CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO MONTESCAGLIOSO Via Cosimo Venezia, 1 - Tel. 0835/2091–Fax Fax 0835/209239
SETTORE URBANISTICA
PRONTUARIO DEI TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI Aggiornato a: - D.L. n. 133 del 12 / 09/ 2014; - Modulistica unificata pubblicata su GU n. 161 del 14/07/2014;14/07/2014 Accordo Governo, regioni ed Enti Locali del 12/06/2014; - Legge di conversione (n. 98 del 9/8/2013) del D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del fare") in vigore dal 21/8/2013; MODULISTICA UNIFICATA SUL TERRITORIO NAZIONALE Con l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 12/06/2014, sono stati adottati per tutto il territorio nazionale, nazion i moduli semplificati ed unificati per la presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire (PdC) e della Segnalazione Se Certificata di Inizio Attività (SCIA). I comuni sono tenuti ad adeguare la propria modulistica in uso, sulla su base dei moduli adottati. Detti moduli sono stati pubblicati sul Supplemento ordinario n. 56 della GU - Serie generale n. 161 del 14/07/2014. TITOLI ABILITATIVI Di seguito vengono specificati quali sono i titoli abilitativi per le attività edilizie a cui bisogna necessariamente attenersi. Gli interventi edilizi sono definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "restauro e risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", " interventi di nuova costruzione", ecc.) sanciti, il quale dispone chee "le definizioni di cui al c.1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei Regolamenti Edilizi" . Con sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 2011 è stato sancito che "sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. La definizione delle diverse iverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato che con le l norme statali statal ha definito gli interventi edilizi con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria straordinaria e manutenzione ordinaria) dall’altro. Le Amministrazioni inistrazioni Locali e le Regioni non hanno alcuna facoltà di modificare le definizioni degli interventi. La citata sentenza ha precisato altresì che non è pensabile che in parti diverse dello stesso territorio italiano, si possano applicare pene diverse rse per lo stesso tipo di abuso, se ciò accadesse potrebbe verificarsi ad es. che a Milano la sostituzione edilizia con modifica della sagoma sia considerata "ristrutturazione edilizia" (l'abuso sulle ristrutturazioni edilizie edilizi prevedono l'applicazione delle sanzioni riportate all'art. 33 del DPR 380/01) mentre a Reggio Calabria la sostituzione edilizia con modifica della sagoma sia considerata "nuova costruzione" (l'abuso sulle nuove costruzioni - per il quale il titolo ordinario ordina è il permesso di costruire - prevede l'applicazione delle sanzioni riportate agli artt. 31 e 34 del DPR 380/01). Il DL 69/2013 (c.d. decreto del "Fare") ha definitivamente sancito che su tutto il territorio nazionale, la sostituzione edilizia viene ascritta agli interventi di "ristrutturazione edilizia", senza obbligo di rispetto della sagoma, ma con l'obbligo del rispetto r della volumetria (N.B. nel caso di edifici vincolati, affinchè l'intervento si possa classificare classificare come ristrutturazione edilizia, deve invece essere rispettata anche la sagoma preesistente). ELENCO TITOLI ABILITATIVI VIGENTI 1) ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (CEL) EL) E' prevista dal c.1 art. 6 del DPR 380/2001. Riguarda in generale gli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici e l'esercizio delle attività agricole. Nei casi in cui può essere attuata non è necessario alcun titolo abilitativo, è bene comunque com ricordare che gli interventi da eseguire devono comunque rispettare gli strumenti urbanistici urbanistici vigenti e le altre norme di settore relative ai lavori da effettuare (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.). 2) COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL) Viene introdotta dall’art.6 art.6 del DPR 380/2001. Riguarda in particolare interventi temporanei o modesti interventi di manutenCITTA’ DI MONTESCAGLIOSO TEL. 0835/2091-FAX. 0835/2091 0835/209239 - Settore Urbanistica-Uff. Urbanistica Edilizia www.comune.montescaglioso.mt.it 1
zione che "impattano" sulla parte esterna degli immobili (pavimentazioni e finiture esterne, vasche di raccolta delle acque, pannelli solari e fotovoltaici). In tali casi è sufficiente una semplice comunicazione dell'avente titolo all'amministrazione comunale, senz'altra formalità. Vi sono alcuni casi ove bisogna intervenire mediante interventi di manutenzione straordinaria (sempre che tali interventi di manutenzione straordinaria non riguardino le parti strutturali degli edifici, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, altrimenti è necessaria la SCIA), ed in tal caso serve l'intervento di un tecnico abilitato che elabori un progetto ed "asseveri" sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa statale e regionale, alla normativa di settore, ecc. Gli interventi previsti per tali comunicazioni sono descritti al c.2 art.6 del DPR 380/2001. Gli interventi, esclusi quelli soggetti a Comunicazione (edilizia libera), vanno conclusi con la Comunicazione di fine lavori. 3) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) In alternativa al permesso di costruire e per quanto previsto dal c.3 dell’art. 22 del DPR 380/200,1,possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, ......; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4) PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) L'art. 10 del DPR 380/2001, stabilisce che in via ordinaria sono subordinati a permesso di costruire i seguenti interventi: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (aggiornato con art. 30, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 69 del 2013) . 5) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) Gli interventi edilizi previsti dalla SCIA sono stabiliti dall’art. 22 c. 1 e 2 e art. 23bis del DPR 380/2001. La SCIA in edilizia sostituisce la DIA, relativamente agli interventi previsti dalle sopracitate norme. - La presentazione della SCIA, in duplice copia, dovrà avvenire come da modulistica semplificata ed unificata approvata e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 56 della GU - Serie Gen. n. 161 del 14/07/2014, dovrà essere consegnata direttamente all’Uff. Protocollo Generale; - la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività(SCIA) presuppone la sussistenza dei requisiti e i presupposti richiesti dalle vigenti norme di legge fin dal momento della presentazione per cui deve essere corredata dagli elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto prodotti in duplice copia e di tutta la documentazione e atti d’assenso dovuti per l’intervento proposto, pareri di organi o enti preposti, deposito del progetto strutturale o copia dell’autorizzazione sismica rilasciata, calcolo degli eventuali oneri, contributo di costruzione, oblazioni, diritti di segreteria,ecc..con ricevute di pagamento; - Prima di presentare la SCIA, il tecnico professionista abilitato a firmare ed il richiedente dovranno effettuare una puntuale verifica affinchè l’intervento previsto rientra in quelli ammessi a SCIA e non a Permesso di Costruire, DIA, CIL, alla completezza documentale secondo quanto previsto dal predetto modulo semplificato ed unificato (dichiarazioni del richiedente e tecnici incaricati, elaborati tecnici, pareri, preventive autorizzazioni o nulla osta paesaggistici, sismici, titolarità, disponibilità e/o autorizzazioni di eventuali terzi interessati; - in assenza dell'adozione della deliberazione comunale di cui all’art. 23-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la segnalazione certificata di inizio attività non trova applicazione per le zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per gli interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire o comportanti modifiche della sagoma. In ogni caso per gli interventi diversi da quelli innanzi citati, nella predetta zona omogenea A), l’inizio dei lavori potrà avvenire non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA; - Le opere realizzabili con la SCIA sono quelle previste previste dall’art. 22 comma 1, 2, 2bis del D.P.R. 380/2001; - Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche potranno essere eseguite con la SCIA solo se previste dai piani urbanistici attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; - nei 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, l’Ufficio Edilizia Comunale , in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, di annullamento in autotutela e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, sanzioni, demolizione, ecc. come previsto dal D.P.R. 380/2001, salvo , ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare la SCIA alla normativa vigente; - Ai sensi del D.P.R. 380/2001è previsto il reato di falso per dichiarazioni o attestazioni non veritiere, punibile con la reclusione fino a 3 anni; CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO TEL. 0835/2091-FAX. 0835/209239 - Settore Urbanistica-Uff. 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PRONTUARIO DEI TITOLI EDILIZI (aggiornato al D.L. n. 133 del 12/09/2014) LEGENDA: CEL : Attività Edilizia Libera CIL : Comunicazione Inizio Lavori SCIA : Segnalazione Certificata Inizio Lavori DIA : Denuncia Inizio Attività PDC : Permesso Di Costruire CIL-EFR: Comunicazione Inizio Lavori- Impianti Energetici Fonti Rinnovabili PAS: Procedura Abilitativa Semplificata Per la realizzazione di nuovi MANUFATTI (box, depositi, tettoie, porticati, sporgenze anche a copertura degli ingressi, ecc.): vedi tabella specifica successiva. Di seguito la tabella degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi necessari.
TABELLA DEI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA E FONTI RINNOVABILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA Titolo abilitativo
Non richiesto (CEL)
Fonte normativa
Art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01
Ambito di applicazione (elenco non esaustivo)
a. gli interventi di manutenzione ordinaria (esclusi gli impianti da fonti rinnovabili per i quali si rimanda alla trattazione specifica); b. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c. le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola; f. gli interventi per eliminare le opere abusive a seguito di ordinanza comunale; g. le opere comprese nell’ambito di manifestazioni temporanee, nei limiti di tempo previsti dalla autorizzazione; h. le opere connesse alla realizzazione di passi carrai, con esclusione delle modifiche prospettiche o alla realizzazione/alterazione di recinzioni; i. le opere nel sottosuolo al servizio di reti tecnologiche; j. lapidi, cippi commemorativi, vetrinette; N.B.per impianti energetici da fonti rinnovabili vedere titoli specifici
Regime contributivo
gratuito
Diritti di segreteria
nessuno
Procedura nei confronti
nessuno
del Comune Sanzioni
nessuna
Stampato
Nessuno
Inizio lavori
In qualunque momento.
Aggiornamento catastale
Obbligatorio se l'intervento cambia la consistenza, l'attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
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2 - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE Titolo abilitativo
C.I.L. (comunicazione inizio lavori asseverata)
Fonte normativa
Art 6,comma 2, D.P.R. 380/01, sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L. 73/2010
Ambito di applicazione
a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, c. 1, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e pareti interne, che non riguardano le parti strutturali dell’edificio, non comportano aumento del numero delle unità immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; (lett. b) art. 6) c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (lett. c)art. 6) d) i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali (lett. e) art. 6) ; e bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Gratuito salvo i casi di cui agli interventi di cui alla lettera e bis) Art 6,comma 2, D.P.R. 380/2001
Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria
€ …………..
Procedura Comune
occorre inviare una comunicazione asseverata preventivamente all’inizio dei lavori completa di Relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici descrittivi dell intervento
Stampato e allegati
Modello C.I.L. (comunicazione inizio lavori asseverata), Elaborati grafici, documentazione fotografica, eventuali autorizzazioni del caso o attestazioni di deposito del progetto di risparmio energetico. In caso di immobili vincolati occorre allegare preventivamente il Parere della Soprintendenza o l’ Autorizzazione paesaggistica, DURC delle imprese esecutrici dei lavori in corso di validità (90 giorni). Il DURC può essere presentato in fotocopia, autenticata dal professionista con propria dichiarazione. Nell ipotesi di mancata comunicazione dell inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l intervento è ancora in corso; Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 380/01. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Nel caso a) in presenza di dichiarazioni false o mendaci, si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso .
Sanzioni
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Sanatoria
Per l'eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 6 (dal 26-5-2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. (per la mancata comunicazione di lavori eseguiti prima del 26 -5- 2010 non è applicabile la sanzione dei 258 euro). Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell’accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l'intervento è ancora in corso; Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 380/01. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza di autorizzazione all’ intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale.
Inizio lavori
Al momento della comunicazione
Durata titolo Varianti
Validità anni 3 dalla presentazione Presentare una comunicazione di inizio lavori integrativa, prima della fine dei lavori.
Fine lavori
Nessun obbligo di comunicare la fine lavori
Aggiornamento catastale
Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Note
Per ultimare le opere non eseguite nei 3 anni o per nuovi lavori (non previsti), inviare nuova comunicazione prima della scadenza del titolo originario o prima dell’inizio lavori.
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3 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Titolo abilitativo
SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
Fonte normativa
art. 22 c. 1 e 2, 2bis - art. 23bis e 37 del DPR 380/2001- art. 19 L 241/90
Ambito di applicazione
a. interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente; b. Interventi di manutenzione straordinaria su parti strutturali; c. Interventi di risanamento conservativo e restauro; d. Interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo II° del D.Lgs n° 42/2004 (previo ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica), nonché gli immobili aventi valore storico- architettonici individuati dagli strumenti comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio; e. Recinzioni, muri di cinta e cancellate precarie non rientranti nel concetto di “nuove costruzioni”;(N.B. previo Nulla Osta/parere su viabilità di competenza Provinciale o Statale) f. Interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale; g. Mutamenti di destinazione d’uso senza opere; h. Fusione e suddivisioni di unità immobiliari senza opere i. Modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetrie j. Installazione o revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o attrezzature esistenti (escluso quanto previsto dalle lett. c)- d) dell’art. 6, 2° comma della L. 22/05/10 n. 73) ; k. Le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli artt. 18 e 19, e precisamente variazioni minori in corso d’opera e variazione essenziale; l. Realizzazione di parcheggi (escluse opere di pavimentazioni e finitura di spazi esterni di cui alla lett. b) dell’art. 6, 2° comma della L. 22/05/10 n. 73) da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 24/03/1989, n° 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; m. Opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalle vigenti norme edilizie; n. Significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola (N.B.: deve essere compilata l’apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti) o. Apposizione di cartelli pubblicitari, secondo quanto stabilito dai Regolamenti Comunali; p. Interventi di demolizione senza ricostruzione ad esclusione degli interventi in zona omogenea “A”, costruzione e/o modifica di edicole funerarie, costruzione e/o modifica di passi carrai con modifiche prospettiche o alla realizzazione/alterazione di recinzioni q. Nuovo titolo abilitativo per lavori non ultimati di cui al precedente titolo abilitativo D.I.A o SCIA; Altro (es. voltura o cointestazione di titolo abilitativo) r. Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie. Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. q. Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi... recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
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Regime (oneri)
contributivo Gratuito, ad eccezione di: ristrutturazione edilizia, cambi d’uso senza opere (quando vi è una differenza tabellare –NC- tra l'uso finale e quello iniziale), suddivisioni di unità immobiliari senza opere, eventuali varianti ad interventi onerosi, recupero abitativo di sottetti in edifici
Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune
€ ………….. Occorre presentare la Segnalazione (SCIA) con i relativi allegati (debbono essere presenti tutti al momento della consegna della SCIA) all’Ufficio Protocollo. E' richiesta l'acquisizione di tutta la documentazione in duplice copia e dei pareri preventivi obbligatori come da elenco modello semplificato ed unificato.
Stampato
Modello unificato e semplificato SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
Allegati
Inizio lavori
Varianti
Fine lavori
Annullamento
Sanzioni
Sanatoria
Aggiornamento catastale
Elaborati grafici Documentazione fotografica Tutti i Nulla Osta o autorizzazioni preventive richieste dall intervento, di competenza di Enti esterni al Comune. Le certificazioni e/o asseverazioni richiesta dall intervento. Impianti. Elaborati previsti dal DM 37/08 (se previsti) Attestato di deposito del progetto di risparmio energetico (se dovuto), deposito progetto strutturale o autorizzazione sismica preventiva ove necessaria Si assume come data di inizio lavori ai fini della tempistica di validità della stessa, la data di protocollo o successivo. L'inizio reale dei lavori può essere contemporaneo alla protocollazione della segnalazione o successivo. Possono essere eseguite presentando una SCIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante inessenziale, prima dei lavori se trattasi di variante essenziale Il termine di ultimazione dei lavori è di 3 anni dalla data di presentazione della SCIA. Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione di fine lavori come per le DIA ai fini della certificazione di Conformità edilizia ed agibilità o la Domanda di Conformità edilizia ed agibilità nel caso di ristrutturazione (recupero abitativo dei sottotetti su immobili privi di classifica). Eventuali lavori non ultimati nei 3 anni sono soggetti a nuova segnalazione per ultimazione opere, prima della scadenza del titolo originario. In carenza dei requisiti e presupposti richiesti dall intervento, il Comune, nel termine di 30 giorni dalla consegna della SCIA può sospendere i lavori e ordinare il ripristino dei luoghi salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente E fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela anche dopo i 30 giorni (annullamento della SCIA) Si applicano le sanzioni amministrative analoghe per le corrispondenti opere eseguite con DIA., previste dal D.P.R. 380/01 compatibilmente con la possibilità di conformare l'intervento in corso d'opera alle norme. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, (ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale) Il mancato deposito del progetto strutturale configura violazione alla norma sismica (L.R. 38/97) Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. È possibile l'accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (o al solo momento della domanda. Il titolo in sanatoria è sempre oneroso La SCIA in sanatoria comporta l'acquisizione dell autorizzazione sismica preventiva se l'intervento da sanare ha implicazioni strutturali Obbligatorio se l'intervento cambia la consistenza, l’attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
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4- DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (DIA) Titolo abilitativo
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (DIA)
Fonte normativa
DPR 380/01 art. 22 e 23
Ambito di applicazione
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.;
Regime (oneri)
contributivo Secondo quanto stabilito da apposito atto comunale o legge
Diritti di segreteria
Sono dovuti in ragione di quanto stabilito dagli atti comunali
Procedura nei confronti del Comune
Occorre presentare almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività (DIA), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie. E' richiesta l'acquisizione del parere preventivo nei casi indicati dal D.P.R. 380/01 e dal vigente R.E.. Per le attività produttive la domanda (DIA) va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Per le destinazioni residenziali ed assimilabili, e i casi restanti, la domanda va presentata all’ Ufficio Edilizia.
Stampati
Modello Denuncia Inizio Attivita’ (DIA) Entro un anno. La comunicazione dell inizio lavori è obbligatoria. Se i lavori non Inizio lavori vengono iniziati entro un anno la Denuncia Inizio Attivita’ decade Possono essere eseguite presentando una SCIA di variante, prima della fine dei Varianti lavori se trattasi di variante non essenziale. Dovrà essere richiesto Permesso di variante prima dei lavori stessi se trattasi di variante essenziale 3 anni dalla data di inizio lavori. Le varianti non essenziali non spostano il termine di Durata del titolo validità del titolo. Alla scadenza del terzo anno la Denuncia Inizio Attivita’ decade automaticamente. Eventuali lavori non ultimati nei 3 anni sono soggetti a nuova Denuncia Inizio Attivita’ per ultimazione opere, prima della scadenza. La comunicazione di fine lavori è obbligatoria e deve accompagnare la domanda Fine lavori del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità Sono previste sanzioni amministrative, penali e civili, tra cui, ad esempio: Sanzioni - sanzioni demolitorie o oblatorie (D.P.R. 380/01), -sanzioni demolitorie e pecuniarie per la ristrutturazione (D.P.R. 380/01), -sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi eseguiti in parziale difformità (D.P.R. 380/01.) - sanzioni penali (art. 44, TU Edilizia) -nullità degli atti giuridici (art 46, TU Edilizia) - divieto di forniture da parte delle Aziende di pubblici servizi (art 48, TU Edilizia) Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso È possibile l'accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle Sanatoria loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria o al solo momento della domanda (D.P.R. 380/01.). La Denuncia Inizio Attivita’ in sanatoria è sempre onerosa. Aggiornamento catastale E’ sempre dovuto CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO TEL. 0835/2091-FAX. 0835/209239 - Settore Urbanistica-Uff. Edilizia www.comune.montescaglioso.mt.it 8
4- PERMESSO DI COSTRUIRE Titolo abilitativo
Permesso di Costruire (PDC)
Fonte normativa
DPR 380/01 art. 10, 22, 23 a) interventi di nuova costruzione e ampliamento; b) interventi di ristrutturazione o interventi non soggetti a comunicazione ex art 6 DPR 380/01 relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/10 e s.m.ed i.; c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; d) gli interventi in deroga alle norme di PRG o Regolamento Edilizio; e) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; f) le varianti essenziali agli interventi attuati con Permesso; N.B.per impianti energetici da fonti rinnovabili vedere titoli specifici
Ambito di applicazione
Regime (oneri)
contributivo Oneroso Sono fatte salve le ipotesi di esonero stabilite da apposito atto comunale o legge
Diritti di segreteria
Sono dovuti in ragione di quanto stabilito dagli atti comunali
Procedura nei confronti del Comune
Occorre presentare una domanda per ottenere il Permesso di costruire allegando i relativi elaborati e documenti. I lavori possono iniziare solo dopo il ritiro del Permesso, il pagamento degli oneri e la comunicazione di inizio lavori. E' richiesta l'acquisizione del parere preventivo nei casi indicati dal D.P.R. 380/01 e dal vigente R.E.. Per le attività produttive la domanda di Permesso va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Per le destinazioni residenziali ed assimilabili, e i casi restanti, la domanda va presentata al SUE Ufficio
Stampati
Modello Permesso di Costruire semplificato ed unificato(PDC)
Inizio lavori
Varianti
Durata del titolo
Fine lavori Sanzioni
Sanatoria Aggiornamento catastale
Dopo il ritiro del Permesso e comunque entro un anno dal rilascio (data in cui viene firmato dal Responsabile del SUE) La comunicazione dell inizio lavori è obbligatoria. Se i lavori non vengono iniziati entro un anno dal rilascio, il Possono essere eseguite presentando una SCIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante non essenziale. Dovrà essere richiesto Permesso di variante prima dei lavori stessi se trattasi di variante essenziale 3 anni dalla data di rilascio. Le varianti non essenziali non spostano il termine di validità del titolo. Alla scadenza del terzo anno il Permesso decade automaticamente. Eventuali lavori non ultimati nei 3 anni sono soggetti a nuovo Permesso per ultimazione opere, prima della scadenza del titolo originario. La comunicazione di fine lavori è obbligatoria e deve accompagnare la domanda del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità Sono previste sanzioni amministrative, penali e civili, tra cui, ad esempio: - sanzioni demolitorie o oblatorie (D.P.R. 380/01), -sanzioni demolitorie e pecuniarie per la ristrutturazione (D.P.R. 380/01), -sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi eseguiti in parziale difformità (D.P.R. 380/01.) - sanzioni penali (art. 44, TU Edilizia) -nullità degli atti giuridici (art 46, TU Edilizia) - divieto di forniture da parte delle Aziende di pubblici servizi (art 48, TU Edilizia) Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso È possibile l'accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria o al solo momento della domanda (D.P.R. 380/01.). Il Permesso di costruire in sanatoria è sempre oneroso E’ sempre dovuto
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IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI
5- ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA Impianto fotovoltaico Titolo abilitativo
Fonte normativa
CIL-EFR D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) (punto12.1) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto 6.1.3 della Circolare RER 02.08.2010 "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera Impianto fotovoltaico indipendentemente dalla potenza se aderente o integrato nel
Ambito di applicazione tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli stessi. PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del decreto legislativo n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nei casi previsti dall'articolo 11, comma3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza (incluso corti) non integrato nel tetto e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici con P < 200 kW compatibile con il regime di scambio sul posto PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere su immobili ubicati in zona A. Impianto solare termico (incluso il serbatoio) aderente o integrato nel tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda ed i cui componenti non ne modificano la sagoma e non superano la superficie del coperto su cui viene realizzato. PRESCRIZIONI: gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
Regime contributivo Diritti di segreteria
gratuito
Procedura nei confronti del Comune Sanzioni Stampato Inizio lavori Fine lavori
Occorre inviare una comunicazione preventiva all'inizio dei lavori. Occorre allegare lo schema delll impianto Come per la comunicazione inizio lavori asseverata
€ ……………..
Modello CIL-EFR Al momento della comunicazione. Validità anni 3 dalla presentazione Nessun obbligo di comunicare la fine lavori. E consigliabile indicare la data presunta di fine lavori nel modello
6- ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA Impianto solare termico Titolo abilitativo CIL-EFR D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) (punto 12.1) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto 6.1.3 della Circolare RER 02.08.2010 "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera" Impianto solare termico (incluso il serbatoio) realizzato su edifici esistenti o loro Ambito di applicazione pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali degli edifici PRESCRIZIONI: fuori delle zone A di cui al DM 1444/68 Regime gratuito
Fonte normativa
Diritti di segreteria
€ ……………..
Procedura nei confronti del Comune Sanzioni Stampato
Occorre inviare una comunicazione preventiva all'inizio dei lavori. Occorre allegare lo schema dell impianto Come per la Comunicazione Modello CIL-EFR
Inizio lavori Fine lavori
Al momento della comunicazione. Validità titolo anni 3. Nessun obbligo di comunicare la fine lavori. E' consigliabile indicare la data presunta di fine lavori nel modello
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7- PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) Titolo abilitativo
PAS
Fonte normativa
Art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) 1. Impianto fotovoltaico collocato sull edificio e con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell edificio sul quale è collocato; 2. Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza non integrato nel tetto (anche se la superficie dei moduli è superiore a quella del tetto) e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici ricadenti in zona omogenea A e /o su immobili tutelati (anche a terra se P< 20kW); 3. Solare termico nel tetto dell edificio nei casi in cui: ricade in Centro Storico (zone A) ricade su immobili vincolati a restauro dal PRG; 4. Impianto eolico con le seguenti caratteristiche: con P 60 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) con altezza complessiva non superiore a h > 1,5 m, diametro non superiore a 1 metro, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio con P 60 kW, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio; 5. Impianti idroelettrici P 100 kWe; 6. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima P 1 MW ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MWt (piccola cogenerazione); 7. Impianti alimentati da biomasse (anche senza cogenerazione) con P 200 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); 8. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (anche senza cogenerazione) con P 250 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003);
Ambito di applicazione
Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune
gratuito € …………… Presentazione di una dichiarazione avvalendosi dell'apposito modello a cui allegare: dettagliata relazione a firma di progettista abilitato con elaborati progettuali che attestino la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie; elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete; atti di assenso eventualmente necessari (es. Nulla Osta idrogeologico, Autorizzazione paesaggistica ecc.). Ricevuta la documentazione il Comune: entro 30 giorni dal deposito della documentazione, può ordinare motivatamente di non eseguire i lavori qualora si riscontri l'assenza di una o più condizioni (es. incompatibilità urbanistica o false attestazioni ecc.); non procedere ai sensi di cui sopra e, decorso il termine di 30 gg, l'attività di costruzione si ritiene assentita; nel caso in cui non siano allegati gli atti d assenso dovuti in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, sicurezza, è incaricato del completamento della pratica e: rilascia i pareri interni di competenza comunale entro 30 gg; sospende i termini ed acquisisce i pareri di competenza di altri Enti d ufficio oppure attraverso Conferenza di Servizi da convocare entro 20 giorni dalla presentazione della Pas. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. L'intervento deve essere realizzato entro 3 anni dal perfezionamento della PAS. Gli adempimenti successivi a carico del richiedente sono: trasmissione della comunicazione di fine lavori; deposito del collaudo finale di conformità dell opera al progetto (come per la SCIA) presentazione della ricevuta della domanda di variazione del valore catastale ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. VINCOLI STORICO- ARCHITETTONICI: Acquisizione preventiva del parere favorevole della Soprintendenza VINCOLI PAESAGGISTICI: Acquisizione preventiva dell autorizzazione paesaggistica. DURC: Autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità (90 giorni) DM 37/2008:
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Sanzioni
Stampato Inizio lavori Fine lavori
Si applicano le sanzioni ai sensi dell art. 44 del D.Lgs. n.28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori Modello PAS Non prima di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione Obbligo di comunicare la fine lavori e collaudo da parte di tecnico abilitato. Validità titolo anni 3.
REALIZZAZIONE NUOVI MANUFATTI PERTINENZIALI E NON PERTINENZIALI Interventi disciplinati da piani attuativi già approvati dal Consiglio Comunale La casistica seguente è suddivisa in due "sezioni": manufatti pertinenziali e non pertinenziali. E' quindi importante approfondire qui la nozione di pertinenza L’articolo 817 del codice civile stabilisce che: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato , sez. IV, con sentenza 08.08.2006 n° 4780 sulla base della quale è stata definita "pertinenza" anche la realizzazione di una piscina privata, rispetto alla quale ha osservato che: "Trattasi all’evidenza, secondo la unanime rappresentazione che di tale opera è fatta, non di un’opera autonoma ma di una pertinenza dell’immobile già esistente, in quanto si intendono per pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. E che una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, non abbia una sua autonomia immobiliare e sia invece destinata appunto a determinare un qualcosa che si pone al servizio dell’immobile principale è vicenda effettivamente abbastanza evidente." Le opere costituenti pertinenze si distinguono dalle altre poiché possiedono tutte le caratteristiche che le collega al concetto di pertinenza edilizia, ovvero: - un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; - il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni; - un carattere durevole; - la non utilizzabilità economica in modo diverso; - una ridotta dimensione; - una individualità fisica e strutturale propria; - l’accessione ad un edificio preesistente edificato; - l’assenza di un autonomo valore di mercato. CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO TEL. 0835/2091-FAX. 0835/209239 - Settore Urbanistica-Uff. Edilizia www.comune.montescaglioso.mt.it 12
PERTI NENZA
SI
TIPOLOGIA
Box, autorimesse, garage
UBICAZIONE
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
1) sottosuolo degli edifici; 2) locali siti al piano Disciplinati dalla Legge n. 122/1989 (Tognoli). terreno degli stessi; Indipendenti da altri presupposti e condizioni 3) sottosuolo aree pertinenz. esterne al fabbricato;
Entro la sagoma Comportano dell'edificio aumento di (compresi tettoie, slp? Altri manufatti porticati, sporgenze, ecc.) (depositi, capanni e ripostigli per attrezzi, tettoie, porticati, sporgenze a copertura degli ingressi, strutture a falde aperte sui lati, cabine 1) Nel sottosuolo Manufatto elettriche, degli edifici; qualificato lavanderia, 2) interrati su area come "nuova locale caldaia, esterna dell'edificio; costruzione" locale raccolta 3) fuoriterra, dallo rifiuti, ecc.) esternamente alla strumento sagoma del urbanistico? fabbricato;
SCIA gratuita (art.9 c.1 L.122/1989)
DIA o PDC (1)
SI
NO
Interventi di manut. straord. che non coinvolgono parti strutturali (es. spostamento pareti interne) Interventi di manut. straord. che coinvolgono anche parti strutturali
SI
NO
> 20% del volume dell'edificio principale < 20% del volume dell'edificio principale
NO
TITOLO ABILIT.
CIL (2)
SCIA (3) PDC (art.3 c.1 lett.e.6) DPR 380/01) PDC (art.3 c.1 lett. e.6) DPR 380/01) SCIA (4)
Box, autoriSI rimesse, garage, ed altri Entro la sagoma manufatti NO Interventi di manut. straord. dell'edificio Comportano (depositi, che non coinvolgono parti (compresi tettoie, aumento di capan-ni e strutturali (es. spostamento slp? porticati, sporgenze, ripostigli per pareti interne) ecc.) attrezzi, tettoie, Interventi di manut. straord. porticati, sporche coinvolgono anche parti genze a copertustrutturali ra degli Manufatto realizzato nell'ambito di una ristrutturazione o ingressi, comunque comportante la modifica della sagoma dell'edificio strutture a falde 1) Nel sottosuolo (box affiancato all'edificio, locale lavanderia collegato aperte sui lati, degli edifici; all'edificio, ecc.) cabine elettr., 2) interrati su area Manufatto realizzato su area di pertinenza dell'edificio e non lavanderia, esterna dell'edificio; collegato fisicamente ad esso (es. box, deposito, ecc.) locale caldaia, 3) fuoriterra, esterna locale raccolta mente alla sagoma rifiuti,ecc.) del fabbricato;
DIA o PDC (1) CIL (5) SCIA (3) DIA o PDC (1)
PDC (6)
TITOLO CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO TEL. 0835/2091-FAX. 0835/209239 - Settore Urbanistica-Uff. Edilizia www.comune.montescaglioso.mt.it 13
ESEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Interventi di manutenzione ordinaria
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola Installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
ABILITATIVO e riferimento norme
- Tinteggiatura interni; - Sostituzione pavimentazioni interne; - Manutenzione scale interne; - Sostituzione sanitari; - Riparazione impianti elettrici e di riscaldamento; - Sostituzione caldaie; - Sostituzione serramenti interni (uguali o differenti dai preesistenti); - Installazione tende da sole, antenne televisive; - Installazione citofoni, videocitofoni, telecamere, impianti di allarme; - Manutenzione e riparazione di elementi esterni esistenti (qualora nonrichiedano o siano necessarie CEL trascurabili opere murarie): ringhiere, parapetti, art.6 c.1 lett. a) DPR cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, canne 380/01 fumarie, infissi, tegole e relative travatura di sostegno (non portanti), davanzali, cornicioni, intonaco facciate, lucernari, ecc.; - Riparazione impianti e vani ascensori, delle cabine e/o sostituzione delle stesse; - Manutenzione, riparazione cabina elettrica esistente; - Fognature private: riparazione e/o sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni; - fori d'areazione obbligatori (es. per gas); - Riparazione impianto illuminazione condominiale; - Manutenzione pavimentazioni e scale esterne all'edificio; CEL art.6 c.1 lett. b) DPR 380/01 CEL art.6 c.1 lett. c) DPR 380/01
CEL art.6 c.1 lett. d) DPR 380/01 CEL art.6 c.1 lett. e) DPR 380/01 CEL art.17 D.Lgs. 128/2006
- Chioschi, tensostrutture, bagni chimici, baracche, roulotte, tettoie, ecc. da rimuovere entro 90 gg. dalla loro posa, comunque collegate al suolo ed ai servizi e sottoservizi esistenti (es. baracche da cantiere con Opere dirette a soddisfare obiettive acqua potabile, energia elettrica e wc collegato alla esigenze contingenti e temporanee e ad CIL fognatura: La precarietà di un manufatto edilizio non essere immediatamente rimosse al cessare art.6 c.2 lett. b) DPR dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di della necessità e, comunque, entro un termine 380/01 ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il non superiore a novanta giorni e manufatto stesso è destinato). Nel caso di strutture effettivamente precarie, la cui permanenza debba eccedere i 90 gg. (es. baracche cantiere), dovendo escludere l'applicazione della CIL e non potendo annoverare dette strutture tra le "nuove costruzioni" CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO TEL. 0835/2091-FAX. 0835/209239 - Settore Urbanistica-Uff. Edilizia www.comune.montescaglioso.mt.it 14
per le quali necessita il PDC / DIA, per esclusione si dovranno considerare assoggettate a SCIA. - Coibentazioni e impermeabilizzazioni delle superfici esterne; - Rifacimento o sostituzione delle pavimentazioni esterne esistenti, anche con materiali diversi da quelli preesistenti; - Realizzazione nuove pavimentazioni esterne, nel Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che rispetto degli indici relativi alla superficie drenante CIL siano contenute entro l’indice di permeabilità, imposta dagli strumenti urbanistici comunali; - Sostituzione di elementi esterni esistenti, con stessi art.6 c.2 lett. c) DPR ove stabilito dallo strumento urbanistico 380/01 materiali e tipologie (in presenza di opere comunale, ivi compresa la realizzazione di murarie) : ringhiere, parapetti, cancellate e recinzioni intercapedini interamente interrate e non "leggere" (es. senza fondazioni e/o elementi portanti in accessibili, vasche di raccolta delle acque, C.A.), grondaie, canne fumarie, infissi, tegole e relative locali tombati travature di sostegno (non portanti), davanzali, cornicioni, lucernari, ecc.; - Rifacimento facciate esterne utilizzando materiali identici a quelli preesistenti; - Tinteggiatura facciate esterne; Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio CIL degli edifici, da realizzare al di fuori della art.6 c.2 lett. d) DPR zona A) di cui al DM n. 1444 del 2/04/1968 380/01 Aree ludiche senza fini di lucro elementi - Installazione giochi bimbi nei giardini condominiali; CIL di arredo delle aree pertinenziali degli edifici art.6 c.2 lett. e) DPR 380/01 - Rifacimento del rivestimento delle facciate esterne con modifiche rispetto alle caratteristiche preesistenti; - Modifiche interne alle unità immobiliari (senza aumento della slp complessiva); - Realizzazione nuove pareti divisorie; Manutenzione straordinaria, consistente - Creazione nuovi servizi igienici e/o volumi tecnici nelle opere e modifiche necessarie per all'interno della sagoma dell'edificio (senza aumento di rinnovare e sostituire alcune parti non slp complessiva); strutturali degli edifici, nonchè per realizzare - Sostituzione con materiali diversi da quelli esistenti o ed integrare i servizi igienico-sanitari e realizzazione elementi e rivestimenti esterni: ringhiere, tecnologici (sempre che non alterino i volumi e parapetti, grondaie, canne fumarie, infissi, tegole e le superfici delle singole unità immobiliari e relativa travatura di sostenon comportino modifiche delle destinazioni CIL gno (purchè non venga coinvolta la struttura por-tante art.3 c.1 lett. b) e art.6 di uso), ivi compresa l’apertura di porte del tetto), davanzali, cornicioni, lucernari, ecc.; interne o lo spostamento di pareti interne, c.2 lett. a) DPR 380/01 - Sostituzione recinzioni e cancellate "leggere" (es. sempre che non riguardino le parti strutturali senza fondazioni e/o elementi portanti in C.A.) aventi dell’edificio, non comportino aumento del tipologia diversa da quella preesistente; numero delle unità immobiliari e non - Manutenzione straordinaria di balconi e terrazzi che implichino incremento dei parametri non comportano aumento di slp, e che non coinvolgono urbanistici (come ad es. incremento di slp) elementi strutturali degli edifici; - Fognature private: nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti; - Sostituzione integrale dell'impianto di illuminazione condominiale, anche con caratteristiche diverse da quello preesistente; Modifiche interne di carattere edilizio CIL sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti art.6 c.2 lett. e-bis) ad esercizio d’impresa, ovvero modifiche della DPR 380/01 destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa
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- Installazione nuovi ascensori e montacarichi, con SCIA struttura portante interna o esterna all'edificio; combinato disposto - Sostituzione recinzioni, cancellate e muri di cinta Manutenzione straordinaria consistente esistenti in presenza di fondazioni e/o elementi portanti dell'art.3 c.1 lett. b), art.6 c.2 lett. a), art.6 nelle opere e modifiche necessarie per in C.A., aventi tipologia uguale o diversa da quella c.4 DPR 380/01 (per rinnovare e sostituire parti degli edifici che preesistente; esclusione di comprendono elementi strutturali degli stessi - Riparazione parti strutturali di scale esistenti interne interventi) e/o esterne all'edificio; - Riparazione solette;
Ristrutturazione edilizia c.d. "leggera" : interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed - Creazione di una nuova unità immobiliare mediante impianti, purchè tali elementi non comportino fusione di due o più preesistenti; - Realizzazione di nuove scale interne e/o esterne che aumento di unità immobiliari, modifiche di non comportino aumento di slp complessiva; volume, dei prospetti (n.d.r. pur essendo - Realizzazione nuovi balconi e terrazzi, ecc. che non consentita la modifica della sagoma, dal combinato disposto degli articoli di riferimento, comportino aumento di slp; diverse interpretazioni tendono a ritenere non - Sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma senza il rispetto della sagoma), modificabili i prospetti) o delle superfici, purchè il nuovo edificio non comporti aumento di unità SCIA ovvero che, limitatamente agli immobili immobiliari, modifiche di volume o delle superfici (a combinato disposto compresi nelle zone omogenee "A" (centri seguito dell'emanazione del DL 69/13 c.d. decreto del dell'art.3 c.1 lett. d) storici) non comportino mutamenti della DPR 380/01 "fare", la demolizione e ricostruzione può avvenire destinazione d'uso. Nell’ambito degli (aggiornato con art.30 senza più l'obbligo del rispetto della sagoma, tranne interventi di ristrutturazione edilizia sono c.1 lett. a) DL che nei casi di edifici sottoposti ai vincoli di cui al ricompresi anche quelli consistenti nella 69/2013), dell'art.10 D.Lgs. 42/04); demolizione e ricostruzione con la stessa c.1 lett. c) e dell'art.22 Rifacimento tetto, compresa struttura portante dello volumetriae sagoma di quello preesistente, c.1 DPR 380/01 (per stesso, anche con tipologia e forma diversa fatte salve le sole innovazioni necessarie per esclusione di dall'esistente ma senza alterazione dei volumi; l'adeguamento alla normativa antisismica - Apertura in facciata di nuove porte, finestre esterne e interventi) nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, lucernari; - Apertura nuovi passi carrai; attraverso la loro ricostruzione, purché sia - Realizzazione nuovo impianto di illuminazione possibile accertarne la preesistente esterno non ricadente su suolo inedificato; consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli - Sostituzione solette; - Sostituzione scale esistenti interne e/o esterne ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio all'edificio; 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli - Manufatti (box, depositi, tettoie, porticati, sporgenze interventi di demolizione e ricostruzione e gli anche a copertura degli ingressi, ecc.): vedi tabella interventi di ripristino di edifici crollati o specifica successiva demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. (n.d.r. Gli interventi di ristrutturazione sopra individuati, sono quelli diversi da quelli previsti dall'art. 10 c.1 lett. c) DPR 380/01 per i quali è invece previsto il permesso di costruire) Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
SCIA
art.22 c.2 DPR 380/01 (aggiornato con art.30 c.1 lett. e) DL 69/2013)
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Restauro e risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
SCIA
combinato disposto dell'art.3 c.1 lett. c) e dell'art.22 c.1 DPR 380/01 (per esclusione di interventi)
- Realizzazione di cancellate e recinzioni non rientranti nel concetto di "nuova costruzione": ossia quando conservano caratteristiche di precarietà che per natura e dimensioni rientrano tra le Carattere generale e residuale manifestazioni del diritto di proprietà (TAR Lazio, della SCIA: interventi generici non appartenenti all'attività libera (CEL, CIL) e/o sentenza n. 5276 del 27/05/2013); SCIA - Chioschi, tensostrutture, bagni chimici, baracche, che non sono stati assoggettati dalle leggi art.22 c.1,2 DPR nazionali e regionali ad altri titoli abilitativi roulotte, tettoie, ecc. aventi carattere precario e 380/01 temporaneo, la cui permanenza nel luogo di specifici (DIA, PDC) posa/installazione eccede i 90 gg. (es. baracche da cantiere) : il presente titolo viene stabilito per esclusione, non rientrando il caso in esame nè nella CIL nè nel PDC/DIA; - SoloDemolizioni; - Demolizione e ricostruzione, qualora comporti aumento di unità immobiliari, e/o modifiche di volume Ristrutturazione edilizia c.d. e/o delle superfici (e non possa essere quindi catalogata "pesante" : interventi di ristrutturazione come "sostituzione edilizia"); - Creazione di nuove unità immobiliari mediante edilizia che portino ad un organismo edilizio DIA o PDC in tutto o in parte diverso dal precedente e che suddivisione di una preesistente; combinato disposto - Realizzazione di nuove scale interne e/o esterne che comportino aumento di unità immobiliari, dell'art.10 c.1 lett. c) comportino aumento di slp complessiva; modifiche del volume, della sagoma,dei DPR 380/01 - Realizzazione di nuovi balconi, terrazzi, ecc. che prospetti o delle superfici, ovvero che, (aggiornato comportino aumento di slp complessiva; limitatamente agli immobili compresi nelle dall'art.30 c.1 lett. c) - Realizzazione di soppalchi che comportino aumento zone omogenee "A", comportino mutamenti DL 69/2013) e della destinazione d’uso, nonché gli interventi di slp; dell'art.22 c.3 lett. a) che comportino modificazioni della sagoma di - Manufatti (box, depositi, tettoie, porticati, sporgenze DPR 380/01 anche a copertura degli ingressi,ecc.): vedi tabella immobili sottoposti a vincoli ai sensi del specifica successiva decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
Ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale
DIA a condizione che gli interventi da effettuare siano disciplinati da piani ed accordi negoziali aventi valore di piano attuativo approvato dal Consiglio Comunale, contenenti altresì le ulterio ri e precise disposizio ni dell'art. 22 c.3 lett. b) del DPR 380/01 altrimenti: PDC art.10 c.1 lett. b) e art.22 c.3 lett. b) DPR 380/01
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Interventi di nuova costruzione (art.3 c.1 lett. e) DPR 380/01): e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di - Rientrano nella casistica del punto e.1): quelli esistenti all'esterno della sagoma > realizzazione cabine elettriche; DIA a condizione che esistente, fermo restando, per gli interventi > realizzazione di nuove cancellate e recinzioni che si verifichi almeno pertinenziali,quanto previsto alla lett. e.6); comportino la trasformazione in via permanente di uno dei seguenti casi: e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria suolo inedificato (ad es. in presenza di basamenti a) che gli interventi e secondaria realizzati da soggetti diversi dal murari in c.a.); da effettuare siano Comune; > Manufatti (box, depositi, tettoie, porticati, sporgenze disciplinati da piani e.3) la realizzazione di infrastrutture, impianti anche a copertura degli ingressi, ecc.): vedi tabella ed accordi negoziali anche per pubblici servizi, che comporti la specifica successiva; aventi valore di piano trasformazione in via permanente di suolo - Rientrano nella casistica del punto e.3): attuativo già approvainedificato; > Impianti di illuminazione esterni se realizzati su to dal Consiglio e.4) l’installazione di torri e tralicci per suolo inedificato; Comunale, contenenti impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori - Rientrano nella casistica del punto e.5): altresì le ulteriori e per i servizi di telecomunicazione; > Chioschi, tensostrutture, bagni chimici, baracche, precise disposizioni (punto abrogato implicitamente dagli articoli roulotte, ecc. aventi carattere permanente, stagionale, richia-mate all'art. 22 87 e seguenti del D.L.vo n. 259 del 2003) periodico e comunque non temporaneo; c.3 lett. b) del DPR e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche > realizzazione tettoie, gazebo, porticati, pensiline, 380/01; prefabbricati, e di strutture di qualsiasi gene- strutture a falde aperte sui lati non producenti b) che siano in diretta re, quali roulottes, campers, case mobili, im- cubatura ma influenti sulla slp complessiva (con esecuzione di barcazioni, che siano utilizzati come abitazio- struttura portante in muratura, metallica, in legno, strumenti urbanistici ni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, prefabbricata, ecc. e copertura in tegole o altro generali recanti magazzini e simili, e che non siano diretti a materiale) per ricovero attrezzi, materiale, auto, ecc., precise disposizioni soddisfare esigenze meramente temporanee qualora non diversamente disciplinate dagli strumenti plano-volumetriche; ancorché siano posizionati, con temporaneo urbanistici comunali (es. manufatti leggeri con c) che sia stata ancoraggio al suolo, all'interno di strutture copertura in canniccio o telo di sup. max ... permessi in prevista dalla regione per la sosta ed il soggiorno dei turisti; attività libera ) e/o non diretti a soddisfare esigenze la sostituzione del e.6) gli interventi pertinenziali che le norme meramente temporanee (N.B. le installazioni PDC con la DIA per tecniche degli strumenti urbanistici,in relazio- stagionali non sono temporanee: “… perché una le nuove costruzioni, ne alla zonizzazione e al pregio ambientale e struttura sia qualificata come precaria è necessario indipendentemente che la stessa sia destinata ad un uso specifico e paesaggistico delle aree, qualifichino come dalle limitazioni di cui interventi di nuova costruzione (indipendente- temporalmente limitato del bene, mentre la alle precedenti lettere mente dal loro volume,quindi anche se inferio- stagionalità non esclude e, anzi, postula il a) e b) (come ad es. re al 20%), ovvero gli interventi pertinenziali soddisfacimento di interessi non occasionali e nel caso della Regione rispetto ai quali non vi sia alcuna definizione stabili nel tempo…..” Consiglio di Stato sez.4, sent. Lombardia) N.6615 del 22.12.07. La precarietà di un manufatto di "nuova costruzione" nelle norme tecniche altrimenti: PDC edilizio, pertanto non dipende dai materiali utilizzati degli strumenti urbanistici, ma che comportiart.10 c.1 lett. a) o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì no la realizzazione di un volume superiore al DPR 380/01 e art.22 dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato); 20% del volume dell’edificio principale; c.3 lett. b) e c) DPR e.7) la realizzazione di depositi di merci o di Per maggiori dettagli sulla realizzazione dei 380/01 materiali, la realizzazione di impianti per manufatti vedi tabella specifica successiva attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 87 - Installazione, modifica e adeguamento di: reti di D.Lgs. 259/2003 telefonia mobile, torri, tralicci, impianti radio(Codice Comunica Torri e tralicci per impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione zioni elettroniche): ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di elettronica, stazioni radio base per reti di detta autorizzazione telecomunicazione (destinati ad essere parte di comunicazioni elettroniche mobili GSM ed UMTS, reti assorbe qualsiasi altro di diffusione dedicate alla televisione digitale terrestre, una rete di infrastrutture titolo edilizio in virtù reti a radio-frequenza dedicate alle emergenze del principio di non sanitarie ed alla protezione civile, reti radio a larga duplicazione dei titoli banda; autorizzaztori e di semplificazione procedimentale
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