STATUTO SOCIALE ART. 1 - COSTITUZIONE E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro “L’ALTRO VOLTO DELLE DONNE - ONLUS", Associazione di donne, per le donne e con le donne, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e segg., anche ai fini di quanto previsto dall'art. 14 della Legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di detrazioni dalla Dichiarazione dei redditi. L’Associazione ha sede in Rocca di Papa (RM), in Via Italia n. 7,(a) e ha durata illimitata. ART. 2 - FINALITA' L’Associazione è il luogo di scambio dei saperi a sostegno delle iniziative e della solidarietà femminile, atta ad elaborare il vissuto di ogni donna per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere, che lede la psiche ed il corpo delle donne, perché nega l’inviolabilità del corpo femminile. Prevenire e contrastare la violenza di genere è condizione indispensabile per proclamare la libertà di tutte le donne, nonché un grande traguardo socio-culturale. L’Associazione sostiene ed agisce concretamente su ogni opportuna iniziativa ed azione, finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, al fine di indurli a supportare, con strumenti e strutture, le iniziative che l’Associazione promuove a favore dell’integrità psico-fisica delle donne e dei loro figli. L’Associazione prevede di svolgere attività di formazione al fine di promuovere la tutela dei diritti umani e civili, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, quali le donne e i minori vittime di abusi e maltrattamenti. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale seguendo il cammino delle donne sostenendole in un percorso di autonomia mentale e fisica, che le aiuti a riappropriarsi della propria autostima. Inoltre, l'Associazione si impegna ad aiutare le donne anche con il sussidio di derrate alimentari distribuite a tutte coloro che ne abbiano bisogno per sfamare se ed i propri figli. L’Associazione promuove l’iniziativa di istituire dei luoghi fisici di ascolto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e, come primo atto, si ripropone l’apertura di un primo “Luogo di Ascolto” a Rocca di Papa (b). L’Associazione si impegna a sostenere iniziative culturali multietniche atte a promuovere una “coesione” (sorellanza) tra donne di culture diverse, attraverso la promozione di manifestazioni di arte, cultura e spettacolo e di attività artigianali e culinarie. All'uopo promuove corsi di formazione: a) socie aggregate; b) scuole; c) consultori; d) forze dell’ordine; e) altre istituzioni, al fine di sensibilizzare, sulla base di un percorso conoscitivo, l’opinione pubblica sulla condizione reale della donna, atto a promuovere un cambiamento socio-politico per una nuova cultura che rigetta quella patriarcale. Si impegna nelle ricerche quantitative sul fenomeno della violenza al fine di dare una connotazione statistica delle donne che si rivolgono all'associazione, la divulgazione delle quali avverrà attraverso seminari aperti ai cittadini. L’Associazione si propone di costituirsi parte civile nei processi civili e penali. Per il conseguimento dei fini sociali, l’Associazione si avvarrà del lavoro e della collaborazione di sole donne, specificatamente motivate e formate sul tema della violenza di genere. L’Associazione svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie. ART. 3 - LE SOCIE
Possono aderire all’Associazione tutte le donne che si riconoscono nelle finalità esposte nell’Art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto, a finanziare l’Associazione con le quote sociali stabilite annualmente e ad attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale. Le socie si dividono in quattro categorie: A) Socie Fondatrici: sono le donne che hanno costituito l’Associazione operando attivamente per il conseguimento degli scopi sociali. B) Socie Ordinarie: sono le donne, la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo; esse possono partecipare a tutte le attività dell’Associazione. C) Socie Onorarie: sono le donne che si sono attivate in maniera costruttiva per il raggiungimento delle finalità statutarie, le quali, tuttavia, per motivi lavorativi non possono avere potere decisionale. D) Socie Sostenitrici: sono le donne che, aderendo agli scopi dell’Associazione, si impegnano a versare alla stessa, quote associative libere a sostegno delle attività. Esse saranno informate di tutte le attività organizzative dall’Associazione e potranno partecipare ad alcune di esse, secondo le indicazioni di volta in volta data dal Consiglio Direttivo. ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE L’ammissione a socia è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Per essere ammesse a socie è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione. La qualità di socia si perde per decesso, per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, o per espulsione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, quando la socia non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni dell’Assemblea delle socie e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione. ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE 1) Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 2) Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori. 3) Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse: a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono; b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio; c) degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali; d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale. 4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali. 5) L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà delle Socie di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. 6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento
minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione che in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto conferito a titolo di versamento al fondo di dotazione. 7) Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte. 8) Le Socie, che, a seguito di invito scritto, non provvedono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento, delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto delle socie, che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira. ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’Associazione: 1) l’Assemblea dell’Associazione; 2) il Consiglio Direttivo; 3) la Presidente; 4) il Collegio delle Garanti anche detto Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 7 – ASSEMBLEA DELLE SOCIE All’Assemblea delle socie spetta: a) discutere le linee generali di attività dell’Associazione; b) deliberare sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dalle singole socie; c) deliberare sulle eventuali modifiche statutarie; d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo; e) fissare le quote annuali di associazione; f) eleggere la Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e la Presidente ed i membri del Collegio delle Garanti/Revisori dei Conti; g) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, determinando in tal caso le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio associativo, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 17, lett. d). L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle socie fondatrici, ordinarie e onorarie. L’Assemblea è convocata dalla Presidente. La convocazione avverrà almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante avviso da esporre nella sede dell’Associazione, oppure mediante lettera, dove dovranno essere elencati gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata e comunicata anche con un preavviso di tre giorni. L’Assemblea, in prima convocazione, non può deliberare se non sia presente almeno un terzo delle socie; in seconda convocazione, delibera qualunque sia il numero delle intervenute e si può tenere anche nello stesso giorno. Per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno la metà delle socie. Le socie possono farsi rappresentare mediante delega scritta da consegnare alla Presidente per un massimo di dieci deleghe a partecipante. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle presenti, è presieduta dalla Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo da lei delegate.
ART. 8 – LA PRESIDENTE La Presidente è la rappresentante legale della Associazione, con piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria. Ella può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo con apposita specifica delega. Spetta alla Presidente convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curare l’esecuzione delle relative delibere e sovrintendere alle attività ed ai servizi dell’Associazione. ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dodici membri e ha i seguenti poteri: a) predispone per l’Assemblea i programmi di attività, il piano revisionale ed il bilancio consuntivo; b) delibera su acquisti e vendite di beni mobili ed immobili, sui contratti anche di lavoro subordinato, sulle convenzioni e sui rapporti di collaborazione di qualsiasi tipo, nonché sui relativi compensi e su ogni altro atto sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione; c) delibera sull’ammissione od esclusione delle socie; d) delibera sull'apertura delle eventuali sedi necessarie per lo svolgimento della attività sociale. Compete in ogni caso ai membri del Consiglio Direttivo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni. Le socie che costituiscono il Consiglio Direttivo hanno facoltà di delegare le proprie incombenze alla Presidente o ad un membro del Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente almeno una volta ogni tre mesi o in data diversa, laddove ci fosse richiesta scritta da parte di almeno un terzo delle sue componenti. Per deliberare è necessaria la presenza di almeno la metà più una delle socie; in caso di parità di voto, la decisione della Presidente renderà la delibera esecutiva. A seguito delle riunioni di Consiglio sarà redatto un verbale tenuto da una delle socie partecipanti. La convocazione avverrà almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso personale con preavviso di due giorni. La Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. ART. 10 – COLLEGIO GARANTI/REVISORE DEI CONTI Il Collegio delle Garanti ovvero dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall’Assemblea e, tutti, indipendenti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio: a) esamina il piano revisionale ed il bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione scritta all’Assemblea, da prestare all’atto della loro approvazione; b) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione, riferendone all’Assemblea; c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e sull’osservazione delle leggi e del presente Statuto. d) si pronuncia inappellabilmente sui reclami delle socie verso provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. La Presidente ed i membri del Collegio delle Garanti ovvero dei Revisori dei Conti durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. ART. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, ed il relativo bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Giugno dell’anno successivo. La cessazione o lo scioglimento dell’Associazione decisa in sede di Assemblea, dovrà essere seguita dalla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e deliberando sulla destinazione del Patrimonio Sociale, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. , lett. d).
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE AI SENSI DEL DLGS 460/97 L’Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs 460/97, e precisamente: a) si impegna a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e per questo si impegna a non svolgere attività diverse da quelle fin qui menzionate nello statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; b) si impone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge e statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura; c) ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; d) ha l’obbligo di devolvere il Patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; e) ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; f) disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati e partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione o le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; g) si impone l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo ONLUS. ART. 13 - COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS L'Associazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste nel succitato Decreto Lgs. 460/97, si obbliga di effettuare le comunicazioni, entro 30 (trenta) giorni, alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale, previste dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto. ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto, oltre alle norme di legge in materia, varrà la decisione dell’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Registrato a Roma il 19/06/2007 n. 17460 Serie 1T (a) sede legale attuale: Via Cipriano Facchinetti, 67 – 00159 Roma (b) sede operativa attuale: Via Oberdan Petrini, 13 – 00172 Roma