ROTARY CLUB TRADATE DISTRETTO 2042 R. I. a.r. 2016 – 2017 Adriana Brosca – presidente
BOLLETTINO OLLETTINO N. 14
RIUNIONE DEL 7 novembre 2016 Soci del Club Acquati, Alessiani, Ampollini, Binda, Bozzetti Murnik, Brosca, Cardani, Carestiato, Clerici, Della Torre, Faggioni, Ghidoni, Grossi, Incarbone, Lazzarini, Millefanti, Monza, Occa, Rommel, Speroni, Valvano
AFORISMA Una Costituzione dovrebbe essere breve e oscura. Napoleone
Totale soci attivi presenti: 21 di cui 1 DOF e 0 dispensati Totale soci attivi esistenti al netto di Dof, Dispensati e Cariche Internazionali : 29 Assiduità: 70% Totale Ospiti: 0 Totale Coniugi: 0
TEMA DELLA RIUNIONE
Modifiche alla Costituzione oggetto del prossimo referendum Il nostro socio, Maurizio Ampollini, ha presentato con grande competenza le linee essenziali della nostra costituzione e gli aspetti che saranno oggetto del prossimo referendum, inquadrandoli anche nel confronto con le costituzioni delle principali nazioni europee e degli Stati Uniti. L’impostazione molto tecnica, che non è entrata in merito, se non marginalmente, alle diverse posizioni, ha aiutato tutti a comprendere meglio il complesso di normative di cui si propone la modifica. L’argomento non è stato concluso e proseguirà lunedì 28 novembre. Per favorire la comprensione del tema e la partecipazione dei soci segue il testo della presentazione preparata da Maurizio.
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Modifiche alla Costituzione A cura di Maurizio Ampollini
Il testo di legge di riforma costituzionale è stato approvato: • in prima deliberazione dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 • in seconda deliberazione - dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (cfr. art. 138). Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. In questo caso il referendum è stato richiesto sia tramite deputati e senatori (due distinte richieste una a capofila PD e l’altra Forza Italia) nonché tramite raccolta firme.
Quesito referendario «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?».
Principali modifiche: • revisione del procedimento legislativo, con modifica del ruolo e della composizione del senato; • introduzione dello statuto delle opposizioni; • facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato; • modifiche alla disciplina dei referendum; • tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie; 3
Modifiche • costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza; • modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento; • soppressione della previsione costituzionale delle province; • riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni; • soppressione del CNEL.
Revisione del procedimento legislativo Diversa sarà la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora paritaria. Restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate, tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati. Il Senato in questi casi potrà formulare proposte di modifica. Il Senato può altresì richiedere alla Camera di procedere all'esame di un progetto di legge.
Ruolo della Camera dei Deputati Nell'architettura costituzionale delineata dalla riforma alla Camera dei deputati (di cui è immodificata la composizione) che "rappresenta la Nazione" spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo (solo la Camera voterà la «fiducia»). Ruolo del Senato Al Senato della Repubblica è attribuita la funzione di: • rappresentanza degli enti territoriali e di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; • concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; • concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; • partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'U. europea;
Ruolo del Senato Al Senato della Repubblica è attribuita la funzione di: • valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; • verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; • concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; • concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
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Composizione del Senato Il Senato risulterà così composto: • 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci); • 5 senatori di nomina presidenziale (durano in carica 7 anni); • gli ex Presidenti della Repubblica. I 95 senatori sono eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.
Composizione del Senato Regione Valle d’Aosta Piemonte Lombardia Liguria Prov. Trento Prov. Bolzano Veneto Friuli V. Giulia Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sardegna Sicilia Totale
Consiglieri 1 6 13 1 1 1 6 1 5 4 1 1 7 1 1 8 5 1 2 2 6
Sindaci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74
21
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Revisione del procedimento legislativo Al fine di rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, la riforma riconosce all'esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposta alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni (c.d. istituto del voto a data certa). Statuto delle opposizioni Viene espressamente prevista, nella Carta costituzionale, la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari, da attuare secondo i regolamenti delle Camere. Al regolamento della Camera è affidata inoltre la disciplina dello statuto delle opposizioni.
Ricorso preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
Disciplina dei referendum Entrano nell’ordinamento costituzionale due nuovi tipi di referendum: il referendum propositivo e quello d’indirizzo. La disposizione, come indicato esplicitamente, è finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche.
Proposte di legge di iniziativa popolare Viene modificata l’iniziativa legislativa popolare con l’obiettivo di garantire tempi certi per l’esame delle relative proposte di legge, elevando al contempo il numero di firme necessarie per la presentazione da 50 mila a 150 mila. Viene altresì introdotto il principio che ne deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale, pur in tempi, forme e limiti da definire. L’istituto dell’iniziativa legislativa popolare ha finora avuto una ridotta incidenza perché i progetti di legge presentati hanno avuto seguito in Parlamento in un numero limitato di casi.
Decretazione d'urgenza La riforma introduce alcuni limiti, disponendo che il decreto-legge non può: • provvedere in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionale, di approvazione del bilancio nonché in materia elettorale; • reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base; • ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. 6
Elezione del Presidente della Repubblica Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, vista la nuova composizione del Senato. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera (ora è il Presidente del Senato). Viene modificato il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica: dal quarto scrutinio occorre la maggioranza dei 3/5 dell'Assemblea, dal settimo scrutinio, quella dei 3/5 dei votanti.
Elezione dei giudici della Corte Costituzionale Attualmente la previsione costituzionale attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale. Con la riforma i cinque giudici costituzionali di competenza del Parlamento verranno nominati, separatamente: tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.
Soppressione delle province Le province non costituiscono più un ente autonomo costituivo della Repubblica insieme ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni. Sono escluse da provvedimento le province autonome di Trento e Bolzano.
Riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni E’ rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni. In particolare è soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale.
Sono materie di competenza statale:
la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, le politiche attive del lavoro; l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria; la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.
Inoltre, è introdotta la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale - su proposta del Governo - può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interesse nazionale.
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Soppressione del CNEL. Viene abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevedeva, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), al quale erano assegnate funzioni di consulenza delle Camere e del Governo. La ratio per cui fu istituito era quella di avere un apporto di un organo con particolari requisiti di competenza alla formulazione delle politiche economiche e sociali. Di fatto questo non si è realizzato.
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NOTIZIE DAL CLUB
Lunedì 14 novembre è convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’a.r. 2015-2016. Verrà inoltre presentato il bilancio di previsione per l’anno in corso
PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CLUB Salvo diversa indicazione, le riunioni, individuate da un numero progressivo per a. r., si svolgeranno dopo la conviviale nella sede di Villa Valentina.
NOVEMBRE LUNEDI’ 14 h. 19.00 h. 20.30 14
Riunione del consiglio direttivo. Assemblea dei soci con presentazione e approvazione del bilancio consuntivo e presentazione del bilancio di previsione.
SABATO 19 h. 20.00 16
Castagnata a Torba. Il nostro socio onorario Mons. Delpini celebrerà la santa messa in ricordo dei defunti alle 19.00.
LUNEDI’ 21
Sostituito dalla castagnata di sabato.
LUNEDI’ 28 h. 20.00
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“Modifiche alla Costituzione oggetto del prossimo referendum” Seconda parte- Coordina Maurizio Ampollini
DICEMBRE LUNEDI’ 5 h. 19.00 h. 20.30
Riunione del consiglio direttivo. Assemblea dei soci per l’elezione del presidente per l’a.r. 20182019 e del consiglio dell’a.r. 2017-2018
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LUNEDI’ 12 h. 20.00
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Da definire
LUNEDI’ 19 h. 20.00
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Festa degli auguri
sede: Villa Valentina, Via Donizetti, 17 - 21049 Tradate (VA) www.rotaryclubtradate.com -
[email protected]
riunioni in sede: primo lunedì del mese ore 20:30; successivi tre ore 20:00 PREFETTO: Franco Magnisi | Cell. 333.35.27.338 |
[email protected]
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