PROVINCIA DI FROSINONE Segreteria Tecnico Operativa
Relazione sul Piano Economico Finanziario Il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), redatto ai sensi dell’art. 149, comma c, del D. Lgs. 152/2006, è il documento, approvato dall’Ente d’Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. In base a quanto previsto dalla deliberazione 27/12/2013 N. 643/R/IDR dell’A.E.E.G.S.I, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. L’Ente d’Ambito, in base all’art. 5, comma 5.3, della citata deliberazione: a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2; b) predispone la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione; c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano economico finanziario (fino al termine dell’affidamento) che garantisca, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”; d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all’articolo 4, inviando: i.
il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;
ii.
il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2; 1/11
iii.
una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
iv.
l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario;
v.
l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti.
Il Gestore con nota N. 721601, del 20.94.2014, ha presentato istanza di aggiornamento della tariffa del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2015, ai sensi dell’art. 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, dell’AEEGSI, allegando i seguenti documenti: a) stampa del modulo di raccolta dei dati tariffari, così come scaricabile dal sito dell’Autorità e debitamente compilato; b) Piano di Interventi (PdI); c) Paino economico finanziario (PEF); d) Relazione di accompagnamento descrittiva della metodologia percorsa; e) Documentazione relativa l’inapplicabilità dell’art. 7.4 della delibera 643/2013/R/IDR e ss.mm. per la parte relativa al minimo impegnato.
Con l’art. 4 della deliberazione 643/2013, l’Autorità ha definito lo schema regolatorio come l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria. Per la redazione degli atti (Programma degli Investimenti, Piano Economico Finanziario), con determina N° 2 del 28/02/2014 l’Autorità ha definito “le procedure per la raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2015 ai sensi della deliberazione 643/2013”, secondo una specifica modulistica resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli resi disponibili su sito. Il documento è stato presentato dal Gestore in data 21/03/2014 Prot. n. 603, ed è stato attentamente esaminato dalla S.T.O. anche attraverso diversi incontri con ACEA ATO 5 S.p.A., al fine di puntualizzare e chiarire i contenuti riguardanti sia i dati generali (dati-tecnici, dati economicofinanziari), come, ad esempio, incongruenze sulla lunghezza delle reti rispetto ai rapporti informativi, il consumo di energia elettrica, dove è stato riscontrato, tra il 2010 e il 2012, un aumento di circa 3 milioni di Kwh. Tale incremento è stato giustificato dal fatto di aver attivato nuovi impianti di depurazione ed impianti di sollevamento.
Con successiva determinazione N° 3 del 07/03/2014 sono stati approvati “gli schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazioni dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014-2015”. 2/11
Per la compilazione dell’allegato 1 predisposto dall’AEEGSI, sono stati utilizzati, come previsto, i dati di bilancio dell’anno 2012, per cui il valore della produzione 2012 del Servizio Idrico Integrato ed altre attività idriche, come somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, contributi allacciamento, altri ricavi e proventi, immobilizzazioni, è stata applicata l’articolazione tariffaria così come contenuto nella convenzione di affidamento sottoscritta il 27/06/2003, che prevedeva l’applicazione del minimo impegnato, oggetto di abolizione contestualmente all’approvazione delle tariffe 2014-2015.
Dall’esame delle voci “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si evince che i ricavi sono costituiti per circa l’85% dal servizio idrico, mentre, il restante 15% dal servizio di fognatura e depurazione. Ciò significa che gli utenti allacciati alla fognatura e che usufruiscono del servizio di depurazione sono rispetto ad altre realtà, come ad es. l’A.T.O. di Latina, in numero piuttosto ridotto. Questa situazione ci ha indotto, insieme al Gestore, a concentrare gli investimenti, nel prossimo quadriennio, in interventi su fognatura e depurazione. Tale scelta programmatica porterà verso servizio più efficiente, con un aumento considerevole delle utenze e, quindi, un contenimento della tariffa.
Gli interventi sulla depurazione, invece, hanno altri obiettivi più importanti: ottemperare alla procedura di infrazione comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane in agglomerati superiori a 2000 abitanti equivalenti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 4 della direttiva e quello di contenere i costi ambientali ERC, che concorrono a determinare il VRG, e, quindi, la tariffa, a partire dall’anno 2015, in base alle indicazioni che l’Autorità fisserà entro l’anno.
Un esame di maggior dettaglio è stato riservato all’allegato “Costi della produzione” dove su molte voci sono stati richiesti chiarimenti per le incongruenze riscontrate. Confrontando i valori riferiti alle diverse annualità 2012-2013-2010, per esempio sulla voce acquisti materiali caricati in magazzino, abbiamo riscontrato un forte scostamento tra il 2010 (€ 203.210,42) ed il 2012 (€ 683.723,20), perché in questo anno si sono concentrati molteplici interventi di manutenzione dovuti ad una flessione degli investimenti ( € 683.723,20), per l’assenza di una tariffa a causa delle note vicende. Anche per quanto riguarda i prodotti chimici (Chemicals), abbiamo riscontrato una riduzione nel 2013 rispetto al 2010. Per chiarezza i Chemicals sono i prodotti che vengono utilizzati nelle fasi del 3/11
trattamento di depurazione, per esempio, coagulanti flocculanti, che servono per addensare i fanghi nelle sezioni di sedimentazione oppure i prodotti utilizzati per la clorazione dello scarico finale nel corpo ricettore dei reflui depurati. Quando nelle analisi sullo scarico finale vengono rilevati dall’ARPA coliformi fecali oltre il valore previsto dalla tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, significa che il trattamento di clorazione non c’è stato o è stato insufficiente. Per cui la banalissima “varechina” produce questi effetti. Analogo utilizzo, alla fonte delle acque per uso potabile per stare entro i parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001 di recepimento della Direttiva Europea 98/03/CE che disciplina il campo delle acque potabili e definisce anche i parametri analitici ai quali l’acqua deve sottostare per poter essere definita potabile. In conclusione la riduzione dei costi dei prodotti chimici è dovuta ad un miglioramento della gestione ed anche ad una flessione dei prezzi di acquisto. Comunque si parla di cifre non importanti, quello che interessa è la tendenza all’efficientamento. Tornando sui costi dell’energia dove c’è una tendenza alla crescita rispetto al 2010 ma una diminuzione rispetto al 2012. Sul costo dell’energia torneremo quando andremo a calcolare i costi operativi aggiornabili Opex aal, , e vedremo che nel calcolo del CO
a EE
, si applica un costo medio di settore della fornitura elettrica
sostenuta nell’anno (a-2) pari a 0,15164 € kwh, previsto nella determinazione dell’AEEGSI N.3 del 07.03.2014. In tale determina viene fissato tra l’altro il costo medio di settore delle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito sostenute nell’anno 2011, pari a 1,01 €/popolazione residente. Infine un focus particolare è stato riservato alle spese infragruppo per le quali, a seguito delle nostre osservazioni e richieste, sono state fornite le spiegazioni sui costi applicati. Dall’esame dei documenti presentati che dettagliano il valore della produzione ed i costi della produzione, che costituiscono gli elementi base che ci consentiranno di determinare il VRG (vincolo ai ricavi garantiti al Gestore) e quindi il valore di ϑ (moltiplicatore tariffario), dobbiamo soffermarci su un altro aspetto importante che finalmente approda in Conferenza dei Sindaci, ovvero l’abolizione del minimo impegnato, che comporta la modifica della struttura dei corrispettivi, attraverso una diversa articolazione tariffaria. In base all’art. 39.2 dell’Allegato A, della delibera 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI: “È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria”.
4/11
La proposta tariffaria 2014-2015, disciplinata dalla deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 dell’AEEGSI (Metodo Tariffario Idrico), deve contenere anche l’aggiornamento dell’articolazione tariffaria da applicare agli utenti nel periodo di riferimento. In particolar modo il Titolo 9 dell’allegato A della citata deliberazione fissa la modalità ed i vincoli da rispettare per l’aggiornamento della struttura tariffaria, dando la facoltà agli Enti d’Ambito o soggetti competenti di poter modificare la stessa, ed impone, in maniera perentoria, il divieto dell’applicazione del consumo minimo impegnato alle utenze domestiche a partire dal 2014 negli ambiti tariffari in cui viene ancora applicato.
Piano Tariffario. Il calcolo della tariffa da applicare ha vissuto una evoluzione dal MTN “Metodo Tariffario
Normalizzato” che definiva le componenti di costo per determinare la tariffa di riferimento tramite il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 01/08/1996. Si è passati poi al MTT “Metodo Tariffario Transitivo” per gli anni 2012-2013 che individuava un meccanismo di gradualità tramite la delibera 585/2012/R/IDR, fino ad arrivare all’attuale MTI “Metodo Tariffario Idrico” basato per gli anni 2014-2015 sulla regolazione per schemi regolatori di cui all’art. 12 dell’allegato A della delibera 643/2013. La determinazione delle tariffe per l’anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2012, o i mancanza, all’ultimo bilancio disponibile. Così per la determinazione delle tariffe per l’anno 2015, i dati utilizzati sono quelli del 2013 se disponibili (art. 3 comma 3.2 allegato A determina 643/2013). Ricordiamo che la tariffa secondo l’art. 154, comma 1 (abrogato a seguito di referendum popolare nella parte “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, giusto D.P.R. 18/07/2011), recita testualmente: 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. La Corte Costituzionale, nel motivare l’ammissibilità del referendum con sentenze N. 26 del 26/01/2011, ha stabilito che:
5/11
− la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall’art. 154 del d. lgs. N. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio di “chi inquina paga”; − la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale ex multis nella sentenza n. 26 del 2011. Il meccanismo di gradualità previsto dal MTT al comma 4.1 dell’allegato alla delibera 585/2012, viene sostituito dal meccanismo di schemi regolatori, il cui calcolo viene effettuato in base all’art.12 dell’allegato A alla deliberazione N° 643/2013. Facendo il rapporto tra il valore della somma degli investimenti 2014-2017 Σ20172014 IPexpt, al netto di contributi a fondo perduto pari a € 62.527.440 e il valore attualizzato degli investimenti al netto degli ammortamenti RABMTT, reperibili dalle scritture contabili e posto pari a IML, che può desumersi dal tool di calcolo della 585/2012 e 347/2012, che è stato discusso nella Conferenza del 05.03.2014 (RABMTT = € 46.706.244), in assenza di variazioni di obiettivi o attività del Gestore, il quadrante di riferimento della matrice prevista dall’art. 12 dell’allegato A della 643/2013 è il III, in quanto il valore di ω, parametro adimensionale che denota un’inversione di tendenza negli interventi rispetto al MTT, e nel nostro caso maggiore di 1, determinerà un percorso diverso nell’applicazione del tool di calcolo per effetto, è bene ribadirlo, di un piano investimenti importante nel quadriennio. Poiché il Gestore si colloca nel III quadrante ai sensi dell’art. 18 comma 18.5, si può optare per l’ammortamento finanziario, come previsto dall’art. 3 comma 3.1 della deliberazione 459/2013: “Ad integrazione dei criteri recati dall’art. 4 della deliberazione 73/2013/R/IDR, nella predisposizione del piano economico-finanziario, a partire dall’anno 2014 è ammesso il ricorso all’ammortamento finanziario in luogo dell’ammortamento basato sulle vite utili regolatorie delle immobilizzazioni di cui al titolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione, quanto a copertura dei costi e a condizione che, con riferimento al periodo 2014-2017, sia puntualmente quantificata la spesa annua per investimenti.”
Si è optato per l’ammortamento finanziario, il che significa che tutte le opere vengono ammortizzate al periodo residuale della gestione. Ciò comporta che il P.I. concentrato molto sugli 6/11
impianti di depurazione, che prima venivano ammortizzati in 12 anni, tab. 18.2 dell’allegato 17, ora con l’ammortamento finanziario vengono ammortizzati in 17 anni, con una quota inferiore, e, quindi, riducendo l’impatto sulla tariffa, perché è minore il Capex, il VRG e, quindi, il θ. Altro vantaggio è che a fine gestione il valore residuo è quasi uguale a zero, con vantaggio per l’Ente che, eventualmente, dovrà riscattare l’opera o per il nuovo Gestore. Come si vede dalla formula 18.1 dell’allegato A, l’ammortamento è una Ʃ per ogni categoria C di opere; di conseguenza, l’aliquota di ammortamento è unica per tutte le opere ricadenti nell’anno a. Invece, se si fosse mantenuto l’ammortamento tecnico, avremmo avuto, come indicato in tab. 18.2, tante aliquote di ammortamento per ogni categoria C di opere.
Calcolo del vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore – VRG. Tutta l’analisi finora svolta è finalizzata al calcolo del VRG che per l’anno a (2014-2015) è pari a: VRGa = Capexa+ FoNIa+ Opexa+ ERCa+ RcaTOT
“Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRGa) , in ciascun anno a = {2014;2015}, è pari a: VRGa = Capexa + FoNIa + Opexa + ERCa + RcaTOT dove: • la componente Capexa, definita secondo i criteri di cui al comma 15.1, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti: Capexa = AMMa + OFa + OFisca + ∆CUITa • la componente FoNIa, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui al comma 22.2 ed include le componenti riscosse a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti (FNIaFoNI), a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto (AMMaFoNI) e a titolo di eccedenza del costo per l’uso di infrastrutture di terzi (∆CUITaFoNI): FoNIa = FNIaFoNI + AMMaFoNI + ∆CUITaFoNI
7/11
• la componente Opexa, definita secondo i criteri di cui al comma 24.1, include i costi operativi endogeni (Opexaend) e i costi operativi aggiornabili (Opexaal): Opexa = Opexaend + Opexaal • ERCa è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Articolo 35 e seguenti; • RcaTOT è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno (a-2), definita al successivo Articolo 29.”
Individuato il quadrante regolatorio (III) si procede alla determinazione delle componenti del VRG secondo il tool di calcolo predisposto dall’Autorità, e con le indicazioni dei parametri definiti con le determinazioni N° 2/2014 e N° 3/2014.
I costi operativi riconosciuti in tariffa sono: Opexa = Opexaend + Opexaal I costi operativi endogeni: Opexaend = (Op2013+COeff2013)/2xΠat=2014 (1+It) dove: − Op2013 sono i costi operativi di piano previsti per l’anno 2013, rivisti e approvati dall’Ente d’Ambito, ai fini della determinazione tariffaria 2013; − COeff2013 è la componente dei costi operativi efficientabili, definita a partire dai dati di bilancio tra i costi di produzione, partite rettificative e costi esogeni, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2013. La semisomma è calcolata per la produttoria, ovvero l’inflazione al 2014, che risulta pari a 1,021.
8/11
Considerazioni sulla scelta degli Op 2013. I costi operativi aggiornabili sono definiti come somma delle seguenti componenti: Opexaal = COaee + COaws + Ʃp (MTap + ACap) + COaaltri dove: − COaee : costi energia elettrica; − COaws : costi degli acquisti acqua all’ingrosso; − MTap : rimborso delle rate di mutuo a moneta corrente, a cui ciascun Ente ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture; − ACap : altri corrispettivi ai proprietari; − COaaltri : altre componenti di costo operativo, comprendenti le spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito, contributo all’Autorità da parte del Gestore, costo di morosità, oneri locali. Esaminiamo, adesso, la componente Capexa, che rappresenta i costi delle immobilizzazioni, e d include gli oneri finanziari sulle immobilizzazioni realizzate dal Gestore, gli oneri fiscali del Gestore e gli ammortamenti finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del Gestore, che consentono di distribuire il costo degli investimenti nell’arco della concessione, e sono crescenti negli anni fino alla totale copertura a fine gestione. Quindi, i Capex crescono proporzionalmente con gli investimenti tramite la quota di ammortamento. Una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG) deve essere obbligatoriamente destinata dal Gestore al Fondo Nuovi Investimenti ( ), individuati come prioritari nel territorio servito, oppure al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale. Per il calcolo di questa componente, che, comunque, è legata in percentuale agli investimenti di ciascun anno, si deve applicare un parametro φ = 0,4 ÷ 0,6, che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento. In sostanza, maggiore è φ, maggiore è il FoNIa, minore sarà la quota delle immobilizzazioni su cui calcolare l’ammortamento finanziario; pertanto, il FoNIa costituisce un flusso di cassa annuale immediato. Il Gestore ha applicato un valore di 0,6 per avere un importo maggiore da destinare agli interventi urgenti e prioritari dopo un lungo periodo di assenza della tariffa.
9/11
Componenti a conguaglio inserite nel VRG. Con il MTT previsto con la 585/2012 i conguagli degli anni 2012-2013 venivano riportati in blocco nell’anno 2015, ed il Gestore nella proposta li aveva stimati in € 32.330.236. Con il MTI della 643/2013, a partire dall’anno 2014, in ciascun anno a i conguagli relativi all’anno (a-2) sono determinati dallo scostamento tra il VRG, calcolato a fini del moltiplicatore tariffario θ, e quanto dovuto effettivamente al Gestore nell’anno (a-2). Tale valore è determinato dalla somma tra gli scostamenti dei volumi fatturati, dei costi dell’energia elettrica, dell’acquisto dell’acqua all’ingrosso e del contributo all’AEEGSI.
Infine abbiamo la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa come somma della valorizzazione economica dei danni agli ecosistemi acquatici ed alla risorsa idrica, compromettendone, o limitandone, l’uso in termini quali-quantitativi. Per l’anno 2014 la componente tariffaria ERC2014 è posta uguale a zero. Invece, per l’anno 2015, l’Autorità, con successivo provvedimento, definirà le modalità di calcolo della componente in esame.
Calcolo moltiplicatore tariffario θ Terminata l’illustrazione del VRG, e, quindi, determinato l’importo per il 2014 e 2015, si passa a determinare il moltiplicatore tariffario θ, secondo quanto indicato dall’art. 9 dell’allegato A della 643/2013. Il Gestore ha presentato la sua proposta di Piano Tariffario ipotizzando un valore di Op2013(costi operativi anno 2013) pari ad € 31.212.316, ovvero lo stesso valore dei costi operativi Opex2013, contenuti nella proposta di piano tariffario per l’anno 2012-2013, discussa nella Conferenza dei Sindaci del 05/03/2014 ed in attesa della definizione da parte della Autorità, in quanto sottoposta ad istruttoria, avendo un θ calcolato superiore al θ applicabile. In tale ipotesi, ricadendo il Gestore nel III quadrante dello schema regolatorio di cui all’art. 12 dell’allegato A della deliberazione N° 643/2013, i costi operativi endogeni (Opexend) risultano la semisomma tra gli Op2013 ed i COeff2013, ovvero lo stesso valore di € 31.212.316, con quanto stabilito dall’art. 12 del citato allegato A che definisce gli Op2013, riclassificati ed aggiornati secondo i nuovi criteri dettati dalla norma. Vero anche che il Piano d’Ambito è ancora quello del 2003, e che nel 2007 ci fu un tentativo di aggiornarlo, finito poi come tutti sanno, con un contenzioso non ancora definito e con due Commissari ad acta nominati dal TAR di Latina. Secondo il Gestore, quindi, i costi operativi di piano sarebbero sottostimati, e, quindi, non garantirebbero una copertura integrale dei costi (full cost recovery). Con questi presupposti, 10/11
applicando il tool di calcolo viene determinato, per il 2014, un VRG di € 70.342.629, e per un ricavo del Gestore, per l’anno a-2, ovvero il 2012, pari ad € 41.630.958, abbiamo un moltiplicatore tariffario θ per l’anno 2014, calcolato secondo quanto indicato all’art. 9 dell’allegato A, pari a 1,669, mentre quello applicabile, con riferimento al comma 9.3, per il III quadrante dello schema regolatorio, è pari a θ = 1.09; ciò significa che tutti gli elementi dell’articolazione tariffaria definita con l’abolizione del minimo impegnato, dovranno essere, per il 2014, moltiplicati per 1,236, ovvero 1,134 x 1,09. Mentre per il 2015 il VRG è pari a € 72.257.236 e un θ calcolato pari a 1,660. Pertanto il θ applicabile è pari a 1,348 ovvero 1,236 x 1.09 = 1,348. Seguendo un’interpretazione più squisitamente letterale della definizione degli Op2013, come testualmente riportato al comma 25.3 dell’art. 25 “Costi operativi endogeni”, gli Op2013 sono definiti: <> avremmo dovuto considerare come valore degli Op2013 € 14.212.316 e come valore dei COeff2013 € 31.212.316. Questo avrebbe comportato costi operativi endogeni più bassi e di conseguenza un VRG ed un Teta inferiori, ma sempre superiori a quello applicabile, producendo un mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo il principio della copertura integrale dei costi, che deve essere sempre garantita (art. 154, comma 1 del D.lgs. 152/2006), e un insufficiente flusso finanziario per la copertura degli investimenti 2014-2015. Occorre pero tener presente che i valori dei costi operativi della proposta tariffaria 2012-2013 e deliberati nella Conferenza dei Sindaci del 05.03.2014 risultano aggiornati secondo MTT.
11/11