IL CONTROLLO NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI Anno XII Fasc. 1 - 2008
Fabio La Rosa
CONSIDERAZIONI CRITICHE INTORNO ALLA RINNOVATA FORMULAZIONE NORMATIVA DELL’ISTITUTO DELLA MANDATORY AUDITOR ROTATION IN ITALIA Estratto
Milano • Giuffrè Editore
FABIO LA ROSA Dottore di ricerca in Economia aziendale Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie Universita` degli Studi di Palermo
CONSIDERAZIONI CRITICHE INTORNO ALLA RINNOVATA FORMULAZIONE NORMATIVA DELL’ISTITUTO DELLA MANDATORY AUDITOR ROTATION IN ITALIA SOMMARIO: 1. Premessa e precisazioni terminologiche. — 2. L’evoluzione della normativa sulla Mandatory Auditor Rotation in Italia: dal d.P.R. n. 136/1975 al d.lgs. n. 303/2006. — 3. Il dibattito internazionale sulla Mandatory Auditor Rotation: un quadro di sintesi. — 4. Opportunita` e limiti dell’attuale formulazione della Mandatory Auditor Rotation in Italia. — 4.1. Mandatory Audit Firm Rotation. — 4.2. Mandatory Partner Rotation. — 5. Considerazioni conclusive. — Nota bibliografica.
1.
Premessa e precisazioni terminologiche.
L’istituto della mandatory rotation delle societa` di revisione — ossia della rotazione obbligatoria (1) al termine della durata massima dell’incarico ad esse conferito — e` stato oggetto di differenti interventi normativi in Italia nell’arco degli ultimi mesi. In particolare, astraendo solo per un momento dal considerare la novita` rappresentata dall’annesso istituto della partner (1) Si fara` esclusivo riferimento alla rotazione obbligatoria delle societa` di revisione perche´ e` questa che trova applicazione nel nostro ordinamento con riguardo alle societa` quotate, e non alla rotazione su base volontaria che e`, al contrario, prevalente in gran parte di altri Paesi nel mondo.
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rotation (2), cio` che si puo` definire un « tentativo » di estendere la durata complessiva (intesa come arco temporale che include anche le possibilita` di rinnovo concesse dal Testo Unico della Finanza) dell’incarico di revisione da nove a dodici anni, e` stato immediatamente soffocato da un nuovo intervento normativo, approvato alla fine di dicembre 2006, che ha ricondotto — solo apparentemente — tale durata all’originario intervallo di nove anni (3). Tale « vivacita` » legislativa e` quanto meno sintomatica della difficolta` attuale di comprendere appieno la globalita` delle variabili che entrano in gioco in un meccanismo cosı` delicato, che ha lo scopo di garantire l’effettivita` del perno intorno al quale ruota la stessa credibilita` della funzione di revisione esterna, ossia l’indipendenza della societa` di revisione dal soggetto controllato. Cio`, peraltro, senza compromettere la qualita` dell’attivita` svolta al fine di esprimere un giudizio ragionevole sull’attendibilita` del bilancio pubblicato. In altre parole, se indubbio appare l’instaurarsi di una qualche relazione che lega la durata dell’incarico di revisione al grado di indipendenza della societa` che lo ricopre e al livello di qualita` del lavoro svolto, assai gravosa e` la determinazione della natura di tale relazione e, soprattutto, della sua estensione, nella ricerca di un arco temporale « ottimale », i cui confini superiore e inferiore non e` opportuno travalicare, se non si vogliono pregiudicare gli anzidetti attributi dell’indipendenza e della qualita` della revisione contabile. Su questa premessa, il presente contributo mira a far luce sulle variabili proprie dello strumento della Mandatory Rotation che possono differentemente influenzare l’indipendenza del re(2) Vale a dire del principio che riconosce nella rotazione obbligatoria, dopo un certo numero di anni, del partner che ha condotto ed indirizzato, al massimo livello gerarchico, il lavoro di revisione di una data societa`, un ulteriore espediente per garantire la sua indipendenza (BRODY & MOSCOVE, 1998). (3) Tali modifiche legislative cosı` repentine, oltretutto, stanno creando notevoli problemi applicativi derivanti anche dall’assenza di una disciplina transitoria, specie per cio` che concerne la partner rotation.
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visore e la qualita` del suo operato, al fine di esprimere alcune considerazioni sulla nuova configurazione temporale dell’incarico di revisione. In particolare, dopo un breve excursus degli interventi normativi che hanno interessato l’istituto in parola, dalla sua introduzione fino alle ultime modifiche che hanno determinato l’attuale configurazione, si recupereranno sinteticamente alcuni contributi essenziali che discendono dal dibattito internazionale sul tema, alla luce dei quali si tentera` di collocare la nuova fisionomia dell’istituto evidenziando pregi e mancanze sotto alcuni specifici profili di osservazione, con lo scopo di formulare, in ultima analisi, alcune considerazioni di chiusura alla presenti note. Peraltro, alcune precisazioni terminologiche, motivate dall’impiego abituale del linguaggio anglosassone, si reputano dapprima d’obbligo. Anzitutto, allo scopo di dare la giusta estensione al tema, si deve notare che essendo l’istituto in esame genericamente noto come « mandatory rotation », il focus del dibattito oltre a fondare adeguatamente i propri assunti sulla durata dell’incarico di revisione (4), deve incentrarsi altresı` sul meccanismo della sua rotazione, ossia del periodo di « conciliazione » (5) o di vacatio (c.d. cooling-off period). Tale arco temporale — che della durata dell’incarico costituisce un primo corollario — deve trascorrere obbligatoriamente prima che una societa` di revisione possa nuovamente assumere il mandato nella stessa societa` oggetto di controllo contabile. Inoltre, nell’istituto in parola, ad una durata massima pre(4) Il Sec. n. 207 del Sarbanes-Oxley Act afferma che « [t]he term “mandatory rotation” refers to the imposition of a limit on the period of years in which a particular registered public accounting firm may be the auditor of record for a particular issuer ». (5) Il termine « conciliazione » indica, in generale, la ricerca di una riappacificazione, attraverso il ricorso ad un dato strumento (ad es., un giudice conciliatore), tra due parti in lite. Nel contesto in esame, il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra due incarichi di revisione rappresenta allora lo strumento impiegato per raggiungere una conciliazione, ossia per ricostituire un equilibrio che si presume, per legge o per prassi, compromesso dalla familiarita` del rapporto auditor-auditee maturata in un certo lasso temporale.
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definita si accompagna spesso una prestabilita durata minima, ossia un periodo di tempo nel quale la societa` di revisione, salvo casi eccezionali, non puo` essere rimossa dal suo incarico (c.d. mandatory retention). Tale lasso temporale di ritenzione obbligatoria rappresenta, a nostro avviso, un secondo corollario dell’istituto della mandatory rotation. In secondo luogo, e` altrettanto utile evidenziare come quest’ultima generica espressione inglese sottenda, in posizione intermedia, il termine « auditor », che attiene al soggetto — lato sensu — incaricato di svolgere la funzione di revisione. Tale soggetto deve propriamente scindersi nella sua connotazione di soggetto collettivo, ossia di societa` di revisione (audit firm) e nella sua configurazione di soggetto individuale, vale a dire di revisore (socio o amministratore) responsabile firmatario della relazione di revisione (partner). Pertanto, nel dibattito sul tema in esame con l’espressione piu` compiuta di « mandatory auditor rotation » si suole includere tanto il principio della mandatory audit firm rotation (durata minima e massima, oltreche´ rotazione della societa` di revisione), tanto, con funzione complementare o surrogatoria, quello annesso della mandatory partner rotation (durata e rotazione del partner della societa` di revisione). Tale precisazione, oltre a definire chiaramente la portata del tema, e` di assoluto rilievo se si tiene conto che l’Italia e` l’unico Paese comunitario ad imporre la rotazione delle societa` di revisione, laddove la maggioranza degli altri Paesi membri preferisce, invece, stabilire un obbligo di rotazione, dopo un certo periodo, del solo partner che ha diretto l’attivita` di controllo contabile (6). Quest’ultimo obbligo e` stato introdotto so(6) In Europa, solo la Spagna nel 1989 e l’Austria nel 2004 avevano approvato disposizioni che prevedevano la rotazione obbligatoria della societa` di revisione, con durata rispettivamente estesa (nove anni) e media (sei anni), ma furono abrogate prima che divenissero operative. Negli Stati Uniti, ne´ la SEC (Security Exchange Commission), ne´ l’AICPA (American Institute of Chartered Public Accountants) hanno mostrato interesse a migliorare la questione dell’indipendenza dei revisori tramite lo strumento della rotazione obbligatoria delle societa` di auditing. In generale, l’istituto non e` salutato con favore dai Paesi che possono vantare una prassi contabile evoluta (Germania, Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone), in quanto
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lamente di recente nel nostro Paese, pur mantenendosi la rotazione anche della societa` di revisione, cosı` delineando un quadro assai singolare e proprio solo all’Italia (7). 2.
L’evoluzione della normativa sulla mandatory auditor rotation in Italia: dal d.P.R. n. 136/1975 al d.lgs. n. 303/2006.
Per maturare adeguatamente una comprensione dell’attuale impostazione della mandatory rotation, come sopra circoscritta, e` doveroso anzitutto percorrere, seppure sinteticamente, un excursus delle disposizioni legislative di vario grado — ossia di origine comunitaria, nazionale, regolamentare (orientamenti e comunicazioni Consob) e professionale (principi di revisione e pareri degli organismi rappresentanti della professione) — che nel tempo hanno disciplinato detto meccanismo, a partire dal provvedimento che ha istituito nel nostro Paese la certificazione obbligatoria dei bilanci delle societa` quotate nei mercati regolamentati. Il d.P.R. n. 136/1975. — Il principio della mandatory rotation, invero, è stato concepito nel nostro Paese coevamente all’istituto della certificazione (com’era prima denominata impropriamente, la fase conclusiva dell’attività di revisione contabile) obbligatoria del bilancio delle societa` quotate. Gia` al momento dell’introduzione della revisione esterna in Italia, dunque, e` stata avvertita l’esigenza di garantire una piena indipendenza della societa` di revisione dall’entita` oggetto del controllo attraverso una delimitazione del numero di anni in cui la certificazione del bilancio poteva essere rilasciata (o meno) con riguardo giudicato non idoneo a garantire l’insorgere di conflitti di interesse. In altri Paesi, infine, tale meccanismo e` previsto solo per alcuni tipi di societa` (banche, assicurazioni, enti governativi, ecc.). Si veda diffusamente: CAMERAN M., DI VINCENZO D., MERLOTTI E., The Audit Firm Rotation Rule: A Review Of The Literature, SDA Bocconi Research Paper, Working Paper Series, 30th September 2005. (7) Basti pensare come anche l’Ottava Direttiva comunitaria sui revisori — che l’Italia dovra` recepire tra due anni — si basa esclusivamente sulla rotazione dei partner.
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alla medesima societa`, nella giusta convinzione che una prolungata convivenza dell’auditor con l’auditee avrebbe potuto nuocere all’indipendenza d’operato del primo rispetto alla « condotta contabile » del secondo, inficiando, in ultima analisi, la qualita` dell’attivita` di revisione contabile. Nella previgente normativa l’art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 prevedeva che « L’incarico ha la durata di tre esercizi, puo` essere rinnovato per non piu` di due volte e puo` essere nuovamente conferito alla stessa societa` solo dopo il decorso di cinque esercizi ». Cio` significa che gia` al momento dell’istituzione della certificazione obbligatoria lo strumento e` stato concepito con una frequenza almeno potenzialmente elevata di ricambio delle grandi societa` di auditing operanti sul mercato (che in quel periodo erano il doppio delle attuali, le c.d. Big Eight) e con un contestuale lungo periodo di cooling-off. Il d.lgs. n. 58/1998. — Con l’introduzione del Testo Unico della Finanza nel 1998, viene abrogato il d.P.R. n. 136/ 1975, sebbene la disciplina della mandatory rotation rimane sostanzialmente immutata. Infatti, il comma 4 dell’art. 159, dell’originario T.U.F., sanciva che: « L’incarico dura tre esercizi e puo` essere rinnovato per non piu` di due volte ». Peraltro, viene eliminato qualunque riferimento al periodo di cooling-off, circostanza che ha portato la Consob ad intervenire per chiarire il punto e fissare in tre esercizi il periodo di sospensione che deve decorrere prima del rinnovo del mandato (pari alla durata minima del mandato, nonche´ piu` breve rispetto alla precedente impostazione) (8). Per quanto il nostro Paese fosse tra i pochi in Europa ad adottare obbligatorie norme sulla mandatory audit firm rotation, il T.U.F. era privo di norme sulla mandatory partner rotation, la cui assenza ha, di fatto, vanificato anche la funzione delle prime, rimaste immutate rispetto all’evolversi delle prassi contabili e del mercato della revisione contabile. Emblematica, al riguardo, e` la vicenda Parmalat i cui re(8)
Cfr. Comunicazione n. DAC/36058 del 12 maggio 2000.
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sponsabili, tra le innumerevoli azioni fraudolente, hanno saputo anche aggirare facilmente le norme sulla mandatory audit firm rotation: Dal 1990, anno di quotazione in Borsa, fino al 1998 i conti e i bilanci di Parmalat Finanziaria S.p.a. furono revisionati per conto della Grant Thornton Italia. A decorrere dal 1999, di fronte alla necessita` di rispettare la norma sulla mandatory auditor rotation e, quindi, di cambiare obbligatoriamente il revisore, fece ingresso nell’attivita` di revisione la societa` Deloitte&Touche S.p.a.. Il cambiamento poneva alcuni problemi riguardo all’attivita` di auditing nelle societa` domiciliate nei paradisi fiscali, in quanto i revisori della Deloitte&Touche S.p.a. si sarebbero accorti delle falsificazioni contabili eseguite per mezzo delle societa` offshore Curcustle e Zilpa domiciliate nelle Antille Olandesi. In sostituzione di queste entita` venne creata, allora, una nuova societa`, la Bonlat Financing Corporation, domiciliata nelle isole Cayman, cui vennero trasferite tutte le posizioni delle Curcustle e della Zilpa, e i cui bilanci vennero ancora certificati da Grant Thornton, in qualita` di revisore secondario. Mentre, quindi, la Deloitte&Touche S.p.a. assumeva l’incarico in qualita` di revisore principale, Grant Thornton non cessava l’incarico di auditing presso il gruppo Parmalat, ma ne diveniva altro revisore, continuando a svolgere l’incarico per la revisione di molte societa` del gruppo, tra cui quelle incriminate di truffe contabili (9). Il d.lgs. n. 262/2005. — A seguito degli scandali finanziari legati alle note vicende Parmalat e Cirio, il Governo ha varato un provvedimento posto a « tutela del risparmio » — approvato con d.lgs. n. 262/2005 ed entrato in vigore il 12 gennaio 2006 — destinato a modificare il T.U.F. (10). La formu(9) Sul « caso Parmalat » si vedano, tra gli altri: FERRARINI & GIUDICI, 2005; MELIS, 2005; SAPELLI, 2004; FRANZINI, 2004. Si apprende dalla Relazione Consob per l’anno 2006 che il Tar del Lazio ha confermato la cancellazione dall’albo per gravi irregolarita` della societa` di revisione che aveva rilasciato un giudizio positivo sui bilanci della Parmalat e della sua controllata Bonlat. Cfr. CONSOB, Relazione 2006, p. 131. (10) Con la legge sulla « Tutela del risparmio » viene, inoltre, rafforzata la
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lazione del rinnovato art. 159 era divenuta la seguente: « L’incarico ha durata di sei esercizi, e` rinnovabile una sola volta e non puo` essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto » (11). Quindi, da un lato si modificava, per la prima volta dal 1975, la durata dell’incarico di revisione che risultava cosı` complessivamente esteso (12), e dall’altro lato si introduceva, per la prima volta in assoluto, con funzione integrativa, l’istituto della mandatory partner rotation, inasprendone cosı` i vincoli (13). In merito al primo aspetto, la durata minima del mandato si estendeva dai tre ai sei anni nella consapevolezza che, di fronte all’accrescimento smisurato della complessita` e delle dimensioni aziendali e al loro continuo e repentino mutare nella piu` ampia dinamica del mercato, un arco temporale triennale non poteva piu` considerarsi idoneo per maturare una pure ridotta comprensione dell’attivita` del cliente e del suo modus operandi, in specie dal punto di vista contabile. Al contempo, non doveva trascurarsi l’obiettivo di far ruotare piu` frequentemente le societa` di revisione al fine di evitare fenomeni di eccessiva confidenzialita`. Ma per quanto l’esegesi funzione operativa di vigilanza della Consob con l’attribuzione del potere di vietare l’esecuzione delle delibere societarie di conferimento e di revoca dell’incarico di revisione e di disporre la revoca dell’incarico. (11) Gia` la « Commissione Galgano » sulla trasparenza delle societa` quotate si era espressa preferendo una durata del mandato di sei anni (COMMISSIONE GALGANO, 2002, p. 17). (12) Giova precisare come, in realta`, obiettivo iniziale del Parlamento fosse quello di ridurre la durata massima dei controlli contabili — dai nove ai sei anni — con lo scopo di porre un freno all’instaurarsi di legami di eccessiva familiarita` che potevano compromettere l’indipendenza dei revisori. Il risultato finale e` stato invece opposto, potendo l’incarico essere mantenuto fino a dodici anni presso la stessa societa` da sottoporre a revisione contabile. (13) Tale maggiore rigidita` dell’istituto in parola era stato salutato positivamente anche dai revisori. Si veda, ad esempio, l’intervista del Il Sole 24 Ore all’uscente Presidente di Ernst&Young Italia Giovanni Aspes: Ddl risparmio utile anche per i revisori, in Il Sole 24 Ore, 6 dicembre 2005, p. 37.
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della norma, a nostro avviso, non desse adito a dubbi sulla durata del mandato — espressamente circoscritto in sei anni e rinnovabile solo dopo un cooling-off period di tre anni — la Consob si pronuncio` nel senso di riconoscere alle societa` di revisione la possibilita` di verificare i conti di una stessa societa` cumulando due incarichi consecutivi di sei anni, estendendo cosı` a dodici anni la sua durata massima (14). Appare discutibile una simile interpretazione (15), che non risulterebbe discordante con la rotazione del partner, come e` stato sostenuto (16), ma avrebbe anzi — a nostro avviso — lo scopo di impedire che l’obbligo di sostituire la societa` di revisione al termine dei sei anni possa essere indirettamente aggirato nominando un’altra societa` di revisione in cui, nel frattempo, quel medesimo revisore avesse assunto la carica di partner. Inoltre, occorre notare che una siffatta formulazione che fissa in dodici esercizi il limite di svolgimento dell’attivita` di revisione ad opera della stessa auditing firm, estende pericolosamente il periodo di permanenza della societa` di revisione presso il soggetto da sottoporre a controllo contabile. In merito, invece, al secondo aspetto il successivo art. 160, comma 1-quater, T.U.F., ulteriormente ribadiva il principio della rotazione del partner, ora precisandone altresı` la durata e il cooling-off period: « L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa societa` non puo` essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne´ (14) Cfr. COM Consob n. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23 marzo 2006, avente ad oggetto i termini e la durata degli incarichi di revisione contabile, e che fa seguito a quesiti e richieste di chiarimenti mossi dall’ABI e da alcuni emittenti quotati. (15) Si vedano, ad esempio, le considerazioni di VERRASCINA, 2006. (16) Secondo l’Authority di vigilanza sulle Societa` e la Borsa e l’Assirevi, infatti, una diversa interpretazione — ossia quella di considerare ammissibile un solo mandato di sei anni, rinnovabile dopo una pausa di tre anni — risulterebbe incongruente con la stessa normativa e, in specie, con le disposizioni sulla rotazione del partner. Questi, infatti, deve abbandonare l’incarico di revisione dopo sei esercizi, ovvero lo stesso termine previsto la rotazione della societa`, per cui — si sostiene — cambiando societa` cambia di conseguenza anche il partner.
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questa persona puo` assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima societa` o di societa` da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa` di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente ». Il d.lgs. n. 303/2006. — Con il d.lgs. 303 del 29 dicembre 2006 (17) si e`, infine, modificato, ancora una volta, l’istituto della mandatory rotation, la cui disciplina era stata giudicata da piu` parti inadeguata (18). Di fronte alla convinzione che una durata di sei esercizi fosse eccessivamente limitata e che cio` avrebbe potuto compromettere la qualita` dell’attivita` di revisione, a motivo dell’incapacita` di pervenire ad un’adeguata conoscenza della societa` oggetto del controllo contabile, il novellato comma 4 dell’art. 159, T.U.F., stabilisce ora che: « L’incarico ha durata di nove esercizi e non puo` essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente » (19). Resto sostanzialmente immutato — visto anche il suo recente concepimento — il meccanismo della partner rotation e del partner cooling-off period integrato solo con il divieto del responsabile della revisione di una societa` appartenente al gruppo della quotata di continuare a svolgere il suo incarico qualora abbia gia` compiuto i sei anni sulla quotata (20). Sembra, peral(17) Rubricato « Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) », entrato in vigore il 25 gennaio 2007. (18) Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni rese dal Presidente della Consob, Lamberto Cardia. Cfr. LONGO M., Risparmio, riforma debole, in Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2006, p. 26. (19) Il nuovo art. 159 — conferendo all’organo di controllo interno un ruolo non piu` solo consultivo ma anche propositivo — prevede, inoltre, che il conferimento dell’incarico, l’entita` dei compensi ovvero la revoca del revisore gia` nominato debbano essere oggetto di una « proposta motivata » formulata dal Collegio sindacale, indirizzata all’Assemblea dei soci, la quale, poi, assumera` le delibere conseguenti. (20) « L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa
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tro, non immediatamente conciliabile una rotazione degli incarichi dopo nove anni e una contestuale rotazione dopo sei esercizi del responsabile dell’incarico. L’Ottava Direttiva n. 2006/43/CE del 17 maggio 2006. — Per arricchire il quadro normativo e` utile richiamare anche quanto previsto dagli attuali indirizzi a livello comunitario. Gia` in sede di revisione della VIII Direttiva n. 84/253/CE l’istituto in analisi era stato vagliato dal Legislatore europeo proponendo agli Stati membri della Comunita` una rotazione obbligatoria, senza peraltro possibilita` di rinnovo del mandato (21). Con la nuova VIII Direttiva n. 2006/43/CE del 17 maggio 2006 la CE si prefigge di realizzare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, da realizzare attraverso un’adesione, nello svolgimento di tutte le revisioni legali dei conti previste dal diritto comunitario, ai principi di revisione internazionali (ISA) stabiliti dallo IAASB. Tra le numerose previsioni poste a tutela dell’indipendenza dei revisori (22), quelle in tema di mandatory rotation presocieta` non puo` essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne´ questa persona puo` assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societa` di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potra` assumere ne´ continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di societa` controllate dalla suddetta societa`, di societa` ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni ». Cfr. art. 160, comma 1-quarter, T.U.F. (21) Il Libro Verde predisposto nel 1996 dalla Commissione Europea prevedeva, invece, solo una partner rotation e non una audit firm rotation. (22) La direttiva richiede, in particolare, che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano indipendenti, ovvero si astengano dai processi decisionali interni dell’ente sottoposto a revisione. Nel caso in cui si trovino in situazioni di rischio troppo elevato per la loro indipendenza, dovrebbero rinunciare all’incarico di revisione o astenersene. La direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri siano chiamati ad assicurare che i revisori legali o le imprese di revisione contabile confermino ogni anno per iscritto la loro indipendenza dall’ente sottoposto a revisione contabile e discutano con il comitato i rischi alla loro indipendenza e le misure applicate per limitare tali rischi.
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vedono la rotazione del partner entro sette anni dalla data di designazione, con un cooling-off period di due anni (23). Inoltre, e` sancito che, nel caso in cui uno Stato membro lo ritenga opportuno per conseguire le finalita` previste dalla direttiva, e` possibile stabilire la rotazione dell’impresa di revisione contabile, la quale dovra` porsi cumulativamente e non alternativamente alla rotazione dei revisori (24). I principi di revisione. — Anche la professione contabile, infine, ha elaborato proprie disposizioni al fine di tutelare l’integrita` del rapporto di revisione nel tempo. In particolare, quando non puo` trovare applicazione l’art. 159 del T.U.F. il revisore e` tenuto, tra l’altro, a « sostituire il responsabile dell’incarico e/o i soci revisori chiave dal gruppo di lavoro entro almeno sei anni dalla loro assegnazione al gruppo di lavoro. Tali soggetti non devono poter essere nuovamente assegnati alla revisione del medesimo soggetto sottoposto a revisione prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data della loro sostituzione » (25). (23) « Gli Stati membri provvedono affinche´ il responsabile o i responsabili della revisione legale di un ente sia/siano sostituito/i nell’incarico di revisione legale dei conti entro sette anni dalla data di designazione e possa/possano nuovamente partecipare all’incarico di revisione legale dell’ente decorso un periodo minimo di due anni dall’avvenuta sostituzione ». Cfr. art. 42, paragrafo 2, Direttiva n. 2006/43/CE. (24) « Onde rafforzare l’indipendenza dei revisori contabili degli enti di interesse pubblico, il responsabile o i responsabili della revisione di tali enti dovrebbero essere sottoposti a rotazione. Ai fini di tale rotazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere la sostituzione di uno o piu` responsabili che si occupano dell’ente sottoposto a revisione contabile, consentendo nel contempo all’impresa di revisione, di cui il responsabile o i responsabili fanno parte, di continuare ad essere il revisore legale di tale ente. Ove uno Stato membro lo ritenga opportuno per conseguire le finalita` prefissate, puo`, in alternativa, prescrivere la sostituzione dell’impresa di revisione contabile, fatto salvo l’articolo 42, paragrafo 2 ». Cfr. Punto 26, Direttiva n. 2006/43/CE. Tale previsione della rotazione delle societa` di revisione e` stata espressamente voluta, in sede legislativa, dal nostro Paese. (25) Sebbene cio` sia previsto espressamente in presenza di un’entita` di interesse pubblico, e` anche affermato che le suddette disposizioni trovano applicazione altresı` per le entita` diverse da queste ultime. Si veda la sezione 5.10 « Minacce all’indipendenza del Revisore derivanti dalla durata dell’incarico di Revi-
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In ipotesi di incapacita` da parte del revisore di provvedere ad una rotazione del responsabile dell’incarico o dei soci revisori chiave, gli stessi principi di revisione prevedono la possibilita` di ricorrere ad « altre misure di salvaguardia per ridurre le minacce di mancanza d’indipendenza ad un livello accettabile », da porre in essere entro un ragionevole periodo di tempo (26), fino a considerare — in caso di inadeguatezza delle suddette misure — l’opportunita`, al termine del mandato, di non rinnovare l’incarico di revisione. Non vi e`, quindi, alcun riferimento alla rotazione della societa` di revisione, ma solo a quella del partner. La tabella 1 (nella pagina seguente) schematizza il percorso storico-normativo che ha subı`to l’istituto della Mandatory Auditor Rotation, nelle sue due fattispecie della rotazione della societa` e del partner. Si presta a piu` di una lettura. Anzitutto, sembra chiaro, come si evince soprattutto da un’osservazione trasversale della tabella (il riferimento e`, quindi, all’intero istituto), che nel corso dell’ultimo triennio si e` registrata una tendenza ad introdurre il meccanismo della partner rotation (a partire, in specie, dalla professione contabile e dagli orientamenti comunitari) e, contestualmente, ad abbandonare quello della audit firm rotation o, al piu`, a valutarlo meramente ammissibile. In particolare, con riguardo a quest’ultima, come si desume facilmente, l’estensione della durata dell’incarico di revisione registratasi negli ultimi anni e` solo apparente, atteso che, allo stesso tempo, e` stata ridotta la possibilita` di rinnovo dell’incarico fino al suo annullamento, cosı` recuperando quell’originaria impostazione della durata totale del numero di incarichi di revisione ammissibili. Inoltre, la soppressione — dall’intervento del 2006 — della possibilita` di rinnovo del mandato fa coincidere i precedenti valori minimi e massimi di durata con un unico valore (pari a nove anni). sione » del documento di revisione sull’indipendenza del revisore. Cfr. CNDC, Principi sull’indipendenza del revisore, edizione 18 novembre 2004, p. 31. (26) Ad esempio, come dagli stessi principi affermato, quando la societa` di revisione e` costituita da pochi soci.
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Con riguardo, invece, all’istituto della partner rotation, l’attuale impostazione normativa prevista dal T.U.F. appare in linea con gli orientamenti comunitari e della migliore prassi, mostrandosi semmai piu` severa rispetto a quest’ultima (atteso il piu` esteso cooling-off period previsto per il partner). TABELLA 1. Evoluzione normativa dell’istituto della Mandatory Auditor Rotation in Italia.
Mandatory Auditor Rotation
Mandatory Audit Firm Rotation
Mandatory Partner Rotation
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T.U.F. del 1998
T.U.F. dopo T.U.F. dopo il d.lgs. n. il d.lgs. 262/2005 303/2006
Audit firm 3 esercizi 3 esercizi 6 esercizi 9 esercizi Rotation (27) Possibilita` di rinnovo (immediato) solo 2 volte solo 2 volte solo 1 volta — dell’incarico Durata massima 9 esercizi 9 esercizi 12 esercizi 9 esercizi dell’incarico Audit firm 5 esercizi 3 esercizi 3 anni 3 anni Cooling off-period (28) Partner Rotation — — 6 esercizi 6 esercizi Partner — — 3 anni 3 anni Cooling off-period
Dir. n. 2006/ 43/CE
Principi di revisione (nov. 2004)
ammessa
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7 esercizi
6 esercizi
2 anni
2 anni
Il dibattito internazionale sulla Mandatory Auditor Rotation: un quadro di sintesi.
L’excursus storico-normativo che precede deve ora trovare un supporto negli orientamenti dottrinali e nelle prassi esistenti a livello internazionale, che — se ben tesaurizzati — possono rivelarsi d’ausilio nel comprendere gli effetti della nuova impostazione dell’istituto in Italia. A partire da una revisione della letteratura internazionale (27) E v bene precisare che tale valore identifica anche la durata minima del mandato di revisione, oltre la quale (e fino al valore di durata massima) la rotazione e`, di fatto, su base volontaria. (28) Il periodo indicato e` da intendersi dalla data di cessazione del precedente incarico.
Fabio La Rosa: Considerazioni critiche ecc.
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sul tema — sempre piu` fiorente (29) — e premessa la disarmante discordanza di risultati cui pervengono molti contributi empirici (30), si e` provato a sintetizzare le piu` importanti ragioni che sostengono e si oppongono, secondo differenti profili di rilievo, all’istituto in esame, rispettivamente per la societa` di revisione e per le societa` oggetto di revisione contabile (v. Tabella 2). E v utile precisare che le indicazioni riportate in tabella si riferiscono ad una durata che puo` essere giudicata « minima » dell’incarico di revisione (a prescindere dalle possibilita` di rinnovo) identificabile, ad esempio, in un mandato di tre anni (tale termine e` qui indicato con Dm* ed e` assunto quale parametro ordinario di riferimento per la rotazione, tanto obbligatoria che volontaria, nonche´ quale successivo termine di confronto con la nuova impostazione dell’istituto).
(29) Il tema appare di sempre maggiore interesse, almeno nel contesto europeo. Invero, a dispetto della sua scarsa applicazione nel mondo, su 26 report emanati da organismi regolatori internazionali, ben 16 sono stati rilasciati in Europa. Inoltre, 23 dei suddetti report si riferiscono al periodo 2001-2005 (CAMERAN, DI VINCENZO & MERLOTTI, 2005, pp. 12-13). (30) Tali divergenze, a nostro avviso, sono da ricondurre essenzialmente al fatto che il meccanismo di rotazione obbligatoria dell’auditor e` previsto solo in un numero assai limitato di Paesi nel mondo (oltre che in Italia, solo in Brasile, India, Singapore e Corea del Sud esso ha efficacia legale) e, pertanto, per quanto metodologicamente ineccepibili, le analisi condotte e, in specie, i risultati ottenuti si mostrano sempre non opportunamente verificabili nella realta`. Inoltre, in non pochi dei contributi esaminati si e` rilevata spesso l’assenza di precisi riferimenti temporali nel considerare l’istituto in parola (ossia della durata minima e massima del mandato di revisione, della durata del cooling-off period, ecc.), per cui le considerazioni che ne discendono possono essere spesso fuorvianti. Cosı`, ad esempio, se e` vero che la rotazione periodica legale permette alla societa` revisionata di usufruire di avanzate pratiche contabili offerte dal nuovo auditor, e` altrettanto vero che l’incentivo per quest’ultimo ad implementare tali pratiche e` assai ridotto, di fronte alla prospettiva di un incarico breve (punto 2 della Tabella 2).
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TABELLA 2. Limiti ed opportunita` dell’istituto della Mandatory Auditor Rotation per le societa` di revisione e le societa` revisionate. Profilo d’osservazione
Opportunita` della Mandatory Rotation Auditor firm
1. Familiarita` o Inti- Maggiore obiettivita`, mita` del rapporto pro- integrita` ed indipenfessionale di revisione denza del partner e del personale della societa` di revisione dall’auditee
Auditee firm Minori rischi di collusione degli amministratori e dei dipendenti dell’auditee
2. Efficacia e qualita` Riduzione del rischio Maggiore tensione ed del lavoro di revisione di revisione e dei falli- attenzione alle politimenti di audit che di bilancio e alle pratiche contabili. Offerta di nuove e differenti prospettive contabili 3. Efficienza ed econo- Creazione di una micita` del lavoro di re- « quasi-rendita » (rivisione spetto all’ipotesi di rinnovo annuale del mandato) 4. Dinamica del mer- Maggiore competiticato della revisione vita` delle societa` di contabile (34) auditing (35)
Limiti della Mandatory Rotation Auditor firm
Auditee firm
Maggiori difficolta` per amministratori, dipendenti, revisori interni, ecc. ad innescare percorsi di fiducia con il partner e il personale della societa` di revisione Minori incentivi per l’auditor ad investire in pratiche di revisione avanzate e in qualita` del servizio di revisione per approfondire la conoscenza dell’auditee (31) Maggiori costi e rischi Maggiori costi e rischi nei primi anni del nei primi anni del nuovo incarico (32) nuovo incarico (33) Maggiori difficolta` per il personale della societa` di revisione ad innescare percorsi di fiducia con amministratori, dipendenti, revisori interni, ecc. dell’auditee Difficolta` dei revisori entranti ad acquisire dai revisori uscenti la conoscenza dell’attivita` dell’auditee e i caratteri propri del suo sistema contabile
Minori risorse e tempi da dedicare all’auditor al crescere della sua permanenza presso l’auditee Maggiore liberta` di Maggiore turnover delscelta nella nomina le societa` di audidella societa` di revi- ting (36) sione
Omogeneizzazione dell’offerta di revisione contabile e riduzione della qualita` del lavoro
(31) Cio` e` particolarmente vero per quelle societa` da sottoporre a controllo contabile che operano in settori economici che richiedono investimenti specifici, in termini di elevata specializzazione ed expertise, da parte dei revisori. (32) I costi di revisione connessi ad un nuovo incarico possono essere di differente natura, in particolare si suole distinguerli in costi espliciti (quali i costi di start-up connessi alla conoscenza del cliente e alla familiarita` da acquisire con le pratiche contabili specifiche del cliente) ed impliciti (connessi alla « distruzione di valore » conseguente alla stessa rotazione obbligatoria, che impedisce il trasferimento del bagaglio professionale acquisito dai revisori uscenti). Essi dipendono da numerose dimensioni tra cui, in primis, il livello dei rapporti dialettici, fiduciari e collaborativi che possono instaurarsi tra revisori uscenti e revisori entranti. Sul punto si ricorda l’esistenza del principio di revisione n. 510: « La verifica dei saldi d’apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico ». (33) Anche per la societa` sottoposta a revisione i costi possono essere distinti in impliciti (connessi anzitutto al processo di ricerca ed individuazione di un’altra societa` di revisione che per qualita`, prezzo, indipendenza e idoneita` tecnica sia adeguata alle proprie esigenze; costi relativi alle risorse materiali, umane, temporali e all’assistenza che occorre dedicare per consentire il controllo da parte dei nuovi revisori) ed espliciti (prettamente le fees corrisposte alla societa` di revisione). Tali tipologie di costi sono da relazionare con variabili quali, tra le altre, il grado di efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno.
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4.
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Opportunita` e limiti dell’attuale formulazione della Mandatory Auditor Rotation in Italia.
Alla luce dell’excursus normativo che precede e delle opportunita` e dei limiti insiti nell’istituto in parola, come emersi dal dibattito internazionale, si provera` ad anticipare i favori e le resistenze che la vigente impostazione della Mandatory Auditor Rotation (Dm1) potra` presentare, in specie rispetto alla configurazione che ha sempre caratterizzato l’istituto in esame prima della legge sulla « Tutela del risparmio » (37). L’esigenza di una lettura sistemica delle variabili che influenzano la relazione tra la durata del mandato e la qualita` della revisione contabile e` gia` stata avvertita (CATANACH & WALKER, 1999, p. 58). Quello che segue in figura 1 e` un modello semplificato che individua due attributi o variabili dipendenti, rappresentati da:
(34) Gli effetti esercitati dalla rotazione obbligatoria sulla competitivita` del mercato della revisione sono i piu` controversi e, in genere, si ritiene che tale strumento di regolamentazione rallenti la competitivita` del mercato. Tuttavia, rispetto all’ipotesi di rinnovo annuale che si traduce, di fatto, in una continuita` potenzialmente indeterminata del mandato, l’ipotesi di rotazione triennale degli incarichi di revisione qui assunta, ci sembra maggiormente garante di un avvicendamento delle societa` di auditing e, dunque, si assume un maggiore dinamismo e competitivita` del mercato della revisione. (35) E v palese che una maggiore competitivita` conduca ad atteggiamenti aggressivi da parte delle grandi multinazionali della revisione, che per difendere la propria posizione sul mercato, di fronte all’obbligo della rotazione, possono contare su quei caratteri che sono propri solo delle grandi societa` del settore, quali, tra gli altri, l’elevata dimensione organizzativa e dotazione professionale. (36) Di un maggiore turnover non possono che avvantaggiarsi le piccole societa` di revisione, che vedono ridurre il predominio delle grandi multinazionali, operanti da sempre in condizioni di oligopolio. (37) Invero, si ritiene l’impostazione prospettata da questo ultimo provvedimento come un « colpo fallito » che, oltretutto, in ragione della brevita` con cui si sono succeduti gli interventi normativi, ha potuto trovare solo limitata applicazione, sebbene non se ne possano disconoscere taluni pregi.
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— indipendenza (38): quale sinonimo di credibilita` dell’attivita` di revisione; — qualita`: quale sinonimo di efficacia dell’attivita` di revisione; e un insieme di variabili indipendenti o determinanti delle prime, sintetizzate nell’istituto in parola. In particolare, nella schematizzazione che adottiamo la qualita` della revisione e` concepita quale risultante dell’azione di un sistema di variabili, proprie dell’istituto della Mandatory Auditor Rotation (come e` gia` stata articolata nel primo paragrafo). Mentre alcune di esse influiscono sulla qualita` della revisione attraverso il livello di indipendenza dell’auditor (inteso sia come partner che come societa` di revisione), altre vi agiscono direttamente. FIGURA 1. Schematizzazione di sintesi dell’azione dell’istituto della Mandatory Auditor Rotation sull’indipendenza e la qualita` della revisione contabile.
(38) Sulla variabile « indipendenza » non e` considerato l’effetto dei c.d. NAS (Non Audit Services), ossia di quei servizi collaterali, differenti dall’attivita` di revisione contabile, e relativi essenzialmente ad attivita` di consulenza o tenuta della contabilita`, che possono compromettere il livello di indipendenza del revisore e su cui vertono gran parte delle riflessioni che ruotano attorno alla questione dell’indipendenza delle societa` di revisione. Tale effetto non e` stato considerato dal momento che la legge sulla « Tutela del Risparmio » ha previsto (art. 160, comma 1-ter T.U.F.) che alle societa` di revisione (e collegate) e` vietata l’offerta di ulteriori servizi alle societa` da loro certificate (tra cui: tenuta dei libri contabili, registrazioni contabili o relazioni di bilancio; realizzazione di sistemi informativi contabili; servizi di valutazione ed emissione di pareri pro-veritate). In ogni caso, non sono state rinvenute relazioni positive tra la fornitura di servizi non audit e la durata del mandato di revisione (DEBERG, KAPLAN & PANY, 1991; HAY, KNECHEL & LI, 2006).
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Ricordando che l’attuale impostazione prevede un’estensione della durata del mandato di revisione (ossia, Dm1 > Dm*) e recuperando i quattro profili d’osservazione esaminati nella tabella 2 — ora sintetizzabili negli attributi « indipendenza », « qualita` », « economicita` » e « competitivita` » del lavoro di revisione contabile —, pare possibile esprimersi nei seguenti termini, distinguendo tra Mandatory Audit Firm Rotation e Mandatory Partner Rotation. 4.1. Mandatory Audit Firm Rotation. — Avviando le nostre considerazioni con riguardo alla dimensione piu` importante — ossia l’indipendenza dei revisori — occorre rilevare come precedenti studi sull’applicazione in Italia della tradizionale regola della rotazione obbligatoria della societa` di revisione — ossia del mandato triennale rinnovabile al massimo due volte — pervengono a risultati non confortanti, che forniscono garanzie meramente sull’indipendenza percepita e non su quella effettiva. In tal senso, la mandatory rotation e` stata definita una soluzione « persuasiva » al problema dell’indipendenza del revisore (CA` , 2003, p. 8) (39). MERAN, LIVATINO, PECCHIARI & VIGANO Elemento centrale intorno a cui ruota la nuova formulazione dell’istituto e` l’assenza della possibilita` di rinnovo del mandato, con definizione di una durata novennale che rappresenta, al contempo, la durata minima e massima dell’incarico. Secondo Dopuch, King e Schwartz, l’adozione di un regime di simultanea ritenzione e rotazione della societa` di revisione — quale e` il nostro — riduce la probabilita` di emissione da parte dei revisori di relazioni « orientate » dalla volonta` degli amministratori, migliorando cosı` il livello di indipendenza (39) In particolare, secondo gli autori citati, tale meccanismo determinerebbe: a) un incremento dei costi dei servizi di audit, con aggravi dei costi di start-up tanto per il revisore che per l’auditee, perdita della conoscenza acquisita sul cliente e riduzione delle audit fees; b) l’insistere di una relazione negativa rispetto alla qualita` e all’indipendenza dei revisori; c) una crescita del livello di competitivita` del mercato della revisione, con riduzione del numero delle audit firm che vi operano, staticita` delle quote di mercato dalle stesse possedute e rischio di comportamenti collusivi.
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dei revisori, ed e` da preferire a sistemi alternativi informati sulla mera ritenzione o che non prevedono meccanismi di ritenzione e di rotazione (DOPUCH, KING & SCHWARTZ, 2001). Cio` che si trascura e`, peraltro, il riferimento puntuale alla durata del mandato. Considerando multipli di tre, si e` voluto distinguere tale componente in breve (tre anni) (40), media (sei anni) e lunga (nove anni). Ora, se e` vero che una relazione di lungo periodo — ad esempio pari a nove anni, come nella precedente ed attuale impostazione — puo` portare i revisori a riporre maggiore attenzione all’interesse economico connesso col mantenere, attraverso il meccanismo del rinnovo, il cliente piuttosto che a preservare la propria indipendenza (GIETZMANN & SEN, 2002), e` altresı` vero che nel momento in cui quell’interesse e` in qualche modo garantito — rappresentando l’attuale novennio ininterrotto una sicura rendita per le societa` di revisione — dovrebbe venire meno anche il rischio di compromettere la propria integrita`. Del resto, l’entita` dei compensi corrisposti dagli auditee e` giudicata essere una variabile indicativa della perdita di indipendenza dei revisori (seguita dalla prestazione di servizi di consulenza aziendale) in misura superiore rispetto all’assenza di rotazione della societa` di revisione (HAI YAP & CHUI CHO, 1996). In altre parole, se si ipotizza che una societa` di revisione venga mantenuta effettivamente per un novennio e che possa ritornare presso lo stesso cliente solo dopo un ulteriore novennio (e` questa l’ipotesi piu` desiderabile), non dovrebbero sussistere incentivi per gli auditor a « comprimere » la propria indipendenza (41). (40) E v questo il periodo giudicato minimo dalla professione dei revisori per pervenire ad una conoscenza adeguata dei clienti strutturati in gruppi e operanti a livello internazionale. (41) Peraltro, sulla durata — intesa ora come tempo di permanenza presso il cliente — influiscono anche la dimensione delle parti del rapporto di revisione. Per quanto riguarda la dimensione dell’auditee, si deve presumere che tanto piu` e` elevata e complessa la dimensione del soggetto da sottoporre a revisione, tanto mag-
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Cio` rappresenta un chiaro vantaggio rispetto alla precedente impostazione, ove l’opportunita` del duplice rinnovo poteva generare, al contrario, l’insorgenza di compromessi tra revisori e auditee di fronte al rischio per i primi di perdere il cliente: a parita` di rendita si dovrebbe attenuare ora il problema dell’indipendenza. Assunto, dunque, che il permanere per un novennio della societa` di revisione non inficia considerevolmente il grado di indipendenza del revisore, cio` che occorre impedire e` allora la possibilita` di un’interruzione anticipata del rapporto di revisione che possa condurre al fenomeno dell’opinion shopping (42). A nostro giudizio, aver eliminato la possibilita` di rinnovo del mandato, dovrebbe impedire anche il verificarsi di tale fenomeno, come gia` recentemente dimostrato in altri contesti dove il meccanismo della mandatory rotation trova applicazione e dove ad un’estensione della durata del rapporto di revisione corrigiore e`, nell’arco di un anno, il tempo di permanenza e la regolarita` dei lavori di revisione, con probabili effetti negativi sull’indipendenza dei revisori; del resto, la dimensione dell’auditee influisce anche sulle possibilita` di rinnovo del mandato alla stessa societa` di revisione, che saranno piu` elevate, attesa l’opportunita` di affidare allo medesimo revisore il controllo su attivita` assai estese e complesse. Per quanto invece concerne la dimensione dell’auditor, si puo` ritenere che maggiore e` la dimensione e, quindi, la capacita` organizzativa e la dotazione di risorse umane e finanziarie della societa` di revisione, minore e` la permanenza, nell’arco di un anno, presso la societa` da revisionare, con effetti positivi sull’indipendenza dei revisori. (42) L’espressione e` impiegata per riferirsi alla possibilita` che una societa` soggetta a controllo contabile possa revocare il mandato alla societa` di revisione incaricata, allo scopo di evitare giudizi di revisione non favorevoli per dirigersi verso quell’auditor che e` disposto a formulare un giudizio decisamente superiore a quello che meriterebbe in relazione alla propria reale situazione (TEOH, 1992). Di norma, la volonta` di sostituire il soggetto revisore e` da ricondurre anche ad altre circostanze quali, a titolo di esempio: conflitti sul trattamento contabile di determinate poste di bilancio, cambiamenti nel management, situazioni di dissesto finanziario, necessita` di disporre di servizi addizionali a seguito di una crescita della societa`, insoddisfazioni con i servizi offerti dall’auditor, fee giudicate eccessivamente alte o, ancora, desiderio di seguire una specifica societa` di revisione. In America, l’opinion shopping sembra essere un fenomeno reale: il 17% delle revoche delle societa` di revisione da parte delle societa` quotate americane e`, infatti, da attribuirsi ad esso (LENNOX, 2003). Peraltro, alcuni autori ritengono che tale fenomeno non altera ne´ il livello d’indipendenza, ne´ la qualita` del lavoro di revisione (LU, 2006).
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sponde una riduzione della probabilita` di « negoziare » il giudizio di revisione (RUIZ-BARBADILLO, GO´MEZ-AGUILAR & BIEDMALO´PEZ, 2006). Inoltre, la disposizione che consente all’auditee di revocare l’auditor per giusta causa (art. 159, comma 2, T.U.F.), oltre a non poter essere applicata per mere divergenze d’opinione su questioni contabili o su procedure di revisione, trova adesso maggiori ostacoli derivanti dalla rafforzata funzione di vigilanza della Consob, che puo` anche vietare l’esecuzione della delibera di revoca approvata dall’assemblea dei soci. In ogni caso, per contrastare tale « dilemma etico » dei revisori — ed evitare cosı` ogni tentativo di compromesso (43) — si potrebbe introdurre, quale meccanismo di regolamentazione, una disclosure informativa obbligatoria delle questioni contabili che pongono il rapporto auditor-cliente in conflitto (CUSHING, 1999, p. 361). Al momento, infatti, cio` che forma oggetto di divergenti opinioni e` comunicato direttamente dall’auditor nella relazione di revisione, che informa in guisa definitiva — ossia senza ulteriori possibilita` di risoluzione ex ante, salvo il caso di emissione di una nuova relazione per il sopraggiungere dei c.d. « eventi successivi » (44) — la comunita` fi(43) La dimensione etica dell’indipendenza dei revisori e` stata studiata anche attraverso strumenti propri dell’economia politica. Invero, il problema dell’audit opinion shopping e` inquadrabile nella teoria dei giochi ed, in particolare, e` assimilabile al « dilemma del prigioniero », nel senso che, a prescindere dal numero di auditor e di auditee coinvolti in un sistema, la strategia dominante per i revisori, ossia il punto di equilibrio (o di Nash), e` quella che vede entrambi (o tutti) i revisori scegliere la soluzione che asseconda un metodo contabile discutibile adottato dall’auditee, cosı` conseguendo pay-off inferiori a quelli ottenibili da altre soluzioni e, in particolare, da quella Pareto-efficiente rappresentata dalla scelta operata da entrambi (o tutti) i revisori di negare l’adozione di metodi contabili dubbi (CUSHING, 1999, pp. 343-344), che oltretutto incrementerebbe altresı` il valore sociale della funzione di revisione esterna (piu` efficiente allocazione del risorse economiche derivante da maggiore e piu` accurata informazione a disposizione degli investitori). (44) Sebbene non si possa ritenere indicativo di una compressione del livello di indipendenza in occasione del rinnovo del mandato, si affida al lettore ogni riflessione su quanto si legge da un verbale di una societa` quotata, in stato di crisi, che nell’esercizio 2003 aveva concluso il primo triennio del mandato di revisione
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nanziaria di un trattamento contabile che non e` stato, parzialmente o in toto, approvato. Peraltro, e` vero che dopo la prima applicazione dei principi contabili internazionali (in Italia avvenuta obbligatoriamente nel 2006 per tutte le societa` quotate) dovrebbero essersi ridotte sensibilmente le circostanze conflittuali tra amministratori e revisori, suscettibili di originare, quando inconciliabili, cambiamenti della societa` di revisione (45) (ATKINSON, TAYLOR, FLESHER & STOCKS, 2002). Di notevole importanza si rilevano, inoltre, i controlli sulle parti del contratto di revisione. In particolare, per quanto concerne i controlli sui revisori, essi sono tendenzialmente mirati a sostenere il livello d’indipendenza degli auditor. Peraltro, la nuova formulazione del mandato di revisione mentre prevede, da un lato, un accrescimento dei controlli sui revisori all’atto della loro nomina, attribuendo all’organo di controllo (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo interno sulla gestione) il compito di elaborare una proposta motivata di nomina (46), dall’altro lato sancisce una riduzione di affidato ad una nota societa` di controllo contabile: « Il Presidente fa presente che nella tarda serata di ieri, 23 giugno 2004, la societa` di revisione ha inviato nuove relazioni poiche´ sono venuti meno gli elementi di incertezza che non avevano reso possibile alla stessa di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2003. A seguito di eventi accaduti nei giorni di lunedı` 21 e martedı` 22 giugno, comunicati al mercato degli investitori, continua il Presidente, la societa` di revisione ha modificato le relazioni emesse in data 18 giugno 2004 ». Peraltro, il mandato non e` comunque rinnovato alla stessa societa` di revisione ma ad un’altra societa` (generando un’anomalia rispetto alla norma che vede sostanzialmente duraturi i legami auditor-cliente), la quale per i primi due anni del nuovo incarico si dichiara impossibilitata ad esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio. (45) Al piu` puo` discenderne un giudizio positivo con rilievi, come nel caso della societa` « Art’e` » per la quale « il dissenso ha riguardato il trattamento contabile dei crediti commerciali ceduti con contratto pro-soluto e l’iscrizione nel conto economico dei relativi proventi finanziari, mentre ad avviso del revisore non ricorrevano i presupposti previsti dallo Ias 39 per effettuare l’eliminazione (derecognition) di tali crediti dai crediti commerciali; conseguentemente, le passivita` finanziarie e i crediti commerciali sono stati sottostimati e l’utile netto e` stato sovrastimato ». Cfr. CONSOB, Relazione 2006, p. 79. (46) La precedente versione del T.U.F. prevedeva, invece, solo l’espressione di un parere da parte dell’organo di controllo nella nomina della societa` di revi-
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tali medesimi controlli, avendo sottratto alla Consob il potere di vigilare periodicamente sull’indipendenza e sull’idoneita` tecnica dei revisori, mantenendo tale potere solo con riguardo alle societa` di revisione (47). In altre parole, sebbene entrambe le tipologie di controllo influenzino la durata dell’incarico e le possibilita` di rinnovo del mandato alla societa` di revisione, con tali modifiche si e` estesa la misura dei controlli interni di competenza del Collegio sindacale, a scapito di quelli esterni affidati all’Autorita` di vigilanza, che notoriamente sono maggiormente garanti dell’indipendenza dei revisori. Dal lato invece dei controlli sugli amministratori, interventi di monitoraggio potrebbero essere basati sull’adozione di Comitati di Audit realmente efficaci (PEARSON, 1985), atteso che all’origine di taluni cambiamenti sospetti della societa` di revisione da parte dell’auditee risiede proprio un’insufficienza numerica dei membri indipendenti del comitato, spesso dotati di scarsa esperienza in materia contabile e di auditing, e caratterizzati da sporadici incontri (ARCHAMBEAULT & DEZOORT, 2001; LENNOX, 2003). Ma la nuova impostazione dell’istituto non e` esente da limiti. La possibilita` di rinnovo del mandato (ora preclusa) dovrebbe essere vista, invero, come un’opportunita` per rendere piu` flessibile e dinamico il rapporto con la societa` di revisione — quasi un « surrogato » del diritto di recesso che ad essa non e` sione, che pur restando sempre di competenza dell’assemblea, consentiva di fatto l’esercizio di una rilevante influenza da parte degli amministratori. Inoltre, il Codice di Autodisciplina, nel criterio applicativo n. 10.C.5., prevede che il Collegio sindacale « vigila sull’indipendenza della societa` di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entita` dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all’emittente ed alle sue controllate da parte della stessa societa` di revisione e delle entita` appartenenti alla rete della medesima ». (47) L’Ottava Direttiva CE prevede tale tipologia di controllo ogni due anni, mentre il T.U.F. modificato dal decreto correttivo 303/06 ha determinato la frequenza del controllo di qualita` sulla societa` di revisione nella misura di almeno ogni tre anni. Altri controlli sono quelli relativi ai compensi percepiti dalla societa` di revisione, i cui criteri generali di determinazione sono stabiliti con regolamento dalla Consob.
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riconosciuto — che in questo modo potrebbe decidere (seppure con qualche remora di ordine economico) di non accettare la riconferma dell’incarico in presenza di circostanze che hanno compromesso la sua indipendenza. Ne consegue che quando la durata del mandato si estende fino alla soglia novennale (s’intende senza soluzione di continuita`) e si e` in presenza di ripetuti tentativi degli amministratori di imprimere il proprio volere su quello dei revisori, v’e` il rischio che la societa` di revisione debba attendere il termine del mandato per concludere il rapporto con l’auditee (48). Non sempre, infatti, il recesso si rende una soluzione praticabile, ma la sua compatibilita` deve essere valutata in conformita` al quadro normativo regolamentare applicabile allo specifico incarico (considerando anche i rischi d’immagine connessi ad un’anticipata risoluzione del contratto) (49). Circostanze di compressione dell’indipendenza della societa` di revisione potrebbero derivare, quindi, da un lato, dalla gia` esistente previsione di un diritto di recesso solo unilaterale (ossia per l’auditee, sebbene dietro giusta causa), con esclusione per questa ultima della possibilita` di concludere lo svolgimento della propria attivita` di controllo contabile allorche´ ritenga inficiata la propria indipendenza e, dall’altro lato, dal nuovo limite dell’assenza di una possibilita` di rinnovo del mandato. Sotto tale profilo, il novennio d’incarico si presenta, quindi, di evidente maggiore rigidita` rispetto alla possibilita` di « conferma » e di
(48) E v quanto previsto, ad esempio, dai principi di revisione. Cfr. CNDC, Principi sull’indipendenza del revisore, edizione 18 novembre 2004, p. 31. (49) Occorre precisare, peraltro, che l’art. 42 della legge n. 262/2005 (rubricato « Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge ») ha stabilito che « entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della societa`, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessita` di rimuovere una causa di incompatibilita`, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali ».
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« riconferma » offerta dalla soluzione previgente alla legge sulla « Tutela del risparmio » (50). La previsione di un mandato assai esteso ed ininterrotto da rinnovi intermedi potrebbe rendere anelastico il contratto di revisione anche da un ulteriore punto di vista, suscettibile di comprimere ancora il livello di indipendenza dei revisori. Al timore, infatti, di perdere anticipatamente una rendita quasi decennale (per esempio a motivo di insanabili incomprensioni tra amministratori e revisori), si aggiunge la preoccupazione di non rinvenire facilmente nuovi clienti da sottoporre a revisione, in quanto gia` dotati di societa` di revisione e lontani ancora dal momento della (piu` estesa) mandatory rotation. In definitiva, il giudizio sull’impostazione attuale dell’istituto in merito alla questione dell’indipendenza del revisore e` solo apparentemente soddisfacente. Invero, la suddetta formulazione se da un lato dovrebbe consentire di ridurre quelle circostanze di compressione dell’indipendenza dei revisori originate da motivazioni economiche, dall’altro sembra scalfire ulteriormente il diritto di « exit » della societa` di revisione, che rischia invero di restare « imprigionata » per un novennio. Per quanto concerne, invece, la qualita` del lavoro di revisione contabile, un’estensione della durata dell’incarico — da bassa ad alta — puo` avere effetti sulla qualita` che da positivi, a motivo della ridotta asimmetria informativa (SOLOMON, SHIELDS & WHITTINGTON, 1999), della migliore comprensione delle pratiche e problematiche contabili e della conquistata fiducia degli amministratori e dipendenti dell’auditee, si convertono in negativi, a causa del ridursi della tensione e del livello di attenzione verso quelle problematiche e del tramutarsi dei rapporti di fiducia in rapporti di complicita`. Sebbene la sussistenza di una relazione di tipo negativo tra durata del mandato di revisione e qualita` della stessa sia gia` stata riscontrata (GIROUX, DEIS & BR(50) In tal senso, e` da riconoscere una rigidita` di livello « medio » alla soluzione prevista dal d.lgs. n. 262/2005 che individuava in sei anni, immediatamente rinnovabili, la durata dell’incarico di revisione.
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YAN,
1995, p. 76), piu` recenti contributi evidenziano, al contrario, come i falsi in bilancio siano piu` probabili quando ricorrono brevi mandati di revisione (tre anni o meno, come nella precedente impostazione), mentre non e` dato riscontrare alcuna relazione in presenza di lunghi periodi di revisione (nove o piu` anni, come nell’attuale impostazione) (CARCELLO & NAGY, 2004) (51) (52). Invero, l’eliminazione delle possibilita` di rinnovo del mandato, con conseguente estensione del tempo di permanenza della societa` di revisione presso il cliente, dovrebbe ridurre la frequenza con cui si verifica il rischio di revisione. Questo, infatti, e` piu` elevato di norma nei primi anni del nuovo incarico di revisione (CAMERAN, LIVATINO, PECCHIARI & VIGANO`, 2003, p. 6) ed e` destinato a contrarsi al crescere della conoscenza dell’attivita` del cliente da parte dell’auditor (GEIGER & RAGHUNANDAN, 2002). Sotto il profilo dell’economicita`, l’attuale configurazione dovrebbe consentire di ridurre considerevolmente i costi di start-up e di apprendimento, attesa il piu` esteso periodo sul quale possono trovare distribuzione. Del resto, la presenza per molti anni all’interno della medesima societa` da revisionare consente all’auditor, a motivo dell’approfondita conoscenza maturata, di registrare un risparmio di risorse umane, che potrebbero cosı` essere destinate ad altri auditee. Inoltre, l’eliminazione della possibilita` di rinnovo del mandato, potrebbe portare ad una stabilizzazione delle audit fees che le societa` sottoposte a controllo contabile devono corrispondere, non piu` soggette a cicliche oscillazioni su base triennale. Invero, e` dimostrato come queste ultime, nella nomina dell’auditor, accordano di norma preferenza alla societa` di revisione che richiede il compenso piu` basso. Successivamente al consegui(51) Peraltro, come riconosciuto dagli stessi autori, i risultati evidenziati concernono uno scenario di rotazione volontaria della societa` di revisione. (52) Nella seconda meta` del 2007 la Consob ha avviato i controlli sulla qualita` dell’attivita` dei revisori e, come richiesto dal T.U.F., dei loro esiti sara` data informazione al mercato, con l’obiettivo di creare prassi condivise e di migliorare l’affidabilita` del sistema.
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mento dell’incarico, l’ammontare delle fees subisce sensibili incrementi, giustificati dall’accresciuta mole di lavoro richiesta a seguito di un’espansione, frattanto avvenuta, della societa` revisionata, sia in termini di servizi di audit che di non audit, dall’applicazione di nuovi principi contabili, ecc., ma piu` spesso e` solo l’effetto di quel fenomeno noto come low-balling (DE ANGELO, 1981). Ancora, rispetto alla precedente impostazione, potrebbero registrarsi minori effetti economici negativi sul mercato dei capitali, atteso che una relazione auditor-cliente interrotta da una piu` contenuta frequenza dei meccanismi di mandatory auditor rotation, dovrebbe avere conseguenze negative piu` limitate sul costo del finanziamento (MANSI, MAXWELL & MILLER, 2004). Infine, con riguardo all’ultima dimensione del lavoro di revisione — la competitivita` o dinamica del relativo mercato —, preme evidenziare come, a nostro giudizio, l’inasprimento del tempo di avvicendamento delle societa` di revisione dovrebbe considerarsi una risposta adattiva ad un mercato, qual e` quello della revisione contabile, gia` fortemente irrigidito dalla presenza di poche societa` di auditing che verificano il bilancio delle societa` quotate (53), (54). Diversamente, infatti, sarebbero sorte non poche difficolta` nell’esercizio della scelta del soggetto cui affidare l’audit. In tal senso, sebbene siano assai controversi gli effetti della rotazione obbligatoria — in genere auspicata quando il mercato della revisione si presenta assai concentrato dal lato della domanda dei servizi di audit, ossia con pochi grandi clienti (55) (53) Al 3 ottobre 2007, ventuno societa` di revisione risultavano iscritte all’Albo speciale tenuto dalla Consob. Peraltro, solo le prime quattro societa` di revisione, in ordine di fatturato legale, detengono complessivamente il 94,3% del mercato nazionale della revisione obbligatoria (CONSOB, Relazione 2005, p. 212). (54) L’elevata staticita` del mercato della revisione e` ulteriormente evidenziata nella suddetta Relazione ove si legge che « e` emersa una lieve diminuzione del numero dei soggetti sottoposti agli obblighi di revisione legale (...), mentre e` rimasta sostanzialmente immutata la distribuzione degli incarichi tra le societa` di revisione iscritte nell’Albo speciale ». (55) La concentrazione del mercato e` destinata ad accentuarsi per effetto
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(GIETZMANN & SEN, 2002) e, al contrario, giudicata ostacolante quando il mercato e` concentrato anche sul lato dell’offerta (56) (ARRUN˜ADA, PAZ-ARES, 1997; KPMG LLP, 2006, p. 10 e 19) —, sarebbe stato opportuno forse tentare un processo adattivo di tipo inverso, ossia orientato a flessibilizzare il settore dell’auditing a partire proprio dalla dimensione e dal numero dei suoi competitor, intervento gia` auspicato anche da alcune grandi societa` di revisione in contesti piu` evoluti di audit, come nel Regno Unito, ma su cui persistono notevoli dubbi in merito all’efficacia dei mezzi per attuarlo (57). 4.2. Mandatory Partner Rotation. — Come si e` detto, tale componente dell’istituto sta registrando recentemente maggior interesse nel contesto internazionale rispetto alla mandatory audit firm rotation. La rotazione del partner dovrebbe consentire di ridurre i rischi di eccessiva familiarita` tra questi e la societa` revisionata, senza incrementare i costi connessi alla conoscenza del cliente, atteso che gli altri soggetti che prendono attivamente parte alla revisione contabile (manager, revisori senior ed assistenti) permangono con il bagaglio professionale acquisito ad hoc sull’auditee. In particolare, dopo un sessennio, la responsabilita` per la revisione contabile passa ad un altro socio della societa` di auditing, limitatamente peraltro ad un solo triennio, delle sempre piu` frequenti operazioni di Mergers&Acquisitions, tra cui, per tutte, si ricorda la recente operazione di fusione per incorporazione che ha visto come protagonisti due colossi del settore bancario italiano (Unicredit e Capitalia). (56) Nel periodo 1992-97 oltre l’83% degli incarichi di revisione obbligatoria era svolto dalle Big Six societa` di revisione, mentre nel 2004 la percentuale era aumentata fino al 95%. Da ultimo, nella Relazione Consob per l’anno 2006 si legge come « e` rimasto sostanzialmente invariato il grado di concentrazione del settore con riferimento alla revisione obbligatoria » (CONSOB, Relazione 2006, p. 80). In tali circostanze, si sostiene, la rotazione limita fortemente le possibilita` di scelta del revisore da parte dell’auditee, che puo` solo attendere il « turno » nel prevedibile alternarsi delle societa` di revisione. (57) Si parla, ad esempio, di forzata scissione delle Big Four societa` di revisione; di obbligatoria assegnazione dei clienti alle societa` di auditing che non appartengono alle Big Four; di societa` di revisione imposte dallo Stato o dalle autorita` di vigilanza.
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giacche´ al termine di questo un’altra societa` di revisione dovra` subentrare alla prima (audit firm cooling-off period). Peraltro, anche con riguardo a tale sub-componente dell’istituto che ci occupa occorre evidenziare possibili rischi. Infatti, il periodo di sospensione triennale (partner cooling-off period) comporta un passaggio di responsabilita` all’interno della stessa societa` per la firma della relazione di revisione, ma cio` non esclude che fenomeni di compressione di indipendenza limitati al primo socio non possano estendersi anche al secondo socio o, addirittura, a tutti i partner della societa` di revisione. Inoltre, sull’effettivita` di tale meccanismo nel salvaguardare l’indipendenza del revisore incide chiaramente la dimensione dell’auditor, atteso che nelle societa` di revisione piu` piccole e` dato riscontrare la presenza di un numero non elevato di soci o, comunque, non dotati della medesima competenza specialistica per operare in quel settore di attivita`. Tale meccanismo e` allora maggiormente informato a garantire la qualita` del lavoro di revisione contabile — supervisionato da un altro soggetto — piuttosto che l’indipendenza dei suoi esecutori (58). La figura 2 che segue fornisce una rappresentazione grafica dell’intero istituto in esame a partire da una lettura conforme alle previsioni normative, con riguardo ad una stessa societa` di revisione e ad un unico partner. Come si evince, l’applicazione coeva della mandatory audit firm rotation e partner rotation configura l’istituto, in ultima analisi, come un meccanismo di pro(58) Secondo l’IFAC (International Federation of Accountants) il periodo entro il quale il partner deve essere sostituito non dovrebbe essere superiore a sette anni, mentre il periodo di cooling-off che deve trascorrere prima di poter essere nuovamente nominato non dovrebbe essere inferiore a due anni. Peraltro, e` ammesso un certo grado di flessibilita` nel tempo di rotazione del partner, al verificarsi di particolari circostanze (ad esempio, quando la presenza di quest’ultimo si rileva assai utile di fronte ad imminenti cambiamenti della struttura del cliente; quando la rotazione non e` possibile o non e` conveniente a motivo delle dimensioni della societa` di revisione; quando quest’ultima dispone di pochi partner con la necessaria conoscenza ed esperienza per operare in una dato auditee, ecc.) (IFAC, 2004, p. 66).
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tezione particolarmente elaborato e di non immediata aggirabilita`. FIGURA 2. Rappresentazione grafica di un’interpretazione teorica dell’attuale configurazione dell’istituto della Mandatory Auditor Rotation in Italia.
La figura 3 mostra invece l’ipotesi che si produrra` piu` comunemente a partire dalla predetta impostazione teorica. In pratica, al termine del primo novennio, la societa` oggetto del controllo si trovera` obbligata a nominare un’altra societa` di revisione (per un mandato di uguale durata) e al termine di questo secondo novennio, provvedera` a nominare, con una certa verosimiglianza, la societa` che ha svolto la revisione contabile nel primo novennio. FIGURA 3. Rappresentazione grafica di un’ipotesi realistica dell’attuale configurazione dell’istituto della Mandatory Auditor Rotation in Italia.
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E v possibile tracciare altresı` alcuni sentieri patologici differenti da quello sopra esposto, sebbene di non facile applicabilita`. Al riguardo, si ipotizzi l’esistenza di una societa` A e di due societa` di revisione X e Y, la prima delle quali ha gia` svolto attivita` di auditing per un novennio a favore di A. Ipotesi che permettono di deviare verso percorsi miranti ad eludere le finalita` della normativa sono, a titolo solo esemplificativo: nel corso del secondo novennio, e precisamente al termine del terzo anno, la societa` A revoca la societa` Y, invocando una giusta causa. Viene, quindi, nominata in sostituzione di Y la societa` di revisione X, in particolare sotto la direzione dello stesso partner (il secondo) del primo novennio; ancora, nel momento di avvio del secondo novennio, il primo partner della societa` X entra a far parte della societa` Y, proseguendo cosı` l’attivita` gia` condotta per sei anni. 5.
Considerazioni conclusive.
Per quanto il dibattito internazionale sull’istituto della mandatory rotation sia assai vivace e quanto mai attuale, non e` agevole « importare » e riflettere — come si e` tentato di fare nelle presenti note — le opinioni della dottrina e della pratica piu` avanzata nel nostro Paese, perche´ in quest’ultimo detto istituto e` stato concepito ed assume connotazioni che, non trovando riscontri in altri paesi, sono proprie solo ad esso. Del resto, il nostro contesto competitivo, legale, regolamentare e, non ultimo, della revisione contabile, e` assai differente rispetto a quello statunitense o inglese. Inoltre, molte riflessioni vertono spesso sulla rotazione della societa` di revisione come pratica volontaria (59), e non quale meccanismo di regolamentazione della (59) Emblematica, al riguardo, la politica di rotazione volontaria adottata fin dal 1910 da E.I. Du Pont de Nemours & Company. La societa` di revisione fu soggetta ad una rotazione annuale e, successivamente, venne mantenuta per periodi di nove anni fino ad un momento di « evoluzione » della politica di rotation in cui la societa` di revisione veniva sostituita ogni 3-4 anni. A decorrere dal 1950 la societa` di revisione venne invece confermata senza soluzione di continuita`. Una pratica
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professione dei revisori esterni. In tal senso, maggiore ricerca dovrebbe essere riposta nella relazione tra durata del mandato di revisione e qualita` del lavoro sottostante, considerando scenari di rotazione obbligatoria dell’auditor (CARCELLO & NAGY, 2004). Invero, scarsa evidenza empirica esiste sugli effetti reali prodotti nel nostro Paese dall’istituto di cui ci stiamo occupando. Del resto, esprimere giudizi di convenienza a seguito di valutazioni della sua efficacia e` assai difficoltoso, a motivo della natura qualitativa delle componenti che intervengono, in specie con riguardo all’indipendenza, quale attributo imprescindibile del revisore, e alla qualita` del lavoro di revisione, componente fondamentale per un’attivita` di auditing che sia efficace. Ancora, qualsivoglia analisi sul tema dovrebbe essere condotta adottando un approccio sistemico, ossia scomponendo — senza disconoscerne le interdipendenze — le molteplici variabili che influenzano, a vario titolo, l’istituto (HUDAIB & COOKE, 2005). Si dovra` attendere il decorso almeno di un novennio (60) per poter comprendere gli effetti delle nuove disposizioni ed esprimere un giudizio fondato sulla loro validita`, sebbene la rotazione del partner tra sei anni (tale meccanismo e`, infatti, immediatamente operativo) (61) potrebbe gia` produrre alcune ripercussioni sulle opinion. In ogni caso, mentre i costi dell’istituto sono facilmente individuabili, i benefici risentono sempre di difficolta` di misurazione e valutazione. certamente eccezionale tra le societa` americane che adottavano una politica di rotazione dell’auditor (ZEFF, 2003). (60) Infatti, il d.lgs. n. 262/2005 e il d.lgs. n. 303/2006 hanno previsto un regime transitorio per gli incarichi di revisione ancora in corso, stabilendo che gli stessi incarichi possono essere portati a termine secondo gli accordi contrattuali prestabiliti, e cio` anche se la loro durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia superiore a nove esercizi. (61) Con la comunicazione DEM/7071918 del 1o agosto 2007, la Consob ha stabilito che la disciplina della rotazione tra responsabili della revisione non prevede un regime transitorio e, dunque, che qualora un soggetto abbia rivestito tale incarico per un periodo di tempo superiore ai sei esercizi, debba comunque essere sostituito, tanto con riferimento all’emittente che abbia conferito l’incarico alla societa`, quanto con riferimento ad eventuali incarichi che rivesta presso controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo, anche qualora in queste ultime l’incarico sia stato svolto per un periodo inferiore ai sei esercizi.
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Peraltro, al di fuori di tali perplessita` metodologiche, occorre altresı` esprimere delle considerazioni generali e sintetiche che in qualche modo tengono conto, in termini compensativi, di tutte le suddette variabili. Al riguardo, ci sembra che la recente modifica normativa se da un lato potra` comportare una sia pure parziale effettivita` del livello d’indipendenza tanto del revisore che della societa` di cui e` partner, un’incerta performance in termini di qualita` del lavoro di revisione, e (forse) un miglioramento sul piano dell’economicita`, dall’altro lato si tradurra` in un aggravio di una situazione di anelasticita` che gia` caratterizza in guisa assai marcata il mercato della revisione contabile in Italia. La novita` piu` rilevante dell’istituto — oltre all’introduzione della meccanismo della partner rotation — consiste invero nell’eliminazione della possibilita` di rinnovo del mandato: sopprimendo tale facolta` si e` anche drasticamente ridotto il livello di discrezionalita` nel rapporto di revisione, almeno con riguardo alla determinazione della sua durata, nonche´ quella forma di rotazione su base volontaria che pure era sottesa all’istituto. La disciplina italiana della mandatory rotation, gia` tra le piu` vincolanti in Europa, e` stata ulteriormente irrigidita (62). Si e` anche visto come la contestuale applicazione delle due fattispecie che compongono l’istituto, rendono quest’ultimo difficoltoso: nello sforzo di garantire l’indipendenza e la qualita` della revisione contabile il Legislatore ha probabilmente dilatato smisuratamente il meccanismo di protezione in esame. Senza considerare le molteplici circostanze che, nelle realta` aziendali, rendono ancora piu` complessa l’applicazione dell’istituto, come ad esempio la presenza di piu` societa` di revisione in un gruppo di imprese. (62) Sulla crescita vertiginosa registrata negli ultimi anni del livello di regolamentazione e, in generale, dei controlli, si veda diffusamente: HUNT B., The Timid Corporation: why business is terrified of taking risk. Chichester, John Wiley & Sons, 2003; POWER M., The Audit Society. Rituals of Verification, New York, 1997, trad. it. PANOZZO F. (a cura di), La societa` dei controlli, Edizioni di Comunita`, Torino, 2002.
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In tal senso, sarebbe stato forse preferibile un allineamento all’attuale tendenza, vigente a livello comunitario e della professionale contabile, che vede nella sola partner rotation — insieme ad altri meccanismi regolatori quale quello che stabilisce un controllo del lavoro da parte di un secondo partner — la chiave per garantire nel tempo i presupposti atti a legittimare la stessa permanenza dell’attivita` di controllo contabile (63). Del resto, un ennesimo intervento legislativo mirato ad intervenire in qualsivoglia direzione sull’istituto in esame dovrebbe scongiurarsi, se non si vuole correre il rischio di destabilizzare il mercato della revisione contabile, l’insieme delle societa` soggette e gli user del servizio (istituti di credito, agenzie di rating, investitori istituzionali, ecc.) e la stessa credibilita` della funzione di revisione esterna. Gli interventi risolutivi dovrebbero — a nostro avviso — indirizzarsi anzitutto sul lato dell’auditee, attraverso un aumento del numero di amministratori indipendenti nelle societa`, col fine di rifuggire da rapporti di eccessiva familiarita` tra executive director e revisori. Sul fronte delle societa` di auditing, invece, occorrerebbe abbandonare l’ottica spesso « miope » di tali societa`, non di rado eccessivamente orientate verso obiettivi di efficienza di breve periodo (in termini di risparmio di risorse temporali ed umane dedicate al singolo incarico, composte da un numero troppo elevato di junior auditor), per muovere verso obiettivi di maggior efficacia, ossia verso un accrescimento del livello di qualita` del lavoro di revisione, tale da consentire l’espressione di una opinion realmente attendibile e rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria, nonche´ del risultato economico della societa` revisionata. Assumere, invero, l’efficacia del lavoro di revisione quale variabile indipendente (a scapito anche della sua efficienza, ma (63) In tal senso anche: CAMERAN, LIVATINO, PECCHIARI & VIGANO`, 2003, p. 8. In altre realta`, dove tale meccanismo gia` da tempo trova applicazione, esso non sembra influenzare la percezione d’indipendenza degli amministratori e dei revisori (GOODWIN & SEOW, 2002, p. 216).
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senza oltrepassare il livello minimo di fee accettabile) potrebbe voler dire ridurre sensibilmente le probabilita` di audit failure, ossia di manifestazione del rischio di revisione che, in ultima analisi, e` all’origine del fallimento delle societa` di auditing (64). Cio`, coevamente alla definizione di una normativa sulla liability cap (65), potrebbe permettere di conseguire elevati risparmi nei premi assicurativi sostenuti per proteggersi contro i rischi di litigation e negli ulteriori strumenti di protezione (ad esempio, le captive insurance vehicle). In questo modo, si riuscirebbe in parte a recuperare nuovamente economicita`, a parita` di efficacia perseguita. Su un piano sanzionatorio, invece, si potrebbe altresı` prevedere una forma di corresponsabilita` dei revisori uscenti, per il primo anno di un nuovo mandato di revisione, allo scopo di evitare che i primi possano scaricare sui revisori entranti un pesante « bagaglio di falsita` », spesso maggiori proprio in corrispondenza del termine del rapporto di revisione. Ancora, potrebbe essere istituita al momento della rotazione della societa` di revisione una sorta di due diligence, in modo che i nuovi revisori possano avere una conoscenza piu` dettagliata del lavoro dei loro predecessori, anche attraverso l’accesso alle informazioni acquisite sul cliente dai revisori uscenti. Cio` implica chiaramente un cambiamento culturale di non (64) Il rischio di revisione si presenta come un rischio a bassa probabilita`/ alto danno, visto che comporta spesso il fallimento della stessa societa` di revisione. E v appena il caso di ricordare che nel periodo in cui ha visto la luce il d.P.R. n. 136/1975 di istituzione della certificazione obbligatoria del bilancio, il mercato della revisione contabile era essenzialmente caratterizzato dalla presenza di otto grandi societa` multinazionali, le Big Eight, che hanno operato fino al 1995. Oggi, dopo il tracollo della Arthur Andersen a seguito dello scandalo del colosso energetico statunitense Enron, nel mercato restano soltanto quattro societa` multinazionali, cui ci si riferisce comunemente con l’espressione di Big Four. (65) Invero, da tempo la professione dei revisori contabili reclama la previsione e determinazione di una responsabilita` limitata per i rischi connessi all’espressione di un giudizio positivo su un bilancio significativamente errato, ossia per il rischio di revisione. Si veda, ad esempio: KPMG LLP, 2006, p. 9. Sul punto si ricorda che la Direttiva 2006/43/CE introdurra` nel nostro ordinamento una normativa specifica anche in tema di responsabilita` dei revisori contabili.
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scarsa portata nel modo di intendere l’acquisizione degli incarichi di revisione, di cui dovrebbe porsi fautrice la stessa professione organizzata dei revisori. NOTA BIBLIOGRAFICA ARCHAMBEAULT D., DE ZOORT F.T., Auditor Opinion Shopping and the Audit Committee: An Analysis of Suspicious Auditor Switches, in International Journal of Auditing, n. 5, 2001, pp. 33-52. ˜ ARRUNADA B., PAZ-ARES C., Mandatory Rotation of Company Auditors: A Critical Examination, in International Review of Law and Economics, n. 17, 1997. ATKINSON K.E., TAYLOR C.W., FLESHER D.L., STOCKS M.H., The Impact of Accounting Standards on Audit Firm Switch Rates, in International Journal of Auditing, n. 6, 2002, pp. 215-229. BEATTIE V., BRANDT R., FEARNLEY S., Perceptions of Auditor Independence: UK Evidence, in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 8, n. 1, 1999, pp. 67-107. BRODY R.G., MOSCOVE S.A., Mandatory Auditor Rotation, in National Public Accountant, Vol. 43, n. 3, 1998, pp. 32-36. CAMERAN M., DI VINCENZO D., MERLOTTI E., The Audit Firm Rotation Rule: A Review Of The Literature, in SDA Bocconi Research Paper, Working Paper Series, 30 settembre 2005. CAMERAN M., LIVATINO M., PECCHIARI N., VIGANO` A., A Survey of the Impact of Mandatory Rotation Rule on Audit Quality and Audit Pricing in Italy, in Paper presentato all’European Auditing Research Network (EARN) Symposium, Manchester, novembre 2003. CARCELLO J.V., NAGY A.L., Audit Firm Tenure and Fraudolent Financial Reporting, in Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 23, n. 2, 2004, pp. 55-69. CATANACH JR A.H., WALKER P. L., The International Debate Over Mandatory Auditor Rotation: A Conceptual Research Framework, in Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, n. 8 (1), 1999. CNDC, Principi sull’indipendenza del revisore, edizione 18 novembre 2004, www.cndc.it. CNDC, La verifica dei saldi di apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico, 2004, www.cndc.it. CNDC, L’utilizzo del lavoro di altri revisori, 2005, www.cndc.it. COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde, Il ruolo, la posizione e la responsabilita` del revisore legale dei conti nell’Unione europea, in G.U.C.E. del 28 ottobre 1996. COMMISSIONE GALGANO, Commissione di studio sulla trasparenza delle societa` quotate, Relazione finale, settembre 2002. CONSOB, Relazione per l’anno 2005, Roma, 31 marzo 2006, www.consob.it.
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