo al Comitato di Area "Prove, Controlli, Valutazione e Certificazione" della Federazione. Per chi volesse inviare un telegramma di seguito riportiamo l'indirizzo di famiglia famiglia Babini: Via Pergola 94 48018 Faenza RA La Segreteria Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici http://www.newsliftletter.it/
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Roma, 11.04.2012
Racc.ta via mail
Oggetto:
Al Ministero dello Sviluppo Economico Dip.to Impresa ed Internazionalizz.ne Direz. Gen.le Mercato, Concorrenza, Consumat. Vigilanza-Normativa Tecnica Div. XVIII – Dirigente Via Sallustiana, 53 00187 Roma
Organismo Notificato – norme 45011-17020 – inosservanza del rispetto del ruolo di terzietà.
E’ pervenuta allo scrivente, nella qualità di presidente/legale rapp.te di I.N.C.S.A.srl, associato Un.i.o.n., da parte di ICE spa, organismo Notificato n.0303, l’allegata lettera. Atteso che a nulla rileva l’erronea individuazione dell’ON Incsa srl scambiato quale ‘’impresa di manutenzione’’, stante l’offerta ICE indirizzata evidentemente ad una molteplicità di queste imprese ascensoriste, alle quali, attraverso il rafforzativo dell’accreditamento, si propone di divenire Organismo di riferimento, si appalesa così la violazione del principio di parte terza al quale il comunque ON è tenuto per quanto in oggetto. Pertanto, sia sotto il profilo della ragionevolezza, ai fini del controllo che Codesto Ministero deve esercitare, direttamente, presso l’ON, in forza di una preminente autorizzazione, rispetto a quella di ottenimento dell’accreditamento, di sola presunzione, ma non assicurazione nel tempo del mantenimento della probità del comportamento, sia sotto quello piu’ specifico della verifica dell’imparzialità, onde non sconfinare nell’arbitraria tutela di altri e vari interessi, si ritiene quindi che segnalazioni quale l’attuale, non possano essere delegate, se non al Soggetto P.A. che vigila sul rispetto della legislazione. Se i predetti principi di terzietà, di imparzialità, di buon andamento mancassero di rilevanza, in quanto sostentati/ostentati della dimostrazione dell’ accreditamento. si renderebbe non indispensabile qualsiasi valutazione o semmai intervento della P.A. nella sua funzione di Organo accertatore-sanzionatore. Investendo la intera questione imprevedibili sviluppi sulla limitazione della competenza del giudizio di irrorazione delle contestazioni ad un soggetto, seppure accreditato, tuttavia in primis estrinsecante la propria valenza di autorizzato dalla P.A., la scrivente Associazione chiede risposta nel complessivo merito. Con osservanza.
Allegati: nn.2
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Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
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From: Dott. Iginio Lentini - IPad Sent: Monday, March 12, 2012 5:20 PM To: Tsystem Cc: Info Segreteria UNION Subject: Re: 4° Area c.a. p.i. Ascoli In relazione al Suo quesito, confortati da risposta diretta del dr. Chiesi - Funz. div. XVIII Ministero Sv. Econ., occorre: 1) predisporre le apposite PROCEDURE ( la summa di come si effettuano tali specifiche verifiche) 2 ) elencazione degli strumenti di misura, anch'essi specifici di tale 4 area 3) dimostrare che il Dirett. Tecnico e' abilitato per tale area (c.v. ) 4) "". ". Che il/i verificatore/i e' abilitato ". ". " 5) i verificatori dell'OA dovranno avere svolto corsi e visite di affiancamento ai sensi della Tab. 3.1 della Guida Cei O-14 Cordiali saluti. Dr. I.Lentini Presidente Union From: "T-System" Date: 09 marzo 2012 16:57:12 CET To:
[email protected] Subject: 4° Area A Vs. disposizione per ogni chiarimento Ascoli Mario
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From: Dott. Iginio Lentini - IPad Sent: Monday, March 12, 2012 5:45 PM To: Vericert Cc: Info Segreteria UNION Subject: Re: Quesito C,a sig.na Taglioli Con questi utili ma infernali quali IPAD che mi rimandano il Suo quesito, al quale avevo risposto!...., non ci si capisce niente e,pertanto, in...quasj una parola Le rispondo: non e' possibile. Il rapporto deve essere palesemente di dipendenza economica, organizzativa, funzionale ed operativa con l'OA. Cordialità. Dr. I. Lentini Presidente Union From: "Irene Taglioli - Vericert Srl" Date: 08 marzo 2012 11:22:35 CET To: "'Segreteria UNION'" Subject: Quesito C.A. Dott. Lentini Ci viene chiesto se è possibile abilitare come ns. Ispettore Terre un dipendente di una azienda (non organismo) che effettuerebbe le verifiche durante l’orario di lavoro come dipendente. Di conseguenza, le ore impiegate per le verifiche ci verrebbero fatturate dalla sua azienda (datore di lavoro) e non da lui direttamente. Che tipo di contratto si deve stipulare? Il Ministero accetta un contratto con una azienda anziché direttamente con l’ispettore? A disposizione per eventuali chiarimenti, in attesa di riscontro, cordialmente saluto. Irene Taglioli
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NewsLiftLetter From: Fiaba channel Sent: Monday, March 05, 2012 9:08 AM To:
[email protected] Subject: FIABA ONLUS - MARATONA DI ROMA
FIABA Onlus rivenditore ufficiale dei biglietti per la “Maratona di Roma – 18° Edizione” Tutti insieme di corsa per abbattere tutte le barriere! Roma, 18 Marzo 2012 Costo del biglietto 10€. Contattaci allo 06/43400800 o scrivendo a
[email protected] [email protected]. L’iscrizione è possibile fino al 14 Marzo 2012. Roma, 18 Marzo 2012 – E’ tempo di mettersi in marcia scaldando i muscoli e preparandosi a vedere le bellezze di Roma, concorrendo alla 18^ Edizione della Maratona di Roma. Quest’anno abbiamo una novità: FIABA ha aderito alla RomaFun – “La Stracittadina”, la corsa cittadina non competitiva di 4 km, legata alla Maratona di Roma e a cui tutti possono partecipare senza limiti d’età. UN BINOMIO UNICO…DOVE PARTECIPARE AD UN EVENTO SPETTACOLARE SI TRAMUTA NEL FARE DEL BENE. CORRERE FA BENE AL TUO CORPO, ALLA TUA MENTE E ALL’ ASSOCIAZIONE CHE SOSTIENI. L’appuntamento per tutti è a Roma il 18 Marzo, zona Colosseo ore 9.15. Partecipare è semplice: con una donazione di 10 € riceverai il tagliando d’iscrizione, il kit sportivo con il pettorale e la T-Shirt ufficiale della manifestazione e sosterrai così i progetti che FIABA ha in programma per il 2012 (per info visitare il sito www.fiaba.org). PER INFORMAZIONI: FIABA – www.fiaba.org P.LE DEGLI ARCHIVI, 41 – Roma EUR Fermi Tel. 06 43400800 Fax 06 43400899 Mail:
[email protected] [email protected] Clicca qui per non ricevere più le nostre email
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NewsLiftLetter From: Bruno Vusini Sent: Thursday, March 29, 2012 10:22 AM To:
[email protected] Subject: convenzione AMC Instruments srl
Gentile Presidente Dott. Lentini, Ho il piacere di inviarLe una proposta di convenzione per l'acquisto agevolato, da parte dei Vs. Associati, dei prodotti AMC Instruments. La ns. Società propone strumenti per il controllo delle funi di gru, carroponti e mezzi di sollevamento in generale, contemplati dalla normativa UNI ISO 4309, ed utili per la determinazione dei fili rotti interni ed esterni alla fune. Mi faccia sapere se siete disponibili ad attivare la convenzione in oggetto e nel caso, Le chiedo di completare l'inserimento dei dati mancanti. I miei più cordiali saluti Dr. Ing. Bruno Vusini Amministratore Delegato AMC Instruments srl
AMC Instruments s.r.l.
CONTRATTO DI CONVENZIONE COMMERCIALE Tra AMC Instruments Srl, con sede in Via Pier Carlo Boggio 61 , 10129 Torino, Partita I.V.A. 09612820010, in persona del Legale Rappresentante ing. Bruno Vusini (di seguito denominata "AMC") E …………. (di seguito denominata “UNION”) Premesso che AMC è una società che opera nel settore delle strumentazioni per il controllo non distruttivo di funi metalliche; AMC dispone di una vasta gamma di strumenti per il controllo di funi metalliche per il settore industriale, civile, marittimo; UNION annovera tra i suoi iscritti le società più importanti ed innovative che operano nel settore delle verifiche nei settori industriale e civile; Tutto cio premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto della convenzione Con la presente convenzione si offre a tutte le imprese e società che aderiscono ad UNION uno sconto del 15 (quindici) % sui prodotti forniti da AMC. I prezzi di vendita al pubblico e quelli riservati agli iscritti UNION sono riportati in Tab.1
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Tab.1 – Prezzi di vendita strumentazioni AMC Instruments Art. 2 – Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dal ….. al …… e alla scadenza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo accordi diversi tra le parti che possano disdire con un preavviso di tre mesi.
Art. 3 – RISERVATEZZA
3.1 Le Parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e le documentazioni di cui verranno a conoscenza a seguito delle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge.
In particolare, durante l’esecuzione del Contratto, le Parti s’impegnano a non rivelare a terzi le notizie, i documenti e le informazioni in generale qualificate dall’altra Parte come “Informazioni Confidenziali”, con l’eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.
3.2 Gli obblighi alla riservatezza di cui all’Articolo precedente, rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto Art. 4 - DATI PERSONALI – D.LGS. 196/2003. 4.1 Ciascuna delle Parti consente esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Art. 5 - CONTROVERSIE. 5.1 Qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente accordo sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.
Letto, confermato e sottoscritto
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Roma, 22.03.2012
e-mail c.a.
e p.c. A tutti gli Associati UNION – ll.ss.
Spett.le MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Ing. Vincenzo Correggia Dott.ssa Antonella D’Alessandro Geom. Alberto Iacocagni Ing. Giuseppe Aurilio Dott. Riccardo Chiesi Via Sallustiana, 53 00187 ROMA RM
Oggetto: comunicazione nuova adesione all’UNION. Si comunica che un nuovo associato ha aderito all’Associazione. L’organismo di cui trattasi è: Veneta Engineering Srl Via Lovanio, 8 – 37135 Verona Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N.
Roma, 16.04.2012
e-mail
A tutti gli Associati UNION – ll.ss.
Oggetto: comunicazione nuova adesione a latere all’UNION. Si comunica che un nuovo associato ha aderito all’Associazione. L’azienda associata a latere di cui trattasi è: aQcert Srl Mascherino, 8/A – 40128 Bologna Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Allegato: elenco associati UNION aggiornato.
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www.union-associazione.net UN.I.O.N.
[email protected] Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati 00144 Roma – Sergio Forti, 20 Segreteria cell. 335 1004160 Tel 06/87694103 Fax 06/622.040.11 – 06/87696538 ORGANISMI NOTIFICATI DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE - DPR 162 - DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Dlgs 17/2010 - DIRETTIVA PED 97/23/CE - DLN 98 E ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DPR 462/01 UN.I.O.N.- Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
PIEMONTE A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino OCERT srl – Via Spalato 65/B – 10141 Torino Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 Biella
LIGURIA
TECNICA srl – Via A. Volta, 36 – 18038 Sanremo IM
LOMBARDIA
C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020 Madignano CR VERIGO srl - Via A. Stradivari, 3 - 20833 Giussano (MB) SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione delle Stiviere MN ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 Varese ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 Mantova VERIT srl – Via Corfù, 55 – 25124 Brescia Verifica Spa – Via Monte Rosa, 14 – 20149 Milano * T-System Srl – Via Belvedere, 45/A – 22100 Como
VENETO
VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 – 35124 Padova PD C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b – 35020 Ponte San Nicolò PD * Veneta Engineering Srl – Via Lovanio, 8 – 37135 Verona
Autor.
Notificazioni
462 162 462 462
162
PED
Telefono 011-3473681 011-3273632 011-8174896 011-8174896 011-3191611
Telefax 011-3273633
[email protected]
011-5692074 011-5692074 011-3804222
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
015-8353451
462
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0184-506492
E-mail
015-29142 0184-540731
[email protected]
02-56816188 02-26142902 0341-353721 0373-658430 0363-51309
02-56818575 02-26142904 0341-371327 0373-650371 0363-51309
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
0376-847331
0376-840921
[email protected]
0332-1800100 0376-288510 030-3546580 080-4315853 031-891267
0332-1800101 0376-287104 030-5100070 080-4315946 031-4039569
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
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162
049-680046
049-8808081
[email protected]
462
162
049-635551
049-8987317
[email protected]
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045-8200948
045-8201982
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I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano
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17
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0471-301611
0471-326266
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ISIEI Sas – Via Alpe Adria, 63 - 33049 San Pietro al Natisone UD
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0432-717225
0432-717633
[email protected]
ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza VERICERT srl – Via S. Cavina, 19 – 48100 Ravenna SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma * Eco Certificazioni Spa – Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza
462 PED 462 PED 462 462 PED
0523-591300 0544-467220 0521-791314 0546-624922
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ALTO ADIGE
FRIULI-VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA
LAZIO
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0523-609585 0544-501951 0521-775915 0546-624911
I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma
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06-52246324
06-52247268
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MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 Casapulla CE S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia NA C.M.L. Verifiche srl – Via Domenico Morelli, 49 – 80021 Afragola NA
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0823-466717 089-2756576
02-700402869 089-2751642
[email protected] [email protected]
081-3914735
081-8739521
[email protected]
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081-8602781
081-8602781
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Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza
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EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato BA E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA
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080-3588849 099-5610092
080-3588849 0995610092
[email protected] [email protected]
OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora ME
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090-9941695
090-9920872
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Automatos srl – Via Tuveri, 25 – 09129 Cagliari CA
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070-2341315
1786065800
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CAMPANIA
CALABRIA PUGLIA SICILIA
SARDEGNA
Sistemia SpA – Via Valadier, 42 – 00193 Roma * aQcert Srl – Mascherino, 8/A – 40128 Bologna
* Organismi nuovi (iscritti nel 2012) http://www.newsliftletter.it/
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ASSOCIATI A LATERE
0984-483757
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Elenco aggiornato a tutto al 04/05/2012 Pagina 80