PARLAMENTO EUROPEO ««« « « « « « « «««
1999
2004
Documento di seduta
FINALE A5-0197/2004 18 marzo 2004
* RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 – C5-0438/2003 – 2003/0171(CNS)) Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Relatore: Albert Jan Maat
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Significato dei simboli utilizzati * **I **II
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***I ***II
***III
Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)
Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
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INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE ................................................................................................ 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO........... 5 MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 38 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI.......................................................................................... 43 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO ................................................................................................................................ 79
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PAGINA REGOLAMENTARE Con lettera del 17 settembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell’articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 – 2003/0171(CNS)) Nella seduta del 22 settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale per l’esame di merito e, per parere, alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0171/2003). Nella riunione del 29 settembre 2003 la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatore Albert Jan Maat. Nelle riunioni del 25 novembre 2003, del 21 gennaio, del 19 febbraio e del 15-16 marzo 2004 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione. In quest’ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 18 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astensioni. Erano presenti al momento della votazione Joseph Daul (presidente), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (vicepresidente), María Rodríguez Ramos (vicepresidente), Albert Jan Maat (relatore e vicepresidente), Uma Aaltonen (in sostituzione di Giorgio Celli, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gordon J. Adam, Elspeth Attwooll (in sostituzione di Karl Erik Olsson), María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Christos Folias), Reimer Böge (in sostituzione di Michl Ebner), Niels Busk, Avril Doyle (in sostituzione di Robert William Sturdy), Juan Manuel Ferrández Lezaun, Christel Fiebiger, Georges Garot, Lutz Goepel, João Gouveia, Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Encarnación Redondo Jiménez, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Liam Hyland, María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Wolfgang Kreissl-Dörfler (in sostituzione di Willi Görlach), Véronique Mathieu, Xaver Mayer, Patricia McKenna (in sostituzione di Danielle Auroi, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jan Mulder (in sostituzione di Giovanni Procacci), Seán Ó Neachtain (in sostituzione di Sergio Berlato, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Neil Parish, Ioannis Patakis (in sostituzione di Dimitrios Koulourianos), Mikko Pesälä, Christa Prets (in sostituzione di Jean-Claude Fruteau), Giacomo Santini (in sostituzione di Francesco Fiori), Agnes Schierhuber e Dominique F.C. Souchet. I pareri della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo sono allegati. La relazione è stata depositata il 18 marzo 2004.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 – C5– 0438/2003 – 2003/0171(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 425)1, - visto l’articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0438/2003), - visto l’articolo 67 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2004), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 5 (5) In considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali su lunghi percorsi, compresi gli animali da macello, va ridotto nella misura del possibile.
(5) In considerazione del benessere degli animali, è opportuno che gli animali restino nei veicoli il minor tempo possibile; a tal fine, è necessario di
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Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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va ridotto nella misura del possibile.
disporre di più di un conducente, al fine di ridurre al minimo il tempo di trasporto e il numero e la durata delle soste. Per tale ragione andrebbe promosso l’impiego di mattatoi mobili, segnatamente in zone periferiche o scarsamente abitate.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 10 (10) Lo scarico e successivo carico di animali provoca maggiore stress che se li si lasciano all’interno del veicolo in buone condizioni. Inoltre, il contatto nei punti di sosta tra animali di diversa origine può portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo, in considerazione del benessere e della salute degli animali, va evitato l’uso di punti di sosta. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE, va abrogato.
(10) Lo scarico e successivo carico di animali provoca maggiore stress che se li si lasciano all’interno del veicolo in buone condizioni. Inoltre, il contatto tra animali di diversa origine, nei punti di sosta e nei mercati, può portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo, in considerazione del benessere e della salute degli animali, va evitato l’uso di punti di sosta, purché sia possibile garantire condizioni adeguate per gli animali. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE, va abrogato.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo) (10 bis) Per i trasporti su lunga distanza dovrebbero essere previsti punti di sosta per il rifornimento di carburante dei veicoli da trasporto e per consentire agli animali di abbeverarsi e nutrirsi in caso di imprevisti, per poter mungere gli animali che allattano ed eventualmente avvalersi dell’assistenza di un veterinario in caso di emergenza. Emendamento 4 CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo) (15 bis) La limitazione del trasporto di selvaggina potrebbe avere gravi PE 329.843
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conseguenze economiche per le regioni periferiche; il presente regolamento deve pertanto prevedere le deroghe necessarie per impedire l’isolamento commerciale di tali regioni. Emendamento 5 CONSIDERANDO 16 (16) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i guidatori dei trasporti su strada. È opportuno che i tempi di viaggio per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada stabilisce l’installazione e l’uso del cronotachigrafo per assicurare un efficace controllo del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati dal cronotachigrafo siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio in virtù della legislazione sul benessere degli animali.
(16) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i guidatori dei trasporti su strada. È opportuno che i tempi di viaggio per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada stabilisce l’installazione e l’uso del cronotachigrafo per assicurare un efficace controllo del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. Nel caso del trasporto di animali, per controllare la durata del viaggio, il percorso e le attività realizzate durante il viaggio dovrebbe essere utilizzato un sistema GPS, con la possibilità di un sistema automatizzato di controllo del trasporto di animali.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo) (16 bis) Data la grande flessibilità e versatilità delle nuove tecnologie di posizionamento satellitare e comunicazione mobile, la loro applicazione ai sistemi di monitoraggio («tracking and tracing») risponde ai requisiti delle nuove misure per la protezione degli animali durante il trasporto previste a livello comunitario. Queste tecnologie consentono di individuare, monitorare e controllare i RR\529454IT.rtf
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veicoli che trasportano animali. Per quanto riguarda il posizionamento satellitare, il progetto Galileo varato dall’Unione europea nel 2002 (regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio) dovrebbe fornire, a partire dal 2008, servizi ottimali ai fini di cui sopra. Emendamento 7 CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo) (25 bis) Per garantire il benessere degli animali, tutelandone la salute e nel contempo la sanità pubblica, occorre ridurre al minimo il trasporto degli animali, nel rispetto delle prassi corrette di allevamento. Emendamento 8 CONSIDERANDO 25 TER (nuovo) (25 ter) Va privilegiata la macellazione degli animali quanto più vicino possibile al luogo di allevamento, il che permette di promuovere lo sviluppo di mattatori a livello locale e, di conseguenza, dell'occupazione, segnatamente nelle regioni di allevamento meno favorite. Emendamento 9 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di un animale unico accompagnato dalla persona che ne è responsabile durante il trasporto.
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2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di un animale unico accompagnato dalla persona che ne è responsabile durante il trasporto, ai trasporti legati alla transumanza e al pascolo tradizionali, né al trasporto di equini destinati alla riproduzione o a competizioni che siano identificabili mediante passaporti individuali. Esso non si applica neppure al trasporto di animali destinati a spettacoli pubblici ed esibizioni, ad attività culturali e di informazione, nonché a centri zoologici e naturalistici. 8/118
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I settori esclusi dal presente regolamento comunicano alle autorità competenti le prassi seguite in materia di trasporto e si sottopongono a regolari controlli, oltre a dimostrare le proprie esigenze specifiche, in modo da garantire il benessere degli animali trasportati. Emendamento 10 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. Il presente regolamento non osta all’introduzione di disposizioni nazionali più rigorose, compreso il divieto assoluto di esportazione di equini vivi destinati alla produzione o alla macellazione, intese a promuovere il benessere degli animali durante il trasporto effettuato interamente all’interno del territorio di uno Stato membro o durante il trasporto marittimo in partenza dal territorio di uno Stato membro. Emendamento 11 ARTICOLO 2, LETTERA a BIS) (nuova) (a bis) «animali certificati da riproduzione»: animali destinati alla riproduzione, per i quali è rilasciato un certificato di iscrizione al libro genealogico; Emendamento 12 ARTICOLO 2, LETTERA c) (c) «guardiano»: una persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
(c) «guardiano»: una persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio e le operazioni di carico e scarico;
Emendamento 13 ARTICOLO 2, LETTERA k BIS) (nuova) (k bis) «trasporto a fini di macellazione»: il trasporto di animali che saranno macellati entro un mese dall’arrivo nel RR\529454IT.rtf
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luogo di destinazione; Emendamento 14 ARTICOLO 3 BIS (nuovo) Va privilegiata la macellazione degli animali quanto più vicino possibile al luogo di allevamento. Lo sviluppo di mattatori a livello locale e, di conseguenza, dell’occupazione nelle regioni meno favorite rientra nell’ambito della politica di sviluppo rurale. Per ridurre al minimo la durata del viaggio o per evitare il trasporto del bestiame da macello, è promosso l’impiego di mattatoi mobili nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale. Emendamento 15 ARTICOLO 3 TER (nuovo) La Commissione procede a un riesame delle norme sugli aiuti di Stato allo scopo di assicurare che siano destinate risorse sufficienti ai mattatori locali, per consentire loro di soddisfare i requisiti richiesti e per garantirne la solidità finanziaria. Emendamento 16 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 7 7. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 50 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
7. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 100 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
Emendamento 17 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi percorsi a meno che il PE 329.843
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1. È proibito il trasporto di animali su strada su distanze tra il luogo di partenza 10/118
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mezzo di trasporto sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1.
e il luogo di destinazione superiori a 100 km, a meno che il mezzo di trasporto sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1.
Emendamento 18 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo) 1 bis. Il personale operante nei centri di raccolta garantisce che gli animali abbiano un accesso agevole e costante ad acqua fresca e pulita. Emendamento 19 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA a) (a) affidare l’accudimento di animali soltanto a personale che abbia seguito corsi di formazione sulle pertinenti regole tecniche di cui all’allegato I;
(a) affidare l’accudimento degli animali soltanto a personale che abbia ricevuto una formazione sulle pertinenti regole tecniche di cui all’allegato I, sulla fisiologia animale, sulle loro necessità alimentari ed idriche, sul loro comportamento e sui fattori generatori di stress e, soprattutto, sugli aspetti concreti della manipolazione degli animali e sulle cure da prestare agli animali in caso d’emergenza.
Emendamento 20 ARTICOLO 10, TITOLO Autorizzazioni ai trasportatori che fanno viaggi su lunghi percorsi
Autorizzazioni ai trasportatori che trasportano animali su distanze tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione superiori a 100 km
Emendamento 21 ARTICOLO 10, LETTERA e), (i) (i) certificati di formazione validi per i conducenti quali previsto all’articolo 16, paragrafo 2, per tutti i conducenti destinati a effettuare viaggi su lunghi percorsi;
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(i) certificati di formazione validi per i conducenti quali previsto all’articolo 16, paragrafo 2, per tutti i conducenti destinati a effettuare viaggi superiori ai 100 km o alle 2 ore;
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Emendamento 22 ARTICOLO 10, LETTERA e), (ii) (ii) certificati di autorizzazione validi come previsto all’articolo 17, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per viaggi su lunghi percorsi;
(ii) certificati di autorizzazione validi come previsto all’articolo 17, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per viaggi superiori ai 100 km o alle 2 ore;
Emendamento 23 ARTICOLO 11 Autorizzazioni ai trasportatori che non fanno viaggi su lunghi percorsi
soppresso
1. L’autorità competente concede, su richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che non fanno viaggi su lunghi percorsi a patto che essi ottemperino all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da (a) a (d). 2. L’autorità competente concede tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nel capitolo II dell’allegato III, valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio. Emendamento 24 ARTICOLO 12 1. L’autorità competente può limitare la portata di un’autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1, conformemente a criteri verificabili durante il trasporto.
1. L’autorità competente può limitare la portata di un’autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, conformemente a criteri verificabili durante il trasporto.
2. L’autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1, contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L’autorizzazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità.
2. L’autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L’autorizzazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità.
3. L’autorità competente tiene registro delle autorizzazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1, così che l’autorità competente possa identificare
3. L’autorità competente tiene registro delle autorizzazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, così che l’autorità competente possa identificare rapidamente i
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rapidamente i trasportatori, in particolare nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.
trasportatori, in particolare nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.
Emendamento 25 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 2. L’autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1, contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L’autorizzazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità.
2. L’autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o articolo 11, paragrafo 1, contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L’autorizzazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità, di cui una è l’inglese.
Emendamento 26 ARTICOLO 13, LETTERA c) (c) invia quanto prima le informazioni relative al previsto viaggio su lungo percorso riportate nel giornale di viaggio all’autorità competente del luogo di destinazione o del punto di uscita.
(c) invia quanto prima le informazioni relative al previsto viaggio su lungo percorso riportate nel giornale di viaggio all’autorità competente del luogo di destinazione o del punto di uscita. A tal fine, l’autorità competente notifica quanto prima tutti i trasporti di cui ha accertato la conformità al presente regolamento avvalendosi del sistema per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.
Emendamento 27 ARTICOLO 14 L’autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli appropriati su base aleatoria o mirata per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e in linea con il presente regolamento. In particolare l’autorità competente verifica che i tempi di viaggi e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui al capitolo V dell’allegato I.
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L’autorità competente effettua, per il tramite di rappresentanti qualificati, in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli ufficiali appropriati su base aleatoria o mirata su aspetti rilevanti per la protezione degli animali per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e in linea con il presente regolamento. Il numero di animali da controllare e delle ispezioni corrisponde almeno al 20% degli animali trasportati, e 13/118
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in almeno il 10% dei casi si dovrebbe trattare di controlli stradali campione. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di sufficiente personale specializzato per effettuare i controlli di cui sopra. Qualora i compiti di controllo siano delegati a più autorità di uno Stato membro, l’autorità centrale assicura che detti controlli siano effettuati in modo coordinato, in particolare per evitare doppi controlli e non ritardare inutilmente il trasporto. L’autorità competente registra i risultati dei controlli effettuati relativamente ai viaggi su lungo percorso nel sistema per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE. Emendamento 28 ARTICOLO 14, COMMA UNICO BIS (nuovo) Per l’esecuzione dei controlli vengono utilizzate tecnologie di posizionamento satellitare e comunicazione mobile. Emendamento 29 ARTICOLO 15, COMMA UNICO BIS (nuovo) Nel quadro del presente regolamento, la formazione è strutturata sulla base di criteri uniformi in tutti gli Stati membri. Emendamento 30 ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1 1. Corsi di formazione sono messi a disposizioni del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
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1. Corsi di formazione e di aggiornamento sono messi a disposizioni del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta e viene istituita una procedura di certificazione ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
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Emendamento 31 ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2 2. Il certificato di formazione per i conducenti di veicoli su strada che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame di cui all’articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all’allegato IV. Il certificato di formazione è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è rilasciato e due altre lingue ufficiali della Comunità. Il certificato di formazione è rilasciato dall’autorità competente o dall’organo designato a tal fine dagli Stati membri e conformemente al modello riportato nel capitolo III dell’allegato III.
2. Il certificato di formazione per i conducenti di veicoli su strada che trasportano animali di cui all’articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all’allegato IV. Il certificato di formazione è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è rilasciato e due altre lingue ufficiali della Comunità, di cui una è l’inglese. Il certificato di formazione è rilasciato dall’autorità competente o dall’organo designato a tal fine dagli Stati membri e conformemente al modello riportato nel capitolo III dell’allegato III. Gli attestati relativi al completamento di un ciclo di studi presso un istituto agrario o a una formazione pertinente sono considerati certificati di formazione ai sensi dell’allegato IV.
Emendamento 32 ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. La portata del certificato di formazione può essere limitata a una specie determinata, a un sottogruppo, ovvero a tempi di trasporto o periodi di tempo determinati. Emendamento 33 ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2 TER (nuovo) 2 ter. Il personale responsabile deve aggiornare le proprie conoscenze a intervalli appropriati, in modo da acquisire informazioni sugli ulteriori sviluppi scientifici in materia di trattamento degli animali. Emendamento 34 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, ALINEA 1. L’autorità competente o l’organo RR\529454IT.rtf
1. L’autorità competente o l’organo 15/118
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designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di autorizzazione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di lungo percorso a patto che i mezzi di trasporto:
designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di autorizzazione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di distanza superiore ai 100 km tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione a patto che i mezzi di trasporto:
Emendamento 35 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, LETTERA b) (b) siano stati ispezionati con esito positivo dall’autorità competente per quanto concerne le disposizioni dei capitoli II e VI dell’allegato I che si applicano alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di lungo percorso.
(b) siano stati ispezionati con esito positivo dall’autorità competente per quanto concerne le disposizioni dell’allegato I, capitolo II e, nel caso dei mezzi di trasporto su strada per viaggi di lungo percorso, capitolo VI che si applicano alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada
Emendamento 36 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 2. L’autorità competente o l’organo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro e conformemente al modello riportato nel capo IV dell’allegato III. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta il mezzo di trasporto sia modificato o riattato.
2. L’autorità competente o l’organo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro e conformemente al modello riportato nel capitolo IV dell’allegato III. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità, di cui una è l’inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a tre anni dalla data di rilascio e decadono immediatamente quando il mezzo di trasporto viene modificato o riattato.
Emendamento 37 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. L’autorità competente registra i certificati di autorizzazione dei mezzi di trasporto in una base di dati elettronica, secondo modalità atte a consentire alle autorità competenti di tutti gli Stati PE 329.843
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membri di identificare rapidamente un mezzo di trasporto, soprattutto in caso di non ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento. Emendamento 38 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA a) (a) operi regolarmente a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;
(a) operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;
Emendamento 39 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 2. L’autorità competente o l’organo designato dallo Stato membro rilasciano ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità. I certificati sono validi per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta la nave adibita al trasporto di bestiame è modificata o riattata.
2. L’autorità competente o l’organo designato dallo Stato membro rilasciano ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità, di cui una è l’inglese. I certificati sono validi per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta la nave adibita al trasporto di bestiame è modificata o riattata.
Emendamento 40 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3 3. L’autorità competente tiene registro delle navi adibite al trasporto di bestiame autorizzate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di non ottemperanza al presente regolamento.
3. L’autorità competente tiene registro, in una base di dati elettronica, delle navi adibite al trasporto di bestiame autorizzate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di non ottemperanza al presente regolamento.
Emendamento 41 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo) 3 bis. In ogni Stato membro, i veicoli dispongono di una licenza per le specie di animali che sono autorizzati a trasportare; il peso e le dimensioni degli animali incidono sul numero di animali che i singoli veicoli sono autorizzati a RR\529454IT.rtf
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trasportare. Ogni veicolo viene contrassegnato con le informazioni pertinenti, in modo da garantire il loro rispetto in tutto il territorio dell’Unione. Emendamento 42 ARTICOLO 19, PARAGRAFO -1 (nuovo) -1. Prima di avviare le operazioni di carico, il trasportatore compila interamente e correttamente il «ruolino di viaggio per navi adibite al trasporto di animali» quale definito all’allegato III, capitolo IV bis, che viene quindi presentato all’autorità competente. Emendamento 43 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, ALINEA 1. L’autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:
1. L’autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare la correttezza del «ruolino di viaggio per navi adibite al trasporto di animali» e in particolare per accertarsi che:
Emendamento 44 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, ALINEA 1. Fatti salvi i controlli di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003 allorché gli animali sono presentati in punti di uscita o in posti d’ispezione frontalieri, veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:
1. Fatti salvi i controlli di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, veterinari ufficiali degli Stati membri controllano ai punti d’uscita e ai posti d’ispezione frontalieri che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:
Emendamento 45 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, LETTERA f BIS) (nuova) (f bis) che, in caso di importazioni ed esportazioni, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione è conforme ai tempi di viaggio di cui PE 329.843
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all’allegato I, capitolo V. Emendamento 46 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2 2. In caso di viaggi di lungo percorso per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d’ispezione frontalieri eseguono e registrano i controlli di cui alla sezione 3 «Luogo di destinazione» dell’allegato II. Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono mantenute dall’autorità competente per un periodo di almeno cinque anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all’allegato I o all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.
2. In caso di viaggi di lungo percorso o di trasporto a fini di macellazione di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d’ispezione frontalieri eseguono e registrano i controlli di cui alla sezione 3 «Luogo di destinazione» dell’allegato II. Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono mantenute dall’autorità competente per un periodo di almeno cinque anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all’allegato I o all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.
Emendamento 47 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 3 3. Qualora l’autorità competente ritenga che gli animali siano stati trascurati o maltrattati durante il viaggio e non siano quindi idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, alimentati e fatti riposare.
3. Qualora l’autorità competente ritenga che gli animali siano stati trascurati o maltrattati durante il viaggio o non siano idonei a continuare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, alimentati e fatti riposare per un periodo di almeno 24 ore; se del caso vengono adottati provvedimenti conformemente all’articolo 22.
Emendamento 48 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo) 3 bis. Se, in caso di importazioni, il trasporto degli animali non è conforme al presente regolamento, e segnatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere (a), (b), (c), (d), (f) o (f bis), ovvero ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'autorità competente può vietare che gli RR\529454IT.rtf
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animali accedano al territorio dell'Unione europea. Emendamento 49 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 3 TER (nuovo) 3 ter. Tutti gli animali importati ai fini della macellazione sono scaricati al posto d’ispezione frontaliero o nelle sue immediate vicinanze e fatti riposare per un periodo di 24 ore nonché riforniti di cibo e acqua, a meno che il trasporto sino al mattatoio possa essere completato in 2 ore al massimo. La presente disposizione non si applica se i paesi d’origine e di transito hanno recepito nei propri ordinamenti nazionali la normativa comunitaria sul benessere degli animali e se i capi importati sono conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento. Emendamento 50 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo) 3 quater. Se, in caso di esportazioni, il trasporto degli animali non è conforme al presente regolamento, e segnatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere (a), (b), (c), (d), (f) o (f bis), ovvero ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente può vietare che gli animali escano dal territorio dell’Unione europea. Emendamento 51 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. L’autorità competente assicura che i controlli ufficiali necessari ai sensi dell’articolo 14 siano organizzati ed effettuati in modo tale da consentire l’immediata ripresa del viaggio. La durata dei controlli non dovrebbe superare la mezz’ora.
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Emendamento 52 ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA d) (d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta;
(d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta o l’autorizzazione a continuare il trasporto sino al luogo di destinazione per la via più diretta, optando a seconda dei casi per la soluzione più umana;
Emendamento 53 ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro identificano un numero sufficiente di strutture idonee per lo scarico e ne informano la Commissione a intervalli regolari. Emendamento 54 Articolo 23, paragrafo 2 2. Ciascuno Stato membro indica alla Commissione un punto di contatto ai fini del presente regolamento compreso, ove disponibile, un indirizzo elettronico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come anche gli eventuali aggiornamenti di tale notifica. La Commissione inoltra gli estremi del punto di contatto agli altri Stati membri nel quadro del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Ciascuno Stato membro indica alla Commissione un punto di contatto ai fini del presente regolamento compreso un indirizzo elettronico. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione crea una banca dati elettronica centrale in cui vengono raccolte tutte le informazioni ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 7, dal punto di contatto indicato da ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 23, paragrafo 2. La Commissione è responsabile della gestione di tale banca dati nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Emendamento 55 ARTICOLO 24 Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per RR\529454IT.rtf
Gli Stati membri stabiliscono regole su sanzioni uniformi a livello comunitario applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte 21/118
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assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni come anche le disposizioni per l’applicazione dell’articolo 25 entro il gg/mm/aa [inserire 18 mesi dopo la data della pubblicazione] e le notificano senza indugio le successive modifiche che le riguardano.
le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni come anche le disposizioni per l’applicazione dell’articolo 25 entro il gg/mm/aa [inserire 18 mesi dopo la data della pubblicazione] e le notificano senza indugio le successive modifiche che le riguardano. In caso di violazioni colpose o deliberate che arrecano gravi sofferenze agli animali, le sanzioni comportano il ritiro, per un anno, dell’autorizzazione rilasciata al trasportatore e l’obbligo di seguire una formazione adeguata per tutto il personale. In caso di violazioni colpose o deliberate che arrecano gravi sofferenze agli animali, le sanzioni devono includere la possibilità di una pena detentiva di durata pari sino a due anni.
Emendamento 56 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2 2. Allorché un’autorità competente stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, essa lo comunica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore o il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
2. Allorché un’autorità competente stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, essa lo comunica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore o il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nella mancata osservanza delle norme del presente regolamento, all’autorità competente che ha rilasciato il certificato di formazione del conducente. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
Emendamento 57 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo) 4 bis. Qualora si verifichino tre violazioni del presente regolamento nell’arco di un anno, l’autorità competente sospende o PE 329.843
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revoca l’autorizzazione del trasportatore e, se del caso, il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto interessato per almeno un anno. Emendamento 58 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 5 5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente che detiene un certificato di formazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, l’autorità competente ha facoltà di sospendere o ritirare il certificato di formazione, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente è sprovvisto di sufficienti conoscenze o consapevolezza per trasportare animali conformemente al presente regolamento.
5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente che detiene un certificato di formazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, l’autorità competente sospende o ritira il certificato di formazione, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente è sprovvisto di sufficienti conoscenze o consapevolezza per trasportare animali conformemente al presente regolamento, salvo nel caso in cui si tratti di una violazione di lieve entità e che non abbia compromesso il benessere degli animali, ovvero in presenza di circostanze particolari dalle quali risulti che si tratta di una violazione che sfugge al controllo del conducente.
Emendamento 59 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 6 6. In caso di violazione grave o ripetuta del presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall’assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni come da articolo 23.
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6. In caso di violazione del presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente o completamente, in funzione della gravità dell’infrazione, che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall’assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni come da articolo 23.
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Emendamento 60 Articolo 25, paragrafo 7 Gli Stati membri assicurano che tutti i punti di contatto di cui all’articolo 23, paragrafo 2 ricevano senza indugio notifica delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6.
Gli Stati membri assicurano che alla banca dati elettronica di cui all’articolo 23, paragrafo 3 pervenga notifica delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6.
Emendamento 61 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1 1. L’autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Le proporzioni di cui sopra sono determinate conformemente alle procedure di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
1. L’autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata, pari almeno al 10% degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Le proporzioni di cui sopra sono determinate conformemente alle procedure di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
Emendamento 62 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2 2. L’autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all’anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un’analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d’azione per ovviarvi.
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2. L’autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all’anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un’analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d’azione per ovviarvi nonché di una documentazione sulle misure sanzionatorie adottate dalle autorità. La relazione è messa a disposizione del Parlamento europeo e degli Stati membri, su loro richiesta.
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Emendamento 63 ARTICOLO 27 Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e, nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un’applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco conformemente alle procedure di cui alla decisione 98/139/CE della Commissione.
Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un’applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco conformemente alle procedure di cui alla decisione 98/139/CE della Commissione, come minimo nel quadro di una missione l’anno in ogni Stato membro.
Emendamento 64 ARTICOLO 28 Guide di buone pratiche
Guide di buone pratiche e programmi di certificazione
Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di guide di buone pratiche comprendenti orientamenti sull’ottemperanza al presente regolamento e in particolare all’articolo 10, paragrafo 1.
1. Gli Stati membri elaborano guide di buone pratiche e di programmi di certificazione comprendenti orientamenti sull’ottemperanza al presente regolamento e in particolare all’articolo 10, paragrafo 1. Le guide sono elaborate in ambito nazionale, da un gruppo di Stati membri, o a livello comunitario. La diffusione e l’uso di dette guide nazionali e comunitarie sono incoraggiati. Il loro uso è tuttavia facoltativo. 2. I programmi di certificazione per i trasportatori che effettuano viaggi di lungo percorso includono orientamenti sull’ottemperanza al presente regolamento e garantiscono norme sul benessere degli animali superiori alle norme minime definite dal regolamento. La partecipazione a un programma di certificazione è obbligatoria per taluni trasportatori che effettuano viaggi di lungo percorso, come specificato nell’allegato I.
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Emendamento 65 ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1 1. Gli allegati possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, tranne nel caso degli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
Emendamento 66 ARTICOLO 29, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo) 6 bis. La Commissione elabora una relazione, che trasmette al Parlamento europeo, intesa a permettere di valutare l’impatto del presente regolamento su tutti i comparti interessati dal rafforzamento delle norme relative al benessere degli animali durante il trasporto. Qualsiasi ulteriore modifica delle disposizioni contenute negli allegati del presente regolamento che possa risultare dall’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, costituisce l’oggetto di una valutazione d’impatto preliminare, che deve essere parimenti trasmessa al Parlamento europeo. Emendamento 67 ARTICOLO 30 TER (nuovo) Stante la necessità di dimostrare scientificamente le ripercussioni del presente regolamento sul benessere degli animali, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti dalle ricerche sulle proteine di fase acuta, corredata, se del caso, di proposte di revisione del regolamento stesso.
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Emendamento 68 ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2, Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i) (direttiva 64/432/CEE) (i) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall’autorità competente, compresi impianti per l’immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero
(i) poter disporre delle attrezzature necessarie, messe loro a disposizione dagli Stati membri, affinché possano effettuare adeguatamente la pulizia e la disinfezione dei veicoli; dette attrezzature, compresi gli impianti per l’immagazzinamento dello strame e del letame, devono essere approvate dall’autorità competente; ovvero
Emendamento 69 ARTICOLO 33 Allegato A, parte II, punto 3 (direttiva 93/119/CE) «3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi.»
«3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi. È vietato l’uso di strumenti che somministrano scariche elettriche.»
Emendamento 70 ARTICOLO 34, COMMA 2 Esso si applica a decorre dal gg/mm/aa [inserire 18 mesi dopo la data di pubblicazione].
Esso si applica a decorre dal gg/mm/aa [inserire 24 mesi dopo la data di pubblicazione].
Emendamento 71 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA e) (e) sono suini di meno di quattro settimane, ovini di meno di una settimana e bovini di meno di due settimane d’età, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
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(e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e bovini di meno di due settimane d’età;
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Emendamento 72 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 3, ALINEA 3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto su brevi distanze se:
Emendamento 73 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.1, LETTERA h BIS) (nuova) (h bis) essere dotati, a partire dal 2008, di un’adeguata strumentazione di navigazione satellitare, che consenta la registrazione dei dati relativi alla posizione e la loro trasmissione alle autorità competenti; Emendamento 74 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.1, LETTERA h TER) (nuova) (h ter) essere muniti di rampe esterne ed interne di pendenza non superiore al 30% rispetto all’orizzontale e provviste di tasselli ad intervalli non superiori a 30 cm. Emendamento 75 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.5 1.5 I suinetti di meno di 10 kg, gli agnelli di meno di 20 kg, i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d’età ricevano un’adeguata lettiera in quantità sufficiente affinché gli animali possano accovacciarsi senza entrare a diretto contatto con il pavimento.
1.5 Tutti gli animali ricevano un’adeguata lettiera in quantità sufficiente affinché possano accovacciarsi senza entrare a diretto contatto con il pavimento. Il materiale deve garantire l’assorbimento ottimale dell’urina e degli escrementi.
Emendamento 76 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.4 1.4 Le rampe non devono essere più ripide del 33,3% rispetto all’orizzontale per i suini, i vitelli e i cavalli e non più ripide del 50 % per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli a patto che le rampe siano provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 PE 329.843
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1.4 Le rampe esterne ed interne non devono avere una pendenza superiore al 30% per i suini, i vitelli e i cavalli, gli ovini e i bovini ed essere provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.
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centimetri. Emendamento 77 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.11, LETTERA f BIS) (nuova) (f bis) animali maschi e femmine sessualmente maturi. Emendamento 78 ALLEGATO I, CAPITOLO IV, PUNTO 9 BIS (nuovo) 9 bis. Deve essere previsto un sistema di navigazione satellitare che registra ininterrottamente le informazioni sulla posizione durante il viaggio; tali dati sono trasmessi alle autorità competenti, su loro richiesta. Emendamento 79 ALLEGATO I, CAPITOLO V, ALINEA, LETTERA b) (b) per «tempo di viaggio» s’intende un periodo durante un viaggio che non è interrotto da un periodo minimo di riposo come stabilito al paragrafo 1.1, punti (d) e (e) della sezione 1.
(b) per «tempo di viaggio» s’intende un periodo durante un viaggio che non è interrotto da un periodo minimo di riposo come stabilito al paragrafo 1.1, punti (d) e (e) della sezione 1. Per accrescere il benessere degli animali, in caso di ritardi imprevisti (causati da code, guasti, incidenti, deviazioni, forza maggiore, ecc.) il trasporto può essere prolungato di due ore, soprattutto in considerazione della vicinanza della località di destinazione o dell’area di riposo prevista dal ruolino di marcia.
Emendamento 80 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO -1.1 (nuovo) -1.1 Il trasporto su strada o ferrovia di animali destinati alla macellazione quali gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina è autorizzato solo se il tempo di viaggio non supera le 9 ore. Tale limitazione non si applica se in un raggio di 500 km dal luogo di partenza non sono RR\529454IT.rtf
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disponibili almeno due mattatoi. All’interno del proprio territorio, gli Stati membri possono applicare tempi di viaggio più brevi o vietare l’esportazione di talune specie per ragioni morali. Emendamento 81 ALLEGATO I, CAPITOLO V , PUNTO 1.1, LETTERA d BIS) (nuova) (d bis) per il trasporto su strada, certificato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, i tempi di viaggio non superano quelli previsti per i conducenti dal regolamento 3820/85 del Consiglio. Sequenze di tempi di viaggio possono essere ripetute durante il viaggio. Nell’interesse degli animali, il tempo massimo di viaggio può essere prolungato al massimo di due ore, tenendo conto della prossimità della destinazione finale. Emendamento 82 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.2 1.2 Gli equidi devono avere accesso permanente al fieno.
1.2 Gli equidi devono avere accesso al fieno e all’acqua ogni 9 ore.
Emendamento 83 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.7 1.7 Gli animali non devono essere legati durante i movimenti del mezzo di trasporto. Tale disposizione non si applica agli equidi registrati di cui alla direttiva 90/426/CEE.
1.7 Gli animali non devono essere legati durante i movimenti del mezzo di trasporto. Tale disposizione non si applica agli equidi registrati di cui alla direttiva 90/426/CEE. Tuttavia, in via eccezionale, gli animali possono essere legati quando ciò sia necessario per motivi legati al loro benessere e/o alle disposizioni di diritto del lavoro e quando sia garantito un sufficiente approvvigionamento di acqua e mangime.
Emendamento 84 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.9 BIS (nuovo) 1.9 bis I bovini dovrebbero essere PE 329.843
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trasportati in gruppi di massimo 8 bovini adulti o 15 vitelli; i suini in gruppi di massimo 15 suini o giovani scrofe, 60 suinetti di peso inferiore a 10 kg, 30-32 suinetti di peso tra 10 e 30 kg; gli ovini e i caprini in gruppi di massimo 30 animali. Emendamento 85 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3.1 3.1 I sistemi di ventilazione sugli autoveicoli devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento durante il viaggio, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in sosta o si stia muovendo, possano mantenere nel veicolo la temperatura conforme al livello di umidità, tra le temperature massima e minima riportate nella tabella 1.
3.1 I sistemi di ventilazione sugli autoveicoli devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in modo tale che, all’interno del veicolo, sia garantita per tutti gli animali il mantenimento di una temperatura fra i 5°C e i 30°C, con un eventuale margine di tolleranza di +5°C a seconda della temperatura esterna.
Emendamento 86 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, TABELLA 1 Specie-Tipo/Peso/Età-Temperatura minima °C/Temperatura massima °C Sopprimere la tabella Emendamento 87 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, PUNTO 1.2 BIS (nuovo) 1.2 bis In caso di trasporti via mare su lungo percorso, rispetto alla superficie minima d’impiantito di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dev’essere garantito un 10% addizionale alle femmine gravide nell’ultimo terzo della gestazione, ai bovini maschi non castrati e ai bovini diretti verso destinazioni a sud del 30esimo parallelo. Emendamento 88 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, PUNTO 1.7 BIS (nuovo) 1.7 bis. L’altezza dei compartimenti deve permettere a tutti gli animali di stare in piedi in maniera naturale, con spazio RR\529454IT.rtf
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sufficiente al di sopra della parte più alta del corpo tale da permettere un’adeguata ventilazione. L’altezza interna dei compartimenti per il bestiame deve essere quanto meno 10 cm al di sopra del garrese del capo di maggiori dimensioni. Emendamento 89 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 1, EQUINI Area A1 per animale in m2
Area A1 per animale in m2
50
0,488
50
0,50
100
0,625
100
0,60
150
0,763
200
0,900
200
0,90
250
1,038
300
1,175
300
1,20
350
1,313
400
1,450
400
1,50
450
1,588
500
1,725
500
1,70
550
1,863
600
2,000
600
1,90
650
2,125
700
2,250
700
2,00
750
2,375
800
2,500 Emendamento 90 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 2 - OVINI E CAPRINI
Peso medio in kg
Area A1 o
Peso medio in kg
A2 per animale in m2 20
0,240
30
0,265
40
0,290
50
0,315
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Area A1 o A2 per animale in m2
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20
0,25
50
0,30
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60
0,340
70
0,390
70
0,40
80
0,440
80
0,50
Emendamento 91 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 3, SUINI, H1 (CM) - VENTILAZIONE FORZATA Peso medio in kg
H1 (cm)
Peso medio in kg
Ventilazione forzata
H1 (cm)
Ventilazione forzata
20
66
20
60
30
70
30
60
40
74
50
77
50
70
70
84
70
80
90
90
100
92
100
90
110
95
130
99
150
103
150
100
170
106
190
109 200
110
210
111
230
112 Emendamento 92 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 3 - SUINI, H2 (CM) VENTILAZIONE PASSIVA
Peso medio in kg
H2 (cm)
Peso medio in kg
ventilazione passiva
H2 (cm) ventilazione passiva
20
81
20
70
30
85
30
70
40
89
50
92
50
80
70
99
70
90
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90
105
100
107
110
110
130
114
150
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170
121
190
124
210
126
230
127
100
100
150
120
200
130
Emendamento 93 AMMEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 3, SUINI Peso medio in kg
Area A1
Peso medio
per animale in m2
Area A1
in kg per animale in m2 in m2
per animale
< 4 ore
> 4 ore
20
0.143
20
0.119
0.15
30
0.187
30
0.156
0.20
40
0.227
40
0.189
50
0.264
50
0.220
0.30
70
0.331
70
0.276
0.35
90
0.391
90
0.326
100
0.420
100
0.350
110
0.448
110
0.373
130
0.501
130
0.417
150
0.551
150
0.460
170
0.599
170
0.499
190
0.646
190
0.538
200 0.691
210
0.575
230
0.734
230
0.612
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0.45
0.55
0,70
210
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Area A1
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Emendamento 94 ALLEGATO II, PARAGRAFO 3, LETTERA d) (d) assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al punto di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita.
(d) assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al punto di destinazione.
Emendamento 95 ALLEGATO II, PUNTO 7 BIS (nuovo) 7 bis. Le registrazioni relative alla navigazione satellitare sono trasmesse all’autorità competente, su sua richiesta, nel formato da essa domandato. Emendamento 96 ALLEGATO III, CAPITOLO IV BIS (nuovo) Ruolino di viaggio per le navi adibite al trasporto di animali 1. Informazioni sulla nave: Nome della nave: Bandiera: Numero IMO: Società di classificazione: Autorità ISM rilasciante: Operatore ISM: Informazioni dettagliate per contattare l’armatore / il gestore della nave: Nome del capitano: Informazioni dettagliate per contattare il trasportatore autorizzato: Numero di autorizzazione: Data e luogo di emissione: Indirizzo dettagliato dell’autorità rilasciante: 2. Caratteristiche della nave adibita al trasporto di animali: Superficie totale disponibile per gli RR\529454IT.rtf
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animali, esclusi rampe, passaggi e depositi (in m2): Capacità di acqua dolce, esclusa la zavorra (in t): Possibilità di produzione giornaliera di acqua dolce in navigazione (in t): 3. Informazioni sul viaggio: Porto di carico: Data e orario previsti per la partenza dal porto di carico: Porto di scarico: Data e orario previsti per l’approdo al porto di scarico: Durata del viaggio (ore / giorni): Distanza tra il porto di carico e il porto di scarico (in miglia marine): Informazioni sul carico (tipo di animali, numero, peso): Numero di animali gravidi: Numero di bovini maschi non castrati: Superficie totale necessaria per gli animali (in m2): Tonnellate complessive di foraggio necessarie per il trasporto via mare + margine di sicurezza: Tonnellate complessive d’acqua necessarie per il trasporto via mare + margine di sicurezza: Tonnellate complessive di foraggio disponibili a bordo alla partenza: Tonnellate complessive d’acqua disponibili a bordo alla partenza: 4. Firme: Firma del capitano: Firma per approvazione dell’autorità competente:
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Emendamento 97 ALLEGATO IV, PUNTO 1 1. I conducenti di trasporti su strada di cui all’articolo 6, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1 devono aver completato positivamente la formazione di cui al paragrafo 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall’autorità competente che assicura che gli esaminatori siano indipendenti.
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1. I conducenti di trasporti su strada di cui all’articolo 6, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1 devono aver completato positivamente la formazione di cui al paragrafo 2 ed aver superato un esame riconosciuto dall’autorità competente che assicura che gli esaminatori siano indipendenti. L’esaminatore più valutare e tenere conto di formazioni o esperienze precedenti.
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MOTIVAZIONE Introduzione Il trasporto di animali rientra nel processo della produzione animale. Il trasferimento dei capi è necessario per riequilibrare la distribuzione diseguale delle risorse e della domanda, che deriva da fattori geografici e storici che variano da regione a regione e da un anno o una stagione all’altra. Nel 2000, ad esempio, il commercio di animali tra gli Stati membri dell’Unione europea, incluse le importazioni e le esportazioni da e verso paesi terzi, ha riguardato 3,5 milioni di bovini, 12 milioni di suini, 4,1 milioni di ovini e caprini e 212.000 equidi. Nella maggior parte dei casi (95%), il trasporto viene effettuato su strada. Il trasporto degli animali è un settore controverso per quanto riguarda il benessere degli animali. Buona parte degli animali che sono oggetto di trasporti internazionali sono destinati alla macellazione. Poiché i prezzi degli animali vivi e della carne sono da anni sottoposti a pressioni, il prezzo di costo è un fattore decisivo per il settore. In alcuni casi, l’interesse economico a mantenere standard elevati per quanto riguarda il benessere di questi animali è relativamente basso (rispetto al trasporto di animali in occasione di competizioni sportive o a fini di riproduzione). Le organizzazioni per il benessere degli animali hanno più volte richiamato l’attenzione su pratiche intollerabili. Nel dicembre del 2000 la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2000) 809). Essa si basava sulle relazioni degli Stati membri, sulle relazioni dell’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) sui controlli effettuati e sulle denunce delle ONG. Nella sua relazione la Commissione segnalava in particolare i problemi seguenti: 1. la scarsa priorità accordata in taluni Stati membri all’applicazione delle direttive; 2. le importazioni da paesi dell’Europa centrale e orientale di cavalli ed asini che hanno già percorso notevoli distanze prima di raggiungere il territorio dell’Unione europea; 3. il mancato rispetto dei ruolini di marcia e dei limiti relativi ai tempi di viaggio da parte dei trasportatori; 4. il trasporto di animali in condizioni non idonee in quanto gravidi o malati; 5. l’insufficiente ventilazione all’interno dei veicoli stradali adibiti al trasporto su lunghi percorsi; 6. l’inadeguatezza del controllo della conformità delle autorizzazioni dei trasportatori. Sulla base di una relazione della sua commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (relatore on. Maat), nel novembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su detta relazione della Commissione, nella quale chiedeva norme più rigorose e controlli più efficaci relativamente ai trasporti di animali, invitando la Commissione a intervenire in PE 329.843
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materia (ad esempio disciplinando i trasporti su lungo percorso o migliorando il controllo dell’applicazione delle norme comunitarie pertinenti). La proposta della Commissione La proposta della Commissione abroga tutte le norme comunitarie vigenti in materia di protezione degli animali durante il trasporto e mira altresì ad incorporare le prescrizioni della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 411/98 per quanto concerne la ventilazione nei veicoli su strada che trasportano bestiame vivo per lunghi percorsi. La proposta include nuove prescrizioni in particolare sugli aspetti seguenti: Durata del trasporto Non viene fissato alcun limite massimo quanto alla durata complessiva del trasporto. Nel caso dei viaggi su lungo percorso, vi è l’obbligo di un periodo di riposo obbligatorio di 12 ore dopo 9 ore di viaggio. Disponibilità di spazio (superficie d’impiantito e altezza) Gli animali devono disporre di maggiore spazio, in funzione della specie e della durata del viaggio (ad esempio, la disponibilità di spazio aumenta del 40% per i suini, del 16% per i bovini e del 32% per gli ovini). Idoneità al trasporto Viene vietato il trasporto di animali molto giovani e vengono definite le condizioni che rendono gli animali non idonei al trasporto. Mezzi di trasporto Le norme tecniche relative ai veicoli stradali vengono migliorate e sono introdotte prescrizioni specifiche per tutte le navi adibite al trasporto di animali operanti a partire da porti comunitari. Applicazione / responsabilità Sono aumentate le responsabilità dei trasportatori e di tutti gli altri operatori interessati dal trasporto di animali.
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Formazione / autorizzazioni Rientrano in questo ambito la formazione obbligatoria del personale, che viene armonizzata e migliorata nonché estesa al personale dei mercati e dei centri di raccolta, il rafforzamento delle norme in materia di registrazione, l’introduzione di un formato di registrazione armonizzato (base di dati europea), le prescrizioni in materia di tracciabilità e piani d’emergenza per i trasportatori, la fissazione di un limite di 5 anni quanto alla validità del certificato di autorizzazione dei veicoli adibiti a viaggi su lunghi percorsi (9 ore), ecc. Pratiche di trasporto Sono fissati requisiti specifici per le operazioni di carico e scarico. Le rampe non devono avere una ripidità superiore al 33,3% rispetto all’orizzontale per suini, vitelli ed equidi, ovvero non superiore al 50% per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli, a patto che siano provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri. Commenti del relatore Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione, che soddisfa parzialmente le richieste avanzate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 2001. La protezione del benessere degli animali nell’Unione europea è fra le più elevate a livello mondiale e costituisce un elemento della cultura europea, della quale sono parte integrante le considerazioni relative all’ambiente e agli animali. Tuttavia, il modello europeo è sottoposto a pressioni. La globalizzazione sta liberalizzando i mercati e aumentano le importazioni di bestiame e di carni di animali che non sono stati allevati secondo i parametri comunitari. Il costo di queste carni tende ovviamente ad essere più basso, in parte a causa delle differenze a livello delle norme concernenti il benessere degli animali. L’adeguamento della normativa comunitaria vigente potrà avere successo a lungo termine solo se non determinerà un aumento significativo dei costi, e se anche per le importazioni saranno rispettate le prescrizioni comunitarie. I temi principali del presente progetto di relazione sono i seguenti: Durata dei viaggi: Il relatore ritiene che la regionalizzazione della macellazione potrebbe contribuire a ridurre il rischio della diffusione di malattie, migliorare il benessere degli animali e far sì che le attività di questo comparto industriale siano meglio accettate socialmente. La lavorazione del latte e dello zucchero avviene dopo tutto nella regione di produzione, mentre non sempre è così per il bestiame. Il relatore propone di fare questa scelta e di promuovere il processo, fra l’altro riallacciandosi alla normativa comunitaria vigente in materia di periodi di riposo e tempi di viaggio.
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Si potrebbe forse trovare una soluzione adeguata applicando norme ad hoc per i vari tipi di trasporto (a fini di macellazione, per manifestazioni sportive e fiere, a fini di riproduzione o per altri fini). In particolare, i trasporti a fini di macellazione non dovrebbero superare le 9 ore o i 500 km di distanza. Tuttavia, la Commissione potrà concedere deroghe se entro tale raggio non si trovano almeno due mattatoi. Per quanto riguarda i trasporti su lunghi percorsi di altre categorie, è lecito chiedersi se periodi di riposo di una durata pari sino a 12 ore - in alcuni casi ripetuti -, da trascorrere all’interno del veicolo, favoriscano effettivamente il benessere degli animali. Un periodo di riposo più breve, oltre ad essere più praticabile, non è certo peggiore sotto il profilo del benessere degli animali. Inoltre, occorre tener conto della possibilità di effettuare il trasporto ricorrendo a due conducenti, applicando le disposizioni del regolamento 3820/85/CE se i trasportatori dispongono di un regime di certificazione specifico. Dotazione dei mezzi di trasporto e disponibilità di spazio Uno degli aspetti centrali della proposta è quello dello spazio disponibile per gli animali. La Commissione propone di aumentare la disponibilità di spazio in funzione della specie e della durata del viaggio. Ad esempio, nel caso dei viaggi su lungo percorso, i suini dovrebbero disporre del 40% di spazio in più, i bovini del 16% e gli ovini del 32%. D’altro lato, è necessario tener conto del fatto che, in taluni casi, uno spazio più ristretto può essere una soluzione migliore per il benessere degli animali. Nel caso degli animali destinati alla macellazione, il relatore propone di mantenere più o meno invariati i requisiti in materia di spazio applicati attualmente. Per i viaggi su distanze superiori, vengono presentate proposte basate sia su considerazioni attinenti al benessere degli animali sia su criteri di praticabilità. Sfortunatamente, per quanto riguarda le rampe la proposta prevede un’inclinazione massima del 33,3% per suini, vitelli ed equidi, ovvero del 50% per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli, che è molto superiore a quella raccomandata dal comitato scientifico. Tale aspetto andrebbe pertanto modificato. Esclusione di taluni animali dal trasporto In linea di principio, è positivo che la proposta della Commissione miri a vietare le esportazioni di animali molto giovani, escluso il caso in cui tali animali sono trasportati su distanze inferiori ai 100 km. È altresì positivo che le femmine gravide non siano considerate idonee al trasporto se hanno raggiunto l’ultima fase della gestazione (10% del probabile periodo di gestazione prima del parto) o se hanno figliato da meno di una settimana. Esecuzione Le lacune in materia di esecuzione costituivano la parte più debole del quadro legislativo attuale. La proposta cerca di migliorare tale aspetto ed elenca tutti i soggetti coinvolti nel RR\529454IT.rtf
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trasporto di animali precisando le loro responsabilità. Essa mira inoltre a introdurre strumenti di esecuzione efficaci, quali ad esempio controlli da effettuare attraverso il cronotachigrafo dei veicoli di trasporto, che registra i loro tempi di viaggio. Il relatore propone altresì di introdurre l’uso del nuovo sistema GPS a partire dal 2008. Inoltre, è importante che le infrazioni accertate siano punite con sanzioni efficaci. Autorizzazioni / formazione Il relatore plaude in linea di principio alle nuove norme più rigorose in materia di registrazione e soprattutto di formazione, che dovrebbero accrescere la consapevolezza del settore dei trasporti sul tema del benessere degli animali. Per quanto riguarda le basi di dati elettroniche, in esse non dovrebbero essere registrate solo le autorizzazioni relative ai trasportatori (per viaggi su lungo percorso e su breve percorso), ma anche i certificati di autorizzazione dei mezzi di trasporto.
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20 febbraio 2004
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI destinato alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE (COM(2003) 425 – C5-0438/2003 – 2003/0171(CNS)) Relatrice per parere: Patricia McKenna PROCEDURA Nella riunione del 2 ottobre 2003 la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Patricia McKenna. Nelle riunioni del 21 gennaio e 17 febbraio 2004 ha esaminato il progetto di parere. In quest’ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 37 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astensioni. Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Patricia McKenna (relatrice per parere), Bent Hindrup Andersen (in sostituzione di Jean-Louis Bernié), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer, Raquel Cardoso, Dorette Corbey, Chris Davies, Marie-Françoise Duthu (in sostituzione di Inger Schörling), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Pernille Frahm, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Eija-Riitta Anneli Korhola, Hans Kronberger, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Giuseppe Nisticò, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Guido Podestà (in sostituzione di Avril Doyle), Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Giacomo Santini (in sostituzione di John Bowis), Renate Sommer (in sostituzione di Christa Klaß), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Robert William Sturdy (in sostituzione di Martin Callanan), Nicole Thomas-Mauro, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE Introduzione Ogni anno circa 3 milioni di animali domestici sono trasportati per lunghe distanze attraverso l’UE verso, o da, paesi terzi. Questi viaggi possono durare dalle 30 alle 40 ore. Gli animali spesso soffrono enormemente, in particolare per l’estremo calore in estate, per le condizioni di grave sovraffollamento, per l’altezza insufficiente dei veicoli, la mancanza di acqua, la scarsa ventilazione, ferite, malattie e la lunghezza stessa dei viaggi. Esigenza di un limite generale alla lunghezza dei viaggi Nel 2001 il Parlamento ha adottato una relazione in cui invocava un limite massimo globale di 8 ore o 500 chilometri verso i macelli o aziende di ingrassamento. Purtroppo la proposta della Commissione non contiene alcun limite globale relativo ai viaggi. Propone invece che gli animali siano trasportati per 9 ore e quindi debbano riposare per 12 ore, e che questo ciclo possa essere ripetuto all’infinito. In base a tale proposta sarà ancora possibile trasportare animali da una parte all’altra dell’Europa. La disparità tra la relazione del Parlamento del 2001 e la proposta della Commissione non consiste nella differenza tra le 8 e le 9 ore, ma tra l’auspicio del Parlamento a favore di un limite di viaggio globale e la proposta della Commissione di prevedere un ciclo di sequenze di viaggio e riposo che può essere ripetuto a convenienza del trasportatore. Tanto la ricerca scientifica quanto l’esperienza pratica dimostrano che la sofferenza è proporzionale alle lunghezza dei viaggi. Nella sua relazione del marzo 2002 il Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali della Commissione sostiene che il benessere tende a ridursi con l’aumentare della lunghezza dei viaggi, e di conseguenza che i viaggi dovrebbero essere quanto più brevi possibili. Vi è una soluzione semplice a questi problemi: l’UE dovrebbe adottare una riforma fondamentale ai sensi della quale gli animali vengono macellati quanto più vicino possibile all’azienda in cui sono allevati. Le carni e le carcasse possono essere trasportate dovunque sia necessario. I viaggi lunghi sono necessari nel caso di animali trasportati per ulteriore ingrasso: la federazione dei veterinari d’Europa ha affermato che gli animali devono essere ingrassati nel luogo in cui sono nati o nelle sue vicinanze. Più specificamente, un limite massimo globale di 9 ore o 500 chilometri dovrebbe essere fissato per i viaggi verso i macelli o i luoghi per ulteriore ingrasso; tuttavia, deve essere prevista una deroga per le regioni periferiche. Il riposo a bordo del veicolo riduce il benessere Se il Consiglio adotta un limite globale di 9 ore o 500 chilometri, gli animali non necessiteranno di riposo durante il viaggio. Qualora, tuttavia, sia consentito effettuare viaggi più lunghi (come nel caso di animali da riproduzione) il riposo sarà necessario. PE 329.843
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La Commissione ha proposto che il riposo avvenga a bordo del veicolo. Ciò è assolutamente contrario al benessere degli animali. L’esperienza dimostra che è estremamente difficile abbeverare gli animali a bordo ed è evidente che debbano essere scaricati. È difficile credere che in periodi caldi i sistemi di areazione saranno in grado di mantenere le temperature a livelli sopportabilmente bassi durante un periodo di riposo su un camion all’arresto. I requisiti relativi allo spazio proposti dalla Commissione per i viaggi lunghi di bovini e ovini sono di gran lunga inferiori a quelli raccomandati dal comitato scientifico. Inoltre, se gli animali vengono lasciati sul veicolo sarà impossibile effettuare le operazioni di pulizia durante le soste per il riposo. In breve, la proposta della Commissione avrà come conseguenza lunghi periodi a bordo dei veicoli per gli animali che non riposeranno effettivamente ma dovranno in realtà sopportare condizioni difficili di calore, sovraffollamento, sete, crescente sporcizia e mancanza di igiene. È essenziale che gli animali vengano scaricati per i periodi di riposo. Tuttavia, contrariamente alla proposta della Commissione, il riposo deve essere assicurato in un punto di sosta autorizzato, altrimenti sarà impossibile controllare il rispetto delle normative e effettuare controlli veterinari che permettano di garantire la salute e l’idoneità degli animali al trasporto. Esportazioni di bovini verso paesi terzi L’UE esporta circa 250.000 bovini vivi l’anno verso il Medio Oriente e il Nordafrica. I lunghi viaggi, congiuntamente ai metodi brutali di scaricamento e di macello in Medio Oriente, fanno sì che questo commercio sia estremamente crudele. Gli scambi sono sostanzialmente sovvenzionati. Le restituzioni alle esportazioni, che ammontano circa a 60 milioni l’anno, vengono pagati per incoraggiare le esportazioni di bovini vivi verso i paesi terzi. Nel gennaio 2003 la Commissione ha adottato un regolamento che poneva fine alle restituzioni alle esportazioni per i bovini esportati per il macello con la considerevole eccezione dei bovini esportati in Egitto e in Libano, per i quali i sussidi vengono ancora pagati. Poiché quasi tutti i bovini europei esportati per il macello sono destinati al Libano, il regolamento del Consiglio non ha migliorato virtualmente in alcun modo la situazione. Il Parlamento dovrebbe come ha già fatto nel 2001, chiedere che si ponga fine a tutte le restituzioni alle esportazioni per i bovini vivi esportati per il macello verso paesi terzi. EMENDAMENTI La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Testo della Commissione1
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 10 (10) Lo scarico e successivo carico di animali provoca maggiore stress che se li si lasciano all’interno del veicolo in buone condizioni. Inoltre, il contatto nei punti di sosta tra animali di diversa origine può portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo, in considerazione del benessere e della salute degli animali, va evitato l’uso di punti di sosta. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE, va abrogato.
soppresso
Motivazione Il carico e lo scarico degli animali provoca maggiore stress che lasciarli all’interno del veicolo solo se gli animali sono trattati in modo inadeguato. I cavalli provano maggiore stress a rimanere all’interno del veicolo che ad esserne scaricati. I punti di sosta sono necessari per alimentare e abbeverare gli animali, oltre che per verificarne adeguatamente lo stato di salute. Se si seguono gli argomenti della Commissione sulla connessione tra la diffusione di malattie infettive e lo scarico di animali in punti sosta, è sorprendente che non sia preso in considerazione lo scarico ai mercati. Inoltre, le partite di animali che accedono ad uno Stato membro in provenienza da un paese terzo dovrebbero essere soggette ad un periodo di riposo obbligatorio di 24 ore, con scarico in prossimità del confine nel territorio dell’Unione europea. Per poter mungere le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, tali animali devono essere scaricati.
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Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2 ARTICOLO 2, LETTERA h) h) “viaggio”: l’intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
h) “viaggio”: l’intera operazione di trasporto dal caricamento del primo animale nel luogo di partenza allo scaricamento dell’ultimo animale nel luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
Motivazione Per impedire che qualunque animale sia tenuto a bordo del veicolo per periodi eccessivi, la definizione di “viaggio” dovrebbe chiarire che il viaggio inizia al momento del caricamento del primo animale e finisce soltanto con lo scaricamento dell’ultimo animale.
Emendamento 3 ARTICOLO 2, LETTERA a BIS) (nuova) a bis) Non è consentito trasportare nessun tipo di animale o permettere che alcun tipo di animale sia trasportato in modo suscettibile di provocare lesioni o sofferenze inutili. Motivazione Questa importante disposizione compare all’articolo 5 A, paragrafo 1, lettera b) della direttiva in vigore. Essa costituisce, in qualche modo, il punto di partenza per la normativa sul trasporto e dovrebbe essere inclusa nel regolamento proposto.
Emendamento 4 ARTICOLO 2, LETTERA k) k) “viaggio su lungo percorso”: un viaggio che supera 9 ore a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito tramite un mezzo di trasporto, escludendo 45 minuti per il riposo del conducente in caso di trasporto su strada;
k) “viaggio su lungo percorso”: un viaggio che supera 8 ore a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito tramite un mezzo di trasporto, escludendo 45 minuti per il riposo del conducente in caso di trasporto su strada; (Il presente emendamento riguarda l’intera proposta di regolamento; qualora fosse approvato occorrerà apportare modifiche
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tecniche a tutto il testo). Motivazione La richiesta di un periodo massimo di trasporto di 8 ore è stata presentata più volte dai consumatori, dai politici e dalle istituzioni interessate. Il parlamento danese si associa alla richiesta di un massimo di 8 ore di trasporto. L’associazione per la protezione degli animali in Danimarca ha raccolto non meno di mezzo milione di firme a favore della richiesta delle 8 ore e infine anche il Parlamento ha espresso il proprio sostegno alle 8 ore mediante una dichiarazione scritta.
Emendamento 5 ARTICOLO 2, LETTERA l) l) “mezzi di trasporto”: veicoli su strada o rotaia, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali, nonché contenitori quando sono usati per il trasporto di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina;
l) “mezzi di trasporto”: veicoli su strada o rotaia, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali, nonché contenitori quando sono usati per il trasporto di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina nonché di pollame;
Motivazione Non vi sono ragioni plausibili per non includere il pollame, visto che il trasporto di pollame rappresenta il più ampio contingente di trasporti di animali. Il pollame è vittima dei tassi di lesioni e di mortalità più elevati, a causa dell’uso di contenitori inadeguati.
Emendamento 6 ARTICOLO 2, LETTERA n), i) (i) il luogo nel quale l’animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell’ora di partenza;
(i) il luogo nel quale l’animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 72 ore prima dell’ora di partenza;
Motivazione La possibilità di iniziare un nuovo trasporto dopo un periodo di riposo di sole 48 ore comporta il rischio che vengano effettuati a ripetizione trasporti su brevi distanze per eludere le norme rigorose applicate ai trasporti su lungo percorso, vanificando l’utilità della legislazione in esame. Un periodo di riposo di almeno 72 ore evita la ripetizione di trasporti su brevi distanze.
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Emendamento 7 ARTICOLO 2, LETTERA o), i) (i) sistemato per almeno 48 ore prima dell’ora di partenza; oppure
(i) sistemato per almeno72 ore prima dell’ora di partenza; oppure Motivazione
La possibilità di iniziare un nuovo trasporto dopo un periodo di riposo di sole 48 ore comporta il rischio che vengano effettuati a ripetizione trasporti su brevi distanze per eludere le norme rigorose applicate ai trasporti su lungo percorso, vanificando l’utilità della legislazione in esame. Un periodo di riposo di almeno 72 ore evita la ripetizione di trasporti su brevi distanze.
Emendamento 8 ARTICOLO 3, LETTERA c BIS) (nuova) c bis) durante il trasporto non si possono riunire suini di grandi dimensioni provenienti da impianti di allevamento diversi; Motivazione Se trasportati insieme, i suini di grandi dimensioni provenienti da impianti diversi inizieranno combattimenti per la supremazia non appena il veicolo si sarà fermato. Questo tipo di combattimento rischia di verificarsi ulteriormente con conseguenti, gravi danni quando, per altri motivi, vi sia uno spazio maggiore. Tale richiesta diverrebbe cruciale qualora fosse approvata la proposta della Commissione di lasciare i suini sul veicolo durante il periodo di riposo.
Emendamento 9 ARTICOLO 3, LETTERA h) h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, e sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e dimensioni.
h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, permanentemente o a opportuni intervalli, e sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e dimensioni.
Motivazione La necessità di acqua, cibo e riposo dipende dalle specie; mentre per alcune specie gli “opportuni intervalli” si sono dimostrati sufficienti, altre specie devono poter avere un accesso permanente ad acqua, cibo e riposo (ad esempio, i conigli devono poter avere un accesso permanente all’acqua). RR\529454IT.rtf
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Emendamento 10 ARTICOLO 3 BIS (nuovo) Gli Stati membri possono vietare, per motivi di moralità pubblica, l’esportazione verso altri Stati membri o verso paesi terzi di animali da allevamento destinati al macello o all’ingrasso. Motivazione È ampiamente dimostrato che i viaggi su lungo percorso implicano problemi molto seri per il benessere degli animali. Gli Stati membri dovrebbero poter affrontare questi problemi rifiutandosi di partecipare ad un commercio che implica sofferenze. Gli animali dovrebbero essere macellati in prossimità del luogo di allevamento, e ingrassati nel luogo di nascita o in sua prossimità. La disposizione relativa alla moralità pubblica di cui all’articolo 30 del trattato CE va interpretata includendo l’aspetto del benessere degli animali.
Emendamento 11 ARTICOLO 3 TER (nuovo) Gli Stati membri possono vietare, per motivi di moralità pubblica, l’esportazione verso altri Stati membri o verso paesi terzi di cavalli, pony e asini destinati al macello. Motivazione Diversi Stati membri non considerano gli equini come animali ad uso alimentare; essi dovrebbero quindi avere la facoltà di vietare, per motivi di benessere degli animali, l’esportazione di equini destinati al macello. La disposizione relativa alla moralità pubblica di cui all’articolo 30 del trattato CE va interpretata includendo l’aspetto del benessere degli animali.
Emendamento 12 ARTICOLO 3 QUATER (nuovo) La Commissione europea esaminerà come incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione di un maggior numero di piccoli macelli locali - e di macelli mobili - e pubblicherà una relazione a tale proposito entro il dicembre 2004. La relazione esaminerà in particolare se gli oneri relativi alle ispezioni sull’igiene PE 329.843
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delle carni debbano essere fissati sulla base del numero di capi anziché su un importo fisso giornaliero. Motivazione I piccoli macelli locali sono utili non solo perché riducono i tempi di trasporto - migliorando in tal modo il benessere degli animali e riducendo il rischio di diffusione di malattie - ma anche perché beneficiano l’economia rurale molto più di un piccolo numero di macelli grandi.
Emendamento 13 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5 5. Nessuno può guidare un veicolo su strada che trasporti equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di formazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2. Il certificato di formazione è messo a disposizione dell’autorità competente allorché si trasportano animali.
5. Nessuno può guidare un veicolo su strada che trasporti animali a meno di essere in possesso di un certificato di formazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2. Il certificato di formazione è messo a disposizione dell’autorità competente allorché si trasportano animali.
Motivazione L’elenco di animali non è completo; anche gli struzzi e vari animali selvatici, ad esempio, sono trasportati per motivi commerciali.
Emendamento 14 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 6 6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i seguenti casi:
6. I trasportatori assicurano che gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista. In via eccezionale, il conducente può svolgere la funzione di guardiano, se dispone di una siffatta formazione ai sensi del presente regolamento.
a) quando gli animali sono trasportati in contenitori fissati, adeguatamente RR\529454IT.rtf
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ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista del viaggio in questione; b) il conducente svolge le funzioni di un guardiano. Motivazione È particolarmente importante che gli animali siano accuditi durante il trasporto e che i veicoli siano adeguatamente attrezzati.
Emendamento 15 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo) 1 bis. Il personale operante nei centri di raccolta garantisce che gli animali abbiano un accesso agevole e costante ad acqua fresca e pulita. Motivazione La proposta della Commissione prevede talune regole per i centri di raccolta, inclusi i mercati. Condividiamo tale punto di vista ma è importante prevedere un requisito relativo all’approvvigionamento d’acqua in quanto nei mercati gli animali ne sono spesso privati per lunghi periodi.
Emendamento 16 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 TER (nuovo) 1 ter. Il personale operante nei centri di raccolta garantisce che gli animali dispongano di spazio sufficiente per accovacciarsi contemporaneamente. Motivazione Nei mercati gli animali, in particolare gli ovini, sono spesso tenuti in condizioni di estremo sovraffollamento.
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Emendamento 17 ARTICOLO 13, ALINEA Per viaggi su lunghi percorsi che interessano equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, l’autorità competente del luogo di partenza:
Per viaggi su lunghi percorsi che interessano animali, l’autorità competente del luogo di partenza:
Motivazione L’elenco di animali non è completo; anche gli struzzi e vari animali selvatici, ad esempio, sono trasportati per motivi commerciali.
Emendamento 18 ARTICOLO 14 L’autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli appropriati su base aleatoria o mirata per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e in linea con il presente regolamento. In particolare l’autorità competente verifica che i tempi di viaggi e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui al capitolo V dell’allegato I.
L’autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli appropriati su base aleatoria o mirata per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e che il viaggio sia in linea con il presente regolamento. In particolare l’autorità competente verifica che i tempi di viaggi e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui al capitolo V dell’allegato I. Il numero di animali controllati e di controlli deve rappresentare almeno il 20% di tutti i trasporti di animali, il 10% dei quali dovrebbero essere controlli stradali. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di personale sufficiente per effettuare i controlli di cui sopra. Per i trasporti di oltre 8 ore si effettua un controllo veterinario sistematico al momento della partenza nonché sulla rampa all’arrivo.
Motivazione Un numero minimo di controlli permette di raccogliere dati statisticamente significativi per quanto riguarda il rispetto della legislazione e fornisce informazioni in merito ai necessari adeguamenti da apportare. I controlli consentono alle autorità competenti di avviare azioni legali nei confronti delle persone responsabili qualora i trasporti non siano in linea con i RR\529454IT.rtf
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regolamenti. Una probabilità più elevata di essere soggetti a controlli incoraggerà i trasportatori a conformarsi al regolamento. Anche la migliore delle leggi possibili sul trasporto di animali è inutile se non viene controllato il rispetto delle disposizioni in essa contenute. Per i trasporti di lunga durata è importante effettuare un controllo veterinario indipendente al momento della partenza al fine di garantire che gli animali siano in condizione di essere spediti. È inoltre necessario un controllo veterinario effettuato all’arrivo sulla rampa per valutare se durante il trasporto è stato rispettato il benessere degli animali. Non sono attualmente previsti controlli veterinari sistematici all’arrivo, bensì è l’autista che fa un rapporto nel ruolino di marcia, che peraltro non contiene alcuna informazione sulle condizioni degli animali. Anche se nei macelli viene effettuata un’ispezione ante mortem entro le 24 ore, ciò non dice niente sulle condizioni degli animali all’arrivo sulla rampa e neanche quanti animali sono deceduti durante il trasporto. Questo problema si riferisce ad esempio al trasporto delle scrofe verso i macelli.
Emendamento 19 ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. Il personale responsabile deve aggiornare le proprie conoscenze a intervalli appropriati, in modo da acquisire informazioni sugli ulteriori sviluppi scientifici in materia di trattamento degli animali. Emendamento 20 ARTICOLO 19 BIS (nuovo) Navi adibite al trasporto di animali: posizione relativa alle condizioni atmosferiche 1. Prima di salpare il comandante di una nave adibita al trasporto di animali vivi o di una nave traghetto verifica il bollettino meteorologico per la rotta che intende percorrere. 2. Il capitano non salpa se il bollettino meteorologico prevede condizioni di mare grosso e forti venti suscettibili di far soffrire o causare lesioni agli animali, in particolare se prevede vento forza 6 o oltre della scala Beaufort in qualunque tratto di mare la nave intenda navigare.
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Motivazione Le navi che trasportano animali non devono viaggiare in condizioni atmosferiche suscettibili di provocare danni agli animali.
Emendamento 21 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, LETTERA f BIS) (nuova) f bis) che, nel caso di importazioni, il trasportatore disponga di un giornale di bordo che attesti il paese terzo dal quale l’animale è partito, la data e l’ora della partenza, il luogo di destinazione e la stima della durata del viaggio. Motivazione Quando gli animali entrano nell’UE è essenziale che i funzionari dei posti di ispezione alla frontiera dispongano di informazioni chiare relative al tempo di viaggio già trascorso, al fine di assicurarsi che agli animali sia garantito un periodo di riposo adeguato prima di continuare il viaggio.
Emendamento 22 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2a. Gli animali che sono stati trasportati per nove ore o oltre che arrivano ad un posto di frontiera d'ingresso nell'UE sono scaricati, nutriti e abbeverati e godono di un riposo di almeno 12 ore al posto di frontiera o nelle sue immediate vicinanze. Gli animali che sono stati trasportati per meno di nove ore prima di raggiungere un posto d'ispezione frontaliero saranno scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare per almeno sei ore al posto di frontiera o nelle sue immediate vicinanze. Motivazione È importante che gli animali che entrano nella Comunità in provenienza da paesi terzi siano scaricati e nutriti, abbeverati e fatti riposare prima di continuare il loro viaggio nell’ambito dell’UE.
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Emendamento 23 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. I conducenti devono portare con sé lungo il percorso un elenco di autorità competenti che possono essere contattate in caso di problemi durante il trasporto. Motivazione Questa misura è necessaria per far fronte alle emergenze durante il viaggio in una zona sconosciuta dove si parla una lingua straniera, al fine di organizzare i soccorsi il più rapidamente possibile.
Emendamento 24 ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2 2. Allorché un’autorità competente stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, essa lo comunica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore o il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
2. Allorché un’autorità competente stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, essa lo comunica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore o il certificato di autorizzazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nella mancata osservazione delle norme del presente regolamento, all’autorità competente che ha rilasciato la patente di guida del conducente. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
Motivazione Spesso la mancata osservanza delle norme del regolamento concerne il conducente, e non solo l’azienda o la società di trasporto. Pertanto, la notifica in taluni casi dovrebbe essere fatta anche all’autorità competente che ha rilasciato il certificato di formazione del conducente.
Emendamento 25 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1 1. L’autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non PE 329.843
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1. L’autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non 56/118
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discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Le proporzioni di cui sopra sono determinate conformemente alle procedure di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d’accompagnamento. Il numero di animali controllati e di controlli deve rappresentare almeno il 20% di tutti i trasporti di animali, il 10% dei quali dovrebbero essere controlli stradali. Tali ispezioni possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale.
Motivazione Un minimo di controlli permette di raccogliere dati statisticamente significativi per quanto riguarda il rispetto della legislazione e fornisce informazioni in merito agli adeguamenti che è necessario apportare. I controlli consentono alle autorità competenti di avviare azioni legali nei confronti delle persone responsabili qualora i trasporti non siano conformi al regolamento. Una probabilità più elevata di essere soggetti a controlli incoraggerà i trasportatori a conformarsi al regolamento.
Emendamento 26 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2 2. L’autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all’anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un’analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d’azione per ovviarvi.
2. L’autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all’anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un’analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d’azione per ovviarvi, nonché di documentazione sulle misure sanzionatorie prese dalle autorità competenti. La relazione viene messa a disposizione del Parlamento europeo e degli Stati membri, su loro richiesta.
Motivazione Anche la migliore delle leggi possibili sul trasporto di animali è inutile se non viene controllato il rispetto delle disposizioni in essa contenute e se le infrazioni non vengono sanzionate. RR\529454IT.rtf
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Emendamento 27 ARTICOLO 28 Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di guide di buone pratiche comprendenti orientamenti sull’ottemperanza al presente regolamento e in particolare all’articolo 10, paragrafo 1.
Gli Stati membri elaborano guide di buone pratiche comprendenti orientamenti sull’ottemperanza al presente regolamento e in particolare all’articolo 10, paragrafo 1.
Motivazione L’elaborazione di guide di buone pratiche è assolutamente necessaria. L’esperienza dimostra che tali guide sono della massima importanza se si vuole che la legge venga applicata correttamente.
Emendamento 28 ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1 1. Gli allegati possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
1. Gli allegati possono essere modificati conformemente alla procedura che si applica per modificare il presente regolamento. Motivazione
Gli allegati contengono varie disposizioni tecniche della massima importanza per il benessere degli animali e delicate da un punto di vista politico (ad esempio quelle relative alla durata dei trasporti). Visto il rischio che tali disposizioni possano essere modificate in modo negativo da un punto di vista del benessere degli animali, il Parlamento europeo deve essere implicato nella procedura legislativa. La procedura di comitatologia non sembra essere appropriata per la modifica degli allegati.
Emendamento 29 ARTICOLO 31, COMMA UNICO BIS (nuovo) Il trasporto di animali vivi va esonerato dalle regole del mercato interno. A tale riguardo dovrebbe essere possibile prevedere normative nazionali di più vasta portata in materia di trasporto degli animali ed equipaggiamento dei veicoli, e introdurre ispezioni veterinarie alle frontiere con relativi regimi di quarantena.
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Motivazione Innanzitutto non è etico trattare gli animali come se fossero un bene qualunque del mercato interno dell’UE, se non altro per il fatto che si tratta di esseri viventi. Inoltre il trasporto di animali vivi su vasta scala comporterebbe un rischio inutilmente elevato di propagare malattie pericolose sia per gli animali che per gli umani. L’esenzione degli animali vivi dalla normativa del mercato interno dovrebbe altresì consentire di effettuare controlli veterinari sistematici alle frontiere, applicando i relativi regimi di quarantena, e ciò contribuirebbe a limitare la propagazione delle malattie animali e a ridurre notevolmente il numero dei trasporti su lunghe distanze, in quanto soltanto gli animali d’allevamento passerebbero le frontiere.
Emendamento 30 ARTICLE 33 Allegato A, parte II, punto 3 (direttiva 93/119/CE) 3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi.”
3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi.” È vietato l’uso di strumenti che provocano scosse elettriche.
Motivazione Al considerando 21 si stabilisce che la direttiva 93/119/CE sulla protezione degli animali al momento del macello dovrebbe essere modificata per adeguarla alla proposta di regolamento sul trasporto che proibisce l’uso di pungoli elettrici. Tuttavia, la formulazione dell’articolo 33 che modifica la direttiva 93/119/CE non vieta chiaramente ed espressamente l’uso di pungoli elettrici.
Emendamento 31 ARTICOLO 33 BIS (nuovo) All’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 è inserito il seguente paragrafo 9 bis: “9 bis. Non si concedono restituzioni alle esportazioni per animali vivi esportati in paesi terzi per essere macellati.” RR\529454IT.rtf
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Motivazione È eticamente inaccettabile che il denaro pubblico sia utilizzato per incoraggiare un commercio che impone costantemente gravi sofferenze agli animali.
Emendamento 32 ARTICOLO 33 TER (nuovo) All’articolo 130, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1782/2003 le parole “o alla loro esportazione verso un paese terzo” sono soppresse. Motivazione L’articolo 130 dispone che sia pagato un premio al macello non solo per i bovini macellati nell’UE ma anche per i bovini vivi esportati verso paesi terzi. Questo emendamento è volto a far sì che il premio al macello non possa più essere pagato per i bovini esportati in paesi terzi, in quanto il denaro pubblico non deve essere utilizzato per incoraggiare viaggi estremamente lunghi.
Emendamento 33 ARTICOLO 34, COMMA 3 BIS (nuovo) Non oltre cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione elaborata sulla base delle relazioni dell’Ufficio alimentare e veterinario sulla valutazione dei controlli relativi al benessere degli animali durante i trasporti negli Stati membri, nonché le relazioni annuali fornite dagli Stati membri a norma del capitolo IV, articolo 26, paragrafo 2. La relazione sarà altresì accompagnata da adeguate proposte che tengano in considerazione le conclusioni di tali relazioni. Motivazione Cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento la Commissione deve elaborare una relazione sull’applicazione del regolamento e, se necessario, proporre nuova legislazione. PE 329.843
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Emendamento 34 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA b) b) presentano una ferita aperta di natura grave o prolasso;
b) presentano una ferita aperta o prolasso;
Motivazione È quasi impossibile per chi non sia un veterinario determinare se una ferita sia o meno di natura grave. Nella maggior parte dei casi, le ferite seguono un processo dinamico, il che vuol dire che anche ferite di piccole dimensioni possono diventare gravi, soprattutto durante il trasporto.
Emendamento 35 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA c) c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
c) sono femmine gravide che hanno superato il 70% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
Motivazione Il rischio di parto prematuro aumenta durante l’ultimo terzo del periodo di gestazione, soprattutto se gli animali devono affrontare lo stress di un viaggio su lungo percorso. Il limite del 90% è quindi troppo elevato e, per tener conto del benessere degli animali, dovrebbe essere fissato un limite del 70%.
Emendamento 36 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA e) e) sono suini di meno di quattro settimane, ovini di meno di una settimana e bovini di meno di due settimane d’età, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
e) sono animali di età inferiore a 4 settimane a scopo di trattamento veterinario.
Motivazione L’ombelico dei vitelli e degli agnelli si cicatrizza dopo 4 settimane. Inoltre la direttiva sui suini stabilisce che i suinetti sono svezzati a partire dall’età di 4 settimane. Gli animali di meno di 4 settimane non sono idonei ad essere trasportati e le deroghe sono concesse unicamente per scopi veterinari.
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Emendamento 37 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 3, LETTERA a) a) presentano lesioni leggere o malattie leggere e il loro trasporto non causerebbe sofferenze inutili;
soppresso
Motivazione Gli animali che presentano lesioni leggere o malattie leggere non dovrebbero essere affatto trasportati, poiché le loro condizioni di salute potrebbero peggiorare rapidamente durante il trasporto. Inoltre, il termine “leggere” è troppo impreciso.
Emendamento 38 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 4 4. Allorché gli animali si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, essi sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d’emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
4. Allorché gli animali si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, essi sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. In questi casi deve essere contattato un veterinario scelto dall’elenco per le emergenze. Gli animali in questione ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d’emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
Motivazione Questa misura è necessaria per far fronte alle emergenze durante il viaggio in una zona sconosciuta dove si parla una lingua straniera, al fine di organizzare i soccorsi il più rapidamente possibile.
Emendamento 39 ALLEGATO 1, CAPITOLO I, PUNTO 6 Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.
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Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte poco prima di essere caricate su un mezzo di trasporto e, in seguito, a intervalli non superiori alle 12 ore durante il viaggio. A tal fine devono essere scaricate dal veicolo in luoghi idonei e la mungitura deve essere effettuata da 62/118
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personale addestrato e con esperienza. Motivazione Se gli animali non vengono munti poco prima dell’inizio del viaggio potrebbero dover attendere molto più di 12 ore per la prima mungitura.
Emendamento 40 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 6 BIS (nuovo) 6 bis. Questo capitolo si applica, mutatis mutandis, al trattamento degli animali nei centri di raccolta. Motivazione L’articolo 9 dispone che gli animali nei centri di raccolta siano trattati conformemente al capitolo 1 dell’allegato 1. Tuttavia, la formulazione del capitolo 1 è concentrata sul trasporto e non è sempre adeguata per i centri di raccolta. L’emendamento proposto chiarisce, come previsto dall’articolo 9, che il Capitolo 1 si applica anche ai centri di raccolta.
Emendamento 41 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 6 BIS (nuovo) 6 bis. Gli animali da pascolo devono essere abituati al cibo disponibile che sarà loro somministrato durante il viaggio. Motivazione Gli animali da pascolo devono essere abituati al cibo disponibile che sarà loro somministrato durante il viaggio, altrimenti non si nutriranno e non potranno quindi essere trasportati.
Emendamento 42 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.1, LETTERA f) f) garantire l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;
f) garantire l’accesso individuale agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;
Emendamento 43 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.4 1.4 Le paratie devono essere RR\529454IT.rtf
1.4 Per prevenire lo sballottamento degli 63/118
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sufficientemente forti per resistere la peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.
animali durante il trasporto, devono essere utilizzate delle paratie per ripartire folti gruppi di animali o suddividere un’area che contiene un numero di animali inferiore alla sua capacità normale. Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole. Le paratie sono costruite e piazzate in modo tale che gli animali non possano ferirsi restando intrappolati tra il fondo della paratia e il pavimento del veicolo o tra le sbarre delle paratie stesse.
Motivazione È necessaria una disposizione specifica per far sì che non solo siano previste delle paratie, ma che siano effettivamente utilizzate. Ferite derivanti dall’intrappolamento delle zampe degli animali tra il fondo della paratia e il pavimento del veicolo, o tra le sbarre della paratia stessa.
Emendamento 44 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.6 BIS (nuovo) 1.6 bis. Il fondo del mezzo di trasporto o container deve essere sufficientemente forte per sostenere il peso degli animali trasportati; qualora esso presenti fori o interspazi, questi dovranno essere completamente smussati per prevenire ferite agli animali. Il pavimento sarà coperto con una lettiera in quantità sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che questo problema possa essere risolto secondo modalità diverse che presentino almeno gli stessi vantaggi ovvero gli escrementi possano essere regolarmente rimossi. Motivazione La formulazione di cui sopra è tratta dal paragrafo 5 del Capitolo 1 dell’allegato alla presente direttiva. Dovrebbe essere incluso nella proposta di regolamento.
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Emendamento 45 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 2.1 2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile, indicando la presenza di animali vivi.
2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile, sulla fiancata o sul retro, onde indicare la presenza di animali vivi. In conformità delle norme internazionali, il contrassegno apposto fornisce informazioni sulla specie animale di cui è autorizzato il trasporto data la dotazione del veicolo, sulla superficie di carico netta e sul carico massimo autorizzato.
Motivazione È necessario che l’obbligo di contrassegnare i veicoli sia rigoroso e preciso, il che agevola tra l’altro i controlli da parte delle autorità competenti.
Emendamento 46 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 3.1, LETTERA b) b) sui ponti aperti, vi sia un’adeguata protezione dall’acqua marina.
b) sui ponti aperti, vi sia un’adeguata protezione dall’acqua marina e da un’eccessiva esposizione alla luce solare. Motivazione
Gli animali trasportati devono essere protetti dall’acqua marina ma anche da un’eccessiva esposizione alla luce solare.
Emendamento 47 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 5.3 BIS (nuovo) 5.3 bis Nei contenitori chiusi deve essere garantita una sufficiente ventilazione, analogamente a quanto previsto per la ventilazione dei veicoli. Emendamento 48 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.1 1.1 Si deve prestare debita attenzione alle esigenze di certe categorie di animali come ad esempio gli animali selvatici, di RR\529454IT.rtf
1.1 Si deve prestare debita attenzione alle esigenze degli animali di acclimatarsi al modo di trasporto prima dell’inizio del 65/118
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acclimatarsi al modo di trasporto prima dell’inizio del viaggio previsto.
viaggio previsto.
Motivazione Nella sua relazione, il Comitato veterinario permanente ha affermato quanto segue: “Poiché il carico e il trasporto sono causa di stress per gli animali che non vi sono abituati, è opportuno evitare per quanto possibile il trasporto di questi animali e ridurre al minimo i tragitti. Nei casi in cui gli animali devono essere trasportati, essi vanno preparati alle esperienze legate al viaggio […]”.
Emendamento 49 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.1 BIS (nuovo) 1.1 bis L’idoneità di ciascun animale al trasporto deve essere accertata da un veterinario immediatamente prima delle operazioni di carico. Inoltre, è necessario che un veterinario controlli le condizioni di ciascun animale al momento dello scaricamento degli animali nel luogo di destinazione finale. Motivazione Per garantire che gli animali sono idonei al trasporto tutti i capi devono essere controllati da un veterinario prima dell’inizio del trasporto. Essi devono altresì essere sottoposti ad un controllo veterinario all’arrivo per accertare che il trasporto si sia svolto in modo adeguato e che gli animali siano idonei al macello.
Emendamento 50 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.2, ALINEA 1.2 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di sei ore:
1.2 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di tre ore:
Emendamento 51 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.3, LETTERA a) a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l’agitazione e il disagio durante i movimenti degli animali come anche assicurare la sicurezza degli animali, in particolare le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni PE 329.843
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a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l’agitazione e il disagio durante i movimenti degli animali come anche assicurare la sicurezza degli animali, in particolare le superfici non devono essere scivolose, indipendentemente dalle 66/118
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laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
condizioni atmosferiche, e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
Emendamento 52 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.4 1.4 Le rampe non devono essere più ripide del
1.4 Le rampe non devono essere più ripide del
33,3 % rispetto all’orizzontale per i suini, i vitelli e i cavalli e non più ripide del 50 % per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli a patto che le rampe siano provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.
33,3 % rispetto all’orizzontale per i suini, i vitelli e i cavalli e non più ripide del 36% per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli a patto che le rampe siano provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.
Motivazione Il Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha raccomandato che le rampe per i bovini e gli ovini non siano più ripide di 20 gradi, il che equivale a 36%.
Emendamento 53 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.11, LETTERA b) b) animali di dimensioni o età significativamente diverse;
b) animali di dimensioni o età diverse;
Motivazione La parola “significativamente” è troppo imprecisa.
Emendamento 54 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.12 BIS (nuovo) 1.12 bis. I paragrafi 1.1-1.12 si applicano mutatis mutandis, al trattamento degli animali nei centri di raccolta. Motivazione L’articolo 9 stabilisce che gli animali nei centri di raccolta siano trattati conformemente al Capitolo III, Sezione 1 dell’Allegato 1. Tuttavia, la formulazione del Capitolo III, Sezione 1 è concentrata sul trasporto. La specificazione proposta chiarisce, come previsto dall’articolo 9, che il Capitolo III, Sezione 1 si applica anche ai centri di raccolta.
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Emendamento 55 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.12 BIS (nuovo) 1.12 bis Il numero di animali per gruppo deve essere stabilito in base alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali: - max 8 bovini; - 10 bovini giovani; - 15 vitelli; - 5 scrofe; - 15 suini da macello e scrofe giovani fino a 100 kg; - 32-35 suinetti fino a 30 kg; - 50 suinetti fino a 25 kg; - 60-75 suinetti fino a 10 kg; - 25-32 bovini o caprini; - 105 pulcini di un giorno; - 40 oche o tacchini di un giorno; - piccoli gruppi di uccelli acquatici adulti. Motivazione Il numero di animali per gruppo deve essere stabilito in base alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
Emendamento 56 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 2.4 2.4 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, alimentati e avere l’opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato nel capitolo V. L’acqua e l’alimentazione devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione.
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2.4 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, alimentati e avere l’opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e in particolare secondo quanto enunciato nel capitolo V. L’acqua e l’alimentazione devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da evitare le possibilità di contaminazione.
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Motivazione Per il benessere degli animali trasportati è indispensabile non solo ridurre al minimo ma evitare la contaminazione dell’acqua e degli alimenti.
Emendamento 57 ALLEGATO I, CAPITOLO 4, PUNTO 4 4. Il sistema di abbeveraggio dev’essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili sufficienti abbeveratoi per assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all’acqua dolce. Dev’essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l’erogazione d’acqua in caso di panne del sistema primario di pompaggio.
4. Il sistema di abbeveraggio dev’essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili sufficienti abbeveratoi per assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all’acqua dolce. Dev’essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l’erogazione d’acqua in caso di panne del sistema primario di pompaggio. Gli animali trasportati devono avere familiarità con il sistema di erogazione di acqua dolce del mezzo di trasporto.
Motivazione L’esperienza dimostra che gli animali devono avere familiarità con il sistema di abbeveraggio per poterlo effettivamente utilizzare.
Emendamento 58 ALLEGATO I, CAPITOLO V, COMMA INTRODUTTIVO Ai fini del presente capitolo:
Tempi di viaggio per animali destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso
(a) per “periodo di riposo” s’intende un periodo ininterrotto nel corso di un viaggio durante il quale gli animali ricevono acqua e alimenti in un mezzo di trasporto senza essere spostati e hanno la possibilità di riposare. Quando autoveicoli o vagoni ferroviari sono caricati su una nave traghetto, il tempo trascorso sulla nave è considerato quale periodo in cui gli animali non sono spostati in un mezzo di trasporto e hanno la possibilità di riposare.
Gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati per più di 8 ore o 500 km. Questo tempo di viaggio o tragitto non possono essere ripetuti durante uno stesso viaggio. Al fine di tener conto delle zone agricole periferiche, dove la distanza tra il luogo di allevamento e il macello o lo stabilimento per l’ingrasso più vicini in grado di t tt il ti l tità di i li
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trattare il tipo e la quantità di animali destinati al trasporto supera le 8 ore o i 500 km, l’autorità competente può rilasciare una licenza che autorizza il trasporto di animali per oltre 8 ore o 500 km, a condizione che il luogo di destinazione sia il macello o lo stabilimento per l’ingrasso più vicini in grado di trattare il tipo e la quantità di animali destinati al trasporto. (b) per “tempo di viaggio” s’intende un periodo durante un viaggio che non è interrotto da un periodo minimo di riposo come stabilito al paragrafo 1.1, punti (d) e (e) della sezione 1. Motivazione Nella sua relazione relativa al 2001 il Parlamento ha chiesto un limite massimo globale di 8 ore o di 500 km per i viaggi verso i macelli o gli stabilimenti per l’ingrasso. Tuttavia, la Commissione ha proposto che gli animali possano essere trasportati per 9 ore e godano di un periodo di riposo di 12 ore, e che tali sequenze possano essere ripetute indefinitamente; in tal modo si concede l’autorizzazione a trasportare animali per viaggi estremamente lunghi attraverso l’intera Europa. Un limite massimo globale di 8 ore o 500 chilometri dovrebbe essere fissato per i viaggi verso i macelli o stabilimenti per l’ingrasso. Per le regioni agricole periferiche sono previste deroghe.
Emendamento 59 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1, TITOLO 1. EQUINI DOMESTICI, ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA
1. TRASPORTO SU LUNGA DISTANZA DI ANIMALI DESTINATI ALLA RIPRODUZIONE
Motivazione È necessario fare una chiara distinzione tra gli animali destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso e gli animali destinati alla riproduzione. Gli animali destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati per più di 8 ore o di 500 km. Gli animali destinati alla riproduzione possono essere soggetti a trasporti su lunghe distanze che superano le 8 ore. Tuttavia, i trasporti su lunghe distanze di animali destinati alla riproduzione sono autorizzati solamente in determinate condizioni. La proposta della Commissione esige che agli animali venga concesso un periodo di riposo a bordo del veicolo. Ciò è assolutamente inaccettabile dal punto di vista del benessere degli animali. Una lunga sosta su un veicolo fermo in condizioni di sovraffollamento e spesso di PE 329.843
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calore soffocante non può essere considerata come un periodo di riposo. Inoltre, non vi è ragione per ritenere che il tempo trascorso sulle navi traghetto sia meno stressante o stancante del trasporto su strada, in particolare in caso di sovraffollamento, ventilazione inadeguata, mancanza di acqua o di condizioni del mare difficili. Infine, gli animali provenienti da paesi terzi dovrebbero beneficiare di un periodo di riposo obbligatorio di 24 ore con scarico vicino alla frontiera sul territorio dell’Unione europea. Considerato che gli animali provenienti da paesi terzi spesso rappresentano un rischio per quanto riguarda la diffusione di malattie, il periodo di riposto permetterebbe di sottoporli a un esame da parte di un veterinario.
Emendamento 60 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1 1.1 Viaggi di lungo percorso sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina soltanto se:
1.1 Viaggi di lungo percorso sono consentiti per gli animali destinati alla riproduzione:
Motivazione Cfr. motivazione dell’emendamento 59.
Emendamento 61 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1, LETTERA f BIS) (nuova) f) bis gli animali provenienti da paesi terzi vanno scaricati in prossimità della frontiera con l’UE, prevedendo per gli stessi un periodo di riposo obbligatorio di 24 ore; Motivazione Cfr. motivazione dell’emendamento 59.
Emendamento 62 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1, LETTERA f TER) (nuova) f) ter Ai fini del presente capitolo: (i) per “periodo di riposo” s’intende un periodo ininterrotto nel corso di un RR\529454IT.rtf
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viaggio durante il quale gli animali ricevono acqua e alimenti in un mezzo di trasporto senza essere spostati e hanno la possibilità di riposare. Quando autoveicoli o vagoni ferroviari sono caricati su una nave traghetto, il tempo trascorso sulla nave è computato come tempo di viaggio. (ii) per “tempo di viaggio” s’intende un periodo durante un viaggio che non è interrotto da un periodo minimo di riposo come stabilito al paragrafo 1.1, punti (d) e (e) della sezione 1. Motivazione Cfr. motivazione dell’emendamento 59.
Emendamento 63 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 2.1 2.1 Per il pollame, gli uccelli domestici e i conigli domestici dev’essere disponibile acqua e mangime appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio duri meno di:
2.1 Per il pollame e gli uccelli domestici dev’essere disponibile acqua e mangime appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio duri meno di:
(a) 12 ore; oppure
(a) 12 ore; oppure
(b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a patto che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell’uovo.
(b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a patto che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell’uovo. Per i conigli domestici acqua e mangime di tipo appropriato devono essere disponibili in quantità adeguate per tutta la durata del viaggio.
Motivazione I conigli domestici hanno bisogno di acqua e mangime di tipo appropriato per tutta la durata del viaggio.
Emendamento 64 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 2.2 2.2 I cani e gatti trasportati devono essere alimentati a intervalli non superiori a 24 PE 329.843
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2.2 I cani trasportati devono essere alimentati a intervalli non superiori a 24 72/118
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ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.
ore e abbeverati a intervalli non superiori a quattro ore. I gatti devono essere alimentati a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.
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Emendamento 65 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, TITOLO Capitolo VI - Disposizioni addizionali per i viaggi su lunghi percorsi di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina
Capitolo VI - Disposizioni addizionali per i viaggi di animali destinati alla riproduzione, di durata superiore alle 8 ore
Motivazione Anziché al trasporto di animali vivi destinati alla macellazione, occorrerebbe sempre dare priorità al trasporto di carne. Il trasporto di animali vivi dovrebbe comunque essere limitato a un massimo di otto ore. Deroghe possono essere concesse per i casi in cui, per vincoli di carattere geografico, sia impossibile rispettare detto limite temporale o in cui le autorità competenti abbiano concesso un’autorizzazione per il trasporto di animali destinati alla riproduzione. Questi animali potranno dunque essere trasportati su lunghi percorsi di durata superiore alle otto ore. Tuttavia, questi viaggi su lunghe distanze per animali destinati alla riproduzione sono autorizzati solamente in particolari condizioni.
Emendamento 66 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.1 1.1 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata in quantità sufficiente affinché gli animali possano accovacciarsi senza venire a contatto diretto con il pavimento.
1.1 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata in quantità sufficiente affinché tutti gli animali possano accovacciarsi contemporaneamente senza venire a contatto diretto con il pavimento.
Emendamento 67 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 2.1 2.1 Il veicolo dev’essere dotato di un sistema di erogazione d’acqua autoazionato RR\529454IT.rtf
2.1 Il veicolo dev’essere dotato di un sistema di erogazione d’acqua autoazionato 73/118
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dagli animali, che renda possibile al guardiano di fornire immediatamente acqua in qualsiasi momento ciò sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale abbia accesso all’acqua.
dagli animali, che renda possibile al guardiano di fornire immediatamente acqua in qualsiasi momento ciò sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale abbia accesso all’acqua. Gli animali devono avere familiarità con il sistema di erogazione.
Motivazione L’esperienza dimostra che gli animali non si abbeverano se non conoscono il sistema d’erogazione.
Emendamento 68 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 2.2 2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in condizioni di buon funzionamento e appropriatamente concepiti e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in condizioni di buon funzionamento e appropriatamente concepiti e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo. Il funzionamento deve essere garantito anche e soprattutto in caso di temperature esterne intorno agli 0°C.
Emendamento 69 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 2.3 BIS (nuovo) 2.3 bis Nei paesi in cui si parla una lingua straniera, la persona responsabile deve portare con sé un elenco dei possibili punti di rifornimento del serbatoio d’acqua. Emendamento 70 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3, TABELLA 1 Temperatura massima ºC, Suini < 95%
< 95%
= o >95%
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Motivazione È importante evitare che durante il trasporto si verifichino problemi legati a temperature troppo elevate o troppo basse. Una ventilazione e una temperatura adeguate sono tra gli elementi che garantiscono condizioni accettabili per gli animali durante il trasporto. Le temperature massime proposte dalla Commissione sono troppo elevate rispetto al limite critico oltre il quale gli animali non possono più adattarsi. Esse vanno pertanto ridotte.
Emendamento 71 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3, TABELLA 1 Temperatura massima ºC, Bovini ed equidi domestici < 80%
= o >80%
< 80%
= o >80%
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Motivazione Cfr. motivazione dell’emendamento 70.
Emendamento 72 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3, TABELLA 1 Temperatura massima ºC, Ovini 28
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Motivazione Cfr. motivazione dell’emendamento 70.
Emendamento 73 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3, TABELLA 1 Temperatura massima ºC, Caprini 30
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Motivazione Cfr. motivazione dell’emendamento 70.
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Emendamento 74 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, PUNTO 1.3 1.3 Per i suini, l’altezza del compartimento deve rispettare le cifre di cui alla colonna H1 con ventilazione forzata e alla colonna H2 con ventilazione passiva come da tabella 3.
1.3 Per i suini, l’altezza del compartimento deve essere almeno pari a 1,4 metri
Motivazione Per i suini, l’altezza del compartimento deve essere almeno pari a 1,4 metri, che secondo lo Scahaw sono il minimo per consentire una corretta ispezione degli animali. Si tratta inoltre di garantire ai suini - come ad altri animali - più aria e più spazio ai fini di una opportuna ventilazione.
Emendamento 75 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, PUNTO 1.4 1.4 Quando il peso medio degli animali trasportati non corrisponde esattamente a una delle cifre di cui alle tabelle 1, 2 e 3, si dovrà operare un’interpolazione o extrapolazione per determinare l’appropriato valore minimo.
1.4 Quando il peso medio degli animali trasportati non corrisponde esattamente a una delle cifre di cui alle tabelle 1, 2 e 3, la cifra da considerare è quella immediatamente superiore.
Motivazione L’emendamento faciliterà alle autorità competenti il compito di verificare il rispetto delle norme di trasporto relativamente alla densità del branco.
Emendamento 76 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 3, COLONNE 4 e 5 Colonne 4 e 5
soppresse Motivazione
Per i suini, l’altezza del compartimento deve essere almeno pari a 1,4 metri, che secondo lo SCAHAW sono il minimo per consentire una corretta ispezione degli animali. Si tratta inoltre di garantire ai suini - come ad altri animali - più aria e più spazio ai fini di una opportuna ventilazione.
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Emendamento 77 ALLEGATO II, PUNTO 3, LETTERA b) (b) invia una copia della sezione 1 del giornale di viaggio debitamente compilata e firmata almeno due giorni prima della partenza all’autorità competente del luogo di partenza;
(b) invia una copia della sezione 1 del giornale di viaggio debitamente compilata e firmata almeno cinque giorni prima della partenza all’autorità competente del luogo di partenza;
Motivazione Un periodo di cinque giorni darà alle autorità competenti tempo sufficiente per esaminare i documenti di trasporto e prendere all’occorrenza i provvedimenti necessari.
Emendamento 78 ALLEGATO II, PUNTO 3, LETTERA d) d) assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al punto di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita.
d) assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al punto di destinazione. Dovranno essere disponibili le traduzioni nella lingua del paese di partenza e in quella del paese di destinazione.
Motivazione Il giornale di viaggio deve sempre accompagnare gli animali fino al punto di destinazione.
Emendamento 79 ALLEGATO II, PUNTO 4 4. I detentori nel luogo di partenza, e nel caso il luogo di destinazione è situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano quanto prima l’autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 4.
4. I detentori nel luogo di partenza, e nel caso il luogo di destinazione è situato sul territorio della Comunità, i detentori del luogo di destinazione compilano e firmano le pertinenti sezioni del giornale di viaggio. Essi informano entro 14 giorni l’autorità competente di eventuali riserve quanto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento utilizzando il modello riportato alla sezione 4.
Motivazione L’espressione “quanto prima” è troppo vaga. Occorre definire un termine preciso. RR\529454IT.rtf
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Emendamento 80 ALLEGATO II, PUNTO 5 5. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano i documenti di cui al paragrafo 5, punti (a) e (b) al veterinario ufficiale nel punto di uscita.
5. Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano una copia dei documenti di cui al paragrafo 5, punti (a) e (b) al veterinario ufficiale nel punto di uscita.
In caso di esportazione di bovini per cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, la “Sezione 3: Luogo di destinazione” del giornale di viaggio, non deve essere richiesta qualora la legislazione agricola preveda una relazione. Motivazione Il giornale di viaggio deve poter essere verificato durante l’intero viaggio fino al punto di destinazione, anche se questo si trova fuori del territorio europeo.
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20 febbraio 2004
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI E IL TURISMO destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE (COM(2003) 425 – C5-0438/2003 – 2003/0171(CNS)) Relatrice per parere: Herman Vermeer PROCEDURA Nella riunione del 10.09.03 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatrice per parere Herman Vermeer. Nelle riunioni del 21 gennaio e 17 febbraio 2004 ha esaminato il progetto di parere. Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 42 voti favorevoli, 1 contrari e 1 astensione. Erano presenti al momento della votazione: Paolo Costa (presidente), Rijk van Dam (vicepresidente), Gilles Savary (vicepresidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Herman Vermeer (relatore per parere), Pedro Aparicio Sánchez (in sostituzione di Danielle Darras), Graham H. Booth (in sostituzione di Alain Esclopé), Philip Charles Bradbourn, Luigi Cocilovo, Nirj Deva (in sostituzione di Rolf Berend), Jan Dhaene, Den Dover (in sostituzione di Felipe Camisón Asensio), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Margie Sudre), Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Catherine Guy-Quint (in sostituzione di John Hume), Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Elisabeth Jeggle (in sostituzione di Christine de Veyrac), DieterLebrecht Koch, Giorgio Lisi, Erik Meijer, Bill Miller (in sostituzione di Wilhelm Ernst Piecyk), Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, James Nicholson, Josu Ortuondo Larrea, Peter Pex, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Nelly Maes), Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Hannes Swoboda (in sostituzione di Brian Simpson), Joaquim Vairinhos, Ari Vatanen, Dominique Vlasto (in sostituzione di Sérgio Marques), Mark Francis Watts, Brigitte WenzelPerillo (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon).
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BREVE GIUSTIFICAZIONE 1.
Introduzione
Il benessere degli animali durante il trasporto è oggetto dell'interesse e della preoccupazione del Parlamento europeo da lungo tempo, e riflette l'interesse dell'opinione pubblica su tale questione. Nella sua risoluzione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione della direttiva 95/2/CE sul trasporto degli animali, il Parlamento sottolineava l'esigenza di assicurare una applicazione efficace della normativa applicabile e invitava la Commissione a presentare proposte volte a modificare le norme esistenti al fine di migliorare le condizioni generali per il trasporto degli animali sul territorio dell'Unione. A seguito della sua relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione della direttiva 91/628/CEE e della direttiva rettificativa 95/29/CE (COM (2000) 809 def), e alla luce della relazione del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali, la Commissione ha presentato un progetto di regolamento volto ad armonizzare tutte le norme sul trasporto di animali in Europa. Il trasporto di animali è necessario a causa della ripartizione diseguale delle risorse e della domanda. Il commercio annuo medio di animali vivi cui partecipano gli Stati membri è di circa due milioni di tonnellate. Circa l'80% di questi scambi avviene nell'ambito dell'UE. Il trasporto stradale rappresenta il 90-99% degli scambi intracomunitari globali di animali vivi. Circa il 10% di tali viaggi sono tragitti a lunga distanza. 2.
Proposta della Commissione
La proposta della Commissione copre due grandi categorie: prevede un numero di miglioramenti alle condizioni fisiche di trasporto degli animali, in particolare per lunghe distanze, ed è volta a rafforzare procedure amministrative e di controllo che garantiscano il pieno rispetto delle norme vigenti. La Commissione propone un massimo di nove ore di viaggio seguite da una sequenza di riposo di dodici ore per tutte le specie. Introduce norme che limitano i viaggi a lunga distanza per gli animali giovani e le femmine prima e dopo il parto; prevede un sistema migliore e più adeguato di controllo della temperatura e dell'umidità e spazi più ampi; inoltre, l'accesso all'acqua potabile deve essere garantito e gli animali non devono essere legati. Poiché i punti di sosta non possono più essere utilizzati, lo stress legato alle operazioni di carico e scarico diminuisce. Infine, il ricorso al regolamento anziché a una direttiva, come in passato, garantisce una più agevole armonizzazione. Dal punto di vista amministrativo, prevede diari di viaggio dettagliati e itinerari verificabili con responsabilità chiaramente definite per gli amministratori nazionali e i trasportatori all'inizio e alla fine dei viaggi. Le responsabilità sono più chiaramente definite; le norme per la registrazione sono armonizzate e rafforzate; ed infine sono specificate la natura dei controlli relativi alle infrazioni e le misure da prendere in caso di violazione, compresa la sospensione e la revoca dell'autorizzazione del mezzo di trasporto. PE 329.843
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3.
Tempi massimi di viaggio e applicazione della normativa
La Commissione ha optato per tempi massimi di viaggio di nove ore. Si tratta di una riduzione sostanziale degli attuali tempi di viaggio, che attualmente variano a seconda delle specie. Aspetto estremamente importante dal punto di vista delle modalità concrete di applicazione della normativa, il tempo di viaggio fissato concorda con le disposizioni della direttiva 2002/15/CE relativa ai tempi di lavoro delle persone che eseguono attività mobile di trasporto stradale. Dopo nove ore di lavoro i conducenti devono effettuare una sosta di dodici ore. Questa disposizione permetterà l'uso di tachigrafi per garantire il rispetto dei tempi massimi di trasporto degli animali. I deputati ricorderanno che le nove ore del tempo di viaggio comprendono non solo la durata dello spostamento ma anche il tempo dedicato al carico e allo scarico degli animali nonché alla pulizia e alla manutenzione tecnica. Gli articoli 13 e 14 del Progetto di regolamento concernono i controlli che le autorità competenti devono effettuare prima e durante le tappe di trasporti a lunga distanza. Il relatore accoglie favorevolmente l'introduzione e l'armonizzazione in questo settore mediante specificazioni relative alla natura dei controlli prima della partenza e al controllo della durata del trasporto. Onde evitare distorsioni di pratiche che variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro sarebbe forse possibile elaborare, nell'ambito della normativa, un regime comune di controllo per verificare che i controlli abbiano la medesima durata, la medesima frequenza e i medesimi criteri in tutto il territorio dell'Unione europea. 4.
Posizione del relatore
Il relatore ha effettuato un'ampia consultazione in merito alla proposta di regolamento. Relativamente a vari assetti ritiene che sarebbe necessario proporre emendamenti alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito . Poiché la commissione per l'agricoltura prevede di tenere un'udienza su questo tema il 21 gennaio, ritiene più utile sentire il parere di ulteriori esperti in tale contesto prima di definire i propri emendamenti. Pertanto, intende presentare i suoi emendamenti alla commissione RETT nel corso della riunione di febbraio, rispettando il termine fissato per tutti i deputati. A parere del relatore i punti chiave sono i seguenti: le disposizioni della normativa sono applicabili e possono, nella pratica, essere verificati e controllati. l'inizio del tempo di guida deve essere definito pragmaticamente qualora il viaggio effettivo abbia inizio qualche tempo dopo il carico del primo animale e si effettuino fermate supplementari nelle aziende. l'equipaggiamento GPS dovrebbe essere utilizzato per evitare carico o scarico illecito e cambi di destinazione durante i viaggi. qualora i veicoli siano della migliore qualità e dotati di moderni sistemi di ventilazione, e a condizione che siano disponibili due conducenti, i tempi di viaggio potrebbero essere portati ad un massimo di ventidue ore.
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è necessario prevedere flessibilità in merito ai tempi di riposo sui traghetti, date le disparità nella durata delle traversate e delle condizioni meteorologiche, per esempio per i trasporti in partenza dall'Irlanda e quelli in partenza da paesi del mediterraneo. devono essere previste disposizioni per circostanze veramente eccezionali, come il trasporto delle renne in Finlandia. EMENDAMENTI La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Testo della Commissione1
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 10 (10) Lo scarico e successivo carico di animali provoca maggiore stress che se li si lasciano all'interno del veicolo in buone condizioni. Inoltre, il contatto nei punti di sosta tra animali di diversa origine può portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo, in considerazione del benessere e della salute degli animali, va evitato l'uso di punti di sosta. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE, va abrogato.
soppresso
Motivazione Il carico e lo scarico provocano agli animali maggiore stress della permanenza all'interno del veicolo solo se gli animali sono trattati in modo inadeguato. Per i cavalli rimanere all'interno del veicolo è decisamente più stressante che esserne scaricati. I punti di sosta sono necessari per alimentare e abbeverare gli animali, oltre che per verificarne adeguatamente lo stato di salute. Se si segue l'argomentazione della Commissione sul rapporto tra la diffusione di malattie infettive e lo scarico degli animali nei punti sosta, è 1
Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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sorprendente che non sia stato tenuto conto dello scarico ai mercati. Inoltre, le partite di animali che accedono ad uno Stato membro in provenienza da un paese terzo dovrebbero essere soggette ad un periodo di riposo obbligatorio di 24 ore, con scarico in prossimità del confine, nel territorio dell'Unione europea. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano e che non sono accompagnate dai piccoli devono essere scaricate per poter essere munte ogni 12 ore.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 16 (16) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i guidatori dei trasporti su strada. È opportuno che i tempi di viaggio per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada stabilisce l'installazione e l'uso del cronotachigrafo per assicurare un efficace controllo del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati dal cronotachigrafo siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio in virtù della legislazione sul benessere degli animali.
(16) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i guidatori dei trasporti su strada. È opportuno che i tempi di viaggio per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada stabilisce l'installazione e l'uso del cronotachigrafo per assicurare un efficace controllo del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. Nel caso del trasporto di animali, per controllare la durata del viaggio, il percorso e le attività realizzate durante il viaggio dovrebbe essere utilizzato un sistema GPS, con la possibilità di un sistema automatizzato di controllo del trasporto di animali.
Motivazione Gli apparecchi di controllo utilizzati nel settore dei trasporti stradali non sono affidabili. Alla luce delle altre norme stradali concernenti l'operabilità e l'automazione, il fatto che il settore dei trasporti di animali inizi ad utilizzare il GPS quale strumento di controllo costituirebbe un valido incentivo per l'intero comparto.
Emendamento 3 ARTICOLO 2, LETTERA (h) (h) "viaggio": l'intera operazione di RR\529454IT.rtf
(h) "viaggio": l'intera operazione di 83/118
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trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
trasporto dal carico del primo animale nel luogo di partenza allo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
Motivazione Emendamento inteso a promuovere il benessere di conducenti e animali, dal momento che il tempo di viaggio decorre a partire dal carico del primo animale e termina con lo scarico dell'ultimo animale.
Emendamento 4 ARTICOLO 2, LETTERA (j) (j) "nave adibita al trasporto di animali": una nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e diversa dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili;
(j) "nave adibita al trasporto di animali": una nave attrezzata in forma permanente per il trasporto di animali vivi diversa dalle navi traghetto e diversa dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili;
Motivazione La definizione di "nave adibita al trasporto di animali" viene ulteriormente precisata, per evitare che possano sorgere controversie. È importante che le navi adibite a questo tipo di trasporto trasportino solo animali vivi. Sostituendo a un elenco limitato di specie animali la formula "animali vivi" si garantisce una copertura assoluta.
Emendamento 5 ARTICOLO 2, LETTERA (k) (k) "viaggio su lungo percorso": un viaggio che supera 9 ore a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito tramite un mezzo di trasporto, escludendo 45 minuti per il riposo del conducente in caso di trasporto su strada;
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(k) "viaggio su lungo percorso": un viaggio che supera 9 ore a partire dal momento in cui il primo animale della partita è caricato su un mezzo di trasporto, escludendo 45 minuti per il riposo del conducente in caso di trasporto su strada;
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Motivazione Per promuovere il benessere di conducenti e animali, il tempo di viaggio dovrebbe decorrere a partire dal carico del primo animale e terminare con lo scarico dell'ultimo animale.
Emendamento 6 ARTICOLO 2, LETTERA (n), PUNTO (ii) (ii) centri di raccolta qualora:
(ii) centri di raccolta qualora:
- tali centri di raccolta siano stati riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria; e
- tali centri di raccolta siano stati riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria; e
- gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati e vengano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta.
- gli animali il cui viaggio sino al centro in questione sia durato meno di 4 ore siano sistemati nel centro di raccolta per almeno 6 ore con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati e vengano abbeverati; - gli animali il cui viaggio sia durato più di 4 ore siano sistemati nel centro di raccolta per almeno 48 ore con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati e vengano abbeverati.
Motivazione È necessario definire chiaramente dove e quando inizia il tempo di viaggio.
Emendamento 7 ARTICOLO 2, LETTERA (m), TITOLO (m) "organizzatore":
soppressa Motivazione
La proposta di regolamento definisce le nozioni di "guardiano", "detentore", "organizzatore" e "trasportatore" e fa altresì riferimento al "personale che accudisce gli animali", ai "conducenti" e agli "operatori dei centri di raccolta" (che non vengono definiti). Benché in questo modo si ponga l'accento sul gran numero di persone responsabili del benessere degli animali durante il trasporto, la Federazione dei veterinari europei (FVE) ritiene che per le autorità competenti degli Stati membri sarà estremamente difficile applicare sanzioni qualora il benessere degli animali trasportati risulti compromesso a causa del mancato rispetto del regolamento. La FVE propone pertanto di ridurre al minimo il numero delle persone
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responsabili per il benessere degli animali durante il trasporto ai sensi del presente regolamento e suggerisce che siano definite solo tali figure. L'emendamento permetterà di evitare qualsiasi ambiguità quanto alla necessità di un'autorizzazione per gli organizzatori che non rientrano nella definizione di cui alla lettera (m), (i). Per sostituire all'organizzatore la nuova definizione di trasportatore, è necessario modificare opportunamente l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, l'articolo 13, lettera (a), (ii), l'articolo 13, lettera (b), l'allegato II, punto 3, e alcuni dei certificati.
Emendamento 8 ARTICOLO 2, LETTERA (s) (s) "trasportatore": una persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
(s) "trasportatore": una persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o che appalta o subappalta qualsiasi parte del viaggio a un altro trasportatore;
Motivazione La proposta di regolamento definisce le nozioni di "guardiano", "detentore", "organizzatore" e "trasportatore" e fa altresì riferimento al "personale che accudisce gli animali", ai "conducenti" e agli "operatori dei centri di raccolta" (che non vengono definiti). Benché in questo modo si ponga l'accento sul gran numero di persone responsabili del benessere degli animali durante il trasporto, la Federazione dei veterinari europei (FVE) ritiene che per le autorità competenti degli Stati membri sarà estremamente difficile applicare sanzioni qualora il benessere degli animali trasportati risulti compromesso a causa del mancato rispetto del regolamento. La FVE propone pertanto di ridurre al minimo il numero delle persone responsabili per il benessere degli animali durante il trasporto ai sensi del presente regolamento e suggerisce che siano definite solo tali figure. L'emendamento permetterà di evitare qualsiasi ambiguità quanto alla necessità di un'autorizzazione per gli organizzatori che non rientrano nella definizione di cui alla lettera (m), (i). Per sostituire all'organizzatore la nuova definizione di trasportatore, è necessario modificare opportunamente l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, l'articolo 13, lettera (a), (ii), l'articolo 13, lettera (b), l'allegato II, punto 3 e alcuni dei certificati.
Emendamento 9 ARTICOLO 2, LETTERA (q bis) (nuova) (q bis) "sistema di navigazione satellitare": le infrastrutture satellitari che forniscono servizi di sincronizzazione PE 329.843
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e posizionamento globali, ininterrotti e precisi. Emendamento 10 ARTICOLO 3 BIS (nuovo) Articolo 3 bis Gli Stati membri possono vietare, per motivi di moralità pubblica, l'esportazione verso altri Stati membri o verso paesi terzi di cavalli, pony e asini destinati al macello. Motivazione È ampiamente dimostrato che il trasporto implica problemi molto seri in particolare per il benessere di cavalli, pony e asini di basso valore commerciale destinati alla macellazione. La cultura di alcuni Stati membri considera tradizionalmente cavalli, pony ed asini come animali da compagnia piuttosto che come animali da carne. Per ragioni di moralità pubblica, gli Stati membri in questione dovrebbero essere liberi di limitare le esportazioni dal proprio territorio di equidi destinati alla macellazione.
Emendamento 11 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 1. Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.
1. Il trasporto di animali può essere affidato mediante contratto o subappaltato solo a trasportatori autorizzati, che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.
Motivazione L'emendamento stabilisce che i trasportatori, a prescindere dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo, devono essere in possesso di un'autorizzazione.
Emendamento 12 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che abbia ricevuto una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II. RR\529454IT.rtf
4. I trasportatori, che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, e il personale cui affidano l'accudimento degli animali devono essere competenti e aver ricevuto, se del caso, una formazione sulle 87/118
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disposizioni pertinenti di cui all'allegato IV, punti 1 e 2. Motivazione Il personale che accudisce gli animali dovrebbe essere competente non solo rispetto alle disposizioni degli allegati I e II, ma anche in relazione a tutti gli altri aspetti menzionati all'allegato IV, quali le esigenze di alimentazione e abbeveraggio e gli aspetti pratici della cura degli animali, ad esclusione dell'impatto della condotta di guida sul loro benessere. Inoltre, la formazione non è utile solo per i guardiani, i conducenti di veicoli stradali e il personale dei centri di raccolta autorizzati. Anche le persone cui compete la pianificazione del viaggio e che firmano la sezione I del giornale di viaggio trarranno beneficio dal fatto di aver ricevuto la stessa formazione. I trasportatori stabiliti fuori dall'UE che trasportano animali (provenienti) dall'UE devono disporre di personale adeguatamente formato.
Emendamento 13 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 6 6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i seguenti casi:
6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali e che questi ultimi siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati, dotati se necessario - e in ogni caso per i tragitti di oltre 150 km - di distributori automatici non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista. In via eccezionale, il conducente può svolgere la funzione di un guardiano, se dispone di una siffatta formazione ai sensi del presente regolamento.
a) quando gli animali sono trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista del viaggio in questione; b) il conducente svolge le funzioni di un guardiano.
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Motivazione È particolarmente importante che gli animali siano accuditi durante il trasporto e che i veicoli siano adeguatamente attrezzati.
Emendamento 14 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi percorsi a meno che il mezzo di trasporto sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.
1. Nessuno può trasportare animali su strada per percorsi di più di 50 km dal luogo di partenza, a meno che il mezzo di trasporto sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1. Motivazione
La proposta di regolamento prevede unicamente un certificato di autorizzazione per i veicoli stradali utilizzati per il trasporto di animali su lunghe distanze. Poiché, tuttavia, la stragrande maggioranza degli animali viene trasportata per percorsi più brevi, i veicoli su cui essi viaggiano non sarebbero coperti dalla procedura di autorizzazione. Inoltre, uno stesso veicolo può essere utilizzato alternativamente per trasporti su lunghe distanze e per trasporti brevi. Tutti i veicoli adibiti al trasporto di animali, ad eccezione di quelli verosimilmente utilizzati dagli allevatori per trasportare i propri animali su percorsi brevi, dovrebbero essere controllati e autorizzati dall'autorità competente. Il limite di 50 km è lo stesso previsto nella Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata nel 2003 dal Consiglio d'Europa.
Emendamento 15 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 2. Nessuno può trasportare via mare equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di animali sia stata ispezionata e autorizzata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
2. Nessuno può trasportare via mare animali a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di animali sia stata ispezionata e autorizzata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
Motivazione Piuttosto che enumerare le specie di animali, sarebbe più logico parlare semplicemente di "animali".
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Emendamento 16 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA (a) (a) affidare l'accudimento di animali soltanto a personale che abbia seguito corsi di formazione sulle pertinenti regole tecniche di cui all'allegato I;
(a) affidare l'accudimento di animali soltanto a personale che sia competente e, se necessario, abbia ricevuto una formazione sulle pertinenti disposizioni di cui all'allegato IV, punti 1 e 2;
Motivazione Il personale che accudisce gli animali dovrebbe essere competente non solo rispetto alle disposizioni degli allegati I e II, ma anche in relazione a tutti gli altri aspetti menzionati all'allegato IV, quali le esigenze di alimentazione e abbeveraggio e gli aspetti pratici della cura degli animali, ad esclusione dell'impatto della condotta di guida sul loro benessere. Inoltre, la formazione non è utile solo per i guardiani, i conducenti di veicoli stradali e il personale dei centri di raccolta autorizzati. Anche le persone cui compete la pianificazione del viaggio e che firmano la sezione I del giornale di viaggio trarranno beneficio dal fatto di aver ricevuto la stessa formazione.
Emendamento 17 ARTICOLO 10, TITOLO Autorizzazioni ai trasportatori che fanno viaggi su lunghi percorsi
Autorizzazioni ai trasportatori che trasportano animali su distanze superiori a 50 km dal luogo di partenza al luogo di destinazione Motivazione
Poiché la stragrande maggioranza degli animali viene trasportata su brevi distanze, anche in molti tragitti brevi si possono constatare numerose violazioni. Inoltre, un trasportatore può effettuare sia trasporti su lunghe distanze sia trasporti su brevi distanze. Pertanto, è più logico che il certificato di autorizzazione sia lo stesso per tutti i trasporti su distanze superiori ai 50 km ed abbia lo stesso periodo di validità (due anni).
Emendamento 18 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA (d) (d) i richiedenti o le persone agenti per loro conto non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali;
(d) i richiedenti o le persone agenti per loro conto non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali nei cinque anni che precedono la data della PE 329.843
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cinque anni che precedono la data della richiesta. Motivazione Si tratta di una norma rigorosa e semplice, in base alla quale i responsabili di gravi infrazioni della normativa comunitaria sulla protezione degli animali non potranno più ottenere un'autorizzazione.
Emendamento 19 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA (e bis) (nuova) (e bis) i richiedenti che non siano stabiliti nella Comunità chiedano l'autorizzazione nello Stato membro a partire dal quale dovrebbe avvenire il trasporto di animali. Emendamento 20 ARTICOLO 11 Autorizzazioni ai trasportatori che non fanno viaggi su lunghi percorsi
soppresso
1. L'autorità competente concede, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che non fanno viaggi su lunghi percorsi a patto che essi ottemperino all'articolo 10, paragrafo 1, punti da (a) a (d). 2. L'autorità competente concede tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nel capitolo II dell'allegato III, valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio. Motivazione Modificando il titolo dell'articolo 10 in "Autorizzazioni ai trasportatori che trasportano animali su distanze superiori a 50 km dal luogo di partenza al luogo di destinazione", l'articolo 11 diviene superfluo.
Emendamento 21 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 4 4. L'autorità competente tiene registro in una base di dati elettronica delle RR\529454IT.rtf
4. L'autorità competente tiene registro in una base di dati elettronica delle 91/118
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autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. I dati di cui al modello riportato nel capitolo I dell'allegato III sono resi disponibili pubblicamente e in permanenza. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera c e dell'articolo 25, paragrafi 6 e 7.
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. I dati di cui al modello riportato nel capitolo I dell'allegato III sono resi disponibili pubblicamente e in permanenza. La base di dati comprende anche i certificati di autorizzazione dei mezzi di trasporto rilasciati a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 3, nonché le decisioni notificate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera c e dell'articolo 25, paragrafi 6 e 7.
Motivazione Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter accedere, tramite una base dati elettronica, non solo alle autorizzazioni concernenti i trasportatori, ma anche ai certificati di autorizzazione dei veicoli. In questo modo esse potranno immediatamente verificare se un veicolo è autorizzato o no.
Emendamento 22 ARTICOLO 14 L'autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio su lungo percorso, controlli appropriati su base aleatoria o mirata per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e in linea con il presente regolamento. In particolare l'autorità competente verifica che i tempi di viaggi e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui al capitolo V dell'allegato I.
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L'autorità competente effettua, in qualsiasi momento del viaggio, controlli appropriati su base aleatoria o mirata per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano credibili e che il viaggio sia in linea con il presente regolamento. In particolare l'autorità competente verifica che i tempi di viaggi e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui al capitolo V dell'allegato I. Il numero di animali da controllare e delle ispezioni corrisponde almeno al 20% degli animali trasportati, e in almeno il 10% dei casi si dovrebbe trattare di controlli stradali campione. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di personale sufficiente per effettuare i controlli di cui sopra. Per l'esecuzione dei controlli vengono utilizzate tecnologie di posizionamento satellitare e comunicazione mobile.
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Motivazione Anche la migliore delle leggi sul trasporto di animali è inutile se non viene controllato il rispetto delle disposizioni in essa contenute.
Emendamento 23 ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. Il personale deve seguire corsi di aggiornamento a intervalli regolari. Motivazione È assolutamente necessario che il livello del personale sia elevato.
Emendamento 24 ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, ALINEA 1. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di autorizzazione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di lungo percorso a patto che i mezzi di trasporto:
1. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di autorizzazione dei mezzi di trasporto su strada usati per viaggi di distanza superiore ai 50 km tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione a patto che i mezzi di trasporto: Motivazione
La proposta di regolamento prevede unicamente un certificato di autorizzazione per i veicoli stradali utilizzati per il trasporto di animali su lunghe distanze. Poiché, tuttavia, la stragrande maggioranza degli animali viene trasportata per percorsi più brevi, i veicoli su cui essi viaggiano non sarebbero coperti dalla procedura di autorizzazione. Inoltre, uno stesso veicolo può essere utilizzato alternativamente per trasporti su lunghe distanze e per trasporti brevi. Tutti i veicoli adibiti al trasporto di animali, ad eccezione di quelli verosimilmente utilizzati dagli allevatori per trasportare i propri animali su percorsi brevi, dovrebbero essere controllati e autorizzati dall'autorità competente. Il limite di 50 km è lo stesso previsto nella Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata nel 2003 dal Consiglio d'Europa.
Emendamento 25 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA (a) (a) operi regolarmente a partire dallo Stato RR\529454IT.rtf
(a) operi a partire dallo Stato membro in 93/118
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membro in cui la richiesta è presentata;
cui la richiesta è presentata;
Emendamento 26 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 2. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilasciano ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità. I certificati sono validi per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono rinnovati ogni qualvolta la nave adibita al trasporto di bestiame è modificata o riattata.
2. L'autorità competente o l'organo designato dallo Stato membro rilasciano ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro concedente e due altre lingue ufficiali della Comunità. I certificati sono validi per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono soggetti a una verifica annuale in linea e in armonia con i certificati di classe/previsti dalla legge. Il certificato deve essere rinnovato ogni qualvolta la nave adibita al trasporto di bestiame è modificata o riattata, nonché qualora cambi l'operatore ISM responsabile della gestione della nave.
Emendamento 27 ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo) 4 bis. Il certificato di autorizzazione della nave adibita al trasporto di animali cessa di avere validità: (a) se il certificato di verifica della nave o il certificato ai sensi della Convenzione sulla sicurezza decade per qualsiasi motivo - fintanto che detto certificato resta privo di validità; (b) se la verifica per la convalida annua del certificato di autorizzazione della nave adibita al trasporto di animali non viene ultimata in modo soddisfacente entro tre mesi dalla data di anniversario - fintanto che la procedura di convalida non sia stata espletata in modo soddisfacente; (c) se non sono più soddisfatti uno o più dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo IV, concernenti la costruzione e l'attrezzatura delle navi adibite al trasporto di animali - fintanto che essi PE 329.843
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non siano nuovamente soddisfatti; (d) se cambia l'operatore ISM responsabile della gestione della nave. Emendamento 28 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) 2 bis. Prima di avviare le operazioni di carico, il trasportatore compila interamente e correttamente il "ruolino di viaggio per navi adibite al trasporto di animali" che viene quindi presentato all'autorità competente affinché essa ne verifichi la conformità con il presente regolamento. L'autorità competente può verificare la correttezza del "ruolino di viaggio per navi adibite al trasporto di animali" avvalendosi di tutti gli strumenti giuridici; i costi sono a carico del trasportatore. Emendamento 29 ARTICOLO 19 BIS (nuovo) Articolo 19 bis Data la grande flessibilità e versatilità delle nuove tecnologie di posizionamento satellitare e comunicazione mobile, la loro applicazione ai sistemi di monitoraggio del flusso delle merci risponde ai requisiti della nuova politica di "protezione degli animali durante il trasporto" prevista a livello comunitario. Queste tecnologie consentono di individuare, monitorare e controllare i veicoli che trasportano animali. Per quanto riguarda il posizionamento satellitare, il progetto Galileo varato dall'Unione europea nel 2002 (regolamento del Consiglio (CE) n. 876/2002) dovrebbe fornire, a partire dal 2008, servizi ottimali ai fini di cui sopra.
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Emendamento 30 ARTICOLO 20, PARAGRAFO 3 3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali siano stati trascurati o maltrattati durante il viaggio e non siano quindi idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, alimentati e fatti riposare.
3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali siano stati trascurati o maltrattati durante il viaggio e non siano quindi idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, alimentati e fatti riposare; se del caso vengono adottati provvedimenti conformemente all'articolo 22.
Motivazione Qualora venga accertato che gli animali sono stati trascurati o maltrattati durante il viaggio, può essere necessario ricorrere alle azioni d'emergenza di cui all'articolo 22.
Emendamento 31 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 1 1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Le proporzioni di cui sopra sono determinate conformemente alle procedure di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
1. L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una proporzione adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La proporzione delle ispezioni è aumentata laddove si accerti che le disposizioni del presente regolamento sono state tenute in non cale. Il numero di animali da controllare e delle ispezioni corrisponde almeno al 20% degli animali trasportati, e in almeno il 10% dei casi si dovrebbe trattare di controlli stradali campione.
Motivazione Anche la migliore delle leggi sul trasporto di animali è inutile se non viene controllato il rispetto delle disposizioni in essa contenute e se le infrazioni non vengono sanzionate.
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Emendamento 32 ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2 2. L'autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all'anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un'analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi.
2. L'autorità competente presenta annualmente alla Commissione entro il 30 giugno una relazione annuale relativa all'anno precedente sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata di un'analisi delle principali carenze riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi, nonché di documentazione sulle misure sanzionatorie prese dalle autorità. La relazione viene messa a disposizione del Parlamento europeo e degli Stati membri, su loro richiesta.
Motivazione Anche la migliore delle leggi sul trasporto di animali è inutile se non viene controllato il rispetto delle disposizioni in essa contenute e se le infrazioni non vengono sanzionate.
Emendamento 33 ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1 1. Gli allegati possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
1. Gli allegati possono essere modificati conformemente alla procedura applicata per la modifica del presente regolamento. Motivazione
Gli allegati contengono varie disposizioni tecniche che non sono solo della massima importanza per il benessere degli animali ma sono anche politicamente delicate (ad esempio quelle relative ai tempi di viaggio). Visto il rischio che esse possano essere modificate in modo negativo dal punto di vista del benessere degli animali, il Parlamento europeo deve essere implicato nella procedura legislativa. La procedura di comitatologia non sembra appropriata per la modifica degli allegati.
Emendamento 34 ARTICOLO 34, COMMA 3 BIS (nuovo) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, elaborata sulla base delle relazioni del suo Ufficio alimentare e veterinario sulla valutazione RR\529454IT.rtf
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dei controlli relativi al benessere degli animali durante il trasporto negli Stati membri e delle relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri a norma del capitolo IV, articolo 26, paragrafo 2. La relazione è altresì corredata di opportune proposte, che tengono conto delle conclusioni delle suddette relazioni. Motivazione Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione deve elaborare una relazione sulla sua effettiva applicazione e presentare se necessario nuove proposte legislative.
Emendamento 35 ARTICOLO 34 BIS (nuovo) Articolo 34 bis Relazioni 1. A decorrere dall'adozione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sulle azioni intraprese con riferimento alle disposizioni delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e segnalano i problemi attinenti al presente regolamento. 2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni presentate dagli Stati membri, concernenti le esperienze acquisite relativamente all'applicazione delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, e segnala i problemi attinenti al presente regolamento. Motivazione È necessario verificare che una direttiva funziona, e il Parlamento ha un ruolo da svolgere in proposito.
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Emendamento 36 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA (b) (b) presentano una ferita aperta di natura grave o prolasso;
(b) presentano una ferita aperta di natura grave, un'emorragia grave o disturbi sistemici gravi ovvero un prolasso;
Motivazione Anche gli animali che presentano emorragie o disturbi sistemici gravi non dovrebbero essere trasportati.
Emendamento 37 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA (d) (d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;
(d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato, ad eccezione dei puledri trasportati con femmine destinate all'accoppiamento;
Motivazione Anche gli animali che presentano emorragie o disturbi sistemici gravi non dovrebbero essere trasportati, così come non dovrebbero esserlo gli animali giovani. Un allevatore che trasporta i propri agnelli al pascolo non rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento, poiché non si tratta di un trasporto commerciale.
Emendamento 38 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 2, LETTERA (e) (e) sono suini di meno di quattro settimane, ovini di meno di una settimana e bovini di meno di due settimane d'età, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
(e) sono animali di meno di quattro settimane.
Motivazione Nei vitelli e negli agnelli l'ombelico si cicatrizza dopo 4 settimane. Inoltre la direttiva sui suini stabilisce che i suinetti sono svezzati a partire dall'età di 4 settimane. Gli animali di meno di 4 settimane non sono idonei ad essere trasportati.
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Emendamento 39 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 3, ALINEA 3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto su brevi distanze se:
Motivazione Gli animali malati o che presentano lesioni non dovrebbero essere trasportati affatto su lunghe distanze.
Emendamento 40 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 3, LETTERA (a) (a) presentano lesioni leggere o malattie leggere e il loro trasporto non causerebbe sofferenze inutili;
(a) presentano lesioni leggere o malattie leggere e il loro trasporto non causerebbe sofferenze inutili; se un animale presenta lesioni o malattie leggere, la sua idoneità al trasporto deve essere accertata da un veterinario;
Motivazione La definizione "leggere" è troppo imprecisa e non è chiara.
Emendamento 41 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 4 4. Allorché gli animali si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, essi sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
4. Allorché gli animali si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, essi sono separati dagli altri, e se necessario scaricati, e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
Motivazione In alcuni casi è necessario scaricare gli animali per prestare loro le prime cure od occuparsi di loro.
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Emendamento 42 ALLEGATO I, CAPITOLO I, PUNTO 6 BIS (nuovo) 6 bis. In caso di dubbi circa l'idoneità di un animale al trasporto, dovrebbe essere consultato un veterinario. Motivazione Le ispezioni intese ad accertare l'idoneità al trasporto presuppongono competenze specifiche e la capacità di esprimere un giudizio clinico, ad esempio per diagnosticare un grave disturbo sistemico, e possono quindi essere svolte solo da veterinari. Come indicato all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali adottata di recente, prima che gli animali siano caricati su un veicolo per un trasporto internazionale, essi sono ispezionati da un veterinario autorizzato del paese di partenza, il quale accerta che sono in condizioni di affrontare il viaggio. Attualmente, ai sensi del regolamento il responsabile dell'idoneità al trasporto è il detentore, al quale non è tuttavia richiesta alcuna formazione; inoltre, per le autorità competenti sarà difficile intervenire in caso di violazioni.
Emendamento 43 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.1, LETTERA (h bis) (nuova) (h bis) essere dotati di un'adeguata strumentazione di navigazione satellitare, che consenta la registrazione dei dati relativi alla posizione e la loro trasmissione alle autorità competenti. Emendamento 44 ALLEGATO I, CAPITOLO II, PUNTO 1.5 1.5 I suinetti di meno di 10 kg, gli agnelli di meno di 20 kg, i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età ricevano un'adeguata lettiera in quantità sufficiente affinché gli animali possano accovacciarsi senza entrare a diretto contatto con il pavimento.
1.5 Tutti gli animali ricevano un'adeguata lettiera in quantità sufficiente affinché possano accovacciarsi senza entrare a diretto contatto con il pavimento.
Motivazione Non soltanto gli animali molto giovani, ma tutti gli animali trasportati dovrebbero disporre di un'adeguata lettiera in quantità sufficiente.
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Emendamento 45 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 2.1 2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile, indicando la presenza di animali vivi.
2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile, sulla fiancata o sul retro, onde indicare la presenza di animali vivi. Il contrassegno apposto in conformità delle norme internazionali fornisce informazioni sulla specie animale di cui è autorizzato il trasporto data la dotazione del veicolo, sulla superficie di carico netta e sul carico massimo autorizzato. I contrassegni misurano come minimo 250mm x 250mm.
Motivazione È necessario che l'obbligo di contrassegnare i veicoli sia rigoroso e preciso, il che agevola tra l'altro i controlli da parte delle autorità competenti. Le dimensioni proposte per i contrassegni si basano su quelle previste dalla normativa comunitaria relativamente ai contrassegni per il trasporto di merci pericolose.
Emendamento 46 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.1 BIS (nuovo) 1.1 bis. Qualora il luogo di carico disti più di 150 km dal luogo finale di scarico, un veterinario accerta l'idoneità di ciascun animale al trasporto immediatamente prima dell'avvio delle operazioni di carico. Inoltre, è necessario che un veterinario controlli le condizioni di ciascun animale al momento dello scarico degli animali nel luogo di destinazione finale. Motivazione Qualora la distanza fra il luogo di carico e il luogo finale di scarico superi i 150 km, tutti gli animali devono essere controllati da un veterinario prima della partenza onde garantire la loro idoneità fisica al trasporto. Inoltre, tutti gli animali devono essere sottoposti ad un controllo veterinario all'arrivo per accertare che il trasporto si è svolto in modo adeguato e che gli animali sono idonei alla macellazione.
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Emendamento 47 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.4 1.4 Le rampe non devono essere più ripide del 33,3 % rispetto all'orizzontale per i suini, i vitelli e i cavalli e non più ripide del 50 % per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli a patto che le rampe siano provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.
1.4 Le rampe non devono essere più ripide del 33,3 % rispetto all'orizzontale per tutti gli animali. Esse sono provviste di tasselli a intervalli massimi di 30 centimetri.
Motivazione A fini di semplicità, è meglio disporre di un'unica norma, applicabile a tutti gli animali. Una ripidità superiore al 33,3% accrescerebbe soltanto lo stress cui sono già esposti gli animali durante le operazioni di carico e scarico.
Emendamento 48 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.11, LETTERA (f bis) (nuova) (f bis) animali maschi e femmine sessualmente maturi. Motivazione Mischiare animali maschi e femmine sessualmente maturi è fonte di stress per i capi in questione, anche se all'apparenza sembrano calmi.
Emendamento 49 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 1.12 BIS (nuovo) 1.12 bis Il numero di animali per gruppo è stabilito come segue in base alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali: - massimo 8 bovini; - 10 bovini giovani; - 15 vitelli; - 5 scrofe; - 15 suini da macello e scrofe giovani fino a 100 kg; - 32-35 suinetti fino a 30 kg;
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- 50 suinetti fino a 25 kg; - 60-75 suinetti fino a 10 kg; - 25-32 bovini o caprini; - 105 pulcini di un giorno; - 40 oche o tacchini di un giorno; - piccoli gruppi di uccelli acquatici adulti. Motivazione Il numero di animali per gruppo deve essere stabilito in base alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
Emendamento 50 ALLEGATO I, CAPITOLO III, PUNTO 2.3 2.3 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente al fine di soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto in particolare del numero e tipo di animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste durante il viaggio. I contenitori devono essere stivati in modo tale da non impedirne la loro ventilazione.
2.3 Si deve assicurare una ventilazione forzata al fine di soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto in particolare del numero e tipo di animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste durante il viaggio. I contenitori devono essere stivati in modo tale da non impedirne la ventilazione.
Motivazione Vi è un solo modo per garantire un'adeguata ventilazione e una temperatura costante in tutte le condizioni climatiche, ossia il ricorso alla ventilazione forzata.
Emendamento 51 ALLEGATO I, CAPITOLO IV, PUNTO 2 BIS (nuovo) 2 bis. Le navi adibite al trasporto di animali non sono autorizzate a trasportare animali da porti comunitari in mancanza di un certificato di autorizzazione valido. Il certificato di autorizzazione di una nave è rilasciato, rinnovato o nuovamente rilasciato solo qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: 1. La nave deve essere classificata unicamente da una società di PE 329.843
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classificazione che sia membro a pieno titolo dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS). 2. La nave dispone di una certificazione valida ai sensi del Codice internazionale per la gestione della sicurezza marittima (ISM), ovvero un membro a pieno titolo della IACS dichiara che la nave ottempera ai requisiti fissati dal codice ISM. 3. La struttura per il trasporto di animali all'interno della nave, il suo ancoraggio allo scafo, le attrezzature di cui è dotata e tutti gli strumenti esistenti per far fronte alle esigenze del bestiame al di fuori della struttura per il trasporto di animali devono essere costruiti e mantenuti a un livello equivalente a quello applicabile a strutture, ancoraggi, dotazioni, attrezzature e strumenti analoghi sottoposti al controllo della società di classificazione della nave. 4. La nave adibita al trasporto di animali è dotata di una fonte secondaria di energia conforme ai requisiti seguenti: (a) la fonte secondaria di energia è situata in un locale non attiguo ai locali che ospitano la fonte primaria di energia o parte di essa, ed è indipendente dai servizi forniti a partire da tali locali o mediante essi; (b) il motore principale deve poter essere avviato rapidamente mediante un dispositivo efficace alimentato da una fonte indipendente di energia; (c) la fonte secondaria di energia deve essere sempre mantenuta in condizioni considerate accettabili dalla società di classificazione della nave; (d) la fonte secondaria di energia e tutti i sistemi sussidiari ed elettrici attinenti all'accudimento degli animali sono conformi alle prescrizioni della regola 45 del capitolo II-1 della Convenzione SOLAS, nonché alle prescrizioni della RR\529454IT.rtf
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società di classificazione della nave in materia di sistemi elettrici. 5. La nave adibita al trasporto di animali è dotata di strutture fisse costruite, montate e posizionate in modo da evitare lesioni e sofferenze non necessarie agli animali e da proteggerli dalle intemperie e dall'acqua marina. 6. La nave trasporta animali unicamente in recinti o stalli ed è dotata di sistemi e attrezzature atti a garantire che l'accudimento degli animali corrisponda sempre al livello necessario per il loro benessere. 7. L'alimentazione non deve essere collocata sul pavimento di recinti e stalli. 8. Ciascun recinto o stallo è dotato di mangiatoie e abbeveratoi, tranne che se il foraggio e l'acqua sono distribuiti da un sistema automatico. Non è necessario che recinti o stalli in cui si trovano gli animali siano dotati di mangiatoie, a condizione che detti recinti o stalli siano contigui a un corridoio e che gli animali possano cibarsi adeguatamente del fieno distribuito sul pavimento e che l'urina, gli escrementi e l'acqua utilizzata per il lavaggio dei recinti non insudicino il corridoio di passaggio. All'interno di un recinto, lo spazio occupato da abbeveratoi e mangiatoie è dedotto dallo spazio disponibile per il bestiame nel recinto stesso. Emendamento 52 ALLEGATO I, CAPITOLO IV, PUNTO 4 4. Il sistema di abbeveraggio dev'essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili sufficienti abbeveratoi per assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua dolce. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare PE 329.843
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4. Il sistema di abbeveraggio dev'essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili sufficienti abbeveratoi per assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua dolce. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare 106/118
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l'erogazione d'acqua in caso di panne del sistema primario di pompaggio.
l'erogazione d'acqua in caso di panne del sistema primario di pompaggio. Gli animali trasportati devono avere familiarità con il sistema di erogazione di acqua dolce del mezzo di trasporto. Motivazione
L'esperienza dimostra che gli animali devono avere familiarità con il sistema di abbeveraggio per poterlo effettivamente utilizzare.
Emendamento 53 ALLEGATO I, CAPITOLO IV, PUNTO 9 BIS (nuovo) 9 bis. È previsto un sistema di navigazione satellitare che registra ininterrottamente le informazioni sulla posizione durante il viaggio; tali dati sono trasmessi alle autorità competenti, su loro richiesta. Emendamento 54 ALLEGATO I, CAPITOLO V , LETTERA (a) (a) per "periodo di riposo" s'intende un periodo ininterrotto nel corso di un viaggio durante il quale gli animali ricevono acqua e alimenti in un mezzo di trasporto senza essere spostati e hanno la possibilità di riposare. Quando autoveicoli o vagoni ferroviari sono caricati su una nave traghetto, il tempo trascorso sulla nave è considerato quale periodo in cui gli animali non sono spostati in un mezzo di trasporto e hanno la possibilità di riposare.
(a) per "periodo di riposo" s'intende un periodo ininterrotto nel corso di un viaggio durante il quale gli animali ricevono acqua e alimenti in un mezzo di trasporto senza essere spostati e hanno la possibilità di riposare. Quando autoveicoli o vagoni ferroviari sono caricati su una nave traghetto, il tempo trascorso sulla nave è considerato parte del tempo di viaggio.
Motivazione The existing Directive counts time spent on a roll-on roll-off vessel as part of the travel time. La proposta della Commissione lo conta come tempo di riposo. Non vi è ragione per presumere che il tempo trascorso su una nave traghetto sia meno stressante o stancante che su un mezzo di trasporto stradale, in particolare in caso di sovraffollamento, ventilazione inadeguata, mancanza di acqua o mare agitato.
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Emendamento 55 ALLEGATO I, CAPITOLO V , LETTERA (a) (a) per "periodo di riposo" s'intende un periodo ininterrotto nel corso di un viaggio durante il quale gli animali ricevono acqua e alimenti in un mezzo di trasporto senza essere spostati e hanno la possibilità di riposare. Quando autoveicoli o vagoni ferroviari sono caricati su una nave traghetto, il tempo trascorso sulla nave è considerato quale periodo in cui gli animali non sono spostati in un mezzo di trasporto e hanno la possibilità di riposare.
(a) per "periodo di riposo" s'intende un periodo ininterrotto nel corso di un viaggio durante il quale gli animali ricevono acqua e alimenti in un mezzo di trasporto senza essere spostati e hanno la possibilità di riposare. Quando autoveicoli o vagoni ferroviari sono caricati su una nave traghetto, il tempo trascorso sulla nave è considerato, per un massimo di 6 ore, quale periodo in cui gli animali non sono spostati in un mezzo di trasporto e hanno la possibilità di riposare.
Motivazione La soluzione di alimentare, abbeverare e far riposare gli animali sul veicolo durante un viaggio su lunga distanza è ben lungi dall'essere ottimale per gli animali. Di conseguenza, essi dovrebbero avere tempo sufficiente per alimentarsi, abbeverarsi e in qualche modo riposare, ma ciò non dovrebbe allungare troppo il tempo trascorso all'interno del veicolo. La fissazione di un limite massimo quanto alle ore considerate "periodo di riposo" contribuisce inoltre a impedire che la durata complessiva del viaggio possa essere estesa all'infinito in virtù del tempo trascorso a bordo delle navi.
Emendamento 56 ALLEGATO I, CAPITOLO V , LETTERA (b bis) (nuova) (b bis) Gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati per più di 8 ore o 500 km. Questo tempo di viaggio o tragitto non possono essere ripetuti durante uno stesso viaggio. Al fine di tener conto delle zone agricole periferiche, dove la distanza tra il luogo di allevamento e il mattatoio o l'azienda d'ingrasso più vicini in grado di trattare il tipo e la quantità di animali destinati al trasporto supera le 8 ore o i 500 km, l'autorità competente può rilasciare un PE 329.843
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permesso che autorizza il trasporto di animali per oltre 8 ore o 500 km, a condizione che il luogo di destinazione sia il mattatoio o l'azienda d'ingrasso più vicina in grado di trattare il tipo e la quantità di animali destinati al trasporto. Motivazione Nella sua risoluzione del 2001 il Parlamento europeo aveva chiesto l'introduzione di un limite generale di 8 ore di trasporto o di 500 km per gli animali destinati alla macellazione. Non vi è alcun motivo per modificare tale richiesta.
Emendamento 57 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1, TITOLO 1. EQUINI DOMESTICI, ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA
1. TRASPORTO SU LUNGA DISTANZA DI ANIMALI DESTINATI ALLA RIPRODUZIONE
Motivazione È necessario operare una netta distinzione tra gli animali destinati alla macellazione o all'ulteriore ingrasso e gli animali destinati alla riproduzione.
Emendamento 58 ALLEGATO I, CAPITOLO V , PUNTO 1.1, ALINEA 1.1 Viaggi di lungo percorso sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina soltanto se:
1.1 Viaggi di lungo percorso sono consentiti per gli animali destinati alla riproduzione soltanto se:
Motivazione È necessario operare una netta distinzione tra gli animali destinati alla macellazione o all'ulteriore ingrasso e gli animali destinati alla riproduzione.
Emendamento 59 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1, LETTERA (a) (a) gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età e, nel caso di suini, pesano più di 10 kg; RR\529454IT.rtf
(a) gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età e, nel caso di suini, pesano più di 10 kg; tutti gli animali hanno almeno 4 settimane; 109/118
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hanno almeno 4 settimane; Motivazione È bene che il criterio sia uno solo, in linea con l'emendamento precedente, onde evitare confusioni.
Emendamento 60 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1, LETTERA (d) (d) per il trasporto su strada, i tempi di viaggio non superano 9 ore e i periodi di riposo sono almeno di 12 ore. Le 9 ore del tempo di viaggio non comprendono i 45 minuti di riposo del conducente durante i quali il veicolo è in sosta. Sequenze di tempi di viaggio possono essere ripetute durante il viaggio. Gli Stati membri possono applicare periodi di trasporto più brevi per trasporti che hanno origine e si svolgono esclusivamente all'interno del loro territorio;
(d) per il trasporto su strada, i tempi di viaggio non superano 8 ore e i periodi di riposo sono almeno di 12 ore. Le 8 ore del tempo di viaggio non comprendono i 45 minuti di riposo del conducente durante i quali il veicolo è in sosta. Sequenze di tempi di viaggio possono essere ripetute durante il viaggio. Gli Stati membri possono applicare periodi di trasporto più brevi per trasporti che hanno origine e si svolgono esclusivamente all'interno del loro territorio.
Motivazione Gli animali destinati alla macellazione o all'ulteriore ingrasso non devono essere trasportati per più di 8 ore o di 500 km. Gli animali destinati alla riproduzione possono essere trasportati su lunghe distanze e i tempi di viaggio possono superare le 8 ore. Tuttavia, tali trasporti sono autorizzati solamente a determinate condizioni.
Emendamento 61 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1, LETTERA (d bis) (nuova) (d bis) gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati per più di 9 ore. Questo tempo di viaggio o tragitto non può essere ripetuto durante uno stesso viaggio. Per tener conto di zone agricole periferiche in cui la distanza del luogo di allevamento dal più vicino mattatoio o azienda di ingrassamento che gestisce il tipo e la quantità di animali intesa per il trasporto superi le 9 ore, l'autorità PE 329.843
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competente può rilasciare una licenza che autorizza il trasporto di animali oltre le 9 ore, a condizione che il luogo di destinazione sia il più vicino mattatoio o azienda di ingrassamento che gestisce il tipo e il numero di animali che debbono essere trasportati. Motivazione Su proposta dell'on. Albert Jan Maat, relatore sul trasporto di animali, nel 2001 il Parlamento europeo aveva già sollecitato che il periodo di viaggio fosse pari al massimo a 8 ore per gli animali destinati alla macellazione e all'ulteriore ingrasso. Tale proposta è in linea con la relazione del Comitato scientifico veterinario dell'Unione europea e con le posizioni espresse dalle associazioni per i diritti degli animali. L'ora extra corrisponde al tempo massimo di guida per i conducenti.
Emendamento 62 ALLEGATO I, CAPITOLO V, PUNTO 1.1, LETTERA (f bis) (nuova) (f bis) gli animali provenienti da paesi terzi beneficiano di un periodo di riposo obbligatorio di 24 ore nei pressi della frontiera, sul territorio dell'Unione europea; sono possibili deroghe solo se la Commissione valuta che sia il paese d'origine sia i paesi di transito applicano e rispettano la normativa sul trasporto di animali vivi. Motivazione Spesso i viaggi su lunga distanza iniziano al di fuori dell'Unione europea e gli animali raggiungono le frontiere dell'Unione dopo aver trascorso parecchio tempo in viaggio. È difficile far rispettare il regolamento nei paesi terzi. Pertanto, la Federazione dei veterinari europei ritiene che per gli animali provenienti da paesi terzi trasportati su lunghe distanze dovrebbe essere previsto un periodo di riposo obbligatorio di 24 ore, da effettuare dopo lo scarico nei pressi della frontiera, sul territorio dell'Unione europea. La Commissione potrà prendere in considerazione deroghe all'obbligo di far riposare gli animali per 24 ore dopo l'arrivo nei pressi delle frontiere esterne dell'Unione qualora ritenga che sia il paese esportatore sia i paesi di transito applichino e rispettino la normativa sul trasporto di animali vivi, ad esempio quando i paesi in questione abbiano firmato e dato piena attuazione alla Convenzione sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
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Emendamento 63 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, TITOLO Disposizioni addizionali per i viaggi su lunghi percorsi di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina
Disposizioni addizionali per i viaggi di oltre 8 ore di animali da riproduzione
Motivazione Anziché trasportare animali vivi verso i mattatoi, si dovrebbe sempre dare la priorità al trasporto di carni. Ad ogni modo, i tempi di trasporto degli animali vivi non devono superare le 8 ore. Possono essere concesse deroghe in presenza di vincoli geografici che rendono impossibile il rispetto dei tempi massimi fissati, così come nei casi autorizzati dalle autorità competenti per il trasporto di animali da riproduzione. Gli animali da riproduzione possono essere trasportati su lunghe distanze con tempi di viaggio di oltre 8 ore, ma questi trasporti sono autorizzati solo a determinate condizioni.
Emendamento 64 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.1 1.1 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata in quantità sufficiente affinché gli animali possano accovacciarsi senza venire a contatto diretto con il pavimento.
1.1 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata in quantità sufficiente affinché possano tutti accovacciarsi contemporaneamente senza venire a contatto diretto con il pavimento.
Motivazione È particolarmente importante fare in modo che tutti gli animali abbiano la possibilità di accovacciarsi contemporaneamente.
Emendamento 65 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.2 1.2 Gli equidi devono avere accesso permanente al fieno.
Gli equidi devono avere accesso al fieno ogni 8 ore. Motivazione
L'accesso permanente al fieno può provocare negli equidi lo sviluppo di sindromi respiratorie come la "shipping fever", a seconda della qualità del fieno e delle modalità di distribuzione del foraggio (in reti, sul pavimento). Per i cavalli è meglio poter accedere al fieno e all'acqua in prossimità dei periodi di sosta, ossia ogni 8 ore.
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Emendamento 66 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 1.6 1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli o box individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con il loro puledri.
1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli o box individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri. Gli equidi di età superiore ai sei mesi dovrebbero recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per gli esemplari non domi.
Emendamento 67 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 2.1 2.1 Il veicolo dev'essere dotato di un sistema di erogazione d'acqua autoazionato dagli animali, che renda possibile al guardiano di fornire immediatamente acqua in qualsiasi momento ciò sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale abbia accesso all'acqua.
2.1 Il veicolo dev'essere dotato di un sistema di erogazione d'acqua autoazionato dagli animali, che renda possibile al guardiano di fornire immediatamente acqua in qualsiasi momento ciò sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale abbia accesso all'acqua. Gli animali devono avere familiarità con il sistema di erogazione.
Motivazione L'esperienza dimostra che gli animali non si abbeverano se non conoscono il sistema d'erogazione.
Emendamento 68 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 2.2 2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in condizioni di buon funzionamento e appropriatamente concepiti e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in condizioni di buon funzionamento e appropriatamente concepiti e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo. Il funzionamento deve essere garantito anche e soprattutto in caso di temperature esterne intorno agli 0°C.
Emendamento 69 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3.4 BIS (nuovo) 3.4 bis I sistemi di ventilazione dei veicoli sono sistemi a ventilazione forzata o ad RR\529454IT.rtf
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aria condizionata; la temperatura non deve superare i 25°C. Motivazione La proposta non è chiara per quanto riguarda i sistemi di ventilazione dei veicoli stradali. L'unico modo per garantire una ventilazione adeguata è il ricorso alla ventilazione forzata o all'aria condizionata. Il comitato scientifico propone una temperatura massima di 25°C.
Emendamento 70 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 3, TABELLA 1, TEMPERATURA MASSIMA °C < 95%
= or >95%
< 95%
= or >95%
32
29
20
17
32
29
20
17
< 80%
= or >80%
< 80%
= or >80%
30
27
25
22
30
27
25
22
28
25
25
22
32
29
28
25
30
27
28
25
Motivazione È importante evitare che, durante il trasporto, insorgano problemi dovuti a temperature troppo elevate o troppo basse. Una buona ventilazione e temperature adeguate, unite ad altre misure, possono garantire condizioni di trasporto accettabili. La Commissione propone temperature troppo elevate rispetto al limite critico superiore, a partire dal quali gli animali non sono più in grado di adeguarsi alla temperatura. I valori in questione vanno pertanto ridotti.
Emendamento 71 ALLEGATO I, CAPITOLO VI, PUNTO 4 BIS (nuovo) 4 bis. Punti di sosta Vengono istituiti punti di sosta specifici distribuiti su tutto il territorio europeo, presso i quali sono disponibili strutture ad hoc per l'approvvigionamento di energia elettrica dei veicoli nonché acqua e cibo per gli animali. In ogni punto di sosta è presente un veterinario che fornisce PE 329.843
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assistenza sulle questioni attinenti al benessere degli animali. Motivazione I punti di sosta erano stati originariamente concepiti per lo scarico degli animali. La Commissione propone ora la loro abolizione, sostanzialmente per prevenire il diffondersi di malattie e risparmiare agli animali lo stress delle operazioni di carico e scarico. Tuttavia, per il trasporto di animali sono comunque necessari punti di sosta ad hoc, per evitare che i veicoli si arrestino un po' ovunque per osservare il periodo di riposo, ad esempio sui piazzali degli alberghi, nelle stazioni di servizio e nelle aree di ristoro. Inoltre, non è garantito che acqua ed elettricità siano disponibili ovunque, per non parlare del cibo per gli animali. Ciò significa che, per non interrompere la ventilazione, i veicoli sono costretti a mantenere acceso il motore anche da fermi o ad utilizzare le proprie batterie. Prevedere punti di sosta ad hoc per i veicoli che trasportano animali contribuisce semplicemente alla sicurezza dei trasporti e riduce le situazioni pericolose e insalubri, con effetti positivi sulla salute degli animali.
Emendamento 72 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, PUNTO 1.3 1.3 Per i suini, l'altezza del compartimento deve rispettare le cifre di cui alla colonna H1 con ventilazione forzata e alla colonna H2 con ventilazione passiva come da tabella 3.
1.3 Per i suini, l'altezza del compartimento deve essere come minimo di 1,4 m.
Motivazione I compartimenti per suini devono avere come minimo un'altezza di 1,4 m, che secondo il comitato scientifico sulla salute e il benessere degli animali è l'altezza minima necessaria per poter ispezionare adeguatamente gli animali. Inoltre, sono necessari più aria e più spazio per garantire fra l'altro ai suini una ventilazione adeguata.
Emendamento 73 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 1 - EQUIDI Area A1 per animale in m2
Area A1 per animale in m2
0,488
0,585
0,625
0,75
0,763
0,915
0,900
1,08
1,038
1,245
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1,175
1,41
1,313
1,575
1,450
1,74
1,588
1,905
1,725
2,07
1,863
2,235
2,000
2,4
2,125
2,55
2,250
2,7
2,375
2,85
2,500
3 Motivazione
Gli equidi e i bovini hanno bisogno del 20% di spazio in più rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione.
Emendamento 74 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 1 - BOVINI Area A1 per
Area A2 per
Area A1 per
Area A2 per
animale in m2
animale in m2
animale in m2
animale in m2
0,289
0,439
0,346
0,526
0,459
0,563
0,550
0,675
0,603
0,686
0,723
0,823
0,731
0,810
0,877
0,972
0,849
0,934
1,018
1,120
0,959
1,058
1,150
1,269
1,064
1,181
1,276
1,417
1,163
1,305
1,395
1,56
1,259
1,429
1,510
1,714
1,351
1,553
1,621
1,863
1,440
1,676
1,728
2,011
1,526
1,800
1,831
2,16
1,610
1,913
1,932
2,295
1,692
2,025
2,030
2,43
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1,772
2,138
2,126
2,565
1,851
2,250
2,221
2,7
Motivazione Gli equidi e i bovini hanno bisogno del 20% di spazio in più rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione.
Emendamento 75 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 2 - OVINI E CAPRINI Area A1 o A2 per animale in m2
Area A1 o A2 per animale in m2
0,240
0,290
0,265
0,320
0,290
0,350
0,315
0,380
0,340
0,410
0,390
0,470
0,440
0,530 Motivazione
Ovini e caprini hanno bisogno del 20% di spazio in più rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione.
Emendamento 76 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, TABELLA 3 - SUINI Area A 1 per
Area A2 per
Area A 1 per
Area A2 per
animale in m2
animale in m2
animale in m2
animale in m2
0,143
0,204
0,171
0,244
0,187
0,268
0,224
0,321
0,227
0,324
0,272
0,388
0,264
0,377
0,316
0,452
0,331
0,472
0,397
0,566
0,391
0,559
0,469
0,670
0,420
0,599
0,504
0,718
0,448
0,639
0,537
0,766
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0,501
0,715
0,601
0,858
0,551
0,787
0,661
0,944
0,599
0,855
0,718
1,026
0,646
0,922
0,775
1,106
0,691
0,985
0,829
1,182
0,734
1,047
0,880
1,256
Motivazione I compartimenti per suini devono avere come minimo un'altezza di 1,4 m, che secondo il comitato scientifico sulla salute e il benessere degli animali è l'altezza minima necessaria per poter ispezionare adeguatamente gli animali. Inoltre, sono necessari più aria e più spazio per garantire fra l'altro ai suini una ventilazione adeguata.
Emendamento 77 ALLEGATO I, CAPITOLO VII, PUNTO 2, POLLAME, TABELLA Area in cm2
Area in cm2
21 per pulcino
25 per pulcino
Area in cm2 per kg
Area in cm2 per kg
180
210
160
190
115
135
105
120 Motivazione
Anche il pollame ha bisogno del 20% di spazio in più rispetto a quanto proposto dalla Commissione.
Emendamento 78 ALLEGATO II, PUNTO 7 BIS (nuovo) 7 bis. Le registrazioni relative alla navigazione satellitare sono trasmesse all'autorità competente, su sua richiesta, nel formato da essa domandato.
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