Regolamento del cimitero della Parrocchia di San Michele Arcangelo di San Candido Il cimitero è un luogo di pace per defunti, che qui sono sepolti e dei quali ci ricordiamo con gratitudine e stima. Contemporaneamente questo è un luogo di vita, presso il quale sentiamo la forza del credo e della preghiera. Con il presente regolamento del cimitero s'intende sostenere e promuovere uno sviluppo dignitoso e profondamente rispettoso di questo luogo. Quindi, nel rispetto del diritto civile1 e canonico2 si stabilisce in maniera vincolante quanto segue.
I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 — Proprietà Il cimitero del comune di San Candido è un cimitero ecclesiastico. Esso consiste nella p.f. 1/2 del C.C. San Candido, P.T. 231/II di proprietà della collegiata e ha una superficie di 3.407 mq. Art. 2 — Comitato di cimitero L'amministrazione e la vigilanza sul cimitero spettano all'amministrazione del cimitero, ovvero al comitato di cimitero, composto dai rappresentanti della parrocchia, nonché da un rappresentante dell'amministrazione comunale. I rappresentanti della parrocchia sono nominati da parte del consiglio parrocchiale per la durata di cinque anni. Il comitato di cimitero si compone di cinque membri, dei quali rispettivamente uno ricopre la carica di presidente, di vice-presidente, nonché di segretario. Il rispettivo parroco, quale rappresentante legale della parrocchia, fa parte di diritto del comitato di cimitero. Art. 3 — Compiti del comitato di cimitero Spetta tra l'altro al comitato di cimitero: a) la vigilanza sul cimitero; b) la tenuta del registro delle persone sepolte nel cimitero, con le seguenti indicazioni: nome, luogo del decesso, data del decesso, data del funerale, ubicazione del sepolcro, indirizzo/numero telefonico della persona responsabile per il sepolcro; c) l'assegnazione dei sepolcri, il sub ingresso nei diritti d'utilizzazione dei sepolcri ed il loro prolungamento; d) esame ed approvazione di nuovi monumenti sepolcrali, decisioni in merito alla disposizione dei sepolcri, nonché in merito alla loro manutenzione e cura; e) pareri in merito all'allestimento di monumenti sepolcrali e di loro modifiche; f) adozione di decisioni e provvedimenti in merito alla conduzione ordinaria del cimitero e la presentazione di proposte agli organi competenti per la manutenzione straordinaria; g) denunciare all'autorità giudiziaria ed amministrativa episodi penali ed illeciti presso il cimitero. L'attività del comitato di cimitero è a carattere volontario. Possono essere risarcite esclusivamente le spese di fatto sostenute. A discrezione del comitato di cimitero, determinati compiti possono essere delegati anche a persone al di fuori del comitato. 1
D.P.R. 285/90, soprattutto l'art. 6, l'art. 50, e gli articoli 51, 71-74, 82, 83, 85. Vedasi disposizioni del diritto canonico (Codice Iuris Canonici) in merito ai luoghi santificati (can. 1205 fino 1213) ovvero ai cimiteri (can. 1240 fino 1243). 2
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II. DIRITTO DI FUNERALE E SEPOLCRI Art. 4 — Diritto di funerale Presso il cimitero di San Candido hanno diritto di funerale esclusivamente le persone che: a) hanno la loro residenza presso la parrocchia di San Michele Arcangelo nel comune di San Candido; b) non hanno la loro residenza presso la parrocchia, ma sono decedute nel suo territorio; c) non hanno la loro residenza presso la parrocchia, ma in tempo di vita si sono assicurate contrattualmente il diritto di funerale; d) coloro ai quali è stato concesso da parte del comitato di cimitero il diritto di funerale. Art. 5 — Tipologie di sepolcro Il cimitero ha le seguenti tipologie di sepolcro: a) sepolcri singoli con una profondità di almeno 2 m, affinché sia possibile una „trasformazione" del sepolcro per un funerale successivo; b) sepolcri famigliari, presso i quali agli aventi diritto ed ai loro famigliari, abitanti presso la parrocchia, è stato concesso il diritto di essere seppelliti nei medesimi. Vengono considerati famigliari il/la consorte, parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e/o sorelle; c) sepolcri ad arcata (cripte), sepolcri da muro della chiesa e sepolcri da muro, che vengono anche assegnati quali sepolcri famigliari; d) sepolcri per bambini con una profondità di almeno 2 m; e) nicchie ed urne, per ragioni di spazio non sono (ancora) previste. Urne contenenti le ceneri degli estinti possono essere sepolte anche presso i sepolcri. Art. 6 — Dimensioni dei sepolcri La dimensione dell'orlatura dei sepolcri (compresa la croce, la lapide, la lanterna, ecc.) viene stabilita in maniera unitaria, ovvero: sepolcro per bambini: 0,50 m di larghezza e 0,90 di lunghezza sepolcro singolo: 0,80 m di larghezza e 1,30 di lunghezza sepolcro famigliare: 1,20 m di larghezza e 1,30 di lunghezza sepolcri da muro e ad arcata sono delimitati dal rispettivo confine di muro. Art. 7 — Monumenti sepolcrali Il monumento sepolcrale non può essere più alto di 1,80 m, il basamento sul quale è fissata la croce non può essere più alto di 0,25 m. L'orlatura deve avere un'altezza di 0,10 m ed essere adatta al sepolcro in generale. L'altezza del sasso di basamento è al massimo di 0,6 m. Si consigliano croci sepolcrali di metallo, di ferro forgiato o di legno. In sede di nuovo allestimento di monumenti sepolcrali non sono ammessi monumenti in pietra artificiale. I monumenti sepolcrali devono portare in maniera dignitosa un simbolo religioso del credo cristiano. L'allestimento di monumenti sepolcrali, di delimitazioni, di orlature e di altri impianti edili, o la loro modifica è ammessa esclusivamente con l'autorizzazione scritta da parte del comitato di cimitero. Quest'ultimo è legittimato ad adottare modifiche in merito al materiale, alla tipologia ed alle dimensioni dei monumenti sepolcrali ed alle recinzioni, ecc. e di emanare relativi divieti. Impianti e monumenti sepolcrali realizzati senza autorizzazione possono essere rimossi in qualsiasi momento da parte dell'amministrazione di cimitero a spese del trasgressore. In caso di decadenza della concessione per il sepolcro, ovvero del diritto d'utilizzazione, i congiunti possono rimuovere i monumenti sepolcrali, le croci, le orlature; in caso contrario la rimozione e l'utilizzazione del materiale avviene a discrezione dell'amministrazione del cimitero. 2
Art. 8 — Diritti d'utilizzazione Tutti i sepolcri rimangono di proprietà della collegiata e vengono concessi per la loro utilizzazione esclusivamente per il periodo stabilito con il presente regolamento del cimitero. Non sussiste la pretesa di concessione del diritto d'utilizzazione in un punto preciso. Per la concessione di un sepolcro si prega di corrispondere un'offerta annuale ("tariffa per il sepolcro"). Criteri di massima possono essere considerati: a) b) c) d) e) f) g)
per sepolcro singolo per sepolcro famigliare per sepolcro per bambini per sepolcro da muro per sepolcro da muro della chiesa per sepolcro ad arcata per sepolcro con urna
10,33 Euro 18,08 Euro 5,16 Euro 36,15 Euro 36,15 Euro 51,65 Euro 10,33 Euro
È fatto salvo l'adeguamento di questa „tariffa" all'andamento dei prezzi per i generi alimentari di prima necessità, ovvero al livello d'inflazione ufficiale. Le "tariffe" incassate annualmente quali offerte, su richiesta scritta da parte dell'amministrazione del cimitero, possono essere saldate presso qualsiasi istituto bancario. Senza ulteriori spese le tariffe possono essere pagate anche presso l'ufficio parrocchiale, ma esclusivamente nel periodo indicato nella richiesta. Art. 9 — Diritto al sepolcro a) Il diritto al sepolcro singolo si estingue trascorsi 10 anni dalla data del funerale. Qualora qualcuno desideri mantenere il sepolcro oltre tale termine, l'amministrazione del cimitero ha la facoltà di concederlo, qualora lo permetta lo spazio a disposizione. In questo caso la "tariffa per il sepolcro" dovrà essere corrisposta fino alla cessione del sepolcro. b) Il diritto al sepolcro famigliare si estingue nel momento in cui nessuno degli aventi diritto sia più in vita e/o non venga più curata la sua manutenzione ordinaria. In questo caso la decisione in merito alla successiva concessione viene liberamente presa a discrezione dell'amministrazione del cimitero. c) Tutti i diritti al sepolcro si estinguono qualora per qualsiasi ragione il cimitero dovesse essere cessato o dovesse essere chiuso da parte dell'autorità competente. d) Il trasferimento a terzi dei diritti d'utilizzazione da parte degli aventi diritto è nullo senza l'approvazione scritta da parte dell'amministrazione del cimitero e priva i terzi anche del diritto al sepolcro. Art. 10 — Posizione dei sepolcri Qualora lo rendano necessario la progettazione, l'allestimento o le disposizioni in materia di diritto al sepolcro, l'amministrazione del cimitero può pretendere il trasferimento di sepolcri e delle strutture connesse, inoltre può disporre la cessazione di sepolcri. Art. 11 — Allestimento dei monumenti sepolcrali Prima dell'allestimento o della modifica di monumenti sepolcrali, previa presentazione di un disegno dettagliato, deve essere ottenuta l'autorizzazione da parte dell'amministrazione del cimitero, la quale per la decisione in merito all'ammissibilità può anche avvalersi del parere di esperti. Dal disegno si devono evincere tutti i dettagli. Su richiesta devono essere presentati anche modelli. Per croci sepolcrali è sufficiente l'indicazione delle dimensioni e del materiale. Per quanto concerne dipinti presso archi deve essere presentato uno schizzo. Alla richiesta devono essere allegate dettagliate indicazioni in merito al tipo di materiale, al contenuto, alla forma ed alla collocazione delle scritte. È vietato coprire un sepolcro con una lastra di pietra. L'autorizzazione all'allestimento può essere negata qualora il monumento sepolcrale non
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corrisponda alle disposizioni in materia di diritto di cimitero. Qualora l'impianto allestito non corrisponda al disegno presentato o sia stato allestito senza autorizzazione, esso può essere rimosso da parte dell'amministrazione del cimitero, a spese del concessionario.
III. INDICAZIONI IN MATERIA DI CURA ED ORDINE PRESSO IL CIMITERO Art. 12 — Cura del sepolcro La cura dei singoli sepolcri è demandata ai congiunti, ovvero a coloro ai quali è stato concesso il diritto d'utilizzazione. I sepolcri devono essere adornati con fiori o cespugli bassi. I cespugli però non devono occupare con i loro rami i sepolcri adiacenti, le strade ed i passaggi. Non è ammesso l'utilizzo di fiori di plastica. Fiori e ghirlande di fiori appassiti devono essere rimossi dal sepolcro ed essere trasportati nei luoghi previsti per questo tipo di rifiuti. Non è ammesso piantare piante ad alto fusto. La piantumazione o l'inverdimento di tutti gli impianti del campo santo è compito dell'amministrazione del cimitero. Questa si riserva il diritto di rimuovere presso i sepolcri le piante eccessivamente cresciute o trascurate Art. 13 — Monumenti sepolcrali sottoposti a particolare tutela Sepolcri artistici o in qualche modo preziosi, o quelli considerati quale particolare ricordo di caratteristiche di tempi passati del cimitero, sottostanno a particolare tutela da parte dell'amministrazione del cimitero e non possono essere rimossi o modificati senza il consenso di quest'ultima — e, qualora siano sottoposti a tutela architettonica, senza il consenso da parte dell'ufficio provinciale beni architettonici — bensì devono essere mantenuti in uno stato dignitoso. Art. 14 — Responsabilità L'amministrazione del cimitero, nonché i proprietari del cimitero non si assumono la responsabilità per danneggiamento, smarrimento, furto o distruzione dei monumenti sepolcrali. Art. 15 — Comportamento nel cimitero Gli ospiti del cimitero devono comportarsi in maniera adeguata alla dignità del luogo. Per questo all'interno del cimitero è vietato tutto ciò che disturba il silenzio e la pace del luogo, come per esempio: - fumare, fare chiasso e giocare, - raccogliere illecitamente fiori e piante, asportare illecitamente ghirlande di fiori ed altri oggetti che si trovano sul sepolcro, - depositare detriti, terra, fiori appassiti, candele inutilizzabili e di altri rifiuti al di fuori dei luoghi a ciò destinati, - portare con sè animali, - danneggiamenti di sepolcri e furti vengono perseguiti penalmente. Art. 16 — Autorizzazione alla sepoltura La sepoltura di salme o l'inumazione di urne può avvenire non appena la relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale sia pervenuta all'ufficio parrocchiale. L'autorizzazione alla sepoltura viene rilasciata su richiesta dei congiunti da parte dell'ufficio anagrafe del comune. 4
I congiunti del defunto devono mettersi tempestivamente in contatto con il competente parroco, onde chiarire quanto necessario per la sepoltura. Qualora una sepoltura avvenga senza l'ausilio del parroco è in ogni caso necessario prendere opportuni accordi con l'amministrazione del cimitero. Art. 17 — Luogo di esposizione del feretro Funge da camera ardente la cappella “Altöttinger” presso la “Chiesetta Santo Sepolcro”. Essa viene utilizzata per l'esposizione del feretro, onde potersi congedare dallo stesso in un ambiente dignitoso. Qualora sia necessaria l'esposizione di più di un feretro, i congiunti devono adattarsi alle esigenze di spazio ed accettare le decisioni dell'amministrazione del cimitero. Art. 18 — Esumazione L'esumazione di un feretro può avvenire solo con l'autorizzazione da parte del Sindaco o su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'amministrazione del cimitero, ovvero il comitato di cimitero devono in ogni caso esserne informati. Art. 19 — Disposizioni finali Per quanto concerne questioni non regolate con il presente regolamento di cimitero, valgono le relative disposizioni del diritto canonico e civile, in particolare i testi unici in materia sanitaria del 27.07.1934, n. 1265, ed il DPR del 10.09.1990, n. 285. Il presente regolamento di cimitero entra in vigore in data 01/01/2009 e sostituisce tutte le disposizioni fino ad ora contenute nel regolamento del cimitero dell'anno 1978. Il presente regolamento di cimitero è stato deciso ed approvato da parte: della Parrocchia di San Michele Arcangelo di San Candido, con deliberazione del consiglio parrocchiale dell’01/04/2008 e del consiglio per gli affari economici con deliberazione dell’01/04/2008 b) nonché del comune di San Candido, con deliberazione del consiglio comunale n. 23/08 del 24/06/2008 a)
San Candido, 8 agosto 2008 per la parrocchia
per l'amministrazione comunale
Prevosto Franz Eppacher
Dr. Josef Passler
Approvato da parte dell'Ordinariato vescovile Bolzano-Bressanone in data 19/08/2008, prot. n. 834/08 – amministratore diocesano J. Matzneller
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Allegato: Alcune indicazioni in caso di decesso 1. Comunicazione all'ufficio parrocchiale a) Ogni decesso dovrebbe essere comunicato quanto prima possibile all'ufficio parrocchiale, affinchè possa essere stabilita la data del funerale. b) È necessario informare il sagrestano, il quale poi suona la campana a morto. c) Qualora sussista il desiderio di affissione dell'avviso di decesso presso l'albo della chiesa, allora un esemplare sia consegnato presso l'ufficio parrocchiale. d) Il sepolcro o il posto per l'urna viene determinato di comune accordo con l'ufficio parrocchiale o con il presidente del comitato di cimitero. e) Il necroforo deve essere informato attraverso i famigliari o l'istituto di onoranze funebri. 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe 1) Qualora il decesso avvenga in casa, prima di tutto deve esserne informato l'ufficiale sanitario comunale. Questo, a seguito di visita necroscopica, rilascia un certificato di avvenuta morte. I congiunti di seguito comunicano il decesso presso l'ufficio anagrafe del comune, consegnando in tale occasione il certificato rilasciato da parte dell'ufficiale sanitario comunale. Presso l'ufficio anagrafe del comune successivamente viene rilasciata l'autorizzazione alla sepoltura, la quale deve essere consegnata presso l'ufficio parrocchiale. 2) Qualora il decesso avvenga in ospedale o nella casa di cura e di riposo, la relativa amministrazione ne informa l'ufficio anagrafe del comune. Questo di seguito rilascia l'autorizzazione alla sepoltura e la consegna all'ufficio parrocchiale. 3. Ulteriori indicazioni e raccomandazioni a) Cassa da morto: alcune casse da morto ed urne in legno esotico sono fortemente laccate, esse spesso si decompongono molto male ed a causa del trattamento con lacca non certo in maniera ecologica. È meglio ordinare una cassa da morto in legno locale (abete rosso, pino silvestre) rinunciando al trattamento con lacca. b) Fiori e ghirlande di fiori: essi rappresentano segni di gratitudine, stima ed amore. Un'alternativa adeguata e sensata sono anche offerte, a favore di associazioni benefiche. c) Candele sono un segno di speranza e di luce, che schiarisce le tenebre della morte. Un utilizzo sensato (non troppe candele) dimostra che tale segno venga utilizzato in maniera consapevole ed ecologica. d) La messa funebre inizia con la benedizione dinnanzi alla casa colpita dal lutto, ovvero alla camera ardente o ai luoghi determinati da parte del consiglio parrocchiale. È compito degli organi di sicurezza garantire il regolare svolgimento dell'onoranza funebre. e) Formazioni ed il tributo di onori in occasione di onoranze funebri, da parte di comitati o associazioni, devono preventivamente essere accordati con il parroco locale.
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Tariffe attuali (anno 2013): a) b) c) d) e) f) g)
per sepolcro singolo per sepolcro famigliare per sepolcro per bambini per sepolcro da muro per sepolcro da muro della chiesa per sepolcro ad arcata per sepolcro con urna
13,00 Euro 23,00 Euro 6,50 Euro 45,00 Euro 45,00 Euro 65,00 Euro 13,00 Euro
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