Rep. N. 1078 Prot. n. 8515 Data 23 aprile 2008 Titolo I Classe 3 UOR AG
POLITECNICO DI MILANO IL RETTORE VISTO il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. I.4, II.3.8, II.4.7, IV.3.3 e IV.4.2; VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare gli artt. I.5.4, I.6.6, I.8 e I.12 - punti 1,3,4,8,10 e 12; VISTA la Legge 28.06.1977, n. 394, recante disposizioni sui Comitati per lo sport, istituiti presso le Università, e in particolare l'art. 2 - lettera c); VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni; VISTA la Legge 02.12.1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, e successive modificazioni; VISTO il D.R. n. 9/AG del 10.02.2006 con cui è stato emanato il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano; ACQUISITO il parere favorevole della Giunta del Consiglio degli Studenti, riunitasi il 06.03.2008, in ordine alla proposta del Regolamento disciplinante le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademico del Politecnico di Milano – biennio accademico 2007/2009; CONSIDERATO che la riunione del Consiglio degli Studenti, fissata per il 16.04.2008, non ha avuto luogo per mancanza del numero legale; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 21 e del 22 aprile 2008, in ordine all’approvazione del Regolamento elettorale disciplinante le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano – biennio accademico 2007/2009; RAVVISATA la necessità di provvedere;
EMANA Il Regolamento elettorale disciplinante le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio accademico 2007/2009.
ART. 1 Indizione delle elezioni Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico con mezzi idonei, almeno 45 giorni prima della prima data fissata per le votazioni. Le votazioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi. ART. 2 Corpo elettorale – Casi di esclusione dall’elettorato attivo e/o passivo L’elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell’anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale e di laurea specialistica, di cui ai DD.MM. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004.
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti che, alla data di presentazione delle Liste e delle candidature individuali, siano iscritti, nell’anno accademico corrente, ai corsi di laurea triennali e di laurea specialistica/magistrale. L’iscrizione ai corsi di studio attivati presso il Politecnico di Milano è comprovata dalla inclusione degli studenti negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dal Servizio Segreterie Studenti. Gli studenti iscritti ai corsi di studio interfacoltà e interateneo godono dell’elettorato attivo e passivo per le Facoltà sede amministrativa del corso. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Sono altresì esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che si candidano nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, che abbiano con il Politecnico di Milano conflitti di interesse e/o contenziosi o che facciano parte di società, cooperative o associazioni, comunque in rapporti contrattuali con l’Ateneo stesso, fatta eccezione per la collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università, ai sensi della Legge 2.12.1991, n. 390, e successive modificazioni. I candidati negli Organismi suddetti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle casistiche sopra indicate. ART. 3 Determinazione del numero dei rappresentanti da eleggere negli Organismi – Adozione dei sistemi elettorali Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organismo è fissato con decreto rettorale di indizione delle votazioni di cui all’art. 1 del presente Regolamento ed è determinato nella misura del 15%, con arrotondamento all’unità superiore, rispetto alla composizione dell’organismo interessato. Per i Consigli di corso di studio il numero dei rappresentanti è determinato per accorpamento delle lauree di I livello con quelle specialistiche di continuità anche con diversa denominazione. Si segnalano le seguenti eccezioni: 1. per la laurea (Laurea di I livello e Laurea Specialistica) in Design dell’Arredo di Como non è prevista la rappresentanza nel Consiglio di Corso di Studio; 2. per la laurea di I livello in Ingegneria meccanica e della produzione non è prevista la rappresentanza nel Consiglio di Corso di Studio; 3. per la laurea specialistica in Ingegneria dell’Informazione non è prevista la rappresentanza nel Consiglio di Corso di Studio; 4. per la laurea in Ingegneria Edile della sede di Lecco non è prevista la rappresentanza nel Consiglio di Corso di Studio a sé, in quanto è previsto un accorpamento con il Consiglio di Corso di Studio della sede di Milano. Per l’espletamento delle votazioni sono adottati due sistemi elettorali: a) proporzionale per il Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consigli di Facoltà; b) candidature individuali per i Consigli di corso di studio. ART. 4 Sistema proporzionale: adempimenti connessi Le candidature sono raggruppate in Liste tra loro concorrenti, ciascuna comprendente un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi per l’Organismo interessato. La Lista dovrà essere presentata entro e non oltre il 29° giorno antecedente al primo giorno di votazione, allo Staff Affari Generali e dovrà essere corredata della seguente documentazione: 1. dichiarazione di presentazione della Lista: denominazione (sigla, acronimo o altro); 2. elenco dei candidati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, matricola, corso di studio, facoltà di appartenenza e contrassegnati con numeri progressivi; 3. dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta da ciascun candidato, a cui dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 4. autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici, sottoscritta da ciascun candidato;
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5. autocertificazione attestante di non essere in situazioni di esclusione dall’elettorato passivo per i casi elencati nel precedente art. 2 .- comma 7 – sottoscritto dai candidati nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione. Per lo stesso Organismo nessun candidato può essere incluso in più Liste; qualora ciò si verificasse, il candidato dovrà optare, per iscritto, per una sola Lista. Qualora una Lista non intendesse presentarsi per tutti gli organismi, sono consentite candidature per Liste diverse limitatamente agli Organismi per i quali la Lista anzidetta non si presenta. I candidati che, alla data di presentazione delle Liste, non fossero in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell’elettorato passivo, di cui al precedente art. 2, saranno esclusi dalla competizione elettorale e non saranno sostituibili. Ai fini dell’accreditamento della Lista, la stessa deve essere corredata dalle firme di sostegno di studenti iscritti al Politecnico di Milano in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo di cui al precedente art. 2. Per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione occorrono non meno di 50 firme valide e non più di 80. Per i Consigli di Facoltà si richiedono non meno di 30 e non più di 50 firme di studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alla Facoltà di riferimento. Se non si raggiunge il numero minimo di firme valide di sostegno, la Lista non potrà essere validamente presentata. Nell’apposito modulo per la raccolta delle firme di sostegno, ciascun firmatario sarà identificato con nome, cognome, matricola, corso di studio, Facoltà di appartenenza, estremi di un documento in corso di validità con l’indicazione del luogo e della data di emissione. Nessuno studente può sostenere con la propria firma più di una Lista per lo stesso Organismo, pena l’annullamento della firma medesima in tutte le Liste. I candidati possono firmare in sostegno alla propria Lista per tutti gli Organismi, ad esclusione di quello o di quelli per cui sono candidati. La raccolta delle firme di sostegno alle Liste avrà inizio dalla data di emanazione del decreto rettorale di indizione delle votazioni e terminerà entro e non oltre il 27° giorno antecedente al primo giorno di votazione. Le firme devono essere consegnate allo Staff Affari Generali. E’ compito della Commissione Elettorale Centrale ammettere le Liste elettorali alla competizione elettorale, previa verifica dei requisiti prescritti dal presente Regolamento; prima di tale operazione, i Rappresentanti delle Liste dovranno depositare allo Staff Affari Generali, entro dieci giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di indizione delle votazioni, la denominazione della Lista cui sarà abbinata una lettera alfabetica identificativa. La Commissione Elettorale Centrale procederà in seduta pubblica al sorteggio delle lettere ed i relativi abbinamenti alle Liste. Entro i termini previsti per l’accreditamento delle Liste elettorali, potranno comunque essere presentate altre Liste, purché in possesso dei requisiti richiesti; la Commissione Elettorale Centrale proseguirà nell’abbinamento con il restante ordine alfabetico. ART. 5 Rappresentanti di Lista Ogni Lista è presentata da un Rappresentante che è uno studente cui è attribuito l’elettorato attivo, secondo i requisiti indicati nel precedente art. 2 del presente Regolamento. Il Rappresentante di Lista non può essere candidato in nessun Organismo e non può far parte dei seggi elettorali. Il Rappresentante di Lista svolge i seguenti compiti: a) designare gli Osservatori presso i seggi elettorali, comunicando i nominativi allo Staff Affari Generali non oltre il 10° giorno antecedente al primo giorno di votazione; b) ricevere comunicazioni dallo Staff Affari Generali e dalla Commissione Elettorale Centrale per la gestione della propria Lista; c) essere responsabile della raccolta delle firme di sostegno, accertandosi della esatta trascrizione dei dati anagrafici dei sostenitori e garantendo la regolarità della raccolta; d) presentare la Lista allo Staff Affari Generali entro i termini previsti e corredata dalla documentazione richiesta; e) dare esecuzione alle richieste formulate dallo Staff Affari Generali e dalla Commissione Elettorale Centrale; f) presentare memorie scritte da far inserire, eventualmente, nei processi verbali della Commissione Elettorale Centrale. 3
ART. 6 Candidature individuali: adempimenti connessi Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso il Politecnico di Milano, possono presentare candidature individuali per il proprio corso di studio, a condizione di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2 per l’elettorato attivo e passivo. La candidatura dovrà essere presentata allo Staff Affari Generali entro e non oltre il 29° giorno antecedente al primo giorno di votazione e dovrà essere corredata della seguente documentazione: 1. dichiarazione di presentazione della candidatura con indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, matricola, corso di studio, facoltà di appartenenza e fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 2. autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici; 3. autocertificazione attestante di non essere in situazioni di esclusione dall’elettorato passivo. Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da non meno di venti firme di studenti iscritti al corso di studio del candidato ed in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo indicati nel precedente art. 2, pena il non accoglimento della candidatura medesima. Le firme raccolte non devono superare il numero di quaranta. Nell’apposito modulo per la raccolta delle firme di sostegno, ciascun firmatario sarà identificato con nome, cognome, matricola, corso di studio, Facoltà di appartenenza, estremi di un documento in corso di validità con l’indicazione del luogo e della data di emissione. Nessuno studente può sostenere con la propria firma più di una candidato per lo stesso corso di studio, pena l’annullamento della firma medesima in ciascuna candidatura. Coloro che si candidano non possono sostenere la propria candidatura. La raccolta delle firme di sostegno per ciascuna candidatura avrà inizio dalla data di emanazione del decreto rettorale di indizione delle votazioni e terminerà entro e non oltre il 27° giorno antecedente al primo giorno di votazione. Ciascun candidato è responsabile della raccolta delle firme e deve accertarsi della esatta trascrizione dei dati anagrafici dei sostenitori. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l’elettorato attivo e passivo dal presente Regolamento saranno depennati e non sostituibili. ART. 7 Norme comuni per entrambi i sistemi elettorali Per la presentazione delle Liste a sistema proporzionale e per le candidature individuali, nonché per le autocertificazioni, dichiarazioni e raccolta delle firme di sostegno, devono essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti dallo Staff Affari Generali e consegnati esclusivamente allo Staff Servizio medesimo. La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di verificare la validità delle Liste e delle candidature individuali in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento. Qualora la Commissione Elettorale Centrale rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, inviterà il Rappresentante di Lista o il candidato dei corsi di studio ad eliminare tali irregolarità riscontrate entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l’esclusione della Lista o della candidatura dei corsi di studio. I Rappresentanti di Lista e tutti i candidati non possono far parte dei seggi elettorali. Decorso il termine previsto per la presentazione delle Liste e delle candidature nei corsi di studio, previa verifica dei requisiti indicati, lo Staff Affari Generali trasmetterà la documentazione alla Commissione Elettorale Centrale per la convalida definitiva delle Liste stesse e delle candidature individuali. ART. 8 Commissione Elettorale Centrale La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Direttore Amministrativo ed è composta da: − un Dirigente individuato dal Direttore Amministrativo con funzioni di Presidente; − un Funzionario del Servizio Segreterie Studenti con funzioni di Componente; − dal responsabile dello Staff Affari Generali con funzioni di Componente; − da una unità di personale amministrativo dello Staff Affari Generali con funzioni di Segretario verbalizzante. 4
Alla Commissione Elettorale Centrale spetta il compito di convalidare le Liste per il sistema proporzionale e le candidature individuali per i consigli di corso di studio. Detta Commissione, a decorrere dal giorno successivo a quello stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle Liste dei candidati: a) verifica che le Liste siano state formate e presentate in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento, dichiarandone, in caso contrario, la non ammissibilità; b) invita il Rappresentante a modificare nel termine perentorio di tre giorni dall'invito, la denominazione o sigla della Lista che risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza, a pena della non ammissibilità della medesima; c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; d) depenna i candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nell’art. 3 comma 1. Per le candidature individuali si applica il contenuto della lettera c). La Commissione elettorale adotta inoltre i seguenti provvedimenti: a) decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima ovvero durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi; b) decide inoltre sui ricorsi, sui reclami riguardanti le schede contenenti voti contestati e non assegnati, sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio; c) al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati; d) decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati; e) provvedere, in caso di palese violazione al regolare svolgimento del procedimento elettorale, a sanzioni amministrative, quali esclusioni della Lista e/o dei singoli candidati, promuovere provvedimenti disciplinari da inoltrare alla competente Commissione Disciplina Studenti e/o sanzioni pecuniarie. I Rappresentanti di Lista ed i candidati nei Consigli di corso di studio potranno intervenire alle riunioni della Commissione solo se invitati. ART. 9 Propaganda elettorale Le Liste e le candidature individuali che risultano accettate dalla Commissione Elettorale Centrale, sono rese pubbliche 22 giorni prima a quello antecedente al primo giorno di votazione con appositi avvisi ed altri mezzi ritenuti idonei. Per ciascun Organismo le Liste saranno elencate in ordine di lettera alfabetica, attribuita tramite sorteggio, contenente ciascuna l’elenco in progressione numerica dei candidati; le candidature individuali saranno elencate in ordine alfabetico per ciascun corso di studio. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione delle Liste e delle candidature individuali e termina alle ore 24.00 del giorno antecedente a quello di inizio del primo giorno di votazione. La Commissione Elettorale Centrale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell’Ateneo, nel rispetto dei principi costituzionali. Saranno messi a disposizione delle Liste e dei candidati appositi spazi per l’affissione del materiale di propaganda delle votazioni. Le Liste ed i candidati dovranno utilizzare solo ed esclusivamente gli spazi loro assegnati. Nei giorni di votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, ivi compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale di propaganda. Ogni violazione della campagna elettorale sarà opportunamente sanzionata dalla Commissione Elettorale Centrale, secondo quanto previsto dal precedente art. 8. ART. 10 Seggi elettorali Con decreto del Direttore Amministrativo sarà costituito un numero congruo di seggi elettorali al fine di garantire la più ampia partecipazione degli elettori. Entro dieci giorni antecedenti il primo giorno di votazione, con apposito avviso sarà resa pubblica l’ubicazione di ciascun seggio elettorale ed il relativo corpo elettorale. I seggi elettorali sono composti da: • una unità del personale tecnico ed amministrativo con funzioni di Presidente 5
• una unità di personale tecnico ed amministrativo con funzioni di Componente • una unità del personale tecnico ed amministrativo anche con funzioni di Segretario • due studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Milano con funzioni di scrutatori. L’Ufficio di Presidente, di Segretario, di Componente e di scrutatore è obbligatorio. Le funzioni di Vice Presidente sono svolte da uno dei componenti del seggio, su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente del seggio o dei Componenti, il Direttore Amministrativo provvede con proprio decreto alle sostituzioni In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta candidato alle votazioni. Le funzioni di Presidente di seggio, in caso di temporanee assenze o impedimento sono sempre esercitate dal Vice Presidente. Gli scrutatori saranno reclutati attraverso un apposito bando, destinato a tutti gli studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Milano e in possesso dei requisiti richiesti. Nel suddetto bando saranno altresì indicate le modalità di selezione e il numero degli studenti occorrente per la costituzione dei seggi elettorali; qualora il numero degli studenti reclutati non fosse sufficiente a garantire la composizione dei seggi, si procederà nell’ordine: a) utilizzo della graduatoria degli scrutatori supplenti; b) in subordine gli scrutatori saranno assegnati d’intesa con i rappresentanti di Lista; c) in subordine i Componenti dei seggi elettorali assumeranno le funzioni di scrutatori. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, sarà cura del Presidente del seggio provvede darne tempestiva comunicazione allo Staff Affari generali che provvederà alla sostituzione. Qualora non fosse possibile procedere alle sostituzioni per mancanza di studenti disponibili nelle graduatorie, il Presidente del seggio procederà all’integrazione del seggio medesimo con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. Nel caso in cui gli scrutatori fossero designati dai delegati delle Liste accreditate, i delegati stessi potranno designare i propri rappresentanti esclusivamente presso quei seggi elettorali ove la Lista non sia già rappresentata da uno degli scrutatori. Non può essere designato in alcun caso un candidato. Il Presidente, o il Vice Presidente, sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali, impartendo anche le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e del materiale durante la chiusura dei seggi. E’ data facoltà ai rappresentanti di Lista di far risultare o allegare a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni elettorali. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. A ciascun seggio elettorale possono accedere gli elettori ivi iscritti, i candidati, i componenti della Commissione Elettorale Centrale, i rappresentanti di Lista o gli osservatori accreditati. ART. 11 Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale Alle ore 16.00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni, i seggi vengono costituiti con l’insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo quindi a vistare un congruo numero di schede per ciascun Organismo. Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia del personale addetto alla vigilanza. Alle ore 8.30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l’integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. Le operazioni di voto sono svolte nei giorni indicati nel decreto rettorale di indizione delle votazioni, in modo che i seggi restino aperti: − il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00; − il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente: 1. lo studente presenta ai componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell’accertamento dell’identità dell’elettore; 2. i componenti del seggio accertano che il cognome dello studente sia iscritto nell’elenco degli elettori; 3. lo studente appone la sua firma sull’elenco degli aventi diritto al voto; 4. il Presidente o chi ne fa le veci consegna le schede elettorali; 5. l’elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata; 6
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riconsegna le schede al Presidente o a chi ne fa le veci che provvede a introdurle nell’urna e riconsegna la matita; 7. i componenti del seggio restituiscono il documento all’elettore. L’elettore sprovvisto di documento di riconoscimento potrà comunque essere ammesso al voto, se riconosciuto da uno dei componenti del seggio. L’identificazione può avvenire anche per attestazione di un altro elettore iscritto allo stesso seggio; in quest’ultimo caso nessuno può riconoscere più di un elettore. Lo studente che, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso nel registro dei votanti, potrà comunque esercitare il diritto di voto sino alla chiusura dei seggi elettorali, esibendo una dichiarazione attestante la regolare iscrizione al Politecnico di Milano, rilasciata dai competenti uffici di segreteria. Sarà cura del Presidente del seggio ritirare tale dichiarazione ed inserire il nominativo dello studente in calce all’elenco dei votanti. ART. 12 Votazioni
a) Sistema elettorale proporzionale Per esprimere il proprio voto, l’elettore deve apporre un segno di croce, con la matita fornitagli dal seggio, sulla Lista prescelta. Eventuali preferenze, in numero comunque limitato ad un quinto degli eligendi, potranno essere espresse indicando, in modo chiaro ed intelligibile, possibilmente a stampatello, sulle apposite righe tracciate a fianco della Lista votata, il cognome ed il nome dei candidati prescelti compresi nella Lista medesima. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa Lista. Le preferenze espresse in eccedenza al numero previsto sono considerate nulle. Rimangono valide le prime. Sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della Lista votata. Sono nulle le preferenze espresse per candidati compresi in Liste di altri Organismi. Sono altresì nulle le preferenze per candidati compresi in una Lista diversa da quella votata.
b) Sistema elettorale a candidature individuali Per esprimere il proprio voto, l’elettore deve scrivere sulle apposite righe, con la matita fornitagli dal seggio, in modo chiaro ed intelligibile e possibilmente a stampatello, il cognome ed il nome dei candidati prescelti nell’ambito del proprio corso di studio. Il numero delle preferenze da esprimere è limitato ad un terzo degli eligendi. Le preferenze espresse in eccedenza al numero previsto sono considerate nulle. Rimangono valide le prime. ART. 13 Operazioni di scrutinio Al termine delle operazioni di voto del secondo giorno, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, per ciascun Organismo, al computo delle schede votate che devono corrispondere al numero dei votanti. Per lo scrutinio si seguirà il seguente ordine: 1. Senato accademico 2. Consiglio di amministrazione 3. Consigli di Facoltà 4. Consigli di corso di studio. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, alla Commissione Elettorale Centrale, alla quale vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede contenenti i voti validi, quelle contenenti i voti contestati e provvisoriamente assegnati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti i voti nulli e le schede non utilizzate. La Commissione Elettorale Centrale decide sui voti provvisoriamente assegnati o non assegnati, provvedendo all’assegnazione definitiva, sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio, e si pronuncia sui risultati delle votazioni, redigendo appositi verbali.
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Alle operazioni di voto ed a quelle di scrutinio possono assistere, senza diritto di parola, gli aventi diritto al voto in numero, a giudizio dei Presidenti di seggio, tale da non intralciare, disturbare o ritardare l'operato dei componenti dei seggi. ART. 14 Criteri per l’individuazione degli eletti La Commissione Elettorale Centrale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, provvede all'attribuzione proporzionale dei seggi a ciascuna Lista secondo la seguente procedura: determinazione del totale dei voti validi riportati da ciascuna Lista (cifra elettorale); determinazione del totale dei voti validi riportati da tutte le Liste (cifra elettorale generale); determinazione del quoziente elettorale, risultante dalla divisione della cifra elettorale generale per il numero dei seggi da attribuire; determinazione dei seggi alle Liste, ottenuta dividendo la cifra elettorale di ciascuna Lista per il quoziente elettorale: a ciascuna Lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale. I seggi che, al termine di tali operazioni, risultassero non assegnati, saranno attribuiti alle Liste che hanno ottenuto il numero di resti, risultante dalla divisione della cifra elettorale di ciascuna Lista per il quoziente elettorale, più prossimo a tale quoziente. Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista. Se ad una Lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. La Commissione Elettorale Centrale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, procede, per il sistema elettorale a candidature individuali, all’attribuzione dei seggi a ciascun candidato nei Consigli di corso di studio. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano di età. ART. 15 Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi Il Rettore proclama l’esito delle votazioni con proprio decreto, assicurando allo stesso una adeguata pubblicità anche mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo e presso le bacheche centrali delle sedi distaccate. Lo studente che risulti eletto in due o più Organi deve comunicare al Rettore, per iscritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’esito delle votazioni, l’Organo per il quale intende esercitare il proprio mandato. L’incompatibilità non sussiste tra i Consigli di corso di studio e i Consigli di Facoltà. Contro i risultati proclamati ai sensi del presente articolo, può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dall’affissione all’Albo ufficiale, alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro i successivi tre giorni. Contro quest’ultima pronuncia può essere presentato ricorso in appello al Senato accademico che decide in via definitiva nella prima seduta utile. Il mandato dei rappresentanti degli studenti decorre dalla data del decreto rettorale di proclamazione degli eletti e cessa nel momento in cui sono ufficialmente nominati gli eletti nelle votazioni successive. ART. 16 Sostituzioni Gli eletti che perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, decadono dall’ufficio ed hanno l’obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione allo Staff Affari Generali. In loro vece, per il sistema elettorale proporzionale, ed in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica, sono nominati i primi dei non eletti della medesima Lista, purché in possesso dei requisiti richiesti. Lo studente eletto che nel corso del mandato elettorale consegua la laurea, non decade se, nello stesso anno accademico, si iscrive a: 1. corso di laurea specialistica/magistrale della stessa classe, appartenente alla medesima Facoltà della laurea di I livello conseguita; 2. altro corso di laurea di I livello di qualunque Facoltà (solo per gli eletti in Senato accademico e Senato accademico integrato, Consiglio di amministrazione, Comitato sportivo); 8
3. altro corso di laurea di I livello della stessa Facoltà della laurea di I livello conseguita (solo per gli eletti nei Consigli di Facoltà). In caso di esaurimento delle Liste, la rappresentanza rimane decurtata, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell’Organo. In caso di dimissioni o di perdita di requisiti degli eletti e di cui al comma precedente nei Consigli di corso di studio, a tali eletti subentreranno i candidati o il candidato che succede in ordine di graduatoria. ART. 17 Privacy I dati relativi al procedimento elettorale descritto nel presente Regolamento, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 169/2003 e sono finalizzati al medesimo procedimento. Gli studenti, così come prescritto dall’art. 7, co. 3, del D.Lgs. 196/2003, possono esercitare il diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei propri dati personali. ART. 18 Rappresentanti Senato Accademico Integrato e Comitato Sportivo I Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico Integrato e nel Comitato Sportivo verranno eletti dal Consiglio degli Studenti nella seduta di insediamento del Consiglio medesimo. Non possono essere eletti Rappresentanti in Senato Accademico Integrato e nel Comitato Sportivo gli studenti già eletti nel Senato Accademico nel Consiglio di Amministrazione. ART. 19 Struttura organizzativa La struttura amministrativa deputata alla gestione delle attività amministrative e di coordinamento del procedimento elettorale è lo Staff Affari Generali – Area Affari Generali e Legali. L’Ufficio suindicato fornisce altresì supporto e consulenza amministrativa-gestionale in merito a tutte le problematiche inerenti il processo organizzativo elettorale. ART. 20 Norme finali Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni comunali. Il Politecnico di Milano promuove e garantisce pari opportunità alle studentesse che intendono candidarsi alle votazioni, secondo la normativa vigente in materia. Il Politecnico di Milano garantisce e promuove le azioni di garanzia per l’accesso ai seggi elettorali di elettori con diverse abilità. Milano, 23 aprile 2008
IL RETTORE F.to prof. Giulio Ballio
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