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RIEPILOGO ADEMPIMENTO COMUNICAZIONE OPERAZION I BLACK LIST Come p noto il DL 40/2010 ha introdotto un nuovo adempimento informativo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, relativo alle operazioni effettuate da soggetti passivi IVA con controparti localizzate in "paradisi fiscali". I soggetti passivi IVA, sono pertanto tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, CON MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE, i dati relativi alle transazioni intervenute con operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Stati o territori considerati "paradisi fiscali".
DECORRENZA LE COMUNICAZIONI IN ESAME RIGUARDANO TUTTE LE OPERAZIONI REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA IVA, EFFETTUATE A PARTIRE DALL'1.7.2010.
AMBITO SOGGETTIVO L'obbligo informativo deve essere assolto dai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con controparti localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'art. 1 co. 1 del DL 40/2010 dispone che l'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti localizzati in "paradisi fiscali" riguarda i "soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto"; Stando al tenore letterale di tali norme, quindi, la sola assunzione della qualifica di soggetto passivo IVA in Italia rappresenterebbe un requisito idoneo a configurare l'obbligo di comunicazione in esame. N.B: Gli Enti non commerciali privi di partita IVA che acquisiscono servizi potenzialmente oggetto del monitoraggio, ma relativi alle attività istituzionali, non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni in esame. In base a quanto precisato dalle istruzioni al modello di comunicazione dei dati, tra i soggetti obbligati ad effettuare l'adempimento in esame rientrano "tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato" e quindi rientrano anche i Soggetti non residenti con posizione Iva in Italia Il modello di comunicazione prevede un apposito campo denominato "Numero di identificazione IVA Stato estero" nel quale i soggetti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, identificati ai fini IVA in Italia, devono indicare il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di residenza. Nel suddetto campo, i soggetti residenti in Stati extracomunitari, identificati ai fini IVA in Italia, devono invece indicare, ove attribuito, un qualunque numero identificativo ai fini fiscali previsto dallo Stato di residenza. In ogni caso, resta ferma l'indicazione della partita IVA italiana ove esistente.
INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE OGGETTO DI MONITORAGGIO L'art. 1 co. 1 del DL 40/2010 rimanda, ai fini dell'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, alle liste contenute nel DM 04.05.1999 e nel DM 21.11.2001. Sotto il profilo soggettivo, la comunicazione dei dati è obbligatoria qualora la controparte estera: abbia sede, domicilio o residenza in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata; abbia la natura di "operatore economico". Il decreto del ministero dell'Economia, datato 27 luglio 2010 ha eliminando dalle liste dei paesi a fiscalità privilegiata i due stati nel frattempo entrati a far parte della Ue: CIPRO e MALTA. Oltre ai due stati europei esce dalla Black List anche la COREA DEL SUD. RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail
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Di seguito, pertanto, si riepilogano gli Stati o territori a fiscalità privilegiata sulla base di quanto previsto dai citati DM 04.05.99 e 21.11.2001. DM 4.5.1999
DM 21.11.2001
Alderney (Isole del Canale)
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Andorra
-
Angola (sole società petrolifere esenti dall'Oil Income Tax, società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia e investimenti previsti dal Foreign Investment Code)
Anguilla
Anguilla
Antigua
Antigua (sole International business companies non operanti in Antigua e società che effettuano produzioni autorizzate)
Antille Olandesi
Antille Olandesi
Aruba
Aruba
Bahamas
Bahamas
Bahrein
Bahrein (escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero)
Barbados
Barbados
Barbuda
Barbuda
Belize
Belize
Bermuda
Bermuda
Brunei
Brunei
Costarica
Costarica (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché società di alta tecnologia)
Dominica
Dominica (sole international companies esercenti l'attività all'estero)
Emirati Arabi Uniti
Emirati Arabi Uniti (escluse le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta)
Ecuador
Ecuador (sole società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi)
Filippine
Filippine
Gibilterra
Gibilterra
-
Giamaica (sole società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici dell'Export Industry Encourage Act e società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act)
Gibuti
Gibuti 2
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Grenada
Grenada
-
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Guernsey (Isole del Canale)
-
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Hong Kong
Isola di Man
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini britanniche
-
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Jersey (Isole del Canale)
-
Kenia (sole società insediate nelle Export Processing Zones)
-
Kiribati
Libano
Libano
Liberia
Liberia
Liechtenstein
Liechtenstein
-
Lussemburgo (sole holding di cui alla L. 31.7.29)
Macao
Macao
Malaysia
Malaysia
Maldive
Maldive
Mauritius
Mauritius (sole società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, ecc. soggette a imposta in misura ridotta, Off-shore Companies e International Companies)
Principato di Monaco
Principato di Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato)
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Montserrat
Montserrat
Nauru
Nauru
Niue
Niue
-
Nuova Caledonia
Oman
Oman
Panama
Panama (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, società situate nella Colon Free Zone e società operanti nelle Export Processing Zones)
Polinesia francese
Polinesia francese
-
Portorico (sole società esercenti attività bancarie e società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993)
Saint Kitts e Nevis
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Saint Vincent e Grenadine
-
Salomone
Samoa
Samoa
San Marino
-
-
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Seychelles
Singapore
Singapore
Svizzera
Svizzera (sole società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio)
Taiwan
-
Tonga
Tonga
Tuvalu
Tuvalu
Uruguay
Uruguay (sole società esercenti attività bancarie e holding che esercitano esclusivamente attività offshore)
Vanuatu
Vanuatu 4
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NATURA DI "OPERATORE ECONOMICO" DELLA CONTROPARTE ESTERA L'obbligo di comunicazione dei dati riguarda le operazioni effettuate nei confronti di "operatori economici" aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Ne consegue che sono oggetto di comunicazione le transazioni con imprese, professionisti, enti commerciali e, in genere, tutti gli operatori che agiscono nello Stato o territorio estero nell'esercizio di imprese, arti e professioni, anche se privi di partita IVA. Tale obbligo dovrebbe riguardare anche le operazioni poste in essere con un rappresentante fiscale in un paese non Black List di un soggetto passivo Black List. Questa impostazione conduce a ricomprendere nell'obbligo anche le operazioni svolte interamente in Italia – ad esempio la cessione effettuata da un italiano nei confronti del rappresentate fiscale in Italia di un soggetto Black List (quindi cessione Italia su Italia) – andando ad appesantire l'applicazione di una norma nata per contrastare le frodi architettate a livello internazionale. Su tale tema si attendono dei chiarimenti dal Ministero.
OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE La comunicazione deve avere ad oggetto tutte le operazioni attive e passive registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina IVA, quindi: -
le cessioni di beni; le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi ricevute.
Resta pertanto fermo che tutte le operazioni non qualificabili come tali in base, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972 (come le somme pagate a titolo di risarcimento) sono escluse dalla comunicazione in quanto prive del requisito oggettivo. Ai fini della configurabilità dell'obbligo in esame, tali operazioni: -
devono essere registrate o soggette a registrazione, ai sensi della disciplina IVA ; devono essere effettuate a partire dall'1.7.2010 (tranne per le operazioni art.7ter-quoter-quinquies che come diremo successivamente devono essere effettuate a partire dal 1 settembre 2010).
Il Decreto 5 Agosto 2010 ha inoltre chiarito che:
SONO ESCLUSE dall'obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'IVA, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del Dpr 633/1972 (l'esimente è stata concessa per accondiscendere alle esigenze dei soggetti del settore finanziario). La disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2010;
RIENTRANO nell'obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi che, ai fini Iva, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, che sono rese o ricevute da soggetti in Black List. Si tratta, in particolare, dei servizi resi a operatori stabiliti all'estero, fuori campo Iva in base all'articolo 7-ter (regola generale di territorialità: trasporti di beni, consulenze tecniche e legali, provvigioni, eccetera), nonché delle prestazioni, rese e ricevute, che sono escluse da imposta in Italia in base agli articoli 7-quater (ad esempio prestazioni su immobili e servizi alberghieri effettuati all'estero) e 7-quinques (ad esempio fiere tenute all'estero). L'estensione disposta si applicherà solo alle operazioni effettuate a partire dal 1 settembre 2010.
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Di seguito riepiloghiamo LE OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 1) OPERAZIONI ATTIVE -
-
operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR 633/72; operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72, salvo sempre che il contribuente non si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del Dpr 633/1972 (ad eccezione delle operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità, dei concorsi pronostici e delle altre operazioni di cui al n. 6); operazioni soggette al regime del margine; le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL 331/93 convertito nella L. 427/93; le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 del DPR 633/72; cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette a IVA ai sensi dell'art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72); prestazioni "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72; prestazioni di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72; operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74 del DPR 633/72.
Le prestazioni di servizi disciplinate dagli artt. 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72 sono effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA e quindi, di regola, nei confronti di soggetti che non possono assumere la qualifica di "operatore economico". Ne deriva che le suddette operazioni, anche se fatturate e registrate in quanto territorialmente rilevanti in Italia, non sono soggette all'obbligo di comunicazione. Tuttavia, se la prestazione è effettuata nei confronti di un "operatore economico" privo di partita IVA, fatturata e registrata, essa dovrebbe essere inclusa nelle nuove comunicazioni. 2) OPERAZIONI PASSIVE Tra gli acquisti di beni da comunicare rientrano, a titolo esemplificativo gli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38 del DL 331/93 conv. L. 427/93; Le importazioni, nell'essenza, sono degli acquisti, e così dovrebbero essere comprese negli elenchi. Tuttavia, queste operazioni sono già tracciate attraverso la dichiarazione di importazione, per cui l'inclusione nella comunicazione darebbe luogo a una duplicazione di adempimenti. A favore dell'esclusione delle importazioni depone il tenore delle istruzioni di compilazione, dove, fra i dati da riepilogare, si fa menzione delle esportazioni ma non delle importazioni. -
acquisti da San Marino: Gli acquisti da San Marino devono essere oggetto di monitoraggio; essi, infatti, non paiono assimilabili alle importazioni, essendo regolate da disposizioni differenti nell'ambito del DPR 633/72 ed esposte separatamente nel quadro VF della dichiarazione IVA; prestazioni di servizi "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72; operazioni disciplinate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve avvenire in via telematica, entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione (mese o trimestre). Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Il primo invio scade il 02/11/2010, in relazione alle operazioni registrate dal 01/07/2010 al 30/09/2010.
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Dunque il calendario delle scadenze si presenta come segue: CALENDARIO 2010 ELENCHI “BLACK LIST” Soggetto
Periodo di riferimento elenchi
MENSILE
TRIMESTRALE
Termini di presentazione
Luglio
2/11/2010
Agosto
2/11/2010
Settembre
2/11/2010
Ottobre
30/11/2010
Novembre
31/12/2010
Dicembre
31/01/2011
3° Trimestre 2010
2/11/2010
4° Trimestre 2010
31/01/2011
PERIODICITA’ DELLA PRESENTAZIONE: Il modello di comunicazione deve essere presentato con riferimento a: - periodi trimestrali "solari" (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre), se i soggetti hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria delle suddette operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro; - periodi mensili, in caso di superamento della suddetta soglia. Pertanto, la presentazione trimestrale delle comunicazioni può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000,00 euro:
né con riferimento alle cessioni di beni; né con riferimento agli acquisti di beni; né con riferimento alle prestazioni di servizi rese; né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, le comunicazioni devono essere presentate mensilmente.
Superamento della soglia I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la suddetta soglia di 50.000,00 euro, devono presentare la comunicazione con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. Per i periodi mensili già trascorsi occorre presentare le relative comunicazioni, appositamente contrassegnate. A tali fini, occorre barrare l'apposita casella "Variazione di periodicità", contenuta nel secondo rigo del frontespizio del modello, nell'ambito di ciascuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del venir meno della periodicità trimestrale.
Inizio attività I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che rispettino le suddette condizioni in relazione ai trimestri già trascorsi. In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.
Opzione per la presentazione mensile RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail
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I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la periodicità mensile, ma la scelta è vincolante per l'intero anno solare. A tali fini, occorre barrare l'apposita casella "Variazione di periodicità", contenuta nel secondo rigo del frontespizio del modello, nell'ambito della prima comunicazione mensile dell'anno.
STRUTTURA DEL MODELLO Il modello è composto da due parti:
il frontespizio, contenente i dati anagrafici del contribuente che conclude operazioni con controparti localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata; il quadro A, contenente, per ciascuna controparte: - i dati identificativi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato; - i dati delle operazioni attive e passive intervenute distinte per categoria (al netto delle note di variazione)
Operazioni Operazioni Operazioni Operazioni
imponibili (inclusa l’imposta); non imponibili, comprese le esportazioni; esenti; non soggette ad IVA
FRONTESPIZIO Il frontespizio, tra l'altro, contiene: 1.
una apposita casella per indicare se si tratta di comunicazione correttiva nei termini o integrativa. Le istruzioni al modello di comunicazione dei dati prevedono la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, prima della scadenza del relativo termine di presentazione (c.d. "correttiva nei termini"). La nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti. La presentazione di una comunicazione correttiva nei termini va segnalata barrando l'apposita casella contenuta nel primo rigo del frontespizio del modello. Profili sanzionatori: La presentazione di una comunicazione correttiva nei termini non può essere sanzionata, in quanto la correzione interviene entro la scadenza ordinaria per porre in essere l'adempimento. Scaduto il termine di presentazione, le istruzioni al modello di comunicazione dei dati prevedono che è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata ed entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria. Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti. La presentazione di una comunicazione integrativa entro il mese successivo va segnalata barrando l'apposita casella contenuta nel primo rigo del frontespizio del modello. Profili sanzionatori: La regolarizzazione in esame dovrebbe avvenire senza che siano comminabili sanzioni, anche se il punto non è precisato dalle istruzioni al modello. In sostanza, il mese successivo alla scadenza di presentazione della comunicazione originaria sembrerebbe costituire un "periodo di tolleranza" per correggere eventuali errori od omissioni prima che siano applicabili le previste sanzioni. Su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. 3. 4. 5.
il periodo di riferimento e l'eventuale variazione della periodicità; la partita IVA del soggetto passivo; la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita, nel caso di persone fisiche; la denominazione o ragione sociale, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche; RIPRODUZIONE VIETATA
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6. 7. 8.
il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di appartenenza, nel caso in cui il soggetto che presenta la comunicazione sia residente in uno Stato comunitario (e identificato ai fini IVA in Italia); il numero identificativo ai fini fiscali, ove attribuito dallo Stato di residenza, nel caso in cui il soggetto che presenta la comunicazione sia residente in uno Stato extracomunitario (e identificato ai fini IVA in Italia); l'impegno dell'intermediario incaricato alla presentazione telematica del modello.
QUADRO A Il Quadro A si articola in tre sezioni nelle quali devono essere indicati: -
i dati anagrafici del cliente o fornitore estero (rigo A1), si tratta del Comune e dello Stato estero di nascita (nel caso di controparte persona fisica), ovvero della denominazione o ragione sociale e del codice dello Stato estero (nel caso di controparte diversa da persona fisica), dell'indirizzo estero, del codice IVA e del codice fiscale assegnati dallo Stato estero; gli importi delle operazioni attive, con separata indicazione delle note di variazione eseguite ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 (righi da A2 ad A18); gli importi delle operazioni passive, con separata indicazione delle note di variazione (righi da A19 ad A35). Gli importi devono essere espressi in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, oppure per difetto se inferiore a 50 centesimi. IL QUADRO A È QUINDI UN QUADRO MODULARE, CHE DEVE ESSERE COMPILATO IN RELAZIONE A CIASCUNA CONTROPARTE ESTERA E NUMERATO PROGRESSIVAMENTE COMPILANDO L'APPOSITA CASELLA POSTA IN ALTO A DESTRA.
Ciascuna delle sezioni relative alle operazioni attive e passive è poi suddivisa in sei sottosezioni: - Operazioni imponibili: Per le operazioni imponibili occorre indicare, oltre all'imponibile, la relativa imposta. - Operazioni non imponibili: Nell'ambito della categoria delle operazioni attive non imponibili (rigo A6) rientrano, ad esempio, le esportazioni di cui all'art. 8 del DPR 633/72. - Operazioni esenti: Nei righi A8 e A25 vanno indicate, rispettivamente, le operazioni esenti attive e passive, di cui all'art. 10 del DPR 633/72. - Operazioni non soggette ad IVA: Nei righi A9 e A26 vanno invece indicate le operazioni, rispettivamente attive e passive, non soggette ad IVA. Rientrano, tra queste, le operazioni prive del requisito territoriale effettuate nei confronti di operatori economici (art.7). Note di variazione: L'ammontare delle operazioni attive e passive va indicato al netto delle note di variazione ricevute ed emesse. Occorre, pertanto, indicare nei righi da A11 ad A14 e da A28 ad A31, le note di variazione relative ad operazioni attive e passive già comunicate nell'anno (e la relativa imposta); nei righi da A15 ad A18 e da A32 ad A35, le note di variazione relative ad annualità precedenti (e la relativa imposta).
REGIME SANZIONATORIO La violazione dell'obbligo di comunicazione in esame determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 4.130,00 euro, per ciascuna violazione commessa. Ai sensi dell'art. 1 co. 3 primo periodo del DL 40/2010, l'omessa, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti localizzati in "paradisi fiscali" comporta l'applicazione della sanzione stabilita da 258,00 a 2.065,00 euro, elevata al doppio. Per le suddette violazioni è quindi prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro.
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