RASSEGNA STAMPA 19 - 26 Aprile 2016
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LUNEDÌ 25 APRILE 2016
MERCATI & PROFESSIONI
Storie, temi e personaggi
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Fisco Le proposte dei dottori commercialisti sulla riforma
Tasse & Giustizia «Giudici a tempo pieno e più indipendenza» Longobardi: pronti a fare la nostra parte.Varato il codice etico contro i furbetti delle sentenze DI ISIDORO TROVATO
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a riforma del processo tributario al centro del dibattito. È questo, al momento il tema più caro ai commercialisti così come è emerso qualche giorno fa durante il convegno promosso dal Consiglio nazionale dei commercialisti con il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria . «Un restyling è sicuramente opportuno — conferma Gerardo Longobardi presidente dei commercialisti — a vent’anni dall’ultima organica riforma delle norme sul contenzioso avvenuta nel ‘92 e la cui operatività, fu differita al 1° aprile 1996. Il futuro possibile assetto da dare agli organi di giustizia tributaria è diventata ormai una priorità. Il suo approdo finale? Secondo i commercialisti, ma credo che sia ormai un’opinione abbastanza
condivisa, dovrebbe essere quello di introdurre un giudice a tempo pieno, professionale, in grado di assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che, ovviamente, una maggiore sua produttività».
Modifiche La vostra proposta contiene anche delle altre modi-
Top Gerardo Longobardi, guida il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
a cura di Ivo Caizzi
[email protected]
Offshore
Il peso dei rifugiati e il nodo di Dublino Alfano e la norma che ci penalizza
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l bilancio dello Stato italiano sembra destinato a dover continuare ad assorbire i costi dei maxi-flussi di migranti in arrivo dal Nord Africa tramite il Mediterraneo centrale. Lo si è capito la settimana scorsa al Consiglio dei 28 ministri degli Interni dell’Ue a Lussemburgo, dove ancora una volta non hanno avuto effetto le richieste del responsabile del Viminale, Angelino Alfano, per far riformare in tempi rapidi il Trattato di Dublino, che assegna i rifugiati al Paese di primo sbarco (penalizzando soprattutto Italia e Grecia). Il ministro degli Interni tedesco, Thomas de Maizière, ha confermato che su Dublino «non c’è una maggioranza» tra i governi. La presidenza olandese di turno dell’Ue ha preso atto dei troppi Paesi membri indisponibili ad accettare ripartizioni di profughi extracomunitari arrivati sulle coste meridionali dell’Ue. In precedenza perfino la Commissione europea del lussemburghese JeanClaude Juncker aveva dovuto rinviare - a causa dei contrasti tra i commissari (quasi sempre in linea con i rispettivi governi nazionali) - il suo pur limitato tentativo di formulare una proposta di modifica del regolamento di applicazione del Trattato di Dublino, che sarebbe dovuta servire solo come base per la
fiche all’attuale sistema. «Inevitabilmente — conferma il presidente dei commercialisti —. Rendere le attuali commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità, dedizione, equidistanza dalle parti. Questo dovrebbe indurre il legislatore a spezzare definitivamente il cordone ombelicale che lega le commissioni e i
discussione tra i governi. A questo punto il premier Matteo Renzi può chiedere a Bruxelles maggiori contributi comunitari (come è stato concesso alla Grecia) e più flessibilità nei vincoli Ue di bilancio in relazione alle spese per l’emergenza migranti. Ma si trova davanti il problema politico di dover spiegare come mai l’Ue ha deciso
Mario Borghezio ha tentato di nuovo una irruzione in un incontro della riservata lobby multinazionale Trilateral, organizzato all’hotel Cavalieri Hilton di Roma. Anche stavolta ha fatto sapere di essere stato bloccato e messo alla porta dai servizi dell’organizzazione, che non gradisce l’insistente campagna di Borghezio per pretendere maggiore trasparenza da questa lobby frequentata da personaggi influenti della politica e dell’economia globale. La sede della riunione in Italia ha però consentito all’eurodeputato leghista di far circolare a Bruxelles la copia di un suo esposto alla Procura della Repubblica di Roma, che ha sollecitato a verificare la compatibilità dell’evento Trilateral con la normativa nazionale sulle «società segrete».
Diplomazia
Viminale Angelino Alfano rapidamente l’accordo con la Turchia del controverso presidente Recep Tayyp Erdogan, quando c’era da frenare i flussi di rifugiati siriani e iracheni diretti principalmente in Germania (promettendo anche sei miliardi ad Ankara su pressione di Berlino), mentre non procedono gli interventi concreti richiesti dall’Italia per affrontare analoghe emergenze.
Trilateral
La decisione del premier Renzi di assegnare il ruolo di rappresentante diplomatico presso l’Ue a Bruxelles al suo fidato ex viceministro Carlo Calenda ha irritato la corporazione degli ambasciatori della Farnesina, che si sono visti tagliati fuori dal ruolo di maggior peso in politica interna (e ormai considerato spesso più prestigioso perfino dell’incarico a Washington). Vanno prese quindi con prudenza le segnalazioni informali in circolazione su un Calenda che si starebbe dimostrando un po’ come «un elefantino in una cristalleria» a causa della sua inesperienza dei principi di forma e di sostanza su cui si basa la diplomazia di Stato.
L’eurodeputato leghista
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relativi uffici di segreteria al ministero dell’Economia e delle Finanze. Siamo del parere che la giurisdizione dovrebbe aprirsi di più all’apporto delle categorie professionali, mantenendo l’attuale sistema plurale, formata da giudici togati e giudici “laici”, che consente un approccio multidisciplinare e un apprezzabile livello di competenze specifiche. I futuri organi giudicanti, quale sia la denominazione o la “collocazione” che si voglia dare agli stessi, dovrebbero quindi continuare ad essere composti da giudici “togati” e giudici “laici”, tutti insieme, indistintamente, inclusi nel ruolo dei “magistrati tributari” a tempo pieno». Meno condivisa è l’esten-
sione del reclamo e della mediazione a tutti gli atti impositivi a prescindere dall’ente che lo ha emesso e dunque non solo a quelli che riguardano l’Agenzia delle Entrate. «Le perplessità sono dovute principalmente alle difficoltà, per gli enti locali, di garantire quel minimo di alterità rispetto all’ufficio che ha emanato l’atto. Le carenze di risorse sia umane che finanziarie in cui versano la maggior parte degli enti locali italiani rischiano di tramutare la novità in arrivo in un inutile rallentamento procedurale».
L’etica Il tema tributario introduce anche la questione eti-
ca: dopo lo scoppio dello scandalo relativo all’inchiesta della procura di Roma su presunte sentenze tributarie pilotate da funzionari pubblici, giudici e commercialisti. «Appena poche settimane fa – ricorda Longobardi – è entrato in vigore il nostro nuovo codice deontologico. Regole molto stringenti alle quali affiancheremo a breve anche nuove norme sulle sanzioni disciplinari. Avvenimenti come quelli che stanno emergendo sono un affronto anche a questo impegno della categoria nel dotarsi di punti di riferimento etici sempre aggiornati. Tutto ciò è inaccettabile». Anche con atti estremi. «È arrivato il momento – afferma ancora Longobardi – di difendere con forza l’operato posto al servizio del Paese dalla stragrande maggioranza dei commercialisti italiani. Fermo restando il nostro approccio garantista, sono convinto che sia giunto il momento, anche attraverso la costituzione di parte civile nei casi di comprovata responsabilità di colleghi, di far comprendere all’opinione pubblica quanto determinante sia il nostro ruolo nella intermediazione costante tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, sempre finalizzata alla tenuta e alla crescita del tessuto imprenditoriale e al buon funzionamento della macchina dello Stato. Un ruolo troppo spesso misconosciuto». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Sfide
Psicologia: la questione femminile
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e psicologhe in Italia rappresentano oltre l’80% delle categoria (sono circa 80.000 su oltre 100 mila iscritti all’Albo professionale), l’attuale Consiliatura Enpap ha deciso di dedicare particolare attenzione alle loro problematiche, avendo costituito un’apposita Commissione per sostenere le capacità professionali e le risorse femminili della categoria. «Enpap intende stimolare una visione autoimprenditoriale dello psicologo — afferma Chiara Santi —. In una società che cambia rapidamente e che ha richieste differenti rispetto al passato, è necessario che il professionista sappia porsi in modo flessibile per intercettare nuovi bisogni e rispondervi in modo adeguato non solo nei contenuti, ma anche nella strutturazione dei progetti. Oltre alle difficoltà che le donne incontrano nell’impresa autonoma che aggiungono sfida alla sfida. Spesso il problema lavorativo non è legato alla mancanza di domanda di psicologia, quanto alla difficoltà da parte dello psicologo di coglierla precisamente e di rispondervi nel modo più adeguato». I. TRO. © RIPRODUZIONE RISERVATA
VIII I LECCE CITTÀ
IMMOBILI LA DECISIONE DEI GIUDICI
Martedì 19 aprile 2016
UNA LUNGA CONTROVERSIA Moltissimi i ricorsi presentati dai cittadini alla Commissione tributaria contro le rivalutazioni catastali operate dall’Agenzia del territorio
BATTAGLIA SU PIÙ FRONTI Anche il Tar, su iniziativa del Comune, aveva annullato tutti gli atti. Ma la questione si era poi arenata in appello. Ora il nuovo via libera
Estimi, la parola al Consiglio di Stato La Cassazione ne ha stabilito la competenza a decidere. Soddisfatte le associazioni l Un’altra battaglia vinta dalle associazioni nella controversa vicenda della rivalutazione degli estimi catastali. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Piero Mongelli nell’interesse di un privato cittadino, di Codacons, Adoc e Adusbef, con il sostegno del Comune di Lecce difeso dall’avvocato Francesco Baldassarre. Oggetto, la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato non essere sua competenza la questione estimi. La Cassazione ha invece ordinato al Consiglio di Stato di decidere sul ricorso senza preclusioni. Ora la palla torna al giudice amministrativo che dovrà stabilire se aveva fatto bene il Tar Lecce ad annullare tutti gli atti in materia di classamento degli immobili oppure no. Oltre però a stabilire la competenza, la Cassazione ha anche affermato un principio importante in materia di classamento: «la microzona è una porzione di territorio comunale… che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti». Già tale definizione, fanno notare le associazioni, indica come le microzone a Lecce non rispondono a queste caratteristiche. «Dunque - aggiungono - bene ha fatto la Commissione tributaria ad accogliere tutti i ricorsi, e a maggior ragione bene ha fatto il Tar ad annullare tutti gli atti, a partire dalla formazione delle microzone. Starà ora al Consiglio di Stato stabilirlo in via definitiva». Ma le Sezioni unite sono andate oltre: nel merito del classamento hanno ribadito come la ragione giustificativa della revisione del classamento degli immobili «non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta
VALORI CATASTALI Importante successo dell’azione portata avanti dalle associazioni contro una rivalutazione ritenuta generica ed illegittima
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del Comune, bensì l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti nella microzona» attraverso specifiche procedure previste dalla legge. Inoltre, è stato stabilito che «quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento. Per le associazioni è stato stabilito un principio basilare: «Quando vi sono aggravi aggiuntivi su beni primari come la casa,
IL PRINCIPIO
«Le associazioni hanno diritto ad agire a tutela dei cittadini»
le associazioni hanno il diritto di agire a tutela dei cittadini, senza se e senza ma, perché dove uno solo è debole, la collettività diventa forte. Si è affermata con forza la ragione di chi, senza pensare all’interesse individuale, ha agito per difendere tutti i cittadini nell’unica sede, quella amministrativa, che poteva annullare gli atti con atti aventi efficacia nei confronti di tutti, sia di chi aveva i soldi per fare ricorso in commissione tributaria, sia di chi quei soldi non li aveva». L associazioni, infine, rimarcano l’importanza del gruppo di lavoro che sin dall’inizio ha inteso agire in sinergia per la tutela dei diritti dei cittadini, costituito dagli avvocati Leonardo Leo, Chiara Balzani, Piero Mongelli, Luisa Carpentieri, Cristian Marchello, Alessandro Presicce, Antonio Tanza, Daniele Imbò, Carlo Fumarola, Luigi De Giorgi, Massimo Todisco e dall’ingegnere Vincenzo Mele.
Associazione Codici «Centinaia di famiglie in difficoltà dove sono finite le case-parcheggio?» «Dove sono finite le case parcheggio a Lecce?». A lanciare il quesito è l’avocato Stefano Gallotta, dell’associazione Codici, che richiama all’attenzione dell’amministrazione comunale l’emergenza abitativa che investe nel capoluogo centinaia di famiglie. «I disagi socio-economico-abitativi - afferma - non trovano soluzione attraverso la semplice erogazione di contributi a sostegno degli oneri di locazione, mentre l'unico intervento idoneo risulta essere l'assegnazione temporanea di alloggi di Erp di proprietà comunale (case parcheggio), al fine di agevolare il superamento delle momentanee situazioni di emergenza». Gallotta rammenta che coloro che risultano oggi collocati nella graduatoria per ottenere l'agognata assegnazione temporanea di una casa (destinata, per esempio, a famiglie prossime a subire uno sfratto esecutivo) non avrebbero la possibilità di ottenere un alloggio parcheggio dal Comune di Lecce, rassegnandosi al proprio destino. «E’ doverosa una presa di posizione ufficiale del Comune sulla questione - sottolinea - quanto meno per fare chiarezza circa le proprie intenzioni e per rispetto nei confronti di quelle diverse centinaia di famiglie che compongono la graduatoria e attendono da tempo una casa».
Le altre notizie DAL 22 AL 24 APRILE
Una esercitazione di Protezione civile n Esercitazione regionale di Protezione civile «Salento 2016». L’esercitazione - che si svolgerà dal 22 al 24 aprile - prevede diversi scenari di rischio in alcuni comuni della provincia e l’allestimento di un campo base situato presso la ex discarica in località Santa Maria di Miggiano, di Muro Leccese. A tale esercitazione parteciperanno varie associazioni della Regione Puglia, con una previsione di 500 volontari con mezzi ed attrezzature. Le simulazioni verranno svolte in apposite aree nei comuni di Lecce, Diso, Cutrofiano, Maglie, Melendugno (località Torre dell’Orso), Muro Leccese e Gallipoli. Nelle varie prove verranno coinvolti reparti dei vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Guardia costiera, Centro coordinamento soccorsi 118, Croce Rossa e Forze armate. Venerdì prossimo, alle ore 16, presso il campo base di Muro Leccese, ci sarà la cerimonia di inaugurazione alla presenza di varie autorità. PALAZZO CARAFA
Oggi si riunisce il consiglio comunale n Si riunisce oggi pomeriggio, nell’aula consiliare di Palazzo Carafa, il Consiglio comunale. All’ordine del giorno, oltre alle mozioni, anche la delibera sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Poi riflettori su fascia costiera, trax road, documento strategico del commercio, riduzione delle sedi di giustizia, bacino di Acquatina di Frigole.
Anni di minacce e aggressioni alla moglie il giudice «allontana» marito violento
Il sostituto procuratore Stefania Mininni
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l Allontanato il marito violento. E per lui è scattato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti delle Volanti è giunge al termine di un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Stefania Mininni. L’ordinanza mette fine ad un incubo per una donna di 41 anni di Lecce, costretta a subire vessazioni fisiche, ingiurie ed offese da subito dopo il matrimonio, celebrato nel 2000. Violenze e maltrattamenti sarebbero avvenuti anche alla presenza delle figlie minori della coppia, una delle quali disabile. Le indagini della polizia sono scattate nel luglio scorso quando la donna, che all’epoca aveva avviato la
separazione, presenta una denuncia contro il marito di 43 anni. Agli agenti sono stati ricostruiti quindici anni di vessazioni e di liti degenerate, come quella del 15 luglio quando alla donna è stata vittima di aggressione verbale e fisica, ed è stata minacciata di morte. In quell’occasione la violenza non aveva risparmiato neppure le figlie, strappate con forza dalla madre che tentata di allontanarsi dall’abitazione. Il giorno dopo, l’uomo si è presentato in casa dei suoceri dove la moglie si era rifugiata insieme con le figlie. Il pressing del 43enne non si è allentato. Anzi ha continuato a vessare la donna dicendo di tornare insieme. Pressioni fatte sia per telefono che con incursioni nei luoghi
frequentati dalle figlie. Alla fine la moglie, pur avendo avviato la separazione coniugale, ha ceduto alle richieste del marito ed è tornata nella casa coniugale. Sono seguite, poi, altre liti violente. Finché, poi nel mese di luglio, ricevuto il ricorso per la separazione, l’uomo ha offesa la moglie con frasi e gesti volgari anche alla presenza delle figlie. La denuncia presentata dalla donna di maltrattamenti psicologici e fisici sono stati irrobustiti dai referti medici e dalle dichiarazioni dei genitori e della sorella, spesso intervenuti in suo aiuto. Dopo l’intervento della polizia l’uomo non potrà più avvicinarsi alla moglie e neppure alle figlie e ai luoghi da loro frequentati.
LETTERE E COMMENTI 21
Domenica 24 aprile 2016
DE TOMASO
Consultazione d’ottobre... >> CONTINUA DALLA PRIMA
G
li italiani soffrono il cosiddetto «complesso del padre», altrimenti non avrebbero consentito a Benito Mussolini (1883-1945) di imperversare per un ventennio. Ma sono attratti anche da soluzioni opposte. Quando si trovano di fronte all’opportunità di irrobustire il sistema politica, concedendo più benzina all’esecutivo, sono portati ad azionare la retromarcia o a spingere sul pedale del freno. È accaduto più volte, anche dopo il 1953. È accaduto quando il leader referendario Mariotto Segni si batté per il sistema maggioritario secco di tipo inglese (1999). La sera gli italiani andarano a letto, convinti che il referendum avesse superato il 50% degli elettori, ma il mattino successivo appresero che il quorum di validità non era stato superato. Ergo: sfumava il potenziamento oggettivo della formazione di governo. Anche la riforma costituzionale ideata da Silvio Berlusconi non superò l’esame referendario (2006): 18 regioni su 20 votarono no. Il che la dice lunga sullo stato d’animo degli italiani che, al dunque, non sono particolarmente propensi a sottoscrivere cambi costituzionali in senso decisionistico o presidenziale. Per la verità, anche all’estero, l’elettorato appare restio ad attribuire nuovi e
più marcati poteri ai governanti, anche quando quest’ultimi dispongono di cognomi prestigiosi, se non leggendari. Il generale Charles de Gaulle (1890-1970), eroe della Seconda Guerra Mondiale, era convinto di non dover penare più di tanto quando chiese (1969) ai suoi connazionali di declassare (come ha inteso fare Renzi) il ruolo del Senato. Ma, a sorpresa, i francesi gli voltarono spalle, sancendo la fine della carriera politica più irresistibile dai tempi di Napoleone (1769-1821). Se vogliamo, anche Winston Churchill (1874-1965), a guerra conclusa si aspettava dagli inglesi un mandato plebiscitario. Ma, temendo che il vincitore di Adolf Hitler (1889-1945) avrebbe aperto le ostilità contro l’Urss di Stalin (1878-1953), il popolo di Sua Maestà, che intendeva concedersi un periodo di pace, ritirò la fiducia al premier in scadenza, consegnando così alla storia politica uno fra i più clamorosi fiaschi elettorali di tutti i tempi. A Renzi non difetta il coraggio. Un altro, al suo posto, avrebbe scelto una navigazione più tranquilla senza rischiare di andare a sbattere su qualche isolotto. Ma, non essendo un viso pallido, il premier non si è tirato indietro, cimentandosi invece su una materia, la questione costituzionale, che ha bruciato più leader di dieci batoste elettorali. Non è facile, in Italia, oltrepassare l’ostacolo delle riforme istituzionali, per una semplice ragione: la battaglia politica
non riguarda mai i contenuti di un provvedimento, ma la figura del suo autore. E siccome, in democrazia, specie nelle fasi di crisi economiche, solo un capo che avesse la popolarità di Francesco Totti a Roma, potrebbe sperare in tifoserie plebiscitarie, riesce difficile immaginare, per qualunque big, il raggiungimento di risultati strabilianti nei test referendari. Gli esempi del passato sono illuminanti, in merito. Non è facile prevalere nei referendum ad alto tasso di personalizzazione - come si annuncia l’evento d’ottobre - anche perché nel partito trasversale del «contro» confluiscono tutte le opposizioni esterne e interne alla maggioranza parlamentare; mentre nel partito trasversale del «pro» stazionano i supporter del premier che, ovviamente, tendono a scemare proprio a causa di quelle riforme che creano insucurezza e mettono in discussione rendite e sinecure. Forse, Renzi non poteva fare diversamente. Forse doveva alzare il tiro contando, come spera, sugli italiani timorosi di un salto nel buio in caso di flop del referendum Boschi. Chissà. Sta di fatto che i referendum di questo tipo non hanno mai giovato ai loro artefici. E in politica, la nemesi e la legge del contrappasso stanno in agguato come tigri della Malesia. Giuseppe De Tomaso
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PAGONE
Questo Papa è tale perché... I
gesti di Papa Francesco continuano a stupire, eppure ciò che ci sorprende è la loro normalità. Per questo Papa è normale continuare a fare il parroco, muoversi come un normalissimo sacerdote di periferia e predicare senza fronzoli teologici. Con i gesti, appunto. Dopo il fatidico Buonasera con cui si presentò al mondo subito dopo la sua elezione, la semplicità francescana di Bergoglio si manifestò anche in occasione della sua prima messa celebrata da Papa. Scelse una parrocchia della periferia romana e, finita la liturgia, si piazzò sul sagrato della chiesa e salutò uno per uno tutti i fedeli. Non tutti i parroci lo fanno: Francesco lo fece. La confessione in piazza, ieri, è un gesto che rientra in questa ottica. Francesco si è presentato a sorpresa, inatteso, al primo atto del Giubileo dei ragazzi; si è sistemato su una delle sedie di plastica riservate ai sacerdoti vicino al colonnato del Bernini ed ha cominciato a confessare. È rimasto lì per un’ora e un quarto, ascoltando e benedicendo una ventina tra quei ragazzi e quelle ragazze tra i tredici e i sedici anni giunti a migliaia per la tre-giorni giubilare loro riservata. Semplicemente straordinario. Una sfida? Una provocazione? Una rivoluzione? Niente di tutto questo: Francesco vuol essere solo il primo dei sacerdoti, non il capo inarrivabile e inavvicinabile. Ma è il Papa! E allora? «Crescere misericordiosi come il Padre» è il tema di questo evento giubilare per gli adolescenti e Francesco ha voluto dare l’esempio. Ha una forza dirompente questo gesto proprio per la sua normalità, la sua spontaneità. Le fotografie scattate in piazza ritraggono Francesco che ascolta, che parla, gesticola, ammonisce, benedice. Fa il prete, insomma, come tutti gli altri centoquarantanove che si sono alternati su quelle sedie per tutta la giornata per il rito della confessione.
Piazza San Pietro, la piazza più blindata al mondo, ieri si è trasformata in un gigantesco confessionale a cielo aperto. Questo è il coraggio di Francesco: rendere normale ciò che è percepito come straordinario. C’è chi vuole che non sia normale affollare quella piazza e invece Francesco la tutela come culla della cristianità; c’è chi ritiene superato, inutile, superfluo e ininfluente il sacramento della confessione e invece Francesco lo rilancia e lo consolida. Sono settantamila i giovani giunti a Roma per il loro Giubileo: la prima delle tre giornate giubilari è stata interamente dedicata a questo sacramento. Il pentimento prima del perdono è il viatico giubilare: Francesco lo ripete anche in riferimento all’Eucarestia per i divorziati. Il pentimento, la confessione dei peccati, la consapevolezza della debolezza umana: questo è il percorso per rendere matura la fede e il Papa se ne fa carico in prima persona. Quei settantacinque minuti trascorsi dal Papa a confessare, con la talare bianca e la stola viola intorno al collo, seduto in piazza San Pietro su una sedia di plastica e in mezzo a migliaia di giovani, resteranno nella storia come un’icona di questo Anno Santo. Al pari dell’ incontro di Francesco col Patriarca ortodosso a Cuba, o del suo pellegrinaggio a Lesbo, o dei ripetuti appelli per la pace e la libertà dei cristiani perseguitati. Il coraggio del Papa fa il paio con lo stupore dei ragazzi che ieri gli hanno fatto festa in piazza. E quel coraggio di Francesco incrocia lo sguardo di noialtri adulti, che osserviamo i suoi gesti guardandoli dall’alto, affiancandoli con giudizi intrisi di pregiudizio, caricandoli di significati invece di leggere la loro semplice normalità. Questo Papa è tale proprio perché non lo fa. Onofrio Pagone
FRANCO BOTTA
Smettiamola di fare ammuina I
n primavera spesso ci sentiamo a disagio, più che nelle altre stagioni dell’anno. Questo surplus di malessere nasce soprattutto dal fatto che la natura intorno a noi mostra in questo periodo tutta la sua vitalità e serietà, rendendo più insopportabili le chiacchiere e l’irrilevanza nella quali tutti noi siamo immersi. Da qualche tempo più che a fare cose sensate, siamo impegnati a “fare ammuina”. Tanto sulla scena pubblica che in quella privata, tutti ci sforziamo, in modo consapevole o inconsapevole, di creare confusione, come si ordinava nell’immaginario decreto della Reale Marina del Regno delle Due Sicilie. Chi sta a destra – si scriveva in questa ordinanza - vada a sinistra e viceversa,
chi sta sottocoperta vada sul ponte, e da quest’ultimo si torni sotto, magari passando dallo stesso boccaporto, e chi non ha niente da fare si inventi qualcosa. Nessuna autorità ha impartito quest'ordine, eppure non vi è dubbio che nel nostro paese l’ammuina sia la cifra che domina. Una certa esuberanza è propria del carattere degli italiani e in particolare dei meridionali. La vera novità è che oggi a fare ammuina è non solo il popolo ma pezzi importanti delle nostre classi dirigenti. La natura, con la sua forza e la sua serietà, ha il potere di metterci in mora, e dovrebbe spingerci ad abbandonare quei comportamenti che non censuriamo solo per opportunismo, per eccesso di pru-
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denza. In primavera, dovremmo sostituire il buon senso con il senso comune – per riprendere delle categorie care a Raffale La Capria - ed essere capaci di urlare che il re è nudo, come fa il ragazzino in una delle fiabe di Hans Christian Andersen. La natura vitale e rigogliosa della primavera può svolgere, infatti, un ruolo importante e aiutarci ad uscire dal torpore e dal rumore nel quale viviamo. Dovremmo adattarci di meno alle cose che non vanno, alle inefficienze ma anche alle prepotenze, e smetterla di fare ammuina. Una cosa quest’ultima che serve soprattutto a nascondere un’inerzia che produce danni al paese e avvantaggia solo pochi.
GIUSTIZIA TRIBUTARIA di CARLO CIMINIELLO
La notifica irrituale travolge l’«avviso»
P
er la notifica degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, la procedura di cui all’art. 60 DPR 600/73 è prevista “esclusivamente” per le ipotesi di “irreperibilità in assoluto” del contribuente, quindi non può essere seguita in ipotesi di “irreperibilità relativa”. In tale ultimo caso, infatti, deve essere rispettata la tassativa procedura stabilita dall’art. 140 c.p.c.. In caso contrario il procedimento notificatorio non può ritenersi realizzato e tale inesistenza giuridica della notificazione travolge, rendendolo nullo, anche l’atto che l’Ufficio intende notificare. A chiarirlo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la recente sentenza n. 980 del 12 aprile scorso (Pres.: Fiorella; Rel.: Gargano; Di Mattina). LA VICENDA -A seguito di indagini bancarie, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente persona fisica. Mediante l’atto impositivo, l’amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione, a titolo di “redditi diversi” per oltre un milione di euro, i versamenti ritenuti non giustificati per mancanza di idonea documentazione o di una esatta descrizione delle operazioni effettuate. Il contribuente proponeva ricorso eccependo l’infondatezza della pretesa impositiva in punto di diritto e merito. Resisteva l’Agenzia delle Entrate presentando atto di controdeduzioni mediante il quale deduceva l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso. Segnatamente l’Ufficio riteneva non tempestivo l’atto introduttivo della ricorrente rispetto alla data di notifica dell’accertamento, realizzatasi, a detta dell’Agenzia delle Entrate, al compimento del «“decimo giorno” dell’invio della raccomandata con la quale il messo notificatore del Comune informava il destinatario dell’atto dell’avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici del comune per “l’affissione all’albo pretorio”». LA SENTENZA -La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso ed ha annullato l’avviso di accertamento condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese di lite. Agli atti del collegio leccese è risultato che «il messo notificatore del Comune, dopo essersi recato all’indirizzo del destinatario dell’avviso di accertamento senza poter eseguire la notificazione per “momentanea” assenza del contribuente, ha depositato il plico presso il Comune per “la pubblicazione dell’albo pretorio” ed in data 17.12.2011 ha spedito al contribuente una raccomandata AR (informativa)». In data «07.01.2012 il ricorrente ha ritirato la raccomandata postale» mentre l’avviso di accertamento è stato ritirato dal Comune il giorno «10.01.2011». Effettuata la cronistoria del caso di specie, la CTP di Lecce ha tuttavia ritenuto giuridicamente inesistente, e quindi insanabile, «il procedimento notificatorio». I giudici tributari hanno constatato che è stato più volte invocato dall’Ufficio l’art. 140 del c.p.c. a base della notifica effettuata. Ma «ciò non corrisponde alla realtà dell’operato del messo per il fatto che lo stesso, dopo aver constatato l’impossibilità alla consegna del plico all’indirizzo del destinatario per la sua irreperibilità “momentanea”, doveva depositare l’atto presso la casa comunale “ma non per la pubblicazione all’albo pretorio”». Il messo avrebbe infatti dovuto «dare avviso al destinatario dell’avvenuto deposito, affiggendo copia dell’avviso stesso alla “porta della sua abitazione” ed inviando altra copia dello stesso avviso all’indirizzo del destinatario con raccomandata postale». «Vero è», ha osservato l’attenta Commissione leccese, «che il notificatore ha depositato agli atti del procedimento “l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita”», ma non ha fornito alcuna prova e/o menzione circa la «sua incombenza di affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario una copia dell’avviso citato». In sostanza, quindi, alla CTP è apparso evidente che «non è stata seguita la procedura indicata ed è stata confusamente seguita anche la procedura prevista dall’art. 60 DPR 600/73». Invero tale ultimo procedimento, hanno correttamente osservato i giudici salentini, è riservato agli “irreperibili in assoluto”, e pertanto non poteva essere seguito per il caso de quo. Conclusivamente la CTP ha sancito la nullità dell’avviso di accertamento sul condivisibile assunto per cui «l’inesistenza della notificazione ha travolto anche l’atto che si intendeva notificare».
CONCLUSIONI -Dalla lettura della sentenza in commento emerge una compiuta analisi, da parte dei giudici, della normativa dettata in materia di notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria. Difatti, deve tenersi ben a mente la distinzione tra irreperibilità “relativa” (art. 140 c.p.c.) ed irreperibilità “assoluta” (art. 60, co. 1 lett. e) DPR 600/73). La procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. è applicabile nel caso in cui, sebbene “noto il luogo in cui debba eseguirsi la notifica”, risulti impossibile la consegna dell’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.. Questa procedura prevede il deposito di copia dell’atto nella casa del comune ove la notifica deve eseguirsi e l’affissione alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, in busta chiusa e sigillata, dell’avviso di deposito medesimo. L’agente notificatore deve inoltre darne notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi allo stesso indirizzo. Invece, soltanto ed esclusivamente in ipotesi di “irreperibilità assoluta”, ovvero in caso di mancanza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune ove debba eseguirsi la notifica, l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell’albo del comune. Tanto in luogo dell’affissione presso la porta dell’abitazione del destinatario. Infine, è stato rilevato che ai sensi dell’art. 60 dpr 600/73, ai fini del termine per ricorrere, la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
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ATTUALITÀ Giovedì 21 aprile 2016
PPD
BRESCELLO Il ministero dell’Interno azzera la giunta del comune caro a Guareschi: appalti sospetti
ScioltopermafiailpaesediPeppone
Rischio ’Ndrangheta. «Vita amministrativa condizionata dalla criminalità organizzata» BOLOGNA - A Brescello, poco più di cinquemilacinquecento abitanti nella bassa reggiana, sono «state accertate forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata». La sintesi è nel comunicato del Consiglio dei Ministri che ha accolto la proposta del ministro dell'Interno Angelino Alfano, a propria volta sollecitato in questa direzione dalla relazione conclusiva della commissione di accesso prefettizia. Da oggi Brescello non sarà più solo il paese dei film che hanno portato sullo schermo le opere di Giovanni Guareschi con le storie di don Camillo e Peppone. Sarà il primo Comune sciolto per mafia nella storia dell'Emilia-Romagna. La mafia in Emilia, come accertato dalle inchieste della Dda di Bologna, è la 'Ndrangheta, in particolare le ramificazioni della cosca Grande Aracri. A Brescello vive Francesco, fratello del boss Nicolino e condannato in via definitiva per mafia. Una persona «gentile, educata e che ha sempre vissuto a basso livello», disse di lui Marcello Coffrini, fino allo scorso gennaio sindaco sostenuto dal Pd. Parole che furono riprese in un filmato della web tv Cortocircuito e che a settembre 2014 scatenarono un forte clamore, tanto che Coffrini rassegnò figurativamente le sue dimissioni, sapendo che la sua maggioranza non le avrebbe accolte. Nel giorno della discussione in consiglio comunale, il 29 settembre, fu organizzata una manifestazione in piazza a sostegno del primo cittadino. Si rivelerà un autogol: proprio l'iniziativa rappresenterebbe un elemento a favore dello scioglimento. In piazza, infatti, comparvero anche i figli di Francesco Grande Aracri e molti parenti. Le dimissioni furono rigettate, come previsto, ma la vicenda attirò l'attenzione. Un'attenzione che avrebbe portato alla nomina della commissione di accesso. I carabinieri, infatti, avviarono accertamenti che culminarono in un'informativa consegnata al prefetto Raffaele Ruberto. Da lì, partì l'iter per la commissione d'accesso e a giugno 2015 ci fu l'insediamento dei commissari. Risultato, oltre 300 pagine, secretate, in cui si parlerebbe tra l'altro di appalti sospetti e di dipendenti pubblici legati a famiglie in odor di 'Ndrangheta. Elementi idonei
LA STORIA Don Camillo e Peppone nei film. Sotto: Marcello Coffrini, ex sindaco
per la richiesta di scioglimento, avanzata dal prefetto Ruberto al Viminale. Nel frattempo, a fine gennaio scorso, il sindaco Coffrini è
stato spinto dal Pd alle dimissioni, nei giorni in cui erano esplose le polemiche sulle presunte infiltrazioni a Quarto, comune campano a guida 5
Stelle. Le dimissioni di Coffrini hanno portato alla nomina di un commissario straordinario in previsione delle elezioni di giugno.
Prima volta in Emilia: sindaco costretto dal Pd alle dimissioni VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyNi0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0yNlQxMTo1ODo0OFojIyNWRVI=
Riforma tributaria I magistrati "bocciano" le proposte Pd Gianluca Amadori VENEZIA
L’Associazione magistrati tributari "boccia" la riforma proposta dal Partito Democratico, che con un disegno di legge presentato da David Ermini, responsabile Giustizia del partito, Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, e Walter Verini, capogruppo in commissione Giustizia, vorrebbe sopprimere le attuali commissioni tributarie regionali e provinciali e istituire sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari. «A chi giova questa riforma?», si domanda, in una nota diramata ieri, l’organismo che riunisce i magistrati che si occupano di giudicare in merito ai ricorsi tributari presentati dai cittadini che hanno un contenzioso con il Fisco. «Gettare a mare una struttura che funziona soltanto perché sono stati scoperti alcuni giudici disonesti non ha senso - spiega il presidente della Commissione regionale, Carmine Scarano, magistrato che ricopre anche il ruolo di proPRESIDENTE Scarano curatore della Corte dei conti - Nel corso degli anni le commissioni tributarie hanno acquisito esperienza e competenza: perché gettare tutto al vento? Meglio provvedere al miglioramento della macchina esistente. Tra l’altro la presenza di giudici "laici" commercialisti, ragionieri, geometri - è un apporto tecnico importante». Scaricare la competenza sui Tribunali civili, già oberati e ingolfati da decine di migliaia di fascicoli arretrati, come vorrebbe il Pd, rischia di bloccare anche la giustizia tributaria: «Che attualmente è la più rapida e meno costosa - precisa Scarano - È vero che nella proposta di legge si parla di 750 nuove assunzioni di magistrati togati. Ma ci vorranno anni prima di fare i concorsi e poi si tratterà di giudici senza esperienza specifica: bisognerà ripartire da zero. Un vero disastro, di fronte a casi sempre più complessi e delicati da trattare». © riproduzione riservata
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CRONACHE
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
LA CAUSA
MODA & POLEMICHE
PER LA SOCIETÀ DELLO STILISTA ARMANI LA SEDE DELLO STORE DI VIA SANT’ANDREA VALE MENO DI UN PALAZZO IN “MONTENAPO“
Tassa Ici, i giudici tributari danno torto a «Re Giorgio»
CHOC La prima versione dello slogan della mostra mercato benefica Si terrà alla Fiera
Battaglia sul valore di un immobile: vince il Comune – MILANO –
CONVIVIO PUNTO DI DOMANDA E NIENTE VERSACE
SANT’ANDREA e Montenapoleone pari sono nella sfida a suon di euro al metro quadro tra Palazzo Marino e Giorgio Armani. Almeno così ha stabilito la Commissione regionale tributaria della Lombardia su una causa tirata in ballo per un oggetto del contendere che di “fashion’’ ha ben poco: il pagamento dell’Ici. Tutto ha inizio quasi sei anni fa, con la ristrutturazione di un palazzetto di tre piani più seminterrato in via Sant’Andrea, di proprietà della Giorgio Armani Retail, società dello stilista, diventato punto vendita dello store Armani Casa. TRA GLI SPAZI in restyling, anche un appartamento al primo piano, per il quale viene ottenuto l’uso commerciale. Per valutare l’Ici, il Comune ricalcola, da norma, il valore di una porzione dell’immobile: 32.500 euro a metro quadro. Cifra che moltiplicata per i 600 mq della palazzina, ora tutta commerciale, portava alla somma di quasi 20 milioni di euro. Tradotto: 62.100 euro di Ici da pagare. Troppo alto, «Re Giorgio». E la sua società impugna il ricalcolo, consi-
Cambia la campagna sull’Aids – MILANO –
CARTE BOLLATE Giorgio Armani Retail ha impugnato la rivalutazione dello stabile ristrutturato a 32.500 euro al metro quadrato decisa dal Comune
derato fuori mercato: da una parte perché si trova in via Sant’Andrea, ritenuta meno “prestigiosa’’ rispetto a Montenapoleone, via utilizzata dal Comune come riferimento per la valutazione della tassa. E poi si tratta di un ediciio di interesse storico e artistico: l’imposta va ridotta. Senonché i giudici tributari danno torto alla società: quel palazzetto «non può essere considerato ai fini
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del calcolo d’imposta Ici un immobile d’interesse storico artistico». E per la commissione, le vie del «Quadrilatero austriaco della moda» sono tutte inserite in un quartiere che non ammette differenze di «prestigio». L’Ici resta com’è. Del resto, sapete come si chiamava Montenapoleone fino a tre secoli fa? Contrada Sant’Andrea... Lu.Sa.
«NON HO mai dato la mia approvazione alla campagna relativa all’edizione di Convivio 2016», aveva protestato Donatella Versace dopo l’uscita sui social network della locandina di Convivio, la mostra mercato benefica il cui ricavato viene devoluto ad Anlaids. Una campagna che allo slogan «L’Aids è di moda» univa i volti della Versace e di Franca Sozzani. Così come testimonial, la stilista ora non campeggia più, mentre resta il direttore di Vogue Italia, che da sempre ha collaborato. Anche il claim è stato cambiato con un punto interrogativo: «L’Aids è di moda?». Non più un’affermazione. «Le campagne sociali – spiega Paola Manfrin, ideatrice della campagna con l’agenzia Ego of White, Red & Green – hanno il ruolo di esprimersi anche provocatoriamente costrin-
gendo chi legge al ragionamento». Intento provocatorio perfettamente ottenuto, viste le reazioni sui social. «Abbiamo deciso – continua Manfrin – di aggiungere un punto di domanda nella seconda fase della campagna per coinvolgere il pubblico e obbligarlo a darsi una risposta». IL MESSAGGIO choc deve ricordare che in Italia ogni anno 120mila persone vengono infettate. Ogni giorno 10 persone contagiate. «Oggi se ne parla sempre meno, ma l’Aids continua a colpire», dicono i promotori. Dall’8 al 12 giugno, al Padiglione 0, Gate 3 di Fiera Milano City, si terrà la 13esima edizione della fiera di shopping solidale di capi di griffe prestigiose che sostengono la ricerca donando pezzi speciali delle proprie collezioni venduti poi a metà prezzo. Per la prima volta presente anche uno spazio riservato ad arredo e design.
I M P O S T E E TA S S E
Martedì 19 Aprile 2016
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APPALTI/ La circolare della Guardia di finanza ne delinea il ruolo a fini anticorruzione
Reati in gara, Gdf guardiana Indagini finanziarie e interventi per i commissariamenti DI
ANDREA MASCOLINI
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ossibili indagini finanziarie da parte della Guardia di finanza sulle imprese, oltre ad altri interventi per verificare l’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici e finalizzati anche al commissariamento delle ditte in caso di reati contro la pubblica amministrazione. Accertamenti delle Fiamme gialle mirati per il rilascio del rating di legalità. È quanto stabilisce la circolare emessa dal Comando generale della Guardia di finanza il 14 aprile scorso, indirizzata ai comandi regionali e alle unità speciali, relativamente all’attività di collaborazione del corpo con l’Autorità nazionale anticorruzione, a valle del protocollo di intesa siglato nello scorso settembre che avrà validità tre anni (si veda quanto anticipato da ItaliaOggi del 15 aprile scorso). Ai già rafforzati poteri previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici approvato venerdì scorso (si veda altro articolo a pag. 33), si affianca quindi, sul lato operativo, la Guardia di finanza che dovrà rendere effettiva l’attuazione
concreta dei compiti affidati dalla legge all’Authority di Raffaele Cantone a valle del protocollo di intesa. Il fondamento del potere di verifica e accertamento della Guardia di finanza è nell’abrogando Codice dei contratti pubblici (articolo 6, comma 9) e viene raccordato anche con la disciplina di cui all’articolo 32 della legge 90/2014, che ha anche previsto la possibilità di commissariare le imprese (interventi Expo e Mose). L’accordo di collaborazione prevede in particolare la possibilità di
fare ispezioni nei confronti delle stazioni appaltanti, degli operatori economici e di ogni amministrazione e società a partecipazione pubblica relativamente alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. Le Fiamme gialle potranno inoltre essere attivate per i controlli sul sistema di qualificazione Soa (sistema confermato dal nuovo dei contratti pubblici) con riguardo all’assetto societario, patrimoniale, organizzativo e di governance, al riscontro di requisiti di indipendenza
che gli organismi di attestazione devono assicurare per il rilascio delle attestazioni alle imprese di costruzioni che ne fanno richiesta. Da notare che il nuovo codice dei contratti pubblici prevede una revisione straordinaria sulle Soa da effettuarsi entro tre mesi da parte dell’Anac; probabile quindi l’imminente attivazione della Guardia di finanza. Non solo: i finanzieri potranno anche controllare l’ottemperanza delle decisioni dell’Anac (indirizzate sia alle stazioni appaltanti, sia agli operatori economici) e agire con riferimento alle misure sul «commissariamento» delle imprese disposto in caso di problemi di corruzione e altri reati contro l’Amministrazione. Prevista l’attivazione della Gdf, da parte dell’Autorità presieduta da Cantone, anche per il rating di legalità (previsto nel nuovo codice appalti), oltre che dall’Antitrust, per gli accertamenti connessi al rilascio del rating delle impresa. La collaborazione avrà anche ad oggetto il rispetto della disciplina sulla prevenzione della corruzione nella p.a. (legge Severino), rivolta alle
amministrazioni e agli enti pubblici e agli enti di diritto privato sotto controllo pubblico (ad esempio, sui piani di prevenzione , sulle verifiche in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione). Gli interventi potranno essere «congiunti» con personale Anac e delle Fiamme gialle, o autonomi con il personale in forza al Nucleo speciale della Gdf. Per quel che riguarda l’esercizio dei poteri di accertamento fiscale, i nuclei di polizia tributaria delle fiamme gialle potranno, su richiesta dell’Anac, richiedere alle amministrazioni comunicazioni di dati e notizie rilevanti ai fini istruttori, eseguire accessi presso le amministrazioni per acquisire direttamente i documenti, «effettuare accessi, ispezioni, verifiche e indagini finanziarie» inerenti ai soggetti affidatari dei contratti pubblici. La Guardia di finanza dovrà informare l’Anac se nel corso delle proprie attività istituzionale venisse a conoscenza di «elementi di interesse per l’Anac». Previsto anche lo scambio di informazioni fra le banche dati della Gdf e quelle dell’Anac. © Riproduzione riservata
SOLUZIONE PER LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE INTERNAZIONALE DELLE CONTROVERSIE FISCALI
Transfer pricing, riscossione sospesa con rinuncia al ricorso Riscossione sospesa solo previa rinuncia al ricorso, la nuova ipotesi di sospensione del processo tributario (art. 39, comma 3-bis, dlgs 546/1992) in pendenza della procedura di risoluzione internazionale delle controversie fiscali in materia di Transfer pricing ai sensi della Convenzione n. 90/463/Cee (c.d. Map arbitrale) non incide sull’istituto della sospensione previsto dall’art. 3 della legge 99/1993 (legge di ratifica della Convenzione). Nella circolare n. 12/E l’Agenzia delle Entrate afferma infatti che il neo introdotto comma 3-bis dell’art. 39 «non comporta modifiche sotto il profilo dei rapporti tra [il Map arbitrale] e il contenzioso interno». La Convenzione disciplina un procedimento in ambito europeo per la risoluzione dei fenomeni di doppia imposizione economica riconducibili a rettifiche di Transfer pricing. L’appeal di tale procedura è che il contribuente ha la certezza, una volta accolta l’istanza di ammissione al Map, che la procedura attivata si concluda, in tempi ragionevoli, con l’eliminazione della lamentata doppia imposizione. Il Map arbitrale consta di 2 fasi, la prima nella quale gli Stati membri interessati si attivano per giungere ad un accordo amichevole per la risoluzione del lamentato fenomeno di doppia imposizione (fase amichevole), la seconda (fase arbitrale), attivata qualora gli Stati non si accordino entro un
determinato periodo (generalmente se italiane che contestualmente al collegate alle rettifiche di Transfer due anni dall’avvio della fase pre- Map coltivano il contenzioso inter- pricing oggetto di Map (circ. 21/E cedente), nella quale è prevista la no pur avendo oggi la possibilità di del 2012) ex art. 3, legge 99/1993. A costituzione di una commissione ottenere, su richiesta congiunta, la detta dell’Amministrazione infatti consultiva la quale (entro sei mesi sospensione del processo tributario la sospensione prevista dal citato dalla sua costituzione) elabora un instaurato, dovranno comunque ri- art. 3 è alternativa rispetto a quelparere per la risoluzione della que- nunciare al ricorso per far sì che la la prevista nel processo tributario stione a cui gli Stati (entro sei mesi fase arbitrale della procedura ven- dall’art. 47, dlgs 546/1992. Per tale dall’emissione del parere) possono ga avviata. La rinuncia al ricorso, ragione qualora il contribuente colconformarsi o decidere di derogare inoltre, è anche la condizione posta tivi contemporaneamente il Map e a favore di altro accordo. Termini dall’Agenzia delle entrate per conce- il contenzioso interno potrà ottetrascorsi sei mesi dall’emissione dere la sospensione della riscossio- nere, al ricorrere dei presupposti, del parere, quindi, gli Stati devono ne, in pendenza della procedura con- la sospensione della riscossione in comunque giungere alla risoluzio- venzionale, delle maggiori imposte sede giudiziale, la quale opererà anche durante l’eventuale ne della vicenda. Il periodo di sospensione del passaggio alla fase processo richiesta ai sensi arbitrale è tuttavia del novellato art. 39, cominibito in presenza ma 1-ter, dlgs 546/1992. di un contenzioso Tuttavia qualora nelle interno sui rilievi more del contenzioso gli da cui scaturisce Commissioni speciali per le liti fiscali presso i tribunaStati non giungano ad la doppia imposili ordinari e soppressione delle commissioni tributarie un accordo amichevole, zione oggetto della provinciali e regionali. La riforma tributaria riparte l’impresa, per avere gaprocedura qualora dal Pd, oggi, alle ore 14,30, presso la Sala Stampa di ranzia della risoluzione l’istante risieda in Montecitoriocon lapresentazione della proposta di a livello internazionale uno Stato (come riforma della giustizia tributaria del partito democradella lamentata doppia l’Italia) la cui legitico. Le nuove norme vogliono garantire tempestiviimposizione, sarà tenuta slazione interna non tà, trasparenza ed efficienza nel rendere giustizia sui a rinunciare al ricorso. In consenta di derogatemi che incidono così profondamente sui diritti dei tal caso, quindi, venendo re alle decisioni dei cittadini e sui rapporti tra il cittadino e la pubblica meno la sospensione delgiudici. In tali casi amministrazione. la riscossione giudiziale, la presenza di un Cuore della riforma è la soppressione delle attuali il contribuente potrà chiecontenzioso esclucommissioni tributarie regionali e provinciali e l’istidere la sospensione della de la certezza che tuzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordiriscossione ex art. 3, legge il Map si concluda nari con l’assunzione di 750 nuovi magistrati nell’arco 99/1993, la cui concessioatteso il mancato di un anno. Intervengono: David Ermini, responsabile ne è tuttavia a discrezione passaggio dalla fase Giustizia del Pd, Donatella Ferranti, presidente della dell’Ufficio. amichevole a quella commissione Giustizia di Montecitorio, e Walter VeriClaudia Marinozzi arbitrale. Le impreni, capogruppo in commissione Giustizia.
Riforma tributaria, il Pd: commissioni nei tribunali
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I M P O S T E E TA S S E
Mercoledì 20 Aprile 2016
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Altre tre Ctp applicano la disciplina transitoria prevista dalla legge di stabilità
Accertamenti, vecchi avvisi ko Raddoppio termini solo con la denuncia per tempo DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO
avviso di accertamento notificato usufruendo del raddoppio dei termini è legittimo solamente se la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari. Ciò per effetto della disciplina transitoria recata dall’articolo 1, comma 132, della legge di stabilità 2016, che si applica anche agli atti impositivi già emessi e notificati, i cui giudizi siano ancora pendenti. È questo il parere delle commissioni tributarie che, sempre più numerose, stanno emettendo sentenze su sentenze dello stesso tenore. Dopo le pronunce di Reggio Emilia (sentenza n. 90/02/16) e Firenze (sentenza n. 447/06/16) rese note nei giorni scorsi, le medesime conclusioni si leggono in tre nuove sentenze, la n. 2922/36/16 della Ctp di Milano (depositata lo scorso 5 aprile), la n. 77/02/2016 della Ctp di Lecco (depositata il 24
L’
L’elenco delle sentenze Le tre nuove: - Ctp di Milano, sentenza n. 2992/36/16 - Ctp di Como, sentenza n.117/04/16 - Ctp di Lecco, sentenze n.77/02/2016 Le tre precedenti: - Ctr di Milano, sentenza n. 386/05/16 - Ctp di Firenze, sentenza n. 447/06/16 - Ctp di Reggio Emilia, sentenza n. 90/02/16 marzo) e la n. 117/04/16 della Ctp di Como (depositata il 21 marzo). Ancora prima, la questione era stata affrontata negli stessi termini dalla Ctr di Milano nella sentenza n. 386/05/16 del 22 gennaio. La disciplina del raddoppio dei termini d’accertamento ha subito di recente delle sostanziali modificazioni, con interventi da parte del legislatore dapprima nella legge delega (n.23/2014), poi con uno dei decreti attuativi, cosiddetto
C’è l’imposta pubblicità sull’agenzia di viaggi L’agenzia di viaggio che espone in vetrina gli annunci delle offerte turistiche deve pagare l’imposta di pubblicità, se i cartelli superano il mezzo metro quadrato di superficie. Le diverse proposte di vacanza, recante prezzi, date, destinazioni e nome delle strutture alberghiere, devono infatti ritenersi «mezzi pubblicitari, in quanto promuovono la vendita dei pacchetti offerti dai tour operator e quindi pubblicizzano l’offerta dei servizi dell’agenzia che di tali offerte gestisce la mediazione». Ad affermarlo è stata la Ctr Emilia-Romagna, con la sentenza n. 1718/09/15, ribaltando il giudizio di primo grado. La Ctp Forlì, infatti, aveva accolto le ragioni di un’agenzia di viaggio raggiunta da un avviso di accertamento emesso dal comune di Cesenatico. La contestazione riguardava il mancato pagamento dell’imposta di pubblicità per gli anni 2010 e 2011, in relazione agli annunci di viaggio esposti all’interno delle vetrine. Secondo l’ente, l’articolo 17 del dlgs n. 507/1993 elenca in maniera tassativa le esenzioni: in particolare, per la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, il prelievo non scatta se la superficie complessiva del pannello pubblicitario è inferiore al mezzo metro quadrato. Dimensione che invece risultava superata dai cartelli esposti dall’agenzia. La Ctp aveva dato ragione al contribuente ritenendo però che i cartelli non costituissero mezzi pubblicitari, bensì «semplici comunicazioni al pubblico». Il consumatore, era stato infatti il ragionamento dei magistrati di prime cure, già conosce bene quali siano i servizi offerti da un’agenzia di viaggi e le offerte esposte facilitano soltanto una «potenziale analisi e scelta oggettiva del prodotto offerto». Diversa però l’interpretazione dei giudici di appello. Allineandosi a quanto già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 21966/2014 (in quel caso a proposito delle agenzie immobiliari), viene ribadito che i cartelli esposti rappresentano «mezzi pubblicitari» a tutti gli effetti e che l’unico criterio rilevante ai fini del tributo è la loro dimensione. «Essendo la superficie occupata dai cartelli superiore a mezzo metro quadrato, la predetta esenzione non ricorre», chiosa la sentenza. Valerio Stroppa
decreto legislativo sulla certezza del diritto (128/2015), sino a giungere alla completa eliminazione dell’istituto, con la legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), articolo 1, commi 130, 131 e 132. Con i commi 130 e 131, vengono riscritti gli articoli 57 del dpr 633/72 e 43 del dpr 600/73, con gli ordinari termini d’accertamento che passano da 4 a 5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione (7 in caso di
omessa dichiarazione) e nessuna riproposizione del raddoppio termini. Tuttavia, al successivo comma 132 della legge di stabilità, si precisa che le disposizioni di cui sopra valgono per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2016 e seguenti; mentre, per gli accertamenti che riguardano i periodi d’imposta precedenti, il termine ordinario rimane fissato nel 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto, se omessa), con l’ulteriore specifica che in caso di violazioni che abbiano rilevanza penale (per uno dei reati di cui al dlgs 74/2000), i termini risultano raddoppiati, ma «il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo». In sostanza, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, la norma ricalca le disposizioni recate dall’articolo 2
del precedente decreto sulla certezza del diritto, con la differenza (sostanziale) che non viene riproposta la cosiddetta «clausola di salvaguardia» contenuta al comma 3 del citato articolo 2, che faceva salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Nelle tre sentenze citate in precedenza dei giudici tributari di Milano, Como e Lecco, il ragionamento è pressoché il medesimo: in base al nuovo panorama normativo, la sorte dei vecchi accertamenti va decisa in base alla regola prevista dal citato comma 132 della legge di stabilità; con la conseguenza che, se la denuncia penale non è stata inoltrata nei termini ordinari, l’accertamento emesso sulla scorta del raddoppio termini è illegittimo. © Riproduzione riservata
Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti
RIVALUTAZIONE DEI BENI
Immobili assegnati senza riserva L’assegnazione ai soci di un immobile oggetto di rivalutazione da parte della società non richiede il necessario utilizzo della riserva di rivalutazione iscritta a fronte della rivalutazione stessa, ma se viene utilizzata tale riserva la tassazione avviene con un’imposta sostitutiva del 13% che si aggiunge a quella dell’8%. È questo uno degli aspetti da considerare nella valutazione che le società e i loro consulenti devono effettuare in relazione alla possibilità di assegnazione agevolata di cui all’art. 1, c. da 115 a 120, della legge n. 208/2015. In capo alla società che assegna i beni, la norma richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative in almeno due anni nel triennio 2013-2015) sulla differenza tra valore normale dell’immobile (che può farsi coincidere con il valore catastale) ed il costo fiscalmente riconosciuto del bene alla data dell’assegnazione. Inoltre, se a seguito dell’assegnazione la società utilizza delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta (e quindi non affrancate) è richiesto anche il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 13% dell’importo della riserva in sospensione utilizzata. Sul punto, si rendono opportune alcune precisazioni, la prima delle quali riguarda la necessità o meno di utilizzo della riserva di rivalutazione a fronte dell’assegnazione dell’immobile rivalutato. La risposta è negativa, in quanto le vicende del bene rivalutato e della riserva iscritta a seguito della rivalutazione sono del tutto autonome tra di loro, con la conseguenza che la società, in presenza di altre riserve, potrebbe utilizzare queste ultime e lasciare nel proprio patrimonio la riserva di rivalutazione. Tuttavia, è opportuno riflettere sull’opportunità di utilizzare la riserva di rivalutazione, poiché la sospensione d’imposta viene risolta con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 13% e quindi ridotta rispetto all’ipotesi ordinaria di distribuzione della stessa ai soci, nel qual caso la società di capitali deve pagare le imposte
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piene (Ires e Irap) e scomputare quale credito d’imposta la sostituiva pagata al momento della rivalutazione (3% per la rivalutazione di immobili ex dl 185/2008). È appena il caso di precisare che laddove la società abbia rivalutato l’immobile ai soli fini civilistici nel 2008, la riserva di rivalutazione iscritta non è in sospensione d’imposta ma è una normale riserva di utili, con la conseguenza che l’utilizzo della stessa a fronte dell’assegnazione del bene comporta la tassazione della stessa solo in capo al socio assegnatario (in capo al quale rileva comunque il valore normale del bene ai sensi dell’art. 47, c. 3, del Tuir). Un altro aspetto da evidenziare riguarda la base imponibile sui cui applicare l’imposta sostitutiva del 13% sull’importo della riserva utilizzata per l’assegnazione. In passato l’Agenzia delle entrate (circ. n. 13/E/2014) a commento della rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla legge n. 147/2013, ha confermato che la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 10% non è pari all’importo della riserva iscritta (rivalutazione seguita al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione stessa) bensì l’importo della rivalutazione al lordo quindi dell’imposta sostitutiva dovuta. Si tratta di capire se la stessa regola si debba seguire in caso di assegnazione agevolata del bene immobile con utilizzo della riserva di rivalutazione ai fini del pagamento dell’imposta sostituiva del 13%. La risposta non può che essere negativa, in quanto il pagamento dell’imposta (anche se sostitutiva) del 13% non avviene quale conseguenza dell’affrancamento della riserva, bensì a fronte dell’utilizzo della riserva in sospensione d’imposta in occasione dell’assegnazione agevolata dei beni. Pertanto, l’imposta del 13% non può che essere calcolata sull’effettivo importo della riserva iscritta nel patrimonio netto della società ed utilizzata a seguito dell’assegnazione. Sandro Cerato © Riproduzione riservata
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Venerdì 22 Aprile 2016
I M P O S T E E TA S S E
Scende in campo Maurizio Bernardo, presidente della commissione finanze Camera
Voluntary disclosure, c’è il bis La riapertura sarà più cara per dare ossigeno ai conti DI
CRISTINA BARTELLI
oluntary disclosure bis. In soccorso della manovra, da 15 mld, per disinnescare le clausole di salvaguardia (si veda ItaliaOggi del 20/4/2016) annunciata dal ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, arriva la croce rossa della riemersione dei capitali. Palazzo Chigi e Mineconomia hanno da tempo il dossier sul tavolo. Ieri Maurizio Bernardo, presidente della commissione finanze della Camera, esponente di Area Popolare, ha colto la palla al balzo per un appoggio ufficiale alla riapertura della procedura. E in una nota non ha usato mezzi termini: «La riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all’estero, la cosiddetta voluntary disclosure, non può che essere vista con favore. Una riapertura dei termini darebbe, infatti, la possibilità a tanti contribuenti, che non sono stati in grado di aderire alla prima scadenza, di poter godere dei benefici derivanti dalla procedura e, contemporaneamente, far emergere ulteriori capitali con il conseguente gettito in favore dello Stato italiano. Peraltro», ricorda il presidente Bernardo, «è la stessa Ocse, ispiratrice dell’adozione di programmi dì voluntary disclosure da parte dei vari Stati, a suggerirne l’introduzione addirittura come misura ‘a regime’ all’interno dei singoli ordinamenti». Ma sulla voluntary disclosure si allungano le ombre dei Panama papers e degli 800 italiani presenti negli oltre 11 milioni di documenti dello studio legale MossackFonseca trafugati. Bernardo sul punto tiene a precisare: «Escludendo chi è in quelle li-
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ste». Anche se, occorre precisare che chi è in quelle liste potrebbe già aver aderito alle procedure di riemersione di voluntary ma anche alle edizioni passate dello scudo fiscale. La nuova voluntary disclosure non sarà, però, una semplice riapertura del programma di emersione chiuso al 30 novembre e per cui in questi mesi l’Agenzia delle entrate è al lavoro per la liquidazione degli atti di accertamento (ne sono previsti 500 mila entro il 31 dicembre 2016). In molti concordano nel ritenere che la voluntary, seguendo comunque lo schema Ocse, sarà più onerosa e forse con delle coperture penali meno estese rispetto alla prima edizione. La quale consentiva, pagando il dovuto in termini di sanzioni e interessi, di avere un fortissimo sconto sulle sanzioni e la coperture penale per una serie di reati fiscali e per l’autoriciclaggio. La procedura di collaborazione volontaria inserita come norma strutturale è un’ipotesi che non è vista più come un tabù anche nell’esecutivo. Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha infatti dichiarato nei giorni scorsi che «non c’è una decisione presa al riguardo ma è una opzione sul tappeto, che potrebbe portare a una riproposizione di quello strumento riadattato a una seconda fase» ed ha aggiornato il dato sul gettito dichiarando che «il governo ha incassato tra 3,9 e 4,1 miliardi». A fronte delle risorse raccolte in totale, l’esecutivo ha utilizzato 1,4 miliardi per evitare nel 2015 l’aumento di accise e acconti Ires decisi a garanzia dei saldi di finanza pubblica. Altri due miliardi contribuiscono alle coperture della legge di Stabilità di quest’anno. © Riproduzione riservata
Dalla commissione VI parere favorevole al Def Ok alla riforma complessiva della giustizia tributaria, al fine di garantire ai cittadini una giurisdizione più efficiente e celere, anche mediante misure che rafforzino la professionalità dei giudici tributari. È questa una delle indicazioni che arriva dal parere favorevole della commissione finanze al Def. La commissione sottolinea, l’esigenza di perseguire con decisione, anche per rispondere alla raccomandazione n. 2 formulata dalla Commissione europea, sull’obiettivo della revisione delle agevolazioni fiscali (cosiddette tax expenditures). Inoltre la commissione finanze della camera presieduta da Maurizio Bernardo prende atto che il Def preannunci l’intenzione del governo di voler intervenire, nell’ambito della prossima manovra finanziaria di fine anno, per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia ancora sussistenti, dopo aver già disattivato la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 che agiva sulle cosiddette tax expenditures (eliminando i prospettati aumenti di 3,272 e 6,272 miliardi di euro), aver disattivato l’aumento di accisa previsto dalla legge di Stabilità 2015, già posticipato al 2016 (pari a 728 milioni di euro), e aver rinviato al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola, introdotta dalla legge di Stabilità 2015, volta a incrementare le aliquote Iva ordinaria e ridotta e le accise su benzina e gasolio.
I DUE PAESI ADERISCONO ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI OCSE
Bermuda e Russia trasparenti Il Country-by-country ai raggi X L’obbligo per le multinazionali con fatturato uguale o superiore a € 750 mln, di fornire determinati dati a Il Country-by-country rilevanza fiscale, suddivisi per ciascun paese in cui la reporting multinazionale è presente con un soggetto incluso nel proprio bilancio consolidato La società capogruppo all’autorità fiscale del paese in Chi dovrà fornire cui questa è residente. Prevista possibilità di delega e le informazioni a chi obbligazione secondaria Per ciascun paese: ammontare ricavi, risultato anteimposte, imposte versate, imposte maturate, capitale Le informazioni dichiarato, utili non distribuiti, numero di dipendenti, beni da fornire materiali diversi dalle disponibilità liquide. Per ciascuna società: descrizione delle principali attività UE: (Direttiva Dac 4): 12 mesi dalla chiusura per coQuando (e per quando) municare le informazioni. Primo periodo d’imposta da dovranno essere fornite considerare: 2016 Come dovranno Utilizzando i modelli forniti in sede Ocse (si veda ItaliaOggi essere fornite del 30 marzo) Quando saranno Ocse: entro 18 mesi dalla chiusura dell’esercizio. UE: scambiate entro 15 mesi, 18 mesi per il primo anno Unicamente tra le autorità fiscali interessate, se parte di Tra chi saranno un apposito strumento giuridico per lo scambio (Mcaa, scambiate Dta, Tiea) Bermuda, Svizzera e Russia. Sono solo gli ultimi paesi, in ordine di tempo, certamente strategici nello scacchiere mondiale, ad aver intrapreso passi formali verso l’attuazione, nei propri ordinamenti, dello scambio dei dati fiscali delle multinazionali, come previsto dall’azione 13 del Progetto Beps. L’Ocse ha infatti annunciato due giorni fa che Bermuda risulta ora essere il trentatreesimo paese ad aver firmato l’accordo multilaterale per lo scambio dei country-by-country report (l’Mcaa, Multilateral Competent Authority Agreement). Una delle giurisdizioni spesso al centro delle operazioni di pianificazione cosiddetta aggressiva, firma quindi lo strumento giuridico internazionale che le consentirà di scambiare le informazioni fiscali delle multinazionali residenti in tale paese (ovvero con casa madre alle Bermuda), suddivise per ciascun paese in cui le stesse sono presenti con proprie società, come previsto in sede OcseG20. In attesa dell’adozione di una normativa domestica in tal senso, che obbligherà tali soggetti a fornire all’amministrazione fiscale bermudiana le informazioni necessarie, tale atto segna un altro importante passo in avanti rispetto al cambio di rotta in atto nel contrasto alle pratiche di elusione fiscale poste in essere dalle grandi imprese multinazionali. Svizzera e Russia hanno invece pubblicato nei giorni scorsi le rispettive bozze di norma interna. Spicca, per la Svizzera, che risulta essere anche tra i primi firmatari, il 27 gennaio scorso, dell’Mcaa, il periodo di riferimento per il primo anno da considerare per la rendicontazione in parola, ovvero il 2018, con possibilità per le capogruppo elvetiche di procedere comunque alla comunicazione dei dati per gli anni precedenti, ovvero dal 2016, ma esclusivamente su base volontaria. Ciò al fine di evitare le possibili sanzioni che le stesse multinazionali elvetiche potrebbero subire da altri paesi, in sede di applicazione dei meccanismi secondari di rendicontazio-
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ne ivi previsti. La Russia invece prevede di partire con il 2017. Lo standard Ocse, è utile ricordarlo, chiede di iniziare con il 2016, pur prevedendo la possibilità di deroghe per quei paesi che avranno bisogno di più tempo per introdurre i rispettivi meccanismi interni. È opportuno quindi fare il punto, a circa sei mesi dei risultati del Progetto Beps, su chi ha fatto cosa finora. Tra gli europei, come tali pure soggetti alla relativa direttiva (DAC4), di imminente adozione formale, risultano aver già introdotto una normativa primaria domestica al riguardo Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo, Danimarca, Olanda, Irlanda, Polonia. Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Slovenia hanno invece finalizzato progetti di norma interna in vista di una prossima adozione. Una volta adottata formalmente dal Consiglio Ecofin (che ha già raggiunto l’accordo politico sulla stessa lo scorso 8 marzo), tutti e ventotto gli stati membri avranno 12 mesi di tempo per trasporre la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, nel caso modificando la normativa già adottata, qualora difforme (i.e. sotto lo standard comunitario). Tra i paesi extra-Ue solo l’Australia, il Giappone e il Messico risultano aver già adottato una norma domestica. Molti altri, inclusi Usa, Norvegia, Cina, India, Brasile, Sud Africa e Turchia (oltre alle suddette Svizzera e Russia) hanno già pubblicato bozze di norma interna e sono attualmente in fase di consultazione pubblica. I primi firmataria dell’Mcaa sono invece Australia, Austria, Belgio, Cile, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Messico, Olanda, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito, ai quali si sono aggiunti di recente il Senegal e, soprattutto, Bermuda. Francesco Bungaro
G IU STIZIA E SOCIETÀ
Sabato 23 Aprile 2016
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Per la Ctr Firenze ciò che conta è lo svolgimento di attività economiche
REVOCAZIONE
Società (mai) di comodo
L’errore? Evidente e obiettivo
Non rileva l’effettiva congruità dei ricavi DI
FABRIZIO G. POGGIANI
S
ocietà mai di comodo se dimostrano l’effettivo svolgimento di attività economiche, a prescindere dal mancato raggiungimento della congruità dei ricavi, come richiesto dalla disciplina sulle società non operative. Così i giudici aditi della Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione 5, nella sentenza n. 512/2016, pronunciata l’1/03/2016 e depositata lo scorso 15/03/2016, avente a oggetto la riforma della sentenza n. 589/2014 emessa dalla Ctp Pistoia, che aveva dato ragione al ricorrente, sull’assunto che anche in sede di procedimento di adesione, il contribuente aveva dimostrato l’esercizio «effettivo» dell’attività di ricezione turistica e alberghiera. Dal punto di vista giurisprudenziale, si evidenziano ulteriori indirizzi favorevoli al contribuente, peraltro concernenti anche il medesimo contribuente, richiamati nella sentenza dei giudici di
primo grado appellata. Infatti, i giudici aditi della Ctp di Pistoia (sentenza n. 218/2/13) avevano affermato che, dopo l’introduzione della disciplina sancita dal dl 138/2011, l’impresa che esercita la propria attività, ma che non consegue i ricavi totalizzati con l’applicazione dei coefficienti, non deve essere ritenuta «di comodo», atteso il mancato utilizzo dei beni da parte dei soci o dei familiari a titolo gratuito (si veda ItaliaOggi del 5/10/2013). In aggiunta, anche i giudici supremi (Cassazione, sentenza n. 16183/2014) hanno affermato che l’omessa presentazione della domanda di interpello, relativa alle società non operative, non comporta l’inammissibilità del ricorso, per cui il contribuente può dimostrare, in giudizio, la disapplicazione della disciplina, non essendo una via obbligata, la detta presentazione, per il superamento della presunzione che resta a carico del contribuente stesso. Nel caso specifico, oggetto della sentenza dei giudici dell’appello
di Firenze, si trattava di valutare una società immobiliare, raggiunta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Pistoia, la quale, per l’ufficio, non era risultata «congrua» agli studi di settore e, applicando i coefficienti di operatività, di cui all’art. 30, della legge 724/1994, non aveva raggiunto i ricavi minimi indicati dal test, procedendo alla determinazione del reddito con i metodi ordinari, senza tenere conto della disciplina sulle società di comodo. I giudici dell’appello, intervenendo sulla possibile errata valutazione delle prove dei giudici di prime cure, come eccepito dall’ufficio periferico, hanno, al contrario, confermato testualmente «che la società ricorrente non pare (…) che possa essere qualificata come società di comodo» e tutto questo sull’assunto che ciò «risulta dalla documentazione prodotta che parte ricorrente ha depositato in sede di accertamento con adesione». Anche dalla sentenza di primo grado
(n. 589/02/14) la società immobiliare ha dimostrato di svolgere l’attività d’impresa, supportando tale indicazione con la documentazione prodotta in sede di adesione che evidenziava la presenza delle relative autorizzazioni amministrative, dei registri di presenza turistica «nella quale sono annotati i nominativi dei turisti stranieri e italiani che hanno frequentato la struttura» e di personale dipendente, utilizzato nel corso del periodo d’imposta accertato (2008); tali indicatori, a parere dei giudici dell’appello, escludono che la società sia stata creata ai fini evasivi e/o elusivi. Infine, a ulteriore sostegno della tesi dei giudici di secondo grado, viene evidenziato che i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta accertato, compresa una plusvalenza da cessione di un terreno, risultavano «congrui» per lo studio di settore applicabile, con la conseguenza che la stessa non doveva essere soggetta al test di operatività richiamato.
Lo stabilisce una sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia
La perdita iniziale della start-up non è indice di antieconomicità finanziaria, di un accertamento induttivo basato sui seguenti presupposti: e perdite conseguite in fase di assenza di immediata redditività di start-up non sono sintomo di un investimento imprenditoriale (teso anti economicità né rileva che a sviluppare l’editoria d’infanzia nel il bilancio di una Cfc (Control- mercato cinese) da parte di una startled foreign company) sia stato redatto up al suo primo anno di vita; delocain lingua inglese e che la relazione di lizzazione della start-up a Hong Kong, certificazione sia stata emessa da sog- territorio notoriamente caratterizzato getto non iscritto nel Registro italiano da un basso costo del lavoro; bilancio redatto in lingua inglese e certificato dei revisori legali. Sulla base di tali considerazioni la da un soggetto non iscritto nel registro Commissione tributaria regionale di italiano dei revisori legali. Secondo i giudici di appello, l’assenVenezia, con sentenza n. 231/1/16 depositata l’11 febbraio 2016, ha annul- za di redditività in fase di start-up nel lato un avviso di accertamento emesso primo anno di attività è fisiologica (per dall’Agenzia delle entrate ove si rideter- ammissione della stessa Agenzia delle minava in via induttiva, ex articolo 39 entrate, la Cfc aveva peraltro dichiarato del dpr 600/1973, il reddito imponibile di un imponibile fiscale già al terzo anno una Cfc residente a Hong Kong imputato di attività) e non è presunzione assoluta per trasparenza in capo alla controllante in grado di supportare la tesi dell’antieconomicità. italiana ex art. 167 del Tuir. Non a caso l’applicazione di strumenti La pronuncia, in senso opposto a quanto deciso in primo grado, affronta una «presuntivi» quali gli studi di settore e la disciplina delle società di comodo (oggi pluralità di interessanti questioni. I giudici dichiarano innanzitutto ufficialmente estesa in via legislativa l’illegittimità dell’utilizzo dell’accer- anche alle Cfc) è sempre esclusa dal letamento induttivo nei confronti di un gislatore con riferimento al primo anno soggetto non residente, in quanto nes- di attività, in virtù dell’ovvia considerasuna delle tassative ipotesi previste zione che è legittimo attendersi che gli dalla suddetta norma trova riscontro investimenti necessari superino i primi ricavi conseguiti. nel caso di specie. Allo stesso modo, la mera constatazioSollevano, in particolar modo, l’ilne fattuale della localizlogicità del percorso lozazione della controllata gico argomentativo dei Le sentenze sul a Hong Kong, l’assenza giudici di prime cure, i sito www.italiaog- di un bilancio redatto in quali hanno considerato lingua italiana e la certifondato l’utilizzo, da pargi.it/documenti ficazione di quest’ultimo te dell’amministrazione DI
DIEGO PAGLIAI*
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prodotta da un revisore locale, non rappresentano elementi sufficienti a disattendere le risultanze di bilancio di un soggetto non residente. Si ricorda l’esistenza di norme (ad esempio dm 429/2001 proprio in tema di Cfc, art. 132, comma 2, lett. c del Tuir e l’abrogato art. 96, comma 8 del Tuir) e di interpretazioni della stessa amministrazione finanziaria (risoluzione 409/2008) che ammettono l’utilizzo di bilanci redatti in lingua straniera. Ancora più netta è, poi, la censura dei giudici di secondo grado in merito alla modalità di determinazione del reddito induttivamente accertato in capo alla società non residente: non è, infatti, possibile quantificare il reddito presuntivamente attribuibile alla controllata Cfc residente a Hong Kong sulla base della marginalità economica registrata dalla controllante italiana nel mercato italiano, in assenza di qualsiasi logica motivazione in grado di supportare tale impostazione. I giudici di appello, oltre a confermare la fondatezza delle censure di merito sollevate dalla società come innanzi illustrate, censurano anche il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio (in violazione degli artt. 7 e 12 dello Statuto del contribuente), il quale ha ignorato de plano le argomentazioni addotte dalla società in sede di memorie al processo verbale di constatazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. * Bernoni Grant Thornton
DI
GIOVAMBATTISTA PALUMBO
In materia di revocazione delle sentenze della Cassazione l’errore di fatto deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini e riguardare atti interni al giudizio di legittimità, o questioni rilevabili d’ufficio. Così ha stabilito la Corte con la sentenza n. 7287 del 13.04.2016. Nel caso di specie la Cassazione aveva accolto il ricorso dell’Agenzia avverso sentenza della Ctr, che veniva cassata con rinvio al giudice di secondo grado. A seguito della mancata riassunzione del giudizio, divenuto definitivo l’accertamento, veniva richiesto alla società il complessivo importo di € 302.995,23, precisando che era dovuto «a titolo definitivo a seguito di decisione della Corte di cassazione». La società, assumendo di non avere avuto notizia della sentenza, con ricorso in revocazione affermava che dall’esame della copia del ricorso per cassazione emergeva l’inesistenza della notifica, dato che il ricorso dell’Agenzia non solo non era stato notificato al difensore costituito nel giudizio nel quale era stata resa la sentenza impugnata, ma era stato anche notificato a persona dichiaratasi dipendente, che tale però non era, e in un luogo che non aveva alcun riferimento con il destinatario, in quanto la sede legale della società era mutata nel corso del giudizio. Ad avviso del contribuente, dunque, vi era stato un errore di fatto, ex art. 395 n. 4, cpc, e in particolare un errore di percezione, ovvero una svista materiale, della Corte tale da indurla a ritenere sussistente la regolarità della notifica del ricorso. Secondo i giudici, tuttavia, il ricorso per revocazione era inammissibile, dato che il descritto errore di fatto consisteva piuttosto in un (preteso) errore di diritto, riguardante non la mancata percezione di documenti, ma la valutazione di diritto compiuta in ordine alla validità e regolarità della notifica, sulla scorta della relata dell’ufficiale giudiziario. © Riproduzione riservata
10 Primo piano
Martedì 19 aprile 2016
Il Mattino
Leandro Del Gaudio Favori e regali in cambio di processi aggiustati. Piaceri personali (tipo: interventi edilizi in casa) in cambio di soffiate, di rivelazioni che scottano, di notizie riservate destinate a rimanere nel chiuso di un computer o di un faldone giudiziario. Un comitato d’affari organizzato per commettere una serie di reati, tutti più o meno interni al sistema giudiziario salernitano. Un comitato d’affari - espressione messa agli atti dai pm - capace di consumare corruzione in atti giudiziari,millantato credito,trafficodiinfluenzeilleciteerivelazionediatticoperti da segreto istruttorio. Eccola l’ipotesi investigativa che sta a monte del blitz scattato ieri mattina a Salerno, una sorta di terremoto che vede una decina di soggetti coinvolti, tra magistrati,avvocati,cancellieriepresunti faccendieri in grado di agire nel cuore del Palazzo di giustizia salernitano. Ipotesi di alto profilo, che spinge la Procura di Napoli - competente nei reati che coinvolgono magistrati salernitani - a premere sull’acceleratore, con un blitz a sorpresa nelle prime ore del mattino. Figura chiave al centro delle indagini il giudice Mario Pagano, classe 1960, fino a poco tempo fa in servizio presso la seconda sezione del Tribunale civile di Salerno, oggi presidente di sezione nel Tribunale di Potenza. Noto per il suo attivismo come esponente di Magistratura indipendente, corrente di destra in cui Pagano è dato come stretto collaboratore del sottosegretarioallagiustiziaCosimoFerri, Pagano è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, ma anche per alcune ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico del Palazzo di giustizia. Inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso D’Avino e dai pm Celeste Carrano e Ida Frongillo (tutti e tre ieri in missione a Salerno), una vicenda nata un paio di anni fa grazie a intercettazioni telefoniche in cui si accennavano favori ottenuti in cambio di regali dallo stesso Mario Pagano. In sintesi, al telefono viene intercettato l’avvocato Roberto Lambiase,legaledellaCompostCampania, che in almeno due occasioni sostiene di aver ottenuto il rinvio di un anno del processo a carico del suo gruppoimprenditoriale,dopoaveroffertoinregalounRolexallostessogiudice.Inun’altravicendainvecePaganosi sarebbeavvalsodelruolodelgot (giudice onorario) Augusta Villani, per ottenere informazioni riservate da offrire a un imprenditore che gli stava facendo lavori in una dimora di sua proprietà. Vicenda complessa, a partire da una precisazione doverosa: Pagano e tutte le altre persone coinvolteavrannomododidimostrare l’estraneità alle accuse, dal momento che il blitz messo a segno ieri mattinavaintesocomeunostrumento di ricerca della prova e non come una sentenza di condanna. Ma è dalle telefonate intercettate dalla Procura di Nocera inferiore che l’inchiesta passa a Napoli. È da qui che nasce l’ipotesi di un comitato d’affari. Ma chisonogliuominidelpresuntosistema?Diecigliindagati,centralelafigura del cancelliere Nicola Domenico Montone,cognatodiPagano,funzionario in servizio presso l’ufficio recupero crediti del gip del Tribunale di
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I numeri Sono dieci i professionisti coinvolti Terremoto all’interno del Palazzo di giustizia
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Le accuse Ipotesi di associazione per delinquere corruzione giudiziaria e violazione del segreto
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I sequestri Accertamenti negli uffici di commissioni tributarie La procura: c’è un comitato d’affari
La bufera Il palazzo di giustizia di Salerno scosso dalla nuova inchiesta dei pm di Napoli
Salerno
Il mercato delle sentenze: ” indagati giudici e avvocati
Gli accessi «Violato il cervellone del Palazzo» Caccia a dati segreti per favorire qualcuno
Blitz dei pm napoletani: coinvolto Pagano, ex leader dell’Anm anche nelle commissioni tributarie, come emerge dalla decisione del pool di inquirenti napoletani di perquisire,nonsolol’abitazionediPagano in Roccadipiemonte, ma anche il suoufficiopressolacommissioneTributaria. Unavicendachepartedalontano, grazie alle indagini della Procura di Nocera Inferiore, che intercettano la conversazione tra Giovanni Spinelli (noncoinvoltoinquestasortadispectre giudiziaria) e l’avvocato Roberto Lambiase della Compost Campania, chea vocealtafariferimento alregalo del Rolex offerto a Pagano. Si prova a
far luce su una associazione no profit - la Rosa Liberti onlus (ovviamente estranea alle indagini, di cui Pagano è presidente) - all’attività di lobbying condottadaalcunisoggetticheruotano attorno al giudice e ai presunti interventi finalizzati a condizionare sentenze. Quantoc’è di veronelle accusecontenuteneldecretodiperquisizione e sequestro lo diranno gli atti acquisiti ieri mattina - a cominciare dall’analisi degli oggetti, tra cui un orologio -, ma anche i tabulati telefonici ed eventuali accessi nel cervellone del Palazzo da parte di qualcuno dei personaggi finora coinvolti.
Dubbi e sospetti, da un anno trasferito a Potenza
lo Antonio è stato sindaco per un decennio e dove lui, nonostante il trasferimento a Potenza, continua a vivere. Una famiglia nota, la sua, e non soltanto a Roccapiemonte ma in tutta la provincia di Salerno. Mario Pagano, assieme al fratello exsindaco,sarebbelegatodastretti vincoli di amicizia con la famiglia Torino. Si vocifera che non sarebbe un caso che, non potendosi più ricandidare a primo cittadino, il fratello politico abbia lanciato sulla scena amministrativa locale Gerarda Torino, anche lei coinvolta nell’inchiesta assieme al marito Michele.Stessocognomedallanascitamanessunlegamediparentela diretto. Un’esperienza politica che avrebbe lanciato Gerarda, un passato da avvocato in Provincia durante l’era Cirielli. Ma l’inchiesta è segnata anche da legami di tipo familiare. Tra gli indagati spunta anche il nome di suocognato,NicolaMontone,vecchio funzionariodi cancelleria. Un «insospettabile», secondo i suoi colleghi. Un punto di riferimento per molti dei giovani cancellieri proprioperlasuagrandeesperienza in Tribunale.
Il personaggio Presenzialista, Roccapiemonte nel cuore: era stato nel direttivo del sindacato delle toghe Petronilla Carillo SALERNO. Da meno di un anno era
stato trasferito a Potenza. «Aveva capito che a Salerno era circondato da troppe ostilità», dicono i suoi amici spiegando che quello «spostamento»erastatochiestodirettamente da lui. Ma, negli ambienti giudiziari salernitani, c’è anche chiha il sospetto che in fondo, Mario Pagano, per anni presidente della prima sezione civile del TribunalediSalerno,siastatotrasferito per questioni di opportunità: quindiche luisapevadiesserefinito sotto la lente di ingrandimento della Procura di Napoli. Nel corso della perquisizione di ierigli agenti della Squadra Mobile
Salerno.OraMontonedevedifendersi dall’accusa di aver contribuito a pilotare l’assegnazione di fascicoli in nomeepercontodiPagano.Altroimpiegato del palazzo di giustizia è Michele Livrieri, ritenuto responsabile di accessi abusivi nel sistema informatico del Tribunale; un’accusa che gliviene mossa,inalcuni casi, inconcorso con il giudice onorario Augusta Villani,ritenutapartecipedelpresunto sodalizio messo in piedi da Pagano. E non è finita. Ci sono altri ruoli, altrefiguredella presuntaassociazione per delinquere. Tra queste spiccano l’avvocato Giovanni Pagano, il tri-
e i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria gli hanno sequestrato il cellulare e sul telefono di casa, dopo pochi squilli, scatta subito la segreteria telefonica. Il suo legale di fiducia, l’avvocato Pino Buongiorno, riferisce che «per il momento» noncisonodichiarazionidarendere. C’è silenzio intorno al giudice Pagano. «È soltanto indagato commenta qualcuno - e questo non vuol dire che non sia una brava persona». A Salerno in molti lo difendono, qualcuno preferisce non schierarsi facendo spallucce. Negli ambienti giudiziari tanti ne parlano bene:«È un uomo di grande cultura», commentano. Il suo nome non è legato ad alcuna azione giudiziaria particolare, ma Pagano è conosciuto da tutti: un po’ per la sua attività nell’Anm, un po’ perché molto presenzialista: non si è mai negato ad alcun invito a partecipare a convegni e manifestazionisfoderandounaconsocenza di più argomenti, anche lontani
butarista Michele Torino, l’avvocato Gerarda Torino, e Renato Coppola, dipendente della Provincia e indicato come factotum dello stesso Pagano; e Giacomo Sessa, legale rappresentante di una ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione nella casa di Pagano. Accertamenti della Mobile di Napoli (del primo dirigente Fausto Lamparelli), c’è un’ipotesi da battere: anche dopo il trasferimento a Potenza di Pagano, il gruppo si sarebbe mosso per veicolare informazioni top secret e per condizionare con interventi abusivi lo svolgimento dei processi. Non solo in Tribunale, ma
da quelli giudiziari. Trascorsi politici giovanili e un passato da sindacalista nell’Associazione nazionale magistrati, in quota Magistratura indipendente, segnano il suo percorso professionale: per anni è stato giudice della seconda sezione civile a Salerno, poi la nomina a presidente della prima.Nel2013entraanchenelcomitato direttivo centrale dell’Anm dopo le dimissioni di Cosimo Ferri,nominatonelfrattemposottosegretario al ministero della Giustizia. Una passione, quella per l’attività associazionistica, che non ha abbandonato neanche quando è stato trasferito in Basilicata ,dove riveste l’incarico di segretario distrettuale cercando di essere presente in tutte le occasioni che contano per apportare il proprio contributo e la propria esperienza sindacale. Cresciuto all’ombra della Democraziacristiana,nonhamaiabbandonato la sua terra, Roccapiemonte, il Comune dove suo fratel-
IL_MATTINO - NAZIONALE - 10 - 19/04/16 ----
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DOMENICA 24 APRILE 2016 IL GIORNO * il Resto del Carlino LA NAZIONE
I NOSTRI SOLDI
La reazione
NELLE TASCHE DEI CITTADINI
Corte dei conti: basta bonus fiscali «Allo Stato costano 300 miliardi»
«Sono 800, vanno tagliati». Nel mirino anche le imposte agevolate ROMA
UNA DRASTICA sforbiciata alle oltre 800 voci di agevolazioni fiscali o «tax expenditures», come si chiamano in gergo. E, in primo luogo, all’Iva agevolata al 4 o 10 per cento prevista su alcuni beni e servizi. A chiederlo sono i giudici contabili della Corte di Conti nella relazione al Parlamento sul Documento di economia e finanza. Ma mentre sul primo fronte lo stesso esecutivo si sta muovendo, sul versante dell’Iva la proposta viene accolta da un coro di no di diverse categorie – Coldiretti e consumatori in prima fila - e dello stesso ministero dell’Economia, con il vice-ministro Enrico Morando che boccia ogni incremento dell’Iva: la linea resta quella di fermare gli aumenti che scatterebbero se non venissero sterilizzate le clausole di salvaguardia (anche sulle accise) per circa 15 miliardi. Ma vediamo la ricetta dei magistrati dei conti. Si tratterebbe, spiegano, di intervenire sull’Iva agevolata. Spostare anche una piccola parte della base imponibile dal 10 al 22% consentirebbe di accumulare un «tesoretto» per le casse dello Stato di almeno cinque miliardi. «Lo abbiamo scritto nel Def e per ora vale questa indicazione, fa sapere, però, a stretto giro Morando. Se invece dal Parlamento dovesse arrivare qualche proposta alternativa, nel caso sarebbe co-
Riforma urgente Sfoltimento necessario per garantire uguaglianza Oggi vincono le lobby
DIVERSA la prospettiva rispetto al fronte più ampio degli sconti fiscali. I giudici contabili sottolineano come le agevolazioni abbiano registrato un deciso balzo proprio con l’ultima legge di Stabilità che ha aggiunto 43 nuove voci per 24 miliardi di minor gettito. In totale lo Stato rinuncia a oltre 300 miliardi di entrate che però comprendono diversi capitoli «corposi» e difficilmente aggredibili come le detrazioni da lavoro dipendente, per i carichi familiari o quelle per le spese sanitarie. L’ultimo dossier dettagliato risale al 2011, alla commissione presieduta da Vieri Ceriani. Certo è che nel giro di pochi mesi bisognerà cominciare a dare le prime indicazioni sulle «tax expenditures». Con la delega fiscale, infatti, si è introdotto il monitoraggio annuale degli sconti, in vista del loro periodico riordino. E già la prossima settimana potrebbe mettersi al lavoro la commissione di esperti selezionati dal Mef per vagliare le 800 voci. Claudia Marin
FRANCESCO TUNDO, PROFESSORE A BOLOGNA
Il tributarista: troppe agevolazioni «Una giungla che crea ingiustizie»
ROMA
«UNA COSA è certa: dove ci sono tante agevolazioni, c’è minore uguaglianza. Una razionalizzazione va sicuramente nella giusta direzione. Ma il recupero dell’equità fiscale passa anche e, soprattutto, attraverso la riforma dell’assetto della giustizia tributaria, non più rinviabile». Francesco Tundo (nella foto), professore di diritto tributario all’Università di Bologna, non ha dubbi: gli 800 tipi di sgravi fiscali censiti della Corte dei Conti sono una giungla inestricabile da disboscare. Ben venga, però, anche l’approvazione del riequilibrio, a favore dell’imparzialità, della posizione dei giudici del fisco.
«E’ una situazione non più tollerabile. Ci sarebbe bisogno di una razionalizzazione del sistema delle agevolazioni, ma all’interno di un contesto di riforma tributaria complessiva, che veda al primo punto la revisione della giustizia tributaria. L’area delle agevolazioni, in particolare, non può essere oggetto di mera manutenzione.
«Per ora l’orientamento del governo rimane la neutralizzazione totale delle clausole di salvaguardia. Lo abbiamo scritto nel Def e per ora vale questa linea». Lo dice il viceministro al Mef Enrico Morando su possibili modifiche all’attuale regime dell’Iva agevolata
munque valutata. Il tema è delicato perché se anche si scegliesse di cambiare solo la composizione delle voci che al momento godono dell’Iva agevolata al 4 o al 10% senza toccare il valore delle aliquote, in ogni caso si tratterebbe, almeno per alcune categorie, di aumenti di tasse. Ipotesi che a Palazzo Chigi non vogliono nemmeno sentire nominare.
Claudia Marin
Professore, la denuncia della Corte dei Conti è netta: il sistema fiscale soffre sotto il peso di poco meno di un migliaio di agevolazioni di tutti i tipi.
Enrico Morando, Mef «L’Iva resta com’è»
di maggiore eguaglianza sostanziale».
ne non c’è. E lo dicono anche gli stessi giudici tributari».
Eppure, anche nell’ultima legge di Stabilità le agevolazioni sono aumentate.
Perché non c’è indipendenza dei giudici tributari?
«Quando ci sono aumenti degli sgravi fiscali, soprattutto se non sono inseriti in un contesto sistematico, è fondata la preoccupazione che siano dettati da ragioni di convenienza, di opportunismo,
IL SOSPETTO «Certi sgravi fiscali sembrano dettati da opportunismo in vista delle elezioni» tanto più in prossimità di scadenze elettorali».
Altrimenti, è molto facile che possano trovare affermazione interessi di tipo lobbistico, per quanto legittimi. La tutela di un settore o di una categoria, infatti, impedisce la visione sistematica». La riforma deve andare nella direzione di un taglio dei cosiddetti sconti fiscali?
«Sì. Il riordino delle agevolazioni deve necessariamente andare verso la riduzione delle stesse perché questo può portare a condizioni
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Lei sostiene che la maggiore equità del sistema dipende anche dal riassetto della giustizia tributaria. Che cosa vuol dire?
«Molto spesso il cittadino comune, nel valutare il tema dell’equità fiscale, si preoccupa dell’entità del prelievo, ma il tema più pregnante è la giustizia tributaria. La condizione del contribuente che, qualora sia in contraddittorio o in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, deve avere la certezza di rivolgersi al giudice terzo e indipendente. Oggi questa condizio-
«Ci troviamo in una situazione paradossale: i giudici tributari dipendono dal punto di vista amministrativo, retributivo, organizzativo dal Ministero dell’Economia. C’è un problema di imparzialità effettiva e di apparenza di imparzialità. Il giudice, infatti, non soltanto deve essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale». Come se ne esce?
«L’assetto complessivo della giustizia tributaria è oggi al vaglio della Corte costituzionale perché la commissione tributaria di Reggio Emilia ha sollevato una specifica questione di legittimità costituzionale. Nello stesso tempo il Pd ha presentato un disegno di legge delega di riforma radicale della giustizia tributaria. Il punto centrale è il passaggio della dipendenza dei giudici tributari dall’Economia alla Giustizia. Lo stesso governo sembra si stia muovendo in questa direzione. Confidiamo, dunque, nella possibilità di arrivare a un riordino che assicuri più forza al giudice tributario. A condizione di considerare il disegno di legge un punto di partenza che merita di essere migliorato con le categorie interessate».
Gli sconti
Le detrazioni Con la legge di stabilità sono state prorogate al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali del 65% per i lavori diefficientamento energetico e antisismici
Il bonus mobili Prorogato al 31 dicembre di quest’anno anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l’acquisto di mobili
Gli elettrodomestici Nel campionario dei bonus fiscali rientra anche la detrazione del 50% sulle spese di acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla «A+»
David Ermini, responsabile giustizia dem «Rendere efficace e veloce il processo»
L’Abi
Il Fondo prima casa vale 808 milioni Richieste di accesso per 808 milioni di euro in un anno (2015-2016), di cui 531 milioni di nuovi mutui già erogati o in attesa di essere concessi. È l’andamento del ’Fondo di garanzia prima casa’, per l’Abi, che lo vede un valido strumento di accesso ai mutui
DOMENICA 24 APRILE 2016 * IL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE
Secondo David Ermini, primo firmatario della proposta di legge sulla riforma della giustizia tributaria, «l’obiettivo è rendere efficace e veloce il processo tributario che deve essere molto più snello e circoscritto in ambito territoriale»
Il Pd: via le commissioni tributarie «Al loro posto 750 giudici esperti» «Con commercialisti e avvocati troppi conflitti di interesse»
L’obiettivo è sburocratizzare
mo davanti un sistema rivoluzionato: al posto delle commissioni ci saranno sezioni tributarie apposite, istituite presso i tribunali. «È la filosofia seguita anche in altri casi – spiega Verini – come sul tribunale delle imprese». Quindi, solo magistrati di professione, selezionati con un concorso, giudicheran-
Si prevede di creare sezioni tributarie specializzate nei tribunali. Sarà possibile difendersi da soli nelle cause sotto i tremila euro
COMPOSIZIONE I nuovi membri togati verranno selezionati tramite concorso
ra drastica: l’abolizione delle commissioni. LA STRUTTURA attuale, fatta da una commistione di esperti di vario genere, ma di nessun giudice specializzato, non ha funzionato. Perciò il Parlamento delegherà il Governo a sopprimere i due livelli di commissioni esistenti: quelle provinciali e quelle regionali. L’abolizione, però, non scatterà da subito, ma solo dopo due anni: il tempo di smaltire l’arretrato. Alla fine di questo periodo, ci trovere-
no le questioni relative al fisco. Il nuovo esercito di giudici sarà composto da 750 toghe, a costo zero rispetto al sistema attuale. Per selezionarle saranno fatti due concorsi in un anno. Inoltre sarà possibile difendersi da soli nelle cause per importi fino a 3.000 euro. «Sento già parlare di blocchi e opposizioni, ma noi andremo avanti», avverte Ermini. Tra maggio e giugno lavoro in commissione, a settembre la proposta potrebbe già arrivare in Aula.
Matteo Palo ROMA
MONTAGNE Le dichiarazioni dei redditi portate dai cittadini al Caf della Uil di Ravenna (Zani). In basso, il ministro Padoan e il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi (Ansa)
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FINE delle commissioni tributarie. E fine dei conflitti di interesse, sfociati anche in diversi arresti, prodotti dalla presenza nei loro ranghi di avvocati, commercialisti e funzionari vari. Le controversie in materia fiscale saranno decise soltanto da giudici specializzati e selezionati con concorso. È questo, in sintesi estrema, l’obiettivo al quale punta la riforma della giustizia tributaria appena lanciata dal Pd con un disegno di legge depositato alla Camera che potrebbe approdare in Aula già dall’autunno. In una materia che vale cause per 30 miliardi, arrivano i magistrati di professione. L’incredibile è che oggi le commissioni tributarie sono composte da soggetti che, contemporaneamente, fanno anche altro. Nonostante la delicatezza delle loro competenze: ogni volta che si parla di tasse, infatti, le cause passano da loro. «Con la riforma – spiega il capogruppo Pd in commissione Giustizia, Walter Verini – cerchiamo di
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La proposta
rendere più incisivo il lavoro delle commissioni, ma anche di toglierlo da logiche un po’ datate. Diciamolo: in qualche caso ci sono stati conflitti di interesse». A sciogliere il nodo arriva, così, il progetto di riforma targato Pd su cui Verini assicura «la condivisione del Governo». Il progetto porta la firma del responsabile Giustizia Pd David Ermini, di Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia e di Verini. Prevede una misu-
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L tribunale del Riesame acco-
glie l’impianto accusatorio della procura sulla corruzione dei giudici del tributario da parte della cupola dei commercialisti cappeggiata dalla coppia Rossella Paoletti e Salvatore Buellis, scoperchiata dalla guardia di finanza con i 13 arresti dello scorso 9 marzo. Pesano le confessioni di molti protagonisti della vicenda durante gli interrogatori di garanzia. «Devo aver fatto qualche fesseria – ammette il giudice Luigi De Gregori – io avevo un problema grosso. Avevo due mutui, riconosco la mia colpa». Il Riesame ha optato per la scarcerazione del commercialista David De Paolis, è accusato di un solo epi-
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mia personale (…) prendo atto di alcune verità inoppugnabili, in effetti sono errori evidenti». Non cerca scusanti il finanziere Franco Iannella procacciatore di clienti, disposti a pagare busta-
relle a giudici del tributario, attraverso la commercialista Paoletti, sua amante: «Ho sbagliato, mi assumo la totale responsabilità di quello che ho fatto, portare persone (clienti OES) presso questa persona (la commercialista OES). Mai avrei immaginato un epilogo così devastante per la mia vita». Non è bastato ad un altro giudice, Onofrio D’Onghia Di Paola, inviare una missiva in cui spiegava al tribunale del Riesame la vo-
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lontà di “autosospendersi irrevocabilmente dalle funzioni e dallo stipendio fino al termine del giudizio di primo grado”. Per lui è stato confermato il carcere: “Elevato livello di pericolosità del D’Onghia di Paola – scrivono i giudici del Riesame nelle motivazioni - il quale ha continuato a pretendere denaro, come corrispettivo della sua corruzione, pur essendo consapevole di essere sottoposto a indagine”. ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"
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i/POGV7FOBGSP BOPNJOBSF 4DP[[BGBWBw ENAFRO MI aveva passato il curriculum di Scozzafava a maggio 2014 dicendomi che quel nome glielo aveva segnalato Gramazio e di tenerne conto per commissioni di gara. Sono stata io però a inserirlo a luglio per l’appalto del Cup». L’interrogatorio nell’aula bunker di Rebibbia di Elisabetta Longo, capo della “Direzione Acquisti” della Regione, dura due ore. La nomina di Scozzavafa nella commissione, ad ascoltare la teste, sembra essere casuale e non pilotata da Venafro. Ma per la pubblica accusa le parole di Longo sono la conferma di una gara da 60 milioni di euro guidata dalla politica in una geometrica spartizione dei lotti da assegnare alle cooperative di Buzzi. Il 20 giugno invece il presidente, Nicola Zingaretti, comparirà come testimone nel processo a carico del suo ex capo di gabinetto, Maurizio Venafro, e di Mario Monge, ex presidente della cooperativa ‘Sol.co’, imputati per turbativa d’asta. Si tratta di un filone della maxinchiesta su Mafia Capitale che si svolgerà davanti la seconda sezione e riguarda sempre l’affidamento dell’appalto per il servizio Cup. GFEBOH
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sodio corruttivo e non ci sarebbe “pericolo di recidiva”. De Paolis ha comunque spiegato di aver pagato una mazzetta solo «per aiutare il mio cliente, ho detto (al giudice De Gregori OES) facciamo 5000 euro, il cliente ha aderito». E così anche Daniele Campanile, ex dipendente dell’Agenzia dell’Entrate, messo di fronte alle carte che ne dimostrano la presunta responsabilità non ha potuto che fare mea culpa: «Per onestà e dignità
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Martedì 19 Aprile 2016
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
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LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
AGEVOLAZIONI
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LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Primo Ceppellini e Roberto Lugano u pagina 36
Contenzioso. Per la Cassazione a Sezioni unite l’impugnazione degli atti deliberativi viene esaminata dal giudice amministrativo
Revisioni catastali, ricorsi a due corsie
Rimangono alle commissioni tributarie le controversie relative ai singoli classamenti Luigi Lovecchio
pLa cognizione sulle liti in
materia di atti amministrativi relativi alla revisione delle micro zone catastali, in base all’articolo 1, comma 335, della legge 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al giudice tributario. Con la sentenza n. 7665, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione fanno dunque chiarezza, rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato. Questi i fatti. Un contribuente aveva ricevuto un atto di nuovo classamento di immobile, adottato in esito alla revisione delle micro zone catastali intervenuta nel comune di Lecce. In occasione del ricevimento di questo atto, il contribuente impugnava tutti gli atti deliberativi formati a monte dell’intervenuto riclassamento nonché, nello specifico, il nuovo accertamento catastale recato nell’atto stesso. L’impugnazione era proposta davanti al Tar. L’avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la mate-
ria avrebbe dovuto essere devoluta alle Commissioni tributarie. Il Tar ha accolto il ricorso dei consumatori. La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, al quale veniva reiterata l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con pronuncia a dir poco sorprendente, il Consiglio
L’ALTRA INDICAZIONE
Per gli interventi sulle micro-zone deve essere accertato uno scostamento significativo dei valori immobiliari di Stato ha accolto l’eccezione dell’Avvocatura, affermando la giurisdizione delle Commissione tributarie anche con riguardo agli atti amministrativi generali riguardanti la materia catastale. Secondo i giudici amministrativi, l’articolo 74 della legge n. 342/00, che impone la notifica di tutte le rendite catastali all’intestatario degli immobili, nel ri-
chiamare l’articolo 2 del decreto legislativo 546/92, va qualificato come norma attributiva di giurisdizione. Secondo questa tesi, dunque, una volta che la rendita viene notificata, qualsiasi contestazione sul procedimento di determinazione della stessa ricade nella competenza dei giudici tributari. Le Sezioni Unite, sollecitate in sede di regolamento di giurisdizione, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato, riportando la controversia nell’alveo della giustizia amministrativa. In primo luogo, la Cassazione ricorda quali sono i presupposti della revisione delle microzone, che non sono rappresentati né dalla richiesta del comune, né dalla generica evoluzione del mercato immobiliare. Deve, infatti, essere accertato uno scostamento significativo del valore degli immobili sulla base dei criteri stabiliti nella determinazione direttoriale del febbraio 2005. Osservano, inoltre, le Sezioni unite che il richiamo all’articolo 2 del decreto 546/92, contenuto nell’articolo 74, è limitato alle
QUOTIDIANO DEL FISCO
Cooperative compliance: va allargata la platea dei soggetti interessati Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco offre una panoramica di notizie per gli operatori . Nell’edizione online oggi: un’analisi di Antonio Tomassini in materia di cooperative compliance. www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
controversie già appartenenti alle Commissioni tributarie. Tali sono quelle promosse dai singoli possessori con riferimento all’intestazione e alle delimitazione di specifiche particelle catastali. Rilevano ancora le Sezioni Unite che le Commissioni tributarie, per loro natura, hanno solo il potere di decidere in via incidentale della legittimità degli atti amministrativa, con l’intermediazione necessaria dell’impugnazione di un provvedimento impositivo avente un destinatario specifico, e non una collettività indistinta di soggetti. Qualora le Commissioni lo ritengano necessario, è possibile disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, al fine di evitare contrasto di giudicati. Rimane, invece, nella cognizione dei giudici tributari l’impugnazione del singolo classamento che ha rappresentato l’occasione per l’avvio della contestazione dell’iter amministrativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Reati tributari. Per la Cassazione non costituiscono fonte di prova della commissione del reato
Le presunzioni fiscali non bastano Antonio Iorio
pLe presunzioni fiscali sugli
accertamenti bancari non possono da sole essere utilizzate ai fini della quantificazione dell’imposta evasa penalmente rilevante. A nulla rileva, poi, che il contribuente, prima nel contraddittorio con l’amministrazione e poi in dibattimento non abbia fornito alcun chiarimento al riguardo avendo egli diritto al silenzio, con l’onere probatorio incombente sull’accusa. A precisare questi principi è la Cassazione, sez. III penale con la sentenza 15899/16 depositata ieri. La pronuncia appare molto interessante sia perché fornisce un quadro completo dell’orientamento della giurisprudenza sulla delicata questione delle indagini bancarie, sia perché, in tale conte-
sto, individua l’esatto valore delle presunzioni fiscali in sede penale. Si tratta, peraltro, di una casistica che si verifica frequentemente, in quanto i verificatori, una volta effettuate le contestazioni derivanti dall’applicazione delle presunzioni fiscali nel corso delle indagini finanziarie, e rilevato il superamento della soglia di punibilità, segnalano il tutto alla Procura della Repubblica. Nella specie, ad un contribuen-
LA LIMITAZIONE
Le risultanze nell’ambito dei controlli sono sempre liberamente valutabili dal giudice assieme ad altri riscontri
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te era contestato, tra l’altro, il reato d’omessa presentazione della dichiarazione. In particolare la Corte d’appello aveva individuato gli elementi attivi sottratti a tassazione sulla base degli accertamenti bancari sui conti correnti intestati al contribuente e alla moglie, con applicazione delle presunzioni previste dall’articolo 32 del Dpr 600/73. Il giudice d’appello evidenziava poi che l’imputato in ambito tributario non aveva fornito le richieste delucidazioni e, successivamente, in sede penale, si sottraeva all’esame dibattimentale. Nel ricorso per cassazione la difesa, in estrema sintesi, lamentava l’inutilizzabilità di tali presunzioni in sede penale I giudici di legittimità hanno ac-
colto il ricorso fornendo spunti interpretativi molto interessanti. Innanzitutto evidenziano preliminarmente l’autonomia del giudice penale nella determinazione dell’imposta evasa e l’inutilizzabilità delle presunzioni tributarie in fase dibattimentale. Nella specie la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto autosufficienti, ai fini probatori, le risultanze degli accertamenti bancari in qualche mordo “rafforzate” dal silenzio del contribuente in sede tributaria e penale. Viene così ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale, le presunzioni tributarie pur potendo avere valore indiziario non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, rappresentan-
do esclusivamente dati di fatto liberamente valutabili dal giudice penale insieme ad altri riscontri. Tali risultanze non possono quindi rappresentare da sole un elemento di prova idoneo a sorreggere l’accusa: il giudice penale ha pertanto il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa mediante una verifica che deve privilegiare il dato fattuale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l’ordinamento fiscale. La Cassazione ricorda infine che non si possono desumere dalla rinuncia dell’imputato a rendere interrogatorio elementi o indizi di prova a suo carico, stante il diritto al silenzio e l’onere della prova gravante sull’accusa. Ne consegue che nella specie l’assenza di chiarimenti da parte del contribuente/imputato non poteva considerarsi un riscontro all’elemento indiziario delle presunzioni fiscali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Milano, tasse & fashion
Il Fisco non fa sconti nelle vie della moda
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iente sconti Ici nel Quadrilatero della moda di Milano: per la Ctr Lombardia via Montenapoleone equivale a via Sant’Andrea. Con buona pace del contribuente Giorgio Armani, il quale nel contenzioso aperto da tempo con il Comune si è visto confermare l’imposta di 62.100 euro per il palazzo proprietà della Giorgio Armani Retail che ospita il punto vendita «Armani Casa». Il processo tributario - ricostruito dall’agenzia Ansa - nasce dalla ristrutturazione tra il 2010 e il 2011 del palazzetto di tre piani più seminterrato in via Sant’Andrea. Al termine dei lavori, un appartamento a uso abitativo al primo piano era stato trasformato in spazio commerciale, aggiungendosi al negozio che si affaccia sulla strada e a quelli degli altri piani. Il Comune, quindi, aveva ricalcolato il valore di una porzione dell’immobile ai fini Ici, incrementandolo fino a 32.500 euro a metro quadro (dai 22.200 euro a mq dell’immobile). Cifra che moltiplicata per i 600 mq di superficie della palazzina portava alla somma di quasi 20 milioni di euro e, per palazzo Marino, a 62.100 euro di Ici. Un valore troppo alto secondo i legali di Armani, visto che Sant’Andrea è «meno prestigiosa» di Montenapoleone, e che si tratta di un palazzo di interesse storico e artistico. Ma neppure lo «stile moderno» dell’edificio «può essere considerato per il calcolo d’imposta», sottolineano i giudici tributari nel respingere l’intero ricorso di “Re Giorgio”. A.Gal. © RIPRODUZIONE RISERVATA
LE INIZIATIVE
Il convegno LE RISPOSTE DELLE ENTRATE
Domani confronto con l’Agenzia su fisco, catasto e immobili Un convegno per i 130 anni del catasto, ma anche un’occasione di confronto tra dirigenti dell’amministrazione e professionisti. Con l’opportunità di avere in diretta i chiarimenti delle Entrate. Il convegno «130 anni di catasto Tra storia e tecnologia» si terrà a Roma domani, 20 aprile, dalle 9.30, alla sede delle Entrate (via Cristoforo Colombo 426 C/D) nella sala Mauro Di Cocco. Interverranno, fra gli altri, Rossella Orlandi, direttore delle Entrate, Luigi Casero, viceministro dell’Economia, Giancarlo Pezzuto, capo di stato maggiore della Gdf, Gianfranco Rossi, comandante dell’Istituto geografico militare, Saverio Miccoli, ordinario in Economia ed estimo civile all’università di Roma La Sapienza, Maurizio D’Errico, presidente del Notariato, Maurizio Savoncelli,
presidente dei geometri, Gabriella Alemanno, vicedirettore delle Entrate, e Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze. I dirigenti delle Entrate risponderanno ai quesiti selezionati dagli esperti del Sole. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming nei collegi dei geometri e potrà essere seguito, insieme ai chiarimenti delle Entrate, anche dal sito del Sole 24 Ore.
Il Focus L’APPROFONDIMENTO
Dal 1° maggio nuove regole in dogana: domani la guida Il 1° maggio 2016 parte la grande rivoluzione in dogana con l’avvio del nuovo Codice dell’Unione europea e dei quattro decreti di attuazione che porteranno in breve alla completa digitalizzazione dell’intero processo di sdoganamento delle merci. E proprio alle nuove regole sarà dedicato il Focus settimanale del Sole 24 Ore di domani, mercoledì 20 aprile. Un Focus che è stato realizzato in collaborazione fra Il Sole 24 Ore e l’agenzia delle Dogane e che consentirà di far luce su tutte le novità in arrivo. Per le imprese, del resto, le nuove regole costituiscono una grande opportunità per ottimizzare i propri processi di gestione di una corretta pianificazione doganale del
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FOCUS NORME E TRIBUTI Mercoledì 20 Aprile 2016
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Cosa cambia in dogana
LA GUIDA
Per le imprese adempimenti più semplici e chiari di Benedetto Santacroce
I
l 1° maggio 2016 parte la grande rivoluzione in dogana con l’avvio del nuovo Codice dell’Unione e dei quattro decreti di attuazione che porteranno in breve alla completa digitalizzazione dell’intero processo di sdoganamento delle merci. Per le imprese le nuove regole costituiscono una grande opportunità per ottimizzare i propri processi di gestione di una corretta pianificazione doganale del movimento delle merci sfruttando a pieno tutte le semplificazioni e le agevolazioni che il rinnovato impianto amministrativo gli offre. L’Amministrazione doganale che, sta lavorando alacremente alla implementazione dei provvedimenti interni che renderanno più semplice la transizione, ha voluto collaborare alla redazione di questa guida per identificare i profili più interessanti e di utilità per imprese e professionisti. Da sottolineare la scelta del legislatore Ue di favorire in ogni modo il dialogo tra imprese e amministrazioni offrendo agli operatori la possibilità di richiedere informazioni vincolanti e decisioni amministrative su tematiche spesso complesse come classificazione delle merci, regole d’origine applicabili e ammissibilità in dogana delle procedure di transfer pricing.
CODICE UE IN VIGORE DAL 1° MAGGIO
I controlli telematici frenano la burocrazia
Per gli operatori autorizzati agevolazioni allo sportello I beni intangibili rientrano nel valore doganale Debutta la banca dati degli esportatori abituali
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IN COLLABORAZIONE CON
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ALL’INTERNO
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Napoletano CAPOREDATTORE
Jean Marie Del Bo COORDINAMENTO
Giorgio Costa INSERTO A CURA DI
Luigi Illiano e Silvia Marzialetti
* In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore Chiuso in redazione il 16 Aprile 2016
60011
9 772282 452006
ANALISI
LE VERIFICHE
IMPRESE
MERCI
Giuseppe Peleggi u pagina 2-3
Fruscione, Ferroni e Mosca u pagina 4
Cutellè e Corsetti u pagina 5
Fruscione, Lapietra e Paliano u pagina 6
IMPORT
TRACCIAMENTO
RULING
I TERMINI
Sbandi e Gattola u pagina 7
Cutellé e Lombardi u pagina 9
Sbandi e Pizzoli u pagina 10
Fruscione,SpinellaeTripodo u pagina 14
Lo sportello unico evita le richieste di dati già in possesso
Sul transfer pricing il valore dei beni va concordato
Status di operatore, controlli ridotti fino al 90 per cento
«Origine» delle merci: debutta l’archivio degli esportatori doc
Competitività favorita da depositi più «flessibili»
Decisioni trasparenti con l’interpello a valenza comunitaria
Informazioni tariffarie vincolanti per un periodo di 3 anni
Il contribuente ha dieci giorni per pagare il dazio
movimento delle merci sfruttando a pieno tutte le semplificazioni e le agevolazioni che il rinnovato impianto amministrativo offre. Il Focus sarà, dunque, in edicola domani a un costo di 50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano e sarà disponibile in versione digitale per gli abbonati.
Norme e tributi 37
Il Sole 24 Ore Mercoledì 20 Aprile 2016 - N. 108
FISCO
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Accertamento. Capolupo: banche dati strategiche - Casero: lotta al sommerso con tecnologia e investigazioni
La frode trascina l’autoriciclaggio
Il 78% degli importi sequestrati dalla GdF riguarda reati di evasione Giovanni Parente ROMA
pDietro l’autoriciclaggio c’è in
prevalenza la frode fiscale. Dei 103 soggetti denunciati dalla Guardia di Finanzaperilnuovoreatointrodotto dalla legge sulla voluntary disclosure dal1°gennaio2015,il41,7%hacomereati presupposto un’evasione di tipo frodatorio.Ancorapiùnettoildatosui sequestri:quasiil78%degli1,1milioni sottoposti a misura cautelare è collegabileaunafrodefiscale.Sonoalcuni dei dati emersi nel convegno sull’investigazione economico-finanziaria nell’individuazione delle ricchezze nascoste al fisco, organizzata ieri a RomadaGdFeGruppo24Ore. Dopo aver tracciato il quadro storico delle norme che hanno attribuito poteri e competenze al Corpo, il Comandate generale Saverio Capolupo ha ricordato che tra il 2010 e il 2015 «sono state complessivamente eseguite quasi 40mila indagini finanziarie che hanno consentito di scoprire ricchezze sottratte a tassazione per circa 40 miliardi di euro di valori lordi su cui calcolare le imposte evase nonché di denunciare alla magistratura oltre 9.500responsabilidireatifiscali».Con un’attenzione crescente sull’evasione internazionale, il cui contrasto passa sempre più dagli «strumenti previsti dalla mutua assistenza amministrativa» e dalla «cooperazione di polizia». E nel complesso diventa sempre più strategico il contenuto informativo delle banche dati esistenti (le Fiamme gialle ne dispongono più di 40). Un puntosucuièstataauspicataunamaggiore interoperabilità con i database degli altri soggetti coinvolti nella lotta all’evasione. Anche il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Gerardo Longobardi, ha rimarcato come sia «urgente rendere le banche dati sempre più interoperabili». E sui Panama papers ha sostenuto che «chi si è affidato a cinici consiglieri fraudolenti e, non avvalendosi della voluntary, ha spostato le proprie
EMERSIONE
Per Nannicini voluntary 2.0 sul tavolo pIl sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, conferma in un’intervista serale a SkyTg24 l’opzione voluntary disclosure/2. «Non c’è una decisione presa al riguardo - ha detto - ma un’opzione sul tappeto, che potrebbe portare a una riproposizione di quello strumento riadattato a una seconda fase».
disponibilità da Ginevra a Panama è scioccoevolgare». PaoloIelo,sostitutoprocuratorea Roma, ha posto l’accento sulla complessità della ricostruzione dei flussi finanziari illeciti (paragonati a un «fiumecarsico»).Inparticolarevanno segnalati due problemi: «L’ultimo passaggio è quello del contante, in alcun modo tracciabile» e quindi la possibilità di provare ragionevolmente «la consegna al destinatario finale,peresempio,intemadicorruzione,èrimessaalletecniched’indaginetradizionale»;ilcrescentericorso a valute virtuali per cui la maggior criticità «si ha quando lo strumento entraincontattoconl’economiareale e il sistema finanziario». Da Eugenio Della Valle, ordinario di diritto tributario alla Sapienza, è arrivata la constatazione che «le indagini finanziarie possono attingere all’adeguata verifica antiriciclaggio per individuareilbeneficiarioeffettivo». Il prorettore vicario della Luiss, Paola Severino, ha invece ricostruito il quadro della legislazione sui reati tributari dalla riforma del 2000 a quella del 2015. A proposito di quest’ultima «si sarebbe potuto attendere un effetto estintivo più ampio per le fattispecie non connotate da frode» ha detto l’ex Guardasigilli citandocomeinaltri Paesil’accertamento con adesione estingua sia la contestazione amministrativa sia il procedimento penale, con vantaggi sia per lo Stato in termini finanziari sia per i contribuenti coinvolti. Nell’affrontare il tema delle misure cautelari, il Procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, ha evidenziato le criticità: «Possiamo aggredire i patrimoni illecitimanelconcretodiventaestremamente difficile da provare perchéassistiamoaunallontanamento nel tempo e nello spazio al nucleo originario dei proventi illeciti». Gli esempi di operazioni della GdF citati dal colonnello Danilo Cardone, comandante del gruppo investigativo del nucleo speciale Entrate, dimostranocomeifenomenidifrodefiscali viaggino di pari passo con altre fattispeciecriminalicomelacorruzioneinternazionale. Nel tracciare il bilancio 2015deiprincipalifrontichehannovistoimpenateleFiammegialle,ilgeneraleStefanoScrepanti(capodelterzo reparto Operazioni) ha messo in luce le potenzialità in chiave antievasione derivanti dai Dlgs 34 e 35 del 2016 rispettivamentesusquadreinvestigativecomuniebloccodeibeninell’Ue. Nell’intervento conclusivo il viceministrodell’Economia,LuigiCasero, ha rimarcato come luso della tecnologia può far compiere grandi passi alla lotta all’evasione ma «non possiamo pensare di scindere le due fasi:cideveesserequellainvestigativaequellatecnologica». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Il bilancio IL PRIMO ANNO DI AUTORICICLAGGIO Denunce e sequestri nel 2015 Reati presupposto
Denunce
Arresti Sequestri in euro
43
2
861.263
Usura ed estorsione
2
2
0
Truffa
4
0
0
Furto, rapina o appropriazione indebita
5
1
0
Reati in materia di sostanze stupefacenti
2
1
0
Reati fallimentari
2
0
0
Reati in materia di abusivismo bancario o finanziario
3
0
0
Frode fiscale
42
11
247.570
103
17
1.108.833
Altre fattispecie delittuose non specificamente previste TOTALE
GLI INTERVENTI SULLA 231 Il bilancio delle operazioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti ne l 2014 e 2015 Reati presupposto Denunce Sequestri in euro
I SEQUESTRI ESEGUITI PER REATI TRIBUTARI Anno 2008
Numero sequestri
Importi in euro
92
66.251.609
2009
493
48.900.000
72
308.646.707
2010
286
121.357.422
Reati societari
66
24.800.000
2011
426
1.030.729.099
Reati ambientali
63
900.000
2012
2.347
1.039.972.225
Altri reati
331
5.100.000
2013
3.711
1.372.160.834
2014
4.279
1.192.409.774
TOTALE
953
79.700.000
2015
4.040
1.130.329.172
Reati contro la Pa
Fonte: Guardia di Finanza
I contenuti. Accesso a Plus Plus 24 Fisco e partecipazione ai master
Formazione e banche dati, accordo Sole 24 Ore-Fiamme gialle p«Un’opportunità di straor-
dinaria valenza che, unita alle iniziative di formazione e qualificazione professionale realizzate autonomamente dalla guardia di finanza attraverso i suoi istituti d’istruzione, mira a rafforzare la principale risorsa su cui il corpo punta, da sempre, per corrispondere al meglio alle proprie responsabilità istituzionali: mi riferisco al capitale umano, alle donne e agli uomini in Fiamme gialle che ogni giorno, su tutto il territorio nazionale, si confrontano con tematiche tecnico-professionali assai complesse e devono, quindi, rimanere “al passo” con i rapidi cambiamenti delle norme, della prassi e della giurisprudenza e con l'evoluzione delle dinamiche fiscali, eco-
nomiche e finanziarie, anche in una dimensione globale». Così il Comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, ha commentato l’accordo siglato tra Guardia di Finanza e Gruppo 24 Ore. Un accordo di durata triennale che prevede sia l'accesso a «Plus Plus 24 Fisco» sia momenti di formazione, attraverso la partecipazione, a titolo gratuito, di un numero predeterminato di personale ai corsi
INTESA TRIENNALE
Il comandante generale: un’opportunità per la valorizzazione del capitale umano di tutto il corpo
e ai master targati 24 Ore. «L’esigenza di avere un'informazione rapida, autorevole, di qualità, che da sempre caratterizza i nostri servizi e/o prodotti ci ha permesso di essere scelti come partner di numerosi enti e istituzioni dello Stato - ha sottolineato il direttore Sales development & operations del Gruppo 24 Ore, Lucio Luzi - Tra questi l'accordo di collaborazione con la Guardia di finanza li rappresenta a tutto tondo». Un’intesa che integra, ha continuato Luzi, «tutti gli strumenti editoriali del Gruppo per consolidare e aggiornare il patrimonio culturale e professionale dei militari del Corpo». N.T. © RIPRODUZIONE RISERVATA
La proposta di legge. Il Pd: addio a Ctp e Ctr - Giudice monocratico per il ricorso mentre in appello il collegio deciderà sul reclamo
Sezioni tributarie nei Tribunali ordinari ROMA
pSulla riforma della giustizia
tributaria il Partito democratico presenta la sua proposta. Addio a Ctp e Ctr, per lasciare spazio a sezioni specializzate nei Tribunali ordinari situati nei capoluoghi di provincia in cui oggi si trovano le Commissioni tributarie. In primo grado giudice monocratico, mentre in appello decisione sul reclamo affidato al collegio. Giudici esclusivamente togati, senza più spazio per i “laici” come quelli attualmente provenienti anche dal mondo delle professioni. Personale amministrativo sotto l’ala del ministero della Giustizia. Chiusura del Consiglio di presi-
denza della giustizia tributaria (Cpgt). Assunzione di 750 nuovi magistrati con i risparmi derivanti dalla riforma, anche se i neovincitori di concorso non saranno assegnati alle nuove sezioni specializzate, per le quali bisognerà, invece, avereunminimodiesperienza(almeno la seconda valutazione di professionalità). Conservazione
LA DIFESA TECNICA
Si punta a conservare gli attuali soggetti che possono patrocinare in primo grado, nel secondo ammessi solo avvocati e commercialisti
delle categorie oggi ammesse a patrocinare in primo grado ma spazio solo ad avvocati e commercialisti per la difesa in secondo grado. Sonoipuntisalientidellaproposta di legge (atto Camera 3734) firmatadatreesponentidemocratici: David Ermini, responsabile Giustiziadelpartito,DonatellaFerranti, presidente della commissione Giustizia della Camera, e Walter Verini, capogruppo Pd nella commissione. Una proposta di matrice parlamentare, come sottolineano gli stessi firmatari, che arriva in un contestoincuiilGovernohaistituito un tavolo congiunto Mef-Giustizia per arrivare a una riforma (si veda Il Sole 24 Ore del 7 aprile).
Il progetto di legge del Pd si sostanzia in una delega all’Esecutivo per adottare uno o più decreti legislativiconcuiarrivarepoiallarevisione vera e propria dell’ordinamento.Vieneprevista,però,anche una fase transitoria, perché le Commissioni tributarie dovrebbero chiudere i battenti trascorsi due anni dall’entrata in vigore, con la possibilità di prevedere incentivi agli attuali componenti per lo smaltimento dell’arretrato. C’è attenzione, però, anche alla riduzione delle pendenze tributarie in Cassazione, con l’applicazione di giudici ausiliari scelti tra magistratiinpensionedamenodiduieanni. «Interveniamo sull’ordina-
mento, ma non tocchiamo il rito tributario applicabile», spiega Donatella Ferranti. Lo scopo «è rendere efficace e veloce il processo tributario. Dev’essere molto più snello e circoscritto sotto l’aspetto territoriale», commenta Ermini. Dal canto suo, il presidente del Cpgt, Mario Cavallaro, sottolinea come «la proposta non sia così facilmente praticabile, perché le unità di personale giudicante necessarie e l’incastro con l’arretrato della giustizia civile rischierebbero di determinare arretrati, mentre il risultato ottenibile sarebbe più rapido e più efficace rendendo più compatibile l’esercizio della funzione tributaria ai magistrati di carriera e riqualificando i giudici laici». G.Par. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Riforma della Pa. Oggi i pareri di Camera e Senato sul provvedimento sulla trasparenza - Madia: correggeremo il testo
Revisione per il silenzio-rifiuto Gianni Trovati MILANO
pÈdestinatoacambiareilmeccani-
smo del silenzio-rifiuto scritto nella versione originaria del decreto trasparenza, il provvedimento attuativo della riforma della Pa. Oggi le commissioni di Camera e Senatodarannoilpropriopareresul decreto,elamodificadelsilenzio-rifiuto dovrebbe essere in cima alle richiesteparlamentari: lastessaministra per la Pa e la semplificazione MariannaMadia,delresto,spiegadi
considerare «pienamente condivisibili» le osservazioni in arrivo dal Parlamento, impegnandosi a sostenerle in Consiglio dei ministri «affinchél’Italiapossaaverelamigliore legislazione possibile». Pilastro anche comunicativo del capitolo che la riforma della Pa dedica alla trasparenza, il Foia uscito dagli uffici di Palazzo Vidoni aveva incontrato le obiezioni sia delConsigliodiStatosiadell’Anac. Il passaggio più critico, appunto, è quello del silenzio-rifiuto con cui il
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMC0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0yMFQxMjo0OTozM1ojIyNWRVI=
decreto, dopo aver aperto a tutti la possibilità di chiedere atti alla Pa, spiega che dopo 30 giorni la richiesta «si intende respinta»: il tutto senza obbligo di motivazione e senza sanzioni per i dirigenti della struttura che rimane muta. Un «paradosso»,hannospiegatoigiudici amministrativi, con cui «un provvedimento sulla trasparenza nega ai cittadini di conoscere in maniera trasparente» le ragioni del rifiuto alla richiesta. Consiglio di Stato e Anac, poi, han-
nostortoilnasoanchesullaquestione dei costi, sollevata dalla parte in cui il decretometteacaricodeicittadiniche fanno richiesta il rimborso degli oneri sostenuti dalla Pa per rispondere. L’Autorità guidata da Raffaele Cantonehasuggeritodiguardarealmodello anglosassone, che pone una franchigia sui costi ordinari chiedendo solo un contributo per quelli superiori a unacertasoglia,ehapropostodiintervenire in prima persona sul controllo deicomportamentidegliufficipubblici, per evitare l’unica alternativa del ricorsoalTar(conaltricostipericittadini): il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha chiesto di prevedere come regola generalelarichiestatelematica,cheta-
gliandoicostiperlaPaeliminaancheil problemadeirimborsi. In Parlamento, intanto, è arrivato anche il decreto anti-assenteismo, per un esame che non si annuncia scontato. Gli aspetti più delicati, come mostra anche il parere del Consiglio di Stato, sono il taglio dei tempi per le contestazioni disciplinari, che rischiano di rivelarsi troppo difficili da gestire nelle amministrazioni, e il licenziamento per i dirigenti che non vigilano: anche in questo caso, si tratta di due dei temi più dibattuti quando è stato scritto il decreto.
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Norme e tributi
Il Sole 24 Ore Lunedì 25 Aprile 2016 - N. 113
FISCO E SENTENZE
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Trasferimenti infragruppo. La Ctr dell’Emilia Romagna stabilisce che spetta all’amministrazione dimostrare le contestazioni
Transfer price, rettifiche da provare Atto impositivo nullo se l’ufficio non giustifica il cambio del metodo di valutazione Fabrizio Cancelliere
pSpetta
all’amministrazione finanziaria dimostrare la fondatezza delle rettifiche di transfer pricing, con la conseguenza che, laddove tale onere non sia stato assolto dall’Agenzia, l’atto impositivo emesso è illegittimo e va annullato. È quanto affermato dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza 2 febbraio 2016, sezione 11, n. 258 (presidente e relatore Madonna), che segna un ulteriore punto a favore del contribuente nell’ambito delle controversie sui prezzi di trasferimento. Ma andiamo con ordine. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale la direzione regionale dell’Emilia Romagna contesta ad una società di avere po-
sto in essere operazioni con società controllate estere applicando prezzi inferiori al valore normale, in asserita violazione dell’articolo 110, comma 7 del Tuir. In particolare, l’ufficio ridetermina il valore normale delle operazioni esaminate adottando il metodo di comparazione dei margini di utile netto (il Transactional Net Margin Method - Tnmn), ritenuto più affidabile del metodo del confronto del prezzo (il Comparable Uncontrolled Price Method – Cup) adottato
IL CRITERIO DI CALCOLO
Anche l’Agenzia nel 1980 aveva ritenuto più affidabile il confronto del prezzo rispetto alla comparazione dei margini di utile netto
dal contribuente. La società ricorre in giudizio lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della rettifica in quanto insanabilmente carente sotto il profilo probatorio, ribadendo la correttezza del proprio operato anche alla luce della documentazione prodotta, recante la comparazione dei prezzi praticati alle società controllate estere con quelli praticati nei confronti di soggetti indipendenti. Nonostante i giudici di primo grado diano ragione al contribuente, l’Agenzia ricorre in appello, ma la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna conferma in toto la sentenza di primo grado. La commissione ricorda preliminarmente che la normativa sul transfer pricing è finalizzata ad evitare che, all’interno dei gruppi di società,
vengano effettuati trasferimenti di utili mediante la cessione di beni a prezzi inferiori ovvero superiori al loro valore di mercato (“valore normale”), così da sottrarli alla tassazione italiana in favore di regimi fiscali esteri meno gravosi. Pertanto - prosegue la Commissione - tale disciplina costituisce una clausola antielusiva/antiabusiva (richiamando al riguardo alcuni precedenti dalla Corte di cassazione; sentenze 11949/2012, 22023/2006 e 11226/2007), con la conseguenza che spetta all’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti la rettifica del valore normale dei beni ceduti. Nel caso esaminato, l’ufficio non aveva assolto l’onere della prova e non vi erano ragioni
LA PAROLA CHIAVE Transfer pricing 7 Si tratta del procedimento con cui si determina il prezzo appropriato (il transfer price), nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo. Il transfer pricing trova ampia applicazione nel determinare il valore normale dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che intercorrono tra due imprese collegate residenti in paesi a fiscalità diverse (cross-border) come ad esempio due controparti di una multinazionale.
per discostarsi dalle risultanze della comparazione di prezzi operata dalla società contribuente (con il metodo del Cup) in favore del metodo del Tnmn proposto dall’Agenzia. Ciò, anche in considerazione del fatto che, in ordine alla verifica del valore normale di una transazione, la stessa amministrazione finanziaria, nel corpo della circolare n. 32 del 22 settembre 1980, aveva suggerito l’utilizzazione del metodo del Cup, ritenendo il metodo del Tnmn «poco consigliabile per la sua notevole approssimazione e per la sua arbitrarietà». © RIPRODUZIONE RISERVATA
IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le sentenze citate in pagina: www.quotidianodelfisco.ilsole24ore.com
Reddito d’impresa. Serve la data certa per scomputare dal reddito gli accantonamenti finalizzati a pagare compensi straordinari agli amministratori
Patto di non concorrenza, fondi deducibili Rosanna Acierno
pGli accantonamenti stanziati
dall’impresa per la corresponsione di un successivo emolumento straordinario in virtù di un patto di non concorrenza e del trattamento di fine mandato sono deducibili dal reddito, a condizione però che il diritto a percepire tali indennità emerga da un atto scritto, avente data certa. Così come pure le spese di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa, purché esse siano inerenti all’attività svolta, non dovendo necessariamente essere dimostrata la stretta correlazione tra il loro sostenimen-
to e l’aumento del fatturato. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Vicenza, con la sentenza 302/09/16 depositata il 17 marzo 2016 (presidente Tomaselli, relatore Mazzucato). La pronuncia trae origine da un accertamento emesso dall’ufficio delle Entrate nei confronti di una Srl che, nell’anno di imposta 2009, aveva dedotto dal proprio reddito di impresa la quota annuale relativa all’accantonamento del patto di non concorrenza stipulato con i propri amministratori e alcuni costi di sponsorizzazione. In partico-
lare, secondo gli accertatori, la società non avrebbe potuto dedurre gli accantonamenti al fondo patto di non concorrenza e al fondo Tfm nell’anno di imposta accertato per difetto del principio di competenza poiché tali somme, di fatto, in base agli accordi scritti, sarebbero state corrisposte agli amministratori negli anni successivi a quello accertato. Sempre a parere dell’ufficio, inoltre, la società accertata non avrebbe potuto dedurre i costi sostenuti per la sponsorizzazione perché spropositati e, dunque, antieconomici rispetto ai ricavi conseguiti e dichiarati
dalla società accertata nello stesso anno di imposta. L’atto impositivo veniva impugnato dalla Srl dinanzi alla Ctp di Vicenza, chiedendone la declaratoria di illegittimità e nullità per violazione e falsa applicazione delle regole di determinazione del reddito di impresa. Nell’accogliere il ricorso, i giudici vicentini hanno innanzitutto precisato che le somme accantonate annualmente a titolo di patti di non concorrenza hanno la funzione di disciplinare l’attività dei lavoratori dipendenti, amministratori e agenti dopo la cessazione del rapporto
di collaborazione con l’impresa, rappresentando il corrispettivo (non obbligatorio) a carico della società proponente quale controprestazione dell’obbligo (di non concorrenza) assunto. Pertanto, anche se non corrisposti in un determinato periodo di imposta, tali costi devono essere considerati certi e oggettivamente determinabili al momento della stipula del patto scritto e, come tali, deducibili dal reddito dell’impresa che li accantona. Allo stesso modo, secondo la Ctp di Vicenza, il Tfm rappresenta un emolumento differito da corrispondere agli ammini-
stratori in occasione della cessazione del loro incarico, il cui accantonamento annuale è comunque deducibile dal reddito di impresa a condizione che il diritto alla sua percezione sia previsto da un atto scritto, come, nel caso di specie, nell’atto costitutivo avente data certa. Infine, secondo la Ctp di Vicenza, ai fini della loro deducibilità le spese di sponsorizzazione devono essere inerenti. Tuttavia, a differenza di quanto ritiene l’ufficio accertatore, inerenza non significa che tali spese debbano sicuramente generare maggiori proventi e produrre un aumento del fatturato, essendo sufficiente la diffusione del marchio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Contenzioso. La tutela per la società di comodo
Diniego all’interpello disapplicativo: ricorso possibile Ferruccio Bogetti Gianni Rota
pLa società di comodo può ri-
correre contro il diniego formato dall’amministrazione una volta presentata l’istanza di interpello. Il diniego è un atto impugnabile perché, ancorché interlocutorio, manifesta già la pretesa tributaria e dunque la controversia può essere decisa nel merito al fine di evitare l’emissione dell’accertamento e il successivo contenzioso. L’interpello disapplicativo non può essere inoltre rigettato solo per una presunta carenza documentale in quanto l’amministrazione, se la documentazione è incompleta, può invitare il contribuente ad integrarla. È quanto stabilito dalla Ctr Lombardia, con la sentenza 573/44/16 (presidente D’Agostino, relatore Malanetto). Una Srl di gestione immobiliare aveva concesso in locazione nel 2002 il proprio complesso immobiliare costituito da uno stabilimento industriale ma nel 2009 il conduttore aveva risolto anticipatamente il proprio contratto che altrimenti sarebbe scaduto nel 2014. Non riuscendo a reperire nell’immediato un nuovo affittuario, era diventata formalmente una società di comodo e così nel 2012, con un interpello, aveva richiesto all’amministrazione la disapplicazione della disciplina per il 2011. L’istanza era stata però rigettata perché non idoneamente documentata. Il contribuente si è quindi rivolto alla Ctp, chiedendo l’annullamento del diniego e insistendo per il riconoscimento delle proprie ragioni: 1 il conduttore le aveva intimato il recesso anticipato per la crisi del settore;
1 non era riuscita a reperire un affittuario, nonostante le iniziative intraprese . Da parte sua l’amministrazione contesta preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché avrebbe ad oggetto un atto non autonomamente impugnabile. L’opposizione sarebbe inoltre artificiosamente volta ad ottenere dal giudice una pronuncia nel merito non consentita in quanto l’impugnazione riguarda un diniego su interpello. Il contribuente non avrebbe prodotto, infine, alcun documento in grado di provare l’effettiva intenzione di rendere nuovamente produttivo l’immobileconunanuovalocazione. Il giudice di primo grado sposa la tesi dell’amministrazione e rigetta per inammissibilità il ricorso. La contribuente va in appello che la Ctr accoglie sotto diversi profili. Per quanto riguarda l’inammissibilità del ricorso la Ctr chiarisce che: 1 il diniego su interpello è un atto interlocutorio già in grado di manifestare la pretesa tributaria; 1 per economia procedimentale, la controversia può essere decisa per evitare l’emissione dell’accertamento e il nuovo contenzioso; Sulla fondatezza del ricorso stabilisce invece che: 1 il diniego non può essere formato unilateralmente dall’amministrazione per mera carenza documentale perché il contribuente può sempre integrare la documentazione mancante e le richieste istruttorie sospendono il termine fino alla ricezione della risposta; 1 la contribuente ha provato che, anche tramite agenzie immobiliari, non è riuscita a reperire un nuovo affittuario. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Società immobiliari. Sconto integrale anche con prestazioni di servizi che non snaturano il contratto
Persone fisiche. Bocciato l’avviso alla casalinga che non tiene conto dei guadagni di coniuge e figli
Sgravio totale sugli interessi se la locazione è «prevalente»
Redditometro da calibrare sui familiari conviventi
Giacomo Albano
pLa deducibilità integrale de-
gli interessi passivi - relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione – deve essere ammessa laddove il rapporto contrattuale sia riconducibile alla nozione legislativa di contratto di locazione (articoli 1571 e seguenti del Codice civile) e le eventuali prestazioni accessorie svolte dal locatore non siano tali da snaturare l’oggetto o la causa contrattuale. È quanto emerge dalla sentenza della Ctp Milano 2448/8/16 (presidente Duchi, relatore Zucchini) depositata lo scorso 14 marzo, con cui i giudici hanno analizzato l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 36, della legge 244/2007, nella parte in cui consente la deducibilità integrale– in deroga al limite senza
del 30% del Rol imposto dall’articolo 96 del Tuir – degli interessi passivi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. La norma era stata interpretata dalle Entrate (circolari 19/ E/2009 e 37/E/2009 e 13/ E/2013) nel senso che l’esclusione degli interessi passivi dai limiti di deducibilità di cui all’articolo 96 del Tuir era condizionata alla qualificazione della società come una immobiliare di gestione passiva con esclusione delle società di gestione cosiddetta attiva, nella quale cioè la locazione si accompagna ad una serie di prestazioni di servizi a favore del locatario. Nel caso esaminato dai giudici di Milano, l’ufficio riteneva appunto che le società ricorrenti – proprietarie di un centro com-
merciale - non si limitavano alla mera gestione passiva della locazione, ma svolgevano attività di gestione attiva, fornendo un ampio spettro di servizi. A supporto di tale inquadramento venivano sottolineate le circostanze che: 1 le società proprietarie del centro commerciale avevano esternalizzato in capo ad un terzo l’attività di gestione dei rapporti locativi; 1 i locatori sostenevano i costi di gestione del centro commerciale e li riaddebitavano agli affittuari. I giudici della Ctp hanno viceversa ritenuto tali elementi non sufficienti per snaturare il rapporto di locazione ritenendo in particolare che il riaddebito dei costi di gestione del centro non fosse una prestazione di servizi, ma un mero riaddebito – senza
margine di guadagno – di costi sostenuti per il funzionamento dell’intera struttura immobiliare, compatibile con la causa del contratto di locazione. Le conclusioni della sentenza sono in linea con le conclusioni delle stesse Entrate che – nella circolare 7/E/2013 (in materia di Pex) – ha ritenuto sussistere i presupposti per una gestione attiva dei centri commerciali in presenza di una struttura organizzativa e operativa, funzionale alla prestazione dei servizi. Da ultimo, va ricordato che sulla materia è intervenuto il Dlgs 147/2015 che ha chiarito che la deducibilità integrale degli interessi passivi riguarda le «società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare», intendendosi per tali «le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Marcello Maria De Vito
pIn materia di redditometro
si deve far riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, intendendosi per tale l’intera famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli. E qualora il reddito complessivo dell’intero nucleo si discosti di poco da quello attribuito dall’ufficio, l’accertamento, seppur in astratto formalmente corretto, è infondato. È questo il principio statuito dalla Ctr della Liguria, con la sentenza della sezione 1, n. 169 del 3 febbraio 2016 (presidente Soave, relatore Venturini). L’agenzia delle Entrate aveva contestato ad una casalinga un maggior reddito per gli anni 2007 e 2008, poiché era cointestataria con il marito della casa coniugale di 60 metri quadrati, possedeva
un’utilitaria e aveva stipulato un’assicurazione personale con versamento unico nel 2009. La contribuente ricorreva presso la Ctp la quale, valutata la modesta situazione reddituale, accoglieva il ricorso solo parzialmente, determinando il reddito della contribuente con un significativo abbattimento rispetto a quello attribuito dall’ufficio. La contribuente presentava appello in via principale sostenendo, fra l’altro, di essere convivente con il proprio marito e con i due figli, i quali erano titolari di redditi, seppur modesti, e che, casomai, i maggiori redditi presunti avrebbero dovuto essere contestati ad essi. L’ufficio, da parte sua, presentava appello in via incidentale dolendosi del fatto che prima la Ctp aveva riconosciuto
Accertamenti rigorosi sulle fatture inesistenti
L
e dichiarazioni rese da terzi possono essere utilizzate dal fisco per provare le indebite deduzione di costi e detrazione dell’Iva, relative a fatture ritenute oggettivamente inesistenti. Queste dichiarazioni costituiscono elementi indiziari, che possono concorrere a formare il convincimento del giudice, ma non sono sufficienti per arrivare alla decisione. È questo l’orientamento inaugurato dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 del 2000 e poi confermato con la sentenza 11048 del 2007, secondo la quale «costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale di constata-
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LE PROPOSTE DEL SOLE
FOCUS ANTI
di Federica Malvezzi
l’esistenza dei beni-indice e poi ne aveva ridotto la capacità presuntiva di reddito che la legge attribuisce a tali beni, operazione che non sarebbe ammessa secondo la giurisprudenza della Cassazione. La Ctr su quest’ultimo punto dichiara formalmente legittima l’azione accertatrice poiché, in presenza dei beni-indice, la determinazione sintetica del reddito non richiede ulteriori prove da parte dell’ufficio, rimanendo a carico del ricorrente la sola possibilità di dimostrare che il reddito presunto non esiste in tutto o in parte. Nel merito, però, la Ctr osserva che il nucleo familiare risulta composto da madre, padre e figlio entrambi lavoratori titolari di redditi modesti ed inferiori alla soglia comportante la presen-
tazione della dichiarazione, nonché da una figlia titolare di un modesto reddito di partecipazione regolarmente dichiarati. La Ctr afferma che nel redditometro si deve far riferimento alla posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, intendendosi per tale esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli e che la presunzione di concorso nella produzione del reddito trova fondamento nel vincolo tra le persone e non meramente nella convivenza. Pertanto, qualora l’importo totale dei redditi dichiarati dall’intero nucleo familiare si discosti in modo non significativo dal reddito attribuito dall’ufficio, anche in sede di tentativo di adesione, l’accertamento, seppur formalmente avviato sulla base di presupposti corretti, deve ritenersi non fondato. L’appello principale del contribuente è stato quindi accolto mentre l’appello incidentale dell’ufficio rigettato.
zione non hanno natura di prove testimoniali, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, e hanno, pertanto, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice, con la conseguenza che non possono costituire da sole il fondamento della decisione, potendo essere utilizzate quando trovino ulteriore riscontro nel contesto probatorio emergente dagli atti». Esiste, tuttavia, un diverso orientamento, seppur minoritario, secondo il quale, anche un solo indizio può costituire la ba-
IL VALORE
Le dichiarazioni di terzi possono essere usate come indizi per dimostrare le operazioni fittizie ma da sole non bastano
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMi0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0yNlQxMjowNjoxOFojIyNWRVI=
se di una presunzione, che a sua volta può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice, qualora non sia smentito da puntuali e credibili contestazioni da parte del ricorrente (Cassazione, sentenza 450/2008). E uno ulteriore, per il quale le dichiarazioni del terzo, nel concorso di particolari circostanze, possono rivestire i caratteri delle presunzioni gravi, precisi e concordanti (in base all’articolo 2729 del Codice civile), dando luogo, di conseguenza, non a un mero indizio, ma a una prova presuntiva, idonea a essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo accade quando le dichiarazioni rese a verbale dal terzo sono particolarmente attendibili e affidabili, poiché hanno natura confessoria, per le conseguenze negative che
possono derivare a carico del terzo medesimo (Cassazione, sentenza 9876/2011). A parere di chi scrive, è necessario per raggiungere la prova che venga reperito, nell’ambito dell’istruttoria, un quadro indiziario chiaro e puntuale, che dia ragionevole certezza della fittizietà dell’operazione, e che si sostanzi nel riscontro fattuale delle dichiarazioni rese dal terzo. In assenza di ciò le sole dichiarazioni del terzo non possono diventare elementi gravi, precisi e concordanti. Questo principio è stato confermato dalla Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 503/03/15 del 9 dicembre 2015, secondo la quale le dichiarazioni di chi ha emesso la fattura, rilasciate nel corso di una verifica a suo carico, non sono sufficienti a dimostrare la fittizietà delle operazioni dichiarate dall’utilizzatore. Le dichiarazioni di terzi, infatti, se rimangono l’unico elemento di
prova, non bastano, da sole, per adempiere all’onere probatorio dell’Agenzia, anche considerando che hanno valore solo indiziario e che devono essere confortate da altri elementi di prova. Ma se le dichiarazioni provengono da chi opera all’interno della società destinataria dell’accertamento, diventano, secondo la giurisprudenza della Cassazione, prove e non meri indizi. La Suprema corte, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni rese da un soggetto (direttore tecnico) che ha operato per conto dell’impresa possono, anche da sole, fondare l’accertamento di un maggiore imponibile, perché si tratta di elemento probatorio che si avvicina alla confessione e non al mero indizio, fatto salvo l’obbligo del giudice di merito di vagliare la loro attendibilità (Cassazione, sentenza 25104/2008). Ancora, le attestazioni di un soggetto che opera per l’impre-
sa cui si attribuisce l’emissione di fatture fittizie hanno contenuto confessorio, per cui possono, di per sé, fondare l’accertamento (Cassazione, sentenza 12271 del 2007). La Cassazione ha raggiunto la stessa conclusione anche per le dichiarazioni provenienti da dipendenti di una società che intratteneva rapporti commerciali con quella accertata (Cassazione, sentenza 16229 del 2010) e da fornitori del contribuente (Cassazione, sentenza 9876/2011). Non solo il fisco può introdurre dichiarazioni rese dai terzi in sede extraprocessuale, con valore di elemento indiziario; anche il contribuente ha questa possibilità, con il medesimo valore probatorio. Si dà così attuazione ai principi del giusto processo previsti dall’articolo 111 della Costituzione, per garantire il principio della parità delle armi processuali e l’effettività del diritto di difesa (Cassazione, sentenze 12559/2015 e 4269/2002). In collaborazione con l’Associazione nazionali tributaristi italiani © RIPRODUZIONE RISERVATA
DOPO IL JOBS ACT
Sicurezza sul lavoro, tutte le novità I decreti attuativi del Jobs act emanati nel corso di questi ultimi mesi, nel riformare il diritto del lavoro, hanno introdotto anche importanti novità in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, modificando il Testo Unico 81/2008 e avviando anche un delicato processo di riforma istituzionale del sistema ispettivo. Le innovazioni sono numerose e a esse si
assommano anche quelle contenute in altri provvedimenti recenti (regolamento UE 2016/425 in materia di nuovi requisiti dei DPI; Dlgs 39/2016, in materia di agenti chimici; legge 68/2015 sul nuovo reato d'impedimento del controllo nelle ispezioni,ecc.). Questa Guida fa il punto dell'innovato quadro in materia, fornendo una chiave di lettura sistematica e approfondita delle ultime novità e degli adempimenti gestionali più significativi, con particolare attenzione a quelli toccati dal Jobs act e soprattutto - a quelli che presentano maggiori criticità sul piano operativo per imprese e professionisti. In vendita con Il Sole 24 Ore da giovedì 21 aprile, a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano. APPROFONDIMENTO ONLINE
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
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LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
ESENZIONE DAL CANONE RAI
Autocertificazione, rinvio al 16 maggio
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Saverio Fossati u pagina 49
Tutela dei crediti. Le procedure snellite valgono per i contratti che contengono la clausola che permette la nuova procedura
Mutui, espropri veloci se concordati
L’ANALISI Enrico De Mita
Processo Per la banca resta possibile la risoluzione con pignoramento dopo sette rate saltate tributario, un riforma Le principali novità p con troppe voci Angelo Busani
rie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito. Sotto il profilo operativo, per far funzionare questa nuova modalità occorre che banca e cliente si accordino espressamente per permettere la nuova procedura (in mancanza di questa clausola, non si può far luogo all’esdebitazione del debitore con trasferimento alla banca dell’immobile oggetto di ipoteca e sua successiva vendita), nel presupposto comunque che: 1 la banca finanziatrice non può imporre al consumatore oneri (derivanti dall’inadempimento) superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso; 1 la clausola non può essere pattuita in caso di mutuo stipulato in surrogazione di uno precedente; 1 la banca finanziatrice non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola che permette l’esdebitazione del mutuatario per effetto del trasferimento alla banca dell’immobile oggetto di ipoteca e sua successiva vendita; 1 se il contratto di mutuo contiene la clausola in questione, il cliente ha diritto di farsi assistere da un suo consulente per valutare la convenienza della clausola. Sia che il contratto contenga la clausola di esdebitazione sia che non la contenga, resta la prima protezione, che per legge esisteva già prima delle nuove regole: se il mututario si rende inadempiente L’anticipazione per almeno sette volte, la banca può dichiarare il mutuo risolto per inadempimento e chiamarlo al Partita transatlantica Bruxelles contro Google su Android: L’ rientro per decadenza dal benefi«Abuso di posizione dominante» cio del termine. Se poi il mutuatario non estingue il debito, non reSe all’Europa sta che il “normale” procedimenCasa, per i nuovi mutui to di espropriazione: pignoravia alle regole «europee» mento e vendita forzata del bene In caso di vendita forzata l’eccedenza resta all’ex proprietario oggetto di ipoteca. Se invece la banca abbia tolleraCatasto, riforma senza rincari tol’inadempimentoecosìildebito maturato diventa pari ad almeno 18 rate mensili, scatta il meccanismo di esdebitazione, se era stato convenuto nella clausola inserita Sul Sole di ieri nel contratto di mutuo: può essere Subito dopo l'approvazione in convenuto che la banca faccia Consiglio dei ministri, proprio l’immobile oggetto di ipoavvenuta l'altro ieri, Il Sole 24 teca o che essa (avendone ricevuOre ha pubblicato i primi to mandato dal cliente) venda articoli sullo schema di l’immobile“indanno”delclientee decreto legislativo attuativo faccia proprio il ricavato, fino a della direttiva europea sui compensazione del credito, rivermutui. Il testo della norma non sando l’eccedenza al mutuatario. è stato ancora ufficializzato Una metodologia più efficiente per soddisfare i crediti delle banche in caso di inadempimento dei soggetti finanziati: è uno dei principali obiettivi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/Ue sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, varato martedi dal Consiglio dei ministri. L’innovazione fondamentale è che banca e mutuatario potranno convenire (con clausola espressa nel contratto di mutuo) che, in caso di mancato pagamento di un importo equivalente a 18 rate mensili, il debito si estingua col trasferimento alla banca dell’immobile ipotecato o dei proventi derivanti dalla sua vendita del bene (fermo restando che, se il prezzo di vendita è maggiore del debito, l’eccedenza va in ogni caso assegnata al mutuatario). È evidentemente una norma finalizzata a snellire e abbreviare le procedure per la banca verso il cliente inadempiente, senza lunghe e complesse procedure esecutive giudiziali, riducendo il rischio della banca e i costi di esecuzione. È dunque una semplificazione che dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito, migliorando inoltre le condizioni per i debitori. Più in generale, la nuova norma si inserisce a pieno titolo nell’attuale dibattito sulla soluzione del problema delle sofferenze banca-
copie: in vendita abbinata obbligatoria con Gli Archivi del Sole / English Actually (Il Sole 24 Ore € 1,50 + English Actually € 0,50)
Giovedì 21 Aprile 2016
L’ANTITRUST UE: APP IMPOSTE SU CELLULARI E TABLET
di
antitrust europea e Google. È un confronto che si sviluppa contemporaneamente in diverse dimensioni: Europa e America; mercato e monopolio; legge e tecnologia; potere degli Stati e delle multinazionali. È un unico fatto: ma avviene in quattro universi paralleli. Da esplorare.
Beda Romano u pagina 32
«COMPACT MIGRAZIONI»
a crisi dei migranti e la deflazione nonché il rischio Brexit(con quello Grexit latente) sono le nuove sfide per l’Europa tuttora sofferente per la crisi finanziaria ed economica. A queste crisi, la Ue e la Uem rispondono con misure tampone e settoriali che chiudono parzialmente una falla mentre se ne apre un’altra. Così l’Europa da Unione è diventata preoccupazione nel panorama politico ed economico internazionale. In questa situazione gli euro-federalisti ritengono che si debba procedere a tappe forzate verso l’Unificazione politica mentre gli euro-disfattisti ritengono che gli Stati nazionali debbano subito riappropriarsi della loro soNella confusione il Governo italiano o meglio il duo Renzi-Padoan si caratterizza per un certo euro-
Varato il decreto legislativo: dopo 18 mesi di rate non pagate l’immobile passa alla banca
pVialiberadelCdmaldecretoattuativodel-
la direttiva Ue sui mutui: la casa va alla banca senzapassaredaltribunaledopo18ratenonpagate; la clausola non si applica ai vecchi mutui. In caso di vendita forzata l’eccedenza resta all’ex proprietario; il debito si estingue anche se l’incasso è inferiore. Servizi e analisiu pagine 2-3
L’INTERVISTA
SPECIALE: IL FORUM SU FISCO E IMMOBILI LE RISPOSTE DELLE ENTRATE AI QUESITI DEL SOLE
L’ANALISI
Equilibrio fra tutele e tempi più rapidi di Vito Lops u pagina 3
RATING 24
Tutte le novità in arrivo, dalle procedure
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U ALLA FIRMA
ASSISTENZA
GARANZIE
PATTO COMMISSORIO
Durante la fase di stipula del mutuo, sono previste condizioni favorevoli per il consumatore. Innanzitutto, non ci sarà alcuna penale che scatterà in caso di estinzione anticipata. In Italia la penale era stata abolita nel 2007 e la nuova direttiva europea lascia agli Stati membri la facoltà di introdurla. Per il resto, il momento della stipula ha un’importanza particolare, perché segnerà il “confine” tra le vecchie regole e quelle nuove: queste ultime, infatti, non saranno retroattive e quindi si potranno applicare esclusivamente ai contratti stipulati dopo la loro entrata in vigore
Uno dei punti più incerti nella versione finale delle nuove regole portata all’approvazione del Consiglio dei ministri riguardava l’obbligo per il consumatore di farsi assistere da un consulente per valutare la convenienza di far inserire nel contratto di mutuo la clausola di inadempimento (secondo cui le banche possono vendere l’immobile senza passare da un provvedimento del giudice se il cliente non paga almeno 18 rate). L’introduzione dell’obbligo era stata chiesta dalle commissioni parlamentari al Governo, ma l’assistenza è rimasta una mera facoltà per il cliente
Nei contratti dei consumatori che vi faranno inserire la clausola di inadempimento, ci saranno due garanzie: l’estinzione dell’intero debito anche se il ricavato della cessione diretta dell’immobile da parte della banca fosse insufficiente e, nel caso contrario in cui il valore di realizzo ecceda il debito, diritto di ricevere l’eccedenza dal finanziatore. La Banca d’Italia dovrà poi emanare disposizioni attuative tenendo particolare conto - oltre che dell’esigenza di prevedere obblighi informativi improntati alla correttezza da parte del finanziatore - dei consumatori che si trovano in situazioni di debolezza o in stato di bisogno
Il fatto che sarà consentito alle banche mettere direttamente in vendita gli immobili di chi ha stipulato mutui con loro ed è inadempiente su un numero cospicuo di rate non implica che nel Codice civile sia stato abolito il divieto di patto commissorio. Esso è vietato dall’articolo 2744 del Codice civile e tale resterà anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. Per questo, sarà sempre nullo l’accordo in base al quale le parti convengono che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore»
La valutazione. In prima battuta l’individuazione dell’esperto spetta alle parti
Perito scelto dal Tribunale se non c’è intesa pLa nuova norma sull’esdebi-
tazione del mutuatario inadempiente mediante vendita diretta dell’immobile ipotecato da parte della banca mutuante non è una deroga al divieto di patto commissorio (articolo 2744 del Codice civile), che rimane ben fermo a tutela del debitore. Il patto commissorio è il contratto con il quale il debitore e il creditore si accordano nel senso che, in caso di inadempimento, il bene dato in garanzia passi in proprietà al creditore. Si tratta dunque di una pattuizione che ha almeno due valenze negative: da un lato, il fatto che il creditore lucra l’eventuale differenza di valore tra l’entità del suo credito e il valore del bene dato in garanzia; d’altro lato, il fatto che, incamerando il bene oggetto di garanzia, il creditore ha una posizione di privilegio rispetto al prin-
cipio di parità di trattamento dei creditori, che può essere derogato solo nei casi previsti dalla legge (e cioè nell’ipotesi di concessione di pegno o ipoteca oppure di credito privilegiato per legge). La nuova norma varata dal Governo, rispettando dunque il divieto del patto commissorio, prevede, da un lato, che la valutazione del bene messo in vendita dalla banca sia effettuata da un perito indipendente (che deve essere scelto dalla banca e dal mutuatario di comune accordo oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale territorialmente competente); e, dall’altro lato, che l’eventuale eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita rispetto all’entità del credito vantato dalla banca sia corrisposto al mutuatario che si è reso inadempiente. La disciplina del decreto legi-
slativo emanato in attuazione della direttiva 2014/17/Ue è pertanto inquadrabile nella dimensione del cosiddetto patto marciano, non codificato nel nostro ordinamento ma ritenuto legittimo dalla opinione dominante. Nel patto marciano, infatti, il creditore diventa bensì proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempia, ma si prevedono alcune garanzie a tutela del debitore stesso: in primo luogo, l’obbligo che il bene oggetto di garanzia venga stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo successivamente all’inadempimento e, inoltre, che il creditore appunto versi al debitore la differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale accertato maggior valore del bene. Si tratta di una prassi vantaggiosa anche per il debitore,
Cassazione. Per le Sezioni unite conta il momento in cui la vecchia prestazione è stata effettuata
Il professionista cessa l’attività ma l’Iva resta Laura Ambrosi
pI compensi per prestazioni
professionali incassati successivamente alla cessazione dell’attività sono rilevanti ai fini Iva: il fatto generatore dell’imposta deve essere, infatti, identificato con l’effettuazione del servizio e non con il momento del pagamento da parte del cliente. A chiarire questo principio sono le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 8059 depositata ieri. La vicenda riguardava alcuni compensi riscossi da un architetto dopo la cessazione della propria attività: secondo l’amministrazione finanziaria, dovevano essere assoggettate ad Iva, mentre il professionista,
avendo chiuso la partita Iva precedentemente all’incasso, li aveva trattati come redditi diversi e quindi fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale confermavano le ragioni del contribuente, annullando l’atto impositivo. L’agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, lamentando che il giudice di appello non aveva considerato che la cessazione dell’attività professionale non escludeva la regolare fatturazione delle somme percepite, imponibili all’atto della loro maturazione, e comunque inerenti all’attività esercitata in passato. I giudici di legittimità, con l’or-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyNi0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0yNlQxMjowMTowNFojIyNWRVI=
dinanza 24432/2014, rimettevano la questione alle Sezioni unite, non avendo riscontrato precedenti giurisprudenziali. Evidenziavano che, dalla lettura dell’articolo 6 del Dpr 633/1972, le prestazioni di servizio si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Le Sezioni unite hanno innanzitutto rilevato che una simile interpretazione della norma nazionale risulterebbe in contrasto con le direttive comunitarie. Sia la sesta direttiva Iva (77/388/Cee) sia l’attuale (2006/112/Ce) distinguono in relazione all’imposta tre diversi momenti: 1 il fatto generatore, ossia l’evento che fa scaturire l’obbligazione tri-
butaria e l’imponibilità; 1 l’esigibilità, ossia la possibilità per l’erario di pretendere l'imposta incassata dal contribuente; 1 il pagamento. Con riguardo al fatto generatore, in entrambe le direttive, è precisato che si identifica con l’effettuazione della cessione di beni ovvero con la prestazioni di servizi, il cui verificarsi determina anche l’esigibilità dell’imposta. L’ordinamento comunitario vincola così l’imponibilità Iva non al pagamento del corrispettivo, ma al materiale espletamento della prestazione. Dinanzi a tali precise indicazioni, la norma nazionale, secondo le Sezioni unite, va necessariamente interpretata nel
senso che per le prestazioni di servizio, il presupposto impositivo - e con esso l’insorgenza dell'imponibilità ai fini Iva - si verifica con l’esecuzione della prestazione. Il momento dell’incasso del compenso rappresenta, così, esclusivamente il limite temporale estremo per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione. Pertanto, l’incasso conseguito dopo la cessazione dell’attività professionale deve ritenersi assoggettato ad Iva, poiché riferito ad una prestazione eseguita nel corso dello svolgimento dell’attività stessa. Solo con una simile interpretazione, continua la sentenza, è assicurato il rispetto del principio di neutralità: il professioni-
dal momento che l’espropriazione e la vendita coattiva del bene realizzano, di regola, un valore inferiore a quello effettivo del bene stesso. Tra l’altro, si tratta di uno schema già sperimentato nella recente legislazione finanziaria: la disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede infatti che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore può porre in vendita direttamente l’immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. A.Bu. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Cuore e denari Oggi alle 10,30 le novità sulla direttiva Ue sul credito al consumo
sta, infatti, durante la propria attività inquadrata in regime Iva, ha detratto l’imposta sugli acquisti e, pertanto, risulta oltremodo corretto applicare l’Iva sulla prestazione eseguita, anche se incassata oltre la data di cessazione. Il chiarimento è importante, poiché non vi sono decisioni sul punto. Si pongono tuttavia questioni procedurali che le Sezioni unite non hanno considerato: il professionista che intende cessare la propria attività, scartata l’ipotesi che possa emettere una fattura successivamente, dovrà verosimilmemte fatturare tutte le prestazioni eseguite anche se non incassate e poi apportare le opportune rettifiche ai fini delle imposte dirette. Così facendo, però, anticipa il pagamento dell’Iva che, se successivamente non incassata, occorrerà poi comprendere se e come recuperare dall’erario. © RIPRODUZIONE RISERVATA
n disegno di legge delega, sulla riforma della giustizia tributaria è stato presentato alla Camera (AC 3734) da alcuni deputati del gruppo Pd. Prevede la soppressione delle Commissioni tributarie e l’attribuzione della giurisdizione tributaria a sezioni specializzate presso il Tribunale ordinario. Questa iniziativa si affianca ad altre nella stessa materia: l’istituzione di un tavolo tecnico (presieduto dai capogabinetto del ministero dell’Economia e delle finanze e del ministero della Giustizia) e la proposta del vice ministro delle Finanze di costituire una commissione di alto profilo per elaborare in tempi brevi una riforma della giustizia tributaria. Bisogna inoltre ricordare la proposta ispirata dal professor Cesare Glendi che giace in Parlamento. Giacchè il tavolo tecnico avrà il compito di convogliare in un’unica direzione tutte le iniziative che si stanno mettendo in campo in Parlamento e fuori, anche la recente proposta di legge del Pd, firmata dagli onorevoli Ermini e altri, verrà esaminata dal tavolo tecnico. Va subito rilevato che la commissione di alto profilo dovrebbe avere tempi brevi, mentre la proposta di legge delega avrà tempi lunghi, se si pensa che dovranno essere approvati i decreti legislativi e che nel dibattito in parlamento il Governo non potrà essere assente. Ma il Governo chi? Quindi il primo chiarimento che dovrà arrivare sarà su chi avrà la responsabilità nel Governo e soprattutto quale sarà la linea del Governo. Si metteranno in moto tutte le forze parlamentari e non, per contrastare l’impostazione della proposta di legge delega.
FALLIMENTI
In prededuzione i crediti per servizi nel concordato credito vantato dal professionista che ha assistito l’impresa nel concordato preventivo ed è successivamente fallita va collocato in prededuzione in quanto rientra tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, anche mediante la predisposizione della relazione di veridicità e fattibilità. A confermare questo principio è la Corte di cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza 8091 depositata ieri. Secondo la Cassazione, infatti, non era condivisibile la tesi della curatela, secondo la
pIl
E veniamo al contenuto della proposta. Non ho difficoltà a dire che la proposta è la più interessante che sia stata presentata. Per questa ragione, è improbabile che essa passi (anche per la resistenza di interessi corporativi). Il punto cardine da tenere presente è quello che prevede che il personale amministrativo delle Commissioni passi nei ruoli dell’amministrazione della Giustizia. È più difficile che un cammello passi per la cruna di un ago che il ministero delle Finanze rinunci al dominio che ha sulla vita delle Commissioni tributarie. La delega prevede che le risorse disponibili a seguito della soppressione delle Commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria serviranno per l’assunzione di 750 magistrati con due concorsi da bandire
IL PROBLEMA PRINCIPALE
Per le Finanze difficile accettare il passaggio del personale sotto la competenza della Giustizia nell’arco di 12 mesi. I firmatari della proposta sanno che la difficoltà più grossa per istituire sezioni specializzate presso il giudice ordinario è il costo. È prevista la soppressione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l’attribuzione al Consiglio superiore della magistratura delle sue funzioni. Le sezioni di primo grado opereranno in composizione monocratica. Il ricorso contro la sentenza di primo grado andrà fatto alla Commissione di secondo grado in composizione collegiale. Il Consiglio superiore della magistratura, per smaltire il lavoro arretrato presso la Cassazione, potrà nominare giudici speciali tra i magistrati ordinari in quiescenza. Paradossalmente, con questo progetto di legge di iniziativa parlamentare e con iniziative governative di segno diverso i tempi per arrivare alla riforma si allungano. Ma soprattutto non si sa da dove cominciare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
quale l’attività professionale svolta in occasione del concordato preventivo era stata eseguita a favore e beneficio dei soci e non della società successivamente fallita. Tale credito rientra de plano tra quelli sorti in funzione della procedura concorsuale e, come tale, va soddisfatto in persecuzione nel successivo fallimento. Questa interpretazione, rileva la sentenza, si fonda sull’esclusione dell’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista e sull’abrogazione della norma che riconosceva la prededuzione (ove espressamente prevista nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore. A.I. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Norme e tributi
Il Sole 24 Ore Sabato 23 Aprile 2016 - N. 111
FISCO E LAVORO
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Operazioni infragruppo. In mancanza di un richiamo espresso è inapplicabile la nozione civilistica di controllo societario
Transfer pricing a maglie larghe Per la Cassazione vale un’interpretazione più ampia riferita anche all’impresa Antonio Iorio
pNel transfer pricing non è
applicabile la nozione civilistica di controllo societario poiché, in assenza di un richiamo espresso nella norma, vale un’interpretazione più ampia riferita all’impresa e non solo alla società. A chiarire questo importante principio è la Cassazione con la sentenza 8130/16depositata ieri. Ad una società venivano notificati alcuni avvisi di accertamento fondati sulle risultanze di una verifica. Tra i diversi rilievi, era stata disconosciuta la deducibilità per la parte eccedente il valore normale per dei costi riferiti a prestazioni di servizi infragruppo, secondo le regole previste dal Tuir sul transfer pricing. I provvedimenti venivano impugnati dinnanzi al giudice tributario eccependo anche che nella specie era inapplicabile la
disciplina sui trasferimenti infragruppo, di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir, poiché mancava la situazione di controllo societario richiesto dalla norma. Non erano infatti superati i requisiti ed i limiti indicati dall’ar-
LA VALUTAZIONE
Il riferimento all’articolo 2359 del Codice civile appare troppo limitato per lo scopo antielusivo che si propone il Tuir ticolo 2359 del codice civile. Entrambi i giudici di merito confermavano la legittimità della pretesa: in particolare, secondo la Ctr non era vincolante la nozione civilistica di controllo societario e pertanto trovava piena applica-
zione la disciplina sul transfer pricing. La società ricorreva così per Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma. I giudici di legittimità, confermando la decisione di appello, hanno chiarito alcuni interessanti aspetti sul punto. Innanzitutto hanno ricordato che la normativa sul transfer pricing ha la finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse. Tale disciplina ha il dichiarato fine di evitare che vi siano strumentali aggiustamenti di prezzi allo scopo di ottimizzare il carico fiscale del gruppo, canalizzandolo verso aree caratterizzate da una fiscalità più mite. Dalla lettura dell’articolo 110 del Tuir emerge che l’elemento
fondamentale per la disciplina è il rapporto di controllo, ma per tale concetto né la norma interna, né il modello Ocse forniscono una definizione. Normalmente, si ricorre così alla nozione civilistica di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma di fatto si tratterebbe di una nozione forse troppo limitativa dinanzi allo scopo antielusivo prefissato dalla norma. La Corte ha rilevato che il citato articolo 110 non rinvia al codice civile e tale circostanza non è di certo casuale: in ambito fiscale, infatti, quando il concetto di controllo societario va circoscritto alle sole ipotesi di cui all’articolo 2359 del codice civile tale rinvio è espressamente indicato (ad esempio, articolo 38 bis Dpr 633/72). In altri casi, invece, è la stessa norma fiscale che attribuisce autonoma e specifica definizione (articolo 73 Dpr 633/72).
Ne consegue così che l’assenza di qualunque riferimento nella disciplina del transfer pricing è la prova della precisa volontà del legislatore di non vincolare la nozione di controllo societario valido ai fini fiscali, a quella civilistica. Dal tenore testuale dell’articolo 110, inoltre, il termine utilizzato è “impresa”, ossia un concetto più ampio rispetto a “società”. Una scelta in tal senso è, peraltro, più funzionale per i fini perseguiti dalla disciplina, così da renderla capace di adattarsi alle diverse ipotesi in cui, indipendentemente dalla ricorrenza dei rigidi requisiti civilistici, possa riscontrarsi l’influenza di un’impresa su un’altra. La Cassazione ha così condiviso le conclusioni cui era giunta la stessa Amministrazione già con la circolare 32/1980.
Per il vecchio redditometro prova contraria senza limiti Laura Ambrosi
pLa nuova norma sul reddito-
metro chiarisce la portata della presunzione semplice rispetto alla prova contraria e tale interpretazione vale anche per il “vecchio” redditometro. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 8127/16 depositata ieri. L’agenzia delle Entrate accertava sinteticamente il reddito di un contribuente con gli indici di cui al “vecchio” redditometro. Il provvedimento veniva impu-
gnato dinanzi alla Ctp, producendo adeguata prova contraria. In particolare era dimostrato che la provvista utilizzata per alcuni incrementi patrimoniali contestati derivava da denaro proveniente dal fratello. Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi, mentre il collegio d’appello riformava la decisione affermando che la prova contraria prodotta non fosse sufficiente. Il contribuente ricorreva per Cassazione lamentando, tra i
Più indipendenza per i giudici tributari TORINO
pNessuna
pregiudiziale. Ma grande attenzione al dibattito in corso sulla riforma del processo tributario e dei suoi organi giudicanti. A Torino il primo convegno nazionale sotto le insegne del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Un appuntamento che arriva a pochi mesi dalla possibile revisione della disciplina del processo tributario e che propone le re-
LE INDICAZIONI
Cavallaro (Cpgt): «Preoocupati per le ipotesi di riordino» Longobardi (commercialisti): «Opportuno mantenere la composizione mista» lazioni sulle principali novità del 2016, dalla nuova formulazione dell’abuso di diritto, alle novità per conciliazione e strumenti deflattivi del contenzioso, fino all’impugnabilità e la riforma del sistema sanzionatorio. Un appuntamento dove però si impone il tema della futura riforma del giudice tributario, come ricorda in apertura Mario Cavallaro, presidente di Giustizia tributaria: «La giustizia tributaria rappresenta un ambito rilevante per il Paese, consideriamo le 289mila sentenze del 2015 e i 30 miliardi di valore dei contenziosi attualmente pendenti. Preoccupa allora l’ipotesi di trasferire tale materia a un sistema di giustizia e a un ordinamento che ha carichi pendenti importanti» ricorda Cavallaro. Questo il primo dei nodi secondo i giudici tributari – «si è parlato di assumere 750 magistrati, ce ne vorrebbero almeno 1.000-1.250» aggiunge Cavallaro – accanto all’ipotesi di un giudice monocratico per il
primo grado e alla possibile abolizione delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Il cantiere è aperto. Per i commercialisti la posizione è espressa dal presidente Gerardo Longobardi: «I futuri organi giudicanti, quale sia la denominazione o la collocazione che si voglia dar loro, dovrebbero continuare a essere composti da giudici “togati” e giudici “laici”, tutti insieme, indistintamente, inclusi nel ruolo dei magistrati tributari a tempo pieno». Un passaggio chiave ribadito in questa fase di dibattito politico «in cui i professionisti – aggiunge il consigliere Luigi Mandolesi, delegato nazionale per la fiscalità – pretendono di essere coinvolti». Condivisa dunque la necessità di introdurre nella giustizia tributaria la figura del un giudice a tempo pieno, professionale, «in grado di assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore produttività. Ma giudice a tempo pieno non equivale a dire giudice togato». Secondo i commercialisti, dunque, sarebbe rischioso abolire le commissioni tributarie. Serve invece andare in una direzione di maggiore indipendenza, professionalità e autorevolezza, mantenendo una composizione mista, «che consente un approccio multidisciplinare e un apprezzabile livello di competenze specifiche» conclude Longobardi. Il tema dell’autorevolezza degli organi giudicanti è al centro dell’intervento del consigliere del Cpgt, Alfredo Montagna, che parla di doveri di vigilanza sulle regole deontologiche non adempiuti in passato. «Abbiamo offerto il fianco a un attacco – sottolinea – e gli scandali emersi in passato lo dimostrano. Senza formazione e senza deontologia non c’è professionalità».
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Patent box, prime integrazioni in 150 giorni pIl termine entro il quale oc-
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pNon è previsto al momento
alcun intervento per ovviare al fatto che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) certifica la situazione solo sulla base delle denunce presentate dal datore di lavoro. Il problema è noto da tempo, tanto che il 18 giugno 2015 il deputato Carlo Dell’Aringa ha presentato un’interrogazione per sapereseequalimisuresarebberostate prese. La risposta è arrivata il 21 aprile 2016 con l’intervento del sottosegretarioalLavoro,Franca Biondelli, in commissione Lavoro della Camera. In base a quanto stabilito dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi il committente, entro il limite di due anni, è obbligato in solido con l’appaltatore/ subappaltatore a pagare le retribuzioni ai lavoratori e a versare i relativi contributi per quanto concerne il periodo di appalto e il relativo importo. Al fine di limitare l’evasione contributiva, è stato previsto che il committente richieda il Durc dell’azienda che effettua i lavori. Il documento unico di regolarità contributiva verifica la situazione riguardante i pagamenti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui il controllo viene effettuato. Tuttavia, come viene spiegato nella risposta all’interrogazione, «il Durc certifica la regolarità dei versamenti previdenziali come risultanti dal riscontro tra le denunce presentate dalle aziende e i versamenti dalle medesime eseguite. Di conseguenza, se il datore di lavoro occupa irregolarmente dei lavoratori, tale circostanza non può risultare dal Durc, ma potrà essere accertata solo all’esito di una specifica veri-
fica ispettiva». Insomma, se «le imprese effettuano denunce contributive non veritiere, ad esempio omettono di regolarizzare un dipendente o lo regolarizzano in modo difforme da quanto dovuto, ciò non incide sul rilascio del Durc». Quindi il documento non tutela completamente il committente rispetto alle possibili irregolarità dell’azienda che effettua i lavori e, a fronte di una verifica ispettiva, può essere chiamata in causa. La risposta fornita dal sottosegretario Biondelli, però, al momentononlasciaspazioasperan-
IL PROBLEMA
Il documento non tutela in pieno il committente rispetto alle possibili irregolarità commesse da chi realizza i lavori ze. «Per ovviare a tale inconveniente», cioè al fatto che il Durc viene rilasciato anche se ci sono denunce contributive scorrette, «sarebbe necessario che il rilascio di ogni Durc fosse preceduto da un’apposita verifica ispettiva; il che, considerato il numero di Durc chiesti e rilasciati, appare difficilmente praticabile». In effetti ogni anno vengono rilasciati oltre 5 milioni di documenti. Secondo Dell’Aringa, comunque, un passo in più si potrebbe fare prevedendo che il Durc sia inteso come un’autodichiarazione che attesta la regolarità delle denunce presentate per tutte le posizioni contributive. In tal caso, a fronte di un’irregolarità individuata da un’ispezione, il committente sarebbe sollevato dalla responsabilità solidale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
In breve
Verso la riforma. Confronto a Torino
Filomena Greco
diversi motivi, un’omessa valutazione da parte del giudice di merito sulla documentazione probatoria. La Corte, in accoglimento del ricorso, ha effettivamente rilevato che la Ctr, contraddittoriamente, aveva escluso che quanto prodotto fosse idoneo a contrastare la presunzione di maggior reddito derivante dagli incrementi patrimoniali, nonostante avesse comunque confermato la provenienza del denaro del fratello.
I giudici di legittimità hanno così precisato che la presunzione dell’Amministrazione di un maggior reddito sulla base di elementi indiziari dotati del carattere di gravità, precisione e concordanza, va comunque contrapposta alla prova contraria fornita dal contribuente. Tuttavia, in tema di “vecchio” redditometro tale presunzione viene meno ove si dimostri che l’incremento patrimoniale sia stato effettuato con denaro altrui. Peraltro, tale considerazione trova conferma anche nella nuova norma, secondo la quale la prova contraria può riguardare anche la dimostrazione che il finanziamento della spesa sia avvenuto con «redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo».
L’errata corrige
Secondo la Cassazione, tale locuzione è riferibile anche al caso di redditi soggettivamente diversi ossia provenienti o comunque direttamente imputabili ad altri. È poi affermato che sebbene la nuova norma sia applicabile solo dal 2009 in avanti, per la parte citata si tratta in realtà di una precisazione dell’ambito coperto dalla presunzione semplice posta a fondamento dell’accertamento, valevole quindi anche per la precedente formulazione. La decisione appare particolarmente importante poiché rileva che alcune novità introdotte con la nuova norma possono avere carattere interpretativo e come tali applicabili retroattivamente.
Accertamento. Applicabili al passato le nuove disposizioni a favore del contribuente
Per la solidarietà il Durc rimane a efficacia limitata Matteo Prioschi
corre presentare la documentazione da allegare all’istanza di ruling per l’accesso al regime agevolato del patent box è di 150 giorni e non, invece, di 180 giorni, come erroneamente indicato, «a causa di un refuso», nella prima versione della circolaren.11/Epubblicatail7aprile scorso. A correggere l’inesattezza ci ha pensato ieri la stessa agenzia delle Entrate con un comunicato in cui si spiega che «il termine di 180 giorni era originariamente presente a pagina 41 della circolare, nel paragrafo 6 “Determinazione del reddito agevolabile”). Proprio per sgombrare eventuali dubbi e permettere ai contribuenti di presentare la documentazione con le modalità prescritte dal provvedimento del 23 marzo - si legge nel comunicato - l’Agenzia informa operatori e contribuenti di aver provveduto a sostituire la versione della circolare disponibile sul proprio sito internet con quella corretta». Inrealtàil“vero”termineper l’invio sarà, a regime, di 120 giorni. Solo per le istanze inviate entro il 31 marzo 2016 le Entrate hanno concesso 30 giorni di tempo in più, fino al prossimo 28 maggio.
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Dal Parlamento. Il Governo non prevede interventi
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CASSAZIONE/1
Legittima la normativa Inpgi sul cumulo fra pensione e reddito La disciplina dell’Inpgi sul regime del cumulo tra pensioni e altri redditi, definita nell’articolo 15 del proprio regolamento e parzialmente difforme rispetto a quanto stabilito per l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) secondo la Cassazione è legittima in quanto - come per le altre Casse private - espressione della sua autonomia. Ne dà notizia lo stesso ente di previdenza dei giornalisti, riportando i contenuti della sentenza 8067/16. «La disciplina Inpgi in materia di cumulo pensione/reddito, è assolutamente legittima perché espressione dell’autonomia normativa attribuita a detto Istituto in sede di privatizzazione», spiega l’Ente in una nota. A conferma di tale orientamento, la sezione lavoro della Cassazione richiama anche i principi di recente
espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali - nel risolvere il problema interpretativo del richiamo inserito nell’articolo 24, comma 4, del Dl 201/11 alle “forme esclusive e sostitutive dell’Ago” - hanno escluso che il legislatore possa ricomprendere l’Inpgi ogni qualvolta detti norme per l'Ago. La questione della legittimità della norma regolamentare «non può essere risolta - sottolinea ancora l’Istituto - senza tenere conto dell’intervenuta privatizzazione dell’Inpgi e dei conseguenti ambiti di autonomia attribuiti dalla legge a detto istituto». Il pronunciamento fa seguito a un ricorso dell’Inpgi contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva condannato l’Istituto a restituire al giornalista le quote di pensione incumulabili.
CASSAZIONE/2
Abiti regalati ai vip non deducibili I giudici «bocciano» Versace La cessione gratuita di abiti griffati a “vip” non rappresenta «spese di pubblicità» e pertanto non è deducibile ai fini delle imposte dirette e non consente la detrazione dell’Iva. Lo ha stabilito la Sezione tributaria civile della Corte di cassazione (sentenza 8121/16, depositata ieri) accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva, tra l’altro, riconosciuto alla GiVi Holding (Gruppo Versace) le spese pubblicitarie per gli abiti regalati a testimonial pubblici. Le contestazioni del Fisco riguardavano gli anni di imposta dal 1999 al 2002, durante i quali l’azienda aveva investito anche sulla visibilità del marchio attraverso forniture gratuite a personaggi dello spettacolo e dello
showbiz. La Cassazione però, riprendendo una giurisprudenza ormai consolidata (21270/08; 17602/08; 9567/07) ha rimarcato la differenza tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie. Le prime sono affrontate per «accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo», mentre le seconde sono «erogate per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta». Le spese di rappresentanza, come appunto i regali ai vip, non hanno «una diretta aspettativa di ritorno commerciale», e quindi non garantiscono il “ritorno” fiscale della pubblicità. (A.Gal.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
20 L’UNIONE SARDA
giovedì 21 aprile 2016
www.unionesarda.it
CRONACA | CAGLIARI M ICROCITEMICO
Assistenza fiscale in ospedale È tempo di dichiarazione dei redditi e l’Agenzia delle entrate risponde alle esigenze dei contribuenti aprendo uno sportello dedicato all’ospedale Microcitemico. In concomitanza con l’apertura del portale web dedicato ai modelli 730 e Unico precompilati, l’azienda ospedaliera Brotzu e la direzione regionale della Sardegna dell’Agenzia delle entrate uniscono le forze per mettere a disposizione dei cittadini che vivono delicati momenti della propria vita un servizio per semplificare i propri adempimenti fiscali. Chiunque (paziente, parente di ricoverati, personale) si trova a frequentare le corsie degli ospedali di via Jenner e via Peretti potrà usufruire dello sportello dell’Agenzia delle entrate per richiedere assistenza fiscale. Il servizio, garantito da due postazioni di lavoro sistemate nei locali della direzione sanitaria del Microcitemico, sarà attivo ogni mercoledì dalle 9 alle 14, dal 2 maggio fino al prossimo 7 luglio, data ultima per l’invio del modello 730. Sarà necessario prenotare un appuntamento inviando una e-mail a
[email protected] o telefonando ai numeri 070.4090.307-372-286.
GIUSTIZIA. Pochi giudici: difficoltà nella composizione dei collegi
Cpa, esposto in Procura
Commissione tributaria, l’allarme degli avvocati
Scontro sul calendario venatorio
STESSA
cia di Cagliari dove la presidentessa Corradini si è già espressa) non si possa formare il collegio giudicante per il giudizio di secondo grado. LE NOMINE. I due presidenti di sezione regionale Nicola Leone e Mauro Rosella sono già nominati ma manca il decreto del ministero delle Finanze perché diventino effettivi. In ogni caso, mancano all’appello una ventina di giudici per comporre i collegi. «Il Consiglio di giustizia tributaria è già a conoscenza del problema» ha chiarito Corradini. Ora, però, servono provvedimenti straordinari per risolvere l’emergenza. Francesco Pinna
Rischia di finire in un’aula di tribunale il contenzioso legato al prolungamento del calendario venatorio. Un esposto è stato presentato in Procura da Marco Efisio Pisanu, presidente regionale dell’associazione ventatoria “Caccia-pesca-ambiente” (Cpa). Già in passato, l’organizzazione che rappresenta circa ottomila cacciatori (su 45 mila doppiette autorizzate nell’Isola) si era rivolta alla magistratura per denunciare quelle che riteneva essere delle irregolarità da parte degli uffici regionali. L’ultimo esposto presentato la scorsa settimana riguarda la mancata votazione, da parte del Comitato regionale faunistico, dell’estensione delle giornate di caccia alla beccaccia e al tordo, nonostante l’oggetto fosse stato regolarmente inserito all’ordine del giorno su richiesta Donatella Spano di 18 componenti del comitato. L’associazione venatoria Cpa, la Federcaccia e l’Unicione cacciatori di Sardegna sollecitavano il prolungamento delle giornate di caccia alle due specie sino al 31 gennaio, come in altre regioni. «Una sentenza del Tar Ligura - spiega Marco Efisio Pisanu - ha dato ragione ai cacciatori e accertato che è legittima l’estensione del calendario sino a fine gennaio. Oltre a togliere ciò che è legittimo in altre regioni, in Sardegna si crea un danno economico alle attività del settore». Durante la riunione del Comitato faunistico regionale, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Donatella Spano avrebbe negato il voto ritenendo che l’oggetto indicasse la discussione e non la votazione. Da qui l’esposto dei cacciatori. (f. p.)
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AL VERTICE
GUIDA ALLE COMMISSIONI
PROVINCIALE E REGIONALE?
MANCANO UNA VENTINA DI GIUDICI: SERVONO PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER RISOLVERE L’EMERGENZA.
La presidentessa della Corte d’appello Grazia Corradini è al vertice della Commissione tributaria provinciale: vista la carenza di giudici potrebbe essere “precettata” anche alla Commissione regionale
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Scarseggiano i magistrati per
presiedere la Commissione tributaria regionale. Il rischio è che - a breve - l’attuale presidentessa della Corte d’appello di Cagliari, Grazia Corradini, anche contro la sua volontà, venga precettata a guidare oltre alla commissione tributaria provinciale, anche quella regionale: ovvero sia il primo che secondo grado della giustizia fiscale. In pratica tutti i contenziosi tra Fisco ai contribuenti sardi. L’INGHIPPO. Nel giro di alcuni giorni l’ex procuratore generale della Corte d’appello cagliaritana, Ettore Angioni, lascerà anche dalla guida della Commissione tributaria regionale. Il magistrato era stato chiamato a presiedere il secondo grado di giudizio della giustizia fiscale alcuni mesi fa, quando è andato in pensione il giudice Alessandro Lener. Ma lunedì prossimo, al compimento dei 75 anni, la legge impone che anche l’attuale facente funzioni (giudice tributario per 38 anni) debba lasciare l’incarico. Le alternative sono poche, tanto che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria potrebbe precettare la presidentessa della commissione provinciale Grazia Corradini anche alla guida del tribunale regionale. L’ALLARME. A lanciare l’allarme è
l’Ordine degli avvocati con la sua presidentessa Rita Dedola. «Attualmente» spiega, «c’è un solo un solo collegio per il secondo grado che deve già affrontare 5.000 controversie pendenti, alcune delle quali risalenti al 2008. Senza una nomina di un nuovo presidente del secondo grado si rischia la paralisi visto che un giudice non può giudicare sia nel primo che nel secondo grado». IL PROBLEMA. Attualmente la commissione tributaria regionale conta 3 giudici contro i 24 previsti in pianta organica, mentre le cause pendenti sono 5.333. Con il pensionamento di Angioni il rischio è che su molti procedimenti (soprattuto quelli dalla provin-
GIOVEDÌ PROSSIMO
VIA ZARA. C’è il divieto di transito da alcune settimane
Storia dei miliziani
Piovono calcinacci, strada chiusa
Si terrà giovedì 28 aprile, e non oggi co-
me erroneamente annunciato alcuni giorni fa, l’incontro degli “Itinerari di storia sarda” dedicato a “I miliziani, uomini d’arme e di devota scorta nella Stampace di Sant’Efisio”. L’appuntamento sarà per le 17,30 nella chiesa monumentale di Santa Chiara. Introduce e coordina i lavori Mario Salis. La prima relazione sarà dell’archeologa Maria Antonietta Mongiu, presidente regionale del Fai. Dopo di lei, saliranno in cattedra gli storici dell’università di Valencia Carlos Mora Cavado e dell’università di Cagliari Giuseppe Seche. Chiuderà Francesco Viola, presidente dell’associazione miliziani. Per informazioni:
[email protected].
Via Zara chiusa al traffico
Una sfilza di cassonetti dei rifiuti bloccano ormai da tempo l’accesso alla via Zara, la strada che costeggia il palazzo della Regione. In realtà - si viene a sapere dalla Polizia Municipale - la via è stata transennata da alcune settimane a causa della caduta di calcinacci da un palazzo storico che ora dovrà essere rimesso in sicurezza. L’interruzione della strada ha scatenato le proteste degli abitanti del quartiere: gli automobilisti della zona
sono costretti a fare un giro più lungo per raggiungere viale Trento e proseguire poi per viale Trieste o per via Sant’Avendrace. A far scattare le transenne è stata la caduta di alcuni calcinacci da un edificio che si affaccia sul palazzo della Giunta e che sarebbe anch’esso di proprietà degli uffici regionali. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha eliminato le parti più a rischio della facciata ma la Protezione civile ha comunque fatto scattare il divieto di
L’APPELLO. Un docente dell’Azuni deve sostenere l’esame per passare di ruolo
«Sono disabile, vorrei fare il concorso a Cagliari» Deve dare il concorso per diventa-
re docente di ruolo ma non potrà darlo in Sadregna bensì a Rieti. Alessandro Cappato, 39 anni, è un insegnante di laboratorio di servizi enogastronomici all’alberghiero Azuni, a causa della sclerosi multipla è disabile all’80 per cento. La data fissata è il 16 maggio ma Cappato ha scritto alla ministra Stefania Giannini nella speranza di evitare il viaggio e sostenere l’esame a Cagliari. «La prova per la mia classe di concorso era nel Lazio, così ho trascorso giornate intere a chiamare gli uffici di Rieti». Così è cominciato il rimpallo di competenze, l’inseguimento di un’informazione soddisfacente. «Devo spiegare la mia situazione, la mia forte difficoltà è nella deambulazione. Non faccio più di 150 metri e definir-
lo camminare è un eufemismo, lo sforzo fisico comporta una difficoltosa attività non consona allo svolgimento di un concorso, anche il caldo da solo è un grosso fattore invalidante considerata data e orario della prova», spiega il docente. Nel modulo di domanda per la partecipazione al concorso c’era una sezione dedicarta a chi avesse bisogno di ausili nel caso di disabilità ma, vista la sua condizione, Cappato ha necessità di fornire una spiegazione dettagliata. «Ho anche detto al personale che, vista la documentazione medica, è possibile che il mio stato non facile possa trasformarsi in un calvario in tempi così stretti. Ma la risposta è stata che sono esecutori della legge e non possono dunque fare alcuna modifica né richiesta», racconta Alessandro Cappato.
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Insegnante precario dal 2005, lavora da anni all’Alberghiero e ora vuole fare il concorso per passare di ruolo. «È stato umiliante fare anche il percorso abilitante in Puglia, in Sardegna non è stato attivato per la mia classe di concorso. Ma per me l’insegnamento è importantissimo e ho voluto conseguire l’abilitazione. Ora mi viene chiesto di andare a Rieti. Non è proprio possibile farmi svolgere la prova in Sardegna? Conservo tutta la mia dignità ma quanto è alto il prezzo da pagare? Ovunque svolgerò la prova ho necessità di un tutor, di una carrozzella, di servizi igienici facilmente fruibili, di assenza di barriere architettoniche, di tempi aggiuntivi e di tutto ciò che si evince dai vari documenti da me presentati». Maura Pibiri RIPRODUZIONE RISERVATA
Alessandro Cappato
transito per i veicoli, così da evitare eventuali ulteriori rischi per le persone. È poi scattata l’ordinanza di ripristino da parte del Comune: l’edificio, dunque, dovrà essere sistemato per eliminare ogni pericolo anche per il futuro. Nel frattempo la strada resterà chiusa e i cassonetti dei rifiuti sono stati allineato all’ingresso della via per consentire agli operai comunali di svuotarli senza dover entrare in via Zara. (fr. pi.) RIPRODUZIONE RISERVATA