Orario di lavoro
TEMPI DI LAI NON LAVORO La nuova disciplina del d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 213/2004) A cura di Luca Tamassia
Lanciano, 30 giugno 2005
TEMPO DI LAVORO E TEMPO DI NON LAVORO Le “finalità” del D.Lgs. 66/2003 (art. 1) Dare attuazione alle direttive comunitarie a) n. 104 del 23 Novembre 1993 b) n. 34 del 22 Giugno 2000 Con lo scopo di armonizzare la disciplina del rapporto di lavoro connessa all’organizzazione dell’orario di lavoro, nel rispetto della autonomia negoziale collettiva elaborazione di Luca Tamassia
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ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO (art. 2, comma 3) Le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 non si applicano agli addetti al servizio di Polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali È da ritenere, quindi, che non tutti gli addetti siano esclusi, bensì solo coloro che svolgono funzioni operative di polizia elaborazione di Luca Tamassia
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TEMPO DI LAVORO E TEMPO DI NON LAVORO Le “definizioni” (art. 1) Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore: a) sia in attività (al lavoro) b) sia a disposizione del datore di lavoro c) sia nell’esercizio delle sue attività o funzioni Occorre la contemporanea presenza di tutti e tre i requisiti, quindi la mera situazione di “disponibilità” non è sufficiente a configurare l’attività lavorativa ai sensi della definizione di “orario di lavoro”. elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro Lavoro straordinario: lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro come definito dall’art. 3 (40 ore settimanali, per cui lo straordinario è determinato dal superamento del debito orario settimanale e non di quello giornaliero)
I CCNL possono stabilire una durata inferiore
Nel pubblico impiego locale l’orario di lavoro settimanale è determinato in 36 ore (art. 17, comma 1, CCNL 6 luglio 1995) elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni Periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; Lavoratore notturno:
Chi svolge almeno 3 ore, durante il periodo notturno, del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale Chi svolge, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CC.CC.NN.LL. elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni In assenza di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno chi svolge almeno 80 giorni all’anno di lavoro durante il periodo notturno In caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato elaborazione di Luca Tamassia
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Per gli Enti Locali La disciplina collettiva prevede, all’art. 22 del CCNL 14 settembre 2000:
per “turno notturno” si intende il periodo lavorativo svolto tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, fatte salve esigenze particolari elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: inidoneità e divieti art. 11 • La non idoneità al lavoro notturno deve essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche (anche a richiesta del
lavoratore)
• DIVIETI: è vietato in ogni caso adibire a lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: categorie non obbligate art. 11
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (quindi vi è la possibilità di prestarlo se il lavoratore intende fornirlo): a) La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente; b) La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni c) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92 d) Altri eventuali lavoratori i cui requisiti sono individuati dai ccnl elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: vincoli procedurali art. 12 L’introduzione del lavoro notturno, come scelta organizzativa, deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali dell’ente aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La disposizione, quindi, deve intendersi integrativa del sistema di relazioni sindacali contrattualmente previsto (art. 7, ult. Comma, CCNL 1° aprile 1999 – consultazione). La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni, periodo che si ritiene decorrente dall’attivazione della consultazione. elaborazione di Luca Tamassia
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Lavoro notturno: dovere di informazione art. 12, comma 2 Gli enti devono informare annualmente per iscritto i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro della esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal CCNL. L’informativa è estesa alle organizzazioni sindacali
elaborazione di Luca Tamassia
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Durata del lavoro notturno art. 13 L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore di media nelle 24 ore, ore salva l’introduzione, da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, aziendali di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite
elaborazione di Luca Tamassia
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Valutazione dello stato di salute art. 14 • • • •
La valutazione dello stato di salute del lavoratore notturno deve avvenire: A cura e spese del datore di lavoro Per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche o del medico competente Attraverso controlli preventivi e periodici almeno ogni due anni Al fine di verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno
elaborazione di Luca Tamassia
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le altre definizioni Lavoro a turni si ha quando: Organizzazione del lavoro anche a squadre Lavoratori occupati in successione negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo di lavoro, anche rotativo continuo o discontinuo Necessità per i lavoratori di compiere il lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane ne discende che Il lavoratore a turni è colui il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni elaborazione di Luca Tamassia
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nell’Ente Locale Il lavoro a turni si ha quando sussistono i seguenti requisiti (art. 22 del CCNL 14 settembre 2000): Effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere Distribuzione avvicendata ed equilibrata, nell’arco del mese, in turni antimeridiani, pomeridiani e, se previsti, notturni Strutture con orario di servizio di almeno 10 ore giornaliere
elaborazione di Luca Tamassia
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ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3) L’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali
i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore, riferendo l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno elaborazione di Luca Tamassia
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ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3)
• Per il comparto delle regioni e delle autonomie locali, come, peraltro, per tutti i comparti pubblici, resta confermata la vigente quantificazione dell’orario di lavoro in 36 ore settimanali (Art. 17, comma 1, CCNL 6 luglio1995)
elaborazione di Luca Tamassia
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La durata massima dell’orario settimanale (art. 4) La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è: • • •
Determinata dai contratti collettivi di lavoro Di 48 ore medie settimanali (periodo di sette giorni), compreso il lavoro straordinario, calcolate su quattro mesi (in attesa della disciplina del ccnl) Se si superano le 48 ore (settimanali e non medie), con prestazioni straordinarie, occorre informare, in caso di unità con un numero di dipendenti superiore a 10 unità, la Direzione provinciale del lavoro (entro 30 giorni dalla scadenza del quadrimestre di riferimento – art. 4, comma 5, e circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 Settembre 2003) elaborazione di Luca Tamassia
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La durata massima dell’orario settimanale (art. 4) •
I contratti collettivi di lavoro possono elevare il limite dei 4 mesi per la rilevazione della durata media dell’orario di lavoro fino a sei mesi (senza alcuna motivazione specifica), ovvero fino a 12 mesi per ragioni obiettive di natura tecnica o inerenti all’organizzazione del lavoro specificate negli stessi CCNL
•
Nel calcolo della media non si computano i periodi di ferie e le assenze per malattia (art. 6, comma 1), nonché i riposi compensativi previsti in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione economica nel caso di lavoro straordinario
elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO (art. 5) ¾
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto (!)
•
I CCNL regolamentano le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario
•
In assenza di disciplina collettiva applicabile, è ammesso lavoro straordinario solo previo accordo con il lavoratore per un massimo di 250 ore annuali
Il lavoro straordinario deve essere retribuito con apposite maggiorazioni retributive. I contratti collettivi possono prevedere che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni, i lavoratori usufruiscano dei riposi compensativi elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO (art. 5) Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, inoltre, salva diversa disposizione dei CCNL, nei casi di (la previsione è integrativa delle vigenti disposizioni contrattuali):
a) Eccezionali esigenze tecnico-produttive ed impossibilità di assunzione di lavoratori b) Casi di forza maggiore c) Casi di pericolo grave ed immediato o di danno alle persone o alla produzione d) Eventi particolari (mostre, fiere, manifestazioni, etc.) elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO per gli Enti Locali Resta confermata, per gli enti locali, la disciplina di cui all’art. 14 del ccnl 1° aprile 1999 ed all’art. 38 del ccnl 14 settembre 2000:
a) b)
c)
180 ore individuali annue Per esigenze eccezionali, in relazione all’attività di assistenza agli organi istituzionali, per un numero max del 2% dell’organico, il limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa Per le prestazioni straordinarie occorre l’autorizzazione espressa del dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO
per gli Enti Locali d) Solo in assenza di disciplina collettiva applicabile si osserva il dettato dell’art. 5, comma 3: lavoro straordinario solo previo accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. In effetti la
vigente disciplina contrattuale prevede una “autorizzazione” del dirigente non negoziale
e) Banca delle ore, ove confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario nel limite stabilito dal contratto integrativo (art. 38-bis del CCNL 14/09/2000) f) Il limite stabilito dall’art. 14 del CCNL 1/4/99 (180 ore) può essere superato in caso di consultazioni elettorali e referendarie, per eventi straordinari e per calamità naturali elaborazione di Luca Tamassia
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LAVORO STRAORDINARIO per gli Enti Locali I casi indicati nel comma 4 dell’art. 5 integrano la disciplina contrattuale, pertanto, oltre a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali (art. 38 del ccnl 14 settembre 2000), il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per: eccezionali esigenze tecnico produttive, casi di forza maggiore, pericolo grave ed immediato, eventi particolari come mostre, fiere e altre manifestazioni istituzionali. Gli oneri a titolo di straordinario devono essere contenuti, comunque, entro il plafond di cui all’art. 14 del ccnl 1.4.99 elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo giornaliero e pause Riposo giornaliero (art. 7) •
Il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutive ogni 24 ore (fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata)
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo giornaliero e pause Pause (art. 8) • Obbligo di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore (modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi) al fine di: - recuperare le energie psico-fisiche - consumare il pasto - attenuare il lavoro monotono e ripetitivo elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo giornaliero e pause Pause (art. 8) •
In assenza di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsiasi titolo, al lavoratore deve essere concessa una pausa (non retribuita), anche sul posto di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti
•
Resta ferma la disciplina dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000 sulla pausa minima di 30 minuti per fruire del buono-pasto (assorbente i 10 minuti) IL DIRITTO AL GODIMENTO DEL RIPOSO E DELLA PAUSA E’ DA RITENERSI INDISPONIBILE
elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo settimanale: Art. 9 Riposi settimanali • Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore di riposo consecutivo ogni sette giorni (di regola la domenica) • Il riposo settimanale di 24 ore si cumula con il riposo giornaliero di 11 ore, ne consegue il diritto ad un riposo complessivo continuativo (tra riposo settimanale e riposo giornaliero) di almeno 35 ore elaborazione di Luca Tamassia
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Riposo settimanale: Art. 9 Riposi settimanali Il riposo settimanale può essere determinato in misura inferiore alle 24 ore consecutive per: • Il personale interessato dal lavoro a turni limitatamente ai casi di modifica della turnazione per “cambio di squadra” • Le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata • Le previsioni derogatorie stabilite dai contratti collettivi Nel lavoro a turni non è possibile, pertanto, fruire della giornata di riposo (24 ore) dopo il settimo giorno, in quanto il diritto verrebbe esercitato oltre il periodo settimanale di computo elaborazione di Luca Tamassia
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Orario massimo lavorativo giornaliero Il decreto legislativo n. 66/2003 non offre una disciplina specifica dell’orario massimo giornaliero, ma dall’affermazione del diritto ad 11 ore consecutive di riposo giornaliero si può ricavare il criterio induttivo delle 13 ore teoriche massime di lavoro ogni 24 ore (detratte le pause) (art. 9, comma 1) mentre la previsione dell’art. 38, comma 6, del ccnl 14.9.2000 recita: “La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore” elaborazione di Luca Tamassia
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PROBLEMATICHE APERTE Orario di lavoro degli Autisti di rappresentanza Orario di lavoro degli Operatori di Polizia Municipale/Locale Generalmente non vengono garantiti i seguenti diritti: • Pausa di 10 minuti ogni sei ore di lavoro • Riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore • Media settimanale di 48 ore di lavoro nei 4 mesi
elaborazione di Luca Tamassia
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Ferie (art. 10) •
•
Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite quale periodo legale minimo di riconoscimento (i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore: cfr. art. 18 del CCNL 6 luglio 1995) Il periodo di ferie, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, deve essere goduto per almeno due settimane - che, nel caso di richiesta del lavoratore, devono essere consecutive - nel corso dell’anno di maturazione e, per le residue due settimane, nei diciotto mesi successivi alla conclusione dell’anno di maturazione elaborazione di Luca Tamassia
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Ferie (art. 10) • •
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto Gli ulteriori periodi di ferie eventualmente previsti, quali condizioni migliorative, dai contratti collettivi sono da ritenersi monetizzabili Permane, a maggior ragione, il divieto di cumulo delle ferie annuali per ottenere il pagamento sostitutivo a conclusione del rapporto
elaborazione di Luca Tamassia
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…e nel CCNL EE.LL. art. 18 del CCNL 6/7/95 •
• •
Il lavoratore ha diritto a 32 giorni di ferie annuali e 30 per i neo assunti (in caso di settimana corta i giorni di ferie spettanti sono rispettivamente 28 e 26 - commi 2, 3 e 5) Sono assicurate, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, almeno 2 settimane consecutive nel periodo giugno/settembre (comma 10) In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo (comma 12) elaborazione di Luca Tamassia
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…e nel CCNL EE.LL. art. 18 del CCNL 6/7/95 •
•
In caso di motivate esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza (comma 13) Le ferie non sono monetizzabili, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti non siano state fruite per esigenze di servizio (comma 16) elaborazione di Luca Tamassia
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DEROGHE art. 17, comma 5 • La disciplina sull’orario, sulle pause, sui riposi e sul lavoro notturno non si applica ai dirigenti, al personale direttivo e ad altri soggetti aventi potere di decisione autonomo • Si può ritenere che la deroga investa anche i titolari di posizione organizzativa (soprattutto negli enti privi di dirigenza) elaborazione di Luca Tamassia
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ALTRE DEROGHE •
•
art. 17
Le disposizioni sul riposo giornaliero, sulle pause, sulla organizzazione del lavoro notturno e sulla durata del lavoro notturno possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali o, secondo le regole fissate in tale livello, dai contratti integrativi aziendali Le deroghe sono consentite solo a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, sia accordata una PROTEZIONE APPROPRIATA Di salute e sicurezza (!) elaborazione di Luca Tamassia
Economica (?) 38
DIRITTI INDISPONIBILI d. lgs. n. 66 Le prescrizioni poste dal d. lgs. 66/2003 devono intendersi rivolte alla tutela psico-fisica dei lavoratori, quindi i relativi obblighi sono posti a carico dei datori di lavoro con le deroghe di legge I conseguenti diritti sono riconducibili alla categoria giuridica dei diritti indisponibili, sottratti, quindi, alla disponibilità delle parti. Eventuali rinunce e transazioni, anche scritte, dei lavoratori interessati sono sanzionate da nullità insanabile con possibilità di risarcimento dei danni causati a carico dei datori di lavoro (dirigenti) elaborazione di Luca Tamassia
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Il ruolo della contrattazione collettiva Il d. lgs. 66 non distingue tra contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, ancorché ove intende individuare il secondo livello di contrattazione opera espresso riferimento al contratto “aziendale” (cfr. art. 13, comma 1). E’ da ritenersi, pertanto, che, ove tale richiamo non sia riportato, il riferimento sia da intendersi operato al contratto collettivo nazionale di lavoro
elaborazione di Luca Tamassia
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DECRETI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66 • • Norma di riferimento Art. 2, comma 2 (campo di applicazione) Decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, pubblica da adottare entro 120 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Contenuto del decreto Individuazione di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alle quali le norme contenute nel decreto legislativo non trovano applicazione nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato.
elaborazione di Luca Tamassia
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DECRETI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66 • Norma di riferimento • Art. 9, comma 5 (riposi settimanali) Per i pubblici dipendenti Decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Contenuto del decreto Individuazione delle attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, 1935 e successive modifiche, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c), per le quali è consentito il riposo di 24 ore consecutive in un giorno diverso dalla domenica e attuato mediante turni particolari. Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all’aggiornamento e alla integrazione delle predette attività
elaborazione di Luca Tamassia
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DECRETI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66 • Norma di riferimento Art. 13, comma 3 (durata del lavoro notturno) Per i pubblici dipendenti Decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
• Contenuto del decreto Individuazione attraverso un elenco, delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore
elaborazione di Luca Tamassia
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DECRETI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66 • Norma di riferimento Art. 16, comma 2 (deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario) Per i pubblici dipendenti Decreto del Ministro per la funzione pubblica, pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro
• Contenuto del decreto Aggiornamento e armonizzazione con i princìpi contenuti nel decreto legislativo 66/2003 delle attività e delle prestazioni indicate alle lettere da a) ad n) del comma 1 del medesimo articolo 16 ed escluse dall’ambito della disciplina della durata settimanale dell’orario prevista dall’art. 3
elaborazione di Luca Tamassia
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DECRETI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 8 APRILE 2003 n. 66 • Norma di riferimento Art. 17, comma 2 (deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale) Per i pubblici dipendenti e in mancanza di disciplina collettiva Decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei CCNL.
• Contenuto del decreto Individuazioni delle deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento a particolari settori indicati dal medesimo art. 17, comma 2.
elaborazione di Luca Tamassia
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