Allegato 1
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL CIRCOLO
Art. 1 – COMMISSIONE PER LE ISCRIZIONI E’ costituita presso la Direzione didattica una Commissione per le iscrizioni composta da 1 assistente amministrativo e 2 docenti (possibilmente un docente della scuola dell’infanzia e uno della scuola primaria, designati dal Collegio dei docenti). La Commissione procede alla valutazione delle domande, predispone e pubblica le graduatorie provvisorie, raccoglie gli eventuali reclami contro le graduatorie provvisorie.
TITOLO I (ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA) Art. 2 – CONFERMA DELL’ISCRIZIONE PER I FREQUENTANTI Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola purché non abbiano compiuto ovvero non compiano entro il 31 agosto il sesto anno di età e non siano stati dimessi per irregolare o mancata frequenza. Gli insegnanti sono tenuti ad accertare la posizione di tutti i bambini iscritti nella propria sezione riguardo alla frequenza, proponendo al contempo al Dirigente Scolastico la dimissione degli alunni assenti da più di un mese senza giustificato e documentato motivo. La decadenza dal diritto alla conservazione del posto è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico. Il genitore deve compilare il modello di conferma dell’iscrizione e consegnarlo agli insegnanti entro il termine fissato annualmente dal Ministero. Gli insegnanti, accertata la posizione dell’alunno, apporranno in calce al modello la seguente dichiarazione: “Visto, si dichiara che la frequenza del suddetto alunno è stata tale da non dare luogo alla proposta di dimissione per frequenza irregolare”. Art. 3 – TRASFERIMENTI In caso di disponibilità di posti, è possibile accogliere le domande di trasferimento da una scuola dell’infanzia situata in altro Circolo didattico per i seguenti documentati motivi: a) cambio di residenza della famiglia, b) cambio di residenza con procedura in corso (da presentare comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza della domanda c) frequenza di una scuola situata in altro stradario determinata dalla mancanza di posti nelle scuole del Circolo (purché l’alunno sia residente nello stradario e a condizione che in ciascuno dei precedenti anni scolastici sia stata presentata e non accolta la domanda di iscrizione). Sono condizioni indispensabili per l’accoglimento della domanda: - la residenza nello stradario della scuola richiesta - la regolare frequenza nell’anno scolastico in corso attestata dalla scuola di provenienza. L’esame delle domande di trasferimento compete alla Commissione per le iscrizioni, la quale, se necessario, richiede alla famiglia documenti integrativi. Le domande di trasferimento, se presentate entro i termini annualmente fissati dal Ministero per le iscrizioni, precedono quelle di nuova iscrizione. Le domande di trasferimento presentate successivamente alla scadenza dei termini per le iscrizioni possono essere accolte solo se vi sono posti disponibili Art. 4 – STRADARIO Lo stradario delle scuole dell’infanzia statali coincide con quello della scuola primaria (C.M. n. 400/91). I bambini che risultano residenti nello stradario assieme al rispettivo nucleo familiare hanno la precedenza su quelli di fuori stradario. Coloro che hanno in corso la procedura per ottenere la residenza nello stradario sia per trasferimento del nucleo familiare sia in quanto assegnatari di alloggio sono collocati in subordine rispetto ai residenti ma prima dei non residenti Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE – PREFERENZE E DOCUMENTAZIONE Entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni, può essere presentata domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini che compiono 3, 4 o 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni, nonché per i bambini in anticipo che compiranno i 3 anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo (ovvero entro la data che sarà indicata dall’apposito D.M. che determina annualmente le modalità dell’iscrizione anticipata) . Si può richiedere l’iscrizione a tutte le scuole d’infanzia del Circolo, indicandole in ordine di preferenza. Le preferenze non possono essere modificate dopo il termine delle iscrizioni. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. L’autocertificazione può essere sottoscritta dall’interessato alla presenza dell’impiegato addetto, ovvero può essere spedita o consegnata da persona diversa allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario. E’ previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini ammessi. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda di iscrizione è considerata automaticamente decaduta; inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la normativa sulle autocertificazioni, la scuola è tenuta a denunciare il reato
all’autorità competente. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l’esistenza di condizioni che danno diritto a punteggio) possono essere sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle espressamente previste dalla normativa stessa. Le richieste di prolungamento del servizio oltre l’orario normale vengono prese in considerazione solo nel caso che si raggiunga il numero minimo di 14 richieste. In tal caso, il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti definisce le modalità di erogazione del servizio. Per il servizio di mensa è richiesta alla famiglia una partecipazione alle spese sostenute dal Comune. Art. 6 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DEI NUOVI ISCRITTI Successivamente alla data di scadenza delle iscrizioni, la Commissione di cui all’art. 1 predispone e pubblica le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti. In particolare : 1. graduatoria dei bambini che richiedono l’iscrizione alla scuola “Rosetta” e/o alla scuola “Salviano” che compiono tre anni, quattro anni o cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni 2. graduatoria dei bambini che richiedono l’iscrizione alla scuola “Rosetta” e/o alla scuola “Salviano” che compiranno tre anni in data successiva al 31 dicembre (alunni anticipatari). Questa graduatoria (alunni anticipatari) verrà utilizzata solamente in caso di esaurimento della graduatoria di cui al punto 1. Gli alunni in anticipo saranno ammessi con riserva e potranno essere regolarmente iscritti solo in presenza di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa. In ciascuna delle suddette graduatorie i bambini sono inseriti secondo il punteggio spettante in applicazione della Tabella di valutazione allegata al presente Regolamento nonché sulla base delle precedenze previste dal successivo articolo 7. Ai fini dell’attribuzione delle precedenze e/o dei punteggi indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande si iscrizione. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate a cura della Commissione entro 20 giorni dal termine delle iscrizioni, mediante affissione all’albo della Direzione e delle scuola d’infanzia dipendenti. A fianco di ciascun nominativo verrà riportato l’ordine di scelta eventualmente effettuato dal genitore per una delle due scuole del Circolo, nonché l’indicazione relativa alla eventuale ammissione del bambino. In calce alle graduatorie è specificato il numero dei posti disponibili per ciascuna scuola dipendente. Poiché le tre sezioni della scuola “Rosetta” sono omogenee per età (rispettivamente : sezione dei tre anni, dei quattro anni e dei cinque anni), anche i posti disponibili per detta scuola sono distinti per età. Invece, nella scuola “Salviano” le sezioni sono eterogenee per età e pertanto anche i posti disponibili sono indifferenziati. Art. 7 - ECCEDENZA DELLE DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE RISPETTO AL NUMERO DEI POSTI E PRECEDENZE Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili, si applicano le seguenti precedenze indipendentemente dal punteggio: 1) residenza nello stradario 2) trasferimento da altra scuola dell’infanzia ai sensi del precedente articolo 3 Allo scopo di favorire il processo di prescolarizzazione, nell’ambito di ciascuna delle graduatorie (e per quanto riguarda la scuola “Rosetta” anche nell’ambito di ciascuna classe di età), a parità di punteggio precede il bambino di maggiore età. In caso di uguale punteggio e uguale data di nascita, si procede al sorteggio che verrà effettuato in forma pubblica, alla presenza degli interessati. Nel caso in cui la precedenza dovesse essere applicata a gemelli, si accettano entrambi e si dero ga dal numero massimo di iscritti. Art. 8 – RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il genitore o chi ne fa le veci può presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico avverso il punteggio attribuito dalla Commissione per le iscrizioni. Le decisioni del Dirigente Scolastico in merito ai reclami sono pubblicate all’Albo della Direzione e delle scuole d’infanzia dipendenti entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione dei reclami. Art. 9 – COMPILAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI ALLA FREQUENZA E DELLE LISTE DI ATTESA L’ammissione ad una delle scuole richieste verrà effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria nella quale il bambino è utilmente inserito, rispettando l’ordine di preferenza indicato dal genitore per una o l’altra delle due scuole. Decorsi i termini di cui al precedente articolo 8, sono pubblicati mediante affissione all’Albo gli elenchi definitivi dei bambini di nuova iscrizione ammessi alla frequenza su ciascuna scuola e per quanto riguarda la scuola Rosetta anche per ciascuna classe di età. Successivamente alla compilazione degli elenchi definitivi degli ammessi alla frequenza, la Segreteria della scuola provvede a comunicare telefonicamente alle famiglie l’ammissione alla scuola prescelta ovvero a quella scelta in subordine, al fine di acquisire per iscritto l’accettazione del posto da parte della famiglia stessa. Oltre all’elenco degli ammessi, viene pubblicato all’albo della scuola anche l’elenco dei bambini in lista di attesa, sempre nell’ambito delle graduatorie indicate al precedente articolo 6. Art. 10 – RINUNCE E CONSEGUENTI SUCCESSIVE AMMISSIONI – ASSENZE CHE DETERMINANO
DECADENZA Sono considerati rinunciatari e perdono conseguentemente il posto nella scuola assegnata coloro che entro il termine stabilito dalla graduatoria definitiva non presentano l’accettazione scritta ai sensi del precedente articolo 9. I posti di coloro che rinunciano sono ricoperti attingendo alle liste di attesa, sempre mediante scorrimento parallelo della graduatoria nella quale si è utilmente inseriti. Le surroghe dei posti che rimangono scoperti per rinuncia possono essere effettuate sia prima dell’inizio dell’anno scolastico che nel corso dello stesso. Dopo l’inizio dell’attività educativa, le eventuali surroghe dei posti che rimangono scoperti per rinuncia vengono effettuate senza modificare la composizione delle sezioni già costituite. Un’assenza immotivata che si protrae per 30 giorni consecutivi può comportare la perdita del diritto al posto e la conseguente surroga con un altro bambino in lista di attesa. Art. 11 – DOMANDE DI TRASFERIMENTO O DI NUOVA ISCRIZIONE PRESENTATE OLTRE I TERMINI Le domande di trasferimento presentate successivamente alla scadenza dei termini sono accolte solo se vi sono posti disponibili e non ci sono liste di attesa nella relativa graduatoria. Le domande di trasferimento e quelle di nuova iscrizione, se presentate successivamente alla scadenza dei termini e fino al 31 agosto, sono collocate in coda alla lista di attesa della/e relativa/e graduatoria/e. Nel periodo tra il 1 ° settembre e l’inizio dell’attività educativa, dette domande vengono graduate con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 6 e 7, quindi sono collocate in coda alla lista di attesa della relativa graduatoria per l’eventuale accoglimento, qualora si liberassero dei posti. Le domande di trasferimento che venissero presentate dopo il 31 agosto verranno collocate in coda alla lista di cui al precedente paragrafo, secondo l’ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Le domande di nuova iscrizione eventualmente presentate dopo il 31 agosto sono prese in considerazione solo se le liste di attesa sono esaurite e vi sono posti liberi.
TITOLO II ( ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA ) Art. 12 – CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CHE GIÀ FREQUENTANO Gli alunni che già frequentano la scuola primaria hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola fino alla conclusione del ciclo. Art. 13 - ALUNNI IN OBBLIGO SCOLASTICO Ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 (Legge delega per la definizione delle norme generali sull’istruzione) alla prima classe di scuola primaria vengono iscritti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. Pur non essendo formalmente obbligati alla frequenza della classe prima, gli alunni nati tra il 1 ° settembre e il 31 dicembre dell’anno per il quale si effettuano le iscrizioni sono considerati dal presente Regolamento come equiparati agli alunni obbligati, in particolare per le eventuali precedenze che dovessero essere applicate in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero dei posti disponibili. Art 14 - ISCRIZIONI ANTICIPATE ALLA PRIMA CLASSE Ai sensi della suddetta legge, possono iscriversi alla prima classe di scuola primaria anche i bambini in anticipo che compiono i 6 anni di età entro il 30 Aprile dell’anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni (ovvero dei bambini nati entro la data che sarà indicata dall’apposito D.M. che determina annualmente le modalità dell’iscrizione anticipata). L’iscrizione in anticipo alla prima classe elementare è facoltativa e non rappresenta un obbligo Art. 15 - ISCRIZIONE A CLASSI PRIME FUNZIONANTI CON ORARIO DI 40 ORE (TEMPO PIENO) L’iscrizione a classi funzionanti ad orario di 40 ore (tempo pieno) è subordinata alla presenza delle condizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare al numero di classi indicate dall’Amministrazione Comunale nel relativo progetto d’uso dei locali scolastici e al numero di posti in organico assegnati dall’Amministrazione scolastica. Art. 16 - ISCRIZIONE A CLASSI PRIME FUNZIONANTI CON ORARIO DI 30 ORE Fermo restando l’obbligo di frequenza per 27 ore settimanali, all’atto dell’iscrizione è possibile optare per un orario potenziato pari a 30 ore settimanali che comprende le 27 ore obbligatorie ed altre 3 ore opzionali e facoltative. L’iscrizione a classi funzionanti ad orario di 30 ore è comunque subordinata alla presenza delle condizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare al numero di posti in organico assegnati dall’Amministrazione scolastica. Dall’anno scolastico 2010/2011 le classi prime funzionano ad orario di 27 ore. Art. 17 – STRADARIO E TRASFERIMENTI I bambini che risultano residenti nello stradario assieme al rispettivo nucleo familiare hanno la precedenza su quelli di fuori stradario. Coloro che hanno in corso la procedura per ottenere la residenza nello stradario sia per trasferimento del nucleo familiare sia in quanto assegnatari di alloggio sono collocati in subordine rispetto ai residenti ma prima dei non residenti Art. 18 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE – PREFERENZE E DOCUMENTAZIONE Entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni, può essere presentata domanda di iscrizione alla scuola primaria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per il quale si
effettuano le iscrizioni, nonché per i bambini in anticipo che compiranno i 6 anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo (ovvero entro la data che sarà indicata dall’apposito D.M. che determina annualmente le modalità dell’iscrizione anticipata) . Si può richiedere l’iscrizione ad una o più scuole primarie del Circolo, indicandole in ordine di preferenza. Le preferenze non possono essere modificate dopo il termine delle iscrizioni. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria per gli anni scolastici successivi, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, si effettuano esclusivamente on line. E’ previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini ammessi. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda di iscrizione è considerata automaticamente decaduta; inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la normativa sulle autocertificazioni, la scuola è tenuta a denunciare il reato all’autorità competente. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l’esistenza di condizioni che danno diritto a precedenze) possono essere sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle espressamente previste dalla normativa stessa. Ai fini dell’attribuzione delle precedenze di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione. Chi esercita la prima scelta fuori dal Circolo di appartenenza perde le precedenze previste dal Regolamento e la Sua domanda in seconda o terza scelta sarà trattata al pari delle domande dei soggetti non appartenenti al Circolo. Art. 19 - ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili (siano essi per classi funzionanti con orario di 40 ore, che per le altre tipologie di orario), la scuola verificherà in primo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi volontariamente su un altro plesso del Circolo o su una diversa tipologia di scuola. Qualora ciò non sia sufficiente, si applicano i seguenti criteri di precedenza: 1. bambini residenti nello stradario di plesso e bambini residenti fuori dello stradario che vengono affidati legalmente a residenti nello stradario di plesso o che hanno in corso un procedimento giudiziario di affidamento a residenti nello stradario di plesso; e bambini fratelli/sorelle di alunni iscritti e frequentanti, nell’a.s. per il quale si procede all’iscrizione alla classe prima, la stessa scuola(plesso) seppure non residenti nello stradario di plesso, concorrendo nel limite della percentuale del 5% (arrotondato all’unità superiore) dei posti disponibili della tipologia richiesta; 2. bambini il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nello stradario di plesso; 3. bambini residenti nello stradario di circolo e bambini residenti fuori dello stradario che vengono affidati legalmente a residenti nello stradario di circolo; 4. bambini il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nello stradario di circolo; 5. ba m bi ni r e s i de nt i f uor i de l l o s t r a da r i o. Pertanto, l’esclusione delle eventuali domande in esubero avviene a ritroso, a partire dalla macro-categoria n. 5. Art. 20 – PRECEDENZE ULTERIORI NELL’AMBITO DI CIASCUNA CATEGORIA Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 19, viene assegnata la precedenza nell’ordine: 1. a i ba m bi ni di v e r s a m e n t e a bi l i 2. ai bambini che hanno fratelli che frequentano scuole dell’infanzia o primarie del circolo 2 bis. ai bambini i cui genitori lavorano entrambi (solo per la scelta del tempo pieno) 3. ai bambini che provengono da una scuola dell’infanzia del Circolo 4. ai bambini che hanno fratelli frequentanti il nido territorialmente più vicino 5. ai bambini che hanno fratelli frequentanti scuole dell’infanzia comunali del medesimo stradar io 6. ai bambini che hanno fratelli frequentanti scuole secondarie di 1° grado del medesimo stradari o 7. ai bambini che hanno fratelli più piccoli che non frequentano alcuna scuola Nell’ambito di ciascuna delle macro-categorie di cui al precedente articolo 19, in caso di concorrenza e a parità di situazione che dà diritto a precedenza, si procede secondo il criterio anagrafico (dal bambino più grande al bambino più piccolo). Art. 21 – SPOSTAMENTI INTERNI DEGLI ALUNNI DA UN PLESSO ALL’ALTRO L’iscrizione degli alunni deve essere effettuata ordinariamente per il plesso di appartenenza territoriale. Sono tuttavia consentiti spostamenti interni da un plesso all’altro nei seguenti casi: quando altri fratelli sono già iscritti nel plesso richiesto quando altri fratelli sono già iscritti nella scuola dell’infanzia, nella scuola media, ovvero nel nido più vicino al plesso richiesto quando si richiede un plesso con una organizzazione oraria che non è presente nel plesso di appartenenza territoriale quando entrambi i genitori lavorano e il bambino è affidato a parenti che risiedono nella zona richiesta
Le suddette condizioni debbono essere documentate o autocertificate. La richiesta di spostamento interno può comunque essere rifiutata per problemi di ricettività della struttura scolastica e pertanto, in caso di concorrenza, si applicano le precedenze di cui ai precedenti articoli 19 e 20. Art. 22 – DOMANDE DI TRASFERIMENTO E DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE PRESENTATE OLTRE I TERMINI Le domande di trasferimento per una qualunque classe di scuola primaria presentate successivamente alla scadenza dei termini vengono accolte solo se vi sono posti disponibili nella classe richiesta. Le domande di trasferimento e quelle di iscrizione alla prima classe presentate successivamente alla scadenza dei termini e fino al 31 agosto, sono collocate in coda all’elenco di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione entro i termini. Nel periodo compreso tra il 1° settembre e l’inizio dell’attività didattica, dette domande vengono graduate applicando gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 19 e 20, quindi sono collocate in coda all’elenco degli ammessi per l’eventuale successivo accoglimento della domanda, qualora si liberassero dei posti. Le domande di trasferimento che venissero presentate dopo il 31 agosto verranno collocate in coda alla lista di cui al precedente paragrafo, secondo l’ordine determinato dalla data di presentazione della domanda.