SICUREZZA sui luoghi di lavoro
Principi generali Alberto Chezzi
Obiettivi del corso Il corso affronta i temi della sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, per affrontare la propria mansione lavorativa con un atteggiamento che prediliga il “lavoro sicuro”.
La sicurezza sui luoghi di lavoro La materia in questione non appartiene alle scienze esatte nel senso che, mentre il matematico insegna ad ottenere il risultato di una certa operazione, in tutti gli altri casi della vita quotidiana, lavorativa e non, il risultato non appare sempre così scontato.
La sicurezza sui luoghi di lavoro In quanto il risultato spesso dipende oltre che da fatti tecnici soprattutto da fattori legati all’uomo. Per cui l’unica strada percorribile, per agire sull’uomo, è quella della formazione continua.
Percorso Normativo Pare opportuno iniziare la trattazione relativa alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori con uno sguardo retrospettivo, che può dar conto cioè, della pregressa disciplina riguardante l’argomento in esame.
Evoluzione storica Dal 1994 ad oggi nella legislazione che riguarda i rischi lavorativi c’è stata una profonda rivoluzione!!!! La Comunità Europea a partire dai primi anni '90 ha emanato in materia di sicurezza sul lavoro:
nuove direttive fondamentali.
Evoluzione storica
L'Italia ha recepito: le
prime sette con d. lgs 626/94
l'ottava
con il d. lgs. temporanei o mobili.
494/96
sui cantieri
La notizia in sé non è certo nuova ……… ma ………!!!!!!????
………le otto direttive non sono avulse le une rispetto alle altre, ma fanno parte di un "sistema"
E la novità normativa sta proprio nel carattere sistematico dei due decreti.
Conseguenza di ciò è: L'obbligo, che vige per ogni luogo di lavoro, di adottare un vero e proprio sistema: di misure cautelative e di presidii antinfortunistici. Il che determina la fondamentale differenza con la legislazione precedente.
…..prima……… Anche prima della 626 e della 494 vi erano leggi in materia di sicurezza (i decreti degli anni '50), che dettavano una serie di norme assai dettagliate per i vari rischi che si incontrano nelle attività lavorative.
In esse………… Si prevedevano norme precise per le varie situazioni di rischio, come ad esempio: la viabilità e i luoghi di transito; Le attrezzature e le macchine; i ponteggi e le impalcature; il trasporto dei materiali; le i luoghi di lavoro e …………..così via.
Ma………… Gli obblighi che da queste derivavano, erano rivolti ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e si caratterizzavano come precetti di carattere frammentario, avulsi dal contesto dell’azienda o del cantiere considerati nella loro interezza!!!!
Ed allora…….??????? Logica conclusione di quanto sottolineato fino ad ora, sembrerebbe essere che i decreti 626 e 494, proprio per il loro carattere sistemico, erano già in grado di rendere superflua l’implementazione di un ulteriore sistema di gestione che, non dimentichiamolo (eccetto che per le imprese a rischio di incidente rilevante), era e rimane a carattere volontario!!
Ed allora…….??????? Tale conclusione parrebbe ancora più ovvia oggi, dopo l’emanazione del d.lgs. n. 81 del 2008, che indubbiamente ha ancor di più accentuato il carattere sistemico della normativa cogente.
In realtà non è esattamente così.
È noto a tutti che………. nella realtà l’applicazione pratica che si è data a questi principi è stata troppo spesso solo formale!
La legge è legge
Anche perché, se è vero che nessuna legge, se non è condivisa dalla cultura del momento storico in cui è emanata, è in grado di modificare, da sola, i comportamenti….!!!!!!
…..è altrettanto vero che le buone leggi sono in grado di incoraggiare i comportamenti corretti!
D.lgs. n. 81 del 2008 Il d.lgs. n. 81 del 2008, nonostante i suoi numerosi errori (la maggior parte dei quali dovuti alla fretta che ha accompagnato il suo intero iter legislativo), è una buona norma!!!!
Con un pregio prevalente: L’aver dato dignità di legge alla miglior dottrina e giurisprudenza degli ultimi anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La normativa Il 30 aprile 2008- in attuazione all’art. 1 della Legge Delega n. 123 del 03 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 81/08 il nuovo
TESTO UNICO della SICUREZZA SUL LAVORO che riordina la complessa normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Cosa è il Testo Unico? Il testo unico doveva essere una legge che sostituisse tutte le leggi che in Italia regolano la sicurezza sul posto di lavoro. Nel 2008 è stato emanato a tale scopo anche se giuridicamente non è un vero e proprio“Testo Unico” ma è il nuovo contenitore nel quale sono inserite le direttive comunitarie e le altre norme precedenti.
La legislazione precedente al T.U. • • • • • • • • • •
Costituzione (art. 32) D.P.R. 547 (prevenzione infortuni) D.P.R. 303 (igiene del lavoro) L. 300 (statuto dei lavoratori) D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore) D.Lgs. 626 D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine) D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri) D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti) D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
Cosa ha abrogato il T.U.
LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 (prevenzione infortuni) Principali disposizioni: cartelli di divieto e prescrizione obbligo di “rendere edotti” (quindi limitato all’informazione, non alla formazione) responsabilità del datore di lavoro prescrizioni dettagliate per ogni macchina e lavorazione cuffie per le lavoratrici sicurezza elettrica con prescrizioni precise (alta e bassa tensione)
LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 303/56 (igiene del lavoro) Principali disposizioni:
identificazione delle attività pericolose istituzione del medico di fabbrica introduzione di servizi igienici e locali di riposo norme precise sugli ambienti di lavoro standard minimi di illuminazione
LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro) recepiva 8 Direttive comunitarie Principali disposizioni:
Miglioramento delle condizioni di lavoro Partecipazione dei lavoratori Istituzione del SPP Istituzione del RLS Sicurezza nell’uso dei videoterminali Sicurezza nella movimentazione dei carichi
LE NORMATIVE ABROGATE (ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 494/1996 (sicurezza nei cantieri) Principali disposizioni: Istituzione del Coordinatore di Progetto Istituzione del Coordinatore per l’esecuzione Prescrizioni in funzione dell’entità del lavoro
D. Lgs. n° 277 del 1991 Il D. Lgs. n° 277 del 1991, che ha recepito Direttive CEE, e che detta prescrizioni sui rischi correlati a lavorazioni con alcuni agenti chimicofisici, quali: piombo amianto rumore Rappresenta l’ultimo esempio, in ordine di tempo e di completezza generale, sulla predisposizione di normative per la limitazione dei rischi.
D. Lgs. n° 277 del 1991 In realtà si può dire che tale decreto è permeato della stessa filosofia strutturale della 626 e detta obblighi generali su vari temi:
individuazione dei rischi; misure preventive; valutazione dei rischi; informazione agli addetti; riduzione dei rischi; sanzioni penali.
D.lgs. n. 81 del 2008 Non c’è alcun dubbio che il d.lgs. n. 81 del 2008 non solo riprenda la già sottolineata filosofia gestionale, inaugurata dai decreti 626 e 494, ma anzi la enfatizzi e la faccia diventare quasi l’architrave portante della nuova normativa.
D.Lgs 81/2008 Il D.Lgs 81/08 conferma e rafforza il principio già espresso dal D.Lgs 626/94 della PREVENZIONE nei luoghi di lavoro.
LO SPIRITO DELLA SICUREZZA Il T.U. è una legge di respiro europeo che mira ad un risultato: diminuire il numero di incidenti, malattie professionali e il disagio dovuti a situazioni lavorative. Il metodo individuato dal T.U e già preannunciato dalla 626 per conseguire la sicurezza sul lavoro si basa sulla PREVENZIONE dei RISCHI che diventa parte integrante del processo produttivo in particolare della Qualità Totale. (Opportunità di sviluppo. ) I lavoratori : Devono essere resi partecipi dell’organizzazione della sicurezza. Devono essere informati costantemente in modo adeguato circa i Rischi presenti e le procedure per ridurli. Tutti: Devono agire al fine di garantire la sicurezza
Perché? Il lavoratore, spesso esposto al RISCHIO, era considerato soggetto passivo nell’organizzazione della sicurezza. Ci si doveva fidare del “buon cuore” del Padrone.
Che, di solito, considerava la sicurezza …..come una spesa….. Un’ ostacolo alla produzione
L’ importante era produrre, a tutti i costi La domanda superava e di molto l’offerta fino agli anni ‘70
La logica della “pezza” (politiche adattive)
I buoi sono scappati… chiudere il cancello è….
Dato che la sicurezza come PREVENZIONE non faceva obbligatoriamente parte del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro i provvedimenti riguardanti la sicurezza, eventualmente, si prendevano dopo incidenti o danni evidenti , comunque dopo.
RIEPILOGO I principali elementi di novità sono Una “protezione “ basata sulla PREVENZIONE
La “protezione” dal rischio diventa PARTE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Tutti sono responsabili della protezione (DIRITTO DOVERE)
LA NUOVA SICUREZZA: DALLA 626 AL D. Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO) Il nuovo T.U. ha rafforzato alcuni principi già esistenti : L’autotutela Il coinvolgimento la necessità propedeutica di Informazione e Formazione ed ha introdotto i nuovi concetti di : Effettività dei soggetti tutelati Addestramento al lavoro Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…
AUTOTUTELA Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in quanto la sua integrità fisica, la sua salute, è un “bene prezioso” che lo riguarda in prima persona e quindi interessa la sua sicurezza individuale, nel rispetto di quella collettiva.
COINVOLGIMENTO La nuova sicurezza richiede la partecipazione di tutti i lavoratori che operano in ambiente di lavoro, anche gli autonomi: sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari
Gli organi di vertice devono essere sensibilizzati per primi e … dare il buon esempio ! Lavoratore (ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza) è chi: indipendentemente dall’inquadramento con o senza retribuzione svolge attivita’ lavorativa per conto di un datore di lavoro
Pensiamoci: Pensiamoci
qual è il motivo principale, principale per il quale oggi, troppo spesso, si fa formazione?
La legge è uguale per tutti
È ovvio che se questa è, (e purtroppo, appunto troppo spesso, lo è!!!!!), la motivazione principale, principale ne deriva la costante ricerca di una formazione: formale basso
costo. costo
Con la inevitabile conseguenza di dal vero scopo, scopo anche etimologico che significa “addestrare qualcuno
per renderlo
idoneo
o
a
certe
funzioni
allontanarsi della parola attività”.
…fuori d’Italia 2.
Da uno studio condotto in Danimarca nel 2003* 2003 e relativo alla costruzione di ponti e del tunnel sottomarino tra la Danimarca e la Svezia tra il 1993 ed il 1999 è emerso che il tasso di giornate perse per infortunio da parte dei lavoratori danesi era 4 volte superiore a quello degli svedesi: svedesi
Da una comparazione delle variabili che possono portare ad infortuni sul lavoro, è risultata un’unica differenza significativa, significativa quella relativa……al livello di istruzione ed esperienza, esperienza diverso addestramento e apprendimento. apprendimento
*S.Spangenberg, C. Baarts, J. Dyreborg, L. Jensen….”Factors contributing to the differences in work related injury rates between Danish and Swedish construction workers” – Safety Science, Vol. 41
Ma è lecito domanda:
porsi
anche
un’altra
Fare formazione serve davvero??
42
Pensiamoci!!!!!!!!!
Presteremmo mai la nostra automobile nuova…....a chi non ha ancora la patente?
E a chi, pur sapendo che guida molto bene, è però conosciuto anche per essere molto spericolato!!!???
Ecco che allora possiamo concludere che la formazione è: necessaria, ma non sufficiente per ottenere comportamenti corretti. condizione
Che
cosa manca?
La consapevolezza che l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di: Informare, Formare ed Addestrare
I lavoratori costituisce un obbligo di "risultato" risultato e non di mero comportamento. comportamento
Occorre cioè assicurarsi che l'opera di informazione, formazione e addestramento sia andata a buon fine, e solo fine successivamente a tale verifica ci si dovrà porre l’altro grande obiettivo gestionale: la pretesa di comportamenti sicuri.
Certo non è facile cambiare i comportamenti se non passando anche attraverso una capillare opera culturale di sensibilizzazione. Ecco perché l’art. 11 del d.lgs. n.81/2008 prevede che:
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: ……………………………………………………………………………….. b)
finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);
c)
finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
IL LAVORATORE In tal contesto il lavoratore, oltre a conoscere i diritti e doveri sanciti dalla norma, deve acquisire la consapevolezza di essere un attore della prevenzione, a tutela del proprio benessere fisico, psichico e sociale.
IL LAVORATORE Deve apprendere le nozioni generali e specifiche di prevenzione dei rischi professionali nel settore in cui opera, imparando a distinguere e, quindi, a prevenire i rischi per la propria sicurezza (prevenzione degli infortuni) e per la propria salute(prevenzione delle malattie professionali).
Gli attori l’organizzazione e il ciclo delle informazioni Datore di Lavoro: responsabile RSPP (responsabile servizio di protezione e prevenzione): consulente ASPP(addetto al servizio di protezione e prevenzione): dipendente Medico Competente: medico del lavoro
Preposto: sorvegliante, caposquadra, dirigente, ecc ecc
RLS (rappresentante lavoratori sicurezza ) : sindacalista
Lavoratore esposto al Rischio
Ognuno deve contribuire alla propria sicurezza
Aiutati che la dea della fortuna ti aiuta
INFORMAZIONE Occorre una decisa e precisa presa di coscienza dei rischi: l’azienda deve far conoscere a ciascun lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i rischi ai quali e’ esposto in relazione al suo lavoro e alle effettive mansioni svolte
FORMAZIONE E’ importante creare e diffondere una mentalità safety-oriented : agire e lavorare tenendo sempre a mente la sicurezza !
EFFETTIVITÀ DEI SOGGETTI TUTELATI Quello che conta – per verificare l’esposizione al rischio - è la mansione effettivamente svolta in quel momento, a prescindere dalla qualifica del soggetto: ad esempio, il dirigente che occasionalmente si arrampica sulla scala pericolante è esposto allo stesso rischio dell’operaio che lo fa (purtroppo) abitualmente.
ADDESTRAMENTO AL LAVORO Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori: l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (anche di protezione individuale) le procedure di lavoro predisposte
Perché è così importante sensibilizzare ed istruire i lavoratori circa la sicurezza sul lavoro ? I motivi sono almeno due! 1) Un motivo etico
2) Un motivo economico
In Italia ogni anno muoiono circa 1.300 lavoratori per incidenti sul lavoro, molti altri per malattie professionali, tutte persone “giovani” che hanno moglie figli parenti ed amici. Per ogni morto ci sono 22 invalidi permanenti che non possono più provvedere interamente a se stessi e alle proprie famiglie (tot 29.000 circa) Per ogni invalido permanente ci sono 21 feriti a lungo e medio termine (tot 600.000 circa) Questa è la piramide di dolore e disagio che gli incidenti sul lavoro, o comunque cause lavorative provocano
Il costo diretto ed indiretto causato da motivi di lavoro può arrivare fino al 3-4% del prodotto interno lordo Indennizzi… Pensioni di invalidità…. Ore lavorative perse… Spese mediche… Rincaro premi assicurativi… Mancato sviluppo economico….
Le solite riserve mentali Ma a me questo non capiterà mai io sono più furbo………, più attento…………….., più agile………………,
Ma soprattutto….sarò…
PIU’ FORTUNATO
SE NON SI ELIMINANO LE CAUSE CHE LO DETERMINANO, L’INFORTUNIO SI PUO’ MANIFESTARE ….
E’ COME VINCERE LA LOTTERIA……. MA E’ UN BIGLIETTO CHE E’ MEGLIO NON ACQUISTARE
Probabilità di subire un infortunio nella vita lavorativa = Numero infortuni in 35 anni di lavoro = ____________= 35X626819 0,95 = 95% ________________________________ Numero di lavoratori 23180000
Differenza tra incidente e infortunio: Nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro si intende con incidente:un evento negativo che si verifica durante lo svolgimento del lavoro mentre con infortunio:un evento negativo che ha provocato danni alle persone. Gli infortuni sono dunque parte degli incidenti.
Differenza tra infortunio e malattia professionale:
l'infortunio è un danno alla persona che si verifica in seguito ad un evento negativo
la malattia professionale è un danno alla persona provocato da un'esposizione prolungata ad agenti o fattori nocivi
Concetto di pericolo e rischio PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
Pericolo e rischio Pericolo: tutto ciò che può portare danno Ad esempio, pericolo di: caduta, scivolamento, ustione, ustione da sostanze chimiche, taglio, troncamento, avvelenamento………
Rischio: probabilità che un particolare pericolo o categoria di pericoli possano arrecare danno Ad esempio rischio : chimico, di elettrocuzione, incendio, amianto… Se si mettono i “pericoli “ in grado di non agire il rischio si può annullare
I RISCHI LAVORATIVI L’errore umano e’ sempre in agguato! Può essere dovuto a: fretta distrazione scarsa informazione e formazione negligenza, imprudenza, imperizia tendenza all’infortunio
UN PO’ DI STATISTICHE… Ogni 15.000 errori si verificano: • 3.000 incidenti • 29 infortuni • 1 infortunio grave (morte o grave invalidità) fonte: banca dati INAIL
COME RIDURRE IL RISCHIO La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni “solo” per il 20%: il fattore umano provoca il rimanente 80%! La massima attenzione è sempre la migliore alleata contro i rischi!!!
Classificazione dei rischi I fattori di rischio vengono classificati in tre categorie: Rischi Infortunistici dovuti al verificarsi di infortuni/incidenti oppure di impatti/traumi di qualsiasi natura che causano danni fisici ai lavoratori più o meno gravi. Questi rischi sono connessi a: Strutture e macchinari Impianti elettrici Sostanze e materiali pericolosi Incendi ed esplosioni
Classificazione dei rischi Rischi igienico - ambientali dovuti all’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici. Nello specifico questi rischi sono connessi a:
Rumore Ultrasuoni Vibrazioni Radiazioni ionizzanti e non Microclima (umidità, ventilazione, temperatura) Illuminazione (scarsa negli ambienti di lavoro)
Classificazione dei rischi Rischi trasversali dovuti alla complessa organizzazione della struttura aziendale, e riguardano: Organizzazione del lavoro (turni diurni e notturni) Fattore ergonomici Fattori psicologici (rapporti tra lavoratori e datore di lavoro) Condizioni di lavoro difficili
Classificazione dei rischi I rischi sono classificati come segue: RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE
RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI
1.Strutturali
1.Agenti Chimici
1.Organizzazione del Lavoro
1.Meccanici
1.Agenti Fisici
1.Fattori stress)
1.Elettrici
1.Agenti Biologici
1.Fattori Ergonomici
1.Sostanze Pericolose
1.Materiali radioattivi
1.Condizioni Difficili
1.Esplosioni e Incendi
Psicologici
di
(es.
Lavoro
Metodologia La metodologia adottata per la Valutazione dei Rischi tiene conto di:
Probabilità che si verifichi il rischio e viene classificata in: 1. 2. 3. 4.
Non Probabile Possibile Probabile Altamente Probabile
Entità del danno connesso al verificarsi del rischio e si classifica in: 1. 2. 3. 4.
Lieve Modesto Significativo Grave
Classificazione del rischio La classificazione del rischio si ottiene dal seguente prodotto: R=P*D Dove R è il rischio P è la probabilità che si verifichi D è l’entità del danno
Entità del danno
Entità del danno [E] (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili)
Entità del danno L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno: [E4] = 4 Entità del danno: gravissimo [E3] = 3 Entità del danno: grave [E2] = 2 Entità del danno: serio [E1] = 1 Entità del danno: lieve
Probabilità
Probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
Probabilità di accadimento La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento: [P4] = 4 [P3] = 3 [P2] = 2 [P1] = 1
Probabilità di accadimento: Probabilità di accadimento: Probabilità di accadimento: Probabilità di accadimento:
alta media bassa bassissima
Tabella di Valutazione e Classificazione del Rischio:
Valori del rischio
I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare: 11 ≤ [R] ≤ 16 Rischio: alto 8 ≤ [R] ≤ 10 Rischio: rilevante 5 ≤ [R] ≤ 7 Rischio: medio 3 ≤ [R] ≤ 4 Rischio: moderato 1 ≤ [R] ≤ 2 Rischio: basso
Valutazione del rischio La valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tabella esemplificativa
Per rispondere in modo completo e approfondito ai dettami delle norme vigenti e, in particolare, alle disposizioni del D. Lgs. 81/08, è di seguito riportato, nella tabella esemplificativa, il termine consigliato per gli interventi correttivi finalizzati all’eliminazione del rischio alla fonte e, dove non sia possibile, alla riduzione al minimo raggiungibile della probabilità di accadimento di un evento dannoso.
Pianificazione del programma di attuazione delle misure ed interventi correttivi