AMBASCIATA D’ITALIA IL CAIRO UFFICIO COMMERCIALE
GUIDA ALL’EGITTO PER LE IMPRESE ITALIANE
SECONDA EDIZIONE
GENNAIO 2006
Edizione a cura del Primo Segretario Lamberto Maria Moruzzi, dell’Addetto Finanziario Angelo Cicogna, dell’Assistente Commerciale Suzanne Kasis e delle tirocinanti D.ssa Daniela Sangermano e D.ssa Sara Berlese.
Prefazione L’intensità delle relazioni bilaterali fra Italia ed Egitto trova le sue radici profonde in secoli di storia e di continuo interscambio fra le opposte rive del Mediterraneo. In tale contesto, un ruolo chiave hanno avuto e continueranno sempre ad avere i rapporti economico-commerciali fra i due Paesi. Analizzando i dati statistici, si comprende immediatamente quanto intenso sia il grado di interdipendenza e di collaborazione: l'Italia è il secondo partner commerciale dell'Egitto a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti; rappresenta il primo mercato per le esportazioni egiziane; si colloca al quarto posto fra i principali Paesi fornitori dell'Egitto; ed è all'origine del più importante investimento straniero in assoluto nel Paese. Ciononostante, vi sono indubbiamente margini per promuovere ulteriormente le relazioni economico-commerciali fra Italia ed Egitto, stimolando sia l’ancora limitata presenza delle Piccole e Medie Imprese italiane, sia l’insediamento di nuove realtà industriali medio-grandi. Questa guida si rivolge soprattutto alle Piccole e Medie Imprese italiane e a tutti gli imprenditori interessati ad avere un primo contatto con la realtà egiziana. Ad essi mira a fornire, lungi dall'avere pretese di esaustività, alcuni strumenti introduttivi per la comprensione del sistema economico e del clima d'affari in Egitto, presentando, nel modo più obiettivo possibile, le opportunità da cogliere e le difficoltà da superare per le imprese che decidano di affacciarsi sul mercato egiziano. La Guida si propone quindi di dare un quadro generale d’insieme che potra’ essere opportunamente integrato dalla lettura del Rapporto Congunto MAE-ICE, elaborato semestralmente e pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri, dell’ICE e di questa Ambasciata. La Guida rappresenta uno strumento necessariamente introduttivo e parziale, ma di certo utile per una prima analisi delle possibili opportunità. Per approfondire progetti di investimento o relazioni commerciali sono quotidianamente a disposizione – a seconda della materia e della dimensione delle attività - l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia, l'Ufficio ICE (che opera in Egitto, a partire dal 2005, quale Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata), la Camera di Commercio Italiana per l'Egitto e l'Ufficio Italiano di Promozione Industriale dell'UNIDO. Il manuale si compone di otto capitoli che forniscono informazioni sul Paese, sulle relazioni economico-commerciali fra Italia ed Egitto nonché sugli strumenti di sostegno agli operatori economici italiani. In un'appendice sono elencate le risposte alle domande più frequentemente poste dagli operatori. Infine, negli allegati si possono trovare indirizzi e testi di legge utili. Il manuale è disponibile in formato digitale sul sito web dell’Ambasciata, con l'auspicio di ricevere commenti da parte dell'utenza onde migliorarne i contenuti.
Antonio Badini Ambasciatore d'Italia in Egitto
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INDICE
I. INFORMAZIONI GENERALI SUL PAESE. 1. Introduzione al Paese
p. 5
2. Informazioni pratiche utili
p. 6
3. La sicurezza
p. 7
4. Le risorse naturali
p. 7
5. Trasporti e comunicazioni
p. 8
6. Il sistema finanziario e bancario
p. 8
7. Il regime fiscale
p. 9
8. Acquisto di immobili in Egitto da parte di stranieri
p. 9
II. INFORMAZIONI MACROECONOMICHE E COMMERCIALI 1. Principali variabili macroeconomiche
p. 13
2. Gli investimenti diretti esteri (IDE) in Egitto
p. 15
3. L’interscambio commerciale dell’Egitto
p. 16
III. I VANTAGGI CHE INCONTRANO LE IMPRESE STRANIERE IN EGITTO 1. La manodopera egiziana
p. 19
2. Il costo dell’energia
p. 19
3. Il clima
p. 19
4. La stabilità politico-economica
p. 19
5. L’ampiezza del mercato
p. 20
6. Incentivi agli investimenti
p. 20
7. Italia-Egitto: rapporti privilegiati
p. 20
IV. LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ CHE INCONTRANO LE IMPRESE STRANIERE IN EGITTO 1. L’accesso alle informazioni
p. 21
2. Trasparenza amministrativa, certezza del diritto e burocrazia
p. 21
3. Difficoltà doganali
p. 21
4. La tutela dei marchi in Egitto
p. 22
5. L’incompiutezza delle riforme strutturali
p. 23
V. INVESTIRE IN EGITTO. 1. La normativa egiziana in materia di investimenti 3
p. 24
2. La partecipazione alle gare
p. 26
2.1 La normativa egiziana
p. 26
2.2 Le informazioni sui bandi di gara ed Early warning in Egitto
p. 27
3. I settori d’investimento più promettenti
p. 28
4. Piano di sviluppo delle infrastrutture
p. 29
VI. IL COMMERCIO ITALIA-EGITTO. 1. Rapporti commerciali Italia-Egitto
p. 36
2. Le importazioni dall’Egitto
p. 37
3. Le esportazioni in Egitto
p. 37
VII. GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO PER GLI OPERATORI ECONOMICI 1. Strumenti messi a disposizione dall’Italia
p. 41
2. Gli strumenti europei
p. 43
VIII. I MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE A. Mezzi di risoluzione contemplati nel contratto
p. 47
B. Altri mezzi di risoluzione
p. 49
APPENDICE: DOMANDE FREQUENTI
p. 50
ALLEGATI
ALL.1. Istituzioni ed enti italiani in Egitto
p. 60
ALL.2. Istituzioni europee ed organizzazioni internazionali in Egitto
p. 63
ALL.3. Istituzioni ed enti egiziani
p. 64
- Ministeri
p. 64
- Camere di Commercio
p. 66
- Banche
p. 68
- Altri enti utili
p. 69
ALL.4. Referenti per le fonti di finanziamento nazionali e comunitarie
p. 73
ALL.5 Elenco degli studi legali specializzati
p. 75
ALL.5. Testi di legge utili
p. 79
Avvertenza: I dati riportati nella presente Guida sono aggiornati al gennaio 2006, provengono da fonti ufficiali e non hanno pretesa di esaustivita’. Le informazioni riportate hanno come obiettivo quello di fornire una visione preliminare e generale delle opportunita’ economiche offerte dall’Egitto e degli ostacoli che si possono incontrare, secondo l’ottica italiana., a beneficio di un imprenditore che – per la prima volta – si interessi a questo Paese. Si prega di tenerne conto durante la lettura.
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I. INFORMAZIONI GENERALI SUL PAESE 1. INTRODUZIONE AL PAESE La Repubblica Araba d'Egitto, con capitale Il Cairo, è una Repubblica presidenziale. In seguito ad una riforma costituzionale del 10 maggio 2005, il Presidente viene eletto mediante elezioni presidenziali a suffragio universale che prevedono la possibilità di più candidature. Il mandato presidenziale è di 6 anni, rinnovabile. Il Presidente detiene il potere esecutivo e nomina il Primo Ministro ed i Ministri, che sono responsabili nei suoi confronti. Detiene anche poteri legislativi ed in particolare quello di decretare lo “stato d’emergenza” nel Paese - attualmente in vigore dal 1981 a seguito dell’assassinio del Presidente Sadat - ai sensi del quale sono stati accresciuti notevolmente i poteri repressivi e investigativi di polizia e magistratura. L'attuale Presidente, Hosni Mubarak, è stato rieletto per un quinto mandato di 6 anni il 7 settembre 2005. Egli è anche Presidente del Partito Nazionale Democratico che è al potere dal 1978, anno della sua fondazione. La Costituzione egiziana del 1971 e i successivi emendamenti prevedono un unico organo legislativo, l'Assemblea del Popolo, cui si affianca la "Shura", organo con funzioni consultive. La legislazione egiziana si basa da una parte sui codici napoleonici e dall'altra sulla legge islamica (l'art. 2 della Costituzione stabilisce che “l'Islam è la religione di Stato [.....]. La legge islamica costituisce la fonte principale di legislazione”). Il potere giudiziario è formalmente indipendente secondo la Costituzione: il Presidente della Repubblica nomina però i giudici su parere del Consiglio Superiore della Magistratura. Ai sensi della legge sullo stato di emergenza in vigore dal 1981, i processi per terrorismo e per reati di attentato alla sicurezza nazionale possono essere deferiti ai tribunali militari o alle Corti di Sicurezza dello Stato. La stampa egiziana si caratterizza per la nomina governativa dei direttori dei principali giornali egiziani. Vi sono mezzi di informazione indipendenti, ma assoggettati ad un complesso di norme che impongono, di fatto, un certo controllo su quanto viene pubblicato. Dal punto di vista della sua politica estera, l'Egitto è un paese chiave nell'area ed è sempre stato parte attiva nel processo di Pace in Medio Oriente per i suoi ottimi rapporti sia con il mondo occidentale sia con i paesi arabi sia con Israele. Ha firmato, dopo un lungo e difficile negoziato, un Accordo di Associazione con l'Unione Europea, che ha recentemente ratificato e che potrà dare un decisivo impulso alla modernizzazione e all'apertura dell'economia egiziana. L'Egitto è anche parte di Accordi di Libero Scambio come il COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) e l'Accordo di Agadir, sta negoziando con gli Stati Uniti e condivide l'obiettivo di partecipare, sulla base del Processo di Barcellona, all'istituzione nel 2010 di un'area di libero scambio euro-mediterranea (EMFTA). Tradizionalmente, i rapporti tra l'Egitto ed il Corno d'Africa, in particolare l'Etiopia, sono piuttosto conflittuali. Negli ultimi anni, il tema dell'utilizzazione delle risorse idriche del Nilo si è aggiunto alla tradizionale lotta per la supremazia sull'area e per l'influenza sui Paesi dell'Africa centrale. Nonostante la mancanza di un accordo con l'Etiopia per la spartizione 5
delle acque del Nilo (che esiste invece con il Sudan), l'Egitto ha avviato ingenti programmi di bonifica ed irrigazione (sviluppo della zona di Toshka e Nord del Sinai), così da utilizzare quasi interamente la propria quota di acqua. Dal punto di vista culturale, l'Egitto ha un patrimonio inestimabile che si riferisce ai vari periodi della sua storia ed è quindi una privilegiata meta turistica (tra cui circa 1.000.000 di italiani all'anno). La popolazione egiziana è attualmente pari 77,5 milioni di abitanti, con un elevato tasso di natalità, pari a 1.7%, che desta alcune preoccupazioni alle stesse autorità locali. Il tasso di alfabetizzazione è ancora oggi molto basso (uomini 32%, donne 55.1%) ed il reddito annuo pro-capite nel 2004 era stimato 1.250 US$ (dati Ministry of Planning). TAB.1 - DATI GENERALI Superficie Popolazione (luglio 2005) Crescita demografica Principali centri urbani (censimento del 1996 – esclusi emigranti) Clima Lingua Religione Moneta Fuso orario
1.002.000 kmq, di cui soltanto l'8,7% è abitata e coltivata 77,5 milioni (Fonte: State Information Services) 1,7% (media annua 1999-05) 18.000.000 (20 milioni secondo stime non ufficiali)
Cairo
Alessandria 4.000.000 circa Porto Said 650.000 Suez 550.000 Caldo e secco, con inverni miti Arabo. Inglese e Francese sono ampiamente conosciuti dai ceti più istruiti Musulmana, con una importante minoranza copta (ca. 10% popolazione) Sterlina egiziana (Leg), suddivisa in 100 piastre. 1 Euro = Leg 6,90 ca. (dic. 2005) 1 ora in avanti rispetto all'Italia
2. INFORMAZIONI PRATICHE UTILI (Per aggiornamenti sulla situazione locale si invita a consultare il sito web www.viaggiaresicuri.mae.aci.it, curato dal Ministero degli Affari Esteri). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO NEL PAESE: Passaporto valido. Il visto è obbligatorio e ottenibile presso il Consolato d'Egitto a Milano e presso l'Ambasciata d'Egitto a Roma, oppure direttamente negli aeroporti egiziani (dietro pagamento di 15 dollari USA o dell'equivalente in euro). Per gli italiani che si rechino in Egitto per motivi di turismo è consentito l’ingresso anche con la carta d'identità, con validità residua di almeno un mese e ferma restando la necessità di visto ed il possesso di due foto tessera. VALUTA LOCALE: Un Pound (o Lira egiziana), equivale a ca. Euro 0.14 e a USD 0.17 (gennaio 2006). Il Pound non è convertibile all'estero. SITUAZIONE CLIMATICA: 6
Clima caldo secco con inverno mite. Durante l'estate, in media le temperature massime sono pari a 36 gradi, mentre le minime sono pari ai 22 gradi (il mese più caldo è luglio, con temperature massime superiori anche a 40 gradi). D'inverno, in media le temperature massime sono pari a 19 gradi, mentre le minime sono pari a 10 gradi (il mese più freddo è gennaio, con temperature comprese tra 8 e 18 gradi). FUSO ORARIO: 1 ora in più rispetto all'Italia. Ad aprile e ottobre l'ora è allineata nei due Paesi. LINGUA: La lingua ufficiale è l'arabo (egiziano). La lingua veicolare più diffusa è l'inglese. L'italiano è molto parlato nella zona turistica di Sharm el-Sheikh. RELIGIONE: Islamica (giorno festivo venerdì) con una forte minoranza cristiana copta. SITUAZIONE SANITARIA: Al Cairo e ad Alessandria vi sono strutture ospedaliere private che possono essere ritenute soddisfacenti, al contrario di quanto accade nel resto del Paese. Casi di epatite sono abbastanza frequenti in Egitto e sono dovuti alle condizioni igieniche talvolta precarie. 3. LA SICUREZZA L'Egitto è un Paese arabo moderato, dalle grandi tradizioni di ospitalità ed il suo popolo è particolarmente tollerante. Nel corso degli ultimi anni e soprattutto a seguito di un attentato terroristico di estremisti islamici a Sharm El Sheikh nel luglio 2005, in occasione del quale hanno perso la vita decine di turisti stranieri, il Governo egiziano ha costantemente combattuto ogni forma di estremismo religioso e ha rafforzato la sicurezza su tutto il territorio nazionale. Si consiglia comunque la massima cautela. Aggiornamenti sono costantemente disponibili sul sito web www.viaggiaresicuri.mae.aci.it, curato dal Ministero degli Affari Esteri. Si consiglia altresi’ di segnalare la propria presenza temporanea nel Paese per viaggi d’affari, registrando il proprio nominativo ed itinerario nel sito www.dovesiamonelmondo.it , gestito dall’Unita’ di Crisi del Ministero degli Affari Esteri. Si segnala inoltre che lungo le coste del Mar Rosso, nel Sinai e nella zona compresa tra le città di Alessandria e Marsa Matruh sul Mediterraneo esiste il pericolo di mine inesplose, residui degli eventi bellici che hanno interessato in passato dette aree. La sicurezza sulle strade egiziane non è totale: un sistema di guida poco rispettoso del codice della strada ed un parco auto (automobili e mezzi pesanti) assai datato rendono le strade - soprattutto extra-urbane - piuttosto pericolose, in particolare durante la notte. 4. LE RISORSE NATURALI L'agricoltura ha sempre avuto, storicamente, un ruolo fondamentale nell'economia del Paese (ancora oggi, circa un terzo della forza lavoro egiziana è impiegata in tale settore), grazie alle fertili terre della Valle e del Delta del Nilo, che costituiscono un'area pari a circa 2,5 milioni di ettari. Negli ultimi anni, si è cercato di estendere la superficie coltivabili ad 7
alcune aree desertiche, tra cui spicca l’ambizioso progetto di Toshka, nell’Alto Egitto. I principali prodotti sono: cotone, riso, grano, mais, canna da zucchero, frutta, ortaggi. L'Egitto dispone poi, di altre importanti risorse naturali: gas naturale, petrolio, fosfati, minerali ferrosi. 5. TRASPORTI E COMUNICAZIONI La rete stradale egiziana è buona, sufficientemente estesa (ca.33.600 km) ed in rapido sviluppo. Efficienti sono anche i collegamenti aerei, che si sono intensificati sotto la spinta dei flussi turistici. Vi sono voli giornalieri dell'Alitalia da e per Roma e Milano oltre a voli Egyptair per le stesse destinazioni. A ciò vanno aggiunti i numerosissimi voli charter per le località turistiche ed una rete di collegamenti interni per tutte le principali città del Paese. I principali aeroporti dell'Egitto sono attualmente in fase di espansione e ammodernamento. Limitata e poco efficiente è per contro, la rete ferroviaria (solo 4.800 km), che si estende soltanto in direzione nord-sud, lungo il corso del Nilo. L'unica tratta ben funzionante è Cairo-Alessandria. L'intero settore portuale, che conta diversi centri sia sulla costa mediterranea (soprattutto Alessandria, Damietta e Porto Said) e sia sul Mar Rosso (Suez, Safaga e Ain Sokhna), attualmente piuttosto arretrato, è in fase di modernizzazione e di privatizzazione. La qualità delle infrastrutture marittime e della gestione dei porti è per ora piuttosto carente. Per quanto riguarda i collegamenti telefonici, la rete fissa è funzionante ed estesa a tutto il Paese, a parte alcuni villaggi rurali. Molto diffusa e ben funzionante è la telefonia mobile, affidata a privati (Vodafone e Mobinil), che ha conosciuto dal 1996 ad oggi un notevole sviluppo. Di recente, è stata prevista l'apertura del mercato ad un terzo operatore con tecnologia 3G. 6. IL SISTEMA FINANZIARIO E BANCARIO Il settore finanziario egiziano è in fase di sviluppo e va di pari passo con l'apertura dell'economia e la liberalizzazione. La crescita del mercato azionario - con lo sviluppo dei servizi finanziari ad esso connessi - e la programmata privatizzazione delle principali società di assicurazioni fanno presagire una maggiore competizione nel settore finanziario nei prossimi anni. Il sistema bancario è affidabile: consiste, attualmente, di 57 banche con 2905 sportelli che coprono tutto l'Egitto. Le principali banche del Paese sono quattro e tutte di proprietà pubblica (National Bank of Egypt, Banque Misr, Banque du Caire, Bank of Alexandria). Recentemente, il governo ha avviato il processo di privatizzazione della Bank of Alexandria che prevedibilmente si concluderà nel 2006. È prevista, inoltre, la fusione di Banque du Caire in Bank Misr. Un ruolo sempre più rilevante è svolto da alcune banche private, assai dinamiche e che hanno registrato alti tassi di crescita delle loro attività e profitti nel corso degli ultimi anni. La progressiva modernizzazione e liberalizzazione del settore negli ultimi anni ha condotto allo sviluppo di moderni istituti finanziari, l'inizio dell'emissione di buoni del tesoro sul mercato interno ed internazionale, l'erosione del dominio pubblico nel settore attraverso l'entrata sul mercato di competitive istituzioni private. 8
Nuovi importanti passi avanti in questa direzione sono attesi dal programma di modernizzazione del sistema creditizio recentemente avviato dalle autorità egiziane, con il rafforzamento patrimoniale delle banche, la privatizzazione di ampie componenti del sistema, la promozione dell’efficienza gestionale nelle rimanenti banche pubbliche. Sul piano istituzionale si segnala, inoltre, l’entrata in vigore di una nuova legislazione di settore, che colloca, in particolare, la Banca Centrale alle dirette dipendenze della Presidenza della Repubblica, dotando l'Istituto di rafforzati poteri nel controllo monetario e nella vigilanza sul sistema bancario. A quest'ultimo riguardo, il sistema europeo di Banche Centrali ha lanciato un programma di assistenza tecnica a cui contribuisce la Banca d'Italia, a favore dell'Egitto per il rafforzamento delle strutture di vigilanza della Banca Centrale Egiziana. Il settore bancario egiziano si è progressivamente aperto anche all'investimento straniero: le leggi approvate nel corso degli anni '90 (la più importante è la legge n.155 del 1998), hanno consentito alle filiali di banche straniere di operare in valuta locale, garantendo loro lo stesso trattamento riservato alle banche nazionali, e sono state gettate le basi per l'ingresso di capitali privati nelle banche pubbliche. Per quanto riguarda le banche italiane, sono presenti al Cairo gli Uffici di rappresentanza di due banche, la Monte Paschi di Siena e la Banca Intesa. 7. IL REGIME FISCALE La Legge fiscale n. 91 del luglio 2005, propone forti riduzioni sulle tasse che riguardano varie attività industriali e commerciali. Essa prevede, nello specifico, l'esenzione totale sui redditi annuali che variano da 2000 a 5000 LE, mentre una tassa del 10% viene applicata sui redditi che variano da 5.000 a 20.000 LE. Il 15%, invece, è applicato agli impiegati il cui guadagno varia da 20.000 a 40.000 LE l'anno. La tassazione per società industriali e commerciali è stata unificata al 20%, in sostituzione di una tassa che variava fra il 32 e il 40%. La nuova legge, riducendo le tasse, ha tuttavia abolito un certo numero di esenzioni fiscali precedentemente assegnate come incentivi all'investimento, compresa quella decennale per aziende situate nelle nuove zone industriali egiziane. Con l'Italia esiste un accordo in materia di doppia imposizione, ratificato dal nostro Paese con la Legge n. 387 del 25 maggio 1981 ed entrato in vigore nel 1982. Esiste inoltre un accordo in materia di protezione e promozione degli investimenti, firmato nel 1989, ratificato il 4 marzo 1994 con la Legge n. 201 ed entrato in vigore il 1^ maggio 1994. 8. ACQUISTO DI IMMOBILI IN EGITTO DA PARTE DI STRANIERI: BREVE PRESENTAZIONE DELLA NORMATIVA EGIZIANA (per gentile concessione dell’autore, Avv. Reinhard Klarmann)
La continua e progressiva crescita del turismo in Egitto nell'ultimo decennio ha determinato uno sviluppo notevole del settore immobiliare turistico. Le possibilità per gli stranieri di acquisire immobili era, fino a poco tempo fa, relativamente limitata da un punto di vista giuridico. 9
Recenti sviluppi normativi hanno tuttavia notevolmente facilitato le transazioni immobiliari per gli stranieri in Egitto. Anche se limitate solo ad alcune aree, le zone geografiche interessate dalle ultime modifiche legislative sono quelle di maggiore interesse turistico. Quest'articolo presenta in modo sommario l'attuale stato della normativa relativa all’acquisto di proprietà da parte di stranieri in Egitto ed illustra brevemente gli atti necessari per effettuare il trasferimento di un immobile. Per affrontare casi specifici e concreti, data la complessità della normativa e le numerose eccezioni previste da specifici atti di legge, si rende sempre indispensabile avvalersi della consulenza di uno studio legale locale di fiducia. 1.
Proprietà di immobili da parte di stranieri La normativa generale che disciplina il possesso di immobili costruiti e non-costruiti da parte di stranieri in Egitto è contenuta nella Legge n. 230/1996 (“Legge 230”), che riguarda l’intero territorio del Paese, ad eccezione di alcuni tipi di terreno e di alcune specifiche zone che vedremo in seguito, oltre che di determinate aree di frontiera, militari o considerate rilevanti ai fini della sicurezza nazionale. Tali ultime porzioni di territorio sono identificate da numerosi e diversi atti normativi specifici, che rappresentano una normativa speciale che non può essere analizzata in questo articolo per motivi di spazio. L'art. 1 della Legge 230 definisce il termine “possesso” comprendendo sia la proprietà totale sia il semplice usufrutto dell’immobile. Inoltre, lo stesso articolo definisce una società come “straniera” se la maggioranza del capitale della società stessa non è detenuto da egiziani, anche se questa società è stata costituita ai sensi della legge egiziana. L'art. 2 della Legge 230 limita il possesso di uno straniero a due sole proprietà sul territorio egiziano a scopo di abitazione. Ogni singola proprietà non può avere una superficie eccedente i 4.000 m2. La legge prevede che il Primo Ministro possa accordare esenzioni a queste restrizioni nei casi in cui ritenga che lo straniero in questione meriti una tale eccezione. La procedura per ottenere tale esenzione è spesso lunga ed il risultato della richiesta non è sempre positivo. Una restrizione molto importante è contenuta nell’articolo 5 della Legge 230, che proibisce ad uno straniero di alienare un immobile acquisito prima di cinque anni dal momento in cui è diventato proprietario dell’immobile stesso. Anche in questo caso, il Primo Ministro può permettere eccezioni autorizzando lo straniero a vendere un immobile prima della fine del periodo di 5 anni. Infine, la legge non consente agli stranieri il possesso di terreni ubicati nel deserto o destinati ad uso agricolo. La conseguenza giuridica prevista per le vendite che infrangono i disposti della Legge 230 è che esse sono invalide e non possono essere registrate. Tutte e due le parti e il giudice istruttorio possono richiedere una sentenza giudiziaria che confermi l’invalidità di questa vendita. Una tale sentenza può anche essere resa dal tribunale di propria iniziativa.
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2.
Eccezioni previste dal Decreto n. 548/2005 del Primo Ministro
a.
Situazione Generale Il Decreto n. 548/2005 del Primo Ministro, che si riferisce alla Legge 230, e che riguarda la proprietà e l’usufrutto di stranieri di unità residenziali in alcune zone d'Egitto, fra le quali si trovano le aree turistiche di Hurghada, Mar Rosso, Marsa Matrouh e Sidi Abdel Rahman, prevede al suo art. 1 che uno straniero sia giuridicamente trattato come un egiziano con riguardo alla proprietà di unità residenziali. In particolare, l’art. 3 del Decreto prevede che gli stranieri che ottengono la proprietà o l'usufrutto di unità possano alienare queste unità dal momento in cui ne hanno acquisito il diritto al possesso. Di conseguenza, questi casi costituiscono un’eccezione al divieto contenuto nella Legge 230 di rivendere se non dopo un periodo di 5 anni dalla registrazione.
b.
L’eccezione di Sharm El Sheikh Ai sensi dell’art. 2 del Decreto n. 548 /2005, è consentito accordare esclusivamente un diritto di usufrutto (per una durata massima di 99 anni) a stranieri per unità residenziali situati nella città di Sharm El Sheikh. L'usufrutto richiede l'autorizzazione dell'autorità competente, che deve essere accordata con l'emissione di uno specifico decreto di approvazione. Come è il caso per la proprietà acquisita nelle altre zone geografiche menzionate, anche il diritto di usufrutto può liberamente essere trasferito non appena acquisito, in deroga rispetto a quanto stabilito dalla Legge 230/1996.
3.
Trasferimenti di proprietà immobiliare nella pratica egiziana
a.
Due atti di vendita Nel diritto egiziano, la proprietà immobiliare è trasferita con l'iscrizione dell'acquirente nell'apposito registro immobiliare. Nella pratica, una transazione immobiliare consiste in due atti di vendita, e per ciò non si distingue molto dalla pratica in Italia. Il primo atto, detto ‘aqd ibtida’iy, può essere descritto come una sorta di contratto preliminare, che impegna e obbliga le parti ad effettuare il trasferimento di proprietà vero e proprio. Un tale atto deve contenere indicazioni sull’oggetto della vendita, il prezzo e le condizioni principali della stessa. Quest'atto non trasferisce di per sé la proprietà, non ha quindi i cd. effetti reali, ma obbliga comunque il venditore a compiere tutti gli atti necessari per effettuare il trasferimento. Il secondo atto, detto ‘aqd niha’iy, viene predisposto dalle autorità del registro immobiliare e serve invece al vero e proprio trasferimento della proprietà tramite registrazione nel registro immobiliare. Spesso il venditore rilascia una procura irrevocabile per il trasferimento dell’immobile all’acquirente con la firma del primo atto ed il pagamento del prezzo d'acquisto. Questa procura, che autorizza l’acquirente a firmare il secondo atto come rappresentante legale del venditore, non garantisce comunque che il venditore non abbia rilasciato altre procure precedenti, e non gli impedisce di farlo in un secondo tempo. 11
b.
Particolarità riguardanti la registrazione di immobili Un immobile è registrato in nome del primo acquirente che presenta una domanda di registrazione insieme al secondo atto (‘aqd niha’iy). Per la priorità nella registrazione dell'immobile non ha importanza la data in cui il primo atto (‘aqd ibtida’iy) è stato concluso tra il venditore e l’acquirente. Nonostante questo, nella prassi, molti immobili in Egitto non sono registrati. In particolare nella provincia del Mar Rosso, la maggioranza degli immobili non sono registrati. Questo è parzialmente dovuto a considerazioni fiscali e parzialmente alla mancata conoscenza della normativa egiziana da parte degli acquirenti. Sebbene la vendita senza registrazione sia molto diffusa, questo modo di procedere è, per motivi evidenti, sconsigliabile dal punto di vista legale.
4.
Conclusione Come dimostrato qui sopra, i recenti sviluppi normativi hanno abolito numerose restrizioni ai quali era soggetto l’acquirente straniero e rendono quindi oggi più facile procedere ad un acquisto immobiliare sicuro. Nella pratica, la proprietà di acquirenti di unità residenziali - facendo parte di progetti immobiliari - spesso non è registrata prima del termine dei lavori di costruzione. Nella maggior parte dei casi, questo accade soltanto anni dopo la conclusione del contratto (preliminare) di vendita. Questo fatto solitamente non impedisce agli acquirenti di pagare almeno una parte del prezzo d'acquisto al momento della conclusione dell'atto, pagando, poi, il saldo restante a seconda del progredire dei lavori. Per gli stranieri, questa pratica può apparire sorprendente. Ciononostante esercitando la giusta cautela e avvalendosi di una consulenza legale seria - l'acquisto di immobili in Egitto da parte di stranieri, anche se più complesso che in Europa, può essere considerato un investimento sicuro in termini giuridici.
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II. INFORMAZIONI MACROECONOMICHE E COMMERCIALI
1. PRINCIPALI VARIABILI MACROECONOMICHE Nel corso degli anni '90, l'Egitto, grazie alla realizzazione del programma di stabilizzazione e di liberalizzazione dell'economia, intrapreso dietro le pressioni degli organismi finanziari internazionali, è diventato un mercato emergente dove ormai affluiscono capitali da tutto il mondo, con le principali variabili macroeconomiche sotto controllo e tassi di crescita annui del PIL sostenuti. Il tasso di inflazione annua ha raggiunto un picco del 17.03% nel 2004 a seguito di una forte svalutazione del tasso di cambio tra il 2001 e il 2003, mentre negli anni precedenti era oscillato tra il 2-4 %. Già a partire dal 2005, una efficace politica di stabilizzazione del cambio, ha permesso di riportare stabilmente l'inflazione sotto il 5%. Anno 30/06/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001
% 4.7 17.03 4.02 2.07 2.03
(Fonte: www.idsc.gov.eg ) Accanto al dato inflattivo, nel 2000 la forte svalutazione ha riacceso la dinamica dei prezzi al consumo, che a fine 2004 toccava il 12% annuo. Il Fondo Monetario prevede, tuttavia, una nuova accelerazione dei prezzi che, secondo l'ultimo World Economic Outlook, dovrebbero crescere dell'8 per cento, nella media del 2006. Sul piano economico, il Paese rappresenta la maggiore economia del mondo arabo dopo l'Arabia Saudita. All'inizio degli anni '90, l'economia ha rallentato, sia in considerazione di fattori esterni, come la crisi economica internazionale e le ripercussioni derivanti dai tragici eventi dell'11 settembre, che interne: si tratta, infatti, pur sempre di un'economia in transizione, con un settore pubblico di grandi dimensioni e poco efficiente, che presenta non pochi ostacoli burocratici agli operatori stranieri. È presente, inoltre, un'estesa povertà urbana e rurale, un alto tasso di disoccupazione e sottosviluppo, soprattutto nell'Alto Egitto. Il nuovo corso riformista iniziato nel 2004 con il Primo Ministro Ahmed Nazif ha permesso di stabilizzare l’economia egiziana e sostenere il settore privato, sviluppando in particolare la riforma dei mercati finanziari, la deregolamentazione e la liberalizzazione del mercato. Grande slancio ha avuto, inoltre, il processo di privatizzazione. Per il 2005, il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale prevede un rafforzamento della crescita del PIL, al 5%. Lo stesso World Economic Outlook pone, peraltro, l’accento sulle criticità legate, in prospettiva, alla situazione della finanza pubblica egiziana: benché il debito pubblico netto si sia stabilizzato, in questa fase, attorno al 65% del PIL e la sua componente estera, in gran parte a carattere concessionale, non desti particolari preoccupazioni (il servizio del debito è inferiore al 10% delle entrate correnti di bilancia dei pagamenti), il Fondo Monetario sottolinea l’opportunità di contenere 13
progressivamente, l’attuale ingente fabbisogno finanziario pubblico (attorno al 7% del PIL), per ridurre il peso del debito e liberare risorse per il finanziamento degli investimenti. TAB.2 - PRINCIPALI VARIABILI MACROECONOMICHE Anno Finanziario (1.7-30.6)
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
PIL nominale (miliardi di $, a cambi correnti)
95,4
85,3
80,0
74,3
Tasso di crescita del PIL reale
3,5%
3,2%
3,1%
4,1%
Reddito annuo pro capite (% media UE-15)
14,5
14,3
14,5
14,5
Inflazione media annua
2,4%
2,4%
3,2%
5,2%
Disoccupazione
9,2%
9,0 %
9,9%
N.D.
Saldo bilancio pubblico(% sul PIL)
-2,2
-2,5
-2,4
-2,8
Saldo bilancia merci (% sul PIL)
-10,0
-8,7
-8,2
-10,2
Saldo bil. Merci+servizi (% sul PIL)
-4,0
-4,1
-2,2
-0,3
Saldo partite correnti (% sul PIL)
-0,04
+0,7
+2,4
+5,1
Debito estero (mld. di $; fine periodo)
26,6
28,7
28,7
28,9
Servizio debito/Introiti correnti
7,3%
9,7%
10,1%
9,2%
Fonti: Statistiche ufficiali Egitto, stime FMI.
TAB.3 - ECONOMIA: Bilancia dei Pagamenti (in mln. US$) Anno finanziario 2000/2001 ENTRATE CORRENTI
Anno finanziario 2001/2002
22.517
Anno finanziario 2002/2003
20.990
Anno finanziario 2003/2004
22.255
27.367
Esportazioni
7.078
7.121
8.205
10.453
- di cui: petrolio
2.632
2.381
3.161
3.910
Viaggi (introiti turismo)
4.317
3.423
3.796
5.475
Trasporti
2.704
2.715
2.965
3.755
- di cui: Canale di Suez
1.843
1.820
2.236
2.848
Redditi da Investimenti
1.850
938
641
485
190
188
253
179
Altre Entrate
2.636
2.353
2.786
3.086
Trasferimenti netti
3.742
4.252
3.609
3.934
Servizi Governativi
USCITE CORRENTI
- 22.540
- 20.376
- 20.312
- 23.638
Importazioni
- 16.441
- 14.637
- 14.820
- 17.975
Trasporti
-
-
-
-
Viaggi (spese turistiche)
- 1.054
- 1.208
- 1.372
- 1.315
Redditi da Investimenti
-
778
-
842
-
749
-
700
Spese Governative
-
588
-
660
-
455
-
489
Altre Uscite
- 3.260
429
419
- 2.610 14
392
- 2.524
668
- 2.491
SALDO PARTITE CORRENTI
-
33
+ 614
+ 1.943
+ 3.729
SALDO CONTI
-
542
-
964
- 2.734
- 6.151
Errori ed Omissioni
-
296
-
106
+ 1.337
+ 2.264
SALDO COMPLESSIVO
-
871
-
456
+
-
CAPITALE E FINANZIARIO 546
158
(Fonte: Statistiche ufficiali Egitto) Nota: I totali possono non corrispondere alla somma dei relativi addendi a causa di arrotondamenti.. 2. GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN EGITTO (Fonte: Banca Centrale d’Egitto e GAFI) L'Egitto pur avendo importi limitati di investimenti diretti stranieri, rispetto alle aree emergenti dell'economia mondiale, ha registrato nell'ultimo biennio un considerevole miglioramento del dato sugli IDE, grazie alle politiche del Governo Nazif. Gli IDE provengono da più di 35 paesi stranieri, ma tre sono le principali fonti: l'Europa, gli Stati Uniti, e gli investitori arabi, in particolare i paesi del Golfo. Nel decennio 1990-2000 il flusso di IDE si era attestato su circa 1 miliardo di dollari all'anno con una punta di 1,66 miliardi di USD nel 1999-2000 (a seguito della vendita di alcune società statali del cemento e del settore energetico). Negli anni 2001-2003 si è registrato una diminuzione degli IDE fino a 400 milioni di dollari, dovuta sia al rallentamento dell'economia mondiale sia alla svalutazione del tasso di cambio. Nel corso del 2004/2005 gli IDE hanno avuto una forte ripresa, attestandosi a 3,9 milioni di dollari di cui 1,3 milioni di attività non energetiche.(Fonte: Banca Centrale d’Egitto - Dicembre 2005) Il settore industriale è il principale destinatario degli investimenti stranieri, le industrie che maggiormente attirano gli IDE sono la chimica, i materiali di costruzione, l'ingegneria, gli alimentari, la metallurgia e i tessili. Durante gli ultimi anni gli investimenti si sono diretti verso il gas e l'energia, e si prevedono buone opportunità relativamente ai progetti di miglioramento delle infrastrutture. Vi sono poi importanti progetti nei settori petrolifero, minerario ed agricolo, il cui contributo alla crescita economica è significativo. L'Egitto sta cercando di diversificare la concentrazione geografica dell’industria rispetto al Cairo. Questo sforzo comprende l'istituzione di Zone Franche, Zone Industriali, Zone Economiche Speciali e Zone Industriali Qualificate. Esistono in Egitto delle Free Zone o Zone Franche regolate dalla Legge sugli investimenti n.8/1997 (vd.oltre) e gestite dalla General Authority for Investment and Free Zones (GAFI). Tali zone sono state create per dare agli investitori maggiori incentivi, garanzie ed esenzioni: libertà di scegliere il campo d'investimento, lo stato sociale, i partner; assenza di restrizioni circa la nazionalità dei capitali; libertà di riportare in patria il capitale investito ed i profitti, di operare per conto di terzi, di determinare i prezzi dei prodotti ed il margine di profitto; protezione contro confisca, sequestro, espropriazione e nazionalizzazione. 15
Ci sono due tipi di free zone, private e pubbliche. I progetti nelle zone private sono possibili solo a patto che contribuiscano allo sviluppo urbano, che non inquinino e che non siano attuabili nelle free zone pubbliche che hanno sempre la precedenza Le free zone pubbliche sono: Nasr City (Cairo), Alessandria, Port Said, Suez, Ismailia, Damietta e Media Production City. Le Zone Industriali sono anch’esse regolate dalla Legge sugli investimenti n.8/1997 (vd.oltre) e sono situate in 19 governatorati tra cui 10th Ramadan, 6th October, Borg El Arab, Sadat City, Amerya, Salheya, Badr e Obour. Le Zone Economiche Speciali o Special Economic Zones (SEZs) sono regolate dalla Legge n. 83/2002. Gli investimenti in tali zone hanno dei vantaggi competitivi: 10% di tasse applicate su tutte le attività rispetto al 20% applicabile normalmente; un sistema amministrativo più flessibile; assegnazione agli esportatori dalle zone SEZs di un certificato d’orgine egiziano utilizzabile secondo gli accordi di commercio internazionale. Le SEZs sono situate nella zona North West Gulf of Suez (compreso anche il porto di Ain El-Sokhna) e Easten Port-Said. Nel gennaio 2005, l'Egitto ha firmato, assieme ad Israele e USA, l'accordo per l’istituzione delle “Qualified Industrial Zones o Zone Industriali Qualificate” (QIZs). L'accordo riconosce libero ingresso al mercato statunitense ai prodotti originati all’interno delle QIZ, che incorporino almeno il 35% di valore aggiunto in Egitto, di cui almeno l'11,7% di origine israeliana. Il Protocollo QIZ permette alle merci egiziane di entrare duty-free nel mercato americano. Affinché questo sia possibile è necessario che il 35% del valore del bene sia prodotto in una delle zone QIZ (Greater Cairo: South Giza, Shubra Al Kheima, Nasr City, 10th of Ramadan e 15th May City; Alessandria e Porto Said). L'accesso libero del prodotto non è limitato da quote o altre barriere, le tariffe di esenzione sono applicate su tutti i produttori industriali nella zona QIZ. 3. L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELL’EGITTO L'Egitto soffre di un elevato deficit commerciale, che induce le Autorità ad una politica di forte promozione delle esportazioni e all'applicazione di misure restrittive verso le importazioni, oltre che ad una politica del cambio tradizionalmente poco flessibile. La recente decisione di liberalizzare il tasso di cambio sta migliorando la situazione, sebbene la liberalizzazione non sia completa, ma soggetta a misure restrittive. Anche per ovviare a queste difficoltà è stato emanato, nel 2005, il Decreto ministeriale n. 770 col quale si intende fare dell'Egitto un paese più competitivo sul mercato internazionale. Il Decreto 770/2005 contiene infatti una disciplina specifica ed omnicomprensiva delle importazioni ed esportazioni e stabilisce alcune procedure standard applicate dalle dogane egiziane. Per una sua piena applicazione si attende la pubblicazione di un regolamento esecutivo. 16
Merita sottolineare che alcuni articoli sono dedicati alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, l'art. 27 sancisce il diritto del titolare della proprietà intellettuale di bloccare l'importazione di determinati beni, dimostrando (art. 28) la violazione del copyright. L'Egitto esporta principalmente gas naturale e prodotti petroliferi raffinati, oli minerali, cotone, cereali, indumenti ed accessori di abbigliamento, ferro e acciaio, alluminio e plastica. Le principali voci di importazione sono invece: macchinari, apparecchi e congegni meccanici, cereali, macchine elettriche e oli minerali e distillati, prodotti agricoli e della pesca; prodotti chimici e fibre, prodotti alimentari. L'UE considerata nel suo insieme è il principale partner commerciale dell'Egitto (ca. il 35% dell'interscambio totale). L'applicazione dell'Accordo di Associazione UE-Egitto dovrebbe facilitarne un'ulteriore crescita. A livello di singoli Paesi, sono gli Stati Uniti a fare la parte del leone, con oltre il 16% dell'interscambio totale, seguiti da Italia, Germania e Francia. L'Italia è il principale mercato di esportazione a livello mondiale dei prodotti egiziani. TAB.5 - INTERSCAMBIO COMMERCIALE a. Interscambio complessivo - valori in mld US$
(dati FMI)
2001
2002
2003
Variaz. % 2003/2002
2004
Variaz. % 2004/2003
IMPORTAZIONI
18.006
17.011
18.132
+ 6,59
22.991
+26,80
ESPORTAZIONI
5.956
6.726
7.899
+ 17,44
10.701
+35,47
TOTALE
23.962
23.737
26.031
+ 9,66
33.692
+29,43
SALDO
-12.050
-10.285
-10.233
- 0,51
-12.290
+20,10
40.000 30.000
IMPORTAZIONI
20.000
ESPORTAZIONI
10.000
TOTALE
0 -10.000
2001
2002
2003
2004
SALDO
-20.000 b. Principali partners commerciali dell’Egitto - (dati FMI) b1. Principali fornitori del mercato egiziano (dati FMI) 2004 PAESE USA Germania
2003
Quota di mercato 13,50 % 7,32 %
Quota di mercato 14,67 % 8,00 %
17
2002
Quota di mercato 16,85 % 7,79 %
ITALIA Francia Cina Regno Unito Arabia Saudita Spagna Giappone Paesi Bassi
7,30 % 6,25 % 5,94 % 4,99 % 4,58 % 3,58 % 3,32 % 2,30 %
7,50 % 7,10 % 5,17 % 4,17 % 4,39 % 2,25 % 4,03 % 2,22 %
6,69 % 6,50 % 5,01 % 4,10 % 3,86 % 1,83 % 2,99 % 2,28 %
b2. Principali destinatari delle esportazioni egiziane (dati FMI) 2004 PAESE ITALIA USA
Regno Unito Germania Spagna Francia Paesi Bassi Giordania
2003
Quota sul totale
Quota sul totale
14,85 % 13,44 % 8,39 % 5,68 % 5,22 % 4,71 % 3,80 % 2,81 %
14,16 % 15,43 % 9,16 % 5,39 % 4,39 % 5,31 % 3,35 % 1,49 %
18
2002
Quota sul totale 15,69 % 21,06 % 9,64 % 3,86 % 3,61 % 4,51 % 3,56 % 1,13 %
III. I VANTAGGI CHE INCONTRANO LE IMPRESE STRANIERE IN EGITTO 1. LA MANODOPERA EGIZIANA Il costo della manodopera in Egitto è notevolmente più basso rispetto all'Italia ed è compreso tra i 100 e i 300 $ al mese. Non esiste un minimo salariale stabilito dalla legge, essendo il trattamento economico dei lavoratori legato alla contrattazione individuale con il datore di lavoro. Gli stipendi vengono pagati generalmente in valuta locale anche dalle ditte straniere. Secondo la normativa egiziana, i contributi sociali nel settore privato devono essere versati soltanto ai lavoratori egiziani al di sotto dei 60 anni di età che siano ancora pienamente impiegati. Tali contributi coprono le spese pensionistiche, le indennità di malattia ed infortuni sul lavoro, maternità, liquidazioni e sussidi di disoccupazione. Calcolati su un salario non superiore a 700 lire egiziane, i contributi ammontano al 26 % per il datore di lavoro ed al 14 % per il lavoratore. Dal punto di vista qualitativo, il livello della manodopera egiziana non raggiunge la specializzazione dei paesi industrializzati, ma è certamente superiore a quello dei paesi dell'area mediorientale. Sono in atto progetti per la formazione di manodopera qualificata. 2. IL COSTO DELL’ENERGIA Rispetto all'Italia il costo dell’energia in Egitto è molto ridotto. Il Paese, che praticamente non esporta più petrolio (con la crescente maturazione dei pozzi petroliferi, il petrolio, infatti, è una riserva energetica in via di ridimensionamento), possiede ancora enormi giacimenti di gas naturale, di cui una parte sempre maggiore viene destinata all'esportazione (tramite nuovi gasdotti e impianti di liquefazione). La produzione di petrolio soddisfa quasi completamente il fabbisogno egiziano. Il prezzo della benzina è attualmente 1 LE per litro. Il diesel è pari a 0,60 LE. 3. IL CLIMA Il clima in Egitto è caldo-secco con piogge rarissime. Ciò permette per alcune produzioni anche l'immagazzinaggio all'aperto, mentre per la produzione agricola consente la maturazione di prodotti anche fuori stagione rispetto all'Italia. 4. LA STABILITÀ POLITICA-ECONOMICA L'Egitto è un Paese che ha una stabilità politica di fondo, garantita da un ordinamento costituzionale ben funzionante e dall'autorevolezza del Presidente in carica. Dal punto di vista economico, l'Egitto è un Paese che ha stabilizzato la propria economia, avviandola verso una progressiva liberalizzazione, seppur con alcune difficoltà e ritardi.
19
5. L’AMPIEZZA DEL MERCATO Non solo il mercato interno egiziano ha vaste dimensioni, data l'ampiezza del territorio ed i 77.5 milioni di abitanti, ma anche il tasso di crescita della popolazione è decisamente sostenuto. L'Egitto rappresenta inoltre un Paese chiave per l'accesso all'area mediorientale ed africana, essendo uno dei più importanti membri dell'Area del libero scambio tra paesi africani (COMESA) e ricoprendo un ruolo politico guida nel Medio Oriente legato all'andamento del processo di pace. L'Accordo di Agadir, gli ottimi rapporti con i Paesi del Golfo, il negoziato in corso con gli USA per un'area di libero scambio e la creazione, con questi ed Israele, delle Qualified Industrial Zones sono ulteriori elementi che segnano il grado di apertura e influenza e l'ampiezza del mercato egiziano. Non va dimenticato, infine, che l’Egitto ha firmato un Accordo di associazione con l’Unione Europea che accelererà il processo di apertura e modernizzazione del Paese. Sono inoltre in corso di progettazione ed esame vie di trasporto privilegiate tra il Nord Africa, il Medio Oriente e il Sud dell'Europa (cd. “autostrade del mare”). 6. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI Il Governo egiziano, avendo forte bisogno di capitali, ha messo a punto una serie di incentivi per le imprese straniere che intendono investire nel Paese. Maggiori informazioni al riguardo si possono ricavare nel capitolo dedicato agli investimenti (Cap.V). Dal luglio del 2004 è stato attivato il Ministero degli investimenti (Ministry of Investment - MOI, www.investment.gov.eg) che tutela soprattutto gli investimenti e che coordina la Capital Market Authority, l'Egyptian Insurance Supervisory Authority, la General Authority for Investment and Free Zone (GAFI) ed il programma di privatizzazione. GAFI è l'autorità che più di ogni altra, in collaborazione con la World Bank's Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), regola e facilita gli investimenti. Tra le innovazioni più significative apportate dal GAFI figura il One Stop Shop (sempre presso il GAFI), inaugurato nell'aprile 2005. Grazie a questa sorta di sportello unico, tutte le licenze richieste dovrebbero essere fornite all'investitore entro 72 ore. Inoltre, il GAFI assiste l'investitore lungo tutto il percorso che va dalla presentazione del progetto, alla selezione e all'acquisizione del terreno, all'avvio dell'attività. Nel marzo 2006 è stato inaugurato anche l’ Investor Aftercare Department. Lo scopo di questo dipartimento è di assistere le società in tutte le loro relazioni con le altre autorità competenti del Governo egiziano. 7. ITALIA-EGITTO: RAPPORTI PRIVILEGIATI Nel caso delle imprese italiane va anche considerato che i rapporti bilaterali italoegiziani sono eccellenti sotto tutti i punti di vista (politico, militare, economico, scientifico e culturale). L'Italia considera prioritario il consolidamento dello sviluppo egiziano, essendo un Paese chiave nell’area mediorientale. A tal fine l'Egitto è anche uno dei principali destinatari degli interventi italiani di Cooperazione allo Sviluppo. In tale contesto, l'Italia incoraggia inoltre in vario modo le società miste e i flussi finanziari italiani verso l'Egitto.
20
IV. LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ CHE INCONTRANO LE IMPRESE STRANIERE IN EGITTO 1. L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI L'accesso alle informazioni in Egitto è piuttosto complicato, perché, a parte il CAPMAS, unica fonte per i dati statistici ufficiali, non esistono canali d'informazione strutturati ed affidabili. I contatti con gli interlocutori giusti rappresentano di fatto l’unica forma di accesso alle informazioni più rilevanti. Per le PMI che intendono iniziare ad operare in Egitto è senza dubbio consigliabile pertanto appoggiarsi alle Istituzioni italiane presenti nel Paese (vd. allegati). Oltre a ricevere informazioni base sul Paese o più specifiche per il proprio settore, le imprese possono così essere consigliate ed assistite in occasione della firma di contratti, nella scelta di potenziali partner locali, nelle relazioni con le autorità locali. È raccomandabile anche rivolgersi alla General Authority for Investments and Free Zones (GAFI: vd. allegati) per ottenere informazioni sulle caratteristiche e sulle opportunità che si presentano nei vari settori del sistema produttivo. Gli imprenditori stranieri, anche quando operano già nel Paese, rimangono sempre svantaggiati rispetto ai loro concorrenti locali nelle trattative commerciali e nella formazione di decisioni strategiche d'impresa, proprio in ragione della generale difficoltà ad accedere alle informazioni. Da questo punto di vista è spesso essenziale disporre di un partner locale affidabile, dinamico e ben introdotto. 2. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, CERTEZZA DEL DIRITTO E BUROCRAZIA L'apparato statale e amministrativo-burocratico egiziano è estremamente complicato e complesso. Sovrapposizione di norme, di procedure, di uffici e di competenze rappresentano la realtà quotidiana con cui devono confrontarsi gli operatori economici. I tempi risultano lunghi anche per pratiche poco complesse e il sistema è caratterizzato da scarsa trasparenza ed efficienza. A ciò si aggiunga che non esiste in Egitto una sufficiente certezza del diritto: questa incertezza è dovuta alle innumerevoli norme esistenti che molto spesso si sovrappongono e si confondono e ad un approccio radicato nel Paese per cui contro le decisioni di un'autorità – qualunque essa sia – difficilmente si ricorre con successo. Tali problemi, che si sommano ad un grado diffuso di corruzione, sono noti alle Autorità che, a partire dal luglio 2004, stanno elaborando nuove riforme per rendere più efficiente il sistema e modificare la mentalita’ locale. 3. DIFFICOLTÀ DOGANALI Una delle maggiori difficoltà che incontrano le imprese italiane di qualsiasi dimensione in Egitto è l'impenetrabilità delle norme e procedure doganali. I tempi per 21
l'ottenimento di autorizzazioni, la richiesta continua di garanzie in caso di importazione temporanea di beni di consumo o strumentali, come pure i costi materiali per il rilascio di autorizzazioni, rappresentano inconvenienti seri che occorre valutare prima di decidere di iniziare ad operare in Egitto. In particolare, le imprese italiane lamentano la mancanza di coordinamento tra l'Autorità che promuove gli investimenti (GAFI) e le Autorità doganali (che formalmente dipendono dal Ministero delle Finanze, ma di fatto sono del tutto autonome). Oggi l'Egitto è sicuramente un Paese più aperto che in passato, che mira a favorire gli investimenti diretti sul suo territorio e che per questo attua una continua politica di incoraggiamento per gli investitori stranieri. Tuttavia, al momento dell’importazione di beni essenziali per la realizzazione di un investimento può capitare che da parte delle autorità doganali non si applichino le procedure semplificate previste per l'ingresso in Egitto di tali beni, sia per problemi di “scollamento” tra le varie autorità, sia per la mole di norme applicabili - per giunta spesso confuse ed incomprensibili agli stessi operatori egiziani - all'interno delle quali può risultare assai arduo districarsi. Per ovviare a questi problemi, è entrata in vigore una radicale riforma delle tariffe doganali che ha semplificato notevolmente il sistema, accorpando le categorie produttive e riducendo il numero di tariffe applicabili. Con il D.P. n. 300 promulgato a settembre 2004 sono state infatti ridotte le tariffe doganali su circa 1.500 prodotti. Sono state ridotte da 27 a 6 le fasce di dazi doganali che vanno da un minimo del 2% ad un massimo del 40%. Nuove procedure sono state introdotte, inoltre, dal citato Decreto 770/2005. Tali riforme stanno cominciando a mostrare i primi effetti positivi, ma ci vorrà del tempo per poter valutare compitamente la loro effettiva portata. Altre difficoltà consistono nell'esistenza di varie barriere non tariffarie. 4. LA TUTELA DEI MARCHI IN EGITTO La legge egiziana n. 82/2002 disciplina la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, mira a tutelare marchi, brevetti, know-how, opere dell'ingegno e assicura la difesa dalla concorrenza sleale con l’obiettivo di potenziare la protezione dei beni immateriali che trasmettono l'immagine e la creatività imprenditoriale. In base a tale normativa, chiunque può opporsi a terzi che cerchino di trarre un vantaggio concorrenziale in modo illecito attraverso l'uso indebito di un marchio. Secondo la legge egiziana, i marchi distinguono le merci e/o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra. Svariati prodotti vengono identificati da indicatori geografici (luoghi, regioni o paesi) ai quali vengono attribuite determinate caratteristiche del prodotto. I marchi sono registrati presso un'autorità competente che è il Trade Registration Department (TRD). Le registrazioni prevedono il numero di registrazione, la data di deposito, la classificazione e l'elenco delle merci/servizi interessati. Un marchio viene protetto per 10 anni, calcolati dalla data di deposito. La protezione può essere rinnovata ogni 10 anni, entro tre mesi dalla scadenza della protezione, a seconda delle esigenze. Può essere richiesta, senza giustificazione, la cancellazione di un marchio che non è stato usato per cinque anni. Un soggetto interessato o il TRD d'ufficio possono richiedere la 22
cancellazione dei marchi che non possiedono i requisiti preliminari per la protezione o che sono stati registrati illegalmente per altri motivi. Nel caso in cui un marchio sia cancellato, questo stesso marchio non può essere registrato in nome e per conto di terzi, prima dell'intervallo di 3 anni a partire dalla data della cancellazione dai registri. Durante tale periodo, soltanto il proprietario precedente può registrare nuovamente il marchio. Tuttavia se il marchio è stato annullato per uso illegale, può essere immediatamente registrato a nome di terzi. L'usurpazione dei diritti di proprietà intellettuale è considerato un reato. Pertanto, chiunque effettua una contraffazione di un marchio registrato legalmente o lo imita in modo da creare una possibile confusione nella clientela, tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto, incorre in una sanzione, che tuttavia è alquanto ridotta per i canoni europei. In tutti i casi, l'autorità giudiziaria ordina il sequestro dei prodotti contraffatti, degli eventuali profitti legati al loro uso e di tutti gli strumenti utilizzati. Le misure cautelari previste, sono il sequestro e l'inibitoria. Il sequestro ha la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto. L'inibitoria cautelare è il divieto, posto in essere dal giudice, di proseguire o riprendere l'attività illecita nel corso del giudizio. Tale normativa, sulla carta, sembra rispondere efficacemente alle esigenze di tutela. Tuttavia, è opportuno segnalare che, sul piano dell'applicazione pratica, i tempi e la burocrazia necessaria per ottenere sequestri e inibitorie sono alquanto lunghi e il procedimento di fatto farraginoso. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste è sostanzialmente aleatoria. Per la tutela di un marchio è opportuno rivolgersi ad uno studio legale locale (l'elenco degli studi legali è allegato). 5. L’INCOMPIUTEZZA DELLE RIFORME STRUTTURALI Nonostante i successi della politica macroeconomica egiziana nell'ultimo decennio, ed in particolare dell'ultimo anno finanziario (2004/05), non tutte le riforme strutturali indispensabili ad una vera modernizzazione del Paese ed alla liberalizzazione della sua economia sono state ancora realizzate. Incompiute restano la riforma finanziaria (soprattutto i costi eccessivi delle transazioni), la privatizzazione, la liberalizzazione del commercio, la deregolamentazione, la riforma fiscale, giudiziaria e quella del mercato del lavoro.
23
V. INVESTIRE IN EGITTO 1. LA NORMATIVA EGIZIANA IN MATERIA DI INVESTIMENTI Premesso che il sistema normativo egiziano in materia di investimenti è estremamente complesso e che, pertanto, è consigliabile in ogni caso affidarsi ad un legale o consulente finanziario prima di effettuare qualsiasi investimento, il diritto commerciale in Egitto è regolato sostanzialmente da tre leggi: •
la Legge 159 del 1981 ha rappresentato in passato un primo esempio di normativa volta a favorire gli investimenti innovando il precedente quadro. Essa, tuttora in vigore, conserva alcuni aspetti negativi della recente legislazione egiziana: permangono diverse restrizioni sia per le società per azioni, sia in materia di proprietà (le società formate per pubblica sottoscrizione sono obbligate ad offrire almeno il 49% delle azioni al pubblico egiziano per almeno un mese, mentre il consiglio d'amministrazione - formato da almeno tre persone - deve essere in maggioranza composto da egiziani). Gli aspetti positivi di tale Legge sono comunque diversi: per esempio, la costituzione di una società viene praticamente approvata automaticamente e le società formatesi secondo la Legge 159 beneficiano di costi più bassi per energia e servizi (i prezzi vengono sussidiati dallo Stato);
•
la Legge 230 del 1989 è stata approvata per favorire maggiormente gli investimenti esteri. Essa soddisfa le esigenze degli investitori, soprattutto stranieri, per quanto riguarda la libertà nel trasferimento dei profitti, l'assenza di limiti circa la proprietà delle società da parte degli stranieri e per la partecipazione agli utili dei dipendenti. Tale Legge offre inoltre precise garanzie contro gli espropri e proibisce ogni discriminazione tra investitori stranieri e nazionali. Prevede inoltre esenzioni fiscali da 5 a 10 anni a seconda del tipo di investimento e rende esenti dalla tassazione i dividendi per gli stessi periodi. Garantisce inoltre una riduzione al 5% delle imposte doganali per l'importazione di beni d'investimento;
•
la Legge n. 8 del 1997 è senza dubbio uno strumento normativo più moderno in favore degli investimenti, che stabilisce le seguenti garanzie ed incentivi: i progetti possono essere esclusivamente di proprietà di stranieri; vi sono garanzie contro nazionalizzazione ed esproprio; i prodotti non sono assoggettati al controllo dei prezzi; si possono rimpatriare capitali e profitti; la maggioranza dei membri dei consigli di amministrazione può essere straniera; c'è libertà nell’assunzione del personale; i salari degli esperti stranieri che lavorano nei progetti sono esenti da tassazione se la loro permanenza in Egitto non supera l'anno. Tali garanzie ed incentivi si applicano ai progetti rientranti in 16 campi prioritari di attività che vengono realizzati in particolari zone industriali che la Legge indica come Free zones Si applicano alle Free zones anche specifiche norme, che ne regolano i limiti territoriali e i tipi di attività che vi possono essere esercitate, nonché il pagamento delle royalties e le regole per l’entrata e l’uscita delle merci. Le merci prodotte in tali zone e poi importate nel resto dell’Egitto sono considerate a tutti gli effetti come merci importate dall’estero. Di conseguenza, le importazioni di prodotti nelle Free zones non sono soggette ad imposte doganali o alle tasse di vendita. 24
Le Free zones pubbliche sono in tutto 7 (Alessandria, Nasr City, Porto Said, Suez, Ismailia, Damietta e Media Production City). La durata delle agevolazioni fiscali dipende dal tipo di progetto e dove esso viene realizzato: per esempio, un progetto che rientri nell’obiettivo di sviluppare la regione nel deserto di Toska o che venga realizzato in una delle oasi di Kharga, Farafra o Baris gode di un’esenzione ventennale, mentre un progetto di investimento nel settore turistico può avere tra i 5 e i 10 anni di tax holiday. I progetti che non rientrano nei 16 campi di attività prioritarie, secondo la Legge 8/97, possono comunque essere attuati, rimanendo tuttavia assoggettati a disposizioni normative più restrittive di quelle sopra menzionate. Per usufruire dei benefici previsti dalla Legge 8/97 occorre recarsi al GAFI (General Authority for Investments and Free Zones) ed effettuare le seguenti operazioni: i. La licenza per attuare il progetto deve essere palesata mediante promulgazione di un decreto dal corpo AmministrativioCompetente. ii. Le compagnie devono acquisire identità legale registrandosi presso il Commercial Register. iii. Le compagnie non devono essere soggette alla Legge 73/73. iv. L'investitore deve pagare in una sola volta tutte le imposte. v. Farsi rilasciare il libretto fiscale (la Partita Iva) dall'ufficio competente presso il GAFI. vi. Vidimazione del contratto all'Ordine degli Avvocati. vii. Pubblicazione del contratto sul bollettino delle ditte. Se il progetto ha natura tale da interferire con la sanità pubblica o la sicurezza industriale dovrà altresì soddisfare alcune condizioni particolari previste dalle relative normative. viii. In caso di acquisto di terreni od immobili è necessaria la registrazione presso il Property Register, che dipende dal Ministero della Giustizia; •
le Leggi n. 17 del 1999 (Legge del Commercio) e n. 159 del 1981 (come modificata dalla Legge n. 3 del 1998) disciplinano le tipologie di imprese/società che possono operare in Egitto. Il contratto di costituzione della società deve essere conforme ai settori di attività citati nella Legge n.8 del 1997 ed il relativo Regolamento Esecutivo. Presso il GAFI sono disponibili i moduli per ogni tipo di società;
•
la Legge n. 83 del 2002 regola le Zone Economiche Speciali, garantendo privilegi ed esenzioni doganali agli investitori. Essa consenta la creazione di zone industriali speciali che abbiano una significativa attività di esportazione. All'interno di tali zone possono essere importati in esenzione doganale beni strumentali, materie prime e semilavorati. Le società che vi operano sono assoggettate a minori imposte di vendita e ad aliquote fiscali privilegiate;
•
il 14 dicembre 2004 il governo egiziano e quello israeliano hanno firmato un accordo di cooperazione industriale e commerciale privilegiata, in base al quale sono state istituite, in entrambi i Paesi, delle QIZ (Qualified Industrial Zones). I prodotti realizzati in queste zone possono essere esportati negli Usa senza pagare dazi doganali, a condizione che abbiano almeno l'11,7% di componenti israeliane;
•
gli investimenti nel settore petrolifero o del gas naturale sono assoggettati a norme speciali. Le concessioni per lo sfruttamento o l'esplorazione sono effettuate sulla base di un accordo di produzione tra il Governo egiziano, la Compagnia pubblica EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation) e la compagnia straniera. L'accordo di 25
concessione deve essere inserito in una specifica legge dello stato. Generalmente la ditta straniera si assume tutti i rischi relativi all'esplorazione. 2. LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 2.1. La normativa egiziana. L'organizzazione e lo svolgimento delle gare in Egitto per la fornitura di beni e servizi a tutte le Amministrazioni pubbliche è regolata dalla Legge n. 89 dell'8 maggio 1998 che abroga tutte le norme preesistenti in materia. La Legge 89 prevede che tutti gli acquisti, lavori tecnici, servizi, studi e consulenze devono avvenire a seguito di una gara pubblica oppure attraverso un negoziato ugualmente pubblico. L'amministrazione interessata stabilisce a quale di queste due procedure ricorrere, con decreto, a seconda del tipo di contratto di cui ha bisogno, e non può, una volta deciso a quale sistema ricorrere, cambiare successivamente. In casi eccezionali, giustificati con decreto dell'autorità competente sono ammessi anche i seguenti ulteriori sistemi: 1) gara limitata; 2) gara locale; 3) negoziato limitato; 4) accordo diretto. In linea generale la legge prevede che non si debba ricorrere alla contrattazione limitata per l'acquisizione di manufatti, di beni importati o disponibili sul mercato; mentre vi si può ricorrere per quei beni o servizi che attengono alla sicurezza nazionale, per i quali il negoziato, per sua natura, deve essere confidenziale e non pubblico, e per l'acquisizione di lavori che richiedano tecnici con una particolare specializzazione. Anche nei casi di estrema urgenza l'amministrazione può eccezionalmente ricorrere alla contrattazione diretta. Sia le gare che il negoziato pubblico sono soggetti al principio della pubblicità a mezzo stampa, a quello delle uguali opportunità tra i concorrenti e della libera competizione. È, inoltre, previsto che le gare possano essere limitate ad alcuni operatori che posseggono caratteristiche tecniche, esperienza professionale e buona reputazione specifica per l'incarico. È, ovviamente, contemplata anche la possibilità di effettuare gare bandite solo all'interno del Paese ed altre pubblicate invece anche all'estero. Per commesse di valore inferiore ai 200.000 Pound, la partecipazione alla gara viene di solito riservata a fornitori o contraenti locali, che operino all'interno del Governatorato nel quale dovrà essere implementato il contratto. Per lo svolgimento di una qualsiasi gara, una volta pubblicata, l'autorità competente istituisce un comitato, la cui composizione varia a seconda dell'importanza della gara stessa e dell'ammontare della commessa. I comitati in questione sono generalmente composti da tecnici, esperti finanziari e legali. Oltre al comitato che decide nel merito della gara, viene di solito nominato anche un comitato per l’apertura delle buste: un rappresentante del Ministro delle Finanze è presente in tali comitati quando il valore della commessa supera 250.000 Pound e tali comitati possono delegare l'esame di alcuni aspetti tecnici ad alcuni sottocomitati formati dai membri degli stessi comitati ed eventualmente da consulenti ad hoc. L'Amministrazione interessata deve fornire elementi dettagliati nel bando di gara, (indicando, per esempio, la percentuale di componenti locali o le pre-condizioni per la realizzazione del progetto), in modo da permettere una corretta partecipazione e valutazione delle offerte.
26
I partecipanti alle gare devono presentare due offerte, una tecnica ed una finanziaria, in due buste separate; la busta con i dati finanziari viene aperta solo a seguito dell'accettazione della proposta tecnica. La Legge 89/98 prevede anche che la gara possa essere cancellata prima di venire assegnata in ragione di un pubblico interesse, e che ai partecipanti esclusi devono essere indicate le ragioni dell’eliminazione una volta che la gara è stata assegnata ad altro concorrente. Ogni gara deve essere accompagnata dal pagamento di un deposito da parte dei partecipanti il cui ammontare è determinato da un’autorità amministrativa e chiaramente indicato nei termini del bando di gara. In ogni caso tale deposito non può mai eccedere il 2% del valore del contratto. Il mancato deposito della somma comporta l’esclusione automatica dalla gara. La somma depositata, invece, deve essere restituita ai partecipanti che non hanno superato la selezione, immediatamente, allo scadere dei termini ultimi della gara. Il vincitore della gara deve invece versare, entro 10 giorni (o 20 se il contraente si trova all'estero) dal momento in cui ha avuto notizia della qualificazione, un deposito “finale” che va ad aggiungersi al deposito iniziale fino a raggiungere complessivamente il 5% del valore del contratto. Il superamento di tale limite temporale può comportare anche l'annullamento dell'assegnazione del contratto. L'autorità competente può erogare a sua volta un anticipo al vincitore per la realizzazione del contratto anche a fronte di una lettera di garanzia, secondo le procedure che devono essere indicate nel bando di gara. Se il contraente non rispetta le scadenze per la realizzazione del contratto, il committente può consentire una proroga e comminare una multa che non può però a sua volta eccedere il 3% del valore del contratto. Nessun preavviso è comunque necessario per l'applicazione della multa. Il contraente, tuttavia, può richiedere ed ottenere, a seguito di un parere del Dipartimento legale del Consiglio di Stato, la cancellazione della multa stessa, se le ragioni del ritardo nella realizzazione del contratto sono state giudicate estranee al contraente stesso ed al di fuori del suo controllo. In ogni caso, l'applicazione della multa non pregiudica il diritto dell'Autorità committente di ricorrere contro il fornitore per un indennizzo per i danni che il ritardo potrebbe aver causato. La ditta può anch'essa ricorrere per un indennizzo qualora la controparte abbia fallito nel rispettare gli obblighi che le derivino dal contratto. 2.2. Le informazioni sui Bandi di Gara ed Early warning in Egitto. Varie istituzioni italiane sono preposte a fornire questo tipo di informazione alle aziende tra cui, in primo luogo l’ICE, le Camere di Commercio, gli Sportelli per l'internazionalizzazione delle imprese di vari Enti locali, il Ministero degli Affari Esteri attraverso le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari. Informazioni sono anche reperibili sul sito web dell’Ufficio ICE del Cairo (www.ice.it/estero2/cairo) e sul sito di Globus, www.globus.camcom.it, un sito promosso da Unioncamere e specializzato nei servizi alle imprese che vogliono internazionalizzarsi. Nello stesso sito Globus è possibile accedere ad Extender, il principale strumento informativo ufficiale per i bandi di gara all'estero. Extender è un sistema informativo – alimentato dalla rete delle istituzioni internazionali italiane all’estero e promosso dal Ministero degli Esteri italiano – che favorisce, grazie ad una mirata e rapida diffusione delle opportunità esistenti sui mercati esteri, la partecipazione di piccole e medie aziende a progetti e gare. 27
Extender fornisce informazioni su: Gare d’appalto internazionali. Early warning – anticipazioni di gare e grandi progetti. Per avere più informazione sul sistema Extender si suggerisce consultare la pagina web: http://195.110.134.84/extender/Index.htm o chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo
[email protected] . 3. I SETTORI D’INVESTIMENTO PIÙ PROMETTENTI I settori egiziani in cui investono operatori esteri sono numerosi, e - escludendo quelli delle grandi opere infrastrutturali ed energetico - sono quasi tutti concentrati nell'industria e nei servizi. Quanto al settore manifatturiero, la presenza straniera si concentra nella produzione di automobili e veicoli in genere, nel tessile, nella ceramica, nell’elettronica, nei beni di consumo, nei farmaceutici oltre che nell’industria pesante (acciaio, alluminio e cemento). Per quanto concerne i servizi, è soprattutto il turismo ad attrarre la parte più consistente degli investimenti, con un fatturato annuo di 6,4 miliardi di dollari nel 2004/2005 ed una presenza di circa 8.600.000 turisti nel 2005. TAB. 6.1 - TURISTI STRANIERI (Fonte: Ministero del Turismo Egiziano) 2001
2002
2003
2004
Italia Germania
594.549 715.066
701.210 730.323
795.903 693.445
1.010.444 993.178
Var. % 04/03 +26,96 +43,22
Russia
245.235
451.461
586.077
816.065
Regno Unito Francia USA
343.726 290.587 178.197
376.242 280.230 117.396
357.248 310.791 125.778
546.892 465.174 169.658
2005 823.144 979.631
Var. % 05/04 -18.54 -1.36
+39,24
942.164
+15.45
+53,08 +49,67 + 34,89
837.950 495.164 195.821
+53.22 +6.45 +15.42
TAB. 6.2 - TURISTI ITALIANI (Fonte: Ministero del Turismo Egiziano) 2004
2005
2005/2004
GENNAIO
52.297
55.665
+6,44
FEBBRAIO
67.213
60.401
-10,13
MARZO
94.045
96.458
+2,57
APRILE
104.944
101.521
-3,26
MAGGIO
96.457
91.730
-4,90
GIUGNO
85.585
84.358
-1,43
LUGLIO
87.744
79.008
-9,96
AGOSTO
146.963
64.645
-56,01
SETTEMBRE
89.617
41.896
-53,25
OTTOBRE
93.894
56.249
-40,09
NOVEMBRE
48.758
41.898
-14,07
DICEMBRE
42.952
49.315
+14,81
28
TOTALE
1.010.444
823.144
-18,54
Tra i maggiori investitori esteri nel Paese si elencano i seguenti (distinti per settore) a mero titolo d'esempio: -
bancario: Citibank e Barcklay's, HSBC, Société Générale, Crédit Agricole farmaceutici: Pfizer, Glaxo Wellcome, Squibb, Rhone-Poulenc veicoli: General Motors, Chrysler, Suzuki, Daimler Benz, Iveco costruzioni: Laing, Balfour Beatty, Bechtel, Italcementi telecomunicazioni: AT&T, Siemens, Vodafone energia: ABB, Mitsubishi prodotti per la casa: Procter & Gamble, Unilever, Gillette, Johnson & Johnson beni di consumo: Nestlè, Heinz, Cadbury's, Coca Cola idrocarburi: ENI, Amoco, Edison, British Gas, Apache
L'Ufficio al Cairo dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE) ha individuato una serie di settori (oltre al turismo e all’industria estrattiva) particolarmente ricettivi per eventuali investimenti italiani, sulla cui promozione l'ICE intende concentrare le proprie risorse. Si tratta dei settori: • • • • • • • •
tessile meccanica cuoio e pellami strumentazione agro-alimentare formazione beni di consumo costruzioni.
Informazioni utili sono poi ricavabili dal sito web del GAFI www.gafinet.org che fornisce una serie sulle migliori opportunità di investimento in Egitto. 4. PIANO DI SVILUPPO DELLE INFRASTTRUTTURE Il piano di sviluppo economico 2004-2012 prevede la realizzazione d'importanti progetti infrastrutturali in vari settori. PETROLCHIMICA Il contributo del gas naturale e delle industrie petrolchimiche al PIL è aumentato dal 4.6% del 1999 al 11.6% del 2004. Le esportazioni di petrolio e di gas naturale rappresentano un'importante fonte d'entrata di valuta estera. L'Egitto sta incoraggiando compagnie straniere e istituzioni finanziarie internazionali a contribuire allo sviluppo delle industrie petrolchimiche e, proprio per favorire l'espansione del settore, è stata da poco costituita la Echem (Egyptian Petrochemical Holding Co.), con il compito di coordinare tutte le attività relative all'industria petrolchimica nel Paese e di seguire i 20 anni di master plan dello Stato, cercando di attirare investimenti per più di 10 miliardi di dollari USA in 24 nuovi impianti petrolchimici. 29
In quest'ottica espansiva, il Ministro del Petrolio ha firmato di recente numerosi nuovi accordi per l'esplorazione petrolifera di diverse aree. Il più importante progetto nel settore del Gas Naturale Liquefatto è stato realizzato a Damietta da una joint venture tra Italia, Spagna ed Egitto. L'impianto – oggi il più grande al mondo – ha iniziato la produzione nel 2005, con una capacità annuale di 5 milioni di tonnellate. Le esportazioni sono già iniziate nel 2005 verso la Spagna e la Francia. Si prevede in generale una capacità annuale di 10 miliardi di metri cubi destinati all’esportazione verso gli Stati Uniti, l’Italia e la Francia. Nel 2006/7 le esportazioni saranno dirette verso l'Italia e gli Stati Uniti. Il successo dell'investimento e le favorevoli prospettive d'espansione del settore, soprattutto alla luce di recenti scoperte di nuovi giacimenti nel Delta del Nilo, hanno portato alla firma di un Memory of Understanding per la realizzazione a Damietta di un secondo impianto di liquefazione del gas. I 20 anni di master plan inerenti al settore della petrolchimica sono iniziati alla fine del 2005, con otto progetti, per un investimento totale di 60 milioni Pound, provenienti sia dal settore pubblico egiziano che da investimenti stranieri. Tali progetti riguardano la produzione di metanolo a Damietta, polistirene ad Alessandria, propilene e polipropilene a Porto Said, etilene e polietilene ad Alessandria e Damietta. Fonte: Ministero del Petrolio, SIS (State Information Service) e IDSC (Information and decision support Centre) ELETTRICITÀ ED ENERGIA Ormai la corrente elettrica raggiunge quasi tutto l’Egitto. La capacità raggiunta nel 2004 è di 18.1 GW rispetto a 12.3 GW nel 1999. Per soddisfare le esigenze è prevista entro il 2012 l'installazione di 13.4 GW supplementari attraverso impianti termoelettrici addizionali.
Centrale elettrica - Zafarana
Capacità (MW/H)
Anno di Stato di avanzamento Produzione Implementata in parte
147/90
2007/2012
- Cairo Nord (1)
750
2005
- Cairo Nord (2)
750
2006
In corso Non ancora avviata
- Nobaria (1&2)
1500
2006/2007
Non ancora avviata
- Talkha
750
2005/2008
Non ancora avviata
- El Kureimat
750
2007/2008
Non ancora avviata
2X325
2009
Non ancora avviata
- El Kureimat (3)
750
2007/2008
Non ancora avviata
- Ayoun Moussa (3&4)
650
2008/2010
Non ancora avviata
- El Walidia (3)
325
2008/2009
Non ancora avviata
- Cairo Ovest (7&8)
30
- Damietta Ovest
1500
2008/2012
Non ancora avviata
- Alessandria Est
1250
2008/2012
Non ancora avviata
- El Tebin
500
2009/2011
Non ancora avviata
- El Atf
750
2009/2011
Non ancora avviata
- Abu Qir
500
2010/2012
Non ancora avviata
- El Dabaa
650
2011/2012
Non ancora avviata
La rete elettrica egiziana è collegata con la Giordania, la Libia e la Siria. Si prevede, inoltre, una linea di trasmissione elettrica fra Egitto e Congo, attraverso la quale l’Egitto avrebbe accesso alla capacità elettrica generata dalla diga di Inga del Congo. La strategia d'incremento del settore elettrico è formulata dal Ministero dell'Elettricità e dell'Energia. Il proprietario statale EEHC (Egyptian Electrical Holding Company) è l'unico responsabile della generazione, della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica. Secondo le autorità locali non ci saranno programmi di privatizzazione dell'EEHC. Fonte: Ministero dell’Elettricità INDUSTRIA Secondo le autorità locali, il settore privato ha contribuito a circa il 77% dei prodotti industriali del 2003. Attualmente ci sono 95 società industriali appartenenti allo Stato, raggruppate in 6 holding company per i prodotti farmaceutici, industrie alimentari, industrie chimiche, industrie metallurgiche, filatura/tessitura e trasporti. In ogni caso il programma del governo egiziano mira a privatizzare queste imprese. Il Ministro del Commercio Estero e dell'Industria sta intensificando gli sforzi per rendere competitiva l'industria egiziana sia sul mercato locale sia su quello internazionale. Numerosi settori di produzione e piani di lavoro specifici mirano a sviluppare i campi dell’industria egiziana considerati più promettenti: farmaceutica, stampa ed editoria, autoveicoli, elettrodomestici e materiale da costruzione (legno, ceramica, granito e marmo). È in corso l’adozione di nuovi metodi e strategie in grado di attivare al meglio l'Industrial Modernization Programme (IMP) www.moi.gov.eg e superare gli ostacoli attuali allo sviluppo del paese. In tale contesto, l'UE ha impegnato 175 milioni di Euro per garantire la continuazione delle attività dell'IMP in Egitto fino al maggio 2006. Nel 2005 l’IMP è intervenuto finanziando 1.176 attrezzature industriali e provvedendo all'assistenza tecnica e ai corsi d'addestramento. Informazioni aggiornate al riguardo sono pubblicate sul sito web dell'IMC Industrial Modernization Center: www.imc-egypt.org. Alcuni progetti: - Magnesium Smelter Valore d'investimento del progetto: 350 milioni di dollari USA Località: Ain El Sokhna Port 31
Anno di consegna: 2008 -
8 nuovi progetti nella zona franca di Ismailia Il governo egiziano ha autorizzato 8 nuovi progetti nella zona franca pubblica d'Ismailia, con un investimento totale di 13.1 milioni di dollari USA su un terreno di 44.557 mq.: 8 milioni di US $ sono destinati ad una fabbrica di cavi di rame, 1.5 milioni di US $ alla produzione dei componenti elettrici, 1.4 milioni di US $ a macchinari di macinazione di riso e farina, 857.000 di US $ a tintura e rifinitura di pelle e 700.000 US $ alla produzione d'indumenti pronti. L'investimento offrirà opportunità di lavoro a 5.700 impiegati locali.
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24 nuovi progetti nella zona franca di Porto Said Il governo egiziano ha approvato la costruzione di 24 nuovi progetti nella zona franca di Porto Said, con un investimento totale di 88 milioni di dollari USA per l'industria tessile, offrendo 1750 opportunità di lavoro.
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Per lo sviluppo del Sinai Il Governatore del Nord Sinai ha annunciato la costituzione di una nuova società finanziaria con lo scopo di attrarre investimenti verso il settore industriale del Sinai. Saranno promossi, nello specifico, tre progetti per la produzione di vetro, cemento e marmo. Il budget stanziato é di 250 milioni di Pound. I finanziamenti mirano, inoltre, ad ammodernare il porto di Al Arish, creare nuove infrastrutture nella zona industriale di Beer El Abd e velocizzare i lavori della metropolitana che va da Beer El Abd a Rafah.
Fonte: Ministero del Commercio Estero ed Industria e GAFI SERVIZI
1. Assicurazioni Nel novembre 2004 il mercato egiziano delle assicurazioni ha raggiunto il numero di 21 imprese (rispetto a 12 nel 1999). La nuova Legge sulle assicurazioni (Legge n. 156/1998) permette agli stranieri (individui o imprese) di possedere il 100% delle azioni delle società di assicurazione. Quattro grandi imprese statali di assicurazioni sono attualmente in via di privatizzazione: Misr Insurance, El-Charq Insurance, El-Ahlia Insurance e El Masria for Reinsurance.
2. Telecomunicazioni e Poste L'unico provider della telefonia fissa egiziana è il monopolista TELECOM EGYPT (TE), di proprietà statale al 100% (con 12 milioni di abbonati nell’ottobre 2005 e copertura dell'intero territorio abitato, ad eccezioni di alcuni villaggi più remoti). Nel programma nazionale di privatizzazione, recentemente rilanciato, è stata selezionata anche TE, per un valore totale di azioni pari a circa 1 miliardo di US$. Il 49% della società sarà messo in vendita entro il 2006. Il primo 20% è stato collocato alla fine del 2005. 32
I provider di telefonia mobile sono due: Mobinil e Vodafone, con un totale di 12 milioni di abbonati (dati: ottobre 2005). -
La struttura proprietaria di Mobinil è suddivisa fra Orascom Telecom Holding SAE con il 28.75% e Orange Group SA con il 71.25%.
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La struttura proprietaria di Vodafone Egypt è suddivisa tra Vodafone Group Plc (67%), Telecom Egypt (8.6%), Alkan Group (6.9%), Banque du Caire (3.4%) e free float (14.1%).
La terza licenza di telefonia mobile (con tecnologia 3G) sarà concessa nel 2006 a seguito di una gara bandita di recente dal Ministro delle Comunicazioni. L'Egyptian National Postal Organization (ENPO) è un'agenzia indipendente che opera sotto il Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie delle informazioni. Essa è responsabile della gestione e dello sviluppo dei servizi postali. La partecipazione del settore privato (compreso imprese straniere) è permessa solo nelle attività delle mail express, che verranno rilanciate. Fonte: SIS (State Information Service) e IDSC (Information and decision support Centre) TRASPORTI
1. Trasporto Marittimo e Fluviale L'Egitto ha 9 porti, tutti di proprietà statale con una capacità totale di cargo annuale di 73 milioni di tonnellate. Il regime di trasporto marittimo è regolato da un gran numero di leggi e norme generali e specifiche. I cittadini egiziani o le società con partecipazione a maggioranza egiziana sono autorizzati a registrarsi sotto la bandiera egiziana. Il piano generale per i canali di navigazione prevede la realizzazione dei seguenti progetti principali: 1. La formazione di un percorso sicuro di navigazione sul Nilo da Aswan al Cairo 24 ore per 365 gg/anno. 2. La costruzione di un terminal per i container ad Ather El Nabi (Cairo Sud). 3. La costruzione di un canale di navigazione fluviale dal Cairo al porto di Alessandria. 4. La costruzione di una centrale di navigazione per il sistema di controllo fluviale. 5. La costruzione di un canale di navigazione fluviale dal porto di Damietta al porto di Ather El Nabi (Cairo Sud). Oltre ai futuri progetti menzionati, è stato annunciato il 14 settembre 2005 il lancio della COMESA Shipping Service Company - nuova azienda marittima della COMESA - con un capitale di 100 milioni di dollari USA. L'azienda eseguirà i servizi di trasporto marittimo di passeggeri, contenitori e prodotti fra gli Stati membri della COMESA.
2. Trasporto Aereo L'Egitto ha 22 aeroporti civili. Il Ministero dell'Aviazione Civile, costituito solo nel marzo 2002, è responsabile della formulazione delle procedure relative al trasporto aereo e di 33
fissare le tariffe dell’aviazione civile, mentre la ECAA (Egyptian Civil Aviation Authority) è responsabile del controllo del traffico aereo, attraverso l'accertamento delle licenze di volo. La Banca Mondiale, nel marzo 2004, ha autorizzato un loan di 335 milioni di dollari per la costruzione dei nuovi terminal all’aeroporto del Cairo (lavoro attualmente in corso – data di consegna finale prevista dicembre 2005/gennaio 2006 ma rimandata al 2007) e dell'aeroporto di Sharm El Sheikh. Con questo progetto, la capacità dell’aeroporto del Cairo raggiungerà 20 milioni di passeggeri rispetto a 9.5 attuali. Con la ristrutturazione in corso si intende anche migliorare la qualità dei servizi e promuovere la partecipazione del settore privato nel management dell'aeroporto. Nel settembre 2005 è stato annunciato il nuovo progetto NEW TERMINAL & RUNWAY PROJECT per l’aeroporto di Hurgada. Il progetto è uno tra quelli lanciati dal Ministero dell'Aviazione Civile nel quadro di un programma di $235 milioni di investimento per lo sviluppo del settore aeronautico locale. Il nuovo terminale dovrebbe servire 7.5 milioni di passeggeri l'anno. La gara d’appalto sarà bandita nel 2006. La costruzione è prevista in 30 mesi. Il progetto dovrebbe essere completato e consegnato tra la fine 2008 e l'inizio 2009. Il valore d’investimento del progetto è di 170 milioni di dollari USA. Fonte: Ministero dei Trasporti TURISMO Il turismo rappresenta un pilastro per l'economia egiziana. Il reddito del turismo rappresenta circa il 25% del totale delle entrate di valuta estera. L'industria del turismo ha raggiunto obiettivi notevoli. Gli indicatori segnalano che si è sviluppata dagli anni '80, specialmente con l'inizio del piano quinquennale di infrastrutture del Paese grazie al quale sono stati effettuati numerosi progetti. Lo scopo di tale piano era quello di creare una struttura turistica solida, promuovere le parti più remote del deserto, le coste marine del Mar Rosso e del Sinai. Tutti questi fattori hanno condotto ad un cambiamento completo nel prodotto turistico egiziano tanto da abbracciare le più vaste categorie di turisti del mondo. Il numero ufficiale di turisti per l'anno 2005 ammonta a circa 8.600.000, mentre il reddito è pari a di 6,4 miliardi di dollari USA. Tra i Paesi di provenienza l’Italia e’ sempre ai primi posti con circa un milione di viaggiatori ogni anno. Il settore del turismo è sostenuto fortemente dal governo per contribuire allo sviluppo dell'economia nazionale. La strategia nazionale ha formulato diverse aree e progetti in questo settore. Gli obiettivi principali della TDA (Tourism Development Authority) sono: Stabilire una strategia nazionale per lo sviluppo del turismo Accrescere il ruolo del settore pubblico Promuovere le occasioni d’investimento del turismo con una partecipazione più larga del settore privato Aumentare il coordinamento fra le autorità coinvolte nell’industria del turismo Avere un ruolo importante nella promozione del potenziale turistico dell'Egitto Adottare delle nuove politiche in merito alla progettazione ambientale per conservare il patrimonio naturale. 34
Gli incentivi agli investimenti relativi all’industria del turismo sono: In base al Decreto n. 11/1996, tutta l'apparecchiatura importata, tranne per i ristoranti, gode di una riduzione doganale del 5%. Le limousine con non più di sette sedili che sono importate a favore delle aziende di trasporto turistico hanno una riduzione unificata del 5%. Le bevande alcoliche possono essere importate dagli hotel ad un tasso del 300%, anziché ai tassi normali che variano da 1.200% (birra) a 3.000% (super alcolici). La Legge n. 5/1996 permette la proprietà o l'affitto dei terreni statali nelle zone del deserto. Prestiti ad interessi molto bassi vengono forniti a investitori nei servizi dalla TDA. La Legge n. 72/1996 permette l'espansione delle infrastrutture turistiche e prevede delle esenzioni per i progetti turistici. La TDA offre dei terreni agli investitori per un tasso nominale di US$1 per metro quadro in alcune zone turistiche.
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VI. IL COMMERCIO ITALIA-EGITTO 1. RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA-EGITTO Dal punto di vista commerciale, l'Italia ha decisamente un ruolo strategico nell’economia egiziana. L'Italia è infatti il secondo partner commerciale dell'Egitto a livello mondiale (dopo gli USA); primo mercato a livello mondiale per le esportazioni egiziane (con forte incidenza della componente gas-petrolio); al quarto posto fra i principali Paesi fornitori dell’Egitto. A livello europeo l’Italia è il maggior socio commerciale dell'Egitto durante i primi nove mesi del 2005. In questo periodo il volume degli scambi commerciali tra i due paesi ha raggiunto un miliardo e 549 milioni di euro. Dopo il 2000 (anno di forte espansione), l'interscambio bilaterale Italia-Egitto ha subito una contrazione, con un calo significativo tanto delle esportazioni italiane quanto delle importazioni ed un aumento del deficit commerciale egiziano. Tale andamento è da ricondurre prevalentemente alle difficoltà economiche e valutarie dell’Egitto, nonché alla politica di razionalizzazione delle importazioni (import substitution) in atto nel Paese. La contrazione ha interessato tutte le principali categorie merceologiche, ma ha assunto proporzioni particolarmente evidenti per la più importante voce del nostro export, i “macchinari e vendite totali”, ridottisi del 22,5 per cento. Il tradizionale saldo bilaterale in attivo per l'Italia si è quindi notevolmente ridotto (da 404 milioni di Euro nel 2001 a 76 milioni di Euro nel 2002). Alla diminuzione delle nostre esportazioni in Egitto ha, infatti, fatto riscontro un andamento assai più positivo dell'export egiziano in Italia. Nel 2002 le importazioni italiane dall’Egitto, infatti, hanno fatto registrare un aumento del 3,6%, (attestandosi a 1 miliardo 120 milioni di Euro). La componente non petrolifera (44 per cento del totale) è significativamente cresciuta (+ 4,3 per cento). Il mercato italiano ha, per parte sua, dato un importante contributo alla recente espansione dell’export egiziano: nel 2004, le nostre importazioni dall’Egitto sono cresciute, in euro, del 29 per cento, sfiorando 1,3 miliardi. Se il forte aumento della componente energetica, cresciuta del 34 per cento, è in parte spiegabile con la lievitazione dei prezzi petroliferi, il forte incremento delle vendite di prodotti finiti (sezioni 6 e 8 della classificazione CTCI), aumentate del 40 per cento, riflette un incremento della quota di mercato dei produttori egiziani in tali categorie merceologiche: tale quota, pur mantenendo proporzioni assolute modeste, ha infatti registrato, grazie alla maggiore competitività di prezzo consentita dalla svalutazione della sterlina egiziana, un progresso di quasi un terzo. Fra le numerose imprese italiane di medie-grandi dimensioni che operano in Egitto, soprattutto nei settori industriale, energia, infrastrutture, costruzioni e petrolifero, sono da annoverare: Servizi: Ama International, Iacorossi/Gesenu Impiantistica: Ansaldo, Castagnetti, Danieli, Nuova Pignone, Techint CIMI Montubi, Carlo Gavazzi Impianti Industria: Italcementi, Pirelli pneumatici, Iveco, EMB Electrical Industries SAE, Piaggio, Zanussi, Valvitalia, Vinavil Egypt Petrolifero: IEOC (ENI), Enichem, Saipem, Edison International Trasporti: Grimaldi Group, Ignazio Messina & Co, Costa Container Lines 36
Turismo: Domina Group, Alpitour, Best Tour, Turisanda, Valtur, Ventaglio Sono inoltre presenti le compagnie aeree Alitalia ed Eurofly, l'Ufficio di rappresentanza della Banca Intesa e quello della Banca Monte dei Paschi di Siena. TAB. 9 - STATISTICHE RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA - EGITTO A. Interscambio complessivo (Fonte: ISTAT - Valore Euro) 2001 Esportazioni italiane Importazioni italiane Totale interscambio Saldo per l’Italia
2002
2003
1.491.821.792
1.202.680.623
1.201.203.907
Var. % 03/02 - 0,12
2004 1.351.634.366
Var. % 04/03 + 12.52
1.086.837.705
1.126.360.455
995.040.548
- 11,66
1.279.187.540
+ 28.55
2.578.659.497
2.329.041.078
2.196.244.455
- 5,70
2.630.821906
+ 19.78
+404.984.087
+76.320.168
+208.125.036
+172,70
+72.446.826
-65.20
2. LE IMPORTAZIONI DALL'EGITTO L'economia egiziana può essere considerata potenzialmente complementare a quella del nostro Paese. Con l’entrata in vigore nel 2001 dell’Accordo di Associazione tra Unione Europea ed Egitto la complementarietà delle due economie può essere ulteriormente sviluppata. In particolare, dal punto di vista agricolo, in Egitto – grazie al suo clima caldo-secco – la maturazione di alcune produzioni ha luogo in tempi diversi rispetto a quanto avviene in Italia e in Europa. Prospettive interessanti potrebbero svilupparsi con l'importazione di alcuni prodotti agricoli egiziani in Italia, come primizie oppure per essere destinati ad un’adeguata modifica del settore agroalimentare italiano, per essere poi assorbiti dal mercato italiano ed anche da quello europeo. In tale ambito si inserisce l'iniziativa del “Corridoio verde” basata appunto sull'idea di promuovere le esportazioni agricole egiziane (soprattutto dei prodotti fuori stagione, non concorrenziali) verso l'Italia e i mercati europei. Come si evince dalla lettura dell’allegata tabella b1), i principali prodotti che l'Italia importa dall'Egitto sono: petrolio e derivati, metalli non ferrosi, prodotti tessili, alimentari. 3. LE ESPORTAZIONI IN EGITTO I principali prodotti esportati dall'Italia in Egitto sono: macchine e materiale da trasporto, prodotti finiti (tessili e metalliferi), materie plastiche, prodotti chimici (vd. tab b2).
37
b.
Principali prodotti scambiati (Fonte: ISTAT - Valore Euro) b1. Importazioni italiane dall’Egitto 2004
PRINCIPALI SETTORI VALORE (€) 3-Combustibili minerali, lubrificanti e prodotti connessi
6-Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia prima
8-Prodotti finiti diversi
2-Materie prime non commestibili, esclusi i carburanti
%
Principali prodotti
Var. % 2004/ Valore (€) VALORE (€) 2003
659.134.239 51,5 di cui: 570.827.858 33-Petrolio, prodotti derivati dal petrolio e prodotti connessi 34-Gas naturale e gas 64.368.036 artificiale 365.380.058 28,5 di cui: 115.796.039 68-Metalli non ferrosi (rame, alluminio, nichel ecc.) 65-Filati, tessuti, articoli 97.253.538 tessili confezionati, n.c.a., e prodotti connessi 67-Ferro ed acciaio 85.756.583 66-Articoli di minerali 42.823.562 non metallici, n.c.a. 75.208.535 5,88 Di cui: 47.126.244 84-Vestiti e accessori di abbigliamento 85-Calzature 10.395.999 89-Manufatti diversi, 7.475.056 n.c.a. 81-Costruzioni 5.092.468 prefabbricate; apparecchiature idrosanitarie, di riscaldamento e di illuminazione, n.c.a. 72.248.714 5,65 Di cui: 25.264.370 27-Concimi greggi diversi da quelli della divisione 56, e minerali greggi (escl. Carbone, petrolio e pietre preziose) 26-Fibre tessili (escl. 17.729.568 nastri di lana (tops) ed altre lane pettinate) e loro cascami (non trasformati in fili o in tessuti) 38
2003
494.545.591 +33,3
253.717.275 +40,0
61.842.201 +21,6
80.253.184 -9,97
0-Prodotti alimentari ed animali vivi 5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a.
29-Materie gregge di origine animale o vegetale, n.c.a. 22-Semi e frutta oleosi 61.841.796 4,83 Di cui: 05-Verdura e frutta 28.808.916 2,25 di cui: 56-Concimi (escl. quelli del gruppo 272) 57-Materie plastiche sotto forme primarie 52-Prodotti chimici inorganici 51-Prodotti chimici organici
16.120.122 8.385.589 46.801.276
47.178.132 +31,08
8.939.186
38.153.162 -24,5
8.334.080 6.253.929 1.813.178
b2. Esportazioni italiane in Egitto PRINCIPALI SETTORI
2004 VALORE (€)
7-Macchinari e materiale da trasporto
6-Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia
%
Principali prodotti
756.653.119 55,98 Di cui: 74-Macchine ed apparecchi industriali per uso generale, n.c.a.; loro parti e pezzi staccati 72-Macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie 71-Macchine generatrici, motori e loro accessori 77-Macchine ed apparecchi elettrici,n.c.a., e loro parti e pezzi staccati elettrici (incl. Gli equivalenti non elettrici, n.c.a. di apparecchiature elettriche per uso domestico) 231.869.488 17,54 Di cui: 67-Ferro ed acciaio 69-Lavori di metallo, n.c.a.
39
Var. % 2004/ VALORE (€) 2003 2003
Valore (€) 305.195.794
632.969.791 +19,5
196.033.652 105.345.029 71.553.262
77.176.177 46.949.021
235.077.392 -1,36
prima
5-Prodotti chimici e prodotti connessi, n.c.a.
8-Prodotti finiti diversi
65-Filati, tessuti, articoli tessili confezionati, n.c.a., e prodotti connessi. 64-Carta, cartoni e lavori di pasta cellulosa, di carta o cartone 194.440.510 14,4 Di cui: 51-Prodotti chimici organici 57-Materie plastiche sotto forme primarie 59-Materie e prodotti chimici, n.c.a. 54-Prodotti medicinali e farmaceutici 75.270.616 5,57 Di cui: 89-Manufatti diversi, n.c.a. 87-Strumenti ed apparecchi professionali, scientifici e di controllo, n.c.a. 85-Calzature 84-Vestiti e accessori di abbigliamento 88-Apparecchi e attrezzature per fotografia e ottica, n.c.a.; orologi
40
38.433.573
25.218.945 49.718.772
185.285.907 +4,94
41.646.037 29.387.910 26.573.074 25.747.599 24.577.502
6.401.976 5.538.703 4.695.175
76.788.519 -1,98
VII. GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO PER GLI OPERATORI ECONOMICI 1. STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ITALIA Esistono diversi strumenti finanziari italiani per sostenere gli imprenditori italiani che intendono operare in Egitto. Molti di essi sono stati istituiti da alcune importanti leggi, che si riportano di seguito. Maggiori e sempre aggiornate informazioni sono reperibili sul sito web del Ministero affari esteri (www.esteri.gov.it), su quello dell’Ambasciata d’Italia al Cairo (www.ambilcairo.esteri.it) o del Ministero delle Attività Produttive (www.minindustria.it). •
La Legge n.227 del 1977 (la cosiddetta “Legge Ossola”) prevede un intervento a favore delle imprese italiane esportatrici di macchinari, impianti e relativi servizi che accordano alla controparte estera dilazioni di pagamento a medio/lungo termine (non inferiore a due anni). L'agevolazione, nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti bancari (banche italiane od estere), copre la differenza tra il tasso di mercato ed il tasso agevolato degli accordi internazionali. L’intervento e’ gestito dalla SIMEST.
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La Legge n.49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo, all'articolo 7, prevede che possano essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo. I fondi vengono attinti da un fondo rotativo presso il Mediocredito Centrale S.p.A. dopo un’istruttoria gestita dal Ministero degli Affari Esteri.
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La Legge n.100 del 1990 è relativa alla promozione della partecipazione di società italiane a società ed imprese miste all'estero. In tale ambito, ruolo centrale é svolto dalla SIMEST che promuove la costituzione di società miste all'estero da parte di operatori italiani, accompagnandoli in iniziative e partecipazioni, oppure individuando valide opportunità di investimento. Tale strumento affianca gli imprenditori italiani nella realizzazione delle loro iniziative di internazionalizzazione, contribuendo alla migliore definizione di tutti gli aspetti connessi alla preparazione ed attuazione del progetto di investimento all'estero, e fornendo qualificati servizi di supporto tecnico, finanziario, legale, amministrativo ed organizzativo. La SIMEST può inoltre sottoscrivere una quota (non superiore al 15%) del capitale delle società miste costituite all’estero.
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Legge 304/90, art. 3.Prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali, indette in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Ne possono beneficiare imprese italiane, nonché loro Consorzi o Associazioni. Hanno priorità i richiedenti che partecipano a gare internazionali per la realizzazione di costruzioni, impianti, studi e progettazioni, prestazioni di servizi. L'istruttoria è gestita dalla SIMEST
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D.Lgs. 143/98, art. 22, comma 5, lett. A) - D.M. n. 136 del 23 marzo 2000, disciplina la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire l'opera. Ne possono beneficiare imprese italiane, nonché loro Consorzi o Associazioni. L'istruttoria è gestita dalla SIMEST.
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D.Lgs. 143/98 art. 22, comma 5 lett. B) - D.M. n. 136 del 23 marzo 2000, disciplina la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica connessi ad esportazioni o investimenti italiani all'estero. Ne possono beneficiare imprese italiane, nonché loro Consorzi o Associazioni, con priorità per le PMI. L’istruttoria è gestita dalla SIMEST.
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Legge n. 212/92 è uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione dell’Italia con i Paesi, annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e l’integrazione con l’Europa. Tra i Paesi destinatari degli interventi di collaborazione vi è anche l'Egitto. I progetti, della durata massima di 24 mesi, riguardano le seguenti tipologie di intervento: formazione professionale, manageriale, e dei quadri intermedi; assistenza tecnica; formazione ed assistenza in materie giuridicoistituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario; studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo e del risanamento ambientale nonché in materia di riconversione industriale ed agricola e nel campo del restauro artistico ed urbano; individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste; progetti pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; studi di fattibilità per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani. L'istruttoria è curata dal Ministero delle Attività Produttive.
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Legge n. 56 del 31 marzo 2005, ("Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore") prevede la costituzione degli Sportelli unici per l’internazionalizzazione sia in Italia che all’estero.
Per l’Egitto esistono inoltre alcuni strumenti della Cooperazione allo Sviluppo italiana, gestiti direttamente dall’Ambasciata d'Italia al Cairo insieme al Governo egiziano, che mirano a favorire progetti d’investimento. •
Il Programma di supporto integrato alle PMI egiziane, finanziato interamente dalla Cooperazione italiana, gestito dall’UNIDO, facilita la cooperazione di queste ultime con imprese italiane. Esso prevede uno stanziamento di 15,494 milioni di Euro a credito di aiuto e 1,895 milioni di Euro a dono da destinare alla costituzione di una linea di credito agevolata per le piccole e medie imprese egiziane, soprattutto se l’obiettivo è la creazione di joint-venture italo-egiziane. Il Programma assiste in molti modi tali joint-venture, fornendo, tra l'altro anche assistenza per l'elaborazione dei “business plan” delle nuove imprese miste. Parte del programma di supporto integrato alle PMI egiziane è creazione di una linea di credito Italiana per l'Egitto che consente alle PMI egiziane di acquistare tecnologia italiana a condizioni agevolate. La gestione della linea di credito è affidata ad UNIDO IPU (Unità italiana di promozione degli investimenti di UNIDO), che raccoglie le richieste delle PMI egiziane e le assiste nella preparazione di business plan e della documentazione necessaria per ottenere il credito agevolato. La linea di credito prevede tassi di interesse particolarmente favorevoli per joint venture italo-egizane. L'attuale linea di credito (circa 9 milioni di euro) è stata di recente estesa. 42
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Il “Commodity Aid Programme” è un programma, finanziato dalla Cooperazione italiana, che prevede lo stanziamento di 30,98 milioni di euro da destinare all’importazione di beni strumentali di origine italiana. I principali - ma non esclusivi settori d’interesse sono: agricoltura ed irrigazione, industria, sanità, ambiente e turismo con particolare attenzione alle attività relative alla rinnovazione industriale, allo sviluppo rurale integrato e le necessita di base delle nuove comunità urbane. Il 30% dell'importo è destinato al settore privato; la vendita dei beni ai privati genera peraltro fondi di contropartita da destinare a progetti in Egitto con finalità sociali. Il programma verrà esteso con lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di Euro.
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L'Italia e l'Egitto hanno firmato un accordo il 19 febbraio 2001, per la conversione del debito dell'Egitto verso il nostro Paese in finanziamenti per progetti d’investimento (Dept Swap Agreement). Nell'ambito di tale accordo è stata prevista la creazione di un Fondo di Contropartita (CPF) in lire egiziane, nel quale confluiscono in valuta locale, secondo un calendario prestabilito, il corrispettivo delle rate che il Governo Egiziano avrebbe dovuto rimborsare all'Italia nel periodo luglio 2001 - luglio 2006. Le risorse finanziarie del fondo, devono essere impiegate per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo socioeconomico e della salvaguardia ambientale del paese ma è riconosciuta priorità alle tematiche di sviluppo rurale e riduzione della povertà.
Per informazioni specifiche su questi ultimi tre strumenti finanziari occorre rivolgersi all'Unità tecnica locale (UTL) presso l'Ambasciata italiana al Cairo o consultare il sito www.utlcairo.org (Cooperazione allo Sviluppo). Da segnalare infine che SACE e Banca Intesa hanno stipulato un accordo quadro per la copertura assicurativa di rischi assunti a fronte di operazioni di credito documentario e di eventuali finanziamenti riguardanti esportazioni di merci e servizi di origine italiana. Nell'ambito di un limite massimo globale di impegni assicurativi, la Banca può imputare automaticamente le operazioni acquisite dagli operatori italiani. Le operazioni assicurabili sono a breve termine (fino a 24 mesi) e a medio termine (da 24 a 60 mesi). Per informazioni più dettagliate, si invita a consultare il sito web www.minindustria.it Tra gli strumenti privati, si segnala il Fondo mobiliare chiuso Euromed, riservato ad Investitori Istituzionali e finalizzato ad azioni di joint venture e di investimenti diretti che prevedano come partner società di alcuni paesi del Mediterraneo, tra cui l'Egitto. È un'iniziativa di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. e della PROMOS (Agenzia speciale della CCIAA di Milano). La dimensione obiettivo del fondo è di 60 milioni di euro mentre il valore minimo di sottoscrizione è di 50mila euro. 2. GLI STRUMENTI EUROPEI Nel 1995 è stata lanciata un'ambiziosa iniziativa da parte dell’UE: il progetto di dar vita ad un partenariato euro-mediterraneo che investa la sfera politica, sociale, economica e culturale. Nell'ambito di tale partenariato si prospetta la creazione di una zona di libero scambio fra l'UE e i partner del mediterraneo Sud orientale, da crearsi entro il 2010. Tale volontà di integrazione è stata codificata nella Dichiarazione di Barcellona del 1995, la quale corrisponde all'impegno che i partner si sono reciprocamente assunti di intraprendere un processo di riforma globale nei Paesi dell’altra sponda del Mediterraneo, che permetta di porre le basi per l'auspicata integrazione.
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Uno degli strumenti della riforma è la cooperazione fra UE e Paesi mediterranei, che consiste nel finanziamento di progetti e nell'impiego di personale specializzato sia locale che comunitario. Affinché la Partnership Euro-Mediterranea (che contempla 12 Partner Mediterranei) venga correttamente implementata, è stato creato il Programma MEDA (Misure d'accompagnamento delle riforme socioeconomiche nei Paesi terzi mediterranei - PTM), che, per il periodo 2005-2006 (MEDA 2), può contare su uno stanziamento di 243 milioni di euro. Nel 2004, in seguito al processo di allargamento a 25 Stati Membri, l'Unione Europea ha lanciato inoltre la Politica Europea di Vicinato con l’obiettivo di condividere con i “Paesi Vicini” i benefici derivanti dall’allargamento. La Politica Europea di Vicinato offre ai paesi vicini la prospettiva di relazioni sempre più strette con l'Unione nel quadro del Partenariato Euro-Mediterraneo. Lo strumento finanziario per la corretta attuazione della Politica di Vicinato per il periodo 2007-2013 sarà l'European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI), che prenderà il posto del MEDA. Nel giugno 2004 è entrato in vigore anche l’Accordo di associazione UE/Egitto che stabilisce il quadro di riferimento per le relazioni bilaterali UE/Egitto. Obiettivo principale dell'Accordo di Associazione è la creazione di una zona di libero scambio entro 12 anni dalla firma dell’accordo. I progetti della cooperazione comunitaria, che interessano vari settori e richiedono vari tipi di competenze, offrono agli imprenditori europei prospettive di investimento nei Paesi del Mediterraneo, tra questi l'Egitto gioca un ruolo di punta per numero di iniziative e per l'ammontare dei fondi stanziati. Il sito internet del Partenariato Euromediterraneo si trova al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/ L'Unione Europea è presente in Egitto attraverso la Delegazione della Commissione (www.eu-delegation.org.eg). I progetti finanziati dalla UE in Egitto interessano in particolare i seguenti settori: sviluppo agricolo; tutela ambientale; privatizzazione e riforma dei settori chiave dell'economia (banche, investimenti, commercio, industria, finanza); riforma sanitaria; istruzione; lotta alla povertà attraverso microcrediti. Per informazioni dettagliate e aggiornate sullo stato dei singoli progetti si rimanda all’apposita pagina del sito internet della ECDE, al seguente indirizzo: www.eudelegation.org.eg/en/eu_funded_programmes/programmes.htm Nel sito internet di Europe Aid www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm, è possibile invece trovare tutte le informazioni aggiornate sui bandi di gare d'appalto gestiti dalla Commissione nell’ambito della cooperazione internazionale. Per utilizzare questo servizio è indispensabile conoscere le procedure relative alla pubblicazione dei bandi e alla partecipazione alla gara stessa. Informazioni dettagliate relative a tali procedure sono disponibili in rete sullo stesso sito di EuropeAid, e sono consultabili cliccando sulla voce “Procedures” (europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm). In sintesi, si riportano qui di seguito le principali disposizioni in materia di bandi e contratti:
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Autorità contrattante: L’autorità con la quale viene stipulato il contratto può essere la Commissione stessa oppure “il progetto”, vale a dire la struttura già istituita in loco per l'implementazione del programma UE. In entrambi i casi si applicheranno le stesse regole come specificate nella Guida Pratica Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget. Tipi di contratto: Esistono tre tipi di contratto: servizio (service); lavoro (work); fornitura (supply). Per ciascuno di questi si applicano norme specifiche. Procedure: Il processo di deconcentrazione dell'aiuto esterno ai Paesi Terzi, avviato dalla Commissione Europea(CE) nel 2000, parallelamente alla nascita di EuropAid nel 2001, ha determinato un radicale cambiamento delle politiche di aiuto comunitario. Per quanto riguarda le gare d'appalto, si palesano tre casi: -
Sistema centralizzato. La CE è l'ente appaltante in rappresentanza del Paese Beneficiario. È questo il caso delle delegazioni deconcentrate;
-
Sistema decentralizzato con approvazione ex-ante della CE. Le decisioni relative ai contratti sono prese dall'ente appaltante (Paese Beneficiario) ma richiedono approvazione preventiva della CE;
-
Sistema decentralizzato con controllo ex-post. Le decisioni relative ai contratti sono prese dell'ente appaltante (Paese Beneficiario), la CE applica un controllo a posteriori dopo che i contratti sono stati perfezionati, riservandosi un diritto di veto.
La tabella sottostante ricapitola il tipo di procedura da applicare in base alla tipologia e all'ammontare del contratto: ≥ €200,000 SERVICES
SUPPLIES
International restricted tender procedure
< €200,000 but >€5,000 1 Framework contracts 2 Competitive negotiated procedure
≥ €150,000
International open tender procedure
≥ €5,000,000 WORKS 1 International open tender procedure
≤ €5,000
< €150,000 but ≥€30,000
< €30,000 but >€5,000
Local open tender procedure
Competitive negotiated procedure
< €5,000,000 but ≥ €300,000
< €300,000 but >€5,000
Local open tender procedure
Competitive negotiated procedure
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Single tender
≤ €5,000
Single tender
≤ €5,000
Single tender
tender procedure
tender
2 International restricted tender procedure (exceptional cases). In determinati casi l’Autorità contrattante può ricorrere alla procedura semplificata: questo tipo di procedura si applica a quei contratti considerati “piccoli” in base al loro valore. I valori di riferimento variano a seconda del tipo di contratto come indicato in tabella: WORKS
SUPPLIES
SERVICES
≥ € 300.000
≥ € 30.000
≥ € 200.000
Per appalti inferiori a 200.000 Euro la commissione può (e non deve) applicare la procedura semplificata. In particolare, la procedura semplificata non prevede la pubblicazione di alcun bando e avviene secondo le seguenti modalità: -
l'unità di progetto, che dovrebbe conoscere molto bene il mercato nel quale lavora, invita le ditte che essa considera più adatte a presentare le proprie proposte.
-
fra le proposte che vengono presentate e prese in considerazione, almeno tre devono essere considerate tecnicamente valide, altrimenti l'intera procedura viene annullata e riavviata.
In ragione delle modalità specifiche previste dalla procedura semplificata è importante che l'investitore sia già presente nel mercato locale o che comunque si faccia conoscere dalle unità di progetto. Queste infatti conservano un database aggiornato sulle ditte attive in loco nel proprio settore d'interesse. Per questo si consiglia di fare direttamente riferimento alle unità di progetto, che possono essere facilmente contattate attraverso i siti internet dei vari progetti. La Delegazione della Commissione Europea non svolge alcun servizio né nella gestione delle gare d'appalto né per l'inserimento delle compagnie nelle banche dati delle unità di progetto. Tuttavia, essa esercita una continua attività di monitoraggio dei singoli progetti e della loro gestione. Di seguito si riportano i siti di alcuni dei progetti finanziati dalla UE in Egitto: -
Industrial Modernisation Programme: www.moi.gov.eg, si può inoltre consultare il sito dell’Industrial Modernisation Centre, che gestisce il programma: www.imcegypt.org.
-
Social Fund for Development: www.sfdegypt.org/index_e.asp
Oltre ai finanziamenti della Commissione Europea, si segnalano, infine, i prestiti concessi dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti): www.eib.org.
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VIII. I MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualora insorga un contenzioso di natura contrattuale o commerciale tra un'impresa italiana ed una controparte egiziana, esistono diversi mezzi di risoluzione, qui di seguito illustrati. A. MEZZI DI RISOLUZIONE CONTEMPLATI NEL CONTRATTO Il contratto tra le parti può prevedere: 1. modalità di soluzione amichevole della controversia 2. arbitrato La maggior parte delle società che conducono affari a livello internazionale esige normalmente una forma di arbitrato internazionale per la composizione dei contenziosi contrattuali. La Corte di Cassazione egiziana ha ribadito in numerose occasioni la validità di queste clausole di arbitrato. Le corti egiziane rispettano generalmente le clausole arbitrali. L'arbitrato può essere condotto sulla base del regolamento scelto dalle parti. Uno dei regolamenti maggiormente utilizzati è quello della Camera di Commercio Internazionale (ICC). L'arbitrato sotto le norme dell'ICC può essere condotto sia in Egitto che all'estero. L’organismo di arbitrato cui si ricorre normalmente in Egitto è il Centro Regionale del Cairo per l'arbitrato internazionale in materia commerciale. Il Centro applica le regole dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). La Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano sta organizzando una serie di iniziative in merito alla risoluzione di controversie in materia civile e commerciale che riguardano i Paesi del Mediterraneo ed ha concluso un accordo con il suddetto Centro Regionale. Ad ulteriore tutela dell'investitore, quindi, si segnalano alcuni moduli disponibili presso gli Uffici ICE e le Camere di Commercio. Segnaliamo in particolare una scheda sull'arbitrato internazionale, una scheda sulle attività della Camera Arbitrale di Milano, una scheda sull'arbitrato amministrativo ed alcuni modelli di clausole di convenzioni arbitrali. Un giudizio arbitrale emesso in seguito ad un arbitrato che ha avuto luogo fuori dall'Egitto è valido in Egitto qualora sia coperto da una delle convenzioni internazionali di cui l'Egitto è parte oppure qualora sia conforme alle condizioni stabilite nella Legge sull'Arbitrato n. 27 del 1994 (vd. sotto). L'Egitto è paese firmatario: •
della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e la validità dei giudizi arbitrali stranieri;
•
della Convenzione di Washington del 1965 sulla composizione dei contenziosi collegati agli investimenti tra diversi Paesi:
•
la Convenzione del 1974 sulla composizione dei contenziosi collegati agli investimenti tra i Paesi arabi e cittadini di Paesi terzi.
L'Egitto ha inoltre firmato una serie di trattati con un numero di Paesi – tra cui l'Italia - per l'incoraggiamento e la protezione reciproca degli investimenti. Ciascuno di questi trattati prevede procedure d'arbitrato qualora esista un contenzioso. 47
In caso di contenzioso tra uno dei Paesi firmatari ed una società di un altro Paese firmatario avente come oggetto un investimento della seconda nel territorio del primo, esso viene composto secondo le procedure previste dalla Convenzione di Washington. I trattati sopra menzionati prevedono generalmente che i giudizi arbitrali emessi in un Paese sono validi in un altro Paese se: •
il giudizio è sostenuto da una prova scritta dell'accordo delle due parti sul ricorso all'arbitrato;
•
il contenzioso in questione é suscettibile di procedura arbitrale nel paese dove il giudizio arbitrale deve essere reso;
•
il giudizio non è in contrasto con l'ordine pubblico.
Nel caso in cui non sia applicabile alcuna convenzione internazionale, le procedure previste dalla legge n.27 del 1994 devono essere applicate perché un giudizio arbitrale straniero sia valido in Egitto. La Legge n.27 del 1994 La legge n.27 del 1994 concernente l'arbitrato in questioni civili e commerciali pone l'Egitto in linea con il modello di legge dell'UNCITRAL sull'arbitrato internazionale in materia commerciale. Tale legge richiede attualmente che le condizioni seguenti siano soddisfatte per la validità di un giudizio arbitrale in Egitto. Esso è infatti valido: • • •
quando non contraddice nessuna sentenza resa dalle corti egiziane sul contenzioso in questione; quando non trasgredisce l'ordine pubblico o la sicurezza in Egitto; quando il convenuto ha ricevuto per tempo e nelle dovute forme l'avviso del giudizio arbitrale.
In base alla legge, il governo egiziano è specificatamente ritenuto responsabile per l'esecuzione degli accordi internazionale di arbitrato di cui è parte e non può pertanto sottrarsi all'applicazione delle clausole dell'arbitrato commerciale. Inoltre, vengono fissate le procedure per la nomina di esperti che in precedenza erano lasciate alla discrezione dell'arbitro. La legge n. 27 prevede che l'azione di annullamento contro un giudizio arbitrale debba essere avviata entro 90 giorni dalla data di notifica dell'emanazione del giudizio arbitrale. Comunque, ciò non comporta la sospensione dell'esecuzione del giudizio, salvo che in presenza di circostanze estreme (ad esempio, la prova di una truffa). Le istanze per l'esecuzione delle sentenze arbitrali devono essere accompagnate dai seguenti documenti: • • • •
la sentenza originale oppure una copia autenticata della stessa; una copia dell'accordo arbitrale; una traduzione in arabo della sentenza , autenticata dall'autorità competente; una copia del verbale attestante la deposizione della sentenza presso la corte egiziana competente (di solito la Corte d'Appello del Cairo).
N.B. Benché formalmente la legge egiziana preveda il ricorso ad arbitrati internazionali, di fatto essi non vengono riconosciuti o la loro esecuzione viene resa difficoltosa. I partner 48
egiziani tendono ad escludere clausole di arbitrato internazionale dai contratti conclusi con società straniere. Si consiglia sempre l’assistenza di uno studio legale locale. B. ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE 1. Pre-giudiziari Il Ministero degli Investimenti ha formato di recente l'ICRC (Investment Conflict Resolution Committee). Il Comitato è stato creato con il compito di risolvere i conflitti tra investitori e altre istituzioni egiziane, per evitare di adire le vie legali in tribunale. Il comitato non si limita a collaborare con il Ministero degli Investimenti ma con tutti i dicasteri coinvolti. La controversia è sottoposta al Comitato che avvia una serie di consultazioni con le parti e stila una prima proposta di risoluzione, successivamente esaminata dal Consiglio dei Ministri e approvata definitivamente. L'iter della controversia può essere seguito in ogni momento dalle parti sul sito del Ministero degli Investimenti, previa iscrizione: www.investment.gov.eg/MOI_Portal/EServices/Dispute%20Settlement/FrontEndHomePage/ 2. Giudiziari. TRIBUNALI. Esistono due livelli di tribunali civili di prima istanza, le c.d. corti sommarie (che includono le corti per le questioni urgenti) e le corti di prima istanza (che si occupano anche di questioni criminali, di lavoro e commerciali). Alle corti di prima istanza competono gli appelli presentati avverso a sentenze rese dalle corti sommarie. Gli appelli avverso sentenze rese dalle corti di prima istanza competono alle Corti d'Appello, situate nelle principali città egiziane. La corte d'Appello Suprema (Corte di Cassazione) rivede le sentenze rese dalle Corti d'Appello, ma solo per quanto attiene alla procedura (non al merito). Esiste inoltre un sistema giudiziario separato per i contenziosi amministrativi che riguardano il Governo, i Ministeri e le agenzie statali. Tali corti amministrative rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Stato, che ha il potere di esaminare le istanze presentate contro i decreti presidenziali e le decisioni ministeriali, nonché di rivedere i contenziosi relativi ai contratti amministrativi. In base all'articolo 175 della Costituzione Egiziana la Corte Costituzionale Suprema si pronuncia sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti, riesamina le decisioni amministrative ed i conflitti di giurisdizione tra le corti civili e le corti amministrative. Le cause concernenti questioni commerciali e contrattuali vengono iniziate dinanzi ai tribunali civili di prima istanza. È attualmente in progetto la realizzazione di sezioni di tali tribunali che si dovranno occupare esclusivamente di cause commerciali. Presso la Federazione Camere di Commercio egiziane opera infine un dipartimento per la soluzione delle controversie fra le società private, che esamina le questioni che vengono volontariamente sottoposte dalle parti ed emette delle proposte di soluzione non vincolanti. Secondo dati forniti dalla Federazione, circa il 60-70% delle controversie vengono risolte attraverso questo meccanismo. 49
DOMANDE FREQUENTI 1. Qual è la normativa che disciplina la materia degli investimenti?
La Legge n.8 del 1997 (e, in via residuale per i settori da questa non coperti, la Legge n.3 del 1998, che ha emendato la Legge n.159/81). Si consiglia di consultare il GAFI (General Authority for Investments).
2. Qual è il contenuto di questa legge?
Indica 16 campi prioritari di attività in cui gli stranieri possono effettuare gli investimenti: - Bonifica e coltivazione di terreni aridi e desertici; - Produzione animale, pollame e pesce; - Industria e attività mineraria; - Alberghi, pensioni, villaggi turistici, trasporti e viaggi turistici; - Trasporto di merci in camion-frigo e in celle frigorifere per conservare prodotti agricoli, prodotti industriali, alimenti, stazioni per contenitori e silos per grano; - Trasporto aereo ed i relativi servizi; - Trasporto marittimo; - Servizi petroliferi per lo scavo, l'esplorazione, il trasporto di gas naturale; - Progetti di edilizia abitativa; - Progetti di infrastrutture; - Ospedali e centri per cura medica; - Locazione finanziaria; - Sottoscrizione garantita a titoli di stato; - Capitali di rischio; - Produzione di software e sistemi per computer - Progetti finanziati dal Fondo Sociale per lo Sviluppo;
3. Quali incentivi offre?
Offre gli incentivi ed i privilegi seguenti: - il progetto può essere completamente di proprietà straniera; - garanzie contro la nazionalizzazione e gli espropri; - il prodotto del progetto non é soggetto al controllo del prezzo; - possibilità di rimpatrio di capitali e di interessi; - le retribuzioni degli esperti stranieri sono esenti dalla tassa sul reddito se il loro soggiorno in Egitto é inferiore ad un anno.
4. Qual é l'atteggiamento concreto dei poteri amministrativi nei confronti degli investimenti stranieri? Anche se esiste un forte impulso a favorire gli investimenti dall'estero, l'atteggiamento concreto dei poteri amministrativi é a volte contraddittorio, soprattutto a causa di ritardi ed incertezze negli adempimenti burocratici. Si comincia tuttavia ad avvertire un'inversione di tendenza, soprattutto in quegli enti pubblici che lavorano a contatto con il settore privato e con gli operatori internazionali.
5. Quali sono le difficoltà che s’incontrano?
Normalmente si tratta di difficoltà tipo normativo e burocratico. Sul piano normativo, il varo della Legge n.8 del 1997 non ha ovviato, se non parzialmente, alle incongruenze della precedente normativa. Continua, infatti, ad esistere una sostanziale 50
disomogeneità tra le varie leggi che in molti casi tendono a sovrapporsi, regolando in maniera differente i medesimi campi di attività. Sul piano burocratico, si scontano procedure lunghe e complesse, con sovrapposizioni di competenze tra diversi uffici. Appare consigliabile avvalersi dell’assistenza di uno studio legale locale sin dalle prime fasi della presenza in Egitto.
6. Esistono ostacoli di altro genere?
L'Egitto, pur offrendo costi di produzione a prezzi molto competitivi (es. manodopera, terreni ed alcune materie prime), subisce la concorrenza di altri Paesi emergenti dove il costo dei fattori é lievemente più alto ma le forniture sono più regolari e veloci e la manodopera é più specializzata. Esistono inoltre una serie di ostacoli tariffari sulle merci importate, nonché diverse barriere non tariffarie (quali, ad esempio, le complesse procedure adottate dalle dogane egiziane soprattutto per le merci in entrata) che rendono a volte difficoltoso l'accesso al mercato egiziano. Nonostante i successi della politica macroeconomica, infine, le riforme strutturali hanno segnato il passo. Ancora incompiute restano la riforma finanziaria (specie i costi delle transazioni risultano eccessivi), la privatizzazione, la liberalizzazione del commercio (la media del 28% delle tariffe doganali é superiore a quella mondiale e dei PVS), la deregolamentazione, che necessita di riforme specifiche quale quella fiscale, giudiziaria, la riforma del mercato del lavoro, ecc.
7. Esistono zone franche o altre aree a regime speciale per le attività produttive?
Le free zone egiziane godono di fortissimi incentivi, garanzie ed esenzioni a livello mondiale: - libertà di scegliere il campo d'investimento, lo stato sociale, i partner; - assenza di restrizioni circa la nazionalità dei capitali; - libertà di riportare in patria il capitale investito ed i profitti,di operare per conto di terzi, di determinare i prezzi dei prodotti ed il margine di profitto; - protezione contro confisca, sequestro, espropriazione e nazionalizzazione. Ci sono, in Egitto, due tipi di free zone, private e pubbliche. I progetti nelle zone private sono possibili solo a patto che contribuiscano allo sviluppo urbano, che non inquinino e che non siano attuabili nelle free zone pubbliche che hanno sempre la precedenza. Le zone pubbliche sono: Nasr City, Alessandria, Port Said, Suez, Ismailia, Damietta e Media Production City. La Legge n.83/2002 regola le Zone Economiche Speciali, garantendo privilegi ed esenzioni doganali agli investitori. Essa consenta la creazione di zone industriali speciali che abbiano una significativa attività di esportazione. Le società che vi operano sono assoggettate a minori imposte di vendita e ad aliquote fiscali privilegiate.
8. Che cosa sono le QIZ ?
Nel gennaio 2005, l’Egitto ha firmato , assieme ad Israele e USA, l’accodo per la istituzione delle “Qualified Industrial Zones” (QIZs) . L'accordo riconosce libero ingresso al mercato statunitense ai prodotti originati all’interno delle QIZ, che incorporino almeno il 35% di valore aggiunto in Egitto, di cui almeno l’11,7% di origine israeliana Il Protocollo QIZ permette alle merci egiziane di entrare come merce duty-free nel mercato americano. Affinché questo sia possibile è necessario che il 35% del valore del bene sia prodotto in una delle zone QIZ (Greater Cairo: South Giza, Shubra Al Kheima, Nasr City, 10th of Ramadan e 15th May City Alessandria e Porto Said). Di questo 35% almeno l'11,7% deve essere di produzione israeliana. 51
L’accesso libero del prodotto non è limitato da quote o altre barriere, le tariffe di esenzione sono applicate su tutti i produttori industriali nella zona QIZ.
9. Quali sono gli strumenti di sostegno per gli operatori economici italiani in Egitto?
Esistono diverse forme di finanziamento. Per quanto concerne i finanziamenti nazionali, occorre citare soprattutto: • La Legge n.227 del 1977 (la cosiddetta “Legge Ossola”), che prevede un intervento a favore delle imprese italiane esportatrici di macchinari, impianti e relativi servizi che accordano alla controparte estera dilazioni di pagamento a medio/lungo termine (non inferiore a due anni). • La Legge n.49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo, all'articolo 7, prevede che possano essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo. • la Legge n.100 del 1990 relativa alla promozione della partecipazione di società italiane a società ed imprese miste all'estero. In tale ambito, ruolo centrale è svolto dalla SIMEST. • Legge 304/90, art.3. Prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali. • Legge 212/92 è uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione di progetti, della durata massima di 24 mesi in determinati settori. • D.Lgs. 143/98, art. 22, comma 5, lett. A) - D.M. 23 marzo 2000 n.136. Disciplina la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire l'opera. • D.Lgs. 143/98 Art. 22, comma 5 lett. B) D.M. 23 marzo 2000 n.136. Disciplina la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica connessi ad esportazioni o investimenti italiani all'estero. • Il Programma, finanziato interamente dalla Cooperazione italiana in Egitto, gestito dall’UNIDO, di supporto integrato alle PMI egiziane facilita la cooperazione di queste ultime con imprese italiane. • Il “Commodity Aid Programme” è un programma, finanziato dalla Cooperazione italiana in Egitto, che prevede lo stanziamenti da destinare all’importazione di beni strumentali di origine italiana nei settori dell’agricoltura, industria energia e sanità. Il 30% dell'importo è destinato al settore privato. • L'Italia e l'Egitto hanno firmato un accordo nel 2001, per la conversione di tutto il debito dell'Egitto verso il nostro Paese in finanziamenti per progetti d’investimento (Debt Swap Agreement). I progetti che devono essere finanziati con tali fondi devono riguardare necessariamente uno dei seguenti tre settori: agricolo, sanitario, ambiente. Per informazioni specifiche su questi ultimi tre strumenti finanziari occorre rivolgersi all’Unità tecnica locale (UTL) dell’Ambasciata o consultare il sito www.utlcairo.org Esistono poi fonti di finanziamento comunitarie, tra cui: • i Programmi MEDA ("Misure di accompagnamento delle riforme socioeconomiche nei Paesi Terzi Mediterranei – PTM"): si tratta dello strumento finanziario dell'Unione Europea per l'attuazione del partenariato euromediterraneo, con l'obiettivo di sostenere la transizione economica dei PTM. Per il periodo 2002-2004 (MEDA 2), è previsto uno stanziamento di 350 milioni di euro. I progetti finanziati dalla UE in Egitto interessano seguenti settori: sviluppo agricolo; tutela ambientale; privatizzazione e riforma dei settori chiave dell'economia; riforma sanitaria; lotta alla povertà attraverso microcrediti. I 52
progetti che ottengono il supporto finanziario dell'Unione Europea vengono assegnati attraverso bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Per informazioni dettagliate e aggiornate sullo stato dei singoli progetti si rimanda all’apposita pagina del sito internet della Delegazione della Commissione europea in Egitto, al seguente indirizzo: www.eu-delegation.org.eg/en/eu_funded_programmes/overview.htm. Nel sito internet di EuropeAid, www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm, è possibile trovare tutte le informazioni aggiornate sui bandi di gare d'appalto gestiti dalla Commissione nell'ambito della cooperazione internazionale
10. In quali settori si concentrano gli investimenti dall’estero?
I settori in cui investono operatori esteri sono numerosi, e riguardano principalmente: gas, energia, infrastrutture, chimica, i materiali di costruzione, l'ingegneria, gli alimentari, la metallurgia e i tessili. Per quanto concerne i servizi, é soprattutto il turismo ad attrarre la parte più consistente degli investimenti. L'industria turistica è, infatti, una delle principali del Paese con un fatturato annuo di oltre 6.4 miliardi di dollari ed una presenza di turisti di circa 8.600.000 di unità nel 2005.
11. Gli stranieri possono acquistare terreni ed immobili?
Le proprietà degli stranieri in Egitto sono regolate dalla Legge 230 del 1996, che consente ai cittadini stranieri di possedere fino a due proprietà immobiliari nel Paese. I limiti vengono stabiliti dalla legge stessa, primo tra tutti quello che impedisce al cittadino straniero di alienare la proprietà prima di cinque anni. Queste restrizioni non si applicano tuttavia alle società costituite in base alle leggi sugli investimenti stranieri. Resta interdetta agli stranieri non arabi la proprietà di terreni agricoli. Si consiglia l’assistenza di uno studio legale locale per valutare la convenienza e correttezza di un acquisto immobiliare (terreno o abitazione).
12. Qual é la presenza delle grandi imprese italiane in Egitto?
Significativa è la presenza delle imprese italiane (sia private che pubbliche), che operano nel Paese tramite accordi di collaborazione con società egiziane, investimenti diretti e partecipazione a joint-venture. Vi sono importanti investimenti in primo luogo nel settore petrolio-gas. Nel comparto industriale, alla presenza consolidata di grandi imprese operanti in alcuni settori come auto, acciaio, pneumatici, costruzioni, si affiancano circa 130 imprese operanti nei settori dell’impiantistica, meccanica, edilizia, turismo, agro-alimentare, tessile, ecc., presenti in genere con progetti esportativi e spesso stabilite nelle zone franche.
13. Qual è la formula migliore per una PMI che voglia investire sul mercato egiziano?
Per quanto riguarda le PMI e tenuto conto delle circostanze locali (farraginositá della burocrazia, esistenza di monopoli ed oligopoli, ecc.), la formula di società mista con partner locali é senza dubbio preferibile.
14. Ci sono banche italiane in Egitto?
Sono presenti in Egitto, con Uffici di rappresentanza (senza sportelli), la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Intesa BCI. Entrambe forniscono servizi di assistenza alle imprese nelle transazioni finanziarie connesse con operazioni commerciali.
15. Qual è la normativa in materia di proprietà intellettuale, brevetti e marchi? 53
La Legge egiziana n. 82/2002 disciplina la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, mira a tutelare marchi, brevetti, know-how, opere dell'ingegno e assicura la difesa dalla concorrenza sleale con l'obiettivo di potenziare la protezione dei beni immateriali che trasmettono l'immagine e la creatività imprenditoriale. In base a tale normativa, chiunque può opporsi a terzi che cerchino di trarre un vantaggio concorrenziale in modo illecito attraverso l’uso indebito di un marchio. Secondo la legge egiziana, i marchi distinguono le merci e/o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra. Svariati prodotti vengono identificati da indicatori geografici (luoghi, regioni o paesi) ai quali vengono attribuite determinate caratteristiche del prodotto. I marchi sono registrati presso un'autorità competente che è il Trade Registration Department (TRD). Le registrazioni prevedono il numero di registrazione, la data di deposito, la classificazione e l'elenco delle merci/servizi interessati. Un marchio viene protetto per 10 anni, calcolati dalla data di deposito. La protezione può essere rinnovata ogni 10 anni, entro tre mesi dalla scadenza della protezione, a seconda delle esigenze. Può essere richiesta, senza giustificazione, la cancellazione di un marchio che non è stato usato per cinque anni. Un soggetto interessato o il TRD d’ufficio possono richiedere la cancellazione dei marchi che non possiedono i requisiti preliminari per la protezione o che sono stati registrati illegalmente per altri motivi. Nel caso in cui un marchio sia cancellato, questo stesso marchio non può essere registrato in nome e per conto di terzi, prima dell'intervallo di 3 anni a partire dalla data della cancellazione dai registri. Durante tale periodo, soltanto il proprietario precedente può registrare nuovamente il marchio. Tuttavia se il marchio è stato annullato per uso illegale, può essere immediatamente registrato a nome di terzi. L'usurpazione dei diritti di proprietà intellettuale è considerato un reato. Pertanto, chiunque effettua una contraffazione di un marchio registrato legalmente o lo imita in modo da creare una possibile confusione nella clientela, tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto, incorre in una sanzione, che tuttavia è alquanto ridotta per i canoni europei. In tutti i casi, l'autorità giudiziaria ordina il sequestro dei prodotti contraffatti, degli eventuali profitti legati al loro uso e di tutti gli strumenti utilizzati. Le misure cautelari previste, sono il sequestro e l'inibitoria. Il sequestro ha la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto. L'inibitoria cautelare è il divieto, posto in essere dal giudice, di proseguire o riprendere l'attività illecita nel corso del giudizio. Tale normativa, sulla carta, sembra rispondere efficacemente alle esigenze di tutela. Tuttavia, è opportuno segnalare che, sul piano dell’applicazione pratica, i tempi e la burocrazia necessaria per ottenere sequestri e inibitorie sono alquanto lunghi e il procedimento di fatto farraginoso. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste è sostanzialmente aleatoria. Per la tutela di un marchio è opportuno e necessario rivolgersi ad uno studio legale locale. 16. Le strutture finanziarie locali sono affidabili? Il settore finanziario egiziano è in fase di sviluppo e va di pari passo con l'apertura dell’economia e la liberalizzazione. La crescita del mercato azionario - con lo sviluppo dei servizi finanziari ad esso connessi - e la programmata privatizzazione delle principali società di assicurazioni fanno presagire una maggiore competizione nel settore finanziario nei prossimi anni. Il sistema bancario è affidabile: consiste, attualmente, di 57 banche con 2905 sportelli che coprono tutto l'Egitto. Le principali banche del Paese sono quattro e tutte di proprietà pubblica (National Bank of Egypt, Banque Misr, Banque du Caire, Bank of Alexandria). 54
Recentemente, il governo ha avviato il processo di privatizzazione della Bank of Alexandria che prevedibilmente si concluderà nel 2006. È prevista, inoltre, la fusione di Banque du Caire in Bank Misr. Un ruolo sempre più rilevante è svolto da alcune banche private, assai dinamiche e che hanno registrato alti tassi di crescita delle loro attività e profitti nel corso degli ultimi anni. Il tasso di cambio è stato liberalizzato a partire dal 2003 e grazie ai flussi di valuta estera il mercato valutario ha una buona liquidità. La progressiva modernizzazione e liberalizzazione del settore negli ultimi anni ha condotto allo sviluppo di moderni istituti finanziari, l'inizio dell’emissione di buoni del tesoro sul mercato interno ed internazionale, l'erosione del dominio pubblico nel settore attraverso l'entrata sul mercato di competitive istituzioni private. Nuovi importanti passi avanti in questa direzione sono attesi dal programma di modernizzazione del sistema creditizio recentemente avviato dalle autorità egiziane, con il rafforzamento patrimoniale delle banche, la privatizzazione di ampie componenti del sistema, la promozione dell'efficienza gestionale nelle rimanenti banche pubbliche. Sul piano istituzionale si segnala, inoltre, l'entrata in vigore di una nuova legislazione di settore, che colloca, in particolare, la Banca Centrale alle dirette dipendenze della Presidenza della Repubblica, dotando l'Istituto di rafforzati poteri nel controllo monetario e nella vigilanza sul sistema bancario. A questo ultimo riguardo, il sistema europeo di Banche Centrali ha lanciato un programma di assistenza tecnica a cui contribuisce la Banca d'Italia, a favore dell'Egitto per il rafforzamento delle strutture di vigilanza della Banca Centrale Egiziana. Il settore bancario egiziano si è progressivamente aperto anche all’investimento straniero: le leggi approvate nel corso degli anni '90 (la più importante è la Legge n.155 del 1998), hanno consentito alle filiali di banche straniere di operare in valuta locale, garantendo loro lo stesso trattamento riservato alle banche nazionali, e sono state gettate le basi per l’ingresso di capitali privati nelle banche pubbliche. Per quanto riguarda le banche italiane, sono presenti al Cairo gli Uffici di rappresentanza di due banche, la Monte Paschi di Siena e la Banca Intesa.
17. Qual é il costo della manodopera rispetto all'Italia? Si pagano contributi sociali ai lavoratori locali e in che misura?
Il costo della manodopera rispetto all'Italia é notevolmente più basso. Si aggira sui 100-300$ al mese, ma si tratta in molti casi di manodopera non specializzata. Occorre peraltro sottolineare che non esiste un minimo salariale stabilito dalla legge, essendo il trattamento economico dei lavoratori legato alla contrattazione individuale con il datore di lavoro. Quanto ai contributi sociali, secondo la normativa egiziana essi vanno versati nel settore privato soltanto ai lavoratori nazionali al di sotto dei 60 anni di età che siano ancora pienamente impiegati. Tali contributi coprono le spese pensionistiche, le indennità di malattia ed infortuni sul lavoro, maternità, liquidazioni e sussidi di disoccupazione. I contributi ammontano al 26% per il datore di lavoro ed al 14% per il lavoratore. Per salari oltre le 800 lire egiziane, le quote sono rispettivamente del 24% e dell'11%.
18. Quali sono i settori più promettenti?
I settori: gas naturale, turistico, tessile, agro-alimentare, meccanico, cuoio e pellami, strumentazione, costruzioni, telecomunicazioni, legno e arredamento, ecc...
19. Come si avvia un progetto di investimento in Egitto?
Per avviare un progetto nell'ambito della Legge n.8 del 1997, l'investitore deve compilare una domanda e presentarla insieme ad un modulo di notifica di due pagine (cd. "Notification Form") che contiene la descrizione dettagliata del progetto presso il GAFI. 55
20. Come posso aprire un ufficio di rappresentanza in Egitto?
Si presenta la domanda al GAFI alla quale si allega la documentazione seguente: - il documento costitutivo della Società, certificato dall'Ambasciata egiziana all'estero con una traduzione sintetica del documento; - la decisione del Consiglio di Amministrazione che autorizza l'esercizio di un'attività in Egitto, debitamente legalizzata e corredata di una traduzione.
21. Com’e’ regolata la concessione in licenza della produzione di un prodotto?
Non esiste una legislazione egiziana che regoli espressamente la produzione concessa sulla base di un accordo di licenza, ma esistono invece leggi e regolamenti dettagliati che prevedono il pagamento di un canone di concessione e tasse per la licenza, soggetti a tassazione.
22. Come posso aprire un negozio?
Secondo le norme: - uno dei partner deve essere egiziano; - il partner egiziano deve avere il diritto alla gestione ed alla firma; - il partner egiziano deve possedere almeno il 51% delle azioni del capitale; I documenti richiesti sono: - contratto di costituzione della società; - il permesso per esercitare l'attività, rilasciato dalla competente camera di commercio; - fotocopie dei documenti di riconoscimento dei partner; - tassa da pagare; - la società deve essere registrata presso il Registro Commerciale del Ministero del Commercio Interno.
23. Quali sono le pratiche da espletare per costituire una società?
Il contratto di costituzione della società deve essere conforme ai settori di attività citati nella Legge n.8 del 1997 ed il relativo Regolamento Esecutivo. Presso il GAFI sono disponibili i moduli per ogni tipo di società e precisamente, maggiore assistenza potrà essere fornita presso il GAFI - One Stop Shop, inaugurato nell'Aprile 2005. Grazie a questa sorta di sportello unico tutte le licenze richieste saranno fornite all'investitore entro 72 ore. Inoltre il GAFI assiste l'investitore lungo tutto il percorso che va dalla presentazione del progetto, la selezione e l'acquisizione del terreno e l'avvio dell'attività. La bozza del contratto deve comprendere quanto segue: 1) lo statuto della società (nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni); 2) una scheda informativa della società che comprende lo scopo, il capitale, i costi d'investimento, i partner, la sede ed il personale previsto. 3) il “certificato di non ambiguità del nome della società”, rilasciato dal Dipartimento del Registro Commerciale dell'Investimento presso il Ministero del Commercio Estero; 4) un certificato di deposito bancario pari ad almeno il 25% del capitale nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, e al 100% del capitale nel caso di società a responsabilità limitata. É necessario legalizzare la firma dell'avvocato che ha preparato il contratto presso il Sindacato degli Avvocati al Cairo o una sua filiale. La legalizzazione delle firme dei fondatori e dei partner avviene invece presso il Dipartimento dei Beni Immobili presso il Ministero del Commercio Estero a seguito del pagamento delle tasse dovute che ammontano a 0.25% del capitale versato con un massimo di 500 LE. 56
Il contratto, dopo essere stato legalizzato, viene presentato al GAFI per il rilascio (entro 24 ore) di un decreto-licenza per la fondazione di una società.. Il richiedente riceve poi una copia ufficiale del decreto-licenza, corredato di una copia ufficiale del contratto e di una lettera dell'ufficio competente del registro commerciale. L'investitore deve quindi presentare al GAFI una copia dell'iscrizione al Registro Commerciale della società. Il decreto di fondazione, il contratto e lo statuto della società vengono infine pubblicati sulla Gazzetta dell'Investimento.
24. Cosa devo fare per usufruire dei benefici previsti dalla Legge n.8/1997?
Per usufruire dei benefici previsti dalla Legge 8/97 occorre recarsi al GAFI (General Authority for Investment) ed effettuare le seguenti operazioni: 1 - registrare la società all'ufficio competente presso il GAFI per ottenere il registro d'investimento; 2 - farsi rilasciare il libretto fiscale (la Partita Iva) dall'ufficio competente presso il GAFI; 3 - vidimare del contratto all'Ordine degli Avvocati; 4 - pubblicare il contratto sul bollettino delle ditte. Se il progetto ha natura tale da interferire con la sanità pubblica o la sicurezza industriale dovrà altresì soddisfare alcune condizioni particolari previste dalle relative normative. In caso di acquisto di terreni od immobili è necessaria la registrazione presso il Property Register, che dipende dal Ministero della Giustizia.
25. Come si risolvono i contenziosi?
Esistono diversi mezzi di risoluzione dei contenziosi: A) quelli contemplati nel contratto (modalità di soluzione amichevole della controversia o arbitrato). La maggior parte delle società che conducono affari a livello internazionale esige normalmente una forma di arbitrato internazionale per la composizione dei contenziosi contrattuali. La Corte di Cassazione egiziana ha ribadito in numerose occasioni la validità di queste clausole di arbitrato. L'arbitrato può essere condotto sulla base del regolamento scelto dalle parti. Uno dei regolamenti maggiormente utilizzati è quello della Camera di Commercio Internazionale (ICC), che può essere condotto sia in Egitto che all'estero. L'organismo di arbitrato cui si ricorre normalmente in Egitto è il Centro Regionale del Cairo per l'arbitrato internazionale in materia commerciale. Il Centro applica le regole dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Un giudizio arbitrale emesso in seguito ad un arbitrato che ha avuto luogo fuori dall'Egitto, è valido in Egitto qualora sia coperto da una delle convenzioni internazionali di cui l'Egitto è parte oppure qualora sia conforme alle condizioni stabilite nella Legge sull'Arbitrato n.27 del 1994. Tuttavia, benché formalmente la legge egiziana preveda il ricorso ad arbitrati internazionali, di fatto essi non vengono riconosciuti o la loro esecuzione viene resa difficoltosa. I partner egiziani tendono ad escludere clausole di arbitrato internazionale dai contratti conclusi con società straniere. B) quelli pre-giudiziari. Il Ministero degli Investimenti ha formato di recente l'ICRC (Investment Conflict Resolution Committee). Il Comitato è stato creato con il compito di risolvere i conflitti tra investitori e altri istituzioni egiziane, per evitare di adire le vie legali in tribunale. Il comitato non si limita a collaborare con il Ministero degli Investimenti ma con tutti i dicasteri coinvolti. La controversia è sottoposta al Comitato che avvia una serie di consultazioni con le parti e stila una prima proposta di risoluzione, successivamente esaminata dal Consiglio dei Ministri e approvata definitivamente. 57
L'iter della controversia può essere seguito in ogni momento dalle parti sul sito del Ministero degli Investimenti, previa iscrizione: www.investment.gov.eg/MOI_Portal/EServices/Dispute%20Settlement/FrontEndHomePage/ C) giudiziari. Esistono due livelli di tribunali civili di prima istanza, le c.d. corti sommarie (che includono le corti per le questioni urgenti) e le corti di prima istanza (che si occupano anche di questioni criminali, di lavoro e commerciali). Alle corti di prima istanza competono gli appelli presentati avverso a sentenze rese dalle corti sommarie. Gli appelli avverso sentenze rese dalle corti di prima istanza competono alle Corti d'Appello, situate nelle principali città egiziane. La corte d'Appello Suprema (Corte di Cassazione) rivede le sentenze rese dalle Corti d'Appello, ma solo per quanto attiene alla procedura (non al merito). Esiste inoltre un sistema giudiziario separato per i contenziosi amministrativi che riguardano il governo, i ministeri e le agenzie statali. Tali corti amministrative rientrano nella giurisdizione del Consiglio dello Stato, che ha il potere di esaminare le istanze presentate contro i decreti presidenziali e le decisioni ministeriali, nonché di rivedere i contenziosi relativi ai contratti amministrativi. Le cause concernenti questioni commerciali e contrattuali vengono iniziate dinanzi ai tribunali civili di prima istanza. È attualmente in progetto la realizzazione di sezioni di tali tribunali che si dovranno occupare esclusivamente di cause commerciali. Presso la Federazione Camere di Commercio egiziane opera infine un dipartimento per la soluzione delle controversie fra le società private, che esamina le questioni che vengono volontariamente sottoposte dalle parti ed emette delle proposte di soluzione non vincolanti. Secondo dati forniti dalla Federazione, circa il 60-70 % delle controversie vengono risolte attraverso questo meccanismo. Inoltre La Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano sta organizzando una serie di iniziative in merito alla risoluzione di controversie in materia civile e commerciale che riguardano i Paesi del Mediterraneo. Ad ulteriore tutela dell'investitore, quindi, si segnalano alcuni moduli disponibili presso gli Uffici ICE e le Camere di Commercio. Segnaliamo in particolare una scheda sull'arbitrato internazionale, una scheda sulle attività della Camera Arbitrale di Milano, una scheda sull'arbitrato amministrativo ed alcuni modelli di clausole di convenzioni arbitrali. In ogni caso, si consiglia vivamente l’assistenza di uno studio legale locale. 26. Come funziona il sistema fiscale? La Legge fiscale n.91/2005, del luglio 2005, propone forti riduzioni sulle tasse che riguardano varie attività industriali e commerciali. Essa prevede, nello specifico, l'esenzione totale sui redditi annuali che variano da 2000 a 5000 LE, mentre una tassa del 10% viene applicata sui redditi che variano da 5.000 a 20.000 LE. Il 15%, invece, è applicato agli impiegati il cui guadagno varia da 20.000 a 40.000 LE l'anno. La tassazione per società industriali e commerciali è stata unificata ed equivale al 20%; in sostituzione di una tassa che variava fra il 32 e il 40%. La nuova legge, riducendo le tasse, ha abolito un certo numero di esenzioni fiscali precedentemente assegnate come incentivi all'investimento, compresa quella decennale per aziende situate nelle nuove zone industriali egiziane. Con l'Italia esiste un accordo in materia di doppia imposizione, ratificato dal nostro Paese con la Legge n. 387 del 25 maggio 1981 ed entrato in vigore nel 1982. Esiste inoltre un accordo in materia di protezione e promozione degli investimenti, firmato nel 1989, ratificato il 4 marzo 1994 con la Legge n. 201 ed entrato in vigore il 1° maggio 1994. 58
I testi di tali accordi possono essere richiesti ai competenti Uffici del Servizio per i Trattati del Ministero degli Affari Esteri a Roma.
27. Esistono accordi in materia di doppia imposizione o di altro tipo con l'Italia?
Con l'Italia esiste un accordo in materia di doppia imposizione, ratificato dall'Italia con la Legge n.387 del 25 maggio 1981 ed entrato in vigore nel 1982. Esiste inoltre un accordo in materia di protezione e promozione degli investimenti, firmato nel 1989. É stato ratificato il 4 marzo 1994 con la Legge n.201 ed é entrato in vigore il 1° Maggio 1994. I testi di tali accordi possono essere richiesti ai competenti Uffici del Servizio per i Trattati del Ministero degli Affari Esteri a Roma.
28. Dove si possono trovare i testi delle principali leggi egiziane in materia economico-commerciale? Sul sito del Ministero del Commercio Estero e dell’Industria: www.mfti.gov.eg
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ALL.1 ISTITUZIONI ED ENTI ITALIANI IN EGITTO (aggiornato al gennaio 2006. Per successive modifiche si puo’ consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia al Cairo www.ambilcairo.esteri.it) AMBASCIATA D'ITALIA 15, Sharia Abdel Rahaman Fahmy, Garden City - Cairo Tel.: (+202) 7943194 / 5 Fax: (+202) 7940657 E-mail:
[email protected] Website: www.ambilcairo.esteri.it Ufficio Commerciale: 1079, Corniche el Nil, Garden City - Cairo Tel.: (+202) 7956904-7953407-7958213 Fax: (+202) 79.44.715 E-mail:
[email protected] L’Ufficio Commerciale è competente per qualsiasi tipo d’informazione sul Paese e per informazioni base settoriali, nonchè per l’assistenza non specifica alle imprese italiane. Tale Ufficio cura i rapporti bilaterali politico-economici tra i Governi italiano ed egiziano. CONSOLATO GENERALE D’ITALIA ALESSANDRIA 25, Midan Saad Zaghloul - Alessandria Tel.: (+203) 4870095-4879470 Fax: (+203) 4875344 E-mail:
[email protected] Ha in primo luogo funzioni di assistenza ai connazionali, ma, in coordinamento con l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, effettua anche servizi di informazione ed assistenza alle imprese che intendono operare nella sua circoscrizione. CONSOLATO D’ITALIA AL CAIRO 24, Sharia Al Galaa - Cairo Tel.: (+202) 7730110-7730109 Fax: (+202) 5770165 E-mail:
[email protected]. Website: www.consilcairo.esteri.it VICE CONSOLATO ONORARIO DI LUXOR Luxor Sheraton Hotel Tel.: (+2095) 2374554 – interno 515 Fax: (+2095) 2374941 E-mail:
[email protected] CONSOLATO ONORARIO SHARM-EL-SHEIKH Domina Coral Bay Tel.: (+2069) 3601610/ 3601650 – interno 10258 60
Fax: (+202) 7480513 E-mail:
[email protected] ICE (ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO) 3, Abou El Feda Street, Abou El Feda Building - Cairo Tel.: (+202) 7351734-7350540 Fax: (+202) 7350501 E-mail:
[email protected] L’Ufficio ICE del Cairo fornisce assistenza specifica alle imprese, in particolare PMI, ed opera in Egitto anche come Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia, in stretto coordinamento con l’Ufficio Commerciale. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER L’EGITTO 33, Abdel Khalek Tharwat Street, Down Town - Cairo Tel: (+202) 3922275 Fax: (+202) 3912503 E-mail:
[email protected] Website: www.italchamber-egypt.org.eg SCUOLA INTERNAZIONALE ITALIANA “LEONARDO DA VINCI” 40, 26th July Street, Boulac - Cairo Tel./Fax: (+202) 5740452 ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 2, Abdel Kader Taha, El Sahel - Cairo Tel.: (+202) 4579650 - 4576794 Fax: (+202)4586207 BANCA INTESA BCI 1097, Corniche El Nil, Mobil Oil Building, Garden City - Cairo Tel.: (+202) 7961954-7962418-7964828 Fax: (+202)7943059 E-mail:
[email protected] MONTE DEI PASCHI DI SIENA Nile Hilton Commercial Centre (Office 24) - Cairo Tel.: (+02) 5780321-28-24-25 Fax: (+202) 5770505 E-mail:
[email protected] ALITALIA c/o Nile Hilton Tahrir Square, Downtown - Cairo Tel.: (+202) 5785823/4/5/6; Tel.: (+02) 4188169 (Aeroporto) Fax: (+202) 5779907 E-mail:
[email protected] ANSA 20, Aicha El-Taumoureya Street, 8th floor, Garden City - Cairo Tel.: (+202) 7958287 61
Fax: (+202) 3365641 RAI 4, Abdel Moneim Riad Square, Maspero - Cairo. Tel.: (+202) 3955338. Fax: (+202) 5779669 OSPEDALE ITALIANO “UMBERTO I” 17, El Sarayat Street, Abbassia - Cairo Tel.: (+202) 6822397-6821497-6821581/2 Fax: (+202)4820902 E-mail:
[email protected]
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ALL.2 ISTITUZIONI EUROPEE ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN EGITTO
DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 37, Gameat El Dowal El Arabiya Street El Fouad Office Building (11th Floor), Mohandiseen - Giza - Cairo Tel.: (+20 2) 749 46 80 Fax: (+20 2) 749 53 63 E-mail:
[email protected] Website: www.eu-delegation.org.eg EUROPEAN INFORMATION CORRESPONDANCE CENTRE 1195, Corniche El Nil, Sabteyya - Cairo 11624 Tel: (+202) 577 0090 Fax: (+202) 577 2870 E-mail:
[email protected] Website: www.eicc.org.eg UNIDO – Italian Investment Promotion Unit (IPU) Ministry of Investments - General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) Salah Salem Street (5th floor), Nasr City - Cairo 11562 Tel.: (+202) 269 3952 Fax: (+202) 263 3952 E-mail:
[email protected],
[email protected] UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) World Trade Centre Building 1191, Corniche El Nil - Cairo P.O. BOX: 982, Post Code: 11599 Tel.: (+202) 57.84.840 - 6 Fax: (+202) 57.84.847 E-mail:
[email protected] Website: www.undp.org.eg BANCA MONDIALE World Trade Centre Building 1191, Corniche el Nil (15th floor), Boulac - Cairo Tel. (+202) 574.16.70/71 Fax (+202) 574.16.76 E-mail:
[email protected] Website: www.worldbank.org/eg INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) World Trade Centre Building 1191, Corniche El Nil (12th floor), Boulac - Cairo Tel.: (+202) 579.53.53 - 65.65 - 99.00 Fax: (+202) 579.22.11 63
ALL.3. ISTITUZIONI ED ENTI EGIZIANI (aggiornato al gennaio 2006)
Ministry of Information
Ministry of Defense
Minister Anas El-Feki
Minister Hussein Tantawy
Tel.: (+202)574-8782, 574-8986 Fax: (+202)574-8982
Tel.: (+202)419-2183, 260-2566 Fax: (+202)290-6004, 291-6227 E-mail:
[email protected]
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Culture
Minister Ahmed Abou El-Gheit
Minister Farouk Hosni
Tel.: (+202)574-9816, 574-9817 Fax: (+202)574-9533
Tel.: (+202)738-0761, 738-0762 Fax: (+202)735-6449, 748-5599 E-mail:
[email protected]
Ministry of Education
Ministry of Finance
Minister Yousry Saber Hussein El-Gamal
Minister Youssef Boutros Ghali
Tel.: (+202)578-7643, 578-7644 Fax: (+202)796-2952, 794-7502
Tel.: (+202)794-1055, 795-7027 Fax: (+202)795-1537 E-mail:
[email protected]
Ministry of Justice
State Ministry for Legal and Parliamentary Councils
Minister Mahmoud Abou El-Leil
Minister Kamal El-Shazli
Tel.: (+202)795-1176, 795-8108 Fax: (+202)795-8103, 795-5700 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)795-7750, 795-3855 Fax: (+202)795-7681 E-mail:
[email protected]
Ministry of Manpower and Emigration
Ministry of Housing,Utilities and Urban Communities
Minister Aesha Abdel Hadi
Minister Ahmed Alaa E-Din El-Maghrabi
Tel.: (+202)404-2910, 404-2911 Fax: (+202)260-9891 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)792-1384, 792-1385 Fax: (+202)795-7836 E-mail:
[email protected]
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Ministry of Awqaf (Endowments)
Ministry of Irrigation and Water Resources
Minister Mahmoud Zakzouk
Minister Mahmoud Abu Zaid
Tel.: (+202)392-9403, 393-3011 Fax: (+202)390-0362 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)544-9446, 544-9447 Fax: (+202)544-9449 E-mail:
[email protected]
Ministry of Trade and Industry
Ministry of Interior
Minister Rashid Mohamed Rashid
Minister Habib El-Adli
Tel.: (+202)795-7034 , 594-1167 Fax: (+202)795-5025
Tel.: (+202)795-7500, 795-7511 Fax: (+202)579-2031 E-mail:
[email protected]
State Ministry of Military Production
Ministry of Social Solidarity
Minister Sayed Mashaal
Minister Ali El-Sayed Al-Moselhi
Tel.: (+202)795-2428, 594-1589 Fax: (+202)794-8739 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)337-0039, 337-8573 Fax: (+202)337-5390, 591-7799 E-mail:
[email protected]
Ministry of State for Adm.Development
Ministry of Tourism
Minister Ahmed Darwish
Minister Mohamed Zohair Garana
Tel.: (20-2)400-0100 Fax: (20-2)262-8003
Tel.: (+202)682-8439, 284-1707 Fax: (+202)285-9551
Ministry of Telecommunications and IT
Ministry of Investment
Minister Tarek Kamel
Minister Mahmoud Mohieldin
Tel.: (+202)344-4544, 760-6653 Fax: (+202)760-6670
Tel.: (+202)795-9288, 795-9287 Fax: (+202)795-5882, 795-9233
Ministry of Planning and local development
Ministry of Petroleum
Minister Osman Mohamed Osman
Minister Sameh Fahmy
Tel.: (+202)401-4615, 401-4719 Fax: (+202)401-4733, 401-4705 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)670-6401, 670-6405 Fax: (+202)670-6405 E-mail:
[email protected]
65
Ministry of International Cooperation
Ministry of Electricity and Energy
Minister Faiza Abu El-Naga
Minister Hassan Youness
Tel.: (+202)391-0008, 393-5147 Fax: (+202)390-8159 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)261-6514, 261-6317 Fax: (+202)261-6302 E-mail:
[email protected]
Ministry of Health and population
State Ministry for Environmental Affairs
Minister Hatem Moustafa El Gabaly
Minister Maged George
Tel.: (+202)794-1507, 795-7046 Fax: (+202)795-3966, 795-9422 E-mail:
[email protected]
Tel.: (+202)525-6463, 525-6472 Fax: (+202)525-6461, 524-9862
Ministry of Transportation
Ministry of Civil Aviation
Minister Mohamed Mansour
Minister Ahmed Shafik
Tel.: (+202)795-7149, 795-5566 Fax: (+202)795-5564
Tel.: (+202) 265-3060, 265-3090 Fax: (+202) 418-2961 E-mail:
[email protected]
Ministry of Agriculture and Land Reclamation
Ministry of Higher Education and Scientific Research
Minister Amin Ahmed Abaza
Minister Hany Mahfouz Helal
Tel.: (+202)337-3388, 749-8128 Fax: (+202)349-8128
Tel.: (+202)792-1275, 792-1276 Fax: (+202)792-1344
CAMERE DI COMMERCIO PRESENTI IN EGITTO ALEXANDRIA CHAMBER OF COMMERCE 801 N. Fairfax Street, Suite 402 - Alexandria, VA 22314 USA Tel.: (+203) 5491000 Fax: (+203) 7393805 E-mail:
[email protected] Website: www.alexchamber.com CAIRO CHAMBER OF COMMERCE 4, Midan El Falaki - Cairo Tel.: (+202) 3558261 - 2 Fax: (+202) 3563603 FEDERATION OF EGYPTIAN CHAMBERS OF COMMERCE 4, El Falaki Square, Downtown - Cairo Tel. (+202) 3551813 - 3551136 66
Fax (+202) 3557940 E-mail :
[email protected] ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN EGYPT 33, Abdel Khalek Tharwat Street, Down Town - Cairo Tel: (+202) 3922275 Fax: (+202) 3912503 E-mail:
[email protected] Website: www.italchamber-egypt.org.eg CHAMBER OF BUILDING MATERIALS INDUSTRIES 23, Sherif Street - Cairo Tel./Fax: (+202) 3928820 CHAMBER OF CEREALS & PRODUCTS INDUSTRIES 1195, Corniche El-Nil (10th floor) - 11221 Cairo Tel./Fax: (+202) 5798901 - 5798971 E-mail:
[email protected] Website: www.cerealsegy.org CHAMBER OF CINEMA INDUSTRY 33, Ahmed Orabi Street - Cairo Tel.: (+202) 741677 Fax :(+202) 751583 CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRIES 5, El Tolombat Street, Garden City - Cairo Tel.: (+202) 3562633 Fax: (+202) 3564597 CHAMBER OF ENGINEERING INDUSTRIES 13, Sherif Street - Cairo Tel.: (+202) 3938904 Fax: (+202) 3921238 CHAMBER OF FOOD INDUSTRIES 1195, Corniche El Nil, Ramlet Boulak - Cairo Tel.: (+202) 5760534 - 5748627 Fax : (+202) 5797331 E-mail :
[email protected] Website: www.egycfi.org CHAMBER OF METALLURGICAL INDUSTRIES 26/a, Sheriff Street - Cairo Tel.: (+202) 3928238 Fax: (+202) 3921238 CHAMBER OF PETROLEUM AND MINING INDUSTRIES 26/a, Sheriff Street - Cairo Tel.: (+202) 3926462 67
CHAMBER OF PRINTING,BINDING AND PAPER INDUSTRIES 19, Mariet Street, Abdel Moneim Square, El Tahrir - Cairo Tel.: (+202) 5786709 Fax: (+202) 5750419 CHAMBER OF TANNING,LEATHER AND FUR INDUSTRIES(conceria) 26/a, Sherif Street - Cairo Tel.: (+202) 3928140 Fax: (+202) 3938294 CHAMBER OF TEXTILE INDUSTRIES (EGYPTIAN TEXTILE MANUFACTURE FEDERATION - ETMF) 14, Geziret El Arab Street, Mohandessin - Cairo Tel.: (+202) 3454277 Fax : (+202) 3469196 Website: www.textile.com.eg CHAMBER OF WOODWORKING INDUSTRIES 23, Sherif Street (2th floor) - Cairo Tel.: (+202) 3928820 Fax: (+202) 3928366
BANCHE PRESENTI IN EGITTO BANK OF ALEXANDRIA 49, Kasr El-Nil Street, Cairo Tel.: (+202) 3913563 - 3913822 - 3916882 Fax: (+202) 3909664 - 3917497 Website: www.alexbank.com BANQUE MISR 151, Mohamed Farid Street - Cairo Tel.: (+202) 3912150 - 106 - 711 Fax: (+202) 3919799 Website: www.banquemisr.com.eg BANQUE DU CAIRE 60, Dr. Mustafa Abu Zahra Street, Second Area, Nasr City - Cairo Tel.: (+202) 3904554 (5 linee) Fax: (+202) 3902860 Website: www.bdc.com.eg COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (CIB) 21/23 Charles De Gaulle, Nile Tower Building, Giza POB 2430 - Cairo Tel.: (+202) 5703043 Fax: (+202) 5703172 Website: www.cibeg.com EGYPTIAN AMERICAN BANK 2,4,6, Hassan Sabry Street, Zamalek - Cairo Tel.: (+202) 7382661 68
Fax: (+202) 7380450 Website: www.eab-online.com EGYPTIAN COMMERCIAL BANK 10, Talaat Harb Street, Cairo . Tel.: (+202) 5764644 - 5778933 - 5779766 Fax: (+202) 5799862 Website: www.ecb.com.eg EGYPTIAN GULF BANK 8,10 Ahmed Nessim Street, Giza - Cairo Tel.: (+202) 7606457 - 7606467 Fax: (+202) 7606512 - 7490002 EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE) 108, Mohy El Din Aboul Ezz, Mohandessin, Giza - Cairo Tel.: (+202) 5749654 - 5749655 - 5777003 Fax: (+202) 5774553 MISR INTERNATIONAL BANK 54, El Batal Ahmed Abdel Aziz Street, Mohandessin - Cairo Tel.: (+202) 7494424 Fax: (+202) 7612657 NATIONAL BANK OF EGYPT 1187, Corniche El Nil, National Bank of Egypt Tower - Cairo Tel.: (+202) 5749101(25 linee ric. aut.) Fax: (+202) 5748910 Website: www.nbe.com.eg SUEZ CANAL BANK 7,9 Abdel Kader Hamza Street, Garden City, Cairo. Tel.: (+202) 7942341 - 7945394 - 7943433 Fax: (+202) 7942526 Website: www.scbank.com.eg
ALTRI ENTI UTILI ALEXANDRIA BUSINESSMEN’S ASSOCIATION (ABA) 52, El Horreya Avenue - 21131 Alexandria Tel. (+203) 4848978 - 9 Fax (+203) 4872206 - 4872411 Website: www.aba.org.eg CAIRO AND ALEXANDRIA STOCK EXCHANGE (CASE) 4A El Sherifien Street P.O. Box 358 Mohamed Farid, Downtown - Cairo Tel.: (+2 02) 3928698 / 3921402 / 3921447 Fax: (+2 02) 3924214 E-mail:
[email protected] Website: www.egyptse.com 69
CAPITAL MARKET AUTHORITY (CMA) 20, Emad El Din Street - Cairo Tel.:(+2 02) 5794761 Fax:(+2 02) 5755339 Website: www.cma.gov.eg CENTRAL AGENCY FOR PUBLIC MOBILISATION AND STATISTICS (CAPMAS) Salah Salem Street, Nasr City, P.O.2080 - Cairo Tel.: (+202) 4020574 Fax: (+202) 4024099 Website: www.capmas.gov.eg EGYPTIAN BUSINESSMEN ASSOCIATION (EBA) 21, Giza Street - Nile Tower POB 265 ORMAN - Cairo Tel.: (+202) 5723020 - 5736030 Fax: (+202) 5737258 - 5723855 E-mail:
[email protected] Website: www.eba.org.eg EGYPTIAN ENVIRONMENTAL AFFAIRS AGENCY (EEAA) 30, Misr Helwan El-Zyrae Road, Maadi - Cairo Tel.: (+202) 5256452 Fax : (+202) 5256490 E-mail :
[email protected] Website: www.eeaa.gov.eg EGYPTIAN EXPORT PROMOTION CENTRE (EEPC) 106, Gameat El Dowal El Arabia Street (5th floor), Mohandessin - Cairo Tel.: (+202) 7493920 -7370045 Fax: (+202) 7484142 – 7484056 E-mail:
[email protected] EGYPTIAN FEDERATION OF CONSUMER PROTECTION ASSOCIATION (EFCA) 14. Nagi Farid Street, off Mohiedin Aboulezz, Mohandessin - Cairo Tel.: (+202) 3601558 Fax: (+202) 3368442 EGYPTIAN INSURANCE SUPERVISORY AUTHORITY (EISA) 28 Talaat Harb Street, P.O.Box 2545 - Cairo Tel.: (+2 02) 5758423 / 5758807 Fax: (+2 02) 5758645 E-mail:
[email protected] -
[email protected] Website: www.eisa.com.eg FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES (FEI) CONFINDUSTRIA EGIZIANA 1195, Corniche El Nil - Cairo Tel.: (+202) 579-6590/1/2 , 579-7074/5/6 Fax: (+202) 579-6593/4 70
E-mail:
[email protected] Website: www.fei.org.eg GENERAL AUTHORITY FOR ECONOMIC ZONE NORTH WEST GULF OF SUEZ (SEZONE) Tesseen Street, GASCO Building (4th floor), 5th Settlement, (Tagamoa El Khames) - Cairo Tel.:(+2 02) 6171517 E-mail:
[email protected] Website: www.sezone-egypt.com GENERAL AUTHORITY FOR INVESTMENT & FREE ZONES (GAFI) Salah Salem Road, Fairgrounds, Nasr City - 11562 Cairo Tel.: (+202) 4055456 - 58 - 59 - 60 Fax: (+202) 4055674 E-mail:
[email protected] Website: www.gafinet.org GENERAL ORGANIZATION FOR INDUSTRIALIZATION (GOFI) 6, Khalil Agha Street, Garden City - Cairo Tel.: (+202) 7940679 - 7940678 - 7940677 Fax: (+202) 7944984 E-Mail :
[email protected] Website: www.mfti.gov.eg/english/affiliates/gofi/gofi.html GENERAL ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL EXHIBITIONS & FAIRS (GOIEF) Exhibitions Fair Ground, Nasr City - Cairo Tel.: (+202) 2607844 Fax : (+202) 2607845 E-mail :
[email protected] Website: www.goief.gov.eg (solo in lingua araba) INFORMATION AND DECISION SUPPORT CENTRE (IDSC) 1, Magles El-Sheab Street - Cairo Tel. (+202) 355.15.51-354.431 Fax (+202) 354.12.22 Website: www.idsc.gov.eg LEADERSHIP MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTER (LMDC) 20 Salem Salem Street, Agouza, Giza Tel.:(+2 02) 7494125 / 7609342 Website: www.lmdc.gov.eg MORTGAGE FINANCE AUTHORITY (MFA) El-Manesterly Towers, Al-Bahr Al-A'zam Street - Giza Tel.: (+2 02) 5737179 PUBLIC BUSINESS SECTOR INFORMATION CENTER (PBSIC) 9 St. beside 73 Street, Maadi Street, Cairo Tel.: (+2 02) 7513464 / 7513432 Website: www.pbsic.gov.eg 71
SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT ASSOCIATION (SEDA) El Bareed Building, El Geish & Mohammed Mahmoud Street - Port Said Tel.: (+206) 336452 Fax: (+206) 336454 TRADE DEVELOPMENT CENTER 21. Giza Street, Nile Tower Building - Cairo Tel.: (+202) 5627006 Fax: (+202) 5623120
72
ALL.4. REFERENTI PER LE FONTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E COMUNITARIE SIMEST SpA Corso Vittorio Emanuele II, 323 - 00186 Roma Tel.: +39 06686351 Fax: +39 0668635220 Website: www.simest.it E-mail:
[email protected] Mediocredito Centrale SpA Via Piemonte, 51 - 00187 Roma Tel.: +39 06 4791 2819 - 02 8631171 Fax: +39 06 4791 2642 - 02 86311745 E-mail:
[email protected] Website: www.mcc.it Commissione Europea (Euro-Mediterranean Partnership) B-1049 Rue de la Loi, 200 Bruxelles Belgio Tel. +32.02.2960855 / 2953513 Website: europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/ Banca Europea per gli Investimenti Direzione dei finanziamenti fuori della Comunità Dipartimento Paesi Mediterranei 100, Boulevard Konrad Adenauer L – 2950 Luxembourg Tel.: (+352) 4379 – 1 Fax: (+352) 437704 E-mail:
[email protected] Website: www.bei.org Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) Mme Helen Kavvadia Tel.: (+352) 4379 3134 Fax: (+352) 4379 3189 E-mail:
[email protected] Ufficio del Cairo 6, Boulos Hanna Street, Dokki, 12311 Giza Tel: (+202) 336 83 Fax: (+202) 336 65 84 E-mail:
[email protected] Sace 37/42 Piazza Poli, 00187 - Roma Tel.: +39 06-67361 Fax: +39 06-6736225 E-mail:
[email protected] Website: www.sace.it 73
Promos Sede di Milano Via Camperio 1, 20123 - Milano Tel.: +39 2-8515.5214 - 5881 Fax: +39 2-8515.5227 - 5394 Website: www.promos-milano.com Desk in Egitto c/o Camera di Commercio Italiana in Egitto 33 Abdel Khalek Sarwat Street, P.O.Box 19 - 11511 Cairo Tel.: (+202) 3937944 / 3922275 Fax: (+202) 3912503 E-mail:
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ALL.5. ELENCO DEGLI STUDI LEGALI SPECIALIZZATI IN DIRITTO COMMMERCIALE E SOCIETARIO (aggiornato al gennaio 2006) SHALAKANY LAW OFFICE (Legal Advisers) Avv.to Ali El Shalakany Dr. Khaled El-Shalakani INDIRIZZO UFFICIO CAIRO 12, Marashly Street, Zamalek - CAIRO Tel. (+202)7353331 Fax (+202)7370661 E-mail:
[email protected] Website: www.slo.com.eg , www.shalakany.com INDIRIZZO UFFICIO ALESSANDRIA 18, Kolleyet El Teb Street - ALEXANDRIA Tel./Fax (+203) 4847831 E-mail:
[email protected] INDIRIZZO UFFICIO A DUBAI Mr. Ayman Hamdi Api International World Tower (Suite 204), Sheikh Zayed Road POBox 22880 DUBAI (United Arab Emirates) Tel. +9714-3327879 Fax +9714-3327870 E-mail:
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ASSEM & ASSOCIATES LAW OFFICE Avv.to Karim Aly Assem (PARLA ITALIANO) 4, Abdelmegid El Remaly Street, Bab El-Louk - CAIRO Tel. (+202) 7958435 Fax (+202) 7947639 E-mail:
[email protected] Website: www.assemlawoffice.com
(Collegato con: studi statunitensi (non specificati), Field, Fisher & Water House a Londra) Corrispondente in Italia: Studio Legale Brizzi-Burgio-Cuccurullo Via Solferino, 10, 50123 - FIRENZE Tel. +39 055-2381442 Fax +39 055-2381441 DENTONWILDESAPTE Dr. Bridget Mc.Kenniey 9, Shagaret El Dorr., Zamalek - CAIRO Tel. (+202) 7365128/7381469 Fax (+202) 7367717 E-mail:
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(Collegato con Baker & McKenzie (U.S.A.)) Corrispondenti in Italia: Baker & McKenzie Piazza Meda, 3, 20121 - MILANO Tel. +39 02-76013921 Fax +39 02-76008322 Baker & McKenzie Via degli Scipioni, 288, 00192 - ROMA 76
Tel. +39 06-3225162 Fax +39 06-3203502 IBRAHIM FAHMY HELAL LAW OFFICE Avv.to Ibrahim Fahmy Helal 103,El Gomhouria Street - CAIRO Tel. (+202) 5905280 Fax (+202) 5905280 Cell. (+2) 012.2659704 E-mail:
[email protected] Corrispondente in Italia: Studio Legale Dott. Dapei Enrico Via dell'Acqua Traversa, 195 - ROMA Tel. +39 06.3312724/06.3314343 Fax +39.06.3314922 Studio Legale Associato Dott. Edoardo Mazzucchelli Via La Regina Margherita, 43, 20122 - MILANO Tel. +39.02.5513965 Fax.+39.02.5510946 E-mail:
[email protected] DR.YEHIA EL GAMAL LAW FIRM Dott. Yehia El Gamal 4, Gaber Ibn Hayan Street, Dokki - GIZA Tel. (+202) 7492111/7485111/7601311 Fax (+202) 7493655 E-mail:
[email protected] Website: www.elgamallawoffice.com DR.ZAKI HASHEM & PARTNERS Dott. Yasser Hashem 23, Kasr El-Nil Street, Down Town - CAIRO Tel. (+202) 3933766 Fax (+202) 3933585 E-mail:
[email protected] KOSHERI, RASHED & RIAD (Legal consultants & attorneys at law) 16, Maamal El-Sokkar Street, Garden City - CAIRO Tel. (+202) 7954795 Fax (+202) 7958521 E-mail:
[email protected] Website: www.krr-law.com 77
SHINDY & ASSOCIATES Inc. 1 b, Hassan Sabry Street, Zamalek - CAIRO Tel. (+202) 7380644/7376400 Fax (+202) 7380655 SARWAT A. SHAHID LAW FIRM Avv. Reinhard Klarmann (PARLA ITALIANO) 20 b, Adly Street, Down Town - CAIRO Tel. (+202) 3933593/3935557 Fax (+202) 3935447 Cell. (+2) 012 - 3212052 E-mail:
[email protected] Website: www.shahidlaw.com
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ALL.6. TESTI DI LEGGE UTILI (Selezione limitata. Si consiglia l’assistenza di uno studio legale locale)
A. ACCORDO IN MATERIA DI DOPPIA IMPOSIZIONE – Legge 25 maggio 1981, n. 387 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 202 del 24 luglio 1981). (Entrata in vigore il 28 aprile 1982) Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto Desiderosi di concludere una convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Art. 1. Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Art. 2. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto: 1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)]; 2) l'imposta sul reddito da beni mobili; 3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali; 4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e sulle pensioni; 5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali; 6) l'imposta generale sul reddito; 7) l'imposta per la difesa; 8) l'imposta per la sicurezza nazionale; 9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra); 10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali). (Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché‚ riscossa mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o 79
in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. CAPITOLO II - DEFINIZIONI Art. 3. Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Egitto" designa la Repubblica araba d'Egitto; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; g) il termine "cittadini" indica: 1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente; 2) tutte le persone giuridiche, le società e associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente; h) il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato Contraente eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra i punti nell'altro Stato Contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Art. 4. Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto Stato Contraente, solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, il suo status viene determinato come segue: a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa sarà considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua effettiva direzione. Art. 5. Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua 80
attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da più di sei mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di una impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlla una società residente dell'altro Stato Contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. CAPITOLO III IMPOSIZIONE DEI REDDITI Art. 6. Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria. Il termine include, inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione. Art. 7. Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. In conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 81
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove . 4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo di fare diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo. Art. 8. Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede dell'effettiva direzione di un'impresa. 2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una nave, essa sarà considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato Contraente in cui risiede l'esercente della nave. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attività su scala internazionale. Art. 9. Imprese associate Allorché‚ a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. Art. 10. Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti. 2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una società residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo dall'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva può altresì essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della società distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residenti di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di cui la società che paga i 82
dividendi è residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, n‚ può prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato. Art. 11. Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato Contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario è il beneficiario dell'interesse. Le competenti autorità degli Stati Contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se: a) il debitore dell'interesse è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o b) l'interesse è pagato al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà dell'altro Stato o di un suo ente locale, o c) l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente dove è situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. Art. 12. Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato Contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario è proprietario dei 83
canoni. Le competenti autorità degli Stati Contraenti determineranno di comune accordo il modo di applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato Contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato Contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati. Art. 13. Utili di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato Contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato Contraente dispone nell'altro Stato Contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e dei beni mobili relativi all'utilizzazione di dette navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato Contraente in cui è situata la sede di effettiva direzione dell'impresa. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente di uno degli Stati Contraenti sono tassabili in detto Stato. Art. 14. Professioni indipendenti 1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato Contraente se tali attività sono svolte in detto altro Stato e se: a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attività, ma solo nella misura della remunerazione che è attribuibile a detta base stabile; o b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato. 84
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. Art. 15. Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato Contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Art. 16. Compensi a membri dei Consigli di amministrazione 1.La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto Stato. Art. 17. Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato Contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate. Art. 18. Pensioni Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Art. 19. Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo Stato. b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono prestati in detto Stato o il beneficiario è un residente di detto altro Stato Contraente che: i) sia un cittadino di detto Stato; oppure ii) non sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare servizi. 2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato Contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sarà imponibile solo in detto Stato. b) Tuttavia, detta pensione è imponibile nell'altro Stato Contraente se il beneficiario è un cittadino e un residente di detto Stato. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. Art. 20. Professori e insegnanti I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato Contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca. 85
Art. 21. Studenti ed apprendisti Le remunerazioni che uno studente o apprendista che è o era precedentemente residente di uno Stato Contraente o che si trova nell'altro Stato Contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in detto altro Stato Contraente, purché‚ dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato Contraente. Art. 22. Altri redditi 1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di direzione, sono imponibili solo in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito, essendo residente di uno Stato Contraente, svolge attività commerciali nell'altro Stato Contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata e il diritto o la proprietà per cui percepisce il reddito è effettivamente collegato a detta stabile organizzazione o base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato Contraente in base alla legislazione di esso. 3. Ai fini del presente articolo il termine "spese di funzionamento" indica pagamenti di qualsiasi natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura di consulenza industriale o commerciale, o direzione o servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera professione, di cui all'articolo 14. CAPITOLO IV METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE Art. 23. 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in base ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. 3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformità alle disposizione della presente Convenzione, è imponibile in Italia, l'Egitto può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta come calcolata prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito proveniente dall'Italia. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti commerciali, dividendi e interessi in uno Stato Contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per un ammontare che non superi il 25 per cento. Art. 24. Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati Contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di un Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività. Detta disposizione non è intesa a vincolare uno Stato Contraente a garantire ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare. 3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta 86
impresa, saranno deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato Contraente menzionato per primo. 4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura nel primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione. Art. 25. Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato Contraente di cui è cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione . 2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, ai fini di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sarà applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati Contraenti. Art. 26. Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzioni nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione, nonché‚ per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato Contraente sarà tenuta segreta così come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e potrà essere comunicata solo alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente: b) di fornire particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato Contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Art. 27. Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 87
Art. 28. Rimborsi 1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui è residente, se il diritto di esazione delle imposte è previsto dalle disposizione della presente Convenzione. 2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello Stato Contraente che è obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione . CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 29. Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cesserà di validità alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Art. 30. Cessazione di validità La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di ciò i sotto indicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE RELATIVAMENTE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE All'atto della firma della Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie impostazione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni addizionali che faranno parte integrante di detta Convenzione: Resta inteso che: a) con riferimento all'articolo 3 (rectius 5 - ndr), se un'impresa di uno Stato Contraente, mediante una esposizione permanente nell'altro Stato Contraente, vende beni o merci, sarà considerata come avente una stabile organizzazione in detto altro Stato; b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese effettuate ai fini della stabile organizzazione" indicando le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione; c) con riferimento all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere interpretato nel senso che segue: 1) obblighi la Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di assicurazione o riassicurazione italiane l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi, arretrati e tutti gli altri profitti derivanti da titoli stranieri negoziabili che le compagnie di assicurazione e riassicurazione della Repubblica araba d'Egitto sono obbligate a depositare in base alle leggi locali, e mantenere in deposito, all'estero sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra riserva per coprire i reclami naturali e i rischi correnti (riconosciuti nella Repubblica araba d'Egitto in base all'articolo 88
5 della legge n. 14 del 1939); 2) intacchi l'applicazione nella Repubblica araba d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito derivante da beni mobili, concessa alle compagnie della Repubblica araba d'Egitto, che partecipano al capitale azionario di altre compagnie, e in conformità alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto; 3) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera le compagnie straniere di cui sopra, le cui attività si estendono a Paesi diversi dalla Repubblica araba d'Egitto, come aventi distribuito nella Repubblica araba d'Egitto un'ammontare equivalente al totale dei profitti soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali; 4) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera come compagnie della Repubblica araba d'Egitto ogni compagnia straniera le cui attività si svolgono esclusivamente o per lo più nella Repubblica araba d'Egitto; d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "nonostante i ricorsi previsti dalle leggi nazionali" indica che la procedura di reciproco accordo non è alternativa alla procedura del contenzioso nazionale che dovrà, in ogni caso, essere preventivamente iniziata, quando il reclamo si riferisce ad un accertamento di imposte non conforme alla presente Convenzione; e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedirà alle autorità competenti degli Stati Contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla presente Convenzione. Firmato a Roma in duplice esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.
B. ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI – Legge 4 marzo 1994, n.201 Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 89
Data a Roma, addi' 4 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 689): Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, e 10a. Esaminato dalla 3a commissione il 15 luglio 1993. Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 689/A - relatore sen. GANGI). Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993. Camera dei deputati (atto n. 3015): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione l'11 novembre 1993. Relazione scritta annunciata il 1 dicembre 1993 (atto n. 3015/A - relatore on. FOSCHI). Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994. ACCORDO A PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO E LA REPUBBLICA ITALIANA Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come Parte Contraente o come Stato contraente). Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli Accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed aumenteranno la prosperita' in entrambi gli Stati contraenti. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni ai fini del presente Accordo: (1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende: (a) beni mobili ed immobili nonche' ogni altro tipo di diritti in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi; 90
(b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa', e titoli dello Stato; (c) diritti sul denaro o su qualsiasi attivita' avente valore economico legata ad un investimento; (d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese; (e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformita' con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali. (2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio o nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. (3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi. (4) Per "persona giuridica" si intende in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti qualsiasi entita' stabilita e riconosciuta come persona giuridica secondo la legge dello Stato: quali enti pubblici, societa, fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni ed organizzazioni a prescindere dal fatto se le loro responsabilita' sono limitate o di altro genere. (5) Per "proventi" s'intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non in via esclusiva, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, royalties o compensi. (6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la giurisdizione. ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli Investimenti (1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime, e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. (2) Ciascuno Stato contraente assicurera' sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da misure irragionevoli o discriminatorie. (3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno periodicamente tra di loro in relazione alla possibilita' di investimento all'interno dei loro territori e zone marittime di entrambi nei vari settori dell'economia per determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti. ARTICOLO 3 Disposizioni della Nazione piu' favorita (1) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio gli 91
investimenti appartenenti interamente a cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o societa' o agli investimenti dei cittadini o delle societa' di un qualsiasi Paese terzo. (2) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente, in relazione alla loro attivita' relativa agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o societa', o ai cittadini o societa' di un qualsiasi Paese terzo. (3) Il trattamento summenzionato non dovra' essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero scambio. Accordo Regionale o sub-regionale. Accordo economico internazionale multilaterale, o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed uno Stato terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero. ARTICOLO 4 Indennizzo per danni o perdite (1) Gli investimenti dei cittadini o delle Societa' di ciascuna parte Contraente godranno di una piena protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente. (2) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o societa' per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento. (3) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le questioni previste dal presente Articolo. ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o espropriazione (1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salve le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente. (ii) Gli investimenti dell'uno o dell'altro Stato Contraente o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime dell'uno o dell'altro Stato Contraente, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale dello Stato controparte e contro un adeguato ed equo indennizzo in conformita' alle procedure legali ed alla condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria e in conformita' con le ordinarie procedure di legge. (iii) Tale indennizzo sara' calcolato in conformita' con le 92
procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo e' sorto sulla base del valore di mercato dell'investimento al momento in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione e' stata annunciata o e' divenuta di pubblico dominio. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di principi di equita' tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e di altri fattori pertinenti. L'indennizzo includera' un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, dalla data della nazionalizzazione o dell'espropriazione fino alla data del pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e lo Stato ospite, il calcolo dell'indennizzo avverra' con riferimento alle procedure di soluzione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio. (iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e nelle zone marittime ed in cui l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga titoli, azioni, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso assicurera' - in base alle procedure legali - che un indennizzo adeguato ed equo sia ricevuto e che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo sorge sulla base del valore di mercato applicabile all'investimento al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia stata annunciata o sia divenuta di dominio pubblico. L'indennizzo dovra' includere un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento. 2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo si applicheranno anche al profitto corrente da un investimento cosi' come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima. ARTICOLO 6 Rimpatrio del capitale e del profitto. (1) Ciascuno Stato contraente garantira', senza indebiti ritardi e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in valuta convertibile di: (a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interesse ed altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente; (b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente; (c) fondi per il rimborso di prestiti; (d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestato in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime, in 93
conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti nazionali. 2) Senza voler limitare la natura generale dell'Articolo (3) del presente Accordo , gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di un qualsiasi terzo Stato. ARTICOLO 7 Surrogazione Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato, la cui surrogazione non eccedera' i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtu' di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4), (5) e (6). ARTICOLO 8 Tassi di cambio Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati in conformita' con il tasso prevalente esistente in ciascuno Stato Contraente alla data nella quale il trasferimento e' effettuato. ARTICOLO 9 Composizione delle controversie sugli investimenti (1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, concernenti un investimento di questo investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato saranno, se possibile, composte amichevolmente. (2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potra': (a) sottoporre la disputa alla Corte competente dello Stato contraente per una decisione; (b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformita' con le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, e degli annessi Regolamenti aggiuntivi di esecuzione. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuera' in conformita' alle disposizioni di arbitrato in materia della Commissione delle Nazioni Unite (UNCITRAL) sul diritto commerciale internazionale. (3) Nessuno Stato Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato fintantoche' le procedure non siano state concluse ed uno stato 94
Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale arbitrale. ARTICOLO 10 Composizione delle controversie tra Stati Contraenti (1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso i canali diplomatici. (2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti ne abbia informato per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta dell'uno o dell'altro degli Stati Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. (3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: Entro due mesi dalla ricevimento della richiesta di Arbitrato, ogni Stato Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovra' agire in qualita' di Presidente(qui di seguito denominato Presidente).Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. (4) Se, entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non avra' ancora designato il suo arbitro, o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, potra' essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse cittadino di uno degli Stati contraenti, o se gli e' impossibile esercitare tale funzione, il Vice Presidente sara' invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il VicePresidente sia un cittadino di uno degli Stati Contraenti, o non gli sia comunque possibile esercitare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino dei due Stati Contraenti sara' invitato ad effettuare la nomina. (5) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Stato Contraente sosterra' i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali: il costo del Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinera' la propria procedura. ARTICOLO 11 Relazioni tra gli stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti. ARTICOLO 12 Applicazione di altre norme (1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambi gli Stati Contraenti siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedira' a ciascuno dei due 95
Stati Contraenti, o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al proprio caso. (2) Qualora il trattamento da riservare da parte di uno Stato Contraente ad investitori dell'altro Stato Contraente, secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti, o altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole. ARTICOLO 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti avra' notificato all'altro che i propri adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati espletati. ARTICOLO 14 Durata e scadenza (1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per uno periodo di venti anni e continuera' a restare in vigore per altri corrispondenti periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza. (2) In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da (1) a (12) continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di quindici anni dalla data di scadenza del presente Accordo. Questo Accordo sostituisce il precedente avente lo stesso oggetto, firmato al Cairo il 29 Aprile 1975. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (Abdel Aziz Zahwy)
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Mario Raffaelli)
PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla promozione ed alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del detto accordo. Per specifici casi non considerati dal presente Accordo, entrambe le parti concordano sulla possibilita' di consultazioni bilaterali, qualora essenziali interessi di investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunita' di fare ricorso ai principi o alle disposizioni del presente Accordo. 1. In relazione all'Articolo (3). 96
(a) A tutte le attivita' implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili e beni strumentali ed ogni operazione connessa sara' garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' connesse ad investimenti effettuati da cittadini dello Stato ospitante o dagli investitori di paesi terzi, qualunque sia quello piu' favorevole. Non ci sara' alcun impedimento al normale esercizio di tali attivita', purche' esse siano svolte in conformita' delle leggi e dei regolamenti del paese ospitante ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo. (b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti saranno assicurate adeguate condizioni per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. (c) Gli Stati Contraenti faciliteranno, nel contesto dei loro ordinamenti giuridici nazionali, il rilascio dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente e connessi con un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente. 2. In relazione all'Articolo 5: Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni provvedimento di esproprio, di nazionalizzazione o altre analoghe misure, come il congelamento di disponibilita' finanziarie relative ad investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente. 3. In relazione agli Articoli 4, 5 e 6: (a) il termine "senza indebito ritardo" quale richiamato dal disposto degli articoli 4, 5 e 6 deve intendersi rispettato se il rimpatrio ha luogo entro i periodi di tempo normalmente richiesti dalle consuetudini finanziarie internazionali e, in ogni caso, non oltre tre mesi. (b) I redditi dei capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario. 4. In relazione all'Articolo 9: Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo (2) dell'Articolo 9 da doversi effettuare in conformita' alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: (a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ogni Parte scegliera' un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato. Se le nomine non saranno state effettuate entro il periodo di tempo sopramenzionato, ognuna delle due parti nella controversia potra' invitare il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare entro due mesi le nomine richieste. (b) Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. La sua decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le parti 97
coinvolte nella controversia e verra' da queste ultime eseguita in conformita' con i rispettivi ordinamenti interni. (c) Il lodo arbitrale verra' emesso in conformita' con gli ordinamenti nazionali, ivi incluse le norme relative ai conflitti di leggi dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, nonche' con i principi generali di diritto internazionale riconosciuti ed osservati da entrambi gli Stati Contraenti. (d) Ogni parte nella controversia sosterra' le spese relative al proprio arbitro ed al proprio legale nei procedimenti arbitrali. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte uguale dalle due parti nella controversia. Redatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (Abdel Aziz Zahwy)
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Mario Raffaelli)
C. INVESTMENT GUARANTEES AND INCENTIVES – Law n. 8 of 1997 Versione aggiornata all’11 maggio 2005 In Case Of Any Discrepancy, The Arabic Version Of This Law Shall Prevail In the name of the people, The President of the Republic The People's Assembly Passed The Following Law And It Has Been Promulgated: DECIDED (First Article) The provisions of the attached Law shall govern investment guarantees and incentives. (Second Article) With due regard to the provision of Article 18 of the attached Law, which provisions shall not affect the tax privileges and exemptions, and other guarantees and incentives established for the companies and the existing establishments at the time of its enforcement. Such companies and establishments shall continue to maintain such privileges, exemptions, guarantees and incentives,until expiry of their specified terms, and in accordance with the legislations and agreements wherefrom they emanate. (Third Article) The General Authority for Investment and Free Zones is the competent Authority, which shall exclusively apply the provisions of this Law, and the Laws of Joint Stock Companies, Partnerships, and Limited Liability Companies promulgated by Law No.159 of 1981, and Law No. 95 of 1995 concerning Financial Lease, and its Executive Regulations. The aforesaid shall be without prejudice to the provisions of the Capital Market Law promulgated by Law No. 95 of 1992, and Law No. 148 of 2001 regarding Real Estate Financing. The Authority shall not be restricted to the governmental rules and regulations concerning the financial and administrative matters, which shall be regulated by a decree issued by the President of the Republic. The Authority's Board of Directors shall issue the Internal Regulations and Executive Resolutions pertaining to the Authority's financial, administrative and technical matters, and shall set up its 98
organizational structure, and shall take all necessary procedures to manage the Authority and organize its work. The Authority's Board of Directors may establish offices for the Authority, in the country or abroad. To such end, the Authority may seek the assistance of the best national and international professionals and expertise with no restrictions to the limitation provided in any legislation concerning the remuneration of employees, directors and expert advisors. The Authority shall have a private account in which its proceeds shall be deposited, and the balance of such account shall be carried forward from one year to another. The Authority's Board of Directors shall approve its draft budget and final accounts prior the approval of the Prime Minister and submittal before the People's Assembly.1 (Fourth Article) Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the Investment Law promulgated by Law No. 230 of 1989 shall hereby be repealed, except for paragraph (3) of Article 20 of the aforementioned Law, and Articles 5 and (5 bis ) of Law No.1 of 1973 concerning hotel and tourist facilities, and Articles 21, 24 and 25 of Law No. 59 of 1979 concerning New Urban Communities, and Article 30 of Law No. 95 of 1995 concerning Financial Lease. 1 Article Three (3) has been amended by Law No. 13 of 2004 issued on April 22, 2004. Any other provision in breach of the provisions of the attached Law shall, likewise; be repealed. (Fifth Article) The Prime Minister shall issue the Executive Regulations of the attached Law within three (3) months from date of its enforcement. Pending the issuance of such Regulation, the prevalent regulations and decrees on the date of the enforcement of this Law shall continue to apply where they do not conflict with its provisions. (Sixth Article) This Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into force the day following the date of its publication. This law shall bear the State Seal and shall be enforced as one of its Laws. Issued by the Presidency on 11th of May 1997 Hosny Mubarak Issued By The Presidency On 4 Muharram 1418 A.H. Corresponding To 11th of May 1997 A. D. THE INVESTMENT GUARANTEES AND INCENTIVES LAW PART ONE: GENERAL PROVISIONS ARTICLE I The provisions of this law shall apply to all companies and establishments to be incorporated after the date of its enforcement regardless of the legal form governing them, for exercising their activities in any of the following fields: ** Reclamation and cultivation of barren and desert land, or either of them. ** Animal, poultry and fish production. ** Industry and mining. ** Hotel, motels, hotel apartments, tourist villages and tourist transport. ** Goods’ reefers; refrigerators for the preservation of agricultural crops, manufactured products, foodstuffs, container’s depots and grain silos. ** Air-transport and services directly related thereto. ** High-seas maritime transport. ** Petroleum services supporting drilling and exploration operations, and the transport and supply of natural gas. ** Housing of which all units are leased unfurnished for other than administrative housing purposes. ** Infrastructure including drinking water, sewage, electricity, roads and communications. ** Hospitals, medical and therapeutic centers which offer 10% of their service free of charge. 99
** Financing lease. ** Guarantee subscription of securities. ** Risk capital. ** Production of computer software and systems. ** Projects financed by the Social Fund for Development. The Council of Ministers may add other fields as deemed needed for the country. The Executive Regulations of this Law shall determine the conditions and limits of the fields referred to herein. ARTICLE 2 The investment guarantees and incentives, including tax exemptions, enjoyed by the companies and establishments with multi-purposes and activities, its activity shall be limited to the fields defined in the preceding Article and those which the Council of Ministers may add. ARTICLE 3 The provisions of this Law shall not prejudice any tax privileges or exemptions or other favorable guarantees and incentives established by other legislations or agreements. ARTICLE 4 1 - Article (4) has been amended by virtue of Law No. 94 for 2005.Official Gazette – edition No 24 (bis) on 21/6/2005. Corporations established according to the provisions of this Law shall be subject to the provisions of Articles 17, 18 and 19 of the Law on Joint Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies promulgated by Law No.159 of 1981 and the statutes of said corporations hall be published according to the rules and procedures determined by the Executive Regulation of this Law. License for the establishment of personal companies according to the provisions of this Law, shall be issued by a decree from the competent Administrative body after reviewing the principal data of the incorporation contracts of these companies. These companies shall acquire their legal entity, from the date of registration in the Commercial Register. The Articles of Incorporation shall be published according to the rules and procedures determined by the Executive Regulations of this Law. Irrespective of the legal form, the signatures of the partners or their representatives on the Articles of Incorporation must be notarized against payment of a notarization fee equal to one quarter percent of the value of the paid-in capital with a maximum limit of L.E. 500 (Five Hundred Egyptian Pounds), or its equivalent in foreign currency, as the case may be, whether notarization is effected in Egypt or before the Egyptian Authorities abroad. The foregoing provisions shall apply to every amendment made to the company statutes. ARTICLE 5 The Competent Authorities shall assume the appropriation of lands owned by the State to investors according to the governing legislations through the offices established at the Authority and its branches. Such offices shall establish a database on the lands available for appropriation, its areas, location, prices, and the conditions of its disposal. Such information shall be periodically updated and whenever so required. Such offices shall also maintain maps issued by the National Center for Planning the use of State owned lands. The Authority shall take all measures to have such information available to investors. Lands for investment may not be offered before ascertaining non-existence of any dispute thereon. Also the offered areas and prices may not be modified after an announcement thereof has been made. Neither amendment of prices nor addition of improvement fees may be to these prices after disposal; unless expressly provided in the agreement. Moreover, execution or announcement concerning the disposal contracts of State owned lands concluded with its organizations, public authorities, public sector companies or public business sector companies may not be terminated based on to the existence of a dispute between such bodies concerning these lands. ARTICLE 6 Application for the filing of criminal claim for the crimes provided in Article 124 of the Customs Law No. 66 of 1963, Article 191 of the Income Tax Law No. 157 of 1981, Article 45 of the 100
General Sales Tax Law No. 11 of 1991 and Article 9 of Law No.38 of 1994 regulating transactions of Foreign Currencies, shall be submitted after seeking the opinion of the Competent Administrative Authority in case the accused of committing the crime is affiliated to one of the companies or establishments subject to the provisions of this Law. The Competent Administrative Authority shall express its opinion in this regard within fifteen (15) days from date of receiving the letter seeking such opinion, otherwise; application for filing the claim may be processed. ARTICLE 7 The investment disputes regarding the implementation of the provisions of this Law may be settled in the manner agreed upon with the investor. The parties concerned may also agree to settle such disputes within the framework of the agreements in force between the Arab Republic of Egypt and the country of the investor, or within the framework of the Convention for the Settlement of Disputes arising from investments between the States and nationals of other countries, which the Arab Republic of Egypt has adhered to by Law No. 90 of 1971, and pursuant to the conditions, terms and cases where such agreements do apply, or according to the provisions of Law No .27 of 1994 concerning Arbitration of Civil and Commercial Issues. It may also be agreed to settle said disputes through arbitration before the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration. PART TWO: INVESTMENT GUARANTEES ARTICLE 8 Companies and establishments may not be nationalized or confiscated. ARTICLE 9 Companies and establishments may neither be sequestrated nor may their assets be subject to administrative attachment, seized, restrained, frozen, or expropriated. ARTICLE 10 No administrative authority may intervene in pricing the products of companies and establishments nor in determining their profits. ARTICLE 11 No Administrative Authority may cancel or suspend, in whole or in part, a license for usufruct of real estate, which the company or establishment is licensed to utilize, except in case of breach of the conditions of the license. A decree terminating or canceling a license shall be issued by the Prime Minister upon a proposal of the Administrative Authority. The involved party may challenge such decree before the Administrative Courts within thirty (30) days from date of notification or acknowledgement thereof. ARTICLE 12 1 -Article (12) has been amended by virtue of Law No. 94 for 2005.Official Gazette – edition No 24 (bis) on 21/6/2005 Without prejudice to the disposals that occurred prior to the effective date of this Law, companies and establishments shall have the right to own land and realty which are necessary for the performance of expansion of their activities regardless of the nationality of the partners and shareholders, their domicile or the percentage of their partnership or shareholding in the capital. This is with the exception of land and realty located in areas which are determined pursuant to the issuance of a decree by the Council of Ministers wherein the conditions and rules for disposal are determined ARTICLE 13 Without prejudice to the laws, regulations and decrees governing importation, and without need for their recordal on the Importers’ Register, the companies and establishments shall have the right to import, by themselves or through third parties, all production requirements, materials, machinery, equipment, spare parts and means of transport suited to the nature of their activity, as may be required for their construction, expansion or operation. Companies and establishments may also export their products, by themselves or through intermediary, without license nor the need for recordal on the Exporters’ Register. 101
ARTICLE 14 Joint Stock Companies, partnerships limited by shares or limited liability companies whose activities are limited to the fields mentioned in Article 1 of this Law shall not be subject to the provisions of Articles 17,18. 19 and 41, and the first and fourth paragraphs of Article 77 and Articles 83. 92 and 93 of Law No. 159 of 1981 concerning Joint Stock Companies, Partnerships Limited By Shares and Limited Liability Companies. Equity portions and shares may be negotiated during the first two fiscal years of the company upon the approval of the Prime Minister or his authorized designee. The Competent Authority shall replace the Companies’ Department in applying the provisions of Law No. 159 of 1981, referred to herein, and its Executive Regulations with regard to the aforementioned companies. Joint Stock Companies shall not be subject to Law No. 73 of 1973 determining the Conditions and Procedures for Election of the Workers’ Representatives on the Boards of Public Sector Units, Joint Stock Companies, Private Societies and Establishments. The Statutes of the Company shall specify the method of the workers’ participation in its management and in the manner determined by the Executive Regulation of this Law. ARTICLE I5 Joint stock companies shall be excepted from the application of Law No. 113 of 1958 concerning employment in the Joint Stock Companies and Public Organizations, and Article 24 of the Labor Code issued by Law No . 137 of 1981. PART THREE; INVESTMENT INCENTIVES CHAPTER ONE TAX EXEMPTIONS ARTICLE 16 Profits of companies, establishments and participants’ shares therein shall be exempt from the tax on revenues of commercial and industrial activities, or the tax on corporate profits, as the case may be, for a period of five (5) years starting from the first fiscal year following the beginning of production or of practicing the activity. Such exemption period shall be for a period of ten (10) years in respect of companies and establishments set up in the new industrial zones, new urban communities and remote areas to be determined by a decree from the Prime Minister, as well as the new projects financed by the Social Fund for Development. ARTICLE 17 Profits of the companies and establishments exercising its activity outside this old valley, and participants’ shares therein shall be exempt from the tax on revenues of commercial and industrial activity or the tax on corporate profits, as the case may be, whether they be established outside this valley or transferred therefrom, for a period of twenty (20) years, starting from the first fiscal year following the beginning of production or of exercising activity. The Council of Ministers shall issue a decree designating the areas to which this provision shall apply. ARTICLE 18 Companies, establishments and projects financed by the Social Fund for Development existing on the date this Law comes into force, and which exercise their activity within the fields referred to in Article 1 hereof shall complete the periods of exemption provide in the two preceding Articles if the periods of exemption determined for them had not expired on that date. ARTICLE 19 In application of the provisions of the preceding articles, the first year of exemption shall include the period from date of start up of production or of practicing activity, as the case may be, till the end of the following fiscal year. The company or establishment shall notify the Competent Administrative Authority of the date of start up of production or of practicing activity within one (1) month from such date. 102
ARTICLE 20 Contracts of incorporation of companies and establishments and loan and mortgage contracts related to their business shall be exempt from the stamp tax as well as notarization and publication fees for a period of five (5) years from the date of recordal on the Commercial Register. Contracts of registration of lands necessary for the establishment of companies and establishments shall also be exempt from the above mentioned tax fees. ARTICLE 21 A tax exemption on corporate profits shall apply to an amount equivalent to a percent of the paidin capital determined by the loan and discount rate of the Central Bank of Egypt for the accounting year; provided the company is a joint stock company and its shares are recorded at one of the stock exchanges. ARTICLE 22 Returns on bonds, financial debentures, and other similar securities issued by Joint Stock Companies shall be exempt from the tax on movable capital revenues; provided that such are offered for public subscription and are recorded at one of the stock exchanges. ARTICLE 23 The provisions of Article 4 of Law No. 186 of 1986 regulating Customs’ Exemptions, concerning the collection of customs duty at a fixed rate of 5% of the value shall apply to the companies and establishments to all of their imports of machinery, equipment, and appliances necessary for their establishment. ARTICLE 23 Bis : Expansions approved by the Administrative Authority shall be exempt for five (5) years from the tax provided in Article 16 of this Law, and exemptions stipulated in Articles 20 and 23 shall also apply to such expansions. Expansion shall mean increase in the capital used in the addition of new assets for the purpose of increasing the production capacity of the project. The Executive Regulations shall determine the kinds of assets, rules and controls used as basis in calculating such increase. ARTICLE 24 Profits resulting from merger, division or change of the legal form of companies shall be exempt from taxes and duties owing by reason of merger, division or change of the legal form. ARTICLE 25 The merging and merged companies and establishments, and those which are divided or whose legal form is changed, shall enjoy the exemptions prescribed for them before such merger, division or change of legal form until the period of such exemption has expired. The merger, division or change of the legal form shall not ensue any new tax exemptions. ARTICLE 26 The resultant evaluation of in-kind participations contributed to the incorporation of joint stock 1 Article 23 (bis) added by Law No. 162 of 2000 issued on June 18, 2000. companies, partnerships limited by shares and limited liability companies or to their capital increase , shall be exempt from the tax on commercial and industrial activity revenues, or the tax on corporate profits as the case may be. ARTICLE 27 The Executive Regulations of this Law shall define the conditions, rules and procedures related to enjoying tax exemptions automatically and without dependence on any administrative approval, provided the exemption shall be cancelled in case of breach to any of such conditions and rules. The Prime Minister shall issue a decree canceling the exemption upon a presentation from the Competent Administrative Authority. The party concerned may challenge such decree before the Administrative Courts, within thirty (30) days from the date of notification or acknowledgement thereof. CHAPTER TWO ALLOCATION OF LAND 103
ARTICLE 28 The Council of Ministers may, upon the proposal of the Competent Minister, issue a decree allocating the lands owned by the State or by public legal bodies to companies and establishments to be constructed in certain areas in the fields specified in Article 1 hereof, and free of charge pursuant to the procedures provided in the Executive Regulation of this Law. CHAPTER THREE FREE ZONES ARTICLE 29 The establishment of the free zone covering an entire city shall be established by a Law. Public free zones shall be established by a decree from the Council of Ministers upon the proposal of the Competent Administrative Authority for the purpose of setting up duly licensed projects, whatever their legal form.The Competent Administrative Authority may issue a decree for the establishment of private free zones, each of which shall be confined to one project, if the nature thereof shall so require. In light of the controls set forth in the Executive Regulations of this Law, the Competent Administrative Authority may also approve the transformation of inland projects into a private free zone. The decree issued for the establishment of a free zone shall indicate its location and boundaries. Public free zone shall be managed by a board of directors formed and its Chairman appointed by a decree issued by the Competent Administrative Authority. The board of directors shall be have competence over the implementation of the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decrees issued by the said Authority. ARTICLE 29 (Bis)1 1 - the whole Article (29) bis has been added by virtue of Law No. 94 for 2005.Official Gazette – edition No 24 (bis) on 21/6/2005 An authorization may be issued for the transfer of companies and establishments located inside the Public and Private Free Zones to conduct activities under the Internal Investment System. Companies and establishments that have been transferred shall be exempted from the payment of any taxes or custom duties on imported equipment, machinery, devices, production lines, components thereof and spare parts, that are required for the activity, at the depreciation rates thereof and provided that twelve months have lapsed from the date of commencement of the activity or of production inside the Free Zone. The authorization and exemption referred to in the preceding paragraph, shall take place in accordance with the conditions, controls and procedures determined in the Executive Regulations of this Law.. ARTICLE 30 The Competent Administrative Authority shall lay down the policy to be pursued by the free zones, and may adopt such resolution as it deems necessary to achieve the purpose for which such zones have been established, particularly: (a) Laying down the systems and regulations necessary for management of free zones. (b) Laying down the conditions for granting licenses, and occupancy of lands and buildings, the rules governing ingress and egress of goods and their recordation, the fee for the warehousing of such goods, the examination of documents and auditing, the system of controlling and guarding these zones and collecting dues owing to the State. ARTICLE 31 The Board of Directors of the Free Zones shall issue a preliminary approval for the establishments of companies and establishments inside said Zones. The competent administrative body shall issue a decree for the incorporation of such companies and establishments. The chairman of the Board of Directors is authorized to issue licenses for these companies and establishments to practice their activities. The license shall indicate the purposes for which it is granted, its term and the amount of financial guarantee to be paid by the licensee. This license may not be assigned, in whole or in part, except 104
upon the approval of the authority issuing the same. Denial of license or of assignment thereof shall be by a causative resolution. The party concerned may lodge a complaint there-against with the Administrative Authority Concerned in accordance with the rules and procedures set forth in the Executive Regulation. The licensee shall not enjoy the exemptions or privileges provided for in this Law except to the extent of the purposes indicated in the license. 1 - the first paragraph of Article (31) has been amended by virtue of Law No. 94 for 2005.Official Gazette – edition No 24 (bis) on 21/6/2005. ARTICLE 32 1 Paragraph two (2) of Article 32 has been amended by Law No. 13 of 2004 issued on April 22, 2004 imports from abroad. With due regard to the provisions set in the laws and regulations banning dealings in certain goods or materials, goods exported abroad by the free zone projects or imported for the pursue of their activity, shall not be subject to the rules governing import and export, nor to the customs procedures related to exports and imports. Such goods shall also not be subject to customs taxes, the general sales tax and other taxes and duties. With the exception of passengers’ cars, all types of tools, supplies, machinery and all different means of transportation, necessary for pursuing the activity licensed for all kinds of projects existing inside the free zones, and if the nature and necessity for pursuing such activity requires its temporary exist from the free zone inside the country and return thereto. The aforesaid shall apply to the tools, supplies and machinery, according to the cases, guarantees, conditions and procedures as specified by a decree issued by the Prime Minister based on the proposal of the Minister of Finance and Head of the Authority.1 The Executive Regulation of this Law shall determine the procedures of moving and securing the goods from the point of unloading until its arrival at the free zone and vice versa.The Competent Administrative Authority may, in the manner specified by the Executive Regulation of this law, allow the temporary ingress of local and foreign goods, materials, parts, and raw materials, owned by the project or by third parties, from inside the country into the free zone, on a temporary basis, for repair, or for conducting Manufacturing processes thereon and thereafter return inside the country, without being subject to the applicable import rules. Customs’ duties shall be collected in respect of the repair cost pursuant to the provisions of the Customs’ Laws The provisions of Article 33 of this Law shall apply to manufacturing processes. ARTICLE 33 Import from the free zones into the country shall be subject to the general rules applicable to Customs taxes on goods imported from the free zone into the local market, shall be paid as if they were imported from abroad. As for the products imported from free zone projects, and which comprise local and foreign components, the customs tax base therefor shall be on the value of the foreign components at the prevalent prices at the time of their egress from the free zone into the country; provided the customs tax due on the foreign components shall not exceed the tax due on the final product imported from abroad. The foreign components shall consist of the imported foreign parts and materials as per its condition upon ingress into the free zone, exclusive of the operating costs in that zone. In determining freight costs, the free zone shall be deemed the country of origin for the products manufactured therein. ARTICLE 34 The director of the free zone customs shall notify the zone Chairman of any unjustified cases of shortage or overage, as compared with the bill of lading to the number of packages, or their contents, or to the packed or loose (bulk) goods, if they were consigned to the free zone. The Competent Administrative Authority shall issue a decision regulating liability for the cases provided for in the preceding paragraph and the ratio of tolerance therein. ARTICLE 35 Projects established in the free zones, and dividends to be distributed, shall not be subject to the provisions of the tax and duty laws valid in Egypt. 105
Such projects, however, shall be subject to an annual fee of 1 % (one percent) of commodity value upon ingress with respect to the storage projects and of commodity value upon egress concerning the manufacturing and assembly projects. Transit trade goods with fixed destination shall be exempt from this duty. Projects whose main activity does not necessitate the ingress or egress of commodities, shall be subject to an annual fee of 1% (one percent) of the aggregate revenues thereby realized based on accounts accredited by one of the chartered accountants. In all cases, projects shall pay a services charge determined by the Executive Regulation of this Law. ARTICLE 36 1 - the reference to the companies Law No.159 for 1981 made in Article (36) has been cancelled by virtue of Law No. 94 for 2005.Official Gazette – edition No 24 (bis) on 21/6/2005. Companies conducting their activities under the Free Zones Systems shall not be subject to the provisions of Law No. 73/1973 determining the conditions and procedures of electing labor representatives to the board of directors of public sector units, joint stock companies and nongovernmental organizations and private societies and organizations. ARTICLE 37 Maritime transport projects established in free zones shall be exempt from the conditions related to the nationality of the vessel owner and its crew as are provided for in the Merchant Marine Law, and in Law No. 84 of 1949 concerning Registration of Merchant Vessels. Vessels owned by such projects shall also be excepted from the provisions of Law No.12 of 1964 Incorporating the Egyptian General Organization for Maritime Transport. ARTICLE 38 The licensee shall insure all buildings, machinery and equipment against all accidents, and shall remove the same, at his own expense within the period to be determined by the zone board of directors in accordance with the rules laid down by The Competent Administrative Authority. ARTICLE 39 Entry or residence in the free zones shall be in accordance with the terms and conditions set forth in the Executive Regulation of this law. ARTICLE 40 The provisions of Law No. 173 of 1958 requiring obtainment of a work permit prior working with foreign bodies and Law No. 231 of 1996 concerning certain provisions regulating the work of Egyptians with foreign organisms, shall not apply to Egyptians working in projects established in the free zones. ARTICLE 41 No person may pursue on permanent basis, in a profession or craft in the public free zone for his own account, except after obtaining a license therefor from the chairman of its board of directors in accordance with the terms and conditions determined by the Executive Regulation of this Law, and after payment of the fees determined by such Regulation provided it shall not exceed L.E. 500 (Five Hundred Egyptian Pounds) per year. ARTICLE 42 Employment contracts concluded with employees in the free zones shall be drawn up in four copies; one copy for each of the parties, a copy to be deposited to the free zone management, and another copy with the area labor office. If a contract is drawn up in a foreign language, the latter two (2) copies shall be accompanied by a translation into Arabic. ARTICLE 43 Projects established in public free zones shall not be subject to the provisions of Law No. 113 of 1958, and Article 24 and Chapter 5 of Part III of the Labor Code. The Board of Directors of the Competent Administrative Authority shall establish the rules regulating the personnel affairs in these projects. ARTICLE 44 The provisions of the Social Security Law No.79 of 1975 shall apply to Egyptians employed in projects exercising their activity in the free-zones. ARTICLE 45 106
Any infringer of the provisions of Article 41 of this Law shall be punished by a fine of not less than L.E. 2000 (Two Thousand Egyptian Pounds) and shall not exceed L.E. 5000 (Five Thousand Egyptian Pounds). Criminal suit related to such crimes shall not be filed, except upon a written request from the Competent Administrative Authority. The said Authority may effect conciliation with the infringer in the course of proceedings in return for an amount equivalent to the minimum required fine. Such conciliation shall result in the lapse of the criminal suit. ARTICLE 46 The provisions of Articles 8, 9,10,11 and 20 of this Law shall apply to investment in the free zones. CHAPTER FOUR FACILITATION OF INVESTMENT PROCEDURES ARTICLE 47 1 -Article (47) has been amended and a second paragraph has been added by virtue of Law No. 94 for 2005.Official Gazette – edition No 24 (bis) on 21/6/2005 The capital of companies that are governed by this Law may be determined in any convertible currency, and their financial statements prepared and published in same currency, provided that subscription to its capital must be in that same currency, and the entire amount of the issued capital shall be paid, and shall be deposited at any one of the recognized banks in foreign currency accounts. The designated capital, in Egyptian pounds, of these companies may also be transferred into any convertible currency, according to the prevailing exchange rates at date of transfer, provided the controls specified by the Executive Regulations of this Law are adhered to. ARTICLE 48 The government shall submit to the Authority’s Board of Directors, the drafts of laws, regulations and decisions related to investment issues for consideration thereon. ARTICLE 49 Decisions regulating the establishment and operation of projects may not be issued, and charges and fees may not be imposed in return for services thereon or amendment thereof, except after obtaining the opinion of the Authority's Board of Directors and approval of the Council of Ministers. ARTICLE 50 The Authority shall be the competent body to collect, provide and update investment data and information and to regularly disseminate same through various means of dissemination via its local branches, internet websites, and offices abroad. All State agencies shall adhere to providing the Authority with such data and information, and any updates made in respect thereof, and shall also provide the Authority with charts related to the available investment programs, plans and potentialities. Each year, on July first, the Authority shall issue a guiding bulletin of all projects, to which it invites all investors to establish in light of the preliminary studies, which verify their feasibility. The Authority shall take all measures to ensure that such bulletins and studies are available to interested investors. The Authority, moreover, shall issue quarterly bulletins regarding investment flows, guarantees, incentives and services provided to investors. ARTICLE 51 All Government bodies, economic and service authorities dealing with investors, determined by a decree from the Prime Minister, shall establish offices at the Authority and at every one of its branches and it is only these offices that shall receive applications, conclude transactions, draw up contracts and grant the necessary licenses for establishing projects and conducting activity. The Investment Services’ Units affiliated to the Authority and its branches, shall be equipped to receive investors, and to provide them with all required services through offices set up at one specific location. 107
Such offices shall maintain all data pertaining to each service, including its type, cost, the required documents and procedures, and time schedule for accomplishment thereof, together with adherence to fully perform such services within the time determined. The Chairman of the Authority shall issue a decision establishing work rules and procedures at such offices, and determining the functions of the Authority branches to achieve coordination between such branches and the Central Investment Services Unit. The branches of the Authority shall submit semi-annual reports concerning their activities and issues that disrupt their functions, and recommendations to rectifying recommendations to the Chairman of the Authority and the Competent Governor. ARTICLE 52 The Authority shall prepare standard forms for the investment applications according to the nature of each activity; and shall incorporate all data necessary for the activity, and the required documents, in particular, the list of the type of activity, project investment cost and requirements thereof concerning services, energy sources, and all licenses, approvals and documents required from various bodies to establish the project, conduct activity and liquidation thereof. An original of the document shall be sufficient to submit to the Authority or its branch, as the case may be, and the Authority or its branches shall assume responsibility to provide the body requesting the document with a certified copy. The Authority, moreover, shall prepare a booklet comprising the legislation regulating the investor's activities, and in light of any amendments shall update and publish same on its internet website. The Authority and its branches, on behalf of the investor, shall complete of all procedures, and furnish all competent bodies with data and copies of the documents required from the investor. ARTICLE 53 The investors shall submit to the Authority or its branches, on the forms approved by the Chairman, applications for incorporation and registration of companies and establishments, and obtainment of all licenses and approvals from all the competent governmental bodies, as well as applications for allocation of lands and extension of utilities thereto. ARTICLE 54 The investor shall submit to the Authority or its branch an application on the form prepared for such purpose accompanied with the documents determined by the Authority. Following immediate submission of his application and at his own responsibility, the investor shall be given a temporary license to establish the project, and the body that received the application, shall be responsible for providing the investor with the documents bearing the approvals and licenses of the competent bodies. The temporary license shall remain valid until a final license is issued. The rights of the investor may not be encroached on or his activities stopped nor may the investor be prevented from obtaining the necessary facilities and approvals by reason of delay in issuing the final license. ARTICLE 55 The Authority shall be in charge of issuing the final license within a period not to exceed (15) days from date of issuance of all licenses and approvals required by the competent bodies through its employees at its offices and branches, who are authorized to issue such licenses; on condition that the documents stated in the application and stipulated in Article 54 of this Law are completed. If said period has lapsed, without the issuance of the final license, the Chairman of the Authority, within one (1) week, shall submit the matter to the committee mentioned in Article 65 of this Law, to take the proper decision within a maximum of fifteen (15) days, in accordance with the rules and procedures specified in the Executive Regulation. Companies, which are incorporated for the purpose of integrated development shall be granted a single approval for establishing and operating all of their projects, and each of the company’s projects shall enjoy the investment guarantees and incentives established from date of start up of the activity, which shall be determined in accordance with the provisions of this Law. ARTICLE 56 Bodies entrusted with granting licenses for establishment of projects and conducting activities, in accordance to the provisions of this Law, shall have the right to inspect the licensed projects in 108
compliance with its provisions, in order to ensure adherence to the licensing conditions as well as the provisions of the law that govern the conduct of their activities and take the necessary procedures upon breach of such conditions and provisions as stipulated in the law. Inspection shall take place in accordance with programs duly prepared and implemented in a manner that does not affect the smooth operation of the projects The inspection shall follow the rules, parameters and procedures set by the Executive Regulations of this Law. ARTICLE 57 In accordance with the rules drafted by its Board of Directors, the Authority, pursuant to the rules set by its Board of Directors, may issue licenses to foreign companies to establish their representatives offices and branches in the free zones. These offices and branches shall receive the same status as projects licensed by the Authority to be established in such zones. ARTICLE 58 The investor shall, pay in one installment all fees and other payable amounts due to any bodies that provide investment services. The Authority shall collect these fees for the account of such bodies. The Authority shall be entitled to a fee for the actual services it renders to the investors. A resolution by the Authority's Board of Directors shall define the rates, and the rules and conditions and procedures regulating the collection of such fees. The proceeds of such fees shall revert to the Authority’s resources. ARTICLE 59 Contracting for the necessary utilities for implementation of the projects, shall be made through the Authority's offices and branches, authorized by the competent bodies to effect same. The Authority shall establish a database to comprise information pertaining to the utilities and services necessary for the projects or to be provided to investors. The database shall indicate the requirements for contracting for these utilities or the costs and procedures and documents for obtaining services. Such information shall be periodically updated as required. The Authority shall take measures to ensure that such data is available to investors. Contracting shall be concluded pursuant to the published rates, and the price list may not be applied to investors till after publication. Furthermore, no amendment may shall be made to the conditions of the contract, or to the rates throughout its validity of , unless the contract includes an express condition permitting such amendment. ARTICLE 60 The Chairman of the Authority or his representative shall be authorized to issue the necessary certificates to the companies and establishments, which enjoy tax and customs exemptions, and any other exemptions applicable to companies subject to this law, in light of the Laws governing such exemptions. Such certificates shall be final and shall be effective without the need for any approvals from other bodies. All bodies shall act in accordance with said certificates and shall comply with the data mentioned therein. ARTICLE 61 Owners of industrial establishments, which are governed by the provisions of this Law shall import, without any customs duties, the casts and moulds for temporary use in manufacturing products, and, thereafter reshipped abroad. Such customs release and reshipment abroad shall be effected by virtue of the bill of lading; provided that ingression and reshipment documents are registered on the register prepared for such purpose at the Authority. ARTICLE 62 The Council of Ministers upon a proposal by the Chairman of the Authority shall decide additional incentives to the internationally renowned companies, which aim to establish their main domicile in Egypt to produce and cover the neighboring markets as well as the companies working in one of the fields of the developed high technology, and to the international companies specialized in developing international trade. The Council of Ministers upon a proposal by the Chairman of the Authority, shall grant investors the facilities it deems appropriate to encourage them to invest and reside in Egypt. 109
The Council of Ministers shall decide on the validity of the incentives provided in this Investment Law to upgrade one of the public sector companies, public business sector, or companies the ownership of which reverts to banks. The Council of Ministers shall conduct their functions provided in the preceding paragraphs in accordance with the rules and procedures issued by a Presidential Decree. ARTICLE 63 The administrative bodies, in case the project is in breach of any provision of the laws, regulations and decrees, shall notify the investor together with a copy of such notice to the Authority, to rectify the causes of the breach within a period to be defined in the notice in light of the extent and nature of such breach In case such period lapses without rectification of the breach, the Authority shall issue a causative decision to terminate the activity of the project. The investor may file a grievance before one of the committees to be formed at the Authority and branches thereof, against the termination order within ten (10) days from receipt of the termination notice, submission of the grievance shall result in the suspension of the enforcement of the decision except for enforcement as regards violation that threaten citizens’ security. The committee, within seven (7) days from the grievance date, shall issue a decision to enforce the decision subject of the grievance or continue to temporarily suspend its enforcement until grievance is adjudicated. The Prime Minister shall issue a decree to form the committees and work procedures; provided that a counselor from the State Council chairs such committees. The party that submitted the grievance or that party’s representative shall participate in the committee The committee's decision shall be valid and binding to all governmental bodies without prejudice to the right to resort to the Courts. ARTICLE 64 The investor shall notify the Authority of the starting date of the activity at the new establishments, and expansion of the existing ones. The Executive Regulation shall define the rules and requirements that govern the start of the activity. The Authority shall be, exclusively, competent for determining the starting, suspension and termination dates for enjoyment of incentives and privileges as well as the settlement of any disputes among Ministries, their Authorities and Agencies concerning said dates or the starting date of the activity. ARTICLE 65 By way of exception to the provisions of Law No. 7 of 2000 concerning the conciliation committee of certain disputes, a committee formed at the Authority shall manage the dispute settlement efforts between the investor and any of the administrative bodies. Said committee shall be chaired by a member of the judiciary with at least the grade of counselor, who shall be selected in accordance with the provisions of the Judicial Authority Law. Members of such committees shall include a representative of the union of the activity subject of the investment and a representative of the Authority. The committee shall pursue the settlement efforts as per the investor’s request, and shall issue their recommendations concerning the dispute after inviting their parties to a hearing to listen to their statements. Should one of the parties disagrees with the committee’s recommendations, the dispute shall be submitted to the ministerial committee provided in Article 66 of this Law. The Chairman of the Authority shall issue a resolution on the rules, procedures and of the conciliation committee. ARTICLE 66 The Prime Minister shall issue a decree to form a ministerial committee to review the complaints and disputes brought and submitted by the investor against the administrative bodies, and the committee’s decrees shall be valid and binding on the administrative bodies; after such decrees are approved by the Council of Ministers. The above shall be without prejudice with the right to resort to Courts. The Executive Regulation shall define the work procedure of said committee. ARTICLE 67 The Authority shall have a Board of Trustees to include representatives of investors, experts and bodies that provide services to investors. This Board shall examine investment issues and 110
solutions thereto and shall render advice and opinion to the Authority's Chairman and Board of Directors, as to what it deems necessary to attract additional investments. A decree by the Prime Minister shall form the Board of Trustees, define their authority, determine their work procedures, and specify their required expertise and their remuneration. ARTICLE 68 Every land, sea and airport shall have a Board of Sponsors, which shall monitor the implementation of the development program of the ports’ administration and customs department. This board of sponsors shall examine problems related to such ports and propose the necessary solutions, and means of upgrading the services provided by such ports. The Competent Minister shall issue a decree to form the Board of Sponsors, which shall include a representative of the port’s Authority, experts in the field of land, maritime or air transport, as the case may be, a representative of the General Authority for Investment and Free Zones, representatives of the companies and establishments operating at the port. ARTICLE 69 The regulations governing public sector companies, public business sector and their employees shall not apply to companies established in accordance with the provisions of this Law, irrespective of the nature of the capital contributed or the capacity of the Shareholders contributing thereto ARTICLE 70 Any provision contrary to the provisions of this chapter shall hereby be repealed.
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